Hai ricevuto un accertamento fiscale come macellaio? Ti contestano incassi non dichiarati, scostamenti dai dati ISA o presunte irregolarità nei corrispettivi giornalieri? Ti chiedi come puoi difenderti, cosa può davvero contestare l’Agenzia delle Entrate e quali prove servono per evitare sanzioni e recuperi pesanti?
Le attività di macelleria sono spesso oggetto di accertamenti presuntivi, perché trattano merce deperibile, vendite al dettaglio in contanti e margini variabili. Tuttavia, questo non significa che il Fisco possa agire in modo arbitrario: ci sono limiti legali precisi e strumenti di difesa efficaci.
Quando può scattare un accertamento fiscale a una macelleria?
– Se gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) risultano incoerenti rispetto agli standard del settore
– Se emergono disallineamenti tra acquisti e vendite (analisi del ricarico)
– Se mancano scontrini, registrazioni o documentazione dei corrispettivi
– Se ci sono segnalazioni o controlli incrociati con fornitori o banche
– In caso di spese personali elevate non giustificate dai redditi dichiarati
Cosa può contestare l’Agenzia delle Entrate a un macellaio?
– Sottodichiarazione dei ricavi basata su presunzioni o calcoli induttivi
– Applicazione di ricarichi standardizzati, spesso lontani dalla realtà dell’attività
– Omissione parziale di corrispettivi giornalieri
– Mancata corrispondenza tra giacenze, acquisti e vendite effettive
– In alcuni casi, utilizzo del metodo analitico-induttivo o del metodo induttivo puro
Come puoi difenderti da un accertamento fiscale?
– Verificando se l’Agenzia ha rispettato l’obbligo del contraddittorio preventivo
– Dimostrando che il calcolo del reddito presunto non tiene conto della tua specifica realtà aziendale
– Presentando giustificazioni documentali sulle fluttuazioni di margine, promozioni o invenduto
– Ricostruendo in modo dettagliato l’attività, con l’assistenza di un consulente fiscale e un avvocato tributarista
– Impugnando l’avviso di accertamento, se basato solo su indici presuntivi e non su prove concrete
Cosa puoi ottenere con una difesa ben impostata?
– Annullamento o forte riduzione dell’accertamento
– Sospensione delle sanzioni e delle cartelle esattoriali
– Accordo con l’Agenzia tramite adesione o mediazione tributaria
– In caso di gravi irregolarità procedurali, totale nullità dell’atto
Non lasciare che presunzioni e automatismi ti mettano in difficoltà: il tuo lavoro merita di essere difeso con strumenti legali solidi, non con approssimazioni. Il Fisco deve rispettare la realtà della tua impresa, e ogni errore nella ricostruzione del reddito può essere contestato.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa da accertamenti fiscali e contenzioso tributario per attività commerciali e artigiane ti spiega come reagire se ricevi un accertamento come macellaio, quali prove utilizzare e come tutelare la tua attività.
Hai ricevuto un avviso o una richiesta di documenti dall’Agenzia delle Entrate? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti diremo come difenderti con una strategia su misura, prima che sia troppo tardi.
Introduzione
Il contribuente titolare di una macelleria è spesso sottoposto a verifiche fiscali sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza, volte a ricostruire eventuali ricavi occultati o fatture inesistenti. Si verificano caso tipico di “scostamenti” tra quanto dichiarato e quanto ipotizzato dal Fisco: ad esempio si contestano ricavi maggiori basati su presunte rese standard degli animali o margini di ricarico medi di settore. In questi controlli – che possono avvenire tramite accessi in sede, ispezioni documentali e incroci di dati (conti correnti, clienti/fornitori, ecc.) – il macellaio può ritrovarsi accusato di aver emesso scontrini in nero, omesso ricavi o dichiarato meno rispetto alle medie di settore. Per questo è fondamentale conoscere i propri diritti e gli strumenti difensivi: il contribuente deve essere assistito da professionisti e può contestare l’atto, imponendo all’Amministrazione di fondare gli accertamenti su dati concreti.
Quadro normativo di riferimento
La legge tutela il contribuente sottoposto a verifica. L’art. 12 dello Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n.212) stabilisce numerose garanzie al verificato: gli accessi ispettivi devono avvenire in orario d’ufficio e nel modo meno invasivo possibile; il contribuente va informato su ragioni e oggetto della verifica, può farsi assistere da un professionista e ha il diritto di prendere visione dei documenti richiesti. Inoltre, ogni annotazione o osservazione del contribuente deve essere riportata nel verbale giornaliero di verifica. Terminata la verifica, il contribuente ha 60 giorni per presentare le proprie controdeduzioni al Processo Verbale di Constatazione (PVC). L’Ufficio non può notificare l’avviso di accertamento prima di decorso questo termine (salvo motivata urgenza). Da ultimo, la normativa vigente (D.Lgs. 219/2023, art. 6-bis) ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo: gli atti di accertamento devono essere preceduti dal confronto tra Amministrazione e contribuente, altrimenti possono essere annullati.
Il macellaio nel mirino del Fisco
Il settore della macelleria è storicamente considerato a rischio di evasione a causa dell’uso di cassa e contante, delle vendite al dettaglio e all’ingrosso e della variabilità di resa della materia prima. In molti controlli fiscali si ipotizza che il titolare di macelleria ometta ricavi ovvero manipoli gli scontrini. Le Fiamme Gialle e l’Agenzia delle Entrate calcolano spesso il reale fatturato basandosi su presunzioni standard: ad es. si misura la differenza tra il peso degli animali acquistati e le quantità dichiarate in vendita, applicando percentuali “media” di resa e ricarico. Tuttavia tali metodi si fondano su presunzioni teoriche e non tengono conto delle condizioni specifiche del negozio. Diversi casi concreti mostrano che tali presunzioni possono essere contestate con successo: per esempio la CTR Liguria n. 607/2019 ha annullato un accertamento perché l’Agenzia aveva applicato un “margine di ricarico” calcolato su pochi prodotti anziché sull’intero inventario, senza usare una media ponderata. Analogamente, la CTP di Lucca n. 116/2007 ha sottolineato che i ricavi di una macelleria non si possono fissare unilateralmente «su presunzioni di resa e di ricavato» indipendenti dai dati effettivi dell’impresa. In pratica, è spesso necessario produrre documentazione concreta (fatture d’acquisto di bestiame, inventari, listini, estratti conto dei ricavi, ecc.) per smontare calcoli generici basati solo su statistiche di settore.
Strumenti di accertamento e onere della prova
L’Amministrazione può utilizzare diversi metodi di accertamento. L’accertamento analitico (o «contabile») punta direttamente sui documenti del contribuente e rettifica singole voci in base a dati certi. Invece l’accertamento analitico-induttivo integra i dati contabili con presunzioni (art. 39 DPR 600/1973): la Corte di Cassazione ha chiarito che questo metodo è legittimo solo in presenza di «gravi incongruenze» nei conti. Ad esempio, se i margini dichiarati risultano irrealisticamente bassi rispetto ai costi, l’ufficio può presumerli maggiori, ma deve dimostrare con elementi precisi le incongruenze rilevate. L’accertamento induttivo puro (art. 55 DPR 600/1973) si basa invece interamente su presunzioni esterne quando la contabilità è gravemente irregolare o assente (tipico caso di omessa dichiarazione). In ambedue i casi, spetta al contribuente l’onere di provare che le presunzioni non corrispondono alla realtà: ad es. dimostrare che le spese sostenute (come acquisti di animali o spese personali) sono state assoggettate a imposta o derivano da fonti lecite. A tal riguardo la Cassazione ha ribadito che con il redditometro (accertamento sintetico di capacità contributiva ex art. 38 DPR 600/1973) l’Amministrazione deve limitarsi a constatare l’esistenza dei beni o spese indice di capacità contributiva, senza doverne provare l’origine, e grava sul contribuente l’onere di dimostrare che essi derivano da redditi già tassati o esenti. In soldoni: se il fisco trova, ad esempio, un’auto di lusso e spese elevate, spetta al macellaio convincere che siano state acquistate con risorse già soggette a imposta, non semplicemente ipotizzare autocertificazioni.
Infine, strumenti come gli ex-studi di settore (oggi indici ISA) e il redditometro forniscono solo indici statistici, che non possono da soli giustificare l’accertamento induttivo. Anche la Cassazione del 2006 ha osservato che le predeterminazioni statistiche – riguardando medie – «non possono costituire l’unico elemento per l’accertamento induttivo», in assenza di plurimi riscontri concreti di anomalie.
La fase di verifica (accesso e ispezione)
Quando la Guardia di Finanza o l’Agenzia arrivano in sede, il titolare della macelleria deve agire con calma ma prontezza. Innanzitutto, avvisi immediatamente il proprio consulente fiscale per farsi assistere: l’art. 12 Statuto del Contribuente garantisce il diritto alla presenza del professionista fin dall’inizio della verifica. Il verificatore aprirà la verifica presentando eventuali autorizzazioni e chiedendo documenti. Ogni richiesta, chiarimento e contestazione va verbalizzata quotidianamente: lo Statuto prescrive che “ogni giorno di verifica viene redatto un processo verbale giornaliero” in cui il contribuente può inserire osservazioni. È fondamentale leggere con attenzione ogni verbale e annotare subito le proprie obiezioni: ad es. se il fiscalista ritiene erronea l’interpretazione di un dato contabile, deve far inserire la sua versione nel verbale. In tal modo si evita che eventuali errori o dimenticanze finiscano registrati nel verbale finale (PVC) senza contraddittorio.
Lo Statuto stabilisce anche i limiti temporali della verifica: per un’azienda con contabilità ordinaria il periodo di accesso non può superare i 30 giorni lavorativi complessivi (salvo proroga motivata, fino a 60 giorni). Per i contribuenti in contabilità semplificata il limite è 15 giorni (prorogabili a 30). Se gli ispettori trasgrediscono questi termini senza giustificazione, il contribuente può farlo rilevare e ciò potrebbe in alcuni casi invalidare l’accertamento. Perciò è utile monitorare la durata dell’accesso, chiedere riscontri sul termine e, se possibile, riposizionare la verifica alla scadenza prevista.
Durante la verifica gli ispettori possono controllare registri IVA, scritture contabili, casse, magazzini, nonché interrogare dipendenti o fornitori. Anche accertamenti bancari e acquisizione di dati elettronici (computer, hard disk, cloud) rientrano tra gli strumenti leciti. Se vengono richiesti documenti coperti da segreto professionale o non attinenti all’imposta, il contribuente può opporsi motivatamente, chiedendo che eventuali contestazioni su quei punti siano risolte dall’autorità giudiziaria. In ogni fase è comunque consigliato tenersi rispettosi ma vigili: non opporre resistenza ingiustificata (per non incorrere in reato di intralcio) ma neanche fornire informazioni non verificate. Mantenere un diario degli eventi (orari, richieste e risposte, nomi dei verificatori, ecc.) può rivelarsi prezioso in seguito.
Dal PVC all’avviso di accertamento
Al termine delle operazioni di verifica viene redatto il Processo Verbale di Constatazione (PVC), che riepiloga le irregolarità riscontrate. L’avviso formale di accertamento potrà essere notificato solo dopo il periodo di contraddittorio di 60 giorni concesso al contribuente. In questa finestra il titolare della macelleria può inviare memorie difensive e documentazione aggiuntiva per confutare i rilievi. Trascorso tale termine, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento, atto titolo esecutivo con cui vengono richieste le imposte dovute e sanzioni calcolate.
L’avviso deve rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge: in linea di massima va notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (o del periodo d’imposta) accertato, o entro il 31/12 del settimo anno se la dichiarazione è omessa o nulla. Ad esempio, l’avviso sul periodo d’imposta 2023 (dichiarato nel 2024) deve arrivare entro il 31/12/2029, salvo casi speciali.
Una volta ricevuto l’avviso, il macellaio ha 60 giorni di tempo per impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In Commissione si possono sollevare vizi formali (p.e. violazioni del contraddittorio, mancanza di motivazione dell’atto, notifica irregolare) e di merito (errori di calcolo, presunzioni non supportate, applicazione indebita di sanzioni). Un punto spesso contestato è la validità del PVC: ad esempio, la Cassazione ha affermato che un PVC senza firma valida del contribuente può comportare l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Se il contribuente ha rifiutato di firmare o ha firmato “con riserva”, l’avviso successivo rischia di essere annullato.
Oltre al contenzioso, esistono strumenti stragiudiziali di definizione: l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e la conciliazione giudiziale (prevista dal D.Lgs. 128/2015) consentono di chiudere la controversia riducendo sanzioni e interessi. In particolare, se l’importo richiesto è contenuto (fino a 50.000 euro complessivi), è possibile chiedere entro il ricorso all’apertura di un giudizio di mediazione/conciliazione tributaria per trovare un accordo con l’Ufficio. In alternativa, il contribuente può chiedere autotutela all’Agenzia (istanza di annullamento) se ritiene il provvedimento illegittimo.
Domande e Risposte frequenti
- D: Quali diritti ho durante la verifica della Guardia di Finanza?
R: Hai diritto di ricevere l’ordine di servizio dei verificatori, di essere informato sul motivo della verifica e di essere assistito dal tuo consulente sin dall’inizio. Puoi prendere visione dei verbali giornalieri e annotare subito le tue obiezioni. Non firmare nulla di cui non sei certo: puoi firmare “con riserva” e far verbalizzare i tuoi rilievi. Il controllo deve svolgersi entro i termini previsti (max 30 giorni ordinari, prorogabili). - D: Cosa succede se rifiuto di firmare il PVC?
R: Il PVC (verbale finale) deve essere firmato dal contribuente o motivato il rifiuto. Se non firmi né dichiari motivatamente il rifiuto, il PVC è viziato: secondo la Cassazione un avviso di accertamento basato su un PVC non firmato è illegittimo e può essere annullato. - D: Posso contestare l’avviso di accertamento?
R: Certo. L’avviso va impugnato in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. In sede giudiziaria potrai far valere eventuali nullità o annullabilità dell’atto (p.e. violazioni di legge, difetto di motivazione o di contraddittorio) nonché errori di calcolo o presupposti falsi. Assicurati di allegare ogni giustificativo possibile (controprova dei ricavi, spese documentate, consulenze tecniche, ecc.) per dimostrare l’erroneità delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio. - D: Come posso difendermi se l’Agenzia calcola i ricavi “a tavolino” (ad es. per resa dei capi)?
R: Analizza la metodologia dell’accertamento. Ad esempio, se l’Ufficio presume che da un bovino si ricavi il 70% di carne, fornendo così un certo ricavo presunto, tu puoi replicare con dati reali: esibisci fatture d’acquisto dei capi, inventari di vendita e prove della resa effettiva – la resa dipende da razza, allevamento e condizioni di macellazione, per cui va dimostrata caso per caso. Come ha ribadito la CTR Liguria 607/2019, le percentuali di ricarico devono essere calcolate considerando tutta la merce venduta, non solo alcuni prodotti di campione. Presenta i tuoi margini reali (contraddicendo quello che chiama “media aritmetica semplice” usata dall’ufficio) e dimostra che i tuoi costi/ricavi sono coerenti con la tua clientela e con il contesto locale. In pratica, l’accertamento induttivo richiede elementi certi: se la tua contabilità è regolare e giustificata, l’ufficio dovrebbe basarsi sui dati effettivi, non su una “media da tavolino”. - D: Il redditometro ha calcolato un maggior reddito dalla mia capacità di spesa. Chi deve dimostrare l’effettiva origine delle risorse?
R: Secondo la giurisprudenza consolidata, l’Ufficio deve soltanto provare la disponibilità delle spese indice di capacità contributiva (auto di lusso, viaggi, ecc.); non deve provare la reale esistenza del reddito corrispondente. Spetta invece al contribuente dimostrare che quelle spese sono state sostenute con redditi già tassati o esenti. In altre parole, chi ha fornito quei soldi (pensioni non tassate, cessioni di beni al di fuori del reddito, contributi peritali, ecc.) deve essere dimostrato da te. Se il tuo patrimonio o le tue spese vengono considerati anomali, devi provare la loro legittima provenienza, altrimenti l’accertamento sintetico è legittimo.
Tabelle riepilogative
Fase | Scadenza/Descrizione | Riferimento normativo |
---|---|---|
Accesso in sede | Max 30 giorni lavorativi (prorogabili fino a 60) | Statuto del Contribuente, art.12 co.5 |
Contraddittorio PVC | Presentare osservazioni entro 60 giorni dal PVC | Statuto del Contribuente, art.12 co.7 |
Emissione avviso | Entro 31/12 del 5° anno successivo alla dichiarazione (7° se omessa) | DPR 600/1973, art.43 |
Impugnazione avviso | Entro 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992, art.19 |
Accertamento sintetico | Verifiche basate su spese/patrimonio; onere prove sul contribuente | DPR 600/1973, art.38 |
Accertamento induttivo | Richiede «gravi incongruenze» in contabilità | DPR 600/1973, art.39 |
Accertamento analitico | Rettifica basata su dati documentali certi | DPR 600/1973, art.32 |
Simulazioni pratiche (esempi)
- Caso 1: la Guardia di Finanza, dopo un accesso, redige un PVC dichiarando un maggior ricavo di 20.000€ perché ritiene dal peso degli animali acquistati che tu abbia ricavato più carne di quanta ne hai registrato. Come difendersi?
Difesa: Innanzitutto, esamina insieme al tuo consulente le voci contestate. Fornisci la documentazione completa: fatture di acquisto animali per l’anno considerato, riepilogo contabile delle vendite di carne (che dovresti avere dai registratori), schede di macellazione se disponibili. Mostra che la resa media effettiva degli animali (in base alle specie, razza e modalità di macellazione) è, ad esempio, del 60% anziché del 70% presupposto dall’ufficio. Procurati eventualmente perizie di un veterinario o dati di bilanci zootecnici per confermare queste rese. Se l’Agenzia ha applicato un margine di ricarico del 50% su certi tagli, dimostra invece i tuoi margini reali (p.e. dai prezzi di acquisto e vendita effettivi). In un caso analogo la CTR Liguria ha accolto il ricorso del contribuente proprio perché il fisco aveva usato percentuali di ricarico errate su un sottoinsieme di merce anziché su tutto l’inventario. - Caso 2: dopo l’accesso ricevi un avviso di accertamento basato sul redditometro: ti è stato imputato un reddito aumentato di 15.000€ in ragione di spese personali elevate. Cosa fare?
Difesa: Devi innanzitutto analizzare se l’ufficio ha rispettato il contraddittorio (art.12). Poi, se la motivazione si basa su spese sostenute (auto, ristrutturazioni, ecc.), valuta se tali spese possono essere giustificate da risorse già tassate. Ad esempio, se hai venduto un immobile nel passato oppure hai ricevuto eredità, prepara la documentazione (atto notarile, dichiarazione dei redditi precedenti) che attesta l’avvenuto realizzo di quella fonte di reddito. Se non hai prove, la presunzione del redditometro regge: come confermato dalla Cassazione, il legislatore pone l’onere al contribuente di dimostrare “che il reddito presunto non esiste” o è già stato tassato altrove. - Caso 3: l’avviso contesta l’omessa fatturazione di vendite a un cliente estero (magazzino estero), adducendo evasione.
Difesa: Verifica se davvero esiste un obbligo di fatturazione internazionale (es. operazioni Intra). Se i beni sono destinati all’estero, prendi visione dei documenti di trasporto (DDT, bolle) e prova la data e la destinazione dell’esportazione. Eventuali operazioni intra-comunitarie vanno dichiarate negli appositi quadri INTRA; dimostra di aver rispettato gli obblighi, oppure verifica se l’operazione rientrava in esenzione. La mancanza di documenti può essere superata dimostrando circostanze compatibili (p.e. vendita a privato senza obbligo di fattura). Senza elementi certi di evasione, l’accertamento deve motivare specificamente la frode.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Normativa Principale (Italia): L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) – artt. 11-12 (diritti del contribuente in sede di accesso); D.P.R. 29 sett. 1973, n. 600 – artt. 38 (redditometro), 39-40 (accertamenti induttivi/sintetici); D.P.R. 26 ott. 1972, n. 633 – art. 52 (sanzioni IVA per mancata fatturazione); D.Lgs. 18 dic. 1997, n. 472 (sanzioni tributarie); D.Lgs. 31 dic. 1992, n. 546 – artt. 19, 25 (termini e procedura contenziosa); D.Lgs. 30 dic. 2023, n. 219 – artt. 6-bis, 7-ter, 7-quinquies (riforma contenzioso e contraddittorio); D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione); D.Lgs. 128/2015 (conciliazione giudiziale); Legge 27 luglio 2011, n. 111 – art. 16 (avviso titolo esecutivo).
- Giurisprudenza rilevante: Cass. civ., Sez. trib., 12 gen. 2018 n. 632 – conferma: accertamento induttivo ammissibile se “gravi incongruenze” nei conti; CTR Liguria 10 maggio 2019 n. 607 – annullamento per uso improprio della media aritmetica nei margini di ricarico; Cass. civ., Sez. trib., 21 gen. 2020 n. 1244 – accertamento redditometro (capacità contributiva) legittimo, onere probatorio sul contribuente; Cass. civ., Sez. trib., 28 luglio 2006 n. 17229 – principio secondo cui le statistiche di settore non bastano da sole per l’induttivo; Cass. civ., sez. trib., 19 lug. 2021 n. 20436 – contraddittorio non obbligatorio per verifiche a tavolino (PNR); Cass. civ., sez. trib., 2 mar. 2021 n. 719 – PVC endoprocedimentale non impugnabile (diritto di difesa). Altre pronunce su contenzioso tributario e contraddittorio (Cass. 21153/2008 sulla firma del PVC; Cass. 27330/2016 su ricarichi aziendali) confermano i principi citati.
- Prassi e Linee guida: Circolari Agenzia Entrate sul contraddittorio e sul redditometro; Circolare GdF n.1/2018 “Contrasto all’evasione”; Manuali operativi GdF (antidilavamento, analisi del rischio).
Questa guida fornisce un quadro aggiornato delle regole applicabili e dei rimedi difensivi in caso di accertamento fiscale per l’attività di macelleria, con approfondimenti giuridici e casi pratici esemplificativi. Ogni contribuente può così orientarsi sui passi da compiere (dalla fase di verifica, alla risposta ai rilievi, fino all’eventuale ricorso) tutelando con efficacia i propri diritti e comprovando i dati reali della propria azienda.
Accertamento fiscale a macellaio? Fatti Difendere da Studio Monardo
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Conclusione
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