Famiglia Con Debiti: Come Difendere Un Nucleo Familiare Con Il Sovraindebitamento

Hai una famiglia con debiti e ogni mese è una lotta per pagare bollette, rate, mutui e spese essenziali? Hai paura che i creditori possano pignorare lo stipendio, il conto o addirittura la casa, mettendo a rischio la stabilità del tuo nucleo familiare? Ti stai chiedendo come difendere legalmente la tua famiglia da una situazione di sovraindebitamento che sembra senza via d’uscita?

Oggi la legge italiana ti offre una possibilità concreta di uscire dalla crisi con strumenti pensati proprio per le persone e le famiglie indebitate. La procedura di sovraindebitamento consente di bloccare i pignoramenti, ridurre o cancellare i debiti e salvare la casa e i beni indispensabili.

Quando una famiglia è considerata sovraindebitata?
– Quando le entrate familiari non bastano più a coprire le uscite, anche essenziali
– Quando ci sono debiti accumulati per mutui, finanziamenti, carte revolving, tasse o bollette
– Quando uno o più componenti hanno perso il lavoro o ridotto il reddito
– Quando la famiglia è sottoposta a pressioni da parte di banche, finanziarie o agenti della riscossione

Quali sono i rischi per una famiglia indebitata?
Pignoramento dello stipendio o della pensione di uno dei coniugi
Blocco del conto corrente familiare
Perdita della prima casa in caso di debiti elevati
Stress, tensioni familiari e difficoltà educative per i figli, legate all’instabilità economica
Segnalazioni negative in banca dati che rendono impossibile accedere a credito o affitti

Come puoi difendere legalmente la tua famiglia?
– Verifica innanzitutto se la situazione rientra nei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento:
– Possono accedere famiglie, lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati
– Anche in presenza di debiti molto elevati, se non c’è dolo o frode
– La procedura consente:
Sospensione immediata dei pignoramenti
Pagamento del debito solo in base a quanto la famiglia può permettersi, anche in percentuale minima
Tutela della prima casa, se non di lusso
Protezione di redditi e beni essenziali (auto per lavoro, elettrodomestici, conti per spese vive)
– È possibile anche ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione totale dei debiti residui al termine del piano

Cosa puoi fare concretamente?
– Raccogli tutti i documenti: estratti conto, cartelle, rate, buste paga, spese mensili
– Affidati a un avvocato esperto in crisi da sovraindebitamento per analizzare la situazione
– Presenta al tribunale, tramite un gestore della crisi, un piano di ristrutturazione familiare
– Ottieni l’omologazione del piano e il blocco immediato delle azioni esecutive

Cosa puoi ottenere se agisci per tempo e nel modo giusto?
Fine di ogni pressione da parte dei creditori
Serenità familiare recuperata
Protezione della casa e del reddito
Chiusura definitiva dei debiti e possibilità di ripartire da zero

Essere una famiglia con debiti non è una colpa, ma un problema da risolvere. Il vero errore è rimanere fermi, ignorare gli atti o continuare a pagare senza un piano. Con la giusta strategia, puoi difendere ciò che conta davvero: la tua famiglia.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e tutela del patrimonio familiare ti spiega cosa può fare una famiglia sovraindebitata per difendersi, quali strumenti legali esistono e come azzerare i debiti in modo sicuro.

Vuoi sapere se la tua famiglia può accedere a una procedura di sovraindebitamento e uscire dai debiti? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione e ti diremo come salvare la casa, lo stipendio e il futuro della tua famiglia.

Introduzione

Il sovraindebitamento è definito come la «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni». In altre parole, il debitore (persona fisica o imprenditore) non riesce più a pagare i propri debiti (verso banche, fornitori, Agenzia delle Entrate, ecc.) a causa di spese superiori alle entrate. La legge 27 gennaio 2012 n.3 (“anti-suicidi”) ha introdotto gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, recepiti poi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) entrato in vigore dal 15 luglio 2022. L’obiettivo dichiarato della normativa è concedere al debitore un «nuovo inizio»: ovvero di pagare ciò che è possibile in base alle proprie risorse e, al termine della procedura, ottenere l’esdebitazione (la cancellazione dei debiti residui non pagati).

In pratica, il legislatore intende consentire al nucleo familiare sovraindebitato di ripianare i debiti entro limiti ragionevoli di sostenibilità, tutelando allo stesso tempo la dignità e i bisogni essenziali della famiglia. Tale approccio di “seconda possibilità” rispecchia anche gli indirizzi europei in materia di fresh start. Ad esempio, la Legge 3/2012 prevedeva che, in caso di piano omologato, per tre anni i creditori precedenti non potevano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore. Con il Codice della crisi questa «tregua» non è più automatica, ma il debitore può ottenere su richiesta specifiche misure cautelari sul patrimonio (cfr. infra). In ogni caso, una volta conclusa con successo una procedura di composizione concordata, il debitore (persone fisica o impresa familiare) ottiene l’estinzione dei debiti residui (“esdebitazione”).

Soggetti ammessi e requisiti

Le procedure di composizione del sovraindebitamento sono riservate ai soggetti non fallibili. Nella prassi, si tratta soprattutto di persone fisiche e piccole realtà: consumatori (persone fisiche senza partita IVA: lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, ecc.), lavoratori autonomi (professionisti, artigiani, commercianti), piccole imprese purché non rientranti nei limiti di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti no-profit (ONLUS, associazioni), enti pubblici non economici, nonché gli eredi di un imprenditore fallito (debiti ereditari). Inoltre, il Codice della crisi ha esplicitamente incluso tra i beneficiari anche i familiari conviventi del debitore principale (coniugi, conviventi di fatto, partner di unioni civili, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado). In sintesi, tutti i componenti di uno stesso nucleo familiare indebitato possono accedere congiuntamente alle procedure, a patto che soddisfino i requisiti previsti dalla legge.

I requisiti principali richiesti sono:

  • Stato di sovraindebitamento effettivo: il nucleo familiare deve trovarsi in uno stato di incapienza, con obblighi di pagamento superiori alle entrate. In sede di istruttoria il Tribunale verifica che il bilancio famigliare sia realmente in rosso.
  • Soglia di non fallibilità: si applicano limiti quantitativi sui ricavi e sul patrimonio (ad es. i debiti non devono eccedere €500.000 e i ricavi lordi €200.000 nei tre anni precedenti). Chi supera tali soglie può essere escluso dall’accesso.
  • Meritevolezza: il debitore non deve aver determinato volontariamente o con comportamenti fraudolenti la crisi. In particolare è escluso chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per esempio non dovrebbero esserci alienazioni del patrimonio finalizzate a sottrarlo ai creditori (donazioni fittizie, trasferimenti fraudolenti, ecc.). La giurisprudenza conferma che non si valuta la colpa lieve: il debitore in difficoltà è considerato meritevole finché non emerga un dolo o colpa grave nelle scelte economiche. In pratica, il debitore meritevole è quello “onesto ma sfortunato”, che non ha nascosto i propri beni e non ha abusato del credito ricevuto.
  • Merito creditizio: la legge punisce anche i creditori (banche, finanziarie) che hanno contribuito colpevolmente alla crisi economica del debitore. Infatti l’art. 69 CCII stabilisce che un finanziatore che ha violato l’obbligo di valutare correttamente il merito creditizio del cliente (art.124-bis TUB) non può opporsi alla procedura. In sintesi, chi ha concesso in modo imprudente o strumentale un prestito al nucleo familiare indebitato non potrà contestare l’accettazione del piano di rientro.

Procedure di composizione della crisi

Il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) ha previsto una serie di strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento applicabili alle famiglie e alle piccole imprese. I principali sono:

  • Liquidazione controllata del patrimonio (ex art. 14-ter L.3/2012): si tratta di una procedura di alienazione giudiziale dei beni del debitore. Il Tribunale nomina un liquidatore, che vende i beni non essenziali per soddisfare i creditori. Questo strumento si usa nei casi più gravi, quando il piano del consumatore o l’accordo proposto non riescono a raccogliere il consenso. Vantaggio: se dall’asta emerge un incasso esiguo, il residuo del debito può essere rateizzato per alcuni anni. Svantaggio: il debitore perde i suoi beni. Spesso è scelto quando il patrimonio è modesto (immobili ipotecati, automezzi, oggetti di valore). L’esito della liquidazione dipende dal giudice, il quale può omologare il risultato e valutare esdebitazione finale.
  • Piano del consumatore (procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore): è il rimedio principale per la famiglia sovraindebitata. Con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) il debitore propone al Tribunale un piano di rientro sostenibile, adeguato ai redditi familiari. Il piano può prevedere sospensione o dilazione di pagamento di tutti i debiti, con eventuale falcidia (riduzione) di parte dei crediti non garantiti. Se approvato dai creditori (maggioreanza in valore) e omologato dal Tribunale, vincola anche chi non ha votato. Il debitore deve versare un importo mensile ricavato sottraendo dal proprio reddito le spese necessarie alla famiglia (ad es. mutuo o affitto minimo, utenze, spese mediche, vita quotidiana). Durante l’esecuzione del piano il debitore gode di un periodo di “congelamento” delle esecuzioni: in passato per tre anni non potevano iniziare né proseguire pignoramenti sui suoi beni. Oggi tale sospensione non è automatica, ma il debitore può chiedere al giudice delle esecuzioni l’inibitoria delle procedure esecutive pendenti o future.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (concordato minore): riservato alle persone fisiche esercenti impresa o professione (con P.IVA) non consumatori (ad es. imprese individuali, studi professionali) che superano i limiti per il piano del consumatore. Con un unico piano si concorda con tutti i creditori (anche esposizioni commerciali) la ristrutturazione dei debiti (rateizzazioni, sconti, ecc.). A differenza del concordato preventivo delle società, il concordato minore è semplificato: non richiede un voto formale in assemblea o un’udienza pubblica. Se l’accordo viene completato, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui secondo i tempi stabiliti dal Codice. Importante: non sono ammessi i consumatori a questa procedura (per loro esiste il piano del consumatore).
  • Esdebitazione del debitore incapiente (c.d. liquidazione senza utilità): applicabile al debitore (o nucleo familiare) privo di attivi vendibili. In questo caso non esiste alcun bene da liquidare; tuttavia la legge prevede che i debiti residui vengano cancellati in toto una volta accertato lo stato di “incapienza”. È una procedura specifica per chi non ha nulla da offrire e serve a evitare che sopravviva un debito insostenibile. Dal 2024 tale esdebitazione per l’incapiente si ottiene automaticamente al termine del periodo di liquidazione di tre anni previsto dal piano del consumatore, senza bisogno di una domanda separata.

Al termine con esito positivo di qualsiasi procedimento sopra descritto (piano, accordo o concordato) il debitore ottiene la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) a norma dell’art. 71 CCII. In sostanza l’accordo omologato vincola i creditori e, alla sua conclusione, il debitore “riparte da zero” eliminando i debiti che non poteva onorare.

Procedure familiari (art. 66 CCII)

Il d.lgs. 14/2019 ha introdotto la disciplina delle procedure familiari (art. 66 CCII). In pratica, i membri dello stesso nucleo familiare indebitato possono presentare unica domanda congiunta di accesso alla procedura se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha origine comune. Per «famiglia» si intendono il coniuge, i conviventi di fatto (o parti dell’unione civile), i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo. In sostanza anche i coniugi insolventi o genitori e figli conviventi possono avviare insieme la procedura, riducendo tempi e costi rispetto a due istanze separate. La legge prevede che le masse attiva (beni) e passiva (debiti) restino distinte per ciascun componente, ma vi sia un unico Organismo di Composizione della Crisi e un coordinamento giudiziario (la competenza spetta al giudice adito per primo).

Requisiti familiari: i richiedenti devono essere conviventi ed avere debiti connessi alla stessa causa comune. Ad esempio, se marito e moglie hanno contratto insieme un mutuo ipotecario, possono richiedere un unico piano comune; se invece solo la moglie è indebitata, dovrebbe ricorrere da sola (salvo che il marito sia comunque garante o coobbligato). L’unica deroga è che, se uno dei richiedenti non è consumatore, alla famiglia si applicherà il regime più grave (concordato minore) anziché il piano del consumatore.

Debiti estinguibili e effetti sui creditori

Le procedure di sovraindebitamento possono coinvolgere quasi tutti i debiti del nucleo familiare, compresi mutui, prestiti personali, carte di credito, debiti condominiali, multe, imposte locali e statali, debiti verso fornitori e altri privati. Vengono ricompresi anche i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, purché l’accordo preveda condizioni non inferiori a quanto il creditore ipotecario potrebbe ottenere in alternativa. Un esempio: la Cassazione 4613/2023 ha precisato che non si può omologare un piano che consegni al creditore ipotecario un importo inferiore a quello conseguibile con una liquidazione giudiziale. In quella sentenza la Corte ha sottolineato che, se il debitore ha cercato di eludere l’ipoteca (donando di nascosto l’immobile alle figlie), l’omologazione che falcidia il creditore ipotecario andrebbe annullata perché lo priva del diritto di aggredire il bene tramite il d.p.r. 602 c.p.c.. Quindi, nel valutare un piano, il giudice confronta l’offerta al creditore garantito con ciò che esso realizzerebbe liquidando i beni ipotecati, inclusi anche eventuali altri beni del debitore riscattabili.

Debiti esclusi: non rientrano nella procedura i debiti alimentari verso coniuge o figli. Queste obbligazioni di mantenimento non possono essere annullate dall’esdebitazione.

Durante la procedura, le esecuzioni individuali sui beni del debitore non vengono automaticamente sospese. In passato la L.3/2012 concedeva una “pace” di 3 anni, ma ora il Tribunale non blocca d’ufficio le pendenze esecutive. Tuttavia, il debitore può (e deve) chiedere al giudice dell’esecuzione appositi provvedimenti cautelari (sospensione/pignoramenti) per evitare nuove azioni creditorie, dimostrando l’esistenza del piano e i suoi effetti.

Va anche ricordato che le procedure di sovraindebitamento sono compatibili con i codici di condotta bancari e le tutele per i consumatori finanziari. In particolare, l’art. 69 CCII stabilisce che “chi abbia contribuito colpevolmente a determinare o aggravare” il sovraindebitamento (per esempio violando i doveri di diligenza nell’erogazione del credito) non può opporsi al piano in sede di omologa. Ciò significa che una banca che non ha valutato il merito creditizio e ha concesso affidamenti irragionevoli perde il diritto di contestare la convenienza dell’accordo proposto.

Ruolo delle banche e delle agenzie di recupero crediti

Il nucleo familiare indebitato si trova spesso a confrontarsi con banche e intermediari che avanzano pretese di pagamento. Dal punto di vista del debitore, va tenuto presente quanto segue:

  • Finanziamenti inadempienti: nel piano del consumatore o nell’accordo possono essere compresi anche i prestiti con cessione del quinto dello stipendio. La legge equipara questi crediti agli altri debiti bancari, permettendo di sospenderne le trattenute una volta aperta la procedura. In pratica il datore di lavoro sospende le ritenute in attesa dell’esito della procedura, e il debitore paga solo secondo il piano.
  • Illeciti bancari: il debitore deve esaminare se la banca abbia rispettato le regole sul merito creditizio (art. 124-bis TUB). Se l’istituto ha concesso un credito non sostenibile pur conoscendo la difficile situazione del cliente, può essere escluso dal voto (come detto). Inoltre, il debitore può segnalare eventuali pratiche scorrette (usura, anatocismo, commissioni non dovute) e chiedere il rimborso o la compensazione dei soldi indebitamente addebitati.
  • Agenzie di recupero e Equitalia: i crediti ceduti a società di recupero o iscritti a ruolo (ex-Equitalia) continuano ad essere esigibili ma possono far parte del piano di rientro. Il debitore può chiedere all’ente riscossore il rateizzo del debito con condizioni omologate dal Tribunale. Se ha già depositato il piano in tribunale, l’Agenzia della riscossione – pur rimanendo creditore – non può muovere opposte pretese contro i termini stabiliti. Spesso è utile presentare la copia del ricorso o del piano al creditore, segnalandone l’esistenza, al fine di bloccare (anche d’ufficio) eventuali ingiunzioni o fermi amministrativi in corso.

Domande frequenti (FAQ)

  • Chi può definire “consumatore” una persona con partita IVA?
    Una persona fisica titolare di Partita IVA non è un consumatore. Tuttavia, se i suoi debiti sono estranei all’attività (es. un ex-imprenditore indebitatosi per acquisti personali), potrà comunque iscriversi alle procedure di sovraindebitamento per la componente “personale” del debito, purché non sia fallibile. In pratica, per ciascun componente familiare si guarda alla natura del debito: i debiti personali del titolare con P.IVA possono rientrare nel piano del consumatore personale, mentre i debiti aziendali seguono la procedura da impresa (concordato minore).
  • Cosa succede se in famiglia uno non coopera (es. il coniuge)?
    L’art. 66 CCII prevede una procedura unitaria solo se tutti i debitori familiari partecipano. Se un componente si rifiuta di aderire, l’altro potrà comunque procedere individualmente (ma non usufruirà dei vantaggi procedurali familiari). In pratica si faranno due piani paralleli: idealmente è sempre meglio il piano unitario (riduce costi/tempi), ma richiede consenso familiare.
  • Che ruolo ha l’OCC nella procedura?
    L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un ente pubblico o privato specializzato a cui va affidata la gestione procedurale. Tra i suoi compiti vi sono la redazione della relazione iniziale (che contiene l’inventario completo dei beni del debitore), la convocazione dei creditori, il supporto al giudice nell’esame del piano. Un errore nella relazione dell’OCC (es. beni non dichiarati) può comportare l’inammissibilità della procedura. All’OCC va pagato un compenso, che ai sensi di legge si ripartisce tra i membri della famiglia in base all’attivo di ciascuno.
  • Quanto tempo dura una procedura familiare?
    Dipende dalla strada scelta. In linea di massima, il piano del consumatore dura di norma 3-5 anni (anche se la legge non pone un limite rigido alla durata del piano), mentre la liquidazione controllata è vincolata al termine della vendita dei beni (fino a 3 anni). Il concordato minore può avere durata variabile in base all’accordo con i creditori, di solito 2-5 anni. Per l’esdebitazione automatica del debitore incapiente la legge prevede 3 anni di procedura, dopodiché il tribunale provvede di ufficio. È bene chiedere informazioni al giudice: le tempistiche possono variare secondo la complessità e l’eventuale sopravvenire di opposizioni.
  • Quali costi devo affrontare?
    I costi della procedura includono il compenso professionale dell’OCC (diviso tra i familiari) e le spese legali (avvocato). Il decreto ministeriale n. 202/2014 stabilisce tariffe massime: per esempio, gli onorari dell’OCC sono proporzionali al volume di affari o al valore dell’attivo. Non ci sono diritti fissi di cancelleria. In caso di esdebitazione del debitore incapiente, i costi sono minimi (viene cancellato il debito più eventuali spese non rimborsate). È importante confrontare i preventivi di più OCC e avvocati. Rispetto alle azioni individuali e ai pignoramenti, la procedura concorsuale può far risparmiare tempo e interessi legali, oltre al beneficio finale dell’eliminazione dei debiti in eccesso.
  • Posso proporre lo “saldo e stralcio” con i creditori privati?
    Sì, è un’alternativa extragiudiziale. Il saldo e stralcio consiste nel chiedere a ciascun creditore (privato, finanziaria o banca) di accettare un pagamento ridotto e unico (saldo) a chiusura definitiva del debito, generalmente senza ricorrere al tribunale. Non esistono procedure formali per questa pratica: si tratta di negoziazioni libere. Spesso l’OCC o l’avvocato prepara una proposta di stralcio da presentare ai creditori prima di avviare l’azione giudiziaria. Se il creditore accetta, il debitore paga la somma pattuita e il credito si estingue. In alternativa, se molti creditori accettano e hanno trattato in via stragiudiziale, si può poi chiedere al giudice di omologare quell’accordo (anche come “concordato interno”) per renderlo opponibile a terzi. Tuttavia, l’esperienza comune è che molti creditori non firmano accordi stragiudiziali: per questo il piano omologato offre garanzie più ampie.
  • Domanda pratica di esempio: Una famiglia Rossi ha debiti complessivi di €120.000 (mutuo €80.000, prestiti €20.000, carta di credito €10.000, bollette arretrate €10.000). I coniugi Rossi hanno reddito mensile netto di €2.500 ciascuno e spese fisse (mutuo minimo, utenze, alimenti) €3.000/mese. Quale piano potrebbe ottenere?
    Simulazione: il reddito netto famigliare è €5.000, le spese essenziali sono €3.000, quindi rimangono €2.000 disponibili al mese per il rimborso dei debiti. Supponendo che il piano duri 5 anni (60 mesi), i Rossi potrebbero proporre di versare circa €2.000 al mese per 60 mesi, per un totale di €120.000. Se i creditori accettano questo piano (eventualmente con piccoli sconti o condivisioni di interessi), al termine dei 5 anni i debiti sarebbero estinti. In realtà il piano può prevedere anche una “falcidia”: ad es., se i creditori accettano di rinunciare al 10% dei loro crediti, il debitore paga solo €108.000 in 5 anni (ca. €1.800/mese), ottenendo ugualmente l’esdebitazione finale. In caso contrario, i Rossi potrebbero valutare di offrire €1.500 mensili e trattenere il debito residuo, sempre che il giudice e i creditori ritengano equo l’accordo, oppure passare a una liquidazione controllata dei beni (per esempio ipotecare o vendere un immobile) con rateazione residua.
  • Quali tutele posso esercitare se, durante il piano, perdo il lavoro o cambia la situazione?
    Il piano del consumatore e il concordato minore sono flessibili: il debitore in difficoltà può chiedere al giudice di modificare il piano in corso o sospendere temporaneamente i pagamenti in casi imprevedibili (malattia grave, licenziamento, lutto in famiglia, ecc.). È anche possibile presentare una nuova proposta più favorevole se cambiano le circostanze. Tuttavia è fondamentale comunicare subito al Tribunale e all’OCC eventuali variazioni del reddito o spese, per ottenere le necessarie proroghe o rinegoziazioni del piano. Il principio è che i creditori mantengono il diritto di votare sulla nuova proposta modificata.

Tabelle riepilogative (esempi)

ProceduraSoggetti ammessiDebiti inclusiDurata indicativaEffetti principali
Piano del consumatorePersone fisiche non fallibili (consumatori, autonomi, professionisti, piccole imprese familiari, ecc.)Tutti i debiti del nucleo familiare (mutui, prestiti, fornitori, multa, fiscali, ecc.). Alimenti esclusi.3–5 anniPiano di pagamenti rateali; eventuale riduzione (falcidia) dei debiti non garantiti; se omologato, esdebitazione finale. Le esecuzioni non si sospendono automaticamente.
Accordo di ristrutturazionePersone fisiche titolari di partita IVA (imprenditori individuali, professionisti, soci illimitatamente responsabili)Tutti i debiti legati all’attività (anche fornitori, debiti commerciali).2–5 anniPiano di pagamenti concordato con creditori (maggi.creditizia). Al termine esdebitazione. Occorrente maggioranza qualificata; piano vincola terzi.
Concordato minoreImprenditori individuali non fallibili, professionisti con P.IVA (non consumatori) che operano senza superare limiti di leggeDebiti aziendali e personali (tranne quelli esclusi come alimentari)2–5 anni (variabile)Piano proposto al tribunale; omologazione documentale senza assemblea pubblica. Esdebitazione finale se completato.
Liquidazione controllataQualunque soggetto non fallibile (anche consumatori) in stato molto grave di crisiTutti i debiti; con priorità sugli immobili ipotecati~1–3 anniVendita giudiziaria di tutti i beni; il ricavato viene ripartito fra creditori. Se ricavo basso, il residuo debito può essere rateizzato. L’esdebitazione finale è automatica dopo max 3 anni.
Esdebitazione incapientePersone fisiche non fallibili (consumatori o non) prive di beni pignorabiliTutti i debiti esistenti3 anniCancellazione integrale dei debiti senza alcun rimborso, qualora il tribunale accerti che il patrimonio non consente soddisfazione.

Fonti

  • L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 1 e segg. (cd. Legge anti-suicidi) – in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
  • D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (attuazione Legge delega n. 155/2017). In particolare artt. 65-80 (procedure di sovraindebitamento) e art. 66 (procedure familiari).
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Terzo correttivo” al Codice crisi): novellazioni all’art. 66 CCII e altri articoli (es. ampliamento condizioni).
  • Cass. civ. Sez. I, 14/02/2023 n. 4613 – Principi sull’accordo di composizione della crisi e tutela del creditore ipotecario.
  • Cass. civ. Sez. I, 21/02/2024 n. 4622 – Flessibilità del piano del consumatore (moratoria pluriennale non preclusa se consensuale).
  • Cass. civ. ord. n. 30542/2024 – Distinzione tra provvedimenti decisori e inammissibilità procedura.
  • Cass. civ. ord. n. 26300/2024 – Rapporto con esecuzioni individuali: no sospensione automatica.
  • Cass. civ. ord. n. 13617/2023 – Ruolo dell’OCC e completezza della relazione (inventario di tutti i beni).
  • Cass. civ. Sez. VI, 28/10/2019 n. 27544 – (richiamata in giurisprudenza, v. Not.)
  • Disposizioni del TUB (D.lgs. 385/1993) art. 124-bis e Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) – doveri di diligenza nel credito al consumo.

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Conclusione

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