Ex Titolare Impresa Di Infissi E Serramenti Con Debiti: Come Uscirne E Difendersi

Hai avuto un’impresa nel settore infissi e serramenti e oggi ti trovi con debiti fiscali, bancari o verso fornitori che non riesci a pagare? Hai chiuso o ceduto l’attività ma continuano ad arrivarti cartelle, solleciti, pignoramenti o richieste personali? Ti stai chiedendo come uscirne e se puoi ancora difenderti legalmente?

Molti ex titolari di imprese artigiane o commerciali nel settore serramenti, dopo anni di attività, si ritrovano schiacciati dai debiti. Ma anche se l’azienda non esiste più, la legge ti offre strumenti per difendere il tuo patrimonio personale e, in certi casi, ridurre o azzerare i debiti residui.

Perché rischi come ex titolare?
– Perché se operavi come ditta individuale, rispondi con tutti i tuoi beni presenti e futuri
– Perché potresti aver firmato garanzie personali su finanziamenti o contratti
– Perché i debiti fiscali e previdenziali non si estinguono con la chiusura della partita IVA
– Perché potresti essere sottoposto a pignoramento, anche anni dopo la cessazione dell’attività

Quali sono i debiti più comuni in questo settore?
Cartelle esattoriali per IVA, IRPEF e INPS
Debiti bancari o da leasing per attrezzature e mezzi
Fornitori non saldati per materiali, infissi, ferramenta
Canoni di affitto, bollette o spese residue di magazzino/laboratorio
– In alcuni casi, sanzioni e interessi che hanno gonfiato il debito originario

Cosa puoi fare per difenderti?
– Verifica se i debiti sono ancora legittimi, esigibili o prescritti
– Controlla se puoi contestare parte degli importi per errori, vizi formali o mancata notifica
– Se il tuo reddito e patrimonio sono limitati, puoi accedere alla procedura di sovraindebitamento:
Blocca tutti i pignoramenti
Consente di pagare solo una parte dei debiti, a rate o in un’unica soluzione
Tutela la tua casa e i beni essenziali
– Se ci sono fideiussioni o coobbligazioni, puoi difenderti per limitare la responsabilità personale
– In caso di azioni aggressive da parte della banca o dell’agente della riscossione, puoi valutare opposizioni formali e sospensive

Cosa puoi ottenere se reagisci per tempo?
Riduzione o cancellazione di una parte dei debiti
Blocco di cartelle e pignoramenti in corso
Protezione dei beni familiari, se non strettamente legati all’attività cessata
Un piano legale per chiudere i debiti definitivamente e ricominciare da zero

Anche se non sei più titolare dell’impresa, il passato può tornare a bussare con richieste pesanti. Ma la legge, oggi, prevede tutele specifiche per chi si trova in una crisi irreversibile e vuole uscire da una situazione debitoria.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti nella difesa di ex imprenditori artigiani e nelle procedure di risanamento del debitore ti spiega cosa puoi fare se sei un ex titolare di un’impresa di infissi e serramenti con debiti, come difenderti legalmente e come uscire dalla crisi.

Hai debiti personali dopo la chiusura della tua attività? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo la tua situazione debitoria e ti diremo se puoi bloccare le pretese, ridurre i debiti e salvare il tuo patrimonio.

Introduzione

Nel settore degli infissi e dei serramenti, come in molte attività artigianali e commerciali, capita che il titolare dell’impresa accumuli debiti verso fornitori, banche, erario e previdenza. Quando l’attività è cessata, l’ex imprenditore può trovarsi in grave difficoltà economica: i debiti restano e i creditori possono aggredire il suo patrimonio personale. È fondamentale conoscere le norme italiane e le strategie difensive (giudiziali e stragiudiziali) a disposizione del debitore, sia per negoziare con i creditori sia per ricorrere alle procedure concorsuali e alle misure di sovraindebitamento. In questa guida analizzeremo, dal punto di vista del debitore, tutti gli aspetti giuridici rilevanti (incluse le più recenti pronunce fino al 2025) e forniremo esempi pratici, tabelle riepilogative e domande e risposte.

Quadro normativo di riferimento

Le principali norme che regolano la crisi di impresa e l’insolvenza in Italia sono: il Codice Civile (articoli di diritto commerciale), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, in vigore dal 15 luglio 2022) e la Legge 3/2012 (“legge salva suicidi”) sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare:

  • Art. 2086 c.c. (dovere di vigilanza): l’imprenditore deve adottare un assetto organizzativo adeguato per rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi. Questo obbligo valeva già prima della riforma e ora il nuovo Codice lo ribadisce in più norme (ad es. art. 22 CCII).
  • Art. 2495 c.c.: disciplina la liquidazione delle società di persone. In caso di scioglimento, la società viene posta in liquidazione (art. 2500 c.c.). Se ciò avviene perché l’azienda ha cessato l’attività, i liquidatori curano la vendita dell’attivo e il pagamento dei debiti.
  • Art. 233 del Codice del commercio (d.lgs. 385/1993) e normativa Antiriciclaggio: impongono di tenere un indirizzo di PEC attivo per un anno dopo la cessazione dell’attività, proprio per consentire ai creditori di essere rintracciati.
  • Art. 33 CCII (D.Lgs. 14/2019): stabilisce che per l’imprenditore individuale la cessazione coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese. Entro un anno dalla cessazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o subito dopo, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale (ex fallimento) del debitore. L’art. 33, comma 4 CCII vieta espressamente all’imprenditore già cancellato dal Registro delle Imprese di proporre un concordato preventivo o un concordato minore. Questo perché tali procedure mirano alla continuità aziendale e sarebbero incompatibili con chi ha già cessato l’attività.
  • Legge 3/2012, art. 2 (sovraindebitamento): definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi di un soggetto non fallibile (ad esempio consumatore, piccolo imprenditore, professionista, imprenditore agricolo etc.) che non è soggetto alle ordinarie procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, ecc.). Di conseguenza, l’accesso alle procedure della Legge 3/2012 (accordo di composizione del debito, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) è riservato a chi rientra nella categoria dei “debitore non fallibile” (si tratta, in sintesi, dei debitori che superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 2083 c.c., ma che comunque non rientrano nelle procedure concorsuali classiche).
  • Articoli 6-14 L.3/2012 (vecchi) e art. 67-76 CCII (nuovi): disciplinano le procedure di composizione della crisi per i non fallibili. La riforma del 2022 ha confermato le tre procedure storiche: (1) Accordo di composizione della crisi (ex art. 14 L.3/2012); (2) Piano del consumatore o ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art. 12 L.3/2012, ora art. 67-73 CCII); (3) Liquidazione del patrimonio del debitore non fallibile (ex art. 14 bis L.3/2012, ora art. 74-83 CCII). Inoltre è previsto il Concordato “minore” (art. 74 CCII) riservato agli imprenditori individuali o gruppi familiari di imprenditori non fallibili, ovvero coloro che non sono consumatori ma nemmeno soggetti a fallimento.
  • Art. 12 L.3/2012 (ed. attuale artt. 284-285 CCII): prevede l’esdebitazione al termine della procedura di composizione del debito, ovvero la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti, a condizione che il debitore abbia rispettato gli obblighi di trasparenza e meritevolezza, e non abbia partecipato a certi reati fallimentari. La Cassazione ha recentemente ribadito che per ottenere l’esdebitazione è centrale la valutazione della meritevolezza e della condotta del debitore, mentre non serve più una percentuale minima di pagamenti effettuati verso i creditori (Cass. 27562/2024).

Di seguito illustreremo come queste norme si applicano a chi era titolare di un’azienda di infissi e serramenti (di qualsiasi forma giuridica: ditta individuale, società di persone o di capitali), soffermandoci sulle strategie possibili per negoziare i debiti o ricorrere alle procedure previste dalla legge.

Forme giuridiche e responsabilità del titolare

Le conseguenze dei debiti dipendono molto dalla forma giuridica dell’impresa e dall’eventuale cessazione dell’attività:

  • Ditta individuale: l’imprenditore individuale è illimitatamente responsabile con tutto il suo patrimonio personale per i debiti dell’azienda. Anche dopo la chiusura della ditta (cancellazione dal Registro Imprese), i creditori possono continuare ad aggredire il suo patrimonio personale (casa, conto corrente, autoveicoli, beni mobili, ecc.) salvo i limiti di legge (beni impignorabili e massimali legali). L’imprenditore individuale può accedere alle procedure di sovraindebitamento purché sia qualificato come “non fallibile” e rispetti i requisiti di ammissibilità. Dopo un anno dalla cessazione, però, non potrà chiedere un concordato (art. 33 CCII).
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.): i soci rispondono illimitatamente (solidalmente e illimitatamente, in S.n.c.; illimitatamente in S.a.s. almeno per i soci accomandatari) per i debiti sociali. La chiusura della società comporta liquidazione dell’attivo, ma i soci possono essere chiamati a versare ulteriori somme se il patrimonio sociale non copre i debiti. In caso di insolvenza, si applicano sia le norme dell’imprenditore individuale sia, in caso di fallimento, gli artt. 2390-2395 c.c. In pratica, i debiti contratti come socio illimitatamente responsabile non scompaiono con la chiusura dell’attività. I soci potranno comunque proporre le procedure di sovraindebitamento (se non rientrano nel fallimento) per la propria sfera patrimoniale.
  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): la responsabilità è limitata al capitale sociale versato. Se la società fallisce (oggi “liquidazione giudiziale”) o viene posta in liquidazione coatta, i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio sociale. Tuttavia, il titolare (socio unico o amministratore) può avere responsabilità personali in caso di carenze gestionali (art. 2497 c.c., 2392 c.c., 2486 c.c., ecc.) o se ha prestato garanzie personali (fideiussioni a banche). In presenza di debiti sociali, il socio può utilizzare le procedure di sovraindebitamento solo per debiti contratti al di fuori dell’esercizio dell’impresa, oppure se l’attività sociale era di piccole dimensioni da renderlo “non fallibile” (caso raro per S.r.l.). Se la società è già liquidata, i crediti residui (ad es. IRES, IVA) possono essere trasferiti ai soci o riscossi dal patrimonio residuo. Importante è comunque che le posizioni debitorie dell’ex titolare come persona fisica siano trattate separatamente da quelle della società estinta.

Debiti tipici dell’ex titolare impresa di infissi: debiti bancari (mutui, leasing, fidi), debiti verso fornitori di materiali, debiti fiscali (IVA, imposte sul reddito, contributi INPS e INAIL), debiti tributari/odlistrivi (rottamazione cartelle, etc.), debiti verso lavoratori (retribuzioni, TFR), debiti previdenziali, debiti personali (es. carta di credito, cessione del quinto). Alcuni debiti (es. IVA, ritenute dei dipendenti) sono obbligatoriamente versati per legge e non confluiscono nelle composizioni concordatarie. I debiti verso lo Stato e l’INPS hanno privilegi speciali in sede di concorso.

Strategie difensive stragiudiziali

1. Trattativa coi creditori

Il primo passo per l’ex titolare debitore è tentare una composizione stragiudiziale. Ciò significa contattare i creditori (banche, fornitori, fisco) proponendo piani di rientro volontari o rinegoziando le condizioni dei debiti. Le possibilità includono:

  • Rateizzazione e rinegoziazione con il fisco: si può chiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) di rateizzare o rottamare i carichi. Dal 2022 esistono varie “rottamazioni” e “saldo e stralcio” per debiti fiscali, che consentono pagamenti rateali agevolati o la riduzione delle somme dovute. Ad es. la rottamazione quater ha introdotto piani di pagamento fino a 10 anni per debiti notificati entro il 2015. Il debitore dovrà presentare domanda di rateazione al concessionario (Agenzia-Riscossione) e dimostrare la propria situazione reddituale e patrimoniale. Se già pignorato, può chiedere anche il rimborso se i termini di notifica sono scaduti.
  • Rinegoziazione del debito bancario: i debiti con le banche (mutui, leasing, sconfinamenti) possono essere ristrutturati direttamente con la banca (piani di rientro personalizzati) oppure tramite accordo di ristrutturazione (accordo di ristrutturazione del debito con i creditori professionali, art. 182-bis L.F., oggi CCII art. 97 ss.). Sebbene gli accordi di ristrutturazione richiedano un patrimonio e una contabilità formalmente ordinati, in pratica anche un ex imprenditore può discutere con la banca un saldo agevolato o una ristrutturazione del mutuo (ad esempio prorogando le rate o allungando il piano di ammortamento).
  • Composizione negoziata della crisi (art. 82-96 CCII): dal 2021 esiste la “composizione negoziata” (Codice della crisi, Titolo II) attraverso un Organismo di composizione della crisi (OCC) riconosciuto dal Ministero (funziona come un ente terzo). Il debitore e l’OCC convocano i creditori e si cerca di raggiungere un accordo sui debiti complessivi. Questa procedura, completamente stragiudiziale, prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato e di un consulente, e offre protezione (sospensione dei pignoramenti) per 6-12 mesi mentre si negozia. È utilizzabile da qualsiasi imprenditore in difficoltà (anche attivo) e può essere utile per fare il punto con tutti i creditori prima di un’eventuale procedura formale.
  • Accordi individuali: per alcune fatture di fornitori si può cercare una soluzione ad hoc, ad es. pagando solo una parte del dovuto (saldo e stralcio) in cambio dell’estinzione definitiva, oppure chiedendo dilazioni sul pagamento. Anche negoziare direttamente con un leasing per la restituzione anticipata di beni noleggiati può far risparmiare interessi.

La trattativa stragiudiziale è sempre consigliata perché evita i tempi e i costi del giudizio. Può valere soprattutto se il debitore dimostra di avere una minima capacità di pagamento futura (ad esempio un nuovo lavoro dipendente o pensione). In ogni caso è bene tenere documenti aggiornati (bilanci, estratti conti, ecc.) da condividere con creditori e OCC, in modo trasparente. L’aiuto di un professionista è fondamentale: un commercialista o avvocato specializzato può valutare quali debiti rientrano nelle varie procedure (sovraindebitamento, concordato, ecc.) e come verificare la meritevolezza del debitore ai fini dell’esdebitazione.

2. Tentare l’accordo di composizione della crisi

La Legge sul sovraindebitamento (legge 3/2012 e successive modifiche) prevede forme di accordo ufficiale tra debitore non fallibile e i suoi creditori, anche senza passare per il tribunale:

  • Accordo di composizione della crisi (ex art. 14 L.3/2012 / oggi CCII art. 86): il debitore propone un piano concordato con i creditori (commerciali e finanziari), stabilendo tempi e importi di pagamento differenti per ciascuna categoria (es. ai fornitori solo il 30% del dovuto in 5 anni, alle banche il 60% con rate mensili). L’accordo viene approvato da almeno il 60% dei creditori che rappresentano le tre classi di crediti (concordato a maggioranza qualificata). In pratica, il debitore chiede ai creditori di accettare di essere pagati in misura ridotta e spalmata nel tempo. Se approvato, questa soluzione vincola tutti, anche i creditori dissenzienti, e diventa titolo esecutivo (quindi i creditori non potranno più pignorare al di fuori di quanto previsto dal piano). Il piano può prevedere anche azioni di liquidazione del patrimonio del debitore (es. vendita di un’auto per pagare parte dei debiti) o il completo perdono di una quota del debito (esdebitazione).
  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): originariamente riservato ai consumatori, oggi il nuovo Codice estende la nozione di “consumatore” anche a certi imprenditori cessati i cui debiti siano legati ad esigenze personali. In pratica, se l’ex titolare è anche consumatore (ha contratto debiti personali rilevanti) e non ha un’azienda attiva, può proporre un piano di ristrutturazione anche con l’intervento di un Organismo di Composizione (OCC). Il Tribunale di Napoli Nord (novembre 2022) ha chiarito che un ex imprenditore cancellato può essere considerato “consumatore” ai fini della legge se i debiti derivano soprattutto da necessità familiari. In tal caso il piano del consumatore (o “ristrutturazione dei debiti del consumatore” CCII art. 67) può assorbire tutti i debiti, purché l’insolvenza sia stata causata da spese personali (non da investimenti d’impresa).
  • Concordato “minore” (art. 74 CCII, ex accordo di cui art. 5 L.3/2012): dedicato ai piccoli imprenditori e titolari di partita IVA non consumatori. L’accordo richiede la maggioranza favorevole dei creditori (non di classi prefissate) e non è necessario nominare un commissario. Anche qui il debitore propone un piano con riduzione e dilazione dei debiti. Importante: l’ex titolare che ha cessato del tutto l’attività non può usare il concordato minore (art.33 CCII c.4), in quanto questa procedura presuppone la continuità dell’attività in fase di ristrutturazione.
  • Conversione in liquidazione del patrimonio: se non è possibile raggiungere un accordo, l’ex titolare può chiedere che tutti i suoi beni personali vengano liquidati dal tribunale (destinazione al pagamento dei creditori). Questa è l’ipotesi residuale del sovraindebitamento (art. 75 CCII). Viene utilizzata quando non c’è neppure risorse da offrire o accordi possibili: si apre una sorta di fallimento personale dove si vendono gli asset non essenziali e l’eventuale ricavato si distribuisce ai creditori.

Queste soluzioni legislative sono più agevoli per il debitore rispetto al fallimento, perché consentono di definire i debiti con misure flessibili e spesso prevedono l’esdebitazione (cancellazione) del debito residuo. Condizione fondamentale è che l’impresa rientri nei limiti dimensionali della “piccola impresa” o comunque non sia soggetta a fallimento, e che il debitore agisca in buona fede (senza frodi). In ogni caso, l’adesione a queste procedure richiede l’assistenza di un OCC e di professionisti (commercialista, avvocato) iscritti negli appositi albi.

Strategie difensive giudiziali

Quando i creditori intraprendono vie legali (ingiunzioni, pignoramenti, fallimento), l’ex titolare ha varie opzioni di difesa:

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: se un creditore chiede un decreto ingiuntivo (per ottenere un titolo esecutivo rapido), il debitore può opporsi mostrando prove di pagamento o contestando la validità del debito. Ad es. se si tratta di una fattura contestata o già pagata, va prodotto il relativo documento. Nell’opposizione si può chiedere al giudice di esaminare se il debito è fondato e, in caso di accoglimento, il giudice revoca l’ingiunzione.
  • Opposizione a pignoramento: il debitore può eccepire al giudice dell’esecuzione se ritiene che vi siano vizi procedurali o se il bene pignorato è in realtà impignorabile (per legge). Ad es. l’art. 514 c.c. stabilisce una lista di beni essenziali (letto, frigorifero, strumenti di lavoro, ecc.) che non possono essere pignorati. Inoltre, la recente legge di Pnrr (DL 5/2022) ha introdotto una tutela rafforzata per la “prima casa”: se l’abitazione principale è di valore non superiore a 120.000 € (nel caso di cod. famiglia di 1 o 2 persone), l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare tale immobile. Il debitore può eccepire queste tutele, chiedendo l’annullamento del pignoramento sui beni protetti.
  • Ricorso in opposizione a fallimento/liquidazione giudiziale: se un creditore chiede il fallimento/liquidazione giudiziale del debitore (domenico imprenditore individuale), è possibile opporsi se mancano i presupposti. Ad esempio, se l’impresa non è più iscritta o è cessata da tempo, l’istanza di fallimento può non essere ammissibile (come interpretato dalla Cassazione: ex imprenditore cancellato non può chiedere fallimento per sé stesso, poiché fallimento si riferiva alla società che non esiste più). Tuttavia, occorre fare attenzione: l’art. 33 CCII consente la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione. Se il creditore dimostra che l’attività è cessata oltre tale termine, l’istanza può essere respinta.
  • Richiesta di concordato preventivo in tribunale: normalmente non accessibile a chi ha cessato l’attività, ma se l’impresa è ancora operante può essere tentato un concordato preventivo (soprattutto se è una S.r.l. con possibilità di continuità aziendale). Il concordato preventivo è una procedura complessa (oggi CCII artt. 84-115) che richiede un piano e l’omologazione del tribunale. È più adatto a imprese con patrimonio da ristrutturare, meno a ex imprenditori con attività chiusa.
  • Impugnazione atti di esecuzione e revocatorie: a volte il debitore può contestare gli atti compiuti dal liquidatore o dal curatore (es. vendite affrettate di beni). Ad es., in caso di concordato fallimentare, gli atti compiuti poco prima della dichiarazione di fallimento possono essere annullati (revocatorie fallimentari) se recano danno ai creditori. Se l’ex titolare ha subito pignoramenti prima della dichiarazione di fallimento, potrà far valere le proprie opposizioni nel processo di fallimento.

Oltre alle difese formali, è fondamentale avere trasparenza: dichiarare subito in tribunale tutti i beni e i creditori, altrimenti si rischia di vanificare l’esdebitazione. In fase concorsuale, il debito personale dell’ex titolare si inserisce accanto alle passività della società (se parliamo di S.r.l.), con divieto per il debitore (ex titolare) di svolgere autonomamente atti senza l’autorizzazione del curatore (art. 2086 c.c., 2486 c.c., oggi CCII artt. 142 e ss.).

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle riepilogative sui temi chiave:

1) Procedure possibili per l’ex titolare:

ProceduraDestinatariRequisiti ChiaveEffetti principali
Piano del consumatore (Art.67 CCII)Consumatori e piccoli imprenditori cessati (debiti personali)Debiti causati da necessità personali/familiari, debiti misti (personali e aziendali) solo se legati a bisogni non imprenditorialiRistrutturazione debiti con piano ratificato dal tribunale; esdebitazione finale; tutela “favor debitoris”.
Accordo di composizione (art.86 CCII)Qualsiasi debitore non fallibile (anche con attività)Proposta omnicomprensiva di piano, maggioranze creditori in 3 classiOmologa tributaria: blocco azioni esecutive; possibile vendita beni; esdebitazione residuo.
Concordato “minore” (art.74 CCII)Imprenditore individuale o professionista non consumatorePiano con maggioranza semplice di creditori; no esigenza di continuità aziendale continua; escluso se titolo cessato (art.33 CCII)Omologa con accordo a maggioranza; blocco esecuzioni; esdebitazione.
Liquidazione del patrimonio (art.74-83 CCII)Debitori non fallibili incapientiPiano con liquidazione forzosa beni; no limite passivitàGara dei crediti con il ricavato; non c’è esdebitazione (il debito viene estinto sino a esaurimento attivo).

2) Debiti esclusi o difficili da includere:

  • Debiti fiscali pregressi (IVA, ritenute) possono essere inseriti nel piano di composizione ma spesso sono privilegiati (pagati per primi). Rimborsi IRPEF pendenti possono essere sequestrati dal fisco in compensazione.
  • Debiti previdenziali (INPS) rientrano nei crediti chirografari, ma l’INPS può resistere alla dilazione e chiedere pagamenti anticipati.
  • Condanne penali pecuniarie (sanzioni, risarcimenti) sono esecutivi autonomi e non si sanano con l’esdebitazione civile.
  • Altri debiti non pagati a titolo abusivo (ad esempio usure contrattuali, penali di recesso) vanno verificati caso per caso.

3) Beni impignorabili e soglie di protezione:

Bene/ProtezioneRiferimento normativoDettagli principali
Prima casa protettaDL 5/2022 (misure PNRR)Se unica casa di abitazione e valore sotto €120.000, non è pignorabile dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (iscrizione ipotecaria annullata). In caso di esecuzione ordinaria (creditore privato), la prima casa può essere pignorata solo se il debitore ha altri immobili.
Beni di uso personale e domesticoArt. 514 c.c.Sono impignorabili i mobili che servono per uso personale dell’esecutato e della sua famiglia (letto, lavatrice, tavolo, ecc.) e beni indispensabili all’istruzione dei figli.
Strumenti di lavoroArt. 514 c.c.Attrezzature ed utensili “strettamente necessari” allo svolgimento della professione artigianale (ferri del mestiere) sono impignorabili.
Stipendio/pensioneArt. 545 c.p.c.Si può pignorare fino a un quinto dello stipendio netto; il quinto è riservato per leggi speciali come CQS/centrale rischio. Pensioni minime e assegni familiari per legge non pignorabili.
Altri minimi vitperArt. 1, Legge 5/2009Contributi pensionistici e assegni di accompagnamento, ecc., sono interamente impignorabili.

Domande frequenti (FAQ)

1. Sono stato titolare di una ditta di infissi, ora chiusa, con molti debiti: posso azzerarli con la legge sul sovraindebitamento?
Sì, se sei non fallibile (tipicamente lo sei se eri impresa individuale di piccole dimensioni). Puoi accedere a una procedura di composizione del debito (accordo di composizione o piano del consumatore) che, una volta approvata dal tribunale, ti permetterà di pagare i creditori in base alle tue possibilità e, al termine, ottenere l’esdebitazione dei residui non saldati. Devi però dimostrare di agire con diligenza e buona fede (cioè non aver frodato i creditori). In particolare, se i debiti più rilevanti derivano da spese personali (ad es. debiti derivanti dalla vita familiare), un tribunale potrebbe considerarti “consumatore” ex lege e quindi applicare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Attenzione: se hai cessato l’attività da oltre 1 anno, non potrai usare un concordato preventivo (art.33 CCII), ma potrai comunque richiedere le procedure di sovraindebitamento o la liquidazione del tuo patrimonio personale.

2. Che differenza c’è tra “accordo di composizione” e “piano del consumatore”?
L’accordo di composizione (art.14 L.3/2012, oggi CCII art. 86) è rivolto a tutti i debitori non fallibili e consente di proporre un piano comprensivo di tutti i debiti (commerciali, finanziari, fiscali). Richiede l’omologazione del tribunale e il consenso dei creditori per classi (bancari, erariali, chirografari). Può contemplare pagamenti parziali e dilazionati, vendita di beni, rinunce di crediti, e termina con l’esdebitazione residua.
Il piano del consumatore (art. 12 L.3/2012, art.67 CCII) è riservato ai consumatori (o equiparati) che non hanno più attività imprenditoriale e hanno debiti personali. Qui non ci sono classi di creditori: il piano viene omologato dal tribunale con l’assistenza di un Organismo di composizione (OCC). L’accordo si basa su una proposta di dilazionare i debiti (fino a 6 anni) in proporzione al reddito del debitore. Anche questo piano si conclude con esdebitazione al termine. Il Tribunale di Napoli Nord ha stabilito che anche un ex imprenditore cessato può essere considerato “consumatore” se i debiti erano per bisogni personali. La sostanziale differenza è dunque l’idoneità del debitore: se le obbligazioni sono di natura familiare, si può cadere nel piano consumatore; altrimenti, se erano dovute all’attività imprenditoriale, si dovrà usare l’accordo di composizione o la liquidazione.

3. Quali spese devo onorare immediatamente (e quali posso posticipare)?
Ci sono debiti “non rinegoziabili” come i contributi previdenziali e i tributi soggetti a revoca. Per esempio, l’INPS può richiedere il pagamento delle ultime mensilità se già iscritte al bilancio, e l’Agenzia delle Entrate può pretendere l’IVA degli ultimi periodi. Tuttavia, anche questi possono rientrare nel piano di composizione (salvo casi particolari). In linea generale, la procedura di sovraindebitamento permette di sospendere le azioni esecutive in corso (ingiunzioni, pignoramenti) e di inserire tutti i debiti (fatta eccezione per quelli che la legge dichiara esclusi, come le multa). È bene comunque mantenere regolari i versamenti di accise, contributi e assegni familiari, poiché non entrano nella composizione dei debiti e sono direttamente esigibili per legge.

4. Che succede ai miei beni se apro una procedura di sovraindebitamento?
Dipende dalla procedura. Con un accordo o piano omologato, resterai proprietario dei tuoi beni (casa, auto, ecc.), ma il piano può prevedere il ricavato di una futura vendita. Se si sceglie la liquidazione del patrimonio (art. 75 CCII), un curatore venderà i beni non essenziali per pagare i creditori: sarai spogliato di quello che può essere realizzato. In ogni caso, la legge protegge alcuni beni base (casa principale, strumenti di lavoro, mobili di uso domestico) che non possono essere pignorati. Inoltre, nella fase di trattativa il tribunale può sospendere temporaneamente le esecuzioni (art. 90 CCII). Se hai mezzi di sostentamento limitati, potrai chiedere al giudice di considerare la tua situazione economica nel piano di pagamento (il principio del “favor debitoris” suggerisce di non impoverire troppo il debitore).

5. Posso ottenere l’esdebitazione finale anche se ho pagato poco i creditori?
Sì. La Corte di Cassazione (sent. n. 27562/2024) ha chiarito che non serve più pagare una quota minima di debito per ottenere l’esdebitazione: conta la meritevolezza del debitore e la condotta complessiva. Non esistono più percentuali rigide: anche una soddisfazione del 1-5% dei creditori, se non meramente simbolica, può consentire comunque la cancellazione dei debiti residui se il debitore ha collaborato e fatto il possibile. In sintesi, il tribunale valuta tutti gli elementi (quanti creditori sono stati almeno toccati, la difficoltà di realizzo dei beni, le spese di procedura, la buona fede del debitore) e può concedere l’esdebitazione malgrado l’insufficienza assoluta di risorse.

6. Devo ancora notificare qualcosa ai creditori se l’azienda è chiusa?
Sì. Anche dopo la cessazione, l’ex titolare deve notificare al Registro delle Imprese la fine attività e mantenere un recapito (PEC) attivo per almeno un anno (art. 33 CCII). Questo serve perché i creditori sappiano come contattarlo. Inoltre, una volta iniziata una procedura di composizione o esecutiva, tutti i creditori devono essere informati con l’atto introduttivo. In pratica, non possono arrivarti «col senno di poi»: le procedure obbligano alla pubblicità (ad es. iscrizione in Gazzetta Ufficiale del concordato, iscritto presso Cancelleria). Non si può fingere di essere irreperibili, pena nullità degli atti.

Simulazioni pratiche

Caso 1: Ditta individuale con debiti commerciali e fiscali. Mario Rossi, ex titolare di una ditta di infissi chiusa da 6 mesi, ha debiti per €150.000 (banche €80K, fornitori €40K, erario €30K). Ha un’auto professionale (€10K) ed è in affitto. Non possiede altra casa e lavora come dipendente part-time, portando a casa €1.000 netti al mese. I suoi beni personali (arredamento modesto, computer, ecc.) sono impignorabili o di basso valore. Strategie: (a) Predisporre istanza di sovraindebitamento presentando un accordo di composizione con l’aiuto di un OCC. Nel piano propone di pagare €200/mese per 7 anni (con esdebitazione al termine). I creditori decideranno se accettare questa soluzione garantita dall’omologazione; (b) In alternativa, avviare una composizione negoziata per presentare un piano in via stragiudiziale e cercare un accordo consensuale (molto utile se, ad esempio, l’Inps o l’Agenzia delle Entrate accettano di rientrare in più anni); (c) Se queste vie falliscono, Mario può cercare di dichiarare il suo patrimonio liquidato: cedere l’auto (10K) e usare il ricavato per saldare parte del mutuo, versando il resto a rate. Al termine della liquidazione e se dimostra comportamenti onesti, potrà chiedere esdebitazione del residuo (questo è complicato, ma Cassazione 2024 lo permette in linea di principio se è meritevole). Durante tutto ciò, Mario deve opporsi a eventuali pignoramenti già incardinati, eccependo (ad es.) il credito un creditore per “pretesa cambiale” se è infondato.

Caso 2: Socio di snc ammesso in concordato. Laura Bianchi era socia di una S.n.c. di serramenti. La società, inattiva da 2 anni, ha debiti accertati per €50K (consorzio di bonifica, fornitore locale, ecc.) e pochi beni sociali rimasti (macchinari). I creditori propongono la liquidazione coatta. Laura, che ha già cessato l’attività come dipendente, presenta un’istanza di liquidazione del patrimonio (ex art. 75 CCII) offrendo la vendita volontaria dei beni rimasti. Il tribunale nomina un liquidatore che ricava 20K (macchinari venduti all’asta). I creditori ricevono il 40%. Poiché Laura era già cancellata e i debiti sociali sono stati soddisfatti solo per quota parte, lei rischia poco: il residuo (60% dei debiti) viene eliminato con l’esdebitazione, purché si dimostri la sua buona fede e correttezza nell’atto di vendita. In alternativa, si sarebbe potuto provare un accordo di composizione con i creditori sociali nella fase prefallimentare, ma spesso in snc molto indebitate prevale la liquidazione.

Caso 3: Persona fisica con debiti misti (imprenditoriali e personali). Giorgio, ex titolare di una ditta, ha debiti bancari residui per €30K e debiti personali (carta di credito, prestito) per altri €20K, tutti contratti prima della cessazione. Dato che i debiti coinvolgono sia l’impresa sia la vita privata, non può essere considerato solo “consumatore”. Tuttavia, presenta comunque istanza di piano del consumatore citando il Tribunale di Napoli Nord: dimostra che l’insolvenza è dovuta soprattutto ai debiti personali. Il tribunale valuta il caso e decide di omologare comunque il piano del consumatore, poiché i debiti di natura imprenditoriale erano di modesta entità rispetto a quelli personali (es. spese familiari causate da mancati incassi). Questo garantisce a Giorgio protezione maggiore e tempi più brevi rispetto a una procedura di accordo generale.

Conclusioni

L’“ex titolare” di un’impresa di infissi e serramenti in crisi ha a disposizione strumenti importanti per chiudere i conti coi creditori: dalla negoziazione stragiudiziale alle procedure di sovraindebitamento, fino alle difese giudiziarie contro le azioni esecutive. Fondamentale è agire con tempestività e consulenza professionale: monitorare lo stato di crisi (art. 2086 c.c.), rimettere ordine nei conti e chiedere aiuto a un Organismo di composizione o a un professionista. Le recenti riforme italiane (Codice della crisi 2019) e le pronunce della Cassazione (ad es. n.22699/2023 e n.27562/2024) mostrano una crescente tutela per il debitore meritevole: anche chi è stato imprenditore cessato può ottenere vie d’uscita definite, purché rispetti le regole di trasparenza e collaborazione. Lo scopo delle norme è garantire un fresh start: dopo un sacrificio proporzionato alle proprie possibilità, il debitore onesto può essere liberato dei debiti insostenibili attraverso l’esdebitazione finale.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in particolare artt. 2, 33, 67-76, 84-118).
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (riforma fallimentare e composizione crisi da sovraindebitamento; art. 6-14, 14 bis).
  • Codice Civile: artt. 2082-2086 c.c. (impresa individuale, dovere di amministrazione, recesso/durata); art. 2325 c.c. (scioglimento società); artt. 2339-2359 c.c. (ditta individuale); artt. 2486 e 2501 c.c. (scioglimento e liquidazione S.r.l.); art. 2495 c.c. (liquidazione società di persone); art. 504-515 c.c. (esecuzione forzata e cose impignorabili).
  • Cassazione civile 26 luglio 2023, n. 22699 (ex Presidente Cassano – primo presidente): definizione di “consumatore” nel sovraindebitamento e inammissibilità del concordato per imprenditore cessato (art.33, c.4 CCII).
  • Cassazione civile 24 ottobre 2024, n. 27562 (sez. I): criteri per l’esdebitazione nel sovraindebitamento (no soglia minima di soddisfazione creditori; centralità della meritevolezza).
  • Cassazione civile 23 dicembre 2024, n. 34150 (sez. I): ammissibilità di moratorie “ultrannuali” per debiti privilegiati nei piani di sovraindebitamento, con diritti di voto per i creditori.
  • Tribunale di Napoli Nord, 12 novembre 2022: qualificazione di ex imprenditore cancellato come consumatore ai fini del piano di ristrutturazione (verbalmente riportata in).
  • Legislazione ausiliaria: Direttiva UE 2019/1023 (penalità insuccesso bancarotta, “fresh start”), D.M. 24 settembre 2014 n. 202 (requisiti OCC).
  • Prassi Agenzia Entrate Riscossione e INPS (istruzioni su rateizzazione, rottamazione).

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