Hai ricevuto una comunicazione di anomalie ISA dall’Agenzia delle Entrate? Ti segnalano incongruenze nei dati dichiarati o scostamenti rispetto ai parametri previsti? Se non rispondi nel modo corretto, rischi controlli approfonditi, accertamenti e punteggi ISA più bassi. Ma con la giusta strategia puoi difenderti, spiegare le tue ragioni e tutelarti.
Cosa sono le anomalie ISA?
Gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) sostituiscono i vecchi studi di settore e servono a valutare la “normalità” della tua attività economica. Ogni anno, l’Agenzia può inviarti una lettera di compliance con l’elenco delle anomalie riscontrate nei dati dichiarati, come:
– Ricavi incoerenti rispetto al settore
– Costi non compatibili con la struttura aziendale
– Differenze tra dichiarazione IVA e redditi
– Mancata compilazione di dati obbligatori
– Scostamenti rispetto ai parametri storici o medi del comparto
Perché è importante rispondere?
– Per evitare accertamenti automatici o selezione per controlli
– Per spiegare eventuali situazioni particolari o giustificabili
– Per migliorare il tuo profilo di affidabilità fiscale
– Per prevenire sanzioni in caso di errori formali o materiali
– Per accedere ai benefici premiali ISA, come rimborsi più veloci o esclusione da alcuni controlli
Come rispondere alle anomalie ISA?
– Analizza il dettaglio delle anomalie ricevute attraverso il cassetto fiscale
– Verifica i dati dichiarati nella dichiarazione dei redditi, IVA e ISA
– Ricostruisci la situazione contabile e fiscale dell’anno contestato
– Predisponi una risposta motivata, chiara e documentata, spiegando l’origine dell’anomalia
– Trasmetti le tue osservazioni tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate
Esempi di risposte possibili:
– Hai avuto una variazione improvvisa dei ricavi dovuta a un evento straordinario? Spiegalo con documenti a supporto
– Il costo del personale o dei beni strumentali ti sembra anomalo? Potresti dimostrare che è legato a un investimento o a una riduzione temporanea dell’attività
– Mancano dati per colpa del software dichiarativo? Correggili e invia l’integrativa, se necessario
Cosa succede se non rispondi?
– L’Agenzia potrà considerarti meno affidabile e abbassare il tuo punteggio ISA
– Potresti essere selezionato per controlli più frequenti
– In caso di errori effettivi, scattano sanzioni e rettifiche
– Perderai l’accesso ai benefici premiali previsti per i contribuenti affidabili
Cosa puoi ottenere con una risposta corretta e tempestiva?
– Evitare controlli inutili
– Mantenere o migliorare il tuo punteggio di affidabilità
– Regolarizzare eventuali anomalie in modo collaborativo
– Dimostrare buona fede e trasparenza nei confronti dell’Amministrazione
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e contenzioso fiscale ti spiega come rispondere alle anomalie ISA, quando conviene replicare e quali strumenti usare per proteggere la tua posizione fiscale.
Hai ricevuto una comunicazione di anomalia? Vuoi sapere come rispondere nel modo più efficace? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a predisporre la risposta corretta e difendere la tua affidabilità fiscale.
Introduzione
Nell’ambito del sistema tributario italiano, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento di compliance destinato a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Introdotti a partire dal periodo d’imposta 2018 in sostituzione degli studi di settore, gli ISA attribuiscono a imprese e lavoratori autonomi un punteggio da 1 a 10 che misura la affidabilità fiscale di ciascun contribuente, in base ai dati dichiarati e a specifici indicatori economici. Un punteggio elevato può dare accesso a benefici premiali (come l’esclusione da alcuni controlli e la riduzione dei termini di accertamento), mentre un punteggio basso segnala possibili profili di rischio. Tuttavia, un punteggio ISA insufficiente non equivale di per sé a evasione fiscale; può dipendere da circostanze particolari o da dati anomali che meritano approfondimento. Proprio per questo, l’Amministrazione finanziaria adotta un approccio collaborativo: prima di avviare un controllo formale, essa comunica al contribuente eventuali anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini ISA, invitandolo a fornire chiarimenti o a correggere la propria posizione. Tali comunicazioni – spesso denominate “lettere di compliance ISA” – costituiscono un momento di dialogo preventivo tra Fisco e contribuente, in linea con lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) che incoraggia la soluzione bonaria delle irregolarità prima di atti impositivi.
Scopo di questa guida – aggiornata a luglio 2025 con i riferimenti normativi più recenti e le ultime interpretazioni giurisprudenziali – è fornire un quadro avanzato su come rispondere alle anomalie ISA. Ci rivolgiamo sia ai professionisti del diritto tributario (avvocati, commercialisti) sia ai contribuenti privati e imprenditori, offrendo un linguaggio tecnicamente accurato ma dal taglio divulgativo. Nel corso della trattazione verranno illustrate le tipologie più comuni di anomalie ISA, le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica tali anomalie e le strategie operative che il contribuente (in qualità di potenziale debitore d’imposta) può adottare per gestirle. Saranno inoltre proposti esempi pratici, tabelle riepilogative, nonché una sezione di domande e risposte frequenti, per chiarire i dubbi più ricorrenti. Il tutto dal punto di vista del contribuente, evidenziando diritti, doveri e strumenti di tutela.
Iniziamo definendo cosa si intende per “anomalia ISA” e quali sono le casistiche principali rilevate dal Fisco, per poi analizzare nel dettaglio come affrontare una comunicazione di anomalia: dalla consultazione nel cassetto fiscale, fino alla predisposizione di una risposta efficace o alla regolarizzazione dell’errore tramite ravvedimento operoso. Infine, passeremo in rassegna il quadro normativo di riferimento e le più recenti sentenze in materia, che confermano l’impostazione collaborativa e la natura di mera presunzione semplice degli scostamenti dagli ISA, rafforzando l’importanza del contraddittorio preventivo.
Nota: Tutte le fonti citate nel testo (norme, provvedimenti, circolari e pronunce giurisprudenziali) sono elencate in fondo alla guida, nella sezione Fonti.
Cosa sono le anomalie ISA e perché vengono comunicate?
Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) sono indicatori che valutano la normalità e coerenza della gestione economica di un contribuente, sulla base dei dati dichiarati nel modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi. Il sistema elabora un punteggio da 1 a 10: punteggi alti indicano un profilo fiscalmente affidabile, mentre punteggi bassi possono segnalare incongruenze o incoerenze nei dati economici dichiarati. Le “anomalie ISA” sono proprio queste incongruenze rilevate dall’Amministrazione finanziaria nei dati forniti ai fini del calcolo degli indici. In pratica, l’Agenzia delle Entrate analizza i modelli ISA presentati dai contribuenti (incrociando anche altre banche dati disponibili, ad es. contratti di locazione registrati, certificazioni uniche dei compensi, dati IVA, anni d’imposta precedenti, ecc.) e individua quei casi in cui emergono dati anomali, omissioni o incoerenze significative.
Le anomalie possono riguardare tutte le tipologie di contribuenti soggetti agli ISA: professionisti, ditte individuali, società di persone e di capitali di piccole dimensioni, ecc., indipendentemente dal settore economico (commercio, manifatture, servizi, professioni). Va precisato che sono esclusi dagli ISA alcuni contribuenti per legge – ad esempio chi aderisce a regimi forfaitari o chi ha iniziato l’attività da poco, oppure chi supera certi limiti di ricavi – i quali, non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA, non dovrebbero ricevere queste comunicazioni (eventuali segnalazioni in tal senso andranno chiarite facendo presente l’esclusione soggettiva). Per tutti gli altri soggetti, invece, il ventaglio di possibili anomalie è ampio: può spaziare da errori formali nella compilazione del modello, fino a possibili omissioni di ricavi o altre incongruenze contabili che potrebbero suggerire un rischio di evasione. La tabella seguente illustra alcune delle anomalie ISA più comuni e il loro significato fiscale.
Tabella 1 – Esempi di anomalie ISA comuni e loro significato
Tipologia di anomalia (esempio) | Descrizione e significato fiscale |
---|---|
Mancato utilizzo dei dati precalcolati ISA | Il contribuente non ha caricato nel software ISA i dati aggiuntivi forniti dall’Agenzia (c.d. “precalcolati”). Ciò comporta un calcolo del punteggio potenzialmente inattendibile, spesso più basso del corretto. Si tratta di un errore materiale che incide negativamente sull’affidabilità risultante. |
Ripetute incoerenze di magazzino (contabilità ordinaria) | L’andamento delle rimanenze di magazzino presenta irregolarità gravi tra un anno e l’altro (es. variazioni anomale, cali o aumenti ingiustificati). Ciò suggerisce possibili omissioni di vendite o errori nella contabilità delle giacenze, indicando ricavi non dichiarati o valori di magazzino non veritieri. |
Forzatura dei controlli di coerenza (differenze tra dichiarazione Redditi e dati ISA) | In fase di compilazione, il contribuente ha bypassato o ignorato le segnalazioni di discordanza tra quanto dichiarato nel modello Redditi e quanto risultante dal modello ISA (ad es. ricavi, compensi o costi non coerenti). Ciò configura un’anomalia che evidenzia dati divergenti tra dichiarazione fiscale e dichiarazione ISA, da investigare. |
Esclusione reiterata dagli ISA senza causa apparente | Il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dagli ISA (ad es. “attività non normale”) per più annualità consecutive senza che vi sia stato un fatto straordinario reale che lo giustifichi. Ciò fa sospettare un uso strumentale dell’esclusione per evitare il calcolo dell’ISA, configurando un’anomalia da approfondire. |
Incongruenza tra attività dichiarata e dati ISA | I dati riportati nel modello ISA risultano incompatibili con la natura dell’attività svolta. Esempio: indicazione di lavori pluriennali in un’attività di commercio al dettaglio, oppure incoerenze tra forma giuridica e variabili ISA (es. dichiararsi “cooperativa” senza esserlo realmente). Ciò segnala errori di compilazione o addirittura dichiarazioni mendaci sui dati strutturali. |
Disallineamento con banche dati esterne (es. affitti o CU non dichiarati) | Dai riscontri con l’Anagrafe tributaria risultano elementi reddituali non dichiarati nei modelli Redditi: ad esempio, canoni di locazione registrati a nome del contribuente ma non indicati tra i redditi fondiari, oppure compensi da lavoro autonomo presenti nelle Certificazioni Uniche ma non dichiarati. Questo tipo di anomalia segnala potenziali omissioni di imponibile, incrociando i dati ISA con altre fonti. |
Nota: l’elenco sopra è esemplificativo di alcune situazioni considerate anomale dal Fisco. Ogni anno l’Agenzia delle Entrate pubblica un Allegato Tecnico al provvedimento direttoriale in cui sono elencate tutte le casistiche di anomalia individuate e codificate per il relativo periodo d’imposta. Ad esempio, per il triennio 2020-2022 sono state previste 22 tipologie standard di anomalie (25 includendo alcune sottocategorie), mentre con il provvedimento del 24 luglio 2025 sono state definite le anomalie relative al periodo d’imposta 2023. Tali anomalie possono riguardare uno specifico anno o emergere dal confronto di dati su più annualità (ad es. un’anomalia può consistere proprio nella reiterazione di uno stesso scostamento su tre anni consecutivi, indice di un comportamento costante).
Perché l’Agenzia comunica le anomalie? L’obiettivo non è sanzionare immediatamente il contribuente, bensì segnalare preventivamente situazioni anomale affinché il contribuente stesso possa prenderne atto e regolarizzare volontariamente eventuali errori od omissioni. In altri termini, è un meccanismo di compliance collaborativa: il Fisco “avvisa” il contribuente che qualcosa nei suoi dati ISA non torna e gli offre l’opportunità di spiegare o rimediare, prima di passare – se necessario – a controlli più incisivi. Questo approccio trae fondamento dal già citato Statuto del Contribuente (art. 6, co. 5, L. 212/2000) e dalle disposizioni della Legge 190/2014 (commi 634-636) in tema di promozione dell’adempimento spontaneo. In particolare, la legge prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia siano stabilite le modalità di messa a disposizione di elementi e informazioni al contribuente relative a possibili anomalie nei dati dichiarati, anche a fini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per stimolare la compliance. I provvedimenti annuali dell’Agenzia (come il Provv. 1° luglio 2024 n. 281202/2024 e il Provv. 24 luglio 2025 n. 305720/2025) si collocano proprio in attuazione di tali norme, individuando le anomalie oggetto di comunicazione e disciplinando le modalità con cui esse vengono comunicate ai contribuenti interessati.
In sintesi, un’anomalia ISA è un “campanello d’allarme” che segnala un rischio fiscale, ma non è di per sé una prova di evasione né una contestazione formale. Come ribadito anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il verificarsi di un punteggio ISA basso o di dati anomali non comporta accertamenti automatici: l’Agenzia delle Entrate valuterà caso per caso, tenendo conto delle eventuali spiegazioni fornite dal contribuente. Solo se, dopo un opportuno contraddittorio, le anomalie resteranno ingiustificate, esse potranno contribuire – insieme ad altri elementi probatori – a fondare un successivo atto impositivo. La logica è chiara: il contraddittorio preventivo è decisivo in questi casi, e un punteggio basso diventa un elemento davvero rilevante solo se il contribuente non riesce a dimostrare la regolarità della propria posizione. Su questo punto si è espressa anche la giurisprudenza: la Corte di Cassazione ha più volte affermato che gli scostamenti rilevati tramite studi di settore o ISA costituiscono mere presunzioni semplici, che acquistano gravità, precisione e concordanza – ossia efficacia probatoria – solo all’esito del contraddittorio con il contribuente. In particolare, in una recente ordinanza (Cass. civ. Sez. Trib. n. 26357 del 9 ottobre 2024) la Suprema Corte ha chiarito che il semplice voto ISA insufficiente non basta a legittimare un accertamento: l’Ufficio deve prima attivare il contraddittorio e, in caso di risposta del contribuente, valutare attentamente le giustificazioni fornite, potendo procedere a rettifica solo se queste risultino inadeguate. Ne deriva altresì che un accertamento emesso senza un contraddittorio effettivo è da considerarsi nullo, come più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità (v. anche Cass. ord. n. 32889 dell’8/11/2022).
Alla luce di ciò, appare evidente perché l’Agenzia invii queste comunicazioni di anomalia: esse non sono altro che la fase preliminare di questo contraddittorio, svolta in via informale e bonaria (extra-giudiziale), per favorire la compliance. Invece di procedere subito con un controllo o una sanzione, il Fisco sospende temporaneamente qualsiasi azione impositiva e chiede al contribuente collaborazione. Tocca quindi al contribuente decidere se e come reagire: nelle sezioni seguenti analizzeremo dettagliatamente come consultare e capire la comunicazione di anomalia ISA, e soprattutto come rispondere in maniera efficace, sia nei casi in cui si riconosca un errore da correggere, sia nei casi in cui si ritenga di essere in regola e si voglia far valere le proprie ragioni.
Come consultare la comunicazione di anomalia ISA
Le comunicazioni relative alle anomalie ISA vengono emesse tipicamente una volta l’anno, dopo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi contenenti i dati ISA. Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha avviato queste campagne informative nel periodo estivo (indicativamente tra giugno e luglio). Ad esempio, per le anomalie emerse sui dati del periodo d’imposta 2023 (dichiarazione Redditi 2024), le comunicazioni sono state rese disponibili a fine luglio 2025. Non si tratta quasi mai di comunicazioni inviate in forma cartacea; la modalità ordinaria è quella telematica, attraverso i servizi online dell’Agenzia. Vediamo i passaggi:
- Avviso via email/PEC: se il contribuente è abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia (ormai tutti i titolari di partita IVA lo sono, direttamente o tramite intermediario) e ha fornito un indirizzo di posta elettronica o PEC, riceverà un messaggio che lo informa della disponibilità di una nuova comunicazione nel proprio cassetto fiscale. L’oggetto della email/PEC in genere non dettaglia l’anomalia (per ragioni di riservatezza), ma contiene un avviso personalizzato che invita a consultare la sezione ISA del cassetto fiscale. Esempio: “Possibili anomalie nei dati ISA – Informazioni disponibili nel cassetto fiscale”. Importante: la mail ufficiale dell’Agenzia non contiene link da cliccare verso siti esterni né allegati eseguibili; invita semplicemente ad accedere autonomamente ai servizi online dell’Agenzia. Questo per prevenire phishing: diffidate quindi di email che contengono link sospetti o allegati, e verificate sempre che il mittente PEC abbia dominio
@pec.agenziaentrate.it
(dominio PEC ufficiale dell’Agenzia). - Accesso al Cassetto fiscale: il contribuente (o il suo intermediario delegato) dovrà accedere all’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate usando le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o Entratel/Fisconline ancora valide. All’interno del portale, la comunicazione di anomalia si trova nel Cassetto fiscale, sezione “Consultazioni – ISA/Studi di settore – Comunicazioni anomalia”. In questa sezione sono elencate tutte le comunicazioni relative agli ISA, comprese quelle di eventuali anni passati. Se l’accesso avviene tramite intermediario (es. il commercialista con delega), questi potrà consultare il cassetto fiscale del contribuente delegante e visualizzare la comunicazione nello stesso percorso.
- Contenuto della comunicazione: aprendola, ci si trova di fronte a una sorta di “lettera” in formato PDF o HTML, su carta intestata Agenzia Entrate, dove vengono riportati: i dati identificativi del contribuente e della dichiarazione di riferimento, la descrizione sintetica dell’anomalia o delle anomalie rilevate, e le indicazioni operative su come regolarizzare o fornire chiarimenti. Spesso il testo inizia con formule del tipo “Gentile Contribuente, abbiamo riscontrato un’anomalia nei dati da Lei comunicati ai fini ISA per il periodo d’imposta XXXX…”, seguite dalla spiegazione che maggiori dettagli sono consultabili nel cassetto fiscale stesso. Di solito la comunicazione non elenca dettagliatamente l’anomalia nel corpo dell’email/PEC, ma rimanda all’allegato disponibile nel cassetto fiscale per il dettaglio. Nel cassetto, invece, l’allegato indica in modo preciso quale dato risulta anomalo: ad esempio “È stata riscontrata l’omessa indicazione di compensi per un importo di €5.000 relativi all’anno… (fonte: Certificazioni Uniche)”, oppure “Risultano incongruenze nelle rimanenze finali di magazzino tra l’anno X e l’anno Y”, ecc. In caso di più anomalie, possono essere elencate separatamente oppure – talvolta – la comunicazione fa riferimento a un codice anomalia che corrisponde a una descrizione presente nell’Allegato tecnico annuale. Nel dubbio, è possibile consultare l’allegato al Provvedimento direttoriale (pubblicato sul sito dell’Agenzia) per leggere la descrizione ufficiale di ciascun codice/tipologia di anomalia.
- Notifica all’intermediario: se in dichiarazione dei redditi il contribuente aveva espresso la volontà che le comunicazioni dell’Agenzia fossero inviate al proprio intermediario di fiducia (barrando l’apposita casella e fornendo il codice fiscale del professionista), la comunicazione di anomalia verrà trasmessa via Entratel anche all’intermediario stesso. Ciò avviene nel rispetto della delega conferita: il professionista la riceverà nel proprio cassetto Entratel (e potrà così informare il cliente e gestire la pratica). In ogni caso, l’inserimento della comunicazione nel cassetto fiscale del contribuente viene segnalato con un avviso personalizzato nell’home page dell’area autenticata e con l’invio dell’email/PEC come visto sopra.
Riassumendo: per sapere se si è destinatari di una comunicazione di anomalia ISA, occorre monitorare la propria casella PEC/email (per l’avviso) e accedere al proprio cassetto fiscale online. È buona prassi per imprese e professionisti controllare periodicamente il cassetto fiscale, specialmente nei mesi successivi alla dichiarazione annuale, in modo da non perdersi eventuali comunicazioni. Ricordiamo che tali comunicazioni non sono atti notificati formalmente tramite raccomandata o PEC (salvo eccezioni): fanno parte della comunicazione informale. Dunque, la mancata consultazione del cassetto non “annulla” la comunicazione – che si considera comunque messa a disposizione – e non sospende eventuali conseguenze.
Natura giuridica della comunicazione e (non) impugnabilità
È fondamentale comprendere che la comunicazione di anomalia ISA non è un atto impositivo né un provvedimento sanzionatorio. Si tratta di un invito bonario rivolto al contribuente, privo di effetti diretti sull’obbligazione tributaria al momento della sua emissione. In altre parole, non vi è alcuna pretesa esecutiva immediata: la lettera non richiede pagamenti, non quantifica imposte o sanzioni da versare, non modifica il reddito dichiarato. Conseguentemente, non è un atto impugnabile dinanzi alla giustizia tributaria. Il contribuente, ricevuta la comunicazione, non può presentare ricorso alla Commissione Tributaria contro di essa, in quanto difetta la lesione attuale di un proprio interesse giuridico: la comunicazione infatti non accerta nulla, non addebita formalmente nulla, ma si limita a informare di possibili irregolarità e a sollecitare un intervento spontaneo. Questa natura endoprocedimentale della lettera di compliance è stata riconosciuta anche a livello normativo: l’emissione di tali avvisi rientra nei poteri di controllo e vigilanza “bonaria” attribuiti all’Amministrazione finanziaria, e trova fondamento – come accennato – nell’art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente e nell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 (quest’ultimo relativo in origine alle comunicazioni di irregolarità ex art.36-bis DPR 600/73). In sostanza, la comunicazione di anomalia ISA è un atto amministrativo meramente informativo e interlocutorio, privo di autonoma rilevanza contenziosa.
Per il contribuente ciò significa che non è obbligato per legge a dare risposta alla comunicazione, né esiste un termine perentorio imposto per replicare. La lettera non comporta sanzioni automatiche se ignorata. Tuttavia, ignorare l’avviso è altamente sconsigliato dal punto di vista pratico. Se il contribuente non intraprende alcuna azione, l’Agenzia potrà comunque procedere con le ordinarie attività di accertamento: la mancata risposta potrebbe essere interpretata dal Fisco come un disinteresse o come assenza di argomentazioni difensive da parte del contribuente. In più, trascorso un certo tempo senza riscontri (tipicamente alcuni mesi), l’Amministrazione potrebbe decidere di approfondire la posizione fiscale del contribuente con controlli mirati, perdendo il carattere bonario iniziale. Inoltre – come vedremo tra poco – non rispondere preclude la possibilità di fruire del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte qualora l’errore sia effettivo e venga scoperto poi dall’ufficio: se l’accertamento parte prima che il contribuente si ravveda, le sanzioni saranno piene (e magari aggravate) e non più ridotte.
In sintesi, pur non essendo giuridicamente obbligato a farlo, il contribuente ha tutto l’interesse a prendere in carico la comunicazione e ad attivarsi tempestivamente. Le opzioni a disposizione – che analizzeremo nel prossimo paragrafo – sono fondamentalmente due: regolarizzare spontaneamente l’errore (se l’anomalia segnala effettivamente un’omissione o infedeltà) oppure fornire chiarimenti e spiegazioni per dimostrare che la propria dichiarazione è corretta. Prima di passare a queste strategie di risposta, ricapitoliamo alcuni punti chiave:
- La lettera di compliance ISA non è una “condanna”, ma un’opportunità di confronto preventivo. Serve ad evitare conseguenze peggiori, non ad anticiparle.
- Non è previsto un ricorso immediato: il momento del contraddittorio è appunto ora, in sede amministrativa. Solo se si arriverà a un avviso di accertamento (in futuro) allora quello sarà impugnabile davanti al giudice, ma a quel punto la miglior difesa sarà aver già fornito elementi ora (build your case preventivamente).
- Non c’è una scadenza formale scritta nella lettera, ma l’Agenzia generalmente attende le risposte per un certo periodo (es. qualche mese). Spesso nei provvedimenti viene indicato che le risposte ricevute entro una certa data saranno valutate prima di procedere oltre. Ad esempio, potrebbe dedursi che, inviate le lettere in estate, l’Agenzia sospenderà eventuali controlli almeno fino all’autunno per dare tempo ai contribuenti diligenti di reagire. Anche senza indicazioni ufficiali, agire entro 60-90 giorni dalla comunicazione è considerato prudente.
- La comunicazione di anomalia non incide di per sé sul punteggio ISA futuro, né comporta rettifiche retroattive del punteggio. Tuttavia, se non si rimedia all’errore, quell’anomalia potrebbe riflettersi negativamente anche negli ISA dei periodi successivi (p.es. basi imponibili non emerse) e soprattutto potrebbe portare a perdere i benefici premiali legati all’ISA. Infatti, ricordiamo che per usufruire delle agevolazioni (come la riduzione dei termini di accertamento) occorre aver compilato correttamente e tempestivamente il modello ISA. La mancata o infedele compilazione del modello ISA fa perdere il diritto al regime premiale anche se il punteggio fosse alto. Un’eventuale regolarizzazione tardiva (ravvedimento) non ripristina i benefici premiali già persi. Questo è un motivo in più per intervenire prontamente.
Chiariti questi aspetti preliminari, passiamo ad esaminare come rispondere alle anomalie ISA in concreto, distinguendo le due possibili strade: da un lato la correzione dell’errore con ravvedimento operoso, dall’altro l’invio di una risposta con chiarimenti difensivi nel caso in cui non vi siano errori da correggere.
Come rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA
Ricevuta (o scoperta) la comunicazione di anomalia nel proprio cassetto fiscale, il contribuente deve in primo luogo analizzarne il contenuto. È essenziale capire esattamente quale sia l’elemento anomalo segnalato. Può essere utile confrontare la descrizione fornita dall’Agenzia con la propria dichiarazione dei redditi e con gli eventuali documenti (es. dichiarazioni annuali IVA, Certificazioni Uniche dei sostituti d’imposta, bilanci, libro inventari, etc.) per individuare concretamente l’origine del problema. A seconda dell’esito di questa analisi interna, il contribuente si troverà di fronte a due scenari principali:
- L’anomalia corrisponde a un errore/omissione del contribuente. In questo caso occorre ammettere l’errore e procedere quanto prima a regolarizzare la posizione fiscale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento per il pentimento operoso (dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso sulle eventuali maggiori imposte dovute). Questa è la soluzione consigliata quando effettivamente si riscontra di aver violato un obbligo tributario – ad esempio, aver omesso di dichiarare un reddito, aver indicato un dato sbagliato nel modello ISA, o comunque quando l’anomalia segnalata è fondata. Si tratta in sostanza di sfruttare l’“occasione” offerta dalla lettera per mettersi in regola spontaneamente, evitando sanzioni ben più gravi in futuro.
- L’anomalia non corrisponde a un errore sostanziale, i dati dichiarati sono corretti (o comunque giustificabili). In questo caso il contribuente ritiene di essere in regola, e che la segnalazione del Fisco sia dovuta a un fraintendimento, a particolari situazioni che l’algoritmo ISA non è in grado di cogliere, oppure addirittura a dati errati in possesso dell’Agenzia. In tali circostanze, la strategia consiste nel fornire chiarimenti e prove all’Agenzia per spiegare l’anomalia, difendendo la correttezza della propria dichiarazione. Si invierà dunque una risposta scritta dettagliata, tramite l’apposito canale telematico, illustrando le proprie ragioni e allegando eventuale documentazione a supporto.
È importante notare che le due vie non si escludono mutuamente in senso stretto: ad esempio, potrebbe capitare che la comunicazione segnali più anomalie, alcune delle quali effettivamente fondate (da sanare) e altre invece spiegabili. In tal caso, il contribuente potrebbe procedere a un ravvedimento parziale per correggere gli errori riconosciuti e contestualmente inviare una memoria chiarificatrice per le restanti parti. Oppure, un’altra situazione possibile: l’anomalia segnalata riguarda un dato ISA formalmente errato ma che non ha inciso sulle imposte (es. un campo compilato male nel modulo ISA che però non altera il calcolo del reddito né delle imposte). In tal caso, è una “violazione” solo formale: si potrà valutare se sia il caso di fare comunque una dichiarazione integrativa a fini statistici oppure limitarsi a spiegare nella risposta che il dato non influiva sull’imposta dovuta. L’Agenzia infatti, per dati che non alterano il calcolo delle imposte, potrebbe ritenere sufficiente una spiegazione scritta invece di pretendere un’integrativa. Bisogna usare un po’ di buon senso e magari confrontarsi con il proprio consulente fiscale per decidere la combinazione ottimale di azioni.
In ogni caso, la tempestività è fondamentale. Anche se non c’è un termine perentorio, è buona norma rispondere o ravvedersi il prima possibile, idealmente entro poche settimane o pochi mesi dal ricevimento della comunicazione. In questo modo si dimostra collaborazione e si ha la massima riduzione delle sanzioni (in caso di ravvedimento). È ragionevole considerare un orizzonte temporale di 30-90 giorni come lasso entro cui attivarsi, salvo situazioni eccezionali.
Esaminiamo ora in dettaglio le due opzioni:
Opzione 1: Regolarizzazione spontanea (dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso)
Se dall’analisi dell’anomalia risulta che effettivamente il contribuente ha commesso un errore od omissione nei propri adempimenti dichiarativi, la scelta più saggia è procedere quanto prima alla regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso. Questa opzione è espressamente incoraggiata dall’Agenzia stessa: nelle lettere di compliance, infatti, viene indicato che, in caso di errore, il contribuente può sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti e avvalendosi del ravvedimento operoso per le sanzioni ridotte. Si tratta, in sostanza, di fare ammenda per la violazione prima che l’Amministrazione la contesti formalmente, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni.
Cos’è il ravvedimento operoso? È l’istituto (disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997) che consente al contribuente di sanare volontariamente una violazione fiscale commessa, pagando le imposte dovute (o regolarizzando l’adempimento omesso) e versando contestualmente una sanzione amministrativa ridotta in proporzione alla tempestività del ravvedimento. In altre parole, prima viene confessato e corretto l’errore, minore sarà la pena pecuniaria. Questo strumento si applica praticamente a tutte le violazioni tributarie, purché non siano già state contestate formalmente dal Fisco (il ravvedimento è precluso se, ad esempio, è già stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un processo verbale di constatazione – “PVC” – relativo alla violazione).
Nel contesto delle anomalie ISA, le situazioni tipiche che richiedono ravvedimento sono, ad esempio: omessa dichiarazione di ricavi o compensi (il caso più grave, che incide sull’imposta dovuta), errori nel modello Redditi che abbiano portato a dichiarazione infedele (ad es. costi dedotti non spettanti, doppie deduzioni, ecc.), oppure mancata compilazione o compilazione infedele del modello ISA stesso. Quest’ultima in genere è una violazione formale, ma come vedremo può comunque comportare sanzioni fisse e persino consentire accertamenti induttivi se totale.
I passi da compiere per regolarizzare con successo sono i seguenti:
- Identificare precisamente l’errore da correggere. Ad esempio: €5.000 di compensi non dichiarati nel 2021; oppure indicazione errata di rimanenze finali; oppure intero modello ISA non compilato. Questo servirà a determinare quali dichiarazioni fiscali vanno rettificate e quali importi versare.
- Presentare una dichiarazione integrativa: si tratta di un nuovo invio del modello di dichiarazione (Redditi e relativi allegati) relativo all’anno in questione, contenente i dati corretti. La dichiarazione integrativa va presentata con le modalità telematiche ordinarie (tramite Entratel/Fisconline, personalmente o tramite intermediario abilitato). Nel frontespizio della dichiarazione occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa” indicando l’anno. Ad esempio, se devo correggere Redditi 2022 presentata nel 2023, invierò una Redditi 2022 integrativa. Nella nuova dichiarazione inserirò i dati ISA corretti (e gli eventuali dati contabili corretti). È importante includere l’allegato ISA compilato correttamente se prima era errato od omesso. Si possono presentare dichiarazioni integrative fino al termine di decadenza dell’accertamento (in genere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, salvo sospensioni), quindi c’è ampia possibilità temporale.
- Calcolare le maggiori imposte e interessi eventualmente dovuti: se l’errore ha comportato il mancato versamento di imposte (es. IRPEF, IRES, IVA, IRAP), bisognerà determinare l’ammontare dell’imposta in più da versare. Ad esempio, €5.000 di compensi omessi potrebbero generare €1.100 di IRPEF aggiuntiva e €250 di addizionali, ipotizziamo. Su queste somme si calcolano anche gli interessi moratori al tasso legale dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata (in genere dalla scadenza del saldo dell’anno in questione) fino al giorno di ravvedimento.
- Calcolare la sanzione ridotta dovuta in sede di ravvedimento: qui entriamo nel dettaglio delle sanzioni. Bisogna distinguere:
- Se la violazione riguarda imposte non versate o redditi non dichiarati (dichiarazione infedele), la sanzione base prevista dall’art. 1, co.2 D.Lgs. 471/1997 è attualmente il 90% della maggiore imposta dovuta (più eventualmente un incremento se l’imposta evasa supera determinate soglie, ma tralasciamo i casi di rilevanza penale). Col ravvedimento la si riduce secondo le frazioni previste da art.13 D.Lgs.472/97.
- Se la violazione è solo formale (es. omissione del modello ISA o dati ISA errati che non incidono sul calcolo delle imposte), si applica l’art. 8 D.Lgs. 471/97 che prevede una sanzione fissa da €250 a €2.000 per omessa/infedele compilazione di dichiarazioni diverse da quelle relative alle imposte dovute. In pratica, non avendo imposta evasa, c’è una sanzione amministrativa “a forfait”.
- Entro 90 giorni dalla violazione (o entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, nel caso di violazioni dichiarative): sanzione ridotta a 1/9 del minimo previsto. Nel caso di infedele dichiarazione, 1/9 del 90% equivale al 10% circa dell’imposta dovuta. Nel caso di sanzione fissa (minimo €250), 1/9 di €250 = circa €27,78.
- Oltre 90 giorni ed entro 1 anno dall’omissione: sanzione ridotta a 1/8 del minimo.
- Oltre 1 anno ed entro 2 anni: sanzione ridotta a 1/7 del minimo.
- Oltre 2 anni (ma comunque prima di formale contestazione): sanzione ridotta a 1/6 del minimo.
- Dopo un P.V.C. (processo verbale) ma prima di avviso accertamento: sanzione ridotta a 1/5 del minimo (ravvedimento post-verifica, consentito dal 2015).
Altro esempio: contribuente che ha presentato il modello ISA in bianco (omesso). Sanzione base fissa €250. Se ravvede entro 90 gg dal termine dichiarazione, paga circa €27; dopo 2 anni pagherà €41 (1/6 di 250). Se non ravvede e lo scoprono, rischia €250 o più, e pure l’accertamento induttivo. - Eseguire il versamento di imposte, interessi e sanzioni così calcolati. Il versamento si effettua tramite modello F24, utilizzando i codici tributo appropriati:
- Per le imposte e relativi interessi si usano i codici consueti (es. 4001 per IRPEF saldo, 1991 per interessi IRPEF, etc., o codice tributo apposito per interessi da ravvedimento).
- Per la sanzione ridotta da ravvedimento operoso, si utilizzano specifici codici tributo (es. codice 8911 per sanzioni da ravvedimento su imposte dirette, indicando l’anno di riferimento e il riferimento al tributo). Nel caso di sanzione fissa art.8, ad esempio, si versa l’importo ridotto con codice 8911, indicando come tipo di tributo “IVA” o “imp.sc” a seconda della dichiarazione.
- Nota: In alcune comunicazioni l’Agenzia fornisce indicazioni sui codici da usare. Ad esempio, nelle campagne ISA 2023-2024 è stato evidenziato che, qualora la violazione consista nella sola omissione del modello ISA (senza imposta evasa), la regolarizzazione comporta il versamento di €31,25 (che corrisponde a 1/8 di €250) usando il codice tributo apposito. In generale, per sicurezza, è utile consultare la guida operativa o il commercialista per la corretta compilazione dell’F24.
- Inviare la dichiarazione integrativa (se non lo si è già fatto). Il ravvedimento si perfeziona quando tutti e tre gli elementi sono compiuti: dichiarazione integrativa trasmessa, versamenti effettuati (imposta+interessi+sanzione). L’ordine temporale può essere inverso (prima paghi, poi invii, purché entro lo stesso termine ravvedimento). Conservate le ricevute telematiche di invio della dichiarazione integrativa e le ricevute F24 dei versamenti: potrebbero servire per dimostrare l’avvenuta regolarizzazione.
- (Facoltativo) Informare l’Agenzia della regolarizzazione: poiché l’Agenzia potrebbe non incrociare immediatamente l’integrativa col precedente avviso, è buona norma dare un cenno di riscontro. In teoria, la presentazione dell’integrativa e il pagamento dovrebbero emergere nei sistemi dell’Agenzia, ma nulla vieta di inviare comunque una risposta tramite il software di compilazione anomalie per comunicare di aver regolarizzato. Ad esempio, si può inviare una breve nota: “In riferimento alla Vs comunicazione prot. XYZ, si comunica che è stata presentata dichiarazione integrativa per l’anno __ correttiva dei dati segnalati ed effettuato ravvedimento operoso in data __, come da ricevute allegate.”. In allegato si possono aggiungere le ricevute. Questo passaggio non è obbligatorio, ma è un eccesso di zelo che può servire a chiudere formalmente il cerchio, assicurando che l’ufficio prenda atto della regolarizzazione.
Una volta fatto ciò, la palla passa all’Agenzia. Se il ravvedimento è completo e corretto, normalmente non seguiranno ulteriori comunicazioni per quella anomalia. Il contribuente avrà messo in regola la propria posizione pagando il dovuto con sanzioni minime, ed è improbabile che il Fisco proceda con un accertamento su quell’aspetto, salvo casi eccezionali (es. il Fisco ritenga sottostimato l’importo sanato; ma se avete ravveduto tutto l’importo segnalato, di solito basta). Al più, potrebbero trascorrere alcuni mesi per le verifiche interne e poi il contribuente potrebbe ricevere un avviso di “presa in carico” o vedere la propria anomalia contrassegnata come risolta nel cassetto fiscale.
Va ricordato che regolarizzandosi spontaneamente si evitano le conseguenze peggiori: se invece di ravvedersi il contribuente fosse stato accertato d’ufficio, avrebbe rischiato una sanzione ben più alta (90% pieno, eventualmente maggiorato) e, in caso di evasione rilevante, anche profili penali se l’imposta evasa superava soglie di punibilità. Il ravvedimento operoso cancella il reato tributario se viene effettuato prima che l’Amministrazione abbia conoscenza della violazione (secondo la riforma introdotta dal D.Lgs. 158/2015, ravvedersi completamente “estingue” il reato di omesso versamento o infedele dichiarazione). Dunque, è sempre preferibile cogliere questa opportunità.
Esempio pratico 1: un caso di errore effettivo e ravvedimento.
Mario Rossi, ingegnere libero professionista, riceve a luglio 2025 una comunicazione di anomalia ISA relativa al periodo d’imposta 2022. L’Agenzia segnala che “dalla Certificazione Unica 2023 risulta il pagamento di compensi per €10.000 a suo favore, non dichiarati nel Quadro RE di Redditi 2023”. Mario controlla e si accorge che effettivamente un suo cliente nel 2022 gli aveva corrisposto €10.000, certificati su CU, ma per una svista lui non li aveva inclusi nella dichiarazione dei redditi (quadro RE) presentata a settembre 2023. Si tratta quindi di un reddito omesso. Mario calcola che su quei €10.000 avrebbe dovuto pagare circa €2.200 di imposte (tra IRPEF e addizionali) e €400 di contributi INPS (essendo iscritto alla gestione separata). Cosa fa Mario? Entro settembre 2025 (a pochi mesi dalla comunicazione) incarica il suo commercialista di:
- Predisporre la Dichiarazione integrativa Redditi 2023 (anno imposta 2022) con il reddito aggiuntivo di €10.000 indicato nel quadro RE. Viene ricalcolata l’IRPEF dovuta per il 2022.
- Calcolare la maggior IRPEF (€2.200) e le addizionali regionali/comunali relative, più i contributi INPS dovuti su quei compensi (questa parte non rientra nel ravvedimento fiscale ma Mario versa anche i contributi omessi con F24 separate).
- Calcolare gli interessi legali sul tributo dal 30/06/2023 (data saldo) ad oggi.
- Determinare la sanzione ridotta: trattandosi di infedele dichiarazione, sanzione base 90% = €1.980. Essendo oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza, la riduzione è 1/8 (supponiamo la comunica arrivi a <1 anno dalla dichiarazione): Mario paga €247,5 circa di sanzione.
- Effettuare due modelli F24: uno per imposte e interessi, e uno per le sanzioni. Nei modelli si indicano i codici tributo appropriati (ad esempio: 4001 per IRPEF saldo 2022, 1998 per interessi da ravvedimento IRPEF, 8924 per sanzioni da Redditi persone fisiche ravvedimento).
- Invio telematico dell’F24 e della Dichiarazione integrativa.
Mario quindi paga €2.200 + interessi + €247 di sanzioni. In totale sui €10.000 omessi forse paga intorno a €2.500. Un costo sicuramente non piacevole, ma nettamente inferiore a ciò che avrebbe rischiato: se l’Agenzia avesse accertato quei €10.000, Mario avrebbe pagato €2.200 di imposta + €1.980 (sanzione 90%) + interessi e probabilmente non avrebbe potuto evitare il contenzioso (con ulteriori spese). Inoltre, ravvedendosi Mario evita la segnalazione penale (perché se l’evasione IRPEF superava €50.000 sarebbe reato). Mario invia anche, tramite il software anomalie, una breve risposta in cui comunica di aver regolarizzato tutto (allega per scrupolo la ricevuta dell’integrativa). Dopo alcuni mesi, l’Agenzia archivia la posizione e Mario continua la sua attività senza ulteriori strascichi.
Opzione 2: Risposta con chiarimenti e difesa del dato dichiarato (se i dati sono corretti)
Non sempre l’“alert” del Fisco corrisponde a un effettivo errore o omissione del contribuente. Possono esservi casi in cui, analizzata la comunicazione, il contribuente ritiene di aver agito correttamente e che l’anomalia segnalata sia dovuta a:
- Particolari circostanze economiche o gestionali che l’algoritmo ISA non è in grado di cogliere. Ad esempio, un professionista ha un calo di redditività in un anno perché ha affrontato spese straordinarie o perché si è verificato un evento eccezionale (malattia, calamità, crisi settoriale). L’ISA lo punisce con un punteggio basso o segnala indicatori anomali, ma in realtà quei risultati hanno una spiegazione lecita e documentabile.
- Differenze interpretative o regimi fiscali particolari: può accadere che il Fisco consideri “anomalo” qualcosa che, in base alla normativa, è invece legittimo. Esempio: un certo provento non è stato dichiarato perché esente per legge, ma l’Agenzia se l’aspettava nei ricavi (magari per scarsa conoscenza del caso specifico). Oppure il contribuente ha usufruito di un regime fiscale (es. incentivo, credito d’imposta) che riduce l’imponibile in modo atipico rispetto agli standard; l’ISA segnala margini troppo bassi, ma ciò è dovuto a quella scelta fiscale lecita.
- Errori di terzi o banche dati non aggiornate: l’anomalia potrebbe derivare da informazioni inesatte in possesso dell’Agenzia. Per esempio, un contratto di affitto risulta ancora attivo nella banca dati ma in realtà è cessato, quindi l’Agenzia pensa manchino i canoni; oppure un sostituto d’imposta ha inviato due volte la stessa Certificazione Unica, facendo figurare doppi compensi; o ancora, un reddito è attribuito erroneamente al contribuente per omonimia. In questi casi, l’anomalia è un “falso positivo” causato da dati errati nell’Anagrafe tributaria.
- Aspetti meramente formali o situazioni di esclusione: ad esempio alcuni contribuenti in regime forfetario o dei minimi, pur non essendo tenuti agli ISA, possono risultare “anomali” perché magari hanno aperto la partita IVA prima dell’esonero e compaiono nelle liste ISA senza aver presentato il modello (legittimamente). L’Agenzia, incrociando i dati, vede un’assenza di ISA e la segnala, ma è sufficiente chiarire che il contribuente era escluso per legge dall’applicazione ISA.
In tutte queste situazioni, il contribuente deve difendere la correttezza del proprio operato fornendo all’Agenzia spiegazioni convincenti e, se possibile, documentate. L’intento è far capire al Fisco che l’anomalia è solo apparente o comunque giustificata da elementi legittimi, così che l’Ufficio possa archiviare la segnalazione senza procedere oltre.
Per veicolare tali spiegazioni, l’Agenzia mette a disposizione uno strumento dedicato: il Software di compilazione anomalie (gratuito e scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate). Ogni anno esce la versione aggiornata relativa alla campagna di comunicazione in corso (ad es. “Compilazione Anomalie 2025” per le anomalie ISA del 2025). L’utilizzo di questo software è l’unica modalità prevista per l’invio di risposte e chiarimenti ufficiali in merito alle comunicazioni di anomalia. Non è infatti previsto che si risponda via email ordinaria, PEC libera, o presentando memorie cartacee allo sportello: l’Agenzia, per gestire in maniera strutturata migliaia di feedback, richiede espressamente l’uso di tale procedura telematica.
Come funziona il Software di compilazione anomalie? Ecco le caratteristiche principali:
- È un programma desktop (in genere in Java) fornito dall’Agenzia. Una volta scaricato e avviato, consente di selezionare la comunicazione di anomalia cui si vuole rispondere. In apertura, viene richiesto il codice fiscale del contribuente e i riferimenti della comunicazione; spesso, se si è connessi con le proprie credenziali Entratel, il software recupera automaticamente le comunicazioni disponibili per quel contribuente.
- Si compila poi uno spazio di testo libero dove il contribuente può scrivere la propria risposta, cioè i chiarimenti che intende fornire. È consigliabile redigere la risposta prima in un documento a parte, così da fare copia/incolla e avere eventualmente una traccia archiviata.
- Il software permette, ove necessario, di allegare documenti in formato elettronico (PDF, immagini). Non tutte le versioni lo consentono, ma in genere sì; qualora non fosse possibile allegare file, si potrà comunque menzionare nella risposta che si hanno a disposizione determinati documenti probatori pronti ad esibire su richiesta.
- Una volta compilato il tutto, si procede all’invio telematico direttamente dal software, tramite i canali Entratel/Fisconline. La trasmissione richiede le credenziali e il sistema genera una ricevuta di avvenuta presentazione. È importante salvare e conservare la ricevuta telematica della risposta inviata, come prova.
Anche il proprio commercialista o intermediario può gestire la cosa: i soggetti delegati Entratel possono infatti utilizzare il software per conto del cliente e trasmettere la risposta con le loro credenziali. Questo può essere utile per avvalersi della loro esperienza nella redazione della memoria difensiva, che – di fatto – assomiglia a una piccola istanza in autotutela o memoria da contenzioso anticipata.
Cosa scrivere nella risposta? Non esiste un format obbligatorio, ma vanno seguite le regole di una buona comunicazione formale con il Fisco. In pratica, la risposta dovrebbe essere strutturata come una breve memoria esplicativa, con tono professionale ma chiaro. Alcuni consigli pratici:
- Richiamare la comunicazione all’inizio, per contestualizzare: es. “In riferimento alla Comunicazione di anomalia ISA prot. n. ___/2025 relativa al periodo d’imposta 2023, il sottoscritto contribuente intende fornire i seguenti chiarimenti.”. Ciò identifica univocamente l’oggetto.
- Spiegare i fatti in modo ordinato, affrontando i punti contestati. Descrivere qual è l’anomalia segnalata e qual è, secondo il contribuente, la spiegazione. Esempio: “L’anomalia segnalata concerne l’apparente omissione di €5.000 di compensi relativi all’anno 2021. Al riguardo, preciso che trattasi di somme fatturate nel 2021 ma mai incassate a causa di una successiva controversia legale con il committente; dette somme sono state stornate e non hanno concorso al reddito imponibile ai sensi dell’art. __ TUIR. Si allega copia della documentazione attestante la mancata riscossione.” Oppure: “Il punteggio ISA basso (4/10) scaturisce principalmente dal calo di ricavi 2023 rispetto al 2022, dovuto alla chiusura forzata dell’attività per 3 mesi (marzo-maggio 2023) a causa di un incendio nel locale. Si allegano la relazione dei Vigili del Fuoco e la perizia assicurativa che documentano l’evento eccezionale.”. In sostanza, occorre fornire la propria “versione dei fatti”, supportata ove possibile da cifre e pezze giustificative.
- Richiamare riferimenti normativi o di prassi se utili: ad esempio, se l’anomalia deriva da una scelta fiscale o interpretativa supportata da legge o circolari, citare tali riferimenti. Esempio: “Si segnala che il contributo X, non indicato tra i ricavi, è escluso da tassazione ai sensi dell’art. __ e conforme alla Risoluzione AE n. __/E del __, come ribadito anche in Circ. __/E. Pertanto la sua non inclusione è legittima e riduce il margine solo in apparenza, essendo un provento esente.”. Questo dimostra che il contribuente conosce la norma e la applica correttamente.
- Evitare toni polemici o difensive aggressive. La lettera dovrebbe mantenere un tono collaborativo, mostrando che il contribuente comprende l’attenzione del Fisco e vuole fugare ogni dubbio. Frasi di chiusura possono essere: “Si confida che le spiegazioni fornite siano sufficienti a chiarire la posizione ed evitare ulteriori interventi. Restando naturalmente a disposizione per eventuali approfondimenti o per fornire ulteriore documentazione, porgo cordiali saluti.”. In questo modo si comunica apertura al dialogo e disponibilità.
In pratica, la risposta via software anomalie costituisce un vero e proprio “memoriale difensivo” preventivo. È come se il contribuente depositasse in anticipo le proprie giustificazioni che altrimenti presenterebbe solo in caso di verifica o ricorso. Questo ha un valore strategico: se l’Agenzia, nonostante le spiegazioni, decidesse in futuro di emettere un accertamento, dovrà tenere conto di quanto avete già esposto (anche perché ora quelle giustificazioni sono protocollate e agli atti). In sede di eventuale contenzioso, poter dimostrare di aver già fornito chiarimenti all’ufficio e magari che l’ufficio li ha ignorati può giocarvi a favore.
Dopo l’invio della risposta, cosa accade? L’Agenzia delle Entrate esaminerà le vostre argomentazioni. Non aspettatevi necessariamente una risposta di conferma. Nella maggior parte dei casi, se i chiarimenti sono ritenuti adeguati, il procedimento si chiude tacitamente lì, senza ulteriori comunicazioni: la vostra pratica passa in archivio e non ne sentirete più parlare. In altri casi, gli uffici possono inviare (sempre nel cassetto fiscale) un messaggio di riscontro, ad esempio: “Abbiamo ricevuto la Sua risposta del __ e la pratica è stata chiusa senza rilievi” – ma non è garantito.
Se invece le spiegazioni non hanno convinto del tutto, l’Agenzia potrebbe intraprendere diverse azioni: contattarvi per ulteriori delucidazioni (magari telefonicamente o via email di servizio), invitarvi presso l’ufficio per un contraddittorio di persona, oppure – nei casi peggiori – procedere con un vero e proprio avvio di accertamento. Quest’ultimo scenario avviene solo se l’ufficio ritiene vi siano ancora elementi di significativa evasione. In tal caso, prima di emettere un avviso di accertamento basato su presunzioni da ISA, l’ufficio deve comunque attivare un contraddittorio formale (ad esempio inviandovi un invito a comparire o un questionario) in ottemperanza all’art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, perché per gli accertamenti da studi di settore/ISA il contraddittorio è obbligatorio a pena di nullità. In quella sede avrete una “seconda chance” di spiegare, magari integrando quanto già trasmesso. Se avete già risposto bene alla fase di compliance, è possibile che neanche si arrivi a una convocazione formale, perché l’ufficio può decidere di lasciar perdere e dedicarsi ad altri casi meno difendibili.
In caso infine di emissione di un avviso di accertamento (ipotizziamo che l’Agenzia ritenga comunque di dover rettificare il vostro reddito), sappiate che in sede di ricorso potrete far valere tutte le vostre difese già presentate e aggiungerne di nuove. I giudici tributari conoscono l’orientamento della Cassazione: un accertamento fondato unicamente su scostamenti dagli ISA è illegittimo, occorre che l’Agenzia porti elementi ulteriori e che il contraddittorio sia stato reale. Voi avrete cura di eccepire l’eventuale mancato rispetto del contraddittorio (se c’è stato, ad esempio, un contraddittorio solo cartolare tramite la compliance, potrebbe aprirsi una discussione se basti o meno) e di ribadire le prove a vostro favore. La Cassazione (ord. n. 26357/2024 cit.) ha sottolineato che in giudizio il contribuente può contestare liberamente l’applicabilità dello standard ISA al proprio caso concreto, e il giudice deve valutarlo caso per caso. Pertanto, arrivate a quel punto, le argomentazioni dettagliate che avete già fornito nella risposta alla lettera di compliance costituiranno la base della vostra difesa in contenzioso.
Esempio pratico 2: un caso di dati corretti e spiegazioni fornite.
La società Alfa Srl gestisce un ristorante. Nel 2024 ha un crollo di fatturato del 40% rispetto all’anno precedente. Gli ISA 2024 (redditi 2023) le attribuiscono un punteggio di appena 4,5 su 10 e segnalano diverse anomalie: incongruenze nei costi del personale e riduzione anomala dei ricavi. A luglio 2025 arriva la lettera di compliance. I soci di Alfa Srl sanno bene cos’è successo: a marzo 2023 il ristorante subì un grave incendio che impose la chiusura per 3 mesi; inoltre, diversi dipendenti furono messi in cassa integrazione per parte dell’anno. Questi eventi straordinari spiegano il calo di ricavi e l’apparente eccesso di costi (il personale pagato anche nei periodi di chiusura, benché in cassa integrazione). L’algoritmo ISA, però, non “sa” dell’incendio. Alfa Srl, con l’aiuto del suo consulente, non ha nulla da correggere nelle dichiarazioni (ha dichiarato tutto correttamente), ma deve spiegare all’Agenzia tali circostanze. Dunque, tramite il software anomalie 2025, predispone una risposta così articolata:
- In apertura indica il riferimento della comunicazione e riassume che l’anomalia riguarda ricavi ridotti e indicatori ISA di redditività non coerenti.
- Descrive dettagliatamente l’evento incendio: date, conseguenze, il fatto che l’attività è stata sospesa per 90 giorni, documentando il tutto (allega copia del verbale dei Vigili del Fuoco e del certificato della Camera di Commercio che attesta la sospensione temporanea dell’attività).
- Spiega l’effetto contabile: “il calo di ricavi è dovuto a detta chiusura forzata; i costi fissi (affitti, stipendi) sono invece proseguiti, producendo un’inefficienza nel 2023. Ciò ha comportato indici ISA anomali, ma per cause di forza maggiore, non per comportamenti evasivi.”
- Sottolinea che al netto di questo evento straordinario la società ha sempre avuto indicatori regolari e che per l’anno successivo (2024) conta di tornare su livelli normali.
- Chiude offrendo disponibilità a eventuali incontri e confidando che l’Ufficio comprenda la situazione.
Invia la risposta con allegati. L’Agenzia esamina la documentazione: constata che effettivamente c’è stata la calamità, e archivia l’anomalia senza intraprendere controlli (magari inserisce una nota interna di monitorare il 2025, ma nulla di più). Alfa Srl non riceve altri avvisi. In questo modo ha evitato che un mero algoritmo, ignaro dei fatti eccezionali, la trascinasse in un controllo: ha “educato” il Fisco sul proprio caso, con trasparenza e buona fede.
Domande frequenti (FAQ) sulle anomalie ISA
D: Che cos’è esattamente una “anomalia ISA”?
R: È una incongruenza o anomalia nei dati dichiarati ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. In pratica, quando l’Agenzia delle Entrate elabora i dati forniti nel modello ISA (e li incrocia con altre informazioni in suo possesso), può riscontrare che alcuni valori non tornano o presentano scostamenti significativi rispetto ad attese o ad altri dati. Esempi: ricavi dichiarati molto inferiori a quelli risultanti da Certificazioni Uniche; incoerenza tra rimanenze iniziali e finali di magazzino; omissione del modello ISA; indici di bilancio fuori scala rispetto al settore, ecc. Tali situazioni vengono definite “possibili anomalie” e segnalate al contribuente tramite apposita comunicazione.
D: Dove trovo la comunicazione di anomalia ISA e come la riconosco?
R: Le comunicazioni di anomalie ISA vengono messe a disposizione nel Cassetto fiscale personale del contribuente, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l’accesso, il percorso da seguire è: Consultazioni → ISA / Studi di settore → Comunicazioni anomalia. Qui potrai scaricare la lettera in formato elettronico. L’Agenzia ti avvisa della presenza di questa comunicazione inviando una email o PEC (se hai fornito contatti) con oggetto relativo ad anomalie ISA. Attenzione: l’email non conterrà dettagli specifici né allegati (per motivi di sicurezza), ma ti inviterà ad accedere al tuo cassetto fiscale. Assicurati che il mittente sia un indirizzo ufficiale @agenziaentrate.gov.it
o @pec.agenziaentrate.it
. Se utilizzi un intermediario (es. commercialista) delegato al cassetto fiscale, la comunicazione viene inviata anche a lui tramite Entratel.
D: La comunicazione di anomalia ISA è una sanzione o un accertamento? Devo pagarla?
R: No. La comunicazione non contiene alcuna richiesta di pagamento e non è un avviso di accertamento. È semplicemente un avviso informativo che ti segnala una possibile irregolarità e ti invita a verificare. Non determina né imposte né sanzioni immediatamente a tuo carico. Dunque non devi “pagare la lettera” – semmai, se dall’anomalia emerge che hai effettivamente dimenticato di pagare delle imposte, sarai tu a calcolare e versare il dovuto con ravvedimento (ma non c’è un importo prefissato nella lettera stessa). La lettera non è impugnabile in Commissione Tributaria perché non è un atto impositivo definitivo, ma un invito a regolarizzare.
D: È obbligatorio rispondere alla comunicazione? Cosa succede se la ignoro?
R: Non vige un obbligo legale di risposta, né un termine perentorio, ma ignorare la comunicazione è vivamente sconsigliato. Se non fai nulla, l’Agenzia potrebbe interpretarlo come mancanza di difesa e potrebbe successivamente procedere con un controllo formale o un accertamento, avendo come unica base i dati anomali (il che ti mette in posizione più debole). Inoltre, non approfittando del ravvedimento operoso, perderesti la chance di pagare sanzioni ridotte: se poi ti accertano, pagherai sanzioni piene. In pratica, non rispondere equivale a lasciare che le cose seguano il loro corso, col rischio concreto di un accertamento fiscale più avanti. Va detto che la mancata risposta non comporta di per sé una multa aggiuntiva, ma semplicemente il Fisco darà priorità di controllo anche al tuo caso. D’altro canto, rispondere o regolarizzare tempestivamente spesso porta a evitare del tutto ulteriori conseguenze. Quindi, anche se non “obbligato”, di fatto sei fortemente incentivato a reagire.
D: Entro quando devo rispondere o ravvedermi?
R: Non esiste un termine fisso imposto. La comunicazione di anomalia non indica una scadenza, ma sollecita un intervento il prima possibile. Ragionevolmente, è bene agire entro pochi mesi. L’Agenzia, di norma, prima di far partire accertamenti aspetta qualche tempo per raccogliere le risposte dei contribuenti diligenti. Ad esempio, se le lettere escono a luglio, può attendere fine anno per vedere chi ha risposto o regolarizzato, e poi da autunno/inverno iniziare eventuali controlli. Quindi, conviene non oltrepassare l’autunno dell’anno in cui ricevi la lettera. Idealmente, entro 60 giorni dovresti almeno aver deciso cosa fare (risposta o ravvedimento) ed eseguirlo, così da chiudere la questione rapidamente. Se hai bisogno di più tempo (es. per reperire documenti, o se stai aspettando l’esito di qualcosa), puoi comunque inviare una breve comunicazione interlocutoria (via software) spiegando che fornirai chiarimenti dettagliati in seguito, giusto per segnalare che non stai ignorando la cosa.
D: Come posso inviare la mia risposta di chiarimenti? Posso usare PEC o lettera cartacea?
R: No, la modalità esclusiva per fornire chiarimenti relativamente alle anomalie ISA è utilizzare il Software di compilazione anomalie messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo software genera un file telematico con la tua risposta, da inviare tramite i canali Entratel/Fisconline. Non sono previste caselle PEC dedicate né moduli cartacei per questo scopo – risposte inviate con modalità diverse potrebbero non essere prese in considerazione formalmente. In pratica, devi:
- Scaricare e installare il software “Compilazione Anomalie [Anno]” (disponibile sul sito AE nella sezione Software).
- Inserire i riferimenti della comunicazione e compilare il campo testo con la tua risposta.
- Allegare eventuali documenti rilevanti (ove consentito).
- Inviare telematicamente la risposta (puoi farlo tu se hai credenziali Entratel/Fisconline, oppure delegare il tuo intermediario).
Dopo l’invio, ti verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione. Conserva tale ricevuta. (NB: Se non hai dimestichezza con questi strumenti informatici, rivolgiti al tuo commercialista o a un CAF: loro quotidianamente usano Entratel e possono aiutarti a inviare la risposta correttamente.)
D: Posso rivolgermi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per discutere l’anomalia?
R: Puoi certamente provare a contattare il tuo ufficio territoriale (magari tramite il numero di telefono indicato sull’avviso o prenotando un appuntamento), ma tieni presente che la procedura standard è quella telematica. Alcuni uffici, in via informale, potrebbero darti chiarimenti o consigli, ma ti richiederanno comunque di formalizzare la risposta tramite il canale previsto. Non è escluso che, in casi particolari, l’ufficio possa invitarti per un contraddittorio anticipato di persona (soprattutto se la questione è complessa), ma si tratta di ipotesi meno frequenti. In genere, tutto avviene per iscritto. Nulla vieta però, se hai un rapporto già avviato con funzionari dell’ufficio, di anticipare informalmente le tue ragioni (es. via email istituzionale) e chiedere se ritengono sufficiente così. La prudenza però suggerisce di non accontentarsi di colloqui informali: meglio inviare comunque sempre la risposta ufficiale tramite software, per avere traccia protocollata delle tue spiegazioni.
D: Cosa devo allegare alla risposta?
R: Se disponi di documenti che provano o corroborano le tue affermazioni, è ottimo allegarli (es. copia di un contratto, una ricevuta, una perizia, un estratto contabile, una norma, ecc.). Il software accetta allegati in PDF/A o altri formati ammessi. Non sommergere l’ufficio di carta inutile: allega l’essenziale, ovvero quei documenti chiave citati nella risposta (ad esempio, se dici che un credito è esente per legge, potresti allegare la copia della legge o della risoluzione AE pertinente; se parli di un incendio, allega il verbale dei Vigili del Fuoco). Se un documento è troppo voluminoso o non in tuo possesso immediato, nella risposta scritta menziona che “è disponibile su richiesta” – l’ufficio te lo chiederà se serve. Ricorda: la tua risposta non dev’essere un romanzo con decine di allegati; dev’essere concisa e mirata, con eventuali prove documentali a supporto dei punti cruciali.
D: Ho davvero commesso un errore. Come faccio il ravvedimento operoso?
R: Occorre presentare una dichiarazione integrativa per correggere i dati sbagliati e versare le imposte dovute con sanzioni ridotte e interessi. In pratica:
- Compila e trasmetti il modello Redditi integrativo per l’anno in questione (includendo il modello ISA se era mancante o da correggere).
- Calcola la maggiore imposta dovuta a seguito della correzione.
- Calcola la sanzione ridotta in base al momento del ravvedimento (1/9, 1/8, ecc. del minimo). Se l’errore riguarda imposte, la sanzione base è il 90% dell’imposta; se è omissione di dati ISA senza imposte, sanzione base €250.
- Versa il tutto con F24 (imposta+interessi con i codici tributo originali, sanzione con codice tributo ravvedimento).
Esempio tipico: avevi dimenticato €1.000 di ricavi, imposta evasa €240. Se ravvedi entro un anno, pagherai €240 di imposta + pochi euro di interessi + sanzione ridotta (1/8 di 90% su €240 = 11,25% ≈ €27). Usa i codici corretti o fatti assistere da un professionista per il calcolo. Nella sezione Opzione 1 sopra trovi maggiori dettagli sul procedimento di ravvedimento.
D: Se faccio il ravvedimento operoso, devo comunque inviare la risposta via software?
R: Non è obbligatorio, ma è consigliato comunicare all’Agenzia che hai provveduto a regolarizzare. La procedura di ravvedimento in sé non prevede di “rispondere” alla lettera, tuttavia l’Agenzia incrocerà i dati e vedrà per conto proprio che hai presentato un’integrativa. In genere, se tutto torna, non ti disturberanno oltre. Per scrupolo, puoi comunque utilizzare il software anomalie per inviare un breve messaggio indicando di aver effettuato ravvedimento operoso e magari allegando le ricevute della dichiarazione integrativa e dei pagamenti. Questo può aiutare a far chiudere prima la pratica, perché il funzionario addetto vedrà subito che hai risposto e sanato, e marcherà l’anomalia come risolta. In ogni caso, è facoltativo: se hai ravveduto correttamente, la mancanza di una risposta scritta non ti penalizza, perché l’obiettivo principale (pagare il dovuto con sanzioni minime) lo hai raggiunto.
D: Quali sanzioni rischio se non correggo l’anomalia e vengo accertato?
R: Dipende dal tipo di violazione:
- Se l’anomalia corrisponde a redditi non dichiarati o imposta evasa, in caso di accertamento ti verrebbe contestata una dichiarazione infedele con sanzione ordinaria dal 90% al 180% della maggiore imposta, oltre naturalmente al pagamento dell’imposta evasa e interessi (e potenzialmente, se l’imposta evasa supera determinate soglie, una denuncia penale per evasione). Ad esempio €10.000 di redditi non dichiarati => imposta evasa poniamo €2.500 => sanzione base €2.250 (90%) che può arrivare fino a €4.500 se aggravata. Inoltre, se la violazione è molto grave, il punteggio ISA basso potrebbe aver fatto perdere un anno di termini di accertamento in meno (beneficio premiale) e quindi l’ufficio avrebbe più tempo per notificare l’accertamento.
- Se l’anomalia è una violazione formale (tipo modello ISA non presentato o dati ISA falsati, senza impatto sul reddito), l’accertamento potrebbe configurarsi come induttivo puro (ex art.39, c.2 DPR 600/73) per legge – ma solo se ne ricorrono i presupposti – e comunque la sanzione amministrativa prevista è fissa tra €250 e €2.000. In passato, per la mancata compilazione degli studi di settore la sanzione era aumentata del 50% di quella sull’infedeltà; ora non più, ma resta quella fissa. Anche qui, comunque, l’ufficio potrebbe procedere a stimare il reddito d’ufficio ignorando le tue scritture, data l’omissione, e ciò può portare a rilievi pesanti se non hai giustificazioni.
In sintesi: senza ravvedimento, se l’errore c’è, la sanzione sarà assai più elevata (fino a 10 volte tanto quella col ravvedimento) e dovrai affrontare un accertamento con eventuale contenzioso. Va ribadito che lo scopo della lettera è proprio evitarti questo scenario, dandoti modo di pagare molto meno (grazie al ravvedimento) ed evitare il giudice. Sfruttala.
D: Il punteggio ISA basso porta automaticamente un controllo fiscale?
R: No, non in automatico. L’Agenzia seleziona i contribuenti da controllare non solo in base al punteggio ISA, ma guardando a specifici profili di rischio/anomalia. Infatti, non tutti coloro che hanno un voto ISA insufficiente ricevono la lettera o vengono controllati. Vengono piuttosto individuati quei casi in cui emergono anomalie oggettive nei dati (come quelle codificate annualmente). Ad esempio, un contribuente con punteggio 5 ma senza particolari incongruenze potrebbe non ricevere nulla; viceversa un contribuente con punteggio 8/10 ma con una macroscopica incongruenza (es. ha dimenticato di dichiarare un reddito presente altrove) riceverà la comunicazione. Quindi, il punteggio in sé è solo un indice di massima. Certo, un punteggio molto basso spesso si accompagna a anomalie, ma non è la causa diretta del controllo: è l’anomalia specifica che attiva la compliance. In ogni caso, se hai un punteggio basso, è possibile che tu sia sotto osservazione; se poi non fornisci spiegazioni e continui ad avere ISA bassi negli anni seguenti, aumenti le probabilità di essere selezionato per verifica. Viceversa, dare buone spiegazioni o adeguarsi riduce sensibilmente tale probabilità.
D: Ho applicato un regime fiscale che mi esonerava dagli ISA (es. forfettario), e ora mi contestano la mancata presentazione del modello ISA. È un errore?
R: Potrebbe trattarsi di un falso positivo. Se realmente rientravi in una causa di esclusione dagli ISA (ad es. regime forfettario, nuovi iniziati, superamento soglia ricavi, ecc.), allora non eri tenuto a presentare il modello ISA per quell’anno. In teoria l’Agenzia non dovrebbe segnalare come anomalia la mancata presentazione in questi casi, ma è successo che per incoerenze nelle banche dati qualcuno abbia ricevuto la lettera erroneamente. La soluzione è semplice: rispondi tramite il software spiegando di essere escluso dall’applicazione degli ISA per quell’anno, citando la norma di esclusione (es: “regime forfettario ex L. 190/2014, art.1 comma 54 e segg.”). Aggiungi eventualmente copia della dichiarazione dei redditi dove risulta il regime o altra prova. L’Agenzia, verificato ciò, archivierà l’anomalia. Non dovrai fare alcuna integrativa ISA perché proprio non dovuta. Questo evidenzia perché conviene rispondere: se ignorassi la lettera, il sistema potrebbe (a torto) programmarti per un accertamento induttivo, dovresti poi spiegare più faticosamente in sede di controllo. Meglio chiarire subito.
D: Se rispondo con chiarimenti, poi l’Agenzia mi farà sapere qualcosa sull’esito?
R: Nella maggior parte dei casi no, nessuna risposta esplicita. Vale il principio “silenzio-assenso”: se i chiarimenti vanno bene, semplicemente non succederà più nulla riguardo a quell’anomalia. Potrai dedurne l’esito positivo dal tempo che passa senza ulteriori comunicazioni. Talvolta, magari dopo qualche mese, potresti trovare nel cassetto un avviso di “esito” (es: una lettera generica che informa che in assenza di altri atti entro tot tempo la posizione è definita) oppure potresti ricevere una telefonata di cortesia da un funzionario se avevi contatti. Ma queste sono eccezioni. Se invece le tue spiegazioni non fossero ritenute sufficienti, ciò che accadrà è che verrai contattato per ulteriori approfondimenti o selezionato per un controllo. Ad esempio, potresti ricevere un invito a comparire o un questionario formale qualche mese dopo, relativo proprio ai dati in questione. In quel caso significa che la risposta non li ha convinti pienamente. Tuttavia, va detto che se hai presentato una risposta ben documentata e la tua posizione è effettivamente regolare, è raro che procedano oltre – hanno molti altri casi su cui concentrarsi. Dunque, generalmente nessuna nuova, buona nuova. Se vuoi toglierti il dubbio, puoi provare a contattare l’ufficio dopo qualche tempo per chiedere se la pratica è stata archiviata.
D: Ho fornito chiarimenti, ma l’Agenzia non li ha accolti e mi ha fatto un accertamento. Posso difendermi in giudizio?
R: Certamente. Se, malauguratamente, l’Agenzia emette un avviso di accertamento nonostante i tuoi chiarimenti, avrai la facoltà di impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni. In sede di ricorso, userai gli stessi elementi che avevi presentato come difesa, sottolineando magari che erano già stati comunicati all’ufficio in fase di compliance e che l’ufficio li ha ignorati o non confutati. Ricorda che per legge l’accertamento basato sugli ISA è di natura presuntiva semplice, e l’onere della prova spetta all’Amministrazione: dovrà dimostrare, in giudizio, perché i tuoi argomenti non sono validi. Se tu hai costruito una buona controprova, il giudice potrebbe dartene atto. Inoltre, la mancanza di un contraddittorio reale potrebbe rendere nullo l’accertamento: se ad esempio l’ufficio si è limitato alla lettera di compliance senza mai invitarti formalmente a confronto, potrai eccepire la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (obbligatorio per questi accertamenti). La Cassazione ha affermato chiaramente che senza contraddittorio l’accertamento da studi/ISA è nullo. Molte Commissioni Tributarie Provinciali/Regionali hanno annullato accertamenti in casi simili, soprattutto se l’ufficio non ha considerato giustificazioni concrete del contribuente. Dunque avrai buone cartucce da sparare. Naturalmente, valuta sempre con il tuo avvocato tributario le strategie difensive, ma sappi che le sentenze più recenti (Cass. 32889/2022, Cass. 26357/2024, etc.) ti sono favorevoli su questi principi.
D: Quante lettere di anomalia invia l’Agenzia ogni anno? Ce l’hanno tutti con me?
R: I numeri variano, ma le platee possono essere ampie. Ad esempio, si stima che nella campagna 2025 siano partite decine di migliaia di comunicazioni relative agli ISA, su diverse tipologie di anomalie. In totale, le comunicazioni di compliance fiscali (che includono anche altri ambiti, non solo ISA) negli ultimi anni sono nell’ordine di alcuni milioni. Ciò detto, questi volumi vanno rapportati al totale dei contribuenti: l’Agenzia seleziona specifici profili. Non è una “persecuzione personale”: se hai ricevuto la lettera, è perché qualche dato oggettivo nei tuoi modelli è spiccato come anomalo in confronto a criteri prefissati. L’obiettivo dell’Agenzia è far emergere basi imponibili sommerse, non punire gli onesti. Se sei onesto e puoi spiegare, rientrerai nelle statistiche di quelli che hanno chiarito tutto e stop. Anche per questo conviene rispondere: dimostri di essere collaborativo e magari tolgono il tuo nominativo dal target di future indagini, concentrandosi su chi non ha risposto.
D: Dopo aver risposto o ravveduto, l’anno prossimo potrebbero mandarmi di nuovo una lettera?
R: Se la tua situazione torna nella normalità (ovvero se hai corretto l’errore o se comunque l’elemento eccezionale non si ripete), in linea di massima non riceverai la stessa comunicazione per l’anno successivo. Ad esempio, se nel 2023 hai risolto l’omissione di ricavi del 2021, nel 2024 la nuova dichiarazione includerà tutto e non genererà quell’anomalia. Oppure se nel 2022 hai avuto l’evento straordinario, nel 2023 (anno d’imposta) l’attività riprende regolarmente e il punteggio migliora, quindi nessun alert. Invece, se la situazione anomala persiste su più anni (es: continui a non dichiarare qualcosa o a presentare incoerenze senza cause evidenti), è probabile che l’Agenzia reiteri la segnalazione o addirittura, a un certo punto, bypassi la lettera e passi a un controllo formale. Le lettere di compliance sono spesso un “primo avviso”; difficilmente ne manderanno 3 o 4 per lo stesso problema senza mai controllare. Quindi considerale come un’opportunità unica: se le ignori e l’anomalia si ripropone, aspettati che prima o poi arrivi un accertamento vero. Viceversa, se hai sistemato, è improbabile essere disturbati nuovamente per lo stesso motivo.
D: I miei dati ISA erano corretti, ma ho avuto un punteggio 4. Ho aderito alla lettera e spiegato tutto. Ora, per il 2024, se il mio punteggio risale, potrò usufruire dei benefici premiali ISA?
R: Sì, se per l’anno d’imposta successivo raggiungi un punteggio sufficiente per i benefici (solitamente ≥8 o la media ≥9, a seconda della norma di anno in anno) e hai compilato regolarmente gli ISA, potrai accedere ai relativi premi (riduzione termini, esoneri da visto ecc.). L’avere avuto un’anomalia l’anno precedente non ti preclude nulla sul nuovo anno. Importante è che tu abbia compilato tutto correttamente: ricorda però che se avevi omesso il modello ISA l’anno prima e lo hai presentato integrativo tardivamente, per quell’anno perdi i benefici premiali anche se il punteggio era virtualmente alto. Ma per l’anno nuovo si riparte. Quindi, se hai risolto i problemi e migliori l’affidabilità, verrai trattato come un contribuente affidabile a tutti gli effetti per il futuro. Le lettere di anomalia non creano una “black list” permanente: servono solo a sanare il pregresso.
Conclusioni
Le anomalie ISA rappresentano un innovativo strumento di “moral suasion” fiscale: invece di basarsi su controlli ex post e sanzioni, il sistema incentiva il contribuente a correggersi spontaneamente o a dialogare proattivamente con il Fisco per chiarire situazioni complesse. Abbiamo visto come, dal punto di vista del contribuente, affrontare nel modo giusto una comunicazione di anomalia ISA possa trasformare un potenziale problema (un possibile accertamento futuro) in una soluzione indolore (il ravvedimento con sanzioni minime) o in un semplice scambio di informazioni che evita un contenzioso.
L’esperienza dei primi anni di applicazione degli ISA mostra che la collaborazione premia: molti contribuenti che hanno aderito alle comunicazioni di compliance hanno chiuso le loro posizioni senza conseguenze ulteriori, mentre chi ha ignorato gli avvisi si è spesso trovato poi a dover fronteggiare controlli più gravosi. D’altro canto, l’Amministrazione finanziaria stessa è tenuta a rispettare le garanzie procedimentali: i dati ISA e le relative anomalie costituiscono solo presunzioni semplici e mai una prova assoluta. Il contraddittorio preventivo – sia nella forma informale della lettera, sia eventualmente in sede di accertamento – è lo strumento che consente di far emergere la verità sostanziale oltre il dato statistico.
Per gli avvocati e consulenti tributari, assistere un cliente in questa fase significa poter risolvere a monte situazioni che, se trascurate, diventerebbero contenziosi completi. Un intervento ben calibrato in sede di risposta all’anomalia può infatti evitare anni di liti. La giurisprudenza più recente conferma la centralità di tale fase: la Cassazione ha scolpito che senza un efficace contraddittorio l’accertamento standardizzato crolla, e ha rafforzato i principi di onere probatorio a carico del fisco negli scostamenti da studi e ISA. Questo significa che fornire subito elementi chiari al Fisco non è solo utile per evitare l’accertamento, ma anche un’ottima mossa tattica qualora l’accertamento avvenisse lo stesso (perché metterebbe l’ufficio in posizione di debolezza, avendo ignorato le nostre prove).
In conclusione, se ricevete una comunicazione di anomalia ISA, niente panico: leggete con attenzione di cosa si tratta, consultate il vostro commercialista o legale, valutate con obiettività se c’è un errore da sanare o se siete nel giusto, e agite di conseguenza. Il sistema è pensato per dare una chance ai contribuenti compliant – coglietela. Con un ravvedimento tempestivo o una risposta ben argomentata, trasformerete quella che poteva essere un’accusa in una dimostrazione della vostra correttezza o quantomeno in un perdono a basso costo del vostro errore. In entrambi i casi, ne uscirete più forti: regolari agli occhi del Fisco e più consapevoli per il futuro.
Ricordate: dialogare col Fisco paga (letteralmente, in termini di ridotte sanzioni!). Ignorarlo, invece, può costare caro.
Fonti e riferimenti
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 24/07/2025 n. 305720/2025 – Individuazione delle anomalie nei dati ISA per il periodo d’imposta 2023 e modalità di comunicazione ai contribuenti.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 01/07/2024 n. 281202/2024 – Definizione delle modalità di comunicazione delle anomalie ISA relative al triennio 2020-2022.
- Legge 23/12/2014 n. 190, art.1 commi 634-636 – Disposizioni in materia di promozione dell’adempimento spontaneo (introduzione delle comunicazioni di compliance).
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 6 comma 5 – Invito al contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo di imposte in caso di controlli automatici e altre irregolarità.
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, art. 8 – Sanzioni per omissioni o infedeltà nei dati delle dichiarazioni (omessa/inesatta compilazione del modello ISA: sanzione fissa €250–€2.000).
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, art. 13 – Ravvedimento operoso (riduzione delle sanzioni in funzione del tempo).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza 08/11/2022 n. 32889 – Conferma la natura di presunzione semplice degli ISA e necessità del contraddittorio.
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza 09/10/2024 n. 26357 – Ribadisce che lo scostamento dai parametri ISA è solo un inizio di prova: l’accertamento richiede contraddittorio e prova ulteriore.
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- 📌 Verifica se i dati segnalati sono effettivamente incoerenti o se esistono giustificazioni oggettive
- ✍️ Redige una risposta tecnica motivata da inviare nei termini all’Agenzia delle Entrate
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- ✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e anomalie ISA
- ✔️ Specializzato in difesa da segnalazioni fiscali e accertamenti analitico-induttivi
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Una segnalazione per anomalie ISA non è ancora un accertamento, ma richiede una risposta tempestiva e precisa per evitare conseguenze fiscali.
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