Hai un prestito personale non pagato e stai ricevendo solleciti, lettere di messa in mora o minacce di recupero crediti? Ti stai chiedendo se puoi chiudere il debito a condizioni più favorevoli e come funziona il saldo e stralcio per liberarti definitivamente?
Il saldo e stralcio è una procedura extragiudiziale che ti consente di chiudere un debito pagando solo una parte dell’importo dovuto, con l’accordo del creditore. È particolarmente utile in caso di insolvenza, difficoltà economica o sovraindebitamento.
Cos’è il saldo e stralcio su prestito personale?
– È un accordo con cui la finanziaria o la banca accetta di chiudere il debito con un pagamento ridotto
– Il pagamento avviene in unica soluzione o in poche rate ravvicinate
– In cambio, il creditore rinuncia al restante credito e rilascia quietanza liberatoria
Quando puoi proporre un saldo e stralcio?
– Se sei in ritardo da diversi mesi o anni nel pagamento
– Se il credito è stato ceduto a una società di recupero, più disponibile a chiudere con uno sconto
– Se hai difficoltà economiche documentabili (es. perdita di lavoro, malattia, separazione, riduzione del reddito)
– Se non ci sono beni aggredibili facilmente o sei già segnalato in banche dati come cattivo pagatore
Quali sono i vantaggi del saldo e stralcio?
– Chiudi il debito in via definitiva, anche con un pagamento ridotto
– Eviti cause, decreti ingiuntivi, pignoramenti
– Ottieni una quietanza scritta che attesta l’estinzione del debito
– Ripulisci la tua posizione debitoria, condizione fondamentale per ripartire
Come si fa, concretamente?
– Verifica l’importo effettivamente dovuto, inclusi interessi e spese
– Formula una proposta scritta di saldo e stralcio: realistica e motivata
– Allega documentazione sulla tua situazione economica, se necessario
– Chiedi che nella proposta sia indicato:
– L’importo da versare
– La rinuncia espressa al credito residuo
– L’impegno a rimuovere eventuali segnalazioni
– In caso di accordo, effettua il pagamento solo dopo avere ricevuto l’accettazione formale scritta
A cosa fare attenzione?
– Mai accettare accordi verbali o generici
– Pretendi una liberatoria chiara, che specifichi la chiusura integrale del debito
– Se il debito è prescritto, valuta prima se conviene davvero pagare
– Se non riesci a trovare un’intesa, puoi valutare la procedura di sovraindebitamento, che consente l’annullamento legale dei debiti
Cosa puoi ottenere se ti muovi bene?
– Sconti fino al 70-90% dell’importo originario
– Cancellazione di segnalazioni dopo il pagamento
– Nessun rischio di cause o atti esecutivi
– Chiusura definitiva del problema, anche dopo anni di insolvenza
Il saldo e stralcio è uno strumento potente ma delicato: se fatto male, può lasciarti esposto o con un debito ancora formalmente attivo. Ma con la giusta assistenza, può essere la soluzione definitiva per uscire da una situazione soffocante.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in tutela del debitore e negoziazione bancaria ti spiega come funziona il saldo e stralcio per prestiti personali non pagati, quando proporlo e cosa ottenere.
Hai un prestito in sofferenza e vuoi chiuderlo a saldo e stralcio? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Valuteremo la tua posizione debitoria e formuleremo una proposta efficace per chiudere il debito alle migliori condizioni.
Introduzione
Il saldo e stralcio è un accordo bonario tra debitore e creditore per estinguere un debito insoluto mediante pagamento di una somma inferiore al residuo dovuto. In pratica, la banca (o finanziaria) “stralcia” una parte del credito a fronte di un pagamento concordato come salute totale del debito. Entrambe le parti trovano vantaggio: il debitore riduce drasticamente il debito e chiude la controversia, il creditore ottiene subito un incasso parziale evitando costose azioni legali e procedure esecutive. In termini giuridici si tratta di un contratto di transazione (art. 1965 c.c.), con reciproche concessioni volte a definire definitivamente una lite o a prevenirne l’insorgere. Inoltre, ai sensi dell’art. 1222 c.c., un pagamento parziale accettato come saldo e stralcio è liberatorio per il residuo debito, impedendo al creditore di richiedere la parte stralciata.
L’obiettivo di questa guida, aggiornata a luglio 2025, è spiegare in modo approfondito ma accessibile come proporre e ottenere un accordo di saldo e stralcio per un prestito personale (non garantito), rivolgendosi a privati, professionisti e imprenditori. Tratteremo norme rilevanti, aspetti pratici di negoziazione, simulazioni numeriche, implicazioni fiscali e creditizie, tabelle riepilogative e domande frequenti dal punto di vista del debitore. Le informazioni sono basate su fonti giuridiche e tecniche italiane aggiornate (citate nei riferimenti).
1. Definizione di Saldo e Stralcio
Il saldo e stralcio è un accordo transattivo tra debitore e creditore finalizzato a chiudere definitivamente il rapporto di debito pagando un importo ridotto. Giuridicamente, la transazione è disciplinata dagli artt. 1965 e ss. c.c., che la definiscono come contratto con reciproche concessioni volto a prevenire o porre fine a una lite. Nel contesto bancario, si parla di saldo e stralcio quando un debitore moroso propone alla banca di estinguere il debito con un pagamento inferiore al dovuto, condizionando tale pagamento alla rinuncia da parte del creditore a reclamare il residuo. In sostanza: il creditore accetta un “sacrificio” economico in cambio dell’immediato incasso della cifra concordata.
Esempio: un privato deve €10.000 con la banca. Propone di versarne €6.000 come unico pagamento a saldo e stralcio. Se la banca accetta, il debitore versa i €6.000 e ottiene una lettera di quietanza a saldo e stralcio: il debito è considerato estinto e il creditore rinuncia ai restanti €4.000. In questo modo il debitore evita il contenzioso e la banca recupera subito parte del credito anziché rischiare procedure lunghe e forse infruttuose.
Caratteristiche chiave del saldo e stralcio:
- Volontario: non è un diritto del debitore, ma frutto di una negoziazione. Nessuna legge obbliga la banca ad accettarlo; spetta al creditore valutare se conviene.
- Transazione (art. 1965 c.c.): le parti rinunciano reciprocamente a pretese. Il debitore paga di meno; il creditore rinuncia al resto del credito.
- Pagamento condizionato: il debitore paga l’importo concordato solo se il creditore accetta formalmente l’accordo, inclusa l’emissione di lettera di quietanza e rinuncia al residuo.
- Effetto liberatorio: grazie all’art. 1222 c.c., il pagamento inferiore accettato come saldo estingue il debito residuo; il creditore non può chiedere altro.
- Fini deflattivi: permette di evitare azioni giudiziarie (decreto ingiuntivo, pignoramento, espropriazioni) e spese legali onerose per entrambi.
In sintesi, il saldo e stralcio offre un compromesso: il debitore deve trovare la liquidità per l’offerta e accettare la perdita residua, ma evita l’escussione del debito; la banca abbatte parte del credito ma incassa subito e riduce le spese di recupero. Le condizioni negoziali variano caso per caso (importi, percentuali, termini di pagamento, garanzie aggiuntive etc.), ma in linea di massima per prestiti personali in sofferenza si offrono solitamente 40–60% del debito residuo (in contrasto con mutui ipotecari, dove i creditori pretendono solitamente il 70–80% a causa del valore dell’immobile ipotecato).
2. Quadro Normativo e Aspetti Giuridici
2.1 Disciplina della Transazione nel Codice Civile
Il saldo e stralcio, dal punto di vista del diritto civile, si inquadra come transazione (art. 1965 c.c. e seguenti). L’art. 1965 c.c. recita: «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o prevengono una lite futura». Nell’accordo di saldo e stralcio il debitore rinuncia a far valere eventuali contestazioni sul debito o a dilazionare ulteriormente i pagamenti, accettando di pagare subito una somma inferiore; il creditore, in cambio, rinuncia al resto del credito e chiude definitivamente ogni azione di recupero. Come ogni transazione, deve essere conclusa con piena libertà di volontà e buona fede (art. 1375 c.c.).
Importante è anche l’effetto di estinzione del debito. L’art. 1222 c.c. stabilisce che «se al creditore viene somministrato un pagamento minore di quello dovuto ed egli lo accetta come estinzione totale del debito, la parte eccedente non può più essergli richiesta». In pratica, il pagamento condizionato a saldo e stralcio produce novazione: la porzione accettata estingue definitivamente l’obbligazione, mentre il residuo viene spogliato di efficacia. Di conseguenza, una volta eseguito l’accordo, il debitore non può più essere molestato per la parte stralciata, e ottiene la quietanza liberatoria dal creditore.
Per essere vincolante, l’accordo di saldo e stralcio è consigliabile in forma scritta (anche se non sempre obbligatorio). È prassi redigere una scrittura contenente: l’ammontare del debito residuo, la somma offerta a saldo, le scadenze di pagamento, e soprattutto l’impegno esplicito della banca a considerare chiuso il debito e a rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa. Al termine del pagamento, la banca deve rilasciare una lettera di quietanza a saldo e stralcio (o atto di transazione) che certifica l’estinzione definitiva. In essa si dichiara che «null’altro è più dovuto» in relazione al prestito. Questo atto è essenziale per liberare il debitore da eventuali pregiudizi (pignoramenti, garanzie accessorie, segnalazioni creditizie), come approfondito più avanti.
2.2 Normativa di Riferimento
Oltre al Codice Civile (art. 1965 c.c. e segg. sulla transazione; art. 1222 c.c. sull’effetto del pagamento parziale; art. 1375 c.c. sul principio di buona fede; art. 1999 c.c. sul pegno non liberatorio, non rilevante per prestiti personali senza garanzia), sono coinvolte diverse altre disposizioni italiane:
- Codice di Procedura Civile: art. 306 c.p.c., disciplina l’estinzione del processo per rinuncia alle azioni (“quando colui che ha agito ritira la domanda o il creditore rinuncia all’azione” si estingue il processo) – rilevante se il creditore rilascia l’ingiunzione e rinuncia all’esecuzione contestualmente al saldo e stralcio. Inoltre art. 638 c.p.c. prevede che il debitore può liberarsi prima dell’espropriazione pagando quanto dovuto.
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): se il credito è consumer (es. prestito erogato a consumatore), occorre rispettare le norme informative precontrattuali e di trasparenza. In ogni caso il saldo e stralcio è una negoziazione successiva alla concessione del credito.
- D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB): regolamenta i contratti di credito, ma non contiene norme specifiche sullo stralcio. Tuttavia, alcune disposizioni sul recupero crediti e segnalazione (artt. 117-bis e segg. sui sistemi di gestione delle sofferenze; art. 128-bis usura) possono incidere sul contesto generale, specialmente se nel corso della trattativa emergono contestazioni di interessi e commissioni.
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Legge Salva-Consumatori sul Sovraindebitamento): prevede procedure formali di composizione della crisi (piano del consumatore, liquidazione del patrimonio), alternative al saldo e stralcio. Queste normative interessano in particolare privati in grave crisi con più creditori. Nel piano del consumatore può essere inserito un accordo transattivo con uno o più creditori, ma l’iter richiede l’omologazione del Tribunale. Il semplice accordo di stralcio diretto rimane invece un negoziato privato non sottoposto a tali formalità.
- Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019): integrate le norme sul sovraindebitamento anche per imprenditori non fallibili (per es. nella “composizione negoziata della crisi” è prevista la facoltà di proporre transazioni).
- Normativa fiscale: per le imprese, l’eventuale cancellazione di debito stralciato è considerata sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 Tuir (a meno che non rientri nelle specifiche esenzioni previste, per es. stralci nel concordato preventivo). Per il privato consumatore invece non vi è un reddito da tassare direttamente.
- Regolamenti e Codici di condotta sul credito: in particolare il Codice di Condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) approvato da Banca d’Italia disciplina i termini di conservazione (e quindi cancellazione) dei dati cattivi pagatori nelle banche dati (vedi oltre).
In questa guida faremo riferimento sia a queste norme, sia alla prassi giurisprudenziale e di settore più recente, evidenziando come si inseriscono nel contesto concreto del prestito personale in sofferenza.
3. Quando e Come Proporre il Saldo e Stralcio
3.1 Tempistica e condizioni per proporre
Il saldo e stralcio può essere proposto in qualsiasi momento dopo che il prestito è diventato insoluto in via definitiva. In pratica, occorre che:
- Il credito sia in sofferenza: il debitore sia in ritardo di pagamento di più rate (tipicamente oltre 90 giorni), o abbia già ricevuto solleciti, pignoramenti o comunicazioni ufficiali di mora. Solo in questa situazione la banca ha già escluso ogni aspettativa di rientro regolare, ed è più disposta a trattare. In genere non si propone su prestiti ancora in regolare ammortamento o con poche rate arretrate, poiché la banca potrebbe ancora ritenere conveniente attendere i pagamenti normali.
- Dopo formalità pre-fallimentari: se il creditore ha emesso un decreto ingiuntivo, notificato atto di precetto o iniziato pignoramenti, è segnale che il debito è ormai “a carico” del debitore. A questo punto il debitore può tentare comunque l’accordo, ma deve sapere che la banca ha già un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo è titolo esecutivo ex art. 633 c.p.c.). In teoria il creditore potrebbe attuare subito il pignoramento, perciò l’incentivo ad accettare stralcio diminuisce. Tuttavia, anche dopo ingiunzione è possibile, ad esempio, chiedere al giudice di sospendere il processo (mediante atto di transazione formale con pagamento concordato) o ottenere la rinuncia del creditore stesso (art. 306 c.p.c.) per definire la vertenza bonariamente. In pratica, in genere conviene proporre il saldo e stralcio prima che il debitore riceva il decreto ingiuntivo o venga intimato pignoramento: in tale fase il creditore è più propenso a trattare per evitare costi di giudizio. Se l’accordo si raggiunge dopo ingiunzione, il creditore probabilmente chiederà una percentuale superiore perché ha già la forza del titolo. Come rilevato da fonti di settore, «dopo il decreto ingiuntivo (o dopo il pignoramento) il creditore sa che, rivalendosi per esempio su busta paga o pensione, finirà per incassare tutto il credito spettante, senza scontare nulla al debitore».
In sintesi:
- Rapida iniziativa: è consigliabile proporre il saldo e stralcio non appena diventa chiaro che il rimborso regolare è compromesso (ad es. dopo i primi 3–6 mesi di mancato pagamento), e prima di aggravare la situazione con azioni legali.
- Premura nel pagamento: molte banche accettano volentieri saldo e stralcio solo con pagamento immediato o comunque rapido. L’offerta in un’unica soluzione è più convincente, mentre proporre lunghe rateizzazioni rende meno appetibile l’accordo. Spesso la banca pretenderà il pagamento entro 30–60 giorni dall’accettazione, o un piano breve di qualche mese.
- Coinvolgere consulenza legale: non è obbligatorio, ma un avvocato o consulente specializzato può dare maggior autorevolezza alla proposta, verificare gli aspetti legali e rappresentare formalmente il debitore. La lettera transattiva redatta da un legale può facilitare l’accordo e tutelare meglio il debitore.
3.2 Come presentare l’offerta
La proposta di saldo e stralcio va formalizzata per iscritto ed inviata al creditore (solitamente all’ufficio sofferenze della banca o alla finanziaria). I canali più usati sono la PEC (posta elettronica certificata) o la raccomandata A/R. È preferibile inviare una proposta formale, che includa:
- i dati identificativi del debitore e del contratto di prestito,
- lo stato del debito residuo (capitale, interessi, spese maturate, etc.),
- l’importo offerto (sia in cifre che in lettere) e la percentuale sul totale residuo,
- le modalità e tempistiche di pagamento proposte (ad es. “verserò € X entro 30 giorni dalla Sua accettazione”),
- l’impegno del debitore a rilasciare quietanza a saldo e stralcio a fronte del pagamento e a considerare il debito completamente estinto,
- le richieste di atti collaterali da parte della banca: ad esempio, la revoca di eventuali pignoramenti o ipoteche, il rilascio di liberatoria dei garanti, l’aggiornamento delle segnalazioni creditizie (ad es. da “sofferenza” a “saldo e stralcio effettuato”).
- un termine di validità dell’offerta (ad es. 30–60 giorni), dopo il quale viene ritirata se non accettata.
È importante che la lettera sia chiara e professionale. Un esempio sintetico di formulazione:
“Il sottoscritto [Nome], debitore nei confronti di [Banca X] per €8.000 residui di un prestito personale, propone di estinguere il debito mediante pagamento di €4.000 (pari al 50% del residuo) entro il 15/XX/2025. L’offerta è condizionata al rilascio della quietanza integrale da parte della Banca entro 5 giorni dal pagamento e alla rinuncia di ogni ulteriore pretesa, incluse eventuali azioni esecutive o segnalazioni negative. Alla data di accettazione, la presente proposta avrà validità fino al dd/mm/2025. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.”
Fonti legali raccomandano di non ammettere esplicitamente l’insolvenza o circostanze personali dettagliate (per non aggravare la posizione), ma di motivare genericamente «difficoltà finanziarie sopravvenute». È utile invece elencare il debito ed eventuali contestazioni (es. anatocismo, interessi usurari) come leve di trattativa, senza minacciare in modo frontale ma accennando che il debitore vorrebbe evitare spese legali. La lettera dev’essere cortese e assertiva. In generale, è consigliabile prepararla con l’aiuto di un esperto del diritto bancario.
Tabella 1: Contenuti chiave di una proposta scritta
Elemento | Cosa indicare |
---|---|
Identificazione | Dati di cliente, contratto, numero di pratica |
Debito residuo | Importo totale dovuto (capitale+interessi+spese) |
Importo offerto | Somma proposta (numero e lettere), % sul debito residuo |
Modalità di pagamento | Termine o rate di pagamento (es. €X entro 30 giorni) |
Rinunce/controimpegni | Impegno a quietanza e chiusura definitiva in cambio di accettazione (senza ulteriori azioni) |
Eventuali condizioni | Es. liberatorie di garanzie, consegna di beni, garanzie 3° |
Termine validità offerta | Data entro cui l’offerta rimane valida (ad es. 30 giorni) |
Allegati consigliati | Doc. identità, estratto conto del debito, eventuali prove situaz. |
3.3 Negoziazione e accettazione
Dopo l’invio della proposta, la banca può rifiutarla o aprire la trattativa. Le banche analizzano la cifra offerta e le condizioni: se ritenuta troppo bassa, normalmente la proposta viene respinta senza controfferta. Se invece l’offerta è in linea con le loro aspettative (soprattutto se corrisposta subito), l’istituto può accettare direttamente o proporre un piccolo incremento (es. dal 40% al 50% del debito) per chiudere. Spesso la banca richiede un pagamento immediato (entro pochi giorni) e rilascia un documento di quietanza solo dopo aver ricevuto effettivamente i fondi concordati.
È essenziale che l’accettazione sia esplicita e formale. Non basta una telefonata: la banca deve inviare al debitore un atto scritto (lettera o email pec) in cui conferma di considerare il debito estinto al ricevimento di €X e rinuncia a qualsiasi azione. Dopo il pagamento, con la quietanza a saldo e stralcio il debitore sarà liberato da ogni obbligo verso la banca. Al contrario, se il debitore non ottiene una documentazione scritta, non è pienamente tutelato: potrebbe rimanere in carico la segnalazione in CRIF o riprendere la procedura.
Se il credito residuo è superiore a decine di migliaia di euro, è possibile che la banca chieda una minima rateizzazione (es. 2-3 maxi-rate a poche settimane di distanza). Tuttavia, ogni dilazione va definita chiaramente nel contratto di transazione, senza aumentare l’importo complessivo. In genere conviene mantenere un’offerta unica; se dilazionata, la banca potrebbe rifiutare se si prolunga troppo (maggior rischio di nuovi insolvenze).
Nota: A volte durante la trattativa la banca invia solleciti o attiva agenzie di recupero crediti. Ciò è normale e non impedisce la conclusione dell’accordo. Anzi, può essere un segnale che la banca spinge per chiudere la posizione e preferirebbe un saldo rapido rispetto a una lunga procedura. Tuttavia, attenzione a temporeggiare troppo: trascorsi 40 giorni dal decreto ingiuntivo senza pagamento, subentra pignoramento (art. 648 c.p.c.). Se si prevede una prossima accettazione, si può cercare di concordare con la banca uno stop delle azioni esecutive fino alla risposta definitiva.
4. Esecuzione dell’Accordo e Conseguenze
4.1 Pagamento e rilascio della quietanza
Una volta che la banca ha accettato l’offerta, il debitore procede al pagamento dell’importo pattuito entro i termini concordati. Il pagamento si può effettuare con bonifico bancario (indicando nella causale i riferimenti dell’accordo) o con altri mezzi stabiliti (assegno intestato alla banca, carta di credito se accettata, etc.). Subito dopo il pagamento, la banca rilascia la quietanza a saldo e stralcio. Si tratta del documento ufficiale che attesta:
- l’avvenuto pagamento della somma concordata,
- che tale pagamento è stato ricevuto “a saldo e stralcio” di ogni ulteriore credito inerente il rapporto,
- l’estinzione definitiva del prestito (con dichiarazione che «nulla è più dovuto» dal debitore),
- l’eventuale impegno alla chiusura delle segnalazioni in centrale rischi (vedi oltre) e all’annullamento di altre garanzie (si veda Tabella 3).
La quietanza a saldo e stralcio è fondamentale: è la prova legale dell’accordo e dell’adempimento del debitore. Il debitore deve conservarla con cura. Se in futuro sorgessero controversie, la quietanza dimostra che il debito è stato definito in via transattiva, bloccando ogni ulteriore richiesta.
Nota legale
In seguito al pagamento e alla quietanza, il contratto originario (il finanziamento) si estingue. Non è necessario un nuovo contratto o un “decreto d’esdebitazione” come nelle procedure concorsuali; basta l’accordo e il pagamento pattuito. Eventuali pignoramenti o ipoteche derivanti dal prestito devono essere revocati (il creditore può richiedere l’annotazione all’ufficio giudiziario o alla conservatoria dei registri immobiliari se presenti).
4.2 Effetti sul merito creditizio e cancellazione dei cattivi pagatori
Centrale Rischi Bancaria (Banca d’Italia): il debitore privato (non titolare di partita IVA) solitamente non figura nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR), in quanto questa registra esposizioni di importo elevato (p.e. >30mila euro) e soprattutto rapporti d’impresa. Se il prestito era piccolo, probabilmente non era mai finito in CR ma solo nelle banche dati tipo CRIF.
CRIF e altre SIC (sistemi di informazione creditizia): invece, nella banca dati CRIF (privata) il nominativo del debitore viene segnalato come “cattivo pagatore” in caso di sofferenza. Al termine del saldo e stralcio, la segnalazione cambia stato: il creditore comunica a CRIF di aver definito la posizione con un “Saldo e Stralcio”. Tuttavia, è importante sapere che la segnalazione non sparisce subito: il Codice di Condotta delle SIC prevede tempi massimi di conservazione delle segnalazioni negative. In particolare, dopo l’estinzione del debito, l’evento di insolvenza viene cancellato automaticamente entro 36 mesi dalla scadenza contrattuale (fino a 60 mesi al massimo). In altre parole, il nominativo resta visibile in CRIF per un certo periodo residuo (di norma 3 anni) prima di essere rimosso definitivamente. Durante questo periodo, però, il profilo creditizio del cliente risulterà “liberato” dal debito e quindi più favorevole rispetto a un cattivo pagatore non estinto. In ogni caso, il debitore non deve inviare nulla a CRIF dopo il saldo: l’onere della cancellazione è a carico del creditore, che invia l’aggiornamento dello stato del debito.
Fonti CRIF: il sito ufficiale CRIF conferma che, una volta sanato il debito, “le informazioni creditizie non rimangono registrate per sempre ma si cancellano automaticamente, trascorsi i tempi di conservazione previsti dal Codice di Condotta del SIC”. Per debiti non rimborsati, la cancellazione avviene entro 36 mesi dalla scadenza del rapporto (e comunque non oltre 60 mesi). Perciò, il debitore deve aver chiaro che il “stamp” negativo verrà rimosso da solo entro quei termini.
In sintesi, dopo il saldo e stralcio la banca dati verrà aggiornata: il debitore sarà visibile come “estinto con saldo e stralcio” (non più come “sofferenza”). Col tempo la segnalazione verrà eliminata. Il debito verrà altresì cancellato dalla Centrale dei Rischi di Bankitalia (se vi era finito) e da qualunque altra centrale rischi nazionale o internazionale alla quale la banca avesse segnalato il nominativo.
4.3 Conseguenze per il debitore e il creditore
Per il debitore: l’effetto più evidente è l’azzeramento del debito residuo. Il debitore non dovrà più pagare nulla né subire azioni legali riguardo a quel prestito. Inoltre, il debitore evita costose procedimenti giudiziari (che invece avrebbe dovuto affrontare in caso di opposizione all’ingiunzione o opposizione all’esecuzione).
Tuttavia, ci sono “costi opportunità” e limitazioni: il pagamento a saldo e stralcio può mettere in difficoltà la liquidità attuale del debitore (deve trovare subito la somma offerta). Inoltre, il profilo creditizio rimane segnato fino alla cancellazione automatica; per qualche tempo, quindi, sarà più difficile ottenere nuovi finanziamenti con condizioni normali. In linea generale, il saldo e stralcio conviene a chi non ha possibilità realistiche di pagare tutto il debito e vuole mettere una pietra sopra la situazione, accettando di pagare comunque una parte.
Per il creditore (banca): il vantaggio immediato è l’incasso sicuro di una quota di credito che altrimenti potrebbe essere incerta o solo dopo anni, unitamente al risparmio di spese legali. Lo stralcio è spesso preferito dalla banca se il portafoglio crediti è considerevole di sofferenze e il recupero giudiziario è complicato o rischioso. L’istituto, dal canto suo, ha l’obbligo di aggiornare le proprie scritture contabili e gli archivi della banca dati, oltre a revocare le eventuali garanzie (ipoteca, pignoramenti) come precedentemente concordato. In molti casi, la banca può addebitare al debitore le spese notarili o legali sostenute per la transazione, anche se è prassi che esse siano a carico del creditore come parte dell’accordo (questo dipende dalla trattativa).
Tabella 2: Vantaggi e rischi del saldo e stralcio
Aspetti | Debitore | Creditore (Banca) |
---|---|---|
Vantaggi | – Debito ridotto e definito- Evita procedure esecutive (asta, pignoramento)- Fine delle segnalazioni negative (a medio termine) | – Incasso immediato di parte del credito- Risparmio di spese e tempo per contenzioso- Snellimento carico sofferenze |
Svantaggi/Rischi | – Pagamento immediato di una cifra solitamente alta- Tempo medio (3 anni) per rimozione dati CRIF- Potenziali impatti fiscali (sopravvenienze attive per imprese) | – Rinuncia a parte del credito (perdita residuo)- Adempimenti di cancellazione garanzie e segnalazioni- Possibile cattiva pubblicità interna per ammortamento perdite |
Tempistiche | – Pagamento in breve (30–60 gg) o breve rateizzazione- CRIF: fino a 36-60 mesi di segnalazione residua | – Ricezione immediata della somma concordata- Cancellazione garanzie e segnalazioni (entro termini di legge) |
5. Esempi di Calcolo e Simulazioni Pratiche
Per comprendere il meccanismo, vediamo alcuni esempi numerici di saldo e stralcio su prestiti personali insoluti.
- Esempio 1: Maria deve €20.000 a Banca Intesa (debito residuo comprensivo di interessi). Valuta la propria capacità di pagamento: dispone al massimo di €8.000 nel breve termine. Decide quindi di proporre un saldo e stralcio pagando €8.000 in unica soluzione. Questo corrisponde al 40% del residuo. Se la banca accetta, Maria risparmia €12.000 (60% del debito) e chiude ogni sua posizione verso la banca. Restano solo da seguire i passi formali (quietanza, chiusura CRIF).
- Esempio 2: Luca deve €50.000 con una finanziaria. Dopo un contrattempo economico, offre €25.000 (50%) come unico pagamento a saldo e stralcio. La banca, vedendo una proposta vicina alla metà del debito e ottenibile immediatamente (Luca farà un bonifico entro 10 giorni), accetta. Luca estingue il debito pagando €25.000 e ottiene risparmio di €25.000 (50%).
- Esempio 3: Un freelance imprenditore è indebitato per €100.000 (finanziamento personale dell’attività). Propone un accordo: €45.000 ora (45%) più altri €10.000 entro 3 mesi (totale €55.000, 55% del debito). La banca esamina e, alla fine, concorda in cambio di €60.000 (60%). L’imprenditore paga €60.000 e chiude la posizione, risparmiando €40.000 (40%).
Questi esempi illustrano che la percentuale di sconto dipende dalla negoziazione. In generale, per prestiti personali insoluti si tende a offrire tra il 40% e il 60% del residuo. Offerte più basse potrebbero essere rifiutate; offerte più alte sono più facilmente accolte ma riducono il beneficio per il debitore.
Tabella 3: Simulazione di saldo e stralcio
Caso | Debito residuo (€) | Offerta (€) | % Offerto | Risparmio (€) | Consequenze |
---|---|---|---|---|---|
Maria (privato) | 20.000 | 8.000 | 40% | 12.000 (60%) | Debito estinto, evitare pignoramento, CRIF aggiornato |
Luca (privato) | 50.000 | 25.000 | 50% | 25.000 (50%) | Debito estinto, nessuna esecuzione, CRIF aggiornato |
Imprenditore X | 100.000 | 60.000 | 60% | 40.000 (40%) | Debito estinto, credito residuo perso, CRIF aggiornato |
In termini pratici, si consiglierebbe al debitore di elaborare in anticipo i suoi numeri: calcolare importo offerto in percentuale, compararlo con i risparmi ottenuti, e tenere ben chiaro il punto massimo che può pagare (risorsa liquida disponibile). Un foglio di calcolo può aiutare a bilanciare le offerte e a presentarsi con un’unica proposta “numero chiuso”.
6. Domande e Risposte (FAQ)
D: Devo proporre il saldo e stralcio per iscritto o posso farlo a voce?
R: Sempre in forma scritta. La proposta scritta (lettera raccomandata o PEC) garantisce tracciabilità e formalità. Include importi, condizioni e scadenze. Un accordo verbale non è consigliabile, perché manca di prova in caso di contenzioso futuro. Un avvocato o consulente può redigere o revisionare il testo per assicurare completezza.
D: Entro quando proporre il saldo e stralcio?
R: Prima che il debitore riceva un decreto ingiuntivo o subisca un pignoramento, o comunque prima di un’udienza di fallimento. Come detto, la banca è più propensa a trattare prima dell’azione giudiziaria. Se invece la causa è già pendente, conviene sempre proporre, ma con la consapevolezza che l’offerta dovrà essere più alta (il creditore sa di poter vincere il contenzioso senza sconto). Anche dopo che un pignoramento è stato notificato, si può tentare la trattativa chiedendo al creditore di sospendere o ritirare la procedura in cambio di denaro; tuttavia, a pignoramento avviato il legame legale indebolisce le leve del debitore.
D: Posso revocare la mia offerta prima che la banca accetti?
R: Sì. Fintanto che il creditore non ha formalmente accettato l’accordo, il debitore può ritirare o modificare l’offerta. Una volta ricevuta l’accettazione scritta, l’accordo si perfeziona. È consigliabile fissare un termine di validità (30-60 giorni) per evitare obblighi indefiniti. Se la banca non risponde entro quel termine, l’offerta decade.
D: Se la banca rifiuta la proposta, cosa succede?
R: Se la banca comunica formalmente il rifiuto, il debitore non è più vincolato. A quel punto la posizione resta aperta e la banca potrà proseguire con decreto ingiuntivo o pignoramento. Il debitore può ancora provare una seconda proposta (magari aumentando leggermente la cifra offerta) o rivolgersi a soluzioni alternative (piano di sovraindebitamento, conversione del debito, proposta unilaterale di rientro). È importante non ignorare i solleciti del creditore: il rifiuto implicito non deve ritardare eventuali azioni del debitore (per esempio, non impedisce alla banca di chiedere l’ingiunzione nel frattempo).
D: E se do un piccolo anticipo e poi non pago il saldo?
R: L’accordo a saldo e stralcio è generalmente considerato vincolante solo al pagamento integrale previsto. Se il debitore viola l’accordo (non paga entro i termini), la transazione decade e il creditore riacquista pieno diritto di esigere l’intero debito residuo precedentemente stralciato. In pratica, la banca può annullare la quietanza e riprendere le vie giudiziarie sull’intero importo. Pertanto, è fondamentale onorare il pagamento concordato una volta che la banca ha accettato (salvo diverso accordo scritto).
D: Cosa succede alla segnalazione CRIF dopo il saldo e stralcio?
R: Come spiegato, il creditore segnala a CRIF che il debito è stato chiuso con saldo e stralcio. Il nominativo rimane in CRIF ma con stato “saldo a stralcio effettuato” invece di “sofferenza”. Non è prevista una cancellazione automatica immediata; il dato negativo viene rimosso secondo i tempi di legge. In pratica, entro 36 mesi dall’evento (contratto estinto) i dati saranno cancellati definitivamente. Quindi il debitore deve avere pazienza: fino a un paio d’anni rimane visibile come ex-cattivo pagatore, ma alla scadenza legale della conservazione la segnalazione scompare. Se sorgono problemi (es. la banca non aggiorna CRIF), il debitore può presentare un reclamo al creditore e, in caso di mancata risposta, adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
D: Che impatto fiscale ha il saldo e stralcio?
R: Per un privato consumatore il debito non è deducibile (era già stato speso in passato). Se il debitore è un’impresa o professionista, la parte di debito stralciato può costituire una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 Tuir (aumento di reddito dell’esercizio in cui il debito è perdonato). Tuttavia, le norme fiscali prevedono specifiche esenzioni per sopravvenienze derivanti da procedure concorsuali (concordato, esdebitazione). In un accordo privato di saldo e stralcio normalmente non scatta l’esdebitazione legale, quindi tecnicamente l’imprenditore dovrebbe considerare l’importo stralciato come reddito imponibile, salvo successivamente una compensazione in bilancio (è un tema contabile complesso da valutare con un commercialista). Di certo è bene avere chiaro: la banca non ha alcun beneficio fiscale dal fare lo sconto, perché non rileva come costo fiscalmente deducibile (per lei è semplicemente una perdita). In sintesi, dal punto di vista personale il saldo e stralcio non comporta imposte (si tratta di un debito non dedotto), mentre per chi esercita attività è una questione di contabilità.
D: Posso ottenere un altro prestito dopo un saldo e stralcio?
R: Ottenere credito subito dopo un saldo e stralcio è difficile perché la segnalazione negativa è ancora attiva. In teoria, un consumatore il cui debito è stato estinto non inizia un nuovo periodo di prescrizione del rating, e deve aspettare la cancellazione automatica (massimo 36 mesi) prima di riacquistare piena affidabilità. Alcune banche potrebbero erogare prestiti (magari a tassi più alti) a chi dimostra di aver onorato il saldo, ma è raro. Solitamente chi fa il saldo e stralcio accetta di restare “con i due piedi” a riposo per qualche anno. Dopo la rimozione del dato, il passato rimane documentato (le Banche possono comunque chiedere visure CRIF più datate) ma il cliente non ha vincoli attivi.
D: E se ho più debiti con banche diverse?
R: Ogni rapporto va gestito separatamente, a meno che non esista una ristrutturazione del debito complessiva. In genere si comincia dal debito più oneroso o di importo maggiore. A volte si tenta un’offerta globale (es. pagare X tot per tutte le posizioni), ma le banche preferiscono accordi singoli. Solo dopo aver definito un debito, ci si libera dalle azioni di una banca e si può negoziare con le altre. Se la situazione è grave con molti creditori, può esserci convenienza a esplorare la composizione negoziata della crisi ex L. 3/2012.
D: Cosa succede alle azioni giudiziarie in corso?
R: Il saldo e stralcio ha effetto estintivo anche su eventuali procedimenti correlati al prestito (per es. opposizione a decreto ingiuntivo, pignoramento). Nella pratica, il creditore – nel momento in cui comunica di accettare la proposta – si impegna a ritirare o sospendere qualsiasi atto legale in corso. Spesso nella quietanza si inserisce clausola di rinuncia alle azioni legali e richiesta di cancellazione di iscrizioni ipotecarie o pignoramenti. Se il debitore già aveva opposto un decreto, l’accordo porta a un ritiro o adunanza inutile; se è in corso esecuzione, porta a una revoca con riserva da parte del creditore.
7. Procedure Alternative e Confronti
7.1 Confronto con sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Il saldo e stralcio è una via extragiudiziale, ossia non richiede il coinvolgimento del tribunale. Questo lo distingue dalle procedure previste per il sovraindebitamento (legge n. 3/2012, ora codificata nel Codice della Crisi). Nel Piano del Consumatore o nella Composizione Negozia del Debito, si possono includere transazioni con creditori, ma serve l’omologazione giudiziale e l’intervento di un Organismo di composizione. Tali piani sono indicati quando il debitore ha molte posizioni (cartelle esattoriali, mutui, prestiti multipli) e non riesce a trattare con ciascun creditore singolarmente. Al contrario, il saldo e stralcio è adatto quando si tratta di una o poche posizioni e il debitore ha un credito diretto verso cui concentrarsi.
Tabella 4: Saldo e Stralcio vs. Piano del Consumatore
Caratteristiche | Saldo e Stralcio (Accordo Privato) | Piano del Consumatore (Legge 3/2012) |
---|---|---|
Normativa | Contratto privato (artt. 1965 c.c.) | Procedura legale (artt. 4-12 L.3/2012 – Codice Crisi) |
Giudice | Non coinvolto (gestione extragiudiziale) | Sì, giudice nomina Organismo di composizione |
Costi | Bassi (eventuali spese legali personali) | Spese di pratica e notarili, o parcella Organismo |
Tempo | Breve (settimane o mesi) | Molto lungo (anni) |
Destinatari | Debiti specifici (poche posizioni) | Sovraindebitamento multiplo (privati/imprenditori in crisi) |
Esdebitazione | No, accordo privato | Sì, c’è disciplina di esdebitazione dei debiti residui |
Impatto sul CRIF | Segnalazioni regolari fino a estinzione | Analogo (definizione del piano salda i debiti negoziati) |
Effetto fiscale | Debito condonato può costituire reddito (per imprese) | Sovraindebit. tutelato, esdebitazione non tassata su residuo |
7.2 Altre soluzioni ai debiti
- Delega di pagamento (cessione del quinto): è uno strumento per ottenere nuovo finanziamento anche se segnalati. Serve a rifinanziare debiti, non a stralciarli, ma può essere combinato con saldi: ad esempio si ottiene un quinto e con parte di esso si paga il saldo e stralcio. È comunque un nuovo indebitamento da gestire.
- Consolidamento del debito: unire vari prestiti in uno solo a tasso più basso. Non riduce il debito totale, ma abbassa le rate. Non offre stralcio di capitale.
- Pignoramenti e vendite all’asta: se le soluzioni bonarie falliscono, il creditore potrebbe vendere beni pignorati. Esempio estremo: la cessione volontaria di un bene al creditore (non è saldo e stralcio, ma trattativa autonoma).
- Accordo “in corso di causa”: anche durante un giudizio (es. opposizione ingiuntiva) è sempre possibile concludere un accordo. Si può chiedere al giudice di sospendere il giudizio e fissare termine per transazione. L’art. 306 c.p.c. consente la chiusura del procedimento con il deposito di una rinuncia o quietanza.
- Mediazione creditizia: alcuni organismi di mediazione bancari offrono servizi di negoziazione stragiudiziale. Non obbligatori, ma un mediatore esperto (in conciliazione bancaria) può facilitare l’accordo. Utile se le trattative dirette non decollano.
7.3 Reclamo e Arbitro Bancario Finanziario
Se il debitore incontra difficoltà ingiustificate (per es. la banca non risponde alla proposta o non aggiorna i dati), esistono tutele specifiche. Il reclamo bancario va inviato alla banca stessa (generalmente via PEC o raccomandata). La banca ha 60 giorni di tempo per rispondere. Se non risponde o la risposta non è soddisfacente, il debitore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di giustizia alternativa di Banca d’Italia. L’ABF esamina controversie relative ai servizi bancari senza udienze formali e con costi molto contenuti (circa €20). Decide se la banca ha agito correttamente. Ad esempio, si può adire l’ABF se la banca rifiuta ingiustamente di emettere la quietanza o se ritiene illegittima una segnalazione dopo saldo. Secondo la Banca d’Italia, il cliente può rivolgersi all’ABF in caso di risposta insoddisfacente entro 60 giorni. L’ABF non può imporre straordinarie remunerazioni, ma può ordinare alla banca di correggere la situazione creditizia e di risarcire eventuali spese indebite.
8. Domande Legali Chiave
D: La banca può rifiutare senza spiegazioni?
R: Sì, essendo accordo volontario la banca non è obbligata a motivare il rifiuto. Tuttavia, è prassi di trasparenza che comunichi almeno un cenno di risposta (rifiuto se l’offerta è bassa, o contrattazione per un importo diverso). In ogni caso il debitore può insistere fino a un paio di volte con offerte moderate. Se la risposta resta negativa, deve valutare altre strade (sovraindebitamento, tentativi di rifinanziamento, ecc.).
D: Devo avvisare i garanti/persona che ha prestato firma?
R: Se il prestito era garantito da fideiussori personali o garanti, in sede di saldo e stralcio idealmente ogni garante dovrebbe sottoscrivere l’accordo oppure essere liberato. La banca può richiedere anche la rinuncia del garante a pretendere somme. È prassi chiedere che i garanti vengano estinti o sgravati dalle obbligazioni nel momento in cui il debito principale è definito. Dal punto di vista formale, quando si chiude il debito la banca deve far notificare l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti dei garanti (un’impronta del “sopravvenuto pagamento” viene trasmessa alla Centrale Rischi anche per loro). In sintesi, sì, le obbligazioni dei garanti dovrebbero estinguersi con quelle del debitore principale (soprattutto se erano fideiussioni facoltative), ma conviene menzionarlo esplicitamente nell’accordo e nella quietanza.
D: Se offro più del 60%, ha senso?
R: Dipende dallo scopo. Se obiettivo è eliminare il debito a qualsiasi costo, si può offrire di più per chiudere definitivamente. Di fatto non esiste un vincolo legale alla percentuale da offrire; il 60% è una soglia di mercato che spesso soddisfa la banca. Offrire di più riduce semplicemente il beneficio economico del debitore. Se il debitore dispone di mezzi e vuole fare un “accordo rapido e sicuro”, può proporre una cifra superiore (ad esempio 70-80%) per accelerare l’accettazione. In ogni caso non ci sono limiti normativi: l’accordo si fa all’insegna della libera contrattazione.
D: Posso fare il saldo e stralcio anche con prestiti di entità bassa?
R: Sì, il saldo e stralcio si può proporre su qualsiasi prestito che il debitore non riesce più a onorare. Per importi piccoli (poche migliaia di euro) può sembrare poco conveniente, ma in genere anche piccoli crediti possono essere saldati con una cifra minore. Attenzione però: molte finanziarie considerano oneroso gestire transazioni di modesto importo, quindi potrebbero essere meno collaborative su cifre basse. In ogni caso, se il debitore è in seria difficoltà, una prova di accordo è sempre legittima.
D: C’è un rischio di truffa?
R: Purtroppo sì. Ci sono sedicenti “consulenti finanziari” o avvocati truffaldini che promettono saldo e stralcio miracolosi in cambio di pagamento anticipato di parcelle, oppure che chiedono al debitore una prima somma (ad es. €1.000) per avviare la pratica salvo poi sparire. Il debitore deve sempre trattare direttamente con la banca o affidarsi a professionisti verificati. Soprattutto, la banca non chiede MAI un “investimento iniziale” al debitore: il denaro viene pagato solo a saldo accettato, non prima. Diffidare di chi chiede soldi per proporre l’accordo: la legge non richiede nulla al debitore per proporre negoziazioni (basta la lettera formale).
9. Conclusioni
Il saldo e stralcio su un prestito personale insoluto rappresenta una delle poche soluzioni extragiudiziali rapide per chiudere una situazione di sofferenza creditizia da debitore. Offre la possibilità concreta di risparmiare tempo e denaro rispetto alle vie legali, a fronte di un prezzo economico (lo stralcio stesso). Non è una soluzione obbligatoria né garantita: richiede volontà negoziale da entrambe le parti e precise condizioni. Tuttavia, con un’adeguata strategia (conoscenza del proprio debito, offerta ragionevole, comunicazione chiara, assistenza legale), il debitore può ottenere un compromesso vantaggioso. È fondamentale procedere con cautela e consapevolezza di costi, tempistiche e obblighi fiscali. Quando il saldo e stralcio si conclude positivamente, il debitore può archiviare la propria posizione e ripartire senza debiti pendenti, avendo però presente che un periodo di “difficoltà creditizia registrata” resta a medio termine nella propria storia (fino alla cancellazione CRIF). In ogni caso, questa modalità va considerata con tutte le alternative e assistenza necessarie per scegliere la via migliore caso per caso.
Rammentiamo infine che, qualora sorgano ulteriori dubbi o contestazioni nella fase post-accordo (per es. mancato rilascio della quietanza o errori nei conteggi), il debitore può far valere i propri diritti tramite i canali istituzionali di tutela (reclamo alla banca, ABF, vie legali).
Fonti Normative (riferimenti italiani principali)
- Codice Civile – artt. 1965 e ss. (transazione), art. 1222 (estinzione del debito con pagamento parziale), art. 1375 (buona fede nei contratti), art. 1999 (liberazione per pagamento con delega).
- Codice di Procedura Civile – art. 306 (estinzione del processo per rinuncia all’azione), art. 1988 c.p.c. (accettazione delegazione e pagamento), artt. 616 e ss. (decreto ingiuntivo).
- D.Lgs. 6/09/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) – principi generali sui contratti bancari, includendo obblighi di segnalazione agli organismi di vigilanza (artt. 67, 117-bis, 128-bis).
- D.Lgs. 21/02/2007 n. 47 (recepisce Direttiva credito al consumo) – informazioni precontrattuali e protezione del debitore-consumatore.
- D.Lgs. 1/09/2011 n. 141 – modifica disposizioni antiriciclaggio relative alla trasparenza bancaria (minimo rilevante per invio informazioni, non direttamente sul saldo e stralcio).
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) – articoli vari sul credito al consumo e tutela del debitore-consumatore (art. 67 e ss. L. 3/2012 integrati nel Codice della Crisi).
- Legge 27/01/2012 n. 3 – piani del consumatore e sovraindebitamento dei privati (oggi art. 72 e ss. Codice della Crisi d’Impresa, D.Lgs. 14/2019).
- Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) – articoli 68-75 in materia di piani del consumatore e composizione negoziata, che possono contemplare accordi a saldo e stralcio.
- Disposizioni di Banca d’Italia – Regolamento 4/2006 e Circolare 139/1991 (aggiornate con norme antiriciclaggio) sulle Centrali di Rischio e conservazione dati creditizi.
- Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) – Codice di Condotta dell’Abi – tempi di cancellazione delle segnalazioni in CRIF e SIC (36 mesi da insolvenza).
- Normativa fiscale – art. 88 Tuir (sopravvenienze attive da stralcio di debiti), D.L. 83/2012 (imposta sostitutiva sulle elargizioni liberali, non pertinente al debitore-consumatore).
Fonti Giurisprudenziali e Tecniche
- Pareri di esperti bancari e legali ( siti di studi legali, consulenti del credito ).
- Decisioni di Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – vedere Collegio di Roma 15/10/2019 (segregazioni CRIF in seguito a transazione).
- Banca d’Italia – FAQ Centrale dei Rischi.
- CRIF – sito ufficiale consumatori (tempi di conservazione dati).
- Articoli aggiornati su diritto bancario e consulenze creditizie (ad es. Avv. Cartelle Sattoriali, Avv. Mandico, portali come PrestitoA, PianoDebiti.it).
- Normativa italiana (documenti ufficiali) (Codice Civile, Codice Civile aggiornato al 2025; Codice Proc. Civile; D.Lgs. 385/93; D.Lgs. 6/2005; L. 3/2012; Circolari Banca d’Italia; TUIR).
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