Ex Socio Di Agenzia Di Pubbliche Relazioni E Organizzazione Di Eventi Con Debiti: Come Difendersi

Hai partecipato come socio in un’agenzia di pubbliche relazioni o organizzazione di eventi, e oggi ti ritrovi con debiti fiscali, contributivi o bancari legati all’attività? Hai ricevuto cartelle esattoriali, richieste di rientro, segnalazioni alla Centrale Rischi o atti esecutivi? Ti stai chiedendo se sei ancora responsabile, cosa puoi fare e come difenderti legalmente?

Essere ex socio non ti mette automaticamente al riparo dalle pretese dei creditori. Se hai prestato garanzie, sottoscritto finanziamenti o la società ha generato debiti in epoca in cui eri coinvolto, potresti essere chiamato a rispondere.

Quando l’ex socio può essere ancora responsabile dei debiti?
– Se eri socio di una società di persone (SNC o SAS), i debiti sociali ti seguono anche dopo l’uscita, se sorti prima del recesso
– Se eri socio di SRL ma hai firmato fideiussioni, garanzie personali o contratti di finanziamento
– Se hai ricevuto utili o assegnazioni patrimoniali in danno dei creditori
– Se la società è stata gestita in modo irregolare o liquidata senza pagare i debiti

Cosa rischi se non reagisci?
Pignoramenti su conti, stipendio, immobili o veicoli
Iscrizioni a ruolo da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione
Responsabilità patrimoniale personale se le banche o l’INPS fanno valere garanzie
Difficoltà nell’apertura di nuove attività, blocco della reputazione finanziaria

Come puoi difenderti?
– Verifica la tipologia di società e il tuo effettivo ruolo giuridico
– Controlla se i debiti sono sorti durante la tua presenza nella compagine
– Analizza eventuali fideiussioni o obbligazioni firmate: molte possono essere contestate se vessatorie
– Esamina la documentazione bancaria e fiscale per verificare la legittimità delle pretese
– Valuta l’accesso a strumenti come la procedura di sovraindebitamento se il carico è eccessivo

Cos’è la procedura di sovraindebitamento e quando si applica?
– È pensata per ex imprenditori e garanti che non riescono più a far fronte ai propri debiti
– Ti consente di bloccare le azioni esecutive in corso e proporre un piano di rientro sostenibile
– In assenza di reddito o beni, puoi anche ottenere la cancellazione totale dei debiti (esdebitazione)
– Vale per debiti fiscali, contributivi, bancari e personali

Cosa puoi ottenere se agisci in tempo?
Annullamento di pretese infondate o prescritte
Riduzione dei debiti complessivi tramite piano omologato
Sospensione di pignoramenti e blocchi patrimoniali
Tutela della tua posizione e possibilità di ripartire pulito

Anche se non sei più socio, puoi ancora subire conseguenze per debiti aziendali, ma hai diritto a difenderti e a trovare una via d’uscita legale e sostenibile.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e difesa del patrimonio ti spiega come difenderti se sei un ex socio di un’agenzia di PR e organizzazione eventi con debiti, quando puoi annullare le richieste e quali soluzioni legali puoi attivare.

Hai ricevuto atti esattoriali o richieste di pagamento legate alla tua ex società? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo se sei effettivamente responsabile e ti diremo come bloccare le pretese e salvaguardare il tuo patrimonio.

Introduzione

Un ex socio di un’agenzia di pubbliche relazioni e organizzazione eventi si trova nella situazione di ex socio (e talvolta ex amministratore) di una società italiana che ha maturato debiti. In questo scenario, è fondamentale capire se e come il debitore – cioè l’ex socio – può essere chiamato a rispondere di tali obbligazioni. Il quadro è complesso e dipende dal tipo di società, dalla natura del debito e dalle circostanze specifiche (scadenza delle quote, liquidazione, notifiche ai creditori, ecc.). A livello giuridico italiano, i principi sono i seguenti:

  • Società di persone (S.n.c., S.a.s., Società semplice): i soci rispondono in modo illimitato e solidale per i debiti sociali. In pratica, un ex socio rimane obbligato verso i creditori per le obbligazioni contratte durante la sua partecipazione alla società, fino alla data di cessazione effettiva. Tale data deve essere portata a conoscenza dei terzi (iscritta nel Registro delle Imprese); in mancanza di pubblicità valida, il socio rimane responsabile fino a quando un creditore non ha avuto conoscenza dell’uscita. In ogni caso, trascorsi cinque anni dall’iscrizione dell’uscita di un socio dal Registro, i crediti sociali antecedenti si prescrivono.
  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.s., ecc.): il socio gode di autonomia patrimoniale perfetta: in linea generale non risponde dei debiti della società. Ciò significa che un ex socio non è automaticamente obbligato personalmente per le obbligazioni assunte dalla società. L’esistenza di una persona giuridica separata (art. 2495 c.c.) e il principio di responsabilità limitata proteggono il socio: “l’essere stati soci non è condizione sufficiente per subire un atto fiscale” o per essere tenuti a pagare i debiti sociali. Solo se il socio ha beneficiato di attivi societari (denaro o beni) in fase di liquidazione o chiusura, i creditori insoddisfatti possono agire contro di lui fino all’ammontare delle somme realmente percepite.
  • Amministratore di società di capitali: se l’ex socio ha anche svolto ruolo di amministratore, deve fare attenzione ai rischi connessi alla gestione societaria. Di norma, anche per gli amministratori di SRL/SPa vige la separazione patrimoniale, per cui non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti della società. Esistono eccezioni strette (art. 36 D.P.R. 602/1973): ad esempio, l’amministratore o i soci in liquidazione che consegnano agli azionisti utili societari senza aver prima pagato i creditori fiscali, diventano responsabili per le imposte relative a tali utili. Tuttavia, come hanno confermato di recente i giudici di legittimità, “non può configurarsi, in linea astratta, una responsabilità diretta dell’ex amministratore” per debiti tributari della società di capitali, a meno che non ricorrano i casi espressamente previsti dalla legge. In pratica, l’ex amministratore è immune dai debiti fiscali o contributivi societari a meno che non siano dimostrati squilibri gravi (ad esempio occultamento di beni societari) negli ultimi due anni prima della liquidazione.

I principi normativi chiave sono l’art. 2290 c.c. (soci di SNC/SAS) e l’art. 2495 c.c. (società estinte), oltre alle disposizioni tributarie come l’art. 36 D.P.R. 602/1973 (responsabilità di liquidatori, amministratori e soci in liquidazione). Il punto di vista del debitore (l’ex socio) è quindi quello di dimostrare l’insussistenza di responsabilità personale: si difenderà mostrando di non aver beneficiato di somme, di aver lasciato regolarmente la società e di non aver violato obblighi di legge. Nei paragrafi seguenti analizzeremo le diverse fattispecie, le tutele normative, la giurisprudenza recente e le strategie difensive.

Tipologie di società e responsabilità dei soci

La forma giuridica della società influenza profondamente la responsabilità degli ex soci:

  • Società di persone (S.n.c. – Società in nome collettivo; S.a.s. – Società in accomandita semplice; Società semplice): in queste forme i soci rispondono direttamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Ciò significa che i creditori possono aggredire il patrimonio personale di ciascun socio, inclusi gli ex soci, per ottenere il pagamento dei debiti della società. Il socio che cessa di far parte della società rimane responsabile verso i terzi per i debiti contratti fino al momento in cui l’uscita (recesso, cessione o esclusione) venga iscritta nel Registro delle Imprese. Dopo tale data – o dal momento in cui il creditore viene a conoscenza dell’uscita, se prima – la responsabilità dell’ex socio si estingue. Esempio: se un socio di una S.n.c. revoca la propria quota e notifica l’uscita, egli resta obbligato per i debiti sociali sorti fino all’iscrizione nel Registro; per i debiti successivi non può essere chiamato in causa.
  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.s., ecc.): queste società godono di autonomia patrimoniale perfetta: il debito rimane in capo alla persona giuridica, non ai soci. Ne consegue che un ex socio di S.r.l. o S.p.A. non è responsabile direttamente delle obbligazioni sociali. Un creditore non può esimersi di agire sui beni della società per cercare di recuperare il credito, e solo dopo aver fallito nel pignorare il patrimonio sociale potrebbe, in casi limitati, rivolgersi a terzi. Non esistono norme che impongano agli amministratori (anche ex amministratori) di farsi carico dei debiti dell’ente come debito proprio. L’unico caso in cui i soci possono essere coinvolti dopo la cancellazione o la liquidazione di una società di capitali è quello previsto dall’art. 2495 c.c.: se la società viene cancellata, i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci unicamente fino alla concorrenza delle somme ricevute da ciascuno in base al bilancio finale di liquidazione.
  • Società cooperative: alcune cooperative, come certi consorzi o cooperative sociali, rispondono con beni sociali. In linea di massima valgono regole simili alle società di capitali, con responsabilità limitata dei soci. Solo i casi previsti dalla legge (liquidazione con distribuzione dei beni, normative tributarie speciali) possono esporre i soci a dover rispondere per i debiti della cooperativa.
  • Altri enti (consorzi, società semplici, imprese individuali): l’impresa individuale è responsabile illimitatamente (e non è “socio”); la società semplice ha responsabilità illimitata come la S.n.c.; i consorzi di imprese possono avere regole varie. Qui interessa soprattutto delineare le differenze tra società di persone e di capitali.

Di fatto, in quasi tutti i casi normali un ex socio di S.r.l./S.p.A. che non ha preso soldi dalla società non può essere citato per i debiti sociali: come hanno chiarito le ultime sentenze della Cassazione, non si può “ereditare” come socio l’obbligo di pagare debiti altrui. Al contrario, se il socio è rimasto in una S.n.c. senza cessare la sua qualità, o ne è uscito senza dare pubblicità a terzi, rimane responsabile illimitatamente (anche dopo anni) per i debiti contratti durante la sua partecipazione.

Debiti sociali e responsabilità dell’ex socio

La domanda centrale è: l’ex socio può essere chiamato a rispondere dei debiti della società? La risposta dipende dal tipo di debito e dal momento in cui il socio ha lasciato la società:

  • Debiti contratti prima dell’uscita: se il socio ha cessato la sua qualità (cessione della quota, recesso o esclusione) e ciò è stato reso pubblico, egli risponde dei debiti sociali contratti durante la sua partecipazione fino alla data di effettiva uscita (tipicamente l’iscrizione nel Registro delle Imprese). Successivamente a tale data, i debiti nuovi sono a carico della società e dei soci rimasti (o dei successivi acquirenti), non dell’ex socio. Ad esempio, in una S.n.c. “il socio che cessa di appartenere … risponde verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” (art. 2290 c.c.). La Cassazione ha confermato che il creditore deve provare di aver ricevuto notizia del recesso (pubblicità legale) per non poter aggredire l’ex socio.
  • Debiti contratti dopo l’uscita: in una società di persone, l’ex socio non risponde dei debiti formatisi dopo la data di pubblicazione del suo recesso. In una società di capitali, l’ex socio (che di per sé non era obbligato) non può essere obbligato neppure per debiti anteriori, salvo gli effetti della liquidazione come vedremo. Ad esempio, la Cassazione ha ribadito che l’autonomia patrimoniale delle società di capitali “implica l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, e tale principio non conosce alcuna deroga” per i debiti tributari. In altre parole, un ex socio di una S.r.l. non è responsabile per le obbligazioni formate dopo la sua uscita, e neanche per quelle anteriori a meno che abbia materialmente beneficiato degli utili societari.
  • Liquidazione e cancellazione della società: quando una società di capitali viene liquidata e cancellata, entra in gioco l’art. 2495 c.c. come strumento residuale per i creditori. Esso stabilisce che dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione, i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in liquidazione. In pratica, se l’ex socio ha ricevuto dal liquidatore (per es. come rimborso del conferimento o utili in liquidazione) una certa somma, il creditore può rivendicarla – ma non può chiedergli di pagare più di quella somma. Se invece al bilancio finale il socio non ha avuto nulla, egli non è obbligato a pagare i debiti della società estinta. Ciò è stato ribadito dalla Cassazione: il socio “può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in sede di liquidazione” e, in mancanza di tali somme percepite, “non [può] rispondere di nulla”.
  • Cessazione senza liquidazione: se invece la società non viene liquidata o cancellata formalmente (ad es. l’attività continua con nuovi soci), non si applica art. 2495. Tuttavia, in ogni caso un ex socio di S.r.l. o S.p.A. non diventa responsabile dei debiti della società solo per aver cessato la sua partecipazione. L’unico rischio è di subire pretese ingiuste se non si provano le date o circostanze corrette di uscita, ma la legge e la giurisprudenza proteggono il socio che non ha ricevuto fondi societari.
  • Debiti tributari e contributivi: gli oneri tributari (imposte, IVA, IRAP, ecc.) e contributivi (INPS, INAIL) della società seguono la stessa logica patrimoniale. La Cassazione ha escluso che l’ex amministratore di una S.r.l. possa essere direttamente coobbligato per i debiti IVA o IRPEF della società. In particolare, un ex amministratore non è legittimato a far valere diritti spettanti alla società e quindi non è tenuto a pagare le tasse evase dalla società, salvo il caso espressamente previsto dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973 (responsabilità dei liquidatori e soci in liquidazione). In ogni caso, “non esiste alcuna automaticità tra la posizione di ex socio e la responsabilità verso i debiti tributari della società estinta”.
  • Debiti commerciali (fornitori, finanziamenti bancari, ecc.): analogamente ai tributi, i creditori commerciali possono rivalersi sulla società. In una S.r.l. o S.p.A. liquidata, potranno esercitare i rimedi nei confronti dei soci solo se e in quanto questi abbiano incassato somme in sede di liquidazione. Se un ex socio è stato anche garante personale (ad es. ha prestato una fideiussione per un prestito sociale), tale garanzia rimane efficace indipendentemente dalla sua qualità di socio: in tal caso il creditore può agire direttamente sull’ex socio come garante, ma ciò non dipende dalla legge sulle società bensì dal contratto di garanzia.

Tabella 1 – Responsabilità dell’ex socio in base al tipo di società

Tipo di societàResponsabilità dell’ex socio
S.n.c. (soc. persone)Illimitata e solidale fino a 5 anni dopo l’uscita (art. 2312 c.c.), per i debiti contratti durante la partecipazione. L’uscita deve essere iscritta in Registro; dopo l’iscrizione o dopo 5 anni (a seconda), l’ex socio non è più obbligato.
S.a.s. (soc. persone)I soci accomandatari (general partners) come in S.n.c.: illimitati e solidali fino a pubblicazione del recesso. Gli accomandanti (limited partner) rispondono limitatamente alla loro quota.
S.r.l., S.p.A., S.r.l.s.Responsabilità limitata: l’ex socio non risponde personalmente dei debiti sociali. Solo se la società viene liquidata e cancellata, il creditore può agire sui soci fino alle somme ricevute in liquidazione (art. 2495 c.c.).
Cooperative, consorziIn genere, regole analoghe alle società di capitali: respons. limitata salvo casi di liquidazione. Alcune cooperative possono prevedere responsabilità illimitata per i soci (verificare lo statuto).
Soc. sempliceParagonabile alla S.n.c.: soci illimitatamente responsabili (art. 2297 e segg. c.c.), con meccanismo simile di uscita e pubblicità.
Impresa individualeNon si applica l’istituto del socio; il titolare risponde illimitatamente con tutti i suoi beni per i debiti dell’impresa (se operante).

Ex socio come amministratore: responsabilità aggiuntive

Quando l’ex socio ha svolto anche funzioni di amministratore o legale rappresentante della società, può sorgere la domanda se egli abbia responsabilità aggiuntive. La regola generale è che la qualità di amministratore non fa in sé diventare il socio responsabile dei debiti sociali. Però l’amministratore (o il liquidatore) risponde verso la società dei danni arrecati per negligenza o violazione dei doveri di legge. Inoltre, esistono disposizioni tributarie e contributive specifiche:

  • Obbligo del liquidatore e dell’amministratore in liquidazione: l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 (come modificato) stabilisce che i liquidatori rispondono in proprio delle imposte non pagate dalla società se non provano di aver soddisfatto i creditori tributari prima di distribuire i beni ai soci. Tale responsabilità è “civilistica” e non implica che i debiti tributari siano estesi agli amministratori o soci, salvo il caso descritto. Anzi, la norma stessa prevede che si applica ai liquidatori o – se non nominati – agli amministratori dell’ente al momento dello scioglimento. In sostanza, se durante la liquidazione vengono distribuiti utili o beni ai soci senza aver prima onorato i debiti fiscali, i liquidatori (o amministratori in carica) possono essere chiamati a reintegrare quanto spetta all’Erario. Allo stesso modo, i soci che abbiano ricevuto distribuzioni dal liquidatore negli ultimi due anni prima della liquidazione sono responsabili delle imposte dovute dalla società fino al limite dei beni ricevuti.
  • Responsabilità degli amministratori prima della liquidazione: se la società va in liquidazione, gli amministratori che abbiano effettuato nell’ultimo biennio operazioni di liquidazione o occultato beni sociali sono considerati responsabili in solido per i debiti tributari (art. 36, comma 4 D.P.R. 602/1973). Al di fuori di questi casi, i giudici hanno escluso “tout court” ogni responsabilità diretta dell’amministratore (o ex amministratore) per i debiti tributari della società. In particolare, le sentenze recenti 8686/2025 e 8696/2025 hanno chiarito che l’ex amministratore di una S.r.l. non è solidalmente responsabile per IVA o IRPEF della società. Tali pronunce riaffermano il principio di autonomia patrimoniale perfetta: in assenza di un atto di accertamento motivato nei confronti del socio (nuovo “titolo”), il socio non può essere chiamato a pagare le imposte della società.
  • Debiti contributivi (INPS/INAIL): in linea di massima valgono regole analoghe a quelle tributarie. L’Istituto previdenziale generalmente procede contro la società (o il datore di lavoro) fino a 5 anni dalla cessazione di attività. Se la società è liquidata, può avanzare credito verso i liquidatori o soci responsabili limitatamente (ad es. distribuzioni in liquidazione) o, in alcuni casi, secondo la prassi dei 5 anni dalla cancellazione. Tuttavia, un ex amministratore o socio non è coobbligato di norma per i debiti contributivi della società, salvo casi di violazione di obblighi di legge (ad es. diniego doloso di contributi). Spesso viene richiamato l’art. 91 della L. 388/2000 che ha equiparato fiscalmente i contributi all’imposta sulle società (IRPEG), ampliando i termini di prescrizione, ma non trasformando i soci in coobbligati. In sintesi, senza un’ipotesi speciale, l’ex socio-amministratore di SRL non paga INPS al posto della società, se non come se fosse garante personale.

Tabella 2 – Responsabilità dell’amministratore/legale rappresentante

ProfiliSocietà di personeSocietà di capitali
Norma generaleI soci-amministratori rispondono illimitatamente (normale solidale).Gli amministratori rispondono verso la società (art. 2476 c.c.), ma non verso i terzi per i debiti della società (separazione patrimoniale).
Debiti tributariI soci rispondono illimitatamente (anche in solido con la società). Gli amministratori soggetti a sanzioni per violazioni tributarie ma non per debito erariale della società.L’admin/liquidator risponde solo nelle ipotesi dell’art. 36 DPR 602/1973 (mancato pagamento imposte in liquidazione, occultamento beni). Al di fuori, esclusa coobbligazione.
Debiti contributiviStessi principi della obbligazionе personale e solidale tra soci; responsabilità del datore di lavoro (società) e soci amministratori.In linea di massima, come i tributi: la società è debitrice, e l’INPS può reclamare dei contributi ai soci/liquidatori solo per violazioni negli ultimi anni (art. 2479 c.c., art. 2360 c.c., art. 91 L. 388/2000).
Distribuzione di utili o beniNon applicabile (il prelievo e la gestione sono condivisi tra soci).Se amministratore/socio riceve attivi societari in liquidazione senza pagare creditori, può essere chiamato a rispondere delle imposte (art. 36 DPR 602/73). Altrimenti, distribuzione regolare non lo esonera da obblighi personali (ma deve giustificarla).
Esempi di giurisprudenza chiaveCass. 27/3/2013 n. 7688: conferma responsabilità ex socio fino a iscrizione recesso.Cass. 2/4/2025 n. 8686 e n. 8696: escludono responsabilità ex amministratore per debiti IVA/IRPEF di SRL. Cass. SU 3625/2025: ribadisce nessuna automatica coobbligazione dei soci di S.r.l. ai debiti tributari. Cass. 32729/2023: ex socio SRL risponde solo per somme ricevute.

Strumenti di difesa del debitore (ex socio)

Un ex socio sottoposto a richiesta di pagamento per debiti sociali può difendersi su vari fronti. Ecco le principali strategie e strumenti:

  1. Verifica della posizione sociale e pubblicità: innanzitutto, bisogna controllare i documenti ufficiali e l’iscrizione nel Registro delle Imprese al momento dell’atto di pignoramento o del procedimento. Se il socio è uscito in una data X, occorre dimostrare che il recesso o la cessione di quota sono stati regolarmente formalizzati e iscritti. Se la società è di persone e il recesso non è stato adeguatamente pubblicato, si può far valere il mancato avviso al creditore. In pratica, il socio ex deve raccogliere certificati camerali, copia dell’atto di cessione/recesso e ogni evidenza che attesti l’avvenuta uscita. Se il pignoramento o la cartella riguarda debiti sorti dopo la sua uscita (o dopo l’iscrizione del recesso), si potrà eccepire la propria estraneità sulla base dell’art. 2290 c.c. (S.n.c.) o del principio di autonomia patrimoniale (S.r.l.).
  2. Ricorso tributario (ex art. 19 D.Lgs. 546/1992): se l’ex socio riceve un avviso di accertamento (o altro atto tributario) relativo alle imposte della società, può impugnarlo davanti alla CTP/CTP entro 60 giorni dalla notifica. Anche se formalmente l’atto è intestato alla società (valeva fino alla cancellazione entro 5 anni), l’ex socio – in quanto successore sostanziale – ha interesse ad impugnare. Spesso si presenta il ricorso congiunto (società estinta tramite liquidatore + soci) per evitare questioni di legittimazione. Il motivo principale è invocare la nullità della notifica al socio (come in Cass. 8686/2025) e contestare l’assimilazione del socio a responsabile tributario. In tali ricorsi si farà leva sui principi recenti: l’atto deve basarsi su un autonomo profilo di responsabilità del socio (es. art. 2495 c.c. o art. 36 DPR 602/73), non può limitarsi a trascrivere passivamente l’accertamento della società.
  3. Impugnazioni in sede civile: qualora si formi un pignoramento esattoriale (ad es. cartella di pagamento) o un tentativo di recupero coattivo di crediti (equitalia etc.), si possono proporre opposizioni o opposizioni per titolo munito di esecutività. Si potrà eccepire, tra l’altro, la mancanza di legittimazione del creditore ad agire contro il socio. Ad esempio, come ricordato dalla Cassazione, l’atto notificato all’ex amministratore di una S.r.l. è viziato se non destinato propriamente alla società e deve essere impugnato da quest’ultima (o dai soci). Sarà necessario far presente che non sussiste una coobbligazione tributaria diretta dell’ex socio. In sede civile, il socio può anche agire in riassunzione dopo fallimento o liquidazione (artt. 180, 182 L.F.) per contestare l’ammontare del debito o la legittimità del credito.
  4. Onere della prova: in caso di crediti sociali insoddisfatti, è il creditore che deve dimostrare di aver agito correttamente: per i tributi, deve offrire un atto motivato verso il singolo socio; per i debiti di liquidazione, deve provare che il socio ha ricevuto somme. La Cassazione ha infatti sottolineato che “l’onere della prova grava sul creditore insoddisfatto”. Quindi l’ex socio deve semplicemente contestare l’ammontare del credito e chiedere di accertare se egli ha beneficiato di liquidazione. Se non ha percepito nulla, può far notare che non esistono prove contrarie.
  5. Altri rimedi: nel caso di cartelle esattoriali, l’ex socio può rivalersi con un ricorso in opposizione davanti al giudice tributario; nel caso di sequestri o pignoramenti, l’opposizione all’esecuzione presso il giudice ordinario. Può anche eventualmente esercitare un’azione di regresso nei confronti degli altri soci o amministratori (art. 36 DPR 602/73, art. 2476 c.c.) se ritiene che la responsabilità vera ricada su di essi. In ogni situazione, è cruciale presentare tempestivamente le difese, rispettando i termini di legge (ad es. 60 giorni per il ricorso tributario).

Question & Answer (Domande e Risposte)

Q1. Ho venduto le mie quote di una S.r.l. nel 2022. Nel 2025 mi notificano una cartella dell’Agenzia delle Entrate per debiti IVA della società. Posso oppormi?
A: Sì. Come ex socio di S.r.l., non sei di per sé responsabile dell’IVA della società. Occorre verificare quando hai formalmente ceduto le quote (e se l’atto è stato iscritto al Registro delle Imprese). Se la società si è soltanto cancellata, vale l’art. 2495 c.c.: l’Agenzia può agire contro i soci solo se hai ricevuto una somma dal bilancio finale di liquidazione. In mancanza di prove che tu abbia percepito attivi societari, puoi contestare la validità della notifica come ex amministratore (Cass. 8686/2025). Ricorri tributario entro 60 giorni e fai presente che l’atto deve essere rivolto alla società, non a te, e che non esiste norma che trasferisca l’obbligo tributario al socio.

Q2. E se sono stato socio e amministratore di una S.n.c. e poi ho ceduto la mia quota, posso essere citato per i debiti sociali emersi dopo il mio recesso?
A: In una S.n.c., i soci rispondono solidalmente dei debiti sociali. Tuttavia, il recesso o la cessione di quota comportano che tu sei responsabile solo fino al momento dell’iscrizione del tuo recesso (o della cessione) nel Registro delle Imprese. Dalla data di iscrizione in poi, i debiti nuovi sono responsabilità dei soci restanti. Se ti citano per debiti sorti dopo il tuo recesso iscritto, puoi opporre che il tuo obbligo è già cessato. Importante: l’uscita deve essere stata portata a conoscenza dei terzi; la Cassazione ha ribadito che, una volta provato l’avvenuta pubblicità (iscrizione in R.I.), l’ex socio non è più chiamabile in causa per i debiti successivi.

Q3. La società è stata liquidata e cancellata, e io (ex socio di S.r.l.) ho ricevuto in liquidazione 10.000€. Ora il creditore reclama 50.000€. Cosa posso fare?
A: In base all’art. 2495 c.c. e alla giurisprudenza consolidata, sei responsabile al massimo delle somme effettivamente riscosse, ossia 10.000€. Il creditore non può pretendere oltre questo importo. Quindi puoi opporle che la tua quota di responsabilità è limitata a quella cifra. Se il creditore non sa cosa hai incassato, deve fornirne prova. In ogni caso, non rischi il tuo patrimonio per l’intero debito di 50.000€. Dopo la cancellazione, l’azione del creditore deve essere notificata entro un anno; oltre tale termine non può far valere il credito.

Q4. Sono stato socio unico di una S.r.l. estinta dal 2019. Ora l’Agenzia delle Entrate ha messo una cartella a mio nome per debiti Iva del 2017. Posso difendermi?
A: Sì. Anche se eri socio unico, la S.r.l. è una persona giuridica autonoma: non sei “erede” dei suoi debiti. L’Agenzia ha cinque anni di tempo dalla cancellazione per agire (c.d. “sopravvivenza fiscale”), ma ogni atto verso di te deve avere motivazione specifica. Recenti ordinanze (Cass. 8686/2025 e Cass. 8696/2025) hanno annullato cartelle notificate a ex amministratori di S.r.l. per debiti Iva della società. Puoi ribadire che qualsiasi pretesa nei tuoi confronti richiede un nuovo avviso (atto giustificato da motivi concreti), e che l’avviso originario era intestato alla società. Contestando la notifica al tuo nome, potrai ottenere la nullità dell’atto. Se non hai mai ricevuto in liquidazione somme, la Cassazione ti dà ragione: “non è stata percepita alcuna somma … non può essere ritenuto responsabile”.

Q5. Ho firmato come fideiussore per un prestito della società. Anche se non sono più socio, posso comunque subire il pignoramento?
A: Sì, la garanzia personale data (fideiussione) è un impegno contrattuale tuo, indipendente dalla tua qualità di socio. Se hai garantito coi tuoi beni il credito della banca, essa potrà rivalersi su di te sulla base del contratto di fideiussione, non perché sei ex socio, ma perché sei fideiussore. La responsabilità del socio nelle società di capitali si applica solo entro i confini dettati dal Codice Civile (saldo asset liquidati); una garanzia personale eccede tali limiti. In sintesi: la società potrebbe non aver debito con la banca (limitato al patrimonio sociale), ma tu rimani garante e quindi indipendentemente chiamato. In questo caso la difesa riguarda i termini del contratto di garanzia, non il diritto societario.

Q6. In un fallimento di S.r.l., il curatore mi sta citando come socio per risarcire i creditori. Come mi difendo?
A: Nel fallimento, il curatore tenta di soddisfare i creditori sui beni della società fallita. Un ex socio di S.r.l. non subentra automaticamente nei rapporti debitori della società. Il curatore può chiedere (in via ricorsuale) di escluderti dalla liquidazione del fallimento se non hai percepito utili o rimborsi. Se invece pretende di insinuare il suo credito nel passivo verso di te personalmente, tu dovrai contestare in tribunale fallimentare che la tua responsabilità è limitata alle somme ricevute dalla società (se ne hai ricevute), oppure nulla se non hai preso nulla. In un orientamento consolidato Cassazione ha già cancellato pignoramenti a ex amministratori su crediti di società di capitali, ribadendo l’autonomia patrimoniale. Con un buon avvocato fallimentare, si può sollevare l’eccezione di estromissione dalla procedura.

Tabelle riepilogative

**Tabella 3 – Confronto: Tipi di debito vs responsabilità dell’ex socio

Tipo di debitoSocietà di personeSocietà di capitali
Fornitori (commerciale)Solidale con società: ex socio risponde per debiti fino a uscita. Dopo uscita pubblica, non più tenuto.Responsabilità del socio limitata al conferimento: ex socio di S.r.l. non risponde, a meno che abbia ricevuto liquidazioni. L’azione creditoria va sulla società e poi su eventuale liquidazione.
Fiscale (Iva, Ires, Irpef)Ex socio S.n.c.: responsabile solidale come tutti i soci fino al recesso.Ex socio S.r.l.: non responsabile di principio. Dopo liquidazione, responsabile solo per le somme incassate. Per amministratore in liquidazione, casi particolari (art.36 DPR 602/73).
Contributivo (INPS, INAIL)Ex socio S.n.c.: responsabile illimitato come debito sociale.Ex socio S.r.l.: di norma non risponde con il proprio; leggi speciali equiparano contributi a debiti fiscali, ma serve ragionevole correlazione con distribuzioni ricevute.
Prestiti bancariEx socio S.n.c.: garante illimitato anche personalmente, se aveva sottoscritto fideiussioni.Ex socio S.r.l.: non risponde con il solo ruolo societario. Ma, se garante, è personalmente obbligato per contratto. Debito tra società, salvo garanzia personale.
Debiti societari in genereVedi sopra: ex socio risponde per quelli anteriori alla sua uscita.Ex socio non risponde in astratto. Solo in liquidazione: creditori agiscono sul socio solo per quelle somme liquidate.

Tabella 4 – Strumenti di difesa e termini

Strumento difensivoQuando usarloRiferimenti normativi/giurisprudenziali
Ricorso Tributario (CTP/CTR)Se ricevi avviso di accertamento (o atto impositivo) relativo alla società. Deve essere proposto entro 60 giorni.D.Lgs. 546/1992, art. 19; Cass. 8686/2025, 8696/2025.
Opposizione Cartella EsattorialeSe ricevi cartella di pagamento (esattoriale) a tuo nome come socio.Cod. Trib., art. 54; Cass. 8686/2025.
Opposizione Esecuzione ForzataSe avviene pignoramento presso terzi o di beni, e sostieni di non dover nulla.C.p.c. art. 615 e segg. Per sequestri ingiuntivi, etc.
Azione di regressoDopo aver pagato (o per condividerlo), puoi rivalerti su altri soggetti (es. ex soci, amministratori).C.c. 2495, art. 36 DPR 602/73, art. 2476 c.c.
Richiesta cancellazione attoSe l’atto è indirizzato impropriamente a te, chiedi nullità.Cass. 8686/2025: atto notificato a persona non legittimata è nullo.
Documenti e prove (pubblicità)Raccogli visura camerale, certificato camerale e scritture sociali per dimostrare uscita.C.c. 2290 c.c. (S.n.c.), Cass. 27/03/2013 n.7688.
TempisticheAtti fiscali entro 60 gg (CTP); sequestri dentro termini di esecuzione; art. 2495 c.c.: 1 anno da cancellazione per azione cambiaria.D.Lgs. 546/1992; art. 2495 c.c. (termine 1 anno).

Simulazioni pratiche

  1. Caso A – S.r.l. liquidata e cancellata: Mario era socio al 50% di una S.r.l. di eventi. Nel 2023 la società viene liquidata e i liquidatori approvano un bilancio finale: Mario riceve 10.000€ in liquidazione, l’altro socio 5.000€. Dopo sei mesi, un fornitore della società (reato, tributi) esige da Mario 20.000€ di debiti residui della società.
    Difesa: Mario deve far valere l’art. 2495 c.c.: può essere chiamato a rispondere solo fino a 10.000€ (quanto ha ricevuto). Dovrà presentare copia del bilancio finale e delle sue ricevute. Se il creditore non prova che Mario ha ricevuto di più, la richiesta eccede l’importo legale. Può impugnare (se cartella fiscale) o opporsi (se pignoramento) dimostrando il limite di responsabilità.
  2. Caso B – S.n.c. uscita non pubblicizzata: Lucia era socia di una S.n.c. e nel 2022 cedette la sua quota privatamente a un terzo, senza aggiornare il Registro. Nel 2025 la società ha accumulato debiti verso fornitori. Il creditore si rivolge a Lucia come ex socia.
    Difesa: Lucia era socio illimitatamente responsabile, e senza iscrizione ufficiale del recesso è considerata in società fino alla conoscenza dell’uscita da parte del creditore. Dovrà dimostrare l’atto di cessione e, se possibile, notificare al creditore la sua uscita. Se il creditore era “senza colpa” sull’uscita (non informato), Lucia resta responsabile per quei debiti (art. 2290 c.c.). Se invece riesce a provare che il creditore era informato dell’avvenuta cessione prima del debito, può far cessare la sua responsabilità.
  3. Caso C – Debiti tributari di società di capitali: Gianni è stato socio e amministratore unico di una S.r.l. oramai cancellata. Riceve una cartella di pagamento IRPEF riferita al 2019 emessa nel 2024. La società non gli ha mai distribuito nulla.
    Difesa: Gianni impugna l’atto in CTP entro 60 giorni. Argomenta che l’atto doveva essere emesso verso la società entro 5 anni dalla cancellazione e non può trasformarsi in un debito suo personale. Cita l’orientamento Cass. 3625/2025: serviva un nuovo avviso motivato verso Gianni; l’avviso originario non si può estendere al socio. Se Gianni non ha preso liquidazioni dalla chiusura, può sostenere che non è tenuto a versare nulla. Anche dopo 5 anni dalla cancellazione, per l’Agenzia la società era “civilmente estinta”; se l’avviso è oltre questo termine, è nullo per decorrenza termini.
  4. Caso D – Società in crisi e procedure concorsuali: Paolo era socio di minoranza in una società che poi fallisce. I curatori intentano azioni risarcitorie contro tutti i soci, incluso Paolo, per danni da mala gestio.
    Difesa: Innanzitutto verificare se Paolo era anche amministratore o di fatto coinvolto. Se no, per i debiti sociali rimarrà estraneo (vedi art. 183 L.F. e art. 2495 c.c.). Può domandare la sua esatta posizione al momento delle operazioni contestate: senza partecipazione attiva, difficilmente sarà chiamato al risarcimento in proprio (gli azionisti rispondono con le azioni possedute, salvo il limite del conferimento). Se i curatori vogliono agire comunque con Paolo, dovranno provarne la responsabilità specifica (art. 2499 c.c. prevede che gli amministratori liquidatori sono responsabili verso i soci, non il contrario). In ogni caso, Paolo non rischia di più di quanto avrebbe perso come socio. Se liquidato il fallimento con avanzo, potrà percorrere regresso sugli amministratori responsabili (art. 2476 c.c.).
  5. Caso E – Contenzioso previdenziale: Un ex socio-amministratore di S.r.l. (cancellata) riceve solleciti INPS per contributi non versati del 2020. Cosa fare?
    Difesa: L’INPS segue i debiti previdenziali analogamente alle imposte. Bisogna verificare se esiste azione coattiva (cartella INPS) e sollevare i normali motivi di opposizione come per un ente tributario. Se la società è liquidata, INPS può essere ancora creditore, ma può agire come qualsiasi altro creditore contro la società e i soci fino ai limiti di legge. L’ex socio può contestare l’atto sostenendo di non avere titolarità di responsabilità personale. Se necessario, ricorso giudiziale entro i termini di legge. In molti casi, l’INPS considera conclusa l’azione trascorsi 5 anni dalla cancellazione (art. 1, comma 245 L. 311/2004), analogamente al Fisco. Potrà pertanto eccepire eventuale decadenza se gli atti sono tardivi.

Conclusioni e suggerimenti pratici

Dal punto di vista dell’ex socio-debitore, le conclusioni sono rassicuranti: la legge non prevede una responsabilità automatica o illimitata. Un ex socio che ha lasciato regolarmente la società e non ha preso attivi non deve pagare i debiti altrui. La difesa consiste nel far valere i principi di autonomia patrimoniale e di assenza di coobbligazione “ex lege”. È fondamentale conservare documentazione e dimostrare che le operazioni di liquidazione (recesso, cessione quote, approvazione bilancio finale) sono state gestite correttamente. In vista della chiusura di una società, si consiglia di predisporre fin da subito una “architettura difensiva”: cioè tenere in ordine libri sociali, verbali e bilanci, coinvolgere consulenti fiscali per pagare i creditori tributari prima di assegnare beni ai soci, e verificare che ogni uscita di socio sia formalizzata e iscritta. In tal modo si potrà dimostrare l’effettiva assenza di attivi percepiti o, se vi sono stati, giustificarne l’uso per pagare debiti societari.

Infine, ricordiamo che la giurisprudenza aggiornata – dalle Sezioni Unite del 2025 alle recenti ordinanze – ribadisce con forza il diritto dell’ex socio alla difesa: il creditore deve puntare su ciascun socio con un atto motivato e provare il vantaggio economico conseguito. In assenza di ciò, l’ex socio non può essere ingiustamente considerato un “coobbligato” generale. Questa consapevolezza è già da sola un’arma difensiva: un avvocato potrà citare le sentenze più recenti (Cass. 8686/2025, 8696/2025, 3625/2025, 32729/2023) nei ricorsi, mostrando che l’orientamento della Suprema Corte è ormai consolidato dalla parte del socio/debitore.

Fonti

  • Codice Civile: art. 2290 (responsabilità del socio uscente in S.n.c.), art. 2312 (termini di responsabilità), art. 2495 (cancellazione della società e responsabilità dei soci).
  • D.P.R. 602/1973: art. 36 (responsabilità ed obblighi di amministratori, liquidatori e soci in materia tributaria).
  • Normativa tributaria: D.Lgs. 546/1992 (giustizia tributaria), D.P.R. 600/1973 e s.m.i.
  • Sentenze Corte di Cassazione:
    • Cass. civ., Sez. trib., n. 8686 del 02/04/2025 (l’ex amministratore non responsabile per debiti IVA della S.r.l.).
    • Cass. civ., Sez. trib., n. 8696 del 02/04/2025 (responsabilità amministratore per debiti fiscali S.r.l.: esclusione automatismo).
    • Cass. civ., Sez. Unite, n. 3625 del 17/04/2025 (ex socio S.r.l.: serve nuovo atto motivato ai sensi di art. 2495 c.c.).
    • Cass. civ., n. 32729 del 24/11/2023 (responsabilità del socio S.r.l. cancellata: risponde solo per somme riscosse).
    • Cass. civ., n. 7688 del 27/03/2013 (responsabilità ex socio S.n.c. fino all’iscrizione del recesso)

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