Accertamento Fondato Su Studi Di Settore: Come Difendersi

Hai ricevuto un avviso di accertamento basato sugli studi di settore? Ti contestano ricavi non dichiarati o un reddito troppo basso rispetto a quello “atteso” per la tua categoria? Ti stai chiedendo se è legittimo, cosa rischi e come puoi difenderti efficacemente?

Gli studi di settore (oggi evoluti negli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) sono strumenti statistici utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per stimare i ricavi o compensi presumibili di un’attività. Ma l’accertamento fondato su questi strumenti non è sempre valido: è solo una presunzione, che deve essere motivata e supportata da altri elementi concreti.

Cos’è un accertamento basato sugli studi di settore?
– È un accertamento induttivo, fondato sulla discrepanza tra i dati dichiarati e quelli “attesi” in base agli studi
– L’Agenzia delle Entrate presume che tu abbia dichiarato meno di quanto avresti dovuto, perché i tuoi ricavi risultano inferiori alla media del settore
– L’accertamento può essere notificato senza contraddittorio, ma perde forza se non viene adeguatamente motivato

Quando è illegittimo l’accertamento?
– Quando si fonda esclusivamente sugli studi di settore, senza ulteriori elementi specifici
– Quando non tiene conto delle tue giustificazioni oggettive, come crisi economica, malattia, calo della clientela, variazioni stagionali
– Quando l’Agenzia non ti ha coinvolto in un contraddittorio oppure non ha risposto ai chiarimenti forniti
– Se i dati usati per il calcolo sono errati, obsoleti o mal inseriti

Come puoi difenderti da un accertamento fondato sugli studi di settore?
– Analizza i dati dichiarati e verifica quelli usati dall’Agenzia per ricostruire i ricavi presunti
– Raccogli e presenta elementi oggettivi che giustificano gli scostamenti, come bilanci, contratti, costi documentati, andamento del mercato
– Contesta la mancanza di motivazione se l’accertamento non tiene conto della tua situazione individuale
– Se ricevi l’avviso, puoi presentare ricorso entro 60 giorni, oppure valutare un’adesione se le condizioni lo permettono
– Fatti assistere da un professionista esperto per valutare la fondatezza della pretesa fiscale e difenderti efficacemente

Cosa puoi ottenere se reagisci per tempo?
Annullamento dell’accertamento, se fondato solo su presunzioni generiche
Riduzione delle imposte e sanzioni, se dimostri l’infondatezza dei calcoli del Fisco
Sospensione delle azioni esecutive, se presenti ricorso motivato
Tutela della tua posizione fiscale e della tua reputazione professionale

Gli studi di settore sono solo uno strumento statistico e non possono sostituire la realtà della tua attività. Il tuo diritto alla difesa prevale, soprattutto se l’accertamento ignora elementi concreti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e accertamenti induttivi ti spiega come difenderti da un accertamento basato sugli studi di settore, cosa contestare e quali strategie usare per proteggere il tuo reddito e la tua attività.

Hai ricevuto un avviso di accertamento fondato su uno scostamento da studi di settore? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Valuteremo insieme la legittimità dell’accertamento e le azioni migliori per annullarlo o ridurlo.

Introduzione

L’accertamento tributario “standardizzato” basato sugli studi di settore (oggi in gran parte sostituiti dagli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale) si fonda su elaborazioni statistiche atte a ricostruire induttivamente il reddito del contribuente. Si tratta di uno strumento di presunzioni semplici che, per legge, l’Amministrazione può utilizzare per accertare gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli ritenuti congrui dai modelli settoriali. In pratica, se il contribuente dichiara un reddito inferiore a quello “standard” calcolato dagli studi, l’ufficio fiscale contesta la validità della dichiarazione e invita il contribuente a un contraddittorio, chiedendo chiarimenti. Da tale fase endoprocedimentale scaturisce l’eventuale avviso di accertamento standardizzato, che fissa il nuovo reddito imponibile in base ai parametri statistici selezionati.

Premessa normativa: gli studi di settore furono introdotti negli anni ’90 (D.L. 331/1993, art. 62-sexies) per le attività economiche con contabilità regolare, mentre gli ISA sono stati istituiti dal 2017 (D.L. 50/2017, art. 9-bis) sostituendo progressivamente gli studi di settore a decorrere dal periodo d’imposta 2018. L’obiettivo dichiarato di tali strumenti è incentivare la correttezza fiscale e premiare i contribuenti virtuosi, riducendo i termini di accertamento per chi risulta congruo. A loro volta, l’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973 e l’art. 62-sexies del D.L. 331/1993 consentono all’Amministrazione di basare l’accertamento anche su presunzioni semplici tratte dagli studi di settore.

Studi di settore vs ISA: definizioni e differenze

  • Studi di settore: modelli statistici aventi natura di presunzione semplice, elaborati dall’Agenzia delle Entrate (per le imprese) o dall’ISTAT (per i professionisti) in base a dati storici. Fissano indicatori economici standard (es. costi, ricavi medi) per ciascuna categoria economica. Se il reddito dichiarato si scosta significativamente dallo “standard”, l’ufficio procede in contraddittorio. Gli studi erano disciplinati da DPCM (es. 27/03/1997) e dalla normativa citata sopra.
  • Indici Sintetici di Affidabilità (ISA): introdotti da art. 9-bis D.L. 50/2017 (conv. L.96/2017), i nuovi ISA sostituiscono gli studi di settore. Anche gli ISA si basano su dati statistici, ma aggregano più indicatori elementari in un punteggio da 1 a 10 (ISA di tipo imprese o professionisti) per misurare la “normalità” della gestione fiscale. Un valore elevato (≥8) riconosce affidabilità e conferisce benefici premiali. Rispetto agli studi tradizionali, gli ISA: Aspetto Studi di Settore (Parametri) ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) Normativa di riferimento DPR 600/73 (artt. 38-39); D.L. 331/1993, art. 62-sexies D.L. 50/2017, art. 9-bis Ambito di applicazione Imprenditori e professionisti con contabilità regolare. Stessi soggetti degli studi (DM annuali indicano i codici ATECO) Natura giuridica Presunzioni semplici statistiche, non gravi/qualificate Presunzioni semplici composite (punteggi su base dati pluriennali) Esclusioni previste Attività iniziate o cessate nel periodo, pluralità di attività, regimi di vantaggio (minimi, forfettario), ecc. (art.10 L.146/1998, art. 7-bis DL 193/2016) Stesse cause di esclusione (art. 9-bis, c.6, D.L. 50/2017); soglia ISA non applicabile a regimi sostitutivi (minimi/forfettari). Benefici premiali Riduzione di 1 anno dei termini di accertamento se contributo congruo (art.10 c.9 DL 201/2011), a condizione che i dati dichiarati siano veritieri. Riduzione di 1 anno dei termini se punteggio ISA ≥ 8; esonero dall’obbligo di visto di conformità e altri vantaggi previsti dalla normativa collegata. Contraddittorio preventivo Obbligatorio (pena nullità dell’atto). La mancata audizione rende nullo l’accertamento basato solo sugli studi. Medesimo obbligo (Statuto 212/2000, art. 12-bis e ora art. 6-bis L.228/2023) per tutti gli atti tributari, pena annullabilità.

Il contribuente può sempre produrre una “contro-valutazione” dei parametri (ad es. volumi e costi alternativi) per dimostrare che il proprio reddito è congruo; tuttavia, va ricordato che negli studi di settore (come negli ISA) la presunzione non è assoluta: l’onere della prova si distribuisce tra Amministrazione e contribuente. In primo luogo è compito dell’Ufficio motivare l’atto di accertamento dettagliando come sono stati applicati gli studi/ISA al caso concreto; poi, una volta superato tale filtro, il contribuente assume l’onere di fornire la controprova (anche con strumenti induttivi semplici) per dimostrare che l’accertamento è infondato.

La procedura di accertamento standardizzato

La procedura avviene in più fasi. Di norma l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito al contraddittorio (previsto dal D.Lgs. 218/1997 e dallo Statuto del contribuente) contenente i risultati degli studi di settore o il punteggio ISA preliminare. Il contribuente ha allora l’occasione di spiegare eventuali discordanze: deve analizzare i dati utilizzati (ricavi, costi, codice ATECO, ecc.) e dimostrare cause generali (comuni a molti operatori) o particolari (specifiche del proprio caso) che rendono inapplicabile il modello standard. Ad esempio, potrebbero emergere errori formali (ricavi indicati errati, attività classificata nel codice sbagliato), o fatti rilevanti (variazione di attività, eventi straordinari, pensionamento, ecc.) da segnalare all’ufficio.

Solo dopo questo contraddittorio l’ufficio può notificare l’avviso di accertamento: in esso l’ufficio ricostruisce il reddito imponibile secondo lo studio di settore/ISA (aggiungendo IVA, IRPEF, IRES, IRAP dovute) e indica i maggiori tributi e sanzioni applicati. L’accertamento può avere anche base analitico-induttiva (art.39 DPR 600/73, diverso dagli studi); in tal caso l’Ufficio rettifica voce per voce (analitico) o tramite presunzioni qualificate (analitico-induttivo) in base a prove indirette.

Contraddittorio endoprocedimentale: obbligo e modalità

Per legge il contraddittorio preventivo è obbligatorio in tutti gli accertamenti “standard” (studi o ISA). La giurisprudenza di legittimità è netta: se l’Ufficio notifica un avviso fondato esclusivamente su presunzioni statistiche senza aver svolto il dovuto contraddittorio, l’atto è nullo per violazione del giusto procedimento. In particolare, la Cassazione con ordinanza n. 9554/2024 ha affermato che “un avviso di accertamento basato solo sugli studi di settore richiede obbligatoriamente il preventivo contraddittorio”, pena la nullità, e che l’atto finale deve esplicitare le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni poste dal contribuente.

Il contribuente deve partecipare al contraddittorio in modo attivo: raccogliere tutta la documentazione utile (libri contabili, fatture, estratti conto bancari, contratti, perizie, certificati di servizio, ecc.) che attesti la gestione reale, e proporre una propria ricostruzione reddituale alternativa se del caso. Ciò può includere la segnalazione di fattori generali (ad es. aliquote IVA diverse, obblighi contrattuali che gravano sui costi) o cause specifiche (es. un collaboratore familiare o un solo socio lavoratore), descritte ad esempio nelle note tecniche ministeriali degli studi. Se il contribuente evidenzia errori di fatto (ricavi sottostimati o codici attività errati) o incongruenze negli input dello studio, l’ufficio deve valutarli concretamente. È buona pratica formulare per iscritto eventuali richieste di chiarimenti, in modo da ottenere risposte documentate sulla validità delle proprie osservazioni.

Se al termine del contraddittorio non si giunge ad alcun accordo, l’ufficio procede comunque con l’atto formale.

Motivazione dell’avviso e onere della prova in giurisprudenza

Il contenuto motivazionale dell’avviso è fondamentale. Secondo la Cassazione, l’Amministrazione non può limitarsi ad annotare il mero scostamento tra reddito dichiarato e valore degli studi. Bisogna spiegare perché le deduzioni difensive del contribuente sono state ritenute infondate. Ad esempio, nella recentissima ordinanza n. 19669/2024 la Corte ha evidenziato che l’atto di accertamento deve “integrare l’atto con le argomentazioni concrete (anche di tipo probatorio) per cui le deduzioni difensive sono state disattese”. In pratica, se il contribuente ha prodotto documenti (es. fatture, ricevute) che controdicono gli standard, l’ufficio deve rispondere a tali osservazioni motivando la ragione del rigetto.

Dopo che l’avviso è motivato, entra in gioco l’onere della prova: la Cassazione conferma che il contribuente può essere chiamato a dimostrare con ogni mezzo la propria posizione reale. Ad esempio, egli dovrà documentare che le variabili considerate (risorse umane, spese, ecc.) giustificano l’eccezione alla presunzione standard. Solo dopo che l’Amministrazione ha formulato una presunzione ben fondata (c.d. presunzione “grave, precisa e concordante”), al contribuente spetta il compito di confutarla, anche con presunzioni semplici a sua volta. Tuttavia, si rammenta che l’Ufficio non è dispensato dallo svolgere un’analisi puntuale del caso: se l’atto si limita a elencare lo scostamento senza considerare le circostanze, l’accertamento può risultare viziato. Infatti, Cass. 30212/2018 e 26362/2018 hanno sancito che una motivazione illusoria o incolore rende l’atto invalido. In caso di mancanza proprio del contraddittorio preventivo, il contribuente potrà limitarsi a eccepire l’annullabilità per vizio procedurale fin dall’inizio della controversia.

Strategie difensive in contraddittorio e in giudizio

Contraddittorio: il contribuente deve puntare a “umanizzare” la ricostruzione statistica. Alcuni suggerimenti concreti includono:

  • Documentazione dettagliata: fornire copia delle scritture contabili e di ogni elemento probatorio (fatture corrette, documenti INPS, contratti di lavoro o di fornitura, certificati medici, ecc.) che dimostri la reale attività svolta. Ad esempio, se uno studio di settore sovrastima i ricavi da consulenza mentre il contribuente era invece in pensione con attività saltuaria, deve esibire certificazione INPS, cedolini di parcella o documenti bancari che lo comprovino.
  • Cause generali e particolari: distinguere fattori comuni (es. regime Iva diverso, contributi maggiori imposti da contratti collettivi) da fattori peculiari (attrezzature speciali, zone svantaggiate, penalizzazioni di categoria). Spesso le circolari ministeriali degli studi elencano possibili voci escluse: vanno sfruttate come parametri difensivi.
  • Errori nei dati base: verificare che l’invito al contraddittorio riporti correttamente i dati inseriti nella dichiarazione (es. codice ATECO, numero dei dipendenti, redditi percepiti, coefficienti di deduzione). Un mero errore formale nel modello utilizzato dall’ufficio può invalidare la ricostruzione statistica. Ad esempio, un codice attività sbagliato rende priva di fondamento la scelta dello “standard” applicato.
  • Richieste di chiarimenti: è consigliabile porre quesiti formali all’ufficio, chiedendo l’esposizione delle ragioni e delle evidenze su cui è basato lo scostamento. Anche se la prassi non prevede un contraddittorio scritto supplementare, ottenere risposte documentali (conferma scritta delle critiche dell’Ufficio) può consolidare la difesa.
  • Proposta alternativa di reddito: se possibile, il contribuente può presentare calcoli alternativi o preventivi di fatture, mostrando in modo oggettivo che il proprio reddito dichiarato è congruo. Ad esempio, può redigere una tabella con tutti i contratti stipulati o delle proiezioni di fatturato derivanti da spese certificate (es. materie prime utilizzate), evidenziando come i suoi valori reali coincidano (o siano inferiori a) quelli indicati. Spesso basta suggerire parametri corretti (percentuali di incidenza di un costo, coefficiente di margine) per convincere l’Amministrazione a rivedere la pretesa.

Impugnazione: se l’avviso rimane definitivo, il contribuente può fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente (normalmente entro 60 giorni dalla notifica, salvo sospensione nel mese di agosto). Nel giudizio tributario si riprendono le stesse argomentazioni difensive, depositando tutta la documentazione aggiuntiva (perizie giurate, consulenze di parte, ecc.). In istruttoria giudiziaria il giudice tributario potrà ammettere ulteriori mezzi istruttori: il contribuente potrà quindi far valere presunzioni semplici e prove contabili aggiuntive. Lo standard giurisprudenziale richiede che il giudice accerti se l’applicazione degli studi/ISA al caso concreto sia stata adeguatamente motivata dall’Amministrazione e valuti liberamente la prova contraria del contribuente. In pratica, se il contribuente riesce a dimostrare che la propria situazione economica reale non rientra nell’ipotesi presuntiva, l’accertamento deve essere annullato o rideterminato.

Tempi e benefici premiali

Il contribuente congruo gode di termini di decadenza più brevi: per l’accertamento ordinario il termine è di 5 anni dall’anno di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973), ma chi è ritenuto congruo agli studi/ISA può avere una riduzione di 1 anno (termini accorciati a 4 anni). La Cassazione (ord. 5/11/2024 n. 28457) ha chiarito che tale beneficio è condizionato alla piena veridicità dei dati dichiarati: se anche dopo la scadenza ridotta emerge l’infedeltà dei dati degli studi, il contribuente perde il vantaggio premiale. In altre parole, i dati dichiarati devono essere sempre corretti e completi, altrimenti la riduzione temporale non spetta. Analogo principio vale ora per gli ISA: i contribuenti con punteggio elevato devono comunque garantire accuratezza nella dichiarazione.

Altri benefici degli ISA (dal periodo 2018) includono, per i soggetti con elevato indice di affidabilità, l’esonero dal visto di conformità sulle dichiarazioni e dall’accertamento sintetico (cd. redditometro). Ad esempio, chi consegue un voto ISA pari o superiore a 8 può ottenere la riduzione di 1 anno dei termini di accertamento, oltre agli altri vantaggi amministrativi previsti (come l’accesso facilitato ai regimi premiali annuali).

Domande e risposte

  • Che cos’è l’accertamento fondato su studi di settore (o ISA)?
    È un metodo induttivo di controllo fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito imponibile del contribuente sulla base di indicatori statistici settoriali. Se il reddito dichiarato scosta dallo “standard” ricavato dallo studio, l’ufficio può procedere con un accertamento presuntivo di tipo standardizzato. Gli studi di settore erano regolamentati dal D.L. 331/1993 (art. 62-sexies) e dal DPR 600/1973 (art. 39, c.1, lett. d). Dal 2018 sono stati progressivamente sostituiti dagli ISA (art. 9-bis, DL 50/2017).
  • Qual è la differenza tra presunzione semplice e presunzione qualificata in questo contesto?
    L’accertamento standardizzato si basa su presunzioni semplici: inferenze di carattere statistico che da sole non richiedono l’alta gravità, precisione e concordanza necessarie per l’accertamento analitico-induttivo. La Cassazione ha ricordato che gli studi di settore “costituiscono un sistema di presunzioni semplici”. Ciò significa che il contribuente ha ampio spazio per contestare la presunzione con qualunque mezzo di prova. Diversamente, l’accertamento analitico-induttivo (ex art. 39) usa presunzioni qualificate, ipotizzando fatti certi come basi per il calcolo reddituale.
  • Quando e come si instaura il contraddittorio?
    Il contraddittorio è obbligatorio fin dal momento in cui l’ufficio invia la proposta di rettifica (l’invito) e continua fino alla notifica dell’avviso. Deve svolgersi prima di adottare l’atto formale: se viene bypassato, l’avviso è nullo. Durante il contraddittorio (tempo di solito 30 giorni dalla ricezione dell’invito), il contribuente e il suo consulente incontrano l’ufficio e presentano le proprie giustificazioni. È fondamentale parteciparvi: il contribuente può chiarire errori, fornire ulteriori elementi e, ove necessario, depositare documenti e tabelle esplicative. L’obiettivo è ridurre o evitare l’avviso di accertamento.
  • Cosa fare se ricevo l’avviso di accertamento?
    Se l’avviso è già notificato, si può ancora tentare una composizione bonaria (accertamento con adesione) oppure si deve impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (termine aumentato al 60° giorno se il 60° cade in agosto). Nel ricorso occorre riproporre tutte le eccezioni già sollevate in contraddittorio, allegando la documentazione (anche ulteriore) a supporto della propria posizione. In giudizio il contribuente può utilizzare mezzi istruttori (testimoni, consulenze tecniche d’ufficio o di parte) per dimostrare l’insussistenza delle presunzioni applicate.
  • Come è suddiviso l’onere della prova?
    In caso di studi/ISA, inizialmente è l’Amministrazione a dover dimostrare l’applicabilità del modello statistico al caso concreto, fornendo dati e logiche di calcolo. Successivamente, una volta motivato l’avviso, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve confutare la ricostruzione statistica. Tuttavia la Corte ha precisato che spetta sempre all’Agenzia svolgere un’analisi adeguata (se ciò non avviene, l’atto può essere annullato). In pratica, sul giudice grava il dovere di verificare ex novo sia la fondatezza delle presunzioni di partenza, sia la validità delle prove contrarie offerte da ciascuna parte.
  • Quali sono i vantaggi di risultare congrui agli studi/ISA?
    Il principale beneficio è la riduzione dei termini di decadenza: chi ha credenziali “regolari” riceve un anno in meno per l’accertamento fiscale. Inoltre, con gli ISA i contribuenti affidabili possono essere esonerati da alcuni obblighi formali (come il visto di conformità) e da controlli sintetici automatizzati. In cambio, però, devono continuare a esporre dati veritieri: come sottolineato dalla Cassazione n. 28457/2024, “la riduzione dei termini spetta solo ai contribuenti che garantiscono la veridicità dei dati dichiarati”. Se in seguito emergono dati non veritieri, si perde il beneficio maturato.
  • Quali sentenze recenti riguardano gli studi di settore?
    Tra le pronunce più recenti si segnalano: Cass. ord. 9.10.2024 n. 26357, che ribadisce il ruolo del contraddittorio e conferma che gli studi sono presunzioni semplici; Cass. ord. 9.4.2024 n. 9554, che sottolinea l’obbligo del contraddittorio a pena di nullità; Cass. ord. 17.7.2024 n. 19669, che richiede una motivazione “rafforzata” oltre il mero scostamento; e Cass. ord. 5.11.2024 n. 28457, che estende il principio della veridicità dei dati anche agli studi di settore. Queste decisioni, insieme ad altre (ad es. Cass. SS.UU. 26635/2009, 12558/2010), costituiscono ormai orientamenti consolidati sulla materia.
  • Come considerare la disciplina nelle controversie in CTP?
    Il giudice tributario valuta l’accertamento come una qualsiasi altra controversia: verifica l’osservanza delle norme procedurali (notifica, termini, contraddittorio) e poi passa al merito. Fondamentale è che il contribuente possa produrre prova contraria senza limitazioni: il Tribunale Tributario può assumere d’ufficio ogni documento utile. Se la presunzione statistica risulta inadequata, il giudice dovrà disapplicarla. In sintesi, la difesa in sede giurisdizionale deve convincere il giudice che la propria situazione concreta non rientrava nei parametri standardizzati applicati, usando documenti contabili, consulenze tecniche, o qualsiasi elemento che smentisca la presunzione.

Tabella riepilogativa

AspettoStudi di SettoreIndici Sintetici di Affidabilità (ISA)
NormativaDPR 600/73 (art. 38-39), D.L. 331/1993 (art. 62-sexies)D.L. 50/2017 (art. 9-bis)
Introduzione / abrogazioneAttivi fino al 2017, abrogati per gli anni successiviAttivi da periodo 2018 (DM 10/2017 e succ.), riservati a contribuenti specifici
Natura giuridicaPresunzioni semplici statistiche (presunzioni “a tavolino”)Presunzioni semplici elaborate su più indicatori (statistici e fiscali)
PresunzioniSimple (non gravi/qualificate) – l’accertamento è indipendente dal controllo contabileSimple (dal punto di vista fiscale), basate su punteggio su scala da 1 a 10
EsclusioniAttività iniziate/terminate nel periodo, attività plurime, regimi forfettari (art. 10 L.146/1998, art.7-bis DL 193/2016)Stesse cause (art. 9-bis c.6 D.L. 50/2017); esenzione da ISA per regimi agevolati (minimi, forfettari)
Benefici (premiali)Riduzione termini di decadenza (da 5 a 4 anni) se congrui; altri incentivi del vecchio regime premialeRiduzione di 1 anno dei termini se ISA ≥ 8; esonero dal visto di conformità e da redditometro per le imprese più affidabili
ContraddittorioObbligatorio (pena nullità); l’atto deve motivare il rigetto delle osservazioni del contribuenteObbligatorio (novità statuto art.6-bis, L.228/2023); onere della prova analogo
Termini decadenza5 anni (art. 43 DPR 600/73); ridotti a 4 anni se congrui agli studi5 anni (no differenza generale); ridotti a 4 se punteggio ≥8 e dati veritieri

Simulazione pratica

Esempio: Un professionista con partita IVA attiva nel 2023 riceve un invito al contraddittorio: dagli studi di settore emerge che il reddito dichiarato (30.000 €) è inferiore al reddito “standard” calcolato (40.000 €). Il contribuente risponde nel contraddittorio presentando fatture originali per il 2023, estratti conto bancari e un documento INPS che attesta periodi di malattia (durante i quali non ha esercitato l’attività). Inoltre spiega che una parte del fatturato è avvenuta a cavallo d’anno e pertanto non è compreso nei dati statistici. L’ufficio valuta queste osservazioni e, senza altri elementi indipendenti, decide di mantenere l’atto di accertamento, considerando comunque parzialmente ridotto il risultato di calcolo (ad esempio scorporando i giorni di malattia). In ogni caso, notifica un avviso: il contribuente impugna in Commissione Tributaria, depositando un’ulteriore perizia di parte (comparazione con reddito medio nazionale del settore) e una richiesta di accesso agli atti (per ottenere la documentazione tecnica dello studio). Durante il giudizio, dimostra che il modello statistico non ha considerato una variabile anomala (lavoro prestato saltuariamente fuori provincia) e il giudice annulla l’accertamento per difetto di congruenza fra modello e realtà concreta.

Checklist procedurale:

  1. Controllo dell’invito: verificare l’esattezza dei dati (ricavi, categoria ATECO, addetti).
  2. Costruire difesa preliminare: raccogliere prove (fatture, contratti, documenti esterni).
  3. Contraddittorio con l’Ufficio: esporre oralmente e/o per iscritto le ragioni concrete, accompagnate dalla documentazione.
  4. Valutare offerta Ufficio: se l’ufficio propone un compromesso (sconto non collegato a fatturato), considerare la convenienza o meno dell’accettazione.
  5. Notifica dell’avviso: entro 30/60 giorni rispondere o impugnare.

Fonti

  • Camera dei Deputati – Dossier “La disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale” (luglio 2017).
  • Cassazione Civile, Sez. Trib.: ord. 9 ott. 2024, n. 26357; ord. 17 lug. 2024, n. 19669; ord. 9 apr. 2024, n. 9554; ord. 5 nov. 2024, n. 28457; SS.UU. 20 ott. 2009, n. 26635.

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Conclusione

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