Ex Socio Di Azienda Installazione Impianti Elettrici Con Debiti: Come Difendersi

Sei stato socio di un’azienda che si occupava di installazione di impianti elettrici e ora ti trovi coinvolto in richieste di pagamento per debiti societari? Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate, da una banca o da un fornitore che ti chiede di saldare vecchi debiti dell’impresa? Ti stai chiedendo se puoi essere obbligato a pagare e come difenderti legalmente?

L’ex socio di una società può essere chiamato a rispondere dei debiti aziendali solo in determinate condizioni. Tutto dipende dalla forma giuridica della società, dal tuo ruolo effettivo e da come è avvenuto il tuo recesso, scioglimento o cessione di quote.

Quando un ex socio può essere ritenuto responsabile dei debiti?
– Se si trattava di una società di persone (SNC o SAS), i soci rispondono illimitatamente e personalmente anche dopo l’uscita, per debiti sorti quando erano ancora in carica
– Se la società era una SRL, in linea generale il socio non risponde con il proprio patrimonio personale, ma ci sono eccezioni
– Potresti essere chiamato a rispondere se hai prestato garanzie personali (fideiussioni)
– O se hai incassato somme o beni dalla società in danno dei creditori
– In alcuni casi, potresti essere coinvolto se il Fisco ritiene che ci sia stata una gestione distrattiva o fraudolenta degli asset sociali

Quali sono i rischi concreti per un ex socio?
– Pignoramenti su conti, immobili, stipendi o pensioni
– Iscrizioni a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate
– Richieste da parte di banche o fornitori, in presenza di garanzie personali
– Coinvolgimento in cause civili o in azioni revocatorie
– Difficoltà nel riavvio di una nuova attività per segnalazioni in Centrale Rischi

Come puoi difenderti?
– Verifica la forma giuridica della società e il momento in cui sono sorti i debiti
– Controlla se hai firmato fideiussioni o se il tuo nome compare su contratti di garanzia
– Se hai ceduto le quote, assicurati che ci sia stata trascrizione e pubblicità legale dell’uscita
– Valuta la possibilità di impugnare gli atti esecutivi se non sei obbligato legalmente
– Analizza le eventuali azioni revocatorie o richieste basate su presunti atti in frode
– Se i debiti sono elevati, valuta strumenti come la procedura di sovraindebitamento per bloccare le azioni e ristrutturare la tua posizione

Cosa puoi ottenere con una buona difesa?
– L’annullamento di richieste di pagamento illegittime
– L’esclusione da responsabilità se il debito è sorto dopo la tua uscita
– La revoca di pignoramenti e iscrizioni
– La riduzione o chiusura del debito tramite saldo e stralcio o accordo
– La protezione del tuo patrimonio personale

Essere stato socio non significa automaticamente dover pagare i debiti dell’azienda. Ma non agire o non contestare in tempo può trasformare un rischio teorico in una perdita concreta.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e responsabilità dei soci ti spiega quando un ex socio di un’impresa con debiti può essere chiamato a rispondere e come difendersi per evitare il coinvolgimento personale.

Hai ricevuto richieste di pagamento per debiti della tua ex società o temi che possano arrivare? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti diremo se sei davvero obbligato a pagare e quali azioni legali usare per proteggerti.

Introduzione

Il problema dell’ex socio che si trova coinvolto nei debiti di un’azienda (ad es. un’impresa di installazione impianti elettrici) dipende essenzialmente dalla forma giuridica della società e dal momento (recesso, cessione di quote, liquidazione, fallimento). In generale:

  • Società di persone (S.n.c. o S.a.s.) – I soci accomandatari o accomandanti illimitatamente responsabili rispondono in solido e illimitatamente per i debiti sociali contratti fino alla data di scioglimento del loro rapporto sociale. In pratica, i creditori possono agire direttamente e contemporaneamente su ciascun socio per recuperare i crediti dell’azienda. Questa responsabilità solidale “prescinde dai rapporti interni” fra i soci: accordi tra soci o pagamenti volontari di uno di essi non liberano gli altri verso i terzi. L’art. 2290 c.c. stabilisce infatti che quando il rapporto in società si scioglie nei confronti di uno o più soci, i soci “sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”. Lo scioglimento (ad es. per recesso o cessione di quote) deve essere pubblicizzato nel Registro delle Imprese; in mancanza la cessazione societaria non è opponibile ai terzi ignoranti e il socio rimane responsabile verso i creditori.
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.) – Simile alla S.n.c.: i soci accomandatari rispondono illimitatamente. I soci accomandanti, invece, rispondono solo fino al capitale conferito. La Cassazione ha recentemente ribadito che il socio accomandante non diventa illimitatamente responsabile nemmeno pagando i debiti della società. In altri termini, la responsabilità limitata del socio accomandante vale sempre, a meno che egli non compia di fatto attività gestoria riservata agli amministratori.
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.) – I soci rispondono limitatamente alle quote conferite. In linea di principio i debiti gravano sul solo patrimonio sociale. Il socio non è tenuto a versare “sul proprio” per le passività dell’azienda (salvo garanzie personali prestate o illeciti). Dopo la cancellazione della società dal Registro, i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci solo fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in liquidazione. In altre parole, ciascun ex socio può dover restituire al curatore fallimentare o ai creditori solo gli utili o l’attivo che gli sono stati effettivamente distribuiti al termine della liquidazione sociale. Se non ha ricevuto nulla (o l’ha speso per coprire i debiti sociali), il socio non risponde personalmente dei debiti residui.
  • Società per azioni (S.p.A.) – In linea con le S.r.l., la responsabilità del socio è limitata. Le medesime regole di art. 2495 c.c. e giurisprudenza richiamata per le S.r.l. si applicano anche alle S.p.A.: cioè il socio è responsabile solo entro quanto percepito in liquidazione.

Questa sintesi può essere schematizzata nei seguenti punti riassuntivi:

  • S.n.c. (soci accomandatari): responsabilità illimitata e solidale per tutti i debiti sociali contratti fino allo scioglimento del rapporto; recesso/cessione noti ai terzi essenziale per liberarsi dai debiti futuri.
  • S.a.s. (socio accomandante): responsabilità limitata al conferimento versato; non assume obblighi illimitati anche pagando debiti sociali.
  • S.r.l. (socio quotista): responsabilità limitata alle quote conferite. I creditori possono pretendere i crediti sociali solo fino alle somme percepite in liquidazione.
  • S.p.A. (socio azionista): stesso principio di responsabilità limitata, disciplinato in modo analogo all’S.r.l. (art. 2495 c.c. e giurisprudenza).

Recesso del socio e cessione di quote

Recesso (scioglimento del rapporto) – Se un socio di s.n.c. o s.a.s. si ritira, il suo recesso può essere esercitato per iscritto con preavviso (o per giusta causa senza preavviso). Per effetto del recesso si scioglie il rapporto sociale solo verso di lui; la contabilità dovrà liquidare la quota di pertinenza. Cruciale è la pubblicità: uno degli amministratori deve iscrivere nel Registro delle Imprese l’avvenuto recesso entro 30 giorni. Solo dall’iscrizione il recesso è opponibile ai terzi. A quel punto il socio receduto “è libero della responsabilità per le obbligazioni sociali sorte dopo la data del recesso”. In mancanza di iscrizione, invece, il recesso non è opponibile ai terzi che ne sono venuti a conoscenza: di fatto la società continua a impegnarlo verso quei creditori anche per debiti contratti dopo il suo preannunciato recesso.

Cessione di quote (subentro di terzi) – In società di persone (s.n.c./s.a.s.) la cessione di una partecipazione di un socio ha effetti analoghi al recesso ai fini verso terzi: il socio cedente continua a rispondere dei debiti sociali sorti fino a quando il trasferimento non è legittimamente reso noto. La Cassazione ha affermato che «il socio che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel Registro delle Imprese o di quello (anteriore) in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza». In altre parole, se la cessione non è iscritta, per i terzi il rapporto sociale risulta ancora in essere e il cedente può essere ritenuto corresponsabile fino alla comunicazione dell’atto. Ad esempio, se il socio venditore non pubblicizza la cessione, può essere trascinato in pendenza di un eventuale fallimento della società (art. 147 L.F.).

Per quanto riguarda le società di capitali (S.r.l./S.p.A.), la semplice cessione di quote o azioni non trasferisce automaticamente i debiti ai creditori. Fatto salvo quanto previsto da particolari clausole statutarie o accordi (ad es. cessioni con patto di garanzia passiva), il socio uscente non risponde dei debiti contratti dopo la cessione delle sue quote. Anche in questo caso, tuttavia, la Cassazione rammenta che i creditori dovranno provare eventuali somme percepite in fase di liquidazione da ciascun socio per fare valere la responsabilità (vedi oltre).

Scioglimento, liquidazione e fallimento della società

Quando la società si scioglie (per decisione dei soci, scadenza del termine, delibera o cause legali), si apre la liquidazione del patrimonio. Società di persone: se la società va in fallimento, i soci illimitati possono essere estesi al fallimento personale (art. 147 l.fall., 2260 c.c. e segg.). In pratica, dopo aver esaurito il patrimonio sociale per pagare i creditori, il curatore può colpire i beni personali dei soci per l’ulteriore soddisfazione dei creditori, entro il limite della partecipazione di ciascuno. In particolare, la Cassazione ha più volte confermato che la revoca dell’efficacia della cessione di quota non esclude automaticamente l’estensione del fallimento al socio cedente, se quest’ultimo non ha dato adeguata pubblicità.

Società di capitali: anche in caso di fallimento o liquidazione coatta, i soci mantengono di norma la responsabilità limitata. In sede fallimentare, il curatore agisce in via principale contro gli amministratori o liquidatori responsabili (art. 2393 c.c. per la società; art. 146 l.f. per i creditori) ma non può di regola aggredire il patrimonio dei soci oltre quanto previsto dall’art. 2495 c.c. Siano rammentate due sentenze recenti della Cassazione:

  • Cass. ord. 24/11/2023 n. 32729 – i soci (di S.r.l.) rispondono dei debiti sociali solo fino alla concorrenza di quanto percepito in sede di liquidazione (art. 2495). Se dal bilancio finale non risultano attribuzioni ai soci, non vi è base per ritenere la loro responsabilità personale. Il creditore insoddisfatto ha l’onere di provare che l’attivo è stato effettivamente distribuito ai soci.
  • Cass. 9/7/2024 n. 18720 – analogamente, dopo cancellazione della società, i creditori potranno rivalersi sui soci solo fino alle somme ricevute in liquidazione, e solo nei limiti dei conferimenti effettivamente riscossi.

Quanto alle cause di scioglimento successive alla perdita di capitale (es. art. 2486 c.c.), la Cassazione ammette l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori che hanno continuato a compiere atti gestori non meramente conservativi in stato di insolvenza. Tuttavia, da punto di vista del socio-debitore, questo significa semplicemente che nessun patrimonio personale è in linea di principio aggredibile se non sussistono colpe gravi da parte di amministratori o liquidatori (cosa rara nei piccoli fallimenti). Il socio può rassicurarsi sapendo che la responsabilità resta limitata alla perdita del patrimonio sociale, senza automatismi verso i suoi beni personali.

Azioni revocatorie e creditori sociali

Anche dopo la cessazione o il fallimento della società, possono subentrare procedure revocatorie e azioni dei creditori. In caso di liquidazione o fallimento, il curatore può impugnare atti compiuti dalla società o dai soci che abbiano leso il patrimonio sociale a danno dei creditori (es. estremo trasferimento di beni ai soci, pagamento pregiudizievole di un socio a scapito degli altri creditori) mediante azione revocatoria fallimentare (art. 67 L.F.) o ordinaria (art. 2901 c.c.). Pertanto:

  • Revocatorie fallimentari (art. 67 L.F.) – se la società fallisce, il curatore può chiedere l’annullamento degli atti (p.es. attribuzioni di denaro o conferimenti indebiti, donazioni) compiuti nei due anni antecedenti, quando avvenuti in pregiudizio dei creditori fallimentari. Se l’ex socio ha percepito somme di liquidazione poco prima del fallimento, queste possono essere richiamate in revocatoria se esistevano segnali di insolvenza societaria.
  • Revocatorie ordinarie (art. 2901 c.c.) – i singoli creditori possono revocare atti a loro danno eseguiti dalla società (p.es. cessione sottocosto di beni sociali al socio), entro determinati termini.
  • Azione surrogatoria e risarcitoria – in mancanza di un’azione espressa per i creditori sociali nella S.r.l., i creditori insoddisfatti hanno comunque rimedi generali: possono esercitare l’azione di rivalsa verso gli amministratori sulla base della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) oppure surrogatoria (art. 2900 c.c.), per far valere i diritti della società addebitando la mala gestio degli amministratori o soci di maggioranza.

In sostanza, il socio deve preoccuparsi di dimostrare in giudizio la regolarità della liquidazione: se, ad esempio, il liquidatore ha distratto beni ai soci o riconosciuto debiti inesistenti, il socio potrà opporsi mostrando le scritture contabili della liquidazione e il bilancio finale.

Strategie di difesa del socio-debitore

Dal punto di vista del debitore (ex socio), ecco alcuni consigli concreti per difendersi da pretese creditorie:

  • Verificare la forma societaria e gli atti formali: accertarsi di quale tipo di società si tratta (S.n.c., S.a.s., S.r.l. ecc.) e se il proprio recesso o cessione delle quote è stato regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese. Se l’iscrizione manca, insistere sulla decorrenza dell’opponibilità solo dalla sua pubblicazione.
  • Controllare le scritture contabili e la liquidazione: ottenere copia del bilancio finale di liquidazione (o bilanci ante-fallimentari) per verificare se si è percepito qualche valore o utile. Secondo la giurisprudenza, il creditore deve dimostrare di aver ricevuto somme dalla liquidazione della società cancellata; poi all’ex socio spetterà provare come tali somme siano state impiegate (p.es. per estinguere debiti sociali). Se non risultano imputazioni a tuo nome, opporsi con forza alla richiesta di pagamento oltre a quello ricevuto.
  • Provare l’uso delle somme incassate: se hai ricevuto degli utili in fase di liquidazione, raccogliere prove del reinvestimento di tali fondi per scopi sociali o del loro utilizzo per pagare creditori. Ciò fa venir meno il danno subito dai creditori ed interrompe il nesso di causalità con la liquidazione. In Cassazione è stato stabilito che se l’amministratore riconosce un debito maggiore ma il creditore lo rinuncia (assenza di danno), la responsabilità viene meno.
  • Far valere gli articoli di legge e la giurisprudenza: nelle proprie memorie, sottolineare i principi sanciti dalla Corte di Cassazione: ad esempio, che «il socio di S.r.l. è obbligato a rispondere dei debiti sociali solo per il valore delle quote e somme percepite in liquidazione» e che «il socio accomandante S.a.s. non diventa illimitatamente responsabile pagando debiti sociali». Opporre l’inadempienza degli atti pubblicitari formali (art. 2290 c.c.) se il recesso/cessione non è stata iscritta.
  • Contenzioso e accordi: valuterai caso per caso l’opportunità di sanare la posizione (ad es. ricorrendo a procedure concorsuali o transazioni). In alcune circostanze il socio può chiedere di essere escluso dalla società o proporre un concordato preventivo per la società stessa, al fine di proteggere le sue posizioni. Tuttavia, anche queste opzioni richiedono cautela legale e sono materia complessa.

In ogni caso, il socio deve presentarsi al giudice con documenti precisi: verbali assembleari, scritture contabili, estratti conto, comunicazioni ufficiali di recesso/cessione. Questi atti aiuteranno a far valere la propria estraneità ai debiti ulteriori. Ad esempio, se la Cassazione dice che un socio non risponde perché non ha percepito nulla, il debitore dovrà dimostrare proprio questo fatto.

Domande e risposte

  • D: Un ex socio di S.r.l. può essere costretto a pagare i debiti residui della società?
    R: In linea di principio no. Secondo l’art. 2495 c.c. e confermato da recente giurisprudenza, il socio risponde dei debiti sociali “fino a concorrenza” delle somme da lui percepite in fase di liquidazione. Ciò significa che, se dalla liquidazione finale non risultano distribuzioni al socio, egli non è tenuto personalmente per i debiti ereditati dalla società cancellata. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che gli ex soci non sono automaticamente responsabili neanche per i debiti tributari (Erario); devono avere ricevuto utili in liquidazione perché possa essere invocata qualunque responsabilità personale.
  • D: Se ero socio di S.n.c. e mi sono dimesso, posso comunque essere ritenuto responsabile dei debiti contratti dopo il recesso?
    R: No, purché il recesso sia stato validamente dichiarato e pubblicizzato. L’art. 2290 c.c. dice che il socio uscente risponde verso terzi fino al giorno dello scioglimento del suo rapporto. Una volta comunicato il recesso (e nei fatti concludi la liquidazione della tua quota), le obbligazioni societarie successive non sono più imputabili a te, ma alla società residua. Attenzione però: affinché ciò si verifichi, è fondamentale iscrivere l’atto di recesso nel Registro delle Imprese. Se non lo si fa, il recesso non è opponibile ai creditori esterni e potresti ingiustamente essere trascinato in giudizio per debiti futuri.
  • D: Ho venduto le mie quote sociali (in S.n.c.). Poi la società è fallita. Mi può chiedere qualcosa il curatore?
    R: Dipende da quando la cessione è stata portata a conoscenza dei creditori. Fino a quel momento, la cessione non libera l’ex socio dai debiti. Secondo la Cassazione, il socio che cede quote risponde delle obbligazioni sociali sorte fino all’iscrizione della cessione nel Registro o fino a quando il creditore ne è venuto a conoscenza. Quindi, se la tua vendita è stata iscritta da subito o il creditore ne era informato, in teoria il tuo rapporto con i debiti sociali cessa. Se invece la cessione non è stata pubblicizzata, rischi di trovarla ancora “vive” nei rapporti con i terzi. Comunque, anche in questo caso, il tuo eventuale onere resta limitato alle obbligazioni contratte fino a quella data e non puoi essere sorpreso da debiti sopravvenuti alla vendita delle quote, salvo accordi diversi.
  • D: E se la società era una S.r.l.? La vendita di quote mi scarica automaticamente dai debiti?
    R: In una S.r.l. la responsabilità del socio è sempre limitata alle somme conferite. Normalmente il socio cedente di quote non risponde dei debiti sociali sorti dopo il suo distacco. Tuttavia, come detto, i creditori possono chiedere ai soci solo ciò che è stato loro distribuito in liquidazione. Quindi, dopo la vendita, la tua posizione rimane salva di per sé; ma è consigliabile verificare di non aver comunque prestato garanzie personali (fideiussioni, cessioni del quinto, pegni) legate a debiti della società. Se ne fossi garante, la cessione di quote non ti protegge automaticamente da quella garanzia.
  • D: Posso essere chiamato a pagare debiti tributari della società se ero socio?
    R: Non automaticamente. La giurisprudenza recente (Cass. SS.UU. n. 40797/2023) ha chiarito che i debiti tributari della società estinta possono gravare sugli ex soci solo se questi hanno ricevuto somme dalla liquidazione. L’Agenzia delle Entrate dovrà emettere avvisi di accertamento individuali per ogni socio, e potrà pretendere che ciascun ex socio versi quanto percepito in liquidazione per coprire la propria quota di debiti. In assenza di distribuzioni, l’ex socio non è tenuto per i debiti erariali della società.
  • D: Cosa succede se il curatore denuncia revocatoria su somme pagate in favore mia?
    R: Se ti venissero contestate operazioni abusive (p.es. prelievi di dividendi o pagamenti infruttiferi), dovrai dimostrare la legittimità delle tue operazioni. Il curatore può revocare gli atti che hanno diminuito ingiustamente il patrimonio sociale a vantaggio dei creditori personali del socio. Per difenderti, cerca di esibire evidenze che tali pagamenti (se ve ne sono) fossero regolari e approvati (delibera assembleare, utili effettivamente spettanti, ecc.). In ogni caso, resta fermo che la responsabilità complessiva è limitata a quanto percepito in liquidazione: se il curatore chiedesse indietro somme superiori a tale limite, potrai opporre la cassazione della Cassazione.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa: Codice Civile, artt. 2290, 2300 (responsabilità socio uscente), artt. 2267–2300 (scioglimento società di persone), artt. 2486, 2495 e ss. (scioglimento/liquidazione delle società di capitali), artt. 2476–2479 (S.r.l.: doveri e responsabilità degli amministratori/soci), art. 2381 e ss. (S.p.A.). Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) artt. 147 (fallimento del socio illimitato), 67 (azioni revocatorie); Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), artt. 2481–2489 (scioglimento e liquidazione).
  • Giurisprudenza e dottrina: Cass. civ. ord. Sez. III, n. 32729/2023; Cass. civ. Sez. II, n. 18720/2024; Cass. SS.UU. pen., n. 40797/2023 (18 Feb. 2025); Cass. civ. ord. Sez. I, n. 8048/2025; Cass. civ. sez. III, n. 17969/2021; Cass. civ. sez. I, n. 19797/2015; Cass. civ. sez. V, n. 20447/2011; Cass. civ. sez. Lavoro, n. 8649/2010; Cass. civ. sez. III, n. 2215/2006; Cass. civ. sez. III, n. 19304/2006;

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Conclusione

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