Hai acceso un mutuo per finanziare la tua impresa, ma ti sei accorto che i tassi applicati sono molto alti? Ti stai chiedendo se si tratta di usura bancaria e come dimostrarlo?
L’usura nel mutuo aziendale non riguarda solo il tasso d’interesse nominale, ma anche tutti i costi accessori applicati al finanziamento. Se il tasso effettivo supera la soglia fissata dalla legge, il contratto può essere contestato.
Cos’è l’usura bancaria in un mutuo?
– Si verifica quando il TEG (Tasso Effettivo Globale) supera il tasso soglia stabilito trimestralmente
– L’usura può essere originaria (al momento della firma) o sopravvenuta (durante l’esecuzione del contratto)
– Oltre agli interessi, vanno considerati anche spese, commissioni, penali e assicurazioni obbligatorie
Come riconoscere un mutuo aziendale usurario?
– Se il TEG calcolato supera il tasso soglia nel trimestre di stipula
– Se sono applicate penali sproporzionate per ritardi o estinzione anticipata
– Se ci sono costi nascosti che non sono stati dichiarati o esplicitati
– Se il contratto contiene clausole poco chiare o squilibrate
Come si dimostra l’usura in un mutuo?
– Verifica il contratto e il piano di ammortamento
– Calcola il TEG reale, sommando tutti i costi
– Confronta il risultato con il tasso soglia dell’epoca
– Se c’è superamento, puoi contestare formalmente la clausola
Cosa puoi ottenere se dimostri l’usura?
– La nullità degli interessi usurari
– Il ricalcolo del mutuo, limitato al solo capitale
– La restituzione delle somme pagate in eccesso
– Il blocco di eventuali azioni esecutive
– Un possibile risarcimento danni
Come difendersi in caso di mutuo usurario?
– Richiedi una perizia econometrica per calcolare il TEG
– Contesta alla banca la clausola sospetta
– Presenta un reclamo formale
– Agisci in giudizio per l’annullamento delle condizioni illegittime
– Se la situazione è grave, valuta anche la ristrutturazione del debito
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario e usura finanziaria – ti spiega come verificare se un mutuo aziendale è usurario, cosa puoi contestare e quali sono i rimedi legali per difenderti.
Hai un contratto di mutuo che ti sembra irregolare o stai già subendo azioni da parte della banca?
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Introduzione
Usura mutuo aziendale: come dimostrarla – Questa guida avanzata, aggiornata a luglio 2025, fornisce un inquadramento completo sulla usura nei mutui aziendali dal punto di vista del debitore. Verranno esaminati la normativa italiana di riferimento, le ultime sentenze e orientamenti giurisprudenziali, i metodi pratici per calcolare e provare l’usurarietà di un mutuo, incluse sia l’usura originaria (al momento della stipula) sia l’usura sopravvenuta (durante l’esecuzione del rapporto). Il tutto è presentato con linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati, e arricchito con tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti, esempi pratici e riferimenti normativi puntuali. La prospettiva adottata è quella del debitore che intende far valere in giudizio la nullità delle clausole usurarie o difendersi da pretese creditorie eccessive.
Figura 1: Raffigurazione storica (in chiave ironica) dell’usuraio. In passato l’usura era perseguita come reato morale; oggi in Italia è regolata da normative precise con soglie d’interesse oltre le quali il prestito diviene usurario.
Introduzione
L’usura in materia di finanziamenti bancari – e in particolare nei mutui aziendali – è un fenomeno attentamente regolato dal nostro ordinamento. Un tasso di interesse eccessivamente elevato può infatti configurare usura, rendendo la relativa clausola nulla e liberando il debitore dall’obbligo di pagare interessi. Sin dal 1996, con l’entrata in vigore della legge antiusura, il legislatore italiano ha stabilito un meccanismo oggettivo per identificare quando un tasso è usurario: il tasso soglia. Questo valore, calcolato trimestralmente, rappresenta il limite oltre il quale “gli interessi sono sempre usurari”. In altre parole, qualsiasi prestito con un tasso effettivo superiore a tale soglia è considerato automaticamente usurario per legge, indipendentemente dalle circostanze specifiche.
Oltre all’usura “oggettiva” determinata dal superamento della soglia, esiste anche un’usura di tipo “soggettivo” o “in concreto”, riferita a situazioni in cui gli interessi, pur sotto la soglia, risultino sproporzionati e vessatori rispetto alle condizioni del debitore (ad esempio approfittando di uno stato di difficoltà economica). Questa forma di usura richiede però una valutazione caso per caso ed è più difficile da dimostrare, specialmente nei rapporti bancari standardizzati. Nella pratica giudiziaria relativa ai mutui bancari, dunque, l’attenzione si concentra prevalentemente sull’usura oggettiva, misurata tramite il confronto con i tassi soglia ufficiali.
Questa guida esaminerà come individuare e dimostrare l’usurarietà di un mutuo (o di altro finanziamento) contratto da un’azienda o da un privato, illustrando i passi necessari: dalla verifica del Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato, al confronto con il tasso soglia vigente, fino alle azioni legali esperibili. Verranno inoltre analizzate le particolarità dell’usura sopravvenuta – quando un mutuo inizialmente lecito diventa usurario in corso di rapporto – alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Non mancheranno riferimenti ai differenti tipi di interesse (corrispettivi vs. moratori), alle possibili eccezioni in sede civile, all’eventuale rilievo penale del fenomeno e agli strumenti pratici a disposizione del debitore (perizie econometriche, consulenze tecniche, modelli di atti giudiziari). Il tutto corredato da esempi concreti, simulazioni di calcolo e FAQ per chiarire i dubbi più comuni.
In sintesi: se sei un imprenditore o un privato che sospetta di pagare interessi usurari sul proprio mutuo, o un avvocato che assiste un debitore in difficoltà, questa guida ti fornirà un quadro completo e aggiornato su come riconoscere la presenza di usura in un finanziamento e far valere i tuoi diritti in proposito, secondo la normativa italiana vigente al 2025.
Normativa italiana in materia di usura nei mutui
In Italia la disciplina dell’usura si basa su un articolato complesso normativo che coinvolge sia norme penali sia norme civilistiche, oltre a disposizioni amministrative per la determinazione dei tassi. Di seguito riepiloghiamo le principali fonti normative e il loro contenuto essenziale ai fini dei mutui bancari.
Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Legge antiusura): è la legge di riferimento che ha innovato profondamente la materia. Essa ha introdotto un criterio oggettivo per valutare l’usurarietà degli interessi, stabilendo che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. In attuazione di ciò, l’art. 2 della legge prevede la rilevazione trimestrale del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) per varie categorie di operazioni creditizie, e la fissazione, a partire da tali rilevazioni, del tasso soglia d’usura per il trimestre successivo. Questo tasso soglia è appunto il limite di legge oltre il quale gli interessi pattuiti sono considerati usurari in ogni caso (usura oggettiva). La legge 108/1996, inoltre, ha modificato l’art. 644 del Codice Penale e ha abrogato il previgente reato di “usura impropria” (art. 644-bis c.p.) uniformando il regime penale. Importante è anche la previsione che nel calcolo del tasso di interesse ai fini dell’usura si debbano includere “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Ciò significa che non conta solo il tasso nominale degli interessi, ma ogni costo effettivo legato al finanziamento (commissioni bancarie, spese di istruttoria, assicurazioni obbligatorie, ecc.) va considerato per determinare il tasso globale praticato e verificarne l’eventuale natura usuraria.
Art. 644 Codice Penale (Usura): come riformulato dalla L.108/1996, punisce chiunque si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in cambio di una prestazione di denaro o altra utilità. Oltre a sanzionare penalmente il fatto (con reclusione da 2 a 10 anni e multa), l’articolo 644 c.p. contiene due principi chiave: (a) rinvia alla legge (appunto la L.108/96) la determinazione del tasso limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari; (b) prevede una clausola generale per cui sono usurari anche interessi “anche se inferiori a tale limite” quando appaiono comunque sproporzionati rispetto alla prestazione e il creditore si approfitta dello stato di bisogno o difficoltà economica del debitore. Questa seconda previsione costituisce la fattispecie di usura soggettiva o in concreto, in aggiunta all’usura oggettiva determinata dal superamento del tasso soglia. Ai nostri fini (mutui bancari), è fondamentale il riferimento al tasso soglia: se il tasso del mutuo supera quel limite, abbiamo automaticamente un caso di usura oggettiva, a prescindere dall’intenzione o dalle circostanze.
Art. 1815, comma 2, Codice Civile: questa norma civile prevede la sanzione per i casi di usura dal punto di vista contrattuale. Stabilisce infatti che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. In pratica, quando in un contratto (ad esempio un mutuo) gli interessi pattuiti risultano usurari, la clausola che li prevede è nulla e il mutuo si considera a titolo gratuito, cioè senza interessi. Il debitore sarà tenuto a restituire solo il capitale ricevuto in prestito, senza alcun interesse. Questa è una conseguenza civile (nullità parziale del contratto in parte qua) del tutto indipendente dalle eventuali sanzioni penali. Per il debitore, la norma è particolarmente favorevole: non si limita a ridurre il tasso a quello legale o al tasso soglia, ma azzera tutti gli interessi dovuti sul finanziamento usurario. Come vedremo, la giurisprudenza ha chiarito che tale “sanzione di gratuità” colpisce l’intero assetto degli interessi convenuti se anche uno solo di essi (ad esempio gli interessi corrispettivi, oppure i soli interessi di mora) risulta pattuito in misura usuraria sin dall’origine del contratto.
D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (conv. in L. 28 febbraio 2001 n. 24) – Norma di interpretazione autentica: di grande rilevanza è questa disposizione intervenuta a chiarire retroattivamente l’ambito di applicazione delle norme antiusura. In risposta a dubbi interpretativi sorti nei primi anni di applicazione della L.108/96 (specie sull’applicabilità ai contratti in corso e sulla cosiddetta usura sopravvenuta), il legislatore è intervenuto stabilendo che le disposizioni dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si applicano solo alle pattuizioni usurarie fin dal momento della conclusione del contratto. In altre parole, questa norma esclude che si possa dichiarare usurario, ai fini penali o civili, un interesse divenuto eccessivo solo in epoca successiva alla stipula del contratto. L’usura, secondo l’interpretazione autentica, va valutata al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti. Ciò ha introdotto nel dibattito il concetto di usura sopravvenuta, intesa come il superamento del tasso soglia in corso di rapporto, e ha chiarito che tale evenienza – per quanto riprovievole – non integra il reato di usura né la nullità automatica ex art.1815 c.c.. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29/2002, ha dichiarato legittima questa interpretazione autentica, ritenendo non violasse la Costituzione.
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) art. 33, comma 2, lett. f e art. 36: va menzionato che per i contratti conclusi con i consumatori (quindi non per i mutui stipulati da società o professionisti, ma per quelli di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale) è prevista un’ulteriore tutela. La legge considera vessatoria – e quindi nulla – la clausola che impone al consumatore “un tasso di interesse degli interessi moratori” sproporzionato o comunque superiore a determinate soglie (in sostanza, un tasso di mora eccessivo). La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato nel 2020 che, in caso di mutui con consumatori, il debitore può scegliere se far valere la nullità civilistica ex art.1815 c.c. oppure la vessatorietà ai sensi del Codice del Consumo. Quest’ultima strada, però, è preclusa alle aziende (che non sono “consumatori”).
Nella tabella seguente riepiloghiamo le principali fonti normative rilevanti:
Fonte Normativa | Contenuto rilevante per l’usura nei mutui |
---|---|
Art. 644 Codice Penale (come modificato 1996) | Definisce il reato di usura: interessi oltre la soglia determinata dalla legge sono sempre usurari (usura oggettiva); interessi anche sotto soglia possono essere usurari se sproporzionati e approfittano dello stato di bisogno (usura soggettiva). Include commissioni e spese nel calcolo del tasso. Aggravanti se l’usuraio opera in attività bancaria/professionale o se la vittima è un imprenditore, ecc.. |
Legge 108/1996 | Istituisce la rilevazione trimestrale dei TEGM per categorie di finanziamento e la fissazione dei tassi soglia antiusura oltre i quali gli interessi sono usurari. Modifica art. 644 c.p. e prevede misure di prevenzione e sostegno alle vittime di usura. |
Art. 1815, co. 2, Codice Civile | Nullità della clausola che prevede interessi usurari e conseguente gratuità del contratto: nessun interesse è dovuto se nel mutuo sono convenuti interessi superiori alla soglia. Sanzione civilistica di forte impatto a tutela del debitore. |
D.L. 394/2000, art. 1 (L.24/2001) | Interpretazione autentica: le norme antiusura (art.644 c.p. e 1815 c.c.) si applicano solo agli interessi usurari fin dall’origine del contratto. Esclusa l’usura sopravvenuta ai fini penali e civilistici. Effetto retroattivo chiarito da Corte Cost. 29/2002. |
Codice del Consumo, art. 33 e 36 | (Per i consumatori) Clausole che impongono interessi di mora eccessivi sono vessatorie e nulle. La nullità opera a tutela del consumatore, con possibilità di ridurre il tasso o eliminarlo. Rimedio alternativo rispetto a 1815 c.c.. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e tassi soglia d’usura
Come anticipato, la legge antiusura ha istituito un sistema per fissare periodicamente i tassi soglia oltre i quali si ha usura oggettiva. Il meccanismo funziona così:
- Rilevazione dei tassi medi (TEGM): Ogni trimestre, Banca d’Italia raccoglie presso banche e finanziarie i dati sui tassi effettivi globali applicati nelle varie categorie di operazioni di finanziamento (mutui ipotecari, aperture di credito in conto corrente, leasing, prestiti personali, factoring, ecc.). Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) è il tasso medio effettivamente praticato per ciascuna categoria nel trimestre di riferimento. “Effettivo globale” significa che il tasso include non solo gli interessi nominali ma tutte le spese e commissioni collegate al credito (con l’esclusione di imposte e tasse) così come previsto dalla legge.
- Determinazione del tasso soglia: Sulla base dei TEGM rilevati, il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) emana un decreto trimestrale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) con i nuovi tassi soglia antiusura validi per il trimestre successivo. Dal 2011 la formula di calcolo del tasso soglia è la seguente: tasso soglia = TEGM + 25% di TEGM + 4 punti percentuali, con un’ulteriore regola di salvaguardia per cui la differenza tra tasso soglia e tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Questo metodo (introdotto dal D.L. 70/2011) ha sostituito il precedente che invece prevedeva semplicemente un aumento del 50% (TEGM × 1,5). Lo scopo della modifica è stato evitare che con tassi medi molto bassi il margine di tolleranza risultasse troppo esiguo; infatti il “+4 punti” crea un differenziale minimo. In ogni caso, prima del maggio 2011 i tassi soglia venivano calcolati come 1,5 volte il tasso medio; dopo maggio 2011 vengono calcolati come TEGM × 1,25 + 4 p.p., fermo il tetto di 8 punti di spread massimo.
- Categorie di operazioni: I tassi medi e soglia sono pubblicati per diverse categorie, che attualmente sono individuate dal MEF (decreto 27/09/2018) e dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 2016. Ad esempio, tra le categorie principali vi sono: Mutui ipotecari a tasso fisso, Mutui ipotecari a tasso variabile, Aperture di credito in conto corrente, Anticipi e sconti commerciali, Factoring, Leasing, Credito personale, Carte di credito revolving, Prestiti contro cessione del quinto, ecc. Ciascuna categoria può essere suddivisa per classi di importo (fino a 250k €, oltre 250k €, ecc.) a seconda delle istruzioni vigenti. È fondamentale individuare la giusta categoria in cui rientra il finanziamento oggetto di esame, poiché le soglie variano notevolmente: ad esempio il tasso soglia per un’apertura di credito autoliquidante può essere diverso da quello di un mutuo immobiliare.
- Pubblicazione ufficiale: I decreti trimestrali con i tassi medi e soglia vengono pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro (MEF) e comunicati dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia rende disponibile anche una serie storica di tutti i TEGM e relativi tassi soglia dal 1997 in poi. In pratica, per chi vuole verificare l’usura in un contratto bancario, è possibile reperire il tasso soglia applicabile a ogni periodo semplicemente consultando i decreti (spesso riassunti anche da siti giuridici e finanziari).
Di seguito una tabella esemplificativa con alcuni tassi medi e soglia attualmente in vigore (III trimestre 2025) per la categoria dei mutui ipotecari:
Categoria | TEGM (III trim. 2025) | Tasso soglia (III trim. 2025) |
---|---|---|
Mutui ipotecari a tasso fisso | 3,21 % | 8,0125 % |
Mutui ipotecari a tasso variabile | 4,37 % | 9,4625 % |
Nota: Come si vede, il tasso soglia non è semplicemente 3,21 × 1,25 + 4 = 8,0125?% per i mutui a tasso fisso e 4,37 × 1,25 + 4 = 9,4625% per i mutui a tasso variabile, nel rispetto della formula vigente. La presenza di quattro decimali è dovuta al calcolo e indica che il MEF può arrotondare le soglie a un quarto di punto (1/4 del tasso medio + 4 punti). Per altre categorie di credito nello stesso trimestre, i tassi soglia variano: ad esempio, la cessione del quinto per importi fino 15.000 € ha un tasso soglia intorno al 20,4%, segno che per crediti non garantiti e più rischiosi la soglia è molto più alta.
Utilizzo dei tassi soglia: una volta noto il tasso soglia del periodo, questo va confrontato con il tasso effettivo globale del nostro contratto. Se, ad esempio, un mutuo aziendale è stato stipulato a settembre 2023 con un tasso effettivo (comprensivo di spese) dell’9% annuo, e la soglia antiusura per i mutui variabili in quel trimestre era il 9,4625%, allora il mutuo non era originariamente usurario (9% < 9,4625%). Se però in un altro caso un finanziamento avesse un costo effettivo del 10% a fronte di una soglia, poniamo, dell’8%, ci troveremmo di fronte ad usura originaria: gli interessi pattuiti eccedono il limite di legge, con le conseguenze che vedremo (nullità della clausola e azzeramento degli interessi).
Attenzione: Il tasso da considerare non è semplicemente il tasso nominale indicato nel contratto, ma occorre calcolare il TAEG/ISC effettivo tenendo conto di ogni costo. Le banche sono tenute per legge a indicare nei contratti l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo, equivalente al TAEG) che esprime in percentuale annua il costo complessivo del finanziamento. Tale ISC di norma coincide con il TEG effettivo da confrontare con la soglia. Tuttavia, potrebbero esservi differenze a seconda di come vengono calcolati determinati oneri (ad esempio commissioni di massimo scoperto, interessi di mora, penali di estinzione anticipata, ecc.). In caso di contestazione giudiziaria, spesso si affida a un consulente tecnico il compito di determinare il tasso effettivo realmente applicato tenendo conto di tutti gli addebiti al cliente, e confrontarlo con i tassi soglia dei vari periodi.
Come verificare e dimostrare l’usura in un mutuo aziendale
Passiamo ora all’aspetto pratico: cosa deve fare un debitore (o il suo consulente/legale) per accertare se un mutuo è usurario e raccogliere le prove? In questa sezione descriviamo i passi fondamentali, dall’analisi del contratto fino alla preparazione di una perizia, con un focus sui mutui concessi a imprese (mutui “aziendali”, che però in buona parte seguono le stesse regole dei mutui ai consumatori, fatta eccezione per le tutele del Codice del Consumo).
1. Raccolta dei documenti e informazioni chiave
Prima di tutto, occorre raccogliere tutti i documenti relativi al finanziamento. In particolare:
- Contratto di mutuo: è fondamentale avere la copia integrale del contratto di mutuo stipulato con la banca. Dal contratto si ricavano i dati essenziali: importo finanziato, durata, tasso di interesse nominale (fisso o variabile, con indice di riferimento e spread), eventuali spese iniziali (istruttoria, perizia immobiliare, assicurazione, ecc.), spese periodiche (commissioni di incasso rata, spese di gestione), clausole particolari (come interessi di mora, clausole di salvaguardia, ecc.). Inoltre spesso nel contratto o nei documenti di trasparenza allegati è indicato l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o TAEG iniziale. Attenzione: se il mutuo è a tasso variabile e/o prevede commissioni variabili nel tempo, il TAEG indicato inizialmente potrebbe non riflettere il costo effettivo su tutta la vita del mutuo, ma solo in condizioni iniziali.
- Piano di ammortamento: avere il piano di ammortamento (ossia la tabella delle rate previste con quota capitale e quota interessi) è utile per capire come maturano gli interessi corrispettivi nel tempo. Tuttavia, per il calcolo dell’usura originaria conta soprattutto la situazione alla stipula (costo annuale iniziale). Il piano è più rilevante nei mutui a tasso variabile per capire come e quando il tasso è cambiato.
- Estratti conto e comunicazioni periodiche: se il mutuo è in corso da tempo, raccogliere le contabili delle rate pagate, gli estratti conto scalare (se si tratta di un fido o conto corrente collegato), le comunicazioni della banca sui tassi (ad esempio, per i tassi variabili, le lettere trimestrali di variazione tasso). Questo materiale serve sia a calcolare il costo effettivo sostenuto, sia a verificare se in qualche periodo il tasso applicato è cambiato e ha superato la soglia (usura sopravvenuta).
- Decreti ministeriali dei tassi soglia: identificare, in base alla data di stipula e alle eventuali modifiche contrattuali, quali trimestri sono rilevanti. Ad esempio, se un mutuo è stipulato a ottobre 2018, bisognerà prendere il decreto MEF coi tassi medi del II trimestre 2018 (che generano le soglie per il III trimestre 2018, valido includendo ottobre 2018). Se il mutuo è a tasso variabile, per l’analisi di usura sopravvenuta occorre il tasso soglia di ogni trimestre successivo in cui il tasso effettivo applicato è variato. I decreti si trovano sul sito del MEF o sui portali giuridici, come visto. Conviene estrarre le soglie per la categoria pertinente (mutui, aperture di credito, ecc.) per i periodi considerati.
2. Calcolo del TEG effettivamente applicato
La parte cruciale è il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) del mutuo, ovvero il costo effettivo del credito in percentuale. Questo calcolo deve includere tutti gli oneri collegati al credito, come richiesto dall’art. 644 c.p. e dalle Istruzioni di Banca d’Italia. In pratica, per un mutuo bisogna considerare:
- Interessi corrispettivi nominali: il tasso annuo nominale applicato alle rate.
- Commissioni di istruttoria: addebitate all’inizio, di solito una percentuale dell’importo finanziato o una somma fissa.
- Spese di perizia, notarili: se a carico del cliente (quelle relative al mutuo stesso, es. spese di perizia tecnica sull’immobile, che di norma sono incluse nel calcolo).
- Premio di assicurazione: se la banca ha richiesto una polizza a garanzia (ad es. incendio sull’immobile o vita sull’intestatario) e la polizza è condizione per il credito, il costo assicurativo rientra nel calcolo degli oneri.
- Commissioni periodiche: ad esempio spese di incasso rata, commissioni per servizi collegati.
- Altre remunerazioni: ad esempio commissione di massimo scoperto (nei fidi in conto, non tanto nei mutui rateali) o commissioni per estensioni di fido.
- Oneri eventuali su tassi di mora: qui c’è dibattito se includere nel TEG di verifica usura anche il tasso di mora. La legge dice di considerare commissioni e spese collegate all’erogazione del credito; gli interessi di mora sono collegati all’eventuale inadempimento, quindi tradizionalmente nei TEGM ministeriali non si conteggiano i moratori (che hanno una soglia separata di fatto: la Cassazione ha però chiarito che anche i moratori sono soggetti a soglia, come vedremo). Per prudenza, alcune perizie calcolano a parte l’eventuale usurarietà del tasso di mora pattuito confrontandolo col tasso soglia, ma separatamente dal TEG “ordinario”.
In generale, per un mutuo a tasso fisso il TEG coincide col TAEG indicato a contratto. Per un mutuo a tasso variabile, l’ISC iniziale è calcolato su proiezione ipotizzando il tasso invariato iniziale; in realtà il tasso effettivo anno per anno cambia. In sede di verifica, si può calcolare il TEG di ciascun anno (o trimestre) del mutuo confrontando gli interessi effettivamente pagati in quel periodo + spese, con il capitale residuo medio. Questo è un lavoro tecnico da affidare a esperti di calcolo finanziario.
Esempio di calcolo semplificato: Supponiamo un mutuo di €100.000 erogato a una società, durata 5 anni, tasso fisso nominale 6% annuo con rate mensili, spese di istruttoria 1% (€1.000). Trascurando altre spese, il TEG iniziale sarà leggermente superiore al 6% per via di quella commissione: su base annua si può stimare circa 6,4% come TAEG iniziale. Se la soglia all’epoca era, poniamo, 8%, il mutuo non era usurario. Ma se il tasso nominale fosse stato 10% e spese 1%, il TEG sarebbe stato ~10,5%, a fronte di una soglia dell’8%: palese usura originaria.
Strumenti di calcolo: Esistono software e applicazioni (alcune fornite da siti specializzati, come il calcolatore citato su AvvocatoAndreani.it) dove inserendo i dati del finanziamento è possibile ottenere il tasso effettivo e verificare il superamento della soglia. In cause complesse, il giudice nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) che ridetermina con precisione tutti i tassi applicati.
3. Confronto con i tassi soglia (usura originaria)
Una volta noto il tasso effettivo del mutuo alla stipula, si procede al confronto con il tasso soglia antiusura vigente in quel momento per la categoria di operazione. Se il mutuo rientra tra i “mutui ipotecari a tasso fisso”, si prenderà la soglia di quella categoria nel trimestre di stipula; se fosse un finanziamento non ipotecario ma chirografario ad una società, potrebbe rientrare nella categoria “Altri finanziamenti alle imprese” (a volte definita “prestiti alle famiglie produttrici” nelle vecchie rilevazioni) con soglie diverse.
- Se TEG contrattuale ≤ tasso soglia: il mutuo non è usurario all’origine. Significa che, al momento in cui le parti hanno convenuto gli interessi, questi erano nei limiti di legge. L’usura originaria è esclusa. (Resta solo la possibilità di usura soggettiva se tassi enormi ma sotto soglia e circostanze di approfittamento – ipotesi rara in ambito bancario, data la soglia già elevata per natura).
- Se TEG contrattuale > tasso soglia: si configura usura originaria. Gli interessi pattuiti eccedono il limite penale di cui all’art. 644 c.p. In tal caso:
- Civilmente, scatta la nullità ex art. 1815 c.c. della clausola di interesse. Il mutuo è da considerarsi gratuito, ossia senza interessi dovuti dal debitore. Il debitore dovrà rimborsare solo il capitale ricevuto in prestito, mentre ogni interesse pagato in più andrà restituito come indebito. Se il mutuo è ancora in corso, il debitore può sospendere il pagamento della quota interessi delle rate (versando solo la quota capitale) rivendicando la gratuità.
- Penalmente, la fattispecie integra il reato di usura a carico di chi ha applicato o anche solo concordato tali interessi (tipicamente i responsabili della banca, se sussiste la consapevolezza). Nel contesto bancario, l’usura può essere contestata penalmente ma spesso è difficile ipotizzare il dolo specifico, specie se lo sforamento è marginale o dovuto a errori di calcolo. In ogni caso il debitore potrebbe presentare un esposto o denuncia per usura, anche solo come leva strategica, ma la guida qui si concentra sugli aspetti civili e sulla dimostrazione in giudizio per ottenere il ristoro economico.
Documento utile: se l’analisi evidenzia usura originaria, è consigliabile redigere una perizia econometrica di parte che dettagli i calcoli e i superamenti di soglia, da produrre poi in giudizio. Tale perizia allega tipicamente: estratto del contratto, tabelle di calcolo del TEG, indicazione dei tassi soglia, e conclusioni circa l’entità degli interessi versati in eccesso da ripetere.
4. Verifica dell’usura sopravvenuta (se tasso variabile o condizioni mutate)
Un ulteriore controllo da compiere – specialmente per mutui a tasso variabile o finanziamenti con commissioni variabili – riguarda la possibile usura sopravvenuta. Si parla di usura sopravvenuta quando, pur essendo il tasso originariamente lecito, in corso di rapporto esso diviene superiore al tasso soglia di quel periodo. Ciò può accadere ad esempio con un mutuo a tasso indicizzato: al momento della stipula l’Euribor è basso e il tasso rientra nei limiti, ma se l’Euribor aumenta bruscamente, il tasso pagato dal cliente può superare la soglia antiusura in qualche trimestre successivo. Oppure in un conto corrente con affidamento: la banca potrebbe aver pattuito un tasso debitore del, diciamo, 10% nel 2019 (soglia allora 12% ipotetica); poi nel 2022-2023 i tassi medi di mercato scendono molto e la soglia per scoperti di conto scende magari a 8%, rendendo di fatto usurario quel 10% che il cliente continua a pagare su scoperti.
Per verificare l’usura sopravvenuta occorre, per ciascun periodo (trimestre, semestre, anno a seconda dei dati disponibili) confrontare il tasso effettivo applicato in quel periodo con il tasso soglia vigente in quel periodo. Attenzione che per tassi variabili occorre considerare l’indice di riferimento e lo spread: ad esempio un mutuo a tasso variabile con Euribor 3 mesi + 3% di spread, stipulato nel 2020:
- Nel 2020 l’Euribor era intorno a -0,4%, quindi tasso pagato ~2,6%. Soglia mutui variabili 2020 (esempio) ~7%, quindi ok.
- Nel 2023 l’Euribor 3m è salito a 3,5%, per cui il tasso pagato dal cliente diventa 3,5 + 3 = 6,5%. Bisogna guardare la soglia del 2023: se ad es. nel III trim. 2023 la soglia mutui variabili era 8,9%, allora 6,5% è ancora sotto. Ma se il tasso salisse oltre 8,9% (non impossibile se Euribor fosse salito ancora), avremmo in quel trimestre usura sopravvenuta.
Caso tipico di usura sopravvenuta: i tassi di mercato fluttuano e i decreti MEF reagiscono di conseguenza. Nel 2020-2021 i tassi medi erano molto bassi, quindi anche le soglie erano eccezionalmente basse (ad esempio per i mutui a tasso variabile la soglia scese sotto il 6%). Un mutuo stipulato magari anni prima al tasso minimo 5% + spread 2% = 7% in quel frangente poteva temporaneamente risultare sopra soglia (7% > soglia ~6%). Poi i tassi sono risaliti nel 2022-2023 e le soglie si sono alzate di nuovo. Dunque l’usura sopravvenuta può verificarsi in fasi di calo dei tassi medi, colpendo contratti a tasso fisso o spread alti stipulati in passato.
Importante: La norma di interpretazione autentica del 2001 aveva chiarito che art. 644 c.p. e 1815 c.c. si applicano solo all’usura originaria. Questo significa che penalmente non è previsto alcun reato se il tasso diviene usurario dopo la stipula (manca il requisito di interessi promessi o convenuti oltre soglia, essendo oltre soglia solo successivamente). E civilmente la Cassazione fino a qualche anno fa negava la possibilità di applicare l’art. 1815 c.c. a tale evenienza: non essendo usurari gli interessi “convenuti” inizialmente, non scatterebbe la nullità. La Cassazione a Sezioni Unite nel 2017 (sent. n. 24675/2017) ha sancito tale principio: nei mutui, il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non determina nullità o inefficacia della clausola di interessi né, di per sé, un inadempimento alla buona fede contrattuale da parte della banca. In altre parole, la “usura sopravvenuta” era ritenuta giuridicamente irrilevante ai fini di invalidare o modificare il contratto in base a quella pronuncia. Le Sezioni Unite 2017 motivavano che far salvi gli interessi convenuti non escludeva che potessero esistere altri strumenti di tutela per il mutuatario, ma tali strumenti non includevano la nullità o inefficacia della clausola in questione.
Tuttavia, nel tempo la giurisprudenza ha cercato strade alternative per dare tutela al debitore in caso di tassi divenuti sproporzionati. Si sono avanzate teorie, in dottrina e in alcune pronunce, secondo cui:
- Si potrebbe applicare una nullità parziale sopravvenuta della clausola per contrasto con norme imperative, sostituendo il tasso eccedente con il tasso soglia o il tasso legale (richiamando gli artt. 1339 e 1419 co.2 c.c.).
- Oppure configurare la situazione come violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), perché la banca che pretende interessi ormai usurari pretenderebbe una prestazione eccessivamente onerosa e squilibrata, contraria a correttezza e buona fede.
- Altra ipotesi minoritaria è stata invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), ma è difficilmente applicabile perché i rischi del tasso variabile sono normalmente contemplati nel contratto.
Usura sopravvenuta: evoluzione recente e orientamenti contrastanti
Negli ultimissimi anni si è assistito a un’evoluzione importante: alcune pronunce della Cassazione hanno riaperto spiragli per riconoscere un rimedio al debitore in caso di usura sopravvenuta, sia pure al di fuori dell’applicazione diretta di art. 644 c.p. e 1815 c.c. In particolare, una sentenza della Corte di Cassazione del 28 settembre 2023, n. 27545 ha suscitato notevole attenzione poiché – discostandosi dalla rigidità di Sez. Unite 2017 – ha affermato che gli interessi divenuti usurari in corso di rapporto costituiscono in ogni caso importi indebiti da parte del creditore, in quanto la pretesa di ottenerli viola il principio generale di buona fede contrattuale. La Cassazione 27545/2023, pur ribadendo che la clausola contrattuale resta valida ed efficace (se lecita all’origine), sottolinea che chiedere interessi ultra-soglia sopravvenuti significa richiedere una prestazione oggettivamente sproporzionata, contraria alla lealtà contrattuale. Dunque, tali interessi non sono dovuti dal debitore.
Questo pronunciamento è significativo perché riconosce concretamente tutela al mutuatario per l’usura sopravvenuta, spostando il problema sul terreno della responsabilità contrattuale e buona fede invece che sulla nullità ex lege antiusura (non applicabile per interpretazione autentica). In pratica, se il tasso eccede la soglia durante il rapporto, il debitore – secondo questa impostazione – può rifiutarsi di pagare la parte eccedente la soglia, e se l’avesse pagata potrebbe richiederla indietro come indebito, argomentando che la banca, insistendo nel pretenderla, violerebbe i doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione.
Va però evidenziato che non tutta la giurisprudenza è allineata su questo punto. Ad esempio, Tribunale di Siracusa, sent. n. 499/2024 ha ritenuto di non seguire l’orientamento aperto dalla Cass. 27545/2023, riaffermando invece la piena validità della clausola di interessi anche se il tasso supera la soglia al momento del pagamento, in linea con Cass. Sez. Unite 2017. In tale decisione di merito si legge che l’usura sopravvenuta rimane irrilevante e non configura nemmeno violazione di buona fede “per il solo fatto del sopraggiunto superamento” della soglia. Il Tribunale ha esplicitamente preso le distanze dalla sentenza della Cassazione 27545/2023, definendola un orientamento non condiviso e ribadendo l’adesione “in toto” ai principi delle Sez. Unite 2017.
Ci troviamo quindi, al 2025, con un quadro giurisprudenziale non del tutto consolidato: da un lato le Sezioni Unite 24675/2017 che negano effetti all’usura sopravvenuta su piano di nullità o inadempimento contrattuale, dall’altro alcune pronunce recenti della Cassazione (es. 27545/2023) e di Cassazione del 2022 che invece riconoscono la tutela via buona fede per non dover pagare interessi divenuti usurari.
Va sottolineato che già le Sezioni Unite 2017, pur negando rimedi automatici, avevano precisato che la validità della clausola “non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano i presupposti”. Questo inciso oggi viene letto come un’apertura: la Cassazione 2023 infatti afferma di dare “seguito al dictum” delle SU nel senso di trovare un altro strumento (appunto la buona fede contrattuale) per offrire tutela.
In sintesi sulla usura sopravvenuta: Il debitore che scopra che il proprio mutuo è diventato usurario in corso di svolgimento non può invocare la nullità ex art.1815 c.c. né parlare tecnicamente di “interessi convenuti usurari” (perché convenuti leciti all’inizio). Però, sulla scorta delle recenti pronunce, può eccepire che gli interessi eccedenti la soglia maturati successivamente non sono dovuti per violazione dei doveri di buona fede e per il carattere indebito di una tale pretesa del creditore. In giudizio, dunque, potrà chiedere al giudice di dichiarare che su determinate rate o interessi non maturano interessi oltre soglia e di conseguenza:
- Se la banca ha già incassato interessi eccedenti la soglia (perché il debitore li ha pagati ignaro), di condannarla a restituirli come indebito oggettivo.
- Se il mutuo è in corso, di dichiarare che oltre una certa soglia gli interessi non sono esigibili e quindi le rate vadano ricalcolate.
- NB: È probabile che il giudice, accogliendo una simile impostazione, più che “nullità” parli di inesigibilità degli interessi eccedentari per contrasto con principi contrattuali.
Il consiglio pratico per il debitore e il suo avvocato è di supportare questa tesi con perizia tecnica che individui con precisione i periodi di superamento soglia e quantifichi gli importi indebitamente pagati, e di richiamare in atti le pronunce più recenti (Cass. 27545/2023, Cass. 16303/2018 o altre) che sostengono la tutela in buona fede. Tenere però a mente che non c’è unanimità: alcuni Tribunali potrebbero aderire alla linea tradizionale e rigettare tali richieste, specie in assenza di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite futuro.
Interessi di mora e usura nei mutui
Un capitolo a parte merita l’analisi degli interessi moratori (di mora) nei mutui, in relazione all’usura. Gli interessi di mora sono quelli dovuti dal debitore in caso di ritardo nel pagamento delle rate, generalmente fissati in contratto con una maggiorazione (esempio: “in caso di ritardo, interessi moratori al tasso del X% annuo”). Spesso i tassi di mora sono sensibilmente più alti dei tassi corrispettivi (potrebbero essere 2-3 punti percentuali in più, o anche di più, rispetto al tasso base). Ci si è chiesti dunque: anche gli interessi moratori sono soggetti alla legge antiusura e alle soglie?
La questione è stata dibattuta. Inizialmente, qualche pronuncia sosteneva che l’art. 1815, comma 2 c.c. non fosse applicabile agli interessi moratori, in quanto la norma parla di interessi “convenuti” – intendendo secondo alcuni solo gli interessi corrispettivi – mentre gli interessi di mora, avendo funzione risarcitoria, sarebbero di diversa natura causale. Questo approccio portava a conclusioni come: se solo la mora supera la soglia ma gli interessi corrispettivi no, la clausola di mora è nulla ma il contratto resta oneroso per la parte corrispettiva (non si trasforma in gratuito). In sostanza, l’usurarietà della sola mora comporterebbe la nullità solo di quella pattuizione, senza azzerare tutti gli interessi dovuti.
Tale impostazione era favorevole alle banche, in quanto limitava l’impatto delle contestazioni di mora usuraria: la banca perderebbe al più il diritto agli interessi di mora (peraltro spesso mai applicati se il cliente paga regolare), ma manterrebbe il diritto agli interessi corrispettivi normali. Ed effettivamente alcune decisioni di merito l’hanno adottata (vedasi Tribunale di Avezzano 5/2/2020 citato, che nega la “conversione in gratuito” del mutuo se l’usurarietà riguarda solo la mora non applicata in concreto).
Tuttavia, la Cassazione si è espressa diversamente. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 19597 del 18/09/2020, hanno preso posizione netta: la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Ciò significa che anche la pattuizione di un tasso di mora superiore alla soglia vigente al momento della stipula è da considerarsi usuraria. La stessa sentenza SU 2020 ha affermato che, nel caso di contratti con consumatori, quel tasso eccessivo può essere valutato pure come clausola vessatoria (dando al consumatore la scelta del rimedio). Ma soprattutto, ha stabilito un importante principio in tema di interesse ad agire: il debitore può chiedere l’accertamento dell’usurarietà degli interessi di mora anche durante il rapporto, prima ancora che la mora sia applicata (ad esempio, può agire per far dichiarare nulla la clausola di mora usuraria senza attendere di pagare in ritardo). Questo riconoscimento è pratico: serve a evitare che la banca possa intimidire il cliente con clausole di mora illegali, anche se poi il cliente è diligente nei pagamenti.
Quanto agli effetti sanzionatori, se un mutuo prevede un tasso di mora originariamente sopra soglia, la conseguenza secondo la Cassazione è la nullità della clausola di interessi di mora. Resta poi da capire se si applichi l’art. 1815 c.c. integralmente (contratto gratuito, quindi nessun interesse neanche corrispettivo) oppure no. Le Sezioni Unite 2020, pur riconoscendo l’usurarietà della mora, non sembrano aver dichiarato espressamente che l’intero contratto diventa gratuito, ma vista la lettera di 1815 c.c. (“se sono convenuti interessi usurari… non sono dovuti interessi”), molti tribunali hanno ritenuto che anche un tasso di mora usurario rende gratuiti tutti gli interessi. Alcuni invece, come visto, propendono per una nullità parziale limitata alla mora.
Per conciliare queste vedute, si può ragionare così:
- La clausola di mora usuraria è nulla. Quindi la banca non potrà pretendere interessi di mora su ritardi.
- Gli interessi corrispettivi restano dovuti solo se non c’è usurarietà neppure in quelli. Ma se la domanda giudiziale è impostata su 1815 c.c., c’è il rischio che il giudice dichiari la gratuità totale. Questo dipende dall’interpretazione: taluni giudici ritengono che 1815 c.c. colpisca qualsiasi patto di interessi usurari, e quindi se qualunque tipologia di interesse pattuita è usuraria, allora nessun interesse (neanche di altro tipo) sia dovuto. Altri preferiscono una lettura restrittiva: interessi corrispettivi e moratori hanno funzioni diverse e l’usura della mora non “infetta” i corrispettivi.
La Cassazione più recente sembra orientarsi per la linea dura: ad esempio già Cass. 27442/2018 affermava che se gli interessi di mora pattuiti superano la soglia, scatta la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. (non debenza di interessi). Le SU 2020 indirettamente confermano la gravità della cosa equiparando per molti versi mora e corrispettivi in termini di applicazione della legge antiusura.
Consigli pratici:
- Se si difende un consumatore, può essere conveniente invocare in giudizio anche la nullità della clausola di mora come clausola vessatoria ex art. 33 Cod. Cons., perché in quel caso il giudice può limitarsi a dichiararla nulla pro tanto (eliminando o riducendo la mora senza toccare gli interessi corrispettivi). Questo può essere utile se non si vuole rischiare di perdere tutti gli interessi corrispettivi in caso di contestazione borderline.
- Se invece il cliente è un’azienda, l’unica strada è 1815 c.c. e quindi occorre puntare alla gratuità integrale se la mora è usuraria. Molte cause di questo tipo hanno visto le banche difendersi sostenendo che la clausola non è mai stata applicata (il cliente non è mai incorso in mora) e quindi mancherebbe interesse ad agire. Ma SU 2020 ha eliminato questo argomento, dicendo che l’interesse sussiste anche solo a far caducare la clausola potenzialmente applicabile.
In ogni caso, è buona prassi, quando si analizza un mutuo per usura:
- Calcolare il TEG escludendo la mora e confrontare con soglia (usura originaria su corrispettivi).
- Calcolare il tasso di mora pattuito (sommando eventualmente tasso base + spread di mora) e confrontarlo con la stessa soglia o con soglia specifica se esiste (nei decreti non c’è soglia separata per le more; spesso si prende la soglia della stessa categoria aumentandola di un certo marginetto, ma in giurisprudenza prevale l’idea che lo stesso tasso soglia vale anche per la mora).
- Se la mora supera la soglia originaria, evidenziarlo nella perizia. Ad esempio: mutuo tasso 5% con mora 5 punti extra → mora 10%, se soglia era 8%, la mora è usuraria anche se il 5% corrispettivo no. In tal caso, segnalare che la clausola di mora è nulla e argomentare, citando giurisprudenza, che ex art. 1815 c.c. il mutuo va reso gratuito (o quantomeno va espunta la mora).
- Se la mora non è stata mai applicata, il guadagno pratico per il cliente potrebbe essere modesto, ma diventa comunque un elemento negoziale o difensivo (es: impedire alla banca di chiedere interessi ulteriori in caso di ritardo, o contestare il calcolo del dovuto in caso di risoluzione).
Onere della prova e accertamento tecnico in giudizio
Dimostrare l’usura in giudizio richiede un corretto assolvimento dell’onere probatorio da parte del debitore che la invoca. Vediamo quali sono le regole processuali e gli strumenti tipici.
Onere della prova a carico del debitore attore/opponente: Secondo l’impostazione costante della Cassazione, spetta al debitore che afferma la presenza di interessi usurari allegare e provare i fatti a sostegno della sua domanda o eccezione. In altre parole, il cliente deve presentare gli elementi concreti che dimostrino il superamento del tasso soglia. Questo si traduce in:
- Allegare il contratto bancario e gli altri documenti da cui risultano i tassi e costi applicati.
- Indicare in modo specifico quali sono i periodi in cui è avvenuto il superamento e di quanto. Non basta affermare genericamente “il mutuo ha tassi usurari”; va proprio quantificato il tasso applicato e confrontato alla soglia vigente allora. La Cassazione ha definito “indispensabile una indicazione circostanziata del concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione”. Ad esempio, dire: “Nel mutuo tal dei tali, al momento della stipula (1º trimestre 2019) il TEG era 12,50%, a fronte di un tasso soglia del 10,15%, con supero di 2,35 punti” e magari allegare tabella/perizia.
- Se si tratta di contestare usura sopravvenuta, occorre dettagliare i trimestri o le date in cui il tasso è divenuto usurario nel corso del rapporto.
Ruolo della perizia di parte: È altamente consigliabile che il debitore supporti le proprie allegazioni con una perizia econometrica di parte (redatta da un consulente esperto in materia bancaria), da produrre già in sede di atto di citazione o di comparsa di risposta (se è convenuto che eccepisce usura). Questa perizia non ha valore di prova legale, ma costituisce un insieme di allegazioni tecniche che aiutano a chiarire al giudice la questione, e se la banca non la contesta specificamente su punti tecnici, può quasi assumere valore probatorio. La perizia indicherà i numeri (tassi applicati, soglie, importi indebitamente pagati) e citerà i metodi usati conformi alle Istruzioni di Banca d’Italia.
Onere della prova a carico della banca: Una volta che il debitore ha allegato compiutamente l’usurarietà con una perizia dettagliata, tocca alla banca contestare puntualmente se vuole evitare che i fatti si diano per ammessi. Non basta una contestazione generica. Ad esempio, come evidenziato dalla Cassazione (anche nella pronuncia del 2023 di cui parlavamo), la banca deve indicare quali sarebbero secondo lei i tassi effettivamente applicati se vuole smentire i calcoli del cliente. Se la banca si limita a dire “non è vero che c’è usura, la perizia attorea è sbagliata” senza però produrre i propri conteggi o specificare dove l’errore consista, rischia che le allegazioni del cliente vengano ritenute non contestate specificamente. Cass. Sez. Unite 2020 n.19597 ha tracciato proprio uno schema: il debitore deve dedurre tipo di contratto, clausole di interessi, tassi applicati, qualità eventualmente di consumatore, TEGM e soglia del periodo; la banca, per resistere, “dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi” del diritto altrui (nel nostro contesto, dovrebbe dimostrare che il tasso effettivo era inferiore alla soglia o che certe voci non vanno conteggiate, ecc.). Anche Cass. 27545/2023 ha ribadito che la banca non può fare contestazioni generiche ma deve indicare quale tasso avrebbe applicato.
Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU): Nei giudizi sull’usura bancaria, spesso la materia è abbastanza tecnica da richiedere una CTU. Se il giudice ritiene che la perizia di parte non sia sufficiente o se c’è conflitto tra le parti sui numeri, nominerà un consulente (normalmente un commercialista o un esperto contabile in materia bancaria) con il compito di:
- Verificare i tassi effettivamente applicati nel rapporto (ricostruendo eventualmente il saldo, interessi corrisposti, ecc.).
- Determinare i TEG e confrontarli con i tassi soglia dei vari periodi.
- Rispondere a quesiti del tipo: “Accerti il CTU se nel contratto di mutuo X siano stati pattuiti interessi in violazione della legge antiusura e, in ipotesi affermativa, ridetermini il piano di ammortamento espungendo gli interessi non dovuti”, ecc.
È importante che il legale del debitore formuli bene i quesiti per il CTU, per coprire tutte le ipotesi (usura originaria, usura sopravvenuta, mora). Inoltre è utile depositare i decreti MEF con i tassi soglia a disposizione del CTU.
Esiti possibili della CTU: Se la CTU conferma l’usurarietà, la causa solitamente si orienta verso la declaratoria di nullità della clausola interessi. Se invece la CTU smentisce l’usura (ad esempio perché il CTU include meno voci di quelle che il perito di parte includeva, o perché riconosce errori nel calcolo attoreo), la domanda del debitore potrebbe venire respinta. Va detto che spesso su questo terreno si combattono battaglie peritali: ad esempio, dibattiti se includere l’IVA sulle spese, se considerare il tasso di mora nella media o separato, se la commissione di massimo scoperto va convertita in punti percentuali e sommata al tasso nominale per confronto soglia, ecc. La Cassazione ha chiarito alcuni aspetti (p.es. la CMS va considerata nel TEG se determina costi effettivi: tanto che dal 2009 è stata inglobata nei TEGM), ma permangono questioni controverse.
Strategie processuali: Il debitore può far valere l’usura in diversi modi:
- Azione di accertamento e restituzione: il debitore può agire in giudizio citando la banca per far accertare la nullità della clausola usuraria e chiedere la ripetizione degli interessi indebitamente pagati. Questo avviene spesso dopo che il mutuo è stato estinto (il cliente che ha finito di pagare, magari accortosi di aver pagato troppo, chiede indietro gli interessi). Oppure anche durante il mutuo, per far dichiarare che d’ora in poi non deve più interessi.
- Eccezione o domanda riconvenzionale: se è la banca ad agire (ad es. richiede un decreto ingiuntivo per rate non pagate, o pignora un immobile ipotecato), il debitore può in quella sede eccepire l’usura come difesa. L’usurarietà degli interessi può essere fatta valere come eccezione di nullità, che essendo nullità per illiceità è rilevabile anche d’ufficio e non ha termini di decadenza. Quindi anche se il debitore non ha fatto cause prima, può sempre sollevare la questione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o di esecuzione. In tal caso di solito si chiede di rideterminare il saldo escludendo tutti gli interessi.
- Negoziati e ABF: prima di andare in giudizio, il debitore (specie se consumatore o piccola impresa) può anche presentare reclamo alla banca e poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) contestando l’applicazione di interessi usurari. L’ABF in passato si è pronunciato su questioni di calcolo di interessi, anche se sul tema “usura sopravvenuta” tende a richiamare la normativa vigente (quindi nega rimedi). In ogni caso, un lodo ABF favorevole può aiutare poi in una transazione.
Conseguenze e rimedi per il debitore in caso di mutuo usurario
Riassumiamo qui le conseguenze giuridiche quando viene accertata l’usurarietà di un mutuo (o di una sua componente) e quali rimedi ne derivano per il debitore:
- Nullità della clausola di interessi usurari (art. 1815 c.c.): come più volte detto, la clausola contrattuale che prevede interessi oltre la soglia è nulla. La nullità opera ex lege e ha carattere assoluto (posto a tutela di interessi super-individuali di ordine pubblico economico). Pertanto può essere fatta valere in qualsiasi momento e rilevata d’ufficio. La nullità riguarda la pattuizione del tasso iniquo.
- Gratuità del contratto: la sanzione peculiare prevista dall’art. 1815, co.2 c.c. è che non sono dovuti interessi. Ciò significa che il prestito resta da restituire solo nella parte capitale. In pratica il mutuatario deve restituire esattamente la somma avuta in prestito, senza alcun interesse come corrispettivo del finanziamento, neppure nella misura legale. Attenzione: questa gratuità opera solo se c’è usura originaria (pattuizione iniziale illecita) o, secondo alcuni giudici, anche se c’è usura “sopravvenuta” sanzionata via buona fede, anche se lì si parla più di inesigibilità parziale.
- Restituzione degli interessi indebitamente pagati: se il debitore ha già corrisposto alla banca delle somme a titolo di interesse (corrispettivo o moratorio) poi dichiarate non dovute perché usurarie, ha diritto a restituzione. Tecnicamente si configura un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.): il pagamento di un debito inesistente. La banca dovrà restituire tali somme, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento (trattandosi di indebito). Spesso, la via più efficace per il debitore è chiedere che tali somme vengano imputate a capitale ancora dovuto: cioè se ha pagato €10.000 di interessi non dovuti e gli restano €50.000 di capitale da pagare, può chiedere di detrarre quei 10.000 dal capitale (compensazione). Ad esempio, Cassazione ha confermato la possibilità di portare in compensazione gli importi eccedenti soglia già pagati, riducendo il debito residuo.
- Incontestabilità degli interessi futuri: una volta accertata la nullità della clausola interessi, per il futuro la banca non potrà più pretendere interessi su quel rapporto. Quindi le eventuali rate residue dovranno comprendere solo capitale (salvo spese vive). Se il mutuo era già estinto, la vicenda si chiude con la restituzione del dovuto.
- Spese legali a carico della banca: se il debitore vince la causa, la banca soccombente di solito viene condannata a rifondere le spese legali e di CTU. Questo è un ulteriore incentivo per il debitore a far valere i propri diritti, e per la banca a evitare di arrivare a sentenza quando il rischio di perdere è alto. Non di rado, infatti, le banche preferiscono transare (offrire una riduzione del debito o un rimborso parziale) per evitare la declaratoria di usura in tribunale, che farebbe giurisprudenza.
- Segnalazione penale: come accennato, l’usura è anche reato (art. 644 c.p.). Un debitore che scopre di aver subito usura potrebbe sporgere denuncia verso la banca. Nella prassi delle controversie bancarie, le denunce per usura bancaria ci sono state, ma gli esiti penali sono rarissimi, specie verso banche istituzionali, poiché è difficile dimostrare il dolo e perché spesso i tassi venivano applicati seguendo (male) le istruzioni di Banca d’Italia. Tuttavia, l’eventualità di un’indagine penale può spingere la banca a risolvere bonariamente la questione. Il reato di usura comunque si configura oggettivamente se la banca ha percepito interessi oltre soglia, ma per la condanna occorre l’elemento soggettivo. In alcuni casi al personale bancario è contestato solo se c’è un comportamento gravemente negligente o consapevole.
- Prescrizione dell’azione di ripetizione: bisogna ricordare che il diritto del debitore di ripetere gli interessi indebitamente pagati si prescrive in 10 anni dal giorno del pagamento (trattandosi di indebito). Quindi se un mutuatario ha finito di pagare il mutuo, ha 10 anni dall’ultima rata per agire. Se invece il mutuo è in corso, può agire per le rate pagate negli ultimi 10 anni e, quanto alle future, chiederne la non debenza (non c’è prescrizione su ciò che non è ancora pagato). Inoltre, l’eccezione di nullità della clausola di interessi (se solleva in via di eccezione a pretesa della banca) è imprescrittibile, ma la domanda di restituzione no per le somme molto “vecchie”.
Per completare, riportiamo una tabella riepilogativa delle differenze tra usura originaria e usura sopravvenuta dal punto di vista degli effetti e della tutela:
Usura originaria (interessi superiori alla soglia al momento della stipula) | Usura sopravvenuta (interessi che diventano superiori alla soglia durante il rapporto) | |
---|---|---|
Rilevanza legale | Illegittima per legge antiusura. Integra reato ex art. 644 c.p. e nullità ex art. 1815 c.c.. | Non rileva per art. 644 c.p. né 1815 c.c. (interpretazione autentica 2001). Ma può essere rilevante come violazione di buona fede contrattuale secondo Cass. 2023. |
Strumento giuridico | Azione o eccezione di nullità della clausola di interessi usurari; applicazione diretta art. 1815 c.c. | Azione in via di eccezione: richiesta di declaratoria di inesigibilità degli interessi eccedenti soglia per violazione art. 1375 c.c. (buona fede). Non si invoca art.1815 c.c. direttamente (secondo SU 2017). |
Conseguenze civili | Contratto gratuito: nessun interesse dovuto (né corrispettivo né moratorio). Restituzione interessi già pagati (indebito). | Clausola di interessi valida ma la pretesa di interessi oltre soglia è considerata indebita e inibita. Si paga al massimo fino al tasso soglia. Interessi già pagati oltre soglia da restituire (come indebito da buona fede). |
Conseguenze penali | Usura penale oggettiva: il fatto di stipulare/pagare interessi oltre soglia è reato. Punibilità di chi li ha fatti pagare (banca) salvo esimenti. | Non integra reato (tassi non erano oltre soglia all’inizio). Nessuna rilevanza penale sopravvenuta. |
Situazione tipo | Esempio: mutuo stipulato con TEG 15% quando la soglia era 12%. Contratto già usurario ab origine. | Esempio: mutuo variabile partito al 10% con soglia 12%, poi soglia scende a 8% e il mutuo resta al 10% => dal trimestre X in poi, usura sopravvenuta. |
Tutelabilità | Piena tutela: nullità assoluta, azione di ripetizione entro 10 anni, eccezione sempre possibile, ecc. | Tutela incerta: recente giurisprudenza riconosce rimedi contrattuali (buona fede), ma non unanimità. Non si applica nullità automatica, serve causa per far dichiarare non dovuti gli interessi eccedenti. |
Esempi pratici e simulazioni
Per concretizzare i concetti fin qui esposti, presentiamo alcuni esempi ipotetici, ma basati su situazioni realistiche, di mutuo aziendale e verifichiamo se sussiste usura e quali sarebbero le conseguenze.
Esempio 1: Mutuo aziendale con usura originaria
Una piccola impresa Alfa S.r.l. nel gennaio 2019 ottiene dalla Banca XYZ un mutuo chirografario (senza garanzia ipotecaria) di importo €50.000, durata 3 anni, da rimborsare in rate mensili. Il contratto prevede:
- Tasso di interesse nominale annuo: 14% fisso.
- Spese di istruttoria: €500 (1% dell’importo).
- Commissione periodica di gestione: €50 per rata (quindi €50 × 36 rate = €1800 su tutto il piano).
- Nessuna garanzia ipotecaria, ma fideiussione del socio.
Supponiamo che questa tipologia di finanziamento rientri nella categoria dei “Altri finanziamenti alle imprese” (non essendo un mutuo ipotecario, è un prestito chirografario). Nel I trimestre 2019, ipotizziamo che i TEGM per “altri finanziamenti oltre 5.000€” fossero intorno al 10% e quindi la soglia d’usura fosse circa il 16% (ricavata con formula 10% ×1,25 + 4 = 16,5% ma col tetto di 8 punti in più che in questo caso non incide). Ora, calcoliamo il TEG effettivo del mutuo Alfa:
- Interessi nominali 14% annuo.
- Spese iniziali €500 = 1% dell’importo.
- Commissioni su rate: €50 su una rata di ~€1550 (capitale+interessi) è circa 3% su base annua aggiuntivo (molto approssimando).
- TEG stimato: 14% + 1% + ~3% ≈ 18% annuo.
Con un tasso effettivo del 18% vs soglia del 16%, il mutuo appare usurario ab origine. La presenza di commissioni elevate (50€ su ogni rata di fatto alza molto il costo effettivo) ha spinto il TEG oltre soglia. In questo scenario, Alfa S.r.l. può:
- Rifiutarsi di pagare gli interessi oltre il capitale. Può versare solo la quota capitale residua nelle rate e contestare contrattualmente gli interessi.
- Agire in giudizio chiedendo accertarsi che la clausola di interesse al 14% (più commissioni) è nulla ex art.1815 c.c. e quindi non dovrà alcun interesse, chiedendo anche la restituzione di quelli eventualmente già pagati. Ad esempio, se ha già pagato 12 rate con interessi per €3000, quei €3000 vanno imputati a capitale e l’obbligazione si riduce.
- Se volesse, potrebbe sporgere denuncia per usura contro la banca (ma probabilmente userà questo argomento per trattare).
Nel caso in esame, la banca potrebbe controbattere cercando di sostenere che alcune voci (es. i 50€ di commissione) non vanno conteggiate nell’usura perché magari “spese per servizi” – ma la legge è chiara che vanno considerate tutte le remunerazioni collegate. Oppure la banca potrebbe proporre una transazione, ad esempio riducendo il tasso al di sotto soglia e restituendo parte degli interessi.
Esempio 2: Mutuo a tasso variabile e usura sopravvenuta
Beta S.p.A. ha un mutuo ipotecario a tasso variabile acceso nel 2016 per €1.000.000 a 15 anni, indicizzato all’Euribor 6 mesi + spread 1,5%. Nel 2016 l’Euribor 6m era circa -0,1%, quindi il tasso iniziale pagato era ~1,4%. Col passare degli anni, l’Euribor è salito. Nel 2019 era 0%, nel 2022 era 1%, nel 2023 è schizzato a 3,5%. Quindi il tasso corrispettivo pagato è stato:
- 2016: ~1,4% (soglia mutui var. 2016 supponiamo 8% – no usura originaria).
- 2019: ~1,5% (soglia 2019 circa 8,7% – ok).
- 2022: ~2,5% (soglia 2022 circa 8% – ok).
- 2023: ~5,0% (3,5+1,5) nel primo semestre; ma nel III trimestre 2023 l’Euribor 6m arriva al 3,7% quindi tasso 5,2%. La soglia mutui var. III trim. 2023 era intorno a 9,5% – quindi ancora sotto soglia, niente usura.
- Ma immaginiamo scenario diverso: se Beta avesse avuto spread 4% invece di 1,5 (un mutuo molto costoso, magari per liquidità e non per acquisto casa, destinato a impresa rischiosa), allora nel 2023 pagherebbe 3,7+4 = 7,7%. Questo è ancora sotto soglia 9,46%. Serve proprio uno scenario estremo: se l’Euribor fosse salito a livelli storicamente rari, tipo 6% (come nei primi anni 2000) con spread 4, avrebbe pagato 10%. 10% a fronte di soglia 9,46% sarebbe usura sopravvenuta dal quel trimestre.
Poniamo quindi che nel 2024 i tassi salgano ancora e Beta si trovi a pagare un tasso del 10%, mentre la soglia per i mutui è 9%. Beta S.p.A. si accorge che le rate semestrali del 2024 includono interessi al 10%. Come può muoversi? In base ai principi attuali:
- Non può dire che il contratto è nullo o che tutto il tasso è nullo, perché all’origine era lecito.
- Potrà però contestare alla banca la pretesa di riscuotere quel 1% in più oltre soglia, appellandosi al fatto che è una prestazione eccessiva e contraria a buona fede. Potrà chiedere di ricalcolare le rate 2024 con tasso massimo pari alla soglia (9%), rifiutandosi di pagare la parte eccedente.
- Se la banca non accetta, Beta può pagare sotto riserva (o accantonare) e avviare causa per farsi restituire la parte eccedente soglia che ha pagato.
- In giudizio, citerà Cass. 27545/2023 e altre a sostegno, sostenendo che quegli interessi sono indebiti. La banca replicherà magari che SU 2017 la protegge. Sarà il giudice (forse con tendenza a seguire Cassazione recente) a decidere. Se Beta vince, il giudice dichiarerà che, poniamo, “agli interessi corrisposti oltre il tasso soglia va negata tutela e condanna la banca a restituire €X”.
Esempio 3: Interessi di mora usurari in un mutuo
Il sig. Rossi (ditta individuale) stipula un mutuo immobiliare per la sua azienda agricola di €200.000 a 10 anni, tasso fisso 5%. Il contratto prevede interessi di mora al tasso del 12% annuo sui pagamenti in ritardo. Al tempo della stipula (2018) la soglia per mutui ipotecari era circa 8%. Dunque:
- Il tasso corrispettivo 5% è lecito, sotto soglia.
- Il tasso di mora 12% è ben oltre soglia (8%). Ciò significa che la clausola di interessi di mora è usuraria ab origine.
Supponiamo che il sig. Rossi paghi puntualmente le prime rate, poi nel 2020 abbia un ritardo e la banca applichi la mora su una rata per 2 mesi. Rossi decide di far controllare il contratto e un consulente gli evidenzia la questione. Quali sono i diritti di Rossi?
- Nullità clausola di mora: quella pattuizione del 12% è nulla. Rossi può chiedere che venga dichiarata tale in giudizio. Di conseguenza, la banca non può addebitargli interessi di mora contrattuali.
- Azzeramento interessi ex 1815?: qui c’è il dibattito. Rossi può sostenere (e alcuni tribunali gli darebbero ragione) che essendo convenuti interessi di mora usurari, scatta l’art. 1815 c.c. e nessun interesse è dovuto. Ciò sarebbe per lui un gran vantaggio: il mutuo diventerebbe gratuito, non dovrebbe neanche il 5% corrispettivo sulle rate. Egli chiederebbe la restituzione degli interessi corrispettivi già pagati e d’ora in avanti pagherebbe solo capitale.
- La banca replicherebbe che è eccessivo: dopotutto lui ha sempre pagato regolarmente (tranne un paio di mesi) e il 5% era lecito, perché mai non dovrebbe più pagare quello? La banca porterebbe la tesi della nullità parziale: annullare solo la mora, mantenere i corrispettivi, citando ad esempio Trib. Avezzano 2020.
- Il giudice, a seconda dell’orientamento, potrebbe: o aderire alla linea integrale pro-Rossi (mutuo gratuito, perchè 1815 c.c. non distingue tipi di interessi), oppure optare per una soluzione “di mezzo” e dire: ok, nulla la mora, ma rimane dovuto il resto (magari argomentando che la mora ha funzione risarcitoria diversa).
- Se il giudice sceglie la prima opzione, Rossi ottiene rimborso di tutti gli interessi corrispettivi pagati e non ne deve più (tranne forse un interesse legale di mora se ritarda, ma non contrattuale).
- In ogni caso, la banca sicuramente non può più pretendere il 12% di mora; al massimo, se la clausola è nulla, in caso di ritardo Rossi dovrebbe gli interessi moratori legali (che sarebbero quelli al tasso legale o al tasso base del 5%? C’è discussione: alcuni sostengono che in assenza di pattuizione valida, il creditore ha diritto al risarcimento del danno da ritardo ex art. 1224 c.c., che di base è gli interessi legali al 5% annuo circa, salvo prova di maggior danno).
Questo esempio mostra come, anche se la mora non è mai stata applicata a lungo, la sola presenza di quella clausola può far scattare la gratuità. Ed è uno scenario concreto: in passato molte banche impostavano le more molto alte (10-12%) pensando fossero irrilevanti se nessuno morava. Dopo le cause perse, oggi tante banche fissano le more solo leggermente sopra i corrispettivi (es. tasso corrispettivo 5%, mora 6-7%) per stare sotto soglia.
Esempio 4: Apertura di credito in conto corrente
Non è un mutuo in senso tecnico, ma molte imprese hanno affidamenti di conto corrente (fidi) per liquidità. Consideriamo la ditta Gamma con un fido di €100.000 accordato dal 2015. Contratto: tasso debitore 8% annuo sui utilizzi entro fido; commissione di massimo scoperto (CMS) 1% trimestrale sull’accordato; interessi di sconfinamento (oltre fido) 15%. Le soglie antiusura per gli scoperti/c.c. vanno in base alla categoria “aperture di credito”.
- Nel 2015 soglia fidi ipotizziamo 13%. 8% + CMS (che su base annua è 4% se sempre utilizzato al massimo) = 12% effettivo -> sotto soglia, ok. Lo sconfinamento 15% sarebbe sopra soglia, ma qui è come la mora: se sconfinava, usura originaria su quella clausola.
- Nel 2020 i tassi medi sui c/c calano, soglia scende a 10%. Gamma continua a pagare 8% + cms (~12%) – ora il suo costo effettivo è superiore a soglia, configurando usura sopravvenuta.
Gamma potrebbe quindi eccepire, soprattutto se la banca chiede interessi, che dal 2020 in poi l’8%+CMS è indebito oltre soglia e pretende stornarlo.
Questo esempio coinvolge la CMS: la commissione di massimo scoperto, che era tipica nei conti, consisteva in un compenso percentuale calcolato sul massimo utilizzo del trimestre. La legge 2/2009 l’ha in parte vietata/sostituita, ma qui serve per dire che tutti questi oneri (anche le CMS) vanno inclusi nel TEG. Per anni si è litigato se la CMS fosse già compresa nei TEGM pubblicati; dal 2010 Bankitalia ha chiarito di includerla e poi abolirla come voce separata. Dunque, un consulente nel caso Gamma convertirebbe quell’1% trimestrale in un equivalente annuo e lo sommerebbe all’8%.
In conclusione di questa sezione di esempi, appare evidente come la valutazione dell’usura nei rapporti bancari richieda:
- Attenzione alle clausole contrattuali: non solo al tasso base, ma a tutte le voci di costo.
- Aggiornamento costante: un mutuo non usurario inizialmente può diventarlo col tempo, quindi va monitorato.
- Consulenza specializzata: spesso solo un perito o avvocato esperto riesce a individuare la presenza di usura, specie se “nascosta” in voci come penali, interessi di mora, etc.
- Determinazione: far valere i propri diritti può portare a benefici consistenti (ad esempio, non dover pagare decine di migliaia di euro di interessi). Tuttavia occorre mettere in conto una battaglia legale tecnica, in cui il supporto di sentenze aggiornate e calcoli rigorosi fa la differenza.
Modelli di atti giudiziari (schema)
Per aiutare chi dovesse intraprendere un’azione legale per usura su mutuo, forniamo un possibile schema semplificato di come impostare un atto di citazione (o memoria difensiva) in tali casi, evidenziandone i punti chiave. (Questa è solo una traccia orientativa. Ogni caso concreto va adattato e l’atto va redatto da un avvocato abilitato.)
Atto di citazione innanzi al Tribunale di [luogo]
Promosso da: Alfa S.r.l. (CF …, con sede …, in persona del legale rappresentante), elettivamente domiciliata … presso lo studio dell’Avv. XYZ (CF …), che la rappresenta e difende come da procura in calce, attore;
Contro: Banca XYZ S.p.A. (CF …, con sede …), in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta.
Premesse (Fatto ed Esposizione dei fatti):
- In data //____ Alfa S.r.l. stipulava con Banca XYZ un contratto di mutuo (contratto n. …, doc.1) dell’importo di €…, con durata … anni, finalizzato a … (es. acquisto macchinari). Il tasso di interesse corrispettivo convenuto era del …% annuo [se variabile: indicizzato a … + spread …%], con rate [periodicità] di €… ciascuna. Venivano altresì pattuiti oneri accessori, tra cui spese di istruttoria (€…), perizia (€…), premio assicurativo (€…) e interessi moratori al tasso del …% annuo in caso di ritardo (cfr. art. … del contratto). Il TAEG/ISC indicato in contratto risulta …% (doc.2).
- [Se mutuo già in corso o estinto:] Il mutuo veniva erogato e Alfa S.r.l. ha corrisposto regolarmente le rate fino al … (oppure: ha estinto il finanziamento in data …). Ad oggi sono stati pagati interessi per complessivi €… (si producono estratti conto e prospetti di ammortamento, doc.3).
- A seguito di verifiche tecniche, l’attore ha riscontrato che il costo effettivo del finanziamento in oggetto risulta superiore ai tassi soglia antiusura fissati ex L.108/1996. In particolare, sulla scorta di apposita perizia contabile (doc.4) si evidenzia che: (i) al momento della conclusione del contratto (trimestre __ 20__), il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato – tenuto conto di interessi, commissioni e spese – era pari a …%; (ii) il tasso soglia d’usura per la relativa categoria di operazione, come da decreto del MEF, era pari a …%; (iii) pertanto, il tasso praticato eccedeva il tasso soglia di … punti percentuali, integrando gli estremi dell’usura ai sensi dell’art. 644 c.p. e art. 1815 co.2 c.c. sin dalla stipula (usura originaria).
- [Eventuale usura sopravvenuta:] Inoltre, anche qualora si ritenesse lecito il tasso iniziale, si rileva che nel corso del rapporto, segnatamente dal … (trimestre __ 20__), il tasso applicato, a seguito di … (es. incremento dell’indice Euribor), ha superato i corrispondenti tassi soglia vigenti. Ad esempio, nel trimestre __ 20__ il mutuo è risultato a tasso effettivo …%, a fronte di soglia …% (doc.4, perizia, grafici a pag. X). Tali interessi sopravvenuti ultra-soglia rappresentano prestazioni contrattuali gravemente sproporzionate e contrarie alla buona fede contrattuale ex art.1375 c.c., come riconosciuto dalla recente giurisprudenza (Cass. Civ. 27545/2023).
- [Interessi moratori:] Si evidenzia, inoltre, che la clausola contrattuale sugli interessi moratori (art. … del contratto) prevede un tasso del …% annuo, che risulta anch’esso superiore al tasso soglia rilevante all’epoca (…%). Pertanto detta clausola è nulla per contrasto con la legge antiusura, oltre a costituire clausola vessatoria ex art. 33 Cod. Cons. (trattandosi di rapporto con consumatore/la ditta individuale Alfa come consumatore – se applicabile).
Diritto:
6. Usura oggettiva ex L.108/1996 – Il fatto sopra descritto configura la pattuizione di interessi usurari. Ai sensi dell’art. 644 comma 3 c.p., infatti, sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge (tasso soglia) al momento in cui sono promessi o convenuti. Nella specie, avendo il mutuante convenuto interessi (onnicomprensivi) superiori a tale limite, ricorre la fattispecie vietata. Conseguentemente, opera la sanzione civile di cui all’art. 1815, co.2 c.c.: la clausola di pattuizione degli interessi è nulla e nessun interesse è dovuto dal mutuatario. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, accertata l’usurarietà originaria, il mutuo si converte ex lege in rapporto gratuito (Cass. Civ. 6857/2001; Cass. 5286/2000; Cass. 17498/2017, tra le tante). Nel caso di specie, dunque, ogni interesse corrispettivo e moratorio convenuto nel contratto de quo deve ritenersi non dovuto, con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto indebitamente già pagato.
7. Nullità parziale del contratto – Trattandosi di nullità derivante da violazione di norma imperativa (legge antiusura), essa ha carattere assoluto e può essere fatta valere dall’attore. La nullità colpisce la clausola di determinazione degli interessi. Ne consegue, ai sensi dell’art. 1419 c.c., che il resto del contratto rimane valido (il mutuo mantiene l’obbligo di restituzione del capitale) ma senza interessi. L’art. 1815 c.c., come modificato dalla L.108/96, si discosta infatti dalla regola generale della sostituzione automatica del tasso nullo con il tasso legale: qui vige una sanzione più radicale, l’azzeramento totale degli interessi pattuiti.
8. Interessi moratori usurari – Si sottolinea che la nullità riguarda sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori convenuti se anch’essi eccedono la soglia. La Cassazione ha chiarito che la normativa antiusura si applica anche agli interessi moratori (Cass. Sez. Unite n. 19597/2020). Pertanto, la clausola penale che fissa interessi di mora al …% è nulla ex art. 1815 c.c. L’attrice, pur avendo sino ad ora onorato i pagamenti nei termini, ha interesse ex art. 100 c.p.c. a far accertare tale nullità, sia per prevenire future pretese illegittime della banca, sia per eliminare dal contratto un patto contrario a norme imperative (cfr. Cass. SU 19597/2020, secondo cui l’interesse ad agire sussiste anche prima che la mora venga applicata).
9. Usura sopravvenuta e buona fede contrattuale – In via gradata, e per completezza, qualora il Collegio ritenesse che al momento genetico il tasso fosse nei limiti, parte attrice deduce che successivamente il costo del mutuo è divenuto usurario. In applicazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), si chiede di dichiarare che la banca non può esigere interessi in misura eccedente il tasso soglia via via vigente durante il rapporto. Infatti, come riconosciuto da Cass. Civ. 27545/2023, la pretesa del creditore di ottenere interessi divenuti ultra-soglia costituirebbe esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata e dunque contrario a buona fede, e tali interessi vanno qualificati come indebiti. In tal caso, l’eventuale eccedenza andrebbe restituita o comunque dichiarata non dovuta dal mutuatario.
10. Ricapitolazione importi dovuti – Alla luce di quanto sopra, la parte attrice ha ricalcolato il dare-avere nei confronti della banca: risulta che, considerando solo il capitale erogato (€…) e sottraendo gli interessi già pagati in corso di rapporto (€…), la società attrice ha addirittura versato un importo superiore al capitale ricevuto, maturando un credito di €… verso la banca (doc.4, perizia, pag. …). Quantomeno, ove residuasse un debito capitale, esso andrebbe riquantificato al netto di ogni interesse indebito.
(Seguono eventuali altri motivi di diritto: es. anatocismo, violazione di trasparenza, clausole vessatorie, se pertinenti.)
Conclusioni (in forma di richiesta al Tribunale):
Voglia l’Ill.mo Tribunale:
– accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo in oggetto gli interessi pattuiti risultano usurari ai sensi della L.108/1996; per l’effetto, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. … del contratto relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori;
– dichiarare che nulla è dovuto da Alfa S.r.l. a titolo di interessi corrispettivi e moratori sul detto contratto, con conseguente declaratoria che il rapporto di mutuo deve intendersi a titolo gratuito ex art. 1815, co.2, c.c.;
– conseguentemente, rideterminare l’ammontare del debito residuo di Alfa S.r.l. verso la convenuta Banca sottraendo tutti gli importi pagati a titolo di interessi (capitale già rimborsato + eventuale residuo da rimborsare);
– condannare Banca XYZ S.p.A. a restituire ad Alfa S.r.l. le somme indebitamente percepite a titolo di interessi, quantificate in €… o quella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
– in subordine (in ipotesi di usura sopravvenuta), accertare che dalla data //____ gli interessi applicati eccedevano la soglia di legge e dichiarare tali interessi non dovuti in quanto contrari a buona fede ex art.1375 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione degli importi incamerati a tale titolo (€…);
– con vittoria di spese di lite e rimborso spese di CTU e di CTP a carico della parte convenuta soccombente.
(Luogo, Data)
(Firma Avvocato Attore)
Lo schema sopra delineato mostra gli elementi chiave: descrizione del contratto, indicazione dei tassi soglia e del superamento (fondamentale!), riferimenti normativi e giurisprudenziali, conclusioni chiare sulle pronunce richieste (nullità clausole, rideterminazione obbligazioni, condanne alla restituzione). In caso di difesa (es. comparsa di risposta in opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla banca), l’ordine logico sarebbe simile: eccepire la nullità ex art.1815 c.c. come motivo di opposizione, chiedendo la reiezione della domanda monitoria e la condanna della banca alla restituzione, ecc.
Domande frequenti (FAQ) su usura bancaria nei mutui
D1: Cos’è esattamente considerato “usurario” in un mutuo bancario?
R: Si considera usurario un tasso d’interesse che supera il “tasso soglia” fissato dalla legge. Il tasso soglia è determinato ogni trimestre dal MEF e varia a seconda del tipo di operazione (mutuo, scoperto di conto, prestito personale, ecc.). Se il Tasso Effettivo Globale (TEG) del mutuo – che include interessi, commissioni e spese – è superiore a quella soglia, il mutuo è usurario. Inoltre, anche se il tasso è sotto soglia, potrebbe essere considerato usurario in concreto se ad esempio la banca approfitta di una situazione di grave difficoltà del cliente imponendo condizioni gravemente sproporzionate; ma questa è un’ipotesi più teorica, perché nella pratica il criterio principale è quello oggettivo della soglia.
D2: Come faccio a calcolare il tasso effettivo del mio mutuo e confrontarlo con la soglia?
R: Puoi calcolare il TAEG/ISC indicato nel contratto: quello è il tasso effettivo globale annuo. Dovresti includere tutti i costi: interessi annui, spese iniziali (istruttoria, perizia), spese periodiche (incasso rata, gestione), premi assicurativi obbligatori, ecc.. Escludi solo tasse (es. imposta sostitutiva) perché la legge dice di non considerare imposte. Una volta calcolato (o recuperato dal contratto o da una perizia), confrontalo con il tasso soglia pubblicato per il trimestre in cui hai firmato il mutuo, per la categoria corrispondente. I decreti trimestrali con i tassi soglia si trovano online (sul sito della Banca d’Italia o del MEF e su vari siti giuridici). Ad esempio, se hai un mutuo casa a tasso fisso di aprile 2020 e il tuo TEG è 6%, verifica il tasso soglia mutui ipotecari fissi del II trimestre 2020: se era, ad esempio, 7,5%, allora 6% < 7,5% (tutto ok). Se fosse stato 5,5%, allora 6% > 5,5% e avresti un problema di usura originaria.
D3: Cosa succede se un mutuo viene dichiarato usurario dal giudice?
R: Succede che la clausola degli interessi viene annullata e il mutuo viene considerato senza interessi sin dall’inizio. In pratica il giudice stabilisce che il debitore deve restituire solo il capitale preso in prestito, senza alcun interesse aggiuntivo. Se il debitore aveva già pagato interessi, la banca deve restituirglieli (o scalarli dal capitale residuo). Quindi il vantaggio per il debitore è enorme: ad esempio, su un mutuo decennale al 5%, significa risparmiare decine di migliaia di euro. Inoltre, la banca di solito viene condannata a pagare le spese legali. Ricordiamo che questo avviene per usura originaria. Se invece è un caso di usura sopravvenuta, il giudice (se aderisce all’indirizzo recente) dichiarerà non dovuti gli interessi oltre soglia nei periodi successivi, ma non toccherà quelli precedenti. Ad esempio, potrebbe stabilire che da una certa data in poi il tasso dovuto sia ridotto al tasso soglia, o comunque che la banca non possa pretendere la parte eccedente. In ogni caso, il denominatore comune è: il debitore non deve pagare gli interessi usurari.
D4: La banca dice che il mio mutuo non è usurario perché il tasso contrattuale è sotto soglia e solo con le penali o la mora si supera. Ha ragione?
R: Dipende. Se per superare la soglia devi sommare voci che non erano certe o dovute al momento della firma (tipo le penali di estinzione anticipata o gli interessi di mora che magari non pagherai mai se non sei in ritardo), c’è discussione. In generale, la legge e le Istruzioni di Banca d’Italia indicano di considerare nel TEG solo i costi collegati all’erogazione del credito, quindi non si contano le penali eventuali che scattano per inadempimenti (la penale di estinzione anticipata, comunque, oggi per legge su mutui ai consumatori è nulla o limitata). La mora invece è un interesse promesso nel contratto, quindi se la sua aliquota è superiore a soglia, la clausola è nulla a prescindere dal fatto che tu ritardi o no. Però alcune banche sostengono – e qualche giudice di merito ha accettato – che la mora essendo eventuale non vada sommata agli interessi corrispettivi per dire “sfori la soglia”. Piuttosto, si fa un controllo separato: tasso corrispettivo vs soglia, e tasso di mora vs soglia. Se uno dei due supera, quella pattuizione è illecita. Dunque, la banca ha torto se sostiene che la clausola di mora al 12% (con soglia 10%) sia valida solo perché il corrispettivo è 8%. Quella clausola è usuraria e nulla comunque. In sintesi: considera separatamente le varie componenti:
- Interessi corrispettivi (il tasso normale delle rate): se sopra soglia → usura originaria.
- Commissioni/spese collegate: vanno sommate ai corrispettivi nel TEG, quindi possono contribuire a superare la soglia.
- Interessi di mora: vanno confrontati con la soglia anch’essi. Se > soglia → clausola nulla (e probabilmente tutti interessi azzerati).
- Altre penali: non rientrano nel calcolo del TEG originario, ma se applicate potrebbero anch’esse essere contestate come eccessive (non come usura tecnica, ma forse come clausole penali inique).
D5: Ho pagato per anni un mutuo che scopro ora essere usurario. Posso recuperare i soldi indietro?
R: Sì, puoi chiedere la ripetizione dell’indebito per gli interessi pagati non dovuti. La banca dovrà restituirti tutti gli interessi che hai pagato sul mutuo, in quanto la legge considera quei pagamenti privi di causa (pagavi per una clausola nulla). Tuttavia, attenzione alla prescrizione: i pagamenti di interessi fatti da più di 10 anni non sono più ripetibili. Quindi, se hai pagato rate per 15 anni, potresti recuperare solo quelli degli ultimi 10 (i più vecchi no). È importante agire per tempo. Comunque, se il mutuo è ancora attivo, potresti più utilmente chiedere di non pagare più interessi da ora in poi (ciò che in gergo si dice eccepire la nullità in via di azione o di eccezione per le rate future). Spesso si fa valere l’usura anche per difendersi: se la banca ti fa decreto ingiuntivo o ti precetta per rate scadute, tu in opposizione eccepisci l’usura e fai ricalcolare il dovuto. Se risulta che hai già pagato abbastanza, il giudice può annullare il decreto.
D6: L’usura bancaria riguarda solo i privati “deboli” o anche le imprese?
R: Riguarda chiunque sia debitore in un contratto di prestito. Non c’entra essere “debole” o meno per la legge, se non per la parte di usura soggettiva (che richiede approfittamento di difficoltà). Ma il superamento del tasso soglia vale per i contratti con consumatori, con imprenditori, con società. L’unica differenza è che i consumatori hanno anche le tutele del Codice del Consumo (clausole vessatorie), mentre le imprese no. Paradossalmente, la legge antiusura è nata per proteggere soprattutto le fasce deboli e chi è strangolato dagli usurai criminali, ma si applica anche alle banche e quindi anche a imprenditori che con le banche contraggono mutui o fidi. Ci sono state molte cause di aziende contro banche per usura, specie su conti correnti e mutui.
D7: Posso rivolgermi alla banca d’Italia o altri organismi prima di fare causa?
R: La Banca d’Italia non interviene per dirimere singole controversie di tassi (non è un arbitro sulle singole posizioni). Puoi però rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale. L’ABF valuterà il caso e darà una decisione (non vincolante come una sentenza, ma che la banca di solito rispetta per reputazione). Tieni conto però che se la questione è molto tecnica (calcoli di usura sopravvenuta, ecc.) l’ABF potrebbe rigettare per mancanza di prova o seguire la linea stretta della legge (ad esempio dire “usura sopravvenuta non dà rimedio”). Comunque tentar non nuoce, costa poco (20€ di contributo) e se vinci hai un titolo morale forte per chiedere i soldi. Altra opzione: la mediazione civile obbligatoria in materia bancaria. Prima di andare in causa vera e propria, la legge richiede di fare un tentativo di mediazione. Potresti in quella sede cercare un accordo: per esempio la banca ti abbassa il debito residuo o ti rimborsa una parte di interessi e chiudete senza andare davanti al giudice.
D8: Il tasso soglia a volte sembra molto alto (es. oltre 15-20%). Quindi è difficile che una banca lo superi, giusto?
R: In linea generale sì, le soglie spesso sono alte e le banche cercano di stare sotto per non incorrere in rischi penali. Tuttavia ci sono state delle situazioni comuni di superamento:
- in passato, le commissioni di massimo scoperto fecero sforare soglie su conti correnti;
- certe forme di credito revolving o cessione del quinto sono andate vicino ai limiti;
- con i tassi molto bassi di qualche anno fa, le soglie scesero e qualche vecchio contratto a tasso fisso elevato è finito fuori legge;
- a volte errori nel calcolo dell’ISC (magari non includendo oneri dovuti) hanno portato a tassi effettivi reali oltre soglia.
Insomma, non è comunissimo ma nemmeno impossibile. Inoltre, ricordiamo che le soglie sono differenziate: ad es. per importi piccoli di prestiti la soglia è più alta. Quindi un tasso del 12% su 5.000 € di prestito può essere entro soglia (perché magari soglia 15%), ma su 100.000 € di mutuo ipotecario sarebbe certamente oltre (soglia tipo 8-10%). Bisogna quindi sempre guardare la soglia giusta del caso specifico.
D9: In caso di usura, il contratto di mutuo è completamente nullo?
R: No, non è nullo nel suo insieme (così da dover restituire subito i soldi o situazioni simili). La nullità colpisce solo la parte di clausole relativa agli interessi. Infatti l’art. 1815 c.c. parla di nullità della clausola di interessi usurari. Il contratto di mutuo in sé resta valido per il resto: ciò significa che il capitale va comunque restituito secondo le modalità pattuite, ma senza interessi. Il mutuo continua semplicemente come mutuo “a tasso zero”. Questo chiarimento è importante: a volte i clienti pensano che se il mutuo è usurario, allora non devono restituire nulla nemmeno di capitale. Non è così: il capitale l’hai avuto e lo devi ridare. Caso diverso: se hai già rimborsato più del capitale grazie ai tassi elevati, allora hai diritto a riavere l’eccedenza.
D10: Se firmo un mutuo oggi e poi le soglie scendono e il mio tasso diventa illegale, posso smettere di pagare?
R: No, non automaticamente. Come discusso, la cosa si chiama usura sopravvenuta e di per sé la legge – per ora – non ti autorizza a interrompere i pagamenti o a non rispettare il tasso contrattuale, almeno finché un giudice non accerta il contrario. La Cassazione del 2017 diceva che devi continuare a pagare quanto pattuito anche se la soglia scende sotto quel livello. Però potresti agire in giudizio per far valere la sproporzione venutasi a creare e chiedere un intervento del giudice (es. riduzione per buona fede). Finché non hai un provvedimento, se ti rifiuti unilateralmente, la banca potrebbe considerarti inadempiente. Quindi è una situazione delicata: meglio provare a rinegoziare con la banca se succede (portando dati di mercato alla mano). Oppure, in via prudenziale, accantonare la parte eccedente e aspettare l’esito di un eventuale contenzioso. Purtroppo non c’è un automatismo di adeguamento delle condizioni al mutare delle soglie (le soglie valgono ex ante, non come indice dinamico del contratto).
Conclusioni
L’usura nei mutui aziendali è un tema complesso ma cruciale, che intreccia considerazioni giuridiche e analisi finanziarie. Dal punto di vista del debitore, conoscere queste norme significa poter individuare situazioni in cui si stanno pagando interessi non dovuti e poter reagire per vie legali. Abbiamo visto che:
- Esiste un limite legale ai tassi oltre il quale scatta l’usura oggettiva. Questo limite, differenziato per categorie di credito, è in costante aggiornamento e pubblicazione trimestrale.
- In caso di usura originaria, il vantaggio legale per il debitore è notevole: il mutuo diventa gratuito e gli interessi vanno restituiti.
- Le questioni dell’usura sopravvenuta e degli interessi di mora hanno visto evolversi la giurisprudenza: oggi si tende a non lasciare totalmente privo di tutela il cliente, invocando i principi di buona fede e solidarietà contrattuale per impedire pretese manifestamente eccessive.
- Dimostrare l’usura richiede un approccio meticoloso: estrarre i dati giusti, fare i conti con precisione, allegare perizie e citare la giurisprudenza appropriata. Il debitore, soprattutto se è un imprenditore, dovrebbe farsi assistere da professionisti specializzati in diritto bancario e matematica finanziaria.
- Gli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati (luglio 2025) indicano una certa sensibilità delle corti verso la sostanza economica delle operazioni: non basta che formalmente il contratto fosse ok all’inizio, se poi di fatto la banca chiede importi abnormi. Questo trend potrebbe consolidarsi ulteriormente con nuovi interventi delle Sezioni Unite, ma nel frattempo è un argomento che un bravo legale del debitore non mancherà di sfruttare in giudizio.
In conclusione, la lotta all’usura bancaria è fatta anche di dettagli contrattuali e calcoli numerici: ciò che per anni può passare inosservato in un contratto standard, potrebbe celare profili di nullità capaci di ribaltare un rapporto di credito. Per un’azienda in difficoltà, far emergere l’usurarietà di un mutuo può significare trasformare un debito soffocante in un’obbligazione ben più sostenibile (solo capitale, rate drasticamente ridotte) o addirittura in un credito verso la banca (se ha già pagato troppo). Vista l’importanza degli interessi in gioco, è auspicabile che anche a livello di sistema bancario le condizioni applicate rispettino sempre i limiti di legge e le finalità antiusura. Quando ciò non avviene, fortunatamente l’ordinamento predispone efficaci rimedi a favore del debitore – rimedi che è fondamentale conoscere per poterli azionare in tempo utile.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice Penale, art. 644 (“Usura”) – come modificato dalla L. 108/1996, comma 3 (tasso soglia oggettivo) e comma 4 (inclusione di commissioni e spese nel calcolo).
- Codice Civile, art. 1815, co. 2 – nullità degli interessi usurari e gratuità del contratto.
- Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura (G.U. n.58/1996). Introduce il limite legale ai tassi di interesse e la rilevazione dei TEGM.
- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, art.1, comma 1 (conv. L.24/2001) – Interpretazione autentica: art. 644 c.p. e 1815 c.c. applicabili solo a interessi usurari “fin dall’origine”.
- Corte Costituzionale, sent. 25 febbraio 2002 n. 29 – Legittimità dell’interpretazione autentica anti-usura del 2000.
- Banca d’Italia – Istruzioni e rilevazioni TEGM (Comunicati MEF): formula calcolo tasso soglia (ante e post D.L. 70/2011); pubblicazione tassi soglia III trim. 2025.
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017 n. 24675 – Esclude rilevanza dell’usura sopravvenuta nei mutui; la clausola resta valida e la pretesa di interessi pattuiti non diviene illecita per il solo superamento soglia in corso di contratto.
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2020 n. 19597 – Conferma applicabilità legge antiusura anche agli interessi moratori; onere della prova dell’usurarietà di mora a carico del debitore con specifiche allegazioni.
- Cassazione Civile, Sez. I, 28 settembre 2023 n. 27545 – Riconosce tutela per usura sopravvenuta: interessi divenuti usurari in corso di rapporto considerati indebiti per violazione della buona fede contrattuale.
- Cassazione Civile, Sez. III, 13 maggio 2020 n. 8883 – Requisito di specificità dell’allegazione di usura sopravvenuta: il debitore deve indicare con precisione il superamento dei tassi soglia nei periodi contestati.
- Cassazione Civile, Sez. I, 17 settembre 2019 n. 27442 – (In tema di mora usuraria) conferma che l’art. 1815 c.c. si applica e sancisce la non debenza di interessi se il tasso di mora pattuito supera la soglia (principio poi avallato da SU 2020).
- Tribunale di Siracusa, sent. 27 febbraio 2024 n. 499 – Esempio di giudice di merito aderente a SU 2017: ritiene irrilevante usura sopravvenuta anche su conto corrente, escludendo nullità o buona fede (commento in Iusletter 12.03.2024).
- Tribunale di Milano, sent. 8312/2018 – (Richiamata in dottrina) segue SU 2017: nega usura sopravvenuta e richiami a buona fede se non vi sono pattuizioni ulteriori (vedi articolo DikeGiuridica).
- Tribunale di Avezzano, sent. 5 febbraio 2020 n. 31 – Stabilisce che art. 1815 c.c. non si applica agli interessi moratori usurari: nullità limitata alla clausola di mora, mutuo resta oneroso (fonte: Expartecreditoris).
- MEF, Decreto TEGM luglio-settembre 2025 – Prot. 29322/2025, pubblicato in G.U., con tassi medi e soglia per il III trim. 2025.
- Istruzioni Banca d’Italia 2016 (G.U. n.185/2016) – Definiscono categorie di operazioni e modalità di calcolo del TEGM; integrano legge antiusura sul piano tecnico (cfr. riferimenti in Andreani News).
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