Sei un consulente – fiscale, aziendale, informatico o di altro tipo – e hai accumulato debiti che non riesci più a gestire? Ti stai chiedendo come difenderti da banche, cartelle esattoriali o richieste dei creditori senza mettere a rischio la tua attività o il tuo patrimonio personale?
Anche chi lavora come libero professionista o consulente può finire in difficoltà. Ritardi nei pagamenti dei clienti, costi fissi elevati, tasse non versate o imprevisti personali possono generare una crisi che sembra ingestibile.
Quali sono i debiti più comuni per i consulenti?
– Debiti con il Fisco per IRPEF, IVA e contributi INPS non pagati
– Cartelle esattoriali con importi maggiorati da sanzioni e interessi
– Finanziamenti o prestiti non rimborsati
– Canoni d’affitto o spese professionali arretrate
– Scoperti di conto corrente e revoche di fido
– Eventuali debiti personali con carte di credito o prestiti al consumo
Cosa rischia un consulente che non interviene in tempo?
– Pignoramento del conto corrente professionale o personale
– Blocco dell’attività per mancanza di liquidità
– Segnalazioni negative in Centrale Rischi e perdita di affidabilità bancaria
– Aggressione al patrimonio personale, inclusa la casa se non è protetta
– Impossibilità di emettere fatture o ricevere pagamenti se il conto viene bloccato
Quali strumenti legali puoi usare per difenderti?
– Rateizzazione delle cartelle esattoriali o rottamazione se prevista
– Procedura di sovraindebitamento, se sei un libero professionista non fallibile
– Piano del consumatore se i debiti sono anche personali e vuoi tutelare il tuo tenore di vita
– Accordo di composizione della crisi per trattare con tutti i creditori con un piano omologato dal Tribunale
– Saldo e stralcio per chiudere posizioni a importo ridotto se la tua situazione è compromessa
– Verifica delle cartelle per annullare sanzioni illegittime o prescrizioni
Cosa puoi ottenere con la strategia giusta?
– Il blocco immediato di pignoramenti, fermi amministrativi e azioni esecutive
– La riduzione dell’importo da pagare tramite uno stralcio parziale
– La protezione della tua attività e dei tuoi strumenti di lavoro
– Il recupero della tua stabilità economica e della possibilità di lavorare serenamente
– La difesa del tuo patrimonio personale anche in presenza di crediti professionali non riscossi
Essere un consulente con debiti non è una condanna: la legge ti offre strumenti di tutela concreti. L’importante è agire subito, prima che i creditori blocchino l’attività o aggrediscano i tuoi beni.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi da sovraindebitamento e tutela del professionista ti spiega cosa puoi fare se sei un consulente in difficoltà economica, quali sono le soluzioni per uscire dal debito e come proteggere il tuo lavoro e la tua reputazione.
Hai ricevuto cartelle esattoriali, solleciti o hai paura che ti pignorino il conto? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione e ti diremo quale procedura usare per bloccare i creditori e ripartire in modo sostenibile.
Introduzione
In Italia il debitore (privato o imprenditore) che si trova in difficoltà può affrontare la crisi con misure stragiudiziali (negoziazioni dirette, mediazione, composizione negoziata con organismo camerale) o con procedure giudiziali (accordi omologati, concordati, liquidazioni, esdebitazione). Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, novellato più volte fino al D.Lgs. 136/2024, GU n.227/2024), che ha riordinato e integrato norme precedenti (per es. L. 3/2012 “salva-suicidi”). Ogni strumento ha requisiti, effetti e costi specifici: è fondamentale inquadrarli correttamente e pianificare una strategia dal punto di vista del debitore, puntando al risanamento dell’esposizione o – se questo fallisce – alla liberazione dai debiti residui.
1. Valutare la propria situazione debitoria
Il primo passo è ricostruire il profilo debitorio: numero di creditori (banche, fornitori, Fisco, ecc.), natura dei debiti (privilegiati, chirografari, derivanti da mutui su immobili, cessioni del quinto, finanziamenti), ammortamenti in corso, pendenze esecutive (ingiunzioni, pignoramenti, fermi), garanzie fornite (ipoteche, pegni). Bisogna anche analizzare il patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile e il reddito (dipendente, pensione, imprese), per capire la concreta capacità di rimborso. In base allo stato patrimoniale netto si valuta se il debitore è in situazione di sovraindebitamento (incapace di adempiere regolarmente ai debiti, cfr. D.Lgs.14/2019) o a rischio di insolvenza. In ogni caso, la legge impone doveri di buona fede e di collaborazione: il debitore deve dichiarare onestamente i debiti e attivarsi tempestivamente per la loro ristrutturazione (principio di sollecita emergenza della crisi).
2. Misure stragiudiziali di composizione dei debiti
Prima di ricorrere al tribunale, il debitore può tentare soluzioni negoziali extragiudiziali. Tra queste rientrano gli accordi diretti con i creditori (piano di rientro, surroghe, rinegoziazione dei termini) e la partecipazione a procedure quali mediazione o composizione negoziata gestita dalla Camera di Commercio. In genere, tali soluzioni puntano a rateizzare o ridurre il debito senza dover aprire un procedimento concorsuale.
- Rinegoziazione diretta e piani di rientro – Il debitore contatta i singoli creditori per concordare un piano personalizzato di dilazioni o sconti sul debito (per esempio, banca, finanziaria o fornitore). In mancanza di obblighi specifici, queste intese restano privatistiche (non hanno efficacia erga omnes), ma spesso costituiscono il primo passo per evitare procedure giudiziali: ad es. un piano di rientro convenuto con la banca può consentire di sbloccare rate arretrate e riprendere i pagamenti. È essenziale far verbalizzare o firmare ogni accordo e documentarne la fattibilità (verificare la sostenibilità finanziaria del piano). Attenzione, però: qualora la rinegoziazione riguardi debiti contratti con banche o lo Stato, va verificato il rispetto di norme quali quelle contro l’anatocismo o l’usura (L. 108/1996, L. 214/2011, c.c. art.1815) che possono invalidare interessi usurari.
- Mediazione civile o conciliazione – In alternativa si può proporre una mediazione (ai sensi del D.Lgs. 28/2010) tra debitore e creditori, anche solo una parte di essi. Alcune Camere di Commercio (o organismi accreditati) offrono servizi di mediazione sui debiti. Un accordo mediato, se omologato da un organismo di mediazione, può avere efficacia di titolo esecutivo. Questa strada è consigliabile soprattutto per controversie specifiche (es. un pignoramento o cartella fiscale) da risolvere a costo contenuto e velocemente, ma richiede la collaborazione delle controparti.
- Composizione negoziata della crisi (L. 118/2021 e CCI artt.12-25-quinquies) – Si tratta di uno strumento introdotto dal D.L. 118/2021, attivo dal 15/7/2022, gestito tramite le Camere di Commercio. L’imprenditore commerciale o agricolo (anche individuale o di piccola dimensione) può richiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente (gestore della crisi) che media con tutti i creditori e con il debitore, per individuare un piano di ristrutturazione concordato. La procedura si svolge su piattaforma telematica (composizionenegoziata.camcom.it). Da segnalare i benefici protettivi previsti dalla legge: se l’imprenditore chiede le misure protettive (art.18 CCI), tale richiesta viene pubblicata nel Registro Imprese e – dal momento della pubblicazione – i creditori non possono avviare o proseguire esecuzioni o azioni cautelari né costituire nuovi privilegi sui beni del debitore. Inoltre, fino alla chiusura della procedura negoziata il tribunale non può pronunciare fallimento o accertare lo stato di insolvenza. L’esperto assiste il debitore nell’elaborazione del piano e nell’interlocuzione con gli altri soggetti (compresi organi di controllo e professionisti, in base al nuovo D.Lgs. 136/2024). Alla fine delle trattative l’imprenditore può depositare in tribunale l’accordo trovato, chiedendo eventualmente l’omologa giudiziale (efficacia ad substantiam) della soluzione concordata.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art.182-bis L.Fall./art.57 CCI) – Pur avendo natura negoziale privatistica (sono accordi tra debitore e parte significativa di creditori, ad es. 60% o 75% dei debiti), se si chiede l’omologazione al tribunale essi acquistano efficacia anche rispetto ai creditori dissenzienti. La Camera di Commercio di Torino riassume che l’accordo di ristrutturazione “si configura come strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi d’impresa, che consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza il risanamento dell’esposizione debitoria”. Detto accordo deve essere depositato in Tribunale (con relativo deposito di bilancio e documenti) e verrà pubblicato nel Registro delle Imprese. A seguito della pubblicazione, i creditori hanno 30 giorni di tempo per opporsi all’omologa. Se l’accordo soddisfa le condizioni di legge, il giudice lo omologa con sentenza. La normativa camerale precisa inoltre che l’imprenditore può presentare richiesta di omologazione “una volta ottenuta l’adesione o, in difetto, decorsi i termini” concessi ai creditori (conservando il diritto di opposizione dell’Erario e degli enti previdenziali, cfr. Cass. 34377/2024). In pratica, l’accordo di ristrutturazione consente di dilazionare o ridurre i debiti garantiti (anche fiscali) e di sospendere temporaneamente i pagamenti, ma impone il rispetto di termini precisi e spesso la nomina di un commissario. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che nel caso di accordo contenente “transazione fiscale” il debitore deve attendere il termine concesso all’Agenzia delle Entrate per esprimersi, facendo decorrere tale termine e quello per le opposizioni dalla pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese.
3. Strumenti giudiziari di risoluzione della crisi
Se le soluzioni stragiudiziali non bastano, entrano in gioco gli strumenti giudiziali previsti dal Codice della crisi (prima L. 267/1942). Di seguito i principali:
- Concordato preventivo – È lo strumento previsto per gli imprenditori (anche individuali) in stato di crisi o insolvenza, che intendono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione o un’ipotesi di liquidazione dell’impresa. L’imprenditore deposita in tribunale una proposta di concordato, affiancata da un piano (che descrive tempi e modalità di soddisfacimento dei debiti) e da una relazione di un professionista attestante fattibilità e convenienza (attestazione di veridicità e fattibilità). Il Tribunale fissa un’udienza per la composizione della procedura e la successiva votazione dei creditori. Esistono tre tipi di concordato: “ordinario” (con voti dei creditori che rappresentano almeno il 50% dei crediti), “agevolato” (30% con parità fra crediti della stessa categoria), e “esteso” (75% dei creditori di una categoria). Se l’accordo raggiunge le maggioranze richieste e il giudice lo omologa, il concordato ha effetti protettivi (sospende le esecuzioni sui beni dell’impresa, consente continuità aziendale nel caso sia prevista) e il debitore può continuare l’attività. In caso di rifiuto o di successione di fallimento, si procede invece alla liquidazione giudiziale. Il Codice (art. 44 c.c.i.i.) prevede anche la “domanda con riserva” (ex concordato in bianco) per depositare prima i documenti e ottenere un termine per presentare il piano. In generale il concordato consente di mantenere l’impresa (anche cedendola a terzi) e di ottenere lo scorporo dei debiti residui con l’eventuale esdebitazione del debitore (art. 80 CCI). Recentemente il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto novità procedurali (es. potenziamento doveri di collaborazione del debitore, fascicolo semplice presso il tribunale), confermando tuttavia l’impostazione di base del concordato «con continuità».
- Concordato minore – È la procedura riservata ai micro-imprenditori, professionisti, artisti e start-up (in possesso di requisiti reddituali e patrimoniali inferiori a determinati limiti). Tale procedura è in parte configurata come strumento ex L.3/2012 (vecchio comma 3 dell’art.10 L.F.), ma attualmente si colloca nel CCI. Il concordato minore può prevedere il proseguimento dell’attività imprenditoriale o professionale, oppure (se altrimenti non sostenibile) il suo recesso e la liquidazione dell’azienda con l’apporto di nuovi capitali. Richiede anch’esso l’omologazione del tribunale ma con iter semplificato e termini più brevi rispetto al concordato ordinario. I profili reddituali (“fascicoli” economici) del proponente vengono valutati in sede di omologazione per la “meritevolezza” e l’affidabilità; Cass. 2778/2024 ha precisato (in analogia) che bisogna esaminare anche la capacità del professionista di rimborsare i debiti.
- Piani del debitore non imprenditore (art.67 CCI) – Per i consumatori (persone fisiche non esercenti attività d’impresa) in sovraindebitamento esistono procedure speciali derivanti dalla L.3/2012. Il piano del consumatore (oggi disciplinato dal CCI art.67) è essenzialmente un negozio unilaterale in cui il debitore propone ai suoi creditori tempi e modi di pagamento, con possibili sconti (falcidie) anche parziali dei crediti. A differenza del concordato, il piano del consumatore non richiede il voto espresso dei creditori per l’omologazione: il tribunale valuta se il piano, così come proposto, garantisce un soddisfacimento più favorevole rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 12-bis L.3/2012) e se il debitore è meritevole (senza fraudolenza o colpa grave nell’insolvenza). Recenti decisioni di legittimità chiariscono aspetti critici del piano: ad esempio, la Cassazione ha stabilito che il termine massimo di moratoria di un anno per i crediti privilegiati (art.8, co.4 L.3/2012) non va inteso come termine entro cui soddisfare integralmente i creditori, bensì come termine iniziale entro cui cominciare i pagamenti rateali. In altri termini, si può dilazionare oltre 12 mesi i pagamenti anche di crediti ipotecari (poi rimborsati in modo graduale), purché tale differimento sia posto a giudizio di pendenza e rispetti la convenienza rispetto alla liquidazione alternativa. Allo stesso tempo, se nel piano consumatore si include una moratoria pluriennale o una parziale decurtazione dei crediti privilegiati, ciò non impone automaticamente il voto dei creditori come nel concordato: la legge ha scelto espressamente di semplificare il giudizio (nessun quorum richiesto), lasciando comunque al creditore la facoltà di contestare la convenienza del piano nella propria parte (reclamo al tribunale). In sostanza, il piano del consumatore permette anche ampie dilazioni di pagamento (anche oltre un anno), ma il tribunale dovrà controllarne la sostenibilità complessiva e l’equità rispetto alla liquidazione dei beni del debitore. Se il piano viene omologato, il debitore è tenuto a compierlo secondo le modalità decise; in caso di gravi inadempimenti (o se emergono circostanze sopravvenute che rendono impossibile il piano, come nella fattispecie del Tribunale di Bologna 2023), l’omologazione può essere revocata e si procede alla liquidazione del patrimonio. L’esdebitazione finale (cancellazione residui) è riconosciuta se il debitore ha agito con onestà e rispetta gli obblighi del piano.
- Liquidazione controllata dei beni – Questo istituto (introdotto dal CCI) è riservato ai debitori in sovraindebitamento (consumatori o imprenditori) quando il concordato (ordinario o minore) e il piano consumatore non risultano praticabili. Funziona come una procedura liquidatoria semplificata: il debitore deposita domanda di liquidazione controllata, il tribunale apre la procedura nominando un liquidatore. Quest’ultimo raccoglie e vende i beni del debitore (mobili e immobili) e ripartisce il ricavato tra i creditori secondo l’ordine di prelazione stabilito dalla legge (vedi Q&A seguente). La liquidazione controllata spesso contiene procedure accelerate rispetto al fallimento tradizionale: ad esempio i tempi di pagamento sono più brevi. L’effetto principale è comunque la cessazione dell’attività e il realizzo del patrimonio esistente; al termine, l’esdebitazione può essere concessa se il debitore è stato diligente.
- Esdebitazione – È l’atto finale di svincolo del debitore insolvente, previsto dall’art.80 CCI. Se il tribunale omologa un piano o liquidazione che prevede esdebitazione, il debitore viene liberato dai debiti residui verso tutti i creditori (tranne quelli futuri o a carico di beneficiari come il coniuge), previa verifica di buona condotta. In particolare, la legge prevede l’esdebitazione del debitore incapiente: è concessa una sola volta nella vita, per una persona fisica meritevole che non può offrire utilità dirette o future ai creditori, con l’impegno di pagare eventuali ricchezze sopravvenute nei 4 anni seguenti (10% min.). L’esdebitazione realizza quindi l’obiettivo di “ripartire da zero” il debitore onesto, evitando situazioni di perpetua insolvenza.
4. Aspetti pratici dell’attività d’impresa e ruolo del debitore
Nel caso di imprenditori, l’apertura di una procedura coinvolge anche profili gestionali e contabili: i soci e gli amministratori sono tenuti ad approvare (in assemblea) il ricorso al concordato o all’accordo di ristrutturazione e a depositarne copia presso il Registro delle Imprese. In sede di concordato, il Tribunale può nominare un commissario che vigila sulla correttezza dell’istruttoria. L’imprenditore deve anche rispettare gli obblighi di informativa continuativa previsti dalla legge (rendiconti mensili delle attività, arlo 44, comma 1 lett. c CCI). Dal punto di vista fiscale e del lavoro, l’apertura di un concordato o di una composizione negoziata interrompe le procedure esecutive (fermo conti, pignoramenti, ecc.) e sospende le sanzioni amministrative e le cause di scioglimento societario (art. 20 CCI, sospende cause di riduzione di capitale e altre cause di scioglimento). È importante, infine, considerare che operazioni fatte “in frode” ai creditori (per es. cessione di beni pregiati senza corrispettivo) durante una procedura possono portare a sanzioni civili e penali o alla revoca dei benefici (es. revoca del concordato). Il debitore deve perciò agire in buona fede e collaborare con gli organi giudiziari: il Codice ribadisce il dovere di leale collaborazione con il curatore o gestore e con i creditori.
5. Domande frequenti (FAQ)
- Domanda: Quali sono i soggetti legittimati a chiedere una procedura di composizione da sovraindebitamento?
Risposta: Secondo la legge, possono accedere alla composizione della crisi (piano consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) i seguenti debitori in squilibrio: il consumatore (persona fisica non imprenditore), i professionisti e altri autonomi, l’imprenditore minore (con requisiti di fatturato e debito limitati: es. attivo ≤€300.000, ricavi ≤€200.000, debito ≤€500.000), l’imprenditore agricolo e le start-up innovative. Ad esempio l’OCC della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest precisa: “Il consumatore sovraindebitato… può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti… prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma”. Disciplinati specifici vincoli (non essere già stati esdebitati due volte, non aver frodato i creditori). - Domanda: Che cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa e chi è l’OCC?
Risposta: La composizione negoziata è una procedura introdotta nel 2021 dal legislatore (ora articoli 12-25 quinquies del CCI). È destinata all’imprenditore (commerciale o agricolo) in squilibrio (situazione tale da renderne probabile la crisi o insolvenza). Il debitore presenta istanza alla Camera di Commercio locale (OCC – Organismo di Composizione della Crisi), che nomina un esperto indipendente. L’esperto assiste il debitore nelle trattative con i creditori al fine di trovare un accordo di ristrutturazione. L’intera procedura si svolge tramite una piattaforma telematica dedicata. Se richiesto, con l’istanza di nomina dell’esperto il debitore può contestualmente chiedere misure protettive: a seguito di accettazione dell’incarico, tale istanza viene pubblicata nel Registro delle Imprese e da quel momento “i creditori non possono acquisire diritti di prelazione (…) né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari” sui beni del debitore. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative il tribunale non può dichiarare fallimento o insolvenza. In pratica, la composizione negoziata consente un periodo di “tregua” e di negoziazione assistita dai professionisti, con potenziali accordi semplificati. - Domanda: Quali procedure alternative (ex L.3/2012) esistono per i consumatori sovraindebitati?
Risposta: Le due principali sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata dei beni del consumatore (quest’ultima sostituisce l’vecchia “liquidazione del patrimonio”). Nel primo, il debitore propone un piano in cui dilaziona e/o decurta i propri debiti, indicando tempi di pagamento. Se omologato, il debitore eseguirà il piano fino alla conclusione. Nel secondo, i beni del debitore vengono venduti dal tribunale e il ricavato distribuito ai creditori (simile a fallimento, ma con procedure semplificate). In entrambe i casi si può ottenere l’esdebitazione finale (liberazione dai debiti residui) se il debitore ha tenuto un comportamento onesto. Come visto, la Cassazione ha ammesso una dilazione pluriennale dei debiti prelatizi anche oltre l’anno canonico quando il debitore attribuisce ai creditori privilegiati il diritto di esprimersi sulla proposta e quando il piano dimostra comunque convenienza rispetto alla liquidazione. - Domanda: Cosa succede una volta depositato in tribunale un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore?
Risposta: Il deposito comporta generalmente la pubblicazione dell’atto nel Registro delle Imprese. Ad esempio, un accordo di ristrutturazione depositato viene iscritto nel Registro e acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. Da quella data parte il termine per le opposizioni dei creditori (30 giorni). Se è una procedura in seno all’OCC, l’organo di composizione comunicherà il numero di ruolo al debitore che dovrà poi depositarlo formalmente. In ogni caso, la pubblicazione rende efficaci per legge le clausole approvate (ad es. moratorie, attenuazione delle garanzie, protezioni immobiliari) verso tutti i creditori. - Domanda: Come sono trattati i creditori garantiti (es. ipoteca) in un piano di rientro o concordato?
Risposta: Nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione il debitore può concedere una moratoria sui crediti ipotecari (e altri privilegi) fino a un anno o anche oltre (come ammissibile). La Cassazione ha chiarito che tale termine annuale non rappresenta l’obbligo di saldare entro l’anno, ma solo il termine entro il quale iniziare i pagamenti rateali. Se il creditore garantito riceve meno di quanto detiene, può essere risarcito entro il valore del bene oggetto di garanzia, mentre la parte residua del suo credito viene trattata come chirografo: “il creditore assistito da privilegio… che riceve un pagamento parziale nei limiti del valore del bene, resta creditore per la parte residua, che… va collocata in chirografo”. In pratica, il piano può prevedere che un ipotecario sia pagato fino al valore stimato dell’immobile e i surplus residui siano ripagati tramite quote chirografe da concordato o liquidazione. Se invece il piano consente la liquidazione del bene ipotecato, il creditore verrà soddisfatto per intero dai proventi della vendita fino alla capienza del credito (evitando così la falcidia). - Domanda: Chi può votare e opporsi in un accordo omologato?
Risposta: Nell’accordo di ristrutturazione i creditori idonei rappresentati nella proposta (60% o 75%) possono esprimere il consenso nel documento stesso (voto preventivamente raccolto). In fase di omologazione, gli altri creditori (anche dissenzienti o estranei) possono proporre opposizione entro 30 giorni dal deposito. Nel piano del consumatore, per scelta legislativa, non è richiesto alcun voto preventivo: tutti i creditori godono però del diritto di avanzare rilievi sulla convenienza del piano al giudice. In altre parole, se si estende la dilazione oltre un anno o si opera una decurtazione sostanziale, i creditori coinvolti non diventano automaticamente assemblea di voto: possono sì proporre reclamo per inadempimento o convenienza (art.12-bis L.3/2012), ma non occorre una maggioranza formale come nel concordato. In compenso, qualunque creditore può contestare la validità o la convenienza del piano nella propria parte, e il giudice omologa solo se ritiene che il piano risulti più favorevole della liquidazione alternativa. - Domanda: Quali creditori vengono pagati prima in caso di liquidazione?
Risposta: Nel diritto italiano dei fallimenti (ordine delle cause di prelazione), i crediti sono soddisfatti nell’ordine: (1) spese di procedura e crediti prededucibili (ad es. IVA, imposte e contributi maturati durante la procedura); (2) crediti privilegiati (erariali, condominiali ecc.), inseriti nella sfera del godimento di un bene con privilegio; (3) crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio; (4) crediti chirografari (generici). La liquidazione controllata o individuale prevede questa graduazione. Ad esempio, il Gestore verserà prima le prededuzioni, poi ripartirà eventualmente le rimanenze ai privilegiati fino al valore del bene, relegando l’eventuale residuo di privilegiari in chirografo. Lo stesso principio vale nella fase di omologazione di un piano: il giudice verificherà che ciascun creditore privilegiato riceva almeno quanto potrebbe ottenere in liquidazione (anche parziale), altrimenti non omologherà il piano. - Domanda: Che costo comporta avviare una procedura (OCC o tribunale)?
Risposta: Dipende dallo strumento. Per la composizione negoziata presso la Camera di Commercio si paga un diritto di segreteria: ad es. l’OCC di Torino richiede €268 (di cui €252 diritti + €16 bollo) per istanza. All’esito, si prevede il compenso del professionista gestore (variabile). Per le procedure giudiziarie (concordato, accordi, piani) si pagano i contributi unificati (breviarie a seconda del patrimonio) e onorari di avvocati e commercialisti (plus spese notarili solo per la stesura di un verbale assembleare). Tipicamente per il concordato ordinario o la liquidazione ingenti imprese i costi (professionisti + ufficiali giudiziari) sono elevati, mentre per il concordato minore o il piano consumatore i costi sono più contenuti. In ogni caso è necessario preventivare la parcella legale e notarile e controllare se esistono esenzioni o riduzioni (ad esempio il giudice può ridurre i compensi nei concordati con scarsa soddisfazione dei creditori). - Domanda: Quali obblighi deve rispettare il debitore durante la procedura?
Risposta: Il debitore ha l’obbligo di collaborazione e trasparenza. In un concordato o composizione negoziata, il tribunale o il gestore possono richiedere documenti e relazioni sul bilancio. Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato il dovere di buona fede del debitore, estendendolo anche ai terzi coinvolti (art.4 CCI modificato). Già il Codice prevedeva che il debitore ometta attività fraudolente, sinonimo di irreperibilità di beni o simulazione di debiti. Nel piano consumatore, il debitore deve ancora provare la propria meritevolezza (assenza di frodi nella genesi del debito) e, se omologato, ha l’onere di eseguire il piano onestamente (salda rate e non agisce nell’interesse esclusivo della famiglia sacrificando il piano, cfr. Trib. Bologna 2023). In caso di inadempimento ingiustificato o di condotta dolosa post-omologa, la procedura può essere revocata e il debitore riassoggettato alla liquidazione dei suoi beni.
6. Tabelle riepilogative
Strumento | Destinatari | Effetti principali | Riferimenti normativi |
---|---|---|---|
Composizione negoziata (OCC) | Imprenditore commerciale/agricolo (anche solo a scopo patrimoniale) | Nomina esperto CCIAA; trattative assistite; misure protettive (sospende esecuzioni, stop fallimento) | D.L. 118/2021; CCI artt.12-25 qu. (D.lgs.14/2019 ss.mm.) |
Accordi di ristrutturazione (omologati) | Imprenditori in crisi con debiti strutturati | Omologazione tribunale esecuta l’accordo; effetto erga omnes; si possono includere transazioni fiscali | CCI art.57 (ex art.182-bis L. 267/1942) |
Concordato preventivo | Imprenditore in crisi/insolvenza | Omologazione di piano (continuità o liquidazione); sospensione esecuzioni; possibile cessione azienda; esdebitazione al termine | CCI artt.44-67 (D.lgs.14/2019) |
Concordato minore | Micro-imprenditore, professionista in crisi | Simile al concordato ma semplificato; voto creditori più agile; mantenimento o recesso dell’attività | CCI art.14 (DLgs 14/2019) |
Piano del consumatore | Privato (consumatore) sovraindebitato | Omologazione tribunale di piano unilaterale; rateizzazioni o falloidia debiti; no voto creditori; esdebitazione finale | CCI art.67 (riferimento ex L.3/2012) |
Liquidazione controllata dei beni | Qualunque debitore sovraindebitato | Vendita dei beni del debitore; distribuzione proventi (prededuzioni, privilegi, chirografari); esdebitazione | CCI art.72 (D.lgs.14/2019) |
Esdebitazione | Persona fisica meritevole insolvente | Liberazione dai debiti residui anteriori alla domanda, salvo eventuale rimborso futuro (10%) | CCI art.80 (ex art. 142-ter L.Fall.) |
7. Simulazioni pratiche (casi esemplari)
- Esempio 1 – Privato con mutuo e carte di credito: Mario è un pensionato che deve €40.000 alla banca per un mutuo non pagato e €10.000 di debiti su carte revolving. Dopo aver valutato il patrimonio (casa di residenza pignorata in corso di vendite, mezza auto pagata) decide di rivolgersi a un consulente. Si possono tentare contatti stragiudiziali con la banca per rinegoziare il mutuo (p.es. sospensione temporanea di rate) e sanare i pignoramenti. Se questo fallisce, si propone un piano del consumatore: il debitore formula un piano rateale (es. 10 anni) che prevede il pagamento anche parziale dei debiti. Il piano viene depositato in tribunale con l’aiuto dell’OCC locale; i creditori non esprimono voto, ma possono far presente al giudice la non convenienza di parte del piano. Se il tribunale omologa (verifica che, come alternativa, una vendita forzata della casa non avrebbe reso di più), Mario inizia a pagare secondo il piano. Trascorsi 10 anni (e restituite le somme possibili), l’esdebitazione cancella eventuali debiti residui. In ogni caso Mario sospende fino all’omologa le esecuzioni in corso (il fermo-bollo o fermi amministrativi, in base alle misure protettive concesse).
- Esempio 2 – Libero professionista indebitato: Laura è un’avvocatessa con debiti da €150.000 (fiscalmente erariali e bancari) e clientela in calo. Verifica che rientra nei parametri di “imprenditore minore”. Decide di chiedere all’OCC un piano di composizione negoziata. L’organismo nominato la supporta nel redigere un piano credibile e nel convocare i creditori (Agenzia Entrate e banca). Presenta l’istanza con richiesta di misure protettive: dal momento della pubblicazione, nessuno può pignorare ulteriori beni e il tribunale sospende cause di scioglimento societario. Dopo negoziazione, la banca accetta un piano di rimborso a 5 anni (con penalità ridotta), l’Erario concede di rateizzare le cartelle con sconto sugli interessi. I creditori firmano l’accordo di ristrutturazione, che viene depositato in tribunale e omologato. Laura continua l’attività fino a estinzione del piano e al termine ottiene l’esdebitazione residua.
- Esempio 3 – Piccola impresa in crisi: Un’azienda manifatturiera con fatturato di €500.000 ha debiti verso fornitori, banche e dipendenti. Il titolare decide di ricorrere al concordato preventivo con continuità per salvare l’attività. Redige un piano (coadiuvato da professionisti), prevede di proseguire l’attività vendendo un ramo non strategico. Depone la proposta in tribunale (eventualmente in bianco chiedendo un termine). Alla prima udienza, i creditori votano a maggioranza (ammessi i crediti fino al 60%) e il tribunale omologa il concordato. L’imprenditore ottiene un commissario e continua a operare; i debiti vengono ristrutturati come previsto. Grazie all’accordo, i fornitori vengono pagati in parte con dilazioni, la banca riduce gli interessi, e i dipendenti ricevono gli arretrati. Al termine del concordato l’impresa esce dal fallimento e l’imprenditore potrà essere esdebitato dei debiti non coperti, avendo rispettato il piano.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), e ss.mm. (come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024).
- Legge 3/2012 (disciplinante piani del consumatore e concordato minore, ora incorporata nel CCI).
- Cassazione Civile, sez. I, sent. 23/12/2024 n. 34150: ammissibile dilazione ultrannuale dei crediti prelatizi nei piani di ristrutturazione, purché sia garantito il diritto di voto dei creditori.
- Cassazione Civile, sez. I, ord. 27/7/2023 n. 22797: dilazione pluriannuale dei crediti privilegiati ammissibile nel piano del consumatore.
- Cassazione Civile, sez. I, sent. 11/4/2025 n. 9549: interpretazione dell’art. 8 L.3/2012; il termine di un anno è iniziale non finale per il pagamento dei privilegiati.
- Cassazione Civile, sez. I, sent. 24/12/2024 n. 34377: accordo di ristrutturazione con transazione fiscale; la domanda di omologazione deve rispettare i termini di opposizione del Fisco decorrenti dalla pubblicazione.
- Cassazione Civile, sez. I, sent. 10/12/2024 n. 31790: accordi di ristrutturazione e piani consumatore – ammessa dilazione oltre un anno per i crediti privilegiati se i creditori partecipano con diritto di voto o osservazioni al piano.
- Camere di Commercio (Torino, Toscana Nord-Ovest, ecc.), guide e note informative sui procedimenti di crisi e sovraindebitamento. Ad esempio, la Camera di Torino spiega che gli accordi di ristrutturazione sono strumenti negoziali omologati in tribunale e descrive le fasi di pubblicazione in Registro Imprese. Le CCIAA regionali dettagliano l’organismo di composizione (OCC) e le procedure disponibili.
Sei un consulente con debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Lavori come consulente ma sei in difficoltà con il Fisco, l’INPS, le banche o i fornitori?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o minacce di pignoramento?
Anche i professionisti autonomi possono finire in una situazione di sovraindebitamento, spesso per via di una gestione fiscale complessa, ritardi nei pagamenti dei clienti o crisi di liquidità. Ma la legge ti tutela: puoi difenderti e ripartire.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua esposizione debitoria complessiva (debiti fiscali, previdenziali, bancari e commerciali)
- 📌 Verifica la possibilità di accedere alla procedura di sovraindebitamento per lavoratori autonomi
- ✍️ Redige istanze per sospendere le azioni esecutive e proteggere i tuoi beni
- ⚖️ Ti assiste nel piano di rientro o nella liquidazione controllata con eventuale esdebitazione finale
- 🔁 Ti guida nella gestione delle entrate e nella ristrutturazione del tuo profilo debitorio
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto della crisi per professionisti e lavoratori autonomi
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
- ✔️ Specializzato nella tutela di consulenti fiscali, tecnici, informatici, finanziari e aziendali
Conclusione
Essere un consulente non ti rende immune dalle difficoltà economiche, ma con la giusta assistenza puoi bloccare i creditori, salvare la tua attività e ottenere una nuova stabilità.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua ripartenza professionale comincia da qui.