Hai firmato un contratto di mutuo, leasing, finanziamento o apertura di credito con la banca, ma ora ti ritrovi a dover fronteggiare condizioni pesanti, penali elevate, interessi esagerati o richieste di rientro improvvise? Ti stai chiedendo cosa può fare un avvocato esperto in contratti bancari e finanziari per aiutarti a capire, contestare o rinegoziare quei contratti?
I contratti bancari e finanziari sono spesso complessi, pieni di clausole tecniche e condizioni nascoste. Se non vengono analizzati a fondo prima della firma – o se non vengono rispettati correttamente dalla banca – possono generare gravi danni economici.
Quando serve un avvocato esperto in contratti bancari e finanziari?
– Se hai firmato un contratto e sospetti condizioni vessatorie o sbilanciate
– Se ti è stato applicato un tasso usurario o anatocistico
– Se la banca ha modificato le condizioni in modo unilaterale o senza preavviso
– Se vuoi recedere dal contratto, ma ti impongono penali sproporzionate
– Se ti trovi in difficoltà e vuoi rinegoziare o chiudere il contratto
– Se vuoi bloccare una segnalazione in Centrale Rischi o difenderti da un recupero forzato
Cosa fa l’avvocato in questi casi?
– Analizza nel dettaglio il contratto: mutui, leasing, fidi, factoring, prestiti, derivati
– Verifica se ci sono clausole illegittime, non negoziate o sbilanciate
– Controlla il rispetto delle normative su trasparenza, buona fede e informazione al cliente
– Calcola il TEG effettivo per individuare eventuale usura
– Contesta eventuali applicazioni illegittime di interessi o costi
– Ti assiste nella rinegoziazione, risoluzione o opposizione in sede giudiziale
– Ti difende nel caso in cui la banca avvii un decreto ingiuntivo, un pignoramento o una procedura esecutiva
Quali sono i contratti bancari e finanziari più a rischio?
– Mutui e finanziamenti con spese accessorie nascoste o penali elevate
– Leasing con clausole sbilanciate e obblighi pesanti in caso di recesso
– Fidi bancari revocati senza motivazione o con preavvisi nulli
– Derivati e swap sottoscritti senza reale comprensione del rischio
– Contratti di conto corrente con capitalizzazione illegittima degli interessi
Cosa puoi ottenere con una consulenza legale mirata?
– L’annullamento o la modifica di clausole abusive
– Il ricalcolo del debito, con rimborso di somme indebitamente pagate
– La difesa contro richieste esecutive o segnalazioni negative
– Una rinegoziazione del contratto in condizioni più equilibrate
– La tutela del tuo patrimonio personale e aziendale
Conoscere il contratto è il primo passo per difendersi. Con l’aiuto di un avvocato esperto, puoi smascherare eventuali abusi, bloccare le pretese illegittime e agire per ottenere giustizia.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in diritto bancario, finanziario e protezione del cliente ti spiega cosa fa un avvocato esperto in contratti bancari e quando è il momento di affidarti a una difesa tecnica per tutelare i tuoi diritti.
Hai un contratto con la banca che vuoi far controllare, rinegoziare o contestare? Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Esamineremo il contratto e ti diremo se ci sono irregolarità, come farle valere e come difenderti legalmente.
Introduzione
Un avvocato esperto in contratti bancari e finanziari è un professionista specializzato nel diritto bancario e finanziario, in grado di assistere clienti (privati, imprenditori o altri avvocati) nella redazione, negoziazione e controversie relative a contratti con banche e intermediari finanziari. Questi contratti includono finanziamenti (ad esempio mutui, aperture di credito, leasing), servizi bancari (conti correnti, carte di credito) e strumenti finanziari (investimenti, derivati).
Punto di vista del debitore: questa guida adotta la prospettiva del cliente/debitore, cioè di chi contrae un debito o un’obbligazione finanziaria verso una banca o un intermediario. L’obiettivo è spiegare in linguaggio chiaro ma rigoroso i diritti e le tutele che l’ordinamento italiano riconosce al cliente, nonché le possibili problematiche legali che possono insorgere nei contratti bancari, con un livello di approfondimento avanzato. Verranno citate normative italiane rilevanti e le più recenti sentenze (aggiornate a luglio 2025) che hanno inciso sulla materia, oltre a esempi pratici, modelli di clausole contrattuali e bozze di atti legali utili.
Ruolo dell’avvocato specializzato: l’avvocato esperto in contratti bancari e finanziari offre consulenza fin dalla fase precontrattuale, esaminando le condizioni proposte dalla banca e segnalando clausole rischiose o illegittime. Inoltre, interviene nella fase di contenzioso, assistendo il cliente nel contestare eventuali abusi (come tassi usurari, anatocismo, addebiti non dovuti) o nel difendersi da azioni esecutive della banca (come precetti e pignoramenti). Si interfaccia con normative tecniche (Testo Unico Bancario, Testo Unico Finanziario, Codice Civile, normative di Banca d’Italia, ecc.) e con organismi di risoluzione alternativa delle controversie (come l’Arbitro Bancario Finanziario). Il suo obiettivo è assicurare che i contratti bancari siano redatti correttamente, in forma valida e nel rispetto delle norme di trasparenza, e che il cliente possa far valere i propri diritti qualora il rapporto contrattuale evolva in modo problematico.
Nei paragrafi successivi verranno fornite le basi normative di riferimento, un esame delle principali tipologie di contratti bancari e finanziari (con clausole tipiche e tutele), i profili di contenzioso più frequenti e le procedure di tutela del debitore. Infine, verrà presentata una sezione di domande e risposte frequenti e alcuni modelli di clausole contrattuali e atti legali utili a orientarsi nella pratica.
Fonti normative di riferimento
La materia dei contratti bancari e finanziari è disciplinata da un insieme di fonti normative italiane, tra cui:
- Codice Civile: articoli sulle obbligazioni e contratti in generale e norme specifiche su singoli contratti. Ad esempio, l’art. 1813 c.c. definisce il mutuo come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Il Codice Civile contiene inoltre la disciplina generale degli interessi (es. art. 1284 c.c. sul tasso legale), il divieto di anatocismo salvo condizioni (art. 1283 c.c.), il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) e norme sulle garanzie personali (fideiussione agli artt. 1936 c.c. e seguenti, con limiti come l’art. 1957 c.c. sulla tempestiva escussione del garante).
- Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993): è la principale fonte per i contratti bancari. Contiene norme imperative sulla forma dei contratti bancari (art. 117 TUB, che impone la forma scritta a pena di nullità e la consegna di un esemplare al cliente; inoltre l’art. 117 dispone che i contratti indichino tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione, inclusi gli oneri in caso di mora, pena l’applicazione di tassi sostitutivi legali più favorevoli al cliente). Il TUB prevede anche il divieto di rinvio agli usi per determinare interessi e condizioni (clausole del genere sono nulle). Altre norme chiave del TUB:
- L’art. 118 TUB disciplina lo ius variandi, ossia la possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con preavviso scritto al cliente e diritto di recesso per quest’ultimo. Se la modifica avviene senza rispettare tali formalità, è inefficace. (Un caso recente ha chiarito che l’art. 118 non si applica quando la variazione delle condizioni discende da clausole già previste in contratto: ad es. per un mutuo agevolato a dipendenti, la Cassazione ha stabilito che il passaggio a condizioni meno favorevoli dopo la cessazione del rapporto di lavoro non costituisce modifica unilaterale ex art. 118, ma semplice attuazione di una clausola contrattuale originaria).
- L’art. 119 TUB garantisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari fino a 10 anni addietro, dietro rimborso spese. La Cassazione ha ribadito che la banca che non consegna tempestivamente la documentazione richiesta è inadempiente e può incorrere in responsabilità. Inoltre, come vedremo, la mancanza di documenti può influire sull’onere della prova in causa.
- L’art. 120 TUB e delibere CICR collegate regolano la capitalizzazione degli interessi. In passato, la capitalizzazione periodica degli interessi passivi (anatocismo) nei conti era prassi comune, ma è stata dichiarata nulla in mancanza di patti specifici. Dal 2000 la CICR ha fissato regole per permettere anatocismo a condizione di reciprocità tra cliente e banca (delibera CICR 9/2/2000), e riforme successive (Legge di stabilità 2014) hanno ristretto ulteriormente la possibilità di anatocismo: oggi gli interessi maturati non possono produrre ulteriori interessi, se non dal momento in cui, una volta contabilizzati, restano impagati per oltre 60 giorni (in pratica, diventano capitale scaduto). La Cassazione ha chiarito che il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario è divenuto effettivo dal 1° gennaio 2014 (Legge 147/2013) anche in assenza di una nuova delibera CICR.
- L’art. 117-bis TUB regola le commissioni su affidamenti e sconfinamenti: ha introdotto il limite dello 0,5% a trimestre per la commissione omnicomprensiva sugli affidamenti (fidi) e la possibilità di addebitare per gli scoperti oltre fido solo un “corrispettivo per istruttoria veloce” a importo fisso proporzionato ai costi. Qualsiasi altra commissione diversa è nulla, anche se la nullità della clausola non travolge l’intero contratto.
- L’art. 128 TUB e seguenti definiscono gli strumenti di tutela: ad esempio l’art. 128-bis TUB ha istituito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie.
- Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998): disciplina gli intermediari finanziari e i servizi di investimento. Rileva quando si tratta di contratti di investimento (ad es. acquisto di strumenti finanziari, contratti derivati, gestione patrimoniale). L’art. 23 TUF prevede la forma scritta a pena di nullità per i contratti relativi ai servizi di investimento, con nullità azionabile solo dal cliente. Inoltre, pone a carico dell’intermediario l’onere di provare di aver agito con diligenza, correttezza e trasparenza nell’esecuzione degli ordini (importante nelle liti per investimenti pericolosi o non adeguati). Il TUF recepisce le regole MiFID sulla product governance, valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti per il cliente. Ha istituito anche l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob (art. 32-ter TUF) per controversie fra investitori retail e intermediari in materia di servizi di investimento.
- Legislazione speciale in materia creditizia e di consumo: numerose leggi si affiancano a TUB e TUF, ad esempio:
- La legge sull’usura (L. 108/1996) che ha introdotto tassi soglia trimestrali oltre i quali gli interessi sono usurari (ne è derivata la modifica dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”). Approfondiremo il calcolo del tasso soglia e le sentenze in materia.
- Il D.P.R. 180/1950 e normative collegate che regolano la cessione del quinto dello stipendio/pensione, un tipo di prestito a tasso fisso rimborsato con trattenuta in busta paga, con particolari tutele (obbligo di polizze rischio vita/impiego, tasso massimo, ecc.).
- Leggi sui consumatori: il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) si applica anche ai contratti bancari se il cliente è un consumatore. Esso prevede, ad esempio, la nullità delle clausole vessatorie nei contratti non negoziati individualmente con consumatori – clausole che creano squilibrio eccessivo a danno del consumatore (come alcune clausole di foro competente diverso, decadenze dal beneficio del termine non giustificate, ecc.). Inoltre, per il credito ai consumatori (prestiti personali, finalizzati, revolving), il Codice del Consumo recepisce la direttiva UE imponendo obblighi di informativa precontrattuale, diritto di recesso entro 14 giorni, diritto all’estinzione anticipata con riduzione dei costi (art. 125–sexies TUB).
- Normativa antiriciclaggio e trasparenza bancaria: il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) richiede adeguata verifica della clientela e registra i movimenti, mentre il Provvedimento Banca d’Italia Trasparenza (ultimi aggiornamenti 2019-2020) dettaglia le informazioni da fornire nei fogli informativi e nei contratti (es. TAEG, indicatore di costo totale).
- Legge fallimentare e Codice della crisi d’impresa: rilevano se il debitore è insolvente o in procedure concorsuali, ma esulano da questa guida se non per notare che, ad esempio, in caso di fallimento, gli interessi sui crediti chirografari cessano di maturare e certe clausole possono essere sospese.
- Giurisprudenza (sentenze): data la tecnicità della materia, molte questioni sono state chiarite dalla Cassazione e, in alcuni casi, dalle Sezioni Unite della Cassazione. Le sentenze forniscono principi interpretativi vincolanti o orientativi, ad esempio sul calcolo dell’usura, sugli effetti dell’anatocismo illegittimo, sulla nullità di garanzie fideiussorie standard, sulla validità di contratti derivati senza adeguata informativa, ecc. Nel corso di questa guida citeremo le pronunce più recenti e rilevanti (2020-2025) che delineano l’attuale stato dell’arte del diritto bancario.
Di seguito, passeremo in rassegna le principali tipologie di contratti bancari e finanziari, evidenziandone le caratteristiche, le clausole rilevanti e le problematiche dal punto di vista del debitore/cliente. Successivamente analizzeremo i profili di contenzioso più comuni e le tutele azionabili.
Tipologie di contratti bancari e finanziari
Nel diritto bancario si suole distinguere varie categorie di contratti. Qui esamineremo i tipi più comuni, suddividendoli in: Contratti di conto e di deposito, Contratti di finanziamento (creditizi), Contratti di garanzia bancari, e Contratti finanziari d’investimento. Per ciascuna tipologia vedremo la funzione, le clausole tipiche, la normativa applicabile e i potenziali rischi.
Contratti di conto corrente e di deposito
Tra i contratti bancari di base vi sono quelli relativi al deposito di denaro e alla gestione del conto corrente bancario:
- Contratto di conto corrente bancario: Consente al cliente (correntista) di depositare somme in banca e di effettuare operazioni di prelievo, versamento, pagamenti, bonifici ecc. sul conto corrente. La banca si obbliga a custodire le somme e ad eseguire gli ordini del cliente, riconoscendo eventualmente un interesse creditore sulle giacenze (oggi spesso modesto) e addebitando commissioni per i servizi. Il conto corrente bancario è un contratto atipico ma di uso generale, regolato dalle Norme Bancarie Uniformi e da alcune disposizioni del codice civile sul conto corrente ordinario (art. 1823 c.c. e seguenti, se compatibili). Clausole tipiche: tasso creditore (interessi a favore del cliente) e tasso debitore sugli eventuali scoperti, spese di tenuta conto, commissione di istruttoria veloce (CIV) per sconfinamenti, valute sui versamenti e prelievi, facoltà di recesso a vista. Per i privati consumatori, la legge impone la disponibilità di un conto di base a costi ridotti e facilita la portabilità del conto. Dal punto di vista del cliente, è fondamentale che il contratto di conto sia trasparente: deve indicare tutti i costi e commissioni applicabili e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) se il conto prevede affidamenti.
- Affidamento in conto corrente: Spesso il conto corrente si accompagna a un affidamento (fido bancario), ossia una linea di credito accordata al correntista, che gli consente di andare in rosso fino a un certo limite (plafond). Questo avviene mediante un contratto di apertura di credito in conto corrente. Clausole tipiche dell’apertura di credito: importo del fido, tasso debitore sugli utilizzi, commissione di messa a disposizione fondi (unica ammessa, max 0,5% trimestrale come per art. 117-bis TUB), eventuale durata a revoca o a scadenza. Dal punto di vista del cliente/debitore, occorre sapere che la banca può revocare l’affidamento a revoca in qualsiasi momento (dando però preavviso, solitamente 15 giorni) e chiedere il rientro immediato delle somme. L’avvocato verifica se la revoca sia avvenuta secondo buona fede (una revoca “a sorpresa” potrebbe essere contestabile in alcuni casi come abuso di diritto se il cliente era in regola). Inoltre, in sede di contenzioso, molti casi riguardano addebiti illegittimi sul conto affidato: anatocismo sugli interessi trimestrali passivi (vietato senza patti specifici), commissioni di massimo scoperto del passato (oggi vietate e sostituite da commissioni e CIV disciplinate per legge), spese non pattuite. Un avvocato esamina gli estratti conto e il contratto per ricalcolare il saldo depurato da voci illegittime, da far eventualmente valere in giudizio.
- Contratto di deposito a risparmio: classico contratto di deposito bancario, formalizzato spesso con il libretto di risparmio nominativo o al portatore (quest’ultimo quasi estinto per via delle norme antiriciclaggio che ne vietano l’emissione oltre soglie minime). La banca riceve somme dal cliente e le custodisce, dovendo restituirle a richiesta (per i depositi a vista) o a scadenza (depositi vincolati), con pagamento di un interesse. Clausole tipiche: tasso di interesse creditore, eventuali limitazioni ai prelievi (per depositi vincolati), penali in caso di svincolo anticipato. Dal punto di vista del depositante (creditore della banca), i rischi sono legati più alla solidità della banca (protetta fino a 100.000 € dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) che a problematiche legali sul contratto stesso. L’avvocato interviene di rado su questi contratti se non per questioni successorie (intestazione cointestata, rivendica di eredi) o di regolarità formale.
- Servizi di pagamento collegati al conto: questi comprendono i contratti di carta di debito (bancomat), carta di credito, domiciliazione utenze, bonifici e altri servizi di pagamento regolati ora dal D.Lgs. 11/2010 (recepimento PSD). Il cliente deve fare attenzione alle condizioni contrattuali sulle valute, sulle responsabilità in caso di pagamenti non autorizzati (furto carta – oggi la normativa limita la franchigia a 50€ se il cliente ha custodito con diligenza i codici), ed eventuali commissioni su prelievi e pagamenti. L’avvocato può assistere, ad esempio, nei contenziosi per addebiti fraudolenti su carta o conto (disconoscimento di operazioni): in tali casi, la normativa PSD impone alla banca di dimostrare che l’operazione è stata autenticata correttamente (es. con 2-factor authentication) o che il cliente è stato gravemente negligente, altrimenti la banca deve rimborsare.
Clausole vessatorie nei contratti di conto: per i clienti consumatori, alcune clausole frequenti possono essere contestate come abusive (vessatorie) se non negoziate: ad esempio la clausola che individua un foro competente diverso dalla residenza del consumatore (spesso le banche indicavano il foro della propria sede: tale clausola è nulla in ambito consumer). Anche clausole di recesso immediato senza giusta causa o che impongono al cliente oneri eccessivi potrebbero essere nulle. Un avvocato esperto valuta queste eventualità e può far valere la nullità parziale ex art. 36 Codice del Consumo.
Contratti di finanziamento (mutui, prestiti, leasing, ecc.)
I contratti di finanziamento includono tutte le operazioni con cui la banca (o finanziaria) eroga una somma o altra utilità al cliente, che si obbliga a restituirla con eventuali interessi. I principali sono:
- Mutuo bancario: È il finanziamento per eccellenza, specie nell’acquisto di immobili. Il mutuo può essere fondiario (assistito da ipoteca di primo grado su immobile, con importo di norma entro l’80% del valore, disciplinato dall’art. 38 TUB) oppure ipotecario ordinario o chirografario (senza ipoteca, in genere per durate minori e importi più contenuti). Il mutuo è un contratto reale: si perfeziona con la consegna del denaro dal mutuante (banca) al mutuatario (cliente). Clausole tipiche: somma erogata, tasso di interesse corrispettivo (fisso o variabile, con indicazione dell’indice di riferimento – es. Euribor/Eurirs – e dello spread aggiunto), TAEG (Tasso annuo effettivo globale, indicatore di costo complessivo per trasparenza), piano di ammortamento (francese a rate costanti, italiano a quota capitale costante, ecc.), eventuali garanzie (ipoteca su immobile, fideiussioni), interessi moratori in caso di ritardo (spesso qualche punto percentuale oltre il tasso corrispettivo), clausola risolutiva espressa per mancato pagamento di un certo numero di rate (ad esempio “decadenza dal beneficio del termine” dopo 2-3 rate non pagate, che consente alla banca di esigere l’intero debito residuo), spese collegate (perizia, istruttoria, incasso rata). Norme speciali tutelano il mutuatario: ad esempio la Legge Bersani 40/2007 ha abolito le penali di estinzione anticipata sui mutui prima casa e comunque le ha ridotte sugli altri mutui; sempre la Bersani 2007 ha introdotto il diritto alla portabilità del mutuo (surrogazione) senza costi, permettendo al cliente di cambiare banca trasferendo l’ipoteca. Dal punto di vista del debitore, prima della stipula l’avvocato può controllare che il tasso contrattuale non sia usurario (verificando il tasso effettivo rispetto ai tassi soglia vigenti al momento dell’accordo – si veda oltre la sezione su usura) e che non vi siano costi occulti. Dopo la stipula, in caso di difficoltà, l’avvocato può assistere nel rinegoziare il mutuo o nel chiedere misure di sospensione delle rate (ad esempio, esistono normative pro-tempore per la sospensione delle rate prima casa in situazioni di disagio, Fondo GASPARINI). In caso di contenzioso, molte cause riguardano: la presenza di clausole invalide (es. tassi di interesse di mora oltre soglia usura, cosiddette “clausole floor” che fissano un tasso minimo anche se i parametri scendono – spesso contestate come vessatorie se non negoziate), il calcolo degli interessi (debitori che contestano il piano di ammortamento “alla francese” sostenendo generi anatocismo). Sul punto, la giurisprudenza recente è chiara: l’ammortamento alla francese (quota rata costante con interesse calcolato sul capitale residuo) non comporta di per sé anatocismo illegale, poiché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non su interessi scaduti. Tribunali e Corti d’Appello dal 2020 in poi sono unanimi nel ritenerlo legittimo e la Cassazione stessa (sent. n. 27823/2023) ha escluso violazioni del divieto di anatocismo nel piano francese, almeno in ambito di dilazione di debiti fiscali. Inoltre, la Cassazione ha affermato che ai fini dell’usura vanno considerati separatamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori: se i moratori eccedono la soglia, la relativa clausola è nulla ma ciò non travolge gli interessi corrispettivi del mutuo (i corrispettivi restano dovuti, confutando tesi che chiedevano la gratuità integrale del mutuo in tali casi). Una tutela importante per i mutuatari introdotta dal 2016 è la cosiddetta clausola “patto marciano” nei mutui immobiliari: in base al D.Lgs. 72/2016 (recepimento direttiva 2014/17/UE sui mutui), le parti possono pattuire che, in caso di inadempimento del mutuatario pari ad almeno 18 rate scadute e non pagate, la banca acquisisca l’immobile dato in garanzia in conto soddisfazione, a condizione di versare al debitore l’eventuale differenza tra il valore di stima dell’immobile (stimato da perito indipendente) e il debito residuo. Questo patto, lecito in deroga al divieto di patto commissorio, consente una definizione più rapida senza passare da un lungo pignoramento, ma tutela il debitore assicurandogli la restituzione di quanto eccede il debito. Dal punto di vista del cliente, aderire a un patto marciano richiede attenzione (è facoltativo e richiede atto notarile separato): l’avvocato può consigliare sulla convenienza di tale clausola e verificare che sia attivata legittimamente (ad es. che le 18 rate siano effettivamente insolute e che la stima sia corretta).
- Esempio clausola di interesse in mutuo: “Interessi: Le somme erogate fruttano interessi al tasso fisso annuo nominale del 2,00%. Il tasso effettivo globale (TAEG) tenuto conto di spese e oneri è del 2,15%. In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi moratori al tasso annuo nominale del 4,00%, oltre eventuali spese di sollecito…”. Questa clausola deve rispettare l’obbligo di indicazione analitica del tasso (art. 117 TUB) e non deve eccedere l’usura.
- Esempio clausola risolutiva: “Decadenza dal beneficio del termine: la Banca potrà dichiarare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di immediato pagamento dell’intero debito, qualora il Mutuatario ometta il pagamento anche di una sola rata per un periodo superiore a 180 giorni ovvero in caso di morosità nel pagamento di almeno 6 rate, anche non consecutive.”. Questa clausola conforme all’art. 40 TUB consente alla banca di invocare l’art. 1186 c.c. e chiedere il rimborso totale anticipato.
- Mutui e prestiti di liquidità (chirografari): Oltre ai mutui ipotecari vi sono prestiti non garantiti da ipoteca, di solito di importo minore e durata più breve (fino 5-10 anni). Possono essere finalizzati (es. un prestito auto) o non finalizzati. Rientrano spesso nel credito al consumo se il cliente è persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività impresa. In tal caso si applicano forti tutele: obbligo di indicare il TAEG, diritto di recesso 14 giorni, diritto di anticipata estinzione con riduzione interessi e costi residui (art. 125-sexies TUB). Clausole tipiche: similari al mutuo (tasso, rate, mora). Profili di attenzione per il debitore: i tassi di questi prestiti sono solitamente più alti dei mutui ipotecari: occorre verificare che il TAEG non superi la soglia d’usura. Ad esempio, se un prestito personale ha interessi nominali dell’8% ma include commissioni e polizze obbligatorie, il TAEG effettivo potrebbe essere 12-13%. L’avvocato può controllare i decreti trimestrali del MEF che fissano i tassi soglia (in base ai rilevamenti Banca d’Italia) per vedere se vi sia usura. La Cassazione ha di recente stabilito che nel calcolo dell’usura vanno inclusi anche i costi di assicurazione imposti al cliente per ottenere il finanziamento, trattandosi di oneri collegati all’erogazione del credito (anche se le istruzioni di Banca d’Italia all’epoca non li consideravano, prevale la legge primaria). Ad es., nell’ordinanza Cass. 29501/2023, la Corte ha ribadito che il premio della polizza assicurativa legata a un prestito con cessione del quinto va conteggiato nel TAEG ai fini del confronto col tasso soglia. Ciò è fondamentale per chi sospetta che il proprio prestito sia usurario: va richiesto il contratto e calcolato il tasso effettivo comprensivo di tutti i costi. Se risulta oltre soglia, il cliente può agire per far dichiarare la nullità della clausola interessi e chiedere la restituzione degli interessi pagati (art. 1815 co.2 c.c.).
- Cessione del quinto: Merita menzione particolare questa forma di prestito ai dipendenti/pensionati, rimborsato con trattenuta diretta sullo stipendio/pensione (max 1/5). È regolato da norme speciali (D.P.R. 180/1950 e TUB). Il tasso è spesso fisso e relativamente alto, e per legge deve essere sempre abbinato ad un’assicurazione rischio vita (e impiego per i privati). Tale polizza di solito incide non poco sul costo totale. Come detto, oggi la giurisprudenza include il relativo costo nell’analisi di usurarietà. Il debitore deve sapere che in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro c’è la polizza che rimborsa il residuo alla banca (fino a concorrenza), ma poi l’assicurazione potrebbe rivalersi su di lui. Un avvocato può assistere in caso di contestazioni sul conteggio estintivo (spesso chi estingue anticipatamente lamenta di non aver ricevuto la restituzione della quota di premio non goduta, oggi obbligatoria).
- Apertura di credito (fido) e Anticipi su crediti: Come già accennato per il conto corrente affidato, l’apertura di credito è un contratto autonomo in cui la banca mette a disposizione una somma a revoca o per un tempo determinato. Una forma particolare è l’anticipazione bancaria su effetti o su fatture (sconto di portafoglio commerciale): la banca anticipa al cliente l’importo di crediti verso terzi (cambiali, RI.BA, fatture) salvo buon fine, applicando interessi e commissioni. Dal punto di vista del cliente impresa, occorre fare attenzione ai costI delle commissioni (oggi la commissione di istruttoria veloce e/o la commissione sul disponibilie come da art.117-bis TUB sono le uniche lecite). Un tempo diffuso era la “commissione di massimo scoperto” calcolata sulla punta massima di utilizzo: ora è nulla se non rispetta i limiti imposti (di fatto è stata vietata e rimpiazzata dalla commissione onnicomprensiva dello 0,5% trim.). L’avvocato, in caso di contenzioso su conto anticipi, verificherà queste voci e la presenza di eventuale pattuizione scritta: numerose sentenze hanno annullato addebiti di interessi ultralegali o CMS perché non risultavano pattuiti per iscritto in contratto come richiesto dall’art. 117 TUB (tassi, commissioni non pattuiti = non dovuti). Se il cliente non ha copia del contratto di apertura di credito, può chiederlo alla banca (ex art. 119 TUB); se la banca non lo esibisce, in giudizio si può far valere l’assenza di prova della pattuizione degli interessi: la Cassazione ha affermato che, se il correntista allega di non avere convenuto interessi ultralegali (ad esempio perché il contratto era solo verbale), spetta alla banca, una volta eccepita la mancanza di forma scritta, provare l’esistenza di un contratto scritto con quelle clausole. In mancanza, si applicano il tasso legale per gli interessi e la nullità delle commissioni praticate.
- Leasing finanziario (locazione finanziaria): È il contratto tramite cui un intermediario (società di leasing, spesso emanazione di una banca) acquista un bene su indicazione del cliente e glielo concede in uso per un periodo determinato, a fronte di un canone periodico, con opzione finale di acquisto a un prezzo prestabilito. Ci sono leasing immobiliari, autoveicoli, strumentali (macchinari). Dal punto di vista giuridico, non era espressamente tipizzato fino a interventi normativi recenti: la legge 124/2017 e poi il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) hanno introdotto una definizione e disciplina organica del leasing finanziario. Clausole tipiche: descrizione del bene e fornitore, durata, numero e importo dei canoni, opzione finale (prezzo di riscatto), tasso leasing implicito, eventuale maxicanone iniziale, clausola di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (solitamente prevista se l’utilizzatore manca di pagare anche solo un canone oltre un certo termine). Novità normative: prima, in caso di risoluzione per inadempimento, spesso i contratti prevedevano che i canoni pagati restassero acquisiti dalla società di leasing e quelli a scadere fossero immediatamente dovuti scontando una percentuale, con restituzione del bene senza conguagli. Ciò poteva portare a effetti molto gravosi per il cliente (perdita del bene e pagamento di quasi tutti i canoni). La nuova disciplina (L.124/2017 e art.1 commi 136-140) ha stabilito invece che, se il leasing si risolve per colpa dell’utilizzatore, la società di leasing deve vendere o riallocare il bene sul mercato al valore di mercato e detrarre il ricavato da quanto dovuto dal cliente, restituendo l’eventuale eccedenza al cliente (principio del “patto marciano” applicato al leasing). In pratica: Canoni dovuti = (Somma dei canoni scaduti e non pagati + canoni a scadere scontati) – ricavato realizzato dalla ricollocazione del bene. Se risulta un saldo positivo, la società può agire per quel dovuto; se negativo, deve restituire al cliente la differenza (caso raro). Ciò bilancia le posizioni. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato che questa disciplina non si applica retroattivamente ai contratti risolti prima dell’entrata in vigore, ma rappresenta ora la regola generale. Dunque per i leasing attuali, il cliente sa che in caso di default ha diritto almeno al valore di recupero del bene. Dal punto di vista del debitore, le maggiori controversie sul leasing riguardano: contestazioni sul valore di vendita del bene dopo la risoluzione (il debitore può sospettare che sia stato venduto a prezzo inferiore di mercato per fargli restare più debito; qui si può agire legalmente se si prova un’irregolarità); oppure questioni di anatocismo su interessi di leasing (di norma il leasing sconta interessi nei canoni, ma eventuali interessi di mora su canoni scaduti non pagati non possono capitalizzare a loro volta). Inoltre, va considerato che il leasing è spesso accompagnato da polizze assicurative (incendio, furto, kasko ecc. per beni mobili, o assicurazione vita per leasing persona fisica): anche questi costi, se imposti dal contratto, concorrono al costo effettivo e vanno verificati se incidono su usura. Le controversie sul tasso di leasing (TAEG leasing) non sono frequenti perché la soglia usura per leasing è relativamente alta (categoria distinta nei decreti).
- Fac-simile struttura contratto di leasing:
Oggetto: indicazione del bene (es. “Autoveicolo marca X targa…, di proprietà della società di leasing e concesso in uso all’utilizzatore”).
Durata e canoni: es. “Durata 48 mesi. Canoni mensili € 500 oltre IVA; Maxicanone iniziale € 5.000 oltre IVA; Opzione finale d’acquisto € 2.000 oltre IVA”.
Clausola risolutiva: es. “Qualora l’Utilizzatore ometta il pagamento di anche uno solo dei canoni pattuiti per un periodo superiore a 30 giorni, la Società potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di risoluzione, l’Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il bene… La Società, entro 60 giorni dalla restituzione, venderà o riaffermerà il bene; il ricavato, dedotte le spese, sarà portato in detrazione dal debito dell’Utilizzatore, costituito dai canoni scaduti non pagati, dagli interessi moratori e dai canoni a scadere attualizzati. Qualora il ricavato ecceda il suddetto debito, la differenza sarà restituita all’Utilizzatore; in difetto, l’Utilizzatore è tenuto a corrispondere l’eventuale differenza negativa.”.
Garanzie e assicurazione: spesso è previsto che l’utilizzatore stipuli o rimborsi una polizza sul bene; inoltre possono esserci depositi cauzionali o garanzie personali.
- Fac-simile struttura contratto di leasing:
- Factoring (cessione dei crediti d’impresa): Contratto finanziario in cui un’impresa (cedente) cede i propri crediti commerciali verso clienti a una società finanziaria (factor) ottenendone in cambio immediata liquidità (anticipazione) e/o servizi di gestione incasso. Può essere pro solvendo (il cedente garantisce il buon fine: se il debitore ceduto non paga, il cedente deve restituire l’anticipazione) o pro soluto (il rischio insolvenza passa al factor, salvo patto di retrocessione per vizi del credito). Clausole tipiche: individuazione dei crediti ceduti (spesso future crediti verso determinati debitori o generati da un contratto), prezzo di cessione (di solito valore nominale meno una commissione e interessi per l’anticipo), percentuale di anticipazione immediata (es. l’80% del credito) e eventuale saldo a incasso, commissione di factoring (remunerazione del servizio, spesso una percentuale), tasso di interesse sull’anticipo (se il factor anticipa denaro prima della scadenza delle fatture). Il factoring è regolato dalla legge n. 52/1991 (che ha reso efficace la cessione crediti d’impresa notificata al debitore o pubblicata, e consente cessioni cumulative). Dal punto di vista del cedente (cliente della banca/factor), l’avvocato controlla che la cessione sia fatta in modo da liberarlo per quanto possibile dal rischio: ad esempio, se crede di aver ceduto pro soluto, assicurarsi che il contratto non contenga clausole equivoche che reintroducano di fatto il rischio (c.d. “clausole di deduzione in caso di insolvenza diffusa” ecc.). Se invece è pro solvendo, il cedente resta obbligato in caso di mancato pagamento: qui la banca di solito emette un finanziamento autoliquidante con addebito degli interessi sul periodo dall’anticipazione al pagamento effettivo o alla restituzione. Contenzioso tipico nel factoring: può riguardare il mancato pagamento da parte dei debitori ceduti unito alla pretesa del factor verso il cedente (se pro solvendo): il cedente potrebbe eccepire che il factor non ha gestito con diligenza il recupero crediti oppure che alcuni crediti erano viziati per cause non imputabili (es. contestazioni del debitore ceduto) e quindi vanno stralciati. Il factor a sua volta può agire con decreto ingiuntivo per farsi restituire gli anticipi su crediti inesigibili. L’avvocato del cedente verificherà se il contratto di factoring era chiaro e completo: in mancanza di forma scritta o di pattuizioni chiare su commissioni e interessi, questi non sono dovuti (art. 117 TUB analogicamente applicabile).
- Contratti di finanziamento “atipici” recenti: Il panorama finanziario si evolve con nuovi schemi: ad esempio peer-to-peer lending (prestiti tra privati su piattaforme online) e crowdfunding. Questi non coinvolgono direttamente una banca come parte finanziatrice, ma piattaforme che mettono in contatto investitori e richiedenti. Anche qui l’avvocato esperto deve conoscere la normativa (il regolamento UE 2020/1503 sul crowdfunding, ecc.) sebbene esuli dal contratto bancario tradizionale. Dal punto di vista del debitore su piattaforma, valgono in parte le regole di trasparenza e rispetto dei tassi soglia (le piattaforme autorizzate devono far rispettare usura e normative consumer).
- Finanziamenti pubblici o agevolati: come i finanziamenti Nuova Sabatini, i fondi di garanzia PMI, i finanziamenti BEI, che hanno schemi propri. L’avvocato può aiutare le imprese a districarsi nelle clausole di revoca di contributi o decadenze, ma questi contratti incorporano anche normative pubblicistiche specifiche.
Contratti di garanzia bancari (garanzie personali e reali)
Banche e finanziarie spesso richiedono garanzie a supporto dei finanziamenti concessi. Inoltre, esse stesse possono prestare garanzie (fideiussioni) a favore della clientela per obbligazioni verso terzi. Le garanzie principali sono:
- Fideiussione (garanzia personale): È il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui verso la banca (garanzia a favore della banca) o prestata dalla banca verso un creditore (garanzia bancaria a favore di terzi, come vedremo dopo). Nel contesto bancario, la fideiussione più tipica è quella che i garanti (spesso parenti, soci o terzi) rilasciano a favore della banca per garantire un credito concesso al debitore principale. Le clausole tipiche di una fideiussione a favore di banca (spesso chiamata “fideiussione omnibus”) includono: l’obbligazione garantita (in genere “tutte le obbligazioni presenti e future derivanti da operazioni bancarie” del debitore principale verso la banca, fino a un importo massimo garantito), la rinuncia al beneficium excussionis (art. 1944 c.c., il fideiussore di solito rinuncia a pretendere che la banca escuta prima il debitore principale), eventuale clausola di estensione a costi, spese, interessi moratori, la clausola di reviviscenza (se il debitore principale paga ma poi il pagamento viene revocato o annullato, il fideiussore rivive obbligato – art. 2 schema ABI), la clausola derogativa dell’art. 1957 c.c. (che eliminerebbe la decadenza in caso di mancata escussione del fideiussore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale – art. 6 schema ABI), la clausola di sopravvivenza (obbligo del garante anche se l’obbligazione principale è invalida – art. 8 schema ABI). Profilo di contenzioso fondamentale: la nullità delle fideiussioni “omnibus” conformi allo schema ABI. Questo deriva da un provvedimento di Banca d’Italia del 2005 che, come Autorità Antitrust, dichiarò contrarie alla concorrenza le clausole uniformi predisposte dall’ABI (corrispondenti agli artt. 2, 6, 8 citati sopra). La conseguenza ex art. 2, co.3, L. 287/90 è la nullità delle intese e delle clausole attuative. La giurisprudenza, inizialmente oscillante, è stata definitivamente assestata dalle Sezioni Unite della Cassazione, Sentenza n. 41994/2021, le quali hanno statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante […] sono parzialmente nulli […] in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema ABI costituente l’intesa vietata, salvo che risulti o sia provata una diversa volontà delle parti”. In pratica, se la fideiussione contiene quelle tre clausole “incriminate” identiche al testo ABI, esse sono nulle (come fossero non apposte), mentre il resto della fideiussione rimane valido (nullità parziale ex art. 1419 c.c.). Ad esempio, la banca non potrà invocare la rinuncia al termine di decadenza ex art.1957 se quella clausola (art.6 schema ABI) era presente: il fideiussore quindi potrebbe essere liberato se la banca non agisce nei 6 mesi dalla scadenza del debito principale. Oppure, la banca non potrà chiedere al fideiussore pagamento per obbligazione principale invalida, se la clausola art.8 ABI era presente ma è nulla. Cosa può fare l’avvocato per il fideiussore (debitore in senso lato)? Anzitutto eccepire questa nullità parziale in giudizio, chiedendo di esimere il garante dalle pretese fondate sulle clausole nulle. Attenzione: non significa che tutta la fideiussione salti (le SU hanno escluso la nullità integrale, salvo si dimostri che senza quelle clausole il garante non avrebbe aderito, il che è difficile). Significa però che il garante può ottenere significativi vantaggi, ad esempio la liberazione se la banca è decaduta dal diritto (non avendo agito tempestivamente). La Cassazione più recente (sent. n. 24044/2019, n. 13846/2019 e poi SU 2021 citata) è compatta su questa linea. Dal punto di vista pratico, un avvocato potrà anche contestare l’importo preteso al garante ove comprenda interessi o spese non dovuti (vizi del rapporto principale trasferiti al garante, salvo autonomo di garanzia). **Nota sull’autonomo contratto di garanzia: diverso dalla fideiussione è il “contratto autonomo di garanzia”, in cui il garante (spesso banca) si obbliga a pagare a semplice richiesta del creditore una somma, rinunciando espressamente alle eccezioni relative al rapporto principale (“pagamento a prima richiesta, senza eccezioni”). Questo tipo di garanzia “astratta” è usato in appalti, escussioni di cauzioni, ecc., e la sua validità è riconosciuta purché non violi norme imperative. La Cassazione (ord. 10786/2024) ha stabilito che persino il garante autonomo, escusso dal creditore, può però opporre in compensazione l’eventuale nullità per anatocismo delle clausole del contratto principale garantito, a certe condizioni. Ciò per evitare arricchimenti indebiti del creditore garantito.
- Garanzie reali su beni del debitore o di terzi: In ambito bancario, le garanzie reali classiche sono ipoteca (sugli immobili o beni registrati) e pegno (su beni mobili). Queste garanzie non sono propriamente “contratti bancari” (sono contratti accessori, di norma formalizzati in atti separati – l’ipoteca per mutuo è iscritta con atto notarile). Tuttavia, l’avvocato che tutela il debitore deve valutarne la validità ed escussione:
- L’ipoteca deve essere iscritta validamente (verificare atto di concessione ipoteca, consenso del proprietario se terzo datore); nei mutui fondiari l’ipoteca può arrivare al 150-200% del finanziato. Profilo d’attenzione: se la banca ha iscritto ipoteca per importi sproporzionati, può costituire abuso? La giurisprudenza ammette l’iscrizione entro i limiti di legge (fino a 3 volte il debito ex art. 2875 c.c. per sicurezza). A tutela del debitore esiste il divieto di espropriare l’immobile adibito ad abitazione principale del debitore se il credito è inferiore a €120.000 e se il creditore è un privato (non la banca; questa è norma speciale del DL 83/2015, non applicabile alle banche che possono agire anche per importi minori).
- Il pegno non possessorio: introdotto dal D.L. 59/2016, consente all’impresa debitrice di dare in pegno beni mobili (es. macchinari, scorte) senza spossessamento, restando a usarli salvo insolvenza. In caso di default, la banca può escutere extra-giudizialmente il pegno non possessorio (vendita o appropriazione con stima), secondo un meccanismo di tipo marciano. È una garanzia nuova e assai tecnica che l’avvocato deve conoscere se assiste imprese: dal lato debitore, si può verificare se l’escussione sia avvenuta regolarmente, con i dovuti preavvisi e stime.
- Garanzie bancarie attive (fideiussioni bancarie): Spostandoci dall’altro lato, talvolta l’avvocato bancario assiste un cliente (impresa o persona) che necessita di una fideiussione rilasciata dalla banca in suo favore verso terzi. Esempio: garanzia per un contratto d’appalto, cauzione provvisoria, garanzia su un finanziamento pubblico. In tal caso il cliente stipula un contratto di “credito di firma” con la banca: la banca emette la fideiussione e il cliente si impegna a rimborsare la banca di quanto eventualmente pagato (di solito con controgaranzia, pegno su somme, o ipoteca). Clausole tipiche: importo garantito, obbligazione garantita, richiesta di pagamento a prima domanda (se è garanzia autonoma), commissioni di disponibilità fondi, eventuale deposito cauzionale o pegno a garanzia di regresso. Dal punto di vista del cliente, è cruciale capire se la garanzia bancaria è escutibile a prima richiesta (escussione immediata, poi il cliente potrà discutere a posteriori) oppure accessoria (la banca può opporre eccezioni del cliente). La prassi negli appalti è la garanzia a prima richiesta. L’avvocato potrà consigliare di limitare la garanzia nel tempo e importo, e in caso di escussione di valutare se era legittima o abusiva (a volte il debitore principale contesta l’escussione ingiustificata della garanzia e può tentare un provvedimento d’urgenza per bloccarla, ma è difficile perché il carattere “a prima richiesta” lo impedisce salvo abuso conclamato, come frode).
Tabella riepilogativa – Principali contratti bancari di finanziamento e garanzia:
Tipo di contratto | Oggetto (funzione) | Forma richiesta | Garanzie comuni | Norme chiave |
---|---|---|---|---|
Mutuo ipotecario/fondiario | Prestito a medio-lungo termine con restituzione rateale. Spesso per acquisto immobile. | Atto pubblico o scrittura privata autenticata (specie se con ipoteca). | Ipoteca su immobile; eventuali fideiussioni. | Art. 1813 c.c.; Art. 38 TUB (fondiario); Trasparenza ex art. 117 TUB; L. 40/2007 (portabilità). |
Prestito personale (credito consumo) | Prestito a rimborso rateale, non finalizzato o per acquisti di beni di consumo. | Forma scritta ad substantiam (art. 117 TUB). | Di norma non garantito o con garante personale; polizza rischio vita spesso richiesta. | Art. 121-126 TUB (credito consumo); D.Lgs. 141/2010; Codice Consumo. |
Cessione del quinto | Prestito a dipendente/pensionato con rata ceduta (max 1/5 stipendio). | Forma scritta + atto di benestare datore lavoro/INPS. | Vincolo su TFR; polizze obbligatorie vita/impiego. | D.P.R. 180/1950; Art. 1260 c.c. (cessione crediti); normative Banca d’It. su trasparenza. |
Apertura di credito in c/c | Fido bancario: disponibilità di utilizzo entro un plafond. | Forma scritta (art. 117 TUB). | Fideiussioni di soci o terzi; talora pegno titoli. | Art. 1842-1845 c.c.; Art. 117-bis TUB (commissioni). |
Leasing finanziario | Locazione di beni con opzione d’acquisto finale. | Forma libera, ma di prassi scrittura privata. | Spesso garanzia del produttore su difetti; a volte fideiussione del titolare (PMI). | L. 124/2017 e D.Lgs 14/2019 (disciplina leasing); Art. 374 CCII (in caso insolvenza). |
Factoring | Cessione di crediti commerciali, con anticipo fondi. | Forma scritta (richiesta per opponibilità e prova). | Spesso assicurazione crediti; garanzia del cedente (pro solvendo). | L. 52/1991; artt. 1260 c.c. segg. (cessione crediti). |
Fideiussione omnibus | Garanzia personale su obbligazioni altrui verso banca. | Forma scritta (ad probationem, vivamente necessaria). | — (il fideiussore garantisce col proprio patrimonio). | Artt. 1936 c.c. segg.; Delib. ABI 2003 (anticompetitiva per 3 clausole). |
Garanzia autonoma | Garanzia a prima richiesta svincolata dal rapporto base. | Forma scritta. | Eventuale contro-garanzia del debitore al garante (pegno, ipoteca per regresso). | Art. 1322 c.c. (atipico); giurisprudenza (legittima salvo contrarietà ordine pubblico). |
Ipoteca (garanzia reale) | Diritto reale di garanzia su bene immobile o bene registrato. | Atto pubblico o scrittura autenticata, iscrizione nei registri. | — (bene vincolato). | Art. 2808 c.c. e segg.; art. 39 TUB (ipoteca mutui fondiari). |
Pegno (garanzia reale) | Garanzia su bene mobile o credito, con possesso al creditore (salvo pegno non possessorio). | Contratto + possesso cosa al creditore o registrazione (pegno non poss.). | — (bene mobile vincolato; se pegno non poss., rimane al debitore fino default). | Art. 2784 c.c. e segg.; D.L. 59/2016 (pegno non possessorio). |
(Tabella: Principali contratti di finanziamento e garanzia bancaria – caratteristiche essenziali per il debitore.)
Contratti di intermediazione finanziaria e di investimento
Oltre ai contratti di raccolta e impiego del denaro, l’avvocato esperto in contratti finanziari si occupa dei contratti con intermediari relativi ad investimenti e servizi finanziari. Questi contratti, pur non essendo “bancari” in senso stretto (spesso stipulati con SIM, SGR, banche in veste di intermediari finanziari), rientrano nella richiesta dell’utente e presentano criticità specifiche:
- Contratto quadro di investimento (o di negoziazione): È il contratto generale che un cliente firma con la banca o SIM per poter acquistare e vendere strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, derivati) sui mercati. Esso disciplina il rapporto continuativo: aperture di conto titoli, modalità di trasmissione ordini, costi di trading, eventuale consulenza prestata, profilo Mifid del cliente (appropriatezza/adeguatezza). Clausole tipiche: classificazione del cliente (retail/professionale), dichiarazione di aver ricevuto informazioni sui rischi (es. Documento Informazioni Specifiche), modalità di esecuzione degli ordini (Execution Policy), tariffario commissioni (es. 0,2% su ogni eseguito, min €X), facoltà di revoca degli ordini, limitazioni di responsabilità per la banca salvo dolo/colpa grave (clausola che spesso però non può limitare la responsabilità derivante da obblighi normativi). Per il cliente investitore, la legge impone ampie informazioni e la profilatura: l’avvocato verifica che l’intermediario abbia agito secondo diligenza specifica (art. 21 TUF e Reg. Consob 20307/2018), ad esempio compiendo il cosiddetto “test di adeguatezza” quando fornisce raccomandazioni d’investimento o “test di appropriatezza” per mera negoziazione, e abbia avvertito il cliente di eventuali operazioni non adeguate. Molte cause di risparmiatori contro banche derivano da violazione degli obblighi informativi: vendita di prodotti finanziari rischiosi (azioni subordinate, derivati) a clienti non in grado di comprenderli senza adeguata informazione. La Cassazione ha più volte affermato che la violazione dei doveri informativi e di profilatura può dar luogo a risarcimento danni o anche nullità selettiva dell’operazione se cade su regole comportamentali assistite da nullità di protezione (ad es. mancata forma scritta del contratto-quadro, art. 23 TUF, nullità che può far dichiarare invalide tutte le operazioni). Tuttavia, ottenere nullità delle singole operazioni per inadempienze comportamentali è complesso: di solito è più perseguibile la risoluzione per inadempimento o il risarcimento. Un avvocato preparato citerà la giurisprudenza che ha affermato questi principi di tutela dell’investitore retail.
- Contratto di gestione di portafoglio: È un servizio di investimento in cui l’intermediario investe attivamente il patrimonio del cliente con discrezionalità, secondo linee guida. Clausole tipiche: massimali di investimento per asset class (es. max 50% azioni), benchmark di riferimento, commissioni di gestione (annue percentuali) e di performance (in alcuni contratti), stile di gestione (prudente, bilanciato, aggressivo). Dal punto di vista del cliente, l’intermediario gestore ha un obbligo contrattuale di diligenza qualificata e deve rispettare il mandato. Problemi: perdite ingenti possono far sorgere dubbi di non corretto rispetto del profilo di rischio. L’avvocato può far analizzare la composizione del portafoglio e confrontarla col profilo concordato: se ad es. un mandato prudente ha visto investito il 80% in azioni volatile, c’è violazione. Nel contenzioso, tuttavia, la prova del danno e nesso causale (danno da mancato guadagno o da eccesso di rischio) è sofisticata. Importante è anche controllare eventuali clausole di esonero: alcune banche inserivano clausole che limitano responsabilità per perdite di mercato, ma tali clausole non possono coprire la negligenza grave.
- Contratti relativi a singoli prodotti finanziari complessi (derivati): In molti casi, l’avvocato bancario si trova di fronte a contratti di interest rate swap (IRS), derivati su valute, o altri strumenti derivati OTC venduti dalla banca a clienti corporate o enti locali in passato. Questi contratti spesso hanno generato contenzioso. Caratteristiche: sono contratti aleatori di scambio flussi finanziari (es. IRS: scambio di interessi fissi contro variabili su un capitale nozionale). Problemi tipici: l’asimmetria informativa e la potenziale presenza di costi impliciti occulti o di una struttura squilibrata a danno del cliente. La giurisprudenza negli ultimi anni ha fissato paletti: la Cassazione Sez. I, ord. 8770/2020 (caso Comune di Cattolica) e successive pronunce hanno stabilito che un derivato come l’IRS deve avere alcuni requisiti essenziali: la chiara indicazione del mark-to-market iniziale (valore attuale del contratto), dei costi impliciti applicati e degli scenari probabilistici dell’andamento dei flussi. Se tali elementi mancano, si può configurare indeterminatezza dell’oggetto e quindi nullità del contratto derivato. Ad esempio, Cass. Sez. I, ord. n. 417 dell’8 gennaio 2025 ha confermato che in assenza di indicazione del mark-to-market o dei criteri per calcolarlo e degli scenari probabilistici, il derivato è nullo per difetto di causa/oggetto. Questo perché il cliente deve poter comprendere l’onerosità effettiva (un mark-to-market negativo all’inizio indica che sta pagando un costo implicito) e il profilo di rischio. Anche la Corte d’Appello di Brescia nel 2025 ha annullato derivati di una S.r.l. per oggetto indeterminabile e addebito illegittimo di interessi anatocistici sul conto correlato. Un avvocato che assiste un’azienda su derivati esaminerà il contratto quadro derivati e le singole conferme contrattuali, cercando questi elementi. Spesso, inoltre, la violazione degli obblighi informativi MiFID (non aver spiegato lo scenario peggiore possibile o la possibilità di perdite illimitate) può essere base di azione. In giudizio, ci si avvale di CTU finanziarie per quantificare costi impliciti e danni. La difesa tipica delle banche era sostenere che il mark-to-market è un valore tecnico non essenziale; ma la tesi attuale della Cassazione è opposta: il mark-to-market esprime il valore effettivo del derivato e misura l’alea, dunque è centrale per il consenso informato. Le Sez. Unite n. 8770/2020 (in tema di swap degli enti locali) hanno definito il MTM come elemento che deve essere noto al contraente per validità della causa (contratto aleatorio richiede consapevolezza dell’alea). Pertanto, molti derivati OTC con clienti non professionali firmati prima di queste regole potrebbero essere dichiarati nulli oggi. Dal lato del debitore (azienda che ha perso soldi col derivato), l’avvocato potrebbe agire per nullità e chiedere la restituzione dei differenziali pagati indebitamente. Attenzione però alla prescrizione: in materia di ripetizione di indebito derivati, il termine decorre dai singoli pagamenti; se conclusi da oltre 10 anni alcune pretese potrebbero essere prescritte.
- Esempio di clausole essenziali in un IRS (Interest Rate Swap):
Nozionale: “€ 1.000.000” (capitale su cui si calcolano gli interessi da scambiare).
Scadenza: “10 anni, dal 01/07/2020 al 01/07/2030, con rate semestrali”.
Pagamento Banca: “Banca paga al Cliente interesse variabile su €1.000.000 al tasso EURIBOR 6 mesi (Act/360)”.
Pagamento Cliente: “Cliente paga alla Banca interesse fisso su €1.000.000 al tasso 1,50% annuo (Act/360)”.
(Quindi il cliente si fissa il tasso al 1,50% in sostituzione del variabile).
Mark-to-Market iniziale: dovrebbe essere indicato, es: “Alla data di avvio, il contratto presenta un mark-to-market pari a -€20.000 per il Cliente, corrispondente ai costi impliciti e al valore attuale netto dei flussi.”
Scenari: potrebbero allegarsi scenari del tasso variabile (es. in caso di Euribor a vari livelli).
Clausola di regolamento: “A ogni data di pagamento, se il tasso variabile pattuito supera 1,50%, la Banca paga la differenza al Cliente; se è inferiore, il Cliente paga la differenza alla Banca” (questo definisce i differenziali).
Costi impliciti: raramente dichiarati esplicitamente all’epoca; la nuova giurisprudenza spinge affinché lo siano: es. “Lo swap incorpora una commissione implicita a favore della Banca pari a 0,50% del nozionale, già considerata nel tasso fisso applicato.”.
Senza tali indicazioni, oggi un giudice potrebbe considerare il contratto lacunoso.
- Esempio di clausole essenziali in un IRS (Interest Rate Swap):
- Contratti di collocamento/consulenza: Infine, la banca spesso colloca prodotti propri o di terzi (obbligazioni, fondi comuni, polizze finanziarie). Se agisce come semplice esecutrice ordini nell’ambito del contratto quadro, valgono le regole di appropriatezza. Se invece c’è un contratto di consulenza in materia di investimenti formalizzato, il cliente paga un fee per consigli personalizzati e la banca ha un obbligo contrattuale di raccomandazioni adeguate. Pochi consumatori stipulano contratti di consulenza pura in Italia (di solito è “gratuita” perché retrocessa da commissioni). In ogni caso, se la banca consiglia un investimento rivelatosi inadeguato (es. azioni subordinate vendute come sicure), l’avvocato del cliente valuterà l’inadempimento contrattuale o l’extra-contrattuale (violazione norme TUF) per ottenere un risarcimento o l’annullamento per errore (ma quest’ultimo è arduo, bisognerebbe provare che il cliente ha aderito per errore indotto da info false).
Come si vede, i contratti finanziari richiedono di bilanciare la libertà contrattuale con la tutela dell’investitore. Un avvocato esperto conosce la normativa Consob e le pronunce chiave (es. Cass. 8403/2020 sul dovere di astensione dell’intermediario in caso di operazione non adeguata nonostante il cliente insista; Cass. 4197/2016 sull’onere dell’intermediario di provare di aver dato informazioni e ottenuto appropriato profiling, ecc.).
Profili di contenzioso e tutele del debitore
Analizzate le tipologie contrattuali, passiamo ai problemi legali più comuni in cui può incorrere il cliente/debitore nei rapporti bancari. Questo capitolo evidenzia i profili di contenzioso più frequenti dal punto di vista del debitore e come un avvocato può impostare la tutela. In particolare: usura, anatocismo, trasparenza e nullità di clausole, contestazioni su derivati, fideiussioni e garanzie nulle, azioni esecutive bancarie, e altre questioni.
Usura bancaria: tassi oltre soglia
L’usura consiste nel pattuire (o anche nel richiedere in corso di rapporto) interessi o altri vantaggi che superino i limiti di legge. In Italia il reato di usura (art. 644 c.p.) e la nullità civile degli interessi usurari (art. 1815 co.2 c.c.) si basano su tassi soglia determinati trimestralmente. Il MEF pubblica trimestralmente i tassi effettivi globali medi (TEGM) per categorie di operazioni; il tasso soglia fino al 2011 era TEGM + 50%, dopo il D.L. 70/2011 è TEGM aumentato di 1/4 + 4 punti percentuali, con un massimo di 8 punti oltre il TEGM. Ad esempio, se per i mutui il TEGM trimestrale è 6%, il tasso soglia sarà 6% * 1,25 + 4 = 11,5% (fermo restando che se 6*1,25=7,5, +4=11,5, la differenza 11,5-6 =5,5 >8? In tal caso scatta il cap di 8 punti, quindi soglia 14%; comunque i numeri qui son indicativi).
Quali voci contano nel calcolo? La legge parla di interessi, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito (art. 644 c.p. co. 4). Quindi il TAEG effettivo deve essere confrontato con la soglia. Abbiamo visto che la Cassazione include anche costi di polizze obbligatorie. Sono esclusi invece imposte e tasse. Anche gli interessi moratori teoricamente rientrano: la Cassazione ha confermato che la legge antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori. Per i moratori, però, la giurisprudenza ha dibattuto come confrontarli con la soglia (eventualmente sommando mora e corrispettivo? No, le Sezioni Unite hanno escluso di sommarli perché non coesistono nello stesso tempo: o si paga l’uno o l’altro). Dunque, il tasso di mora pattuito va singolarmente confrontato col tasso soglia vigente al momento del patto. Se eccede, la clausola di mora è nulla e non sono dovuti interessi di mora; ma il contratto non diventa a interessi zero se gli interessi corrispettivi erano lecitamente pattuiti. Questo principio (Cass. 9237/2020 e Cass. 19597/2020 SU) chiarisce la conseguenza civile: usura su mora elimina mora ma lascia dovuti i corrispettivi. Diverso sarebbe se anche i corrispettivi fossero oltre soglia (allora nessun interesse è dovuto).
Usura originaria vs sopravvenuta: Si distingue l’usura pattizia (originaria), che rende nulla la clausola ab initio, dalla situazione in cui un tasso lecito all’inizio diventa superiore al nuovo tasso soglia in corso di rapporto (usura sopravvenuta). Su questa usura sopravvenuta le Sezioni Unite (sent. 24675/2017) hanno stabilito che non comporta nullità o riduzione automatica del tasso, ma il debitore può chiedere una rideterminazione equitativa ex art. 644 c.p. comma 3quinquies (introdotto nel 2000). In pratica: se ho un mutuo al 10% che nel 1999 era sotto soglia, ma nel 2002 con soglie calate risulta sopra soglia, non posso invocare l’art.1815 c.c. (perché quello si riferisce al momento del patto); tuttavia il giudice, su istanza, potrebbe ridurre gli interessi futuri. Questa però è una materia quasi accademica, perché raramente i giudici riducono i tassi per usura sopravvenuta, essendo la norma penale a disciplinarla senza un chiaro automatismo civile.
Come tutela il debitore: Un avvocato, in caso sospetti usura, procederà così:
- Raccolta documenti: ottenere contratto e piani di ammortamento, estratti conto (per conti, affidamenti, leasing). Se la banca non li dà spontaneamente, si invia richiesta ex art. 119 TUB (che obbliga a rispondere entro 90 giorni). In caso di inerzia, eventualmente ci si rivolge all’ABF o si insiste con diffida (la Cassazione ha sanzionato la mancata consegna come inadempimento).
- Calcolo del TEG effettivo: spesso con ausilio di un consulente tecnico, si calcola il tasso includendo tutte le voci di costo. Ad esempio, su un conto corrente affidato si calcolerà il costo totale (interessi + commissioni disponibili + spese) su base annuale rapportato al fido medio utilizzato. Su un mutuo, si calcola il TAEG e si vede se il tasso di mora (sommato o meno al corrispettivo a seconda dei protocolli di calcolo) supera soglia.
- Confronto con soglia: utilizzando i decreti ministeriali del trimestre della stipula (per usura originaria) o successivi (per eventuale sopravvenuta, ma come detto non dà diritto a gratuità).
- Azione legale: se c’è usura originaria, il debitore può agire giudizialmente per far dichiarare la nullità della clausola interessi e chiedere la ripetizione degli interessi pagati in eccedenza come indebito. Oppure se è la banca ad agire (es. con decreto ingiuntivo per il saldo del mutuo), il debitore in opposizione eccepirà la nullità ex art.1815 c.c. e chiederà di detrarre tutti gli interessi.
- Esempio: Tizio ha un mutuo di €100.000 al 12% pattuito nel 2010 e scopre che la soglia all’epoca era 10%. Può chiedere al giudice di dichiarare che non sono dovuti interessi, ottenendo magari da restituire quelli pagati in eccedenza sulle rate già pagate e riducendo il futuro rimborso al solo capitale.
- Attenzione alla prescrizione: la domanda di restituzione di interessi indebitamente pagati è soggetta a prescrizione decennale dal pagamento di ciascuna rata (Cass. SU 24418/2010 per i conti correnti). Quindi l’avvocato può reclamare gli interessi pagati negli ultimi 10 anni (oltre è prescritto, salvo eccepire inesistenza di titolo per nullità radicale, ma in genere si applica la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione).
Difese delle banche e aggiornamenti recenti: Le banche spesso contestano i calcoli di parte, ad esempio escludendo alcune voci (sostengono: la mora va confrontata con soglia mora, i decreti ministeriali prima del 2011 non includevano la commissione di massimo scoperto ma poi la legge ha chiarito di includerla, etc.). Tuttavia la Cassazione, come visto, ha preso posizione pro-cliente: tutti i costi collegati vanno inclusi; l’esclusione di alcuni costi dalle istruzioni di Banca d’Italia non può derogare alla legge antiusura. Riguardo agli interessi moratori, Cass. 19597/2020 (SU) ha definitivamente chiarito che il tasso di mora va considerato ai fini dell’usura e se pattuito oltre soglia produce nullità della clausola di mora, ma non azzera i corrispettivi (come già detto). Dunque l’avvocato del cliente oggi in giudizio può citare queste pronunce per contrastare eventuali tesi difensive della banca (ad es. alcune banche provavano a dire: “la soglia usura non vale per la mora” – argomento ormai destituito di fondamento dalla Suprema Corte).
Usura nei conti correnti e mutui variabili: un tema particolare era il cosiddetto “tsu” (tasso soglia usura) nei conti con interessi a tasso indicizzato (es. mutui variabili): se il tasso variabile supera soglia in corso, è usura sopravvenuta (non originaria). La SU 2017 ha detto: la clausola variabile resta valida ma gli interessi moratori eventualmente diventati usurari vanno non riconosciuti. In pratica, se a un certo momento gli interessi eccedessero, il giudice può escludere interessi oltre soglia per il periodo eccedente (questo concetto però non è pacificissimo, ma la tutela antiusura serve a evitare che si paghino interessi eccessivi, quindi il cliente può smettere di pagare quelli in eccesso in teoria).
In sintesi, l’avvocato specializzato verifica scrupolosamente la legittimità dei tassi applicati e, se necessario, agisce per far valere l’usurarietà e ottenere la riduzione del debito. Questa è una delle difese più incisive per un debitore, specie in situazioni di sovraindebitamento: far dichiarare la nullità degli interessi può ridurre drasticamente l’esposizione.
Anatocismo e interessi non pattuiti
L’anatocismo bancario è stato per anni terreno di scontro legale. Per anatocismo si intende la produzione di interessi su interessi scaduti (interessi composti). Il Codice Civile (art. 1283 c.c.) lo vieta salvo casi limitati: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Storicamente, il sistema bancario riteneva esistesse un uso normativo che consentiva l’anatocismo trimestrale sui conti (interessi attivi e passivi capitalizzati trimestralmente). La giurisprudenza (Cass. sez. un. n. 21095/2004) sconfessò tale uso, dichiarando nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei c/c anteriori al 2000, in assenza di analoga capitalizzazione attivi. Da allora:
- Banca d’Italia con delibera CICR 9/2/2000, attuativa dell’allora nuovo art. 25 D.Lgs. 342/1999, consentì la capitalizzazione purché di uguale periodicità per interessi attivi e passivi. Molte banche fecero firmare ai correntisti clausole di adeguamento che introdussero l’anatocismo trimestrale paritetico dopo il 2000. La legittimità di tali patti è stata confermata: la Cassazione (sent. 8639/2024) ha ribadito che le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR 2000 erano nulle, ma successivamente era possibile pattuire validamente la capitalizzazione, purché rispettosa dei criteri CICR.
- Dal 2014, come detto, la legge di Stabilità 147/2013 ha modificato l’art. 120 TUB vietando ogni capitalizzazione periodica, demandando a CICR di stabilire modalità per garantire pari periodicità tra interessi attivi e passivi e che comunque gli interessi di mora non potessero capitalizzarsi. La delibera CICR 2016 ha previsto che gli interessi maturati a fine anno devono essere contabilizzati separatamente e il cliente ha facoltà di pagarli entro 1 marzo dell’anno successivo; se non li paga, possono produrre interessi di mora ma non essere capitalizzati a sorte capitale. In sostanza l’anatocismo è stato fortemente limitato.
- Situazione attuale: per i conti correnti e fidi, gli interessi passivi maturati annualmente (o a fine rapporto) se non pagati diventano autonomo credito su cui decorrono interessi moratori (sempre se pattuiti) ma non sono più aggiunti al capitale ai fini del calcolo degli interessi correnti.
Contenzioso su anatocismo: Dal punto di vista pratico, molte cause riguardavano i conti ante 2000: i correntisti chiedevano la restituzione di quanto pagato per interessi anatocistici illegittimi. Oggi, questi periodi sono spesso prescritti (10 anni dal chiusura conto per ripetere indebito, secondo Cass. SU 24418/2010; la stessa SU ha stabilito che per conti con apertura di credito la prescrizione dei versamenti annotati decorreva da ogni annotazione se il conto era affidato, salvo revoca fido – questione tecnica). Comunque, residuano cause in cui ancora oggi l’avvocato può eccepire anatocismo:
- Nei conti più recenti, l’anatocismo potrebbe annidarsi se la banca, in spregio alla nuova normativa, ha continuato a capitalizzare indebitamente. Dopo il 2014 è difficile (sarebbe in aperta violazione di norma imperativa), ma possibili errori contabili si possono sempre contestare.
- Nei mutui e leasing: qui il concetto di anatocismo è più sottile. Come detto, alcuni sostenevano che il piano di ammortamento alla francese implicasse anatocismo occulto (perché la quota interessi della rata includerebbe una sorta di interesse su interessi non ancora pagati in precedenza). La giurisprudenza prevalente nega questa tesi, considerando il calcolo su capitale residuo come lecito. La Cassazione nel contesto di dilazioni fiscali ha addirittura definito “non violativo del divieto” il piano francese. Tribunale di Cagliari fine 2024 e altri hanno definito legittimo l’ammortamento francese in quanto metodo matematico-finanziario ormai di uso comune.
- Interessi non pattuiti per iscritto: Un’altra categoria di contestazioni è la richiesta di nullità di interessi, commissioni e spese non risultanti da pattuizione scritta come richiesto dall’art. 117 TUB. Ad esempio, su conto corrente se manca lettera di fido o contratto scritto con tassi, la banca legalmente non potrebbe pretendere interessi ultralegali (si applicherebbe solo il tasso legale). La Cassazione ha più volte sancito la nullità delle cosiddette clausole uso piazza (rimando a usi per determinare interessi) e la loro sostituzione col tasso BOT (vecchio art. 117 TUB). Dunque, un’azione tipica del debitore è: in sede giudiziale, chiedere una CTU contabile che ricostruisca il saldo del conto o del mutuo escludendo gli interessi illegittimi (anatocistici o non convenuti). Spesso così si trasforma un saldo a debito in uno minore, o addirittura in un saldo attivo a favore del cliente se la banca ha già addebitato molto.
- Onere della prova in causa: La giurisprudenza recente ha facilitato la posizione del correntista in difficoltà a reperire il contratto. Cassazione, ord. n. 12953 del 14/05/2025, ha affermato che se il correntista non può produrre il contratto perché la banca non gli ha dato copia o sono trascorsi molti anni, e lui allega che il conto è stato aperto solo verbalmente o senza forma scritta valida, allora si aprono due scenari: se la banca nemmeno contesta tale allegazione, il giudice dichiara la nullità integrale del contratto per difetto di forma e quindi l’assenza di clausole di interessi ultralegali e CMS (quindi si ricalcola tutto a tasso legale); se invece la banca sostiene che un contratto scritto c’era, non si può pretendere dal cliente di provare “negativamente” che non ha il documento: semmai spetta alla banca produrlo per far valere tassi e clausole. Questo principio ad impossibilia nemo tenetur tutela il cliente contro la perdita dei contratti vecchi.
Effetti pratici di anatocismo e nullità di pattuizione: In un conto corrente, far eliminare l’anatocismo e applicare tasso legale invece che tasso usurario convenzionale può capovolgere saldi. Ad esempio su lunghi rapporti, molti decreti ingiuntivi bancari sono stati opposposti ottenendo riduzioni del dovuto importanti.
Sentenze aggiornate: Cass. 35605/2023 ha ribadito che è onere del correntista attore, sì, fornire estratti e allegare la nullità delle pattuizioni, ma una volta fatto ciò e dedotto che il contratto scritto manca, è la banca che deve eventualmente dimostrare un valido accordo. Cass. 21344/2024 ha chiarito il dies a quo del divieto di anatocismo post 2014 (capitale trimestrale solo fino al 2014 se concordato, poi stop in assenza delibera CICR). Cass. 5054 e 5064/2024 hanno affermato che per adeguare un conto ante 2000 alla delibera CICR 2000 non serve un nuovo patto scritto se il cliente ha continuato a operare conoscendo la variazione (principio un po’ controverso, ma la Cassazione pare aver detto che l’adeguamento contrattuale poteva avvenire anche senza forma scritta novativa perché previsto dalla legge, 5054/24).
In pratica, il messaggio per il debitore è: far controllare sempre se gli interessi e spese addebitati erano legittimamente pattuiti. L’avvocato esperto saprà ricostruire i conti e far valere la nullità di clausole e la ripetizione dell’indebito se del caso.
Trasparenza e ius variandi: modifiche unilaterali e clausole abusive
Le banche spesso includono nei contratti clausole che permettono di modificare condizioni (tassi, commissioni) durante il rapporto. Questo potere di ius variandi è regolato dall’art. 118 TUB:
- La banca può modificare unilateralmente “le condizioni economiche” di un contratto a durata indeterminata (o anche a durata determinata, secondo alcune interpretazioni, ma con limiti), a patto di comunicare per iscritto al cliente la variazione con preavviso minimo di 2 mesi e informarlo che ha diritto di recedere senza penali entro quella data, mantenendo le condizioni preesistenti fino a estinzione. Se il cliente non recede, la variazione si intende approvata.
- Sono escluse dallo ius variandi le clausole relative a tassi che dipendono da parametri oggettivi fuori controllo banca (es. se un contratto dice “tasso variabile Euribor + spread”, la banca non può arbitrariamente cambiare lo spread, ma l’aumento dell’Euribor non è ius variandi, è automatismo).
- Inoltre le variazioni non possono riguardare tassi minimi pattuiti (clausole floor) né elementi essenziali come il tipo di contratto.
Problemi pratici: A volte le banche non rispettano la procedura: p.es. addebitano nuove spese senza inviare lettera di modifica, o inviano comunicazioni poco chiare. L’art. 118 TUB prevede che le variazioni non approvate nella forma prescritta sono inefficaci. Ciò significa che se la banca applica un costo non comunicato regolarmente, il cliente può esigere l’annullamento di quell’addebito. Su questo, l’ABF spesso dà ragione ai clienti (è tipico il caso di commissioni introdotte o aumentate senza adeguata informativa).
Una casistica: mutui ai dipendenti – Cass. 9140/2025 (già citata) ha appunto affrontato il caso di un ex-dipendente di banca a cui, cessato il lavoro, la banca aveva revocato lo sconto tasso sul mutuo. La dipendente sosteneva fosse modifica unilaterale illecita, ma la Cassazione ha detto: se il mutuo originario prevedeva nel regolamento allegato che in caso di cessazione il tasso agevolato decade e si applica tasso standard, allora non è ius variandi ma applicazione di un patto originario. Quindi art.118 TUB non c’entra e il cliente non poteva opporsi.
Clausole abusive per i consumatori: In aggiunta, per clienti consumatori, alcune clausole possono essere dichiarate nulle in base al Codice del Consumo se non rispettano buona fede contrattuale. Ad esempio, la clausola floor (un tasso minimo anche se i tassi scendono) è stata oggetto di giudizi: in Spagna è stata considerata abusiva se il cliente non fu chiaramente informato; in Italia non c’è un orientamento univoco ma alcuni tribunali l’hanno considerata vessatoria in mutui di consumo se non evidenziata adeguatamente. Un’altra clausola delicata è la clausola di estinzione anticipata con penale: oggi, se il mutuo è consumer e per acquisto/recupero prima casa, ogni penale è nulla per legge (L.40/2007). Se è di altro tipo, la penale eccessiva potrebbe essere ridotta. Un avvocato può intervenire su questi aspetti per far valere i diritti del cliente.
Fideiussioni e garanzie nulle o limitate
Abbiamo già trattato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi a schema ABI (clausole di reviviscenza, deroga art.1957, validità nonostante invalidità obbligazione principale – tutte nulle). In cause in cui la banca escute un fideiussore, l’avvocato del garante oggi eccepisce sistematicamente tale nullità parziale: Cass. SU 41994/2021 lo consente. Gli effetti concreti possono essere:
- Il garante viene liberato se la banca ha tardato nell’azione: art.1957 c.c. dice che il creditore deve escutere il garante entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, se no il garante si libera. La clausola ABI la derogava, ma essendo nulla, torna in vigore la norma: dunque se la banca non ha agito tempestivamente, il garante può essere liberato. Esempio: mutuo scaduto interamente nel 2020, banca fa decreto ingiuntivo al garante nel 2022 = oltre 6 mesi, garante eccepisce decadenza e potrebbe vincere.
- Se il garante ha già pagato somme alla banca per una obbligazione principale poi invalidata (es. contratto annullato): la clausola di “permanenza del vincolo” (art.8 ABI) sarebbe nulla, quindi il garante può chiedere restituzione di quanto pagato perché se l’obbligazione principale cade, cade anche la fideiussione.
- Limiti dell’eccezione: la banca a volte replica che quelle clausole sono state volute dalle parti e non c’è prova fossero proprio figlie dell’intesa illecita. Ma la Cassazione ha detto che se testualmente corrispondono allo schema ABI censurato, si presume derivino da lì. Solo se la banca provasse che, pur simili, c’era una trattativa e volontà diversa, potrebbero salvarsi (cosa improbabile in contratti standard).
- Altri vizi possibili delle fideiussioni: se la fideiussione è rilasciata da un consumatore, può invocare Codice del Consumo: ad esempio, una clausola di soppressione eccezioni (tipo “il fideiussore non può opporre eccezioni se non quelle di pagamento”) è stata ritenuta vessatoria e nulla in alcuni casi, perché crea squilibrio (vietando difese legittime). Anche la clausola di estensione a obbligazioni future illimitate può essere contestata se non c’è un massimale: per fortuna oggi quasi tutte le fideiussioni omnibus hanno un importo massimo garantito indicato, altrimenti sarebbero indeterminate e dunque nulle per indeterminatezza dell’oggetto (art.1346 c.c.).
- Un’altra difesa del garante: se la banca modifica il contratto principale aumentandone l’importo o i rischi senza il consenso del fideiussore, quest’ultimo è liberato (art. 1956 c.c. se banca concede credito al debitore già insolvente aggravando rischio senza avvertire il fideiussore, il fideiussore è liberato; art. 1945 c.c. permette al fideiussore di opporre eccezioni ex rapporto principale, salvo rinuncia che però nelle clausole ABI era nulla in parte).
Inadempimento e risoluzione: difese del debitore nelle fasi di default
Quando il debitore non riesce a far fronte ai pagamenti, si aprono scenari delicati. Il compito dell’avvocato è allora di evitare conseguenze eccessivamente penalizzanti e garantire il rispetto delle procedure. Alcuni spunti:
- Decadenza dal termine e risoluzione anticipata del contratto: come visto, contratti come mutui e leasing prevedono clausole per cui, se il debitore non paga un certo numero di rate, la banca può esigere tutto e risolvere il contratto. Sono lecite (art.40 TUB per mutui prevede almeno 7 rate non pagate, ridotte a 3 per mutui fondiari dal 2016, poi corretto a 18 mesi per patto marciano; per leasing la legge dice “grave inadempimento”). Il debitore può chiedere magari un termine di grazia al giudice ex art. 55 D.Lgs. 385/93 (per i mutui fondiari, in procedure esecutive il giudice può concedere fino a 6 mesi di grazia se c’è prospettiva pagamento) o ex art. 41 TUB (nei mutui fondiari il debitore può sanare la morosità fino a 3 volte in 18 mesi). Queste norme specifiche aiutano il debitore in ritardo occasionale.
- Procedura esecutiva su immobile ipotecato: la banca, dopo risoluzione, procede a precetto e poi pignoramento. L’avvocato del debitore può verificare la regolarità del titolo (es. se la banca ha utilizzato un Decreto Ingiuntivo non opposto, oppure un contratto di mutuo fondiario dà diritto all’esecuzione immediata ex art. 41 TUB – titolo esecutivo stragiudiziale). Possibili opposizioni? Se la banca usa direttamente la scrittura di mutuo fondiario come titolo esecutivo (ex art. 474 c.p.c.), il debitore può fare opposizione all’esecuzione contestando ad esempio il quantum (magari per via di interessi usurari o anatocistici). Oppure se la banca aveva emesso DI, il debitore doveva opporsi entro 40 gg e far valere in quella sede tutte le eccezioni (usura, nullità clausole). Se ciò non è avvenuto, in fase esecutiva residua poco margine (non si può rimettere in discussione il titolo salvo cause di illiceità sopravvenuta).
- Sovraindebitamento: se il debitore è un privato o piccola impresa fuori da fallimento, l’avvocato può valutare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (oggi nel Codice della Crisi, artt. 65 e segg. D.Lgs.14/2019, come modif. dal D.Lgs. 83/2022), tra cui il piano del consumatore o la ristrutturazione debiti. Queste procedure consentono di bloccare le azioni delle banche mentre si cerca un accordo o un piano giudiziale di pagamento parziale. Non è direttamente “contratti bancari”, ma una difesa trasversale se il cliente proprio non può pagare.
- Conto corrente in rosso e revoca fidi: se la banca revoca improvvisamente il fido e chiede rientro immediato, il debitore potrebbe contestare l’abuso se non c’era giusta causa (giuridicamente però i fidi a revoca sono “precari” e la banca può revocare discrezionalmente con preavviso; raramente si è riconosciuta responsabilità della banca salvo revoche contrarie a buona fede contrattuale – es. revocare fido non scaduto senza motivo danneggiando l’impresa potrebbe far sorgere profili risarcitori, ma è materia complessa). L’avvocato può almeno negoziare tempi di rientro e verificare che il conteggio interessi del saldo richiesto sia corretto (vedi anatocismo, usura).
- Segnalazione in Centrale Rischi: un aspetto contenzioso indiretto: banche segnalano “sofferenze” in Centrale Rischi Banca d’Italia quando reputano il cliente insolvente. Segnalazioni erronee possono danneggiare il cliente (lo tagliano fuori dal credito). Negli ultimi anni, tribunali hanno condannato banche per segnalazioni abusivamente anticipate o per importi contestati in giudizio. Un avvocato può diffidare la banca a non segnalare o a rettificare se il credito è contestato e non certo. La giurisprudenza (Cass. 17447/2019) dice che la banca deve valutare oggettivamente e soggettivamente lo stato di insolvenza prima di segnalare, e se il debito è sub iudice magari predisporre una nota. Un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per cancellare una segnalazione è possibile se chiaramente illegittima.
Strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Prima di affrontare il vero e proprio contenzioso giudiziario, l’ordinamento (e la prassi) offrono al debitore alcuni strumenti meno conflittuali:
- Reclamo scritto alla banca: È sempre consigliabile come primo passo. Le banche hanno uffici reclami che devono rispondere entro 60 giorni (30 per servizi di pagamento). Spesso, soprattutto su questioni di trasparenza o errori evidenti, si ottiene già qualcosa. Inoltre, il reclamo è prerequisito per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): organismo istituito da Banca d’Italia, competente per controversie tra clienti e intermediari fino a €200.000 (se di importo monetario richiesto) o illimitate se vertono su diritti (tipo: richiesta documenti). È una via economica (costa €20) e abbastanza rapida (decisioni in ~6-12 mesi). Non è vincolante come sentenza, ma la quasi totalità delle banche ottempera alle decisioni (anche per evitare pubblicazione infamante del nome). Dal 2021 le decisioni ABF se non eseguite sono pubblicate e possono influire sulla reputazione. Quando usarlo: tipicamente per questioni di minore entità o principi non controversi: es. contestare una commissione indebita, ottenere documentazione ex art.119 TUB negata, far rilevare un tasso di mora usurario con richiesta di rimborso interessi, ecc. L’ABF ha un orientamento spesso consumer-friendly ma deve seguire l’indirizzo della Cassazione. Un esempio: ABF ha riconosciuto rimborsi di commissioni di istruttoria applicate erroneamente, risarcimenti per erronee segnalazioni in centrale rischi (danno reputazionale), ecc. Tuttavia, per cause tecnicamente complesse (es. cause di usura su mutuo molto grosse o derivati sofisticati), l’ABF potrebbe non essere lo strumento ideale, sia per il limite di valore (oltre 200k di domanda non si può) sia perché non ammette perizie complesse: meglio il giudice in quei casi.
- Mediatore civile: Dal 2011 la mediazione è obbligatoria per cause in materia bancaria e finanziaria (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Ciò significa che prima di iniziare una causa civile ordinaria, il cliente deve presentare un’istanza di mediazione presso un organismo (es. presso l’ODCEC, Camera arbitrale, ecc.) e svolgere almeno un incontro. Se la banca non aderisce o la mediazione fallisce, si può procedere in tribunale. Importante: la condizione di procedibilità si considera soddisfatta anche se il tentativo viene fatto presso organi ADR settoriali: per le banche, il ricorso all’ABF soddisfa l’obbligo di tentativo (alternatività prevista dall’art. 5, co.1-bis, come modificato da vari interventi: per materia bancaria, mediazione oppure procedura ABF ex art. 128-bis TUB sono equivalenti). Quindi, spesso, se il cliente è già andato da ABF, non serve altra mediazione prima del giudizio. Con la riforma Cartabia 2022, questa alternatività è stata confermata e chiarita. La mediazione in materia bancaria vede statisticamente basse adesioni delle banche (spesso partecipano solo se la posizione del cliente è chiaramente meritevole e preferiscono accordo). In ogni caso, l’avvocato deve attivare la mediazione (o ABF) prima di andare in giudizio, altrimenti la domanda verrà sospesa dal giudice in attesa del tentativo.
- Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): analogo all’ABF ma per investimenti finanziari, presso Consob. Competenza valore fino a €500.000 per richieste risarcitorie da investitori retail. Utile per chi lamenta mis-selling di obbligazioni, derivati, ecc., come alternativa alla causa. L’ACF ha prodotto in questi anni molte decisioni favorevoli agli investitori (ad esempio rimborsi per mancata informativa su obbligazioni subordinate poi azzerate, ecc.), però anche qui l’intermediario potrebbe decidere di non aderire (ma finora l’adesione è alta, gli intermediari seri rispettano).
- Negoziazione assistita (avvocati): non obbligatoria in bancario, ma le parti possono scegliere di farla. Di solito non la vediamo spesso in questo settore.
Prova e termini nelle cause bancarie
Un ultimo profilo: oneri probatori. In cause bancarie, la giurisprudenza ha delineato:
- La banca che agisce in giudizio per credito da conto corrente deve produrre gli estratti conto integrali; se il cliente contesta voci, è la banca che deve dimostrare il titolo delle poste. Se non produce il contratto iniziale con tassi, il CTU applicherà tasso legale. Cass. 11543/2019 e altre lo confermano.
- Se è il cliente a fare causa per indebito, deve allegare gli addebiti indebiti e pagamenti fatti. Ma come visto sopra, non deve provare l’inesistenza del contratto (cosa negativa impossibile): spetta alla banca, una volta contestato che il rapporto era privo di pattuizioni valide, provare il contrario. La Cassazione 2025 ribadisce che non si può gravare il cliente della prova di un fatto negativo estremo (mancanza di doc), semmai la banca deve tirare fuori i contratti se vuole far valere tassi diversi.
- Termini di prescrizione:
- Azione di ripetizione di indebito: 10 anni da ogni pagamento indebiti (estratti conto, rate). Per conti a revoca, da chiusura. Per derivati, da ogni flusso o da chiusura del contratto (dibattito, ma stance prevalente: ogni differenziale versato indebitamente è singolo indebito).
- Azione di nullità: la nullità di un contratto è imprescrittibile come accertamento, però la restituzione di quanto pagato in esecuzione di contratto nullo è soggetta a ordinario termine decennale (lo affermano SU 2017 caso anatocismo).
- Risarcimento danni da investimento: 10 anni da quando si scopre il danno (tipo da vendita titolo, di solito dal default del titolo).
- Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni da notifica.
- Decadenza 6 mesi art. 1957 c.c. per fideiussore, come detto.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa posso fare se la banca modifica unilateralmente il tasso o introduce nuove spese sul mio conto o prestito?
R: La banca può cambiare le condizioni solo seguendo la procedura di legge (art. 118 TUB): preavviso scritto di almeno 2 mesi e tua facoltà di recesso senza costi. Se non hai ricevuto regolare comunicazione o se non hai accettato (ad esempio hai comunicato di non approvare e hai chiuso il rapporto), la modifica è inefficace. Ciò significa che le vecchie condizioni restano valide. Puoi fare reclamo scritto chiedendo il rimborso di eventuali addebiti illegittimi. Se la banca rifiuta, puoi rivolgerti all’ABF o al giudice per far dichiarare l’addebito non dovuto. Tieni presente che se la variazione è stata comunicata e tu non hai reagito né receduto, dopo 60 giorni diventa efficace per “silenzio-assenso”. Quindi, controlla sempre le comunicazioni periodiche dalla banca (es. messaggi PEC o cartacei di “variazione unilaterale condizioni”). Nel dubbio, chiedi all’avvocato: a volte le banche mandano comunicazioni generiche che non rispettano la trasparenza (es. “adeguamento costo operazioni in linea con mercato”), queste potrebbero essere contestabili.
D: Come faccio a verificare se il tasso del mio mutuo o prestito è usurario?
R: Per prima cosa recupera il contratto e verifica il TAEG o TAN indicato. Poi confrontalo con il tasso soglia antiusura vigente alla data di stipula (l’avvocato o un esperto può calcolarlo: si trova sui decreti ministeriali, è diverso per tipo di operazione). Nel calcolo considera tutti i costi: interesse, commissioni, polizze obbligatorie, spese di istruttoria ecc. Se il TAEG effettivo supera la soglia, il tasso è usurario ab origine. Ad esempio, se hai un prestito personale con TAEG 17% ma la soglia era 15%, è usura originaria. In tal caso, la legge prevede che nessun interesse è dovuto e le somme pagate a titolo di interessi vanno restituite. Dovrai agire legalmente per far valere questa nullità (spesso la banca non ammetterà spontaneamente l’usura). Se invece il tasso contrattuale era lecito ma gli interessi di mora (quelli per ritardi) sono oltre soglia, la clausola di mora è nulla. Ciò significa che, in caso di ritardo, il creditore può chiedere solo gli interessi corrispettivi ordinari o al più il risarcimento danno se provato, ma non può applicare quel penalizzante tasso di mora. Un tecnico può anche simulare in un foglio di calcolo il piano di ammortamento per vedere se in qualche rata gli interessi eccedono soglia (ma ripeto, conta il momento della pattuizione). Se sospetti usura, rivolgiti a un avvocato: oltre a un’azione di merito, nei casi gravi di dolo potrebbe profilarsi anche un esposto penale per usura, ma nelle vicende bancarie è più comune la via civile.
D: La banca mi ha addebitato interessi anatocistici nonostante fossero vietati: posso recuperarli?
R: Sì. Se sul tuo conto corrente sono stati capitalizzati interessi passivi (interessi su interessi) senza un valido accordo, hai diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato in più. Per conti ante 2000, quasi tutte le capitalizzazioni trimestrali sono nulle e vanno ricalcolati gli estratti conto al tasso semplice. Anche dopo il 2000, se la banca ha capitalizzato in modo non simmetrico o in violazione delle delibere CICR, si può contestare. Dal 2014 la capitalizzazione periodica è proprio vietata, quindi qualunque calcolo di “interessi su interessi” successivo è illegittimo. Bisogna far fare un riconteggio del conto da un consulente: spesso emergono importi notevoli. In giudizio la CTU contabile rifarà i calcoli sottraendo anatocismo. Tieni però presente la prescrizione: la possibilità di chiedere indietro quanto pagato si limita in genere ai 10 anni precedenti la domanda (a meno che il conto sia ancora aperto e mai saldato: allora alcuni effetti si trascinano). Ad ogni modo, anche come leva negoziale, il solo sollevare l’eccezione di anatocismo può spingere la banca a trattare una riduzione del debito. Nel caso di mutui, come detto, il metodo di ammortamento standard (francese) oggi è considerato lecito. Quindi non si può far causa solo perché “c’è anatocismo implicito” se la Cassazione lo nega. Diverso sarebbe se la banca avesse esplicitamente capitalizzato interessi scaduti (cosa che di solito non fa nei mutui, si limita a far pagare interessi su capitale residuo). Distingui anche l’anatocismo dagli interessi moratori su moratori: in linea di massima non si possono applicare interessi di mora su interessi già scaduti (sarebbe anatocismo non permesso); quindi se ad esempio una banca, dopo 1 anno di rate non pagate, ti applica la mora e poi capitalizza quella mora nel debito, puoi contestare chiedendo che la mora resti fuori dal capitale. È un tema tecnico: un legale controllerà l’estratto conto della sofferenza.
D: Ho firmato una fideiussione omnibus per garantire i debiti di mio figlio verso la banca. Posso sottrarmi al pagamento?
R: Dipende dalle clausole e dalle vicende del rapporto principale. Innanzitutto controlliamo se la fideiussione contiene le famigerate clausole ABI nulle (le trovi cercando frasi tipo: “il fideiussore si obbliga a rimborsare alla banca le somme che questa dovesse restituire per inefficacia dei pagamenti” = clausola di reviviscenza; “il fideiussore resta obbligato anche se la banca non adempie agli oneri ex art. 1957 c.c.” = rinuncia termini; “la fideiussione conserva efficacia anche se obbligazione principale invalida” = clausola di sopravvivenza). Se ci sono, quelle clausole sono nulle e non producono effetto. Ciò significa ad esempio: se la banca non ti ha chiesto nulla entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, tu sei liberato (perché la clausola che prevedeva il contrario è nulla, quindi vale l’art.1957 c.c. decadenza). Oppure se il debitore principale aveva pagato e poi il pagamento è stato revocato (magari in fallimento) e la banca ora viene da te, anche qui la clausola di reviviscenza sarebbe nulla, quindi potresti opporre che la fideiussione è cessata col pagamento originario. Queste eccezioni vanno sollevate in giudizio se la banca procede contro di te; oppure puoi farle valere già in fase stragiudiziale per cercare un saldo e stralcio molto ridotto. Attenzione però: la nullità è parziale, quindi la fideiussione rimane valida per il resto. Ciò vuol dire che resti garante dell’importo massimo garantito per le obbligazioni valide del debitore, ma puoi contestare una parte delle pretese. Altre possibili vie: se la banca ha concesso al debitore principale delle proroghe o aumenti di fido senza avvisarti e la sua situazione era peggiorata, potresti invocare l’art.1956 c.c. per essere liberato (ma è difficile, richiede provare che la banca sapeva dell’incapacità di lui e nonostante ciò ha fatto nuovi finanziamenti aggravando il rischio garantito). Inoltre verifica se la forma è rispettata: la fideiussione va provata per iscritto. Se tu non hai mai firmato nulla ma la banca sostiene di sì, ovviamente si contesta. Spesso però la firma c’è. In conclusione: le migliori difese per un fideiussore oggi sono legate a quegli aspetti di nullità delle clausole. Un avvocato esaminerà il testo e saprà dirti quali obblighi restano effettivi e quali no.
D: Ho sottoscritto un contratto derivato (swap) con la banca, ma non capivo bene i rischi e ci ho rimesso molti soldi. Posso far annullare o ottenere indietro le perdite?
R: I contratti derivati OTC con clienti aziendali o retail sono contestabili se mancano elementi essenziali o se la banca ha violato i suoi doveri informativi in modo grave. La giurisprudenza più recente ci aiuta: la Cassazione ha chiarito che per la validità di uno swap devono essere indicati nel contratto o nei documenti collegati il mark-to-market iniziale (che ti fa capire se il contratto parte già a tuo sfavore come costi impliciti) e i criteri di calcolo degli scenari probabilistici. Se questi mancano, il contratto potrebbe essere dichiarato nullo per difetto di alea consapevole o indeterminabilità dell’oggetto. Molti contratti ante 2010 non riportavano affatto questi dati: la banca spesso non diceva chiaramente il costo implicito (che di solito era incorporato nello spread del tasso) né presentava scenari di probabilità di perdita/guadagno per il cliente. Oggi potresti agire in giudizio chiedendo la nullità dello swap e la restituzione dei differenziali pagati (oltre interessi legali). In parallelo, si può sostenere l’inadempimento della banca ai doveri di informazione (Mifid), però l’orientamento è che la nullità per difetto di causa (alea non bilaterale) sia più incisiva. Attenzione ai termini: se hai chiuso lo swap più di 10 anni fa e hai già pagato, la richiesta di ripetizione rischia di essere prescritta in parte. Ma se il contratto è ancora in corso o chiuso da meno, si può fare. Anche enti pubblici (comuni) hanno ottenuto nullità di swap per difetto di causa negli ultimi anni. Dunque, verifica col tuo legale: gli farai avere il contratto quadro derivati, la conferma dello swap e eventuali allegati tecnici (spesso c’erano “Condizioni Definitive” o simili). Un perito potrà calcolare quanto hai pagato ingiustamente. Ci sono ottime probabilità di successo se ad es. il contratto aveva costi impliciti significativi non dichiarati, oppure se la struttura era squilibrata (cap/floor asimmetrici, ecc.) non spiegato. Se invece era uno swap semplice ed hai perso solo perché il mercato è andato diversamente, senza vizi formali, è più difficile: la banca dirà che tu come imprenditore assumevi un rischio consapevolmente. In tal caso l’esito dipenderà da prove sull’adeguatezza: se riesci a dimostrare di essere stato trattato come “non competente” e che la banca ti ha rassicurato erroneamente (es. promesse di risparmi sicuri), potresti ottenere un risarcimento per mala consulenza. Ma è più incerto.
D: La banca non mi ha consegnato copia del contratto e degli estratti conto; come posso difendermi in causa senza documenti?
R: Innanzitutto, la banca doveva consegnarti copia del contratto al momento della stipula (art. 117 TUB). Se non lo ha fatto e ora nemmeno su richiesta ex art.119 TUB, sei in una posizione di vantaggio: la Cassazione ha affermato che se il contratto non è reperibile, si può presumere che fosse verbale o comunque nullo per mancata forma scritta e in giudizio spetta alla banca dimostrare l’esistenza di condizioni pattuite a suo favore. Tu, attraverso il tuo avvocato, dichiarerai che il conto (o contratto) è stato aperto senza valida forma scritta o senza specifiche pattuizioni di interessi/commissioni. Se la banca non tira fuori il documento, il giudice potrebbe dichiarare la nullità del contratto per iscritto mancante e applicare le conseguenze: il rapporto si considera regolato a tasso legale e niente commissioni o spese non standard. Questo di solito porta a dover ricalcolare dall’inizio tutti gli addebiti e spesso risulta che hai pagato troppo. In pratica, anche senza contratto, puoi far valere i tuoi diritti purché tu abbia le prove delle operazioni eseguite (ad esempio gli estratti conto li puoi ottenere con istanza ABF se la banca non collabora). Se la banca addirittura non fornisce nulla, il giudice può ordinare l’esibizione ai sensi art.210 c.p.c. Nel peggiore dei casi, senza estratti, si può ricostruire a ritroso con i movimenti che hai (es. da assegni, ricevute) ma è complicato. Dato che la legge ti dà diritto a quei documenti, sfruttalo: fai scrivere da un legale una diffida citando l’art. 119 TUB. Se ancora niente, rivolgiti all’ABF: spesso l’ABF in questi casi condanna la banca a produrli. In sintesi, la mancanza di documenti non impedisce la difesa, anzi in qualche caso gioca a tuo favore (presunzione di mancanza di patti scritti = nullità clausole onerose).
D: Sono indietro con le rate del mutuo e la banca minaccia di pignorare la casa: c’è qualche tutela per evitare di perdere l’abitazione?
R: Se il ritardo è temporaneo, potresti chiedere una sospensione delle rate (ci sono stati fondi di solidarietà prima casa che pagano fino a 18 mesi di rate in certi casi di difficoltà – verifica se hai i requisiti, ad es. perdita lavoro, ecc.). Se ormai il debito è dichiarato scaduto e la banca ha avviato la procedura, puoi valutare con l’avvocato di presentare un’opposizione all’esecuzione se c’è qualche irregolarità (tassi usurari nel mutuo? Allora contestare l’importo; oppure errori formali nel titolo esecutivo). Ciò però spesso serve solo a guadagnare tempo. Un altro strumento è la ricomposizione della crisi da sovraindebitamento: se hai più debiti e non ce la fai, puoi proporre un piano del consumatore al tribunale per ristrutturare il debito del mutuo in modo sostenibile. Durante quell’iter, le azioni esecutive possono essere sospese. Questo è un procedimento complesso ma se la situazione è grave può salvare la casa prevedendo ad esempio che continui a pagare un importo ridotto. Infine, occhio alla regola introdotta nel 2016: se la banca intende avvalersi del patto marciano (clausola che dopo 18 rate non pagate l’immobile passa alla banca), deve comunicartelo e seguire la procedura di stima. Hai ancora la possibilità di vendere tu l’immobile prima che la banca lo acquisisca formalmente, per pagare il debito ed eventualmente ricavare qualcosa. In sede esecutiva, puoi tentare di chiedere al giudice della vendita un termine di 6 mesi di grazia ex art. 41 TUB se è mutuo fondiario e c’è prospettiva di riprendere i pagamenti (non sempre concesso, ma previsto). In generale, la cosa migliore è non arrivare al pignoramento: cerca un accordo di ristrutturazione con la banca prima. L’avvocato potrà evidenziare alla banca che trascinarla in cause per usura/anatocismo ecc. allungherà i tempi, mentre un accordo (tipo saldo stralcio, o vendita privata dell’immobile con rinuncia banca a eccedenze) conviene a entrambi.
D: La banca mi ha segnalato come cattivo pagatore in Centrale Rischi, ma io contestavo quel debito. Posso chiedere un risarcimento?
R: Sì, se la segnalazione era erronea o illegittima. La Centrale Rischi Banca d’Italia è uno sistema dove le banche segnalano esposizioni “a sofferenza” (cioè ritenute insolvenze conclamate). Non devono segnalare un semplice ritardo temporaneo, ma solo posizioni dove valutano che il cliente non sia più in grado di pagare. Se tu avevi una posizione contestata (ad esempio stavi litigando per interessi illegittimi) e la banca ugualmente ti ha messo a sofferenza senza una valutazione prudente, potrebbe aver sbagliato. Ci sono pronunce che condannano la banca a risarcire i danni per segnalazione abusiva (danni all’immagine, al credito: perché altre banche poi ti chiudono i fidi). Intanto, se ancora non l’hai fatto, chiedi subito alla banca e a Banca d’Italia la cancellazione/correzione della segnalazione. Se la banca rifiuta, puoi andare all’ABF: l’Arbitro in molti casi dà ragione ai clienti e ordina la rettifica quando la banca non ha rispettato le regole (es. non ti ha preavvisato 15 giorni prima della prima segnalazione, obbligo previsto dalla normativa). In parallelo o successivamente, con un giudizio civile puoi chiedere i danni morali e patrimoniali subiti (per es. se a causa di quella segnalazione hai perso opportunità di finanziamenti, contratti…). Devi però documentare il nesso di causalità e l’entità del danno (es. lettera di revoca fido di altra banca che cita la sofferenza). I giudici hanno riconosciuto a volte anche danni non patrimoniali da lesione reputazione. Ricorda: la segnalazione non deve essere usata come strumento di pressione indebita quando il debito è controverso. La giurisprudenza dice che la banca deve astenersi o almeno segnalare come “contestato” il credito dubbio, se c’è contestazione seria e non pretestuosa.
D: È possibile fare una class action contro la banca per clausole illegittime?
R: In teoria il Codice del Consumo lo permette (azione di classe per contratti standard con consumatori lesi da pratiche uniformi). Ad esempio, su questioni come anatocismo o commissioni indebite, associazioni di consumatori hanno talvolta minacciato class action. Tuttavia, in Italia le class action bancarie non hanno avuto grande successo finora: spesso perché le situazioni differiscono da cliente a cliente o perché i consumatori preferiscono agire individualmente (anche grazie a strumenti come ABF). Dal 2020 la class action è stata riformata ed estesa anche oltre i consumatori, quindi in futuro potremmo vedere azioni di classe anche in ambito bancario. Ad esempio, una possibile class action potrebbe essere contro una banca che abbia inserito una clausola vessatoria nei contratti di tutti i clienti (come la clausola floor non dichiarata): un gruppo di clienti potrebbe aggregarsi e chiedere al tribunale un accertamento unico della nullità di quella clausola per tutti e il risarcimento del danno collettivo. È una strada complessa, richiede coordinamento e spesso l’onere della prova e gestione è tutt’altro che semplice. Per il singolo consumatore, spesso conviene di più aderire a un’associazione per farsi seguire individualmente piuttosto che la class action vera e propria. Ad ogni modo, la fattibilità c’è, specialmente ora che la nuova disciplina (D.Lgs. 150/2022) consente azioni di classe anche per discriminazioni contrattuali e verso imprese in generale. Se ci sono centinaia di casi identici, un bravo avvocato può valutare di intraprenderla.
D: Quali diritti specifici ho come consumatore in un contratto bancario rispetto a un’azienda?
R: Come consumatore (persona fisica per scopi privati) godrai delle tutele del Codice del Consumo e di normative UE orientate alla protezione del contraente debole. Alcuni esempi:
- Clausole vessatorie: se il contratto non è negoziato (lo standard bancario lo è raramente), puoi chiedere che clausole sproporzionate vengano dichiarate nulle. Es. foro competente diverso dal tuo, penali eccessive, facoltà unilaterali della banca eccessive. Queste clausole, se non approvate specificamente, possono cadere. Per un’impresa invece non c’è questa protezione (si presume pari forza contrattuale, salvo casi estremi).
- Diritto di recesso: in alcuni contratti (credito al consumo, mutui casa se stipulati fuori locali commerciali) hai 14 giorni per ripensarci (es. prestito personale puoi recedere senza penali entro 14 gg dalla conclusione). Un’impresa non ha questi diritti di ripensamento.
- Trasparenza e informazioni precontrattuali: Le banche devono fornire Foglio Informativo e Documento di sintesi chiari. Se sei consumatore, la legge impone l’indicazione del TAEG in maniera evidente: se non te l’hanno dato, la sanzione può essere la riduzione del tasso agli interessi legali (ci fu una vecchia norma, art. 125-bis TUB vecchia formulazione, che puniva la mancata indicazione del TAEG). Anche ora, l’omissione di trasparenza può comportare nullità parziale delle clausole economiche, facendoti pagare il tasso legale.
- Segnalazioni in CR e privacy: come consumatore hai anche il GDPR dalla tua: puoi chiedere cancellazione di dati inesatti. Non che all’impresa sia negato, ma il consumatore è più nella sfera di protezione della privacy.
- Procedura ABF e ABF: sono accessibili sia a consumatori sia a imprese, ma spesso i consumatori ricevono valutazioni un po’ più benevole.
- Prescrizione decennale o biennale? Piccola nota: per il consumatore alcune azioni di prodotto difettoso hanno prescrizioni brevi, ma nei contratti bancari questo non incide: resta 10 anni per i contratti.
In sintesi, come consumatore hai dalla tua parte tutte le argomentazioni di nullità per clausole abusive e violazioni di obblighi informativi, e in giudizio potresti avere un giudice più sensibile al tuo “non essere esperto” rispetto a quanto sarebbero con un’impresa navigata.
D: Ho un conto cointestato e la banca l’ha bloccato perché uno dei cointestatari è deceduto. Possono farlo?
R: In caso di morte di un cointestatario, la banca spesso per prudenza vincola le operazioni in attesa di definire gli eredi. Se il conto era a firme disgiunte, teoricamente l’altro cointestatario potrebbe operare, ma la banca teme rivendicazioni degli eredi del defunto sulla sua quota. La prassi corretta sarebbe congelare il 50% delle somme (quota ideale del defunto) e lasciare l’altro 50% disponibile. Se hanno bloccato tutto, puoi contestare fornendo un’interpretazione giuridica: la metà è tua di spettanza, su cui gli eredi del defunto non hanno diritti. Alcune banche recepiscono, altre insistono sullo sblocco solo con consenso di tutti gli eredi. In mancanza, l’unica è rivolgersi al giudice (volendo con un reclamo d’urgenza, ma di solito si risolve in via transattiva). Purtroppo questo non è tanto diritto bancario quanto tema di successioni. Un avvocato potrà scrivere alla banca facendo presente che la massa ereditaria riguarda solo il quota del deceduto e minacciando azioni se ti negano la disponibilità della tua parte. Spesso, appena fornisci i documenti eredi e coordinate per intestare la loro quota, la banca sblocca. È consigliabile in sede di apertura conti cointestati prevedere contrattualmente cosa accade in caso di decesso (alcuni contratti lo specificano): se non c’è, vale il principio generale di comunione sul saldo.
Modelli ed esempi pratici
(In questa sezione presentiamo alcuni fac-simile semplificati di clausole contrattuali e atti legali relativi ai contratti bancari, utili come riferimento per capire come un avvocato imposta determinati documenti. I modelli andrebbero adattati al caso concreto e sono forniti a scopo illustrativo.)
Fac-simile di clausole contrattuali bancarie
- Clausola di trasparenza su tassi in un contratto di mutuo:
“Interessi. Il Mutuo frutta interesse al tasso annuo nominale fisso del 2,50%, calcolato secondo il regime di capitalizzazione semplice posticipata. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è pari a 2,73%, come da Documento di Sintesi allegato, comprendente spese di istruttoria (€500) e premio assicurativo incendio (€300). In caso di mora, sulle somme scadute saranno dovuti interessi di mora al tasso nominale annuo del 2% in più rispetto al tasso contrattuale, comunque non eccedente il limite di cui alla legge antiusura (L.108/96). Le parti danno atto che il tasso applicato, comprensivo di ogni onere, alla data odierna è inferiore al tasso soglia antiusura applicabile (___%).”
Commento: Questa clausola esplicita TAN e TAEG, come richiesto, e inserisce una tutela antiusura (molte banche lo fanno per iscritto ormai). Un avvocato la controllerebbe verificando la correttezza del TAEG dichiarato e la presenza del cap di legge sugli interessi di mora. - Clausola di ius variandi (modifica unilaterale) in contratto di conto corrente:
“La Banca si riserva la facoltà di modificare, in senso a essa sfavorevole o favorevole al Cliente, le condizioni economiche del presente contratto (tassi, commissioni e spese) per giustificato motivo, comunicando per iscritto al Cliente la variazione proposta con almeno 60 giorni di preavviso. Entro tale termine il Cliente ha diritto di recedere senza spese dal contratto, con esecuzione del recesso entro 60 giorni dall’invio della comunicazione di recesso. In mancanza di recesso, le variazioni si intenderanno approvate dal Cliente. Resta esclusa ogni modifica alle clausole che determinano le caratteristiche essenziali del rapporto nonché alle condizioni già previste come fisse o non modificabili. Qualora il Cliente receda, potrà ottenere, a richiesta, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate fino all’estinzione del rapporto.”
Commento: Questa clausola è conforme all’art. 118 TUB. Un avvocato verificando il contratto cerca clausole come questa: se non c’è nulla di simile e la banca pretende di modificare, è ancora più facile dire che non poteva. - Clausola di garanzia fideiussoria omnibus (schema ABI) – Esempio (NULLA in parte):
“Il Fideiussore XX si obbliga quale fideiussore in solido, a prima richiesta e senza eccezioni, a garantire l’adempimento di ogni obbligazione assunta dalla società Debitrice Alfa Srl nei confronti della Banca Y (derivante da operazioni bancarie di qualunque natura, presenti e future, fino alla concorrenza di €100.000 di capitale, oltre interessi, commissioni, spese). La Banca potrà esigere dal Fideiussore il pagamento di quanto dovutole anche in caso di mancata preventiva escussione del debitore principale e/o di altri eventuali coobbligati, restando a tal fine derogato l’art. 1944 comma 2 c.c.. Il Fideiussore rinuncia altresì espressamente a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c., intendendosi la presente garanzia efficace fino a estinzione completa dei debiti garantiti, ancorché la Banca ritardi o ometta le sue istanze contro il debitore principale. Il Fideiussore si obbliga inoltre a rimborsare alla Banca, a semplice richiesta, le somme che la Banca stessa avesse eventualmente incassato in pagamento di obbligazioni del debitore principale e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, revoca, inefficacia dei pagamenti medesimi o per qualsiasi altro motivo. Resta inteso infine che la fideiussione conserva la sua efficacia anche nel caso in cui fossero dichiarate invalide le obbligazioni principali del Debitore, obbligandosi in tal caso il Fideiussore a rimborsare alla Banca le somme che quest’ultima avesse erogato al Debitore in forza di tali obbligazioni invalide.”
Commento: Questa clausola incorpora le famigerate: “senza eccezioni” (di fatto crea un obbligo a prima richiesta, più propria del contratto autonomo di garanzia, e comunque non incide se non come rinuncia generica alle eccezioni ex art.1945 c.c., spesso considerata vessatoria), la rinuncia alla decadenza 1957 (clausola nulla), la reviviscenza (restituzione pagamenti revocati, nulla), la sopravvivenza (garantisce obblighi invalidi, nulla). Un avvocato che vede questa clausola sa subito che le parti in corsivo sono nulle ex art.2 L.287/90, e difatti non dovrebbero essere applicate. Nella pratica, spesso i contratti attuali le hanno ancora: il legale del fideiussore in giudizio le evidenzierà per chiederne la disapplicazione.
Bozze di atti legali
- Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo bancario (estratto) – caso di conto corrente con interessi illegittimi:
(Attore/opponente: Società XYZ Srl debitore; Convenuto/opposto: Banca ABC)
“…OMISSIS…
Fatti:
La Banca ABC ha notificato in data … alla società opponente un decreto ingiuntivo n. … del Tribunale di …, ottenuto in base a un estratto conto ex art. 50 TUB, con cui ingiunge il pagamento di € 50.000, asserito saldo debitore di un rapporto di conto corrente n. … intestato alla opponente. Tale importo, secondo la banca, deriverebbe dall’utilizzo di un’apertura di credito e include interessi, commissioni e spese contabilizzate fino al 31/12/2024. La società opponente contesta integralmente la pretesa, in quanto frutto di addebiti illegittimi effettuati dalla Banca nel corso del rapporto, addebiti che hanno gonfiato artificialmente il saldo. In particolare: (i) la Banca ha applicato interessi ultralegali e anatocistici non pattuiti per iscritto, violando l’art. 1283 c.c. e l’art. 117 TUB; (ii) ha addebitato commissioni di massimo scoperto e altre spese senza accordo scritto; (iii) i tassi applicati risultano, a una verifica tecnica, eccedere la soglia di usura in alcuni trimestri.
Il rapporto di conto corrente venne acceso verbalmente in data 01/01/2005 senza che all’epoca fosse sottoscritto dall’odierna opponente alcun contratto scritto recante le condizioni economiche; la banca non ha consegnato copia contrattuale né all’apertura né successivamente, malgrado formale richiesta. In mancanza di pattuizione scritta, gli interessi dovevano essere conteggiati al tasso legale ex art. 117 TUB comma 7, e ogni diversa pattuizione orale è nulla ai sensi di legge. La Banca invece ha calcolato interessi debitori trimestralmente capitalizzati al tasso annuo effettivo mediamente del 15%, oltre a commissioni trimestrali dello 0,5% (commissioni di massimo scoperto) anch’esse capitalizzate. Tali pratiche sono nulle e contrarie a norme imperative. Si anticipa sin d’ora che ricalcolando il rapporto senza tali oneri illegittimi, il saldo risulterebbe a credito della società correntista (come da perizia econometrica allegata sub doc. 5).
Diritti violati:
- Violazione dell’art. 117 TUB e nullità delle clausole non convenute: Ai sensi dell’art. 117 co.1 TUB i contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità. Nel caso di specie, non risulta stipulato alcun contratto scritto né alcun documento contenente la pattuizione del tasso di interesse, della capitalizzazione trimestrale o delle commissioni. Conseguentemente, per il co. 7 dello stesso articolo, “in caso di inosservanza del requisito di forma o di mancanza di indicazione del tasso d’interesse e condizioni praticate, si applicano in luogo di essi il tasso minimo dei BOT e le condizioni più favorevoli al cliente pubblicizzate all’epoca”. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in mancanza di patti scritti, è dovuto solo il tasso legale ex art. 1284 c.c. (Cass. Civ. n. 12965/2016). Pertanto gli interessi ultralegali addebitati dalla banca sono indebitamente percepiti.
- Nullità degli addebiti per anatocismo vietato (art. 1283 c.c. e 120 TUB): La banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al 2014, senza che vi fosse un valido patto contrattuale successivo alla delibera CICR 9/2/2000. Comunque, a seguito dell’entrata in vigore della L. 147/2013 (art. 120 TUB nuovo comma 2), dal 1/1/2014 è divenuto operante il divieto di anatocismo nei conti correnti. Qualsiasi capitalizzazione successiva a tale data è nulla. Cassazione ha chiarito che l’anatocismo trimestrale ante 2000 è nullo (Sez. Unite 21095/2004) e che dopo il 2000 esso è lecito solo se espressamente convenuto per iscritto e in forma reciprocamente paritetica, circostanze qui non sussistenti. Dunque vanno eliminati dal conto gli interessi composti.
- Interessi usurari: In subordine, ove si ritenesse che qualche pattuizione scritta sussista (onere che incombe sulla banca opposta provare, ex art. 2697 c.c.), parte opponente deduce comunque che il tasso applicato ha superato la soglia di cui alla L.108/96. Come risulta dalla perizia (cfr. tabella pag. 8 doc.5), nel trimestre IV/2011 il TEG applicato (21,15%) eccedeva il tasso soglia vigente (20,40%). Per la legge, la clausola che prevede interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi. Ne discende che almeno per tale periodo gli interessi vanno azzerati, con ulteriore riduzione del saldo.
In diritto:
– Art. 117 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche: nullità delle clausole non redatte in forma scritta e mancanti di indicazione di tassi; applicazione in sostituzione del tasso BOT e condizioni di minor favore per la banca.
– Art. 1283 c.c. e art. 120 TUB: divieto di anatocismo salvo patti specifici; dal 2014, divieto pressoché assoluto di capitalizzazione interesse passivo.
– Art. 644 c.p. e L.108/96: usurarietà degli interessi oltre soglia; art. 1815 co.2 c.c.: nullità della pattuizione usuraria e gratuita del finanziamento.
– Art. 2697 c.c.: onere alla banca di provare il fondamento del proprio credito; giurisprudenza (Cass. Civ. n. 12952/2025) che esonera il correntista dal produrre il contratto se lamenta la mancata consegna e allega la natura verbale del rapporto, gravando la banca della prova contraria.
Conclusioni:
Si chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia:
- In via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. …/2025 opposto e, per l’effetto, rigettare la domanda monitoria della Banca ABC, in quanto il credito azionato non risulta sussistente nella misura ingiunta;
- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali (in ipotesi esistenti) relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale ed altre competenze, per violazione delle norme imperative indicate, e conseguentemente rideterminare il saldo del conto corrente n. … alla data di chiusura in € … a credito della società opponente ovvero in importo diverso ritenuto di giustizia;
- In via gradata, dichiarare nulle e/o eliminate le somme addebitate a titolo di interessi in quanto eccedenti il tasso soglia di cui alla legge antiusura, con condanna della Banca alla restituzione degli interessi eventualmente pagati in eccedenza, da quantificarsi in corso di causa;
- Condannare parte opposta alla rifusione, in favore dell’opponente, delle spese di lite.
Si producono: contratto di conto corrente (mancante); corrispondenza reclami; estratti conto periodo…; perizia tecnica di parte.
Luogo, Data
Avv. … patrocinante XYZ Srl
- Schema di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – caso di segnalazione in Centrale Rischi:
Ricorso ABF – Collegio di Milano
Ricorrente: Tizio (codice fiscale …)
Intermediario: Banca XYZ S.p.A. (Codice ABI …)
Oggetto del ricorso: Cancellazione di segnalazione a “sofferenza” presso Centrale dei Rischi e risarcimento per segnalazione illegittima.
Fatti: Il ricorrente era titolare di un contratto di apertura di credito con Banca XYZ, con affidamento di €20.000 su conto n… In data … la Banca notificava al ricorrente lettera di revoca del fido chiedendo il rientro entro 15 giorni di un saldo debitore di €15.500. Tale saldo è contestato dal ricorrente in quanto frutto di interessi e addebiti non dovuti (come da reclamo inviato in data …, doc.2). Senza attendere l’esito delle contestazioni, in data … la Banca ha segnalato il ricorrente come “sofferenza” per l’importo di €15.500 alla Centrale Rischi di Banca d’Italia (doc.3, visura CR). Il ricorrente non versa in stato di insolvenza conclamata: stava anzi trattando un piano di rientro. La segnalazione è stata effettuata in assenza del necessario preavviso scritto di 15 giorni (come da Provv. Banca d’It. 2019, doc.4) e, a giudizio del ricorrente, in violazione delle Istruzioni di Vigilanza che richiedono una valutazione prudenziale dello “stato di insolvenza” del cliente. Il ricorrente risulta ora censito come cattivo pagatore, con grave pregiudizio per la sua reputazione creditizia: altra banca ha infatti ridotto le sue linee di credito (doc.5).
Contestazioni:
- Violazione del dovere di preavviso: la banca non ha inviato alcuna comunicazione preventiva della imminente segnalazione a sofferenza. Ciò lede il diritto del cliente di conoscere e eventualmente evitare la segnalazione (Provvedimento CICR 29/3/1994 e succ. disp. Banca d’Italia). L’ABF ha reiteratamente affermato che la mancata osservanza del preavviso rende la segnalazione illegittima e da cancellare.
- Insussistenza dei presupposti di sofferenza: il credito di €15.500 era (ed è) oggetto di contestazione aperta, e comunque il cliente non si trova in stato di insolvenza irreversibile ma in temporanea difficoltà finanziaria. Secondo le disposizioni di Banca d’Italia, la “sofferenza” va riservata a situazioni di insolvenza accertata e non a semplici inadempimenti temporanei. L’ABF e la giurisprudenza (Cass. 21428/2017) hanno chiarito che una segnalazione è illegittima se fatta senza un’adeguata valutazione dello stato del cliente e magari come pressione per recupero forzoso. Nel caso in esame, appare che la banca abbia segnalato prematuramente, senza neppure attendere i 15 giorni di rientro concessi.
- Danno al cliente: a seguito di tale segnalazione, il ricorrente ha subito la revoca di un finanziamento auto e il diniego di un mutuo da altra banca (docc.5-6). Si configura un danno emergente (costi sostenuti per l’istruttoria mutuo vanificata) e un danno da lesione reputazione finanziaria.
Rimedio richiesto:
Il ricorrente chiede all’ABF di:
- accertare l’illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da Banca XYZ a suo nome;
- ordinare a Banca XYZ di attivarsi immediatamente per la cancellazione/rettifica della segnalazione presso la Centrale Rischi, dando atto che il credito è contestato e non sussistono i presupposti della sofferenza;
- condannare la banca al risarcimento dei danni causati dalla indebita segnalazione, che si quantificano sin d’ora in €5.000 a titolo equitativo (ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia), tenuto conto della perdita di chance di credito e del turbamento subito.
Allegati: 1) Copia documento identità ricorrente; 2) copia reclamo 1/2/2025 inviato a banca (senza esito); 3) visura Centrale Rischi aprile 2025; 4) normativa di trasparenza segnalazioni; 5) lettera di revoca fido altra banca citante “sofferenza CR”; 6) email ufficio mutui di altra banca con diniego.
(firma) Tizio, ricorrente.
NB: La decisione ABF tipicamente, in un caso così, potrebbe dare ragione al cliente sulla cancellazione (sul risarcimento ABF è più cauto, a volte nega demandando al giudice ordinario per quantificare).
Conclusione
In questa guida abbiamo esaminato il ruolo dell’avvocato specializzato in contratti bancari e finanziari dal punto di vista del debitore, affrontando sia gli aspetti contrattuali (tipologie di contratti, clausole chiave, normative applicabili) sia i possibili contenziosi e rimedi. Si è sottolineato l’importanza per il debitore di conoscere i propri diritti: dalla forma scritta e trasparenza che la banca deve rispettare, ai limiti di legge su interessi (usura, anatocismo), alle nullità che può far valere (clausole abusive, fideiussioni omnibus), fino alle procedure per far valere queste ragioni (ABF, ACF, mediazione e azioni giudiziarie).
Un avvocato esperto sarà in grado di individuare le irregolarità contrattuali e sfruttare gli strumenti giuridici disponibili per tutelare il cliente, che sia un consumatore alle prese con un mutuo prima casa o un’impresa indebitata con linee di credito. Alla luce degli sviluppi normativi e giurisprudenziali aggiornati al 2025 – come le pronunce della Cassazione citate – il debitore ha oggi molteplici argomentazioni per difendersi da richieste bancarie non corrette o eccessive.
In ogni caso concreto, sarà fondamentale un’analisi approfondita del caso e dei documenti da parte di un legale: questa guida, pur di livello avanzato, non sostituisce la consulenza specifica, ma fornisce un quadro completo di riferimento. Conoscere in anticipo le “regole del gioco” bancarie e le più recenti tendenze giurisprudenziali è il primo passo per poter contrattare condizioni eque con la banca e, se necessario, per impostare una difesa efficace dei propri diritti patrimoniali.
– Fine della guida –
Fonti e Riferimenti (normativa e giurisprudenza)
- Codice Civile, artt. 1813-1822 (disciplina del mutuo); art. 1283 (anatocismo); art. 1284 (saggio legale interessi); artt. 1936-1957 (fideiussione e obblighi del garante, in particolare art.1957 decadenza); art. 2744 (divieto patto commissorio).
- D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), art. 117 (forma contratti bancari e indicazione tassi), art. 117-bis (commissioni affidamenti e sconfinamenti), art. 118 (ius variandi), art. 119 (diritto alla documentazione bancaria), art. 120 (disciplina interessi, come modificato da L. 147/2013), art. 125-126 (credito ai consumatori), art. 128-bis (Arbitro Bancario Finanziario).
- Delibera CICR 9 febbraio 2000 (G.U. 3/4/2000) – Criteri di calcolo della capitalizzazione interessi nei c/c (consentì anatocismo con periodicità eguale attivi/passivi fino al 2014).
- Legge 108/1996 sull’usura, art. 2 (tesi soglia, ruolo del MEF); Codice Penale art. 644; Codice Civile art. 1815 comma 2 (come modificato da L.108/96).
- D.L. 70/2011 art. 8 (metodo attuale calcolo tasso soglia: TEGM *1,25 +4 punti, max +8).
- D.Lgs. 11/2010 (PSD) – Diritti e obblighi nei servizi di pagamento.
- D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche (mediazione civile obbligatoria), art. 5 comma 1-bis (condizione di procedibilità in materia bancaria con possibilità di ADR alternativi).
- D.Lgs. 58/1998 (TUF – Testo Unico Finanziario), art. 21 (diligenza intermediari), art. 23 (forma scritta contratti servizi investimento), art. 24 (contratti derivati con enti locali), art. 32-ter (Arbitro Controversie Finanziarie).
- Regolamento Consob n. 20307/2018 (disciplina intermediari MiFID II, obblighi informativi e di adeguatezza).
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), art. 33-36 (clausole vessatorie nei contratti B2C, nullità di protezione).
- Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019), art. 182-186 (sovraindebitamento del consumatore, piani di ristrutturazione debiti).
- Provvedimenti Banca d’Italia in materia di Trasparenza (Ultimo provvedimento 2019) e Segnalazioni Centrale Rischi (Circ. 139/1991 e successivi aggiornamenti; obbligo preavviso segnalazione CICR 29/3/1994).
Sentenze e Giurisprudenza:
- Cass., Sez. Un., n. 41994/2021 (depositata 30/12/2021): fideiussioni omnibus conformi schema ABI – principi di nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali.
- Cass., Sez. I, n. 29501/2023: usura e polizze assicurative – costi polizza obbligatoria vanno inclusi nel TEG ai fini soglia.
- Cass., Sez. I, n. 12953/2025 (ord. 14/5/2025): onere della prova del contratto in mancanza di documento – se cliente non ha copia e allega assenza forma scritta, giudice dichiari nullità e onere passa alla banca.
- Cass., Sez. I, n. 9140/2025: ius variandi e mutuo dipendenti – applicazione clausola contrattuale (variazione tasso al cessare rapporto di lavoro) non rientra in art.118 TUB.
- Cass., Sez. I, ord. n. 417/2025: contratti derivati – assenza di indicazione di mark-to-market, criteri di calcolo o scenari = nullità del derivato per indeterminatezza.
- Cass., Sez. I, n. 21344/2024: decorrenza divieto anatocismo L.147/2013 – conferma divieto dal 1/1/2014 anche se mancata delibera CICR attuativa.
- Cass., Sez. I, n. 8383/2024: anatocismo e usura – modalità verifica tasso soglia su interessi composti (ha ribadito separazione corrispettivi/moratori).
- Cass., Sez. I, n. 8639/2024: validità clausole anatocistiche pre-2000 – conferma orientamento nullità clausole ante delibera CICR 2000.
- Cass., Sez. I, nn. 5054 e 5064/2024: adeguamento anatocismo post-2000 – patto scritto non necessario per clausole adeguate a CICR 2000 (principio innovativo).
- Cass., Sez. I, n. 27823/2023: metodo ammortamento “francese” – non genera anatocismo vietato nel caso esaminato.
- Cass., Sez. I, ord. n. 35605/2023: onere della prova interessi anatocistici – correntista deve allegare nullità di patti e pagamenti, poi banca deve esibire contratto se li pretende.
- Cass., Sez. Un., n. 19597/2020: interessi moratori e usura – se moratori superano soglia, nulli solo i moratori, non cadono corrispettivi. (Conforme Cass. 9237/2020).
- Cass., Sez. Un., n. 24675/2017: usura sopravvenuta – non dà luogo a nullità/gratuità ex art.1815, ma solo a rideterminazione equa interessi futuri (superamento contrasto giurisprudenziale).
- Cass., Sez. Un., n. 21095/2004: anatocismo – inesistenza di usi normativi legittimanti capitalizzazione trimestrale, nullità clausole precedenti al 2000 (leading case anatocismo).
- Decisioni Arbitro Bancario Finanziario: Numerose, ad es. ABF Napoli, Decisione n. 586/2017 (mancato preavviso segnalazione CR = risarcimento danno); ABF Milano, Decisione n. 2095/2020 (inclusione polizze calcolo usura); ABF collegio di coordinamento, Dec. 2625/13 (commissione massimo scoperto non dovuta se non pattuita chiaramente). (Le decisioni ABF sono consultabili sul sito ufficiale, sezione massimario).
- Decisioni Arbitro Controversie Finanziarie: es. ACF n. 1787/2019 (intermediario condannato a risarcire per vendita titoli illiquidi non adeguati), ACF n. 2017/2020 (mancata profilatura Mifid = risoluzione contratto derivati).
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