Hai ricevuto un accertamento fiscale per la tua associazione sportiva e non sai come reagire? Ti contestano ricavi non dichiarati, utilizzo improprio del regime agevolato o attività ritenute commerciali? Ti chiedi come difendere la tua ASD o SSD da sanzioni pesanti e richieste di imposte arretrate?
Le associazioni sportive dilettantistiche sono soggette a controlli fiscali molto rigorosi, soprattutto quando offrono servizi a pagamento, organizzano corsi, ricevono sponsorizzazioni o utilizzano regimi fiscali agevolati. Ma non tutti gli accertamenti sono legittimi: se il Fisco ignora la natura associativa o interpreta male le attività, puoi difenderti.
Perché il Fisco controlla le associazioni sportive?
– Per verificare il corretto utilizzo dei regimi agevolati (ex legge 398/91)
– Per accertare se vi sia un’attività commerciale mascherata da attività istituzionale
– Per controllare entrate da corsi, gare, tesseramenti, pubblicità o sponsorizzazioni
– Per verificare i rapporti di lavoro (istruttori, allenatori, collaboratori)
– Per incrociare dati bancari con le dichiarazioni fiscali e associative
Cosa può contestarti l’Agenzia delle Entrate?
– Decadenza dal regime fiscale agevolato e tassazione ordinaria retroattiva
– Ricavi ritenuti commerciali ma dichiarati come istituzionali
– Omissione di fatturazione o di versamento IVA
– Compensi non dichiarati o gestiti in modo irregolare
– Perdita dei requisiti di non lucratività (assenza di democraticità, mancato rispetto dello statuto, quote non deliberate)
Quando l’accertamento può essere illegittimo o contestabile?
– Se il Fisco non considera correttamente lo statuto, i verbali e la reale vita associativa
– Se confonde attività istituzionali con attività commerciali occasionali
– Se applica la normativa in modo retroattivo o sproporzionato
– Se ignora il principio di buona fede nella gestione di una piccola realtà sportiva
– Se manca il contraddittorio o l’avviso è carente di motivazione
Come puoi difenderti da un accertamento fiscale alla tua associazione sportiva?
Esamina con attenzione l’avviso ricevuto. Ricostruisci nel dettaglio l’attività svolta:
– Differenzia entrate istituzionali e commerciali
– Documenta con verbali, registri, ricevute e statuto l’effettiva vita associativa
– Dimostra la correttezza nella gestione di corsi, gare e sponsorizzazioni
– Verifica la posizione dei collaboratori sportivi
Partecipa al contraddittorio con una memoria difensiva ben strutturata. Se l’accertamento è infondato, puoi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– Il mantenimento del regime agevolato (es. legge 398/91)
– La riduzione delle imposte, delle sanzioni e dell’IVA contestata
– La salvaguardia del patrimonio associativo e dell’attività sportiva
– La possibilità di sanare eventuali irregolarità con modalità agevolate
Gestire un’associazione sportiva significa promuovere lo sport, l’inclusione e la partecipazione. Non può essere trattata come un’azienda, né essere penalizzata per formalità mal interpretate.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati tributaristi esperti in fiscalità sportiva e accertamenti alle ASD e SSD ti spiega come difenderti da un accertamento fiscale, quando puoi conservare il regime agevolato e cosa fare per tutelare l’associazione e i suoi membri.
Hai ricevuto un avviso di accertamento per la tua ASD o SSD?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la documentazione fiscale, lo statuto, le attività svolte e ti diremo se puoi contestare l’accertamento, ridurre le sanzioni e continuare la tua missione sportiva in sicurezza.
Introduzione
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) svolgono attività senza fine di lucro riconosciute dallo Stato, godendo di speciali benefici fiscali. Tali benefici però sono subordinati al rispetto di stringenti requisiti statutari e sostanziali. In caso di controllo fiscale, occorre quindi tenere sempre presenti le norme tributarie applicabili, le procedure di accertamento previste dal codice fiscale italiano e i diritti del contribuente. Gli elementi fondamentali sono: (a) natura e forma giuridica dell’associazione, (b) regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e alla legge 398/1991, (c) obblighi contabili e documentali, (d) modalità di ispezione e verifica da parte dell’Agenzia Entrate o Guardia di Finanza e (e) strategie difensive da attuare in ogni fase del procedimento. L’obiettivo della presente guida è fornire una trattazione completa – aggiornata a luglio 2025 – del percorso che va dal controllo fiscale all’impugnazione dell’avviso di accertamento, ponendo l’attenzione dal punto di vista dell’associazione (debitore). Verranno illustrati i profili normativi più recenti (inclusi gli effetti della riforma del Terzo settore), esempi concreti, tabelle sintetiche e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più ricorrenti.
Quadro normativo e caratteristiche delle associazioni sportive
Le ASD sono enti non commerciali senza fine di lucro che per legge devono perseguire scopi sportivi dilettantistici. Dal punto di vista fiscale rientrano tra gli “enti di tipo associativo” esenti dalle imposte sui redditi per le attività istituzionali (art. 148 DPR 917/1986). La legge n. 289/2002 (art. 90) stabilisce alcuni requisiti statutari obbligatori: l’associazione deve indicare nella propria denominazione la dizione “sportiva dilettantistica” e perseguire i fini statutari senza distribuire utili tra i soci. Può adottare varie forme giuridiche (associazione non riconosciuta, riconosciuta, o società di capitali non profit) purché l’atto costitutivo e lo statuto contengano clausole tipiche – ad es. democraticità, gratuità delle cariche, devoluzione del patrimonio a fini sportivi – previste dalla normativa sportiva. Di fatto, però, come ribadisce la giurisprudenza, tali requisiti formali non sono sufficienti: è essenziale che l’attività svolta dall’ente sia effettivamente non lucrativa. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che le agevolazioni fiscali dipendono non dalla sola veste giuridica o dall’affiliazione formale al CONI, ma dall’effettivo perseguimento degli scopi dilettantistici. In altre parole, spetta all’associazione dimostrare concretamente (con rendicontazioni, documenti, registri soci) che i proventi derivanti dall’attività commerciale restano nello sviluppo dell’attività dilettantistica e non sono finalizzati a lucro personale.
Le SSD (società sportive dilettantistiche) – ad esempio s.r.l. o cooperative – pur potendo optare per lo stesso regime agevolato delle ASD, sono fiscalmente considerate società commerciali ai fini IRES. Ciò significa che, come confermato dalla circolare 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, anche se non lucro le SSD determinano il reddito secondo le regole ordinarie delle società di capitali (DPR 917/86, Titolo II). Il legislatore però ha disposto (art. 90, comma 20 L. 289/2002) che le disposizioni agevolative (legge 398/1991 e art. 148/3 TUIR) si applichino anche alle SSD costituite senza scopo di lucro. In pratica, una SSD dilettantistica che aderisca al regime forfetario può godere di aliquota agevolata e semplificazioni IVA analogamente alle ASD, ma in generale resta comunque soggetta all’ordinario IRES sui redditi d’impresa, se produce utili estranei all’attività istituzionale.
An associazione sportiva può anche assumere la qualifica di ETS (Ente del Terzo settore) o APS (Associazione di promozione sociale); tali qualificazioni comportano obblighi aggiuntivi (iscrizione al Registro unico nazionale degli ETS, rispetto del Codice del Terzo settore) ma confermano i principi di non lucro. Dal 2023 gli enti sportivi che entrano nel Terzo Settore devono comunque dichiarare annualmente i requisiti sostanziali tramite il Modello EAS o mediante la nuova trasparenza fiscale.
Regime fiscale agevolato delle ASD e attività tassabili
Le ASD usufruiscono di un regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991. Tale regime prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA sui proventi commerciali connessi all’attività sportiva istituzionale, nonché l’esonero da molti obblighi contabili. Art. 1 L. 398/91 stabilisce che l’ASD può tassare i ricavi “connessi” agli scopi istituzionali in base a coefficienti forfettari anziché sul reddito effettivo. Restano esenti da imposte le attività istituzionali svolte gratuitamente per i soci (es. allenamenti, manifestazioni dilettantistiche, cessioni di beni strumentali per fini sportivi) mentre vengono assoggettate IVA e imposte solo le entrate di natura commerciale (quote di partecipazione a gare, introiti di bar/ristorante, sponsorizzazioni, vendite di gadget). Le proventi commerciali agevolati devono essere rilevanti per finalità associative: la legge richiede che i ricavi commerciali restino inferiori a determinati limiti (ad esempio 100 milioni di lire ex lege nel periodo transitorio). Soprattutto, come ricordato dalla Cassazione, l’agevolazione fiscale “non spetta in base al solo dato formale dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata”. In sintesi, un’associazione sportiva dilettantistica deve gestire i ricavi come mezzi a supporto dell’attività sportiva, reinvestirli nello sviluppo tecnico/organizzativo e non distribuirli come profitto.
Dal punto di vista tributario, le entrate di natura commerciale (escluse quelle istituzionali) sono soggette a:
- IVA: in regime ordinario o agevolato 398/91. Il regime 398 consente aliquote IVA ridotte e registri semplificati; in ogni caso l’ASD deve emettere ricevute fiscali per le quote dei soci e per servizi a pagamento.
- Imposte sui redditi: se l’ASD è non commerciali (come quasi sempre), i proventi commerciali non direttamente reinvestiti costituiscono “reddito d’impresa” ai fini IRES/IRPEF. Optando per la 398/91 il reddito imponibile è forfettario al 3,5% dei ricavi commerciali, altrimenti si applicano le regole ordinarie (art. 86 DPR 917/86, art. 5 DPR 600/73). Va evidenziato che le società sportive di capitali (SSD) restano soggette a IRES sull’intero reddito aziendale, nonostante possano anch’esse utilizzare 398/91 come base di calcolo agevolata.
- IRAP: si applica se l’associazione svolge attività commerciale o se ha dipendenti/collaboratori. Per ASD senza attività commerciale, la base imponibile IRAP è limitata alle retribuzioni corrisposte a collaboratori e dipendenti. In pratica, un’ASD con soli soci volontari non paga IRAP; se invece ha istruttori dipendenti o collabora con terzi, deve calcolare IRAP secondo le regole ordinarie (art. 10 D.Lgs. 446/97).
Tabella 1 – Regime fiscale delle attività di un’ASD:
Tipo di attività Regime 398/1991 Tassazione ord. (oltre 398) Imposta di riferimento Attività istituzionale (allenamenti, gare interne, tesseramenti soci) Esenti da imposte (art. 148 TUIR) n.d. (non reddituali) n.d. Attività commerciali connesse (corsi a pagamento, bar/spogliatoi, sponsorizzazioni) IVA e reddito forfetari (3,5% del fatturato 398/91) IVA/IRPEF normalizzata su base contabile o forfettaria (solo se non opzione 398) IVA, IRES/IRPEF Vendita merchandising (beni non strumentali) Regolare IVA e reddito non agevolati (non in 398) IVA al 22%, reddito d’impresa normale IVA, IRES/IRPEF Rimborso spese soci (palestra, viaggi) Se documentati e volontari, non concorrono al reddito – – Proventi da sponsorizzazioni Rientrano in 398 se strettamente connessi all’attività sportiva – IVA, possibili ritenute/deduzioni Quote associative Non considerate reddito commerciale e non tassate – –
La tabella evidenzia come l’ASD possa definire autonomamente quali attività considerare “connesse agli scopi istituzionali”; tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, questo potere interpretativo è soggetto al controllo fiscale: in sede di accertamento l’amministrazione esamina se l’attività dichiarata come istituzionale sia effettivamente orientata al perseguimento degli scopi sportivi dell’ente.
Obblighi documentali e statutarî
Per difendersi efficacemente da eventuali contestazioni, l’associazione deve anzitutto mantenere un assetto amministrativo coerente e documenti chiari. Pur essendo esonerata dal tenere una contabilità formale (se applica la 398/91) e persino dal modello EAS (se registra meno di 200.000 euro di ricavi annui), è fortemente consigliato conservare in modo ordinato: statuto e verbali assembleari; libri sociali (elenco soci, verbali CDA o Assemblea); registri IVA (se applicabili) e contabilità semplificata; fatture d’acquisto e ricevute fiscali d’incasso; contratti di lavoro o convenzioni per collaborazioni sportive. In particolare, va accertato che lo statuto contenga le clausole obbligatorie (finalità dilettantistica, democraticità, gratuità incarichi, divieto lucro, devoluzione del patrimonio).
È essenziale che l’associazione sia iscritta agli elenchi o registri previsti dalla legge: per sfruttare la 398/91 deve essere affiliata a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti (secondo L.398/91 art.1). Anche se la sola affiliazione era sufficiente per la 398/91 (come confermato da Cassazione 6361/2023), oggi l’iscrizione al Registro Nazionale delle ASD/SSD presso il CONI è auspicabile per ottenere attestati di legittimità (c.d. “certificato di legittimazione sportiva”). Nel corso del controllo, l’Agenzia può chiedere esibizione di tali documenti, e l’assenza di registrazione o di certificazioni ufficiali può essere interpretata a sfavore dell’associazione (come evidenziato da Cass. 30008/2021). In particolare, nella citata sentenza Cassazione 30008/2021 si è stabilito che il mero riconoscimento da parte di un ente sportivo non sostituisce l’iscrizione al registro CONI una volta prevista dalla legge: tuttavia, poiché il registro era stato introdotto solo dal 2004, nel caso concreto l’associazione aveva diritto di usare lo status agevolato anche senza quella specifica iscrizione.
Tabella 2 – Requisiti statutari minimi (art. 90 L. 289/2002):
Elemento obbligatorio Descrizione normativa Commento pratico Denominazione Deve contenere “sportiva dilettantistica” (oppure acronimi ASD, SSD) Il nome ufficiale deve chiarire la natura dilettantistica dell’ente. Finalità di lucro Divieto di perseguire scopi di lucro (art. 90/2002) Statuto deve esplicitare che eventuali surplus sono reinvestiti in attività sportive. Democrazia interna Assemblea soci periodica, elezione cariche sociali (art. 90/2002) Assicurare che tutti i soci possano partecipare alle decisioni; è un requisito di legge. Gratuito incarichi Cariche sociali non retribuite (art. 90/2002) Se si pagano “compensi”, questo potrebbe far scattare assoggettamento fiscale come lavoro. Destinazione patr. Atto costitutivo deve prevedere devoluzione attivo a fini sportivi o di APS/ETS In caso di scioglimento, beni non possono essere distribuiti tra i soci. Registro soci Tenere un elenco aggiornato dei soci tesserati Documento fondamentale per dimostrare il numero di partecipanti, utile in caso di verifica.
Le tabelle fornite aiutano a verificare che lo statuto e la gestione siano conformi alle disposizioni. Per esempio, la tabella 2 sintetizza i requisiti statutari essenziali: l’associazione può affrontare l’accertamento con maggior forza probatoria se dimostra di rispettarli attivamente. Similmente, il riassunto della tabella 1 illustra il trattamento fiscale delle diverse attività, utile in sede di controdeduzioni.
Tipologie di controllo fiscale
In Italia i controlli fiscali possono essere di vario tipo. Per le ASD i più frequenti sono accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell’associazione o in altre sedi operative (art. 33 DPR 600/1973) e l’accertamento documentale a tavolino. L’accesso (o ispezione) consiste in un controllo “on site” condotto da funzionari dell’Agenzia Entrate o da militari della Guardia di Finanza, che hanno l’autorità di entrare nei locali destinati all’attività e ispezionare le scritture contabili (ove obbligatorie) e i documenti fiscali. Nel caso di ASD, che possono essere esonerate dall’obbligo di contabilità formale, gli ispettori tenderanno a verificare ad esempio la tenuta di registri facoltativi (entrate/uscite), la corrispondenza tra quote associative incassate e presente elenco soci, l’esistenza di fatture o scontrini per le entrate commerciali.
Al termine dell’ispezione, l’ufficio può redigere un Processo Verbale di Constatazione (PVC), che elenca le anomalie riscontrate. È opportuno che l’associazione riveda immediatamente il PVC e prepari, se possibile, una memoria difensiva argomentata (in cui si possono allegare documenti integrativi). Entro circa 60 giorni dal PVC, l’ufficio emette l’avviso di accertamento formale, contenente le rettifiche dei redditi e dell’IVA e le relative sanzioni. Da quel momento scatta il regime di esecutività: come ricordato dal Fisco, dal 2011 l’avviso è titolo esecutivo. Ciò significa che chi intende impugnare l’atto deve anche versare contestualmente le somme richieste (o almeno 1/3 delle maggiori imposte) entro il termine per il ricorso, altrimenti l’amministrazione procede già alla riscossione senza ulteriori atti formali.
Negli anni sono state introdotte alcune misure di facilitazione del contenzioso tributario: per importi relativi fino a 20.000 euro complessivi, è prevista la mediazione fiscale obbligatoria (salva la possibilità di ricorrere, ma con effetti di reclamo). Prima del giudizio si può inoltre proporre un accertamento con adesione (DLgs 218/1997): l’associazione negozia un accordo con l’Ufficio (sospendendo i termini del ricorso per 90 giorni) e chiude pagando meno delle somme indicate (imposte più 1/3 di sanzioni). Infine, l’ente può tentare l’autotutela presso lo stesso ufficio richiedendo l’annullamento o la correzione dell’avviso, ma questa istanza non sospende i termini d’impugnazione: è sempre consigliabile preparare il ricorso anche in parallelo.
Strategie difensive in fase di verifica
Durante l’accesso o l’ispezione fiscale, l’associazione ha alcuni diritti e strumenti difensivi. Innanzitutto, i controlli fiscali devono avvenire nel rispetto delle garanzie: il personale di Fisco/GdF deve esibire il mandato e operare nelle normali ore di ufficio nei locali di esercizio dell’attività. L’ente ha il diritto di non essere sottoposto ad atti che travalichino la funzione fiscale (es. sequestri o indagini di polizia tributaria senza autorizzazione). In caso di dubbi sull’identità dei funzionari, il responsabile può chiedere i documenti di servizio. È fondamentale far nominare subito al professionista di fiducia (commercialista o avvocato tributarista) prima di consegnare qualunque documento. Non è obbligatorio consegnare copie di tutti i registri elettronici o password, ma è buona prassi collaborare mostrando gli originali e acquisendone copie per il verbale.
Per limitare i rischi, si consiglia di predisporre la documentazione in anticipo: ad esempio conservare in faldoni separati copia dei PV di affiliazione al CONI, statuto, verbali assembleari, e ogni documento contabile o fiscale (fatture, scontrini, libretti di sportello). In particolare, vanno tenuti pronti i libri sociali (anche in forma non obbligatoria, ma utile), gli elenchi soci aggiornati e un rendiconto semplificato delle entrate/uscite (anche se non richiesto dalla legge 398/91). La Circolare Entrate n.18/E/2018 invita peraltro a tenere tali registri “anche se non obbligatori”, dato che grandi ricavi impongono comunque un’adeguata contabilità.
Durante l’ispezione, il rappresentante dell’ASD dovrebbe: (1) incaricare una persona di verbalizzare fin da subito tutte le operazioni (ad esempio registrare i dati dei verificatori, chiedere verbalmente la motivazione, annotare eventuali resistenze), (2) consegnare i documenti con precisi elenchi e annotazioni, (3) non firmare integrazioni al verbale di sopralluogo senza averle lette con calma. Se viene richiesto materiale riservato (conto corrente, dati personali dei soci), si può concordare in sede di successivo contraddittorio la consegna formale in ufficio, evitando l’accesso indiscriminato alla segreteria sociale. È altresì importante comunicare subito la volontà di esercitare il diritto al contraddittorio: ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, prima di redigere l’atto conclusivo l’Ufficio deve consentire un confronto tecnico sulle contestazioni sollevate. In pratica, va richiesto con cortese lettera che venga fissato un incontro prima della chiusura delle attività ispettive, per poter illustrare per iscritto tutte le proprie ragioni e produrre ulteriori documenti.
Contestazione formale e ricorso tributario
Se l’ASD riceve l’avviso di accertamento, entra in gioco la fase di contenzioso formale. Entro 60 giorni dalla notifica l’ente può presentare all’Agenzia delle Entrate le proprie osservazioni scritte (detta “memoria difensiva”), allegando, ad esempio, i documenti che dimostrano l’effettiva natura dilettantistica dell’attività. Si consiglia di includere: copia dello statuto, elenco soci al periodo contestato, documentazione bancaria, programmi di manifestazioni sportive, contratti con istruttori e ogni atto utile a confutare le irregolarità ascritte. Le Osservazioni non sono obbligatorie, ma segnalarle aumenta le possibilità di chiarire errori procedurali senza ricorrere subito alla giustizia tributaria.
Se, al contrario, l’ente ritiene valide le critiche del fisco, può scegliere l’acquiescenza: rinuncia al ricorso in cambio della riduzione delle sanzioni (che passano a un terzo). L’acquiescenza (ex art. 15 DLgs 218/1997) comporta l’accettazione integrale dell’avviso, il pagamento immediato delle somme dovute (imposte + sanzioni decurtate) entro il termine di ricorso, e la rinuncia a qualsiasi controdeduzione o adesione. In alternativa, si può proporre un accordo (accertamento con adesione): l’associazione chiede all’Ufficio di formulare una proposta transattiva, che sospende il termine per impugnare fino a 90 giorni. Se si raggiunge l’intesa, il contribuente versa imposte e un terzo delle sanzioni e chiude la vertenza; altrimenti, si può sempre ricorrere ulteriormente, ma perdendo gli sconti sulle sanzioni.
In caso di ricorso tributario vero e proprio, l’associazione deve proporlo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (questo termine non è sospendibile dall’autotutela). Il ricorso si presenta alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, spesso attraverso un avvocato tributarista. Per controversie di valore non superiore a 20.000 euro complessivi è obbligatoria la mediazione tributaria: in sostanza il ricorso fa gli effetti di reclamo (si cerca un conciliazione). Se la mediazione fallisce, si procede con il giudizio di merito in Commissione Tributaria. Durante il contenzioso è importante non sottovalutare alcuna eccezione formale (termine di notifica, competenza, prescrizione) né sostanziale (fatti nuovi, errata qualificazione delle attività). In caso di soccombenza, si può sempre proporre appello in Commissione Tributaria Regionale, e in ultima analisi ricorso per cassazione.
In ogni caso, l’associazione e i suoi amministratori devono essere pronti a sostenere economicamente anche la difesa: fare ricorso comporta oneri di costituzione in giudizio e, in caso di perdita, spese di lite che possono raggiungere fino a due terzi delle somme contestate. Per questo motivo, è essenziale valutare bene la fondatezza degli atti prima di andare in tribunale – la strategia migliore è agire sempre alla luce dei documenti contabili e legali disponibili.
Giurisprudenza recente e orientamenti del giudice
Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato principi difensivi essenziali per gli enti sportivi. In particolare, la Suprema Corte sottolinea che l’onere probatorio circa il rispetto delle condizioni di non lucro spetta al contribuente, e che i benefit fiscali (esenzione IRPEF/IRAP e regime 398/91) non derivano automaticamente dall’affiliazione sportiva formale, ma dall’effettivo svolgimento dell’attività dilettantistica. L’ordinanza Cass. 6361/2023 (il cosiddetto “nuovo decalogo”) ribadisce che non basta avere lo statuto in regola o essere iscritti al CONI: l’associazione deve dimostrare concretamente di non avere scopo di lucro (ad esempio reinvestendo utili in strutture, non pagando istruttori come soci, ecc.). Cass. 21185/2020 ha puntualizzato che il semplice fatto di essere registrati al CONI non esonera dall’onere di prova: “non spetta l’agevolazione per il solo dato formale dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività”.
Analogamente, la giurisprudenza nega alle ASD (e anche alle SSD senza lucro) la qualifica automatica di “enti non commerciali” se compiono atti palesemente lucrativi. L’ordinanza Cass. 30008/2021 ha così stabilito che l’iscrizione a un registro CONI divenuto obbligatorio nel 2003 rappresentava una condizione formale afferente solo al periodo successivo ai fatti, per cui nelle annualità anteriori (2000-2002) l’associazione poteva comunque fruire delle agevolazioni purché fosse effettivamente dilettantistica. Ciò conferma l’orientamento favorevole al contribuente: in assenza di norme esplicite nel periodo accertato, non si può retroagire imponendo requisiti non previsti.
Altre pronunce hanno evidenziato che, in caso di contestazione, il giudice tributario deve focalizzarsi sull’aspetto sostanziale. Ad esempio, la CTR Lombardia sentenza 7292/2022 (richiamata nello Studio Cerbone) ha affermato che “non è sufficiente l’aspetto formale” dell’atto costitutivo o delle iscrizioni contabili: è necessaria “l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro”. Anche la Cassazione (ord. 4331/2021 e ord. 29800/2022) ha confermato che l’ASD “deve operare con logiche non lucrative” e che la veste associativa, pur obbligatoria, non prova di per sé il rispetto dei requisiti. Si ribadisce infine che qualsiasi violazione degli obblighi formali (ad es. mancata tenuta dei registri sociali, discrepanza soci/tesserati) è indice della perdita dei benefici agevolativi.
In sintesi, la giurisprudenza più recente orienta a favore dell’associazione purché questa possa documentare in giudizio l’assenza di scopo di lucro. La strategia difensiva vincente è quindi far emergere la coerenza del proprio progetto sportivo: ad esempio, mostrando che gli utili delle manifestazioni sono reinvestiti negli impianti, che non vi è arricchimento di terzi, o che i compensi corrisposti (se presenti) sono in linea con il mercato dilettantistico. Un’associazione che dimostra di rispettare il “decalogo” del contribuente (statuto corretto, trasparenza contabile, iscrizione ai registri sportivi previsti) ha buone probabilità di giungere vittoriosa fino alla Commissione Tributaria o alla Cassazione.
Consigli operativi e riepilogo
- Conoscere le norme: occorre padroneggiare gli articoli del TUIR (in particolare art. 148 sul regime delle ONLUS e art. 111/111-bis riproposti per lo sport), la legge 398/1991 e le disposizioni della L.289/2002.
- Predisporre la documentazione: statuto aggiornato, verbali, libri (anche se non obbligatori), registri di entrate/uscite, elenco soci e tesserati. Un’associazione che può mostrare subito documenti chiari ha già un vantaggio.
- Collaborare (ma con criterio): in sede di accesso, si forniscono i documenti richiesti, annotando ogni passaggio. In ogni caso l’associazione ha diritto di formulare “osservazioni” al termine del controllo. È molto importante spiegare immediatamente (per iscritto) la filosofia gestionale adottata.
- Coinvolgere un professionista: avvocato tributarista o commercialista esperto in sport va nominato prima di ogni contatto con il fisco. Un professionista può preparare la difesa tecnica, presentare memorie, calcolare imposte e sanzioni realistiche e gestire i ricorsi nelle commissioni.
- Valutare attentamente l’accertamento: prima di ricorrere, va fatto un “bilancio costi-benefici”: analizzare le motivazioni dell’Ufficio, l’ammontare delle somme richieste e il rischio di condanna alle spese. Se si prevedono spese professionali superiori alle somme contestate (ad es. pochissimi euro), potrebbe essere più ragionevole pagare con riduzione.
- Utilizzare gli strumenti di composizione: i meccanismi come l’adesione, l’autotutela o la mediazione tributaria sono opzioni praticabili che possono ridurre tempi e oneri del contenzioso. Un buon consiglio difensivo è sempre verificare se è possibile sanare l’errore “in via amministrativa” prima di scontrarsi in tribunale.
Per facilitare la consultazione, la sezione seguente raccoglie le domande più comuni sull’accertamento delle ASD e offre risposte sintetiche, facendo riferimento anche alla prassi operativa e alla giurisprudenza menzionata. Inoltre, vengono proposte tabelle di sintesi e un esempio pratico di verifica fiscale tipica di un circolo sportivo dilettantistico.
Domande frequenti e risposte
D. Che cos’è un accertamento fiscale e quando può colpire la mia ASD?
R. L’accertamento fiscale è un controllo che l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) svolge per verificare la regolare applicazione delle imposte. Può assumere varie forme: accesso in sede, ispezione sui documenti, verifica di specifici adempimenti oppure l’invio di un avviso di accertamento motivato. Le associazioni sportive sono spesso controllate sui requisiti di non lucro (p. es. attività lecite, spese congrue) e sull’uso corretto dei regimi agevolati. Gli accessi possono partire da segnalazioni (evasione fatture, contanti, donazioni irregolari) o da controlli a campione presso circoli sportivi. In ogni caso, l’ASD deve essere sempre pronta a dimostrare di operare per fini dilettantistici, compilando per tempo tutta la documentazione contabile e statutaria.
D. Quali controlli deve fare l’ASD internamente per non avere problemi?
R. Innanzitutto va rispettato l’elenco di adempimenti formali: tenere (seppur non obbligatorio per legge 398/91) un registro soci aggiornato, eventuale libro soci, un rendiconto finanziario semplificato, e conservare le ricevute e fatture emesse e ricevute. Bisogna inoltre: (1) versare in banca o tramite bollettino postale tutte le quote associative e le sponsorizzazioni (rispettando l’obbligo di tracciabilità del DL 398/91); (2) pagare stipendi/compensi (se presenti) con ritenuta fiscale e contributi, ed essere pronti a dimostrare l’importo effettivo (trattenute dei doppi doppi etc.); (3) annotare le finalità di ogni evento (ad esempio: fondi raccolti per acquisto materiali sportivi); (4) aggiornare statuto e domiciliazione (dal 2022 la sede legale va comunicata allo Stato) e tenere un albo amministratori; (5) trasmettere il modello EAS online per i contributi pubblici ricevuti (se superiore a €10.000/anno). Tenere ordinata la documentazione significa poter affrontare il controllo con maggiore tranquillità: ad esempio, un registro di entrate/uscite anche “non obbligatorio” aiuta a dimostrare in giudizio la destinazione degli utili.
D. Come mi devo comportare se l’Agenzia delle Entrate entra in sede per un controllo?
R. Innanzitutto richiedete che i verificatori esibiscano il mandato formale di accesso. Designate un responsabile interno (o professionista) che accompagni i funzionari. Consegnate solo i documenti richiesti (statuto, libri sociali, bilancio, registri, fatture) e annotate voi stessi ogni cosa verbalizzata. Potete chiedere di fare una pausa se necessario. È importante non ostacolare il controllo, ma nemmeno fornire informazioni non richieste. Ad esempio, evitate di “abbozzare risposte” su argomenti personali dei soci o dati bancari finché non vi siete consultati con il vostro consulente. Al termine, verificate subito il contenuto del verbale di accesso: se ci sono errori evidenti, segnalatelo con riserva. L’associazione ha comunque diritto a un successivo contraddittorio scritto con l’Ufficio, dove inserire per iscritto le sue ragioni prima che venga formalizzato l’accertamento.
D. Cosa dice la legge sulle visite fiscali e su cosa potete chiedere?
R. L’art. 33 del DPR 600/1973 regolamenta gli accessi fiscali: essi possono riguardare tutti i luoghi destinati allo svolgimento dell’attività economica. Tuttavia, ai sensi dello Statuto del contribuente (art. 12 della legge 212/2000), dopo le fasi di accesso l’Agenzia deve garantire il contraddittorio scritto prima di emanare l’atto di accertamento. Ciò significa che, ad accesso concluso, vi verrà data una memoria di contestazione scritta a cui l’associazione può rispondere in via ufficiale. Non è consentito che i verificatori prendano iniziative “fuori protocollo” (ad es. sequestro di beni estranei all’attività o richieste di documenti personali dei soci). In ogni caso, l’associazione dovrebbe avvalersi del diritto di nominare un rappresentante legale o consulente per fissare subito un incontro chiarificatore.
D. L’ASD deve davvero comunicare qualcosa all’Agenzia o al CONI?
R. Negli anni la normativa ha richiesto diverse formalità. Fino al 2022, per beneficiare del regime 398/91 l’associazione doveva essere affiliata a federazioni sportive riconosciute (certificato dal CONI) oppure iscritta al Registro Nazionale delle ASD/SSD (istituito dal CONI). Attualmente, tutte le ASD/SSD affiliate a CONI o EPS riconosciuti continuano ad avere il diritto alle agevolazioni, purché dimostrino di avere una gestione non lucrativa. L’iscrizione al registro CONI, che un tempo era requisito, è stata eliminata dal 2021, ma l’affiliazione rimane una condizione tecnica. Inoltre, l’ASD dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i requisiti di non profit con il modello EAS per rientrare nelle agevolazioni degli enti non commerciali. Dal 2023, se l’ente sportivo sceglie di registrarsi come ETS, è tenuto a iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e a osservare le regole del Codice del Terzo settore.
D. In caso di avviso di accertamento, cosa conviene fare tra ricorso, adesione o acquiescenza?
R. Dipende dalla fondatezza delle contestazioni. Se le rilevazioni dell’Agenzia appaiono legittime (ad es. dimostrate chiaramente dal PVC), a volte conviene pagare con sanzioni ridotte (acquiescenza). Se, al contrario, si ritiene che il fisco abbia torto su questioni cruciali (ad es. qualificazione delle attività), è giustificato proporre un ricorso. Tra i due estremi c’è l’accertamento con adesione: se l’associazione è in grado di rinegoziare con l’Ufficio un importo intermedio (magari versando le imposte riconosciute e protestando altre posizioni), si può sospendere il contenzioso e chiudere prima del tribunale. In ogni caso, attenzione alle scadenze: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso vanno presentati ricorso o domanda di adesione. È consigliabile valutare subito la difesa tecnica con un consulente, considerando anche i costi di lite e la possibilità di successivi giudizi di merito o di legittimità.
Simulazione pratica
Un esempio di come può svolgersi il controllo: l’ASD “Calcio Amatori” è una associazione dilettantistica senza fine di lucro con 200 soci tesserati. Riceve una visita ispettiva dalla Guardia di Finanza il 15 marzo 2024: i militari esibiscono il mandato e iniziano a esaminare libri contabili e ricevute dell’associazione. Vengono sollevate due contestazioni principali: (1) usando troppe spese in contanti, ignorando l’obbligo di tracciabilità (DL 398/1991), e (2) un presunto utile occulto derivante dalla gestione del bar social. I finanzieri redigono un verbale di accesso annotando queste irregolarità.
Difesa immediata: Il presidente dell’ASD fornisce copia dello statuto, del verbale di assemblea di approvazione del bilancio 2023, del registro soci e del rendiconto semplificato. Si accerta che tutte le ricevute del bar erano state annotate ma non girate in banca come previsto, e mancano alcune quietanze dei soci. Con riserva, l’associazione rimanda le spiegazioni alle OSservazioni, precisando con un verbale interno di aver agito per abitudine, non per dolo. I militari ritirano alcune documentazioni elettroniche (Excel incassi), segnano le contestazioni, e chiudono l’ispezione. L’associazione riceve la settimana seguente il processo verbale di constatazione (PVC), in cui le contestazioni diventano “irregolarità accertate”.
Risposta scritta: Nei successivi 60 giorni il CDA dell’associazione prepara una memoria difensiva. Dimostra che il numero elevato di soci e l’uso di contanti erano dovuti alla presenza di pagamenti tesseramenti occasionali in contanti (in parte sanati dopo la comunicazione interna) e che il bar sociale registra costi integrali (carburante, manutenzione, utenze) superiori ai ricavi, anzi producendo una piccola perdita. Allega copie di fatture delle forniture del bar e del pagamento del servizio di bonifico collettivo delle quote soci.
Pochi mesi dopo arriva l’avviso di accertamento: l’Agenzia delle Entrate chiede l’IRAP sul compenso mensile del custode non versato (rilevando che era continuativo) e una rettifica del reddito imponibile per l’entrata del bar, contestando di fatto che l’associazione avesse introitato €5.000 di utile non dichiarato. L’importo richiesto è di €2.500 tra imposte e sanzioni. Contiene anche un intimazione a versare almeno 1/3 dell’importo se verrà presentato ricorso.
Decisione del contribuente: Gli amministratori, assistiti dal commercialista, decidono di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (ignorano l’adesione perché la cifra è bassa e ritengono di poter dimostrare la ragione). Nell’atto di appello il legale sottolinea che i conteggi dell’Agenzia si basano su un’errata interpretazione dei flussi di cassa e chiede l’annullamento dell’avviso. Nel frattempo, per sospendere la riscossione, versano il 33% richiesto (€825) entro i 60 giorni dal ricevimento dell’atto. Il ricorso è notificato a fine giugno 2024.
Esito previsto: In sede di giudizio l’associazione ripropone le prove contabili, sostenendo che il bar non ha conseguito utile imponibile. L’Agenzia replica di aver rilevato un disallineamento documentato nel PVC. Il giudice tributario valuterà se effettivamente i requisiti sostanziali di non profit erano rispettati e se i conti del bar giustificavano i costi dichiarati. Se l’associazione ha tenuto registri in ordine e fornito documenti (ordini, fatture, scontrini), potrebbe ottenere ragione. In ogni caso, questo esempio mostra l’importanza di rispondere con prontezza e con argomentazioni documentate a ogni atto di contestazione, sfruttando gli istituti (acquiescenza, adesione, ricorso) con cognizione di causa.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Legislazione primaria: D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 148 (enti non commerciali) e art. 111 (trasf. a art.148 con L.460/97); D.P.R. 633/1972, art. 4 (IVA per enti non profit); Legge 398/1991 (determinazione forfetaria per ASD); Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cd. legge Melandri, art. 90 – associazioni sportive); D.Lgs. 28/2/2021 n. 36 (riordino ordinamento sportivo); D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.; Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 12 – contraddittorio preventivo).
- Altre disposizioni fiscali: D.Lgs. 446/1997 (IRAP); D.P.R. 600/1973 (accertamenti sulle imposte sui redditi); D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione); Norme sulle no-profit (D.Lgs. 460/1997 in tema di ONLUS, Riforma del Terzo Settore 2022).
- Circolari e prassi dell’Agenzia: Circolare Agenzia Entrate 18/E/2018 (sport dilettantistico); guide FiscoOggi/Agenzia Entrate su controlli fiscali ASD (consultabili online).
- Giurisprudenza rilevante: Cass. SS.UU. 642/2015 e ss. (motivazione sufficiente); Cass. 30/10/2021 n. 30008 (condizioni per regime 398/91 e registro CONI); Cass. ord. 21185/2020 e Cass. ord. 29800/2022 (onere prova sull’effettivo non profit); Cass. ord. 6361/2023 (decalogo ASD – effettività attività non lucrativa); Cass. ord. 31924/2024 (requisiti 398/91). Altre sentenze di merito: CTR Lombardia n.7292/2022 (Studio Cerbone), Cass. ord. 8182/2020, 4331/2021 (specifica regime favore art.148).
Accertamento fiscale ad associazione sportiva? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua associazione sportiva dilettantistica ha ricevuto un avviso di accertamento?
L’Agenzia delle Entrate ti contesta proventi commerciali non dichiarati, quote associative ritenute ricavi, uso improprio delle agevolazioni fiscali o assenza dei requisiti formali?
Negli ultimi anni i controlli sulle ASD si sono intensificati, spesso con approcci molto rigidi. Ma non tutte le contestazioni sono fondate: con una difesa mirata puoi difendere l’associazione, ridurre le sanzioni e conservare i benefici fiscali.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’avviso di accertamento e i rilievi su entrate, tesseramenti e gestione contabile
- 📌 Verifica la legittimità delle contestazioni su attività istituzionali vs commerciali
- ✍️ Redige memorie difensive documentate, dimostrando la natura non lucrativa dell’associazione
- ⚖️ Ti rappresenta nel contenzioso tributario e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate
- 🧾 Ti assiste nella regolarizzazione statutaria, fiscale e organizzativa per evitare nuove contestazioni
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario del terzo settore e fiscalità delle ASD
- ✔️ Consulente per la difesa di associazioni sportive dilettantistiche sottoposte a controlli
- ✔️ Consulente legale per enti no-profit, associazioni culturali, sociali e sportive
Conclusione
Un accertamento fiscale può mettere a rischio agevolazioni, statuto e continuità operativa dell’associazione.
Con la giusta difesa legale puoi tutelare la missione sportiva, ridurre il carico fiscale e salvaguardare la struttura.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.