Accertamento Fiscale A Rsa Casa Di Riposo: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale per la tua RSA o casa di riposo e non sai come affrontarlo? Ti contestano ricavi non dichiarati, spese non deducibili o irregolarità nei rapporti con gli ospiti e il personale?

Le strutture socio-sanitarie, come le RSA e le case di riposo, sono sotto particolare attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che spesso utilizza parametri standard per stimare i ricavi. Ma le attività assistenziali hanno peculiarità che il Fisco deve rispettare. Se l’accertamento è infondato, puoi difenderti e tutelare il tuo lavoro.

Perché il Fisco controlla le RSA e le case di riposo?
Gli accertamenti nascono da:
– Scostamenti dai parametri ISA o punteggi di affidabilità fiscale bassi
– Confronti tra rette incassate e posti letto autorizzati
– Incongruenze tra personale impiegato e spese dichiarate
– Segnalazioni di versamenti irregolari o compensi non dichiarati
– Flussi bancari non coerenti con i dati fiscali

Cosa può contestare l’Agenzia delle Entrate a una RSA?
– Ricavi non dichiarati derivanti da rette incassate in contanti
– Ospiti non registrati o in nero
– Compensi al personale esterno non correttamente fatturati o contrattualizzati
– Costi non deducibili o spese senza documentazione
– Errori nell’applicazione dell’IVA o nell’uso del regime agevolato

Quando l’accertamento può essere illegittimo o contestabile?
– Se si basa su presunzioni e medie astratte non adatte alla tua struttura
– Se non tiene conto delle specificità del servizio (es. convenzioni, rette calmierate, accoglienza sociale)
– Se la contabilità è regolare ma non considerata
– Se non è stato rispettato il contraddittorio
– Se i dati utilizzati sono incompleti o riferiti ad anni prescritti

Come puoi difenderti da un accertamento fiscale alla tua RSA?
Analizza attentamente l’avviso ricevuto. Ricostruisci con precisione i ricavi percepiti, distinguendo tra rette pubbliche e private, e dimostra i limiti strutturali e i posti effettivamente occupati. Giustifica le spese con documenti validi, contratti, buste paga, registri e presenze. Verifica che il trattamento IVA sia corretto in base alla normativa applicabile alle strutture assistenziali. Partecipa al contraddittorio e presenta una memoria difensiva dettagliata. Se l’accertamento è infondato, puoi impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione di imposte, sanzioni e interessi
– Il riconoscimento della corretta natura dell’attività socio-sanitaria
– La salvaguardia della struttura da blocchi operativi o pignoramenti
– La possibilità di chiudere la vertenza in modo agevolato

Gestire una RSA significa garantire assistenza, dignità e qualità della vita alle persone fragili. Un accertamento non può ignorare la realtà operativa e il valore sociale del tuo lavoro.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati tributaristi esperti in accertamenti su strutture sanitarie e assistenziali ti spiega come difendere la tua RSA da contestazioni fiscali, quando puoi annullare l’accertamento e cosa fare per proteggere la tua attività.

Hai ricevuto un accertamento fiscale per la tua casa di riposo?
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Introduzione

La residenza sanitaria assistenziale (RSA), o casa di riposo per anziani, è una struttura che eroga servizi socio-sanitari residenziali di cura e assistenza a persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti. Sul piano fiscale, le RSA sono sottoposte alle ordinarie imposte (IRES/IRPEF, IRAP, IVA, IMU, ecc.), ma in molti casi rientrano in regimi agevolati o di esenzione per le attività di assistenza sociale e sanitaria. Un accertamento fiscale su una RSA può riguardare in particolare l’errata applicazione di detti regimi (ad esempio l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 21 del DPR 633/1972), la mancata fatturazione di servizi “extra” erogati agli ospiti, o la qualificazione giuridica (Onlus, APS, fondazione). In caso di verifica o avviso di accertamento, il debitore (ossia la RSA o i suoi amministratori) deve difendersi innanzitutto documentando la corretta posizione fiscale, facendo valere i requisiti di esenzione e applicando le garanzie procedurali dello statuto del contribuente. Nel contenzioso tributario, sono fondamentali alcune pronunce chiave della Cassazione e delle Commissioni tributarie che, ad esempio, hanno confermato l’illegittimità dell’accertamento quando il recupero contestato è irrisorio rispetto al volume d’affari, o hanno esteso l’esenzione IVA alle RSA pubbliche e private su base sostanziale. Questa guida, aggiornata a luglio 2025, fornisce un quadro avanzato delle norme italiane, della giurisprudenza e delle strategie difensive – con tabelle riepilogative, Q&A e casi pratici – rivolto a professionisti, avvocati, imprenditori e alle RSA stesse, dal punto di vista del debitore.

Che cos’è l’accertamento fiscale e come si attiva

L’accertamento fiscale è l’atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) contesta al contribuente il mancato pagamento o la dichiarazione incompleta di imposte. In generale è «un complesso di attività di verifica e controllo … volte ad accertare la reale capacità contributiva del soggetto e a recuperare eventuali somme non assoggettate ad imposizione». Può nascere da diversi input: incroci di dati (anagrafe tributaria, spesometro, ISA, studi di settore), segnalazioni (dai servizi sociali o sanitari, da enti locali, da dichiarazioni di terzi) o verifiche preliminari (ispezioni, questionari). L’accertamento può riguardare il quantum delle imposte (redditi, IVA, IRAP) o la sussistenza di condizioni di esenzione e agevolazione.

L’attività istruttoria si articola in più fasi:

  • Verifica fiscale: controllo documentale e accesso ispettivo. Ad esempio, gli agenti della Guardia di Finanza possono entrare in azienda (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997) per acquisire libri contabili, estratti conto, contratti di ricovero degli ospiti, cartelle cliniche (nel rispetto del segreto professionale e privacy). In questa fase il contribuente ha diritto di assistere l’operazione, richiedere il verbale di accesso, tutelare i dati sensibili (cartelle cliniche) e limitare l’accesso alle informazioni strettamente necessarie al controllo fiscale.
  • Invito di comparizione: l’Ufficio può invitare il contribuente o il suo rappresentante a presentarsi con documenti e chiarimenti. Viene rilasciato un verbale di invito (o interrogatorio) in presenza di un ufficiale della Finanza o funzionario dell’Agenzia.
  • Accertamento analitico: basato sulla ricostruzione dei redditi o delle operazioni non dichiarate attraverso documenti e informazioni raccolte. Ad esempio, la Direzione regionale può emettere un avviso di accertamento rettificativo ai sensi dell’art. 43 del TUIR (IRPEF/IRES), art. 54 del DPR 633/72 (IVA) e art. 11 del D.Lgs. 446/97 (IRAP), indicando le maggiori imposte dovute.
  • Accertamento sintetico: può essere operato con metodi indiretti (redditometro, studi di settore/ISA, congruità dei compensi) quando mancano documenti idonei a provare l’effettivo reddito o volume d’affari. Nel caso delle RSA, questo può scattare se l’Ufficio ritiene, ad esempio, che i proventi convenzionati siano sottostimati rispetto ai parametri di settore.
  • Notifica dell’atto: il contribuente riceve l’avviso di accertamento. Da questo momento decorrono i termini per le difese formali (reclamo e ricorso). L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza (5 anni ordinari dal termine del periodo d’imposta, salvo casi particolari), e deve contenere i presupposti di fatto e di diritto dell’accertamento.

Poteri del contribuente (diritti dello Statuto). Dall’emanazione della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) derivano importanti garanzie durante l’accertamento: come il diritto a vedere contestati per iscritto gli elementi acquisiti, il contraddittorio nel verbale di accesso (Art. 12 L. 212/2000), la tutela dei dati personali e sanitari (Secret professionale, Privacy). In caso di accesso ingiustificato o violazione di diritti, si può chiedere nullità parziali dell’atto.

RSA e quadro normativo di settore

L’attività di una RSA coinvolge diverse discipline tributarie, spesso con profili agevolativi:

  • IRPEF/IRES: Se la RSA è gestita da ente non commerciale (fondazione ONLUS o APS) può richiedere il riconoscimento del regime ONLUS (D.Lgs. 460/1997). Le ONLUS beneficiano di esenzioni IRES sui redditi derivanti dall’attività istituzionale: in pratica l’Ente non paga IRES sui proventi legati all’assistenza sociosanitaria. (All’opposto, una RSA “for profit” paga l’IRES/IRPEF come ogni impresa).
  • IRAP: Tradizionalmente le attività di assistenza sociale e sanitaria godevano di esenzione IRAP ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997 (tabella «G») qualora l’attività sia svolta da enti pubblici o in convenzione. Tuttavia, l’esenzione IRAP per il no-profit è stata ridotta nel tempo e subordinata all’iscrizione al RUNTS (c.d. Terzo settore). Oggi molte ONLUS godono comunque di aliquote agevolate o esenzione regionale IRAP, ma il regime è complesso e in evoluzione. Nel caso di RSA per anziani, alcuni tribunali hanno ritenuto applicabile l’esenzione IRAP qualora l’attività sia convenzionata e solidaristica.
  • IVA: Articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA “delle prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”. In sostanza, le RSA che erogano servizi di alloggio e cura agli anziani possono non applicare IVA sulle rette assistenziali. L’esenzione è di natura oggettiva (non dipende dalla forma giuridica) e presuppone che la struttura svolga una gestione globale delle prestazioni assistenziali (persone, alloggi, vitto, cure infermieristiche). Se invece una RSA eroga servizi aggiuntivi o “extra” (es. TV, climatizzatore, minibar, lavanderia, parrucchiere), questi potrebbero non rientrare nell’esenzione e pertanto essere assoggettati a IVA (confatturazione e dichiarazione dei ricavi) se non fatturati correttamente. La competizione tra l’Agenzia e la difesa spesso verte proprio su quali prestazioni «elementari» figurino nella gestione globale ai sensi dell’art. 10, n. 21.
  • IMU: Le immobili adibiti all’attività di assistenza sociale convenzionata possono ottenere esenzione IMU se appartenenti a ONLUS o enti senza scopo di lucro (Corte Trib. Lombardia 389/2018 ha affermato l’esenzione per una fondazione Onlus che gestisce casa di riposo).
  • Contributi e sanzioni: Se l’Agenzia ritiene che la RSA abbia evaso imposte, recupera le maggiori imposte, applica interessi di mora e sanzioni (40-240% sulle imposte evase). Il debitore può beneficiare di ravvedimento operoso se regolarizza prima della notifica.

TABELLA 1 – Voci principali nel trattamento fiscale di una RSA

Voce fiscaleRSA profit (Ditta/srl)RSA non-profit (Onlus/APS)Nota
IRES/IRPEFImposta ordinaria sugli utiliEsenzione IRES sui redditi istituzionali (art.6 D.Lgs.460/97)Se riconosciuta ONLUS. Altrimenti tassazione ordinaria.
IRAPAliquota ordinaria (~4,82%)Aliquota agevolata o esente*Tradizionale esenzione per servizi socio-sanitari (art.11 D.Lgs.446/97), ma in via di modifica (Runts). Alcune regioni riducono l’aliquota ONLUS.
IVA10% o 22% a seconda dei serviziEsenzione IVA su rette assistenziali (art.10 n.21 DPR 633/72)Le prestazioni esenti includono vitto, alloggio, cure infermieristiche. Servizi extra potranno essere tassati IVA se non qualificabili come parte della gestione globale.
IMUOrdinaria (0,46%-0,86%)Esenzione su immobili usati per assistenza sociale (fondazioni Onlus)L’esenzione IMU spetta agli enti non commerciali (art. 13 D.L. 201/2011) a determinate condizioni.
Ritenute/ContributiOrdinari (INAIL, INPS)In parte ordinari (stipendi medico/infermiere)Norme previdenziali come qualsiasi impresa, ma possibile agevolazioni contributive per no-profit.

*Tabella semplificativa: “RTT Onlus” indica Associazioni di Promozione Sociale; “Aliquota agevolata IRAP” va verificata caso per caso.

Contestazioni più comuni da parte dell’Agenzia

Nel controllo fiscale sulle RSA, l’Amministrazione tende a concentrare l’attenzione su alcuni aspetti caratteristici:

  • Esenzione IVA e “servizi extra” – Come visto, l’agenzia verifica la corretta applicazione dell’art. 10, n.21 DPR 633/1972. Se ritiene che la struttura svolga attività commerciali aggiuntive (bar, estetista, affitti di televisori, servizi ricreativi ecc.) non comprese nella «gestione globale», può contestare omessa fatturazione di tali importi e quindi IVA non versata. Nel caso citato dalla Cassazione n. 26923/2019, l’accertamento contestava l’omessa fatturazione di contributi aggiuntivi da ricovero “a pensione” (TV, letto per congiunti, frigorifero). La Cassazione ha però annullato l’avviso ritenendo non provata l’esistenza di tali introiti, e ha anche osservato che l’importo contestato (0,56% del fatturato) era così esiguo da non giustificare la pretesa tributaria. Ciò significa che, soprattutto per piccoli importi, l’onere probatorio spetta all’Ufficio e la difesa può invocare il criterio della minore entità se l’ammontare delle imposte accertate risulta sproporzionato rispetto al volume d’affari.
  • Qualificazione dell’attività (esenzione vs commerciale) – L’Agenzia può sostenere che la RSA, benché formalmente no-profit, operi come impresa commerciale (ad esempio somministrando vitto e alloggio come “posto letto alberghiero”). In questi casi contesta l’esenzione (IVA, IRES, IMU) e considera imponibile l’intera attività. Ad esempio, il pubblico ministero finanziario aveva ritenuto una società a partecipazione pubblica non soggetta a IVA agevolata, mentre la Commissione Tributaria lombarda ha stabilito il contrario: anche le RSA pubbliche che erogano prestazioni assistenziali agli anziani rientrano nell’esenzione IVA. Allo stesso modo, CTR Lombardia sent. 389/2018 ha affermato che una fondazione Onlus di assistenza agli anziani mantiene natura non lucrativa e quindi esenzione IMU. In sede di ricorso, bisogna quindi far emergere i requisiti soggettivi (assenza di lucro) e oggettivi (finalità assistenziali, convenzionamento con ASL/pubblica) dell’attività.
  • Accertamento sintesi (redditi sottratti) – L’Ufficio può tentare di applicare studi di settore o Redditometro ai redditi della RSA (solo nel caso di impresa individuale o di enti non commerciale). Ad esempio, calcolare l’imponibile personale degli amministratori/medici sulla base di indici di capacità contributiva legati al reddito o alla permanenza in struttura. In linea di principio le RSA come società hanno IRES, ma in caso di associazioni si potrebbe verificare il reddito dei soci. In ogni caso, va opposta la corretta applicazione degli indici (ISA vigenti) e la prova contraria dei ricavi effettivi reali.
  • IRAP – L’Agenzia può ricalcolare l’IRAP sostenendo la presenza di autonoma organizzazione. Tuttavia, recente giurisprudenza (Cass. 6691/2025, Cass. 26491/2022) afferma che l’autonomia organizzativa va valutata caso per caso, con particolare riguardo alle specificità delle strutture sanitarie. Nel caso di RSA convenzionate, il contribuente può far valere che il personale medico/infermieristico fa parte dell’organizzazione complessiva e non costituisce autonoma organizzazione rilevante.

TABELLA 2 – Principali contestazioni in fase di accertamento fiscale sulla RSA

Questione contestataEffetto fiscale ricostruito dall’UfficioArgomentazioni difensive tipiche
Omessa fatturazione “extra”Maggior imponibile IVA e ricavi (ritrovati per es. in conti correnti)Dimostrare che non esistono introiti ulteriori: contratti di ricovero chiari, liste servizi, cassa in ordine. Se contestati importi modesti, invocare principio di proporzionalità (Cass. 26923/2019).
Esenzione IVA non concessaIVA sulle rette/residenza (“gestione globale non sussiste”)Dimostrare che la struttura offre gestione integrata (tutte le prestazioni incluse nella retta). Citare Cass. 14178/2025: la verifica deve basarsi sulle prestazioni effettivamente erogate, non solo sulla forma dell’ente.
Esenzione IRES/IMU negataTassazione ordinaria di proventi e/o immobiliDimostrare i requisiti ONLUS o ETS (Art. 10, c.1, lett. d) del D.Lgs. 460/97) e lo svolgimento di attività sociale. CTR 389/2018: le fondazioni Onlus hanno esenzione IMU se l’attività è assistenziale.
Accertamento sinteticoAumento reddito imponibile IRPEF (per affiliati) basato su parametriOpporre la correttezza dei documenti contabili, fornire tabelle di calcolo corretto (es. rette, convenzioni), invocare l’improprietà dell’indagine induttiva.
Ripresa IRAP errataIRAP aggiuntiva (autonoma organizzazione medici/infermieri)Mostrare che il personale fa parte dell’organizzazione della RSA e l’attività è di assistenza, secondo orientamenti Cassazione (es. Cass. 6691/2025).

Fasi della difesa fiscale e contenzioso tributario

  1. Preparazione e gestione dell’accesso – Se la Guardia di Finanza o l’Agenzia avvia l’ispezione in sede (art. 12 L. 212/2000) o in azienda, il debitore deve collaborare formalmente senza cedere dati superflui. È fondamentale nominare subito un consulente tributarista o un avvocato, fare verbalizzare ogni richiesta e prestare assistenza alla compilazione dei verbali di accesso. In questa fase si possono già porre eccezioni di legittimità (nullità dell’atto, segreto professionale, etc.). Si consiglia di raccogliere e conservare subito tutta la documentazione utile: registri IVA, contratti di ricovero, estratti conti bancari dove sono stati versati i contributi degli ospiti, convenzioni Asl, atto costitutivo Onlus, bilanci, fatture di fornitori, ecc.
  2. Contestazione formale e atto di accertamento – Ricevuto l’atto di accertamento (in forma di “ricevuta dell’avviso”), il debitore ha 60 giorni per proporre “reclamo” davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 6, L. 212/2000; art. 2 D.Lgs. 546/1992). Nel reclamo va esposto in modo dettagliato quali voci sono contraddette e perché errate. Si possono allegare documenti a conferma di costi dedotti o esenzioni applicate. È fondamentale rispettare il termine e le formalità (eventuali integrative all’Ufficio scadute). In parallelo, si può valutare il ravvedimento operoso per regolarizzare eventuali omissioni (soprattutto IVA), se conveniente, riducendo sanzioni ed interessi prima della definizione dell’atto.
  3. Ricorso in Commissione Tributaria – Se il reclamo non viene accolto, si impugna con ricorso in Commissione Tributaria Provinciale entro ulteriori 30 giorni. Nel ricorso si espongono fatti e diritto (art. 4 D.Lgs. 546/92), allegando prove e documenti. In giudizio è possibile chiedere l’assistenza dell’CTP (Consulente Tecnico di Parte) per calcolare il reale impatto fiscale. Ad esempio, nel caso Cass. 26923/2019 il ricorrente aveva prodotto i contratti che dimostravano l’inesistenza di pagamenti aggiuntivi. La CTP può stimare il reale volume di affari, oppure ricalcolare gli importi IVA dovuti. Anche i testimoni (responsabili della struttura, medici, parenti degli ospiti) possono attestare la pratica aziendale in atto e il contenuto contrattuale delle rette.
  4. Giudizio e sentenza – Le Commissioni tributarie si pronunciano valutando in diritto e in fatto. In molti casi decideranno la questione applicando i principi già indicati: ad es. Cassazione 14178/2025 ordina di verificare sostanzialmente la natura delle prestazioni, non limitarsi alla veste giuridica formale. Un buon esito può basarsi sulla prova della gestione integrale delle prestazioni (condizione dell’esenzione IVA) e sulla dimostrazione della rilevanza sociale e non commerciale dell’attività. Qualora il giudice ritenga fondate le ragioni del contribuente, può annullare l’accertamento in tutto o in parte. Anche in appello il contribuente può proseguire (Commissione Regionale Tributaria) e, in ultima istanza, rivolgersi alla Corte di Cassazione.
  5. Spese e sanzioni – Va tenuto presente che, in caso di soccombenza, il contribuente è obbligato al pagamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni, oltre alle spese di giudizio (ex art. 13 D.Lgs. 546/92). Tuttavia, se l’accertamento subìto è stato improvvido o viziato, le sanzioni possono essere ridotte in caso di adesione o ravvedimento. Il debitore, una volta conclusosi l’iter contenzioso, può richiedere il rimborso o compensazione di eventuali tributi pagati in eccesso.

Domande e Risposte (FAQ)Di seguito alcune Q&A essenziali dal punto di vista della RSA debitore:

  • D: In quali casi l’accesso della Guardia di Finanza è vietato o limitato dal segreto professionale?
    R: Le cartelle cliniche degli anziani e qualsiasi documento sanitario sono tutelati dal segreto professionale (artt. 622, 326 c.p.). Se gli ispettori richiedono cartelle cliniche o dati sensibili, si può eccepire che tali documenti non sono utilizzabili ai fini fiscali. Solo informazioni strettamente necessarie per il calcolo delle rette mensili (cifre complessive erogate dal SSN o rette convenzionate) devono essere fornite, ma le singole cartelle paziente non possono essere sequestrate senza rispetto di specifiche normative sulla privacy. In presenza di un ordine del GIP di un giudice penale, la GF può forzare il segreto; diversamente, il rifiuto giustificato dell’accesso alle cartelle deve essere formalmente contestato dagli ispettori.
  • D: Quali termini valgono per impugnare un avviso di accertamento?
    R: Dal ricevimento dell’avviso, si hanno 60 giorni per presentare reclamo (art. 6 L. 212/2000) alla Commissione Tributaria Provinciale. Se il reclamo non è accolto o non proposto, si hanno 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado per impugnare in appello (Commissione Regionale). È essenziale rispettare questi termini per non subire decadenze.
  • D: Si può patteggiare o fare compliance con l’Agenzia?
    R: Sì. Anche le RSA possono aderire alle procedure di conciliazione (es. reclamo-mediazione art. 48-bis DLgs. 546/92) per chiudere la lite con un accordo transattivo delle somme. Tuttavia, i professionisti devono valutare attentamente se è più conveniente accordarsi (a fronte di riduzioni sanzioni e interessi) o proseguire in giudizio, in considerazione delle prospettive di vittoria (ad es. in presenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli).
  • D: Come si impugnano le sanzioni collegate all’accertamento?
    R: Le sanzioni tributarie (ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 e seguenti) sono legate all’accertamento. Anche queste possono essere contestate in sede di reclamo/ricorso se ritenute eccessive o ingiustificate. In sede di mediazione/conciliazione si possono negoziare con l’Ufficio riduzioni delle sanzioni (fino al 40-60% in meno se si confessa il debito). Se l’accertamento è annullato, cadono anche le sanzioni. In caso contrario, è possibile anche presentare domanda di rimborso o compensazione di eventuali ritenute versate in eccesso a seguito dell’accertamento.
  • D: Che differenza c’è tra “gestione globale” e “servizi accessori” ai fini IVA?
    R: La gestione globale (art.10 n.21 DPR 633/72) implica che la struttura offre un pacchetto integrato di servizi essenziali (vitto, alloggio, cura infermieristica) senza che siano venduti separatamente. L’Agenzia fiscale tende a qualificare come “servizi accessori” quei servizi venduti fuori dalla retta (es. tv a noleggio, biglietti per animazione). Se tali servizi sono significativi, può toglierne l’esenzione. La linea di difesa è dimostrare che i “servizi extra” non esistono (o sono occasionali e quindi non rilevanti ai fini dell’accertamento), oppure che sono effettivamente inclusi nella gestione generale. La Cassazione 14178/2025 ha ammonito che bisogna valutare in concreto la natura delle prestazioni: ad esempio, se la struttura è convenzionata con l’ASL e eroga solo i servizi convenuti, non possono essere considerati “extra”.
  • D: Cosa fare in caso di errore materiale nell’avviso (es. dato numerico)?
    R: Si può chiedere riesame d’ufficio o rettifica dell’atto. In sede di reclamo e soprattutto in appello, ogni errore (di calcolo o di fatto) deve essere segnalato e quantificato, per ottenere l’eventuale correzione. Anche in CTP si possono sollevare questioni di calcolo tecnico (es. incrocio errato di dati, omissione di deduzioni).

Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche

Tabella 3 – I passi chiave nell’accertamento e nella difesa

Fase del procedimentoAttività dell’Ufficio/DebitoreScadenze/Strumenti
Verifica/AccessoGdF effettua accesso ispettivo o richiesta doc.Verbale accesso; diritto di contraddittorio (Art.12 Statuto)
Invito di comparizioneAdE invita il legale rep. a fornire chiarimentiRisposta entro termine fissato; possibilità di legale rappresentante
Notifica avviso di accert.Emissione avviso (art. 43 Tuir, art. 54 DPR 633/72)Notifica entro termine di decadenza quinquennale; indica maggiori imposte contestate
Reclamo c/affermazioneContribuente presenta reclamo (insorge nei confronti di atti inesatti)Termine 60 giorni; Commissione Provinciale (art.6 L.212/2000)
Ricorso in CommissioneDepositare atto di impugnazione motivatoTermine 60 giorni dal reclamo o notifica; allegare doc.
Sentenza di primo gradoCommissione decide (annulla/conferma accertamento)Se soccombente, notificare esito entro 60 giorni; se favore, fine controversia
Appello e CassazioneEventuale impugnazione ulterioreTermine 60 giorni; ricorso in Cassazione entro 6 mesi (per questioni di diritto)

Simulazione pratica (esempio di contenzioso IVA): Supponiamo che la RSA “Villa Serena” abbia ricevuto da AdE un avviso di accertamento per il 2023, contestando €30.000 di incassi non fatturati relativi a “servizi accessori” (TV, pulizie extra). L’avviso richiede €6.600 IVA + sanzioni. La titolare contesta la fondatezza dell’accusa: in reclamo, presenta i contratti firmati dove è chiaramente indicata la retta mensile comprensiva di tutti i servizi, e i cedolini dei pagamenti ASL per la convenzione. Inoltre, prova che gli anziani in stanza “Vip” (più costose) non pagavano nulla in più rispetto agli anziani “in corsia”. In Commissione Tributaria, si calcola che l’importo di €30.000 corrisponde a solo lo 0,5% del fatturato annuo (similmente al caso Cass. 26923/2019). Dopo la testimonianza del direttore sanitario e la perizia del CTU, i giudici danno ragione alla RSA: annullano l’avviso, rilevando che non è stato dimostrato alcun maggior introito, e applicando il principio di proporzionalità nel ritenere irrisorio l’importo contestato. In questo modo, la RSA non versa né l’IVA né sanzioni e ottiene il recupero delle spese legali sostenute.

Tabella 4 – Differenze di regime fiscale con/not-for-profit

AspettoRSA a Scopo di LucroRSA ONLUS/APS/ETS (terzo settore)
Forma giuridicaImpresa individuale, SRL, SPAAPS (Ass. Promoz. Soc.), Fondazione, ONLUS*
IRES/IRPEFAliquota ordinaria (24% IRES o IRPEF p.fis.)Esenzione IRES sui proventi istituzionali
IVAIVA 22% o 10% sui servizi extraEsenzione IVA per prestazioni assistenziali
IRAPIrap ordinariaAliquota ridotta o esente (se previste agevolazioni locali)
IMUImu ordinarioEsenzione sui fabbricati usati per assistenza sociale
Agevolazioni donazioniDetrazioni ordinarieMaggiori detrazioni/deduzioni per i donatori (art. 83 TUIR)
Contenzioso tipoOrganico a verifica fiscale generaleSpesso fondato sulla legittimità delle esenzioni e sulla missione sociale

*Le ONLUS confluiscono nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) e, da 2018, devono iscriversi per mantenere alcuni benefici fiscali.

Conclusioni e consigli pratici

  • Documentazione in ordine: La chiave della difesa è avere registri dettagliati e contratti trasparenti. Ad esempio, conservare copia degli accordi di ricovero con specifiche delle prestazioni incluse, registro dei servizi erogati, corrispettivi e fatture. In assenza di prove dirette, diventa difficile contestare le pretese dell’Agenzia.
  • Consulenza specializzata immediata: Al primo segnale di controllo (accesso, invito, richiesta documenti) è consigliato rivolgersi a un tributarista. Le questioni fiscali delle RSA sono complesse (coinvolgono diritto sanitario, dei terzo settore, ecc.). L’assistenza legale/tributaria consente di impostare subito la strategia difensiva adeguata (es. opportunità di accordo, valenza dell’onere probatorio).
  • Ricerca giurisprudenza di settore: Anche dal punto di vista del debitore conviene esaminare decisioni recenti a favore. Cassazione e CTR hanno spesso tutelato le strutture assistenziali quando la difesa provava la correttezza dei servizi forniti. Conoscere le sentenze principali (come Cass. 26923/2019, Cass. 14178/2025) aiuta a fondare il ricorso.
  • Patteggiamento mirato: Se parte della pretesa è innegabile, valutare l’adesione e la definizione agevolata (art. 5-ter DL 146/2021) per ridurre sanzioni e interessi. In ogni caso, anche il contenzioso può essere richiesto dal contribuente: ottenere il riesame in Commissione può annullare totalmente l’accertamento come nel caso descritto.
  • Prevenzione e compliance: Ordinariamente, le RSA dovrebbero periodicamente verificare autonomamente la propria posizione fiscale (autocertificazione delle esenzioni, correttezza dei calcoli IVA, bilanci per Onlus). Un’analisi preventiva può ridurre il rischio di errori formali che potrebbero scatenare un accertamento.

L’obiettivo principale è dimostrare che l’attività svolta è prevalentemente di interesse sociale e che eventuali operazioni economiche non danneggiano la posizione fiscale del contribuente. Dal punto di vista del debitore RSA, la difesa efficace passa dalla rigida documentazione contabile all’uso strategico dei principi di diritto tributario: proporzionalità delle imposte, competenza dell’Ufficio ad accertare, presunzioni rafforzate solo con prova contraria, e legittimo esercizio delle esenzioni previste dalla legge. Seguendo questi criteri, il contribuente può minimizzare il rischio di recuperi indebiti e ottenere l’annullamento degli atti fiscali ingiusti.

Domande e risposte chiave (FAQ)

  • Cosa devo fare se ricevo un invito di comparizione dell’Agenzia delle Entrate?
    Preparare e documentare la risposta: verificare quali documenti vengono richiesti, evitare consegna di materiale duplicato, rivolgersi a un consulente per essere accompagnati. Se necessario, chiedere tempo per reperire documenti. Prendere atto di tutto nel verbale di invito.
  • È possibile chiedere tempo per saldare debito tributario in caso di accertamento ricevuto?
    Sì, l’Agenzia offre piani di rateizzazione fino a 72 mesi per il pagamento di maggiori imposte e sanzioni, o la compensazione dei crediti IVA maturati negli anni successivi (benchè questa pratica sia sempre più attenzionata). Tuttavia, se è in corso un contenzioso, spesso il contribuente attende la pronuncia del giudice prima di definire i versamenti, anche perché la rateizzazione decade se il giudizio non viene vinto.
  • Chi firma l’avviso e chi è responsabile della RSA?
    L’avviso è notificato al soggetto giuridico (legale rappresentante dell’azienda o dell’ente). Se società, risponde la società. Se ONLUS o ente non profit, risponde l’ente stesso: non vi è generalmente responsabilità personale dell’amministratore, a meno che non sia dimostrabile una sua colpa specifica (per esempio utilizzo fraudolento di documenti falsi). L’accertamento è indirizzato al contribuente (la RSA), non direttamente ai soci.
  • In quanti gradi si può fare ricorso?
    In genere: primo grado Commissione Provinciale (eventualmente in reclamo/ricorso), secondo grado Commissione Regionale, terzo grado Corte di Cassazione (solo su questioni di diritto). Per questioni penali collegate (es. omissione Iva con denuncia penale) la difesa avviene in sede diversa.
  • Posso sanare l’omessa dichiarazione dell’IVA prima di essere scoperto?
    Sì, con il ravvedimento operoso: versando l’IVA dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta (1/15 del 30% per ogni anno di ritardo) si evitano sanzioni più gravose. Tuttavia, una volta notificato l’avviso, il ravvedimento non è possibile per quegli anni già accertati (si potrà solo patteggiare in contenzioso).

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Leggi e disposizioni:
    • D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 11 (esenzioni IRAP attività sanitarie).
    • D.Lgs. 460/1997 (Testo unificato ONLUS), art. 6 (esenzioni IRES/IRAP per ONLUS) e art. 10 (discipline sostanziale ETS).
    • DPR 26/10/1972, n. 633, art. 10, n. 21 (esenzione IVA case di riposo per anziani).
    • L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 12, 19 (definizione e limiti accertamento; diritto di contraddittorio).
    • D.Lgs. 27/07/1992, n. 546 (T.U. contenzioso tributario) – termini per ricorso e motivazione dell’atto.
    • D.Lgs. 5/08/2015, n. 129 (codice del terzo settore), per le regole emergenti su soggetti non-profit.
  • Sentenze e prassi aggiornate:
    • Cass. civ., Sez. V, n. 26923/2019: ricorso RSA, annullamento avviso per IVA/IRAP/IRPEG, contesto extra servizi e principio di proporzionalità (introiti 0,56% del fatturato).
    • Cass. civ., ord. 13 marzo 2025, n. 14178 (pubblicata Enti Locali News 13/06/2025): chiarimenti su IVA esenzione per RSA, valutazione sostanziale delle prestazioni (art.10, n.19 e 21 DPR 633/72).
    • CTP Lombardia, Sez. II, sent. 16/10/2018 n. 4332 (recenti interpretazioni sulla “gestione globale”).
    • CTP Lombardia, sent. n. 69/2013: conferma esenzione IVA anche per RSA pubbliche.
    • CTP Lombardia, n. 389/2018: esenzione IMU per fondazione Onlus che eroga assistenza residenziale.
    • Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 6691/2025: IRAP e professionisti in strutture sanitarie (medici) – il requisito dell’autonoma organizzazione va valutato singolarmente.
    • Risposte Agenzia Entrate (interpelli): Ris. 24/03/2017 n. 45, Risp. 1/7/2019 n. 221 (criteria esenzione IVA case di riposo).
    • Codici e risoluzioni sull’accertamento (vedi DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992, n. 546, e risoluzioni Agenzia su notifiche accertamenti).

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