Hai ricevuto un accertamento fiscale relativo a una compravendita immobiliare e non sai come reagire? L’Agenzia delle Entrate ti contesta il valore dichiarato dell’immobile, presunte plusvalenze non tassate o operazioni ritenute speculative?
Le compravendite immobiliari sono tra le operazioni più controllate dal Fisco, soprattutto quando il valore dichiarato sembra troppo basso o i guadagni realizzati non sono stati dichiarati. Ma non tutto ciò che contesta l’Agenzia è corretto: hai strumenti concreti per difenderti e tutelare i tuoi diritti.
Quando l’Agenzia delle Entrate effettua accertamenti su compravendite immobiliari?
L’Agenzia può avviare un controllo se ritiene che il valore di vendita dichiarato sia inferiore al reale, se sospetta una plusvalenza non dichiarata, se rileva incoerenze tra prezzo dichiarato e valore catastale o se riceve segnalazioni da notai, banche o agenzie immobiliari. Anche i pagamenti tracciabili possono far emergere differenze sospette.
Cosa può contestare il Fisco?
– Che il prezzo indicato nell’atto è inferiore a quello effettivamente pagato
– Che hai ottenuto una plusvalenza imponibile non dichiarata
– Che hai effettuato operazioni speculative (acquisti e rivendite in tempi brevi)
– Che l’immobile acquistato era in realtà strumentale all’attività d’impresa
– Che l’atto è fittizio o sottovalutato per eludere le imposte
Quando l’accertamento può essere illegittimo?
– Se si basa solo su presunzioni, senza prove certe di un prezzo diverso
– Se non è stato rispettato il contraddittorio preventivo
– Se l’Agenzia ignora elementi oggettivi che giustificano il prezzo (stato dell’immobile, lavori da fare, mercato locale)
– Se non considera correttamente la normativa sulle plusvalenze (esenzioni, detrazioni, abitazione principale)
– Se non è stata acquisita documentazione sufficiente a dimostrare la differenza tra valore reale e dichiarato
Come puoi difenderti da un accertamento su una compravendita immobiliare?
Verifica esattamente i motivi della contestazione e le somme richieste. Ricostruisci l’intera operazione: contratto preliminare, atto notarile, flussi di pagamento, eventuali ristrutturazioni. Dimostra il reale stato dell’immobile al momento della compravendita. Se ti contestano una plusvalenza, verifica se hai diritto a esenzioni (abitazione principale, plusvalenza dopo 5 anni, eredità). Presenta memorie difensive dettagliate in fase di contraddittorio. Se l’accertamento è infondato, valuta il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione delle imposte e delle sanzioni
– Il riconoscimento dell’esenzione da tassazione della plusvalenza
– La tutela del tuo patrimonio da richieste ingiuste
– La chiusura della controversia anche con un accordo agevolato
Una compravendita immobiliare non è solo un atto notarile, ma un’operazione complessa che va letta nel suo contesto. Il Fisco può sbagliare, ma se non ti difendi in tempo, le conseguenze possono essere molto pesanti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati tributaristi esperti in accertamenti immobiliari e contenzioso fiscale ti spiega quando l’Agenzia può intervenire su una compravendita, come contestare le sue pretese e quali documenti servono per difenderti.
Hai ricevuto un accertamento fiscale su una compravendita immobiliare?
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Introduzione
La compravendita immobiliare è un’operazione sottoposta a diversi obblighi fiscali e potenzialmente soggetta a controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. In caso di verificate incongruenze o di prove di evasione, l’Agenzia delle Entrate può attivare vari tipi di accertamenti fiscali (analitico, induttivo, sintetico) per recuperare imposte non versate. Questo approfondimento, rivolto ad avvocati, contribuenti e imprenditori, illustra le normative italiane aggiornate al 2025, le prassi applicative e le recenti pronunce della giurisprudenza (es. Cassazione n. 2362/2025, Cass. 2746/2024, Cass. Pen. 37169/2016) rilevanti per difendersi efficacemente. Si esamineranno in particolare gli aspetti critici – plusvalenza IRPEF, IVA o registro, redditometro, accertamento dei valori – e le strategie difensive in fase precontenziosa (contraddittorio, documentazione) e contenziosa (ricorso tributario), compresi i profili penali.
1. Imposte e plusvalenza nella compravendita immobiliare
Nella vendita di un immobile, il contribuente deve considerare diverse imposte. Se il venditore è un privato che cede un immobile non destinato a prima casa entro 5 anni dall’acquisto, si genera una plusvalenza tassabile come reddito diverso (art. 67 TUIR). In alternativa, il venditore può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva del 26% sul guadagno. Al contrario, se l’immobile era la prima casa (utilizzata come abitazione principale per almeno i 3/4 del periodo di possesso), la plusvalenza non è imponibile in IRPEF. Analogamente, le case ereditate non sono soggette a plusvalenza IRPEF.
Per l’acquirente, le imposte principali sono quelle indirette: imposta di registro, ipotecaria e catastale (o IVA, se si acquista da costruttore). Dal 2019 è applicabile la regola del “prezzo-valore”: se l’acquirente ne fa richiesta specifica e rientra nei requisiti, la base imponibile per registro (9%) è data dal valore catastale rivalutato (rendita 1,05120) anziché dal prezzo pattuito. In questo caso l’Agenzia non può effettuare un accertamento di valore ai fini delle imposte di registro (se non in presenza di occultamento del prezzo) e non si applica il redditometro IRPEF sulle spese sostenute. Questo sistema protegge l’acquirente da contestazioni di valore troppo basso.
2. Tipi di accertamento fiscale
Gli accertamenti fiscali che possono colpire una compravendita immobiliare includono:
- Accertamento analitico-induttivo: riguarda verifiche sulle registrazioni contabili del contribuente. Ad esempio, la cessione di un immobile nell’ambito di un’attività d’impresa può dare luogo a un redditomino imponibile più elevato. La Corte di Cassazione ha confermato che l’Agenzia può fondare l’accertamento induttivo sulla discrepanza fra prezzo di vendita dichiarato e importo del mutuo ottenuto, presupponendo che la differenza sia stata pagata “in nero”. Ciò non viola il diritto alla prova del contribuente, ma questi può dimostrare l’onere di prova integrale spiegando con quali redditi leciti ha finanziato la compravendita.
- Accertamento sintetico (redditometro): disciplinato dall’art. 38 DPR 600/1973, consiste nel ricostruire il reddito complessivo di un contribuente in base alle spese e ai beni posseduti. Negli anni recenti sono state introdotte soglie di scatto: oggi il redditometro scatta solo se il reddito ricostruito supera del 20% quello dichiarato e supera una soglia minima fissa (circa 69.700€ nel 2024). La giurisprudenza, nell’ultimo quinquennio, ha confermato che nel redditometro l’onere di provare la legittimità delle spese (redditi esenti, giacenze pregresse ecc.) spetta al contribuente, potendo far valere anche il reddito familiare complessivo (inclusi coniuge e figli conviventi). In altre parole, spese elevate legittime possono essere giustificate con i risparmi o redditi del nucleo familiare.
- Accertamento di valore: l’Agenzia può rettificare il valore di un immobile dichiarato nel contratto per riallinearlo a valori di mercato (ad esempio, sulla base delle quotazioni OMI o di perizie). Tuttavia, come visto, la regola prezzo-valore limita questa possibilità per l’imposta di registro.
- Altre forme: se la cessione è rilevante ai fini IVA (ad es. immobile non residenziale venduto da impresa costruttrice entro 5 anni), può essere contestata anche l’omessa o errata applicazione dell’IVA (art. 54 DPR 633/72). Se è stata applicata impropriamente l’agevolazione “prima casa” (art. 1 D.Lgs. 23/2011), l’ufficio può recuperare la maggior imposta non dovuta.
In ogni caso la strategia difensiva varia in funzione della tipologia di accertamento e delle circostanze specifiche: ad esempio, il contenzioso su plusvalenza IRPEF (redditi diversi) segue regole proprie (imposizione separata, termini particolari) mentre quello sul redditometro segue l’ordinario rito tributario.
3. Procedimento di accertamento e termini
L’accertamento fiscale segue di norma questi passaggi: (i) constatazione preventiva e contraddittorio, (ii) notifica dell’avviso di accertamento e (iii) fase contenziosa. Recentemente la legge ha rafforzato l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per gli atti di accertamento relativi alle imposte di registro, catastali e ipotecarie sulle compravendite immobiliari (Legge 178/2020, comma 10) – ossia l’ufficio deve consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni prima di concludere la verifica.
In seguito, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento motivato, nel quale indica il maggior imponibile e l’imposta recuperata (accompagnato dalle sanzioni e dagli interessi). L’avviso deve contenere specifici riferimenti normativi e documentare le ragioni della rettifica. La procedura di contraddittorio, in base all’art. 38, comma 7, consente al contribuente di fornire documenti e giustificazioni integrative prima della conclusione dell’accertamento. Se il contribuente non risponde, l’atto diventa impositivo.
Una volta notificato l’accertamento, il contribuente dispone di 60 giorni (art. 42 Statuto del contribuente) per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso va notificato anche all’Ufficio accertatore (con deposito di copia per la CT) e deve illustrare i motivi di illegittimità dell’avviso. In contenzioso tributario vige il principio della non inutilizzabilità delle prove lecite acquisite, e l’onere della prova rimane “coerente con la normativa sostanziale” (Legge 130/2022, art. 6-bis, confermato da Cass. 2746/2024). Di norma il contribuente può aspettarsi due gradi di giudizio (CTP e CTR) e poi ricorrere in Cassazione (se motivi di legittimità).
4. Strategie difensive in fase pre-contenziosa
Contraddittorio e documentazione: Il contribuente deve raccogliere ogni prova utile a dimostrare la legittimità delle proprie operazioni e spese. Nel redditometro, ad esempio, è determinante esibire ricevute, fatture, contratti di mutuo, dichiarazioni bancarie o altri documenti che attestino l’origine lecita dei fondi impiegati. È buona norma redigere una memoria difensiva chiara e documentata, ribadendo anche la composizione reddituale del nucleo familiare. Per le plusvalenze, vanno prodotti il contratto di acquisto originario, le spese notarili, di ristrutturazione, le ricevute dell’agenzia e ogni documento che giustifichi il costo fiscalmente riconosciuto (come previsto dalla normativa). In generale, non vanno ignorate diffide o inviti a produrre dati: la mancata risposta all’avviso di contraddittorio non estingue l’accertamento, ma potrebbe aggravare la posizione del contribuente.
Ravvedimento operoso: Se dall’accertamento emerge un’imposta omessa (ad es. plusvalenza IRPEF non dichiarata), il contribuente può valutare di regolarizzare la propria posizione mediante un’autodenuncia/ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando imposta, sanzioni ridotte e interessi. Ciò può essere utile quando gli elementi contestati sono incontestabili o eviterebbe il contenzioso. Tuttavia, questo è possibile solo prima della notifica dell’avviso, o comunque entro il termine di accertamento (di solito 4 o 5 anni).
Accertamento con adesione e conciliazione: In passato era possibile chiudere la vertenza fiscale con un accordo (art. 5 DLgs.218/1997), ma tale istituto è oggi quasi scomparso per l’IRPEF. Qualche Comune, per tributi locali, offre procedure di conciliazione preventiva dopo l’avviso di accertamento (ad es. accordo stragiudiziale per IMU), ma a livello nazionale l’efficacia di questo strumento rimane limitata. L’alternativa è attenersi al contraddittorio previsto: un accertamento di valore ingiustificato sull’imposta di registro, ad esempio, può essere battuto dimostrando che l’importo dichiarato rientra nei limiti consentiti o che la perizia di stima è sovrabbondante.
Controlli preventivi: Dal punto di vista del contribuente, una buona pratica è predisporre in anticipo tutta la documentazione fiscale legata all’operazione (atti notarili, prove di pagamento, contratti di mutuo, ricevute di lavori, spese notarili/agenzia ecc.). Mantenere tracce ordinate permette di rispondere rapidamente a eventuali richieste di chiarimenti durante le verifiche. Se si sospetta già in fase post-vendita qualche criticità (ad es. valore anomalo) è utile consultare un consulente tributarista prima di ricevere l’avviso.
5. Difesa in fase contenziosa
Se l’accertamento non si risolve in via amministrativa, occorre agire in giudizio. Il contribuente può eccepire innanzitutto eventuali vizi formali: carenza di motivazione nell’avviso, difetto di notifica nel termine, mancato contraddittorio obbligatorio (ad esempio, se previsto dalla legge sul trasferimento immobiliare). Sostanzialmente, in giudizio si replica sulle ragioni dell’accertamento. Ad esempio, nel redditometro si dimostrerà che i beni e le spese considerate dall’Ufficio derivano da risparmi pregressi o redditi esenti (per i quali vanno prodotti specifici documenti bancari e reddituali).
Nelle controversie sulle plusvalenze, si può contestare la qualificazione dell’atto come imponibile: la Cassazione ha ribadito che la plusvalenza si realizza solo al momento del trasferimento definitivo dell’immobile (rogito notarile), per cui eventuali preliminari o consegne anticipate non fanno scattare l’imposizione prima del rogito. Si potranno inoltre far valere esenzioni (abitazione principale) o oneri deducibili (imposte pagate, costi notarili, interessi mutuo) per ridurre la base imponibile.
Nel merito, è fondamentale separare la prova degli elementi fattuali (documenti che attestano transazioni, proprietà, date) dalle eccezioni di diritto (ad es. applicabilità dell’aliquota sostitutiva al 26%). Quando l’Ufficio oppone spese generiche o aggiuntive, il giudice tributario richiede prove concrete (cfr. Cass. ord. 31568/2023: il contribuente ha diritto ad utilizzare le prove che dimostrano l’utilizzo dei risparmi familiari, e l’onere di prova non è prefissato da un elenco tassativo). In sintesi, in giudizio il contribuente difende la propria posizione con gli stessi argomenti del contraddittorio, puntando sull’irrilevanza degli elementi presuntivi se la prova contraria è documentata.
6. Profili penali
Oltre agli aspetti civili/tributari, una compravendita falsificata o non dichiarata può integrare reati tributari (D.Lgs. 74/2000). In particolare:
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs.74/2000): è punibile con carcere e sanzioni se il contribuente, dichiarando i redditi, sottrae alle imposte somme superiori a 50.000€ o (dal 2019) supera il 10% dell’imposta dovuta. Ad esempio, la mancata indicazione della plusvalenza immobiliare in dichiarazione va addebitata come dichiarazione infedele, come ha confermato la Cassazione penale (Cass. pen. 37169/2016): nel caso in esame la Corte ha affermato che la plusvalenza su un immobile venduto entro 5 anni è imponibile e la sua omessa indicazione costituisce evasione.
- Omissione di dichiarazione (art. 2): se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi, anche la plusvalenza non dichiarata si aggiunge ai reati di omessa dichiarazione.
- Altri reati: l’emissione di false fatture relative a lavori sull’immobile, la simulazione di operazioni (vendite intestate a terzi), o l’occultamento di beni (ad es. se il corrispettivo è pagato in nero o su conti all’estero) possono configurare altri reati (false fatture art. 8, dichiarazione fraudolenta art. 3, occultamento art. 4). In caso di sequestri patrimoniali, l’Autorità giudiziaria può pignorare l’immobile sul quale è contestata l’evasione. In ogni caso, la mera contestazione tributaria non impone automaticamente accuse penali; serve l’avvio di un procedimento penale con formule di rito (ordinanza di custodia, richiesta di giudizio). Tuttavia la collaborazione in fase di contraddittorio e la correzione spontanea riducono il rischio penale (previa chiusura definitiva del contenzioso).
In generale, una difesa sotto il profilo penale prevede la documentazione dell’esatta coincidenza tra corrispettivi fatturati e reali, l’assenza di occultamento di parte del prezzo e la corretta registrazione dell’atto notarile. Le prove fornite nel contraddittorio tributario possono essere utilizzate anche nel procedimento penale in caso di necessità, come ha chiarito l’ordinanza della Cassazione 14618/2024 (c.d. “nuovo Codice penale tributi”).
7. Esempi pratici e simulazioni
Tabella 1 – Esempio di calcolo plusvalenza e imposta: supponiamo un immobile acquistato nel 2020 per 150.000 € da un privato (non “prima casa”) e rivenduto nel 2023 a 220.000 €. La plusvalenza è di 70.000 €. Se il venditore aderisce all’aliquota sostitutiva, pagherà il 26% sulla plusvalenza (18.200 €). Altrimenti, in dichiarazione IRPEF la plusvalenza viene sommata agli altri redditi e tassata secondo scaglioni (es. al 23–43%). Vanno dedotte le spese ammissibili (imposta registro all’acquisto, onorario notaio, ristrutturazioni) per determinare la base imponibile. Ad esempio, detraendo 5.000 € di spese, la base scende a 65.000 €, con imposta sostitutiva 16.900 € (26%) o IRPEF proporzionale. In caso di contestazione, il venditore può dimostrare di aver abitato nell’immobile come residenza principale per almeno tre quarti del periodo (esibendo certificato di residenza) per escludere la plusvalenza.
Tabella 2 – Differenza tra regime ordinario e “prezzo-valore”: sul lato acquirente, immaginiamo un immobile a rendita catastale 900 € venduto a 200.000 €. Con la regola prezzo-valore la base imponibile per il registro è 900×1,05×120=113.400 € (tassa 10.206 €). Senza l’agevolazione, la base sarebbe 200.000 € (tassa 18.000 €). Se l’acquirente sceglie il prezzo-valore, l’Agenzia non potrà rettificare il valore dichiarato.
Scenario redditometro: una famiglia sostiene di aver accumulato i risparmi in anni precedenti. Se il redditometro accerta un reddito di 50.000 € maggiore di quello dichiarato, il contribuente può produrre estratti bancari che mostrino depositi per 60.000 € ottenuti nei 5 anni precedenti alla compravendita. Se i conti del coniuge confermano entrate assimilabili, ciò smonta la presunzione dell’ufficio. Secondo Cass. 31568/2023, la documentazione viene valutata nel suo complesso familiare.
Q&A – Domande frequenti:
- “Ho ricevuto un avviso di accertamento per la plusvalenza immobiliare: cosa devo fare subito?” – Controlla la motivazione e i calcoli. Verifica se rientri nell’esenzione (abitazione principale). Prepara i documenti di acquisto e di spesa, valuta con un professionista se pagare subito (ravvedimento) o contestare (produci memoria di difesa).
- “Quali prove posso portare in contraddittorio redditometrico?” – Fatture di beni di lusso, estratti conto, dichiarazioni dei redditi dei familiari. Secondo giurisprudenza recente, è ammesso utilizzare tutti i documenti che dimostrano l’origine lecita delle spese.
- “Quali sanzioni rischio se non mi difendo?” – In ambito tributario, oltre all’imposta dovuta si aggiungono sanzioni (fino al 100% dell’imposta omessa) e interessi di mora. Penalmente, la mancata impugnazione o collaborazione non costituiscono reato, ma l’evasione di una imposta superiore a 50.000 € può configurare il reato di dichiarazione infedele (D.Lgs. 74/2000).
- “Quando conviene pagare subito l’imposta sostitutiva al notaio?” – Se non rientri in esenzioni particolari (imprenditore che vende appartamento aziendale, ecc.), dal secondo scaglione di reddito in poi è spesso più conveniente l’imposta sostitutiva al 26%. Questa aliquota fissa può essere più bassa rispetto all’IRPEF marginale, e evita contenziosi futuri su plusvalenza.
- “Il mutuo erogato era superiore al prezzo di vendita: devo temere un accertamento?” – Non è un fatto automatico infedele, ma l’Agenzia può considerarlo “fatto notorio” di corrispettivo più alto. La Corte di Cassazione ritiene legittimo l’accertamento basato su tale scostamento. In difesa, si può però produrre la valutazione dell’immobile e dimostrare che l’importo eccedente è frutto di particolari condizioni (tassi storici, perizia tecnica, ecc.).
- “Cosa succede se non impugno l’avviso entro 60 giorni?” – L’avviso diventa definitivo e l’ufficio incassa l’imposta con ingiunzione. Dopo 60 giorni non puoi più ricorrere in forma ordinaria; l’unica strada è un’azione civile (giudizio straordinario, molto raro) o chiedere sgravio per errori formali.
8. Tabelle riepilogative
Tabella 3 – Tipi di accertamento e normativa di riferimento
Accertamento | Descrizione | Riferimenti normativi/giurisprudenziali |
---|---|---|
Analitico | Verifica dei dati contabili e dichiarativi (es. fatture) | DPR 600/1973 art.32 ss.; Cass. 14618/2024 (indipendenza penale-tributario) |
Induttivo | Ricostruzione forfettaria del reddito d’impresa (v. mutui) | DPR 600/1973 art.32-ter; Cass. 35574/2023 (mutuo > prezzo) |
Sintetico (redditometro) | Ricostruzione del reddito da capacità di spesa | DPR 600/1973 art.38 e ss.; DLgs 218/1997; Cass. 31568/2023 (prova nucleo familiare) |
Accertamento di valore | Rettifica del prezzo dichiarato per registro catasto | DPR 131/1986, art.2; Regola prezzo-valore (L. 30/2019) |
IVA su compravendita | Verifica della corretta applicazione IVA (immobili nuovi) | DPR 633/1972 art.10; Cass. 14674/2019 (immobili di lusso) |
Tabella 4 – Termini chiave del contenzioso tributario
Atto | Termine utile | Normativa |
---|---|---|
Notifica avviso di accertamento | – | D.P.R. 600/1973, art.42; art.12 Statuto del contribuente |
Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale | 60 giorni dalla notifica dell’atto | L. 212/2000 (Statuto), art. 2-bis; D.Lgs. 546/92 |
Deposito del ricorso presso la CTR (giudice tributario) | contempo con la notifica al contribuente | D.Lgs. 546/92, art. 16 |
Appello in CTR (sezione Regionale) | 60 giorni dalla sentenza di primo grado | D.Lgs. 546/92, art. 17 |
Ricorso per Cassazione | 60 giorni dalla sentenza di secondo grado | D.Lgs. 546/92, art. 18; Cass. 2746/2024 |
9. Conclusioni
L’accertamento fiscale in seguito a una compravendita immobiliare può sollevare questioni complesse di diritto tributario e, talvolta, penale. La difesa efficace del contribuente si basa sulla tempestiva comprensione dell’atto di accertamento, sulla raccolta di ogni documento idoneo (atti notarili, ricevute, perizie), e sull’uso strategico degli strumenti previsti (contraddittorio, ravvedimento, ricorso). È importante attuare subito la linea difensiva più adeguata: in molti casi fornire spontaneamente elementi idonei può escludere l’accertamento (come nel regime prezzo-valore, che di fatto blocca il controllo del valore catastale); in altri, è cruciale impugnare l’avviso in tempo per non incorrere in rigide notifiche. Infine, la giurisprudenza più recente (Cass. 2362/2025, Cass. 31568/2023, Cass. ord. 2746/2024, ecc.) fornisce nuovi principi di diritto che rafforzano le difese del contribuente: per esempio, la conferma che la plusvalenza si realizza solo al momento del rogito (non al preliminare) e che la prova delle spese redditometriche può riguardare l’intero nucleo familiare. Conoscere queste regole e aggiornarsi sulle novità è fondamentale per tutelarsi al meglio in caso di accertamento fiscale sulla compravendita immobiliare.
Fonti normative e giurisprudenziali: DPR 600/1973 (art. 38 sulle presunzioni fiscali), DPR 917/1986 (artt. 67/81-82 sulla plusvalenza), DPR 131/1986 (art. 2 sulla plusvalenza), DPR 633/1972 (art. 10 sul regime IVA), DLgs 74/2000 (reati tributari, artt. 2-4), L. 30/2019 e L. 178/2020 (disciplina del prezzo-valore e contraddittorio), L. 130/2022 (onere della prova). Cass. civ. ord. 31 gennaio 2025, n. 2362 (momento di imposizione della plusvalenza); Cass. civ. ord. 13 novembre 2023, n. 31568 (accertamento sintetico e onere della prova); Cass. civ. ord. 11 febbraio 2025, n. 3303 (demolizione e plusvalenza); Cass. civ. ord. 6 dicembre 2024, n. 31386 (plusvalenze immobiliari); Cass. pen. 7 settembre 2016, n. 37169 (dichiarazione infedele e plusvalenza); Cass. ord. 2746/2024 (introduzione del “contraddittorio rafforzato” non altera principi redditometro); ecc.
Accertamento fiscale su compravendita immobiliare? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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L’Agenzia delle Entrate contesta il valore dichiarato, il prezzo di vendita, o ipotizza una plusvalenza non dichiarata?
Le operazioni immobiliari sono soggette a controlli fiscali molto rigidi, soprattutto in caso di differenze tra valore catastale e prezzo effettivo.
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Conclusione
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