Accertamento Fiscale a Farmacia: Cosa Fare Per Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale per la tua farmacia e non sai come reagire? Ti contestano ricavi non dichiarati, incongruenze tra acquisti e vendite, scostamenti dai parametri ISA o differenze nei dati dei corrispettivi?

Le farmacie sono tra le attività più controllate dall’Agenzia delle Entrate, in quanto considerate ad alto volume di incassi e con margini prevedibili. Ma non tutti gli accertamenti sono fondati, e se sei ben organizzato, puoi difenderti efficacemente.

Perché il Fisco controlla le farmacie?
Gli accertamenti nascono da:
– Differenze tra gli acquisti di farmaci e i ricavi dichiarati
– Incongruenze tra i dati trasmessi dai registratori di cassa e i movimenti bancari
– Flussi di cassa elevati non giustificati
– Scostamenti dai parametri ISA o punteggi bassi
– Anomalie nei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria

Cosa può contestare l’Agenzia delle Entrate a una farmacia?
– Ricavi non dichiarati derivanti da vendite non scontrinate
– Omessa o infedele trasmissione dei corrispettivi telematici
– Uso improprio del registratore di cassa (reset, azzeramenti)
– Presunti ricavi in nero basati su stime induttive
– Incoerenze tra vendite di farmaci e margini registrati

Quando l’accertamento può essere illegittimo o contestabile?
– Se si basa su presunzioni astratte e non su dati oggettivi
– Se non tiene conto della stagionalità, dei resi o delle vendite di parafarmaco
– Se ignora la contabilità regolarmente tenuta
– Se non rispetta il contraddittorio con il titolare
– Se usa come base di calcolo dati errati o incompleti

Come puoi difenderti da un accertamento fiscale alla tua farmacia?
Analizza attentamente il contenuto dell’avviso di accertamento. Verifica la regolarità dei dati trasmessi, dei corrispettivi e dei registri IVA. Controlla la tracciabilità degli acquisti e la gestione del magazzino. Ricostruisci l’andamento dell’attività, tenendo conto di eventuali lavori, flessioni stagionali o situazioni straordinarie. Partecipa al contraddittorio con l’Agenzia e presenta una memoria difensiva tecnica. Se necessario, valuta il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione delle imposte e delle sanzioni
– La salvaguardia della reputazione della tua farmacia
– La tutela dei tuoi beni da azioni esecutive e iscrizioni a ruolo
– La possibilità di definire la vertenza in modo agevolato

Essere titolare di farmacia comporta grande responsabilità e obblighi fiscali precisi, ma non sei obbligato ad accettare accertamenti sproporzionati o arbitrari. Con una difesa fondata su dati reali puoi tutelare il tuo lavoro e la tua attività.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati tributaristi esperti in accertamenti su farmacie, sanità e attività regolamentate ti spiega come contestare un accertamento, quali errori può commettere il Fisco e cosa fare per difendere la tua posizione.

Hai ricevuto un accertamento fiscale per la tua farmacia?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo i documenti, i dati trasmessi, le incongruenze contestate e ti diremo se puoi annullare l’accertamento, ridurre le sanzioni o chiudere la questione in modo vantaggioso.

Introduzione

L’accertamento fiscale è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) verifica la correttezza delle dichiarazioni di imposta e ricostruisce – mediante presunzioni o calcoli sintetici – il reddito effettivo del contribuente. In ambito farmaceutico, come in ogni attività commerciale, l’accertamento può scattare in caso di incongruenze contabili o anomale spese rispetto al reddito dichiarato. Per le farmacie si pone spesso il tema delle percentuali di ricarico sui prodotti (diversi dai farmaci), della gestione dei corrispettivi in contanti e delle spese ingenti (ad esempio derivanti da acquisti o prelievi) che possono sollevare accertamenti sintetici (redditometro). Il contribuente ha però numerosi strumenti di tutela: diritti procedurali, contraddittorio preventivo, prova contraria e ricorsi tributari. Questa guida, aggiornata a luglio 2025, illustra in dettaglio tutte le tipologie di accertamento rilevanti per una farmacia, i rimedi giuridici per difendersi (dal contraddittorio fino al ricorso alla Commissione tributaria), con un linguaggio giuridico accessibile ma di livello avanzato.

Tipologie di accertamento

In Italia gli accertamenti fiscali possono seguire diversi metodi, a seconda della documentazione disponibile e degli indizi raccolti:

  • Accertamento analitico (o ordinario) – Si basa sull’esame diretto delle scritture contabili e dei documenti fiscali. L’art. 39 del DPR 600/1973 prevede che, se emergono incompletezze, falsità o inesattezze nei dati dichiarati (p.es. nel registro IVA, nel libro giornale, nei registri di magazzino), l’ufficio può rettificare il reddito come indicato in contabilità. In presenza di documenti certi (verbali di ispezione, fatture, estratti conto) l’Amministrazione può integrare il reddito sulla base di questi elementi. Ad esempio, una frode scoperta dal controllo dello scontrino elettronico e dalle fatture di acquisto può legittimare un accertamento analitico. Diritto del contribuente: in questa modalità l’onere della prova di eventuali errori spetta all’Ufficio; il contribuente può produrre documenti giustificativi e contestare la portata dei rilievi.
  • Accertamento analitico-induttivo (percentuali di ricarico) – Riguarda situazioni in cui la contabilità esistente (libri contabili e registri) è considerata inattendibile o parziale. In pratica, se emerge che la farmacia non ha registrato correttamente una parte delle vendite o degli acquisti, l’Amministrazione può utilizzare le percentuali di ricarico medie di settore per ricostruire i ricavi non dichiarati. Questo sistema, disciplinato dal comma 1, lett. d) dell’art. 39, è ammesso solo se la contabilità è carente (ad esempio mancano fatture o vi sono falle gravi nei registri) e se sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti (ex art. 2729 c.c.). Nei controlli fiscali alle farmacie, spesso si raccoglie un campione di articoli farmaceutici e parafarmaceutici e si calcolano i margini medi; tuttavia la Cassazione ha chiarito che non basta un semplice confronto tra prezzi di acquisto e di vendita di alcuni prodotti, né l’applicazione di una media aritmetica senza tenere conto della disomogeneità dei beni. Infatti, secondo la Corte suprema (Cass. Civ., sez. trib., n. 4312/2015 e n. 673/2015), se la farmacia tratta migliaia di prodotti diversi (farmaci, cosmetici, prodotti erboristici, ecc.), il campione selezionato per il calcolo della percentuale di ricarico deve essere adeguato per specie merceologica e valore, e la media va ponderata sui quantitativi venduti. In sintesi, un accertamento induttivo basato sulle ricarichi è legittimo solo se la verifica dimostra che le scritture contabili sono inaffidabili e se il metodo seguito per le ricostruzioni rispetta i criteri di congruità e coerenza logica (cfr. Cass. n. 20201/2010; n. 26007/2014).
  • Accertamento sintetico (reddiottometro) – Si applica quando il reddito complessivo dichiarato risulta chiaramente inferiore alle spese sostenute nel periodo d’imposta. L’art. 38 del DPR 600/1973 autorizza l’Agenzia a determinare il reddito del contribuente in via presuntiva sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell’anno, indipendentemente dalla contabilità (p.es. tramite analisi dei movimenti bancari, dei pagamenti con carte di credito, ecc.). In pratica, se si riscontrano spese elevate (viaggi, mutui, bonifici, consumi) incompatibili con il reddito dichiarato, l’ufficio può ricostruire sinteticamente il tenore di vita del titolare di farmacia e calcolare un reddito presunto. Dal 2024 sono state introdotte doppie soglie di scostamento: il reddito accertabile deve risultare almeno il 20% in più rispetto a quello dichiarato e dieci volte superiore all’assegno sociale annuo (circa 7.000 €). In altre parole, il redditometro colpisce soprattutto le evasioni di medio-alta entità (volte a soggetti con redditi bassi viene riservata una “franchigia”). L’accertamento sintetico è per sua natura presuntivo, e il contribuente ha ora l’onere di dimostrare, con prove contrarie, di aver finanziato le spese con redditi esenti, redditi di altri periodi o da terzi, come previsto dall’art. 38. Cruciale è il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo (art.6-bis L. 212/2000) prima di emettere l’atto finale: il Fisco deve notificare un “invito a comparire” con uno schema dell’atto sintetico e 60 giorni di tempo per controdeduzioni. Solo dopo il termine del contraddittorio, l’atto definitivo potrà essere formalizzato, tenendo conto delle osservazioni del contribuente.
  • Accertamento con parametri o indici di settore – Prima del 2018 le farmacie erano sottoposte agli studi di settore, ora sostituiti dagli “Indici sintetici di affidabilità” (ISA). Sebbene non si tratti di una modalità di accertamento automatica, una forte deviazione rispetto agli indici di settore (p.es. un fatturato anomalo rispetto alla media del comparto farmacia) può spingere l’Ufficio a un controllo fiscale. L’inosservanza delle regole ISA/ studi non genera di per sé un’accertamento, ma può essere preludio a un’analisi più approfondita dei ricavi. In ogni caso, ogni atto impositivo deve rispettare i requisiti generali di motivazione e di chiara imputazione del reddito (cfr. art. 7 Statuto del contribuente).

Tabella riepilogativa: tipologie di accertamento fiscale rilevanti per le farmacie (schema semplificato).

Tipo di accertamentoRiferimenti normativiSituazione tipicaCaratteristiche chiaveLimiti e difese
Analitico (ordinario)DPR 600/1973, art. 39, comma 1 (lett. a-d)Errori/omissioni documentali evidenti (fatture errate, Scontrini mancanti, ecc.)Rettifica su dati certi (bilancio, atti ispettivi).Onere della prova sulle violazioni è dell’Ufficio; il contribuente può produrre documenti, giustificativi e segnalare la correttezza dei dati.
Induttivo analitico (ricarico)DPR 600/1973, art. 39, comma 1 (lett. d)Contabilità irregolare o assente: partita IVA evasa, incassi non registratiRicostruzione dei ricavi tramite percentuale di ricarico di settore su campioni. Richiede contabilità inattendibile e presunzioni gravi, precise, concordanti.Cassazione: il campione di prodotti deve essere adeguato; non è ammesso il solo criterio di media semplice se le merci sono molto eterogenee. Il contribuente contesta i criteri statistici.
Sintetico (redditometro)DPR 600/1973, art. 38 (c.1, 4-8) ;D.Lgs. 108/2024, art.5Reddito dichiarato basso ma spese elevate (es. prelievi bancari, mutuo, consumi)Calcolo del reddito sulla base delle spese sostenute; richiede scostamento minimo +20% e >10× assegno sociale.Accertamento presuntivo che inverte l’onere della prova: il contribuente può opporre prove contrarie finanziarie e familiari (per es. fonti alternative di spesa). Deve essere esperito un contraddittorio preventivo obbligatorio.
Parametri/ISA (ex studi di settore)DM Mef, artt. 8-12, legge 212/2000 (Statuto), variaScostamento dai parametri medi di settore per farmaciaConfronto tra dati aziendali e indici di settore. Indice di affidabilità calcolato ex-ante.Valutazione solo indiziaria; il superamento di soglie ISA non costituisce di per sé prova di maggior reddito. L’Ufficio può chiedere chiarimenti ma deve rispettare procedure e motivazione (cfr. art. 6-bis L.212/2000).

Nella tabella, i riferimenti normativi sono indicativi: per l’accertamento sintetico si fa riferimento al DPR 600/1973, art. 38 (introdotto il redditometro), modificato dal D.Lgs. 108/2024 (che ha introdotto la doppia soglia); per l’analitico-induttivo la fonte è l’art. 39 del DPR 600/1973. Ciascun tipo di accertamento richiede specifiche presupposizioni, e il contribuente ha sempre diritto di contestare metodologia e presunzioni adottate (principio “pro contribuente” implicito negli artt. 2729, 39 DPR 600/1973).

Procedura di verifica fiscale in farmacia

Quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza decide di avviare un controllo in farmacia, si apre una serie di fasi procedurali rigorosamente regolate dalla legge. Di seguito si illustrano i passaggi fondamentali dal punto di vista del titolare della farmacia (il contribuente/debitore), con riferimenti normativi:

  • Accesso e verifica: gli agenti verificatori (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, o Caf autorizzato) possono accedere al locale aziendale della farmacia per acquisire documenti e interrogare il titolare o il personale. Normalmente presentano apposito atto di nomina e possono ispezionare registri IVA, contabili e giustificativi. Diritti del contribuente: il titolare può chiedere di vedere i documenti di accreditamento degli agenti; ha diritto di farsi assistere da un consulente di fiducia (commercialista o avvocato), e di disporre di un tempo ragionevole per fornire risposte (non è previsto che il contribuente risponda “a bruciapelo” senza preavviso). Il titolare può comunque decidere di non firmare il verbale di accesso/verbale di constatazione e di annotare riserve al suo interno o in allegato.
  • Processo-verbale di constatazione (P.V.C.): al termine della verifica fisica (che può durare da poche ore a più giorni), i verificatori redigono un verbale di constatazione che riporta gli elementi di fatto rilevati (inventario, giacenze, scontrini, ecc.) e le irregolarità riscontrate. Il contribuente può leggere e sottoscrivere il verbale, anche con riserva di eventuali contestazioni in seguito. È fondamentale conservare copia del P.V.C., in quanto eventuali rilievi non contestati in questa sede possono diventare assunti nel successivo atto di accertamento. Consiglio pratico: se necessario, si può chiedere di acquisire documenti (p.es. fatture o registri) che si ritengono rilevanti. Ogni dichiarazione del titolare annotata nel verbale può essere usata dal Fisco come fonte di prova; per questo è utile prestare massima attenzione alle domande poste e rispondere con precisione (si veda anche il caso Farmamese).
  • Contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio: dal 18 gennaio 2024 è previsto d’ufficio per legge un contraddittorio preventivo generalizzato. L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) stabilisce che “tutti gli atti autonomamente impugnabili” debbano essere preceduti – a pena di annullabilità – da un contraddittorio informato ed effettivo. In pratica, l’Amministrazione invia al contribuente uno schema di atto impositivo (una sorta di anteprima dell’avviso di accertamento) e assegna almeno 60 giorni per le osservazioni. Durante questo periodo il contribuente può fornire documenti giustificativi, contestare le motivazioni e chiedere accesso agli atti del fascicolo. L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza dei 60 giorni e, se il termine di contraddittorio scade troppo vicino al termine di decadenza dell’azione accertatrice (art. 43 DPR 600/1973), quest’ultimo viene automaticamente prorogato al centoventesimo giorno successivo. Conclusa la fase di contraddittorio, l’atto finale deve tener conto delle osservazioni del contribuente e motivare espressamente i motivi del mancato accoglimento. Questo strumento rappresenta una grande opportunità per il titolare di farmacia: permette di rispondere ai rilievi con prove e calcoli prima che l’avviso di accertamento sia definitivo, e consente di far emergere eventuali errori di diritto o di fatto dell’Ufficio.
  • Avviso di accertamento: se dopo il contraddittorio l’Amministrazione conferma le contestazioni, viene notificato al contribuente un avviso di accertamento (ex art. 42 DPR 600/1973 per redditi IRPEF/ IRES). L’avviso contiene la rielaborazione dei redditi o dei volumi d’affari, le maggiori imposte calcolate e le sanzioni applicate. Deve indicare le ragioni di fatto e di diritto dell’accertamento (fondamento normativo, presunzioni adottate, dati esaminati). In base allo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 7), l’atto deve essere motivato in modo tale da far comprendere al contribuente i presupposti e gli elementi probatori utilizzati; ad esempio, non è ammessa mera motivazione “per relationem” senza indicare i fatti concreti. Il contribuente deve controllare attentamente i conteggi e le deduzioni: è possibile ridurre l’avviso di accertamento attraverso la procedura di definizione agevolata (accertamento con adesione, art. 5 D.Lgs. 218/1997) versando almeno il 50% dell’importo, oppure si può proseguire con ricorso in Commissione tributaria.
  • Termini di decadenza: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine di decadenza per l’anno verificato (normalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d’imposta, per modifiche di imposta di base; art. 43 DPR 600/1973). Le nuove norme sul contraddittorio prevedono una proroga di questo termine in caso di interferenza con il periodo di contraddittorio. Se il contribuente non riceve alcun atto entro i termini, decade il potere dell’Amministrazione di accertare quel periodo. Viceversa, il contribuente deve notificare ricorso entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso (art. 19 D.Lgs. 546/1992).

In sintesi, dal punto di vista del debitore è fondamentale conoscere i propri diritti procedurali: il dovere del fisco di esporre i motivi del controllo, di consentire il contraddittorio preventivo e di motivare l’atto finale. Soprattutto, la recente giurisprudenza europea (Corte EDU, 6.2.2025) ha stigmatizzato l’“eccesso di potere” nelle verifiche fiscali senza sufficienti garanzie, sottolineando il diritto del contribuente alla difesa della propria vita privata e aziendale. Questo orientamento impone una maggiore trasparenza: ad esempio, il contribuente ha il diritto di sapere nello specifico su quali dati si fonda l’ispezione e di farsi assistere da un professionista.

Come prepararsi e difendersi in sede di verifica

Dal punto di vista pratico, il titolare di farmacia deve affrontare l’accertamento con un approccio prudente ma proattivo. Ecco alcuni consigli fondamentali:

  • Documentazione contabile e giustificativa: mantenere sempre in ordine tutte le scritture obbligatorie – registro IVA acquisti e vendite, libro giornale, inventari di magazzino – ed esibire tempestivamente ogni documento richiesto (fatture di acquisto, ricevute di spedizione, certi­ficati di vendita di farmaci con note di carico/ scarico). Conservare le giustificazioni per i prelievi di cassa o i pagamenti personali (ad es. pagamenti di utenze domestiche) nel caso siano oggetto di indagine (p.es. in un accertamento sintetico). Nel contraddittorio è utile fornire copia di conti correnti bancari, estratti positivi, e altri elementi che dimostrino la legittima provenienza delle somme utilizzate.
  • Risposte durante l’accesso: rispondere alle domande dei verificatori con precisione, ma senza escludere la possibilità di chiedere una pausa per prepararsi. Ricordare che tutto quanto dichiarato può poi essere riportato nel PVC. È possibile farsi assistere da un consulente in loco (commercialista o legale), in modo da integrare eventuali lacune o equivoci. Non firmare il verbale senza averlo letto e, se necessario, annotare riserve e motivi di dissenso in calce.
  • Contraddittorio endoprocedimentale: non appena si riceve lo schema d’atto (il cosiddetto “invito a comparire”), bisogna predisporre immediatamente una memoria difensiva completa. In tale fase il contribuente può – e deve – produrre ogni dato probatorio che confuti le presunzioni dell’Ufficio. Ad esempio, se l’Agenzia ha calcolato il reddito sulle spese, il titolare può dimostrare che parte di quelle spese derivano da redditi esenti (il D.Lgs. 108/2024 ha ampliato espressamente l’elenco delle possibili prove contrarie). Se sono contestate giacenze di magazzino, si possono fornire registri alternativi o estratti di vendita elettronica. È cruciale sfruttare questo diritto a difesa: pena nullità dell’atto, l’accertamento non può essere perfezionato senza aver atteso e valutato le osservazioni.
  • Contro le percentuali di ricarico: se l’Ufficio applica una percentuale di ricarico media per stimare i ricavi (ad esempio su profumiera o cosmetici), il titolare può eccepire la metodologia. Si può dimostrare la varietà dei fornitori e delle condizioni di acquisto (sconti all’ingrosso, prezzi variabili) e preparare un inventario dettagliato. In base alla Cassazione, occorre che l’accertatore selezioni un campione significativo e coerente, applicando la media aritmetica solo se i prodotti sono omogenei; altrimenti serve la media ponderata in base alle quantità. Il contribuente può anche chiedere di rilevare le giacenze di fine anno per un confronto reale, oppure proporre l’uso di indici di settore al posto del singolo campione.
  • Contro l’accertamento sintetico: se l’amministrazione procede per redditometro, il titolare deve fornire prova che le spese sono state finanziate con redditi legittimi diversi. Ad esempio, può dimostrare con documentazione che alcuni investimenti o consumi sono stati pagati da redditi esenti (come interessi, rendite, somme percepite da familiari), o che parte del reddito è stato già tassato altrove. Dal 2024 le nuove regole precisano che le prove contrarie sono ammissibili (mutate rispetto alle norme precedenti), ma il contribuente deve anticipare tempestivamente tali elementi nel contraddittorio. Va comunque ricordato che, in ogni caso, l’accertamento sintetico può essere annullato se i requisiti formali non sono rispettati (es. mancata convocazione al contraddittorio, difetto di motivazione) o se, in sede giudiziaria, viene provata l’inesistenza di una “crescita patrimoniale” ingiustificata.
  • Verifica dei termini e adempimenti successivi: non appena si riceve l’avviso, è opportuno controllare i termini di notifica. Per il ricorso in Commissione tributaria si hanno 60 giorni dall’avviso (si allegano versamenti parziali come garanzia). Nel frattempo, si può anche chiedere all’Ufficio un “accertamento con adesione” (definizione agevolata) per chiudere la vicenda pagando una sanzione ridotta. Se non vi è accordo, va preparato subito il ricorso giudiziario con tutta la documentazione difensiva illustrata (scritture, calcoli analitici, giustificativi). Il contribuente deve versare in autotutela una somma pari al 20% (o 100% se carta negoziale o terzo grado) dell’imposta riscossa per sospendere la riscossione coattiva.

In caso di controversie, la difesa in sede contenziosa (Commissioni tributarie) permetterà di invocare non solo la normativa fiscale e civile, ma anche i principi dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) – che enfatizzano la buona fede, la trasparenza e la proporzionalità – e i giudizi di legittimità. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha rimarcato più volte che le percentuali medie di settore non costituiscono di per sé prova assoluta di maggiori ricavi; inoltre il contribuente può richiamare il recente orientamento europeo (Corte EDU, 2025) secondo cui le verifiche fiscali devono rispettare il diritto alla difesa e alla riservatezza.

Simulazioni pratiche di accertamento

Per chiarire i concetti, di seguito due esempi numerici semplificati:

  1. Accertamento analitico-induttivo con percentuali di ricarico. Supponiamo che una farmacia dichiari un costo annuo per prodotti di 70.000 € e un fatturato dichiarato di 100.000 €. L’Agenzia seleziona 3 campioni di prodotti diversi (A, B, C) per i quali trova un prezzo di acquisto e di vendita indicato, calcola le singole percentuali di ricarico (per esempio 50%, 25%, 150% per A, B, C) e ottiene una media ponderata del 76%. Applicando questa percentuale al costo del venduto (80.000 € ipotetici), emerge un valore presunto dei ricavi pari a 80.000 × 1,7643 ≃ 141.000 €, quindi 41.000 € di ricavi non dichiarati. Tuttavia, il titolare contesta il metodo: mostra che il campione esaminato (solo prodotti costosi o scontati) non rappresenta i flussi reali della farmacia. Propone un campione più ampio o diversificato e dimostra che applicando la media ponderata basata sull’inventario complessivo (tenendo conto di tutte le categorie merceologiche trattate), i ricavi risultano coerenti con quanto dichiarato. In sede giudiziale, richiamerebbe la Cassazione: qualora il contribuente contesti il calcolo, il giudice deve verificare la congruità del metodo secondo i criteri di coerenza e congruità. Se il campione originale copriva solo un piccolo 9% del venduto (come nel caso concreto Cass. n. 673/2015), può dichiararsi non rappresentativo e far annullare l’accertamento in eccesso.
  2. Accertamento sintetico (reddito basato sulle spese). Immaginiamo ora una farmacia che dichiara un reddito imponibile annuo di 20.000 €, ma dai suoi conti correnti risultano prelievi per 50.000 € e acquisti personali per 30.000 €. L’Agenzia nota queste spese incompatibili e avvia un redditometro. Verifica, ad esempio, che il contribuente ha sostenuto spese sanitarie, abbonamenti e consumi per 50.000 € nel periodo, oltre ai prelievi. Con la vecchia normativa, avrebbe applicato l’accertamento sintetico se il reddito accertabile risultava +20% rispetto al dichiarato e superiore al parametro. Dal 2024 si aggiunge la soglia assoluta di dieci volte l’assegno sociale (per es. ~70.000 €); nel nostro caso il reddito accertabile (ipotizziamo 70.000 €) eccede entrambe le soglie. L’Agenzia convoca il contribuente al contraddittorio e formula una proposta di avviso sintetico. Il titolare può dimostrare che di quei 50.000 € di spese solo 20.000 € sono da attribuire al proprio reddito (ad esempio, 30.000 € derivano da eredità ricevuta o da un mutuo congiuntamente pagato). Produce documenti bancari e dichiarazioni di terzi (es. un familiare che ha versato parte della somma) per provare che non tutta la spesa è finanziata con reddito personale. Grazie alle prove, ottiene l’annullamento parziale dell’accertamento o una riduzione dell’imposta (il Fisco deve motivare l’esclusione di questi elementi nella determinazione finale). In mancanza di prova contraria, il contribuente era comunque tutelato nel contraddittorio: l’ufficio non poteva procedere senza averlo invitato e ascoltato (pena nullità, ex art. 6-bis). Alla fine, se l’atto venisse impugnato in Commissione, il giudice tributario verificherà la correttezza formale (invito e motivazione) e sostanziale (necessità delle doppie soglie e delle presunzioni semplici).

Questi esempi evidenziano l’importanza di preparare una difesa puntuale già nella fase di contraddittorio e, in caso di mancato accordo, di raccogliere tutte le prove per il contenzioso tributario. Spesso una buona documentazione e calcoli alternativi (ad es. bilanci ricostruiti o confronti con altri anni) possono far cadere i rilievi induttivi. Ad esempio, se il Fisco assume un certo profilo di ricarico medio sulla profumeria, il contribuente può dimostrare che quel profilo non era generalizzabile a tutta l’attività (come stabilito da Cass. 4312/2015), sollevando dubbi sulla coerenza logica dell’intero accertamento.

Domande frequenti (Q&A)

  • D: Cosa succede se la Guardia di Finanza entra in farmacia per un controllo fiscale?
    R: In tale fase di verifica, gli ufficiali possono esaminare registri, conti e locali aziendali. Il contribuente ha il diritto di essere informato sui motivi del controllo e di essere assistito da un consulente. È importante rispondere alle domande con calma e non fornire dati diversi da quelli effettivamente aziendali. Non è obbligatorio firmare il verbale senza prenotare riserve o attendere un parere legale. Dopo l’accesso, si può richiedere una copia del processo-verbale (PV) e prepararsi al contraddittorio obbligatorio che seguirà. (Fonte: principi generali Statuto contribuente e recenti pronunce europee).
  • D: Che cosa prevede il contraddittorio preventivo e come posso sfruttarlo a mio vantaggio?
    R: Dal 2024 l’Amministrazione è tenuta a inviare uno schema di atto con tutti i rilievi emersi, concedendo almeno 60 giorni per le controdeduzioni. In questa fase il contribuente può presentare memorie difensive e documenti (p.es. bilanci, estratti conto, prove di spesa) per confutare i rilievi. L’atto finale dovrà poi motivare perché le osservazioni non sono state accolte. È un’opportunità chiave: preparate con cura le vostre contro-argomentazioni (per esempio prospetti di calcolo alternativi o spiegazioni su spese non imponibili) e non lasciate nulla di intentato prima che l’avviso diventi definitivo.
  • D: L’accertamento indica maggiori redditi basati sulle percentuali di ricarico: come mi difendo?
    R: Innanzitutto verificate se la contabilità è stata considerata inattendibile. Se non vi sono gravi irregolarità formali, potete contestare la legittimità stessa dell’accertamento induttivo. In particolare, mostrate che i campioni di merci utilizzati sono troppo ridotti o non rappresentativi dell’insieme della merce venduta. Citando Cass. 4312/2015, il contribuente può eccepire che la media semplice va usata solo in presenza di beni omogenei. Se necessario, suggerite la media ponderata sugli inventari complessivi o sostenete il ricorso a indici settoriali. Gli accertatori devono rispettare i criteri di coerenza e congruità; in sede contenziosa il giudice valuterà se gli elementi selezionati (campione, percentuali) fossero ragionevoli.
  • D: Quali termini devo rispettare per eventuali ricorsi?
    R: Ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per impugnarlo in Commissione Tributaria Provinciale (CTP), depositando ricorso e versando in garanzia l’importo minimo delle imposte richieste. Se l’atto non viene notificato entro i termini di decadenza (art. 43 DPR 600/1973), decade il potere dell’Agenzia di agire; viceversa, trascorso tale termine, l’accertamento è insindacabile. Dal canto suo, l’Amministrazione deve notificare l’avviso entro il termine legale (di solito, 31/12 del quinto anno successivo). Grazie all’aggiornamento normativo, se la fase del contraddittorio supera 120 giorni, la decadenza viene spostata alla fine di questo periodo.
  • D: Posso sanare o definire la pretesa tributaria senza andare in giudizio?
    R: Sì. È possibile ricorrere alla definizione agevolata tramite accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997): in questa procedura il contribuente dialoga con l’Ufficio per concordare un valore accertato ridotto, versando almeno il 50% delle imposte dovute. In alternativa, per le controversie già pendenti presso le Commissioni tributarie, esistono strumenti di mediazione e conciliazione (ad es. reclamo-mediazione). Queste soluzioni permettono di ottenere sconti sulle sanzioni e chiudere il contenzioso, ma vanno valutate caso per caso con un consulente esperto.
  • D: Quali principi giuridici a tutela del contribuente posso invocare in contenzioso?
    R: Innanzitutto, lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) garantisce principi generali (trasparenza, buona fede, proporzionalità). In particolare, l’art. 12 e seguenti sanciscono il diritto ad essere informati sui motivi delle verifiche e a farsi assistere da un professionista. Inoltre, si può richiamare il principio della certezza del diritto: l’amministrazione non può creare vincoli che svantaggino il contribuente senza chiara disposizione di legge. Infine, i giuristi citano spesso la recente giurisprudenza europea: la Corte di Strasburgo ha rimarcato che senza strumenti adeguati di protezione il potere ispettivo rischia di violare l’art. 8 CEDU (privacy). Questo orientamento, pur non vincolante a livello interno, sottolinea l’esigenza che gli accertamenti fiscali rispettino i limiti di necessità e proporzionalità e garantiscano il contraddittorio.

Tabelle riepilogative

Diritti e doveri nel corso del controllo fiscale

Diritti del contribuenteObblighi/limiti dell’Amministrazione finanziaria
Essere informato sui motivi della verifica (Statuto)Svolgere la verifica nei limiti previsti dalla legge e dal mandato legale
Essere sentito e poter presentare controdeduzioniMotivare ogni rilievo contestato e non emettere atti senza aver atteso il contraddittorio
Nominare un difensore o consulente di fiduciaRedigere verbali chiari e consentire copia degli atti (Statuto art. 7)
Riprendere il proprio domicilio e sede lavorativaUsare mezzi di accesso proporzionati (max 6 mesi di decadenza dall’ispezione)
Impugnare l’avviso di accertamento (60 giorni)Non superare i termini di decadenza (art. 43 DPR 600/1973)
Chiedere l’accertamento con adesione (definizione agevolata)

Questa tabella evidenzia i reciproci diritti e doveri: ad es., il contribuente può esercitare il contraddittorio preventivo con le proprie osservazioni, mentre l’amministrazione ha l’onere di motivare l’atto finale con riferimento a tali osservazioni. Allo stesso modo, il titolare della farmacia ha diritto di accesso al fascicolo e di copiare i documenti acquisiti (Statuto art. 7), mentre il Fisco deve condurre l’ispezione entro termini ragionevoli e notificare tempestivamente gli atti.

Termini principali da ricordare

EventoTermineRiferimento
Notifica avviso di accertamento IRPEF/IRESEntro 31/12 del quinto anno successivo al periodo fiscaleArt. 43 DPR 600/1973
Contraddittorio preventivoAlmeno 60 giorni per le controdeduzioni dall’invitoArt. 6-bis L. 212/2000
Decorrenza decadenza post-contraddittorioSe i 120 gg residui al termine contraddittorio verrebbero superati, si posticipa di 120 gg (art. 6-bis)Art. 6-bis L. 212/2000
Pagamento imposte in autotutela (sospende riscossione)Al momento del ricorso: minimo 20% del maggior importo (o 100% per II e III grado)Art. 17 D.Lgs. 546/1992
Ricorso alla CTPEntro 60 giorni dalla notifica dell’avvisoArt. 19, D.Lgs. 546/1992
Ricorso alla CTR/Commissione CentraleEntro 60 giorni dalla decisione di primo gradoArt. 31, D.Lgs. 546/1992

Ricordiamo in particolare che l’art. 6-bis dello Statuto ha stabilito un meccanismo di proroga automatica del termine di decadenza: se tra la fine del contraddittorio e la scadenza ordinaria dell’azione accertatrice intercorrono meno di 120 giorni, quest’ultima viene spostata al centoventesimo giorno successivo alla fine del contraddittorio. Ciò garantisce al contribuente un minimo di tempo per presentare le proprie difese senza vedere vanificato il diritto alla contestazione ex ante.

Conclusioni

L’accertamento fiscale può rappresentare una sfida complessa per il titolare di farmacia, data la molteplicità di beni trattati e le specificità del settore. Tuttavia, il debitore dispone di un’invidiabile serie di tutele procedurali e difensive. Conoscere le diverse tipologie di accertamento (analitico, induttivo, sintetico) e i rispettivi presupposti normativi è essenziale per muoversi correttamente. In ogni fase – dall’accesso alla controdeduzione fino al ricorso giudiziario – il contribuente può utilizzare argomentazioni tecniche (presunzioni, ricalcoli, prove contabili alternative) e appellarsi a principi di legge e giurisprudenza che limitano gli abusi. L’obbligo di contraddittorio preventivo (nuovo dal 2024) costituisce una preziosa garanzia: non lasciatevi cogliere impreparati, ma sfruttate questo momento per mettere sul tavolo tutte le carte che smontano le presunzioni del fisco. In caso di accertamento davvero fondato, restano le soluzioni transattive come l’adesione con definizione dell’avviso, ma solo dopo aver verificato i propri diritti effettivi. In definitiva, la chiave è la proattività difensiva: conservare scrupolosamente la documentazione, far valere i principi di coerenza e buona fede in fase istruttoria, e impiegare gli strumenti legali (reclamo, ricorso, contraddittorio) per dimostrare l’estraneità a qualsiasi forma di evasione.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”): art. 38 (accertamento sintetico su base redditometrica); art. 39 (accertamenti analitici e induttivi sui redditi d’impresa).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (regime IVA) – disciplina analoghe modalità di rettifica dei volumi d’affari.
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto del contribuente”): art. 6-bis (obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili); art. 7 (motivi degli atti); art. 12 (diritti del contribuente).
  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 (legge di delega 2022, art. 5) – modifica l’art. 38 DPR 600/1973 introducendo le nuove soglie per il redditometro (20% e 10× assegno sociale) e ampliando le possibilità di prova contraria.
  • Corte di Cassazione: sentenze tributarie relative a farmacisti e accertamenti, in particolare Cass. n. 4312/2015 e n. 673/2015 (criteri di congruità per le percentuali di ricarico); Cass. n. 5157/2016 (ricordata in dottrina) e altre sui requisiti di gravità delle presunzioni.
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. I, 6 febbraio 2025 – sentenza che ha ritenuto violata dall’Italia l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa dell’ampio potere discrezionale attribuito alle autorità fiscali nelle verifiche.

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