Accertamento Agenzia Entrate Sulle Donazioni: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate per una donazione ricevuta o effettuata? Ti contestano il mancato pagamento dell’imposta o sostengono che la donazione sia stata simulata?

L’Agenzia delle Entrate può controllare le donazioni, anche quelle tra familiari, soprattutto se non sono state registrate o se emergono da movimenti bancari, acquisti immobiliari o verifiche patrimoniali. Ma non sempre l’accertamento è legittimo: puoi difenderti, spiegare la natura dell’atto e tutelarti da sanzioni e imposte non dovute.

Quando il Fisco accerta una donazione?
L’Agenzia può intervenire quando rileva:
– Bonifici o trasferimenti di denaro consistenti tra parenti o amici
– Acquisti intestati a una persona ma pagati da un’altra
– Finanziamenti, regali o contributi non documentati
– Movimenti bancari non coerenti con il reddito dichiarato
– Contratti di donazione non registrati o mai formalizzati

Cosa può contestarti l’Agenzia delle Entrate?
– Che si è trattato di una vera e propria donazione, anche se fatta con un semplice bonifico
– Che mancava l’atto notarile e quindi l’imposta è dovuta in misura piena
– Che si tratta di una donazione indiretta (es. acquisto casa al figlio) soggetta comunque a tassazione
– Che l’operazione era simulata e mascherava un altro tipo di accordo
– Che è stato omesso l’obbligo di registrazione e pagamento dell’imposta

Quando l’accertamento può essere illegittimo?
– Se la donazione è di modico valore e rientra nelle regole di esenzione
– Se l’importo è compatibile con il reddito del donante
– Se si tratta di un prestito documentato o di un rimborso
– Se manca la prova che il trasferimento era a titolo gratuito
– Se l’atto è già stato registrato e l’imposta correttamente versata

Come puoi difenderti da un accertamento su una donazione?
Verifica esattamente il contenuto dell’avviso di accertamento. Raccogli tutta la documentazione utile: estratti conto, dichiarazioni, eventuali contratti di mutuo, scritture private o email che provano la reale natura dell’operazione. Dimostra che si trattava di un prestito, di un rimborso o di un contributo familiare occasionale. Se si tratta di donazione indiretta, verifica se rientra in una delle ipotesi di esenzione o se la registrazione è stata omessa per errore. Partecipa al contraddittorio con l’Agenzia e, se necessario, proponi ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento dell’accertamento, se infondato o sproporzionato
– La riduzione delle sanzioni
– Il riconoscimento dell’esenzione da imposta
– La possibilità di regolarizzare con ravvedimento o definizione agevolata
– La tutela del tuo patrimonio e dei tuoi rapporti familiari

Le donazioni non sono reati, ma devono essere gestite correttamente anche dal punto di vista fiscale. Il Fisco può fare controlli, ma deve rispettare limiti di legge e non può presumere tutto senza prove.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati tributaristi esperti in donazioni, accertamenti e tutela patrimoniale ti spiega quando l’Agenzia può intervenire sulle donazioni, come contestare le sue pretese e quali documenti servono per difendersi.

Hai ricevuto un accertamento su una donazione o un bonifico contestato?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, i documenti e le contestazioni fiscali, e ti diremo se puoi annullare l’accertamento, ridurre le sanzioni o chiudere la questione senza danni per te o la tua famiglia.

Introduzione

L’imposta sulle donazioni (e sulle successioni) in Italia è disciplinata dal T.U. Successioni e Donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) e successive modifiche. Il fisco può effettuare verifiche o avvisi di accertamento mirati a liberalità di denaro o beni trasferiti per spirito di liberalità (ossia donazioni). L’accertamento può riguardare beni mobili o immobili e si concentra esclusivamente sugli aspetti tributari (imposta sulle donazioni), non sulle eventuali ripercussioni in sede di successione o civile. Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – illustra le regole attuali, le recenti novità normative e giurisprudenziali, con un taglio giuridico avanzato ma divulgativo (per avvocati, professionisti, imprenditori e privati). Sarà fornito un quadro completo (citando fonti istituzionali e sentenze aggiornate), corredato da esempi pratici, tabelle riepilogative e domande e risposte frequenti, dal punto di vista del contribuente/debitore che deve difendersi da un accertamento.

1. Donazioni dirette, indirette e informali – profili civilistici essenziali

È innanzitutto utile distinguere le tipologie di donazione sotto il profilo civilistico e fiscale, poiché determinano l’applicabilità o meno dell’imposta. In generale, la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, un soggetto (donante) trasferisce un proprio diritto o assume un’obbligazione verso un altro (donatario), arricchendone il patrimonio.

  • Donazione diretta (o tipica): deve essere perfezionata con atto pubblico notarile (art. 782 c.c.) alla presenza di due testimoni, pena nullità. Eccezioni: beni di modico valore (art. 783 c.c.) possono essere dati anche solo per traditio, senza forma solenne. Ad esempio, i genitori che cedono un immobile ai figli con atto notarile sono inquadrati come donazioni dirette. Questo tipo di donazione, se valida (anche civilisticamente nulla solo se inferiore a modico valore, ma comunque revocabile dagli eredi se lesivo di legittima), è sempre soggetto a imposta sulle donazioni secondo le aliquote ordinarie, a seconda del grado di parentela.
  • Donazione indiretta: consiste in un’attribuzione patrimoniale senza corrispettivo ottenuta tramite negozi diversi dalla tipica donazione, ma con effetto equivalente. Ad esempio, il pagamento di un debito altrui (p. es. un genitore che paga le rate del mutuo intestato al figlio) o la vendita di un bene a prezzo irrisorio. La dottrina e la Cassazione (Sez. Unite 2017, n. 18725) confermano che le donazioni indirette non richiedono forma pubblica (ossia non si applica art.782 c.c.), essendo sufficienti gli schemi negoziali tipici usati (ad es. contratto di mutuo o vendita simulata). Tuttavia, civilisticamente questi atti hanno comunque valore di donazione indiretto. Dal punto di vista fiscale, le donazioni indirette possono essere sottoposte a imposta sulle donazioni se risultano da atti soggetti a registrazione (con la relativa imposta di registro o IVA) ovvero se, pur provenendo da atti non registrabili, vengano volontariamente registrate o confessate all’Amministrazione finanziaria (cfr. art. 1, c.4‑bis e art. 56‑bis T.U., vedi oltre).
  • Donazione informale (o atto di liberalità puro): è una sottospecie di donazione indiretta che si realizza senza alcun atto scritto o formale. Tipici esempi (ricavati dalla giurisprudenza) sono: il bonifico o consegna di denaro “tra privati” (ad es. genitori che danno contanti al figlio), l’assegnazione di strumenti finanziari (“dossier titoli”), l’accollo di debiti, l’uso di beni con spirito di liberalità. In pratica, si tratta del verbalized act (“breve manu”, bonifico, assegno, uso di c/c ecc.) oppure di comportamenti omissivi (es. il coniuge che acquista solo con proprio denaro in comunione legale, aumentando così il patrimonio comune senza atto pubblico). Civilisticamente, la donazione informale è nulla per mancanza di forma, se di valore non modico; i beni/denaro restano nella sfera giuridica del donante e gli eredi possono chiederne restituzione.

Dal profilo fiscale, tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito recentemente che le donazioni informali possono essere assoggettate a imposta di donazione solo in casi molto limitati. In particolare, la Cassazione (sent. n. 7442/2024) ha ribadito che le donazioni informali non sono assoggettate all’imposta sulle donazioni, perché manca l’atto soggetto a registrazione. Esse diventano tassabili solo se (1) emergono da atti formali o volontariamente registrati, oppure (2) vengono dichiarate espressamente dal contribuente nel corso di un procedimento tributario. In mancanza di ciò (donazione informale non documentata e non auto-denunciata), l’Agenzia Entrate non può applicare l’imposta di donazione. Questo principio è stato codificato e rafforzato dalla riforma di fine 2024 (vedi oltre).

In sintesi: Donazioni dirette: tassabili secondo aliquote legali (vedi sotto). Donazioni indirette: tassabili se vi è atto registrato o se, in mancanza, il contribuente le registra volontariamente o le confessa al Fisco. Donazioni informali: in linea generale non tassate per la mancanza di atto pubblico, salvo che il contribuente non le denunci o registri nelle forme consentite.

2. Normativa fiscale attuale: aliquote, franchigie e novità 2024-2025

2.1 Aliquote e franchigie dell’imposta sulle donazioni

L’imposta sulle donazioni si applica sul valore complessivo dei beni e diritti (al netto di eventuali debiti e oneri) trasferiti gratuitamente. Le aliquote e franchigie dipendono dal grado di parentela tra donante e donatario (art. 7 TUS D.Lgs. 346/1990, come sostituito da L. 266/2005 e successive modifiche). Il regime attuale (valido anche per successioni) prevede:

  • Aliquota 4% per donazioni a favore di coniuge e parenti in linea retta (figli, ascendenti). Franchigia pari a €1.000.000 per ciascun beneficiario: se il valore complessivo della donazione non supera tale soglia, l’imposta è zero. Oltre la franchigia, si applica il 4% sul valore eccedente.
  • Aliquota 6% per donazioni tra fratelli e sorelle. Franchigia di €100.000 per beneficiario.
  • Aliquota 6% per donazioni a favore di altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado. Nessuna franchigia: si calcola il 6% sull’intero valore trasferito.
  • Aliquota 8% per donazioni a favore di altri soggetti (non parenti stretti). Franchigia zero: si tassa l’intero importo al 8%.
  • Disabili gravi: se il beneficiario è una persona con disabilità grave, la franchigia per lui è elevata a €1.500.000, a prescindere dal grado di parentela.

Queste regole sostanziali non sono cambiate dalla recente riforma; tuttavia, sono stati introdotti nuovi meccanismi di tassazione delle cosiddette liberalità indirette (vedi par. 2.3).

Per maggiore chiarezza, la Tabella 1 riepiloga le aliquote e franchigie per le donazioni (validi dal 2025):

Grado di parentelaAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge, figli, genitori (lineari)4%€1.000.000
Fratelli/sorelle6%€100.000
Altri parenti fino al 4° grado*, affini ** fino al 3°6%€0
Altri (non parenti, parenti oltre 4°)8%€0
*Beneficiario con disabilità grave€1.500.000

* Ad esempio: zii, nipoti, pronipoti (4° grado).
** Ad esempio: cognati, suoceri/nuore (3° grado in linea collaterale).

Fonte: Agenzia Entrate – schede e circolari.

2.2 Dichiarazione e versamento dell’imposta

Prima del 2025, l’imposta sulle donazioni doveva essere versata entro 60 giorni dall’atto di donazione mediante apposita denuncia di donazione da presentare all’Agenzia (cfr. DPR 131/1986, art.8). Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il sistema di autoliquidazione (D.Lgs. 139/2024, art.27, commi 2 ss.), per cui chi effettua una donazione a titolo gratuito è ora obbligato a calcolare e versare l’imposta direttamente contestualmente alla dichiarazione di successione (entro 90 giorni dal termine della dichiarazione, di fatto entro 15 mesi dalla morte). In pratica, non occorrerà più una denuncia separata per le liberalità indirette: l’imposta viene calcolata autonomamente dal contribuente in sede di successione (ove richiesta) o mediante dichiarazione integrativa apposita. L’Agenzia potrà verificare successivamente la correttezza delle dichiarazioni anche entro due anni. Il regime transitorio prevede tuttavia che le donazioni effettuate nel 2023-2024 seguano ancora le regole ordinarie (ad esempio la vecchia denuncia trimestrale).

Nota per il contribuente/debitore: se non si autoliquida entro i termini, il Fisco potrà notificare avvisi di liquidazione (con sanzioni e interessi) fino a due anni dopo. È quindi fondamentale controllare i termini e, in caso di dubbio, versare spontaneamente l’imposta per evitare sanzioni.

2.3 Nuove regole (2024-2025) sull’accertamento delle liberalità indirette

A fine 2024 la disciplina delle liberalità indirette e informali è stata riformata dalla Legge di delega 175/2022, concretizzatasi nei decreti legislativi n. 87 e n. 139 del 2024 e nella circolare AE 3/E/2025. Le novità, efficaci dal 1° gennaio 2025, mirano a rendere volontaria la tassazione delle donazioni non documentate.

In base alla nuova formulazione dell’art.56‑bis TUS (D.Lgs. 346/1990, modificato dal D.Lgs. 139/2024), le liberalità indirette (donazioni indirette e informali) sono tassabili dal Fisco solo se emergono esplicitamente nell’ambito di un procedimento tributario, ossia solo se il contribuente le denuncia volontariamente in sede di controllo. In concreto:

  • Dichiarazione spontane a: se durante un accertamento, verifica o altro procedimento tributario il contribuente confessa una donazione indiretta (p. es. in una procedura di voluntary disclosure o in sede di contraddittorio), essa può essere assoggettata a imposta. In tal caso il contribuente può usufruire delle aliquote ordinariamente dovute (4% o 6%), applicando le relative franchigie.
  • Registrazione volontaria: è sempre possibile registrare una liberalità indiretta (bonifico, atto privato) su base volontaria (ex art.8 DPR 131/86) per pagare autonomamente l’imposta alle normali aliquote. Questo atto fa scattare l’imposta come una normale donazione.
  • Nessuna dichiarazione → nessuna imposta: se il contribuente non dichiara spontaneamente la liberalità (e non effettua alcuna registrazione volontaria), il Fisco non può imputare l’imposta sulle donazioni. Pur raccogliendo elementi di prova indiretti (estratti conto, testimonianze ecc.), l’Agenzia non potrà procedere a tassare automaticamente la liberalità, perché manca il presupposto oggettivo dell’art.56‑bis (mancanza di dichiarazione in atto tributario).

In altre parole, non c’è più alcuna soglia minima (350 milioni di lire) per l’accertamento: tutte le liberalità indirette, di qualsiasi entità, potrebbero teoricamente essere soggette a imposizione, ma solo se il contribuente le segnala. Se invece la liberalità rimane occulta (non dichiarata), il criterio normativo esclude tassazione. Ciò rappresenta un vero e proprio indirizzo di favore al contribuente: conviene dichiarare spontaneamente la donazione per pagare aliquote ridotte, piuttosto che farla “scoprire” in sede di controllo.

Le disposizioni transitorie precisano che per le donazioni effettuate fino al 31 dicembre 2024 valgono le regole precedenti (soglia 350 mln, sanzioni 7% in dichiarazione tardiva). Dunque, in caso di accertamenti riferiti a liberalità del passato, si applica ancora l’art.56-bis previgente (cfr. nota seguente).

3. Requisiti per l’accertamento fiscale delle donazioni

3.1 Accertamento previgente (fino al 2024)

Fino al 31 dicembre 2024 l’accertabilità delle liberalità indirette era regolata dall’art.56-bis, comma 1, del DPR 346/1990 (come modificato dalla legge 342/2000). Esso disponeva che l’Agenzia potesse accertare e tassare le liberalità indirette solo al ricorrere congiunto di due condizioni:

  1. Dichiarazione spontanea: l’esistenza della liberalità risulti da dichiarazioni rese dal contribuente in procedimenti tributari (accertamenti di altri tributi, controlli, verifiche fiscali, riscossioni). In pratica, il contribuente deve “confessare” il dono in sede di verifica fiscale.
  2. Soglia di valore superata: l’incremento patrimoniale complessivo derivante dalla liberalità (considerato insieme ad altre liberalità verso lo stesso donatario) superi la soglia di 350.000.000 lire (≈ €180.759,92). In alternativa, il comma prevedeva che, se il contribuente registrava volontariamente la liberalità, l’imposta si applicava comunque (a prescindere dalla soglia) con le aliquote ordinarie.

In caso di accertamento (con donazione segnalata), l’aliquota applicata era originariamente il 7% sulla quota eccedente la franchigia. Dal 1/1/2025 è passata all’8%.

Ad esempio: un padre che nel 2022 dichiarava all’Agenzia di aver pagato €200.000 di mutuo del figlio (liberalità indiretta) subiva accertamento se il totale delle liberalità verso quel figlio superava €180.760. Se superata, pagava il 7% (prima della riforma) sulle eccedenze. Se non dichiarava nulla, l’Agenzia non poteva accertare l’imposta, a meno che non fosse avvenuta registrazione volontaria.

3.2 Accertamento oggi (dal 2025)

Come visto (par.2.3), dal 1° 2025 le condizioni sono cambiate radicalmente: non esiste più alcuna soglia minima. Ogni liberalità indiretta è “potenzialmente” tassabile, ma soltanto se il contribuente la fa emergere in un atto fiscale. Pertanto:

  • Donazioni indirette informalmente / non registrate: se non dichiarate, non si accerta nulla. Il fisco non può forzare l’applicazione dell’imposta. Ciò vale anche se emergono prove indirette (es. bonifici sospetti): senza confessione del contribuente, non si procede (art.56‑bis novellato).
  • Donazioni confermate/“emerse”: se invece il contribuente stesso ammette di aver elargito somme o trasferito beni, l’Agenzia può tassarle. In tal caso, se la liberalità è registrata volontariamente, l’aliquota è quella ordinaria (4% o 6% secondo il grado); se è “accertata” (cioè emerge in un controllo), si applica l’aliquota piena del 8%. Le franchigie rimangono comunque valide. In breve, il legislatore “premia” l’autodichiarazione del contribuente con aliquote più favorevoli.

Esempio normativo: la circolare AE 3/E/2025, commentando la riforma, chiarisce: “ora tutte le donazioni indirette possono essere accertate, qualunque sia il loro valore” (soglia eliminata), ma solo se emergono nel corso di un procedimento tributario. Se non “escono allo scoperto”, rimane inutile qualsiasi indagine da parte del Fisco.

4. Procedura di accertamento e termini di decadenza

4.1 Come avviene l’accertamento sulle donazioni

Un accertamento tributario relativo a donazioni può derivare da due fonti principali:

  • Accertamento da redditometro e analisi dei redditi: se negli anni di riferimento il contribuente ha speso o possiede più di quanto dichiara, l’Ufficio potrebbe indagare la provenienza del denaro. Se sospetta una donazione non dichiarata (ad es. genitori che versano liquidità sul conto), con le nuove regole non potrà automaticamente tassarla come liberalità, ma potrebbe imputare le somme come redditi (tipicamente ai sensi dell’art. 38 DPR 600/1973). Spesso, nelle verifiche sintetiche si contesta che le “elargizioni” familiari non abbiano trovato giustificazione, e si innesca il contraddittorio: il contribuente dovrà dimostrare che si tratta di donazioni, non di redditi evasi. Qui torna utile (dopo il 2025) ricordare che una donazione, se confermata da controparti o da atti, può essere opposta, evitando la contestazione come reddito irregolare.
  • Accertamento da controllo fiscale ordinario: nell’ambito di una verifica o controllo formale sui redditi e imposte del contribuente, l’Ufficio può chiedere documentazione sulle spese e sui trasferimenti effettuati. Se scopre un bonifico ingente da parte di un familiare, potrebbe interrogarsi sulla sua natura. Prima del 2025 avrebbe potuto far scattare l’art.56-bis; oggi, senza confessione, potrà al massimo insinuare redditi (o ricostruire patrimonialmente l’avanzo con gli indici presuntivi).

In entrambi i casi, il contribuente deve essere pronto a spiegare e dimostrare l’origine dei fondi. È consigliabile conservare tutta la documentazione che attesti la donazione: ricevute notarili (se fatte), atti privati, lettere di intenzione, bonifici con causale chiara, ecc. Se necessario, può chiedere la registrazione volontaria di una liberalità per regolarizzarla e beneficiare delle aliquote ridotte.

Durante l’istruttoria, è cruciale opporre documenti che attestino il rapporto familiare e i motivi di spese ingenti (ad es. fatture di un immobile comprato con quei soldi). L’onere della prova di fatto spetta in parte all’Amministrazione (che deve indicare elementi concreti) e in parte al contribuente (per provare che l’esborso è effettivamente frutto di donazione). Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che non basta provare il vincolo familiare; il contribuente deve anche mostrare che gli esborsi del familiare sono plausibili e congruenti con la capacità economica di chi dona.

4.2 Termini di decadenza

Anche per l’imposta sulle donazioni vale il principio generale: l’Agenzia deve notificare l’avviso di accertamento entro il termine decadenziale. In linea generale si applica un termine decennale dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere richiesta (art. 60 D.Lgs. 346/1990), analogo al regime dell’imposta di registro (art. 76 DPR 131/1986). In pratica, per le donazioni il termine decorre dalla data del trasferimento patrimoniale.

Attenzione però: se la liberalità viene dichiarata volontariamente in un procedimento (ad es. una voluntary disclosure del 2021 in cui si confessa un bonifico ricevuto nel 2000), la Corte di Cassazione n. 18724/2024 ha chiarito che il termine decorre non dal 2000, ma dall’anno in cui tale dichiarazione è stata resa al Fisco. In quell’ordinanza si legge che “il termine decadenziale non decorre dal giorno di effettuazione della liberalità – come prospettato dal ricorrente – bensì da quello della volontaria dichiarazione al fisco”. Ciò significa che, chi emersa la liberalità in un atto formale, rinnova di fatto il decorso dei termini per l’accertamento.

In sintesi:

  • Accertamenti su donazioni non dichiarate del passato: l’Agenzia ha 10 anni dal momento di effettuazione della donazione (per i trasferimenti documentabili) per notificare il relativo avviso.
  • Liberalità emerse con confessione: dopo la confessione alla volta fiscale, i termini ripartono ex novo da quella data. Il contribuente non può quindi far valere la scadenza del precedente decennio se in mezzo ha fatto una dichiarazione al Fisco.

Al momento non si segnalano particolari “termini speciali” ulteriori; valgono le ordinarie regole di notificazione delle cartelle di accertamento (via PEC o raccomandata).

5. Come difendersi concretamente

5.1 Strategie preliminari

Nel ricevere un avviso di accertamento sulle donazioni, il contribuente/debitore deve innanzitutto verificare:

  • Tipologia della liberalità contestata: diretta, indiretta o informale. A seconda del caso, cambiano i presupposti giuridici.
  • Valore della donazione e sua efficacia fiscale: confrontare l’importo con le franchigie. Ad esempio, una donazione da padre a figlio (linea retta) fino a €1.000.000 è esente. Se l’avviso contesta imposta su tale base imponibile, si potrà eccepire che l’imposta non è dovuta per esaurimento della franchigia.
  • Forma e documentazione: se esiste atto notarile (o scrittura privata registrata), bisogna produrlo e dimostrare la piena validità della donazione. Se invece la donazione era informale, si può far leva sul principio (confermato da Cass.) che in mancanza di atto pubblico l’imposta di donazione non è dovuta.
  • **Eventuali atti di collazione o legittima: verificare se la donazione potrebbe integrare la lesione di quota di legittima dell’erede (privato) – ma questo è profilo civilistico, non tributario. Nel contesto fiscale, rileva invece che eventuali richieste di restituzione da parte di eredi non incidono sull’avviso fiscale di donazione, se non penalmente o eventualmente in sede di separata azione civile.

5.2 Possibili linee di difesa

  1. Opporre la natura di liberalità ai fini del redditometro: se l’avviso deriva da un accertamento sintetico (redditometro), il contribuente deve produrre prove (es. bonifici, lettere, ricevute) che le spese sostenute sono state finanziate con liberalità dei familiari. Non è sufficiente dimostrare il solo grado di parentela; bisogna mostrare come i fondi sono transitati. Ad esempio, qualora i genitori abbiano versato soldi, il contribuente deve spiegare che quelle somme (documentandone la disponibilità da parte dei genitori) sono state utilizzate proprio per gli acquisti contestati.
  2. Franchigie e aliquote: qualora la donazione sia genuina, ricordarsi delle soglie esenti. Nel caso di donazione tra coniuge e figli entro €1.000.000, l’imposta non è dovuta. Se l’avviso applica un’imposta su importo inferiore alla franchigia, la difesa è immediata. Anche per fratelli, i primi €100.000 non sono tassabili.
  3. Eccezione di forma (civilistica): in presenza di una donazione informale (senza atto), può essere eccepita la nullità civilistica dell’atto (art.782 c.c.). In tal caso il contribuente sosterrà che non c’è stata vera donazione dal punto di vista giuridico; pertanto, in base ai principi generali, non c’è alcuna “capacità contributiva” da tassare. Attenzione: storicamente la Cassazione aveva comunque fatto valere l’imposta anche su donazioni nulle (cfr. Cass. 634/2012, 22118/2010), ma la più recente giurisprudenza 2024 è più favorevole al contribuente. In ogni caso, la difesa basata sulla nullità si inserisce in un contesto più ampio (eventuale azione eredità, restituzione, ma con effetti anche fiscali).
  4. Procedimenti su formale registrazione volontaria: se il contribuente desidera regolarizzare spontaneamente la donazione (ad es. in vista di contenzioso), può richiedere la registrazione volontaria dell’atto presso l’Agenzia (art.8 DPR 131/1986). In tal caso pagherà l’imposta alle aliquote ordinarie (4%/6%) e potrà evitare l’aliquota maggiorata in contenzioso. Questo percorso è un riconoscimento della donazione al Fisco e mette fine alla vertenza in cambio di un’imposta minore. Attenzione: la registrazione ha efficacia solo per il futuro; se l’Agenzia ha già emesso avviso, questa può essere parte del dialogo per una transazione (criterio dell’art. 38-bis).
  5. Ricorso tributario: a fronte di un avviso di accertamento, il contribuente può sempre ricorrere entro 60 giorni alla Commissione Tributaria Provinciale indicando i motivi di impugnazione (ad es. vizi di motivazione, violazione di diritto). I rilievi di merito sulle donazioni saranno esaminati nel merito dal giudice tributario. È fondamentale documentare subito il giudice con gli elementi che dimostrano la natura della transazione (atto notarile, contratti, estratti conto, testimonianze notarili, perizie di valore, ecc.). In udienza, si possono evidenziare i passi normativi e le sentenze a favore (ad es. Cass. 7442/2024 sulla necessità di atto registrato). Se il ricorso è fondato, il giudice può annullare l’avviso totale o parziale.
  6. Aspetti processuali: in genere negli accertamenti sulle donazioni può trovare applicazione sia il rito ordinario che quello abbreviato della sanzione impugnativa (L. 212/2000). È quindi cruciale non solo la difesa di merito, ma anche il rispetto dei termini (60 giorni per impugnare) e delle formalità (interposizione di eventuali appelli in C.T.R. in caso di soccombenza). I consulenti dovranno seguire il filo logico normativo (art.56-bis, franchigie, dottrina Cass., Circolari AE) e contestare eventuali inesattezze di fatto dell’Ufficio (ad es. calcolo errato delle franchigie).

5.3 Domande & Risposte frequenti

  • D: “Mi hanno notificato un accertamento perché ho ricevuto un bonifico dai miei genitori. Devo pagare l’imposta di donazione?”
    R: Bisogna verificare se la liberalità rientra nelle eccezioni previste dall’art. 56-bis TUS. Se si tratta di donazione diretta (es. trasferimento di denaro a titolo di dono) potresti dover pagare, soggetto a franchigie. Se invece il bonifico è un pagamento di debiti o altre liberalità indirette, la Cassazione impone che solo le donazioni indirette “emerse” in procedura possono essere tassate. Se non hai formalizzato o confessato la donazione, con le nuove regole dal 2025 potrai eccepire che non è dovuta imposta (mancando dichiarazione tributaria). Di norma, se si tratta di semplice accertamento redditometrico, conviene documentare l’effettiva provenienza familiare del denaro.
  • D: “Ho dato 150.000 € a mia sorella (fratelli/sorelle). L’Agenzia mi dice che devo pagare il 6% su tutto. È corretto?”
    R: Per le liberalità tra fratelli è prevista aliquota 6% con franchigia 100.000€. Quindi, se il valore totale della donazione è 150.000, i primi 100.000€ sono esenti e l’imposta si calcola solo sui restanti 50.000. L’avviso che tassa l’intero importo è errato. Difendi dunque l’applicazione della franchigia da 100.000€ e la tassazione solo del supero.
  • D: “Ho trasferito una casa a mia nipote senza atto notarile (bonifico). Mi dicono di pagare l’imposta. Posso far valere l’assenza di atto?”
    R: Civilisticamente, la donazione di un immobile richiede forma notarile (art.782 c.c.) ed è nulla se non osservata. Sotto il profilo fiscale, fino al 2024 la Cassazione chiedeva segnalazione in atto o registrazione volontaria per tassare anche liberalità indirette. Oggi, con la nuova norma, potrai eccepire sia la nullità civilistica della donazione, sia il fatto che trattandosi di liberalità non dichiarata non può essere tassata (manca il “procedimento tributario” richiesto). Di norma, se la donazione informale non è emersa da alcun atto, l’Agenzia non può imporre l’imposta. Attenzione però: eventuali eredi potrebbero rivendicare civilmente la restituzione del bene.
  • D: “L’Agenzia ha aperto una verifica e sembra voler tassare una donazione indiretta. A chi mi rivolgo?”
    R: Innanzitutto, rispondi al contraddittorio fiscale entro i termini, fornendo documenti che dimostrino o confutino la donazione. Se arriva un avviso, valuta con un legale tributario il ricorso in Commissione Tributaria. In fase giurisdizionale potrete invocare le pronunce di Cassazione (es. n.7442/2024) e la circolare AE 3/E/2025 che richiede la dichiarazione esplicita. Se possibile, cerca di avvalerti del meccanismo di composizione agevolata (art. 38-bis DPR 600/1973) pagando almeno l’imposta principale e riducendo sanzioni, nel caso non vi siano profili penalmente rilevanti.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1. Aliquote e franchigie imposta di donazione (aggiornato 2025)

Relazione donante–beneficiarioAliquotaFranchigia (€)
Coniuge, genitori, figli, linea retta4%1.000.000
Fratelli/sorelle6%100.000
Altri parenti fino al 4° grado*6%0
Altri (nessun legame diretto)8%0
*Se beneficiario disabile grave: +1.500.000€ ** in aggiunta alla sua franchigia personale.

Tabella 2. Confronto normativa liberalità indirette (pre-2025 vs post-2025)

AspettoPre-2025 (art. 56-bis vecchio)Dal 2025 (art. 56-bis nuovo)
Soglia per accertamentoSolo liberalità con incremento > €180.760 (350 mln lire).Nessuna soglia: qualsiasi liberalità può essere tassata, purché emerga.
Dichiarazione richiestaDoppia condizione: donazione dichiarata in sede di accertamento e superamento soglia.Liberality tassabile solo se emerge spontaneamente in un procedimento tributario.
Registrazione volontariaPossibile: atto registrato consente tassazione “ordinaria” (aliquote art.56).Conservata: registrazione volontaria porta al regime ordinario (aliquote 4%,6%).
Accertamento “forzato” (Fisco)Se sbagli emergono dalla dichiarazione altrui, aliquota 7% su eccedenza.Se emerge in controllo, aliquota fissa 8% per tutte le tipologie (con franchigie).
Donazioni informaliNon espressamente escluse, ma fattispecie ambigua – Cass. precedenti imposeva imposta anche su donazioni nulle.Escluse da tassazione se non dichiarate o registrate.

7. Esempi pratici

  1. Esempio 1: Mario dona 500.000€ al figlio Luigi con bonifico bancario, senza atto notarile. Mario riceve un accertamento.
    • Analisi: Relazione padre–figlio (linea retta). Franchigia 1.000.000€: l’imposta non è dovuta su 500.000€ perché rientra nei primi 1 mln (zero imposta). Inoltre, dopo la riforma 2025 si potrebbe eccepire che la liberalità non è emersa in alcun procedimento (Mario non ne ha mai parlato con il Fisco). Quindi in pratica l’accertamento sarebbe illegittimo su entrambi i fronti. Si contesterebbe l’erronea applicazione dell’imposta (importo tassato oltre franchigia) e, in secondo luogo, l’anomalia dell’accertamento stesso.
  2. Esempio 2: Anna regala 150.000€ alla sorella Carla (fratelli). Nessun atto formale. L’Agenzia contesta imposta di donazione sul totale.
    • Analisi: Relazione fratelli: franchigia 100.000€, imponibile 50.000€; l’imposta dovuta sarebbe 6% di 50.000 = 3.000€. Se l’avviso tassa i 150.000 per intero (9.000€), si contestano franchigia e calcolo. Inoltre, l’atto di donazione è informale, per cui si applica la regola Cass.7442/2024: tasse solo se atto registrato/denunciato. Dopo la riforma, si rileva che Carla non ha mai dichiarato l’importo e dunque, in assenza di registrazione volontaria, l’Agenzia non dovrebbe accertare alcun tributo sulla liberalità. Difesa: chiedere annullamento per mancanza di presupposto impositivo e per errata quantificazione.
  3. Esempio 3: Federico acquista un appartamento da un venditore estero per 300.000€. Il pagamento lo fa la madre con bonifico dal suo conto. La madre non dichiara nulla al Fisco. Viene notificato avviso di accertamento redditometrico a Federico.
    • Analisi: Qui la madre ha effettuato una liberalità indiretta (pagamento di prezzo al posto del figlio). L’atto di acquisto è registrato (soggetto a IVA/registro), quindi la liberalità indiretta teoricamente è esente da imposta di donazione per espressa eccezione normativa (art.1, c.4-bis TUS: liberalità collegate ad atti immobiliare non tassabili). Ciò significa che, anche se la madre non ha detto nulla all’Agenzia, la donazione indiretta non determina imposta sulle donazioni. Il Fisco in questo caso non potrà applicare la tassazione donazioni (errore: quell’obbligo ricadeva sul venditore/termine di registrazione). Si dovrà contestare la notifica come fondata su presupposto errato. In alternativa, se l’avviso riguarda imposte dirette (redditi), Fabio potrà dimostrare che la fonte dei fondi è libera (donazione della madre) per non pagare IRPEF sui 300k.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. imposta successioni e donazioni).
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. registro – art.8 su registrazione volontaria).
  • L. 342/2000, L. 248/2005 e L. 239/2024 (modifiche TUS).
  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (riforma imposte successioni/donazioni; art.56-bis novellato).
  • Circolare Agenzia Entrate 3/E del 16.4.2025 (chiarimenti su successioni/donazioni e liberalità indirette).
  • Cass. SS.UU. 27.7.2017, n. 18725 – donazione titoli “esecuzione indiretta” e forma.
  • Cass. Sez. Trib. 20.3.2024, n. 7442 – liberalità informali/indirette e art.56-bis.
  • Cass. Sez. Trib. 9.7.2024, n. 18724 – termine decadenza art.56-bis.
  • Cass. Sez. Lav. 30.1.2019, n. 2700 – donazione nulla, effetti e sanatoria.
  • Cass. n. 634/2012, n. 22118/2010 – liberalità informali tassate (su trasferimenti denaro infruttiferi).
  • Circolari e risoluzioni Agenzia Entrate su successioni e donazioni (in particolare n.30/E/2015).

Accertamento Agenzia Entrate sulle donazioni? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché hai fatto o ricevuto una donazione di denaro, beni o immobili?
L’Agenzia delle Entrate ti contesta il mancato pagamento dell’imposta, la mancata registrazione o la simulazione di un atto?

Le donazioni, anche tra familiari, sono soggette a regole precise. Se non vengono rispettate, il Fisco può imporre imposte, sanzioni e interessi anche a distanza di anni. Ma hai diritto a difenderti.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la documentazione e la natura della donazione contestata
  • 📌 Verifica se l’atto era realmente soggetto a tassazione o se è stato interpretato erroneamente
  • ✍️ Redige memorie difensive per evitare sanzioni o ridurre le somme richieste
  • ⚖️ Ti rappresenta nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per annullare l’avviso
  • 🧾 Ti assiste nella corretta regolarizzazione fiscale delle donazioni future

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità patrimoniale
  • ✔️ Consulente per la difesa da accertamenti su donazioni di denaro, immobili e beni mobili
  • ✔️ Consulente legale per famiglie, professionisti e soggetti con patrimonio personale rilevante

Conclusione

Anche una semplice donazione familiare può generare un accertamento fiscale.
Con la giusta assistenza puoi evitare imposte non dovute, difenderti dalle sanzioni e tutelare i tuoi beni.

📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!