Ex Titolare Di Impresa Di Progettazione E Realizzazione Software Con Debiti: Cosa Fare

Hai chiuso la tua impresa di progettazione e realizzazione software, ma i debiti non sono spariti con l’attività? Fornitori, banche, agenzie fiscali o enti previdenziali continuano a chiederti pagamenti che non riesci più a sostenere?

Essere ex titolare non significa essere senza diritti. Anche se l’impresa ha cessato di operare, puoi ancora difenderti da richieste illegittime, bloccare pignoramenti e cercare soluzioni reali per alleggerire – o persino azzerare – i tuoi debiti.

Se l’impresa ha chiuso, puoi ancora essere perseguito per i debiti?
Sì, ma dipende dalla forma giuridica. Se la tua era una ditta individuale o una società di persone (es. SNC), rispondi con il tuo patrimonio personale anche dopo la chiusura. Se avevi una SRL, in linea generale i debiti restano in capo alla società, salvo garanzie personali o comportamenti irregolari. In tutti i casi, è fondamentale esaminare bene la situazione.

Cosa può accadere dopo la cessazione dell’impresa?
– Ti arrivano solleciti, decreti ingiuntivi o cartelle esattoriali
– L’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento di imposte o contributi non versati
– Le banche chiedono il rientro per fidi, finanziamenti o linee di credito
– Potresti subire pignoramenti su conto corrente, auto, stipendio o beni personali
– Rischi segnalazioni in Centrale Rischi o nelle banche dati dei cattivi pagatori

Quando puoi contestare le richieste?
– Se il debito è prescritto e non è stato interrotto correttamente
– Se si tratta di somme già pagate o frutto di errori contabili
– Se la notifica dell’atto è irregolare o incompleta
– Se non hai firmato garanzie personali e agisci solo come socio non operativo
– Se la pretesa è sproporzionata o basata su stime non documentate

Come puoi difenderti se hai ancora debiti dopo la chiusura dell’attività?
– Verifica esattamente chi ti sta chiedendo il pagamento e a che titolo
– Analizza il contratto, gli atti societari e le eventuali fideiussioni
– Controlla termini, importi, prescrizioni e regolarità delle notifiche
– Richiedi la documentazione completa e valuta l’opposizione legale
– Se hai più debiti, valuta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
– Puoi anche proporre un saldo e stralcio per definire la posizione con una somma ridotta
– Affidati a un avvocato per evitare danni al patrimonio personale e bloccare gli atti urgenti

Cosa puoi ottenere con la difesa giusta?
– L’annullamento di cartelle, decreti o pignoramenti illegittimi
– La riduzione del debito tramite trattativa o procedura giudiziale
– Il blocco delle esecuzioni in corso e la tutela dei beni familiari
– La possibilità di chiudere le pendenze con una somma sostenibile
– La salvaguardia della tua reputazione e la libertà di ripartire

Anche se la tua attività nel settore software è finita, la tua vita e il tuo futuro meritano protezione. Ogni giorno senza reagire può aggravare la situazione. Ma con una strategia corretta puoi difenderti, ridurre il debito e voltare pagina.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, responsabilità patrimoniale e difesa del debitore – ti spiega cosa fare se, da ex titolare, sei ancora perseguito per i debiti dell’impresa.

Sei un ex titolare di impresa software con debiti in sospeso?

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Introduzione

Contesto: il soggetto in questione era titolare (anche unico socio) di una piccola impresa di progettazione e realizzazione software, ora chiusa. Pur cessata l’attività, restano debiti verso fornitori, banche, previdenza ecc. L’esposizione debitoria (sovraindebitamento) deve essere gestita in base alla normativa italiana vigente (Legge sul sovraindebitamento 27 gennaio 2012 n.3 e Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) adottando le procedure a difesa del debitore. Nel presente approfondimento – di taglio giuridico-divulgativo ma avanzato – esaminiamo le opzioni normative per l’ex titolare debole economicamente, privilegiando il punto di vista del debitore che vuole difendersi dalle pretese creditorie. Verranno illustrate le principali procedure (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, liquidazione controllata, concordati e composizione negoziata), con riferimenti a norme aggiornate e giurisprudenza recente, tabelle sintetiche e Q&A su casi tipici solo in ambito italiano.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina generale si fonda su due pilastri:

  • Legge 27 gennaio 2012, n.3 (c.d. “Legge sul sovraindebitamento”), che introduce strumenti per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprese di modeste dimensioni) in difficoltà finanziaria, consentendo accordi con i creditori e liquidazioni del patrimonio personale.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), aggiornato dalle varie leggi di riforma (in particolare D.L. 118/2021 conv. L.147/2021, D.Lgs. 83/2022, L.178/2022 ecc.), che regola le procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione dei debiti, composizione negoziata, etc.) applicabili a imprese e imprenditori commerciali (art. 2 ccii).

Fonti aggiornate: tra le più autorevoli vi sono i testi legislativi ufficiali e le principali sentenze delle Sezioni Unite e Sezioni specializzate della Cassazione in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento. Fondamentale anche la prassi delle Camere di Commercio (organismi di composizione della crisi) e delle procure sul tema. Nei paragrafi seguenti, si esamina la normativa chiave con riferimenti diretti agli articoli e alle sentenze più recenti.

Sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Definizione e presupposti

Si definisce sovraindebitamento la situazione di «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni». Tale regime si applica ai debiti personali non coperti da procedure concorsuali maggiori (fallimento). Il debitore in sovraindebitamento può concludere con i creditori un accordo di ristrutturazione o liquidare il proprio patrimonio secondo i capitoli della legge n.3/2012. Il consumatore (persona fisica «per scopi estranei all’attività professionale/impresarial») gode di tutele analoghe (piano del consumatore) anche fuori dall’attività imprenditoriale, purché i debiti siano estranei a quelli sociali.

Strumenti principali

  1. Composizione negoziata: Introdotta dal D.L. 118/2021 conv. L.147/2021, è una procedura stragiudiziale “a favore degli imprenditori commerciali ed agricoli” in difficoltà. Con apposita istanza telematica alla Camera di Commercio, l’imprenditore ottiene la nomina di un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori. Se risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento, l’esperto redige una relazione finale con possibili soluzioni. Questa procedura volontaria non presuppone automatici effetti di legge come la sospensione delle azioni esecutive, ma di fatto impedisce ulteriori iniziative (uno degli intenti è evitare pignoramenti prima dell’accordo). Esempio: un ex titolare di ditta può attivare la negoziazione se prevedibile un piano di rientro dal debito, tentando un accordo stragiudiziale con i creditori.
  2. Accordi di ristrutturazione ex art.67 ccii (piano del consumatore): I consumatori in crisi possono proporre (con l’OCC di competenza) un piano di ristrutturazione dei debiti. Tale piano indica modalità e tempi specifici per superare la crisi e soddisfare i crediti, anche parzialmente. L’omologazione spetta al Tribunale: verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità. Si differenzia dal piano del consumatore tradizionale (L.3/2012) poiché è un istituto del Codice della crisi e riservato ai consumatori e piccoli imprenditori con debiti estranei all’attività.
  3. Piano del consumatore (art. 8 L.3/2012): Procedura di natura analogica al concordato per i soli consumatori (debitori non imprenditori) in sovraindebitamento. Il debitore presenta un piano ai creditori attraverso un organismo di composizione (OCC). Il piano può prevedere ristrutturazione dei debiti (dilazioni, riduzioni, cessione di beni) secondo contenuti liberi, purché sia realistica la soddisfazione dei creditori (con particolare tutela dei crediti impignorabili). Se il Tribunale omologa il piano, esso vincola tutti i creditori che hanno partecipato: in sostanza il debitore ripaga secondo quanto concordato e ottiene il beneficio dell’esdebitazione finale (art. 18 L.3/2012). Cassazione recente ha chiarito che nei piani del consumatore è possibile prevedere dilazioni superiore a un anno per i crediti garantiti, purché sia data ai creditori l’opportunità di votare o esprimersi sulla convenienza del piano.
  4. Accordo di composizione della crisi (art. 7 L.3/2012): Prevede un accordo con i creditori assistito dall’OCC, con piano di liquidazione o ristrutturazione debiti. Se i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (escluse garanzie soddisfatte) approvano, l’OCC trasmette tutto al tribunale, che, riscontrata la regolarità e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, omologa l’accordo. L’accordo omologato vincola tutti i creditori antecedenti alla pubblicità (diritti di terzi posteri sono esclusi). Il piano omologato deve essere eseguito integralmente: in caso di inadempimento colposo del debitore (art. 14-ter, c.5 L.3/2012), o di frode, il giudice dichiara la cessazione degli effetti dell’omologazione e i creditori recuperano il residuo originario (cfr. art. 13 L.3/2012).
  5. Liquidazione controllata (art. 14-ter L.3/2012): È la forma finale di composizione per i debitori (persone fisiche) senza attività reddituali future, che chiedono la liquidazione di tutti i beni per sanare i debiti. Il debitore chiede al Tribunale di vendere il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, estinguendo i creditori in base al ricavato. La domanda deve essere accompagnata da inventario dei beni e relazione dell’OCC che documenta cause dell’indebitamento e incapacità di pagare. L’omologazione da parte del giudice apre la procedura di liquidazione: viene nominato un liquidatore giudiziale che dispone la vendita degli asset. Imprescindibile la trasparenza del patrimonio: se la documentazione non consente di ricostruirne compiutamente la consistenza, la domanda è inammissibile. La liquidazione sospende automaticamente gli interessi convenzionali/legali sui debiti (art. 14-ter, c.7): ciò significa che, una volta depositata la domanda di liquidazione, i debiti non maturano ulteriori interessi fino al termine della procedura. Al termine, il giudice pronuncia l’esdebitazione: se i creditori hanno ottenuto almeno il 10% dei crediti, il residuo dei debiti viene cancellato definitivamente. La recente sentenza della Corte Costituzionale 121/2024 ha stabilito che anche i procedimenti di liquidazione controllata beneficiano del patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), agevolando i debitori meritevoli.

Esdebitazione

Importante effetto finale delle procedure è l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti residui non estinti con il piano o con la liquidazione. La legge consente l’esdebitazione alla fine delle procedure di composizione della crisi per debitori meritevoli (senza dolo o colpa grave nel generare la crisi). Si noti che, per la liquidazione controllata (ex art. 14-ter), l’esdebitazione è concessa se il debitore non ha luci di frode: il giudice, verificata l’assenza di dolo o colpa grave nell’indebitamento, pronuncia con decreto l’esdebitazione. Però chi fruisce dell’esdebitazione deve presentare una sola volta domanda: un debitore in condizioni di inescusabile indigenza può infatti ottenere l’esdebitazione solo una volta nella vita. Inoltre, qualora nel quadriennio successivo emergessero «utilità rilevanti» (redditi aggiuntivi pari almeno al 10% dei debiti), il giudice può chiedere una dichiarazione di tali sopravvenienze e revocare il beneficio se dovuto.

Effetti di sospensione

Durante i procedimenti di sovraindebitamento, il debitore gode di tutele temporanee. In particolare, dalla data di apertura della procedura sono automaticamente sospese ogni azione esecutiva e cautelare sui beni destinati alla procedura (art. 270 CCII, D.Lgs. 14/2019): ad esempio pignoramenti immobiliari o mobiliari già intimati si bloccano. Nel caso di liquidazione controllata, l’art. 14-ter (comma 7) L.3/2012 stabilisce la sospensione degli interessi, come detto. La sospensione è inoltre prevista per l’istanza di concordato preventivo (art. 162-bis L.Fall/CCII) o di accordi di ristrutturazione (art. 182-ter L.Fall), ma nel caso del piccolo imprenditore chiuso, il primo effetto utile è la domanda di liquidazione del patrimonio o l’apertura del concordato.

Cassazione su sovraindebitamento

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su questioni pratiche: ad esempio, nella sentenza Cass. civ. Sez. I, 23 dicembre 2024 n. 34150 si è ribadito che è legittimo nei piani del consumatore o accordi di ristrutturazione prevedere dilazioni di pagamento superiori a 1 anno per crediti garantiti, purché ai creditori sia riconosciuta la facoltà di votare o opporsi (e ciò influisce solo sulla convenienza, non sui loro diritti sostanziali). In sintesi, la giurisprudenza attuale privilegia la flessibilità del piano del debitore, ponendo l’accento sulla correttezza del procedimento (ad esempio, voto dei creditori, congruità del piano) piuttosto che sul limite temporale fisso originariamente previsto.

Procedure del Codice della crisi per imprese cessate

Se l’ex titolare aveva costituito una società di persone (S.n.c. o S.a.s.) o una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) e ha “chiuso” l’attività, occorre distinguere:

  • Ditta Individuale: l’imprenditore è responsabile illimitatamente con tutti i beni personali. Anche dopo la chiusura dell’attività, in assenza di liquidazione formale, la sua posizione debitoria resta tale, rientrando nei presupposti della Legge 3/2012. Quindi l’ex titolare potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento sopra descritte (accordi con i creditori e liquidazione controllata) per bloccare pignoramenti e ottenere l’esdebitazione sui debiti residui.
  • Società in nome collettivo o in accomandita semplice: i soci (illimitatamente responsabili, specialmente i accomandatari nella S.a.s.) rispondono personalmente per i debiti sociali. Se la società è sciolta, i creditori sociali possono rivalersi direttamente sui soci. In tal caso, ciascun socio può impiegare le stesse procedure sopra viste a titolo personale (ad esempio un socio unico può proporre la liquidazione del proprio patrimonio personale con L.3/2012) per affrontare i debiti. In alternativa, se ancora aperta, la società può chiedere il concordato liquidatorio o, se applicabile, il fallimento (liquidazione giudiziale); in ogni caso i soci sono chiamati a rispondere personalmente.
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o per azioni (S.p.A.): la responsabilità dei soci è limitata al conferimento. Se la società è stata formalmente liquidata e cancellata, in linea di massima i crediti sociali si estinguono con l’atto finale, salvo pretese di revocatoria o responsabilità degli amministratori. Se invece la società è ancora iscritta e indebitata, essa potrà accedere alle procedure del codice della crisi (concordato preventivo liquidatorio o con continuità, accordi di ristrutturazione). L’ex titolare come socio non risponde dei debiti sociali a meno di garanzie personali prestate. Tuttavia, se ha fornito garanzie (ad es. fideiussioni bancarie), egli può essere chiamato personalmente dal creditore garante. In tal caso, anche per l’ex socio vale l’iter di sovraindebitamento per il suo debito personale (es. liquidazione del patrimonio personale per pagare la garanzia). Le pronunce sui fallimenti (ora “liquidazioni giudiziali” per srl) confermano che, se si dichiara il fallimento dopo un accordo di ristrutturazione, quest’ultimo viene risolto e i debiti si riattivano per il loro importo originale. Questo principio vale anche per le società in crisi.

Tabella riepilogativa – Forme di impresa:

Forma giuridicaResponsabilità titolare/sociProcedure applicabili a debiti
Ditta individualeIllimitata (titolare risponde con tutti i propri beni)Sovraindebitamento (accordo di composizione o piano del consumatore, art.7-14 L.3/2012) con omologazione del Tribunale; liquidazione controllata (art.14-ter L.3/2012) per vendita del patrimonio. Esdebitazione conclusiva (art.18 L.3/2012) se meritevole.
Società di persone (Snc, Sas)Illimitata e solidale (Snc: tutti; Sas: accomandatari)Stesse procedure del debitore persona fisica per ogni socio illimitatamente responsabile (sovraindebitamento con OCC, liquidazione del patrimonio personale). Se la società esisteva, possibile concordato preventivo o liquidazione giudiziale della società, ma i soci rimangono poi personalmente esposti.
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)Limitata al capitale sociale (imprenditore non risponde salvo garanzie)Se società non liquidata: concordato preventivo (con continuità o liquidatorio) o accordi di ristrutturazione in base al codice crisi. L’ex titolare che ha sottoscritto garanzie può essere aggredito personalmente: in tal caso si applicano le procedure di sovraindebitamento sul piano personale. Se la società è stata liquidata regolarmente, i creditori sociali sono soddisfatti su patrimonio sociale; eventuali responsabilità residue (ad es. amministratori) vanno trattate a parte.
Società per azioni (S.p.A.)Limitata (analogamente a S.r.l.)Procedure come per la S.r.l. (fallimento/liquidazione, concordato o accordi).
Società semplice, altri (SS)Illimitata (soci)Come Snc: soci personalmente responsabili e possono usare le procedure personali di sovraindebitamento.

Come difendersi dai creditori

L’ex titolare debitore deve innanzitutto rivolgersi a un legale esperto in crisi d’impresa o a un Organismo di composizione della crisi (OCC) competente (in genere presso la Camera di Commercio locale). I passi concreti possono essere:

  • Ricognizione passivo: compilazione dello stato passivo dei debiti (creditori, importi, garanzie). Fondamentale preparare tutta la documentazione contabile, bancaria, contrattuale che attesti il debito e le circostanze di chiusura dell’attività.
  • Istanza di composizione o liquidazione: in base alla propria situazione, depositare al Tribunale la domanda di apertura della procedura più adatta (accordo di composizione della crisi o liquidazione controllata ex L.3/2012). Una volta aperta la procedura, tutti i processi esecutivi sui beni inclusi nella procedura sono sospesi (ad esempio pignoramenti immobiliari cadono, salvo privilegi). Questo costituisce la prima tutela: interrompere le minacce esecutive.
  • Coinvolgimento dell’OCC: il Tribunale nomina un Giudice delegato e un liquidatore (o commissario straordinario) che incontrano il debitore. Il debitore deve fornire all’OCC ogni informazione utile sulla situazione patrimoniale e sulle cause dell’insolvenza; l’OCC può segnalare criticità o opportunità (ad es. spunti per un piano di rientro).
  • Presentare un piano o accordo: con l’aiuto dell’avvocato e dell’OCC, il debitore presenta una proposta di ristrutturazione (piano del consumatore/accordo ai sensi della Legge 3/2012) o chiede direttamente la liquidazione del patrimonio. Il piano deve rispettare i requisiti di fattibilità e convenienza (ad es. pagare integralmente i crediti impignorabili). Per i non consumatori, l’art. 8 L.3/2012 richiede che non si tratti di abuso (colpa grave, frode, piani rivedibili precedenti), pena inammissibilità; inoltre il debitore non deve aver già goduto di esdebitazione due volte.
  • Attesa dell’omologazione o di indicazioni del giudice: se il piano/accordo convince il tribunale (ottenendo almeno il consenso della maggioranza qualificata dei creditori, con controllo delle prelazioni), si ottiene l’omologazione e diventa vincolante per tutti i creditori aderenti. Se si opta per la liquidazione, si procederà alla cessione dei beni. In entrambi i casi, dopo 3 anni (o al termine della procedura) si può chiedere l’esdebitazione dell’eventuale residuo.

Esempio pratico: Mario, 50 anni, ex titolare di ditta di software ora chiusa, deve 100.000€ a fornitori e banche e possiede un autocarro e qualche arredo non ipotecato. Mario può chiedere al Tribunale l’apertura della liquidazione controllata (art. 14-ter L.3/2012). Con l’OCC preparerà l’inventario dei beni e la relazione; finché la procedura dura, i creditori non potranno più espropriare gli unici beni disponibili. Entro 3 anni la procedura venderà il veicolo e gli arredi, soddisfacendo per quanto possibile i debiti; Mario ottiene poi esdebitazione dei restanti debiti purché non vi sia stata frode. In alternativa, se ritenesse di poter ripagare qualcosa attraverso un piano, potrebbe proporre un accordo di composizione (art. 7 L.3/2012) coinvolgendo i creditori privati.

Domande frequenti (Q&A)

  • D: Posso accedere alle procedure di sovraindebitamento anche se l’impresa è chiusa da tempo?
    R: Sì. Ciò conta poco. Se i debiti sono sorti nell’ambito dell’attività d’impresa, il titolare può ricorrere ora agli strumenti previsti per il suo stato di sopravvenuto sovraindebitamento. In particolare, un ex titolare individuale o socio di Snc può chiedere il concordato con i creditori o rivolgersi alla procedura di liquidazione controllata (L.3/2012) per il proprio patrimonio personale. Se era socio di S.r.l., e ha perso il capitale sociale, i suoi debiti personali possono essere gestiti allo stesso modo, salvo che non disponga di garanzie come ci spiega l’esperto legale.
  • D: Che differenza c’è tra concordato preventivo e accordo di composizione della crisi?
    R: Il concordato preventivo è una procedura concorsuale (del Codice della crisi) riservata alle imprese fallibili: permette di continuare l’attività con nuovi capitali o liquidare l’azienda in modo ordinato, sotto controllo del tribunale. L’accordo di composizione della crisi ex L.3/2012 è riservato ai debiti di persone fisiche o piccole imprese (non fallibili). In pratica il concordato richiede presentazione di bilanci e coinvolge in genere i finanziatori (banche, investitori), mentre l’accordo di sovraindebitamento è più snello e copre debiti civili, tributari, previdenziali, anche in mancanza di contabilità dettagliata. Entrambi richiedono l’approvazione di una maggioranza qualificata di creditori, ma il concordato si applica solo alle imprese iscritte nel Registro delle imprese e con fatturato superiore alla soglia (non abbordabile dal piccolo professionista).
  • D: Che tutele ho durante la procedura?
    R: Nel periodo di apertura della procedura nessun creditore può continuare o iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni inclusi nel procedimento (art. 270 CCII). Ad esempio, se avevi un pignoramento immobiliare in corso, la procedura lo blocca. Inoltre, la domanda di liquidazione sospende gli interessi sui debiti fino alla chiusura. In sostanza hai un arco di protezione limitato al tempo della procedura. Attenzione però: per ottenere questi benefici devi prima far valere le condizioni di ammissibilità (completezza documentale, buona fede).
  • D: Cosa succede se non mi presento in tribunale o non faccio nulla?
    R: Se si ignorano le procedure legali, i creditori (anche INPS, Agenzia Entrate, banche, dipendenti) possono continuare i loro riscossioni. Ciò significa che beni pignorabili (conto corrente, stipendio, immobili) potranno essere aggrediti. L’alternativa è subire più decreti ingiuntivi e pignoramenti, fino alla liquidazione giudiziale obbligatoria dell’azienda (fallimento), di cui tuttavia eri escluso avendolo chiuso volontariamente. Sarebbe un errore pensare di “lascare morire” i debiti: con la procedura di sovraindebitamento invece ottieni almeno il blocco temporaneo delle esecuzioni, la liquidazione ordinata dei beni e, in definitiva, l’esdebitazione finale.
  • D: L’azienda era una S.r.l.: vale la stessa procedura?
    R: No. Nelle srl (e spa) la responsabilità del socio è limitata. Se l’impresa è attiva e insolvente, può accedere al concordato o alla liquidazione giudiziale come società. Se invece ha già cessato l’attività e si è liquidata formalmente, l’azienda risponde coi suoi beni (che saranno distribuiti) e il socio non rischia il patrimonio personale a meno di garanzie fornite. Se però tu hai prestato garanzie personali per debiti dell’azienda, anche tu sei «socio illimitatamente responsabile» per quella parte di debito. In tale ipotesi puoi agire da debitore privato (piano del consumatore, liquidazione controllata) per pagare la garanzia con i tuoi beni. Insomma la procedura L.3/2012 vale per il tuo debito personale, non per i debiti della società se il tuo ruolo era solo da socio.
  • D: Come funziona la composizione negoziata e cosa mi protegge?
    R: La composizione negoziata (D.L. 118/2021 conv. L.147/2021) non prevede strumenti automatici di sospensione, se non che l’inizio della procedura segnala lo squilibrio. L’imprenditore presenta una istanza telematica alla Camera di Commercio chiedendo la nomina di un esperto (con un versamento di segreteria). Fino a qui, non ci sono sospensioni formali obbligatorie, tranne il divieto (per legge) di iniziare ulteriori procedure esecutive dopo la domanda. L’obiettivo è negoziare un accordo fuori dal tribunale. Non è un obbligo legale parteciparvi, ma può essere un’alternativa pre-fallimentare: l’esperto aiuta a delineare soluzioni. Se al termine emerge che nessun risanamento è perseguibile, la procedura si archivia e si potrà allora valutare di accedere a concordato o liquidazione giudiziale vera e propria. Di norma, però, se si sceglie la composizione negoziata senza chiedere protezione formale, i creditori possono ancora procedere con espropri (anche se spesso bloccati in via di fatto). Se si vuole l’effetto vero di blocco esecuzioni, è meglio fare l’istanza di concordato o liquidazione giudiziale, non la negoziazione stragiudiziale.
  • D: Qual è la procedura più veloce per chiudere definitivamente i debiti e ripartire?
    R: Nessuna procedura è istantanea. Se l’obiettivo è cancellare ogni residuo debito, la liquidazione controllata (art.14-ter L.3/2012) garantisce, a procedura conclusa, l’esdebitazione dei debiti residui. Questa richiede comunque 2-3 anni per concludersi (vendite e riparto). Se invece l’imprenditore ha qualche reddito stabile, potrebbe optare per il piano del consumatore o accordo di composizione, che durano anch’essi alcuni anni (di solito 3-5) finché non si esaurisce il piano. L’esdebitazione si ottiene solo alla fine dell’esecuzione del piano concordato. Non esistono scorciatoie legali per ripristinare subito la situazione patrimoniale, a parte la “reattivazione” economica (ad es. trovare nuovi guadagni consistenti).

Tabelle riassuntive

Tabella 1 – Procedure di sovraindebitamento (debiti personali)

ProceduraDestinatari/PresuppostiDescrizioneEffetti principali
Composizione negoziataImprenditori in crisi (commercio/agricoltura)Procedura extragiudiziale volontaria con esperto CCIAA.Facilita trattative con creditori; no proroghe automatiche, ma può condurre a ristrutturazione concordata o ad archiviazione se non percorribile.
Piano del consumatorePersona fisica consumatore in sovraindebitamentoProposta di piano di pagamento dilazionato o parziale tramite OCC, omologata dal Tribunale.Sospende azioni esecutive fino a piano esaurito; vincola i creditori aderenti e può portare all’esdebitazione finale dell’eventuale residuo.
Accordo di composizione della crisi (L.3/2012, art.7)Debitore non fallibile (impr./consum.)Accordo transattivo con maggioranza creditori (60%) tramite OCC.Omologazione Tribunale: blocco azioni esecutive; esdebitazione residua dopo 3 anni se eseguito il piano; accordo revocato se dolo o frode.
Liquidazione controllata (art.14-ter L.3/2012)Debitore persona fisica in stato di sovraindebitamentoVendita coattiva di tutti i beni del debitore sotto controllo giudiziario.Tutti i beni mobili/immobili del debitore (non esclusi dalla legge) sono liquidati per ripagare i creditori. Sospende interessi sui debiti; esdebitazione finale del residuo (di norma dopo 3 anni).
Esdebitazione (art.18 L.3/2012)Debitore fisico meritevole al termine di una procedura di composizioneEffetto finale della procedura (concedibile una sola volta)Cancellazione definitiva dei debiti residui, salva eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti entro 4 anni (10% debiti). Nessun nuovo interesse maturato.

Tabella 2 – Strumenti del Codice della crisi (imprese commerciali)

ProceduraDestinatariDescrizioneEffetti principali
Concordato preventivoImprese soggette a fallimento (ora liquidaz. giudiziale)Offerta ai creditori di un piano di risanamento con prosecuzione o cessazione dell’attività. Presentato al Tribunale con progetto e piani finanziari.Se omologato: blocco esecutori e continuità (o liquidazione ordinata). Possibile riduzione o dilazione dei debiti, esdebitazione (art.182-ter CCII) se completato il piano. In difetto di adempimento, si procede a liquidazione giudiziale.
Concordato liquidatorioImprese in crisi/societàVariante del concordato per cessazione dell’attività.Si alienano beni dell’impresa. Creditori soddisfatti con ricavo vendite. Possibile riparto parziale e chiusura procedura.
Accordi di ristrutturazione (art.67 CCII/182-bis LF)Imprese e consumatoriPiani di ristrutturazione negoziati extragiudizialmente, poi omologati coattivamente (se almeno 2/3 creditori) dal Tribunale.Consentono dilazioni e ristrutturazioni pluriennali dei debiti. Se omologati, vincolano anche i dissenzienti; se ne interviene fallimento/liquidazione, l’accordo decade e i debiti tornano agli importi iniziali.
Liquidazione giudizialeImprese commerciali insolventiSostituisce il “fallimento”. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione dell’impresa.Vendita coatta dei beni aziendali, concorso dei creditori. Serve a ripagare i creditori sulla base dell’ordine delle prelazioni. Può derivare da dichiarazione di fallimento o concordato revocato.
Composizione negoziata (art.56-87 CCII)Imprese commerciali ed artigianeStrumento volontario extragiudiziale con esperto nominato CCIAA. (Introdotta da L.147/2021)Apre dialogo con creditori su ristrutturazione. Non sospende formalmente le azioni, ma favorisce soluzioni concordate. Se procede, porta a piano o archivio. – E’ un’alternativa al concordato vero e proprio.
Misure protettive (art.8-9 CCII)Imprese in crisi/prevenzioneSistemi di allerta e isolamento temporaneo (deposito documenti al Registro delle Imprese)Allerta o blocco temporaneo (30-60 giorni) delle procedure esecutive in vista di un accordo o deposito di un piano. Utile per «congelare» l’attività creditoria, ma va richiesto specificamente.

Esempi pratici (simulazioni)

  • Caso A – Impresa individuale senza patrimonio: Carlo era titolare di una ditta di software mai formalmente iscritta in modo complesso. Debiti: 70.000€ tra fornitori e prestiti bancari, auto acquistata con finanziamento, reddito da lavoro autonomo crollato dopo il lockdown. Dopo la chiusura, decide di avviare liquidazione controllata (L.3/2012). Deposita la domanda al Tribunale con inventario (veicolo, pochi mobili ufficio) e relazione dell’OCC. Il giudice apre la procedura: il veicolo viene venduto all’asta e il ricavato (ridotto) distribuito ai creditori. Gli interessi sui debiti restano sospesi durante la procedura. Terminata la procedura (ciò richiede alcuni anni), rimane un debito residuo di 50.000€. Non avendo frodato i creditori, Carlo ottiene l’esdebitazione definitiva di quel residuo. In breve: blocca i pignoramenti in corso, liquida onestamente ciò che ha, e cancella il resto.
  • Caso B – Ex socio di S.n.c.: Lucia e Marco erano soci in una piccola Snc di software, chiusa per insolvenza. I creditori chiedono in via diretta a ciascuno di loro 50.000€ ciascuno. Lucia, che non ha altri beni se non la casa (assegno di mantenimento separazione), ottiene l’accordo di composizione da sovraindebitamento ai sensi della L.3/2012: propone di pagare 10.000€ subito e il resto in 5 anni. Coinvolge l’OCC e ottiene l’omologazione del Tribunale. Perché effettua i pagamenti come da piano, al terzo anno può chiedere l’esdebitazione del residuo. Marco, invece, è stato più onesto nelle gestioni e il piano si applica solo su credito bancario (altre rivendicazioni restano). Se avesse voluto, con l’assistenza di un avvocato, poteva optare anche per un piano del consumatore (essendo persona fisica non imprenditore).
  • Caso C – Ex titolare di S.r.l. con garanzie: Antonio era socio unico e amministratore di una S.r.l. di software, ora in liquidazione amministrativa. Lui aveva firmato alcune garanzie personali per prestiti aziendali (totale 30.000€). I creditori bancari ora lo chiamano a rispondere con i suoi beni. Antonio non ha redditi sufficiente per pagare. In questo caso, i debiti per cui ha garantito personali (30k) possono essere gestiti da Antonio come debito proprio: ad esempio può proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione sotto L.3/2012 per la sua quota, fermo restando i limiti soggettivi. Se la S.r.l. era liquidata regolarmente, nessun altro debito aziendale cade su di lui, ma deve comunque tutelarsi sui suoi debiti personali tramite le procedure viste.
  • Caso D – Concorso di creditori: Enrico, ex freelance di software (consumatore ai fini del diritto), deve 25.000€ a tre creditori. Decide di proporre un piano del consumatore (art. 8 L.3/2012). Convoca i creditori per l’omologa. Due creditori accettano il piano di pagamento in 4 anni con riduzione del 20%; uno non vuole accordi. Il giudice, constatata la maggioranza e la fattibilità, omologa il piano: i creditori aderenti resteranno vincolati alla riduzione e riceveranno quanto pattuito, mentre il creditore dissenziente perderà la prelazione sull’eventuale garanzia (se prevista) e diventerà subordinato al piano come gli altri. Al termine del piano, Enrico potrà chiedere l’esdebitazione dei 5.000€ residui (20% di 25k). Questo gli restituisce serenità finanziaria.

Conclusioni

L’ex titolare di impresa di software in stato di sovraindebitamento ha a disposizione strumenti specifici per affrontare il debito accumulato pur dopo la chiusura. La via più corretta è rivolgersi tempestivamente a professionisti e organismi dedicati e utilizzare le procedure della Legge n.3/2012 e del Codice della crisi per tutelarsi: in tal modo si ottengono benefici essenziali come il blocco delle azioni esecutive e la possibilità di sanare la propria posizione debitoria, fino all’esdebitazione definitiva. Le scelte operative (piano di ristrutturazione, concordato o liquidazione) dipendono dalla forma giuridica, dal patrimonio disponibile e dal rapporto con i creditori. In ogni caso, la recente giurisprudenza è orientata a favorire soluzioni realistiche e non punitive: ad esempio, è confermato che dilazioni di pagamento più lunghe per i crediti garantiti sono ammissibili purché i creditori ne siano informati e possano votare. In definitiva, l’ex debitore-aggravato che adotti una strategia attiva (piuttosto che ignorare il problema) potrà ottenere benefici concreti e tagliare il debito residuo secondo i principi del Codice della crisi e della Legge sul sovraindebitamento.


Fonti

  • Legislazione: L. 27 gennaio 2012, n. 3 (composizione delle crisi da sovraindebitamento); D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. L. 21/10/2021 n. 147) – introduzione composizione negoziata; D.Lgs. 83/2022, L. 178/2022 (modifiche al Codice); disposizioni del Codice Civile (artt. 2082, 2290, 2462 e seguenti).
  • Giurisprudenza e Autorità giudiziaria: Cass. Civ. Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150 (piano consumatore: moratoria oltre 1 anno); Cass. Civ. Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 (liquidazione dopo accordi di ristrutturazione); Corte Cost. 4 luglio 2024, n. 121 (gratuito patrocinio in liquidazione controllata); Trib. Venezia, Sent. n. 6/2025 del 13/01/2025 (liquidazione controllata, deliberazione giudice delegato e patrocinio).

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