Accertamento Fiscale Ad Architetto: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate come architetto e non sai da dove cominciare? Ti contestano ricavi non dichiarati, spese non ammesse o incongruenze nei redditi dichiarati?

Un accertamento fiscale può mettere a rischio la tua attività professionale, il tuo equilibrio finanziario e perfino la tua reputazione. Ma non sei senza strumenti di difesa: puoi verificare la legittimità dell’accertamento, contestarlo nei modi e nei tempi giusti e – in molti casi – annullarlo o ridurlo in modo consistente.

Quando l’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento contro un architetto?
– Se riscontri incongruenze tra dichiarazioni e dati bancari
– Se hai dichiarato redditi inferiori a quelli stimati dai parametri o dagli indici ISA
– Se hai ricevuto bonifici da clienti non dichiarati o fatture mancanti
– Se sono presenti movimenti sospetti sul conto corrente personale o professionale
– Se c’è una segnalazione da parte di terzi o un controllo incrociato con altri soggetti

Cosa succede in caso di accertamento?
– Ricevi una comunicazione di irregolarità o un invito al contraddittorio
– L’Agenzia può procedere con un accertamento analitico, sintetico o induttivo
– Ti può essere richiesto di giustificare entrate, spese e movimentazioni bancarie
– In caso di mancata risposta, può essere notificato un avviso di accertamento definitivo
– Puoi subire sanzioni fino al 240% delle imposte non versate se non agisci per tempo

Quando l’accertamento può essere illegittimo o contestabile?
– Se si basa su presunzioni generiche o dati incompleti
– Se sono stati utilizzati parametri o indici ISA non coerenti con la tua attività reale
– Se il contraddittorio non è stato rispettato o è avvenuto in modo irregolare
– Se non ti è stato concesso il diritto alla difesa o all’accesso agli atti
– Se le prove utilizzate non sono attendibili o estranee alla tua attività

Come può difendersi un architetto da un accertamento fiscale?
– Analizza voce per voce le contestazioni ricevute
– Verifica i documenti alla base dell’accertamento: estratti conto, parcelle, bonifici
– Ricostruisci la tua contabilità in modo analitico e documentato
– Partecipa al contraddittorio con l’Agenzia per spiegare le tue ragioni
– Presenta memorie difensive e documenti giustificativi nei termini previsti
– Se necessario, impugna l’avviso di accertamento con ricorso alla Commissione Tributaria
– Valuta la definizione agevolata o il ravvedimento, se più conveniente

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento parziale o totale dell’accertamento
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi
– La regolarizzazione della tua posizione senza sanzioni penali
– La tutela del tuo patrimonio e della tua attività professionale
– La possibilità di definire la controversia in via stragiudiziale, evitando il contenzioso

Un accertamento fiscale non è una condanna automatica: è un procedimento amministrativo e può (e deve) essere verificato e, se necessario, contestato punto per punto.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati tributaristi ed esperti in contenzioso fiscale per liberi professionisti – ti spiega quando l’accertamento è legittimo, come difenderti da contestazioni infondate e come proteggere il tuo studio e i tuoi beni.

Hai ricevuto un accertamento fiscale come architetto?

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Introduzione

L’architetto libero professionista in Italia è spesso oggetto di controlli fiscali (verifiche o accertamenti) su redditi, IVA, IRAP e altri tributi. Tali accertamenti possono partire da una segnalazione, dagli studi di settore (parametri) o dai normali controlli bancari e patrimoniali. Obiettivo dell’amministrazione finanziaria è riscontrare eventuali incongruenze tra il tenore di vita e i compensi dichiarati. Il contribuente ha però numerosi strumenti di difesa, dal contraddittorio preventivo (c.d. statuto del contribuente) al ricorso tributario, passando per richieste di conciliazione e accertamenti con adesione.

Tipologie di accertamento tributario

L’accertamento fiscale può avvenire in varie forme, a seconda delle informazioni disponibili e della tenuta contabile del professionista:

  • Accertamento analitico: si basa sulla contabilità e sulla documentazione fiscale del contribuente (fatture, ricevute, libri contabili). Verifica la correttezza di ricavi e costi dichiarati.
  • Accertamento analitico-induttivo: è il più usato se il professionista tiene contabilità. Consente di rettificare il reddito complessivo applicando al bilancio o alle scritture contabili rettifiche basate su presunzioni semplici, purché “gravi, precise e concordanti”. In pratica, l’ufficio può aggiungere ricavi o sottrarre costi non supportati da documenti, basandosi su anomalie (ad es. tariffe di settore insolitamente basse). La differenza con l’analitico puro è che qui l’accertamento parte dalla contabilità, ma può dedurre fatti non dichiarati da elementi indiretti. Al contribuente spetta il diritto di prova contraria: deve dimostrare con altri elementi che le presunzioni non corrispondono alla realtà.
  • Accertamento induttivo (puro): si applica se il contribuente non ha contabilità valida (es. architetto nel regime forfettario che non emette fatture o non ha registri). L’ufficio ricostruisce il reddito «da zero» utilizzando solo presunzioni (es. base forfetaria, rendita catastale, o indagini extra-contabili). Le rettifiche induttive “pure” trovano fondamento nell’art. 39 D.P.R. 600/1973 solo se il dichiarato appare palesemente infondato e la contabilità è assente o inattendibile. Anche in questo caso il contribuente può contestare gli elementi probatori usati (es. abitazioni di lusso, spese elevate).
  • Accertamento sintetico (redditometro/indicatori): basato su indicatori standardizzati (es. consumo energetico, spese per carte di credito, bancarie, ecc.) ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 600/1973. Oggi l’IRS (redditometro) classico non è più applicabile ai professionisti che hanno contabilità, ma resta l’accertamento sintetico basato su spese (ad es. comparazione tra spese certificate e reddito dichiarato). Se l’indice supera una certa soglia (ad es. 20% più di spese di quante ne legittimano i redditi), l’Agenzia può ritenere «redditometro» applicato a liberi professionisti. In tal caso si invertono gli oneri: è compito del professionista documentare che le spese trovano copertura (es. eredità, donazioni, proventi esenti).
  • Accertamento basato su studi di settore (e parametri): fino al 2016 si usavano gli studi di settore (oggi sostituiti dai parametri fino al 2023), che stabilivano una redditività minima in base a fatturato, costi e area geografica. Se il reddito dichiarato è inferiore al minimo parametrico, l’Agenzia poteva presumere fittizi ricavi inesistenti. Dal 2024 i parametri sono abrogati, ma fino all’ultimo anno di applicazione l’architetto doveva verificare di aver ottemperato ai parametri o spiegare le scostanti. Le tabelle dei parametri non sono più fonti assolute ma semplici presunzioni che il contribuente può confutare con documenti.
  • Accertamento indiretto patrimoniale: l’Agenzia può fare accertamenti bancari (art. 32-ter DPR 600/73) e patrimoniali/art. 38 (verifica incongruenze tra redditi dichiarati e patrimoni posseduti: abitazioni, auto, conti correnti). Ad esempio, se l’architetto ha case di pregio o conti esteri senza che risulti nel 730/Unico, l’ufficio può presumere redditi non dichiarati. Il contribuente può però dimostrare che tali spese sono state finanziate diversamente (es. risparmio pluriennale, regalo).
Tipo di accertamentoCaratteristicheNormativa
AnaliticoContabile: esamina scritture contabili e fattureart. 39 e 51 DPR 600/73
Analitico-induttivoContabilità + presunzioni (del. fin troppo basse o vive alto)art. 39 DPR 600/73
Induttivo “puro”Senza contabilità: ricostruzione da elementi indiziariart. 39 DPR 600/73
Sintetico (redditometro)Basato su spese/indici minimi non giustificatiart. 38-bis DPR 600/73
Studi di settore/parametriPresunzione di reddito minimo in base al settoreDL. 138/2011 e s.m.
Patrimoniale (irretrosp.)Verifica incongruenza reddito/patrimonio (beni, veicoli, conti)art. 38 DPR 600/73

Ogni tipo di accertamento ha proprie regole difensive. Ad es. nell’analitico-induttivo l’ufficio deve basarsi su elementi certi (fatture, dati fiscali) e dedurre fatti incerti (redditi occultati) solo con presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente può sempre fornire prova contraria (es. portare in giudizio estratti conto o contratti che giustifichino gli scostamenti). Nell’accertamento patrimoniale, lo spostamento dell’onere probatorio può variare: art. 38-bis invertiva obbliga il contribuente a provare l’origine lecita dei consumi; ma la Corte di Cassazione impone che anche l’Ufficio motivi adeguatamente le “incongruenze” riscontrate.

Tributi principali e voci di reddito

In capo all’architetto possono essere contestati principalmente i seguenti tributi:

  • IRPEF (Imposte sui redditi): come lavoratore autonomo professionista, l’architetto dichiara i compensi secondo l’art. 49 TUIR (redditi di lavoro autonomo). L’Agenzia può rettificare i compensi o negare costi dedotti. Difesa: dimostrare attraverso documenti la veridicità di fatture emesse e costi sostenuti. Ricordare che in alternativa al regime ordinario esiste il regime forfettario (legge 190/2014) con tassazione agevolata e semplificazioni, dove tuttavia i conti sono spesso verificabili solo al forfetto previsto dalla legge (nessuna detrazione analitica).
  • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive): colpisce chi ha organizzazione. Numerose sentenze recenti ribadiscono che l’IRAP non si applica al professionista che non è responsabile di una propria autonoma organizzazione. In pratica, solo se l’architetto impiega risorse significative proprie (dipendenti, beni strumentali oltre il minimo, struttura organizzativa propria) si configura il presupposto di imposta. Diversamente, è possibile ottenere rimborso IRAP non dovuta. La Cassazione ha stabilito che «affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP […] è necessario […] che egli sia anche titolare di questa organizzazione, e ne sia dunque responsabile». Numerosi casi (ad es. soci di studi associati, consulenti inseriti nella struttura di altri) vedono l’IRAP annullata. L’onere probatorio spetta al contribuente che chiede il rimborso. Ad esempio, è utile portare in giudizio contratti di lavoro autonomo (senza dipendenti) o evidenze che la struttura organizzativa appartiene ad altri.
  • IVA (Imposta sul valore aggiunto): l’architetto in regime ordinario applica IVA sulle parcelle e può avere diritto a detrarre IVA sugli acquisti. Le verifiche fiscali indagano usualmente fatture emesse e d’acquisto, vedi contabilità IVA (art. 54 DPR 633/72). Possibili contestazioni: compensi in nero, false fatturazioni. La difesa si basa sulla corretta conservazione e presentazione dei registri IVA. In caso di errori formali (omesse fatture, registrazioni inesatte), prima si corretttamente sanano (p. es. istanza ravvedimento).
  • Ritenute d’acconto e contributi: l’architetto iscritto alla Gestione Separata INPS non trattiene ritenute sui compensi (questo è tipico dei professionisti come commercialisti). Può però subire accertamenti contributivi (INPS) se emerge lavoro non dichiarato, ma tecnicamente non si tratta di tributo.
  • Tributi locali e indiretti: raramente oggetto di accertamento professionale, ma da segnalare: IMU su immobili di proprietà, imposta di registro/catastale su compravendite di immobili. Se l’architetto ha immobili di proprietà, l’Agenzia può esaminare se le imposte sono state versate correttamente.

Nel quadro fiscale generale, è importante sapere che gli uffici controllano tutte le imposte dirette (IRPEF, addizionali, redditi di impresa), l’IVA e le imposte indirette come registro, successioni, ipotecarie e catastali. In caso di accesso/visite in studio, l’ispettore acquisisce contabilità, fascicoli clienti e annotazioni svolte nel corso delle attività; ne consegue che ogni documento ufficiale può essere valutato come prova. Tuttavia, anche documenti non vincolanti, come agende o e-mail di lavoro, possono essere assunti come indizi.

Diritto al contraddittorio e accertamenti parziali

La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) sancisce il diritto al contraddittorio preventivo (art. 12). In pratica, dopo l’accesso o prima dell’adozione dell’atto di accertamento, il contribuente deve poter incontrare i funzionari e presentare memorie difensive. La Cassazione ha chiarito che tale contraddittorio deve rispettare i tempi e modi previsti dalla legge: al contribuente vanno concessi 60 giorni per esporre osservazioni dopo la notifica del processo verbale di constatazione (PVC). In particolare, se nel corso del contraddittorio emergeranno nuove contestazioni non già comunicate col PVC, il termine di 60 giorni per impugnare decorre da quando il contribuente viene a conoscenza di queste nuove contestazioni. Ciò garantisce un adeguato dialogo e un “tempo pieno” per la difesa, in adempimento dei principi di collaborazione amministrazione-contribuente (art. 97 Cost.).

Da ciò consegue che il contribuente architetto deve curare attentamente il contraddittorio: presentare memorie documentali, rilevare errori materiali e chiedere chiarimenti. Al termine del contraddittorio l’ufficio potrà notificare l’Avviso di Accertamento. Se, invece, il contribuente ritiene valido il quadro emerso dal PVC, può chiedere sin da subito la definizione agevolata o l’accertamento con adesione: infatti l’art. 6, comma 1 D.Lgs. 218/1997 consente al contribuente che ha subito accessi, ispezioni o verifiche di richiedere una proposta di conciliazione da parte dell’ufficio. Inoltre, l’art. 5‐bis dello stesso D.Lgs.218/97 (introdotto dal DL 112/2008) prevede che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione delle imposte sui redditi e IVA. In sostanza, terminata la visita, si può ottenere la riduzione delle imposte mediante accordo con l’Agenzia prima del ricorso, risparmiando tempo e sanzioni.

Procedura di contenzioso tributario

Se il contribuente (o il professionista che lo assiste) non aderisce all’accertamento, si arriva al contenzioso tributario. Gli atti impugnabili sono principalmente l’Avviso di Accertamento, l’Avviso di Rettifica/Connessione, le Cartelle di pagamento e i verbali di accertamento dei redditi e IVA. Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente. L’azione si svolge in due gradi: CTP in primo grado e Commissione Tributaria Regionale (CTR) in appello. Per questioni di diritto limitate si può rivolgere appello in Cassazione (sezioni tributarie).

Punti chiave della difesa in giudizio:

  • Onere della prova: il contribuente deve far valere i propri elementi probatori (registri, contratti, testimonianze). L’Agenzia deve invece motivare adeguatamente le presunzioni usate. Ad esempio, le medie settoriali usate per i parametri non sono prova assoluta di evasione.
  • Contenuto del ricorso: deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che si ritengono violati. È fondamentale coinvolgere un difensore abilitato (avvocato tributarista).
  • Contributo unificato: per ogni grado di giudizio va versato il contributo unificato tributario (ad es. €120 per cause fino a €25.000) (fonti ministeriali).
  • Tempistica: l’appello va presentato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. La Cassazione entro 120 giorni dalla notifica della sentenza d’appello.

La preparazione del contenzioso include l’acquisizione di tutta la documentazione ricevuta (inviti, PVC, avvisi, corrispondenza con l’Agenzia), la raccolta di nuovi documenti (es. ricevute di spese professionali, contratti con clienti o fornitori), e la stesura di un’articolata memoria difensiva. In giudizio è possibile anche richiedere testimoni e perizie (ad es. periti tecnici sulle tariffe di settore o consulenze tecniche su pratiche edilizie).

Difese specifiche e quesiti frequenti

Diritto al contraddittorio – L’architetto può sempre chiedere il contraddittorio endoprocedimentale secondo l’art. 12 L.212/2000. I tempi (60 giorni) e le modalità del contraddittorio sono garantiti dalla legge. Ciò permette di replicare alle contestazioni prima dell’avviso, segnalando al Fisco eventuali incongruenze.

Accertamenti IRAP – Come già evidenziato, per escludere l’IRAP occorre dimostrare di non avere un’autonoma organizzazione propria. Ad esempio, si può sottolineare di non avere dipendenti o collaboratori fissi, di non sostenere costi (stipendi, affitti elevati, grandi uffici) tipici di un’impresa. La giurisprudenza recente conferma che se l’architetto svolge l’attività presso la struttura organizzativa di una società (associati o studio professionale), senza esserne “titolare” e senza trarne vantaggi strutturali, l’IRAP non si applica. La motivazione di Cassazione n.3632/2024 ribadisce che se “il professionista […] pur essendo un lavoratore autonomo, non occupava alcun collaboratore […] ma era inserito stabilmente in una organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico, e cioè la consulenza KPMG Advisory S.p.a., che ne è l’unica responsabile organizzativa”, non sussiste il presupposto di imposta.

Accertamenti IVA – L’architetto deve dimostrare la regolarità delle fatture emesse e degli acquisti. Le contestazioni ricorrenti riguardano crediti di IVA fittizi o ammende per omissioni. In caso di contestazioni sull’IVA, si può chiedere l’annullamento per mancata prova del credito o applicare il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97) se si tratta di errori formali.

Studi associati e quote societarie – Se l’architetto fa parte di uno studio associato o di una società tra professionisti, le entrate possono essere complicate da ripartizioni. In giudizio può essere utile documentare gli effettivi corrispettivi percepiti personalmente rispetto a quelli dello studio (cfr. Cass. 16597/2015, dove furono ridimensionate medie di settore perché l’architetto era anche componente di commissioni comunali).

Reddito diverso (amministratore, ecc.) – Se l’architetto ha redditi “extra-professionali” (p.es. compensi da amministratore di società, incarichi tecnici, eredi), ricordare che, in linea con Cassazioni recenti, solo l’eventuale eccedenza di tali compensi rispetto alla normalità dell’attività può rientrare nell’IRAP. In pratica, gli introiti come sindaco di società spettano all’IRPEF, mentre l’eccedente (se non sfrutta la struttura professionale) può sfuggire all’IRAP. La Corte ha confermato che la parte di reddito prodotta “senza utilizzare la propria autonoma organizzazione” non è soggetta ad IRAP.

Parametri e spese deducibili – Un dubbio frequente è come attestare spese elevati (viaggi, software, formazione): in giudizio si consiglia di documentare specificatamente che tali spese sono inerenti all’attività (contratti con fornitori, ricevute, registrazioni).

Domande e risposte rapide:

  • Quali documenti preparare durante una verifica fiscale? Metti a disposizione subito registri IVA, ricevute, contratti più rilevanti e qualsiasi atto contabile chiave. Mantieni copie aggiornate di contratti di mandato, quietanze, biglietti di viaggio, bollette energetiche (per contraddittorio sul tenore di vita).
  • Cosa succede se accetto parzialmente l’avviso? Puoi valutare un accertamento con adesione anche dopo la notifica dell’avviso, entro 60 giorni, cercando di ridurre sanzioni e interessi attraverso un accordo con l’Agenzia.
  • Come comportarsi con una cartella esattoriale? Se la cartella deriva da un accertamento palesemente infondato, si impugna in CTP come per l’avviso. Se la cartella non è contestata, si può procedere al pagamento rateale.
  • Chi può difendermi? In commissione tributaria è obbligatoria la rappresentanza tecnica da parte di un professionista abilitato (avvocato o consulente tributario iscritto a elenco regionale).

Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche

  • Tabella 1. Fasi di un controllo fiscale:
FaseAttività ufficioRuolo contribuente
PreparatoriaRaccolta dati Anagrafe Tributaria, segnalazioni, analisi parametriVerifica coerenza propria (clic)
Accesso/IspezioneVisita dei locali, acquisizione documentiAccompagna l’addetto, rispetta le indicazioni
PVC (constatazione)Redazione del processo verbale di constatazione; illustrazione rilieviRichiede copia del verbale, formula osservazioni (contraddittorio)
AccertamentoNotifica di avviso di accertamento (redditi, IVA, IRAP ecc.)Esamina atto, valuta ricorso o adesione
ContenziosoAttesa esito ricorso, udienzePartecipa con consulente, presenta memorie, prova
  • Tabella 2. Principali tributi e soglia di contestazione:
TributoSoggetto (architetto)Modalità accertamentoDifesa tipica
IRPEFPersona fisica, regime ordinarioContraddittorio, analitico-induttivo, parametriDocumenti contabili, prova spese effettive
IRAP(solo se “autorganizzato”)Analitico-induttivo, IRAPDimostrare assenza di autonoma organizzaz.
IVASoggetto passivo IVAControllo dichiarazioni, registriRegistri IVA aggiornati, ravvedimento formale
AddizionaliIRPEFAccertamento con addizionaliTabella automatica del Comune/regione
IMU (auto/bollo)Privato su immobili o autoControllo anagrafe (vendite auto)Prove di proprietà (1° casa)
  • Simulazione praticaCaso: Un architetto dichiara 30.000€ di compensi nel 2023, senza dipendenti, ma possiede un appartamento di pregio e un’auto di lusso. L’ufficio effettua un accesso e nota che le spese (entrate su cc, acquisto auto). Compila un PVC constatando «reddito insufficiente rispetto al tenore di vita». Viene emesso avviso IRPEF e IRAP: l’IRPEF per compensi inesistenti (+10.000€ indotti), l’IRAP sostenendo autonoma organizzazione. Difesa: si fa leva su vari punti:
    1. Contraddittorio: contestare che l’auto è stata acquistata con risparmi pluriennali (esibendo documentazione bancaria) e che l’appartamento è ereditato non tassabile. Segnalare che questi non sono redditi d’impresa.
    2. IRAP: sottolineare che l’architetto non ha dipendenti o collaboratori fissi né sostiene un’organizzazione propria. Citare precedenti Cassazione: non c’è IRAP perché non era “titolare” di organizzazione, usava una struttura di terzi.
    3. Reddito effettivo: produrre fatture o appalti relativi alle prestazioni effettivamente svolte, dimostrando così che i compensi dichiarati corrispondono a reali contratti con i clienti (ad esempio progetti di ristrutturazione).
    4. Parametri statistici: se sono stati applicati parametri, contestare l’uso come prova assoluta e far valere ogni elemento anomalo (p.es. prezzi di mercato nell’anno).
    5. Esito atteso: con forte documentazione, l’avviso potrebbe essere annullato o attenuato in giudizio (come in casi analoghi riportati dalla Cassazione).

Conclusioni

Difendersi da un accertamento fiscale richiede preparazione e consapevolezza dei propri diritti. L’architetto deve raccogliere e conservare scrupolosamente la contabilità, segnalare tempestivamente i profili di difesa nel contraddittorio e, se necessario, attivare con un avvocato il contenzioso tributario. Le recenti pronunce della Cassazione sono spesso favorevoli al contribuente che dimostra (anche indirettamente) la regolarità della propria attività. In particolare, sul fronte IRAP è ormai principio consolidato che l’assenza di autonoma organizzazione propria esclude l’imposta. Per ogni aspetto normativo e giurisprudenziale, è fondamentale fare riferimento a fonti aggiornate e a un consulente tributario esperto nel settore professionale.


Fonti

  • Normativa: D.P.R. 600/1973 (artt. 38-bis, 39, 51, ecc.), D.P.R. 633/1972 (art. 54), D.Lgs. 446/1997 (art. 2 IRAP), L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
  • Cassazione tributaria (fonti istituzionali): Cass. civ., ord. n. 12755/2025 (IRAP professionista); Cass. civ., n. 3632/2024 (IRAP e struttura di terzi); Cass. civ., n. 492/2024 (presupposto IRAP); Cass. civ., n. 16597/2015 (medie di settore non prova assoluta).
  • Giurisprudenza: Cass. civ., ord. n. 15843/2020; Cass. civ., n. 19397/2022 (IRAP titolarità organizzazione); Cass. civ., n. 10594/2007; Cass. civ., n. 12052/2018 (redditi diversi).
  • Prassi amministrativa: Circolari e Risoluzioni Agenzia Entrate (es. circ. 45/E/2008 IRAP).

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  • ✔️ Specializzato nella tutela di architetti, ingegneri e tecnici con partite IVA
  • ✔️ Consulente legale per liberi professionisti soggetti a verifiche fiscali

Conclusione

Un accertamento fiscale non è una condanna: spesso è possibile difendersi, dimostrare la correttezza delle dichiarazioni o ottenere una riduzione dell’importo contestato.
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