Hai ricevuto un atto di pignoramento o un precetto e vuoi sapere quando si può ottenere la sospensione della procedura esecutiva? Ti stai chiedendo se esistono casi in cui puoi bloccare temporaneamente o definitivamente il pignoramento?
Nel diritto esecutivo italiano, la sospensione della procedura esecutiva è possibile solo in presenza di specifici presupposti previsti dalla legge. Ma è fondamentale conoscere quando e come si può chiedere al giudice il blocco dell’esecuzione forzata, prima che sia troppo tardi.
Quali sono i presupposti per ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata?
– Opposizione all’esecuzione fondata su motivi validi, come la nullità del titolo esecutivo o l’estinzione del debito
– Opposizione agli atti esecutivi, se si contesta la regolarità della notifica del precetto, del pignoramento o di altri atti
– Istanza di rateizzazione del debito tributario, con accoglimento da parte dell’ente di riscossione
– Domanda di ammissione a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di composizione negoziata
– Pagamenti o accordi tra le parti che rendono inutile o illegittima la prosecuzione della procedura
– Errore nel titolo esecutivo o sopravvenuta perdita della sua efficacia (ad esempio per prescrizione)
Chi decide sulla sospensione dell’esecuzione?
La sospensione può essere:
– Giudiziale, se disposta dal giudice dell’esecuzione o dal giudice competente per l’opposizione
– Amministrativa, nel caso delle cartelle esattoriali sospese dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in caso di pagamento, rateizzazione o autotutela
Come si presenta l’istanza di sospensione?
– Va depositata tramite ricorso motivato, allegando la documentazione che prova l’illegittimità, l’eccesso o la cessazione del diritto a procedere
– In caso di opposizione, la sospensione può essere chiesta in via cautelare per evitare danni irreparabili
– Il giudice valuta il fumus boni iuris (la fondatezza della richiesta) e il periculum in mora (il rischio di danno)
Cosa succede se la sospensione viene accolta?
– L’esecuzione si ferma immediatamente
– Eventuali aste, vendite, pignoramenti già avviati vengono bloccati
– Se successivamente la domanda principale viene rigettata, la procedura può riprendere
Attenzione: quando non si può ottenere la sospensione?
– Se il debito è certo, liquido ed esigibile e non sono stati proposti motivi validi
– Se l’istanza viene presentata senza elementi documentali sufficienti
– Se si agisce in ritardo, dopo che la procedura è andata troppo avanti
La sospensione è uno strumento potente ma tecnico: serve l’intervento tempestivo di un legale esperto.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in esecuzioni e difesa del debitore – ti spiega quando e come chiedere la sospensione dell’esecuzione forzata per tutelare il tuo patrimonio e il tuo reddito.
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Introduzione
La sospensione della procedura esecutiva consiste nell’interruzione temporanea degli atti esecutivi già avviati, senza estinguere il processo esecutivo stesso. Di norma la sospensione può essere disposta solo dal giudice dell’esecuzione, salvo le ipotesi in cui la legge prevede espressamente una sospensione automatica o delega tale potere ad altri giudici (ad es. nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo). In linea generale, le principali ipotesi che legittimano la sospensione (dal punto di vista del debitore) sono le seguenti:
- Opposizione all’esecuzione (artt. 615-619 c.p.c.): se viene proposta un’opposizione in senso tecnico (contro atti esecutivi o contro il titolo esecutivo) il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo in presenza di «gravi motivi». Tale sospensione viene concessa su istanza del debitore (o terzo) e può essere con o senza cauzione. L’effetto è conservativo: il processo esecutivo rimane in fase di quiescenza e, se l’opposizione non prosegue, può essere estinto e cancellato il pignoramento.
- Accordo tra le parti (sospensione concordata) – art. 624-bis c.p.c.: tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possono concordare di sospendere la procedura per un periodo limitato (max 24 mesi), previa istanza congiunta al giudice dell’esecuzione. In tal caso il giudice, sentito il debitore, emette ordinanza motivata di sospensione. La richiesta va presentata entro determinati termini (almeno 20 giorni prima della vendita con incanto, 15 giorni senza); l’istanza deve essere unitaria (tutti i creditori con titolo sono d’accordo) e il giudice decide in rito camerale. La sospensione così disposta interrompe l’esecuzione fino alla scadenza del termine concordato o fino a revoca.
- Presentazione di procedure di composizione della crisi (arretramento automatico o richiesto):
- Concordato preventivo (Legge Fallimentare, art. 168 l. fall.) – Dalla data di iscrizione del ricorso di concordato nel registro delle imprese sorge ope legis un divieto per i creditori di iniziare o proseguire esecuzioni e azioni cautelari sul patrimonio del debitore. La giurisprudenza conferma che tale iscrizione non estingue il processo esecutivo, ma lo mette in stato di “quiescenza” o improseguibilità fino alla definizione del giudizio di omologa. Al termine della procedura concorsuale, se non viene dichiarato il fallimento, il processo esecutivo potrà riprendere con procedimento di riassunzione a norma dell’art. 627 c.p.c.
- Fallimento – Con la dichiarazione di fallimento si determinano gravi limiti all’esecuzione individuale. In particolare il curatore fallimentare può subentrare nelle esecuzioni pendenti (ossia proseguire come nuovo attore); in mancanza di tale subentro, su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità del processo esecutivo. In pratica, dopo il fallimento l’esecuzione individuale non può più proseguire contro il debitore (salvo eccezioni).
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) – L’imprenditore insolvente può depositare in tribunale un accordo di ristrutturazione. Dalla pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese e per 60 giorni tutti i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari contro il debitore. Inoltre, già in sede istruttoria (e prima dell’omologazione) il debitore può chiedere la sospensione delle esecuzioni pendenti, depositando documentazione probatoria (compresi accordo provvisorio, attestazione professionista, trattative con creditori). Il giudice del tribunale, esaminata la documentazione, può allora emettere decreto che sospende per 60 giorni le esecuzioni indicate, con effetto dalla pubblicazione dell’istanza.
- Procedure di sovraindebitamento del consumatore (L. 3/2012 art. 10 e ss., ora Codice della crisi) – Per il consumatore sovraindebitato esistono strumenti analoghi (accordo di composizione, piano del consumatore, ecc.). L’ammissione a una di queste procedure comporta spesso il blocco dell’esecuzione: ad es. l’art. 10, comma 2, lett. c) L. 3/2012 impone che, dall’ammissione alla procedura (accordo o piano), non possano essere intraprese o proseguite esecuzioni individuali sul patrimonio del debitore. Nel caso del piano del consumatore (art. 12-bis L. 3/2012), il giudice delegato può inoltre disporre la sospensione di specifici procedimenti esecutivi pendenti se la loro prosecuzione pregiudica la fattibilità del piano. In ogni caso, a seguito dell’omologazione del piano o dell’accordo, opera inibitoria generale: dall’omologazione i creditori non possono iniziare o proseguire nuove azioni esecutive.
Le tabelle riepilogative seguenti sintetizzano i principali istituti di sospensione:
Circostanza | Normativa di riferimento | Richiedente | Presupposti/effetti |
---|---|---|---|
Opposizione all’esecuzione | Art. 615-619 e 624 c.p.c. | Debitore (o terzo) nell’opposizione | Deve esistere opposizione regolare all’atto o al titolo; occorrono “gravi motivi” (sommarietà di fumus); giudice ordina sospensione provvisoria dell’esecuzione, con o senza cauzione. Se opposizione non introdotta a tempo, sospensione decade. |
Accordo tra creditori (sosp. concordata) | Art. 624-bis c.p.c. | Tutti i creditori muniti di titolo | Richiesta congiunta di tutti i creditori con titolo esecutivo, sentito il debitore; termine per la domanda: almeno 20 giorni prima del deposito offerte (15 in vendita con incanto); max durata 24 mesi (una sola volta). Il giudice, in rito camerale (entro 10 gg), emette ordinanza di sospensione. |
Domanda di concordato preventivo | Art. 168 L.F. | Debitore tramite Tribunale | Dalla pubblicazione del ricorso di concordato, ope legis divieto di iniziare o proseguire esecuzioni e cautelari sul patrimonio del debitore. L’esecuzione pendente rimane in quiescenza (improseguibile) fino al termine della procedura. Alla fine, salvo fallimento, il processo esecutivo può essere riassunto (art. 627 c.p.c.). |
Fallimento | Art. 107 L.F. (R.D. 267/42) | Tribunale (su istanza curatore) | Se vi sono esecuzioni pendenti alla dichiarazione di fallimento, il curatore vi subentra (e prosegue secondo c.p.c.), altrimenti il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità (terminazione) delle esecuzioni. |
Accordo di ristrutturazione (182-bis) | Art. 182-bis L.F. | Debitore (anche con trattative in corso) | Dopo la pubblicazione dell’accordo (esito positivo trib.) scatta automaticamente per 60 gg un divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali sul patrimonio. Inoltre il debitore può, prima dell’omologazione, depositare l’accordo e documenti presso il Tribunale e ottenere, con decreto motivato, la sospensione degli esecutivi pendenti per max 60 gg. |
Piano del consumatore | Art. 12-bis e 12-ter L. 3/2012 | Debitore (con piano in valutazione) | Nel decreto di fissazione udienza (12-bis, co.2) il giudice può sospendere esecuzioni specifiche pendenti se la loro prosecuzione pregiudica il piano. In ogni caso dall’omologazione del piano (art. 12-ter) scattano il divieto generale di nuove esecuzioni individuali e cautelari sul patrimonio del debitore. |
Simulazione pratica
Per rendere concreto l’impatto di queste norme, consideriamo un esempio pratico: il sig. Rossi, debitore persona fisica con casa pignorata, presenta il ricorso per concordato preventivo il 1° luglio 2025. Da tale data, per effetto dell’art. 168 l.f., i creditori non potranno procedere con l’asta né iniziare nuove esecuzioni sul suo patrimonio. Contestualmente, la procedura esecutiva pendente entra in quiescenza (improseguibilità). Se il concordato verrà omologato, l’esecuzione rimane sospesa; se il concordato sarà respinto senza fallimento successivo, il sig. Rossi potrà riassumere l’esecuzione entro sei mesi dalla cessazione dell’effetto sospensivo.
In un altro caso, la Società Alfa S.r.l. in crisi deposita presso il Tribunale un accordo di ristrutturazione 182-bis (senza ancora l’omologazione). Dal deposito inizia a decorrere automaticamente un termine di 60 giorni durante il quale nessun creditore può avviare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio. Alfa ha anche illustrato nel deposito le trattative con i creditori rappresentanti il 60% dei debiti: in base all’art. 182-bis, comma 6 L.F., può chiedere al giudice delegato la sospensione delle esecuzioni già pendenti fino al deposito dell’accordo. Se il Tribunale, verificati i requisiti, emette il decreto (pubblicato nel Registro Imprese), Alfa beneficia dello stop temporaneo delle vendite coattive.
Analogamente, un consumatore finanziario può presentare il piano di ristrutturazione L. 3/2012 (art. 67 CCII). Se ammissibile, il Tribunale sospende per decreto ogni azione esecutiva e cautelare fino al termine della procedura. Ad esempio, nel Tribunale di Lodi (20.03.2024) il giudice, con l’ammissione del piano, ha imposto che «fino alla conclusione del procedimento non possano essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (inclusa la procedura esecutiva pendente)».
Domande e risposte
- Domanda: Quali sono i requisiti essenziali per ottenere la sospensione della procedura esecutiva?
Risposta: I presupposti variano a seconda dell’istituto applicato. In generale la sospensione può derivare da una disposizione di legge (ad esempio l’iscrizione del concordato o dell’accordo di composizione), o da un provvedimento del giudice dell’esecuzione. Di norma il debitore può richiederla mediante opposizione all’esecuzione (art. 624 c.p.c., richiede opposizione valida e «gravi motivi») o mediante istanza congiunta dei creditori (art. 624-bis c.p.c., richiede accordo unanime dei creditori muniti di titolo). Inoltre, l’ammissione a procedure di regolazione del debito (concordato, accordo 182-bis, piano consumatore) sospende di diritto o consente al giudice delegato di sospendere gli atti esecutivi. - Domanda: Cosa sono i “gravi motivi” per la sospensione ex art. 624 c.p.c.?
Risposta: Sono requisiti sommari che il giudice dell’esecuzione deve verificare al momento dell’istanza di opposizione. In pratica il debitore deve dimostrare in via cautelare un fumus boni iuris (fondamento apparente) dell’opposizione, tale da giustificare la temporanea interruzione dell’esecuzione. Ad esempio si considera “grave” il rischio di danno irreparabile o la fondatezza almeno apparente di vizi del titolo. Se i gravi motivi non sussistono, la sospensione non viene concessa. - Domanda: La sospensione concordata (art. 624-bis) può essere chiesta da un singolo creditore?
Risposta: No. L’art. 624-bis c.p.c. richiede l’istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. Non esiste sospensione “unilaterale”: solo un accordo collegiale fra tutti i creditori di un medesimo titolo autorizza il giudice a sospendere l’esecuzione. - Domanda: Cosa succede se propongo domanda di concordato preventivo mentre è pendente un pignoramento immobiliare?
Risposta: Dalla pubblicazione del ricorso di concordato nel registro delle imprese scatta il divieto legale di iniziare o continuare esecuzioni sull’attivo del debitore. La procedura esecutiva pendente non viene estinta, ma si sospende automaticamente: la Corte di Cassazione ha stabilito che il processo entra in una “quiescenza” (improseguibilità) fintanto che dura il concordato. Il debitore potrà far riprendere l’esecuzione (riassumendola) se e quando il concordato cesserà (ad es. per rigetto o fallimento). - Domanda: Quali effetti ha la dichiarazione di fallimento sulla procedura esecutiva pendente?
Risposta: Il fallimento interrompe definitivamente l’esecuzione individuale. Se l’esecuzione era pendente, il curatore fallimentare può subentrarvi e proseguirla (il creditore originario cessa). In assenza di subentro, su richiesta del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità del processo esecutivo: ciò equivale a una sorta di estinzione dovuta al concorso in corso. Dunque il debitore non potrà più essere aggredito individualmente tramite quell’azione esecutiva. - Domanda: Cosa accade alle vendite programmate se il piano di ristrutturazione o il concordato vengono omologati?
Risposta: Nel piano del consumatore (L. 3/2012) e nel concordato preventivo (l.f.) l’omologazione blocca ogni azione esecutiva. Ad esempio, l’art. 12-ter L. 3/2012 stabilisce che dall’omologazione del piano non possono più iniziare o proseguire esecuzioni e azioni cautelari individuali. In pratica la vendita già fissata non potrà svolgersi, poiché le azioni esecutive restano sospese fino alla conclusione positiva o negativa del procedimento di composizione del debito. - Domanda: È possibile richiedere la sospensione prima che il giudice delegato esprima parere sul piano?
Risposta: In linea generale no. Secondo l’orientamento prevalente, la sola presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale (piano consumatore o composizione del sovraindebitamento) non sufficiente per sospendere autonomamente l’esecuzione. La sospensione straordinaria può essere disposta solo dal tribunale competente in sede concorsuale (es. tramite decreto che include divieto di proseguire esecuzioni). - Domanda: Cosa distingue la sospensione dall’improcedibilità o nullità dell’esecuzione?
Risposta: La sospensione è una interruzione temporanea degli atti esecutivi, disposta dal giudice oppure prevista dalla legge. Gli atti compiuti restano efficaci, ma fino a nuova ordinanza nulla si può fare in più. L’improcedibilità invece (ad es. dopo fallimento) o la nullità di un atto (ad es. se iniziato in violazione di divieto legale) comportano la definitiva ineleggibilità dell’azione esecutiva. La sospensione salva le azioni già compiute e può essere revocata o venire meno col venir meno delle ragioni; l’improcedibilità è finale.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice di procedura civile, artt. 623, 624, 624-bis, 626.
- Legge Fallimentare (R.D. 16/3/1942, n. 267): art. 168 (concordato preventivo), art. 107 (effetti fallimento), art. 182-bis (accordi di ristrutturazione).
- Legge 27/1/2012, n. 3 (sovraindebitamento): art. 12-bis e 12-ter (piano del consumatore).
- Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019): artt. 67 e segg. (ristrutturazione debiti consumatore).
- Corte di Cassazione: Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25802 (sospensione improseguibilità concordato); Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522 (effetti ammissione concordato e divieto pagamenti, art. 168 l.f.).
- Tribunali ordinari: Trib. Lodi, ord. 19.03.2024 (sospensione esecuzione pignoramento per piano del consumatore); Trib. Nola, decreto 18.02.2023 (ammissione piano del consumatore e divieto esecuzioni).
Le fonti citate sono disponibili nei testi normativi e nelle massime di giurisprudenza sopra indicate. Queste attestano, rispettivamente, le disposizioni di legge richiamate (art. 624 c.p.c., art. 12-bis L. 3/2012, art. 182-bis L.F., art. 182-bis c.6 L.F., art. 107 L.F.) e i pronunciamenti giurisprudenziali più recenti.
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Conclusione
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