Se sei un geometra libero professionista e ti trovi sommerso dai debiti, con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o le banche che bussano alla porta, sappi che esistono soluzioni legali per difenderti e riprendere il controllo della tua vita economica. Anche se hai chiuso la partita IVA o hai cessato l’attività, puoi ancora agire per fermare i creditori e ripartire.
Quali sono i debiti più comuni per un geometra?
– Contributi previdenziali non versati alla Cassa Geometri o all’INPS
– Cartelle esattoriali per IVA, IRPEF o altre imposte
– Rate non pagate di finanziamenti o prestiti professionali
– Compensi da restituire o controversie con clienti
– Spese per studi associati, affitto ufficio o collaboratori
Cosa rischi se non agisci subito?
– Pignoramento del conto corrente o del tuo stipendio/pensione
– Blocco dell’auto o fermo amministrativo
– Ipoteca sulla casa o su altri beni
– Segnalazione come cattivo pagatore e perdita del merito creditizio
Come puoi difenderti legalmente?
La legge prevede strumenti specifici per i professionisti in crisi. Anche se hai ancora debiti legati all’attività di geometra, puoi accedere alla procedura di sovraindebitamento per:
– Bloccare le azioni esecutive in corso o future
– Rinegoziare il debito in base alle tue reali possibilità
– Chiedere la cancellazione di tutti i debiti non pagabili
Quali sono le soluzioni previste dalla legge?
– Concordato minore, se hai un reddito o beni da offrire ai creditori
– Liquidazione controllata, per chi non ha patrimonio da mettere sul tavolo
– Esdebitazione per l’incapiente, se non hai nulla da offrire ma agisci in buona fede
Cosa NON devi fare?
– Sperare che i debiti “cadano in prescrizione” senza agire
– Firmare nuovi finanziamenti per tamponare quelli vecchi
– Delegare la difesa a chi non ha competenza in materia
– Ignorare notifiche, cartelle e atti ufficiali
Anche da geometra con debiti, puoi difenderti e ottenere una vera ripartenza economica.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e tutela dei liberi professionisti – ti spiega come affrontare i debiti legati alla tua attività di geometra e costruire una via d’uscita concreta.
Hai esercitato da geometra, ma ora i debiti non ti lasciano più respirare?
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Introduzione
Il geometra, come imprenditore individuale o libero professionista, può trovarsi in difficoltà economica per diverse ragioni (crisi di mercato, spese impreviste, cali di fatturato, responsabilità personali, ecc.). Quando i debiti superano la capacità di pagamento, è fondamentale conoscere gli strumenti legali di tutela previsti dalla normativa italiana aggiornata, specie dopo le riforme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e le novità fiscali più recenti. Questa guida, aggiornata a luglio 2025, illustra dal punto di vista del debitore – con linguaggio giuridico ma divulgativo – le soluzioni disponibili per affrontare ogni tipo di debito (fiscali, contributivi, bancari, verso fornitori, ecc.), incluse le opposte azioni di riscossione (cartelle esattoriali, pignoramenti) e la protezione del patrimonio personale. Per ogni strumento viene fornito un quadro normativo aggiornato, esempi pratici, tabelle riepilogative e domande e risposte frequenti, con riferimenti alle fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli.
Tipologie di debito e rischi per il geometra
Un geometra può accumulare debiti di varia natura. Tra i più comuni vi sono:
- Debiti tributari: cartelle esattoriali per Irpef, Iva, Imu, sanzioni, ecc., emesse dall’Agenzia delle Entrate/Riscossione o dagli enti locali. Sono particolarmente gravose e possono essere elevate (mutui di lavoro, acquisto attrezzature, ecc.).
- Debiti previdenziali: contributi INPS, INAIL, casse professionali non versati. Questi crediti, come conferma la Corte di Cassazione, sono soggetti alle normative sulla riscossione coattiva e alle regole del processo del lavoro.
- Debiti bancari e finanziari: mutui ipotecari, prestiti, leasing; costituiscono crediti ordinari, spesso garantiti da ipoteca o da pignoramenti.
- Debiti commerciali: versamenti a fornitori, collaboratori, canoni di locazione, utenze, contratti di appalto non pagati.
- Debiti sanzionatori o amministrativi: multe, tributi locali, contributi condominiali, ecc.
- Altro: controversie civili, fideiussioni, cause legali con condanna a pagare.
Queste passività, se non gestite tempestivamente, espongono il geometra a pignoramenti di beni mobili o immobili, fermi amministrativi, sospensione di attività professionale (ad es. sospensione dall’albo) e azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione. Il diritto del debitore in Italia offre però vari strumenti di composizione e ristrutturazione del debito, volti a garantire una seconda possibilità (fresh start) al professionista meritevole, evitando l’aggravarsi della crisi.
Panoramica degli strumenti di difesa: dal punto di vista del debitore, è utile distinguere tra misure preventive o stragiudiziali e procedure giudiziali:
- Preventive/Stragiudiziali: trattative con creditori, sospensione facoltativa di azioni esecutive (rateizzazioni, accordi, fideiussioni revocate, ecc.), piani di rientro extra-giudiziali.
- Giudiziali: procedure previste dalla legge come il concordato preventivo (minore), la liquidazione controllata del patrimonio ex L.3/2012 (ora nel Codice crisi), il piano del consumatore, la composizione della crisi da sovraindebitamento, con esdebitazione finale. Comprendono anche l’opposizione in sede giudiziaria (Tribunale o Commissione Tributaria) contro ingiunzioni di pagamento e cartelle esattoriali.
La scelta dello strumento più adeguato dipende dalle dimensioni del debito, dal patrimonio del geometra e dalla natura dei creditori. Nelle sezioni seguenti analizziamo in dettaglio ogni strumento, corredato da esempi e tabelle riepilogative.
1. Sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi
1.1 Che cos’è il sovraindebitamento?
Il sovraindebitamento indica lo stato di perdurante squilibrio economico in cui il debitore non è più in grado di far fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni. La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (norma originaria) definì la crisi del sovraindebitamento come “situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile”. Tale strumento è rivolto a soggetti non soggetti al fallimento, ovvero consumatori, professionisti e piccole imprese non superano i limiti di legge. Nel 2019 questo istituto è confluito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che dal 15 luglio 2022 ha riordinato tutte le procedure di crisi, compresi i procedimenti dedicati al sovraindebitamento.
L’attuale definizione normativa (D.Lgs. 14/2019, art.2 c.1, lett. c)) è: «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà o incapacità definitiva ad adempiere regolarmente alle obbligazioni». In pratica, non serve l’insolvenza tecnica (totale impossibilità di pagare), ma basta una grave difficoltà economica a coprire i debiti. Il legislatore ha inteso dare una seconda chance al debitore meritevole, fermo restando che vanno escluse situazioni fraudolente (ad es. distrazioni di beni, false fatturazioni) o colpe gravi del debitore.
1.2 Chi può accedere alle procedure di composizione della crisi?
Il Codice della crisi (Titolo IV, artt. 65-91) definisce i soggetti ammessi. In sintesi, possono accedervi:
- Consumatori: persone fisiche con debiti per spese personali o familiari (non relative ad attività imprenditoriali o professionali).
- Lavoratori autonomi e professionisti: ad es. geometri, architetti, ingegneri, artigiani, dotati di Partita IVA.
- Piccoli imprenditori non fallibili: imprese individuali o di persona con volumi limitati (sotto soglie stabilite, ex art. 1 L.Fall.).
- Imprese agricole (nella misura in cui i loro debiti non siano coperti dal fallimento).
- Ex imprenditori cancellati: anche se l’attività è cessata, purché abbiano debiti pregressi.
- Enti non commerciali (Onlus, Terzo Settore, ecc.).
Sono invece esclusi chi ha già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi 5 anni (salvo incapacienti) o chi ha tentato di sottrarre beni al patrimonio del debitore prima della procedura. La procedura è gestita da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), costituito da enti pubblici o privati iscritti in apposito registro, che assiste il debitore e verifica i requisiti.
Tabella: Soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento (aggiorn. 2025)
Soggetto | Debiti | Esempi di procedure | Note principali |
---|---|---|---|
Consumatori | Debiti privati (es. mutui personali, prestiti, tasse di famiglia) | Piano del consumatore, Liquidazione del patrimonio, Esdebitazione dell’incapiente | Non svolge attività imprenditoriale; deve dimostrare meritevolezza |
Professionisti/Autonomi | Debiti da attività (mutui negozio, prestiti, contributi INPS, IVA non pagata) | Concordato minore, Liquidazione del patrimonio, Piano del consumatore (se debiti personali) | Partita IVA attiva; debiti legati all’attività professionale |
Piccoli imprenditori (non fallibili) | Debiti d’impresa di modesta entità | Concordato minore, Liquidazione del patrimonio | Fatturato/attivo sotto soglie legali; ad es. imprese individuali, società di persone |
Start-up innovative | Debiti d’impresa giovanili | Concordato preventivo speciale, Liquidazione del patrimonio | Previste misure specifiche per start-up innovative |
Associazioni non profit | Debiti di bilancio (es. contributi, fornitori) | Liquidazione del patrimonio | Devono avere statuto che limita finalità commerciali |
Fonte: elaborazione su normativa vigente (D.Lgs. 14/2019, artt. 65-68).
1.3 Le procedure principali
Il Codice della crisi prevede diverse procedure di composizione concordata, che il debitore – con l’assistenza dell’OCC – può proporre al tribunale o all’organismo di composizione della crisi del proprio distretto:
- Piano del consumatore (Sezione II, artt. 67-73 CCII): dedicato al consumatore, è un piano di ristrutturazione dei debiti (anche non garantiti) che può prevedere pagamenti parziali o differiti; omologa il giudice con valutazione di meritevolezza del piano.
- Liquidazione controllata del patrimonio (Capo II, Sezione I, artt. 74-83 CCII): ex art. 8 L.3/2012 (ora art. 74 CCII). È una procedura riservata al piccolo imprenditore o professionista (anche consumatore) con creditori di ogni tipo. Il debitore sottopone al giudice un piano che può consistere nella liquidazione dei beni attraverso l’OCC o in accordo coi creditori. Alla fine, i creditori ricevono il ricavato e, dopo almeno 4 anni (di solito), il debitore può ottenere esdebitazione dei residui (vedi dopo).
- Concordato minore (Capo II, Sez. III, artt. 74-83 CCII): ex concordato al ribasso per professionisti e piccoli imprenditori. Prevede il soddisfacimento concordato di una parte dei debiti, previa approvazione da parte di creditori di determinate categorie, con agevolazioni procedurali. Può basarsi sulla cessione di beni o sui flussi di reddito futuri.
- Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.Fall. (ora artt. 95-97 CCII): riservato a imprese con bilanci, non molto usato dal geometra.
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Sez. II, Capo II, artt. 67-73 CCII): simile al piano del consumatore, serve ad esempio a disoccupati o lavoratori autonomi in forte difficoltà, per omologare un piano di pagamento anche non integrale.
Tutte queste procedure hanno in comune l’obiettivo di gestire la crisi in modo negoziato e controllato dal tribunale, evitando il fallimento. Al termine, se il piano è eseguito (anche parzialmente), il debitore può essere liberato dai debiti residui tramite esdebitazione.
1.4 Procedura di liquidazione del patrimonio: un esempio pratico
Per rendere concreto il meccanismo, consideriamo un esempio reale tratto dalla “storia vera” di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Un geometra (chiamato “Antonio”) presentò al Tribunale di Monza una domanda di liquidazione controllata ex L.3/2012 per un’esposizione debitoria complessiva di €673.000 verso banche, Agenzia delle Entrate e Cassa previdenziale. Il suo piano prevedeva di vendere un immobile di proprietà all’asta (valore stimato €170.000) e offrire tale ricavato ai creditori. Il Tribunale ha quindi omologato il piano, consentendo al geometra di stralciare (cancellare) il restante debito a fronte dell’offerta dei €170k. In pratica, anziché dover pagare €673.000, Antonio si è liberato dalle sue obbligazioni residui dopo aver dato ai creditori il ricavato della casa. Il Tribunale ha infine stabilito che, dopo 4 anni dall’apertura della procedura, Antonio avrebbe ottenuto l’esdebitazione dei debiti residui non coperti.
Questo caso (Trib. Monza 7.4.2020) illustra come la procedura di liquidazione controllata – oggi confluita nel Codice della crisi – permetta al debitore meritevole di azzerare gran parte dei debiti offrendo solo una parte del proprio attivo, con sconto e protezione dell’esecuzione (il resto si cancella). L’esito dipende dalla relazione tra attivo liquidato e passività: se i creditori accettano l’offerta (o il giudice la omologa), il pagamento del solo capitale e delle spese di procedura è sufficiente, e il debitore sarà successivamente esdebitato (vedi §1.6).
Tabella: Confronto tra procedure di composizione della crisi (sovraindebitamento)
Procedura | Soggetti ammessi | Debiti coperti | Risultato finale | Esdebitazione |
---|---|---|---|---|
Piano del consumatore | Consumatore (debiti personali) | Debiti non garantiti, sanzioni non tributarie | Piano di pagamento omologato (pagamenti rateizzati o a termine) | Sì, al completamento del piano (max 5 anni) |
Liquidazione del patrimonio (ex L.3/2012) | Professionisti o imprenditori non fallibili | Tutti i debiti (bancari, fiscali, previdenziali) | Vendita beni, l’intero ricavato ai creditori, debiti residui cancellati | Sì, dopo 4 anni dall’omologazione |
Concordato minore | Piccoli imprenditori, professionisti | Debiti impresa e/o personali | Partecipazione creditori di categoria; piano di pagamento parziale | Sì, condizioni di CCII (valutazione di meritevolezza) |
Ristrutturazione debiti del consumatore (art.67-73 CCII) | Consumatori | Debiti personali e familiari | Proposta di pagamento ai creditori; omologazione in tribunale | Sì, se piano eseguito |
Accordo art. 182-bis L.Fall. | Imprese con bilancio | Debiti aziendali | Accordo con almeno il 60% dei creditori; iscrizione nel registro imprese | Sì, previgente (art. 182-bis L.Fall.) se prevista |
Fonte: D.Lgs. 14/2019 (Codice crisi), L.3/2012 e prassi giurisprudenziale. La procedura più adatta dipende dalla natura dei debiti e dal patrimonio disponibile.
1.5 Attuazione pratica: dal piano all’esdebitazione
Per accedere a una di queste procedure il debitore deve depositare al tribunale (o all’OCC) un’apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione dei debiti e da documentazione contabile. L’OCC verifica la completezza e redige una relazione sulla fattibilità. Il giudice, dopo l’esame, omologa il piano se ritiene che esso garantisca un soddisfacimento conveniente per i creditori (rispetto alla liquidazione senza piano) e valuta la meritevolezza del debitore.
La meritevolezza richiede che il debitore abbia agito in buona fede (non abbia causato volontariamente il dissesto), con diligenza e trasparenza nella fase istruttoria. La recente Cassazione n. 27562/2024 ha sottolineato che, durante il fallimento, l’accesso all’esdebitazione (cioè la liberazione finale dai debiti) non può essere precluso solo per motivi quantitativi (come una “scarsa soddisfazione” dei creditori). Al contrario, se il debitore ha pagato ai creditori anche una piccola parte non simbolica (ad es. più dell’1% del totale) e ha comportamenti meritevoli, non deve essere penalizzato. In altri termini, il giudice deve valutare la soddisfazione dei creditori nel contesto complessivo, senza porre soglie rigide: “una percentuale apparentemente bassa… non può essere considerata irrisoria se confrontata con le difficoltà strutturali della procedura e con le limitazioni patrimoniali del debitore”. Ciò rafforza il principio del favor debitoris, ormai allineato alle direttive europee sul diritto alla ripartenza economica dopo l’insolvenza.
In sintesi, l’iter giudiziale è il seguente: (i) domanda e piano di composizione; (ii) relazione OCC e pareri creditori; (iii) omologa con decreto del tribunale; (iv) esecuzione del piano (liquidazione dei beni, pagamenti concordati); (v) dopo un periodo minimo (4 anni tipicamente) il debitore chiede al tribunale l’esdebitazione (cancellazione legale dei debiti residui) se ha dimostrato meritevolezza e collaborazione.
2. L’esdebitazione del debitore
2.1 Cos’è l’esdebitazione
L’esdebitazione è l’effetto finale di molte procedure di sovraindebitamento: consiste nella cancellazione legale dei debiti residui rimasti insoluti al termine della procedura (liquidazione del patrimonio, concordato, piano). In sostanza, dopo l’omologazione e l’adempimento del piano, al debitore viene accordato il beneficio di essere liberato dai residui debitori. Normata originariamente dagli artt. 142-143 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e ora dal Codice della crisi (artt. 280-282), è prevista quando ricorre la meritevolezza del debitore. Lo spirito è quello del fresh start: non punire ulteriormente chi, dopo la crisi, riprende a lavorare seriamente.
La Corte di Cassazione ribadisce che l’esdebitazione deve essere concessa se il debitore ha agito con buona fede e ha realizzato un qualche rimborso ai creditori, anche minimo, purché non meramente simbolico. «Il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se… sia sussistente un soddisfacimento dei creditori». Questo orientamento si applica in particolare al fallimento del consumatore o del piccolo imprenditore (in base alle norme transitorie), ma riflette il principio anche nelle procedure di sovraindebitamento ordinario.
Esempio pratico: nel caso del geometra citato (Trib. Monza 7.4.2020), il piano liquidativo soddisfaceva i creditori per circa €170.000, che ovviamente erano molto meno dei €673.000 originari. Tuttavia, poiché quella cifra non era simbolica ed era l’unico attivo disponibile, il tribunale ha accolto il piano e ha concesso l’esdebitazione dei restanti debiti dopo il termine minimo di 4 anni.
2.2 Requisiti essenziali
Per ottenere l’esdebitazione (entro la procedura concordata o alla chiusura del fallimento), è necessario soddisfare due requisiti chiave:
- Meritevolezza del debitore: come detto, occorre che il debitore non abbia provocato volontariamente il proprio stato di crisi (es. non abbia fatto sparire intenzionalmente beni o favorito alcuni creditori a danno di altri) e che abbia collaborato con gli organi della procedura (tribunale, OCC, curatore). Il giudice valuta la condotta complessiva, tenendo conto delle sue possibilità patrimoniali e delle difficoltà affrontate.
- Saldo e sufficiente soddisfacimento dei creditori: anche se il Codice attuale (art. 280 CCII) non richiede più una percentuale minima di pagamento come ai vecchi tempi, rimane necessario aver realizzato un rimborso non insignificante. La Cassazione ha stabilito che basta un “soddisfacimento dei creditori” che sia effettivo, senza richiedere soglie rigide. Se, ad esempio, i creditori pre-corso avevano a disposizione solo beni a bassa liquidità, anche una restituzione di qualche decina di euro per creditore può avere un peso. In ogni caso, se nel piano i creditori ricevono almeno una quota del capitale (anche modesta), l’esdebitazione va concessa.
La normativa (art. 280 CCII e disposizioni transitorie) stabilisce che l’esdebitazione è subordinata alla conclusione positiva del piano e, per la liquidazione del patrimonio (ex L.3/2012), a un’attesa di almeno 4 anni dal decreto di apertura. Allo scadere di tale termine, il debitore può chiedere (o in automatico il tribunale provvede) la chiusura della procedura con esdebitazione, che libera legalmente dalle rimanenze di debito. Da quel momento non sarà più tenuto a rispondere dei crediti prescritti o esclusi dall’accordo.
2.3 Cosa non può essere cancellato
Non tutti i debiti possono essere esdebitati. La legge prevede alcune esclusioni e limiti:
- Debiti da risarcimento danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti da reato: non possono essere stralciati.
- Obbligazioni alimentari: assegni di mantenimento, alimenti, contributi di mantenimento a figli, ecc.
- Debiti tributari di modesto importo con funzione punitiva: alcune sanzioni tributarie potrebbero essere escluse.
- Onorari del curatore: le spese di procedura (omologazione, curatore, OCC) vanno pagate prima di ogni rimborso, non rientrano nello stralcio.
- Crediti post-omologazione: nuove obbligazioni sorte dopo il piano non sono esdebitate.
- Debiti relativi a prestazioni sociali agevolate (ad es. bonus)? Non esiste normativamente un divieto generale, ma potrebbero esserci regole speciali.
In sintesi, l’esdebitazione cancella il debito residuo considerato non onorabile dal piano omologato. I debiti esclusi dalla cancellazione (e la cui mancata esecuzione resta con gli effetti di legge) sono principalmente quelli assolutamente personali come i danni da illecito grave o da alimenti. La giurisprudenza e la dottrina segnalano che l’esdebitazione non copre i debiti contributivi contratti in frode, o alcuni tributi, ma tali casi sono limitati.
2.4 Domande frequenti sull’esdebitazione
D: Dopo quanto tempo si ottiene l’esdebitazione?
R: Nel caso del piano con liquidazione controllata (ex L.3/2012), la legge prevede che l’esdebitazione arrivi dopo 4 anni dal decreto di apertura della procedura, purché tutti i presupposti si siano mantenuti. Dopo tale termine, il tribunale emette un decreto di chiusura e di esdebitazione se il piano si è svolto correttamente. Se invece si tratta di piano del consumatore o concordato minore, i termini possono variare (di solito 3-5 anni, a discrezione del giudice).
D: Il geometra può riprendere l’attività durante la procedura?
R: Sì. Anzi, il Codice tutela il professionista che mantiene l’attività e adempie diligentemente. Se l’esdebitazione è concessa, il geometra riparte senza più il peso dei debiti stralciati. Durante la procedura, ogni ricavo (ricorrenze tributarie, parcelle) serve a soddisfare creditori o a coprire gli oneri procedurali.
D: Cosa succede se la procedura non va in porto?
R: Se il piano non viene omologato o si interrompe (ad es. per opposizione di un creditore o per insolvenza aggravata), il debitore può comunque ottenere un decreto di chiusura infruttuosa, ma senza esdebitazione. I creditori possono proseguire le azioni esecutive normative. Il debitore potrebbe poi ricorrere a percorsi alternativi (ad es. amministrazione controllata, accordi stragiudiziali).
3. Opposizione a cartelle esattoriali e azioni esecutive
Oltre alle procedure di composizione della crisi, il geometra può difendersi anche agendo contro le pretese dei creditori. In particolare, se riceve cartelle esattoriali per tributi o contributi (Irpef, IVA, INPS, multe, ecc.), ha la possibilità di proporre opposizione. Di regola, l’opposizione si svolge innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale se si tratta di tributi statali o locali, e nel giudice del lavoro se si tratta di contributi previdenziali (INPS, INAIL, casse professionali). La giurisdizione è definita dall’art. 24 del D.Lgs. 46/1999: tale norma stabilisce che, per i contributi previdenziali iscritti a ruolo, l’opposizione deve essere proposta in Tribunale (giudice del lavoro).
Recenti pronunce della Cassazione confermano questo principio. Le Sezioni Unite (Cass. 2 luglio 2024, n. 18090) hanno stabilito che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (lavoro) le controversie sui contributi previdenziali, anche se l’azione nasce da una cartella esattoriale dell’INPS. In tale sentenza si richiama il citato art. 24 D.Lgs. 46/1999, sottolineando che il contribuente può opporsi alla cartella contributiva davanti al giudice del lavoro. Ciò significa, ad esempio, che un geometra va in tribunale del lavoro per contestare una cartella INPS e non in Commissione Tributaria. Se invece la cartella è Agenzia Entrate o altro tributo (Irpef, ICI, IVA, etc.), l’opposizione va in Commissione Tributaria secondo le regole fiscali ordinarie.
3.1 Procedura e termini per l’opposizione
L’opposizione a cartelle si propone entro 60 giorni (in alcuni casi 40) dalla notifica della cartella stessa. Nel ricorso l’opponente deve esporre i vizi formali o sostanziali (notifica irregolare, calcolo errato, prescrizione del credito, ecc.) e chiedere l’annullamento della cartella. Una volta notificato il ricorso al concessionario della riscossione, si celebra l’udienza davanti alla Commissione (o Tribunale) che decide. Se l’opposizione viene accolta, la cartella viene annullata o ridotta. Se viene respinta, il debitore può appellare la decisione alla Commissione Tributaria Regionale e poi in Cassazione (salvo Cassazione per motivi di legittimità).
La legge (art. 24 D.Lgs. 46/1999 e art. 18, co. 1-bis del D.Lgs. 156/2015) impone inoltre che, se il contribuente vuole far valere vizi di notifica per i debiti previdenziali, deve allegare nel ricorso le ragioni per cui la notifica è nulla. La Cassazione con l’ordinanza 610/2024 (Sez. Lavoro) ha precisato che, se l’opponente denuncia vizi che non riguardano la notifica (ma solo l’attività del concessionario), l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile. In sostanza, per il contributivo bisogna motivare specificamente i vizi formali.
D: Posso chiedere la rateizzazione o la definizione agevolata invece di opporre?
R: Sì. In alternativa all’opposizione, il geometra può aderire a strumenti di pace fiscale, come rottamazioni o saldo e stralcio (quando disponibili) per sanare i debiti tributari. Questi però sono misure straordinarie disciplinate dalla legge di bilancio. Ad es. fino al 2023 esisteva la rottamazione quater e la nuova definizione agevolata (Legge 197/2022) che permettevano di pagare solo una parte delle somme (senza sanzioni e interessi). Chi aderisce, di solito deve rinunciare all’opposizione e pagare in rate secondo piano stabilito. Se ritenete di avere forti vizi giuridici nella cartella (prescrizione, errori di calcolo, ecc.) è consigliabile proporre opposizione, altrimenti si può valutare un accordo economico.
4. Strumenti fiscali: saldo e stralcio, definizione agevolata, stralcio mini-cartelle
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione offre periodicamente strumenti per agevolare il pagamento dei debiti fiscali di persone fisiche o imprese. I più rilevanti sono:
- Saldo e stralcio (piani di rientro agevolati): consiste nel versare solo una quota del debito (di solito il capitale) senza interessi né sanzioni. Dal 2019 esistono diverse misure. Ad es., la “pace fiscale” 2019 (L.26/2019) consentiva al contribuente con ISEE basso di saldare importi ridotti (16-35%) del debito originario. Recentemente, la legge di bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto una nuova definizione agevolata sui carichi affidati fino al giugno 2022. Con questa, i debiti (affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022) possono essere estinti pagando solo il capitale e le spese esecutive, mentre sanzioni e interessi vengono condonati. Quindi, se ad esempio un geometra ha una cartella da €10.000 (capitale più €2.000 di sanzioni), con la definizione agevolata potrebbe pagare ~€10.000 e cancellare €2.000 di sanzioni. L’adesione va chiesta entro i termini indicati (in genere alcuni mesi nel 2023) tramite il servizio online di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Stralcio automatico dei mini-debiti: la L. 197/2022 (Bilancio 2023) ha previsto l’annullamento automatico senza domanda dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Ciò significa che, ad esempio, una cartella residua di €800 emessa nel 2005 (capitale + interessi + sanzioni) viene cancellata alla data del 31/3/2023 senza alcun onere. In realtà, la norma prevede due tipologie di stralcio: per i debiti verso Stato, Agenzie fiscali ed enti previdenziali, la cancellazione è totale (capitale, interessi, sanzioni); per quelli verso enti locali la cancellazione si è limitata solo alle sanzioni e agli interessi, mantenendo dovuto il capitale. In ogni caso, il debitore non deve fare nulla: se il suo debito rientra nei parametri, riceverà comunicazione di avvenuto annullamento, oppure potrà verificarlo online. Questo stralcio ha effetto dal 31 marzo 2023.
- Rottamazioni e dilazioni ordinarie: periodicamente lo Stato riapre “rottamazioni” (p. es. rottamazione-ter fino al 2018, rottamazione quater fino al 2021) con cui è possibile saldare le cartelle di quegli anni in un arco pluriennale (fino a 18-20 rate) con riduzione di interessi e aggio. Attualmente (2025) è in vigore la Rottamazione-Quater (per carichi fino a metà 2022) e la definizione agevolata della L.197/2022.
D: Cos’è il “saldo e stralcio”?
R: In senso pratico, è un accordo con il fisco in base al quale il debitore paga un importo ridotto (solitamente solo capitale) e il fisco rinuncia a una parte significativa (sanzioni/interessi). A differenza della procedura di sovraindebitamento, qui è il contribuente che chiede la definizione e il beneficio è limitato alle tipologie di debito previste dalla legge. Ad es., lo saldo e stralcio 2019 richiedeva l’ISEE basso; oggi non esiste più un “saldo e stralcio generalizzato” di questo tipo, ma si sfruttano le agevolazioni in vigore (rottamazioni, definizioni).
D: Il debito fiscale può essere azzerato se il geometra è insolvente?
R: Solo attraverso questi strumenti di definizione agevolata o rottamazione, oppure nel contesto di una procedura di sovraindebitamento (dove la cartella diventa un credito concorsuale). Ad esempio, nel piano di liquidazione controllata del caso illustrato, la cartella dell’Agenzia delle Entrate diventa un credito da €673.000 complessivi, di cui il geometra ha liquidato circa €170.000 di beni; i restanti €503.000 sono stati stralciati nel piano. Al di fuori di tale procedura, se non si rientra nelle definizioni agevolate di legge, il debito fiscale va pagato integralmente (salvo prescrizione). Tuttavia, sulle cartelle c’è sempre il potere di fare opposizione (vedi §3).
5. Altri strumenti di difesa del patrimonio
Quando si è in crisi di debito, proteggere il proprio patrimonio personale è fondamentale. Esistono alcuni strumenti legali che consentono di separare o esonerare determinati beni dalle azioni dei creditori. Va però usata prudenza: atti “di frode” come trasferimenti fittizi di beni possono essere revocati dai creditori con l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), come evidenziato da varie sentenze. Ciò detto, i dispositivi riconosciuti dall’ordinamento italiano includono:
- Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.): consente a coniugi di destinare beni (es. immobili, conti bancari) ai bisogni della famiglia. I creditori comuni (non alimentari) non possono aggredire tali beni finché siano destinati al sostentamento familiare. Un geometra può costituire un fondo patrimoniale in favore della moglie/figli con parte dei suoi beni: questi ultimi diventano in linea di massima inaccessibili per debiti professionali (meno che non si tratti di debiti nutriti per i bisogni stessi del fondo).
- Trust: benché il trust non sia espressamente disciplinato nel nostro ordinamento, l’Italia aderisce alla Convenzione dell’Aja, che riconosce i trust istituiti all’estero. Trasferire dei beni in trust (nomina di un trustee) può isolare patrimoni, ma attenzione: l’autorità giudiziaria può revocare l’atto se dimostra frode (ad es. Tribunal Bergamo 2015). L’uso del trust a fini fraudolenti è sanzionabile.
- Assicurazioni sulla vita: i capitali derivanti da polizze vita restano di esclusiva proprietà del contraente e, se i beneficiari sono terzi, i creditori non possono pignorare quelle somme. È uno strumento comunemente raccomandato per tutelare patrimoni destinati alla famiglia.
- Polizze di previdenza complementare: il TFR e i fondi pensione, fino a un certo limite, godono di protezione (es. TFR se non erogato).
- Segregazione di un patrimonio immobiliare tramite società: in alcuni casi si istituisce una società patrimoniale (SRL) che detiene immobili, limitando l’esposizione personale. I creditori personali non possono pignorare direttamente i beni della società.
- Patto di famiglia: strumento civilistico che consente di trasferire azienda o partecipazioni a parenti stretti in modo protetto (artt. 768-bis sgg. c.c.), utile per imprenditori che vogliono cedere attività dentro o fuori famiglia.
È fondamentale non abusare di questi strumenti per frodare i creditori. Qualsiasi trasferimento di beni o istituzione di trust/società va fatto bene prima della crisi, con scopi legittimi (tutela della famiglia, organizzazione aziendale, successione). Se avviene quando già si è insolventi, può essere revocato e anzi aggravare la posizione del debitore.
6. Domande frequenti e risposte
D: Qual è la differenza tra concordato minore e liquidazione controllata?
R: Entrambe sono procedure previste dal Codice della crisi. La liquidazione controllata (ex art. 74 CCII, L.3/2012) è tipica per professionisti/imprenditori con debiti non troppo elevati e prevede la vendita dei beni del debitore per pagare i creditori. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è simile, ma più flessibile: può basarsi anche sui flussi di reddito futuri, implica votazioni semplificate dei creditori (votano categorie omogenee), e di solito è più adatto a imprenditori con attività in corso. Entrambe portano all’esdebitazione finale se il piano va a buon fine.
D: Posso liquidare i miei beni prima di presentare il piano di sovraindebitamento?
R: In generale è sconsigliato vendere beni al di fuori del piano gestito dall’OCC perché i movimenti patrimoniali “sospetti” possono compromettere la procedura o far scattare revocatorie. Se però intendi vendere, fallo in un contesto trasparente (per ragioni commerciali o personali reali) e informane l’OCC, che dovrà incorporare quel ricavato nel piano di liquidazione.
D: Cosa succede se un creditore impugna il piano di composizione?
R: Il tribunale giudicherà l’eccezione del creditore. Se il piano non viene omologato per opposizione del creditore (ad es. perché ritiene la proposta troppo svantaggiosa), il debitore potrà ripresentare un piano emendato o, se non ci riesce, la procedura si chiuderà senza esdebitazione. In alcuni casi, il creditore potrebbe proporre un concordato alternativo.
D: E se ho solo debiti fiscali e contributivi, posso chiedere una rottamazione?
R: Sì. Se non si hanno altri debiti significativi, spesso conviene aderire a misure di definizione agevolata offerte dallo Stato (es. rottamazione, saldo e stralcio se disponibile). Questo perché sono applicabili rapidamente e non richiedono la procedura giudiziale. Ad esempio, un geometra con solo cartelle INPS/Agenzia può rateizzare o sanare tramite la rottamazione-quater (fino a metà 2022) o altre definizioni. Se invece i debiti sono soprattutto verso banche o fornitori, le procedure di crisi potrebbero essere più adatte.
D: Il mio assegno assegno alimentare o le multe non pagate possono essere cancellati?
R: No. Debiti alimentari (mantenimento figli) e multe non pagate rimangono dovuti anche dopo l’esdebitazione, in quanto la legge li esclude dall’azzeramento (sono obbligazioni personali o amministrative non copribili). Il piano di sovraindebitamento non può disporre la loro cancellazione: dovranno essere pagati come prima.
7. Tabelle riepilogative
Tabella 1. Strumenti per tipi di debito
Tipo di debito | Strumenti di composizione | Strumenti di opposizione/definizione | Note pratiche |
---|---|---|---|
Debiti bancari e leasing | Liquidazione controllata; Concordato minore | Nessuna opposizione tipica, salvo vizi contrattuali | Si vende attività o immobili; difficile rateizzare fuori procedura |
Cartelle tributarie (Irpef, IVA, ecc.) | Piano del consumatore; Liquidazione controllata | Opposizione in Commissione Tributaria; rottamazioni; saldo e stralcio | Opposizione per nullità notifica o prescrizione; normative fiscali eccezionali come L.197/22 |
Contributi INPS/INAIL/casse | Liquidazione controllata; Concordato minore | Opposizione al giudice del lavoro (art.24, D.Lgs.46/99) | Le controversie contributive vanno in tribunale del lavoro; occhio a termini di decadenza |
Fornitori/condominio | Piano del consumatore (se privati); Liquidazione controllata; Concordato minore | Opposizione pregiudiziale (3° medesimo statuto) in alcuni casi | Possono essere creditori privati; se morosi, costringeranno pignoramenti su fatture future |
Mutuo ipotecario su casa | Concordato con cessione o rinegoziazione; Liquidazione controllata (Vendita immobile) | Opposizione a pignoramento (errori di notifica) | La casa può essere venduta nell’ambito del piano; residuo può essere stralciato, altrimenti resta da pagare |
Rate fiscale (Acc. in Piano) | Concordato; Liquidazione | Rateazione standard (F24); opp. cartella (vizi) | È un credito privilegiato, ma il piano può prevedere agevolazioni temporali |
Multe e sanzioni | Concordato minore; Liquidazione controllata | Opposizione per vizi formali; definizione agevolata (solo interessi/sanzioni con L.197/22) | In genere non possono essere cancellate, a meno di misure normative specifiche (p.es. condono sanzioni) |
Tabella 2. Principali leggi e norme di riferimento
Riferimento normativo | Oggetto principale | Note |
---|---|---|
L. 3/2012 | Disciplina originaria del sovraindebitamento | Abrogata dal Codice, ma citata per storicità e transizione (procedura Liquidazione controllata) |
D.Lgs. 14/2019 (Codice crisi) | Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza | Contiene le nuove norme per imprese e non fallibili (Titolo IV: composizione crisi; artt. 65-91) |
D.Lgs. 46/1999 (art.24) | Giurisdizione nei contenziosi tributari | Assegna al giudice del lavoro le opposizioni per contributi previdenziali |
L. 197/2022 (Legge Bilancio 2023) | Pace fiscale 2023: definizione agevolata, stralcio mini-debiti | Prevede annullamento automatico ruoli fino a €1.000 e nuova definizione agevolata |
Artt. 142-143 L.Fall. (R.D. 267/1942) | Esdebitazione nel vecchio diritto fallimentare | Prevediva meritevolezza e parziale soddisfacimento; oggi superati dal CCII ma base storica |
D.L. 23/2020, 118/2021, 36/2022 | Disposizioni emergenziali | Hanno posticipato entrata in vigore del Codice fino al 15/7/2022 |
Codice Civile, art. 167 ss. | Fondo patrimoniale | Strumento di protezione del patrimonio familiare |
Art. 2901 c.c. | Azione revocatoria | Permette ai creditori di revocare atti (fraudolenti) di diminuire il patrimonio del debitore |
Tutte le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate sono elencate a fondo guida nella sezione “Fonti”.
8. Fonti
- Camera dei Deputati, “La composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012)”, in Temi di Legislatura.
- D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) (normativa vigente, Titolo IV artt.65-91).
- D.Lgs. 46/1999 (riordino riscossione coattiva), art. 24 (giurisdizione opposizioni contributive).
- L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), commi 222-230 (stralcio debiti fino a €1.000); commi 231-252 (definizione agevolata carichi 2000-2022).
- Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 – massima ufficiale sull’esdebitazione (meritevolezza come presupposto decisivo).
- Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza n. 18090/2024 (2 luglio 2024) – giurisdizione del giudice del lavoro sulle cartelle previdenziali.
- Organismo di Composizione della Crisi (Protezione Sociale Italiana), “Geometra stralcia €673.000 di debiti…” (sentenza sovraindebitamento Trib. Monza 7.4.2020).
- Camera di Commercio di Padova, “Stralcio dei debiti fino a mille euro e nuova definizione agevolata” (commento L.197/2022).
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