Debiti Verso Personale Dipendente E TFR: Come Gestirli

Hai un’azienda in difficoltà e non riesci più a pagare stipendi arretrati e TFR ai tuoi dipendenti? Ti stai chiedendo cosa rischi, cosa puoi fare legalmente e come evitare che la situazione ti travolga? Se hai debiti verso il personale dipendente, è fondamentale sapere che esistono strumenti legali per gestirli prima che diventino cause o pignoramenti.

Cosa succede se non paghi stipendi e TFR?
– I lavoratori possono avviare azioni legali per ottenere un decreto ingiuntivo
– Possono chiedere il pignoramento dei beni aziendali o dei tuoi beni personali, se sei una ditta individuale
– I debiti da lavoro hanno priorità assoluta (privilegio) su tutti gli altri
– In alcuni casi, potresti essere denunciato per omesso versamento di retribuzioni o contributi

E se non puoi pagare nemmeno il TFR?
Il Fondo di Garanzia INPS interviene solo in caso di procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o altra procedura di crisi) e può anticipare:
– TFR maturato e non pagato
– Ultime tre mensilità di stipendio
Ma devi avviare una procedura formale per attivare il diritto dei lavoratori.

Come puoi gestire legalmente i debiti verso i dipendenti?
– Se la tua azienda non è soggetta a fallimento, puoi attivare la composizione negoziata della crisi o la liquidazione controllata
– Puoi inserire i debiti da lavoro in un piano di rientro assistito, dove i lavoratori vengono pagati con priorità
– Puoi avviare un concordato semplificato o piano di ristrutturazione, anche per salvare l’attività e mantenere parte del personale
– Se sei una ditta individuale, puoi usare gli strumenti del sovraindebitamento per evitare il blocco totale

Perché devi agire subito?
– Perché ogni mese di ritardo aumenta interessi e penalità
– Perché un’azione legale può portare al pignoramento di conti, attrezzature, incassi
– Perché se intervieni in tempo, puoi trattare con i lavoratori e trovare una soluzione sostenibile

Cosa NON devi fare mai?
– Promettere pagamenti senza garanzie: rischi di perdere la fiducia del personale e peggiorare la situazione
– Usare i pochi soldi rimasti per pagare altri debiti meno urgenti
– Sperare che i lavoratori non agiscano: hanno strumenti veloci e privilegiati per ottenere ciò che spetta loro

Gestire i debiti verso il personale in crisi non è solo un dovere, è anche una scelta strategica per salvare l’azienda.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e tutela dei datori di lavoro – ti spiega come affrontare i debiti verso i dipendenti, come evitare azioni giudiziarie e come trovare una soluzione legale per ripartire.

Hai debiti verso dipendenti e non sai come pagarli?

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Introduzione

La gestione dei debiti retributivi e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) richiede una precisa conoscenza della normativa italiana e della più recente giurisprudenza. Il TFR è un diritto del lavoratore subordinato previsto dall’art. 2120 c.c., che prevede per ogni anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (quota di TFR). Tale importo è rivalutato annualmente con un tasso composto dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione (indice ISTAT). In caso di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento, etc.), il lavoratore ha diritto a ricevere il TFR maturato. Anche i crediti retributivi (salari, stipendi, ratei di ferie e tredicesima) maturati ma non ancora pagati rientrano nei debiti verso il personale.

Dal punto di vista del datore di lavoro (il “debitore”), è essenziale rispettare gli obblighi di legge al fine di evitare controversie giudiziarie e sanzioni. Tra questi rientra l’obbligo di pagamento tracciabile delle retribuzioni (Dal 1° luglio 2018 non è più consentito pagare in contanti) e il corretto accantonamento e versamento periodico del TFR. In caso di ritardo o inadempimento, i lavoratori hanno diritto a rivalutazioni e indennizzi (art. 2120 c.c., art. 2105 c.c.) e possono attivare esecuzioni forzate o ricorrere alle garanzie previdenziali.

Di seguito verranno illustrati in dettaglio i profili normativi e giurisprudenziali fondamentali (art. 2120 e art. 2751-bis c.c., obblighi contributivi, privilegi e Fondi di garanzia, solidarietà nei trasferimenti d’azienda, ecc.), con risposte a domande frequenti, tabelle riepilogative e simulazioni pratiche. Si segnala che la materia è in evoluzione normativa e interpretativa (ultime pronunce della Corte di Cassazione, interventi amministrativi INPS, ecc.), aggiornate a luglio 2025. Nota bene: la presente guida ha scopo divulgativo e non sostituisce una consulenza legale qualificata per casi specifici.

1. Normativa di riferimento sul TFR e debiti retributivi

  • Art. 2120 c.c. (TFR) – Dispone che «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto». Il calcolo del TFR per ciascun anno di servizio è dato dalla retribuzione annua lorda divisa per 13,5, proporzionalmente ridotta per frazioni d’anno. Il TFR è soggetto a rivalutazione annuale (1,5% fisso + 75% inflazione). L’art. 2120 prevede anche la possibilità per il lavoratore con almeno 8 anni di servizio di richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del montante maturato, a condizione che tale richiesta sia motivata da spese mediche straordinarie o acquisto della prima casa e sia soddisfatta entro i limiti previsti (max 10% dei dipendenti aventi titolo e 4% del totale). L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta dal TFR finale. I contratti collettivi e patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore, ma – come confermato dalla Cassazione – non possono snaturare i requisiti di legge (ad es. non è legittima un’anticipazione “mensilizzata” continuativa senza causali specifiche, v. infra).
  • Art. 2751-bis c.c. (privilegio dei crediti di lavoro) – Riconosce un privilegio generale sui beni mobili per i crediti di lavoro. In particolare, i crediti retributivi e tutte le indennità dovute per cessazione del rapporto (TFR compreso) sono privilegiati. Come sottolinea la dottrina Treccani, «la norma trova applicazione anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, con diritto che sorge all’atto della cessazione del rapporto». Ciò significa che in procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.) i dipendenti vengono pagati in via privilegiata rispetto ad altri creditori chirografari.
  • Codice Civile, art. 2112 (trasferimento d’azienda) – In caso di cessione o affitto di azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente. Il comma 2 stabilisce una solidarietà obbligatoria tra cedente e cessionario per i crediti maturati dal lavoratore fino al trasferimento. Ciò comporta che, in genere, anche il nuovo imprenditore è responsabile dei debiti verso i lavoratori (salari, TFR, contributi, ecc.) sorti con il vecchio datore di lavoro. Tale responsabilità può essere limitata solo con accordi specifici in sede sindacale protetta.
  • Obblighi di pagamento e sanzioni – Oltre al TFR, il datore di lavoro deve versare puntualmente le retribuzioni mensili, le tredicesime/ferie maturate e trattenere e versare le ritenute previdenziali e fiscali. La mancata corresponsione nei termini può dar luogo a penali e interessi (art. 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda; art. 2087 c.c. sul rispetto delle condizioni di lavoro) e al risarcimento del danno (ad es. art. 1218 c.c. sulla mora). A livello fiscale, la rivalutazione del TFR subisce un’imposta sostitutiva del 17% (successivamente detratta dall’importo netto erogato al dipendente).

Tabella riepilogativa: debiti verso dipendente (esempi di voci contabili)

Voce di debitoDescrizioneRiferimento normativo
Retribuzioni e mensilitàStipendi maturati (compenso base + indennità)C.C. art. 2094; art. 2751-bis n.1
Tredicesima / quattordicesimaRatei di tredicesima/mag 13°Contrattazioni collettive / art. 2120
Ferie e permessi maturatiRata fiera non goduta (retribuzione residua)C.C. art. 2751-bis n.1
TFRAccantonamento per fine rapportoC.C. art. 2120
Trattenute previdenzialiContributi dipendenti trattenuti non versatiD.Lgs. 241/1997, L. 233/1990
Tredicesima (natale)(inclusa sopra in “mensilità”)

2. Calcolo e anticipazione del TFR

2.1 Calcolo del TFR: l’importo lordo di TFR maturato si ottiene sommando, per ogni anno di anzianità, la retribuzione annua lorda divisa per 13,5. A titolo esemplificativo, la tabella seguente illustra il calcolo per un dipendente con reddito annuo di €30.000 e 5 anni di servizio:

AnnoRetribuzione annua lordaQuota annuale di TFR (÷13,5)Accumulato a fine anno
1€30.000€2.222,22€2.222,22
2€30.000€2.222,22€4.444,44
3€30.000€2.222,22€6.666,66
4€30.000€2.222,22€8.888,88
5€30.000€2.222,22€11.111,10

Al termine del 5° anno il TFR lordo complessivo è circa €11.111. A questo importo si applicherà la rivalutazione annuale (ad es. al 31/12 di ogni anno) calcolata secondo l’indice ISTAT: 1,5% + 75% dell’aumento dei prezzi. Inoltre, va detratta l’imposta sostitutiva al 17% sulle rivalutazioni. Il netto spettante al lavoratore sarà quindi leggermente inferiore al lordo totale.

2.2 Anticipazione del TFR: Il lavoratore può richiedere un’anticipazione sul TFR in costanza di rapporto solo una volta e se ha almeno 8 anni di anzianità. L’importo anticipabile è al massimo il 70% del TFR maturato. Le motivazioni riconosciute dalla legge per ottenere l’anticipo sono spese mediche straordinarie o acquisto della prima casa. Gli accordi collettivi o individuali possono ampliare tali presupposti (maggiori condizioni di favore), ma non possono trasformare l’anticipo in una corresponsione mensile continuativa senza causali. Sulla questione la Cassazione è stata chiara: con la sentenza n. 13525/2025 la Corte ha stabilito che un datore di lavoro non può semplicemente erogare mensilmente in busta paga l’anticipo del TFR previsto dall’art. 2120 c.c. senza alcuna causale specifica. In altri termini, le somme erogate mensilmente in luogo del TFR andrebbero considerate retributive e gravate dai contributi. Pertanto, il piano di anticipo mensile continuativo non è compatibile con la funzione di tutela “una tantum” dell’anticipazione di TFR previsti dalla legge.

3. Debiti verso dipendenti in situazioni di crisi aziendale

Quando l’azienda è in difficoltà economica o in crisi, la gestione dei debiti verso il personale assume rilevanza cruciale. La normativa italiana prevede specifiche garanzie:

  • Credito privilegiato. Come visto, salari e TFR sono crediti privilegiati sui beni mobili dell’azienda. In caso di insolvenza (fallimento, concordato, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria), i lavoratori vengono inseriti nello stato passivo con diritto di privilegio. Ciò significa che, nell’ordine di soddisfazione, i loro crediti vengono pagati con preferenza rispetto ai creditori chirografari, se le risorse aziendali lo consentono.
  • Fondo di garanzia INPS. Se con l’attivo ricavato dalle procedure concorsuali non è possibile soddisfare interamente i debiti verso i lavoratori (retribuzioni e TFR), interviene il Fondo di Garanzia per crediti di lavoro e TFR gestito dall’INPS (istituito dall’art. 2 L. 297/1982). In pratica, l’INPS si sostituisce al datore di lavoro insolvente per pagare agli ex dipendenti gli importi accertati nelle procedure concorsuali. In tal senso Cassazione 15 maggio 2003 n. 7604 conferma che «se con l’attivo fallimentare non si riesce a pagare integralmente i debiti nei confronti dei lavoratori (compreso il TFR), l’importo non soddisfatto può essere liquidato da un apposito Fondo di garanzia costituito presso l’INPS». Il Fondo copre le spettanze fino ai limiti stabiliti dalla legge (art. 2 della L. 297/1982). L’INPS ha ribadito che, in presenza di procedure come fallimento o concordato, il Fondo interviene automaticamente per il pagamento del TFR già maturato, a meno che il rapporto di lavoro non sia proseguito in capo a un terzo datore senza soluzione di continuità.
  • Esecuzione forzata. Se l’azienda inadempiente non è in procedura concorsuale (ad es. imprenditore individuale con azienda non fallita), il lavoratore può agire con esecuzione forzata (pignoramento). Tuttavia, la Cassazione ha ammesso che il lavoratore è esente dal dovere di procedere (es. pignorare la busta paga) se ciò risulta impossibile o gravoso rispetto alla diligenza richiesta. In ogni caso, l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno il privilegio del credito da lavoro nei confronti degli altri creditori.
  • Solidarietà nei trasferimenti d’azienda. In caso di cessione d’azienda, la responsabilità del debito verso i lavoratori è solidale tra cedente e cessionario. Ciò significa che, anche se i lavoratori passano al nuovo datore, quest’ultimo risponderà in solido dei debiti (compresi TFR e retribuzioni) maturati fino al momento del trasferimento. Eventuali accordi per liberare il cedente dalle obbligazioni devono essere stipulati in sede sindacale protetta. La giurisprudenza ribadisce l’inderogabilità di tale meccanismo a tutela del “creditore debole” (il lavoratore).

Tabella riepilogativa: procedure concorsuali e copertura debiti di lavoro

Procedura concorsualeEffetti sui crediti dei lavoratori
FallimentoCrediti per salari e TFR privilegiati (art. 2751-bis); se insoluti, interviene il Fondo INPS (art.2 L.297/82).
Concordato preventivoI crediti di lavoro, se ammessi, sono privilegiati. Eventuale insoluto coperto dal Fondo INPS (Cass. 7604/2003).
Liquidazione coatta amministrativaStessa disciplina del fallimento: intervento del Fondo INPS per TFR non pagato.
Amministrazione StraordinariaCrediti di lavoro privilegiati (D.Lgs. 270/1999 e succ.); Fondo INPS per TFR insoluto.
Azienda privata in crisi (no procedura)Il lavoratore deve agire per vie ordinarie (esecuzione forzata) e conserva il privilegio; l’intervento del Fondo INPS richiede l’ammissione di procedure.

4. Domande e risposte frequenti

D: Quali sono le tempistiche di pagamento del TFR in caso di cessazione del rapporto?
R: La legge non fissa un termine preciso, ma di norma il TFR va liquidato al momento del pagamento delle ultime mensilità o comunque al più tardi alla fine del mese successivo alla cessazione del rapporto. Contratti collettivi possono prevedere scadenze più ravvicinate. L’art. 2120 c.c. non indica un termine, ma il credito per TFR matura all’atto del recesso. In ogni caso, il ritardo comporta l’applicazione della rivalutazione legale e può generare sanzioni.

D: Cosa succede se il datore non paga i contributi previdenziali trattenuti al lavoratore?
R: La mancata corresponsione dei contributi è un illecito a carico del datore. Il lavoratore può rivalersi sul datore per il danno (art. 5 Dlgs 615/1947), ma più frequentemente interviene l’INPS attraverso il Fondo di Garanzia per debiti da lavoro. In caso di fallimento, Cassazione 2003 n.7604 afferma che il Fondo non può contestare i debiti di lavoro riconosciuti nella procedura concorsuale. In generale, i crediti previdenziali vantati dal lavoratore (indennità, TFR, retribuzioni) sono parimenti privilegiati.

D: L’azienda può rateizzare i debiti verso i dipendenti?
R: I crediti da lavoro sono in genere esigibili quando maturano. La rateizzazione non è prevista dalla legge: un accordo con i lavoratori per posticipare il pagamento può essere valido ma espone il datore a rischi. In ogni caso, i lavoratori potrebbero considerare le somme ancora dovute come debito residuo, con possibili interessi e penali (secondo contratto). In situazioni di concordato preventivo, il piano di ristrutturazione può prevedere tempi e modi di pagamento speciali (con approvazione del tribunale), sempre salvaguardando i diritti dei dipendenti.

D: Come si contabilizza il TFR in bilancio?
R: L’accantonamento del TFR è obbligatorio in base al principio della competenza economica. In bilancio va iscritta una voce di debito (Passivo – Debiti verso dipendenti) pari al TFR maturato. In Italia i principi contabili nazionali (OIC 19) disciplinano la quantificazione: occorre calcolare per ogni dipendente la quota di TFR proporzionale a ciascun esercizio. Nella nota integrativa devono essere specificati i criteri di calcolo. Il Fondo d’impresa non incide direttamente su tale iscrizione, salvo destinazioni a fondi pensione. Per il datore di lavoro, ogni rivalutazione (1,5%+75% inflazione) va calcolata a fine esercizio e il corrispondente debito tributato con F24 (imposta sostitutiva del 17%).

D: Quali novità giurisprudenziali recenti riguardano il TFR?
R: Oltre alla citata ordinanza n. 13525/2025 sulla non mensilizzabilità dell’anticipo TFR, la giurisprudenza ha affrontato altri aspetti. Ad esempio, la Corte ha ribadito la possibilità per i dipendenti di ottenere il TFR omesso anche se operanti in ambito domestico (Cass. civ. 18/9/2023 n.26741), confermando che l’anzianità lavorativa è la base per il calcolo. Inoltre, è stato chiarito che nel trasferimento d’azienda la solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c. si applica solo ai rapporti ancora in essere al momento del passaggio, e che i crediti di lavoro iscritti in un concordato sono definitivamente riconosciuti (Cass. Sez. Lav. sent. nn. 24231/2014, 23258/2015). Infine, l’INL (Ispettorato del Lavoro) con nota 616/2025 ha espresso parere conforme alla Cassazione sul divieto di pagamenti TFR “mascherati”.

5. Simulazioni pratiche

Simulazione 1: Calcolo TFR – Supponiamo un dipendente assunto da 10 anni, con retribuzione fissa annua lorda di €36.000. La quota annua di TFR è 36.000/13,5 ≈ €2.666,67. Dopo 10 anni il TFR lordo accumulato è ≈ €26.666,70 (senza considerare rivalutazioni). Annualmente al 31/12 si applica la rivalutazione (ad es. +3% annuo: nel complesso il TFR finale al momento del recesso sarà lievemente superiore). Dal totale andrà detratta l’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione. Se, per esempio, alla fine del 10° anno l’indennità di rivalutazione ammonta a €1.000, l’imposta sostitutiva è €170, pertanto il netto da liquidare al lavoratore sarà €26.666,70 + €1.000 – €170 ≈ €27.496,70.

Simulazione 2: Gestione debito retributivo in concordato – Un’impresa con 20 dipendenti è in crisi e presenta concordato preventivo. Alla data della domanda, i lavoratori hanno maturato complessivamente 10 mensilità arretrate e TFR pari a €100.000. Il tribunale ammette i crediti dei lavoratori al passivo privilegiato (art. 2751-bis). L’azienda propone un piano che pagherà il 50% dei crediti privilegiati entro 1 anno. I lavoratori sono pertanto soddisfatti per €50.000 (metà del TFR) più metà degli arretrati, mentre il resto è gestito dal Fondo INPS (fino ai limiti di legge) o comunque rimane come debito residuo. L’intervento del Fondo coprirà la parte non corrisposta se il concordato si conclude (Cass. 7604/2003). Nel frattempo, i lavoratori potrebbero essere tenuti aggiornati dal curatore e l’azienda continuerà a pagare contributi su quanto versato.

Fonti e riferimenti

  • Codice Civile, art. 2120 (disciplina del TFR) e art. 2751-bis (privilegio dei crediti di lavoro).
  • Corte di Cassazione, sez. Lavoro: sentenza 20 maggio 2025, n. 13525 (anticipo TFR); sentenza 15 maggio 2003, n. 7604 (Fondo INPS); ordinanza 3 ottobre 2011, n. 20190 (esecuzione forzata).
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 616/2025 (interpretazione anticipazione TFR).
  • INPS – Circolare n. 74/2008 e pubblicazioni Informazione Previdenziale (Fondo Garanzia TFR).

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Ignorare il problema può portare a ispezioni, decreti ingiuntivi, denunce penali o richieste di fallimento, ma con l’approccio giusto è possibile recuperare il controllo e salvare l’azienda.


Quando si configurano debiti da lavoro dipendente?

I debiti verso il personale possono derivare da:

  • 🧾 Stipendi non pagati (in tutto o in parte)
  • 💼 TFR maturato ma non accantonato o non liquidato alla cessazione
  • 🏥 Maturazioni per ferie, straordinari, permessi
  • 📉 Differenze retributive da mancati adeguamenti contrattuali
  • ⚖️ Sentenze o verbali ispettivi INPS/INAIL o Ispettorato del Lavoro

Questi debiti, se non gestiti, possono diventare esecutivi, con il rischio di pignoramenti e richiesta di fallimento da parte dei lavoratori.


Come si possono gestire i debiti verso dipendenti e TFR?

Il primo passo è non nascondere il problema, ma affrontarlo con metodo:

✅ Accordo stragiudiziale con i dipendenti

  • Possibilità di rateizzare il dovuto
  • Prevede la rinuncia a sanzioni in cambio del pagamento concordato
  • Può evitare azioni giudiziarie e salvaguardare il clima interno

✅ Accesso agli strumenti di composizione della crisi

  • Composizione negoziata della crisi d’impresa
  • Concordato minore o preventivo
  • Piano di ristrutturazione del debito
    Questi strumenti permettono di sospendere le azioni esecutive, coinvolgere i creditori e tutelare la continuità aziendale

✅ Attivazione Fondo di Garanzia INPS per il TFR

  • Se l’azienda è in crisi e i lavoratori cessano il rapporto, l’INPS può anticipare il TFR al posto dell’azienda
  • Previa apertura di una procedura concorsuale (liquidazione, concordato, composizione negoziata)

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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Esperto in crisi d’impresa
✔️ Consulente per imprenditori in contenziosi
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per piani di rientro e ristrutturazione del debito approvati
✔️ Consulente per la continuità aziendale e la salvaguardia del patrimonio


Conclusione

I debiti verso i dipendenti sono tra i più delicati e pericolosi per l’imprenditore. Ma non sono una condanna.
Con la giusta strategia legale puoi ricostruire i rapporti, bloccare le azioni aggressive e salvare l’attività.

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