Hai ricevuto un decreto ingiuntivo europeo e non sai come reagire? Ti stai chiedendo se puoi opporti, entro quanto tempo e con quali strumenti legali per bloccarlo e difenderti efficacemente?
Il decreto ingiuntivo europeo è uno strumento rapido e uniforme, utilizzato per ottenere il pagamento di crediti transfrontalieri all’interno dell’Unione Europea. Ma anche se proviene da un altro Stato UE, puoi opporti e far valere le tue ragioni.
Cos’è il decreto ingiuntivo europeo?
È una procedura semplificata prevista dal Regolamento CE n. 1896/2006 che consente a un creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo nei confronti di un debitore residente in un altro Stato membro dell’UE.
Viene spesso utilizzato in ambito commerciale, ma può riguardare anche privati cittadini con debiti esteri.
Cosa comporta il ricevimento di un decreto ingiuntivo europeo?
– Se non fai opposizione, dopo 30 giorni il decreto diventa esecutivo e può essere fatto valere in Italia come se fosse una sentenza
– Può comportare pignoramenti su conti, stipendi o beni, anche se vivi in Italia
– È valido in tutta l’UE, tranne in Danimarca
Come si presenta l’opposizione?
– Hai 30 giorni dalla notifica per presentare opposizione, utilizzando il modulo F previsto dal regolamento
– Devi motivare l’opposizione con elementi concreti, come ad esempio:
– il debito è prescritto
– non hai mai ricevuto la fattura
– il credito è infondato o già pagato
– non sei il soggetto giusto
– L’opposizione si presenta al tribunale che ha emesso il decreto, con l’assistenza di un avvocato
Cosa succede dopo l’opposizione?
– Il procedimento prosegue secondo le regole del processo civile dello Stato in cui è stato emesso il decreto
– Il giudice può decidere se il credito è fondato o meno
– Se vinci, il decreto viene revocato o annullato, e il creditore non può procedere con l’esecuzione
Cosa NON devi fare mai?
– Ignorare l’atto pensando che venga da un altro Stato: ha pieno valore legale anche in Italia
– Presentare opposizione generica o priva di prove
– Superare i termini: dopo 30 giorni, il decreto diventa definitivo ed esecutivo
– Tentare di risolvere il problema senza assistenza legale: serve una difesa tecnica adeguata
Il decreto ingiuntivo europeo può sembrare complesso e lontano, ma ha effetti molto concreti e immediati anche in Italia. Conoscere i tuoi diritti e agire subito è fondamentale per evitare danni gravi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in opposizioni e contenzioso europeo – ti spiega come funziona il decreto ingiuntivo europeo, entro quando puoi opporti e cosa fare per bloccare il procedimento.
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Introduzione
L’ingiunzione di pagamento europea (European Payment Order, EPO) è uno strumento previsto dal Regolamento (CE) 1896/2006 per il recupero transfrontaliero di crediti pecuniari non contestati. Esso si applica quando un creditore domiciliato in uno Stato membro agisce contro un debitore domiciliato in un altro Stato dell’UE (ad es. un creditore estero vs. debitore italiano). Il procedimento si svolge attraverso moduli standardizzati e non prevede un’udienza preliminare: il giudice esamina la domanda esclusivamente sulla base della documentazione fornita. Per il debitore opponente, è fondamentale sapere che l’opposizione sospende automaticamente il procedimento europeo di ingiunzione, facendo sì che la controversia si trasformi in un normale giudizio ordinario di cognizione nello Stato d’origine. In altre parole, dall’opposizione in poi si applicheranno le regole ordinarie del processo civile italiano.
Gli aspetti fondamentali da conoscere per contestare validamente un decreto ingiuntivo europeo (richiesto da un creditore estero contro un debitore italiano) sono i seguenti:
- Soggetto legittimato: può proporre opposizione il debitore contro il quale è stato notificato il decreto ingiuntivo europeo, entro i termini previsti dalla normativa. In pratica, se un cittadino o impresa italiana riceve un ordine europeo di pagamento emesso da un giudice italiano su domanda di un creditore estero, può far valere la propria opposizione.
- Termine per opporsi: il regolamento stabilisce un termine perentorio di 30 giorni dalla NOTIFICA del decreto al debitore. Questo termine è tassativo e decorre (in via generale) dal giorno successivo alla notifica. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia UE del 15/9/2022 (C‑18/21, Uniqa) si è ribadito che tale scadenza è inderogabile e non è sospesa da eventuali provvedimenti nazionali (ad es. misure Covid). Il calcolo dei termini segue regole precise (es. art. 78 c.p.c. e regolamento UE 1182/71), ma in sintesi il debitore ha 30 giorni effettivi di tempo per far pervenire l’opposizione.
- Forma dell’opposizione: va utilizzato il modulo standard “F” allegato al Reg. 1896/2006 (Allegato VI), stampabile dal sito EU. Il debitore può presentare l’opposizione in forma ancora più semplice di un atto giudiziario articolato: in base al regolamento è sufficiente manifestare chiaramente la volontà di opporsi. Non è richiesta alcuna esposizione motivata o argomentazione dettagliata: l’opposizione ha valore dichiarativo e serve unicamente a interrompere il procedimento europeo. In linea di principio è consentito depositare il modulo anche personalmente presso la cancelleria del Tribunale italiano (come osservato dal Tribunale di Taranto), ma in pratica, vista la complessità della questione, in genere si incarica un avvocato per la notifica formale dell’atto.
- Contenuto minimo dell’atto: nel modulo F (o nell’atto redatto dal difensore) vanno indicati i dati identificativi del decreto opposto (tribunale di origine, numero di RG, data, importo), i dati delle parti e la chiara affermazione dell’intenzione di opporsi. Non occorre allegare documenti aggiuntivi con l’opposizione stessa (si potrà successivamente produrre le prove nel giudizio ordinario). Di norma si chiede anche la sospensione della provvisoria esecutorietà, ma per legge l’ingiunzione europea è eseguibile solo se il creditore ha chiesto espressamente la provvisoria esecuzione nel ricorso originale.
- Notifica dell’opposizione: l’opposizione va depositata e notificata secondo le regole ordinarie italiane (generalmente tramite pec o ufficiale giudiziario all’avvocato del creditore). Una volta pervenuta al giudice italiano, quest’ultimo deve limitarsi a prendere atto dell’opposizione. Non decide sulla fondatezza del credito in questa fase, ma notificherà l’avvenuta opposizione al creditore, invitandolo a proseguire il giudizio ordinario entro un termine stabilito.
- Effetti dell’opposizione: come stabilito dal Regolamento (considerando 24 e art. 17) e confermato dalla Corte di giustizia UE, l’opposizione “dovrebbe interrompere il procedimento europeo di ingiunzione e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario”, a meno che il creditore non abbia chiesto di estinguere direttamente il procedimento. In concreto, ciò significa che il decreto ingiuntivo europeo perde efficacia come titolo esecutivo; il giudizio continua con le ordinarie regole italiane presso lo stesso Tribunale di prima istanza (o altro giudice competente, come meglio spiegato).
I punti sopra descritti costituiscono le regole di base su “come fare opposizione”. In sintesi, il debitore italiano opponente deve:
- Prendere atto della notifica del decreto europeo e del relativo termine.
- Preparare e depositare entro 30 giorni il modulo F (o atto equivalente) presso il Tribunale di origine.
- Notificare la copia dell’atto di opposizione al creditore estero secondo le modalità previste.
- Informare il giudice del Tribunale dell’avvenuta opposizione (normalmente la cancelleria lo comunica d’ufficio).
- Attendere l’ulteriore attivazione del creditore.
Di seguito approfondiamo ciascun aspetto (con rimandi a riferimenti normativi e giurisprudenziali) e rispondiamo a domande frequenti, corredando il tutto con tabelle sinottiche e un esempio pratico.
1. Fondamento normativo e ambito di applicazione
L’opposizione al decreto ingiuntivo europeo trova la sua disciplina nel Regolamento (CE) n.1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. “Regolamento EPO”). Tale regolamento, di applicazione diretta in tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca), è finalizzato a creare un rimedio rapido per crediti pecuniari transfrontalieri non contestati.
I presupposti chiave sono:
- Controversia transfrontaliera: almeno il creditore o il debitore deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato UE diverso da quello del giudice adito. Nel caso in esame, il creditore è estero e il debitore è italiano, dunque il regolamento è applicabile.
- Credito pecuniario non contestato: il ricorrente (creditore) dichiara di non dover mai negare la fondatezza del credito; non può trattarsi di obblighi extracontrattuali (es. respons. civile) salvo ammissione di debito.
Il decreto ingiuntivo europeo si ottiene compilando il “Modulo A” (domanda) e, se accolta, il giudice emette il provvedimento nei termini di legge. La sua notificazione al debitore lo informa della possibilità di pagare o di opporsi entro 30 giorni. Laddove il debitore scelga di opporsi, entrano in gioco gli articoli 16-17 del regolamento, che disciplinano l’opposizione e gli effetti.
In Italia, non esiste una norma specifica interna che modifichi le disposizioni del regolamento (non occorrono recepimenti perché è direttamente applicabile). Tuttavia, si utilizzano sussidiariamente le regole processuali italiane art.26 del Reg. 1896/2006 dispone che le questioni procedurali non previste specificamente dal regolamento siano regolate dal diritto nazionale. Ad esempio, il giudice italiano competente è individuato secondo il Regolamento Bruxelles I bis (CE 44/2001, recepito dal d.lgs. 218/1995), di norma il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Il contributo unificato e le modalità di deposito seguono le consuete previsioni nazionali (modello F23 per contributo, procedura telematica per depositi, ecc.). In definitiva, l’opposizione al decreto europeo segue le norme europee per la fase di transizione e i criteri italiani per tutto il resto.
2. Termini e modalità di opposizione
Termini di presentazione
- 30 giorni dalla notifica: il termine ordinario per proporre opposizione è di 30 giorni dalla data di perfezionamento della notifica del decreto al debitore (art. 16, par. 2, Reg. 1896/06). Trascorso tale termine senza opposizione, il decreto acquisisce automaticamente efficacia esecutiva in Italia e negli altri Stati membri (art. 18 Reg. 1896/06) e può essere immediatamente eseguito.
- Decorrenza: il termine decorre dal giorno successivo alla notifica. Se il termine scade in giorno festivo o prefestivo, si considera perentorio e non spostabile (seguono regole generali dei termini, ex art. 154 c.p.c.).
- Impatto delle emergenze: secondo la Corte di Giustizia UE, il termine di 30 giorni è tassativo e non si sospende per provvedimenti nazionali emergenziali (es. COVID) che riguardino i termini civili. Ciò significa che il debitore non può far valere regole nazionali di sospensione nel conteggio dell’opposizione europea.
Forma e contenuto dell’atto di opposizione
L’opposizione si presenta mediante il modulo standard F previsto dal regolamento (Allegato VI). Tale modulo è stato tradotto in italiano ed è disponibile online. Può essere usato direttamente oppure, più comunemente, il difensore predispone un atto di opposizione che contiene gli elementi richiesti dal modulo. In entrambi i casi, l’atto deve contenere:
- Dati identificativi del decreto impugnato (numero, data, giudice emittente, importo).
- Indicazione chiara che il convenuto intende fare opposizione al decreto ingiuntivo europeo.
- Dati delle parti (recapiti di convenuto e ricorrente).
- Prescrizioni sulla notifica al creditore (indirizzo in Italia o estero).
- Dichiarazione di volontà di essere ammessi al giudizio di opposizione.
Ai sensi del regolamento, non servono motivazioni dettagliate: è sufficiente esprimere in modo espresso e univoco la volontà di opporsi (il modulo stesso non prevede caselle per le ragioni di merito). Il Tribunale di Taranto ha sottolineato che «basta manifestare la volontà di opporsi e lo si può fare anche di persona». In altre parole, il debitore non è tenuto ad argomentare subito le ragioni del proprio dissenso (quelle potranno emergere nel successivo giudizio ordinario).
Dal punto di vista formale italiano, l’atto di opposizione può essere depositato presso la cancelleria del Tribunale originario (quello che ha emesso il decreto) e notificato al creditore. In alternativa, la notifica all’estero può avvenire tramite Ufficiale giudiziario o mezzi internazionali previsti (es. Reg. 1393/2007 o L. 218/95). La procedura di deposito segue le ordinarie regole (redazione e firma elettronica, versamento del contributo unificato F24, etc.).
Riassunto dei passaggi principali
Fase | Termine | Chi agisce | Azione |
---|---|---|---|
Notifica EPO al debitore | – | Creditore estero | Viene notificato il decreto ingiuntivo europeo in Italia. |
Decorrenza opposizione | 30 giorni dalla notifica | Debitore italiano | Debitore ha tempo 30 giorni per depositare opposizione (art.16(2) Reg.1896/06). |
Deposito/modulo di opposizione | Entro 30 giorni | Debitore (o suo avv.) | Presenta al Tribunale di origine il modulo F compilato (o atto di opposizione). |
Comunicazione al giudice di opposizione | Subito dopo il deposito | Cancelleria giudice | Cancelliere prende atto dell’opposizione, sospende il procedimento EPO e informa il Tribunale della pendenza. |
Notifica opposizione al creditore | Entro breve termine | Cancelleria giudice | Il giudice avvisa il creditore ricorrente dell’opposizione (invito a proseguire giudizio). |
Eventuale prosieguo in rito ordinario | Stabilito dal Tribunale | Creditore ricorrente | Se il creditore riassume la domanda nei tempi, il giudizio prosegue come ordinario. |
Estinzione del procedimento | Mancato prosieguo | Tribunale | Se il creditore non prosegue entro il termine, il Tribunale dichiara estinto il giudizio. |
3. Effetti dell’opposizione e prosecuzione del giudizio
L’opposizione produce effetti specifici ben distinti rispetto all’ingiunzione nazionale. In particolare:
- Sospensione dell’ingiunzione europea: come detto, l’opposizione interrompe il procedimento europeo e cancella l’efficacia immediata del titolo. La Corte di giustizia UE ha chiarito che, da quel momento, «non esiste più un credito pecuniario non contestato ai fini del regolamento». Il giudizio europeo di ingiunzione non prosegue, né il decreto diventa esecutivo.
- Passaggio al rito ordinario: per esplicita disposizione normativa, l’opposizione fa passare automaticamente il caso a un giudizio ordinario di cognizione. Il Tribunale che aveva emesso l’ingiunzione (o altro giudice italiano competente) riprende la causa come se il creditore avesse promosso una normale causa per il recupero del credito sottostante. A differenza dell’ingiunzione – procedura semplificata – ora si apre un confronto pieno tra le parti, con pieno contraddittorio e assunzione delle prove.
- Onere del creditore di riassumere la domanda: la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 2840/2019) ha precisato che, a seguito dell’opposizione, spetta al creditore attivarsi presentando una nuova domanda di cognizione ordinaria (analogamente a una riassunzione) sui medesimi fatti dedotti nel ricorso per ingiunzione. In pratica, il giudice segnala al creditore (con avviso scritto) che il debitore ha opposto e invita il creditore a continuare il giudizio «secondo quella che sarà onere del creditore [di individuare] come procedura civile ordinaria».
- Estinzione del procedimento: se il creditore non dà seguito entro il termine stabilito (in genere qualche mese) alla prosecuzione, il giudice dichiara il procedimento estinto. La Cassazione è chiara: l’inerzia del creditore su mandato del giudice determina l’estinzione definitiva dell’azione (non solo del decreto, ma del procedimento). Questo garantisce che il debitore non rimanga bloccato in un limbo indefinito e che il creditore rispetti il proprio onere di promuovere un nuovo giudizio.
- Contenuto del nuovo giudizio: nel processo ordinario l’attore (creditore) assume la posizione di attore convenzionale e il convenuto (debitore opponente) può esporre compiutamente le proprie difese (contestazioni, eccezioni, prove). Tutte le regole ordinarie sull’onere della prova, sulla diligenza di costituzione, sull’eventuale mediazione obbligatoria, ecc. si applicano come in un normale giudizio di cognizione (Cass. 2003, n.17371). In particolare, con l’opposizione si ripristina il pieno contraddittorio e il debitore può far valere ogni motivo di difesa (fatto o diritto) a supporto della propria posizione, come se fosse stata ordinariamente citata in giudizio.
Esempio pratico
Immaginiamo di essere il Sig. Rossi, imprenditore italiano, che riceve la notifica il 1° marzo 2025 di un decreto ingiuntivo europeo richiesto da una società estera “A.B.C. GmbH” in Germania. Il decreto – emesso dal Tribunale di Milano – ingiunge il pagamento di €10.000 più interessi e spese. I documenti allegati mostrano un contratto di fornitura che la A.B.C. dichiara non contestato.
- Verifica scadenza: il Sig. Rossi calcola il termine di opposizione: 30 giorni a partire dall’2 marzo (giorno successivo alla notifica), quindi scadenza il 31 marzo 2025.
- Preparazione atto di opposizione: incarica l’avv. Bianchi di Milano. L’avvocato compila il modulo F o stende atto formale: indica i dati del provvedimento (giudice di Milano, n. RG ecc.), afferma “intende proporre opposizione” sulla base del regolamento CE 1896/06. Non allega prove immediatamente, ma annuncia di voler contestare la fondatezza del credito.
- Deposito e notifica: l’atto viene depositato al Tribunale di Milano entro il 31/3/2025 e notificato alla controparte, il creditore estero, tramite PEC/posta internazionale.
- Avviso al creditore: la cancelleria di Milano registra l’opposizione e invia comunicazione a “A.B.C. GmbH” (per via internazionale) invitandola a continuare il giudizio.
- Decisioni successive:
- Se “A.B.C. GmbH” riassume il giudizio entro il termine indicato, si proseguirà con un normale processo di cognizione (udienze, prove documentali, eventuali audizioni testimoni).
- Se “A.B.C. GmbH” rimane inattiva, dopo il termine il giudice pronuncerà l’estinzione del processo per inottemperanza dell’attore. In tal caso, il Sig. Rossi non dovrà versare nulla e il procedimento si chiuderà senza sentenza sul merito, come se l’azione del creditore fosse caduta.
Questo esempio mostra l’iter tipo: l’opposizione blocca l’azione europea e dà inizio a un nuovo giudizio in Italia. Da quel momento in poi, le regole italiane ordinarie sul processo civile (artt. 163 ss. c.p.c.) governano la controversia, inclusi la competenza, la prova, la mediazione, ecc.
4. Differenze rispetto al procedimento italiano
Per chiarire i punti di contatto e differenza tra il decreto ingiuntivo europeo e l’ingiunzione di pagamento nazionale, riportiamo una tabella sinottica:
Aspetto | Ingiunzione di pagamento europea (Reg 1896/06) | Decreto ingiuntivo nazionale (artt. 633 ss. c.p.c.) |
---|---|---|
Ambito applicazione | Controversie civili transfrontaliere tra stati UE (creditore estero). | Controversie interamente nazionali. |
Norma di riferimento | Reg. (CE) 1896/2006 (Direttamente applicabile). | Codice di Procedura Civile (art. 633-644 c.p.c.) e norme att. |
Domanda | Modulo standard A (all. I Reg 1896/06). | Ricorso in carta libera. |
Esame del giudice | Sì, sommario e automatizzato (art. 8 Reg). Solo controlli formali. | Sì, completo: ammette la domanda se non “manifestamente infondata”. |
Contraddittorio | No fase istruttoria (il debitore non è coinvolto prima della notifica). | Sì, opposizioni, eccezioni procedurali, prova testimoniale, ecc. |
Notifica | Secondo regole Ue (art. 13-14 Reg) in lingua della sentenza o multilingue. | Secondo c.p.c. (in italiano, regole generali). |
Opposizione (termine) | Entro 30 giorni dalla notifica (art.16 Reg). | Entro 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.). |
Forma opposizione | Modulo standard F (all. VI Reg). Non servono motivazioni. | Atto di citazione con motivi (art. 645 c.p.c.) in forma di citazione. |
Efficacia dell’opposizione | Interrompe EPO e trasferisce al rito ordinario. | Trasforma il procedimento in cognizione piena e decide sul merito. |
Prosieguo del giudizio | Il creditore deve riassumere l’azione (Cass. SS.UU. 2840/2019). | La causa prosegue normalmente come procedimento di opposizione. |
Esecuzione del titolo | Se non opposto, EPO acquista efficacia transnazionale (art.18 Reg). | Titolo esecutivo solo in ambito nazionale (art. 646 c.p.c.). |
Queste differenze sottolineano l’aspetto eccezionale e semplificato del procedimento europeo: mancanza del contraddittorio iniziale, utilizzo di moduli standard e rapidità. L’opposizione nel procedimento europeo non è equiparabile a quella “nazionale”: il debitore si limita a bloccare la procedura, mentre l’istruttoria effettiva avviene solo successivamente, secondo le regole ordinarie dello Stato d’origine.
5. Domande e risposte frequenti
D. Chi può proporre opposizione a un decreto ingiuntivo europeo?
R. Qualsiasi persona fisica o giuridica residente in Italia che riceva la notifica di un decreto di pagamento europeo emesso da un giudice italiano a favore di un creditore UE. Deve trattarsi del debitore indicato nel decreto.
D. Entro quando devo oppormi?
R. Entro 30 giorni dalla notifica del decreto. Il termine è perentorio: se passa senza opposizione, il decreto diventa titolo esecutivo definitivo (art.18 Reg 1896/06).
D. Quali documenti serve preparare per l’opposizione?
R. Sostanzialmente il modulo F compilato, con i dati del decreto e la volontà di opporsi. Se si utilizza un atto di difesa, occorre includere le generalità delle parti, l’indicazione del Tribunale e del numero RG, e concludere chiedendo l’accoglimento dell’opposizione. Non è obbligatorio allegare i documenti che provano il credito contestato, ma è prassi allegare copia del ricorso o del decreto e ogni documento utile.
D. Devo indicare i motivi dell’opposizione nell’atto?
R. No. Ai sensi del Regolamento, non è richiesta alcuna motivazione del ricorso di opposizione. Il modulo F non contiene spazi per i motivi. Eventuali contestazioni di merito (es. “il credito è già stato pagato”) saranno discusse nella fase successiva del giudizio ordinario. È sufficiente far presente che ci si oppone (il tribunale dà atto della mera volontà di opposizione).
D. È necessario un avvocato per opporsi?
R. Formalmente il regolamento non lo impone, e come detto il debitore potrebbe depositare da solo il modulo. Tuttavia, dopo l’opposizione il procedimento diventa un normale giudizio di cognizione in cui sarà quasi sempre necessario l’assistenza di un difensore abilitato. Anzi, considerando il significato pratico e la complessità di leggere documenti in lingua straniera, è altamente consigliabile farsi assistere fin da subito da un avvocato.
D. Il decreto europeo può ancora essere eseguito provvisoriamente?
R. Dipende. Se il creditore nell’atto di domanda ha chiesto espressamente la provvisoria esecutorietà, il giudice può averla concessa (previo deposito di cauzione) anche prima dell’opposizione. Tuttavia, l’opposizione di per sé sospende ogni effetto esecutivo del decreto: il Tribunale ordinerà la sospensione dell’esecuzione (art. 23 Reg, e art. 649 c.p.c.). Se invece il creditore non aveva chiesto la provvisoria esecuzione, il decreto non era eseguibile finché non si esauriva il termine di opposizione e non diventava definitivo (art.18 Reg).
D. In caso di opposizione con motivi fondati, il debitore può recuperare le spese?
R. Se il giudice dell’opposizione accoglie il ricorso, annulla il decreto ingiuntivo europeo e dichiara il credito non dovuto per le ragioni addotte. In tal caso il debitore può recuperare le spese di lite come di norma (liquidazione delle spese di opposizione). Se invece l’opposizione è infondata, il giudice rigetta e il decreto torna efficace (per la parte resistenze, in linea di principio si può avere condanna alle spese).
D. Cosa succede se viene dichiarato fallimento del debitore nel mentre?
R. Se il debitore cade in fallimento dopo aver opposto al decreto (o ancor prima, ma in tal caso è controverso se opporre) l’azione per il risarcimento si trasferisce nel procedimento fallimentare. La Cassazione ha affermato che il curatore fallimentare ha interesse a riassumere l’opposizione per evitare l’esecutorietà del decreto non definitivo. Va fatto comunque attenzione ai termini: l’opposizione già proposta prima del fallimento conserva efficacia nel giudizio civile; se invece il debitore non ha opposto entro i 30 giorni, fallito o meno, il decreto acquisisce efficacia (Cass. 10.1.2018, n.377).
D. L’obbligo di mediazione vale anche qui?
R. Dal momento che, dopo l’opposizione, si forma un normale giudizio di cognizione il cui valore può superare le soglie previste, in linea di principio il creditore deve esperire la mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria per alcune materie contrattuali). Tuttavia, la giurisprudenza non si è pronunciata specificamente sulle opposizioni Europee. Dato che la mediazione è un onere per l’attore (e Cass. SS.UU. 2020 n.19596 ha stabilito che in opposizione nazionale a DI la mediazione è a carico del creditore), è prudente affrontare la mediazione anche in questo contesto prima di promuovere il nuovo giudizio.
6. Simulazione: un caso concreto
Scenario: La società italiana “Impresa Rossi Srl” riceve il 10 giugno 2025 la notifica in italiano del decreto ingiuntivo europeo n. 567/2025 emesso dal Tribunale di Roma su domanda di “GmbH Marketing” tedesca, per un credito di €15.000. Il decreto è corredato dai documenti (fatture, contratto) che l’azienda tedesca dichiara “non contestati”. L’Impresa Rossi verifica di aver già in parte pagato la fornitura (come dimostra il bonifico bancario allegato, di cui non era a conoscenza il creditore).
Passi dell’Impresa Rossi:
- Calcolare il termine: il decreto è notificato il 10/6/2025 (si considera perfezionato come notificazione estera). Il termine di 30 giorni scade il 10/7/2025 incluso.
- Consultare un avvocato: il legale esamina i documenti e conferma che c’è ragione di opporsi (pagamento parziale, firma di contratto non valida, ecc.).
- Redigere e depositare l’opposizione: entro il 10/7/2025 l’avv. Rossi deposita al Tribunale di Roma il modulo F (o un atto su carta libera). L’atto riporta: “Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo europeo n.567/2025. Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Impresa Rossi Srl (debitore), avverso il suddetto decreto dichiara di opporsi al decreto di pagamento europeo in ragione del credito contestato, conferendo atto di costituzione di parte”.
- Notifica al creditore: copia dell’atto viene notificata alla GmbH tedesca (tramite posta internazionale o elettronicamente).
- Azione del Tribunale: la cancelleria registra l’opposizione, sospende il procedimento di ingiunzione e invia comunicazione di opposizione alla Mark. La Corte impartisce alla Mark l’incarico di proseguire con il processo ordinario.
- Esito: l’Impresa Rossi sarà poi chiamata a comparire in giudizio romano per il giudizio ordinario. Potrà produrre la prova del pagamento e di eventuali vizi contrattuali. Se il giudice dà ragione a Rossi, revoca il decreto europeo; altrimenti conferma il debito residuo in forma di sentenza.
Questo esempio mostra come la procedura dia al debitore tutta la possibilità di difendersi (pagando solo quanto dovuto o azzerando il credito) senza subire in automatico l’effetto esecutivo del provvedimento iniziale. L’opposizione apre uno spazio di contraddittorio, proteggendo i diritti del debitore.
7. Conclusioni e punti chiave per il debitore
Dal punto di vista del debitore italiano, opporsi a un ingiunzione di pagamento europea è essenziale per tutelare i propri diritti. In assenza di opposizione, l’ingiunzione diventa immediatamente titolo esecutivo in Italia e negli altri paesi UE, esponendo il debitore a pignoramenti e altre azioni forzate. Con l’opposizione, invece, il debitore riporta la disputa in Italia secondo le regole ordinarie, conservando il proprio diritto di difesa.
In sintesi, i punti chiave da ricordare sono:
- Verificare subito il termine di 30 giorni e fare l’opposizione tempestivamente. Anche un giorno di ritardo può risultare fatale, data la rigidità del termine UE.
- Utilizzare correttamente il modulo F o un atto conforme per opporsi, senza necessità di motivazioni approfondite. L’importante è esprimere chiaramente l’opposizione e procedere con la notifica.
- Dopo l’opposizione, sapersi avvalere di ogni difesa nel giudizio ordinario: pianificare le prove a supporto delle proprie eccezioni (pagamenti effettuati, vizi contrattuali, prescrizione del credito, ecc.).
- Ricordare che spetta al creditore proseguire l’azione: se dovesse “mollare” il colpo e non notificare citazione, otterrete l’estinzione automatica del processo. Ciò significa che si torna in una posizione d’uscita per il debitore e l’atto iniziale cade.
- Non trascurare le norme italiane collaterali: ad esempio, l’eventuale obbligo di mediazione e altre formalità processuali nel nuovo giudizio di cognizione.
- Infine, in una prospettiva preventiva, è sempre consigliabile cercare di risolvere la controversia in via stragiudiziale (negoziati, mediazione internazionale) quando si apprende della pretesa estera, per evitare il ricorso all’ing. europeo.
Conoscere a fondo questi meccanismi è particolarmente importante per professionisti e imprenditori, che possono trovarsi esposti a crediti transfrontalieri. La guida precedente intende dare tutti gli strumenti tecnici per affrontare con consapevolezza l’opposizione al decreto ingiuntivo europeo, sempre con il supporto di un legale esperto.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Reg. (CE) n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento).
- Reg. (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I-bis, competenza giurisdizionale).
- Codice di procedura civile: art. 633 ss. (ingiunzioni), artt. 645-648 (opposizione a ingiunzioni di pagamento), artt. 16 e 17 disp. att. (attuazione reg. EPO in Italia).
- Cassazione, SS.UU. 31/01/2019, n. 2840 (Rv. 652492) – Opposizione al decreto ingiuntivo europeo: adempimenti reciproci delle parti. Enuncia che dopo opposizione il giudice informa il creditore di proseguire con giudizio ordinario, decorre termine di estinzione in caso contrario.
- Trib. Taranto, Decreto 15/09/2016 (v. Nuova Proc. Civile, 2016) – Confirma che per opporsi “basta manifestare la volontà” (Modulo F) e applica analogicamente l’art. 125 disp.att. c.p.c.: il creditore deve riassumere la domanda già proposta.
- Corte di Giustizia UE, 15/09/2022, C-18/21 (Uniqa Versicherungen v. VU) – Decisa per la prima volta questione sull’impatto delle misure COVID sui termini dell’opposizione; conferma che l’opposizione interrompe il procedimento europeo e trasferisce al rito ordinario. La sentenza precisa che entro 30 giorni si può opporre senza motivazione, trasferendo automaticamente il giudizio in ordinario salvo rinuncia del ricorrente.
- Corte di Cassazione, 13/10/2020, n. 22047 – (Fallimentare) Sottolinea l’interesse del fallito a riassumere l’opposizione.
- Corte di Cassazione, Sez. I, 10/01/2018, n. 377 – Stabilisce che un decreto ingiuntivo non definitivo non è opponibile nel fallimento.
- Cassazione, Sez. I, 9/10/2014, n. 21364 – Precisioni sul rito opposizione (ordine di norma ordinario).
- Normativa italiana: d.lgs. 28/2010 (mediazione civile), legge n.218/1995 (Bruxelles I), DPR 115/2002 (Titoli esecutivi UE).
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Il decreto ingiuntivo europeo è uno strumento giuridico pensato per facilitare il recupero dei crediti all’interno dell’Unione Europea, in modo semplice e uniforme.
Ma attenzione: non è intoccabile. Se lo hai ricevuto e non condividi la pretesa del creditore, hai tutto il diritto di fare opposizione nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Cos’è un decreto ingiuntivo europeo?
Si tratta di un provvedimento emesso da un giudice europeo (italiano o straniero) nei confronti di un debitore che si trova in un altro Stato membro dell’UE, per:
- 🧾 Fatture non pagate
- 💶 Prestazioni o forniture non saldate
- 📩 Crediti contrattuali certi e documentati
Viene notificato direttamente al debitore e, se non viene contestato entro il termine previsto, diventa esecutivo in tutti i Paesi UE, senza bisogno di ulteriori formalità.
Come si presenta l’opposizione?
L’opposizione si chiama “domanda di revisione” e va presentata:
- ✍️ In forma scritta
- 📅 Entro 30 giorni dalla notifica del decreto
- 🏛️ All’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento
- 📂 Con motivazioni chiare, documenti e riferimenti difensivi
È fondamentale dimostrare che:
- ⚠️ Il credito è infondato, prescritto o già pagato
- ❌ Il decreto è stato notificato in modo irregolare
- ❗ Non hai potuto difenderti per cause indipendenti dalla tua volontà
Cosa succede dopo?
Se l’opposizione è fondata:
- 🛑 Il decreto viene annullato o sospeso
- ⚖️ Si apre un giudizio ordinario davanti al giudice competente
- 🧾 Puoi far valere le tue ragioni e ottenere un rigetto della pretesa
- ❌ Il decreto non può più essere eseguito nei tuoi confronti
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📑 Analizza il decreto e verifica la correttezza della notifica
✍️ Redige l’atto di opposizione nei termini previsti
🌍 Verifica la competenza giurisdizionale e le norme UE applicabili
⚖️ Ti rappresenta nel giudizio di merito se l’opposizione è accolta
🔁 Ti difende anche in fase di esecuzione, se il provvedimento è già operativo
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenziosi internazionali e diritto dell’Unione Europea
✔️ Consulente per opposizioni a decreti ingiuntivi europei e riconoscimento di titoli esteri
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per imprese, professionisti e cittadini con rapporti giuridici transfrontalieri
Conclusione
Il decreto ingiuntivo europeo non è una condanna automatica. Se hai ricevuto un provvedimento che ritieni ingiusto, puoi e devi reagire.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi impugnare l’ingiunzione, far valere i tuoi diritti e bloccare il rischio di esecuzioni internazionali.
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