Associazione Sportiva Con Debiti: Le Soluzioni

Hai un’associazione sportiva dilettantistica e sei sommerso da debiti con il Fisco, l’INPS o fornitori? Ti stai chiedendo se puoi salvare l’attività, evitare lo scioglimento e tutelare chi ne fa parte?

Le ASD con debiti possono accedere a strumenti legali pensati per ristrutturare le passività e continuare a operare. L’importante è agire subito, prima che la crisi diventi irreversibile.

Quali sono i problemi più frequenti nelle associazioni sportive con debiti?
– Mancato versamento di IVA, IRAP, imposte e ritenute
Omissioni contributive verso istruttori e collaboratori
– Fatture non pagate a fornitori o strutture
– Cartelle esattoriali e iscrizioni a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate
Pignoramenti sui conti correnti dell’associazione

Chi può essere ritenuto responsabile?
– In caso di gravi irregolarità gestionali o fiscali, il presidente o i membri del direttivo possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale
– Se l’ASD è solo formalmente “associazione” ma svolge attività commerciale continuativa, il Fisco può contestare l’interposizione fittizia
– La perdita della qualifica di ente non commerciale può comportare accertamenti retroattivi e sanzioni

Quali sono le soluzioni concrete?
– Presentare un piano di rientro tramite accordo di ristrutturazione dei debiti
– Attivare una procedura di composizione negoziata della crisi, anche per ASD che svolgono attività economica
– Verificare se sussistono i requisiti per accedere alla liquidazione controllata o ad altre procedure del Codice della Crisi
– In casi di emergenza, bloccare temporaneamente esecuzioni e pignoramenti, in attesa della ristrutturazione

Cosa NON devi fare mai?
– Continuare ad accumulare debiti pensando che “tanto l’associazione non è un’azienda”
– Firmare contratti o fideiussioni personali senza tutela legale
– Ignorare le cartelle e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
– Pensare che il patrimonio dell’associazione sia intoccabile: in alcuni casi può essere aggredito

Le associazioni sportive in crisi possono salvarsi se si muovono per tempo, affidandosi a professionisti esperti che sappiano integrare le norme fiscali, civilistiche e del terzo settore.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi e responsabilità degli enti associativi – ti spiega come funziona la ristrutturazione dei debiti per ASD, chi risponde e come uscire legalmente da una situazione difficile.

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1. Introduzione e inquadramento giuridico

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) sono enti no-profit regolati dal Codice Civile e da leggi speciali (es. L. 289/2002, D.Lgs. 36/2021). Formalmente non perseguono scopo di lucro, ma possono svolgere anche attività economiche (gare a pagamento, sponsorizzazioni, gestione impianti, bar, ecc.). Quando tali attività sono organizzate con continuità (art. 2082 c.c.) e di rilevanti dimensioni (ricavi, costi, finanziamenti, credito bancario), l’ASD/SSD può essere qualificata imprenditore commerciale. Ciò significa che anche un ente sportivo può essere soggetto a procedure concorsuali, esattamente come un’azienda. La giurisprudenza è chiara nel ribadire che non serve un utile soggettivo: conta la economicità oggettiva dell’attività. In altre parole, se l’attività copre almeno i costi con i ricavi, l’ASD/SSD può essere assimilata a impresa commerciale e quindi essere assoggettata a concorso dei creditori.

Tabella 1 – Caratteristiche principali di ASD e SSD:

VoceASD (ass. sportiva dilett.)SSD (società sportiva dilett.)
Natura giuridicaAssociazione (con o senza personalità)Società di capitali o cooperativa (no-profit)
ScopoScopi sportivi/ricreativi (divieto di lucro)Scopi sportivi (divieto di lucro statutario)
Attività economicaSì, se organizzata (gare, eventi, sponsorizzazioni)Sì, normali attività d’impresa
Imposte e agevolazioni fiscaliIRES/IRAP esenti se requisiti (art. 148 TUIR); IVA se attività commercialeStesso regime fiscale agevolato se non-profit (L. 289/2002, D.Lgs. 36/2021)
Soggettività concorsualePuò fallire/liquidazione giudiziale se requisiti commercialiAssoggettabile a fallimento o concorso normale come qualunque impresa
Responsabilità dei soci/amministratoriArt. 38 c.c.: chi agisce in nome dell’ASD risponde per le obbligazioni assunte. Soci normali non rispondono (patrimonio separato).Normale responsabilità societaria: i soci di SRL rispondono limitatamente al capitale conferito; amministratori rispondono per violazioni (art. 2476 c.c., fall. person. se distrazione)

L’assunto * “punto di vista del debitore” * significa affrontare il tema dal lato di chi ha i debiti: cioè “cosa può fare un’associazione sportiva insolvente per risolvere la crisi”. In questa ottica, analizziamo le tipologie di debiti, le responsabilità personali e le possibili soluzioni (stragiudiziali e giudiziali).

2. Tipologie di debito e responsabilità

Un’ASD/SSD in difficoltà può accumulare diverse categorie di debiti. È utile distinguerli per capire le responsabilità:

  • Debiti commerciali: fornitori, utenze, affitti, manutenzioni. Risponde l’ente stesso; l’amministratore non è personalmente tenuto se non in caso di dolo o violazioni.
  • Debiti tributari: imposte (IVA, IRAP, tasse locali, tributi sportivi federali). Anche qui l’ente risponde con il proprio patrimonio. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate o l’ENTE LOCALE può citare in giudizio il rappresentante dell’associazione se ritiene provato che la gestione sia stata negligente o dolosa. In ogni caso, la responsabilità personale scatta solo su base negoziale o di fatto concreto, non per mera carica.
  • Debiti contributivi e del lavoro: stipendi, INPS, INAIL, TFR. L’ente non-profit è tenuto al versamento dei contributi sui compensi ai collaboratori e dipendenti. Se l’ASD non paga, può essere scattato il reato di omessa denuncia/omesso versamento dei contributi, con responsabilità dei rappresentanti legali. Anche qui però la Cassazione richiede l’effettiva ingerenza del dirigente nella gestione (non basta la firma di presidente a tavolino).
  • Debiti verso tesserati e collaboratori: contratti di prestazione sportiva (stipendi di atleti tesserati dilettanti), premi partita, rimborsi. Sono crediti privilegiati o semplici obbligazioni dell’ASD; è prassi che, in caso di fallimento, il curatore saldi prioritariamente questi debiti per evitare sanzioni sportive.
  • Debiti verso Enti Pubblici (lo sport è sovvenzionato): contributi pubblici erogati e non restituiti, mutui agevolati. L’Ente Pubblico agisce sul patrimonio associativo. Se riconosce frode o mala gestio, può chiedere la responsabilità personale dei dirigenti.
  • Debiti “sportivi” federali: multe, sanzioni, contributi o fideiussioni a Federazioni (CONI, FIGC, ecc.). In genere essi non sono oggetto di procedure fallimentari “statali”: le norme sportive (NOIF) prevedono proprie regole (ad es. il “titolo sportivo” per squadre di calcio) che il curatore sportivo deve osservare. Tali debiti non entrano nell’attivo fallimentare. In pratica, al curatore può essere consentito cedere il “ramo sportivo” (i diritti sportivi) a un’altra società che però deve saldare i debiti federali pregressi.
  • Obbligazioni solidali (art. 38 c.c.): in caso di associazioni non riconosciute, l’art. 38 c.c. stabilisce che chi agisce in nome e per conto dell’ASD risponde personalmente e solidalmente per le obbligazioni che ha assunto. In pratica il presidente/direttore può essere tenuto a pagare i debiti convenuti con la propria persona. È però responsabilità accessoria: l’ente garantisce per primo e la persona solo se l’associazione è insolvente.

Q&A 1: Chi risponde dei debiti di un’ASD?
D: L’associazione stessa, con il proprio patrimonio, è tenuta a onorare tutti i debiti contratti dai suoi organi o rappresentanti. Solo se chi ha firmato il contratto (es. il presidente) ha agito in nome dell’associazione, può intervenire in solido la sua responsabilità personale, ma solo per quelle obbligazioni concrete che ha assunto. I semplici soci o membri non rispondono dei debiti (salvo che siano state commesse irregolarità gravi che equiparino l’ASD a una società di fatto). Inoltre, gli amministratori non sono tenuti al pagamento automatico delle tasse non versate: l’ente fiscale deve dimostrare dolo o colpa grave nella gestione.

3. Requisiti di fallibilità e assoggettabilità alle procedure concorsuali

Affinché un’ASD o SSD possa accedere a strumenti come il concordato o persino essere dichiarata in liquidazione giudiziale (ex “fallimento”), devono sussistere i requisiti di impresa commerciale. L’art. 1 L.F. (ora art. 1 CCII) definisce ammissibili alle procedure concorsuali solo gli “imprenditori che esercitano attività commerciale”. I principali criteri (come confermato da più sentenze) sono:

  • Svolgere attività economica organizzata con continuità e professionalità (Cass. 6835/2014).
  • Attività elencata in art. 2195 c.c.: ad es. organizzazione di spettacoli (gare), vendita di beni, esercizi di servizi (bar, palestra, gestione impianti).
  • Dimensioni economiche rilevanti: patrimonio, fatturato e debiti che superano i limiti di legge. La vecchia L.F. richiedeva attivo > €300.000 e ricavi > €200.000 (art.1 c.2 L.F.). Anche con il nuovo CCII gli indici di “piccola impresa” sono tenuti in conto: un’ASD di ridotte dimensioni e con basse entrate può risultare esclusa.
  • Finalità non determinante: l’assenza di scopo di lucro (art. 36 c.c.) o agevolazioni tributarie (art. 148 TUIR) non esclude per sé la fallibilità. Come ribadito dal Tribunale di Rieti (2022) e dalla dottrina, l’attenuazione fiscale del TUIR non attribuisce valore generale civile. In pratica, se l’ASD si comporta come un’impresa (ricavi da attività onerose, sponsorizzazioni, ecc.) può fallire anche se non distribuisce utili.

Tabella 2 – Requisiti per l’assoggettabilità al fallimento:

RequisitoCondizione per ASD/SSDRiferimenti giuridici
Attività commercialeOrganizzazione di eventi sportivi a pagamento, gestione impianti, merchandising, sponsor, ecc. (anche attività secondarie).Art. 2082, 2195 c.c.; Cass. 6835/2014.
Dimensioni economicheFatturato, patrim. o debiti oltre soglie minime (ex art. 1 LF). Es. ricavi > €200.000/anno, debiti > €500.000 (cfr. ex L.F. 147/2005).Art. 13 CCII; Cass. giurisprudenza (v. Trib. Rieti 2022).
Organizzazione professionalePersonale retribuito, contabilità ordinaria, vendite a terzi, fatturato sistematico.Cass. 6835/2014; Trib. Firenze 1995; Trib. Rieti 2022.
No liceità per fini non lucrativiL’assenza di lucro e le agevolazioni (art. 148 TUIR, esenzioni) non impediscono l’impresa.Cass. 6835/2014; Trib. Rieti 2022.

Esempio pratico: un’ASD che organizza tornei con biglietto d’ingresso, gestisce un bar sportivo e riceve sponsor, registrando ricavi elevati, risponde ai requisiti di impresa. Se a ciò si aggiungono ingenti debiti e almeno due anni di organizzazione professionale, il Tribunale di Rieti ha riconosciuto la fallibilità.

Q&A 2: Un’ASD piccola può fallire?
D: La legge non vieta a priori il fallimento delle ASD. Se l’attività è svolta con metodo economico, anche un ente dilettantistico può essere dichiarato insolvente. Tuttavia, in concreto servono elementi forti (ricavi, costi, finanziamenti) per superare le soglie. Se l’attività resta limitata a un puro scopo sociale senza rilevanza economica, di solito l’ASD non sarà dichiarata fallita. In ogni caso il curatore verifica l’oggettiva economicità dell’attività e i criteri di legge.

4. Soluzioni stragiudiziali (negoziazione e composizione della crisi)

Quando un’ASD/SSD accumula debiti, spesso conviene tentare per tempo soluzioni stragiudiziali prima di ricorrere al giudice. Questi strumenti permettono di ristrutturare o ridurre i debiti evitando (o ritardando) l’apertura formale di una procedura concorsuale. Le principali opzioni sono:

  • Accordi di ristrutturazione (art. 67 CCII): l’ASD propone un piano di pagamento rateizzato ai creditori (es. banche, fornitori) che abbiano almeno il 60% dei crediti. Se l’accordo viene omologato dal tribunale, vincola anche i creditori dissenzienti (il cosiddetto effetto espansivo). È uno strumento complesso che richiede l’assistenza di consulenti e un piano finanziario credibile.
  • Concordato stragiudiziale (accordo di composizione negoziata): previsto da L. 3/2012 art. 7-ter (oggi CCII). Mediante un organismo di composizione della crisi, l’ASD può negoziare con i creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS, Comuni) un piano di rientro agevolato, con termini o dilazioni. Ogni tipologia di credito ha piani diversi (rottamazioni, piani di rateizzo ordinario, saldo e stralcio).
  • Piani attestati di risanamento (art. 67 CCII): anche per le imprese non fallibili, si può stipulare (in forma notarile) un piano con i creditori principali (banche, finanziatori) corredato di attestazione di fattibilità. L’obiettivo è ripianare i debiti in tempi certi a fronte del mantenimento della continuità dell’attività. Richiede l’assenso di almeno il 60% dei crediti finanziari.
  • Concordato minore (CCII art. 74): è la procedura per i piccoli imprenditori e soggetti sovraindebitati (esclusi i “consumatori” puri). Anche il rappresentante di un’ASD può fare ricorso al concordato minore per i debiti associativi di cui è responsabile. Il Tribunale di Udine ha ammesso (2023) la proposta di concordato minore presentata dal presidente di un’ASD per i debiti dell’ente di cui risponde solidalmente. Ciò significa che, pur essendo l’ASD non una persona fisica “imprenditore” ai sensi letterali, il suo legale rappresentante può usare questo strumento per saldare a rate o ridurre i debiti**.**
  • Liquidazione volontaria/dissoluzione: se la continuità è impraticabile, l’ASD può decidere di sciogliersi (assemblea straordinaria) e liquidare il patrimonio. In pratica, vende i beni e paga i creditori in proporzione. I vantaggi: evita il fallimento (che avrebbe effetti negativi di pubblicità e responsabilità) e consente di distribuire eventuali residui pro-quota agli associati o ad altro ente secondo statuto. Lo svantaggio: il curatore liquidatore non ha i poteri di allerta del tribunale, e i creditori più forti potrebbero comunque impugnare l’operazione se i fondi sono insufficienti.

Q&A 3: Cos’è il concordato minore e può servire all’ASD?
D: Il concordato minore è un procedimento semplificato per piccole imprese in crisi (oggi disciplinato dal CCII art. 74). Come stabilito dal Tribunale di Udine, anche l’ASD può beneficiare di questa procedura indirettamente: il suo legale rappresentante (presidente) può proporre il concordato minore per i debiti sociali di cui risponde solidalmente. In pratica, il presidente presenta al tribunale un piano di pagamento (anche con dilazioni) che deve essere approvato dai creditori (con maggioranze definite dall’art. 78 CCII). Se omologato, vincola tutti e consente all’ASD di pagare i debiti secondo quel piano, evitandone il pignoramento immediato. È una soluzione molto utile per piccole ASD che altrimenti non potrebbero chiedere il fallimento dell’associazione, ma vogliono scongiurare procedure esecutive.

5. Soluzioni giudiziali (procedure concorsuali)

Quando non è possibile sanare il debito privatamente, si aprono le vie giudiziali di risanamento della crisi d’impresa. Due sono i rimedi principali:

  • Concordato preventivo (o concordato in continuità): è un’istanza giudiziale ex art. 77-91 CCII in cui l’ASD/SSD propone un piano ai creditori (ristrutturazione debiti, cessione azienda, riduzione crediti). Per accedere al concordato, l’ente deve essere formalmente un imprenditore commerciale: in pratica, una SSD o una ASD che soddisfi i requisiti sopra descritti. Se l’ASD è già in crisi conclamata, il tribunale chiederà un piano credibile con almeno l’80% di soddisfacimento dei creditori. La particolarità sportiva: in un concordato di una squadra di calcio, ad es., il curatore speciale e il piano dovranno tener conto del “ramo sportivo”.
  • Liquidazione giudiziale (fallimento): nel CCII art. 121-155 è previsto che l’ente commerciale insolvente sia posto in liquidazione. Nel nostro contesto, una ASD/SSD è trattata come qualsiasi altra impresa fallita. Il patrimonio dell’ente viene consegnato al curatore fallimentare per essere liquidato, e i ricavi distribuiti ai creditori secondo legge. Tuttavia, la legge sportiva (NOIF FIGC, ecc.) regola gli effetti sull’attività agonistica: ad esempio, come visto, il curatore può vendere il “ramo sportivo” di una società calcistica ma il titolo sportivo non entra nell’attivo (resta gestito dalla FIGC). Inoltre, per le ASD si applica quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: il fallimento di un’associazione riconosciuta o non riconosciuta coinvolge solo il patrimonio dell’ente, non estende in automatico il fallimento ai suoi amministratori o soci.

Cassazione 2023 (n. 23896/2023): ha ribadito il principio chiave per cui “il fallimento di un’associazione non riconosciuta non comporta il fallimento per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione”. Ciò significa che se l’ASD viene dichiarata insolvente, solo l’ente stesso* entra in liquidazione: gli ex amministratori (presidente, consiglieri) non subiscono automaticamente una procedura fallimentare personale, ma rispondono soltanto degli obblighi che hanno assunto nell’interesse dell’ASD, come previsto dall’art. 38 c.c.. In pratica, nessuno può “chiamare al fallimento” i dirigenti o soci dell’ASD oltre l’ente stesso.

Tabella 3 – Procedure concorsuali rilevanti:

ProceduraDestinatariRequisiti ASD/SSDEffetti principali
Concordato preventivoImprenditori commercialiASD/SSD qualificata come impresa (v. §3); presentazione del piano (80% soddisfacimento minimo)Approvazione del piano da parte dei creditori (mag. 60%-80%). Sospensione azioni esecutive; proseguimento attività secondo piano.
Concordato minorePiccole imprese, start-upAnche leg. rapp. di ASD (non consumatore), debiti impresa/ASD < determinate soglie (300.000€)Omologazione da parte del tribunale con maggioranze ridotte. Termini più brevi di votazione (es. 15 gg). Eventuale pagamento rateale; meno formalità di un concordato “grande”.
Liquidazione giudizialeTutti gli imprenditori insolventiASD/SSD che risulti irrevocabilmente insolventeIl curatore liquida i beni; i ricavi pagano i creditori (secondo priorità legale). L’ente cessa l’attività; gli amministratori possono rispondere solo se hanno commesso illeciti (es. distrazione)
Accordi di ristrutturazioneImprese con debiti > 300mila €ASD/SSD con debiti rilevanti, supportati da report e piani finanziariOmologazione del piano di ristrutturazione con voti qualificati. Debiti rinegoziati con piano di pagamento; salva azienda.

Q&A 4: Cosa succede se un’ASD non paga e viene dichiarata fallita?
D: Formalmente, l’ente sportivo entra in liquidazione giudiziale. Tutti i suoi beni (immobili, attrezzature, crediti) vengono affidati a un curatore fallimentare. Questi vende il patrimonio e ripartisce i ricavi tra i creditori (anche se con limiti legali di priorità). L’associazione, in pratica, cessa di esistere. Dal punto di vista sportivo, per esempio nel calcio dilettantistico, i titoli sportivi delle squadre non sono cedibili come asset; invece il curatore potrà cedere i “diritti sportivi” a condizioni imposte dalla Federazione. L’importante (per il legale rappresentante/debitore) è che il fallimento non estende la procedura agli amministratori né agli associati normali, a meno di accertare un frazionamento implicito. Gli stessi dipendenti e atleti dell’ASD divengono creditori privilegiati (art. 2744 c.c.); molti Tribunali sportivi, in caso di fallimento, consentono di conservare il titolo sportivo alla squadra solo se c’è un acquirente che subentra agli obblighi verso i creditori sportivi.

6. Responsabilità personali di amministratori e soci

Il fallimento o l’insolvenza di un’ASD suscita spesso dubbi sui rischi personali per chi l’ha gestita. Come già accennato, la responsabilità personale degli amministratori di un ente sportivo è molto limitata:

  • Amministratori di ASD/SSD: rispondono personalmente se commettono violazioni dei doveri (es.: contabilizzazione falsa, distrazione di beni, omessa denuncia di fallimento di una SSD). Ma non sono tenuti al pagamento diretto delle obbligazioni sociali in generale. In particolare, il presidente di un’ASD non diventa “debitore personale” dei crediti sociali in caso di insolvenza, se non li ha firmati di persona. Le corti civili richiedono sempre la prova della concreta ingerenza nella gestione. Cass. 23896/2023 chiarisce che chi ha agito per l’ASD risponde solo dei contratti che ha assunto concretamente.
  • Soci di ASD: in un’associazione riconosciuta (con personalità), i soci non rispondono affatto dei debiti; un’associazione è dotata di un proprio patrimonio separato (art. 2749 c.c.). Se l’associazione è non riconosciuta, si è visto (Cass. 2023) che comunque di norma il patrimonio dei soci non viene aggredito (diverso da una società di persone). Eccezionalmente, se un ente non riconosciuto appare invece come “società di fatto” (soggetto economico unitario tra soci), alcuni giudici in passato consideravano possibili azioni verso tutti i soci. Tuttavia, la tendenza recente della Cassazione è di non estendere il fallimento agli associati, trattando l’ente come autonomo.
  • Soci di SSD (s.r.l., coop.): come tutte le società di capitali, gli associati rispondono limitatamente al capitale conferito. Eventuali debiti sociali residui non ricadono sui soci (salvo imputazione di somme non versate). L’amministratore di una SSD può essere chiamato a rispondere civilmente se ha aggravato l’insolvenza con comportamenti scorretti o illegali, ma non sono previste regole speciali come l’art.38 c.c. delle associazioni. (Attenzione: nel recente codice della crisi gli amministratori sono obbligati a vigilare sullo stato di insolvenza e possono subire sanzioni se omettono l’allerta ai creditori).

Tabella 4 – Responsabilità personali vs patrimoniale:

SoggettoASD riconosciutaASD non riconosciutaSSD (s.r.l./coop.)
Patrimonio esclusivo dell’enteSì (autonomia patrimoniale)Sì (esiste patrimonio associativo distinto)Sì (capitale sociale)
SociNon rispondono dei debiti associativiNon rispondono dei debiti (salvo casi estremi di “società di fatto”)Limitatamente al conferito
Presidenti/DirigentiNon rispondono per debiti ASL, se non provata responsabilità diretta nell’illecitoRispondono in solido solo per le obbligazioni che hanno concretamente assunto. In nessun caso estensione automatica (Cass. 23896/2023).Come ogni amministratore di società: risponde civilmente per mala gestio; può essere dichiarato fallito personalmente se distrattore nei 2 anni precedenti (art. 15 L.F.).
Dipendenti/CollaboratoriCreditori privilegiati sul patrimonio dell’enteIdem, più tutela penale se omessi versamenti contributiviIdem (diritti di lavoro tutelati); contributi dovuti dall’impresa, ma amministratori rispondono penalmente se evadono contributi.

7. Domande frequenti e risposte (FAQ)

  • D: Un’ASD può chiedere il concordato preventivo in Tribunale?
    R: Solo se si qualifica come imprenditore commerciale (quindi con attività economica importante). Di norma un’ASD, essendo ente non lucro, non presenta da sola domanda di concordato. Tuttavia, i legali rappresentanti possono accedere al concordato minore per ristrutturare i debiti personali derivanti dall’attività associativa (ex art. 38 c.c.). In alternativa, una SSD dilettantistica (società a r.l.) può formulare un concordato “normale” come una qualunque impresa, se è impresa commerciale (ad es. impianti sportivi che fatturano molto).
  • D: Cosa succede al titolo sportivo se l’ASD fallisce?
    R: Le norme federali (NOIF) stabiliscono che i titoli sportivi (il diritto a partecipare a un campionato) non fanno parte dell’attivo fallimentare. In pratica, il titolo va perso se non c’è un provvedimento speciale (ad esempio, nel calcio professionistico il CONI o la FIGC nominano un “gestore” provvisorio). Se il curatore trova un acquirente disposto a subentrare, il suo “ramo d’azienda sportivo” può essere ceduto, ma questi deve saldare i cosiddetti “debiti sportivi” (gare sospese, multe federali, contributi non versati). In sintesi: i creditori sportivi (FIGC, CONI, Atleti) saranno soddisfatti per primi, e la partecipazione ai campionati sarà riassegnata secondo le norme della federazione.
  • D: Ammettono il sovraindebitamento per le ASD?
    R: Sì, in parte. Le procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012, oggi CCII Tribunale del sovraindebitamento) escludono i consumatori ma comprendono i piccoli imprenditori e i professionisti. Un’ASD senza scopo di lucro non è un “consumatore”, perciò il suo legale rappresentante può accedere al concordato minore (che è parte di queste norme). Per le SSD (imprese commerciali), valgono regole ordinarie: se non rientrano nelle soglie minime per il concordato preventivo, possono chiedere il concordato minore o addirittura il sovraindebitamento se la legge lo permette.
  • D: Come si può evitare il ricorso al giudice?
    R: Prima di tutto, attivando subito piani di pagamento con i creditori (anche fiscali). Gli accordi stragiudiziali funzionano se i debiti sono ragionevoli e l’ente dimostra di volersi ristrutturare. Se si entra in contenzioso con Agenzia Entrate o INPS, a volte conviene chiedere la rateizzazione/riduzione (es. Definizione agevolata dei carichi, collaborazione volontaria). In parallelo, si può fare un piano attestato di risanamento con banche (art. 67 CCII) o una composizione negoziata dei debiti con un OCCR (organismo di composizione del sovraindebitamento). Questi strumenti possono “comprare tempo” e trovare soldi freschi.
  • D: Amministratori e soci possono opporsi alla liquidazione?
    R: Gli organi dell’ente (assemblea soci, consiglio direttivo) non hanno poteri speciali una volta dichiarato il fallimento/liquidazione. Non possono, ad es., sciogliere unilateralmente l’ente per sanare la crisi: se esiste una procedura fallimentare, è il tribunale che guida il processo. Tuttavia, prima che sia dichiarato lo stato di insolvenza, l’assemblea può deliberare lo scioglimento volontario e la nomina di un liquidatore. Ciò di fatto porta in liquidazione l’ente, in modo non forzato, e consente di distribuire l’eventuale attivo ai creditori. Può essere una strategia di uscita controllata.
  • D: Esistono aiuti pubblici per ASD in difficoltà?
    R: Non esistono ammortizzatori di crisi analoghi a quelli delle imprese. Tuttavia alcune normative sportive (es. CONI) possono concedere contributi in caso di perdite causate da eventi eccezionali (come il COVID-19, pensiamo ai contributi una tantum stanziati). Inoltre, le ASD iscritte al Registro del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) possono accedere ad alcune forme di credito agevolato (cfr. Fondo di Garanzia del Terzo Settore). In ogni caso, il problema del debito deve essere risolto con gli strumenti suindicati.

8. Simulazioni pratiche e casi di studio

Caso 1: ASD dilettantistica locale con debiti fiscali e verso fornitori.
Un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta con 5.000 soci, che gestisce un centro sportivo con bar e palestra, accumula €150.000 di debiti (€50.000 IVA sospesa, €30.000 contributi INPS, €70.000 fornitori). È evidente che l’attività è “impresa commerciale” (ricavi elevati, organizzazione professionale). Il presidente convoca l’assemblea: impossibile continuare senza accordi. Prima di tutto, tenta accordi di ristrutturazione negoziata: contatta entrambi Agenzia Entrate e INPS per un piano di rateizzazione (sfruttando il DD. Lgs. 36/2021 che consente alle ASD di scorporare parte dei debiti contributivi) e un accordo di composizione del sovraindebitamento (art. 7-ter l.3/2012) tramite il Ministero (per dilazioni sugli enti pubblici). Parallelamente, propone piani di dilazione ai fornitori (mediazione privati).

Se i debiti sono troppi o i creditori rifiutano di trattare, può considerare un concordato minore: in qualità di presidente/legale rappresentante, egli presenta al tribunale (competente per sovraindebitamento) un piano (art. 74 CCII) in cui si impegna a pagare il 50% dei debiti in 3 anni, approvato dalla maggioranza dei creditori (ad es. l’80% di quelli privilegiati e sommessità disgiunti). Se omologato, l’ASD salda i debiti secondo il piano, senza passare per il fallimento. In alternativa, come extrema ratio, può deliberare lo scioglimento volontario dell’ente: nomina un liquidatore e provvede a saldare gradualmente i debiti residui (cercando di mantenere almeno la struttura e le gare sportive fino a esaurimento utile).

Caso 2: SSD (s.r.l.) di gestione palestre in crisi.
Una SSD a r.l. dilettantistica (non-profit) fattura €500.000/anno ma ha perso clienti e ha debiti per €300.000 (banche e fornitori). I soci, vedendo insostenibile la situazione, decidono di chiedere concordato preventivo “in continuità”: assumono consulenti e attuano un piano in cui la società rinuncia a parte dei ricavi insostenibili (cancella un locale) e propone di pagare i debiti con un piano a 5 anni. Se il Tribunale l’omologa, la società evita la liquidazione e può riprendere con un business plan più snello. Se non omologato, avverrebbe la liquidazione giudiziale. In quest’ultimo scenario, come evidenziato dalla giurisprudenza, i soci (datori di lavoro o atleti tesserati) diventano creditori privilegiati per i loro crediti di lavoro; e gli amministratori rischiano responsabilità civilisti ma la procedura cadrebbe solo sulla SSD, non sui soci (art.38 c.c. non si applica alle s.r.l.).

Caso 3: Presidente di ASD con debiti fino al collo.
Il presidente di una polisportiva non riconosciuta che svolge attività di formazione è personalmente chiamato a pagare 100.000€ (debiti dell’associazione). Egli utilizza il concordato minore: propone di saldare €30.000 in due anni ai creditori (banche, INPS, Agenzia Entrate) e chiama a raccolta i soci per finanziamenti straordinari. Il tribunale verifica che non è qualificabile come consumatore (trattasi di debiti aziendali) e che le misure proposte sono reali. In base a Trib. Udine 2023, gli concede l’omologazione con un termine abbreviato per il voto (15 giorni anziché 30), accelerando il processo di approvazione. L’ASD salva almeno metà del debito, evitando il tracollo finanziario e salvaguardando parte delle attività sportive.

9. Conclusioni

Un’associazione sportiva con debiti si trova in una situazione complessa, perché deve conciliare le regole dell’ordinamento sportivo con quelle del diritto commerciale. Dal punto di vista del debitore (l’ASD/SSD), è fondamentale inquadrare subito il problema: valutare se esistono risorse per pagare e che genere di attività economica si svolge. Se sussistono requisiti di impresa, occorre agire con gli strumenti del Codice della crisi (concordati, accordi, composizione della crisi). Altrimenti, rimane attivo l’unico rimedio legale possibile: sciogliere l’ente e liquidarne il patrimonio. In ogni caso, è bene farsi assistere da professionisti esperti in diritto sportivo e concorsuale per valutare la via più conveniente. Ricordiamo infine che la normativa e la giurisprudenza italiane sono in evoluzione: nuove interpretazioni giudiziarie possono influenzare le opzioni disponibili. Da ultimo, è cruciale conservare la trasparenza contabile (soprattutto i registri contabili richiesti dal D.Lgs. 36/2021) e agire di buon grado con i creditori, poiché la buona fede del debitore può semplificare gli accordi extragiudiziali.

Fonti normative e giurisprudenziali

Normativa italiana: Codice Civile (artt. 36-38, 2082, 2195, 2749 e ss.), Legge Fallimentare (R.D. 267/1942, artt. 1, 5, 147), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 1, 67, 74-85, 121-155), Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (art. 90, introdotto L. 289/2002), D.Lgs. 36/2021 (riforma fiscale ASD/SSD), Norme Sportive (es. L. 91/1981, Regolamenti CONI e NOIF FIGC), D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Sentenze e pronunce rilevanti: Corte di Cassazione, Sez. I, 23896/2023 (Est. Vella); Procura Generale Corte Cass., 07/06/2023 n. 23896 (Nardecchia); Corte Cass. Sez. I, 6835/2014 (reddito associativo); Trib. Rieti, decreto 14/04/2022 (fallibilità ASD); Trib. Udine, 29/09/2023 (concordato minore ASD); vari commenti di Cassazione 2000 (n. 8374) e 2014 già citati; Circolari CONI/FIGC, orientamenti del Ministero Sport.

La tua associazione sportiva ha accumulato troppi debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Gestire un’associazione sportiva non è semplice: tra costi di gestione, mancati incassi, debiti fiscali o contributivi, anche le ASD e SSD possono trovarsi sommerse dai debiti.
Ma attenzione: ignorare la crisi non è un’opzione.
Oggi puoi accedere a strumenti di composizione della crisi su misura anche per enti non commerciali, proteggere gli amministratori e salvare la continuità dell’attività sportiva.


Perché un’associazione sportiva può trovarsi indebitata?

Le cause più frequenti:

  • 📉 Calo di iscrizioni o attività sospese (es. emergenze sanitarie)
  • 🏟️ Affitti, utenze, attrezzature e manutenzioni non più sostenibili
  • 🧾 Debiti verso fornitori, enti pubblici, INPS o Agenzia delle Entrate
  • ⚖️ Disattenzione nella gestione fiscale o amministrativa
  • 💳 Finanziamenti non rimborsati o fideiussioni personali sottoscritte da dirigenti

E se la situazione non viene affrontata tempestivamente, si rischia la responsabilità personale per i debiti.


Cosa si può fare in concreto?

✅ Valutare la procedura di composizione negoziata della crisi

Le associazioni che svolgono attività economica possono accedere agli strumenti previsti dal Codice della Crisi, come:

  • Composizione negoziata: trattativa protetta con creditori e Fisco
  • Accordo di ristrutturazione: per ridurre e riorganizzare i debiti
  • Liquidazione controllata: se non c’è più possibilità di risanamento

✅ Richiedere l’esdebitazione per gli amministratori

In caso di fideiussioni personali o responsabilità diretta, il legale rappresentante può accedere alla procedura di sovraindebitamento per liberarsi dai debiti non saldati.

✅ Rinegoziare debiti e contributi

È possibile:

  • 🔁 Rinegoziare i debiti con banche e fornitori
  • 🛑 Rateizzare i debiti con Fisco e INPS
  • ⚖️ Impugnare cartelle esattoriali o sanzioni infondate

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📊 Analizza la situazione debitoria e patrimoniale dell’associazione
✍️ Redige il piano di ristrutturazione o composizione
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia Entrate, INPS e creditori
🔁 Attiva le procedure di protezione per gli amministratori
📂 Cura i ricorsi contro cartelle, avvisi e pignoramenti


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in crisi di enti non commerciali e associazioni
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per dirigenti di ASD e SSD con debiti personali
✔️ Consulente per associazioni culturali, ricreative e dilettantistiche


Conclusione

Anche un’associazione sportiva può finire in crisi. Ma con una consulenza giusta, è possibile salvare l’attività, tutelare gli amministratori e uscire dai debiti.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, hai al tuo fianco un esperto che conosce le dinamiche degli enti sportivi e sa come intervenire con strumenti efficaci e legali.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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