Decreto Di Esdebitazione: Come Funziona

Hai sentito parlare del decreto di esdebitazione e ti stai chiedendo se può davvero cancellare i tuoi debiti? Hai già affrontato una procedura di sovraindebitamento o sei in difficoltà economica e vuoi sapere se puoi liberarti una volta per tutte dai debiti che non riesci a pagare?

L’esdebitazione è lo strumento legale che permette, al termine di una procedura, di ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui, permettendoti di ripartire senza l’oppressione dei creditori.

Cos’è il decreto di esdebitazione?
È il provvedimento con cui il Tribunale, una volta verificato che hai rispettato la procedura e sei in buona fede, dichiara estinti i debiti non pagati.
Riguarda le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa, accessibili anche a privati cittadini, ex imprenditori, liberi professionisti e famiglie in difficoltà.

Cosa comporta l’esdebitazione?
– I debiti non ancora saldati al termine della procedura vengono cancellati legalmente
– I creditori non possono più agire nei tuoi confronti
– Viene chiuso ogni pignoramento, fermo o esecuzione in corso
– Ottieni una nuova possibilità economica, senza interessi, cartelle o solleciti

Chi può ottenerla?
– Chi ha già concluso una procedura di liquidazione controllata o ristrutturazione dei debiti
– Chi ha agito in buona fede, fornendo documentazione completa e senza frodi
– Anche chi è totalmente incapiente, cioè non ha redditi né beni da offrire ai creditori

Quando viene emesso il decreto?
– Al termine della procedura, su istanza tua o del gestore della crisi
– Dopo la verifica da parte del giudice che non ci sono atti di malafede
– In alcuni casi, subito dopo la liquidazione, anche se non hai pagato nulla ai creditori (esdebitazione del debitore incapiente)

Cosa NON devi fare mai?
– Pensare che basti una semplice richiesta: serve seguire l’intera procedura con precisione
– Nascondere beni o conti: l’esdebitazione è concessa solo a chi è trasparente
– Aspettare che i creditori ti pignorino tutto prima di agire
– Avviare la procedura senza assistenza: serve un avvocato o un gestore della crisi esperto

Il decreto di esdebitazione è l’obiettivo finale di chi affronta seriamente una procedura di sovraindebitamento: una liberazione totale dai debiti e un nuovo inizio senza più incubi economici.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi e procedure di esdebitazione – ti spiega come funziona il decreto, chi può ottenerlo e come prepararti per far valere davvero i tuoi diritti.

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Che cos’è l’esdebitazione

L’esdebitazione è l’istituto con cui un debitore viene liberato dai debiti residui residui dopo la conclusione di una procedura concorsuale. In base al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), in particolare all’art. 278 c.1, “l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. In parole semplici, il decreto di esdebitazione (il provvedimento del giudice) dichiara che il debitore non deve più nulla per quei crediti inseriti nella procedura concorsuale, diventando inesigibili gli importi ancora dovuti dai creditori.

Questa “seconda chance” del debitore ricorre solo in casi particolari ed è un rimedio estremo («fresh start»): non tutti i debitori concorsuali vi accedono automaticamente. Il beneficio è riservato principalmente al debitore persona fisica meritevole che, pur avendo concluso una procedura di liquidazione, non ha potuto soddisfare pienamente i creditori. In particolare, l’art. 283 CCII introduce l’esdebitazione per il cosiddetto debitore incapiente: “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione…”. Ciò significa che chi dimostra di essere totalmente privo di reddito o patrimonio (e di non poterlo acquisire nei prossimi anni) può ottenere la cancellazione dei debiti residui, previo accertamento giudiziale della meritevolezza (assenza di frode o colpa grave) del proprio comportamento.

L’esdebitazione è la liberazione legale dai debiti residui in capo al debitore. Il giudice, con apposito decreto, dichiara che il debitore non deve più nulla ai creditori soggetti alla procedura.

Normativa di riferimento: Codice della crisi e L.3/2012

La disciplina attuale dell’esdebitazione si trova nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14). In particolare, la Parte Prima, Titolo V, Capo X (Sezione I e I-bis) contiene le norme fondamentali: gli artt. 278 e 279 definiscono l’oggetto, l’ambito e le condizioni temporali, gli artt. 280-282 elencano i requisiti e il procedimento, e l’art. 283 è dedicato al sovraindebitato incapiente. In sintesi, tutte le disposizioni sull’esdebitazione sono raccolte negli artt. 278-283 del CCII, secondo il vigente coordinamento con le modifiche intervenute per l’attuazione delle direttive UE (per esempio D.Lgs. 147/2020, 83/2022, 136/2024).

Prima del Codice della crisi, l’esdebitazione era regolata dalla Legge Fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942), ma il Codice ha eliminato l’obbligo di soddisfare una percentuale minima dei creditori (prevista un tempo dall’art.142 LF). Parallelamente, il vecchio istituto dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) è stato via via assorbito e ammodernato: in particolare, la Legge 176/2020 e il Codice della crisi hanno introdotto l’esdebitazione dell’incapiente (art.14-quaterdecies L.3/2012, ora art.283 CCII). Le procedure di sovraindebitamento, in vigore definitivamente dal luglio 2022, sono infatti regolate dagli artt. 65-83 CCII (concordati e piani di ristrutturazione del consumatore) e dagli artt. 268-283 CCII (liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente).

Ambito applicativo: soggetti ammessi ed esclusi

In linea generale, l’esdebitazione riguarda i debiti preesistenti all’apertura della procedura concorsuale (crediti concorsuali). Dopo l’entrata in vigore del Codice, tutti i debitori di cui all’art.1, c.1 CCII (imprenditori e non fallibili) possono accedere all’esdebitazione, purché rientrino nelle procedure da sovraindebitamento o di liquidazione concorsuale. Tuttavia, alcuni soggetti sono esclusi: ad esempio, i debitori “fallibili” (imprenditori con ricavi, debiti o attivo oltre le soglie legali) non possono usare le procedure semplificate del sovraindebitamento e dunque non accedono all’esdebitazione con quelle forme.

Nel dettaglio, per i soggetti non fallibili il legislatore ha previsto tre vie principali di composizione della crisi:

  • Piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 67-69 CCII), applicabile ai consumatori, cioè persone fisiche con debiti estranei all’impresa. Al termine del piano omologato, il debitore può ottenere l’esdebitazione dei debiti non pagati se ha rispettato i requisiti.
  • Concordato minore (artt. 72-73 CCII) per soggetti con debiti societari limitati, tipicamente imprenditori non consumatori, nella forma di concordato con continuità aziendale.
  • Liquidazione controllata (artt. 270-283 CCII), che è l’alternativa liquidatoria per il debitore insolvente (il “fallito” sotto la nuova denominazione). Al termine di questo iter liquidatorio il giudice può emettere il decreto di esdebitazione se sussistono i requisiti.

Solo i creditori concorsuali (cioè quelli iscritti nello stato passivo) possono beneficiare dell’esdebitazione: i creditori privilegiati, i coobbligati, i fideiussori e i creditori esterni (ad es. crediti alimentari, risarcimenti, sanzioni) non vengono coinvolti nell’operatività del decreto di esdebitazione. Un altro criterio di esclusione riguarda la cooperazione: come ricordato dall’art. 282 CCII, il giudice può negare l’esdebitazione al debitore che non ha cooperato alla procedura (ad esempio, occultando beni o informazioni).

Requisiti soggettivi: meritevolezza e condotte vietate

Il requisito fondamentale per ottenere l’esdebitazione è la meritevolezza del debitore. Ciò implica che il debitore non abbia tenuto atti fraudolenti o colposa grave nella formazione dell’indebitamento o durante la procedura. L’art. 280 CCII esclude dal beneficio chi è stato condannato per reati concorsuali (bancarotta fraudolenta, altri reati fallimentari) senza riabilitazione, o chi ha distratto attivo, esposto passività inesistenti o compiuto atti dolosi aggravando la massa attiva. In pratica, un debitore che ha operato con malafede o grave negligenza non potrà essere esdebitato al termine della liquidazione.

Allo stesso modo, non può chiedere l’esdebitazione chi ha già usufruito del beneficio in precedenza, o chi ha abusato sistematicamente delle procedure concorsuali (ad esempio, reiterando esdebitazioni in breve tempo). L’eventuale esistenza di un processo penale in corso per reati concorsuali sospende invece la decisione sull’esdebitazione in attesa dell’esito.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha ribadito che la meritevolezza del debitore è il fattore decisivo: se il debitore è ritenuto meritevole, non può essergli negato l’esdebitazione per ragioni puramente quantitativa (come la scarsa soddisfazione dei creditori). La Cassazione n.27562/2024 ha confermato che, a meno che il soddisfacimento dei creditori non sia “meramente simbolico”, il giudice deve valutare complessivamente la procedura e il comportamento del debitore, piuttosto che fissare soglie rigide. In altre parole, anche un modesto incasso realizzato nella liquidazione non preclude automaticamente l’esdebitazione se il debitore non ha agito in malafede.

Requisiti oggettivi e temporali

Dal punto di vista temporale, il Codice stabilisce all’art. 279 CCII che, salvo diversa disposizione, il debitore ha diritto di chiedere l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione (giudiziale o controllata) o al momento della sua chiusura, se questa avviene prima. In pratica, occorre che sia trascorso il termine minimo di liquidazione previsto (in molti casi 3 anni) per rendere definitivo il processo concorsuale. Tuttavia, come vedremo, per il debitore incapiente l’iter è diverso: egli può presentare domanda anche prima di una liquidazione, purché dimostri di essere effettivamente insolvente “immediatamente” e senza prospettive di utilità future.

Dal punto di vista oggettivo, l’esdebitazione si applica solo ai debiti dichiarati concorsuali (contratti prima dell’apertura della procedura). In generale, il decreto di esdebitazione non estingue i diritti dei creditori sugli altri soggetti obbligati (coobbligati, fideiussori, obbligati in regresso). Per i debiti del debitore principale che ricadono su garanti o coobbligati, rimangono i diritti di regresso verso questi ultimi (art.278, comma 6). Inoltre, sono esclusi dall’esdebitazione i debiti alimentari (ad es. mantenimento di familiari), i risarcimenti dovuti per fatti illeciti e le sanzioni pecuniarie (penali o amministrative) non collegate a debiti estinti. Tali obbligazioni restano interamente dovute anche dopo il decreto di esdebitazione.

Procedura: istanza, istruttoria e decreto

Per avviare l’iter di esdebitazione, il debitore (persona fisica) presenta istanza al Tribunale competente per territorio, sempre tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso cui è iscritta la procedura (nel caso di sovraindebitamento) o nominato il curatore (nel caso di liquidazione controllata). L’OCC svolge un ruolo centrale di assistenza tecnica: raccoglie tutta la documentazione, elabora gli elenchi dei creditori e dei debiti, verifica la diligenza del debitore e prepara una relazione sull’intera vicenda. In base all’art. 283 c.3 CCII, la domanda di esdebitazione deve essere corredata da: l’elenco dettagliato dei creditori (con le somme dovute), elenco di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti nei 5 anni precedenti, copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione di tutti i redditi del debitore e della famiglia. L’OCC allega inoltre una relazione in cui spiega le cause del sovraindebitamento, la buona o scorretta condotta del debitore e l’assenza di frodi, oltre ad un’analisi sulla completezza della documentazione fornita.

Una volta depositata l’istanza completa, il giudice delegato (o il collegio, secondo il caso) può svolgere ulteriori indagini e acquisire informazioni utili. Se accerta la meritevolezza del debitore (ovvero che non sono presenti atti fraudolenti o colpa grave) e verifica i requisiti formali, emette un decreto di esdebitazione. Tale decreto indica le modalità e i termini per l’adempimento, eventualmente, di obblighi residuali (ad esempio, la dichiarazione delle sopravvenienze attive nei 4 anni successivi). Il decreto può essere impugnato tramite reclamo da parte del debitore o opposizione da parte dei creditori nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, il giudice riunisce le parti in contraddittorio e conferma o revoca il provvedimento, disponendo infine la pronuncia definitiva.

Effetti dell’esdebitazione

L’adozione del decreto di esdebitazione produce effetti radicali sui debiti residui del debitore nella procedura. In concreto, tutti i crediti concorsuali non soddisfatti diventano inesigibili: i creditori possono recuperare solo quanto effettivamente riscosso durante la procedura e non possono agire ulteriormente sul patrimonio del debitore per quei debiti. Questo effetto si estende anche ai creditori ante apertura non partecipanti alla procedura, limitatamente alla parte eccedente ciò che avrebbero ricevuto in concorso. In sostanza, l’operazione cancella i debiti residui solo nella misura eccedente la distribuzione concorsuale: se un creditore concorsuale ha ricevuto, ad esempio, il 10% del proprio credito, il rimanente 90% viene dichiarato inesigibile dal debitore dopo l’esdebitazione.

Rimangono intatti i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e garanti del debitore: l’esdebitazione non si estende ai debiti nei confronti di chi ha garantito con fideiussione o solidarietà. Allo stesso modo, come detto, i debiti di mantenimento familiare e quelli risarcitori derivanti da fatti illeciti, nonché le sanzioni pecuniarie penali/amministrative, non sono cancellati. L’effetto combinato è che il debitore ottiene «la liberazione dai debiti non privilegiati», con conservazione delle garanzie a favore dei creditori e mantenimento di obblighi fondamentali della famiglia e dell’ordine pubblico. In pratica, come osservano gli esperti, l’obiettivo dell’esdebitazione è di fatto «cancellare tutti i debiti pregressi» (fresh start) entro i limiti stabiliti dalla legge.

Per il debitore, l’esdebitazione significa innanzitutto la cessazione delle azioni esecutive sul suo patrimonio (pignoramenti immobiliari, sequestri di conti, fermi amministrativi) avviate prima o durante la procedura. L’OCC e il Tribunale, fin dall’apertura, possono sospendere le esecuzioni in corso. Con il decreto finale di esdebitazione, il debitore può continuare la sua vita evitando il rischio di fallimenti futuri per gli stessi creditori concorsuali. Dal punto di vista legale, il decreto viene iscritto nel registro delle procedure concorsuali e viene pubblicato nel registro delle imprese (o nella sezione fallimenti del Tribunale), ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Iter post-decreto: opposizioni e sopravvenienze

Il decreto di esdebitazione non è definitivo fino all’esaurimento dei termini di impugnazione. I creditori iscritti nella procedura hanno 30 giorni dalla comunicazione per presentare opposizione (art. 282 CCII), e il debitore può proporre reclamo. Se non vi sono opposizioni, il decreto diventa esecutivo definitivamente. Nel caso di opposizioni, il giudice convoca le parti e, ascoltati debitore e creditori opponenti, conferma o revoca il decreto con motivata decisione.

Una volta ottenuta l’esdebitazione, l’iter non si conclude subito: il debitore persona fisica deve comunicare annualmente ogni eventuale sopravvenienza attiva rilevante nei 4 anni successivi (art. 283 c.7-9). Per esempio, se nei quattro anni seguenti riceve un’eredità, un risarcimento o una vincita, e l’ammontare eccede un certo parametro (calcolato come descritto in legge), dovrà versare ai creditori una quota di quanto percepito (di solito il 10% complessivo sui crediti). Durante questi quattro anni l’OCC vigila sulla tempestività delle comunicazioni e, se richiesto dal giudice, verifica le eventuali sopravvenienze. In sostanza, il debitore beneficiario dell’esdebitazione ha la possibilità di un “riscatto postumo” in caso di utilità future, come garanzia per i creditori, ma può già ritenersi liberato dai debiti in via definitiva.

Focus sulle procedure di sovraindebitamento

Oltre alla liquidazione controllata, il CCII prevede specifiche procedure per i debitori in difficoltà finanziaria che non sono fallibili. Riassumiamo brevemente come si collega l’esdebitazione alle diverse procedure:

  • Piano di ristrutturazione del consumatore (ex-piano del consumatore L.3/2012, art.67 ss. CCII): è riservato ai consumatori in sovraindebitamento. In assenza di abusi (ad es. benefici esdebitativi reiterati), al termine del piano omologato il debitore ottiene il pagamento parziale concordato e il termine dell’esecuzione. Se il piano è eseguito con successo, il decreto di omologa contiene già gli effetti estintivi sui debiti residui concorsuali e produce l’esdebitazione del debitore.
  • Concordato minore (art.72 CCII): rivolto a imprenditori non consumatori in società semplici o altri non fallibili, consente continuità aziendale o liquidazione volontaria. Anche qui, in sede di omologa l’operatore giudiziario dispone la cancellazione dei debiti residui secondo le modalità concordate e il debitore ottiene l’esdebitazione, ai sensi del decreto d’omologa stesso.
  • Liquidazione controllata (artt.270-283 CCII): è la procedura liquidatoria residuale per tutti i debitori non fallibili. Al termine, come detto, il giudice emette il decreto di esdebitazione ex art.278-282 CCII, a condizione che il debitore ne abbia fatto richiesta e ne sussistano i presupposti di cui sopra. Se il debitore è persona fisica incapiente, la liquidazione controllata può anche essere “brevi manu” in forza del decreto d’omologa della composizione negoziata (c.d. concordato in bianco) eventualmente cessata, ma in ogni caso le regole di esdebitazione di cui abbiamo parlato trovano applicazione.
  • Liquidazione del debitore di modesta entità (art.11 L.3/2012, ora art. 74 CCII): è una procedura speciale prevista solo per i consumatori (persona fisica) con debiti contenuti. Anche in questo caso, al termine della liquidazione il giudice concede l’esdebitazione al debitore, analogamente a quanto avviene nelle liquidazioni ordinarie.

Casi pratici e simulazioni

Esempio 1 – Imprenditore fallibile: Mario, proprietario di una SRL con debiti per 1 milione di euro, supera le soglie di legge e può essere dichiarato “fallibile”. Se la sua società finisce in concordato preventivo o fallimento, l’esdebitazione seguirà le regole del fallimento (art. 142 LF) più che del CCII; infatti, dopo il D.Lgs. 14/2019 le nuove norme CCII si applicano di norma solo alle procedure avviate dal 15 lug.2022 in poi. In ogni caso, se Mario come persona fisica garantisce debiti della SRL, non può chiedere le procedure di sovraindebitamento, ma può fruire di un’esdebitazione come socio illimitatamente responsabile solo se i creditori sociali rinunciano ai loro diritti patrimoniali (caso raro). In pratica, se Mario non rientra nei requisiti di fallibilità, non gli è “permitolto” usare il piano del consumatore o la liquidazione controllata per i suoi debiti fiscali o previdenziali: dovrà seguire le vie ordinare (liquidazione giudiziale / concordato generale).

Esempio 2 – Debitore persona fisica incapiente: Anna è una lavoratrice dipendente con debiti di 30.000€ (prestiti personali e carte di credito) contratti per spese mediche. Dopo aver terminato una procedura di composizione del sovraindebitamento (piano del consumatore) che paga il 10% dei debiti (3.000€ in 5 anni), resta con un residuo di 27.000€. Essendo meritevole e incapiente (non ha altri redditi o beni), deposita istanza di esdebitazione del sovraindebitato incapiente secondo l’art.283. Fornisce all’OCC gli elenchi creditori, le buste paga, e una relazione che attesta la causa del debito (spese mediche) e l’assenza di colpa grave. Il giudice accoglie la domanda e, decorso 4 anni dall’omologa del piano, le concede esdebitazione. Anna non deve più pagare i 27.000€ restanti; tuttavia, se nei 4 anni successivi riceve un’eredità o un nuovo lavoro ben remunerato, sarà tenuta a versare una parte di quei proventi (ad esempio, il 10%) ai creditori.

Esempio 3 – Debitore con utilità future: Carlo è un artigiano che entra in liquidazione controllata con debiti di 100.000€. Durante i primi 3 anni la procedura gli porta in dote un ricavato di vendita dei beni per 5.000€. Con quell’importo (il 5% del totale) i creditori ricevono poco o nulla. Al termine della liquidazione, Carlo presenta istanza di esdebitazione. La giurisprudenza odierna suggerisce che i pochi euro distribuiti non costituiscono un ostacolo se Carlo è meritevole. Il tribunale ammette la domanda e concede il decreto di esdebitazione: Carlo potrà ripartire senza i restanti 95.000€ di debiti. Eventuali futuri redditi elevati (che gli permettano di recuperare almeno il 10% dei debiti) potrebbero essere oggetto di rivalsa entro 4 anni.

Domande frequenti

  1. Chi può chiedere l’esdebitazione? Il beneficio è riservato al debitore persona fisica. Per le imprese (società), l’esdebitazione riguarda i soci illimitatamente responsabili e i legali rappresentanti (art. 278, c.4 CCII). In pratica, una SRL in liquidazione non ottiene esdebitazione in senso stretto; piuttosto, l’effetto di cancellazione dei debiti riguarda i soci o amministratori in caso di insolvenza.
  2. Quanto tempo bisogna attendere? Salvo il caso dell’incapiente (che può richiederla subito), in via ordinaria il debitore può ottenere il decreto solo dopo che siano trascorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata o dalla chiusura anticipata.
  3. Quali debiti si cancellano? Si estinguono i crediti concorsuali chirografari (non privilegiati) rimasti dopo la liquidazione. In particolare, i crediti residui di pari grado con quantificazione concorsuale inferiore al 10% vengono dichiarati inesigibili. Restano dovuti debiti alimentari, risarcitori per illecito extracontrattuale e sanzioni pecuniarie autonome.
  4. E i creditori privi di partecipazione? Anche i creditori anteriori (non intervenuti alla procedura) subiscono l’esdebitazione sui residui in eccesso rispetto alla loro possibile quota in una liquidazione, a meno che non si tratti di debiti esclusi dalla legge.
  5. Cosa succede se emergono risorse in futuro? Il debitore esdebitato deve comunicare ogni sopravvenienza attiva rilevante nei 4 anni successivi. Per quelle eccedenti un limite legale (basato sull’assegno sociale moltiplicato per i componenti del nucleo familiare), dovrà versare ai creditori una percentuale (di norma il 10%). Se non lo fa, l’esdebitazione può essere revocata.
  6. Quali sono i costi? Al termine della liquidazione (coatta), di norma il debitore non deve pagare gli onorari del curatore: l’OCC può svolgere gratuitamente la fase istruttoria. Se la domanda viene accolta, i compensi del professionista (gestore o curatore) sono dimezzati (art. 283 c.6 CCII). L’esdebitazione stessa non comporta oneri fiscali aggiuntivi: in passato il tribunale di Udine ha escluso la tassazione fissa sul decreto di esdebitazione.
  7. Quali verità devono risultare? In sede di domanda, il debitore deve attestare tutte le entrate, passività e comportamenti (atti di straordinaria amministrazione) degli ultimi anni. Se dichiara il falso, perde ogni beneficio: secondo l’art. 283, c.7 e 8 CCII, falsità nell’attestazione comporta revoca automatica dell’esdebitazione.
  8. Esistono alternative? Se il debitore non ottiene l’esdebitazione, può comunque usufruire della liquidazione convenzionale dei suoi beni (pignoramenti, vendite) fino all’esaurimento dell’attivo, secondo il piano di liquidazione. Quindi, anche senza esdebitazione, l’esecuzione si conclude comunque con la chiusura della procedura (saturaio) che libera definitivamente dai debiti corrispondenti all’attivo esistente. L’esdebitazione aggiunge però il beneficio di estinzione legale dei residui.
  9. Esempio di tabella – Debiti estinti e esclusi:
Debiti soggetti a esdebitazioneDebiti non estinti (esclusi)
Crediti chirografari iscritti allo stato passivo, residui dopo ripartizione (concorsuali)Obblighi alimentari (manteni­mento figli/coniuge)
Quote di crediti privilegiati cancellate nella misura eccedente la soddisfazione in concorsoRisarcimenti per illecito extracontrattuale
Quote di crediti garantiti (es. ipoteca) cancellate oltre la quota percepitaSanzioni penali e amministrative pecuniarie indipendenti
Parti non soddisfatte dei crediti anteriori non intervenuti (sovraindebitamento)Obblighi verso coobbligati/fideiussori (diritti di regresso)
  1. Esempio di piano temporale (simulazione): Luigi entra in liquidazione controllata il 1/1/2020 con debiti 50.000€ e attivo 5.000€. Al 1/1/2023 si chiude la procedura. Luigi chiede esdebitazione e la ottiene con decreto 15/6/2023. Dal 15/6/2023 scattano i 4 anni di vigilanza sulle sopravvenienze: entro il 15/6/2027 Luigi dovrà dichiarare eventuali incrementi patrimoniali per determinare eventuali pagamenti residuali.

Ultime novità normative e giurisprudenziali

Negli ultimi anni il legislatore ha adeguato l’esdebitazione ai principi europei del fresh start. Con il D.Lgs. 147/2020 e 83/2022 sono state eliminate molte barriere: ad es., da luglio 2022 non è più necessario un soddisfacimento minimo dei creditori per legge (art. 280 CCII). Il D.Lgs. 136/2024 (correttivo) ha invece rivisto vari aspetti formali senza modificare i principi base.

Sul fronte giurisprudenziale, oltre alla citata Cass. 27562/2024, vanno segnalate decisioni di merito recenti. Ad esempio, il Tribunale di Bergamo (9 aprile 2025) ha evidenziato che la presenza di garanzie concesse per alcuni crediti non blocca l’esdebitazione del debitore principale: secondo il tribunale, «la presenza di garanzie… non costituisce motivo ostativo… poiché l’art. 278, comma sesto, CCII esclude l’estensione del beneficio ai diritti vantati dai coobbligati e fideiussori». Stessa sentenza ha precisato che un eventuale TFR maturando dopo il pensionamento del debitore non incide sull’esdebitazione, essendo improbabile la sua acquisizione nei tre anni di riferimento.

Domande e Risposte (FAQ)

  • Cos’è l’esdebitazione? È il decreto con cui il giudice dichiara che il debitore non è più tenuto a pagare i debiti residui inseriti in una procedura concorsuale.
  • A chi serve? Consente al debitore meritevole (di solito persona fisica) di ottenere il fresh start liberando dai debiti non privilegiati residui.
  • Quali debiti si cancellano? I crediti concorsuali rimasti insoddisfatti (non privilegiati) dopo la liquidazione, nei limiti della ripartizione fatta. Non si cancellano obblighi di famiglia, danni o multe.
  • Chi ne beneficia? Il debitore persona fisica meritevole (e indirettamente soci/amm.re di società).
  • Quanto dura il procedimento? L’esdebitazione richiede l’istruttoria del giudice dopo la liquidazione (minimo 3 anni dall’apertura).
  • Cosa succede con i coobbligati? I loro debiti restano: il decreto non li libera, come chiarito espressamente dalla legge.

Tabelle riepilogative

ElementoLiquidazione giudiziale (fallimento)Liquidazione controllata (CCII)Piano del consumatoreConcordato minore
SoggettiImprenditori “fallibili” e società grandiTutti i debitori non fallibili (compresi imm.li resp.)Solo consumatori (pers. fisica, debiti personali)Imprenditori non consumatori con debiti limitati
Obbligo meritevolezzaSì, per esdebitazione (art.142 LF)Sì, per esdebitazione (art. 280 CCII)Sì, per omologazione del piano (art. 67 CCII)Sì, per omologazione del concordato (art. 72 CCII)
Tempistica esdebitazioneAlmeno 3 anni dall’apertura (art. 279 CCII)Stessa regola generale (art. 279 CCII)Al termine del piano omologato (omologa produce esdebitazione)Al termine del concordato omologato (ombelico d’esdebitaz.)
Debiti estintiCrediti concorsuali non pagati (art.142 LF)Crediti concorsuali non pagati (art.278 CCII)Crediti ammessi nel piano residuiCrediti residui dopo liquidazione consensuale
Debiti esclusi(Stessi eccezioni: alimentari, risarcimenti, sanzioni)Stessi eccezioni come sopraStessi eccezioniStessi eccezioni
Coobbligati/FideiussoriEsdebitazione non li libera (revoca regresso)Non vengono liberati (art.278 c.6 CCII)Non liberati (diritti regresso)Non liberati

Conclusioni

Dal punto di vista del debitore, il decreto di esdebitazione rappresenta un possibile ‘salvagente’ finale nella spirale dei debiti. Il legislatore italiano e la giurisprudenza moderna (spinti dai principi UE di fresh start) hanno reso l’istituto più accessibile al debitore onesto: non serve più dimostrare un risibile soddisfacimento dei creditori, ma solo provare di aver agito con diligenza ed essere effettivamente insolvente. Tuttavia, il debitore deve collaborare completamente con il Tribunale e l’OCC, fornendo documenti chiari e veritieri, perché qualunque occultamento o dichiarazione mendace può comportare la revoca dell’esdebitazione.

In pratica, un debitore (consumatore o imprenditore) che affronta onestamente la composizione della crisi e rispetta le regole del Codice può sperare di cancellare i debiti residui al termine della procedura. Gli effetti sul piano personale e professionale possono essere enormi: cessano le azioni esecutive, si chiudono i contenziosi correlati e, soprattutto, si elimina il fardello dei debiti che impediva il rilancio. A fini pratici, è consigliabile avvalersi di professionisti esperti (commercialisti, avvocati) iscritti presso gli O.C.C. competenti, affinché la documentazione sia accurata e si presentino le istanze in modo corretto. Inoltre, va sempre ricordato che l’esdebitazione è una sola nella vita del debitore (salvo rare eccezioni), quindi bisogna usarla al momento opportuno: quando effettivamente le possibilità di risanamento sono esaurite.

Lo studio attento delle norme (in particolare artt. 278-283 CCII) e delle recenti sentenze aiuta il debitore a orientarsi in questa procedura complessa. Con le seguenti fonti, il lettore avvocato, imprenditore o privato interessato potrà approfondire ulteriormente gli aspetti giuridici e pratici dell’esdebitazione.

Fonti: Legge vigente (D.Lgs. 14/2019 CCII, modifiche D.Lgs. 147/2020, 83/2022, 136/2024), prassi giudiziaria e dottrina specialistica.

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L’esdebitazione è uno strumento previsto dalla legge che consente, in determinate condizioni, di ottenere la cancellazione dei debiti residui.
Se hai affrontato una procedura di sovraindebitamento, ma non sei riuscito a pagare tutto, puoi comunque ricominciare da zero con il decreto di esdebitazione.
Non è una soluzione magica, ma è una seconda chance legale e reale.


Cos’è il decreto di esdebitazione?

È il provvedimento del giudice che dichiara il soggetto “libero dai debiti” non pagati a conclusione di:

  • 🔁 Una liquidazione controllata del patrimonio
  • 📝 Un piano del consumatore o accordo di ristrutturazione
  • 🧾 Una procedura per il debitore incapiente (senza beni da liquidare)

Il decreto cancella i debiti residui verso banche, finanziarie, Fisco, privati, eccetto quelli non esdebitabili per legge (es. alimenti, multe penali).


A chi è destinata l’esdebitazione?

Possono ottenerla:

  • 🧍‍♂️ Consumatori sovraindebitati (privati cittadini)
  • 🧑‍💼 Ex imprenditori o liberi professionisti fuori dal mercato
  • 🧓 Pensionati o disoccupati con redditi minimi
  • 👩‍👧 Famiglie monoreddito in difficoltà cronica
  • 👨‍🔧 Persone che hanno già affrontato una procedura liquidatoria

È rivolta a chi ha agito con correttezza, buona fede e trasparenza.


Cosa succede dopo il decreto?

  • ❌ I creditori non possono più pretendere il pagamento
  • ✂️ Si azzerano gli interessi e gli eventuali procedimenti esecutivi
  • 🛑 Finiscono pignoramenti, segnalazioni e blocchi
  • 🔄 Puoi tornare a chiedere credito, lavorare e ricostruire
  • ✅ Hai la possibilità concreta di ripartire senza il peso del passato

L’esdebitazione è una liberazione legale e definitiva, non una sospensione.


Quali debiti restano esclusi?

Il decreto non cancella:

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Obblighi di mantenimento e alimenti
  • ⚖️ Sanzioni penali e amministrative
  • 💼 Debiti per lavoro subordinato (es. retribuzioni non pagate)
  • ❗ Eventuali debiti non inseriti nella procedura

Tutti gli altri debiti, invece, vengono automaticamente eliminati.


🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📋 Valuta se hai i requisiti per chiedere l’esdebitazione
📂 Ricostruisce con te l’elenco dei debiti e dei documenti necessari
✍️ Presenta la domanda al tribunale competente
⚖️ Ti rappresenta in ogni fase davanti all’OCC e al giudice
🔁 Ti guida nel percorso per ottenere la cancellazione totale dei debiti


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per debitori incapienti o in liquidazione
✔️ Difensore di privati, famiglie, ex imprenditori e pensionati
✔️ Consulente legale per la ristrutturazione del debito personale


Conclusione

Non tutti i debiti sono per sempre. Con il decreto di esdebitazione puoi ottenere una vera liberazione, legalmente riconosciuta.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi costruire un percorso serio, documentato e guidato per uscire dal sovraindebitamento e riprendere in mano la tua vita.

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