Ludopatia E Sovraindebitamento: Cosa Fare

Hai accumulato debiti a causa della ludopatia? Hai speso tutto in giochi, scommesse, gratta e vinci o casinò online e ora non riesci più a pagare mutuo, bollette, finanziamenti o cartelle? Ti chiedi se la legge può aiutarti anche se i tuoi debiti derivano dal gioco d’azzardo?

La ludopatia non è solo un vizio: è una vera e propria dipendenza patologica riconosciuta anche dal sistema sanitario nazionale. E quando questa malattia porta a una crisi economica, la legge offre strumenti concreti per fermare i creditori, bloccare pignoramenti e ripartire.

Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento per ludopatia?
– Chi ha debiti personali o familiari derivati da spese incontrollate per il gioco
– Chi non ha beni da vendere, ma vuole salvare casa e famiglia
– Chi riconosce il problema, si è già attivato per curarsi o è in trattamento
– Anche chi ha un lavoro o una pensione, ma non riesce più a far fronte agli impegni

Cosa puoi ottenere con il sovraindebitamento se sei un ex giocatore patologico?
– La sospensione di cartelle esattoriali, pignoramenti, fermi
– La possibilità di pagare solo una parte dei debiti, in base al reddito disponibile
– Se sei completamente senza risorse, puoi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente, cioè la cancellazione totale dei debiti
– Un piano legale per ripulire la tua posizione e tornare a vivere con dignità

Cosa serve per iniziare la procedura?
– La ricostruzione dei debiti accumulati, anche se disordinati
– La documentazione medica o terapeutica che dimostri la patologia ludopatica
– Una dichiarazione della tua attuale situazione economica, anche se sei disoccupato o assistito
– Il supporto di un avvocato che ti guidi passo dopo passo, senza giudicarti

Cosa NON devi fare mai?
– Continuare a nascondere la situazione: prima affronti il problema, prima riparti
– Farti aiutare da soggetti non qualificati: rischi truffe e peggioramenti
– Pensare che “meriti di pagare tutto” perché hai sbagliato: la legge riconosce che sei una persona in difficoltà, non un colpevole
– Aspettare che arrivino i pignoramenti: puoi agire prima, e con strumenti efficaci

La legge ti consente di liberarti dai debiti anche se sono stati causati dalla ludopatia, a condizione che dimostri di voler uscire dal problema e di non avere agito con dolo. Nessuno ha il diritto di giudicarti: hai il diritto di difenderti e di ricominciare.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e tutela di persone con fragilità economico-psicologiche – ti spiega cosa puoi fare se sei indebitato a causa del gioco, come accedere agli strumenti legali e come ricostruire la tua vita senza il peso dei debiti.

Hai perso tutto per colpa del gioco e vuoi capire se puoi ripartire?

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Introduzione

La ludopatia – termine comune per indicare il disturbo da gioco d’azzardo patologico – è una condizione che può avere effetti devastanti sulle finanze personali e familiari. In Italia il gioco d’azzardo ha raggiunto cifre record: nel 2023 la raccolta complessiva ha superato i 150 miliardi di euro, con oltre un milione di cittadini considerati giocatori problematici o dipendenti dal gioco. Dietro questi numeri si celano famiglie ridotte sul lastrico e persone intrappolate dai debiti a causa del gioco. Il sovraindebitamento dovuto alla ludopatia è ormai un fenomeno riconosciuto sia in ambito sociale che giuridico. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale sapere che esistono strumenti legali per affrontare una situazione di debiti insostenibili, anche quando essi derivano da una dipendenza patologica. In questa guida analizzeremo in dettaglio la normativa italiana aggiornata a luglio 2025 – comprensiva delle più recenti modifiche legislative e giurisprudenziali – in materia di sovraindebitamento e disturbo da gioco d’azzardo. Adotteremo un linguaggio tecnico ma divulgativo, con un taglio adatto sia ad avvocati che a debitori privati o piccoli imprenditori, fornendo inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici, e una sezione di domande e risposte frequenti. L’obiettivo è offrire una panoramica avanzata ma chiara su cosa fare per uscire dalla crisi debitoria causata dal gioco d’azzardo, dal punto di vista del debitore.

Ludopatia e debiti: capire il problema

La ludopatia è una patologia riconosciuta in ambito medico-psichiatrico, inserita nel DSM-5 come “disturbo da gioco d’azzardo”. Si caratterizza per la perdita di controllo nel rapporto col gioco, con effetti compulsivi simili a quelli delle dipendenze da sostanze. Sul piano pratico, il giocatore patologico:

  • sente il bisogno di puntare somme crescenti di denaro per provare eccitazione;
  • diventa irritabile o ansioso se tenta di ridurre o smettere di giocare;
  • mente a familiari e amici per nascondere la propria attività di gioco;
  • spesso “insegue le perdite”, continuando a giocare nel tentativo disperato di recuperare il denaro perduto;
  • compromette relazioni, lavoro e stabilità economica a causa del gioco d’azzardo;
  • arriva a dipendere dagli altri (parenti, amici) per ottenere denaro e tamponare le falle finanziarie create dal gioco.

Questi elementi differenziano il giocatore patologico dal giocatore occasionale: nel primo, l’azzardo diventa un comportamento compulsivo, dove il caso prevale sull’abilità e il soggetto non riesce più a fermarsi. Tale condizione ha un impatto diretto sui debiti: il ludopatico spesso utilizza carte di credito, prestiti, scoperti di conto e ogni risorsa disponibile per finanziare il gioco, accumulando un passivo enorme rispetto alle proprie entrate. Ad esempio, può contrarre debiti con finanziarie, banche (prestiti personali), parenti, oppure maturare insoluti su bollette, affitti, mutui, perché il denaro viene dirottato nel circuito del gioco.

È importante sottolineare che la ludopatia compromette la capacità di autodeterminazione economica. Come rilevato da un tribunale italiano, questa patologia “comporta la perdita di controllo sulle proprie azioni e […] la capacità di valutare correttamente le conseguenze delle proprie scelte”. In altri termini, il giocatore d’azzardo patologico, pur non perdendo la capacità di intendere, vede gravemente inficiata la capacità di volere in relazione alle decisioni finanziarie. Si tratta di una vera malattia psichica che spinge a comportamenti (accensione di nuovi debiti, scommesse azzardate) che la persona, in condizioni normali, probabilmente eviterebbe.

Dal punto di vista legale, questa caratteristica è rilevante: se il sovraindebitamento è conseguenza di una patologia, il diritto tende a considerarlo in maniera diversa rispetto al sovraindebitamento “colposo” frutto di scelte consapevolmente imprudenti. Come vedremo, la giurisprudenza ha affermato che la ludopatia, quando riveste natura patologica documentata, deve ritenersi estranea alle ipotesi di colpa grave o frode che normalmente renderebbero il debitore “immeritevole” di sollievo dai debiti. In altri termini, un debitore affetto da gioco d’azzardo patologico può essere considerato meritevole di accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge, a condizione che dimostri la propria patologia e segua un percorso di cura.

Da questa premessa discendono due implicazioni pratiche cruciali per il debitore ludopatico in crisi finanziaria: (a) da un lato, è fondamentale attestare medicalmente la propria condizione (ad esempio tramite i servizi pubblici per le dipendenze, i Ser.D., ex SERT, o centri di salute mentale) e intraprendere un percorso terapeutico; (b) dall’altro lato, la legge italiana mette a disposizione strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – introdotti inizialmente con la Legge 3/2012 (cosiddetta “legge salva-suicidi”) e ora confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – che consentono di ridurre o cancellare i debiti per i soggetti non fallibili, purché ricorrano determinate condizioni. Nei prossimi paragrafi esamineremo il funzionamento di questi strumenti (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) e come la presenza di ludopatia incida sulla loro applicazione, alla luce della normativa vigente e delle più recenti sentenze.

Il quadro normativo italiano sul sovraindebitamento (agg. 2025)

Prima di entrare nel dettaglio delle soluzioni, è utile delineare il contesto normativo di riferimento in Italia in materia di sovraindebitamento, con particolare attenzione alle evoluzioni recenti. La disciplina ha conosciuto un’importante riforma negli ultimi anni, orientata a favorire il fresh start (nuovo inizio) del debitore onesto ma sfortunato, in linea anche con i principi dell’Unione Europea.

  • Legge 3/2012: Il punto di partenza è la Legge 27 gennaio 2012 n. 3, intitolata “Disposizioni in materia di usura e di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Fu la prima normativa organica pensata per chi – pur non essendo soggetto alle tradizionali procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo) – si trova in uno stato di perdurante insolvenza. La legge 3/2012 definiva il sovraindebitamento come “lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile […] alle procedure previste dalla legge fallimentare” e prevedeva tre procedure: il piano del consumatore, l’accordo di composizione con i creditori, e la liquidazione del patrimonio. Questa legge, inizialmente poco utilizzata, è stata poi potenziata e modificata più volte. In particolare, va segnalato che il sovraindebitamento è concettualizzato come l’incapacità strutturale del debitore di far fronte alle obbligazioni con il proprio patrimonio e i flussi di reddito. Ad esempio, il Codice della crisi specifica che lo stato di crisi si ha quando vi è un’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, mentre lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
  • Modifiche del 2020 (Decreto Ristori): Un passaggio cruciale è avvenuto con il Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cd. “Decreto Ristori”), convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176. Questo intervento, oltre a fronteggiare l’emergenza economica da Covid-19, ha anticipato alcune norme in vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi. In tema di sovraindebitamento, la legge 176/2020 ha semplificato e ampliato l’accesso alle procedure: in particolare, ha attenuato i requisiti di meritevolezza per il consumatore (limitando le cause ostative alle sole ipotesi di dolo, colpa grave o frode, mentre prima qualunque imprudenza rilevante poteva precludere l’accesso). Ha inoltre introdotto la possibilità di presentare una procedura familiare unitaria (art. 7-bis legge 3/2012) per membri della stessa famiglia, e – elemento di grande rilievo – ha previsto uno strumento innovativo: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 14-quaterdecies L.3/2012). Quest’ultimo consente, una tantum, al debitore persona fisica privo di qualunque risorsa liquidabile di ottenere la cancellazione dei debiti senza dover offrire nulla ai creditori (la cosiddetta esdebitazione a zero, o “senza utilità”). Si tratta di una misura pensata proprio per chi è completamente schiacciato dai debiti “insopportabili” e non ha alcuna capacità di rimborso – ipotesi che spesso ricorre nei casi di famiglie travolte dalla ludopatia.
  • D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: Contestualmente alle modifiche sulla legge 3/2012, il legislatore italiano aveva predisposto una riforma organica delle procedure concorsuali con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 in attuazione della legge delega 155/2017. L’entrata in vigore del Codice è stata più volte rinviata ed è divenuta definitiva il 15 luglio 2022. Da quella data, la legge 3/2012 è stata formalmente abrogata e sostituita dalle corrispondenti disposizioni del CCII. Il Codice dedica un intero Titolo (Titolo IV, artt. 65-91) alle “procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, riprendendo gli strumenti previsti dalla legge 3 ma con alcune innovazioni terminologiche e sostanziali. In sintesi:
    • il “piano del consumatore” diventa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
    • l’“accordo di composizione” diventa concordato minore;
    • la “liquidazione del patrimonio” diventa liquidazione controllata del sovraindebitato;
    • viene confermata l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (trasfusa nell’art. 283 CCII);
    • si conferma la possibilità di procedura familiare (art. 66 CCII);
    • sono introdotte regole procedurali più dettagliate, con ruoli rafforzati per l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e termini più stringenti.
    Il Codice della crisi ha recepito inoltre i principi della Direttiva UE 2019/1023 (cd. Direttiva “Insolvency” sul ristrutturazione e seconda opportunità) tramite il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (correttivo al CCII). Nella Relazione illustrativa al decreto correttivo viene esplicitato che una delle finalità delle procedure da sovraindebitamento è “consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile, anche a causa, eventualmente, di una patologia sofferta”. Questa affermazione conferma la volontà del legislatore di offrire una seconda chance anche a chi è caduto vittima, ad esempio, di una dipendenza come il gioco d’azzardo. Si tratta di un bilanciamento tra l’interesse dei creditori a veder soddisfatte le proprie ragioni e l’interesse pubblico a evitare che persone e famiglie indebitate finiscano emarginate in povertà assoluta.

In sintesi, ad oggi (2025) l’arsenale normativo a disposizione del debitore sovraindebitato include quattro procedure principali (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata e esdebitazione incapiente), regolate dal Codice della crisi, oltre alla possibile combinazione familiare delle stesse. Vediamole una per una nel dettaglio, soffermandoci su requisiti, effetti e particolarità rilevanti per il caso di debiti da ludopatia.

Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Le procedure previste consentono al debitore non fallibile (consumatore, piccolo imprenditore, professionista, ecc.) di ristrutturare o cancellare i propri debiti sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Prima di analizzare le singole procedure, vale la pena ricordare il ruolo dell’OCC: si tratta di organismi (istituiti presso camere di commercio, ordini professionali, enti pubblici o privati autorizzati) cui il debitore deve rivolgersi per avviare il percorso. L’OCC nomina un gestore della crisi (professionista indipendente, spesso un commercialista o avvocato) che aiuterà il debitore a elaborare la proposta, verificherà la veridicità dei dati e redigerà una relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla fattibilità del piano. Il coinvolgimento dell’OCC assicura un supporto tecnico e imparziale e avviene nella massima riservatezza (il debitore sovraindebitato può esporre la propria situazione senza il timore di pubblicità, sebbene poi talune informazioni diventeranno accessibili ai creditori e, in caso di omologazione, possano emergere pubblicamente nei registri ufficiali). L’OCC, insomma, è un alleato fondamentale: aiuta a individuare la via d’uscita più adatta (piano, accordo o liquidazione) e accompagna il debitore in tutte le fasi.

Passiamo ora alle singole procedure. Di seguito presentiamo una tabella riepilogativa dei quattro strumenti principali, con i rispettivi destinatari, meccanismi di approvazione, requisiti di meritevolezza e effetti sull’esdebitazione finale:

Tabella 1 – Confronto sintetico delle procedure di sovraindebitamento (CCII)

ProceduraDestinatari (soggetti ammessi)ApprovazioneMeritevolezza richiesta?Esito ed effetti sui debiti
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (già “piano del consumatore”)Consumatori, cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Esempio: privato cittadino, dipendente, pensionato, ecc.Non richiede il voto dei creditori. Il piano, predisposto con l’ausilio dell’OCC, è sottoposto all’omologazione del Tribunale. Il giudice valuta ammissibilità, fattibilità e convenienza per i creditori (rispetto alla liquidazione). Se tutto è soddisfatto, omologa il piano anche senza consenso dei creditori.Sì. È richiesto che il debitore sia meritevole, ovvero che non abbia causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, né abbia frodato i creditori. (Non è più ostativa la semplice imprudenza o colpa lieve). La presenza di ludopatia patologica documentata esclude, secondo i giudici, la “colpa grave” nella formazione dei debiti.Se il piano è omologato e il debitore esegue regolarmente i pagamenti promessi, viene liberato da tutti i debiti residui non pagati con l’esdebitazione finale. I crediti stralciati o falcidiati nel piano diventano inesigibili. (Eccezioni: debiti esclusi per legge, v. oltre.) Durante l’esecuzione del piano, il debitore conserva i beni non destinati ai creditori e può continuare la propria attività. Il Tribunale, con l’omologa, può sospendere eventuali pignoramenti in corso.
Concordato minore (già “accordo di composizione”)Debitori diversi dal consumatore ma non soggetti a fallimento: ad es. imprenditore sotto soglia (piccola impresa), imprenditore agricolo, professionista, start-up innovativa, ente non commerciale, ecc.. Anche il consumatore con debiti “promiscui” (parte privati, parte d’impresa) può accedere al concordato minore se prevalgono le obbligazioni di origine non consumer.Richiede il consenso dei creditori: la proposta di concordato è posta al voto e approvata se ottiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto (oltre il 50%). Dopo l’approvazione dei creditori, serve comunque l’omologazione del Tribunale (che verifica legalità e fattibilità). In caso di voto contrario, il Tribunale non può omologare d’ufficio (a differenza del piano consumatore).Parzialmente. Il concordato minore non prevede un controllo di meritevolezza così stretto come per il piano del consumatore. La legge non elenca espressamente tra i requisiti l’assenza di colpa grave del debitore (oltre al generico obbligo di lealtà e buona fede nelle trattative). Tuttavia, comportamenti gravemente scorretti (es. atti in frode ai creditori, omissione di beni, etc.) possono comportare il diniego di omologa o la risoluzione del concordato. In sostanza, pur non essendo codificato un “test di meritevolezza” ex ante, un debitore in malafede o frode non otterrà il beneficio. Nel concordato omologato, comunque, ai fini dell’esdebitazione finale valgono analoghe cause ostative (dolo o frode) previste per la liquidazione.Se il concordato è omologato e integralmente eseguito (il debitore adempie tutte le obbligazioni promesse nel piano concordatario), il Tribunale lo dichiara risolto positivamente ed estingue le posizioni debitorie residue non soddisfatte. In pratica, il debitore ottiene l’esdebitazione analoga a quella del consumatore, liberandosi dai debiti eccedenti. Se però il debitore non esegue correttamente il concordato, i creditori possono chiedere la risoluzione e far valere nuovamente per intero i loro crediti. (Le eccezioni di legge su alcuni debiti non eliminabili restano valide anche qui.) Da notare che l’omologazione del concordato minore non pregiudica i diritti verso eventuali coobbligati o garanti dei debiti (es. fideiussori), che restano obbligati per intero.
Liquidazione controllata del sovraindebitato (già “liquidazione del patrimonio”)Qualsiasi debitore sovraindebitato non assoggettabile a fallimento, sia consumatore che no, che si trovi nell’impossibilità di proporre un piano fattibile o sostenibile. Spesso è la soluzione per chi ha patrimoni da liquidare o non riesce ad ottenere consenso dei creditori su un piano.Si tratta di una procedura concorsuale liquidatoria disposta dal Tribunale su ricorso del debitore (o, in taluni casi, di un creditore o pubblico ministero). Non c’è voto dei creditori: tutti i beni del debitore (salvi quelli impignorabili per legge) vengono destinati alla liquidazione sotto la gestione di un liquidatore nominato dal giudice. I creditori presentano le domande di insinuazione al passivo e vengono soddisfatti proporzionalmente con il ricavato della vendita dei beni e dei crediti del debitore.No, per l’ammissibilità. Diversamente dalle procedure di ristrutturazione, per aprire la liquidazione non occorre dimostrare la meritevolezza del debitore. Anche il sovraindebitato che abbia commesso imprudenze gravi può accedervi, poiché l’idea è che comunque i creditori riceveranno tutto il possibile dalla liquidazione del patrimonio. Tuttavia, la condotta del debitore rileva ai fini dell’esdebitazione finale: ai sensi dell’art. 282 CCII, il debitore non otterrà la cancellazione dei debiti residui se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. In pratica, la valutazione sulla meritevolezza viene “posticipata” al termine: un debitore immeritevole può liquidare i beni ma potrebbe vedersi negata la liberazione dai debiti. L’OCC e il liquidatore, già in fase iniziale, devono redigere una relazione sulle cause dell’insolvenza e sulla diligenza o meno del debitore, perché il giudizio di meritevolezza verrà formulato in sede di esdebitazione.La liquidazione comporta che tutto il patrimonio del debitore (mobili, immobili, crediti) venga liquidato (venduto o realizzo) per pagare i creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Il debitore può trattenere solo i beni dichiarati impignorabili e quanto necessario al sostentamento minimo. Al termine, i creditori sono soddisfatti in base al ricavato (spesso parzialmente). Esdebitazione: la grande novità del Codice è che il debitore meritevole ottiene l’esdebitazione in modo quasi automatico al termine della procedura: decorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione, il Tribunale emette l’ordinanza che cancella i debiti residui non pagati, a condizione che non vi siano state frodi o violazioni. In sostanza, anche in liquidazione oggi c’è un “fresh start” relativamente rapido. Se però emerge che il debitore ha agito in frode o con colpa grave, il beneficio può essere negato (o revocato se già concesso). Durante la liquidazione, il debitore è spossessato dei beni (amministrati dal liquidatore) ma, a differenza del fallimento, conserva la capacità di agire per gli atti non riguardanti il patrimonio liquidato.
Esdebitazione del debitore incapiente (c.d. procedura “a zero”)Persone fisiche sovraindebitate completamente prive di risorse da offrire ai creditori: né beni liquidabili né redditi o utilità pignorabili, nemmeno prospettici. Ad es. un disoccupato senza patrimonio, oppure chi dispone solo di redditi minimi indispensabili al sostentamento.Si attiva con ricorso del debitore al Tribunale, allegando tutta la documentazione economica e patrimoniale e la relazione dell’OCC. Non c’è coinvolgimento dei creditori nella decisione: il giudice valuta la sussistenza dei requisiti e, in caso positivo, emette decreto di esdebitazione. È una procedura semplificata e più rapida, proprio perché non c’è massa attiva da gestire.Sì, inderogabilmente. Il debitore può ottenere questo beneficio una sola volta nella vita e deve essere meritevole. La legge richiede che non vi siano atti in frode o dolo. In pratica deve trattarsi di un soggetto che, pur in buona fede, si è ridotto all’insolvenza totale. L’OCC nella sua relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere obbligazioni, proprio per consentire al giudice di valutare la meritevolezza. Ad esempio, contrarre debiti per gioco d’azzardo patologico certificato potrebbe non escludere la procedura (non è colpa grave), ma se il soggetto ha sperperato volontariamente patrimoni ingenti in lusso ostentato, probabilmente non verrà considerato incapiente “innocente”.Con il decreto del Tribunale, tutti i debiti antecedenti alla domanda sono dichiarati inesigibili. Il debitore viene liberato immediatamente dalle obbligazioni pregresse senza dover pagare nulla. Condizione risolutiva: se nei 4 anni successivi al decreto sopravviene in capo al debitore un’attività patrimoniale rilevante (ad esempio un’eredità, una vincita, un significativo aumento di reddito), egli ha l’obbligo di pagare i creditori almeno il 10% dell’ammontare dei debiti originari. In caso contrario, su istanza dei creditori il beneficio può essere revocato. Questa clausola serve a evitare abusi (ad es. chi azzera i debiti e poi riceve somme importanti poco dopo). Fermo ciò, l’esdebitazione incapiente è definitiva e permette al soggetto veramente nullatenente di ripartire da zero.

Nota: in tutte le procedure il debitore deve indicare con completezza tutti i creditori e tutti i beni, ed è tenuto a un comportamento di piena trasparenza. Omettere dolosamente parti dell’attivo o del passivo costituisce atto in frode e può causare l’improcedibilità o la revoca dei benefici ottenuti. Inoltre, la legge pone limiti temporali alla reiterazione delle procedure: chi ha già beneficiato di un’esdebitazione non può ottenerne un’altra prima di 5 anni, e in ogni caso non più di due volte in tutta la vita (per l’esdebitazione “incapiente”, come detto, il limite è di una sola volta). Infine, tutte le procedure da sovraindebitamento escludono dalla liberazione alcune tipologie di debiti ritenuti dall’ordinamento “inescusabili”: in particolare obblighi di mantenimento e alimentari, debiti da risarcimento di danni causati da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie penali o amministrative (multe) non accessorie a debiti estinti, nonché i debiti fiscali che emergono dopo l’apertura della procedura per nuove pretese su periodi antecedenti (es. accertamenti sopravvenuti). Questi debiti “imprescindibili” rimangono comunque dovuti anche dopo l’esdebitazione.

Il punto cruciale: la “meritevolezza” del debitore ludopatico

Dalla comparazione sopra svolta risulta evidente che un elemento chiave, trasversale a tutte le procedure, è la valutazione della condotta del debitore nella genesi del sovraindebitamento. In particolare, per il consumatore (come il classico caso del giocatore d’azzardo indebitato) la legge richiede espressamente che non abbia causato la propria insolvenza con colpa grave, malafede o frode. Questo requisito, colloquialmente definito di “meritevolezza”, è stato oggetto di evoluzione normativa e interpretazione giurisprudenziale, soprattutto in relazione alla ludopatia.

In passato (prima delle riforme 2020-2022) si tendeva a escludere dall’accesso alle procedure quei debitori ritenuti gravemente imprudenti – ad esempio chi aveva fatto spese sproporzionate o accumulato debiti di gioco – assumendo che il sovraindebitamento fosse “colpa loro”. Oggi, l’approccio è più sfumato: la legge (art. 69 comma 1 CCII) focalizza l’attenzione sull’elemento oggettivo della condotta, ossia se vi sia stata una condotta gravemente colposa o addirittura dolosa/fraudolenta nell’indebitarsi. Non si richiede che l’insolvenza derivi da eventi esterni imprevedibili (lo shock esogeno come una malattia o una crisi economica): anche chi si è indebitato gradualmente per errori di valutazione può essere ammesso, purché non abbia agito con malafede o colpe gravi. La Riforma del 2022 ha chiarito proprio che “il sovraindebitato non può essere considerato meritevole solo quando il debito esplode per eventi imprevedibili; […] l’unico parametro valido è l’aver colposamente determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”. Dunque è meritevole chi non ha colpa grave, ed immeritevole chi invece ha agito con frode, inganno verso i creditori o totale imprudenza cosciente.

Come si colloca il giocatore d’azzardo patologico in questo quadro? In astratto, contrarre debiti per gioco potrebbe sembrare esempio di grave imprudenza (nessuno lo obbliga a giocare). Infatti, in passato alcuni creditori contestavano l’accesso alle procedure per i ludopatici sostenendo che le obbligazioni assunte per giocare erano voluttuarie e contratte con la consapevolezza di non poterle adempiere, dunque indice di colpa grave. Tuttavia, la giurisprudenza più recente, uniformatasi in vari tribunali, ha riconosciuto la peculiarità della ludopatia come patologia: il soggetto perde la piena capacità di valutare le conseguenze e di resistere all’impulso. Di conseguenza, quando il gioco d’azzardo diventa compulsivo e clinicamente diagnosticato, le obbligazioni contratte per soddisfare tale dipendenza non costituiscono colpa grave ai fini della meritevolezza. Si considera cioè che la patologia rompe il nesso di rimproverabilità grave: il debitore resta responsabile civilmente dei debiti, ma non viene moralmente qualificato alla stregua di un soggetto che si è indebitato per dolo o leggerezza deliberata.

Una decisione emblematica in tal senso è il Decreto Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 luglio 2023, che ha fatto scuola. In quel caso due coniugi avevano presentato un piano del consumatore per circa €130.000 di debiti accumulati in gran parte a causa del gioco patologico del marito. Una banca creditrice si era opposta all’omologa sostenendo che marito e moglie avessero assunto prestiti sapendo di non poterli restituire (quindi con colpa grave) proprio per finanziare il gioco. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, affermando principi chiari: la ludopatia è una patologia che comporta perdita di controllo e capacità di valutazione; nel caso specifico i debitori avevano documentato di aver intrapreso un percorso di cura (presso strutture specializzate); non vi era prova che fossero consapevoli dell’entità dei debiti mentre li contraevano; anzi, il fatto di cercare continuamente nuova finanza per coprire debiti di gioco era parte integrante del circolo vizioso della malattia. Pertanto – conclude il giudice – “in caso di ludopatia, l’assunzione di obbligazioni per estinguere i debiti di gioco non costituisce colpa grave tale da escludere la meritevolezza ai sensi della legge”. In altre parole, quei coniugi sono stati ritenuti meritevoli di accedere alla procedura di sovraindebitamento e il loro piano è stato confermato.

Questo orientamento è ormai consolidato: “La ludopatia, laddove rivesta natura patologica, deve ritenersi estranea alle ipotesi di colpa grave, dolo o frode che rendono il consumatore immeritevole di accedere (al piano)”. Condizione essenziale è che sia effettivamente provata la natura patologica. Come si prova? Di solito attraverso certificazione medica e attestazioni di enti pubblici di cura. I tribunali danno grande peso all’aver intrapreso un programma terapeutico presso un Ser.D. (Servizio Dipendenze) dell’ASL o altra struttura accreditata: “il ricorso al SERT costituisce valida dimostrazione dello stato di dipendenza patologica”, osserva ad esempio un commentatore. Nella prassi, il debitore ludopatico dovrebbe procurarsi una relazione o certificato dal centro di salute mentale o dipendenze della propria città, attestante la diagnosi di disturbo da gioco d’azzardo e possibilmente il percorso di cura intrapreso. Questo documento va poi allegato al ricorso per la procedura di sovraindebitamento. Ulteriore elemento che spesso viene valorizzato è l’eventuale nomina di un amministratore di sostegno per il giocatore. In alcuni casi, infatti, le famiglie ottengono dal giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno che gestisca il denaro del ludopatico, riconoscendo così ufficialmente la sua incapacità di amministrare le finanze per via della patologia. Se ciò è avvenuto, il provvedimento di nomina e la relazione peritale che l’ha supportata costituiscono un’ulteriore prova a favore della meritevolezza: dimostrano che un giudice ha già accertato la presenza di quella patologia e ha ritenuto opportuno affiancare il soggetto per tutelarlo dai propri impulsi. Nei ricorsi di sovraindebitamento, dunque, si allegano spesso sia la documentazione sanitaria sia il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno (quando c’è stato). Va notato che l’amministrazione di sostegno può essere anche conseguenza dell’accesso alla procedura: se non è già in essere, il tribunale della crisi può sollecitare l’attivazione di tale istituto per garantire che, una volta omologato un piano, il soggetto non ricada nell’azzardo e rispetti gli impegni del piano stesso. In casi meno gravi, può essere sufficiente l’impegno del debitore a proseguire nella psicoterapia e un controllo serrato da parte del gestore della crisi durante l’esecuzione del piano.

Riassumendo: un debitore affetto da ludopatia può accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o anche esdebitazione incapiente) purché riesca a convincere il tribunale della propria buona fede e della natura patologica della sua condotta debitoria. La linea di confine è tra il “giocatore patologico” e il “giocatore d’azzardo speculativo”: il primo è vittima di una malattia e non è considerato colpa grave, il secondo sarebbe invece colui che gioca d’azzardo lucidamente magari per avidità o spirito speculativo, e accumula debiti sperando in una grossa vincita – ipotesi teorica, ma in tal caso verrebbe probabilmente giudicato in colpa grave. Nella pratica, quasi tutti i casi di indebitamento da gioco portati all’attenzione dei tribunali riguardano persone con chiari profili di dipendenza clinica, e in tali casi i giudici si mostrano comprensivi. Ad esempio:

  • Tribunale di Catania, sentenza 6 giugno 2024: il tribunale etneo ha omologato un piano del consumatore con debiti per oltre 200.000 € accumulati da un soggetto ludopatico, che nelle more del procedimento era stato anche licenziato per motivi disciplinari (circostanza che aveva ridotto la sua capacità reddituale). Nonostante questo, il giudice ha ritenuto insussistente la “colpa grave” in capo al debitore, sottolineando che già a inizio 2023 egli aveva intrapreso con serietà un percorso di cura presso il SERT di Catania, seguendo il programma terapeutico “con motivazione e puntualità e senza ricadute significative” come certificato dai responsabili clinici. Nella motivazione si legge che lo stato di sovraindebitamento era determinato da uno stato patologico di rilevante gravità che aveva comportato la contrazione di “svariate obbligazioni per estinguere quelle precedenti, contratte per alimentare il gioco d’azzardo”. Tale circuito vizioso, tipico del disturbo, esclude la presenza di una condotta deliberatamente fraudolenta o grossolanamente colposa: il debitore, in sostanza, agiva sotto impulso compulsivo e non con la lucida intenzione di truffare i creditori. Il piano è stato quindi omologato, ritenendolo preferibile alla liquidazione (avrebbe soddisfatto i creditori in misura maggiore) e fattibile anche alla luce del nuovo stato occupazionale del debitore (che nel frattempo percepiva un’indennità di disoccupazione). In concreto, quel piano prevedeva di pagare circa 93.000 € (su 205.000 € di debiti) in nove anni, con un soddisfacimento del 25% dei crediti privilegiati e 15% di quelli chirografari. Ciò è stato giudicato equo, e i creditori hanno accettato (in questo caso, pare che il piano sia stato proposto quando il CCII era già in vigore, quindi sotto la nuova disciplina). Il fatto che nel corso della procedura il debitore fosse incorso anche in una condanna penale per un fatto minore (ricettazione di un telefonino) non ha inciso sulla valutazione della sua meritevolezza rispetto ai debiti di gioco, in quanto episodio estraneo e non indicativo di frode verso i creditori.
  • Tribunale di Oristano, sentenza 7 aprile 2023: questa decisione (richiamata come precedente nella sentenza di Catania) ha esplicitato un importante principio: “affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di un’effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro da parte della ASL. È necessario quindi documentare che tale disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dal frequentare le sale giochi, e [che vi sia] la necessità di sottoporsi a un programma terapeutico”. In altri termini, servono prove mediche e che dimostrino che il giocatore era in uno stato di incapacità di valutare il rischio economico a causa della dipendenza. Solo in tal caso l’indebitamento da gioco sarà considerato “incolpevole”. Questo è un criterio utile: per ogni debitore ludopatico che voglia avvalersi della legge 3/2012/CCII, la prima cosa da fare è recarsi presso i servizi sanitari competenti, iniziare un percorso di cura e ottenere attestazione del proprio stato. Senza tale passo, difficilmente un giudice crederà che la ludopatia non sia semplicemente una scusa. Come osserva un legale esperto, “Il consumatore affetto da tale patologia deve recarsi presso il Centro di Salute Mentale della propria città al fine di iniziare un percorso terapeutico ed ottenere una certificazione dell’esistenza della patologia. […] Infatti il consumatore si è indebitato a fronte di una vera e propria patologia psichica che lo ha reso capace di intendere, ma non di volere riguardo a questioni economiche”. Solo documentando tutto ciò, si potrà convincere il tribunale che non si può parlare né di colpa né di frode, e dunque il soggetto “è meritevole di accedere alle procedure di sovraindebitamento”.

In conclusione, dal punto di vista del debitore ludopatico, meritevolezza significa dimostrare di essere una vittima del gioco e non un truffatore. È consigliabile:

  • raccogliere tutta la documentazione medica (diagnosi, cartella clinica Ser.D., certificati di psicologi/psichiatri) che attesti il disturbo;
  • dimostrare di aver messo in atto misure per contrastarlo (terapia, gruppi di supporto, amministrazione di sostegno se applicabile);
  • mostrare trasparenza completa sulle cause dell’indebitamento e sulle proprie finanze (ammettere le perdite di gioco, elencare ogni debito, non nascondere nulla).

Questi elementi persuaderanno l’OCC (che dovrà redigere la sua relazione) e il giudice che siete sinceramente intenzionati a uscire dal tunnel e che meritate la chance di un fresh start.

Procedure familiari e casi particolari

Spesso la ludopatia di un membro colpisce l’intero nucleo familiare. Coniugi o conviventi possono essersi co-indebitati (ad es. firme congiunte su finanziamenti) o uno dei due può aver chiesto prestiti a proprio nome per aiutare l’altro a coprire i debiti di gioco. La legge tiene conto di ciò prevedendo la possibilità di una procedura familiare unificata. L’art. 66 CCII stabilisce che “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento” quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. In pratica, marito e moglie, genitore e figlio convivente, uniti civilmente, ecc., possono fare un’unica procedura se ciò è conveniente per trattare unitariamente la situazione. Ad esempio, i due coniugi del caso di Santa Maria Capua Vetere sopra citato hanno presentato un solo piano del consumatore congiunto per tutti i debiti familiari, invece di due separati. Ciò riduce costi e frammentazione, e ha senso quando i debiti e le soluzioni sono intrecciati. Nella procedura familiare:

  • Si presenta un ricorso unico, con l’ausilio di un OCC, in cui si espone la situazione economica e debitoria dell’intero nucleo coinvolto.
  • Può trattarsi di un piano familiare (se tutti sono consumatori) o di un concordato minore familiare (se vi sono debiti imprenditoriali) o anche di una liquidazione controllata familiare. In ogni caso il tribunale apre un unico procedimento per tutti.
  • Ogni membro della famiglia mantiene la propria posizione, ma la proposta è unitaria e viene gestita da un solo gestore della crisi. Ad es., in un piano familiare marito-moglie, si considerano i redditi e patrimoni di entrambi e i debiti di entrambi, formulando un’unica proposta di rientro.
  • I creditori votano complessivamente (nel concordato minore) o il giudice valuta in solido (nel piano) l’intera proposta.

Occorre che vi sia convenienza a un approccio unificato e che le situazioni siano legate. Se, invece, i debiti dei vari familiari sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro, è più appropriato procedere separatamente. La procedura familiare è particolarmente utile quando, ad esempio, il coniuge “sano” ha un reddito e vuole contribuire al risanamento dei debiti causati dal coniuge ludopatico: presentando un piano congiunto, si mostra al giudice che l’intera famiglia si impegna a pagare i creditori. Questo può aumentare la fattibilità e convenienza del piano. Come indicato dal Tribunale di Verona in un caso precoce, l’introduzione delle procedure familiari risponde alla realtà del sovraindebitamento familiare: spesso le crisi coinvolgono più persone del nucleo, e una soluzione coordinata evita difformità di trattamento.

Un caso peculiare è quando uno dei familiari non è consumatore (es. marito piccolo imprenditore con debiti aziendali, moglie casalinga con debiti personali): possono fare una procedura unica? La norma lo consente, ma in dottrina c’è stato dibattito. Alcuni tribunali (es. Rimini) hanno ritenuto che la procedura familiare sia ammissibile solo per accordi di ristrutturazione/piani, e non per liquidazione. Tuttavia, il correttivo 2020 e il CCII sembrano consentirlo anche in liquidazione. In genere, se si opta per liquidazione controllata, ogni membro avrà la sua massa attiva e passiva separate ma l’iter può essere unificato per economia processuale. Per il debitore ludopatico, coinvolgere la famiglia può essere un’arma a doppio taglio: se la famiglia è in grado di supportare, bene; ma esporre l’intero nucleo alla procedura può avere implicazioni sui beni familiari (es. casa cointestata).

Un’altra questione: debiti “promiscui” (in parte di natura personale, in parte derivanti da attività d’impresa). Questo capita se, ad esempio, un piccolo imprenditore ha debiti sia verso fornitori (impresa) sia debiti di gioco personali. La normativa pre-2022 era incerta su come qualificare il debitore (consumatore o no). Ora il CCII stabilisce che se prevalgono i debiti di natura privata, anche l’imprenditore può presentare un piano del consumatore; viceversa, se prevalgono quelli professionali, dovrà presentare un concordato minore, includendo però anche i debiti personali. L’importante è che tutti i debiti siano trattati in una procedura (non si possono separare). Il Tribunale di Napoli, decreto 5 maggio 2025 ha confermato che è ammissibile il piano del consumatore di un debitore con debiti “promiscui” quando quelli personali sono preponderanti, ribadendo che l’aspetto decisivo è la categoria prevalente del debito.

Cosa può (e deve) fare il debitore sovraindebitato per ludopatia

Dal punto di vista pratico-operativo, mettendoci nei panni di un debitore affetto da ludopatia che si trova sommerso dai debiti, elenchiamo i passi fondamentali da intraprendere per uscire dalla crisi attraverso gli strumenti di legge:

1. Riconoscere il problema e rivolgersi ai servizi di assistenza: il primo passo – per quanto possa sembrare scontato – è che il debitore stesso riconosca di avere un problema di gioco compulsivo e decida di farsi aiutare. Sul piano finanziario, spesso il punto di rottura arriva quando non si riescono più a pagare rate e bollette. Ma per convincere un giudice della propria meritevolezza, è determinante poter dimostrare di aver preso coscienza della patologia. Pertanto, è opportuno rivolgersi tempestivamente a un Centro pubblico specializzato (i Ser.D. delle ASL, o strutture convenzionate) per iniziare un percorso terapeutico. Questo non solo è fondamentale per la propria salute, ma come abbiamo visto produce quella certificazione medica essenziale per l’eventuale procedura. Inoltre, cercare il supporto di associazioni (come i gruppi di Auto Aiuto tipo Giocatori Anonimi, o associazioni antiusura e anti-ludopatia) può fornire sia aiuto psicologico sia indicazioni pratiche. Esistono anche numeri verdi e sportelli dedicati al sovraindebitamento presso alcune regioni e città, dove ottenere una prima consulenza.

2. Consulenza legale specializzata: parallelamente, il debitore dovrebbe consultare un avvocato esperto in sovraindebitamento. Non tutti i professionisti hanno familiarità con queste procedure relativamente nuove; l’ideale è rivolgersi a chi abbia già seguito pratiche di legge 3/2012 o CCII. L’avvocato aiuterà a fare una ricognizione completa dei debiti, dei creditori, della situazione reddituale e patrimoniale, per capire quale strumento adottare. Inoltre, potrà indirizzare verso un OCC competente. Va ricordato che l’accesso alle procedure richiede di rivolgersi formalmente a un Organismo di Composizione della Crisi: molte Camere di Commercio svolgono questo ruolo, così come Ordini degli Avvocati o Dottori Commercialisti hanno istituito OCC locali. Il Ministero della Giustizia tiene un elenco degli OCC autorizzati. Spesso è l’avvocato stesso a presentare l’istanza all’OCC per conto del cliente. In alcune città vi sono sportelli presso la Camera di Commercio dove il cittadino indebitato può recarsi anche direttamente per ricevere informazioni e avviare la pratica. Ad esempio, la Camera di Commercio o le Associazioni dei consumatori possono aiutare a raccogliere i documenti e indirizzare al gestore. In ogni caso, una consulenza legale è raccomandabile per valutare bene le conseguenze: ad esempio, se in famiglia c’è una casa di proprietà, bisogna capire se riuscirà a salvarsi col piano o rischia di dover essere liquidata, etc.

3. Inventario di debiti, beni e bilancio familiare: sarà necessario compilare l’elenco di tutti i debiti (importi, creditori, causali, eventuali garanzie reali o personali esistenti), l’elenco di tutti i beni di proprietà (immobili, auto, conti correnti, polizze, ecc.) e indicare le entrate e spese mensili della famiglia. Questa fotografia patrimoniale è indispensabile. Occorre reperire documenti come: estratti conto bancari, contratti di finanziamento, cartelle esattoriali, bollette arretrate, eventuali decreti ingiuntivi o pignoramenti notificati, buste paga, dichiarazioni dei redditi, documenti di proprietà dei beni, stato di famiglia, etc. La completezza e accuratezza in questa fase è cruciale – ricordiamo che occultare volutamente un bene o un debito potrebbe configurare un atto in frode e rovinare l’intera procedura. Se il debitore ha coobbligati o garanti su qualche debito (ad es. il coniuge ha firmato da avallante un prestito), va segnalato: la procedura di sovraindebitamento libera solo il debitore istante, i garanti rimangono obbligati salvo eventualmente anche loro aderiscano alla procedura (magari come famiglia). Questo significa che, se ad esempio i genitori hanno fatto da garanti per i debiti di gioco del figlio, liberare il figlio dai debiti non impedirà alle banche di rivalersi sui genitori garanti per l’intero – a meno che anche i genitori non entrino in una procedura o siano parte di un piano familiare.

4. Valutare lo strumento adatto: con i dati alla mano, il professionista e l’OCC valuteranno quale procedura intraprendere. Casi tipici:

  • Se il debitore è un consumatore con un reddito disponibile (stipendio o pensione) e i debiti non superano ragionevolmente un certo multiplo del suo reddito, si propende per un Piano del consumatore: es. Tizio ha 50.000 € di debiti e può pagare 300 € al mese – in 5 anni pagherebbe circa 18.000 €, magari propone di pagare il 35% ai creditori, ottenendo lo stralcio del resto. Il piano è indicato se si vuole conservare eventuali beni (ad es. la casa di abitazione, se si riesce a sostenere anche il mutuo). Un piano ben congegnato può evitare la vendita della casa, magari prevedendo di pagare ai creditori l’equivalente del valore di realizzo dell’immobile ma mantenendo il mutuo in essere. Nel piano si può anche prevedere che certi parenti contribuiscano con somme di denaro (es. un familiare presta soldi per pagare i creditori parzialmente). Il piano è flessibile e totalmente volontario.
  • Se il debitore è non consumatore (es. piccolo imprenditore) o comunque ha molti creditori che potrebbero opporsi, si può valutare il concordato minore. Qui bisogna tenere presente la necessità del voto: serve capire se si raggiunge la maggioranza. In genere, con le banche e finanziarie non è facile negoziare individualmente, ma in un concordato vedono che l’alternativa è la liquidazione e a volte convengono. Tuttavia, se ci sono pochi creditori rilevanti (ad es. una banca che da sola ha il 60% dei crediti) e questa è ostile, il concordato rischia di non passare. In tal caso paradossalmente è meglio il piano consumatore (se Tizio è consumatore può bypassare il voto).
  • Se il debitore non ha margini per pagare (niente redditi attivabili, oppure debiti enormemente superiori alle capacità) e magari possiede qualche bene, si considera la liquidazione controllata. Questa ha il vantaggio di bloccare subito le azioni esecutive e mettere ordine, ma comporta la perdita dei beni. Si sceglie quando è inutile proporre un piano perché le rate sostenibili sarebbero troppo basse e i creditori verosimilmente verrebbero pagati di più liquidando i beni. Oppure quando il debitore preferisce “tagliare” e ripartire, consegnando il patrimonio. Ad esempio, Caio ha 300.000 € di debiti, nessun reddito stabile, una casa modesta di valore 100.000: in liquidazione venderà la casa, darà quel ricavato ai creditori (che magari prendono un 30%) e in 3 anni sarà libero dei restanti 200.000. Un piano sarebbe irrealistico perché non potrebbe pagare differenze così grandi.
  • Se il debitore è nullatenente e disoccupato, e l’ammontare del debito è tale da non poter nemmeno ipotizzare pagamenti futuri, la via indicata è l’esdebitazione dell’incapiente. Ad esempio, Sempronio ha €80.000 di debiti di carte di credito e prestiti vari, ma vive solo con una piccola pensione sociale non pignorabile: in questo caso si può chiedere di essere esdebitato subito senza offrire nulla. Ovviamente bisogna dimostrare di non avere neppure beni nascosti. Questa procedura va usata con cautela e onestà intellettuale: è riservata ai casi disperati. Non a caso è concessa una sola volta e con obbligo di pagamento se entro 4 anni arrivano soldi inattesi. Se c’è il minimo dubbio che il debitore possa in realtà offrire qualcosa, l’OCC e il giudice suggeriranno piuttosto una liquidazione controllata.

5. Presentazione della domanda e sospensione delle azioni esecutive: una volta scelto lo strumento, l’OCC (gestore nominato) prepara la relazione particolareggiata e l’avvocato deposita il ricorso al Tribunale competente (quello del luogo di residenza). Da questo momento, la legge prevede che il debitore possa chiedere misure protettive: ad esempio, nel piano del consumatore, il giudice può sospendere eventuali procedure esecutive in corso (pignoramenti, aste) fino alla decisione sull’omologa. Nel concordato minore, la presentazione della domanda genera un “automatic stay” temporaneo delle azioni esecutive per la durata delle trattative e fino all’omologa, salvo proroghe, che protegge il patrimonio del debitore nel frattempo. È importante coordinare i tempi: se, ad esempio, la casa sta per andare all’asta per un pignoramento immobiliare, è necessario depositare il ricorso di sovraindebitamento prima della vendita e informare subito il giudice dell’esecuzione dell’avvenuta ammissione alla procedura, chiedendo la sospensione. Molti tribunali italiani, riconoscendo l’utilità sociale di queste procedure, dispongono sospensioni di aste e pignoramenti quando vedono che c’è una seria possibilità di soddisfare i creditori tramite il piano o la liquidazione concorsuale, evitando inutili dispersioni. Quindi il debitore ludopatico che magari ha la prima casa pignorata per debiti di gioco, presentando un piano del consumatore potrebbe riuscire a congelare la vendita forzata e poi, se il piano viene omologato, preservare l’abitazione pagandola gradualmente ai creditori nella misura concordata.

6. Omologazione e fase esecutiva: se tutto va a buon fine – ad esempio il Tribunale omologa il piano del consumatore – inizia la fase di esecuzione del piano sotto la supervisione del Gestore della crisi (OCC). Sarà cruciale, specie nel caso del ludopatico, mantenere fede agli impegni presi: fare i versamenti puntualmente, non contrarre nuovi debiti (se non espressamente previsti), attenersi ad eventuali obblighi di rendicontazione. Il gestore effettuerà verifiche periodiche e riferirà al giudice. Una massima di esperienza: la sorveglianza dev’essere massima quando si ha a che fare con un debitore ex-ludopatico. Spesso le sentenze sottolineano che la mancanza di recidive nel gioco è condizione implicita per il buon esito – se il debitore dovesse tornare a giocare e distogliere somme dal piano, i creditori potrebbero chiedere la revoca dell’omologa per inadempimento. A volte l’amministratore di sostegno (se nominato) viene investito proprio di controllare l’uso del denaro e impedire spese voluttuarie. Dopo che il piano è stato eseguito (tipicamente dopo alcuni anni), il giudice emette un decreto che attesta la completezza dell’esecuzione e dichiara l’esdebitazione per la parte di debiti eventualmente rimasta scoperta. Da quel momento il debitore è ufficialmente libero. Nel caso della liquidazione controllata, il debitore collabora con il liquidatore per la vendita dei beni e attende i famosi 3 anni; se ha collaborato lealmente, trascorso quel termine, il tribunale emette il decreto di esdebitazione anche se la liquidazione non ha pagato tutti i creditori. Nel caso di esdebitazione incapiente, invece, la liberazione arriva subito col decreto di accoglimento, ma il debitore resta “sorvegliato” per 4 anni per l’eventualità di sopravvenienze attive: se capitano, c’è l’obbligo di segnalarle e destinarne almeno una parte ai creditori.

7. Reintegrazione economica e prevenzione delle recidive: ottenuta l’esdebitazione, il debitore ex-ludopatico ha l’opportunità di ripartire pulito dai debiti, ma deve assolutamente continuare a tenere sotto controllo la propria dipendenza per non ricadere. Da un lato, c’è il deterrente che la legge non permetterà un altro “giro” di esdebitazione tanto facilmente (abbiamo visto i limiti quinquennali e il max due volte, o una volta sola per incapienti). Dall’altro, per ricostruirsi una vita finanziaria, occorrerà tempo: ad esempio, l’accesso al credito bancario resterà difficile per qualche anno, poiché le informazioni creditizie riflettono comunque l’insolvenza pregressa. Uscire dal tunnel dei debiti è un sollievo enorme, ma dev’essere accompagnato dall’uscita dal tunnel della ludopatia. In tal senso, il debitore dovrebbe proseguire, anche dopo l’esdebitazione, nel suo percorso terapeutico e magari farsi affiancare da consulenti finanziari di base (le associazioni dei consumatori offrono anche educazione finanziaria) per imparare a gestire un budget ed evitare situazioni a rischio. Le istituzioni sottolineano il ruolo della prevenzione: recenti normative regionali e pronunce costituzionali hanno mirato a limitare la diffusione indiscriminata del gioco d’azzardo (ad es. distanziometro per le sale slot, limiti orari, divieto di pubblicità, ecc.) proprio per tutelare soggetti vulnerabili. È emblematico il monito di don Armando Zappolini della Campagna “Mettiamoci in gioco”: la maggior parte dei profitti dell’azzardo proviene da giocatori problematici, per cui “si picchia proprio dove fa male, dove la gente si rovina, e questo rende inaccettabile” l’attuale modello. Dunque, mentre il singolo debitore intraprende la sua risalita, la società civile e lo Stato sono chiamati a creare barriere contro le recidive: 200 centri specializzati per la cura sono attivi in Italia, e iniziative legislative continuano a emergere per gestire questo fenomeno come un problema di sanità pubblica, non solo come un vizio privato.


Di seguito, presentiamo una serie di domande e risposte che ricapitolano e chiariscono gli snodi fondamentali riguardanti ludopatia e sovraindebitamento, utile come rapida consultazione finale.

Domande frequenti (FAQ)

D: Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
R: Possono accedere i debitori civili non fallibili, cioè consumatori (persone fisiche non imprenditori) e anche imprenditori sotto-soglia, professionisti, start-up, aziende agricole e altri soggetti esclusi dal fallimento. In pratica, tutte le persone fisiche sovraindebitate e le piccole imprese possono usare queste procedure. Nel caso di consumatori con debiti da gioco, il soggetto rientra nella definizione di consumatore se i debiti non riguardano un’attività d’impresa. Se invece, ad esempio, un piccolo imprenditore ha anche debiti personali da ludopatia, potrà accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, ma eventualmente configurandoli come procedura familiare se coinvolge la sfera domestica.

D: Ho accumulato debiti a causa del gioco d’azzardo. Posso davvero ottenere la cancellazione dei miei debiti?
R: Sì, la legge oggi lo consente, purché tu sia in buona fede e affetto da ludopatia certificata. Se seguirai la procedura corretta (presentando un piano di ristrutturazione o chiedendo la liquidazione/esdebitazione in tribunale) e dimostrerai che i debiti derivano dal tuo disturbo patologico, il giudice potrà omologare una soluzione che, una volta completata, ti libererà dai debiti residui. Ad esempio, con un piano del consumatore potresti pagare solo una parte dei debiti (in base alle tue effettive possibilità) e ottenere lo stralcio di tutto il resto. Con la liquidazione controllata, dopo la vendita dei tuoi beni, in tre anni avresti l’esdebitazione automatica dei debiti rimanenti. E con la speciale esdebitazione dell’incapiente, potresti addirittura cancellare tutti i debiti subito, se non hai alcuna risorsa, a certe condizioni. L’importante è che la tua ludopatia sia documentata clinicamente e sia chiaro che non hai agito con frode o malizia verso i creditori. La giurisprudenza è dalla tua parte in questo: più tribunali hanno affermato che i debiti di gioco di un ludopatico non costituiscono colpa grave e quindi non impediscono l’esdebitazione. Naturalmente dovrai collaborare lealmente con il tribunale e l’OCC, e rispettare alla lettera il piano o le regole della procedura scelta, altrimenti il beneficio può essere revocato.

D: Quali debiti possono essere inclusi e quali no? Ad esempio, i debiti con il fisco o con la famiglia rientrano?
R: Nel piano o nella liquidazione vanno inclusi tutti i debiti che hai al momento della domanda, di qualsiasi natura (finanziamenti, mutui, scoperti, cartelle esattoriali, bollette, prestiti tra privati, ecc.). Anche i debiti verso parenti o amici vanno indicati (saranno trattati come chirografari normalmente). Ci sono però alcuni debiti che per legge non possono essere esdebitati, ossia non saranno cancellati nemmeno dopo la procedura. Si tratta principalmente di:

  • obblighi alimentari o di mantenimento (es: gli arretrati dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge o ai figli non possono essere perdonati – dovrai comunque pagarli);
  • debiti per risarcimento danni da fatti illeciti extracontrattuali (es: se devi risarcire qualcuno per un danno causato da un tuo illecito, quel debito resta – pensiamo a un risarcimento per lesioni in un incidente stradale, ad esempio);
  • multe e sanzioni penali o amministrative (es: contravvenzioni, ammende penali, sanzioni amministrative pecuniarie) – queste non vengono cancellate, a meno che siano accessorie a debiti già estinti nella procedura;
  • nuovi debiti fiscali emersi dopo – se dopo l’apertura della procedura il Fisco accerta imposte evase relative ad anni precedenti, quelle pretese (non conosciute prima) restano a tuo carico.

In pratica, le procedure non ti sollevano dai doveri verso la famiglia (mantenimento) né dalle punizioni economiche per condotte illecite. In compenso tutti gli altri debiti, inclusi i debiti fiscali ordinari, contributivi, bancari, commerciali, ecc., sono potenzialmente falcidiabili o cancellabili. Ad esempio, se hai €50.000 di debiti verso Equitalia/Agenzia Entrate Riscossione per tasse non pagate, quelli possono rientrare nel piano e venir pagati parzialmente e la quota restante annullata (il Fisco partecipa come un creditore chirografario o privilegiato a seconda delle voci). Anche gli interessi moratori e le sanzioni su tributi possono essere abbattuti. In definitiva, fatta eccezione per le categorie sopra, l’esdebitazione ti dà pace da tutti gli altri creditori.

D: Come vengono trattati i debiti bancari (prestiti, mutui) in queste procedure?
R: Vengono trattati anch’essi secondo il loro grado di privilegio o garanzia. Se avevi un mutuo ipotecario sulla casa, in un piano del consumatore puoi prevedere di continuare a pagare le rate per tenere la casa (magari chiedendo una dilazione delle arretrate o una riduzione degli interessi), oppure potresti decidere di vendere la casa nell’ambito della procedura e soddisfare la banca col ricavato. La banca con ipoteca è un creditore privilegiato: ha diritto a essere soddisfatta almeno per il valore dell’immobile. Se il debito del mutuo eccede il valore della casa, la parte eccedente diventa chirografaria e può essere falcidiata. Nel concordato minore, analogamente, si può proporre di pagare i creditori garantiti in misura non inferiore a quanto otterrebbero vendendo il bene. I prestiti personali non garantiti sono crediti chirografari: nei piani spesso vengono pagati parzialmente (ad es. “tutti i chirografari saranno pagati al X%”). Gli interessi futuri generalmente cessano; si paga il capitale (eventualmente decurtato) e qualche interesse legale. Se avevi fidi bancari o scoperti, vengono chiusi e il saldo va in procedura. Importante: i fideiussori e coobbligati restano responsabili. Quindi se ad esempio i tuoi genitori hanno garantito il tuo prestito, la banca – per la parte di credito che tu non paghi nel piano – potrà rivalersi su di loro. Questo non impedisce a te di avere l’esdebitazione personale, ma attenzione alle implicazioni per i tuoi garanti. A volte, nelle trattative, si cerca di coinvolgere i garanti nel trovare un accordo globale (ad es. il garante paga una parte per liberarsene anche lui). Se più persone legate da garanzie entrano in procedura (es. una famiglia intera), conviene fare – come detto – una procedura unificata per regolare tutto.

D: Quanto tempo ci vuole per uscire dai debiti con queste procedure?
R: I tempi variano a seconda della procedura e della complessità del caso. Indicativamente:

  • Per un piano del consumatore, possiamo stimare 6-12 mesi per ottenere l’omologazione (dipende dal carico del tribunale e dalla completezza dei documenti). Poi ci sarà la fase di esecuzione del piano, la cui durata dipende da quello che proponi: potrebbe essere un piano di 4-5 anni di pagamenti mensili, o anche 10 anni in certi casi ammessi (la legge non pone un tetto massimo fisso, ma piani troppo lunghi oltre 7-8 anni potrebbero essere considerati poco affidabili). Diciamo che di solito vanno da 3 a 6 anni. Al termine, il tribunale rilascia l’attestazione di esdebitazione. Quindi per avere la liberazione definitiva dei debiti potrebbero volerci 4-7 anni totali (procedura+esecuzione). Nel frattempo sei però protetto e non subisci azioni esecutive, il che è già un sollievo.
  • Nel concordato minore, il tempo per l’omologa è simile (6-12 mesi), ma qui c’è la fase di voto dei creditori che può richiedere qualche mese (devono essere inviati i piani, raccolte le adesioni, ecc.). Dopo l’omologa, la durata dipende da come il concordato è strutturato: se prevede pagamenti dilazionati, anche qui possono volerci alcuni anni. Se invece prevede la liquidazione di certi beni subito e la chiusura in breve, potrebbe terminare prima. La liberazione dei debiti avviene solo a esecuzione completata, quindi tempi simili al piano, se non un po’ più lunghi per via del voto.
  • Nella liquidazione controllata, paradossalmente la procedura può essere più rapida in sé: ottenuto il decreto di apertura (diciamo 4-6 mesi per ottenerlo, se non ci sono intoppi), il liquidatore vende i beni (dipende se c’è un immobile da vendere, potrebbe volerci 1-2 anni per completare tutto). Una volta realizzato il ricavato e distribuiti i soldi, il giudice chiude la liquidazione. Ma l’esdebitazione scatta comunque dopo 3 anni dall’apertura, quindi se la liquidazione si chiude prima, devi comunque attendere il termine per avere il decreto che cancella i residui. Ad esempio: apertura liquidazione a gennaio 2023, beni venduti e ripartiti entro fine 2023, dovrai aspettare gennaio 2026 per l’esdebitazione di diritto. Se invece la liquidazione dura oltre 3 anni, l’esdebitazione scatta contestualmente alla chiusura (o entro poco). Quindi diciamo 3 anni minimi dalla liquidazione per essere libero dai debiti (a meno che tu non sia considerato immeritevole e te la neghino).
  • Nell’esdebitazione incapiente, è la più veloce: dal deposito del ricorso, potenzialmente in pochi mesi il tribunale emette il decreto e sei subito libero dai debiti. Il “tempo” da conteggiare è piuttosto il vincolo dei 4 anni di possibile revoca se ti arrivano soldi. In quel quadriennio dovrai tenere presente che se erediti qualcosa o vinci alla lotteria (ce lo auguriamo!), i creditori avranno diritto a chiederne la loro parte.

Riassumendo: tipicamente da un minimo di qualche mese (incapiente) a un massimo di qualche anno (piano lungo). Ma ciò che importa è che fin dall’apertura della procedura cessano le azioni di recupero forzoso e le pressioni dei creditori, che dovranno attenersi alla soluzione concordata o alla liquidazione concorsuale. È come entrare in un “porto sicuro”: da quel momento in poi sai di avere una strada tracciata e una fine prevista.

D: Quanto costa accedere a queste procedure? Devo pagare l’OCC o l’avvocato?
R: Ci sono alcuni costi, ma sono generalmente contenuti rispetto ai benefici, e in parte sono predeterminati. Bisogna distinguere:

  • Contributo Unificato: dal 2022, i procedimenti di sovraindebitamento sono soggetti a un piccolo contributo unificato di iscrizione a ruolo (attualmente €98 per le procedure di accordo/piano e €49 per esdebitazione incapiente, come da Provvedimento DGSIA 15/10/2022). Quindi quando il tuo avvocato deposita il ricorso, andrà applicato quel contributo (più marche da bollo di rito).
  • Compenso del gestore/OCC: il Gestore nominato dall’OCC e l’OCC stesso hanno diritto a un compenso per l’attività svolta. Questo compenso è stabilito dal tribunale con decreto a fine procedura, ed è basato su tariffari ministeriali che tengono conto dell’attivo e del passivo trattato. Spesso si tratta di importi modesti per piccoli casi (possono essere qualche centinaio di euro o poche migliaia, a seconda della mole di lavoro). In alcuni casi, soprattutto nei piani consumatore, si prevede un acconto iniziale. Ad esempio, alcuni OCC richiedono una sorta di fondo spese di qualche centinaio di euro all’avvio (tra €200 e €400), rimborsabile. Ma molto dipende dall’OCC: talvolta, se il soggetto è indigente, le Camere di Commercio hanno convenzioni per abbattere i costi (ad esempio pro-bono, o pagamenti dilazionati nel piano stesso). Conviene informarsi presso l’OCC locale: alcuni hanno tariffe calmierate o prevedono gratuità se il debitore rientra nel gratuito patrocinio.
  • Spese legali dell’avvocato: l’avvocato che ti segue avrà un suo onorario, che dipende dal lavoro da fare (studio della pratica, predisposizione ricorso, udienza, ecc.). Molti avvocati, comprendendo la natura sociale di queste procedure, applicano parcelle sostenibili e spesso legano parte del compenso all’esito (ad esempio, spalmando il pagamento della parcella all’interno del piano omologato). Se hai i requisiti per il gratuito patrocinio a spese dello Stato (reddito molto basso, attualmente sotto ~€11.700 annui), potresti chiedere di essere ammesso e in tal caso lo Stato coprirebbe le spese dell’avvocato. Bisogna verificare se la procedura di sovraindebitamento rientra nel perimetro del gratuito patrocinio: ormai molti Ordini forensi la includono nelle materie ammesse.
  • Altre spese: ci possono essere costi di perizia se serve stimare un immobile, oppure spese vive per notifiche, bolli, ecc., ma sono in genere marginali.

Nel complesso, rispetto a una procedura fallimentare, i costi sono minori. Lo scopo del legislatore è di rendere queste procedure accessibili. Ad esempio, in passato c’erano casi in cui il debitore doveva anticipare compensi OCC elevati e ciò scoraggiava; oggi con le nuove linee guida il costo OCC è proporzionato e spesso può essere pagato dilazionato (specie se c’è un piano, l’OCC prende il suo compenso dai fondi man mano pagati dai debitori). In conclusione, non farti spaventare dai costi: è molto più costoso rimanere schiavo dei debiti e degli interessi per anni, piuttosto che pagare qualche migliaio di euro a professionisti che ti guidano verso la libertà finanziaria.

D: Cosa succede se dopo l’omologazione della procedura non riesco a rispettare il piano?
R: Questo è un punto delicato. Se hai un piano del consumatore omologato e poi, ad esempio, smetti di pagare le rate previste o ne paghi solo una parte, si configura un inadempimento. I creditori (anche singolarmente) possono rivolgersi al tribunale che ha omologato il piano per chiedere la risoluzione del piano. Il giudice, verificato l’inadempimento non di scarsa importanza, emetterà un provvedimento dichiarando risolto il piano e a quel punto i creditori riacquistano pieni diritti per il recupero dei loro crediti originari (ovviamente detraendo quanto hai eventualmente già pagato in esecuzione del piano). In pratica, torneresti punto e a capo, anzi peggio: non potrai ripresentare subito una nuova procedura (c’è il limite dei 5 anni in caso di esdebitazione già ottenuta o anche tentata). Dunque, evita assolutamente di far omologare un piano che non sei sicuro di poter sostenere. È preferibile proporre meno ma pagare con sicurezza, che promettere percentuali alte e poi crollare. Se durante l’esecuzione vedi difficoltà (es. perdi il lavoro, o sopravvengono imprevisti seri), informa subito il Gestore/ OCC e il tribunale: in certi casi è possibile chiedere modifiche al piano o sospensioni temporanee. Il CCII consente, ad esempio, di chiedere una proroga di 6 mesi per pagare qualche rata saltata, purché ci siano giustificati motivi (art. 68 comma 5 CCII). Ma deve essere una situazione recuperabile. Se invece la cosa fallisce del tutto, c’è sempre la possibilità di “ripiegare” sulla liquidazione controllata: infatti, la legge permette che, in caso di risoluzione del piano o concordato, il debitore possa chiedere l’apertura della liquidazione patrimoniale per tentare almeno di arrivare comunque all’esdebitazione tramite liquidazione (art. 14-quaterdecies L.3/2012, ora art. 270 CCII). Quindi, se proprio non riesci a onorare il piano, l’ultima spiaggia è liquidare i beni. Ma l’ideale è evitare di arrivarci: rispettare il piano significa guadagnarsi l’esdebitazione piena. Nel concordato minore, analogamente, se non esegui gli obblighi, i creditori possono chiedere la risoluzione e si torna alla situazione pre-concordato (meno quanto eventualmente già incassato). Quindi il fallimento del concordato può portare alla liquidazione d’ufficio (il tribunale contestualmente potrebbe aprire una liquidazione). Nella liquidazione controllata, se non collabori con il liquidatore o compi atti in frode (es. nascondi beni, li vendi di nascosto), il giudice può disporre la revoca della procedura e inibirti l’esdebitazione, oltre a possibili sanzioni. Nella esdebitazione incapiente, se menti o ometti informazioni, il beneficio verrà negato; se dopo ottenuto emergono frodi, può essere revocato. Insomma, le conseguenze di un inadempimento grave sono la perdita dei benefici e la difficoltà a essere riammesso a un’altra procedura per lungo tempo. Nel caso specifico di un ludopatico, il rischio principale è la ricaduta nel gioco: se ciò avviene e incide sui pagamenti, con ogni probabilità il piano verrà risolto. Inoltre potrebbe configurarsi un vero e proprio abuso (il giudice potrebbe ritenere che hai fatto omologare il piano in malafede per poi sottrarti ai debiti continuando a giocare). Quindi, è essenziale, più che in ogni altro caso, mantenere la disciplina. Molti giudici in fase di omologa chiedono proprio al debitore: “ha realmente smesso di giocare? È sotto controllo terapeutico?”. La credibilità passa da lì.

D: Dopo l’esdebitazione, sarò “schedato” come cattivo pagatore per sempre?
R: L’esdebitazione in sé è un provvedimento giudiziario pubblico, ma non esiste un “registro pubblico dei sovraindebitati” consultabile da tutti (al contrario di quanto accade per i fallimenti di impresa che vengono pubblicati nel Registro Imprese). Però:

  • La pratica essendo in tribunale genera atti pubblici, e spesso viene iscritta nel registro delle procedure concorsuali (ad uso interno). I principali Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), come Crif, Cerved ecc., potrebbero registrare che i tuoi debiti sono stati oggetto di procedura concorsuale minore. Inoltre, durante la procedura, i singoli debiti di solito risultano “a sofferenza” o stralciati nei sistemi bancari. Quindi è probabile che, almeno per alcuni anni, avrai difficoltà ad ottenere nuovo credito perché risulterà la tua storia pregressa.
  • Dopo l’esdebitazione, è come se fossi stato riabilitato: i creditori originari non possono segnalarti ulteriormente come moroso perché il debito è inesigibile. Puoi ottenere dal tribunale un attestato di esdebitazione e presentarlo ad esempio se c’è un pignoramento in corso per chiuderlo, o a un ufficio creditizio per spiegare la tua posizione. Col tempo (direi 2-3 anni) la tua reputazione creditizia potrà migliorare, specie se nel frattempo mantieni comportamenti virtuosi (paghi magari bollette, affitti e impegni correnti puntualmente). Va anche detto che non c’è vergogna nell’aver usato la legge per risolvere una crisi: al contrario, hai fatto la cosa giusta invece di rimanere nell’illegalità o nell’insolvenza perpetua.
  • Attento però: se dovessi chiedere un altro prestito importante, probabilmente ti verrà chiesto se sei stato insolvente in passato. Mentire in tali frangenti potrebbe essere considerato un falso. Sempre meglio essere trasparenti. Molte banche in realtà apprezzano chi ha ottenuto un’esdebitazione perché significa che non ha più altri debiti pendenti (sei ripulito) – ovviamente vorranno garanzie che non tornerai insolvente (un lavoro stabile, ecc.).
    In breve, l’esdebitazione ti toglie il macigno legale dei debiti, ma ricostruire la fiducia finanziaria richiede un po’ di tempo e prudenza. Tuttavia, potrai di nuovo fare progetti (acquisti a rate, finanziamenti) a partire da basi sane, se necessario, cercando di evitare gli errori passati.

D: Posso accedere alle procedure di sovraindebitamento da solo o devo coinvolgere la mia famiglia?
R: Dipende dalla situazione. La legge ti consente sia di agire da solo, sia – se opportuno – di presentare un piano familiare congiunto. Se i tuoi debiti sono tutti intestati a te e tua moglie/marito non ne ha di suoi, puoi certamente procedere da solo (e i creditori non potranno aggredire i beni del coniuge non debitore, se ad esempio avete il regime di separazione dei beni; se invece è comunione dei beni, attenzione che i debiti contratti durante il matrimonio potrebbero propagarsi). Se però tua moglie, ad esempio, ha fatto da garante per i tuoi debiti di gioco, o ha suoi debiti perché magari per coprire i tuoi ha chiesto a sua volta prestiti, allora è spesso conveniente unire le forze in un piano comune. Unendo la procedura, avrete un unico OCC, un unico tribunale, e potete proporre ai creditori una soluzione dove magari entrambi contribuite (es. sommare i redditi). Questo aumenta le chance di successo se uno dei due da solo non avrebbe abbastanza entrate. Inoltre evita disparità: se tu facessi il piano e venissi esdebitato, mentre tua moglie che era garante restasse pienamente obbligata, i creditori potrebbero rivalersi su di lei. Con una procedura familiare magari si riesce a chiudere la posizione anche per lei. Ci sono però casi in cui un coniuge preferisce non coinvolgere l’altro formalmente (per tutela, per privacy): nulla vieta che il familiare ti aiuti dall’esterno (es. dandoti soldi per pagare di più nel tuo piano) senza comparire come parte. Questo è lecito, anzi spesso nei piani c’è la voce “apporto di terzi” in cui un genitore o partner mette una somma di sostegno. Quindi la famiglia può aiutare anche senza essere parte se non ha debiti propri da risolvere. Se invece l’intera famiglia è indebitata (succede quando magari entrambi i coniugi sono giocatori, o uno ha gioco e l’altro ha speso con carte di credito, etc.), allora conviene la procedura unificata per evitare duplicazioni e conflitti (l’art. 66 CCII lo consente espressamente). L’OCC e l’avvocato ti guideranno in questa scelta strategica.

D: Dopo la chiusura della procedura, posso ancora essere obbligato a pagare qualcosa?
R: In linea di massima no: ottenuta l’esdebitazione, i creditori che erano coinvolti non possono più avanzare pretese per i debiti anteriori. Diventano “inesigibili”. Ci sono però due eccezioni da ricordare:

  1. Come detto prima, eventuali debiti esclusi per legge (alimenti, risarcimenti, multe) restano dovuti: se avevi quelli, non saranno cancellati e quindi dovrai pagarli a parte. Esempio: avevi €10.000 di arretrati di assegno mantenimento figli – la procedura non li tocca e dovrai comunque saldarli direttamente con l’ex coniuge. Se non lo fai volontariamente, quell’ex coniuge potrebbe attivare/eseguire il pignoramento anche post-esdebitazione, perché per quella categoria di credito l’esdebitazione non opera.
  2. Nella procedura incapiente, il già menzionato obbligo quadriennale: se entro 4 anni dall’esdebitazione ricevi beni o redditi nuovi “significativi” (almeno 10% del totale debiti), dovrai destinarli ai crediti cancellati. Quindi in tal caso sì, potresti dover pagare qualcosa post, ma solo se fai questa “fortuna” inaspettata. Se ciò non accade entro 4 anni, finisce lì e non pagherai più nulla.

Inoltre, occorre tenere presente che l’esdebitazione riguarda i rapporti interni tra te e i tuoi creditori. Non cancella eventuali garanzie reali su beni di terzi. Ad esempio, se tuo fratello aveva ipotecato casa sua per garantirti un prestito, e tu ottieni l’esdebitazione su quel debito, l’ipoteca del fratello resta e la banca potrebbe comunque agire su casa di tuo fratello (perché la garanzia è su un terzo che non è protetto dalla tua procedura). Quindi gli effetti liberatori riguardano te come persona e il tuo patrimonio, ma non tolgono diritti ai creditori su garanti o terzi.

Infine, ricorda che se durante la procedura hai nascosto qualcosa e viene scoperto dopo, l’esdebitazione può essere revocata su ricorso del creditore entro determinate tempistiche. Ma questo è lo scenario di frode, che speriamo non ti riguardi. Per un debitore onesto e correttamente dichiarato, la liberazione a fine procedura è definitiva e irreversibile.

D: Se la mia dipendenza da gioco ha causato anche qualche problema penale (es. ho commesso reati per procurarmi soldi), la procedura di sovraindebitamento mi tutela?
R: No, sono piani diversi. La procedura di sovraindebitamento è civile e riguarda i debiti. Eventuali responsabilità penali (ad es. truffa, appropriazione indebita, furto commessi per ottenere denaro da giocare) seguono il loro corso. Anzi, spesso la presenza di procedimenti penali può complicare un po’ la situazione: per esempio, se devi risarcire una vittima come parte della pena, quel debito da risarcimento è (come detto) non esdebitabile e dovrai comunque pagarlo. Inoltre, se fossi sottoposto a misure limitative (arresti domiciliari, ecc.), potrebbe essere più difficile partecipare agli incontri con OCC o udienze (ma nulla vieta di farlo tramite difensore). In ogni caso, molti tribunali valutano positivamente se nel frattempo stai mostrando ravvedimento anche nel penale. Ad esempio, la sentenza di Catania 2024 citava che il debitore aveva avuto una condanna per ricettazione di un cellulare durante la procedura: ciò non ha impedito l’omologa, ma viene menzionato perché comunque osservare la legalità è parte del contesto. Insomma, la soluzione dei debiti non ti solleva da eventuali condanne, però può alleviare il contesto socio-economico in cui affronti il percorso penale (evitando che la disperazione debitoria ti spinga a reiterare reati).

D: Se non avessi debiti ma riconosco di avere un problema di gioco, c’è qualcosa che la legge mi consente di fare per “mettermi al riparo” prima di combinare guai?
R: Questa è una domanda intelligente: prevenire è meglio che curare. Dal lato strettamente giuridico, non esiste (al di fuori dell’amministrazione di sostegno) una procedura per “vietarsi” il futuro indebitamento. Tuttavia, puoi adottare alcuni accorgimenti:

  • Amministrazione di sostegno volontaria: puoi tu stesso (se in accordo con un familiare di fiducia) chiedere al tribunale di nominare un amministratore di sostegno che controlli le tue finanze, limitando la tua possibilità di fare debiti. Questo strumento esiste ed è pensato per chi riconosce di non essere pienamente capace di autogestirsi. Ovviamente è una limitazione della tua autonomia, ma può salvarti. Ad es., il giudice può stabilire che ogni finanziamento sopra una certa soglia debba essere autorizzato dall’amministratore.
  • Auto-esclusione dal gioco: in ambito di prevenzione ludopatia, l’Agenzia Dogane e Monopoli consente di iscriversi a un Registro di autoesclusione dal gioco online (ti preclude l’accesso ai siti di scommesse, casinò online legali) e molte regioni offrono la possibilità di fare richiesta per essere escluso dalle sale slot (il che però è su base volontaria e spesso disomogenea). Ridurre l’accesso al gioco riduce i potenziali debiti futuri.
  • Educazione finanziaria e sostegno psicologico: anche se non hai (ancora) debiti importanti, se avverti il rischio, inizia un percorso con uno psicoterapeuta specializzato in dipendenze comportamentali e magari fatti affiancare da un consulente finanziario che ti aiuti a pianificare le spese essenziali e blocchi sul nascere qualsiasi richiesta di prestito non necessaria.
  • Bloccare sul nascere la spirale del credito facile: spesso chi inizia a indebitarsi col gioco lo fa col credito al consumo (carte revolving, prestiti veloci). Valuta di mettere un “semaforo rosso”: ad esempio revocando le carte di credito, tenendo solo bancomat con massimali bassi. Sono piccoli trucchi per non avere mezzi di spesa incontrollati.

Queste misure esulano dalla legge 3/2012/CCII, ma rientrano nelle buone prassi per evitare di arrivare al sovraindebitamento. Ricorda che la procedura di esdebitazione è un ancora di salvezza se sei già in mare aperto e stai affogando; meglio però non cadere in acqua. Nel tuo interesse, sfrutta la procedura legale se ne hai bisogno, ma insieme a essa progetta una rete di protezione per il futuro.


Fonti e riferimenti normativi

  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3, “Disposizioni in materia di usura e di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, G.U. 30/1/2012, n.24 (Legge sovraindebitamento originaria).
  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 4-ter e ss. (Modifiche urgenti alla Legge 3/2012: introduzione art. 7-bis sulle procedure familiari e art. 14-quaterdecies sull’esdebitazione dell’incapiente, ampliamento criteri meritevolezza).
  • Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022. In particolare, Titolo IV – “Composizione delle crisi da sovraindebitamento” (artt. 65-91 CCII) e Titolo V (artt. 268-283 CCII) su liquidazione controllata ed esdebitazione.
  • Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83, attuativo Direttiva UE 2019/1023, che ha modificato il CCII (tra cui art. 69 CCII e art. 282 CCII su esdebitazione di diritto). Relazione illustrativa al D.Lgs. 83/2022, parte su finalità delle procedure di sovraindebitamento (seconda opportunità anche in caso di patologie).
  • Codice Civile, art. 2740 (responsabilità patrimoniale) – per il principio che l’esdebitazione deroga all’idea che il debitore risponde con tutti i beni (sollevandolo residualmente).
  • Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 14467/2020 – ha riconosciuto che il disturbo da gioco d’azzardo patologico può configurare un vizio parziale di mente, analogamente ad altre dipendenze, sottolineando la natura patologica della ludopatia (rilevante in ambito penale).
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 20 luglio 2023 (Pres. Quaranta, Rel. Sodano) – Ha rigettato il reclamo di un creditore e confermato l’omologa di un piano del consumatore di due coniugi con debiti da ludopatia del marito. Massima: “In caso di ludopatia, l’assunzione di obbligazioni per estinguere i debiti di gioco non costituisce colpa grave tale da escludere la meritevolezza ai sensi della legge sul sovraindebitamento”. Rileva il carattere patologico del gioco che esclude dolo o colpa grave.
  • Tribunale di Catania, VI sez. civile, sentenza 6 giugno 2024 (G.D. dott. Roberto Cordio) – Ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per un debitore ludopatico (€205.000 debiti, poi licenziato), riconoscendo l’assenza di colpa grave grazie alla documentata terapia presso Ser.T. Ha applicato l’art. 69 CCII (assenza di dolo o colpa grave) e ritenuto meritevole il ricorrente, sottolineando che la riduzione reddituale e l’indebitamento a catena erano dovuti allo stato patologico.
  • Tribunale di Oristano, sentenza 7 aprile 2023 – Ha affermato che per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento dei soggetti ludopatici occorre provare la natura effettivamente patologica della dipendenza, preferibilmente con riscontro ASL, e l’inconsapevolezza del soggetto riguardo ai rischi finanziari, unitamente alla necessità di cura. Orientamento in linea con altre pronunce di merito.
  • Tribunale di Nola, sentenza n. 90 del 16 settembre 2024 – (cit. in Eutekne, 28.9.2024) Omologa di un piano del consumatore ludopatico; ha escluso la condizione ostativa di cui all’art. 69 co.1 CCII ravvisando l’assenza di colpa grave in presenza di ludopatia certificata (nonostante iniziale dubbio sulla sussistenza di colpa). Conferma giurisprudenziale dell’orientamento favorevole ai debitori ludopatici.
  • Tribunale di Napoli, decreto 5 maggio 2025 (G.D. Livia De Gennaro) – Ha delineato la nozione di meritevolezza post-riforma: assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento come unico parametro rilevante. Ha inoltre dichiarato ammissibile un piano del consumatore con debiti promiscui laddove quelli privati fossero prevalenti.
  • Tribunale di Verona, 5 febbraio 2021 – (cit. in Unijuris) Pioniera nel riconoscere la possibilità di procedura unitaria per coniugi sovraindebitati da gioco, anticipando poi l’art. 7-bis L.3/2012.
  • Corte Costituzionale, sentenza 10 luglio 2025 n. 104 – (in tema di ludopatia indirettamente) Ha dichiarato l’illegittimità di una sanzione fissa eccessiva per i gestori di internet point che violavano il divieto di consentire giochi online ai clienti, affermando il principio di proporzionalità delle misure anti-azzardo rispetto alla libertà d’impresa. Pur non riguardando sovraindebitamento, è indice dell’attenzione ordinamentale al fenomeno del gioco.
  • Siti web e circolari informativi:

Norme tecniche richiamate: art. 2 CCII (definizioni di crisi e insolvenza), art. 7 co.2 lett. d-ter L.3/2012 (meritevolezza consumatore post L.176/2020), art. 66 CCII (procedure familiari), art. 67-73 CCII (piano consumatore), art. 69 CCII (condizioni soggettive ostative: colpa grave, malafede, frode), art. 77-81 CCII (concordato minore, voto maggioranza 50% crediti), art. 268-270 CCII (liquidazione controllata, apertura e rapporti con esdebitazione incapiente), art. 282 CCII (esdebitazione di diritto dopo 3 anni, condizioni), art. 283 CCII (esdebitazione sovraindebitato incapiente: requisiti di incapienza assoluta, obblighi post).

Ludopatia e debiti fuori controllo? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La dipendenza da gioco d’azzardo – la cosiddetta ludopatia – può distruggere interi patrimoni familiari, portando a prestiti su prestiti, carte di credito esaurite e debiti impossibili da gestire.
Se tu o un tuo familiare vi trovate in questa situazione, la legge offre strumenti per proteggervi e ripartire.


Quando il gioco d’azzardo diventa un problema legale?

La ludopatia è una dipendenza riconosciuta a livello sanitario. Quando chi gioca in modo compulsivo perde il controllo e accumula debiti:

  • 🧾 Si indebita con finanziarie, amici o parenti
  • 💳 Usa carte revolving, prestiti online o fidi bancari in modo compulsivo
  • 🧂 Viene segnalato come cattivo pagatore o subisce pignoramenti
  • 💼 Coinvolge indirettamente anche il coniuge o i figli, che ne pagano le conseguenze
  • ⚖️ Rischia azioni esecutive, sfratti o perdita della casa

Cosa prevede la legge per chi ha debiti da ludopatia?

Anche chi è in forte difficoltà a causa del gioco può chiedere l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, ma serve:

  1. ⚖️ Dimostrare che il soggetto sta seguendo un percorso terapeutico
  2. 📂 Presentare una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale e personale
  3. ✍️ Dimostrare la volontà concreta di rientrare dai debiti, con collaborazione e trasparenza
  4. 🧾 Dimostrare che i creditori non sono stati danneggiati in modo doloso e irreversibile
  5. 🔁 Offrire, se possibile, una proposta di piano del consumatore o liquidazione controllata

Si può ottenere l’esdebitazione con una dipendenza da gioco?

Sì, la meritevolezza può sussistere anche in presenza di ludopatia, se:

  • Il soggetto non ha contratto debiti con dolo o frode
  • È in cura o ha completato un percorso terapeutico
  • È disponibile a collaborare e a seguire il piano concordato

Il giudice valuterà caso per caso. Con l’assistenza legale giusta, è possibile bloccare i pignoramenti e ottenere la cancellazione dei debiti residui.


🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza i debiti contratti a causa del gioco e la loro natura
⚖️ Collabora con i familiari e con strutture sanitarie per attestare il percorso terapeutico
✍️ Redige e presenta il piano o la richiesta di esdebitazione al tribunale
🧾 Blocca eventuali pignoramenti in corso o iscrizioni pregiudizievoli
🔁 Ti accompagna in un percorso legale di risanamento e tutela


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in sovraindebitamento
✔️ Consulente per procedimenti per esdebitazione, liquidazione controllata e tutela della famiglia
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente di familiari di soggetti ludopatici coinvolti nei debiti


Conclusione

La ludopatia non è una colpa, ma una malattia. E se ti ha portato a un sovraindebitamento insostenibile, la legge ti consente di ripartire, a patto che ci sia impegno e volontà di cambiare.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi accedere agli strumenti di difesa legale e ritrovare un equilibrio economico e familiare.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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