Sono Senza Soldi E Pieno Di Debiti: Per Te Il Fondo Per L’Esdebitazione Degli Incapienti

Hai accumulato debiti che non riesci più a pagare e ti trovi senza soldi, senza beni e senza speranze di ripartire? Ti chiedi se esiste una via d’uscita, anche per chi è completamente senza reddito o ha solo un piccolo stipendio o pensione?

Oggi c’è uno strumento concreto e pensato proprio per chi si trova nella tua situazione: si chiama Fondo per l’esdebitazione degli incapienti. Ed è la tua occasione legale per uscire dai debiti una volta per tutte, anche se non puoi offrire nulla ai creditori.

Cos’è il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti?
– È una misura prevista dalla legge per aiutare le persone senza patrimonio, beni o redditi sufficienti
– Permette di accedere alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, cioè l’azzeramento totale dei debiti residui
– Il Fondo, gestito dallo Stato, copre le spese della procedura, così non devi anticipare nulla
– È destinato a consumatori, disoccupati, pensionati, lavoratori precari, padri separati, chiunque non abbia mezzi per saldare i propri debiti

Chi può accedere al Fondo?
– Chi ha debiti accumulati, ma non ha più beni mobili o immobili da offrire
– Chi vive con uno stipendio o una pensione inferiore al minimo vitale (circa 1.000 euro netti al mese)
– Chi non ha redditi aggiuntivi, risparmi, proprietà o garanzie reali
– Chi è escluso dalle altre soluzioni di sovraindebitamento, proprio per la totale assenza di liquidità

Cosa succede se la tua domanda viene accolta?
– Il giudice ti libera da tutti i debiti non pagati, in modo definitivo e immediato
– I creditori non possono più pretendere nulla
Nessun pignoramento, nessuna cartella, nessuna chiamata da recupero crediti
– Puoi ripartire da zero, pulito e legalmente protetto

Come si presenta la domanda per l’esdebitazione con il Fondo?
– Serve una relazione sulla tua situazione economica, redatta da un gestore della crisi
– Si presenta in tribunale tramite una procedura semplificata
– Non è necessario pagare spese legali o anticipate, il Fondo copre i costi della procedura
– Serve solo essere in regola e in buona fede, cioè dimostrare di non aver fatto debiti fraudolenti o sperperato il patrimonio

Cosa NON devi fare mai?
– Continuare a ignorare i creditori: la situazione peggiorerà
– Pensare che “tanto non hai niente da perdere”: possono pignorare anche il futuro
– Farti prestare soldi per pagare vecchi debiti: rischi di finire in un circolo senza uscita
– Aspettare che i debiti si cancellino da soli: la prescrizione non funziona così

Essere senza soldi e con i debiti alle stelle non è una condanna a vita. Ma serve il coraggio di chiedere aiuto e la conoscenza degli strumenti giusti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in esdebitazione e sovraindebitamento – ti spiega cos’è il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti, come funziona e perché può essere la tua vera ripartenza.

Sei senza reddito e pieno di debiti? Vuoi chiudere con il passato e liberarti legalmente?

Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione e ti guideremo verso l’accesso al Fondo pubblico per l’esdebitazione, per ripartire pulito, libero e finalmente sereno.

Introduzione

Trovarsi senza soldi e sommersi dai debiti è una condizione drammatica per molti debitori onesti. Fino a pochi anni fa, chi non possedeva alcun bene né reddito con cui soddisfare i creditori rischiava di rimanere intrappolato indefinitamente nell’insolvenza, senza possibilità di liberarsi dei debiti. La legislazione italiana in materia di sovraindebitamento ha cercato di offrire soluzioni (piani del consumatore, liquidazione del patrimonio, ecc.), ma per i debitori totalmente “incapienti” – cioè privi di qualunque risorsa utile – mancava una risposta efficace.

Con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022, il legislatore ha introdotto un istituto innovativo e di carattere sociale: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Si tratta di una procedura speciale che consente – a precise condizioni – di cancellare tutti i debiti residui di una persona fisica meritevole che non dispone di beni né di redditi attuali o futuri con cui pagare i creditori. In altri termini, è una “esdebitazione a costo zero” per chi è completamente indigente, ma ha agito in buona fede. L’obiettivo è attuare il principio della seconda chance: permettere al debitore onesto ma sfortunato di ripartire da zero senza il peso insostenibile dei debiti pregressi, favorendone il reinserimento economico e sociale.

Negli ultimi anni l’istituto è stato affinato da vari interventi normativi, inclusi i correttivi al CCII e la recente istituzione di un apposito Fondo pubblico per l’esdebitazione degli incapienti. In questa guida approfondiremo, dal punto di vista del debitore, il funzionamento e i requisiti dell’esdebitazione incapiente, illustrando le novità normative aggiornate a giugno 2025, le sentenze più recenti in materia, e fornendo tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi frequenti.

Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?

L’esdebitazione in generale è il meccanismo giuridico attraverso cui un debitore insolvente ottiene la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine di una procedura concorsuale con liquidazione dei beni. In altre parole, dopo la chiusura di procedure come il fallimento (ora liquidazione giudiziale) o la liquidazione controllata (per i soggetti non fallibili), i crediti non pagati diventano inesigibili verso il debitore. Questo meccanismo, introdotto per la prima volta nella legge fallimentare nel 2006, incarna il principio della “fresh start” o seconda opportunità per il debitore onesto.

Nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), l’esdebitazione è disciplinata agli artt. 278–283 CCII. Oltre all’esdebitazione “ordinaria” (connessa alla liquidazione giudiziale o controllata), il CCII ha previsto una forma straordinaria di esdebitazione a favore del “debitore incapiente” (rubrica attuale: “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”, art. 283). Questa procedura speciale, introdotta dal legislatore delegato in attuazione della legge delega n.155/2017, consente l’esdebitazione immediata “a costo zero” in favore del debitore persona fisica privo di qualunque utilità da offrire ai creditori, neppure in futuro.

In concreto, l’esdebitazione del debitore incapiente si sostanzia in un provvedimento del tribunale che cancella tutti i debiti non pagati di quel debitore (salvo poche eccezioni di legge), senza passare per una liquidazione del patrimonio (poiché non c’è patrimonio da liquidare). Si tratta dunque di una procedura di carattere eccezionale e residuale, attivabile solo in favore di debitori “onestissimi ma sfortunatissimi” – come li ha definiti la dottrina – che altrimenti rimarrebbero schiacciati dai debiti senza via d’uscita. La finalità dell’istituto è sociale ed economica: evitare che persone fisiche fortemente indebitate ma prive di risorse restino emarginate e permanentemente esposte alle pretese creditorie, e favorire la loro riabilitazione finanziaria e il ritorno ad una vita produttiva.

Va evidenziato che l’esdebitazione incapiente non è una “procedura concorsuale” in senso tecnico, perché manca qualsiasi soddisfacimento dei creditori (nessun attivo da distribuire). Piuttosto, si configura come un procedimento di esdebitazione “puro”: il debitore accede direttamente al beneficio della liberazione dai debiti, senza dover offrire nulla ai creditori, purché siano rispettati tutti i requisiti e le verifiche imposte dalla legge (in primis la meritevolezza). In sintesi, è una exit strategy legale per chi non ha davvero nulla, concedibile una tantum e con cautele, ma capace di assicurare una “pulizia” totale dei debiti e quindi un vero nuovo inizio.

Confronto con le procedure ordinarie di sovraindebitamento

Per contestualizzare, ecco una rapida panoramica delle procedure oggi previste dal CCII per i debitori civili e piccoli imprenditori (sovraindebitati):

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”, art. 67 CCII): riservata a consumatori con patrimonio/redditi, prevede un piano di pagamento sostenibile, anche senza accordo dei creditori.
  • Concordato minore (art. 74 CCII): per piccoli imprenditori e professionisti, con accordo dei creditori su un piano di rientro.
  • Liquidazione controllata (art. 268 e ss. CCII): procedura liquidatoria per debitori non fallibili con beni da liquidare; al termine, possibile esdebitazione dei debiti residui su istanza (art. 282).
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): strumento di ultima istanza per chi non possiede alcuna capacità di rimborso né beni liquidabili. È alternativa e speculare alla liquidazione controllata: quest’ultima è indicata se il debitore ha qualche risorsa disponibile per i creditori, mentre l’esdebitazione incapiente è riservata a chi non può offrire nulla.

La novità apportata dall’art. 283 CCII sta proprio nell’ampliare l’accesso alla liberazione dai debiti anche a coloro che prima ne erano esclusi. Sotto la vigenza della legge sul sovraindebitamento n. 3/2012, infatti, si discuteva se un debitore senza beni potesse almeno accedere alla liquidazione (molti tribunali lo negavano, ritenendo necessario avere “beni da liquidare”). Questo creava una zona grigia di non-tutela per i debitori totalmente incapienti. Oggi, grazie all’art. 283 CCII (modificato e perfezionato dal D.Lgs. 136/2024), quella lacuna è stata colmata: anche chi non può offrire nulla ai creditori ha un percorso per azzerare i debiti.

Quadro normativo e ultime novità (aggiornato a giugno 2025)

L’esdebitazione dell’incapiente è disciplinata principalmente dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tale articolo è stato introdotto con il D.Lgs. 14/2019 (CCII originario) in attuazione della delega della L. 155/2017, ed è entrato in vigore il 15 luglio 2022 (insieme al resto del Titolo II del CCII relativo al sovraindebitamento). Successivamente, l’art. 283 ha subito significative modifiche ad opera dei provvedimenti correttivi al Codice della Crisi:

  • D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 (“Correttivo I”): ha modificato la rubrica da “Debitore incapiente” a “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”, chiarendo che i beneficiari sono solo i soggetti rientranti nella definizione di sovraindebitato ex art. 2 CCII (consumatori, professionisti, imprenditori minori, etc. non assoggettabili a fallimento).
  • D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (“Correttivo II” attuativo Direttiva UE 2019/1023): ha integrato e coordinato la disciplina delle procedure di sovraindebitamento nel nuovo Codice, contribuendo a delineare meglio requisiti e tutele, anche nell’ottica europea della seconda opportunità.
  • D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (“Correttivo Ter”): ha riformulato il comma 2 dell’art. 283 CCII, ampliando il concetto di “incapienza” ai debitori con piccoli surplus di reddito entro una soglia predeterminata. Inoltre, ha modificato il regime di controllo successivo, riducendo da 4 a 3 anni il periodo durante il quale eventuali sopravvenienze attive rilevano ai fini del pagamento dei debiti (come dettagliato più avanti).

Parallelamente a queste modifiche del CCII, l’ultima Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207) ha introdotto un’importante misura di sostegno: il Fondo statale per l’esdebitazione degli incapienti, con una dotazione iniziale di 500.000 € per l’anno 2025. Questo Fondo – previsto dai commi 893-895 dell’art.1 L.207/2024 – è destinato a coprire le spese procedurali necessarie per accedere all’esdebitazione incapienti (spese di giustizia, compenso dell’OCC, ecc.), in modo da eliminare gli ostacoli economici che spesso impediscono ai debitori più vulnerabili di avvalersi di tale beneficio. Si tratta di una novità di grande rilievo pratico, di cui ci occuperemo in dettaglio più avanti (vedi sezione dedicata al Fondo Incapienti).

Riassumendo, a giugno 2025 il quadro normativo di riferimento per l’esdebitazione dell’incapiente è il seguente:

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14) – artt. 282-283 CCII in tema di esdebitazione nelle procedure di sovraindebitamento. In particolare l’art. 283 CCII (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) disciplina i requisiti, il procedimento e gli effetti dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
  • Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025)art.1 commi 893-895, che istituiscono il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti presso il Ministero della Giustizia, ne fissano la dotazione finanziaria per il 2025 e demandano a un decreto ministeriale attuativo la definizione di criteri e modalità di gestione del Fondo.
  • Decreto attuativo ministeriale (in via di emanazione nel 2025) – dovrà stabilire concretamente come accedere al Fondo Incapienti e con quali procedure erogare i contributi. Al momento (giugno 2025) tale decreto non è ancora stato emanato, sicché il Fondo non risulta operativamente attivo.

Sul fronte della giurisprudenza, essendo l’istituto relativamente nuovo, si registrano già numerose pronunce di merito nel 2023-2025 che hanno applicato l’art. 283 CCII, chiarendone i presupposti. Inoltre, una recente sentenza della Cassazione (novembre 2024) ha ribadito principi importanti in tema di esdebitazione e requisito oggettivo, consolidando l’orientamento favorevole al fresh start anche per i debitori senza patrimonio (vedi sezione Giurisprudenza).

Nei paragrafi seguenti analizzeremo dapprima i requisiti di accesso e la procedura di esdebitazione incapiente, quindi illustreremo il funzionamento del Fondo statale e le tutele per i creditori (obblighi post-esdebitazione, monitoraggio di eventuali sopravvenienze). Seguiranno un riepilogo delle principali sentenze recenti e una sezione di FAQ – Domande & Risposte per chiarire gli aspetti pratici più frequenti.

Requisiti per accedere all’esdebitazione incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente è un beneficio eccezionale, accordato solo al ricorrere di stringenti requisiti soggettivi e oggettivi. Di seguito elenchiamo le condizioni principali per l’accesso, così come previste dall’art. 283 CCII e dalle norme collegate, evidenziando anche le cause di esclusione.

1) Soggetto ammesso – Persona fisica “sovraindebitata” non fallibile. Possono chiedere l’esdebitazione incapiente solo le persone fisiche. Sono escluse le società, gli enti collettivi e in generale i soggetti passivi delle procedure concorsuali maggiori (fallimento/liquidazione giudiziale). In pratica, rientrano tra i potenziali beneficiari tutti i debitori civili (consumatori, professionisti, start-up, enti non commerciali) e gli imprenditori minori o cessati che non superano le soglie di fallibilità. Il CCII definisce questi soggetti come “sovraindebitati” (art. 2, c.1 lett. c) – gli stessi che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dunque, ad esempio, un consumatore oberato dai debiti o un piccolo imprenditore individuale insolvente possono accedere; una società di capitali insolvente non può (dovrà semmai liquidarsi secondo le procedure ordinarie).

2) Assenza totale di patrimonio liquidabile e di utilità per i creditori. Il richiedente deve trovarsi in condizione di assoluta incapienza patrimoniale e reddituale, presente e prospettica. Ciò significa che non possiede beni mobili o immobili pignorabili, né ha disponibilità finanziarie utilizzabili per pagare i creditori. Inoltre, non deve esservi alcuna prospettiva concreta che in futuro il debitore riesca a soddisfare i creditori, neppure parzialmente. Questa mancanza di “utilità dirette o indirette, nemmeno in prospettiva futura” è il presupposto oggettivo fondamentale dell’esdebitazione incapiente. In pratica, il debitore non deve avere né beni da liquidare, né capacità di reddito tale da poter proporre un piano di rientro. Anche eventuali eccedenze di reddito rispetto al minimo per il sostentamento rientrano nel concetto di utilità da offrire ai creditori – e, come vedremo, la legge fissa parametri precisi per valutare quando un reddito modesto consente comunque l’accesso all’istituto (v. Soglia di incapienza infra). Se invece il debitore dispone anche di poche risorse attivabili in una liquidazione controllata, l’esdebitazione incapiente non è ammessa: dovrà seguire la via ordinaria (liquidazione dei beni).

3) Requisito della meritevolezza – Buona fede e assenza di condotte rilevanti. È richiesto che il debitore sia “meritevole”: l’art. 283, co.7 CCII esplicitamente impone al giudice di verificare l’assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, nonché l’assenza di atti in frode ai creditori nei 5 anni precedenti. In altre parole, il sovraindebitamento deve essersi prodotto per cause incolpevoli o eventi sfortunati, oppure per leggerezza scusabile, ma non per malafede, azzardo morale o gravi violazioni di legge da parte del debitore. Ad esempio, è verosimilmente non meritevole (e quindi escluso dal beneficio) chi abbia contratto debiti con dolo, magari senza volontà di restituirli, o dissipato il proprio patrimonio scientemente a danno dei creditori. Anche chi abbia omesso per anni di pagare tributi dovuti per scelta deliberata potrebbe essere ritenuto non meritevole – come suggerisce una recente pronuncia che ha negato l’esdebitazione a un contribuente incapiente che non aveva mai versato imposte dovute. Di contro, nel caso esaminato dal Tribunale di Crotone (2025), il giudice ha riconosciuto la meritevolezza di un debitore incapiente le cui insolvenze derivavano da una “serie sfortunata di vicende lavorative” (fallimento del datore di lavoro, pandemia, ecc.) e che non aveva mai tenuto condotte maliziose, anzi aveva cercato di pagare i propri debiti quando possibile.

Le condotte rilevanti valutate ai fini della meritevolezza includono anche eventuali atti di frode ai creditori: ad esempio, aver disposto del proprio patrimonio in modo anomalo prima della procedura (vendite simulate, donazioni sospette, pagamenti preferenziali ad alcuni creditori a discapito di altri nei 5 anni precedenti, ecc.) può precludere il beneficio o portarne alla revoca se scoperto dopo. Il CCII prevede infatti che l’esdebitazione concessa può essere revocata in ogni momento se emergono frodi o dolo pregressi del debitore (art. 283 ult. co., richiamando cause simili a quelle dell’art. 282).

4) Unicità o rarità del beneficio – Limiti temporali. La legge intende evitare abusi: l’esdebitazione incapiente può essere ottenuta una sola volta (art. 283, c.1 CCII). In generale, il CCII stabilisce che non più di due esdebitazioni possano beneficiare lo stesso debitore nell’arco della vita, e comunque devono trascorrere almeno 5 anni tra una esdebitazione e la successiva. Dunque, chi abbia già usufruito di un’esdebitazione (incapiente o altra) nei 5 anni precedenti non può accedere al beneficio. Dopo un eventuale secondo “fresh start”, nessun ulteriore azzeramento di debiti è consentito. Questo criterio anti-abuso (già presente nella legge fallimentare per l’esdebitazione del fallito) mira a evitare che un soggetto possa ripetutamente indebitarsi e scaricare i debiti a ripetizione sui creditori. In pratica, casi di “doppia esdebitazione” saranno probabilmente rari; ad ogni modo, chi avesse già ottenuto, poniamo, un’esdebitazione dopo una precedente liquidazione controllata, non potrà ottenerne un’altra se non dopo almeno 5 anni e comunque mai più di due volte in totale.

Va chiarito che se l’istanza di esdebitazione viene respinta (diniego), ciò non conta come beneficio goduto – il debitore, ove ne ricorrano poi le condizioni, potrà riprovarci in futuro in una nuova procedura. Invece, se in passato un’esdebitazione è stata revocata per comportamento scorretto, il debitore perde il diritto al beneficio (non può ottenerlo di nuovo).

5) Documentazione completa e collaborazione. Pur non essendo un “requisito” in senso stretto, è essenziale che il debitore collabori pienamente con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il tribunale, fornendo tutta la documentazione richiesta e informazioni veritiere sulla propria situazione economica. L’art. 283, co.3 CCII elenca puntigliosamente i documenti da allegare all’istanza:

  • elenco completo di tutti i creditori e delle somme dovute (con relativi contatti PEC, se disponibili);
  • elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • indicazione di stipendi, pensioni, salari e ogni altra entrata del debitore e del suo nucleo familiare.

In più, va presentata la relazione particolareggiata dell’OCC (art. 283, co.4) e un’attestazione sulla completezza e attendibilità dei dati forniti. Se il debitore nasconde informazioni o beni o non collabora, rischia non solo il rigetto dell’istanza, ma anche conseguenze penali (ad esempio per false attestazioni). La buona fede procedurale è quindi imprescindibile: il debitore incapiente deve dimostrare trasparenza totale nella ricostruzione del proprio stato di insolvenza.

Soglia di “incapienza” reddituale: il parametro di legge (art. 283 co.2 CCII)

Uno degli aspetti più innovativi introdotti dal Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) è la codificazione di una “soglia di reddito” al di sotto della quale un debitore, anche se ha un piccolo reddito eccedente le sue spese di sopravvivenza, viene comunque considerato incapiente ai fini dell’accesso all’esdebitazione. In sostanza, la legge riconosce che anche chi ha un modesto reddito disponibile (ad es. un piccolo stipendio) ma insufficiente a costituire una vera utilità per i creditori possa qualificarsi per l’esdebitazione immediata.

Il criterio normativo (art. 283, comma 2 CCII): “Ricorre il presupposto [di incapienza] anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE”.

In parole semplici, si procede così:

  1. Si prende l’assegno sociale annuo (importo base di sussistenza fissato per legge, €7.002,97 per il 2025, pari a €538,68 mensili).
  2. Lo si aumenta del 50% (aggiungendo la metà): ad es. per il 2025 diventa circa €10.504,46. Questo rappresenta una soglia annuale “base” per una persona sola.
  3. Lo si moltiplica per il coefficiente ISEE corrispondente al numero di membri della famiglia del debitore (scala di equivalenza DPCM 159/2013). I parametri standard sono: 1 persona = 1; 2 persone = 1,57; 3 persone = 2,04; 4 persone = 2,46; 5 persone = 2,85 (oltre, si aggiungono frazioni per ogni altro membro).
  4. Il risultato è la soglia annua di reddito disponibile al netto delle spese essenziali sotto la quale il debitore è considerato incapiente.

Esempio: per un nucleo familiare di 2 persone (es. debitore e coniuge senza figli) la soglia 2025 è: €10.504,46 × 1,57 = €16.492 circa. Significa che, detratte le spese per produrre il reddito (es. costi di lavoro) e le spese necessarie per il mantenimento della famiglia, se il reddito annuo rimanente del debitore non supera ~16.492 €, egli è comunque considerato incapiente ai fini dell’art. 283. Analogamente, per una famiglia di 4 persone la soglia sarebbe €10.504,46 × 2,46 ≈ €25.840 annui.

Va sottolineato che nel calcolo:

  • Dal reddito lordo del debitore si sottraggono sia i costi necessari a ottenerlo (ad es. spese lavorative) sia l’ammontare necessario al mantenimento proprio e della famiglia, quantificato caso per caso dal giudice in base alle esigenze e al costo della vita locale. Solo il reddito netto eccedente tali spese viene confrontato con la soglia-legale di incapienza.
  • Se il reddito netto disponibile è inferiore o pari alla soglia, il debitore è incapiente e può chiedere l’esdebitazione immediata (ricorrendo gli altri requisiti). Se invece supera la soglia, il debitore non è incapiente e dovrà eventualmente intraprendere una liquidazione controllata (in cui quel surplus di reddito andrà ai creditori).

Importanza pratica: questo criterio consente anche a debitori che abbiano piccole eccedenze di reddito di accedere all’esdebitazione senza dover prima versare tali eccedenze ai creditori. Ad esempio, un debitore single con €800/mese di reddito netto e spese di mantenimento di €600/mese ha €200/mese di eccedenza (2.400 €/anno). Se la soglia per single è ~€10.500, quei €2.400 annui sono ben sotto soglia – il debitore si qualifica incapiente e potrebbe essere esdebitato senza pagare nulla ai creditori. Nell’ambito di una liquidazione controllata, invece, quei €200/mese sarebbero stati prelevati per i creditori per 3–4 anni.

Questa situazione sta generando dibattito: è giusto che il debitore si liberi senza versare ai creditori un reddito che pur eccede il suo stretto mantenimento? Alcuni tribunali sostengono di no, privilegiando un’interpretazione sistematica: ad esempio il Tribunale di Ferrara (decr. 10 marzo 2025) ha ritenuto che il giudice debba valutare caso per caso le eccedenze di reddito e negare l’esdebitazione incapiente a chi, pur sotto la soglia di legge, abbia comunque reddito disponibile per dare qualche utilità ai creditori (in tal caso sarebbe più corretto destinare quel reddito a una liquidazione). Diversamente, altri giudici applicano alla lettera la norma: il Tribunale di Rimini (decr. 6 febbraio 2025) ha affermato che, data la chiarezza del tenore letterale del comma 2 riformato, va qualificato incapiente anche il debitore che abbia un’eccedenza di reddito, purché tale eccedenza rientri nel limite quantitativo (assegno sociale ×1,5×ISEE). In pratica, secondo questo orientamento, anche un debitore con un piccolo surplus mensile può essere esdebitato una volta nella vita, tenendosi quel surplus, se esso non eccede la soglia. Ciò può apparire iniquo verso i creditori, ma è frutto di una scelta legislativa precisa volta a massimizzare la fresh start. La questione interpretativa resta aperta: la lettera della legge è netta, ma una parte della dottrina evidenzia i “risultati paradossali” cui può portare (il debitore trattiene per sé somme che in liquidazione sarebbero andate ai creditori).

Tabella – Esempi di soglie di incapienza ex art. 283 co.2 CCII (valori 2025)

Composizione nucleo familiareSoglia annua di reddito netto disponibile (2025)
1 persona (single)€ 10.504,46 ≈ (assegno sociale €7.003 + 50%)
2 persone€ 16.492,00 ≈ (soglia base €10.504 × 1,57)
3 persone€ ~21.430,00 ≈ (soglia base €10.504 × 2,04)
4 persone€ ~25.840,00 ≈ (soglia base €10.504 × 2,46)
5 persone€ ~29.940,00 ≈ (soglia base €10.504 × 2,85)

Nota: il reddito considerato è dopo aver detratto le spese di produzione e quanto serve al mantenimento dignitoso del debitore e famiglia. Ad es., se una famiglia di 4 persone ha €30.000 annui di entrate ma spende €25.000 per vivere e lavorare, il reddito “utile” è €5.000, sotto la soglia di €25.840: incapiente. Se invece il reddito utile supera la soglia, il debitore non è incapiente (dovrà scegliere un’altra procedura come la liquidazione controllata).

Procedura: come ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente

Vediamo ora come si svolge in concreto il procedimento per ottenere l’esdebitazione incapiente. Pur essendo semplificata rispetto ad altre procedure (non c’è liquidazione di beni né ripartizione), la legge prevede comunque un iter ordinato, volto a garantire verifiche rigorose sul caso prima di liberare il debitore dai debiti. Ecco i passaggi principali:

1. Ricorso tramite l’OCC e preparazione della domanda. Il debitore che intende chiedere l’esdebitazione incapiente deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente (ad es. quello istituito presso l’Ordine dei commercialisti del proprio circondario). Con l’ausilio del Gestore della Crisi nominato dall’OCC, il debitore predispone il ricorso destinato al tribunale, allegando tutti i documenti previsti (elenco creditori, atti ultimi 5 anni, redditi, ecc. visti sopra). L’OCC svolge un ruolo essenziale di filtro: esamina la situazione patrimoniale e reddituale del debitore, verifica che ricorrano i requisiti di incapienza e meritevolezza, e redige una relazione particolareggiata (art. 283, co.4) dove descrive: le cause dell’indebitamento, l’assenza di atti in frode, la condotta del debitore, l’elenco dei beni (se ve ne sono), l’ammontare dei debiti e qualsiasi elemento utile. Ad esempio, nel caso Tribunale di Crotone 2025, l’OCC ha attestato che il debitore possedeva un reddito modesto rientrante nei parametri di legge (sotto la soglia art.283 co.2) e che non aveva patrimonio significativo se non un’auto di scarso valore.

Di regola, per l’accesso all’esdebitazione incapiente non è richiesto il preventivo esperimento di altre soluzioni (come piani del consumatore o accordi), né il pagamento di alcunché ai creditori. È una procedura autonoma e immediata, attivabile quando risulta chiaro che nessun’altra via di composizione è praticabile.

2. Deposito in tribunale ed eventuali verifiche. Il ricorso, sottoscritto dal debitore e dal Gestore OCC, viene depositato presso il Tribunale competente (sezione fallimentare o impresa) del luogo di residenza del debitore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio (cioè senza udienza pubblica). Il Giudice designato esamina la domanda e la relazione OCC; se necessario, può chiedere chiarimenti o integrazioni (“assunte le informazioni ritenute utili” dice la norma). Ad esempio, il giudice può interrogare il debitore su determinate operazioni sospette, oppure può richiedere all’OCC ulteriori dettagli su come è stato calcolato il reddito netto disponibile, ecc. Questa fase serve a verificare i presupposti: il giudice controlla che il debitore rientri tra i soggetti ammessi, che non abbia beni o redditi utili, che sia meritevole (assenza atti in frode, dolo o colpa grave). Se ritiene che manchi un requisito (ad es. scopre un bene non dichiarato, o rileva comportamenti in malafede), può rigettare la domanda. Diversamente, se tutto è in regola, il giudice procede verso l’ammissione.

3. Decreto di concessione dell’esdebitazione. Valutata positivamente la situazione, il Tribunale emette un decreto motivato che concede l’esdebitazione incapiente (art. 283, co.7). Nel decreto il giudice:

  • Attesta che sussistono i presupposti di legge (persona fisica sovraindebitata, incapienza totale ai sensi del comma 2, meritevolezza verificata) e dichiara quindi inesigibili tutti i debiti chirografari residui del debitore. In altri termini, dispone che il debitore è liberato dai debiti non soddisfatti. Questa è la sostanza del beneficio di esdebitazione: i creditori chirografari non potranno più agire per recuperare i loro crediti (diventano “cancellati” nei confronti di quel debitore).
  • Indica le eventuali eccezioni previste dalla legge. Infatti alcune categorie di debiti non sono coperte dall’esdebitazione, per espressa previsione normativa (analoga all’art. 142 L.Fall.): in particolare restano comunque dovuti dal debitore i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o alimentari, i debiti da risarcimento danni per fatto illecito extracontrattuale, e le sanzioni penali o amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti. Inoltre, non opera l’esdebitazione per i debiti fiscali che emergono successivamente (ad esempio, un nuovo accertamento d’imposta emesso dopo la procedura per fatti anteriori). Il decreto quindi preciserà che eventuali debiti di quel tipo rimangono dovuti.
  • Stabilisce gli obblighi post-esdebitazione a carico del debitore. In particolare, il giudice fissa “le modalità e il termine entro cui il debitore deve presentare la dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute”, a pena di revoca del beneficio. Si tratta dell’obbligo, previsto dall’art. 283 co.7, di depositare ogni anno (per il periodo stabilito, ora 3 anni) una dichiarazione sui miglioramenti della propria situazione economica eventualmente sopravvenuti. Il decreto inoltre può richiamare il monitoraggio affidato all’OCC e ogni altra condizione ritenuta opportuna per dare esecuzione a quanto previsto dai commi 1 e 9 (vedi oltre).

Il decreto viene quindi comunicato sia al debitore sia a tutti i creditori indicati. Da quel momento, il debitore è formalmente esdebitato: i creditori non potranno più iniziare o proseguire azioni esecutive o di recupero contro di lui per i crediti anteriori (salvo attivarsi per le eventuali sopravvenienze, come vedremo).

4. Opposizioni (reclamo) e definitività. I creditori (o lo stesso debitore, se per assurdo ottenesse meno di quanto richiesto) possono impugnare il decreto proponendo reclamo alla Corte d’Appello competente entro 30 giorni dalla comunicazione. Il reclamo segue il rito camerale ex art. 124 CCII. Ciò significa che, ad esempio, un creditore insoddisfatto perché ritiene che il debitore in realtà non fosse meritevole (magari scopre elementi di frode) può presentare reclamo, e la Corte d’Appello riesaminerà il caso. Allo stesso modo, se il Tribunale nega l’esdebitazione e rigetta l’istanza, il debitore può proporre reclamo per ribaltare la decisione. Decorso il termine senza reclami, il decreto di concessione diviene definitivo e il procedimento si chiude.

Effetti dell’esdebitazione incapiente:

  • Il debitore è liberato da tutti i debiti chirografari anteriori non soddisfatti (diventano non più esigibili). In pratica può “tirare una linea” sul passato e ripartire senza quelle passività. Come visto, fanno eccezione i debiti per mantenimenti, alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni: tali obbligazioni rimangono intatte e i creditori relativi potranno ancora esigerle. Ad esempio, un debitore incapiente esdebitato dai debiti bancari e bollette dovrà comunque continuare a pagare l’assegno di mantenimento ai figli o la multa penale a suo carico (queste non si cancellano).
  • L’esdebitazione non libera eventuali coobbligati o fideiussori dei debiti. La legge prevede la liberazione solo in capo al debitore istante. Dunque, se un debito era garantito da un fideiussore, il creditore potrà escutere il fideiussore per intero anche dopo l’esdebitazione del debitore principale. Allo stesso modo, se due coobbligati in solido avevano firmato un mutuo e solo uno ottiene l’esdebitazione, l’altro resta obbligato per l’intero debito. L’unico caso in cui l’esdebitazione fa cadere l’obbligazione anche per terzi è quello dei soci illimitatamente responsabili di società di persone: se la società ottiene l’esdebitazione (nell’ambito di liquidazione giudiziale) ciò libera anche i soci, trattandosi giuridicamente del medesimo debito. Ma fuori da questa eccezione, il beneficio è personale: non si estende ai garanti.
  • Se il debitore svolge attività d’impresa (es. ditta individuale) o professionale, l’esdebitazione incapiente equivale a una “pulizia” del passato che gli consente di continuare l’attività senza quei debiti. Non comporta però la riabilitazione immediata nelle posizioni iscrittorie (es. segnalazioni CRIF): queste dipendono da altre normative, ma in generale l’esdebitazione fa venir meno la mora sui debiti cancellati.
  • Per quanto riguarda gli effetti sul patrimonio futuro del debitore: vedi il prossimo paragrafo sul regime delle sopravvenienze e i controlli post-procedura.

5. Obblighi e controllo nel triennio successivo – Sopravvenienze attive. La vera particolarità dell’esdebitazione incapiente rispetto a quella ordinaria sta nel trattamento dei beni futuri del debitore per un certo periodo successivo. Il legislatore ha voluto prevenire il rischio che il debitore incapiente, ottenuto lo “sconto” totale dei debiti, magari dopo poco tempo goda di entrate significative (eredità, vincite, nuovi guadagni) senza nulla restituire ai creditori. Per questo l’art. 283 prevede:

  • Durata del vincolo: 3 anni successivi al decreto di esdebitazione (prima erano 4, ridotti a 3 dal D.Lgs.136/2024). Durante questo triennio “di prova”, il debitore esdebitato resta sotto osservazione per eventuali utilità sopravvenute.
  • Obbligo di dichiarazione annuale: il debitore deve depositare annualmente (secondo le modalità e tempistiche fissate dal giudice in decreto) una dichiarazione attestante l’eventuale sopravvenienza di nuove utilità rilevanti oppure la loro mancanza. In pratica deve comunicare se, rispetto alla situazione fotografata al momento dell’esdebitazione, ha ricevuto nuovi beni, incrementi di reddito, somme di denaro, ecc. Questo per ciascuno dei 3 anni. Se omette di presentare la dichiarazione nei termini, il beneficio può essere revocato dal tribunale (è una sanzione per il mancato adempimento).
  • Monitoraggio dell’OCC: l’Organismo di Composizione della Crisi rimane incaricato per i 3 anni successivi, con il compito di vigilare sulla tempestività e veridicità delle dichiarazioni del debitore e di effettuare verifiche su eventuali nuovi beni/soldi acquisiti dal debitore. L’OCC quindi può chiedere informazioni, documenti (ad es. estratti conto) al debitore negli anni successivi, e ha il dovere di accertare se ci sono state “utilità ulteriori” secondo quanto previsto dal comma 1 (cioè utilità tali da consentire un soddisfacimento utile dei creditori).
  • Destinazione delle sopravvenienze: se l’OCC riscontra che il debitore ha ottenuto nuove risorse significative, esso – previa autorizzazione del giudice – deve comunicarlo ai creditori, i quali possono riprendere le azioni esecutive limitamente a tali utilità sopravvenute. In sostanza, entro il limite del triennio, i creditori “ressuscitano” il loro diritto di agire sui nuovi beni emersi, pur restando inesigibile il resto. Esempio: il debitore esdebitato vince €50.000 alla lotteria dopo un anno – l’OCC lo segnala e i creditori potranno pignorare quella somma (pro quota, fino a soddisfarsi integralmente se l’importo basta). Oppure, il debitore riceve un’eredità di un immobile: i creditori, informati, potranno aggredirlo per recuperare i loro crediti originari, nonostante l’esdebitazione (che non protegge i beni sopravvenuti). Viceversa, se le utilità sopravvenute sono modeste e non consentono un soddisfacimento significativo (ricordiamo che la legge parla di quelle che “consentano l’utile soddisfacimento dei creditori”), probabilmente non scatterà alcuna azione. La norma infatti intende colpire le sopravvenienze rilevanti (la Cassazione le ha definite utilità di non scarsa consistenza, non dipendenti da condotta ostruzionistica del debitore). Per esempio, un piccolo aumento di stipendio del debitore non giustificherà iniziative (anche perché rientrerebbe nel reddito già considerato).

Importante: la legge esclude esplicitamente che nuovi finanziamenti siano considerati “utilità” sopravvenute. Ciò per evitare che un debitore venga penalizzato se qualcuno, ad esempio una banca o un parente, gli fa credito dopo l’esdebitazione (erogandogli un prestito). Solo ricchezze effettive (guadagni, donazioni, vincite, eredità, beni recuperati, ecc.) contano come utilità.

Trascorsi i 3 anni dal decreto senza che siano emerse utilità apprezzabili (o una volta che i creditori hanno escusso quelle emerse), il debitore esdebitato è definitivamente libero: i creditori originari non potranno più vantare alcuna pretesa su di lui o sui suoi beni futuri. Si può dire che dopo il triennio l’esdebitazione incapiente diventa completa e irrevocabile.

Va comunque osservato che, qualora emerga a posteriori che il debitore aveva dolosamente occultato attivi o redditi durante la procedura, i creditori potranno chiedere al tribunale la revoca dell’esdebitazione per frode (ai sensi delle norme generali, analoghe all’art. 282 CCII). In tal caso la liberazione verrebbe annullata e i debiti “resuscitati” integralmente, con gravi conseguenze per il debitore anche sotto il profilo penale. Questa è però un’ipotesi patologica, legata a malaffare del debitore, distinta dalla genuina sopravvenienza fortuita di beni leciti (in cui, come visto, non si revoca l’esdebitazione ma si dà ai creditori accesso a quei beni).

Riepilogando gli obblighi post-esdebitazione incapiente: il debitore meritevole che ottiene il decreto di esdebitazione deve per i 3 anni successivi continuare a comportarsi correttamente, segnalando tempestivamente miglioramenti della propria condizione economica. In quei 3 anni egli ha diritto a trattenere per sé il minimo per il proprio sostentamento e della famiglia (come indicato dal giudice), più l’eventuale eccedenza di reddito entro la soglia di incapienza (che come abbiamo visto resta al debitore). Ma se ha ulteriori extra (sopravvenienze) oltre quel minimo, queste andranno – in tutto o in parte – ai vecchi creditori. Dopo i 3 anni, qualsiasi guadagno o bene acquisito sarà interamente suo, e i vecchi debiti resteranno per sempre cancellati.

Il Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti (L. 207/2024): obiettivi e funzionamento

Un problema pratico emerso nell’applicazione dell’esdebitazione incapiente è il seguente: anche avviare la procedura ha dei costi, sebbene modesti, che però un debitore totalmente indigente potrebbe non essere in grado di sostenere. In particolare, occorre pagare un contributo unificato ridotto per il ricorso in tribunale e, soprattutto, bisogna compensare l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che assiste il debitore e predispone la relazione. Sebbene la legge preveda per i casi di incapienza che i compensi dell’OCC siano ridotti della metà, resta il fatto che l’OCC svolge un lavoro professionale che va remunerato. In passato, molti debitori nullatenenti rinunciavano a percorrere la via dell’esdebitazione proprio perché non potevano permettersi di pagare l’OCC o le spese iniziali, restando dunque schiacciati dai debiti senza alcun aiuto.

Il legislatore ha preso atto di ciò e, con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), ha introdotto un importante correttivo: un Fondo pubblico dedicato a finanziare le procedure di esdebitazione incapienti. Si tratta di una misura sperimentale e innovativa, destinata a garantire che anche i debitori più poveri possano accedere concretamente al beneficio, senza che le spese procedurali fungano da barriera all’ingresso.

Istituzione e dotazione del Fondo

La L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) all’art.1, commi 893-895 prevede espressamente:

  • È istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Giustizia un Fondo per l’esdebitazione degli incapienti, con una dotazione di €500.000 per l’anno 2025.
  • Lo scopo del Fondo è la concessione di un contributo per coprire le spese connesse alle istanze di sovraindebitamento per l’esdebitazione incapienti. In particolare il Fondo coprirà: i costi procedurali (contributi unificati, bolli) e le competenze professionali degli OCC che assistono nei procedimenti, nonché eventuali altre spese amministrative connesse. In pratica, sgraverà il debitore dal dover anticipare denaro per avviare la procedura.
  • Viene stabilito che un decreto attuativo del Ministro della Giustizia, di concerto con MEF, dovrà definire criteri e modalità di attuazione del Fondo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il termine teorico era quindi entro fine marzo 2025. Tale decreto dovrà indicare come i debitori possono fare richiesta al Fondo, come verranno erogati i contributi (direttamente agli OCC? sotto forma di esonero dal pagamento?), quali controlli e limiti applicare, ecc., garantendo trasparenza e controllo.
  • La copertura finanziaria del Fondo è assicurata tramite una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 895). Dunque non incide su capitoli di spesa nuovi ma rialloca risorse esistenti.

In sede parlamentare, questa misura è stata promossa anche su impulso di alcune forze politiche: si ricorda ad esempio l’emendamento a prima firma On. Giorgianni (già segnalato a fine 2024) che proponeva l’istituzione di un “Fondo nazionale esdebitazione incapienti” da inserire in manovra. L’emendamento è poi confluito nella legge. Si tratta di un precedente storico: è la prima volta che lo Stato istituisce un fondo a tutela dei sovraindebitati incapienti, segno di attenzione crescente verso le politiche di inclusione finanziaria e lotta all’esclusione sociale dei debitori incolpevoli.

La dotazione di 500 mila euro per il 2025 è piuttosto contenuta (indicativa di un progetto pilota). Non è ancora stabilito se e come verrà rifinanziato negli anni successivi; molto dipenderà dall’effettivo utilizzo e dall’impatto della misura. Il numero di potenziali beneficiari non è facile da stimare: in base ai dati degli OCC, le procedure di sovraindebitamento presentate finora in Italia non sono numerosissime, ma quelle di debitori completamente incapienti potrebbero aumentare proprio grazie a questo sostegno. Indicativamente, se si ipotizza un costo medio di €1.000–2.000 a procedura (compenso OCC dimezzato, più spese vive), il Fondo 2025 potrebbe coprire circa 250–500 esdebitazioni incapienti. Si vedrà in pratica se basterà e se verrà eventualmente incrementato.

Come funziona l’accesso al Fondo (soggetto a decreto attuativo)

Sebbene al giugno 2025 il decreto ministeriale attuativo non sia ancora in vigore e dunque i dettagli operativi non siano definitivi, dalle indicazioni della legge e dalle anticipazioni dottrinali possiamo delineare a grandi linee il funzionamento previsto del Fondo:

  • Il debitore incapiente, quando presenta la domanda di esdebitazione tramite OCC, farà contestuale richiesta di accesso al Fondo per la copertura delle spese. Sarà l’OCC a istruire la pratica: verificando che il richiedente non abbia effettivamente risorse per pagare le spese. Con ogni probabilità dovrà essere attestata l’assoluta insufficienza di risorse da parte del debitore (ad esempio mediante ISEE molto basso, nessun patrimonio, ecc.).
  • L’ammissione al Fondo sarà subordinata alla valutazione dell’OCC e all’autorizzazione del giudice. In pratica, il giudice che tratta il ricorso di esdebitazione valuterà anche se concedere il contributo del Fondo per pagare l’OCC e le spese procedurali. Questo per evitare erogazioni indebite e mantenere controllo giudiziale.
  • Una volta approvata la richiesta, il Fondo erogherà il contributo necessario. È probabile che il meccanismo sarà: l’OCC emette la parcella delle sue competenze ridotte del 50%, il Ministero (tramite il Fondo) la liquida direttamente all’OCC; analogamente, il contributo unificato e altre spese potrebbero essere esentate per il debitore e rimborsate allo Stato dal Fondo stesso. Insomma, il debitore non dovrà materialmente sborsare nulla: i costi verranno coperti dal Fondo fino a esaurimento della dotazione.
  • Il decreto attuativo dovrebbe anche specificare eventuali priorità o criteri di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse. Ad esempio, potrebbe essere data priorità in base all’ordine di presentazione o in base a indici di povertà. Saranno inoltre previsti controlli per evitare abusi (dichiarazioni false sulla propria indigenza, ecc.).

Ad oggi, il Ministero ha aperto il dossier ma il decreto non risulta ancora emanato, con conseguente ritardo nell’operatività del Fondo. Alcune associazioni di tutela dei debitori hanno sollecitato il Governo a emanare il regolamento al più presto, eventualmente tramite interrogazioni parlamentari (question time). Fino a quando il decreto non sarà pubblicato, i tribunali potrebbero trovarsi incerti su come gestire le istanze di contributo. In pratica, nel primo semestre 2025 il Fondo è istituito sulla carta ma non ancora usufruibile dai debitori incapienti. È auspicabile che entro l’anno il meccanismo venga chiarito, così che i primi contributi possano essere concessi.

Impatto atteso del Fondo Incapienti

L’attivazione del Fondo per l’esdebitazione degli incapienti è vista dagli operatori come una “svolta” per la concreta efficacia dell’art. 283 CCII. I benefici attesi sono:

  • Maggiore accessibilità: debitori finora scoraggiati dal dover anticipare spese potranno finalmente permettersi di presentare domanda. Chi è completamente privo di risorse avrà la possibilità di liberarsi dai debiti senza dover affrontare costi insostenibili. Ciò realizza appieno lo scopo “sociale” dell’istituto.
  • Uniformità nazionale: finora alcuni OCC sopperivano con soluzioni ad hoc (ad es. compensi calmirati, pagamento dilazionato solo se il debitore trovava lavoro dopo, ecc.), ma non c’era garanzia uniforme. Col Fondo statale, si introduce un sostegno omogeneo su tutto il territorio nazionale.
  • Tutela dei professionisti OCC: l’OCC e i gestori della crisi potranno essere pagati dal Fondo, evitando di dover lavorare gratuitamente o di non accettare incarichi troppo onerosi. Questo incentiva anche gli OCC a farsi promotori di più istanze di esdebitazione incapienti, sapendo di poter recuperare almeno parte del compenso dal Fondo.
  • Riduzione dell’indebitamento “sommerso”: persone oggi congelate in situazioni debitorie irrisolvibili potranno emergere e sanare la propria posizione. Come notato, molti incapienti neppure tentavano la procedura: con la copertura spese, si prevede un aumento delle pratiche di esdebitazione, e quindi più debitori “liberati” e rimessi in condizione di contribuire all’economia legale.
  • Effetto di seconda chance reale: combinando l’esdebitazione incapiente gratuita con il monitoraggio triennale, il sistema offre una vera opportunità di ricominciare, imponendo comunque rigore (se hai nuovi mezzi, paghi quel che puoi). È un equilibrio tra il favor debitoris e la considerazione dei diritti dei creditori.

Va precisato che il Fondo copre le spese procedurali, ma non paga alcuna somma ai creditori. Non si tratta, cioè, di un fondo per risarcire i creditori delle loro perdite (come accade in altri contesti, ad es. il Fondo vittime reati). I creditori chirografari restano insoddisfatti, salvo le eventuali somme che recupereranno da sopravvenienze in 3 anni. Il Fondo serve unicamente a rendere possibile la procedura per il debitore, non a compensare i creditori. D’altronde, se il debitore avesse risorse per pagare i creditori anche in minima parte, non sarebbe incapiente e farebbe un piano o una liquidazione con riparto.

In definitiva, il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti introdotto nel 2025 rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti nelle politiche di sostegno ai sovraindebitati incolpevoli. La sua portata andrà misurata sul campo: molto dipenderà da come sarà regolamentato e pubblicizzato. Ma l’intento è chiaro: rimuovere gli ostacoli economici all’accesso a una seconda chance per i più deboli. Dal punto di vista del debitore, questo significa che anche chi è “senza un euro” può provare a uscire dalla spirale dei debiti, con l’aiuto dello Stato per affrontare le formalità necessarie.

(Aggiornamento: al momento, come detto, il Fondo non è ancora operativo. Questa guida sarà aggiornata con le modalità precise appena il decreto attuativo verrà emanato.)

Giurisprudenza recente e casi pratici

Nonostante l’entrata in vigore relativamente recente, l’esdebitazione del debitore incapiente ha già dato luogo a varie decisioni giudiziali che aiutano a comprenderne l’interpretazione. Di seguito, riassumiamo alcune sentenze e decreti chiave aggiornati al 2024-2025, emessi da tribunali e dalla Corte di Cassazione, evidenziando i principi di diritto emersi.

  • Cassazione Civile, Sez. I, 6 novembre 2024 n. 28505Requisito oggettivo dell’esdebitazione. La Suprema Corte, in un caso riguardante l’esdebitazione (sia pure nell’ambito del fallimento, ma con principi estensibili), ha affermato che “il debitore non può essere escluso dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato escluso che tale esiguità dipenda da sue condotte ostruzionistiche, negligenti o fraudolente”. In sostanza, la Cassazione ha ribadito il favor per concedere la liberazione dai debiti al fallito onesto anche se non ha pagato nulla ai creditori, purché la sua insolvibilità non sia frutto di frodi o colpe gravi. Questo principio di clemenza verso il patrimonio esiguo conferma la filosofia alla base anche dell’esdebitazione incapiente: la mancanza di attivo, di per sé, non deve precludere il fresh start al debitore meritevole. La Cassazione inoltre richiama la necessità di valutare la situazione economica complessiva e non solo aritmetica del debitore, evitando un approccio punitivo verso chi è nullatenente. Questa pronuncia nomofilattica costituisce un precedente importante a supporto dell’interpretazione estensiva dell’accesso all’esdebitazione, e può essere citata a favore di debitori incapienti in buona fede.
  • Tribunale di Crotone, decreto 31 maggio 2025 (RG E.D.I. 1/2025)Omologa di esdebitazione incapiente, caso pratico. È una delle prime pronunce di omologazione della procedura di esdebitazione incapiente pubblicata in dottrina. In questo caso, il debitore (una persona fisica con nucleo familiare di 4 persone) aveva circa €58.000 di debiti complessivi verso banche, finanziarie e Agenzia Entrate Riscossione, e un reddito modesto (stipendio di ~€930/mese più piccole entrate della moglie €300/mese). Non possedeva immobili né altri beni di valore (solo un’auto usata). Il tribunale, verificato che il reddito annuo disponibile dedotte le spese rientrava nella soglia di legge per un nucleo di 4 persone e che il debitore aveva agito senza colpa grave (i debiti erano dovuti a licenziamenti e crisi aziendali subìte, ed egli aveva persino estinto alcuni finanziamenti negli anni, segno di buona volontà), ha concesso l’esdebitazione ex art. 283. Il decreto evidenzia: (a) presupposto oggettivo: debitore privo di patrimonio e nessuna utilità offribile ai creditori, neanche nel prossimo triennio (visione prospettica); (b) presupposto soggettivo: debitore meritevole, “nessuna colpa grave, mala fede o frode” nell’indebitamento; (c) rispetto delle formalità (elenco creditori completo, documenti ultimi 3 anni forniti, ecc.). È interessante notare come il giudice sottolinei il fatto che il sovraindebitato aveva comunque pagato quello che poteva in passato (estinguendo anticipatamente alcuni prestiti), a riprova della sua buona fede. Il decreto di Crotone rappresenta un caso positivo emblematico: una famiglia in grave difficoltà economica, senza colpe, è stata liberata da un fardello di debiti impossibile da onorare. Ciò consente al debitore e a sua moglie di utilizzare il loro piccolo reddito per il sostentamento familiare, senza più minacce di pignoramenti o pressioni dei creditori – salvo l’obbligo di segnalare se nel prossimo triennio dovessero migliorare le entrate. Vicende come questa incarnano lo scopo sociale dell’istituto.
  • Tribunale di Ferrara, decreto 10 marzo 2025Criterio di calcolo del reddito rilevante. Questa decisione (giudice est. Ghedini) è significativa perché affronta criticamente il nuovo criterio introdotto dal correttivo-ter sull’eccedenza di reddito. Come anticipato, il tribunale ferrarese ha ritenuto che applicare in modo rigido la formula reddituale del comma 2 porterebbe a risultati distorti: permetterebbe a debitori con qualche capacità di pagamento (surplus di reddito) di sottrarsi immediatamente ai creditori. Pertanto, ha escluso un’interpretazione meramente letterale: ha stabilito che il giudice deve valutare caso per caso se il debitore sia davvero incapiente, considerando le specifiche eccedenze di reddito e confrontandole con ciò che i creditori avrebbero ottenuto in una liquidazione. Nel caso concreto, sembra che il debitore avesse un piccolo reddito residuo destinabile ai creditori: Ferrara ha negato l’esdebitazione incapiente, presumibilmente indirizzando verso una liquidazione controllata, per non ledere i diritti dei creditori tutelati costituzionalmente. Questa pronuncia, in controtendenza rispetto alla lettera dell’art. 283 co.2, evidenzia la tensione tra uguaglianza sostanziale (trattare diversamente situazioni diverse) e la regola formale. In sostanza, Ferrara distingue: l’esdebitazione incapiente spetta solo a chi non ha davvero alcuna utilità distribuibile, mentre chi avrebbe anche un piccolo surplus (anche se sotto soglia) dovrebbe non sottrarsi al principio di responsabilità patrimoniale verso i creditori. Questa interpretazione “restrittiva” mira ad evitare sperequazioni e potenziali dubbi di costituzionalità della norma.
  • Tribunale di Rimini, decreto 6 febbraio 2025Applicazione letterale della soglia di reddito. Di segno opposto al precedente, il provvedimento del Tribunale di Rimini (pres. Miconi) ha sostenuto che il testo novellato dell’art. 283 co.2 è inequivocabile e va applicato come scritto: «il reddito annuo al netto delle spese […] non deve essere superiore all’assegno sociale aumentato della metà per il parametro familiare ISEE». Quindi, se l’eccedenza di reddito rientra in quel limite, il debitore è incapiente ed esdebitabile, anche se dispone di un surplus di reddito destinabile ai creditori. Rimini afferma esplicitamente che anche un debitore con una modesta eccedenza rispetto al proprio mantenimento, purché entro la soglia legale, deve considerarsi incapiente “una volta nella vita”. Nel caso esaminato, il debitore aveva un lieve surplus mensile; il tribunale ha applicato la formula e concesso l’esdebitazione. Questo provvedimento incarna il favor debitoris portato alle estreme conseguenze consentite dalla norma, e riflette la volontà del legislatore delegato 2024 di ampliare le maglie dell’accesso.

(Le due pronunce di Ferrara e Rimini, pubblicate e commentate insieme, hanno suscitato un acceso dibattito dottrinale: si veda Mancini, 2025, “Prime letture del criterio ex art.283 co.2”, che propone una lettura interpretativa intermedia. Sarà interessante vedere come si assesterà la giurisprudenza di merito su questo punto: l’auspicio è un intervento chiarificatore, eventualmente del legislatore o della Cassazione, per uniformare il criterio applicativo.)

  • Altre decisioni di merito: Numerosi tribunali italiani hanno iniziato a pronunciarsi su istanze di esdebitazione incapiente nel 2023-2025. Ad esempio:
    • Tribunale di Torino (2024) ha valorizzato tutti i requisiti richiesti dall’art. 283, concedendo l’esdebitazione a un debitore persona fisica con i requisiti soggettivi e oggettivi, e sottolineando l’importanza della completezza documentale e della relazione OCC per l’accoglimento.
    • Tribunale di Pisa (decreto 2023) ha ammesso un sovraindebitato incapiente, evidenziando che l’assenza di beni non è ostativa (analogamente ai principi poi affermati dalla Cassazione 2024) e che va privilegiata la finalità di reinserimento del debitore.
    • Tribunale di Cassino (ord. 2023) ha applicato per la prima volta l’art. 283 CCII a un caso concreto, riconoscendo il soggetto come “sovraindebitato incapiente” ai sensi dell’art. 283 e ammettendo la procedura.
    • Tribunale di Foggia (2023) in un decreto di esdebitazione ex art. 283 ha ricapitolato il percorso storico-normativo, sottolineando l’evoluzione favorevole ai debitori minori dalla L.3/2012 al CCII.
    • Tribunale di Alessandria (2023) ha anch’esso emesso un provvedimento in un caso di sovraindebitato incapiente, verosimilmente accordando il beneficio dopo aver accertato la mancanza di attivo e la meritevolezza (purtroppo i dettagli non pubblici).

In generale, la tendenza dei tribunali è di applicare con prudenza l’istituto, concedendolo quando effettivamente il debitore rispetta tutte le condizioni e rigettando le domande borderline (ad es. quando emergono beni non dichiarati o comportamenti poco limpidi). Tuttavia, l’orientamento di fondo è di dare piena attuazione alla ratio legis: se c’è un debitore davvero incapiente e in buona fede, la liberazione dai debiti va concessa, perché è preferibile “rimettere in gioco” tale soggetto piuttosto che condannarlo a vita all’irregolarità finanziaria. Questa visione risponde a un’esigenza anche economica di sistema: evitare che persone sovraindebitate restino nell’ombra dell’economia sommersa per sfuggire ai creditori, e invece reinserirle come cittadini solventi (dopo l’esdebitazione, il soggetto può tornare a contrarre debiti, ottenere credito – con prudenza – e contribuire a consumi e produzione senza l’handicap dei debiti pregressi).

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, oltre alla citata Cass.28505/2024, è atteso in futuro qualche intervento specifico sulla nuova normativa sovraindebitamento: per ora la Cassazione ha trattato più che altro casi di applicazione della vecchia L.3/2012, ma è presumibile che entro un paio d’anni arriveranno in Cassazione anche casi relativi ad art.283 CCII (magari proprio sulla questione del reddito e soglia, o su questioni di meritevolezza). Al 2025, quindi, il quadro giurisprudenziale è ancora in evoluzione, ma possiamo concludere che:

  • L’indirizzo generale è favorevole a far funzionare l’istituto come ultima spiaggia per i debitori civili disperati, in linea con i principi costituzionali (art.3 e 47, tutela del debitore non colpevole) e con la normativa europea (Direttiva UE 2019/1023 sul fresh start).
  • I punti critici interpretativi riguardano dettagli come la soglia reddituale e la quantificazione delle spese di mantenimento (lasciata alla discrezionalità del giudice, con possibili differenze territoriali). Su questi aspetti la discussione è aperta e si auspica uniformità.
  • Per il resto, concetti come meritevolezza, atti in frode, ecc., sono mutuati da esperienza fallimentare e L.3/2012, quindi con significati già collaudati (es.: non è meritevole chi ha distratto beni ai creditori, chi ha provocato il proprio dissesto con attività illecite, ecc.).
  • L’arrivo del Fondo Incapienti potrà incoraggiare più debitori a rivolgersi ai tribunali: vedremo se ciò produrrà un aumento di pronunce, magari contribuendo a definire meglio prassi e linee guida per il trattamento di questi casi.

Domande frequenti (FAQ) – Esdebitazione incapienti

Di seguito una serie di domande comuni che un debitore o un operatore del diritto potrebbe porsi riguardo all’esdebitazione del debitore incapiente, con risposte basate sulle disposizioni normative (aggiornate al 2025) e sulle interpretazioni prevalenti.

D.1: Chi può beneficiare dell’esdebitazione per incapienti?
R: Possono richiederla solo le persone fisiche sovraindebitate (consumatori, piccoli imprenditori non fallibili, professionisti, ecc.) che non hanno alcun patrimonio liquidabile né redditi utili per pagare i creditori, e che soddisfano i requisiti di meritevolezza (nessuna frode o colpa grave). Non è accessibile a società, enti o imprenditori fallibili. In pratica è pensata per individui in grave difficoltà economica, ad esempio: un ex lavoratore rimasto disoccupato con debiti di carte di credito e affitto arretrato, senza casa di proprietà né stipendio; un piccolo artigiano cessato pieno di debiti che non ha beni da vendere; un professionista malato che ha accumulato debiti e ora vive solo di pensione sociale, ecc. Tutti costoro, se meritevoli (non truffatori né evasori incalliti), possono aspirare all’esdebitazione incapiente. Viceversa, chi possiede anche minime risorse (es. un immobile, un investimento liquidabile) non è incapiente e dovrebbe piuttosto attivare la liquidazione controllata dei beni, non questa procedura.

D.2: Quali debiti vengono cancellati con l’esdebitazione incapiente? Ci sono eccezioni?
R: L’esdebitazione, una volta concessa, fa sì che tutti i debiti “resi inesigibili” dai creditori restino definitivamente non esigibili. In particolare, tutti i debiti chirografari (non garantiti) verso banche, finanziarie, fornitori, privati, Fisco (tributi non privilegiati) ecc. vengono cancellati e i creditori non possono più pretenderne il pagamento. Sono però esclusi per legge alcuni tipi di debito, che restano dovuti anche dopo l’esdebitazione:

  • Gli obblighi di mantenimento e alimentari (es. assegni di mantenimento a coniuge separato o ai figli, contributi per i figli naturali, alimenti dovuti per legge a familiari): questi non vengono meno, trattandosi di crediti di natura speciale e di rilevanza personale. Il debitore dovrà continuare a pagarli secondo i provvedimenti vigenti.
  • I debiti da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale: ad esempio, se il debitore era condannato a risarcire una vittima di un atto illecito (un torto civile), quel debito non è esdebitabile. Ciò per ragioni di equità: non sarebbe giusto cancellare un debito derivante da un danno cagionato a terzi (soprattutto se dovuto a condotta dolosa o colposa grave).
  • Le sanzioni penali e amministrative pecuniarie (multe, ammende, sanzioni amministrative come contravvenzioni stradali, sanzioni tributarie, ecc.), a meno che fossero accessorie a debiti estinti. Ad esempio, una multa stradale rimane, una sanzione fiscale pure; invece se una sanzione era accessoria a un tributo condonato, potrebbe venire meno insieme al tributo – ma questo è caso particolare. In generale le multe non si cancellano con l’esdebitazione.
  • I debiti fiscali accertati dopo la procedura per periodi precedenti: se ad esempio l’Agenzia delle Entrate scopre nuovi redditi evasi negli anni passati e li accerta dopo l’esdebitazione, quel nuovo debito tributario non è coperto dal beneficio (perché “sopravvenuto” successivamente).

Oltre a queste eccezioni, restano anche fuori dall’esdebitazione i debiti nascosti con dolo: ma in tal caso, se scoperti, portano alla revoca dell’intero beneficio. Ad esempio, se il debitore aveva un debito non dichiarato e lo si scopre poi, il tribunale può revocare l’esdebitazione totalmente (essendo stata ottenuta con frode). Questa però è un’ipotesi patologica. Per il debitore che ha dichiarato tutto e ottiene l’esdebitazione, la regola è: tutti i debiti verso i creditori elencati sono estinti, tranne quelli summenzionati (mantenimento, risarcimenti, sanzioni). In pratica, debiti ordinari, bancari, commerciali, fiscali chirografari, bollette, canoni insoluti, prestiti personali, ecc. vengono annullati.

D.3: L’esdebitazione libera anche i miei coobbligati o garanti? Se io vengo esdebitato, ad esempio la banca può chiedere i soldi al mio fideiussore?
R: No, l’esdebitazione copre solo il debitore che l’ha ottenuta. Non libera i coobbligati né i fideiussori né eventuali condebitori in via di regresso. Quindi, nel tuo esempio: se tu vieni esdebitato dal tuo debito verso la banca, ma c’era un fideiussore (es. un familiare garante), la banca potrà comunque chiedere a lui l’intero importo dovuto. La tua liberazione è personale e non si estende ai terzi obbligati. Allo stesso modo, se due persone hanno firmato insieme un mutuo e solo una ottiene l’esdebitazione, l’altra rimane obbligata per l’intero debito residuo. Unica eccezione: nel caso di società di persone, se la società ottiene l’esdebitazione (ma ciò avviene solo in concordati o liquidazioni, non tramite art.283), i soci illimitatamente responsabili ne beneficiano indirettamente perché il debito sociale è unico. Ma nell’esdebitazione incapiente parliamo di persona fisica, quindi non ricorre. Dunque, ricorda: se hai garanti, la tua esdebitazione non li protegge; e viceversa, se qualcuno ha garantito per te, la tua liberazione dal debito non libera il garante che resterà esposto.

D.4: Quante volte nella vita si può ottenere l’esdebitazione? Posso farla più di una volta se torno ad indebitarmi?
R: La legge consente di norma al massimo due esdebitazioni nella vita di una persona, e con almeno 5 anni di distanza tra l’una e l’altra. In particolare, l’art. 283 CCII per l’incapiente dice “solo per una volta” – quindi quell’istituto specifico puoi usarlo una volta sola. Tuttavia il CCII (art.280 per l’esdebitazione ordinaria) consente una seconda esdebitazione dopo 5 anni da una precedente, se in una nuova procedura concorsuale. Quindi interpretando in modo sistematico: non puoi avere due esdebitazioni ravvicinate. Se, ad esempio, ottieni oggi l’esdebitazione incapiente e poi fra qualche anno, malauguratamente, ricadi in insolvenza con nuovi debiti, potrai chiedere una seconda esdebitazione solo se sono trascorsi almeno 5 anni dalla precedente. E comunque, dopo la seconda è finita: una terza chance non è ammessa, nemmeno dopo altri anni. L’idea è che il fresh start sia un beneficio straordinario da non abusare. Nella pratica, casi di “seconda esdebitazione” saranno rari (già arrivare a una prima non è semplice), ma la legge ha previsto questa possibilità con il giusto filtro temporale. Nota: se presenti istanza e il tribunale la nega (diniego), ciò non conta come “beneficio ottenuto” – potrai riprovare, eventualmente, in altra procedura se cambiano le circostanze. Non puoi però ripresentare la stessa istanza subito: se te l’hanno negata, puoi solo reclamare in appello (entro 30 gg) oppure, se l’esito rimane negativo, attendere una nuova procedura (ad es. aprire una liquidazione controllata e poi chiedere esdebitazione ordinaria al termine di quella).

D.5: Cosa succede se, dopo essere stato esdebitato, eredito dei soldi o comunque divento ricco? I vecchi creditori possono rifarsi su quello che ottengo dopo?
R: Dipende da quando e come arrivi questa nuova disponibilità economica, e dal tipo di esdebitazione: ordinaria o incapiente.

  • Nel caso di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283): per legge c’è un vincolo di 3 anni dopo il decreto, durante il quale devi comunicare qualsiasi sopravvenienza attiva rilevante e destinarla in parte ai creditori. In concreto, se entro 3 anni dall’esdebitazione incapiente ricevi una somma cospicua (eredità, vincita, grossa donazione, aumento di reddito significativo), l’OCC e il giudice attiveranno la procedura perché i creditori possano agire su quelle nuove utilità. Non significa che torni dovuto tutto il debito, ma quei nuovi beni potranno essere pignorati dai creditori fino a concorrenza dei loro crediti originari. Se, ad esempio, erediti €100.000 e i tuoi vecchi debiti erano €50.000, i creditori potranno riprendere l’azione esecutiva su quell’eredità e soddisfarsi integralmente (il residuo resterà tuo). Se invece erediti €10.000 e i debiti vecchi erano €50.000, i creditori potranno prendersi quei €10.000 (ripartiti proporzionalmente) e resteranno comunque parzialmente insoddisfatti per la differenza – ma tu non dovrai nulla di più. Importante: sei obbligato a dichiarare prontamente queste sopravvenienze (di solito una volta l’anno, come disposto nel decreto). Se non lo fai e nascondi ad esempio un’eredità o una vincita, rischi la revoca dell’esdebitazione e anche sanzioni penali per frode. Dopo trascorsi i 3 anni, questo obbligo cessa e qualunque ricchezza arrivi è solo tua: i creditori pregressi non potranno più pretendere nulla.
  • Nel caso di esdebitazione “ordinaria” (ad esempio post-liquidazione controllata ex art.282): qui la legge già prevedeva un meccanismo simile, ma con 4 anni di rilevanza delle sopravvenienze. In generale, anche lì entro 4 anni dall’esdebitazione eventuali beni sopravvenuti andavano segnalati e potevano essere attratti (c’era l’obbligo di pagamento del debito se comparivano utilità almeno al 10%, poi commutato in meccanismi analoghi all’art. 283). Per semplicità: se sei stato esdebitato con la procedura normale, in linea di massima vale lo stesso principio – nel dubbio vedi le condizioni poste nel decreto che ti ha concesso il beneficio, ma è simile.
  • Dopo il periodo di vincolo (3 anni per incapiente, 4 per ordinario): i creditori non possono più agire contro di te in nessun modo per i debiti cancellati. Quindi, se dopo 5 anni dalla tua esdebitazione trovi un lavoro super pagato, vinci alla lotteria o altro, i vecchi creditori non hanno più alcun diritto: ciò che guadagni è completamente tuo (l’esdebitazione resta valida e i debiti rimangono inesigibili). In sintesi: dopo l’esdebitazione ordinaria, tutto quel che guadagni è tuo fin da subito (eccetto il vincolo di legge se previsto); dopo l’esdebitazione incapiente, nei primi 3 anni devi dare l’eventuale extra ai creditori, poi sei libero totalmente.

D.6: Devo pagare qualcosa per ottenere l’esdebitazione? Ci sono costi da sostenere o un minimo da versare?
R: Non devi pagare nulla ai creditori oltre a quanto eventualmente già ricavato nella liquidazione (ma nel caso dell’incapiente non c’è liquidazione, quindi nulla). L’esdebitazione è un beneficio a titolo gratuito per il debitore meritevole. Non c’è alcuna percentuale minima da offrire ai creditori per legge – a differenza di procedure come il piano del consumatore o il concordato minore, dove devi proporre un pagamento parziale, qui non è richiesto alcun pagamento. Naturalmente, se durante la procedura spunta un attivo (es. scoprono un bene che non sapevi di avere, o un credito insperato), quello va ai creditori; ma se davvero non c’è nulla, non devi tirare fuori soldi tuoi per ottenere l’esdebitazione.
Gli unici costi riguardano gli aspetti procedurali: il compenso dei professionisti che ti assistono (avvocato, OCC) e le spese di giustizia. Tuttavia, proprio per aiutare i debitori incapienti, spesso questi costi sono ridotti al minimo o a carico dello Stato. In particolare:

  • L’OCC, per legge, ha il compenso dimezzato nei casi di esdebitazione incapiente. Inoltre, se il nuovo Fondo Incapienti sarà operativo, coprirà interamente il compenso OCC e le spese di procedura per chi non può permettersele.
  • Se rientri nelle condizioni per il gratuito patrocinio, potresti avere anche l’assistenza legale dell’avvocato a spese dello Stato (questo da valutare caso per caso, il gratuito patrocinio è ammesso anche per procedure concorsuali in certe circostanze di reddito).
    Quindi, spesso il debitore incapiente non sborserà nulla: né per i creditori (ovviamente), né per i costi vivi, che vengono coperti o anticipati. Già oggi molti OCC, sapendo delle difficoltà di questi debitori, non pretendono compensi immediati e attendono l’eventuale fondo statale. Insomma, la procedura di esdebitazione non richiede un “ticket di ingresso” pagato dal debitore (diversamente ad esempio da un concordato dove devi versare qualcosa ai creditori). L’unico onere morale per il debitore è di cooperare lealmente e poi, dopo esdebitato, cercare di non ricadere negli errori che hanno causato i debiti.

D.7: Se il tribunale nega l’esdebitazione, posso fare ricorso?
R: Sì. Se il giudice rigetta la tua domanda di esdebitazione incapiente (ad esempio per mancanza di meritevolezza o altri motivi), tu hai diritto di presentare reclamo alla Corte d’Appello competente entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il reclamo, disciplinato dall’art. 124 CCII, è lo strumento per impugnare tanto il decreto che concede quanto quello che nega l’esdebitazione. Ovviamente tu lo userai se ti è stato negato e ritieni che sia ingiusto (per dire, pensi che il giudice abbia valutato male la tua situazione di meritevolezza o abbia sbagliato i conti sul reddito). La Corte d’Appello riesaminerà il caso e potrà confermare il diniego oppure ribaltarlo concedendoti il beneficio. Il reclamo è un procedimento abbastanza rapido, generalmente a contraddittorio scritto (senza lunghe istruttorie). Nota che anche i creditori, se l’esdebitazione viene concessa e loro non sono d’accordo (magari ritengono che non eri meritevole), possono a loro volta fare reclamo in appello entro 30 giorni. In tal caso, dovrai difendere il decreto ottenuto di fronte alla Corte, possibilmente con l’aiuto del tuo avvocato e dell’OCC che potranno dimostrare che tutto era in regola. In ogni caso, c’è un doppio grado di giudizio interno previsto, il che garantisce che né tu né i creditori restiate vincolati a un provvedimento sommario di primo grado senza possibilità di verifica superiore. Dopo la decisione della Corte d’Appello, l’unico ulteriore rimedio sarebbe il ricorso per Cassazione (ammesso solo per motivi di diritto, non di merito), ma parliamo di eventualità rare in questi procedimenti.

D.8: Cosa posso fare per prepararmi al meglio a richiedere l’esdebitazione incapiente? (Consigli pratici)
R: Ecco alcuni consigli utili dal punto di vista del debitore:

  • Raccogli tutta la documentazione sulla tua situazione economica e patrimoniale: contratti di mutuo/prestito, estratti conto, eventuali atti di proprietà (se ne hai, anche se poi risulterai incapiente per definizione senza beni), dichiarazioni dei redditi, buste paga, spese mediche, bollette, elenco dettagliato di tutti i creditori con relative somme e riferimenti. Più sei preciso e trasparente, meglio l’OCC potrà redigere la relazione e il giudice valutare la tua condizione.
  • Sii onesto e trasparente al 100% con l’OCC e il tuo legale: non nascondere nulla, non cercare scorciatoie. Qualunque scheletro nell’armadio (es. bonifici a parenti, vendite sottocosto di beni prima della procedura) verrà probabilmente scoperto e rischia di farti perdere il beneficio. Meglio dichiarare tutto spontaneamente e spiegare, piuttosto che far emergere dopo. La meritevolezza si evince anche dalla collaborazione.
  • Non fare spostamenti di beni nei mesi prima della domanda: ad es., non regalare l’auto a qualcuno pensando di risultare più incapiente – sarebbe un atto in frode e ti taglierebbe fuori. Mantieni la situazione congelata; se devi fare qualcosa, confrontati prima con l’OCC.
  • Fai un elenco cronologico delle cause del tuo indebitamento, spiegando come sei arrivato a questo punto e perché non è colpa tua (o comunque non dolo tuo). Questa “storia” sarà utile all’OCC per descrivere la tua meritevolezza nella relazione. Ad esempio: “2018 perso lavoro, usato carte di credito per vivere, 2019 malattia in famiglia, acceso prestiti per cure, 2020 pandemia, peggiorato reddito, ecc.”. Una narrazione chiara e sincera aiuta il giudice a percepire che sei un debitore sfortunato e non un furbo incallito.
  • Calcola (con l’aiuto OCC) il tuo reddito disponibile netto e confrontalo con la soglia di legge (assegno sociale × parametro famiglia). L’OCC di Roma, ad esempio, ha predisposto un file Excel per calcolare le utilità rilevanti ex art.283. Puoi chiedere al tuo gestore di farti una stima. Se risulti leggermente sopra soglia, valuta se attendere magari la diminuzione di qualche reddito o l’aumento della soglia (assegno sociale cambia ogni anno) prima di presentare istanza – solo se ciò non nuoce ai creditori nel frattempo. È un dettaglio tecnico, comunque: spetta al giudice la valutazione definitiva.
  • Organizza bene l’elenco creditori: includi tutti, anche se qualche debito è vecchissimo o prescritto (ci penserà il giudice a esdebitare il prescritto, la legge comunque lo include). Se dimentichi un creditore, quell’omissione potrebbe causare problemi (in teoria, se un creditore non è avvisato non è esdebitato). Quindi, massima accuratezza: nomi, indirizzi, importi, numero pratica se lo hai. L’OCC li avviserà a procedura conclusa.
  • Preparati al dopo: se la procedura andrà bene, avrai 3 anni in cui dover fare quelle dichiarazioni annuali e sotto monitoraggio OCC. Pianifica di conservare documenti su eventuali entrate in quel periodo, e di tenere informato l’OCC. Non pensare di poter fare il furbo dopo: la revoca sarebbe devastante. Meglio mantenere rapporti corretti e poi chiudere quei 3 anni senza intoppi.

Seguendo queste accortezze, aumenterai molto le tue chance di ottenere l’esdebitazione incapiente. Ricorda che è un beneficio straordinario: devi dimostrare di meritarlo sul serio. Se ci riesci, potrai finalmente uscire dal tunnel e ricominciare senza debiti.


Conclusione: L’esdebitazione del debitore incapiente, specialmente con l’ausilio del nuovo Fondo statale, rappresenta oggi in Italia uno strumento avanzato di giustizia sociale nel diritto della crisi. Mette un punto fermo sul passato di debiti insostenibili e offre al debitore onesto ma sfortunato una chance concreta di riscatto. Dal lato dei creditori, bilancia l’inevitabile sacrificio con alcune garanzie: il beneficio è concesso solo dopo attenta verifica di buona fede, e con l’impegno a restituire qualcosa se la sorte del debitore dovesse volgere in meglio entro pochi anni. In definitiva, è una procedura che – se ben applicata – giova alla collettività nel suo insieme: ridà dignità e potere d’acquisto a persone altrimenti escluse, senza oneri eccessivi per lo Stato (il Fondo è modesto) e senza violare la par condicio oltre lo stretto necessario. Per gli avvocati e professionisti del settore, rappresenta un nuovo paradigma di insolvenza civile da maneggiare con competenza e sensibilità. Per i debitori indebitati fino al collo, rappresenta – finalmente – una speranza di tornare a vivere senza il peso di errori o sventure passate.

“Liberarsi dai debiti per chi non ha nulla” non è più un miraggio, ma una realtà giuridica, da perseguire con gli strumenti offerti dal Codice della Crisi e dalle ultime riforme.


Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

Normativa:

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, e successive modifiche. In particolare: art. 283 CCII “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente” (introdotto dal CCII, modificato da D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024); art. 282 CCII “Esdebitazione a seguito di liquidazione controllata”; art. 4 CCII (dovere di buona fede); art. 124 CCII (reclamo). – (Gazzetta Ufficiale n.38 del 14-02-2019, in vigore dal 15-07-2022; ultimo agg. 28-09-2024).
  • Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di delega n.155/2017) – art. 9, c.1 lett. c) (principi direttivi in materia di sovraindebitamento: prevedere l’esdebitazione per il debitore meritevole incapiente, con obbligo pagamento entro 4 anni in caso di sopravvenienze).
  • Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136 (Terzo correttivo CCII) – ha innovato art. 283 co.2 (soglia reddito: assegno sociale ×1,5×ISEE, dedotte spese); co.1 (ridotto periodo sopravvenienze a 3 anni); co.7-9 (dichiarazioni annuali, monitoraggio OCC, esecuzione su utilità ulteriori). – (In vigore dal 28-09-2024).
  • Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – art. 1 commi 893-895: istituzione Fondo per l’esdebitazione degli incapienti (presso Ministero Giustizia) con dotazione €500.000 per 2025; decreto Min.Giustizia di concerto MEF entro 90gg per criteri e modalità di attuazione; copertura tramite riduzione Fondo interventi strutturali pol. econ.. – (Pubbl. in G.U. n.310 del 30-12-2024).
  • D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 – (Regolamento ISEE) allegati con Scala di equivalenza per nucleo familiare (parametri: 1=1; 2=1,57; 3=2,04; 4=2,46; 5=2,85; etc.).

Casi giurisprudenziali:

  • Cassazione Civile, Sez. I, ord. 6 novembre 2024 n. 28505 – Pres. Cristiano, Est. Crolla. Requisito oggettivo dell’esdebitazione del fallito (art. 142 L.Fall. e principi generali): “Il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, quando questa non dipenda da sue condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperative o fraudolente”. – (Conferma orientamento favorevole al fresh start anche se il patrimonio è esiguo, se il debitore è incolpevole.)
  • Tribunale di Ferrara, decreto 10 marzo 2025 – Giud. Ghedini. Esdebitazione incapiente – limite di reddito (art.283 co.2) – interpretazione sistematica: il giudice deve valutare caso per caso le eventuali eccedenze di reddito del debitore rispetto al mantenimento, per evitare che soggetti con reddito eccedente (anche se entro soglia) beneficino indebitamente dell’esdebitazione immediata, in danno dei creditori. – (Orientamento restrittivo: soglia non intesa in senso assoluto se c’è capacità contributiva effettiva.)
  • Tribunale di Rimini, decreto 6 febbraio 2025 – Pres. Miconi. Esdebitazione incapiente – limite di reddito (art.283 co.2) – interpretazione letterale: il tenore letterale della norma innovata dal correttivo-ter è chiaro e va applicato: si qualifica incapiente anche il debitore che dispone di una eccedenza di reddito oltre il necessario per sé e famiglia, purché tale eccedenza non superi la soglia legale (assegno sociale ×1,5×ISEE). – (Orientamento estensivo: applicazione rigorosa del parametro aritmetico in favore del debitore.)
  • Tribunale di Crotone, decreto 31 maggio 2025 (RG esdebitazione incapienti n.1/2025) – Giud. Emmanuele Agostini. Caso pratico di omologa esdebitazione incapiente: debitore persona fisica con nucleo familiare di 4 persone, reddito modesto (netto €930/mese + €300 moglie) rientrante nella soglia; debiti ~€58.000; nessun patrimonio significativo (solo auto); meritevolezza provata (insolvenza dovuta a vicende sfortunate, debitore aveva anche estinto finanziamenti in passato). Concessa l’esdebitazione ex art.283: il provvedimento sottolinea l’assenza di qualunque utilità né attuale né prospettica per i creditori e l’assenza di dolo/frode. – (Pronuncia di applicazione concreta dell’istituto: evidenzia i criteri di valutazione di incapienza e meritevolezza.)
  • Tribunale di Torino, decreto 2024Esdebitazione incapiente – verifica requisiti: riconosciuta l’esdebitazione a debitore persona fisica sovraindebitato, accertati i requisiti soggettivi (non fallibile) e oggettivi (nessun bene liquidabile, reddito insufficiente) e la meritevolezza; importanza della relazione OCC. (Rif. notizia in Dirittodelrisparmio.it).
  • Tribunale di Cassino, decreto 2023Primo caso applicativo art.283: debitore sovraindebitato considerato incapiente ex art.283, ammesso al beneficio; evidenziata la non praticabilità di liquidazione controllata “inutile” data l’assenza di beni. (Rif. massima Trib. Cassino).
    (Ulteriori provvedimenti: Trib. Pisa 2023, Trib. Foggia 2023, Trib. Alessandria 2023, ecc., non pubblicati integralmente ma riportati in riassunti).

Sei senza reddito e pieno di debiti? C’è uno strumento per ricominciare da zero. Fatti Aiutare da Studio Monardo

Quando i debiti sono troppi e non hai entrate sufficienti per pagarli, potresti sentirti bloccato, senza via d’uscita.
Ma oggi la legge ti tutela: se sei un debitore incapiente, puoi accedere al Fondo per l’esdebitazione, un’opportunità concreta per liberarti legalmente dai debiti e ripartire.


Cos’è il Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti?

È uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, pensato per chi:

  • 🧾 Ha debiti non più sostenibili (bancari, fiscali, verso fornitori o privati)
  • 📉 Non ha un reddito sufficiente, né beni o patrimoni rilevanti
  • ❌ Non può offrire nemmeno un “minimo” ai creditori
  • 📂 Ha già provato a risolvere la situazione, ma senza esito positivo

In questi casi, è possibile chiedere l’esdebitazione totale, anche senza pagare nulla.


A chi è riservato?

Il Fondo è destinato a:

  • 👤 Persone fisiche sovraindebitate e senza patrimonio
  • 📉 Ex imprenditori o partite IVA chiuse
  • 👵 Pensionati con pensione minima
  • 👷 Disoccupati, cassaintegrati o lavoratori precari
  • 🏠 Proprietari solo della prima casa non di lusso (non pignorata)

Cosa succede se ottieni l’esdebitazione?

Se il Tribunale accoglie la tua domanda:

  • Tutti i tuoi debiti vengono cancellati, compresi quelli verso banche, finanziarie e Agenzia Entrate
  • 🛡️ I creditori non possono più inseguirti con pignoramenti, cartelle o richieste
  • ✂️ Vieni liberato anche dai debiti residui di vecchi fallimenti o procedure esecutive
  • 🚫 Non sei obbligato a pagare nulla, se davvero non puoi

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua situazione debitoria e patrimoniale
📑 Verifica se hai i requisiti per accedere al Fondo e presentare domanda
✍️ Redige l’istanza di esdebitazione da incapiente da presentare in Tribunale
⚖️ Ti rappresenta nella procedura, difendendo i tuoi interessi
🔁 Ti guida nella riorganizzazione legale della tua vita economica


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto della crisi da sovraindebitamento
✔️ Iscritto come Gestore della crisi d’impresa e della persona presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per disoccupati, pensionati, ex lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà


Conclusione

Non devi più convivere con i debiti se non hai davvero modo di pagarli. Con il Fondo per l’Esdebitazione puoi ottenere una seconda possibilità, legittima e definitiva.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi affrontare la tua situazione con chiarezza e avviare il percorso che ti libera, legalmente, da ogni peso economico.

📞 Contatta subito lo Studio per una consulenza riservata e scopri se hai diritto all’esdebitazione da incapiente.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!