Hai firmato una fideiussione bancaria e ora ti stai chiedendo come si può cancellare, in quali casi è possibile farlo e se serve il consenso della banca o del debitore principale? Ti senti ancora vincolato da una garanzia che non ti riguarda più?
La fideiussione bancaria è una garanzia molto usata dalle banche e può durare anni, anche dopo l’estinzione del finanziamento. Ma in certi casi può essere revocata, annullata o dichiarata nulla. La chiave è capire il tipo di fideiussione, i tempi e le clausole contrattuali.
Quando si può cancellare una fideiussione bancaria?
– Quando il debito garantito è stato interamente estinto (prestito, mutuo, linea di credito, leasing)
– Quando si tratta di una fideiussione a tempo determinato, già scaduta
– Quando è prevista la facoltà di recesso, anche se non immediatamente efficace
– Quando la fideiussione contiene clausole nulle o abusive, come quelle sanzionate da Banca d’Italia
Come si chiede la cancellazione?
– Presentando alla banca una richiesta formale di svincolo, documentando l’estinzione del debito
– Verificando se è stata depositata in Conservatoria (in caso di garanzie reali o ipotecarie), e chiedendone la cancellazione
– In caso di rifiuto, è possibile agire legalmente per ottenere la liberazione, se i presupposti sono rispettati
– Se la fideiussione è nulla (ad esempio perché conforme allo schema ABI vietato), si può agire per farla dichiarare inefficace
La banca può rifiutare la cancellazione?
– Sì, se il debito non è estinto o se la garanzia copre anche obbligazioni future o ulteriori
– No, se il rapporto garantito è concluso e non c’è più motivo di mantenere la fideiussione
– In caso di rifiuto ingiustificato, puoi rivolgerti a un avvocato per agire in via giudiziale
Cosa succede se la fideiussione è nulla o viziata?
– Alcune fideiussioni contengono clausole abusive (clausola di reviviscenza, clausola a prima richiesta, clausola omnibus)
– Se conformi allo schema ABI vietato dalla Banca d’Italia, possono essere dichiarate nulle da un giudice
– In questi casi puoi ottenere la cancellazione anche se la banca si oppone, con la restituzione di somme eventualmente pagate
Cosa NON devi fare mai?
– Aspettare che la banca “si ricordi” di cancellarla: la fideiussione resta attiva finché non la revochi o la contesti
– Firmare fideiussioni indefinite senza verificare le clausole: potresti restare esposto per anni
– Accettare risposte vaghe o verbali dalla banca: pretendi un atto scritto di liberazione
– Pensare che si cancelli da sola dopo l’estinzione del debito: serve una richiesta esplicita o un’azione legale
Una fideiussione può essere cancellata. Ma solo se agisci con precisione, documenti e strategia.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fideiussioni bancarie e contenzioso con gli istituti di credito – ti spiega in quali casi puoi cancellare una garanzia bancaria, come si fa e come difenderti in caso di rifiuto della banca.
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Introduzione
La fideiussione bancaria è una garanzia personale con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga verso una banca a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui, tipicamente il rimborso di un finanziamento concesso a un debitore principale. In altre parole, il fideiussore promette di pagare alla banca ciò che deve il debitore principale nel caso in cui quest’ultimo non adempia. Questo tipo di contratto, disciplinato dagli artt. 1936 e seguenti del Codice Civile, comporta un impegno molto gravoso: il garante risponde con tutto il proprio patrimonio dei debiti altrui non pagati. Essere fideiussore, infatti, significa assumere gli stessi doveri del debitore principale nei confronti della banca, con la possibilità per la banca di rivalersi direttamente sul fideiussore in caso di insolvenza del debitore.
Vista la portata di tale responsabilità, liberarsi da una fideiussione bancaria può diventare una necessità in diverse situazioni: ad esempio quando il debito principale è stato estinto e si vuole formalizzare la cessazione della garanzia, quando il fideiussore intende revocare la propria garanzia per debiti futuri, oppure quando si scopre che il contratto di fideiussione contiene clausole illegittime che potrebbero renderlo nullo. Questa guida, aggiornata a giugno 2025, fornisce un quadro avanzato sulla normativa italiana in materia di fideiussione dal punto di vista del fideiussore (cioè del garante), con particolare attenzione ai modi di estinguere o “cancellare” la fideiussione. Verranno analizzati i principali tipi di fideiussione e le rispettive modalità di scioglimento, il famoso caso delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI (dichiarate nulle perché contrarie alla normativa antitrust), le procedure stragiudiziali e giudiziali per ottenere la liberazione dalla garanzia, con riferimenti a normativa e giurisprudenza aggiornata, inclusa la più recente.
La trattazione avrà un taglio giuridico ma divulgativo, rivolto sia a professionisti del diritto (avvocati, consulenti) sia a privati cittadini o imprenditori che hanno sottoscritto fideiussioni. Troverete anche esempi pratici, tabelle riepilogative, nonché una sezione di Domande & Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo alla guida nella sezione Fonti.
Nozione e tipologie principali di fideiussione bancaria
La fideiussione in generale è definita dall’art. 1936 c.c. come il contratto col quale “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”. Si tratta quindi di una garanzia personale: il creditore (ad esempio la banca) può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore principale. La fideiussione bancaria viene normalmente richiesta dalla banca come condizione per concedere un finanziamento, un mutuo o un fido: il debitore principale deve presentare un terzo garante solvente disposto a farsi carico del debito in caso di suo inadempimento. Il debitore principale stesso, tuttavia, non è parte del contratto di fideiussione e potrebbe perfino ignorarne l’esistenza (il Codice Civile prevede espressamente che la fideiussione è valida anche senza che il debitore ne sia a conoscenza).
La responsabilità del fideiussore è per sua natura solidale con quella del debitore e accessoria rispetto al debito garantito. In pratica il fideiussore può essere chiamato a pagare l’intera somma dovuta come se fosse egli stesso debitore, ma non potrà mai essere tenuto a più di quanto deve il debitore principale né a condizioni più onerose. Proprio perché accessoria, la fideiussione segue le vicende del rapporto principale: se il debito principale si estingue, la fideiussione si estingue a sua volta; viceversa, se l’obbligazione principale è invalida o inesistente, anche la fideiussione è nulla (salvo patto contrario, di cui diremo) in quanto manca un debito valido da garantire. Inoltre, il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, ad eccezione di quelle personali a quest’ultimo (art. 1945 c.c.). Ad esempio, se il debitore principale aveva un motivo legittimo per non pagare (come la nullità del contratto di mutuo), anche il fideiussore può rifiutare il pagamento per lo stesso motivo; non potrà invece far valere situazioni strettamente personali del debitore (ad es. incapacità di quest’ultimo).
Principali tipologie di fideiussione bancaria: il nostro ordinamento conosce diversi tipi di fideiussione, variabili in base all’oggetto e alle clausole del contratto. I più diffusi in ambito bancario sono:
- Fideiussione specifica: garantisce uno o più debiti determinati. Ad esempio, una fideiussione che copre esclusivamente un mutuo ben identificato, fino a un certo importo. In questo caso l’obbligazione garantita è circoscritta; di solito la fideiussione specifica dura quanto il debito garantito (se il mutuo scade o viene estinto, la fideiussione finisce). Recesso unilaterale: se il contratto principale ha un termine prefissato (es. mutuo con durata 20 anni), la giurisprudenza esclude la possibilità per il fideiussore di recedere anticipatamente dalla garanzia, salvo consenso della banca. Il garante resta vincolato fino alla naturale scadenza o estinzione del debito.
- Fideiussione omnibus (o “a garanzia delle operazioni bancarie”): è la fideiussione “per tutto” (dal latino omnibus), con cui il garante assicura il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che un certo debitore contrarrà verso la banca, entro un massimale concordato. È la forma più insidiosa e onerosa per il fideiussore, poiché copre anche obbligazioni non ancora nate e può durare a tempo indeterminato se non è prevista una scadenza chiara. Proprio la diffusione massiva di questa tipologia di fideiussione e di talune clausole “standard” inserite in tali contratti ha dato luogo, come vedremo, al noto problema delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, oggetto di pronunce giurisprudenziali per la loro possibile nullità. Recesso unilaterale: data la natura potenzialmente “eterna” della fideiussione omnibus, è riconosciuto al fideiussore il diritto di revoca per le obbligazioni future, sebbene resti obbligato per quelle già sorte al momento del recesso. Approfondiremo a breve le modalità di esercizio di tale recesso.
- Fideiussione solidale e con beneficio d’escussione: se non diversamente pattuito, la fideiussione prevede il beneficio di escussione ex art. 1944 c.c., ossia il diritto del fideiussore di esigere che la banca escuta prima il debitore principale e i suoi beni, e solo in caso di infruttuosa escussione si rivolga al garante. In pratica, il fideiussore può difendersi in giudizio chiedendo che il creditore aggredisca prima il patrimonio del debitore (purché ne indichi alcuni beni esecutabili). Tuttavia, molto spesso nei contratti bancari il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio di escussione, rendendo la sua obbligazione solidale in tutto e per tutto con quella del debitore. In tal caso, la banca potrà richiedere il pagamento indifferentemente al debitore o al fideiussore, a sua scelta, senza dover escutere prima il debitore. Questa clausola di solidarietà immediata (rinuncia al beneficio d’escussione) è una delle clausole tipiche dello schema ABI contestato, come vedremo, ed è generalmente considerata vessatoria se inserita in contratti con consumatori senza specifica approvazione.
- Fideiussione pro quota o con limite d’importo: molte fideiussioni (specie omnibus) prevedono un importo massimo garantito, in ottemperanza all’art. 1938 c.c. che richiede l’indicazione di un tetto massimo per le obbligazioni future garantite. Se manca tale importo massimo in una fideiussione omnibus, la clausola che estende la garanzia a debiti futuri potrebbe essere nulla (in passato la prassi prevedeva sempre un massimale per evitare nullità). È possibile anche ripartire il debito tra più co-fideiussori: ad esempio, due garanti ognuno per il 50% del debito (in tal caso vale il beneficio di divisione ex art. 1946 c.c., salvo deroga).
- Garanzie autonome a prima richiesta: pur non essendo fideiussioni in senso tecnico, meritano una menzione le cosiddette “fideiussioni a prima domanda” o garanzie autonome, spesso rilasciate da banche o assicurazioni. In queste il garante si impegna a pagare immediatamente al semplice richiamo del creditore, rinunciando a ogni eccezione relativa al rapporto principale. A differenza della fideiussione classica (accessoria), il contratto autonomo di garanzia non è risolutivamente collegato all’obbligazione principale: il garante paga “a prima richiesta”, poi eventualmente potrà rivalersi ma non può opporre all’istante le difese del debitore. Questa distinzione è importante perché le garanzie autonome non beneficiano delle cause di estinzione e dei limiti previsti per la fideiussione dal Codice Civile, né rientrano nel problema delle clausole ABI nulle (trattandosi di contratti diversi). In caso di garanzia autonoma bancaria (ad esempio una fideiussione bancaria per affitto a prima richiesta), “cancellare” la garanzia significa tipicamente attendere la sua scadenza o ottenere la liberazione dal beneficiario secondo i termini contrattuali, giacché difficilmente si potrà contestarne la validità con gli strumenti pensati per la fideiussione tipica. In questa guida però ci concentreremo sulle fideiussioni tipiche (accessorie), salvo cenni di confronto.
Di seguito, per brevità, useremo spesso il termine “fideiussione” riferendoci alla fideiussione bancaria tipica prestata da un terzo garante in favore di una banca, salvo diversa specificazione. Affronteremo ora le modalità con cui tale fideiussione si estingue o può essere liberato il fideiussore, distinguendo tra: cause di estinzione naturali o contrattuali; diritto di recesso (revoca) del fideiussore; cause di inefficacia o nullità del contratto di fideiussione; ed infine procedure pratiche (stragiudiziali e giudiziali) per ottenere la formale cancellazione della garanzia.
Estinzione della fideiussione: quando e come termina la garanzia
Una fideiussione può cessare per varie cause, che possiamo distinguere in contrattuali (legate al rapporto principale o a patti tra le parti) e legali. Di seguito riepiloghiamo le principali cause di estinzione o liberazione del fideiussore:
- Adempimento o estinzione del debito principale: è la causa naturale e più comune di scioglimento del vincolo fideiussorio. Se il debitore principale paga integralmente il suo debito, la banca non avrà più alcun motivo né diritto di pretendere nulla dal garante. L’obbligazione principale, essendo estinta, fa venir meno l’accessoria fideiussione (art. 1939 c.c.). Allo stesso modo, ogni altra causa estintiva del debito (es. compensazione, confusione, novazione del debito, remissione del debito da parte del creditore, transazione intervenuta tra creditore e debitore) libera il fideiussore. Esempio: se la banca e il debitore principale concordano una transazione che chiude la posizione debitoria, tale accordo elimina il debito e dunque estingue anche la fideiussione, salvo che il fideiussore vi abbia espressamente aderito per obbligarsi ad adempiere eventualmente la transazione (in mancanza, il garante è liberato perché la situazione debitoria originaria è stata superata da un nuovo accordo).
- Rinuncia o liberazione espressa da parte della banca: la banca (creditore garantito) può unilateralmente decidere di liberare il fideiussore dall’impegno, rinunciando alla garanzia. Questa ipotesi è rara nella realtà, perché la banca difficilmente rinuncia a una tutela senza ottenere qualcosa in cambio. Tuttavia, può avvenire nell’ambito di una rinegoziazione: ad esempio se il debitore principale offre un’altra garanzia (un’ipoteca aggiuntiva, un nuovo garante) o rimborsa una parte significativa del debito, la banca potrebbe accettare di svincolare il fideiussore originario. La liberazione dovrebbe risultare per iscritto (per prova e per evitare contestazioni future).
- Scadenza del termine (se previsto): se la fideiussione ha una durata predeterminata indicata nel contratto, alla data di scadenza cessa di avere effetto, almeno per i nuovi debiti. Alcune fideiussioni specifiche, ad esempio, possono essere rilasciate per garantire un’obbligazione entro una certa data, oltre la quale il fideiussore non risponde. Nelle fideiussioni omnibus, spesso viene indicato un termine dopo il quale il fideiussore può recedere o la garanzia deve essere rinnovata; in altri casi il contratto è a tempo indeterminato. Va notato che, anche quando c’è un termine finale, se il debitore ha dei debiti in essere alla scadenza, il fideiussore potrebbe restare obbligato per quelli (entro il massimale), a meno che non sia diversamente pattuito. È dunque importante verificare le clausole contrattuali relative alla durata.
- Recesso (revoca) del fideiussore nei contratti a tempo indeterminato: questa è una causa di cessazione “parziale” della garanzia, peculiare delle fideiussioni omnibus. Come anticipato, se la fideiussione è prestata per un rapporto principale destinato a durare nel tempo in modo indeterminato (es. apertura di credito in conto corrente senza scadenza), il fideiussore può recedere unilateralmente dal contratto. Il recesso va comunicato per iscritto alla banca e, in base alla legge e alla giurisprudenza, produce effetto solo per i debiti futuri: il garante verrà liberato dall’obbligo di garantire le operazioni poste in essere dal debitore dopo la data in cui il recesso è divenuto efficace, mentre resta responsabile in solido per l’eventuale esposizione debitoria già esistente a tale data. In pratica il recesso “cristallizza” la posizione del fideiussore: questi garantisce l’importo dovuto dal debitore al momento del recesso (che diventa il massimale della garanzia residuale), ma non ciò che il debitore farà successivamente. La Cassazione ha confermato questo principio disponendo che “il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per debiti derivanti da un rapporto destinato a prolungarsi nel tempo circoscrive l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso è efficace” (Cass. 12263/2015; Cass. 9848/2012). Da notare che il diritto di recesso può essere esercitato anche se non espressamente previsto nel contratto, trattandosi di un contratto a durata indeterminata: in virtù dei principi generali sui contratti di durata, dopo un congruo preavviso il fideiussore può sciogliersi dal vincolo per il futuro, purché la struttura del rapporto lo consenta. Attenzione: alcune fideiussioni omnibus prevedono procedure specifiche per la revoca (es. invio PEC o raccomandata, preavviso di X giorni, etc.) e talvolta la banca, appena ricevuta la revoca, potrebbe sospendere le linee di credito al debitore per contenere il rischio. È bene quindi coordinarsi col debitore principale prima di revocare, per evitare effetti finanziari indesiderati su di lui.
- Art. 1955 c.c. – Liberazione per fatto del creditore: l’art. 1955 cod. civ. tutela il fideiussore quando il comportamento del creditore pregiudica il suo eventuale diritto di regresso o surrogazione. In sostanza, se la banca, con dolo o colpa, compie atti che danneggiano il fideiussore privandolo delle garanzie o dei diritti che avrebbe potuto far valere contro il debitore, allora il fideiussore è liberato fino alla concorrenza del pregiudizio sofferto. Un esempio tipico: la banca omette di escutere o ipotecare un bene del debitore e questo bene poi si deprezza o viene alienato, riducendo la possibilità per il fideiussore (in caso di pagamento) di rivalersi sul debitore. Oppure la banca, sapendo che il debitore è insolvente, non insinua il suo credito nel fallimento del debitore, perdendo così la chance di un recupero parziale: il fideiussore potrebbe eccepire che, per la parte di credito non più recuperabile per fatto della banca, egli deve essere liberato. La Cassazione ha chiarito che il “fatto pregiudizievole” deve consistere in una violazione di un dovere legale del creditore e deve aver causato un danno reale al fideiussore, come la perdita del diritto di surrogazione o regresso (non basta una generica maggiore difficoltà di rivalsa). Si tratta dunque di ipotesi particolari da valutare caso per caso.
- Art. 1956 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future non autorizzate: questa disposizione prevede la liberazione del fideiussore qualora la banca, senza il consenso del fideiussore, conceda nuovo credito al debitore in un momento in cui conosceva che le condizioni patrimoniali di quest’ultimo erano tali da rendere molto più difficile il soddisfacimento del credito. La ratio è chiara: il fideiussore non deve vedersi aggravare il rischio concesso, garantendo debiti ulteriori concessi avventatamente dalla banca. Dunque, se il garante non aveva autorizzato espressamente l’operazione (il che solitamente avviene con la firma della fideiussione omnibus stessa, ma vedremo i limiti), egli è libero rispetto al nuovo credito concesso in violazione di questa norma. Ad esempio, Tizio fa da fideiussore omnibus per i debiti futuri di Caio. Se la banca, accortasi che Caio è in grave difficoltà economica, gli concede ugualmente un nuovo finanziamento confidando soltanto nella solidità patrimoniale di Tizio e senza interpellare Tizio, viola l’obbligo di correttezza e la previsione dell’art. 1956 c.c.. In tal caso, Tizio può rifiutarsi di garantire quel nuovo fido. La giurisprudenza conferma: “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede […] Questa violazione costituisce un valido motivo affinché il garante agisca in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto” (Cass. 16827/2016). È importante notare che la stessa Cassazione ha però escluso la liberazione ex art.1956 se il fideiussore era già consapevole o doveva esserlo delle difficoltà del debitore (ad esempio, se il fideiussore è socio/amministratore dell’azienda debitrice, la banca può presumere che egli sapesse dello stato dell’impresa). Nella pratica delle fideiussioni omnibus bancarie, di solito il modulo contrattuale contiene una dichiarazione preventiva del fideiussore con cui autorizza la banca a concedere o mantenere credito al debitore anche oltre i limiti e in futuro, il che tende a neutralizzare l’art.1956. Tuttavia, tale clausola potrebbe essere considerata vessatoria o nulla se viola i principi di buona fede (a seconda delle circostanze). In sede di contenzioso, l’art.1956 c.c. è talora invocato dai garanti per sottrarsi al pagamento di escussioni relative a fidi ampliati in modo imprudente.
- Art. 1957 c.c. – Mancata tempestiva escussione (decadenza): è una disposizione chiave che offre un’ulteriore via di liberazione al fideiussore. Prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale”. Ciò significa che, quando il debito principale è divenuto esigibile (scadenza del termine o decadenza del beneficio del termine per morosità), la banca ha un termine di 6 mesi per attivarsi legalmente contro il debitore (ad esempio ottenendo un decreto ingiuntivo o pignorando). Se non lo fa, il fideiussore è liberato dalla garanzia (decade dal vincolo) per prescrizione ex lege. L’obiettivo della norma è evitare che il fideiussore resti impegnato a tempo indefinito per inerzia del creditore: trascorsi sei mesi senza azioni formali, il creditore perde la garanzia. Attenzione: questa tutela spesso viene vanificata da clausole contrattuali in cui il fideiussore rinuncia espressamente ai termini dell’art.1957 c.c.. La rinuncia al beneficio del termine semestrale è un’altra delle clausole standard presenti negli schemi ABI contestati. Se tale rinuncia è valida, la banca potrà agire contro il fideiussore anche oltre i 6 mesi. Tuttavia, come vedremo, se la clausola di rinuncia è frutto di un’intesa illecita (schema ABI), potrebbe essere nulla, e quindi il termine di decadenza semestrale tornerebbe applicabile liberando il garante quando la banca è rimasta inattiva troppo a lungo. In giudizio, verificare se la banca ha rispettato o meno l’art.1957 (e la validità di eventuali rinunce) è spesso decisivo.
Tabella 1: Principali cause di liberazione del fideiussore
Causa di liberazione | Descrizione e condizioni | Riferimenti normativi/giurisprudenza |
---|---|---|
Pagamento o estinzione del debito | Il debito garantito viene soddisfatto o estinto per qualsiasi causa. La fideiussione si estingue automaticamente. | Art. 1939 c.c. (accessorietà); |
Rinuncia del creditore | La banca libera espressamente il fideiussore (es. accordo liberatorio scritto). Raro nella prassi. | (liberazione espressa rara) |
Scadenza termine (se previsto) | Decorso il termine finale della fideiussione senza rinnovo. Se residuano debiti entro tale termine, il fideiussore ne risponde salvo patto contrario. | Art. 1938 c.c. (massimale per debiti futuri) |
Recesso del fideiussore (omnibus) | Recesso unilaterale da fideiussione a tempo indeterminato: libera dai debiti futuri, resta obbligato per quelli esistenti al momento del recesso. Deve essere comunicato per iscritto. | Cass. 12263/2015; Cass. 9848/2012 |
Fatto colposo del creditore (art.1955 c.c.) | Il creditore con comportamento doloso/colposo pregiudica i diritti di rivalsa del garante (es. non escute garanzie, non insinua al fallimento, ecc.). Il fideiussore è liberato per la parte di danno subita (fino a concorrenza). | Art. 1955 c.c.; Cass. 4175/2020 ord. |
Concessione di nuovo credito imprudente (art.1956 c.c.) | In fideiussioni per obbligazioni future: la banca concede credito aggiuntivo al debitore sapendolo insolvente, senza avvisare/autorizzazione del garante. Il fideiussore non risponde del nuovo credito (può chiedere risoluzione del contratto). | Art. 1956 c.c.; Cass. 16827/2016 |
Mancata azione entro 6 mesi (art.1957 c.c.) | Dopo scadenza del debito, la banca non agisce giudizialmente contro il debitore entro 6 mesi. Il fideiussore è liberato (decadenza). Spesso oggetto di rinuncia contrattuale – se la rinuncia è nulla, il termine torna applicabile. | Art. 1957 c.c.; |
Nullità o annullamento della fideiussione | Il contratto di fideiussione è invalido (nullità per illiceità, difetto di forma, ecc., o annullabile per vizi del consenso). Il fideiussore è liberato ex tunc dall’obbligo. Particolare rilievo ha la nullità per violazione antitrust (schema ABI). | Art. 1418 c.c. (nullità); Art. 1425 c.c. ss (annullabilità); L. 287/90 art.2 (antitrust). Vedi sez. successiva. |
Come si nota, il ventaglio di possibili soluzioni esiste, ma non tutte sono di facile utilizzo per il fideiussore. Alcune cause (es. pagamento, scadenza) sono “automatiche” e non problematiche; altre (recesso, art.1955, 1956, 1957) spesso richiedono valutazioni legali e, in caso di contestazione da parte della banca, possono sfociare in un giudizio. Di particolare importanza pratica è la nullità della fideiussione, su cui ci soffermiamo nella prossima sezione, con speciale riferimento alle fideiussioni bancarie conformi al modello ABI contenenti clausole anticompetitive.
Nullità e annullabilità della fideiussione bancaria
Un contratto di fideiussione può risultare invalido sin dall’origine per vari motivi. La distinzione fondamentale è tra nullità e annullabilità (annullamento):
- Nullità: è la sanzione prevista per le violazioni più gravi, come il contrasto con norme imperative, l’assenza di un elemento essenziale del contratto o un’illeicità della causa/oggetto. La nullità rende il contratto nullo ab origine (come se non fosse mai esistito) e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche d’ufficio dal giudice, senza limiti di tempo (imprescrittibile). Nel caso di fideiussione, esempi di nullità sono: la mancanza di forma scritta (richiesta ad probationem, ma la giurisprudenza la considera di fatto indispensabile), l’assenza di causa (in genere no, la causa è la garanzia stessa), oppure – ed è il caso su cui ci concentreremo – la contrarietà a norme di legge imperative, come la normativa antitrust o di tutela della concorrenza. Un altro esempio potrebbe essere la violazione dell’art. 1938 c.c.: se la fideiussione garantisce obbligazioni future illimitate senza massimale, la clausola eccedente potrebbe essere nulla (oggi è raro perché i moduli prevedono un massimale).
- Annullabilità: è la sanzione per vizi del consenso (errore, dolo, violenza) o incapacità di una parte al momento della conclusione. L’azione di annullamento spetta alla parte nel cui interesse è prevista (tipicamente il fideiussore che ha subito il vizio) e dev’essere esercitata entro termini di decadenza (di regola entro 5 anni dalla conclusione o dalla scoperta del vizio, a seconda del caso). In ambito fideiussione, l’annullabilità può ad esempio derivare da dolo o errore con cui il garante è stato indotto a firmare (es.: la banca rassicura falsamente il fideiussore che l’impegno è solo formale e che il debitore è solvibile, quando invece sa che non lo è – il fideiussore potrà invocare l’errore essenziale o il dolo del creditore). Oppure un caso di violenza morale (pressioni indebite per far firmare). Sono casi più difficili da provare in giudizio. Un esempio pratico: se un garante firma credendo di limitare la garanzia a una certa somma, ma per errore il testo non riporta quel limite, potrebbe chiedere l’annullamento per errore essenziale.
Focus principale di questa guida è tuttavia la nullità delle fideiussioni bancarie “ABI”, ossia quelle predisposte su schemi contrattuali risultati anticoncorrenziali. Questa vicenda coinvolge profili di nullità ex lege per contrarietà a norma imperativa (la legge antitrust L. 287/1990) e ha dato luogo a un corposo contenzioso negli ultimi anni, con pronunce rilevanti della Corte di Cassazione (fino alle Sezioni Unite nel 2021) e corti di merito fino al 2025. Esamineremo dunque in dettaglio tale questione, poiché rappresenta oggi una delle principali vie per “annullare” o cancellare una fideiussione bancaria. Successivamente, vedremo come procedere concretamente (diffide, cause, ecc.) per far valere questa e altre cause di invalidità.
La nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI (intesa anticoncorrenziale)
Contesto storico: negli anni 2002-2003 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) predispose uno schema uniforme di contratto per fideiussioni omnibus bancarie, da diffondere tra le banche associate. Tale schema conteneva varie clausole standard, tra cui alcune che sollevarono perplessità sotto il profilo della concorrenza. La Banca d’Italia – allora autorità antitrust per il settore creditizio – aprì un’istruttoria nel 2003 e con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 accertò che tre clausole dello schema ABI configuravano un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2, comma 2, lett. a) della Legge Antitrust n. 287/90. In pratica, ABI e banche, adottando tutte lo stesso tipo di fideiussione omnibus con clausole gravose per i garanti, avrebbero impedito la concorrenza tra istituti su condizioni contrattuali più favorevoli ai clienti. La Banca d’Italia sanzionò l’ABI e impose l’eliminazione di quelle clausole dallo schema.
Le clausole incriminate (presenti nello schema ABI 2003 esaminato) erano, in sintesi:
- Clausola di “reviviscenza”: il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca di somme che questa dovesse restituire al debitore in caso di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti già ricevuti. In altre parole, se il debitore paga qualcosa ma poi quel pagamento viene annullato (ad es. perché il debitore fallisce e il curatore revoca il pagamento), la banca può nuovamente pretendere dal fideiussore quanto “revocato”. Questa clausola deroga al principio generale per cui, venuto meno il pagamento, la fideiussione potrebbe considerarsi estinta: qui invece “rivive” l’obbligo del garante.
- Clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione: il fideiussore rinuncia espressamente sia al termine semestrale di decadenza dell’azione previsto dall’art.1957 c.c., sia al beneficio di preventiva escussione del debitore. Ciò rende la fideiussione potenzialmente illimitata nel tempo (la banca può agire contro il garante senza vincoli temporali stringenti) e immediatamente azionabile contro il garante in solido.
- Clausola di “sopravvivenza”: la fideiussione mantiene efficacia anche se le obbligazioni garantite risultassero invalide, annullate o inefficaci. In sostanza, il garante risponde dell’obbligo di restituzione di somme erogate al debitore principale anche se l’obbligazione principale viene meno. Ciò contrasta col principio di accessorietà (normalmente, se il contratto di finanziamento è nullo, il garante non dovrebbe essere tenuto).
Queste clausole comportavano uno squilibrio significativo a sfavore del fideiussore e, soprattutto, erano presenti in maniera uniforme nei contratti di tutte le banche, limitando la libertà di quest’ultime di offrire condizioni più miti (si trattava dunque di un’intesa anticoncorrenziale orizzontale). La Banca d’Italia nel 2005 dichiarò tali previsioni frutto di intesa illecita e ne ordinò la cessazione.
Conseguenze giuridiche sulle fideiussioni “a valle”: la questione passò poi nelle aule giudiziarie civili: molti fideiussori hanno contestato in giudizio le proprie fideiussioni stipulate su moduli ABI, chiedendone la nullità in base all’art. 2 L.287/90. Tale norma infatti prevede la nullità a ogni effetto degli accordi tra imprese che abbiano oggetto o effetto restrittivo della concorrenza (nel caso, l’accordo “a monte” tra banche di usare lo stesso schema). La domanda era: questa nullità “a monte” si trasmette al contratto “a valle” stipulato col cliente? La giurisprudenza è evoluta negli anni.
Per la Cassazione l’orientamento ormai consolidato (confermato dalle Sezioni Unite nel 2021) è che le fideiussioni stipulate in attuazione di un’intesa anticoncorrenziale vietata siano affette da nullità parziale: risultano nulle le sole clausole che riproducono lo schema illegittimo, mentre il resto del contratto rimane valido. In altre parole, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, se presenti testualmente o sostanzialmente nel contratto di fideiussione, sono nulle (per contrarietà a norma imperativa di legge: art. 2 L. 287/90). Ciò comporta che il giudice dovrà cancellare dal contratto quelle clausole, liberando il fideiussore dagli obblighi corrispondenti. Ad esempio, eliminando la rinuncia al 1957 c.c., il fideiussore potrà eccepire la decadenza se la banca non ha agito entro 6 mesi; eliminando la clausola di sopravvivenza, se il contratto principale è nullo, anche la garanzia cade; ecc. Le Sezioni Unite, nella sentenza Cass. civ. Sez. U, 30/12/2021, n.41994, hanno chiarito proprio che la nullità ex art.2 L.287/90 travolge le clausole “a valle” come concretizzazione dell’intesa vietata.
Va detto che in passato alcuni giudici di merito avevano dichiarato la nullità totale della fideiussione (non solo delle singole clausole), ritenendo che quelle pattuizioni fossero essenziali al contratto e che il loro venir meno travolgesse l’intera garanzia. Ad esempio la Corte d’Appello di Roma in una sentenza del 24 maggio 2021 aveva confermato la nullità integrale di tutte le fideiussioni conformi allo schema ABI, non limitandosi alle singole clausole. Tuttavia, l’intervento delle Sez. Unite a fine 2021 ha composto il contrasto affermando la tesi della nullità parziale (salvo casi estremi in cui, tolte le clausole, venga a mancare del tutto la causa del contratto – ipotesi per lo più teorica).
Applicabilità nel tempo e condizioni probatorie: un profilo delicato è stabilire quali fideiussioni concretamente rientrino in questa sanzione di nullità. Non tutte le fideiussioni bancarie, infatti, hanno automaticamente quelle clausole, o comunque non tutte sono frutto dell’intesa illecita accertata nel 2005. La Cassazione ha ritenuto che la presenza delle tre clausole incriminate nel singolo contratto costituisca un indizio grave della sua derivazione dallo schema ABI, ma ha anche richiesto di provare l’esistenza dell’intesa e la sua applicazione al caso concreto. In pratica, il fideiussore che eccepisce la nullità deve: produrre il contratto, evidenziare le clausole sospette, e dimostrare che quel contratto è stato stipulato durante o dopo il periodo in cui l’intesa aveva diffusione.
La temporalità è importante: il provvedimento Banca d’Italia 55/2005 esaminava uno schema del 2003, quindi riferito a fideiussioni concluse in quel periodo storico. Che dire di fideiussioni molto precedenti o successive? Recenti decisioni hanno tracciato alcuni limiti: la Corte d’Appello di Venezia con sentenza 13 marzo 2025 n.519 ha escluso di poter estendere automaticamente la nullità ad una fideiussione omnibus del 1993, ritenendo non provata un’intesa anticoncorrenziale già in atto a quella data (ben 10 anni prima dello schema ABI formalizzato). Ha osservato che non si possono trasporre illimitatamente i rilievi del provvedimento 2005 a periodi molto antecedenti o molto successivi, senza prova specifica che vi fosse la medesima intesa in quei periodi. D’altro canto, la Cassazione stessa in una pronuncia del 2019 aveva riconosciuto che anche dopo il 2005 alcune banche per qualche tempo hanno continuato con le medesime clausole (cfr. Cass. 13846/2019), per cui la nullità si è applicata anche a contratti stipulati negli anni immediatamente successivi. Ma man mano che ci si allontana dal 2005, l’automatismo diventa meno certo: le banche potrebbero aver cambiato i testi contrattuali. Ad esempio, se una fideiussione è stata firmata nel 2015 o 2020, è possibile che la banca abbia modificato le condizioni (magari eliminando la rinuncia all’art.1957, o cambiando formulazione) proprio per sfuggire alla nullità antitrust. In tal caso, occorre verificare attentamente il testo.
Degna di nota è la questione delle fideiussioni specifiche: inizialmente si è discusso se la nullità antitrust valesse anche per garanzie relative a singoli finanziamenti (non omnibus). Alcuni tribunali avevano esteso la tutela anche a queste, qualora contenessero clausole analoghe. Tuttavia la Cassazione nel 2024 si è espressa chiaramente affermando che lo schema ABI illecito riguardava le fideiussioni omnibus, e non è automaticamente riferibile alle fideiussioni specifiche. In particolare, due pronunce del 2024 (Cass. 10689/2024 e Cass. 19401/2024) hanno statuito che “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento Banca d’Italia 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano frutto di intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza di una fideiussione specifica per un’obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”. La Corte d’Appello di Venezia 2025, citata sopra, ha fatto propri questi principi. Dunque, se ad esempio un garante ha firmato una fideiussione limitata a un mutuo ipotecario e non a tutte le operazioni, la presenza di clausole simili (rinuncia a termini, ecc.) potrebbe non giustificare la nullità antitrust, a meno che si provi che anche quel contratto discende da un accordo collusivo (evenienza più ardua da dimostrare caso per caso).
Effetti della nullità sulle obbligazioni del fideiussore: se il giudice accerta che la fideiussione è nulla nelle clausole incriminate, cosa cambia in concreto per il fideiussore? In generale:
- La rinuncia al beneficio di escussione nulla significa che il fideiussore recupera il diritto di esigere che la banca escuta prima il debitore principale (art.1944 c.c.). Ciò però rileva solo se il garante viene citato in giudizio senza che sia chiaro il tentativo di escussione del debitore: potrà chiedere di escutere prima i beni del debitore se ne indica. In pratica, è una tutela procedurale relativa all’ordine di escussione.
- La rinuncia ai termini dell’art.1957 nulla è spesso decisiva: il fideiussore potrà eccepire la decadenza dell’azione se la banca non ha rispettato il termine semestrale. Molti decreti ingiuntivi delle banche verso garanti vengono annullati proprio grazie a questa eccezione, una volta che la clausola di rinuncia è caduta. Ad esempio, se il debitore principale è in sofferenza da anni e la banca non aveva mai agito formalmente, il garante potrebbe risultare liberato già da tempo.
- La clausola di reviviscenza nulla comporta che, se il debitore ha effettuato pagamenti poi revocati (in fallimento, ad esempio), il fideiussore non è automaticamente tenuto a restituire quelle somme. Dovrebbe valere la regola generale: se il pagamento del debitore viene meno per ragioni giuridiche, la banca torna ad essere creditrice del debitore (e accessoriamente il garante ridiventa obbligato), ma il garante potrà forse opporre che la propria obbligazione era commisurata alle somme effettivamente dovute e non a quelle revocate. È un aspetto tecnico: alcune sentenze hanno ritenuto che senza la clausola ad hoc, il garante possa comunque essere escusso perché l’obbligazione principale “rivive” e la fideiussione essendo accessoria la segue. Altre hanno opinato che serviva quella clausola per vincolarlo, e tolta quella potrebbe non essere tenuto (questo aspetto può variare in base all’approccio del giudice).
- La clausola di sopravvivenza nulla restituisce al fideiussore la difesa principe dell’accessorietà: se il contratto principale è annullato o dichiarato nullo (es. mutuo nullo per usura, o leasing nullo), la fideiussione essendo accessoria cade e il garante non deve nulla. Con la clausola, la banca avrebbe preteso comunque il pagamento dal garante anche di un debito inesistente per il debitore – scenario inibito dalla nullità della clausola.
In molti casi pratici, la nullità parziale “salva” il fideiussore dall’escussione integralmente. Ad esempio, quando le banche chiedono ai garanti il pagamento dopo anni dal default del debitore, l’arma dell’art.1957 (riacquistata per nullità della rinuncia) è sufficiente a far dichiarare la decadenza della banca dal diritto verso il garante. Oppure, se il debitore è fallito e la banca non si è insinuata, il garante può invocare l’art.1955 e limitare il danno. Insomma, far valere la nullità ABI spesso porta a una cancellazione totale di fatto della fideiussione, liberando il garante dall’obbligo di pagamento. Non a caso, si parla comunemente (anche se impropriamente in termini giuridici) di “annullamento/cancellazione della fideiussione bancaria”. In realtà, tecnicamente il giudice dichiara la nullità parziale di clausole e quindi l’inefficacia della pretesa creditoria verso il fideiussore.
Onere della prova e strategie in giudizio: il fideiussore che eccepisce la nullità deve allegare l’esistenza dell’intesa. Nella prassi processuale: si produce copia del Provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia (spesso allegato agli atti), si evidenziano le clausole del proprio contratto corrispondenti a quelle censurate e si chiede al giudice di dichiararle nulle ex art.2 L.287/90. Va chiarito che il Provvedimento 55/05 è un atto amministrativo di accertamento: alcune corti di merito hanno dibattuto se esso costituisca “fatto notorio” o “prova privilegiata”. La Cassazione (SU 2021) ha di fatto riconosciuto piena validità probatoria a quel provvedimento per attestare l’esistenza dell’intesa illecita e il contenuto delle clausole. Tuttavia, come visto, c’è un limite temporale: per contratti molto lontani nel tempo può essere richiesta una prova integrativa che quell’intesa fosse effettivamente in atto. Ad esempio, nel caso deciso dalla Corte App. Venezia 2025, per la fideiussione del 1993 si è ritenuto non provato che quell’accordo collusivo esistesse già allora. La stessa Corte ha anche sottolineato che fuori dall’ambito esaminato da Bankitalia (cioè oltre il periodo 2002-2005) non vi sono elementi per presumere una concertazione uniforme tra banche. In breve, più la fideiussione contestata è lontana nel tempo dallo schema 2003, più sarà necessario dimostrare la presenza di clausole identiche e magari la diffusione di pratiche simili. Per fideiussioni stipulate tra il 2003 e il 2010 circa, molte decisioni hanno applicato la nullità; per quelle post-2010 l’esito potrebbe dipendere dal testo concreto e dall’evoluzione della modulistica bancaria. Vale la pena far analizzare il contratto a un avvocato esperto, poiché a volte piccole differenze di formulazione possono far escludere l’applicazione della giurisprudenza antitrust.
Ricapitolando: la nullità delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI è oggi uno degli strumenti più efficaci per “cancellare” un’obbligo di garanzia. Numerose sentenze di Cassazione l’hanno confermata liberando il fideiussore dall’obbligo di pagamento. Occorre però la presenza nel contratto di quelle clausole specifiche e la collocazione temporale adeguata. In caso affermativo, il fideiussore ha pieno diritto di far valere la nullità in qualsiasi momento (anche come eccezione se la banca lo cita, non serve un’azione entro termini perché è nullità assoluta).
Nei prossimi capitoli vedremo come procedere praticamente, prima in via stragiudiziale e poi giudiziale, per ottenere la cancellazione/liberazione della fideiussione, sia nei casi di nullità come quello appena visto, sia nelle altre ipotesi di estinzione o cessazione anticipata.
Procedura stragiudiziale per la cancellazione della fideiussione
Quando si parla di “cancellare una fideiussione” in senso pratico, si fa riferimento a tutte quelle azioni che il fideiussore può intraprendere fuori dalle aule di tribunale per ottenere la liberazione dalla garanzia o quantomeno una dichiarazione formale di svincolo da parte della banca. A seconda della situazione concreta, la strada stragiudiziale può essere:
- 1) Cancellazione per estinzione del debito: se il debito principale è stato pagato o estinto, la fideiussione si è già automaticamente estinta per accessorietà. In teoria non occorre alcun provvedimento formale. Tuttavia è consigliabile ottenere dalla banca una dichiarazione scritta di liberazione del fideiussore. Si può richiedere una “lettera di svincolo” o liberatoria, in cui la banca attesta che il debito X è estinto e quindi la garanzia prestata da Y è liberata e priva di effetto. Questo documento tutela il garante da eventuali future pretese infondate e serve anche per far aggiornare eventuali segnalazioni nelle banche dati creditizie. Infatti, se il fideiussore era segnalato presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia o CRIF come “co-obbligato”, a debito estinto la banca deve aggiornare la posizione (di solito le segnalazioni a sofferenza riguardano anche i garanti, quindi la regolarizzazione del debito comporta la loro riabilitazione). Come procedere: inviare una comunicazione alla banca (anche via PEC o raccomandata) chiedendo conferma scritta dell’avvenuta cessazione della fideiussione relativa al rapporto indicato, per intervenuta estinzione del debito garantito. La banca generalmente rilascia una dichiarazione entro qualche settimana. Se vi erano garanzie reali accessorie rilasciate dal fideiussore (es. ipoteca su un bene del fideiussore a ulteriore garanzia), bisognerà attivarsi per la loro cancellazione formale presso i registri (es. cancellazione d’ipoteca in Conservatoria, a cura del notaio, ottenendo il titolo di assenso dalla banca).
- 2) Revoca (recesso) della fideiussione omnibus: se il fideiussore intende liberarsi da una fideiussione omnibus ancora in corso, senza attendere l’azzeramento dei debiti del debitore, può esercitare il diritto di recesso per le operazioni future (come illustrato in precedenza). Stragiudizialmente, ciò si attua tramite lettera formale alla banca. Come procedere: verificare il contratto di fideiussione per eventuali clausole sul recesso. Spesso è previsto che il fideiussore possa recedere con preavviso (ad es. 30 giorni) mediante lettera raccomandata A/R o PEC alla banca, indirizzata all’ufficio crediti. Nella lettera andrà indicato il riferimento della fideiussione (numero contratto, data, debitore garantito) e dichiarata la volontà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. e delle condizioni contrattuali, con effetto immediato (o dalla data prevista contrattualmente). È bene specificare che il recesso riguarda i debiti futuri e richiedere conferma scritta di ricezione e presa d’atto. La banca, ricevuta la revoca, non potrà farvi garantire nuove esposizioni del debitore; solitamente essa comunicherà al debitore che il fideiussore si è ritirato, e potrebbe chiedere al debitore di trovare un sostituto o ridurre gli affidamenti. Il fideiussore resterà responsabile del saldo attuale: anche qui può essere utile chiedere un prospetto aggiornato delle eventuali esposizioni in essere alla data di efficacia del recesso, che costituirà il limite massimo del suo obbligo residuo. Dopo l’eventuale rimborso di tale saldo da parte del debitore, si procederà come nel punto 1) per formalizzare la liberazione completa. Nota: il recesso non richiede azioni giudiziarie, ma solo la comunicazione formale. Se la banca non rispondesse, comunque il recesso è valido unilateralmente (farà fede la ricevuta di consegna PEC o cartolina della raccomandata). È opportuno conservare queste prove.
- 3) Richiesta di cancellazione per nullità (diffida stragiudiziale): se il fideiussore ritiene che la propria fideiussione sia illegittima o nulla (tipicamente per il caso delle clausole ABI anticoncorrenziali, ma anche per altri motivi), può tentare di ottenerne la cancellazione rivolgendosi direttamente alla banca con un atto formale di diffida. In sostanza, il garante contesta per iscritto la validità del contratto e intima alla banca di liberarlo da ogni obbligo, minacciando altrimenti azioni legali. Questa strada rientra in quelle percorribili in via stragiudiziale e spesso le banche, di fronte a contestazioni fondate e ben argomentate, possono preferire evitare il giudizio e trovare una soluzione transattiva o talvolta rinunciare all’escussione. Come ricordato, varie associazioni e studi legali specializzati offrono assistenza in tal senso, predisponendo diffide con l’indicazione delle “clausole critiche” e dei riferimenti normativi e giurisprudenziali. Come procedere:
- Analisi del contratto – Bisogna prima procurarsi la copia completa del contratto di fideiussione firmato (se non la si ha, va richiesta alla banca con accesso ai dati personali o mediante istanza di documentazione bancaria). Poi occorre individuare eventuali clausole abusive o nulle. Ad esempio, nel caso ABI: cercare le clausole relative a “pagamenti annullati”, “art.1957 c.c.”, “rinuncia benefici”, etc., confrontandole con quelle note. Oppure altri profili: se il fideiussore è un consumatore e il contratto è predisposto, alcune clausole possono essere vessatorie ex Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, es. una clausola che esonera la banca da dover escutere prima il debitore potrebbe anche essere considerata vessatoria se non approvata specificamente, oltre che antitrust).
- Raccolta dei riferimenti normativi e giurisprudenziali – Conviene citare nella lettera le fonti a sostegno. Ad esempio: “la fideiussione in oggetto contiene clausole (es. art. 2, 6, 8) identiche a quelle dichiarate anticoncorrenziali dal Provvedimento Banca d’Italia n.55/2005 e dalla successiva giurisprudenza (Cass. 29810/2017; Cass. Sez. Unite 41994/2021, etc.). Tali clausole sono nulle ex art. 1418 c.c. in combinato disposto con l’art. 2 L.287/90, con conseguente nullità parziale del contratto e liberazione del fideiussore da ogni obbligo.” – Il tono dev’essere fermo e tecnico. Si può aggiungere: “Vi diffidiamo pertanto a voler prendere atto della nullità della fideiussione e a cessare qualsiasi richiesta di pagamento nei confronti del sig. XY, confermandone per iscritto la liberazione entro e non oltre [termine] dal ricevimento della presente.”. È utile indicare anche un recapito del legale del fideiussore, se già nominato, a cui la banca potrà rivolgersi.
- Invio della diffida – Tramite PEC o raccomandata A/R indirizzata all’ufficio legale della banca o alla filiale, indicando chiaramente “messa in mora e diffida a cancellare fideiussione”. La diffida produce anche l’effetto di costituire formalmente la banca in mora (utile se poi si chiederanno spese legali o altro).
- Attendere risposta – La banca potrebbe rispondere in vari modi: accogliendo (caso raro) e dichiarando di liberare il fideiussore; oppure rifiutando e negando la nullità; oppure non rispondendo affatto. Spesso, se la fideiussione è ancora non escussa (cioè se il debitore sta pagando regolarmente), la banca ignorerà la diffida fino a quando non avesse interesse a escutere. Se invece c’è già una richiesta di pagamento in corso, la banca potrebbe rispondere per le rime sostenendo la validità del contratto. In ogni caso, aver inviato la diffida è utile per mostrare la propria posizione e può prefigurare la buona fede del fideiussore nel cercare una soluzione stragiudiziale.
- Tentativi di conciliazione o ABF: parallelamente o successivamente alla diffida, il fideiussore può valutare di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o attivare una mediazione. L’ABF è un organismo di risoluzione alternativa delle controversie bancarie: per importi fino a 200.000 € di richieste, il garante può presentare un ricorso online all’ABF esponendo il caso (ad es.: “richiesta dichiarazione di nullità della fideiussione e liberazione da garanzia”). L’ABF emetterà una decisione non vincolante ma che le banche di solito rispettano; tuttavia, su questioni complesse come l’antitrust, l’ABF potrebbe dichiararsi incompetente o dare ragione al cliente se la giurisprudenza è consolidata. In alternativa o in aggiunta, la legge impone che per le controversie in materia bancaria sia esperito un tentativo di mediazione obbligatoria prima di andare in giudizio (D.Lgs. 28/2010): il fideiussore quindi, se vuole poi agire in tribunale, dovrà in ogni caso fare un incontro di mediazione (presso organismi ADR) invitando la banca. Questo incontro può anche essere anticipato per provare a trovare un accordo: ad esempio, il garante potrebbe offrire una somma transattiva per chiudere la questione, oppure la banca potrebbe convenire di liberare il garante se ci sono motivi validi. Nella mediazione, si potrà far valere la diffida già inviata come base delle proprie ragioni.
In sintesi, la via stragiudiziale parte dalla comunicazione formale con la banca. In molti casi, specie per la nullità delle fideiussioni ABI, si è riscontrato che basta una ben fatta diffida perché alcune banche rinuncino spontaneamente alla garanzia, pur di evitare cause costose e dall’esito per loro incerto. Ad esempio, ADiconsum in un comunicato del 2022 riportava che spesso “basta la sola diffida per ottenere la cancellazione, senza dover arrivare in tribunale”. Ciò però presuppone che le “carte siano in regola”, cioè che effettivamente le clausole siano illegittime. In caso contrario, la banca difficilmente cederà.
Modello di diffida stragiudiziale (fac-simile):
Oggetto: Diffida e messa in mora – Contratto di fideiussione bancaria n. ___ del ___
Destinatario: Banca XYZ S.p.A. – Ufficio Legale – [indirizzo PEC]
Egregi Signori,
il sottoscritto [Nome Cognome], in qualità di fideiussore garante del rapporto bancario intestato a [Debitore principale] giusta fideiussione omnibus n. [] del [data], con la presente intende contestare la validità del suddetto contratto di garanzia per le seguenti ragioni.
In particolare, il testo contrattuale in oggetto risulta predisposto secondo il cosiddetto “schema ABI 2003 di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” già sanzionato dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Si rileva infatti la presenza delle seguenti clausole, coincidenti con quelle censurate:
– Clausola di reviviscenza: “Il fideiussore si obbliga a rimborsare alla banca le somme che questa si trovi tenuta a restituire in caso di annullamento dei pagamenti ricevuti…” (cfr. art. __ del contratto);
– Clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.: “Le obbligazioni del fideiussore rimangono in vigore fino a estinzione completa dei debiti del debitore, rinunciando il fideiussore ai termini di decadenza di cui all’art.1957 c.c….”;
– Clausola di sopravvivenza: “La fideiussione conserva la sua efficacia anche nel caso di invalidità o inefficacia delle obbligazioni garantite…”;
Tali pattuizioni, in combinato disposto, impongono al fideiussore obblighi vessatori e illegittimi, restringendo la concorrenza tra istituti di credito in violazione dell’art. 2 L. 287/1990. Esse integrano pertanto gli estremi di un’intesa anticoncorrenziale a monte, come confermato da consolidata giurisprudenza (v. Cass. Civ. Sez. Unite n.41994/2021; Cass. 13846/2019; Cass. 29810/2017, tra le altre), che ha sancito la nullità ad ogni effetto delle clausole in parola e la conseguente liberazione del fideiussore.
Tanto premesso, VI DIFFIDO a voler prendere atto dell’intervenuta nullità parziale ex art. 1418 c.c. del contratto fideiussorio de quo e a conseguentemente liberare immediatamente il sottoscritto da ogni obbligazione di garanzia verso codesta banca.
Vi invito formalmente a trasmettermi entro e non oltre 15 giorni dalla presente una dichiarazione scritta attestante la cessazione di efficacia della fideiussione n. e la liberazione del fideiussore [Nome]. In mancanza, il sottoscritto si riterrà libero di adire senza ulteriore avviso le competenti autorità giudiziarie per far accertare detta nullità, con aggravio di spese a vostro carico.
La presente valga anche quale costituzione in mora ai sensi degli artt.1219 e 1220 c.c.
Distinti saluti,
[Firma del fideiussore] – [Luogo e data]
(eventuale firma avvocato)
(NB: Questo è un modello semplificato, da adattare al caso concreto e da inviare preferibilmente con l’assistenza di un legale.)
Procedura giudiziale per la cancellazione della fideiussione
Qualora la via stragiudiziale non produca risultati soddisfacenti, resta la possibilità di ricorrere alle vie giudiziarie per ottenere la “cancellazione” della fideiussione, ovvero una pronuncia che accerti la cessazione dell’obbligo del garante. La procedura giudiziaria varia a seconda della posizione in cui si trova il fideiussore (attivo o passivo) e dello scopo (ottenere un accertamento di nullità, resistere a una domanda di pagamento, ecc.). Vediamo i principali scenari:
- 1) Azione giudiziaria promossa dal fideiussore (attore): il garante può attivarsi in tribunale per primo, ad esempio proponendo un’azione di accertamento della nullità della fideiussione. Questa scelta è frequente quando il fideiussore vuole eliminare l’incertezza e prevenire un’eventuale escussione futura della banca. Si tratta di una causa civile ordinaria (competenza del Tribunale in quanto materia contratti bancari, valore indeterminabile), in cui il fideiussore chiede al giudice di dichiarare nullo il contratto di fideiussione per i motivi dedotti (es. nullità antitrust, o altri) e quindi di accertare che nulla è dovuto alla banca. Spesso si abbina anche una domanda di inibitoria, per far dichiarare che la banca non può più pretendere pagamenti. In parallelo, si può chiedere anche la restituzione di somme eventualmente già versate dal fideiussore in forza di quel contratto, configurandole come indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) derivante da contratto nullo. Ad esempio, se un garante ha pagato 10.000 € e poi scopre la nullità, può domandare la condanna della banca a restituirli. Va precisato che l’azione di nullità è imprescrittibile, mentre la ripetizione dell’indebito è soggetta a prescrizione decennale dal pagamento. Nel giudizio, il fideiussore-attore avrà l’onere di provare i fatti costitutivi della nullità (producendo contratto, documenti, provvedimento BI 55/05, sentenze rilevanti come prova del diritto). La banca convenuta potrà contestare e portare prove contrarie. Iter: prima di iniziare la causa, va esperito il tentativo di mediazione obbligatoria per materia bancaria (condizione di procedibilità, D.Lgs.28/2010). Se la mediazione fallisce o la banca non aderisce, si può procedere con l’atto di citazione in tribunale. I tempi possono variare (un giudizio di primo grado può durare 1-3 anni). In caso di esito positivo, la sentenza dichiarativa di nullità avrà effetto retroattivo: il contratto viene considerato come mai esistito e il fideiussore è libero. La sentenza potrà essere esibita alla banca per ottenere l’immediata cessazione di qualsiasi segnalazione o procedura.
- 2) Difesa in un giudizio promosso dalla banca (resistenza del fideiussore): molto spesso è la banca a fare la prima mossa, ad esempio notificando al fideiussore un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del dovuto. Oppure convenendolo direttamente in giudizio (meno frequente: di solito usano il d.ing.). In questi casi, il fideiussore si trova nella posizione di convenuto/opponente e dovrà reagire. Decreto ingiuntivo: il fideiussore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione dinanzi al Tribunale. Nell’atto di citazione in opposizione, egli potrà sollevare tutte le eccezioni del caso, in primis la nullità della fideiussione se applicabile, e/o altre cause di estinzione (pagamento avvenuto, art.1957 decaduto, etc.). Può anche chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto (se era stato dichiarato esecutivo, come spesso accade con i contratti bancari per cui la banca allega estratti conto) – il giudice dell’opposizione può sospendere l’esecuzione se emergono gravi motivi (e la nullità del titolo di garanzia può costituire un grave motivo). Si apre poi il giudizio di merito dove il fideiussore opponente diventa attore sostanziale nel dover provare la nullità o l’avvenuta liberazione. La banca da parte sua dovrà provare il credito garantito e la validità del contratto. Causa ordinaria promossa dalla banca: se la banca cita il garante per sentirlo condannare al pagamento, il fideiussore dovrà costituirsi in giudizio con comparsa di risposta, sollevando le medesime difese (nullità, ecc.) e chiedendo eventualmente in via riconvenzionale l’accertamento della nullità e la liberazione. Nei fatti, queste situazioni processuali ricalcano l’azione di cui al punto 1, solo che qui è sollevata come eccezione o domanda riconvenzionale all’interno del processo iniziato dalla banca. Importante: la nullità essendo assoluta può essere eccepita anche solo in via difensiva (non richiede riconvenzionale obbligatoriamente), ma è prudente chiederne espressamente declaratoria in riconvenzionale così da avere una pronuncia chiara.
- 3) Altre azioni giudiziarie: oltre alla nullità, un fideiussore potrebbe agire per risoluzione del contratto (ad esempio ex art. 1956 c.c., come visto Cass. 16827/2016, in caso di credito concesso abusivamente – sarebbe una risoluzione per inadempimento della banca ai doveri di buona fede). Oppure chiedere annullamento per dolo/errore se ne ha prova. Queste azioni però sono meno praticate, sia perché l’onere probatorio è alto, sia perché la nullità offre rimedi più netti. In teoria, un fideiussore fortemente sovraindebitato potrebbe anche valutare procedure concorsuali personali: dal 2021 la “Legge 3/2012” sul sovraindebitamento è confluita nel Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) prevedendo strumenti come l’esdebitazione del debitore civile. Un garante escusso per importi che non è in grado di pagare potrebbe accedere ad esempio a un piano del consumatore includendo quel debito. Ma questo esula dal merito giuridico della fideiussione (è più che altro una soluzione di ultima istanza per chi non può oggettivamente far fronte).
Aspetti procedurali da considerare:
- Foro competente: le cause relative a fideiussioni verso banche solitamente ricadono nel foro del consumatore (se il fideiussore è un consumatore) oppure nel foro previsto da eventuale clausola contrattuale di deroga (spesso nel contratto di fideiussione c’è elezione di foro a favore della sede della banca). Verificare se il fideiussore ha natura di consumatore rispetto alla banca (ad esempio, se garantiva un debito di natura personale/familiare e non sua attività imprenditoriale, potrebbe invocare il foro del proprio domicilio ex art.33 Cod. Cons.).
- Mediazione obbligatoria: come detto, in materia di contratti bancari (e la fideiussione rientra) la mediazione è condizione di procedibilità. Quindi prima o durante la causa, il giudice richiederà un tentativo di conciliazione. Se la parte chiamata (banca o garante) non partecipa, il giudice potrà poi tenerne conto sulle spese.
- Prove: il cardine è documentale. Avere il testo completo della fideiussione è fondamentale. Altro: lo storico dei rapporti banca-debitore (per capire se la banca ha tardato, se ha concesso nuovi fidi conoscendo rischio, ecc.). Se il garante è stato escusso, ricevute di pagamento. In cause sulla nullità ABI spesso si allegano anche le sentenze di Cassazione pertinenti e il provvedimento BI 2005, chiedendo al giudice di acquisirli o tenerne conto.
- Durata e costi: cause di questo tipo possono essere lunghe. In primo grado abbiamo detto 1-3 anni; poi c’è sempre il rischio di appello e magari Cassazione. Nel frattempo, se c’è di mezzo un pagamento richiesto, il fideiussore può rischiare pignoramenti. A tal proposito, se la banca ha già un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto in tempo o sentenza passata in giudicato), la possibilità di liberarsi diventa molto più ardua, perché non si può più far valere eccezioni non sollevate a tempo debito. È quindi essenziale reagire subito alle azioni della banca. Se si è in pendenza di giudizio, il fideiussore può chiedere la sospensione di eventuali esecuzioni in corso, mostrando al giudice dell’esecuzione che c’è un serio fumus di nullità (ma serve un procedimento ad hoc o l’opposizione con istanza 649 c.p.c. nel caso di D.I. opposto).
- Esiti e impugnazioni: se il giudizio di primo grado dà ragione al fideiussore (nullità dichiarata, domanda attorea accolta, opposizione accolta), la banca potrebbe appellare. Tuttavia spesso, specie per importi modesti, se la giurisprudenza è chiara, la banca può anche fermarsi per non creare un precedente negativo in appello. Viceversa, se il giudice respinge la nullità, il fideiussore può appellare. Da segnalare: in alcune pronunce di merito recenti (es. Trib. Roma 2019 citato prima), i giudici non hanno riconosciuto la nullità pur ammettendo l’intesa illecita, generando incertezza. Quindi l’esito non è mai scontato al 100%.
Costi: se il fideiussore vince, può vedersi liquidare le spese legali a carico della banca (di solito sì, soprattutto se era attore vittorioso o opponente vittorioso). Se perde, dovrà pagare (oltre all’eventuale importo garantito) anche le spese di lite alla banca. Questo va valutato attentamente: ecco perché prima di avviare una causa conviene stimare le chance di successo (come suggerisce anche un portale specialistico: “Prima di imbarcare il cliente in lunghe e costose cause legali, serve la certezza di avere buone possibilità di ottenere un risultato positivo”). In genere, se il contratto è palesemente conforme allo schema ABI, gli esiti sono stati favorevoli ai garanti nella maggior parte dei casi negli ultimi anni.
Esempio di conclusione di atto giudiziario (estratto):
Estratto di una comparsa conclusionale del fideiussore:
“Alla luce di tutto quanto esposto, si ribadisce la richiesta di declaratoria di nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta da Tizio in data xx/xx/20xx in favore di Banca Alfa S.p.A., per violazione dell’art. 2 L. 287/90, con nullità specifica delle clausole nn. 2, 6 e 8 del detto contratto, ed il conseguente accertamento che nulla è dovuto da Tizio a Banca Alfa in forza del predetto contratto di garanzia, essendo lo stesso privo di effetti ab initio. Si chiede altresì la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite”.
Estratto di dispositivo atteso:
“Il Tribunale di …, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la nullità parziale, ai sensi dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 2 L. 287/90, del contratto di fideiussione omnibus n. … stipulato in data … da Tizio a garanzia delle obbligazioni della società Beta Srl verso Banca Alfa S.p.A., e per l’effetto accerta che le clausole nn. … (sopra indicate) sono nulle e inefficaci;
- conseguentemente, accerta e dichiara che nessuna obbligazione di pagamento incombe su Tizio in forza del suddetto contratto di fideiussione nei confronti di Banca Alfa S.p.A.;
- condanna Banca Alfa S.p.A. alla rifusione in favore di Tizio delle spese di lite, che liquida in Euro …, oltre accessori di legge.”
Naturalmente l’effettivo contenuto dipende dal tipo di domanda (se era un’opposizione a D.I., il dispositivo sarà di revoca del D.I. ecc.). L’importante è ottenere nero su bianco la liberazione del fideiussore. Con una sentenza del genere, la fideiussione è “cancellata” a tutti gli effetti: il garante potrà trasmetterla a centrali rischi, revocare eventuali pignoramenti, e considerarsi finalmente libero.
Esempi pratici e simulazioni
Di seguito presentiamo alcuni casi pratici ipotetici per illustrare come possono operare le regole esposte nel contesto reale, dal punto di vista del fideiussore:
Caso 1: Fideiussione estinta per pagamento del debito
Scenario: Maria ha fatto da fideiussore per un mutuo di 50.000 € acceso dal figlio presso Banca X. Il mutuo giunge a naturale scadenza nel 2025 e il figlio paga regolarmente l’ultima rata, estinguendo il debito. Maria desidera “cancellare” ogni traccia della sua fideiussione, anche perché sta pensando di chiedere un prestito personale e non vuole risultare ancora garante di qualcuno.
Soluzione: Maria invia una lettera alla filiale di Banca X, allegando la quietanza di estinzione del mutuo, e chiede una liberatoria per la fideiussione. La banca, verificato che non residuano esposizioni, rilascia un’attestazione scritta in cui dichiara che la fideiussione di Maria è estinta a seguito del pagamento del debito principale e che nulla è più dovuto. Inoltre, la banca segnala a CRIF e Centrale dei Rischi la chiusura della posizione garantita. Maria ottiene così la formale liberazione, utile per dimostrare ad altre banche che non ha vincoli di garante in essere. (Nota: in molti casi la banca emette automaticamente la lettera di svincolo su richiesta del debitore, ma è buona pratica che il garante stesso ne abbia copia.)
Caso 2: Revoca di fideiussione omnibus da parte del garante
Scenario: Lorenzo è co-fondatore di una piccola impresa e nel 2020 ha firmato una fideiussione omnibus illimitata a favore della Banca Y per garantire ogni credito concesso alla società (fidi di conto corrente, anticipi, ecc.), fino a 200.000 €. Nel 2025 Lorenzo esce dalla società cedendo le sue quote. Non vuole più restare garante dei futuri debiti dell’azienda, anche perché non ne ha più controllo. Tuttavia, al momento in cui decide di revocare la fideiussione, la società ha un’esposizione corrente di 80.000 € sul conto.
Soluzione: Lorenzo esercita il recesso previsto nel suo contratto di fideiussione. Invia PEC all’ufficio crediti di Banca Y dichiarando di recedere dalla fideiussione omnibus con effetto immediato per le operazioni successive. La banca riceve la comunicazione e risponde di aver preso atto, avvisando contestualmente la società debitrice che, a seguito del recesso del garante, il plafond di fido potrebbe essere ridotto se non vengono fornite garanzie sostitutive. Intanto, la responsabilità di Lorenzo rimane per i 80.000 € già utilizzati: la banca quantifica per iscritto l’importo attuale garantito dal fideiussore alla data del recesso (80k, più interessi maturandi) e chiarisce che Lorenzo resterà obbligato solo per quello. Nei mesi seguenti, la società rimborsa parte dei debiti, scendendo a 50.000 €. Nel 2026 la società cambia banca e chiude il conto con Banca Y, rimborsando interamente l’esposizione residua. A quel punto Lorenzo chiede e ottiene da Banca Y la lettera liberatoria finale. Grazie a questa procedura, Lorenzo ha limitato il suo rischio: dal recesso in poi, la società aveva contratto altri debiti con Banca Y per ulteriori 100.000 € che però lui non ha garantito, dovendosi preoccupare solo di quelli precedenti.
Caso 3: Nullità di fideiussione ABI – difesa vittoriosa del garante
Scenario: Marco ha firmato nel 2017 una fideiussione omnibus a favore di Banca Z, a garanzia di tutte le obbligazioni di sua sorella (titolare di una ditta individuale) verso la banca, fino a 120.000 €. Nel 2023 la sorella di Marco entra in difficoltà economiche e smette di pagare le rate di un prestito e gli utilizzi di conto: accumula un’esposizione di 90.000 €. Banca Z nel 2024 invia a Marco una richiesta formale di pagamento dell’intero importo garantito, minacciando azioni legali. Marco, preoccupato, si rivolge a un avvocato. L’avvocato esamina la fideiussione e riscontra che è conforme allo schema ABI 2003, contenendo testualmente le tre clausole incriminate (rinuncia 1957, reviviscenza, ecc.). Pertanto spedisce a Banca Z una diffida (come da modello visto) chiedendo l’annullamento della fideiussione. La banca ignora la diffida e nel gennaio 2025 notifica a Marco un decreto ingiuntivo di pagamento per 90.000 € + interessi, munito di esecuzione provvisoria. Marco tramite il suo legale propone opposizione, eccependo la nullità parziale della fideiussione ex art.2 L.287/90 e chiedendo in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione. Il giudice, constatato che effettivamente il contratto contiene quelle clausole e considerato l’orientamento delle Sez. Unite 2021, sospende l’efficacia esecutiva del decreto. Nel merito del giudizio, viene disposta una CTU contabile per determinare l’eventuale esposizione, ma il fulcro è giuridico: nel settembre 2025 il Tribunale emette sentenza che accoglie l’opposizione, dichiarando la nullità delle clausole e revocando il decreto ingiuntivo in quanto, eliminata la clausola di rinuncia all’art.1957, la banca avrebbe dovuto agire contro il debitore entro 6 mesi dall’insolvenza, cosa che non ha fatto (il debito era scaduto nel 2023, l’azione giudiziale contro il debitore non risulta promossa). Pertanto, Marco è dichiarato non tenuto a pagare. Banca Z viene anche condannata alle spese. Marco ottiene così in tribunale la “cancellazione” della sua fideiussione: la sentenza accerta che non ha obblighi su di essa. Banca Z potrebbe appellare, ma data la chiara giurisprudenza e l’importo non elevatissimo, sceglie di non farlo e preferisce concentrarsi sul recupero (difficile) del credito solo verso la sorella di Marco.
Caso 4: Fideiussione specifica senza nullità – trattativa transattiva
Scenario: Anna ha garantito con fideiussione specifica un prestito personale di 30.000 € dell’amica Bianca presso Banca Q. Il prestito fu stipulato nel 2018, e Anna firmò come garante solo per quel contratto. Bianca ha rimborsato poche rate e poi è divenuta insolvente nel 2020. Banca Q, dopo vari solleciti, nel 2021 ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro Bianca e Anna in solido. Anna, informata tardi, non ha fatto opposizione in tempo, per cui il decreto è definitivo. Nel 2022 Banca Q inizia pignoramento dello stipendio di Anna per recuperare il dovuto (ormai salito a 35.000 € con interessi e spese). Anna si rivolge a un legale chiedendo se può far valere la nullità “ABI”. L’avvocato esamina la fideiussione: contiene effettivamente clausole simili a quelle ABI (anche se era specifica, c’è una clausola di pagamento anche in caso di invalidità del contratto principale e la rinuncia all’art.1957). Tuttavia, essendo fideiussione per un solo prestito, secondo Cass. 2024 non si applica l’automatismo nullità. Inoltre il titolo è passato in giudicato. Purtroppo per Anna non è possibile riaprire il caso sulla nullità ormai. Soluzione: il legale di Anna punta sulla via transattiva: contatta la banca per negoziare una riduzione del debito in cambio di un pagamento immediato (“saldo e stralcio”). Dopo qualche trattativa, Banca Q accetta di chiudere la posizione con 20.000 € (in un’unica soluzione) considerandola pagamento a saldo. Anna, con l’aiuto di parenti, raccoglie la somma e paga. La banca rilascia una lettera in cui dichiara quietanzato e rinuncia alla parte residua. Il pignoramento viene estinto. Anna ottiene la liberazione per via transattiva, senza passare dal giudice, ma ha comunque dovuto pagare una parte significativa. Questo caso evidenzia che non sempre c’è uno spiraglio legale per annullare la fideiussione: quando non si può contestare la validità, l’unica via per cancellare l’obbligo è pagare o accordarsi.
Caso 5: Concessione abusiva di credito – fideiussore liberato ex art.1956 c.c.
Scenario: Luigi è fideiussore omnibus per la società del fratello. Nel 2021 la società aveva già difficoltà finanziarie note (perdite di bilancio, ritardi nei pagamenti fornitori) e la banca lo sapeva. Eppure, confidando nella presenza di Luigi come solido garante, la banca ha nel 2022 incrementato gli affidamenti alla società (passando da 50k a 100k di fido di c/c) senza informare né chiedere consenso a Luigi. Nel 2023 la società fallisce con un’esposizione di 100k verso la banca. La banca pretende l’intera somma da Luigi.
Soluzione: Luigi tramite avvocato eccepisce la violazione dell’art.1956 c.c.: la banca ha aumentato il credito quando già conosceva lo stato critico del debitore, il tutto senza interpellare il fideiussore, approfittando della sua garanzia. Ciò costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali di buona fede e giusta causa di risoluzione del contratto di fideiussione, oltre che causa di liberazione automatica per la parte di nuovo credito non autorizzato. Luigi rifiuta il pagamento. La banca inizialmente insiste, ma in sede di mediazione obbligatoria il mediatore sottolinea che Cassazione e giurisprudenza sono chiare: la banca rischia di perdere in giudizio. Si giunge quindi a un accordo: la banca rinuncia a metà delle pretese (50k) riconoscendo che quell’importo è relativo all’affidamento extra non concordato, e accetta 50k pagabili in 5 anni senza interessi a completa definizione. Luigi, pur di evitare la causa, accetta. Di fatto, è stato parzialmente liberato per la parte eccedente, in forza del principio di cui all’art.1956. Se fossero andati in causa, è probabile che Luigi sarebbe stato dichiarato non tenuto per i 50k aggiuntivi, e forse del tutto libero se la concessione aggiuntiva aveva aggravato irreparabilmente il rischio. Questo esempio mostra come i doveri della banca nel concedere credito possono influire sulla posizione del garante, sino a estinguere la fideiussione se la banca è stata scorretta.
Questi casi coprono molte delle situazioni tipiche: dalla semplice liberazione a seguito di pagamento, alla revoca volontaria, alla battaglia legale per nullità, alla transazione, alla tutela per credito abusivo. Ovviamente le combinazioni reali possono essere infinite, ma la morale per il fideiussore è: conoscere i propri diritti e le possibili vie d’uscita. Un garante informato può evitare di pagare indebitamente o comunque gestire meglio il proprio rischio.
Domande frequenti (FAQ) su fideiussione e cancellazione
D: Che differenza c’è tra fideiussione specifica e omnibus?
R: La fideiussione specifica garantisce un debito determinato (o più debiti specifici) – ad esempio uno specifico mutuo – ed è normalmente limitata a un importo e a una durata collegata al debito. La fideiussione omnibus, invece, garantisce tutti i debiti presenti e futuri che il debitore contrarrà con la banca, entro un massimale, ed è spesso a tempo indeterminato. Quindi la omnibus copre una generalità di rapporti (es. tutti i finanziamenti e scoperti di conto di un’azienda), mentre la specifica è circoscritta. Dal punto di vista del garante, la omnibus è molto più rischiosa perché può estendersi a obbligazioni impreviste e durare a lungo, richiedendo eventualmente il recesso per fermarla. Inoltre, come abbiamo visto, solo le fideiussioni omnibus rientrano nella problematica delle clausole ABI nulle (secondo Cassazione 2024), mentre le specifiche no, a meno di prova contraria.
D: Posso revocare la mia fideiussione in qualsiasi momento?
R: Dipende dal tipo di fideiussione e da cosa si intende per “revocare”. Se la garanzia è relativa a un debito con scadenza fissa (es. un mutuo fino al 2030), il fideiussore non può liberarsi unilateralmente prima del termine senza consenso della banca. Deve attendere la scadenza o l’estinzione anticipata del debito, oppure convincere la banca a liberarlo trovando un sostituto. Invece, se la fideiussione è omnibus o comunque riguarda un rapporto a tempo indeterminato (es. conto corrente, affidamenti senza termine), allora sì, il fideiussore ha diritto di recedere per il futuro: con comunicazione scritta può revocare la garanzia sulle nuove operazioni, restando però vincolato per i debiti già sorti al momento della revoca. Tecnicamente si parla di recesso, più che revoca, ed è un diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza in virtù della natura a tempo indeterminato del rapporto. In ogni caso, la “revoca” non cancella retroattivamente la fideiussione, ma ne limita gli effetti nel futuro.
D: Che differenza c’è tra revoca e cancellazione della fideiussione?
R: Nel contesto in cui li stiamo usando: la revoca (o recesso) è l’atto unilaterale del fideiussore che abbiamo appena descritto, applicabile alle fideiussioni omnibus, con cui si recide il rapporto per i futuri debiti. La cancellazione invece è intesa come l’eliminazione totale dell’obbligo di garanzia – quindi più assimilabile all’annullamento del contratto. Si ha cancellazione quando la fideiussione viene dichiarata nulla o comunque priva di effetti vincolanti, liberando completamente il garante. Ad esempio, se il contratto è illegittimo e otteniamo una sentenza che ne sancisce la nullità, quella è una “cancellazione” definitiva: il fideiussore viene trattato come se non avesse mai assunto l’obbligo. In sintesi, revoca = esonero per il futuro (fideiussione resta valida per il passato), cancellazione = annullamento totale (fideiussione come se non fosse mai esistita). Entrambi i termini implicano che il fideiussore non è più tenuto a garantire, ma con la revoca potrebbe dover rispondere di qualcosa (il pregresso), con la cancellazione no.
D: Come faccio a capire se la mia fideiussione è nulla per lo schema ABI?
R: Devi esaminare il testo della fideiussione e cercare le tre clausole incriminate. In genere corrispondono a queste: 1) una clausola che dice che la banca può chiedere pagamento al garante anche se i pagamenti del debitore sono annullati (clausola di reviviscenza); 2) una clausola in cui il garante rinuncia ai termini dell’art.1957 c.c. e magari anche al beneficio di escussione; 3) una clausola che afferma che la fideiussione resta valida anche se le obbligazioni garantite sono nulle o annullate. Se le trovi (anche formulate in modo simile), allora quasi certamente il tuo contratto è un modulo standard derivante dallo schema ABI 2003, e quindi sono presenti clausole nulle ex art.2 L.287/90. Attenzione: quelle clausole sono spesso numerate nel contratto – ad esempio nei moduli originali ABI erano le clausole nn.2, 6 e 8. Alcune banche potrebbero averle rinumerate ma il contenuto è quello. Se hai dubbi, confronta col testo preciso indicato dalla Banca d’Italia (lo trovi anche in questo documento, sezione nullità ABI). In alternativa, rivolgiti a un legale o associazione di consumatori con esperienza bancaria: loro possono analizzare la fideiussione e dirti subito se rientra tra quelle contestate.
D: Ho scoperto che la mia fideiussione ha le clausole nulle ABI. Posso smettere di pagare o di preoccuparmi?
R: Bisogna essere cauti. La presenza di clausole nulle ti dà un’arma legale forte, ma finché un giudice non le dichiara tali, la banca potrebbe comunque tentare di farti pagare. Quindi non basta “scoprire” la nullità: occorre farla valere con i mezzi opportuni. Idealmente, tramite una diffida alla banca chiedendo la cancellazione (come spiegato prima). Se la banca ignora e insiste nelle richieste, dovrai eventualmente opporti in giudizio per far accertare la nullità. Durante questo iter, non è consigliabile pagare perché rischieresti di pagare somme non dovute per un contratto nullo; tuttavia, devi reagire formalmente. Ad esempio, se arriva un decreto ingiuntivo, non trascurarlo pensando “tanto la fideiussione è nulla”: va fatto ricorso e portata la questione al giudice. In altre parole, la nullità non opera automaticamente da sola, devi attivarti per farla riconoscere. Dopo che (e se) il giudice ti darà ragione, allora sì che potrai “smettere di preoccuparti”. Nel frattempo, se la banca prova un’esecuzione (pignoramento), dovrai chiedere al giudice di bloccarla mostrando che c’è la causa di nullità in corso. Di solito, comunque, molte banche quando vedono una solida contestazione sulla nullità preferiscono attendere l’esito in tribunale o negoziare, piuttosto che procedere aggressivamente.
D: È vero che ormai tutte le fideiussioni bancarie ABI sono nulle?
R: Attenzione, è un’affermazione troppo generica. È vero che molte fideiussioni omnibus stipulate in passato sui moduli ABI risultano con clausole nulle e dunque possono essere annullate. Ma occorre sempre la verifica caso per caso: bisogna vedere quando è stata firmata la fideiussione, quali clausole contiene, se il garante è un consumatore o meno, ecc. Ad esempio, una fideiussione omnibus firmata nel 2018 potrebbe essere già stata modificata dalla banca rispetto allo schema originale, magari eliminando la clausola di sopravvivenza; in tal caso, pur restando simile, potrebbe sfuggire alla nullità antitrust. Oppure, come detto, una fideiussione specifica (per un singolo mutuo) pur avendo clausole vessatorie difficilmente verrà dichiarata nulla per l’intesa ABI. Quindi no, non tutte le fideiussioni sono nulle: lo è la maggior parte di quelle omnibus fatte tra circa 2003 e 2010. Dopo quell’epoca, alcune banche hanno adeguato i contratti, altre no. Ad esempio, ancora nel 2016-2017 risultavano casi in cui venivano sottoposti ai clienti moduli sostanzialmente invariati dal 2003, quindi nulli; altre banche invece avevano introdotto varianti. Insomma, bisogna leggere il contratto. Diffida da chi ti garantisce l’annullamento al 100% senza neanche vedere le carte.
D: Cosa succede se il debitore principale fallisce? La banca può agire contro il fideiussore?
R: Sì. Il fallimento (o liquidazione giudiziale, come si chiama ora) del debitore non libera il fideiussore: anzi, spesso le banche in caso di insolvenza del debitore si rivalgono immediatamente sui garanti, trattandosi di co-obbligati solidali. Il fideiussore in tal caso deve pagare e poi subentra nei diritti verso il debitore fallito (ha diritto di insinuarsi al passivo del fallimento in via di regresso, per cercare di recuperare qualcosa) ex art.1949 c.c. e art. 1203 c.c. (surroga). Tieni presente che se il debitore è assoggettato a fallimento, c’è una particolarità: il creditore (banca) è tenuto comunque per legge a presentare domanda di ammissione al passivo per il suo credito, anche se pensa di soddisfarsi dal fideiussore. Se non lo fa e ciò pregiudica il fideiussore (ad esempio perché il fideiussore pagando non può più surrogarsi in un fallimento chiuso), si rientra nel caso di liberazione ex art.1955 c.c. per fatto colposo del creditore. In pratica, la banca non può semplicemente ignorare la procedura fallimentare contando sulla fideiussione: deve tutelare anche il garante insinuandosi. Se non lo fa e il fideiussore poi paga tutto, quest’ultimo potrebbe eccepire di essere liberato per la parte di danno, oppure chiedere i danni alla banca. Questo scenario però richiede azioni legali complesse. Quindi in sintesi: la banca può e di solito lo fa chiedere al garante di pagare se il debitore fallisce; il fideiussore paga (oppure si difende con le eccezioni possibili: nullità ABI, decadenza 1957, ecc., se applicabili); se paga, si insinua al passivo per recuperare (ma spesso i fallimenti pagano poco o nulla). Una cosa: molte fideiussioni prevedono la rinuncia del fideiussore ad opporre la moratoria fallimentare (art. 120 L.F. che sospende gli interessi), e ad alcune eccezioni connesse. Comunque, per il garante il fallimento del debitore è un evento critico perché praticamente lo espone in prima persona. Vale la pena, se possibile, di intervenire prima (ad esempio, se vedi che l’azienda sta andando male, considera la revoca o sollecita la banca a ridurre fidi per limitare il danno).
D: Se la banca non agisce contro il debitore e lascia passare molto tempo, posso svincolarmi come fideiussore?
R: Sì, questo è precisamente ciò che prevede l’art.1957 c.c. Abbiamo trattato la decadenza semestrale: se il creditore non promuove le sue istanze contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione, il fideiussore è liberato. Ad esempio, il debitore principale doveva pagare un prestito entro 31/12/2022 e non lo fa; se la banca entro il 30/06/2023 non gli ha fatto causa o ingiunzione, il fideiussore (alla data 01/07/2023) è libero. Però attenzione: tale beneficio spetta solo se non è stato derogato nel contratto. Purtroppo quasi sempre le banche inseriscono la clausola di rinuncia del fideiussore a questa decadenza – è una delle clausole standard. Se la clausola c’è ed è valida (contratto non antitrust, fideiussore non consumatore per cui la clausola non è vessatoria se ben evidenziata), allora il fideiussore resta obbligato anche se passano anni. Se invece la clausola di rinuncia è nulla (es. perché schema ABI), allora risorge il diritto del fideiussore di eccepire la decadenza. Dunque devi incrociare le due cose: verifica se nel tuo contratto c’è scritto qualcosa tipo “il fideiussore rinuncia ai benefici del termine di cui all’art.1957 c.c.”. Se non c’è, sei già tutelato dalla legge; se c’è ma la fideiussione è quella ABI, puoi sperare di farla invalidare; se c’è e la fideiussione è specifica (quindi rinuncia valida), allora niente decadenza. Un’ulteriore precisazione: la norma dice “proporre le istanze” entro 6 mesi. Significa iniziare azioni giudiziarie, non basta solleciti informali. Inoltre, se il debitore ha ottenuto un termine di grazia o altri differimenti, il termine decorre dal momento in cui il debito è definitivamente esigibile.
D: Sono un fideiussore consumatore (ho garantito un debito di natura personale altrui). Posso invocare anche la tutela del Codice del Consumo per clausole vessatorie?
R: Sì, è possibile. Se il fideiussore è un consumatore e la banca un professionista, il contratto di fideiussione rientra nel campo di applicazione del Codice del Consumo per quanto riguarda le clausole vessatorie (artt. 33-36 D.Lgs. 206/2005). Molte clausole di quelle menzionate (rinunce, ecc.) potrebbero essere considerate vessatorie perché determinano a carico del consumatore uno squilibrio significativo. L’aspetto interessante è che la nullità di una clausola vessatoria per il Codice del Consumo è nullità relativa (opera solo a favore del consumatore) e si aggiunge alle altre possibili nullità. Ad esempio, la rinuncia al 1957 c.c., se non trattata come antitrust, potrebbe essere vista come clausola che “esclude o limita le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista” oppure che “sanza l’inerzia del professionista”. Non c’è una giurisprudenza ampissima sul punto, perché in genere si è preferito puntare sull’antitrust quando possibile. Però come consumatore hai un’arma in più: puoi eccepire che certe clausole non erano oggetto di trattativa e sono vessatorie (andavano approvate specificamente per iscritto se aggravano la tua posizione, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., e in difetto sono inefficaci; inoltre se rientrano nelle vessatorie del Codice Consumo, sono nulle). Tieni presente che questa strada richiede comunque un giudice: è simile a far valere la nullità, ma basata su norme di consumo. Un esempio: Cass. 26286/2019 ha ritenuto vessatoria verso il fideiussore consumatore la clausola che permette alla banca di modificare unilateralmente le condizioni, e l’ha annullata. Insomma, come fideiussore consumatore hai quantomeno il foro del consumatore (puoi farti citare o citare a casa tua) e qualche tutela extra sui contenuti contrattuali.
D: Se il fideiussore muore, la fideiussione si cancella?
R: La morte del fideiussore non estingue automaticamente la fideiussione. L’obbligo di garanzia rientra nei debiti ereditari: quindi gli eredi del fideiussore subentrano nella sua posizione. Tuttavia gli eredi possono sempre rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario se ritengono ci siano più debiti che crediti. Se invece accettano, diventano garanti a loro volta. In alcuni contratti bancari è previsto che gli eredi possano recedere dalla fideiussione entro X mesi dal decesso, ma sono clausole di favore. Dunque, la fideiussione non si cancella ipso iure per morte del garante; gli eredi però hanno la facoltà di non accollarsi tale peso rinunciando all’eredità. Per la banca, la morte del garante è un elemento di rischio: se ha altri garanti o garanzie magari è tranquilla, sennò cercherà di sollecitare il debitore o i nuovi eredi a confermare la garanzia. Se invece muore il debitore principale, come visto la fideiussione continua (verso gli eredi del debitore e con eventuale procedura concorsuale se c’è).
D: La banca mi chiede di firmare una nuova fideiussione sostitutiva di una vecchia. Devo stare attento a qualcosa?
R: Sì. Se stai sostituendo una vecchia fideiussione (magari perché scaduta o per adeguare le condizioni), fai attenzione che firmando la nuova potresti perdere benefici maturati nella precedente. Ad esempio: se la vecchia fideiussione era di epoca ABI con clausole nulle, e ora la banca ti propone di firmarne una aggiornata (magari senza quelle clausole, ma rinnovando l’impegno), tu stai di fatto rinunciando alla possibilità di eccepire la nullità della vecchia perché la stai novando. La banca talvolta lo fa proprio per “sanare” la situazione: propone al garante di firmare un nuovo modulo “pulito” e contestualmente lo fa rinunciare a eccezioni. Quindi valuta bene con un legale prima di firmare qualsiasi ricognizione del debito o rinnovo di fideiussione: potrebbe convenire non firmare nulla e mantenere la vecchia (se ti è favorevole in ottica difensiva). Se invece la banca minaccia di revocare fidi al debitore se non firmi, valuta il trade-off. Inoltre, se la nuova fideiussione prevede importo maggiore o condizioni peggiori, ricorda che ex art. 1939 c.c. il garante non è obbligato per condizioni più onerose non previste originariamente (eventualmente la garanzia rimane entro i limiti iniziali). Quindi se ti chiedono un aumento di massimale, tu stai prestando una nuova garanzia per la parte eccedente. Insomma, cautela e magari negozia in cambio una liberazione parziale (es. non garantire debiti pregressi oltre una certa data, ecc.).
D: Dopo aver ottenuto la cancellazione/nullità della fideiussione, posso essere risarcito per danni?
R: In teoria sì, ma non è semplice. Ci sono state cause in cui i fideiussori hanno chiesto anche il risarcimento del danno alle banche per averli fatti obbligare con un contratto illecito. Ad esempio Cass. 29810/2017 (Sez.I) aveva riconosciuto che dall’intesa illecita potrebbe derivare un diritto al risarcimento per il fideiussore, ma si tratta di dimostrare un danno oltre alla semplice esposizione. Se tu non hai ancora pagato nulla, ottenere la nullità ti evita il pagamento, ma un danno ulteriore non è facilmente quantificabile (stress? limitazioni creditizie? Difficile da far valutare, a meno di casi particolari). Se invece hai già pagato parte del debito come garante, potresti chiedere interessi o ulteriori danni se provi che, senza quella fideiussione, non avresti pagato. Finora, la maggior parte delle azioni si è limitata a far dichiarare la nullità e ottenere la ripetizione di quanto pagato in indebito. In futuro, non è escluso che possano emergere cause collettive o class action sui danni morali o altre voci, ma ad oggi la priorità è stata liberare i garanti dal pagamento. Un caso in cui un risarcimento potrebbe starci è se, a causa della fideiussione, sei stato segnalato come cattivo pagatore o hai perso opportunità (es. la banca ha escusso la fideiussione e ti ha ipotecato casa illegalmente – dopo l’annullamento potresti chiedere i danni per quella iscrizione ipotecaria). Come sempre, serve un nesso causale e un danno concreto.
D: Quanto tempo ci vuole per “cancellare” una fideiussione?
R: Dipende dal metodo: se parliamo di procedure stragiudiziali, in alcuni casi in pochi mesi si risolve (ad es. diffida accettata dalla banca = la banca ti libera entro 30-60 giorni). Se invece si va in giudizio, possono volerci alcuni anni in prima battuta. Ci sono stati tribunali (specie per le nullità ABI) che hanno gestito le cause anche in 6-12 mesi perché ormai la questione era matura e documentale; altri dove è durato di più. Tieni conto anche del tempo “psicologico”: dal momento in cui sospetti di avere un problema a quando effettivamente lo risolvi potrebbero passare mesi di analisi, negoziazione etc. Dunque non ridurti all’ultimo: se il debitore è in crisi, informati subito sulle tue possibilità, in modo da attivarti prontamente. Per la revoca (caso di omnibus) il tempo è quello di efficacia previsto (spesso immediato dopo ricezione lettera o qualche giorno). La cancellazione dalle banche dati creditizie a seguito di liberazione di solito avviene entro 1-2 mesi dalla comunicazione della banca ai sistemi.
D: La cancellazione della fideiussione influisce sul debitore principale?
R: Indirettamente, potrebbe. Se la fideiussione viene dichiarata nulla e quindi il garante non paga, il debitore principale torna a rispondere da solo del debito. Quindi, ad esempio, se la banca perde la garanzia e c’è ancora il debitore solvibile, intensificherà le azioni contro quest’ultimo. Oppure, se la banca ha perso la causa contro il garante, ciò può costituire un precedente anche per il debitore (ad es. se il motivo era la nullità del contratto principale, allora il debitore non deve pagare neanche lui perché quel contratto era nullo). Ma se il motivo di liberazione è solo una questione legata al garante (es. decadenza 1957, che vale solo per il garante), il debitore rimane comunque debitore per la banca – la decadenza infatti libera il garante ma non estingue il debito principale. Quindi la banca potrà ancora agire contro il debitore, se ne ha la possibilità. In definitiva, la cancellazione è propria del fideiussore: non cancella il debito in sé (a parte il caso in cui la causa di nullità coinvolge anche il contratto di finanziamento).
D: Un consiglio finale per chi è fideiussore e vuole tutelarsi?
R: Il consiglio principale è agire tempestivamente e consapevolmente. Appena sorgono segnali di difficoltà del debitore, non restare passivo: esamina il tuo contratto di fideiussione, informati (anche tramite questa guida) sui tuoi diritti, valuta le opzioni (revoca, negoziazione, contestazione legale). Molti garanti purtroppo si attivano quando ormai la banca ha già chiesto decreto ingiuntivo o peggio eseguito pignoramenti, riducendo i margini di manovra. Invece, giocare d’anticipo – ad esempio inviando una diffida alla prima minaccia di escussione – può metterti in una posizione migliore. Inoltre, coinvolgi il debitore principale: se il debitore riesce a trovare alternative (rifinanziamenti, vendite di beni per pagare, ecc.) tanto meglio per te. Ricorda che come fideiussore hai diritto di rivalerti sul debitore per tutto ciò che paghi (regresso). A volte far presente al debitore “se non paghi tu, dovrò pagare io e poi ti farò causa” può spronarlo a non lasciarti il cerino in mano. Infine, non firmare mai alla leggera una fideiussione: valutane le conseguenze e magari fatti consegnare una copia del testo prima di firmare per poterlo leggere o farlo leggere a un esperto. Questo eviterà brutte sorprese e ti permetterà di negoziare clausole meno pesanti (ad esempio un massimale più basso, una durata definita).
Fonti e riferimenti normativi
- Codice Civile, artt. 1936-1957 (disciplina generale della fideiussione).
- Banca d’Italia, Provvedimento n. 55/2005 (Conclusioni dell’istruttoria antitrust sulle fideiussioni omnibus schema ABI).
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Legge Antitrust), art. 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza; nullità).
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30/12/2021 n. 41994: nullità parziale delle fideiussioni “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale ABI; clausole 2, 6, 8 nulle.
- Cass. Civ. I, 12/12/2017 n. 29810: confermata nullità delle fideiussioni conformi schema ABI; riconosciuto diritto al risarcimento danni derivanti da intese illecite.
- Cass. Civ. I, 22/05/2019 n. 13846: riconosce protrazione della pratica anticoncorrenziale anche dopo 2005; conferma nullità clausole ABI.
- Cass. Civ. I, 20/04/2024 n. 10689 e n. 19401/2024: escludono estensione della nullità antitrust alle fideiussioni specifiche (non omnibus).
- Tribunale di Roma, sent. 16/05/2019 n. 9354: interpreta lo schema ABI come illecito a monte ma sostiene validità dei contratti a valle; orientamento minoritario smentito da Cass. (citato in Pianodebiti).
- Corte d’Appello di Venezia, sent. 13/03/2025 n. 519: limiti temporali all’uso del provv. BI 2005; fideiussione del 1993 non coperta dall’intesa (niente nullità); fideiussione 2011 specifica non nulla.
- Cass. Civ. III, 13/05/2016 n. 9862: (non citata sopra ma rilevante) conferma decadenza ex art.1957 c.c. come causa di estinzione della fideiussione se creditore non agisce entro 6 mesi.
- Cass. Civ. I, 14/06/2016 n. 12117: sul dovere della banca di attivarsi verso il debitore, in relazione all’art.1957.
- Cass. Civ. I, 22/02/2016 n. 33719: obblighi di buona fede della banca verso il fideiussore; rif. art.1956 (cfr. massimazione caso simile Cass. 16827/2016 cit. in testo).
- Cass. Civ. III, 14/04/2016 n. 7294: effetti liberatori transazione col debitore ex art.1301 c.c. in rapporto a fideiussore; qui richiamato in concetto transazione libera fideiussore.
- Cass. Civ. II, 13/05/2020 n. 4175: precisa presupposti art.1955 c.c. (perdita surrogazione deve essere pregiudizio serio, non semplice difficoltà).
- Cass. Civ. I, 14/05/2012 n. 9848 e Cass. I, 18/07/2015 n. 12263: diritto di recesso fideiussore in rapporti a tempo indeterminato (citate in testo).
- Cass. Civ. I, 17/02/2009 n. 3525: applicazione art.1956 c.c., liberazione fideiussore per credito concesso oltre limiti senza consenso.
- Cass. Civ. III, 17/02/2006 n. 3761: limite all’art.1956 se fideiussore è informato (amministratore società, conoscenza presunta).
- Cass. Civ. I, 03/12/2019 n. 31676: sui rapporti fideiussione e disciplina consumatore (fideiussore consumatore, clausole abusive – tema menzionato nelle FAQ).
Hai firmato una fideiussione bancaria e vuoi liberartene? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La fideiussione bancaria è un impegno formale con cui un soggetto (il fideiussore) garantisce il pagamento di un debito altrui. Spesso è richiesta da banche o finanziarie per prestiti, mutui o linee di credito.
Se sei fideiussore e vuoi sapere quando e come è possibile cancellare la fideiussione, la risposta dipende dalla tipologia del contratto, dalla durata, e dal comportamento del debitore principale.
Quando si può chiedere la cancellazione di una fideiussione?
La cancellazione è possibile solo in determinati casi:
- ✅ Il debito garantito è stato interamente estinto
- 📅 È scaduta la durata massima della fideiussione, se prevista a tempo determinato
- ❌ La fideiussione è nulla per vizi formali o clausole abusive
- ⚠️ Il fideiussore è stato revocato o sostituito contrattualmente
- 🛡️ È stata richiesta giudizialmente la liberazione, in caso di eccessiva onerosità o decadenza del credito
⚠️ Se la fideiussione è a tempo indeterminato, la banca può mantenere la garanzia fino a revoca espressa e, in ogni caso, per le obbligazioni già sorte.
Come si cancella una fideiussione bancaria?
Ecco i passaggi operativi:
- 📑 Verifica il contratto di fideiussione: scadenze, oggetto, condizioni di cessazione
- 🏦 Richiedi formalmente alla banca la liberazione per avvenuto pagamento del debito
- ✍️ Invia una revoca scritta in caso di fideiussione a tempo indeterminato (valida solo per obbligazioni future)
- ⚖️ In caso di fideiussione nulla o abusiva, avvia azione legale per l’annullamento o la declaratoria di nullità
- 📬 Pretendi dalla banca una dichiarazione di svincolo formale per interrompere ogni responsabilità residua
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza il contratto di fideiussione e individua eventuali clausole vessatorie o nulle
✍️ Redige la richiesta formale di revoca o cancellazione verso l’istituto bancario
⚖️ Ti difende in giudizio in caso di fideiussione contestata o escussa
🔍 Verifica se la fideiussione è conforme agli standard bancari censurati da Banca d’Italia e Antitrust
🔁 Ti assiste anche nella rinegoziazione o sostituzione della garanzia
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Esperto in diritto bancario e responsabilità da garanzie fideiussorie
✔️ Consulente per cause di nullità delle fideiussioni bancarie ABI
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per imprenditori, garanti familiari, soci e fideiussori solidali
Conclusione
Una fideiussione bancaria non è eterna e non è sempre valida. Se il debito è estinto o il contratto presenta irregolarità, puoi chiedere la cancellazione e liberarti da ogni rischio.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi verificare se ci sono i presupposti per svincolarti e attivare subito una strategia legale.
📞 Contatta ora lo studio per una consulenza riservata e scopri se puoi cancellare la tua fideiussione.