Quanti Giorni Di Tolleranza Per Rateizzazione Agenzia Entrate?

Hai una rateizzazione in corso con l’Agenzia delle Entrate e ti stai chiedendo quanti giorni di tolleranza hai se salti una rata? Hai paura che un piccolo ritardo possa farti decadere dal piano e far tornare immediatamente esigibile tutto il debito?

Molti contribuenti sottovalutano le scadenze delle rate, ma basta una disattenzione per perdere tutti i benefici della dilazione. Conoscere esattamente quanti giorni puoi “sforare” e cosa succede dopo ti permette di evitare brutte sorprese.

Quanti giorni di tolleranza ci sono per il pagamento di una rata?
– Hai un margine massimo di 5 giorni dalla scadenza della rata per considerare il pagamento regolare
– Il pagamento effettuato entro questi 5 giorni non comporta alcuna conseguenza negativa
– Dopo il 5° giorno, la rata è considerata omessa, e si conteggia come una rata non pagata

Quante rate puoi saltare prima di decadere dal piano?
– Puoi saltare fino a 5 rate, anche non consecutive
– Alla sesta rata non pagata, il piano di rateizzazione decade automaticamente
– La decadenza comporta la perdita del beneficio della dilazione, e il debito residuo torna immediatamente esigibile

Cosa succede se decadi dal piano di rateizzazione?
– L’Agenzia delle Entrate può avviare il pignoramento dei tuoi beni o dello stipendio
– Non potrai ottenere una nuova rateizzazione per lo stesso debito
– Eventuali fermi amministrativi, ipoteche o iscrizioni a ruolo tornano attivi
– Per saldare, dovrai pagare tutto l’importo residuo in un’unica soluzione

Come evitare la decadenza dalla rateizzazione?
Segna tutte le scadenze e attiva un pagamento automatico
– Se hai problemi temporanei, valuta una richiesta di sospensione (se possibile)
– Se il piano non è più sostenibile, puoi chiedere una nuova rateizzazione solo in caso di peggioramento documentato della situazione
– Controlla sempre che la rata venga effettivamente addebitata sul tuo conto

Cosa NON devi fare mai?
– Ignorare il ritardo pensando che “tanto non succede nulla”: dopo 5 rate scatta la decadenza
– Aspettare la sesta rata saltata per muoverti: a quel punto non ci sono più margini
– Sottovalutare anche un solo giorno di ritardo oltre i 5 concessi
– Confondere il “mese” con la “scadenza esatta”: il conteggio parte dal giorno indicato nell’atto

Con la rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate hai dei margini, ma sono stretti. E superato quel limite, le conseguenze sono immediate.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario – ti spiega quanti giorni di tolleranza hai sulle rate, cosa comporta la decadenza e come agire per non perdere i benefici del piano.

Hai saltato una rata o rischi di non pagare in tempo?

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Introduzione

La rateizzazione dei debiti fiscali tramite l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER, ex Equitalia) è uno strumento chiave che consente al debitore di diluire nel tempo il pagamento di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS. È un istituto disciplinato principalmente dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche, e negli ultimi anni ha subito rilevanti riforme. Dal punto di vista del debitore, comprendere a fondo le regole della rateizzazione ordinaria – incluse le soglie di accesso, i tassi di interesse applicati, i termini di pagamento e le conseguenze in caso di ritardo o mancato pagamento – è fondamentale per evitare la decadenza dal beneficio e gestire correttamente la propria esposizione debitoria.

Uno degli aspetti pratici più importanti è quanti giorni di tolleranza siano concessi per il pagamento di ciascuna rata oltre la scadenza. La normativa prevede infatti un breve margine di tolleranza per ritardi minimi: attualmente 5 giorni di calendario oltre la data di scadenza. In altre parole, se una rata viene pagata entro cinque giorni dalla sua scadenza, il piano di dilazione non decade e il pagamento è considerato tempestivo (saranno però dovuti gli interessi moratori per i giorni di ritardo). Superato questo limite, invece, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e si perdono tutti i benefici della dilazione.

Questa guida – aggiornata a giugno 2025 – offre un quadro avanzato e dettagliato della rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali e contributivi in Italia, con riferimenti normativi puntuali, ultime novità legislative e giurisprudenziali, esempi pratici e tabelle riepilogative. Il taglio è sia divulgativo che giuridico: pensato per professionisti (avvocati, commercialisti) ma anche per imprenditori e privati cittadini che vogliono capire “come funziona” la dilazione dal lato del debitore. Si tratteranno:

  • Le condizioni di accesso alla rateizzazione ordinaria (importi, soglie, durata massima);
  • Le differenze tra debiti di natura tributaria e contributiva (fiscali vs previdenziali) in sede di dilazione;
  • I termini di pagamento delle rate, il meccanismo dei 5 giorni di tolleranza e gli interessi applicabili in caso di ritardo;
  • Le cause e le soglie di decadenza dal beneficio della rateizzazione (quante rate non pagate la determinano) con evoluzione normativa fino al 2025;
  • Le conseguenze della decadenza e le eventuali possibilità di riammissione o nuova dilazione per i piani decaduti (distinguendo i casi in base alla data di concessione del piano);
  • Alcune sentenze recenti della Corte di Cassazione e prassi ufficiali rilevanti (es. effetti della domanda di rateazione sulla prescrizione e sull’impugnabilità, rilascio del DURC, divieti di compensazione in presenza di debiti rateizzati, ecc.);
  • Una sezione finale di Domande e Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni (ad es. “Cosa succede se pago una rata in ritardo di pochi giorni?”, “Posso chiedere un nuovo piano se sono decaduto?”, “Come differiscono i piani per debiti INPS?”, ecc.), corredata da riferimenti normativi aggiornati.

Nota bene: Questa trattazione è focalizzata sulla rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973, ovvero i piani di dilazione standard concessi dall’Agente della Riscossione su richiesta del contribuente. Non verranno approfondite le definizioni agevolate o “rottamazioni” (come la Rottamazione-ter o quater) se non per cenni di confronto, né le procedure di saldo e stralcio straordinarie, in quanto esulano dall’ambito della rateazione ordinaria. Quando necessario, evidenzieremo le differenze di disciplina tra debiti tributari (erariali o locali) e debiti contributivi (verso enti previdenziali come INPS) all’interno della rateizzazione presso AdER, dal momento che in alcuni casi sussistono peculiari differenze (ad esempio sui tassi di interesse e sugli effetti sul DURC).

Entriamo dunque nel dettaglio della disciplina, partendo dal contesto normativo e dalle recenti riforme che hanno innovato l’istituto del pagamento rateale dei debiti iscritti a ruolo.

1. Quadro normativo generale e tipologie di rateizzazione

La disciplina base della dilazione dei carichi affidati all’agente della riscossione è contenuta nell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Tale norma è stata più volte modificata nel tempo per ampliare l’accesso e rendere più flessibili le condizioni di pagamento rateale. Da ultimo, è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 (attuativo della delega fiscale), in vigore dal 1° gennaio 2025. Di seguito riepiloghiamo i tratti salienti del quadro normativo, distinguendo le tipologie di piani disponibili:

  • Rateizzazione ordinaria: è la dilazione “standard” concessa da AdER in presenza di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente (anche solo autocertificata). Fino al 2024 il piano ordinario aveva una durata massima di 72 rate mensili (6 anni), salvo proroghe per eventi eccezionali. Dal 2025, la riforma ha previsto un graduale aumento del numero massimo di rate concedibili con semplice richiesta: 84 rate (7 anni) per le istanze presentate nel biennio 2025-2026, 96 rate per quelle presentate nel 2027-2028, fino a 108 rate (9 anni) dal 2029 in poi. Resta in ogni caso fissato un minimo importo di ogni rata pari a €50 (soglia invariata). La rateizzazione ordinaria si articola in due sottotipologie:
    • Ordinaria “semplificata” (automatica): concessa su semplice istanza per importi fino a una certa soglia (attualmente €120.000) senza bisogno di documentare la difficoltà economica. È il caso più frequente per privati e piccole imprese.
    • Ordinaria “documentata”: applicabile per importi superiori alla soglia di automaticità (o anche per importi inferiori, se si vuole ottenere un numero di rate maggiore di quello automatico). In questo caso il contribuente deve allegare documentazione sulla propria situazione economico-finanziaria e gli indici di liquidità, in base a criteri fissati per legge (es. valore ISEE per persone fisiche, indici di bilancio per società). La durata massima concedibile può essere più estesa (fino ai limiti previsti per periodo, es. 120 rate) se la situazione di difficoltà è comprovata.
  • Rateizzazione straordinaria: si tratta di una dilazione fino a 120 rate mensili (10 anni), riservata a casi di grave e comprovata difficoltà economica del contribuente. Già prima della riforma 2025, l’art. 19 DPR 602/73 prevedeva la possibilità di estendere il piano a 120 rate in presenza dei requisiti stringenti individuati dal DM 6 novembre 2013 (basati su indici di liquidità e solvibilità). Dopo la riforma, la distinzione terminologica tra “ordinaria” e “straordinaria” rimane per convenzione, ma nei fatti le nuove norme consentono piani fino a 120 rate in modo più flessibile: per importi oltre €120.000 basta documentare la difficoltà e si può ottenere comunque fino a 120 rate (anche senza dover dimostrare gli indici di grave crisi). In sostanza:
    • Per debiti ≤ €120.000, oggi la regola generale è che su semplice richiesta si ottiene un piano fino a 84-96-108 rate (a seconda dell’anno), ma se si vuole andare oltre (fino a 120) è necessario presentare documentazione finanziaria che giustifichi la necessità di più rate.
    • Per debiti > €120.000, la presentazione di documentazione è obbligatoria e consente di accedere direttamente fino a 120 rate (non essendo più previsti tetti inferiori per importi maggiori). In passato, invece, oltre soglie di €60.000 (poi €120.000) si doveva comunque documentare e la durata massima era 72 rate salvo gravi difficoltà per 120 rate; dal 2025 questa distinzione è meno rigida poiché tutte le istanze documentate possono mirare a 120 rate.

Importante: La riforma attuata con il Decreto Legislativo n. 110/2024 (in vigore dal 1/1/2025) ha quindi potenziato l’accesso alla rateizzazione, sia innalzando il numero di rate disponibili, sia confermando la soglia di €120.000 entro cui la richiesta è concessa automaticamente su semplice dichiarazione del contribuente. Questa soglia era già stata portata a 120 mila euro a metà 2022 (prima era 60 mila, poi 100 mila in anni precedenti) e viene mantenuta anche dopo la riforma. Ciò significa che la maggior parte dei debiti di piccolo-medio importo possono essere dilazionati senza dover allegare documenti, snellendo la procedura. Per importi elevati o situazioni più complesse, resta comunque la possibilità della rateazione più lunga previa istruttoria.

Accanto a queste dilazioni ordinarie, ricordiamo brevemente che esistono altre forme particolari di gestione agevolata del debito, che però non rientrano nella rateizzazione ordinaria: ad esempio le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) previste da norme speciali. In tali casi, il debitore può pagare il dovuto scontando sanzioni e interessi, in un numero limitato di rate fissato per legge. Tuttavia, tali procedure seguono regole proprie (decadenza immediata al primo mancato pagamento, termini fissati ex lege, etc.) e non consentono flessibilità o piani personalizzati; inoltre richiedono specifica adesione entro date prefissate. La presente guida non li tratta in dettaglio, concentrandosi invece sul regime ordinario ex art. 19 DPR 602/1973.

Da segnalare infine che per i debiti non ancora affidati ad AdER (quindi non iscritti a ruolo), esistono altre possibilità di dilazione in fase amministrativa: ad esempio, per somme dovute a seguito di controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate (le comunicazioni bonarie), è prevista una rateazione presso l’Agenzia stessa (tipicamente fino a 8 rate trimestrali) con regole in parte diverse; oppure l’INPS consente la rateazione prima dell’iscrizione a ruolo dei contributi mediante domanda diretta all’Istituto. Tali piani “amministrativi” seguono normative differenti (es. nel caso delle comunicazioni dell’Agenzia Entrate, D.Lgs. 462/1997) e non sono oggetto di questa trattazione. Qui ci focalizziamo sui debiti iscritti a ruolo e sulle dilazioni concesse dall’Agente della Riscossione, che costituiscono la fase cruciale per chi ha ricevuto cartelle di pagamento.

Riassumendo, lo scenario normativo al 2025 per la rateizzazione ordinaria è il seguente: il debitore che si trovi in temporanea difficoltà può presentare istanza di dilazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73, e:

  • Se l’importo totale dei carichi per cui chiede la rateazione è ≤ €120.000, l’istanza viene accolta automaticamente fino al numero massimo di rate previsto (84 se nel 2025-26, 96 se 27-28, 108 dal 2029), senza dover allegare documenti (basta barrare la casella di autocertificazione della difficoltà).
  • Se l’importo > €120.000, oppure se comunque il contribuente necessita di un numero di rate superiore a quello “ordinario” automatico (es. chiedere 120 rate anche se il debito è 50 mila perché la rata da 84 sarebbe troppo alta), deve documentare la propria situazione economica. In tal caso AdER valuta i documenti (dichiarazioni fiscali, bilanci, indici finanziari, ISEE, ecc.) e può concedere un piano fino a 120 rate mensili.
  • In entrambi i casi, ogni rata (eccetto l’ultima che può essere leggermente inferiore) deve essere di ammontare almeno pari a €50, quindi se dal calcolo risultassero rate più piccole, il numero di rate viene automaticamente ridotto per rispettare tale vincolo.
  • È possibile chiedere la dilazione anche se sono già in corso procedure esecutive (pignoramenti) da parte di AdER: in genere, pagando la prima rata del piano concesso, le procedure esecutive in corso vengono sospese o estinte (ad es. un fermo amministrativo o ipoteca non verranno iscritti, e se già iscritti potranno essere poi rimossi a certe condizioni; un pignoramento in corso viene estinto se non si è ancora tenuta l’assegnazione). Vedremo questi effetti nel dettaglio più avanti.
  • Un contribuente può avere più rateizzazioni contemporaneamente su differenti carichi. Ad esempio, se Tizio ha una dilazione in corso e riceve una nuova cartella, può chiedere un ulteriore piano per quest’ultima. Ci sono però limiti: non si può rateizzare di nuovo lo stesso debito già oggetto di un piano decaduto di recente (come vedremo, la legge dal 2022 vieta di riammettere gli stessi ruoli in un nuovo piano se la decadenza è avvenuta su un’istanza post-16/7/2022). Inoltre, se si chiede una nuova rateazione mentre un’altra è in corso, l’AdER può valutare il merito creditizio complessivo del contribuente e la sostenibilità delle rate totali.

Nei capitoli successivi approfondiremo gli aspetti operativi: prima le condizioni di accesso e la durata dei piani (con la nuova articolazione 2025 in poi), poi il pagamento delle rate (scadenze, tolleranza, interessi), quindi le cause di decadenza e le possibilità di riammissione in caso di inadempimento. Faremo anche un focus sulle differenze tra debiti tributari e contributivi nell’ambito delle dilazioni, e segnaleremo le ultime sentenze di legittimità che hanno inciso su questi temi (prescrizione, impugnabilità, ecc.).

2. Condizioni di accesso, durata delle rate e importi: ordinario vs straordinario

In questa sezione esaminiamo in dettaglio come richiedere la rateizzazione e quali condizioni vanno soddisfatte. Ci focalizzeremo sulla rateizzazione ordinaria, evidenziando però quando interviene la necessità di un piano straordinario (120 rate) o di presentare documentazione. Analizzeremo inoltre la durata massima dei piani concessi a seconda del periodo, poiché – come anticipato – dal 2025 sono entrate in vigore nuove soglie.

2.1 Requisiti soggettivi e oggettivi per la dilazione

Chi può chiedere la rateizzazione? Qualsiasi debitore iscritto a ruolo (persona fisica, ditta individuale o società) può presentare istanza di dilazione ad AdER se si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagare in un’unica soluzione il proprio debito. Questa formula legislativa (“temporanea difficoltà”) è volutamente generica: in prima battuta è il contribuente stesso a dichiarare di trovarsi in tale condizione. Non occorre che la difficoltà sia grave (quella è richiesta solo per piani straordinari da 120 rate con vecchie regole); basta che non si disponga della liquidità per pagare tutto immediatamente senza pregiudicare la propria situazione economica.

Ambito dei debiti rateizzabili: Sono dilazionabili tutte le somme iscritte a ruolo affidate ad AdER, comprese: cartelle di pagamento derivanti da imposte erariali (es. IRPEF, IVA, bollo auto, tasse varie) o tributi locali; avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate (che dal 2011 valgono come cartelle); avvisi di addebito INPS (che valgono come cartelle per i contributi previdenziali). Sono escluse dalla rateazione solo poche categorie particolari di somme, come sanzioni non pecuniarie, importi oggetto di procedure concorsuali già definite, e in generale debiti per i quali la legge prevede l’indivisibilità del pagamento. Nel vademecum AdER (Maggio 2024) si chiarisce che rientrano nella dilazione tutti i carichi a ruolo degli enti creditori che non abbiano escluso questa possibilità. Dunque tipicamente si può rateizzare qualsiasi cartella esattoriale, comprese quelle contenenti multe stradali, contributi consortili, ecc., salvo che l’ente impositore non abbia comunicato ad AdER di non voler concedere dilazioni (caso raro).

Quando presentare la domanda: La domanda di rateazione può essere presentata in qualsiasi momento dopo la notifica della cartella (o atto esecutivo equiparato) e prima che il debito sia stato integralmente saldato o altrimenti definito. Non è necessario attendere 60 giorni dalla notifica (il termine di pagamento della cartella) – anzi, presentando l’istanza entro i primi 60 giorni, si evita l’insorgere di interessi di mora nel frattempo. Se si lascia trascorrere il termine di 60 giorni senza pagare né chiedere dilazione, tecnicamente il carico diventa “scaduto” e AdER potrebbe avviare azioni esecutive; tuttavia, finché una rateizzazione viene concessa, anche se chiesta dopo i 60 giorni, essa “copre” la morosità pregressa (restano dovuti però gli interessi di mora maturati tra la scadenza e la domanda). In pratica è consigliabile inoltrare la richiesta prima possibile, idealmente entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, per minimizzare oneri aggiuntivi. Ma è ammessa anche più tardi, persino a procedure esecutive iniziate (in tal caso, come detto, il pagamento della prima rata blocca le procedure esecutive in corso salvo siano già in fase conclusiva).

Modalità di presentazione: Dal punto di vista procedurale, la domanda può essere presentata online tramite il portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione (area riservata o servizio email/PEC dedicato) oppure presso gli sportelli AdER sul territorio. La modulistica ufficiale prevede di indicare: i riferimenti delle cartelle/avvisi da dilazionare, il numero di rate richiesto (entro i massimali di legge), l’eventuale dichiarazione di difficoltà economica (spuntando la casella se sotto soglia €120k) ovvero l’allegazione di documenti (se sopra soglia o comunque richiesti). La domanda è un atto autonomo e impugnabile solo in caso di rigetto: ciò significa che se AdER respinge l’istanza (o la accoglie parzialmente concedendo meno rate di quelle chieste), tale provvedimento negativo può essere impugnato dal contribuente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria). La giurisprudenza qualifica infatti il diniego di rateazione come rifiuto di agevolazione, impugnabile ai sensi dell’art. 19, c.1, lett. h) D.Lgs. 546/1992. Nella pratica, i rigetti sono poco frequenti se si rispettano i criteri di legge; possono avvenire ad esempio se l’istanza documentata non dimostra i requisiti, oppure se il contribuente ha già perso un precedente piano e non può ottenerne un altro sugli stessi debiti (vedremo oltre). In caso di diniego, AdER deve motivare le ragioni e precederlo da comunicazione dei motivi ostativi ex L. 241/1990, dando 10 giorni per eventuali osservazioni del contribuente prima della decisione finale.

2.2 Durata massima della rateizzazione e numero di rate concedibili

La durata del piano di rateazione dipende essenzialmente dall’importo del debito e dall’anno di presentazione della richiesta, a seguito delle modifiche normative intervenute. Come anticipato, fino al 31 dicembre 2024 si applicava la disciplina previgente (massimo 72 rate salvo 120 in casi straordinari), mentre dal 1° gennaio 2025 si applicano i nuovi massimali introdotti dal D.Lgs. 110/2024. Di seguito forniamo un prospetto riepilogativo:

Durata massima della rateizzazione (piani ordinari):

  • Istanze presentate entro il 31/12/2024:
    • Fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi ≤ €120.000.
    • Fino a 120 rate mensili (10 anni) solo in caso di grave difficoltà comprovata (piano straordinario ex previgente art. 19, con indici DM 6/11/2013).
      (Nota: tra il 2020 e il 2021, per effetto di provvedimenti Covid, tutti i piani concessi in quel periodo sono stati di 72 rate automatici con soglia elevata a 100/120k, e con soglie di decadenza diverse, v. oltre. Ma la regola generale era 72.)
  • Istanze presentate nel 2025-2026 (nuova disciplina):
    • Fino a 84 rate mensili (7 anni) su semplice richiesta per importi ≤ €120.000.
    • Da 85 fino a 120 rate mensili se il contribuente richiede una durata maggiore e documenta la difficoltà (anche per importi ≤ €120k). Per importi > €120k, documentazione obbligatoria ma sempre con possibilità fino a 120 rate.
  • Istanze presentate nel 2027-2028:
    • Fino a 96 rate mensili (8 anni) su semplice richiesta (importi ≤ €120k).
    • Da 97 a 120 rate con istanza documentata.
  • Istanze presentate dal 1° gennaio 2029 in poi:
    • Fino a 108 rate mensili (9 anni) automatiche (≤ €120k).
    • Da 109 a 120 rate con documentazione.

Come si nota, la riforma ha introdotto un meccanismo graduale: nel primo quadriennio di applicazione, il numero massimo di rate “automatiche” aumenta (84→96→108) e conseguentemente la fascia “documentata” si riduce. Dal 2029 a regime, la differenza sarà minima (108 vs 120). Questa scelta è motivata da ragioni di gettito: il legislatore ha voluto evitare che improvvisamente tutti i debiti potessero essere dilazionati in 9 o 10 anni senza istruttoria, introducendo gradualmente l’ampliamento. Per il debitore, comunque, già nel 2025 c’è un notevole vantaggio rispetto al passato: un piano automatico di 84 rate anziché 72, e la possibilità di arrivare a 120 rate senza dover dimostrare indicatori di crisi drammatica, ma con una più semplice documentazione della difficoltà economica.

Esempio pratico: se un contribuente ha un debito di €100.000 e chiede la rateizzazione nel 2025, potrà ottenere d’ufficio fino a 84 rate (circa 7 anni). Se la rata da ~€1.190/mese (100k/84) risultasse ancora troppo onerosa, può allegare documenti e motivare la necessità di estendere il piano: AdER potrebbe concedergli, poniamo, 100 rate da ~€1.000 l’una, o anche il massimo di 120 rate (in tal caso rata €833). Prima della riforma, senza gravi e comprovate crisi, il limite era 72 rate (€1.388 al mese), superabile fino a 120 solo con difficoltà molto gravi (es. indice “Alfa” <3 per imprese, ecc.).

Nota: La norma prevede comunque che la dilazione sia concessa solo se l’importo di ogni rata (salvo l’ultima) è almeno €50. Per debiti di piccolissimo importo, ciò può comportare un numero di rate inferiore al massimo teorico. Ad esempio, un debito di €300 potrebbe essere dilazionato al massimo in 6 rate da €50, anche se il richiedente chiedesse 18 rate mensili da ~€16 (non consentite perché sotto il minimo).

Riepilogo in tabella – Durata massima piani rateali:

Periodo di presentazione istanzaRate massime senza documentiRate con documentazione
Entro il 31/12/2024 (regole previgenti)72 (≤€120k)Fino a 120 se grave difficoltà
2025-2026 (riforma D.Lgs 110/2024)8485–120 (anche per ≤€120k, se richiesto)
2027-20289697–120
Dal 2029108109–120

Legenda: “Rate massime senza documenti” indica le rate ottenibili su semplice dichiarazione (debiti ≤ soglia €120mila). Oltre tali rate, occorre istruttoria documentale fino al tetto di 120.

2.3 Importo dovuto e piano di ammortamento delle rate

La rateizzazione accordata da AdER si sostanzia in un piano di ammortamento a rate costanti (salvo l’ultima) con interessi di dilazione. Quando la dilazione viene approvata, l’Agente della Riscossione emette un provvedimento di accoglimento in cui è indicato: l’elenco dei ruoli oggetto di dilazione, l’importo totale dovuto, il numero delle rate con il relativo importo ciascuna, la scadenza delle rate e gli estremi per il pagamento (bollettini RAV o modelli di pagamento con QR code, etc.). La prima rata è generalmente fissata a 30 giorni dall’accoglimento (o 60 giorni in alcuni casi previsti dalle norme transitorie), le successive hanno scadenza mensile l’ultimo giorno di ciascun mese (salvo indicazioni diverse). È possibile richiedere l’addebito diretto su conto corrente delle rate (SEPA SDD), così da evitare dimenticanze.

L’importo complessivo dovuto in rateazione comprende:

  • Il capitale (le somme iscritte a ruolo originariamente, ad es. imposta, contributo, sanzioni amministrative, ecc.);
  • Le sanzioni amministrative incluse nel ruolo (ad es. sanzioni tributarie, sanzioni civili INPS per omesso versamento contributi, multe stradali – queste ultime sono esse stesse il “capitale” della cartella nel caso delle contravvenzioni);
  • Gli interessi di mora maturati dalla scadenza originaria della cartella fino alla data di presentazione dell’istanza di rateazione (se la richiesta è fatta dopo i 60 giorni dalla notifica). Se invece la domanda è presentata entro i 60 giorni, interessi di mora non se ne applicano affatto poiché il pagamento è considerato tempestivo;
  • L’aggio di riscossione (compenso di AdER) solo per i ruoli affidati fino al 31/12/2021. Infatti, per effetto di modifiche normative, dal 2022 l’aggio non è più dovuto al contribuente ma viene coperto dalla fiscalità generale. Dunque per cartelle dal 2022 in poi non si pagano più i circa 3-6% di aggio che prima gravavano. Per cartelle antecedenti il 2022, invece, l’aggio residuo viene conteggiato nel piano;
  • Gli interessi di rateizzazione (interesse di dilazione) calcolati sulle rate successive alla prima, al tasso vigente. Questo è il “costo” per dilazionare, corrispondente agli interessi sull’importo via via posticipato.

Il piano viene calcolato secondo le regole dell’ammortamento a rate costanti (alla francese) applicato all’importo dilazionato con il tasso di interesse di dilazione. In pratica, l’importo delle singole rate viene determinato tenendo conto degli interessi maturandi, risultando costante (quota interessi decrescente e quota capitale crescente nel tempo). Senza entrare in formule complesse, basti sapere che il tasso di interesse di dilazione è fissato dalla legge: esso è attualmente (dal 2025) pari al 2,5% annuo. Fino al 2024 era più elevato e differenziato in base alla natura del debito: 4% annuo per i ruoli di natura erariale (imposte) e un tasso spesso maggiore per i ruoli previdenziali (INPS) comunicato dall’ente – in pratica attorno al 6%–8% annuo, potendo arrivare fino a ~10% per alcune annualità. Ad esempio, il vademecum AdER 2024 riportava: “interessi di rateizzazione attualmente al 4,5% per ruoli erariali e al 10,5% per ruoli previdenziali”. Questa disparità derivava dal fatto che il tasso per i debiti previdenziali era equiparato alle sanzioni civili INPS per dilazioni, tradizionalmente più alto. Con la riforma 2025, si è uniformato il tasso al 2,5% per tutti, abbassandolo notevolmente. Ciò rende la dilazione molto meno onerosa, soprattutto per chi aveva debiti contributivi.

Per capire l’incidenza: su €10.000 dilazionati in 60 rate (5 anni), con tasso 2,5%, la rata è di circa €177,5. Con il precedente 4%, sarebbe stata ~€184; con 8% addirittura ~€202. Dunque, grazie all’abbassamento al 2,5%, il debitore paga meno interessi nel periodo.

Calcolo degli interessi di dilazione: formalmente, essi decorrono dalla data di scadenza originaria (se l’istanza è presentata entro tale termine) oppure dalla data di presentazione dell’istanza (se presentata dopo la scadenza). Ma praticamente sono calcolati sul debito residuo e “spalmati” nelle rate. Non si pagano interessi di dilazione sugli eventuali interessi di mora già maturati (niente anatocismo). Gli interessi di mora eventualmente già maturati fino alla domanda vengono però inseriti nel capitale da dilazionare.

Sintesi dei tassi (storico vs attuale):

  • Fino al 2024: interesse dilazione 4% annuo su imposte erariali; tasso variabile (fino ~8-10%) su contributi INPS. (Tasso fissato da DM Finanze per imposte, e da normativa INPS per contributi).
  • Dal 1° gennaio 2025: interesse dilazione 2,5% annuo per tutti i ruoli, per effetto dell’art. 13 D.Lgs. 110/2024 che ha modificato l’art. 21 DPR 602/73. (Da notare: indipendente dal tasso di interesse legale, che nel 2025 è 2%: il 2,5% è un tasso ad hoc di legge per le dilazioni).

Pagamento anticipato: Il debitore può sempre scegliere di estinguere anticipatamente il debito residuo durante la rateizzazione, pagando in unica soluzione quanto ancora dovuto. In caso di estinzione anticipata, non sono dovuti gli interessi di dilazione sulle rate non ancora scadute (ovviamente).

Conosciute le caratteristiche generali del piano, passiamo ora ad esaminare la fase cruciale del pagamento delle rate, in particolare le scadenze, la gestione di eventuali ritardi e il concetto di tolleranza di legge di 5 giorni, che costituisce il fulcro della domanda iniziale (“quanti giorni di tolleranza?”).

3. Pagamento delle rate: scadenze, giorni di tolleranza e interessi di mora

Una volta ottenuta la rateizzazione, il debitore deve rispettare le scadenze mensili previste. Generalmente, come già accennato, la prima rata scade 30 giorni dopo la comunicazione di accoglimento del piano, e le successive scadono l’ultimo giorno di ciascun mese. AdER invia al contribuente i bollettini o i dati per il pagamento di tutte le rate del piano. Vediamo ora come funziona la gestione dei pagamenti e soprattutto cosa succede in caso di ritardo.

3.1 Termini di pagamento e margine di tolleranza

Scadenza ordinaria: La rata va pagata entro la fine del mese di riferimento (salvo diverso calendario indicato nel piano). Ad esempio, se ho un piano con prima rata a giugno 2025, le rate successive saranno con scadenza 31 luglio 2025, 31 agosto 2025, e così via fino all’ultima. Se il giorno di scadenza cade di sabato, domenica o festivo, il pagamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (principio generale di slittamento delle scadenze al giorno non festivo ex L. 4/1929), e ciò è considerato regolare. Inoltre – questa è la specificità – la legge stessa concede un’ulteriore tolleranza di 5 giorni oltre la scadenza. Questo significa che il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro i 5 giorni successivi la scadenza.

In altre parole, esiste un “paracadute” normativo: non si decade dal beneficio della rateazione se la rata viene versata entro i 5 giorni di calendario dalla scadenza. Questo vale per ciascuna rata. Non importa il motivo del ritardo (dimenticanza, problemi tecnici, ecc.), la legge accorda comunque questi 5 giorni aggiuntivi. È importante sottolineare che i “5 giorni” si calcolano a calendario, includendo sabato e domenica. Se però l’ultimo di quei 5 giorni è festivo, per analogia dovrebbe slittare al primo giorno utile (ma in pratica i 5 giorni sono già un’estensione a calendario).

Esempio: scadenza rata 31 luglio 2025 (che è giovedì ipotizziamo). Il pagamento sarà considerato nei termini se effettuato entro il 5 agosto 2025. Se invece il 31 luglio fosse caduto di domenica, la scadenza formale slitterebbe a lunedì 1 agosto, e aggiungendo 5 giorni si arriverebbe al 6 agosto. In generale AdER nelle sue comunicazioni indica già il termine ultimo considerando i 5 giorni. Ad esempio, per una rata in scadenza il 31 maggio 2025, l’Agenzia chiarisce che con i cinque giorni di tolleranza il pagamento entro il 5 giugno 2025 è ritenuto tempestivo.

Base normativa: La tolleranza dei 5 giorni è prevista dalla legge e confermata da prassi ufficiali. In particolare, è stata introdotta nel contesto delle definizioni agevolate (rottamazioni) e poi estesa in via generale. La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha esplicitato per la rottamazione-quater che i pagamenti entro 5 giorni dalla scadenza non causano decadenza. Inoltre l’art. 19 DPR 602/73, come modificato, menziona questo margine di tolleranza per i piani rateali ordinari. Dunque, è un dato assodato nell’ordinamento di riscossione.

Interessi per ritardato pagamento entro i 5 giorni: Pagare entro il quinto giorno di tolleranza evita la decadenza, ma comporta comunque l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora per i giorni di ritardo. Infatti, la rata viene considerata come pagata regolarmente ai fini del beneficio, ma essendo oltre la scadenza originaria, maturano interessi giornalieri su quell’importo per i giorni di differimento. Gli interessi di mora sulle cartelle sono determinati annualmente (nel 2023 erano al 2,68% annuo, nel 2024 al 3,01%, nel 2025 al 4,11% circa, in aumento col tasso legale) e si applicano dal giorno successivo la scadenza al giorno del pagamento. Dunque, se pago 4 giorni dopo, avrò un piccolo importo aggiuntivo dovuto. AdER richiede che per considerare la rata “regolarmente pagata” entro la tolleranza, oltre al capitale della rata si versino anche questi interessi di mora calcolati automaticamente e l’eventuale quota di aggio maturata (per ruoli ante 2022). In genere, se si utilizza il bollettino RAV già precompilato entro breve termine, bisognerà integrare a parte gli interessi; chi paga online sul sito AdER vede calcolato l’importo dovuto in tempo reale.

Se si paga oltre i 5 giorni: In tal caso, la rata viene considerata omessa ai fini del conteggio della decadenza. Ciò significa che se anche solo uno dei versamenti arriva con più di 5 giorni di ritardo, per la legge quella rata è “mancata” e concorre a far scattare la decadenza del piano al raggiungimento del numero di rate non pagate previsto (vedremo a breve le soglie: tipicamente 8 rate non pagate). Attenzione: pagare oltre il termine non è inutile – il pagamento riduce il debito, ma non salva la rateazione. In pratica:

  • Ritardo ≤ 5 giorni: il piano prosegue, rata considerata pagata nei termini (seppur con interessi di mora da corrispondere).
  • Ritardo > 5 giorni: quella rata è computata come non pagata. Se ciò fa sì che il numero di rate non pagate raggiunge la soglia di decadenza, il piano decade immediatamente; altrimenti, il piano prosegue ma quella rata rimane dovuta (ossia dovrai comunque pagarla perché il debito altrimenti risulterà non integralmente versato). In pratica AdER considera la rateazione in corso finché non superi il limite di rate non pagate. Un pagamento tardivo oltre 5 giorni verrà comunque imputato a riduzione del debito (non perdi i soldi), ma non “cura” la rata ai fini del conteggio: rimane come rata saltata.

Rata non pagata o parzialmente pagata: Anche una rata versata solo in parte è considerata come non pagata ai fini del beneficio. Bisogna quindi fare attenzione a versare sempre l’importo esatto indicato. Versare meno equivale a saltare la rata (la somma versata sarà trattata come acconto sul debito totale).

In sintesi, la regola è: basta un giorno in più oltre i 5 di tolleranza perché la rata sia “saltata”. AdER ha quindi un approccio rigoroso su questo termine.

Fortunatamente, 5 giorni sono un margine sufficiente per rimediare a brevi dimenticanze. Inoltre, va ricordato che è possibile attivare il pagamento domiciliato su conto corrente, eliminando il rischio di scordarsi la scadenza: in tal caso la banca addebita in automatico alla scadenza la rata. Qualora sul conto non vi fossero fondi, il pagamento non andrebbe a buon fine; tuttavia spesso AdER ripresenta l’addebito pochi giorni dopo, sfruttando proprio i giorni di tolleranza (quindi è bene nel dubbio ricaricare il conto entro quei 5 giorni).

Vediamo un esempio concreto di calcolo interessi di mora per ritardo: supponiamo una rata da €500 scaduta il 30 aprile, pagata il 7 maggio (quindi 7 giorni di ritardo, 2 giorni oltre la tolleranza). Il tasso di mora vigente ipotizziamo 3% annuo (~0,00822% al giorno). Gli interessi di mora per 7 giorni sono circa €500 * 0,00822% * 7 = €0,287 (circa 29 centesimi). Cifra irrisoria, ma la conseguenza grave è che avendo sforato i 5 giorni, la rata del 30 aprile viene considerata non pagata ai fini del piano! Quindi se il piano prevede decadenza dopo 8 rate non pagate, quella è una delle 8 possibili “x” rosse. Se invece il contribuente avesse pagato entro il 5 maggio, la rata sarebbe stata regolare e gli interessi dovuti sarebbero stati solo per quei 5 gg (5 centesimi in meno, differenza minima), ma soprattutto il piano restava salvo. Morale: qualche euro di interessi in più è nulla rispetto al rischio di perdere la dilazione; bisogna evitare assolutamente di superare il 5° giorno di ritardo.

3.2 Conseguenze del ritardo: decadenza dal piano di rateizzazione

Quando uno o più pagamenti vengono omessi oltre i limiti consentiti, il debitore incorre nella decadenza dal beneficio della rateizzazione. La decadenza significa che l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione e l’Agenzia Riscossione può riprendere o avviare subito le azioni di recupero coattivo (pignoramenti, fermi ecc.) per il totale dovuto. Inoltre, gli eventuali importi versati con le rate precedenti vengono trattenuti a titolo di acconto sul dovuto ma si perdono i benefici degli eventuali sconti o dilazioni: ad esempio, nelle definizioni agevolate la decadenza fa perdere lo sconto su sanzioni e interessi; nella rateazione ordinaria non ci sono sconti, ma si perde la possibilità di rateizzare ancora quell’importo. In più, decadendo, il contribuente torna ad essere “inadempiente” a tutti gli effetti, con possibili ulteriori effetti negativi (come vedremo: impossibilità di compensare crediti fiscali, perdita del DURC regolare, etc.).

È quindi fondamentale capire quante rate non pagate fanno scattare la decadenza. Tale numero è variato negli ultimi anni per una serie di interventi legislativi (specie a seguito del COVID). Forniremo prima la regola generale attuale e poi una tabella con le varie situazioni:

  • Regola attuale (piani dal 16/7/2022 in poi): la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. In pratica, il piano salta se il contribuente accumula otto rate non pagate (o pagate in ritardo oltre 5 gg, il che equivale a non pagate) nell’arco del piano. Non è necessario che siano 8 rate di fila: conta il totale delle rate omesse. Questo è stato introdotto dall’art. 15-bis DL 50/2022 (conv. L. 91/2022) per le richieste da quella data in poi. Prima era diverso (5 rate). Attenzione: se tra le rate impagate vi è l’ultima rata del piano, la decadenza scatta immediatamente anche con meno di 8 rate mancanti. Ciò per evitare che uno non paghi la rata finale pensando di farne mancare solo una: se l’ultima non viene pagata, il beneficio decade comunque.
  • Regime precedente: per piani di rateazione concessi in passato, valgono le soglie vigenti all’epoca. Riassumiamo nella tabella seguente (fonte: vademecum AdER e circolari):
Periodo di concessione del pianoNumero di rate il cui mancato pagamento causa la decadenza
Rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (ante Covid)5 rate non pagate (anche non consecutive) – regime ordinario pre-2020
Rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 202110 rate non pagate (anche non consecutive) – regime emergenziale Covid (portato a 10 dal DL 137/2020)
Rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 20225 rate non pagate (anche non consecutive) – breve ritorno alla regola pre-Covid
Rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 in poi8 rate non pagate (anche non consecutive) – nuova regola vigente

Come si vede, la tolleranza sul numero di rate omesse è cambiata: durante la pandemia era stata molto ampliata (fino a 18 per piani già in essere all’inizio dell’emergenza, e 10 per quelli nuovi 2020-21), per poi tornare a 5 nel primo semestre 2022 e infine assestarsi a 8 dal DL Aiuti (luglio 2022). Oggi dunque chi ottiene un piano ha una discreta flessibilità: può permettersi di saltare (o pagare oltre i 5gg) fino a 7 rate complessive senza decadere. Alla ottava rata non pagata, si decade automaticamente. Va ribadito: non conta se nel frattempo alcune di quelle rate siano state versate in ritardo (oltre 5gg) o magari successivamente pagate: ai fini del conteggio, se pagate oltre la tolleranza, sono “buche” che vanno a sommarsi. Quindi bisogna stare attenti a non collezionare 8 infrazioni.

Ultima rata impagata: come detto, fa eccezione il caso in cui una delle rate non pagate sia proprio l’ultima del piano. In tal caso la decadenza scatta subito, anche se magari è la prima rata non pagata in assoluto. Ciò perché la legge presume che se non paghi l’ultima è come non concludere il piano. Ad esempio, se avevo pagato regolarmente 23 rate su 24 e non verso l’ultima, teoricamente sarebbe solo 1 rata non pagata su 8 consentite; ma essendo l’ultima, il piano decade comunque immediatamente. In questo scenario peraltro tutto il debito residuo coincide con quella rata finale, quindi la decadenza non cambia l’importo dovuto ma impedisce di chiedere eventuali proroghe e consente ad AdER di attivarsi subito per riscuoterla coattivamente. Conclusione: mai saltare l’ultima rata pensando di avere “bonus” inutilizzati – quell’ultima va sempre saldata entro tolleranza.

Effetti della decadenza: Una volta decaduto dalla dilazione:

  • Il debitore perde il beneficio del termine: il debito residuo diventa immediatamente esigibile in unica soluzione. Non è più prevista la possibilità di ulteriore dilazione per gli stessi carichi (salvo eccezioni per piani più vecchi, vedi dopo).
  • L’Agente della Riscossione può riprendere senza ulteriori avvisi le procedure di recupero: pignoramenti su conti, stipendi, beni mobili e immobili, iscrizione di fermi amministrativi su autoveicoli, ipoteche, e così via. Il tutto per l’intero importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi originari. Attenzione: se il piano era relativo ad una definizione agevolata, la decadenza comporta che tornano dovute anche le sanzioni e gli interessi annullati, come se la rottamazione non fosse mai esistita (nel nostro contesto di rateazione ordinaria, invece, il debito residuo era già comprensivo di tutto).
  • Non è dovuto alcun indennizzo ulteriore: le rate versate fino a quel momento restano acquisite a titolo di acconto. Il debitore deve solo pagare il residuo (con interessi di mora calcolati dal giorno di scadenza dell’ultima rata pagata regolarmente in poi). Non c’è restituzione delle rate pagate, chiaramente.
  • Il contribuente decaduto torna in posizione di morosità totale verso l’ente creditore, con tutte le conseguenze amministrative: ad esempio, se era un’impresa, viene considerata irregolare ai fini DURC (se il debito riguardava contributi) e “inadempiente” ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73, il che blocca eventuali crediti verso la PA e consente la compensazione forzata; inoltre, come vedremo, se si hanno crediti fiscali in F24, scatta il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti. In altre parole, decadendo si perdono protezioni e si attivano le sanzioni accessorie previste per chi ha debiti iscritti a ruolo non in regola.

Va segnalato che esiste la possibilità di chiedere una proroga del piano di rateazione prima di decadere: l’art. 19 prevede che, in caso di sopravvenute difficoltà, il debitore possa chiedere una proroga della dilazione, una tantum, ottenendo un nuovo piano più lungo (fino ad altre 72 o 120 rate a seconda dei casi). Ma questo è possibile solo se al momento della richiesta di proroga il debitore è in regola con i pagamenti del piano in corso, ossia non deve essere ancora decaduto. Se ha già saltato rate oltre soglia, perde anche la possibilità di proroga. La proroga può essere ordinaria (ulteriori max 72 rate) o straordinaria (ulteriori max 120 rate) a seconda del peggioramento della situazione. Ad esempio, Tizio con un piano di 60 rate potrebbe chiedere, prima di saltare rate, di prorogarlo a 100 rate se dimostra che il suo reddito è calato e non riesce più a sostenere la vecchia rata. La proroga, se concessa, evita la decadenza rimodulando il piano. Ma una volta decaduto, non si può ottenere proroga perché il piano non c’è più.

Riassunto: pagare tutte le rate puntualmente (o al massimo entro i 5 giorni di tolleranza) è essenziale. In caso contrario, c’è un certo margine (fino a 7 rate omesse per piani nuovi) ma non bisogna mai arrivare a raggiungere la soglia fatidica dell’ottava rata saltata, pena la decadenza con tutte le conseguenze.

4. Riammissione e nuova rateizzazione per i decaduti: è possibile?

Uno dei quesiti più importanti dal punto di vista del debitore è: se perdo la rateizzazione, posso in qualche modo rimediare? Cioè, esiste la possibilità di chiedere una nuova dilazione sul debito residuo dopo la decadenza? La risposta dipende dalla data di concessione del piano originario. La normativa infatti è cambiata nel 2022 in senso restrittivo:

  • Per i piani concessi fino al 15 luglio 2022 era ammessa una “riammissione” previa parziale regolarizzazione;
  • Per i piani concessi dal 16 luglio 2022 in poi la legge preclude in via ordinaria una nuova rateizzazione degli stessi carichi in caso di decadenza.

Vediamo nel dettaglio entrambe le situazioni.

a) Piani decaduti richiesti entro il 15/7/2022: In base al previgente art. 19, se un contribuente decadeva dalla dilazione poteva chiedere un nuovo piano sugli stessi debiti, a condizione però di versare prima una sorta di acconto di riammessione. Precisamente, doveva pagare un importo pari alle rate scadute e non pagate del precedente piano, alla data di presentazione della nuova istanza. Solo dopo aver versato tale somma, AdER approvava la nuova dilazione. In pratica era un meccanismo di “paghi gli arretrati e riparti”. Esempio: Caio aveva un piano da 20 rate, ne ha saltate 5 ed è decaduto; per essere riammesso, doveva pagare quelle 5 rate arretrate subito, dopodiché poteva ottenere un nuovo piano (magari per le restanti quote). Questa possibilità costituiva una seconda chance per chi era decaduto. Era però limitata ad un solo tentativo: se poi si decadeva anche dal secondo piano, non ce n’era un terzo. Inoltre, la riammissibilità era esclusa per chi aveva già fruito delle facilitazioni Covid (dl 137/2020). In ogni caso, dal 2022 in poi la norma è stata superata per i nuovi piani.

b) Piani concessi dal 16/7/2022 (in poi) decaduti: L’art. 15-bis del DL 50/2022 ha introdotto la previsione per cui se il debitore decade da una rateizzazione presentata successivamente al 16 luglio 2022, non può ottenere un nuovo piano per gli stessi debiti. Questa è la regola attuale. Quindi, se ho chiesto una dilazione nel 2023 e la perdo per inadempimento, quegli importi non potranno più essere rateizzati di nuovo. L’unica via ordinaria sarebbe pagarli in unica soluzione. La ratio di questa norma è stata criticata perché toglie flessibilità, ma il legislatore ha voluto responsabilizzare i contribuenti sulle nuove dilazioni post-pandemia, evitando continui “reset” dei piani. In altre parole, oggi la regola è: una sola chance di dilazione per ciascun debito (salvo interventi legislativi straordinari).

Eccezioni straordinarie: In qualche caso il legislatore è intervenuto per dare ulteriori opportunità: ad esempio il “Decreto Milleproroghe 2023” (DL 198/2022 conv. L.14/2023) ha consentito ai contribuenti decaduti da piani prima del 2020 di presentare una nuova richiesta entro aprile 2023 senza il pagamento delle rate scadute. Oppure, in ambito di rottamazione-quater, il Milleproroghe 2025 (DL 198/2023 conv. L. 14/2024) ha riammesso chi era decaduto dalle prime rate della definizione agevolata 2023, purché presentasse domanda e pagasse entro il 30 aprile 2025 le rate scadute. Ma questi sono interventi ad hoc.

Nell’ambito della rateazione ordinaria, ad oggi (giugno 2025) non vi sono provvedimenti di riapertura generalizzata per chi è decaduto dai piani recenti. Ciò significa che se un contribuente è decaduto da un piano concesso nel 2023, purtroppo non può fare altro che saldare il debito residuo, oppure attendere se il governo vari in futuro qualche sanatoria o definizione (incerto). Non può ripresentare domanda di dilazione per quei carichi specifici. Invece, se era decaduto da un vecchio piano (ante luglio 2022), avrebbe potuto nel frattempo chiedere un nuovo piano pagando gli arretrati – se non lo ha fatto entro termini previsti, ora comunque non più.

È possibile aggirare il divieto? In genere no: AdER rigetta automaticamente istanze di dilazione su carichi per cui risulta già una decadenza post-2022. Unico modo potrebbe essere includere quei debiti in una procedura concorsuale (es. una transazione fiscale in concordato preventivo o piano di ristrutturazione ex art. 182-ter LF), ma siamo fuori dall’ambito ordinario. Oppure aderire a qualche definizione agevolata se ricapiterà.

Caso particolare: decadenza da Rottamazione e riammissione 2025. Anche se non riguarda la rateazione ordinaria, molti debitori in questi anni hanno aderito alle “rottamazioni”. L’ultima, la Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater), prevedeva 18 rate fino al 2027. Chi non ha pagato le prime scadenze di quella rottamazione è decaduto, ma – novità – ha avuto una chance di rientro: il DL Milleproroghe 2025 ha permesso di riammettere i decaduti dalla rottamazione-quater, presentando domanda entro il 30/4/2025. Il debitore riamesso potrà dilazionare il residuo agevolato in 9 rate fino al 2027, conservando gli sconti. Tuttavia, questa riammissione riguarda solo la rottamazione-quater, non i piani ordinari generici. Infatti, il legislatore ha mostrato clemenza per chi aveva aderito alla sanatoria (forse confidando di incassare qualcosa comunque), ma non ha esteso analogo favor per le normali dilazioni. Pertanto un contribuente decaduto da una rottamazione-quater può rientrare (entro apr. 2025), mentre uno decaduto da un piano ordinario 2023 no – paradossale ma è così.

Decadenza di un piano e altri debiti: Va chiarito che se il contribuente decade da un piano su certi carichi, ciò non preclude affatto che possa chiedere rateazione per altri debiti diversi. Ad esempio, se ho un piano su cartella X e decado, non posso più rateizzare X, ma se ricevo una nuova cartella Y potrò fare istanza su Y regolarmente. L’importante è che i carichi inseriti nella nuova domanda non coincidano con quelli del piano decaduto.

Riepilogo pratico:

  • Prima chance: ottieni un piano.
  • Se decadi:
    • Se il piano era ante 16/7/22, potevi pagare gli arretrati e chiedere nuovo piano (fino al 2022/23).
    • Se il piano era post 16/7/22, niente nuovo piano sugli stessi debiti. Devi pagare tutto o sperare in norme eccezionali future.
  • Eccezione: rottamazione-quater 2023, decaduti riamessi entro 30/4/25 con nuovo mini-piano. (Non riguarda altre situazioni).

Per il debitore, questo significa che la rateazione concessa dal 2022 in avanti va trattata con grande cautela: essendo “unica”, se la perde non potrà più spalmarla. Dunque è opportuno, in caso di difficoltà nel corso del piano, non arrivare alla decadenza ma piuttosto:

  • chiedere proroga prima che sia troppo tardi (se ne ha diritto e se la situazione lo giustifica);
  • oppure valutare altre soluzioni come la richiesta di un finanziamento per chiudere il debito, o l’adesione a qualche definizione agevolata se disponibile.

Nel capitolo successivo affronteremo le differenze peculiari che riguardano i debiti fiscali vs debiti contributivi in ambito rateizzazione: ad es. gli effetti sul DURC, le varie restrizioni sulle compensazioni fiscali, ecc., che un debitore (specie impresa) deve conoscere.

5. Debiti fiscali vs contributivi: differenze nella rateizzazione dal punto di vista del debitore

Quando si parla di debiti iscritti a ruolo, questi possono avere natura differente: tributaria (imposte erariali come IRPEF, IVA, IRES; tributi locali; sanzioni tributarie; ecc.) oppure previdenziale/contributiva (contributi INPS, premi INAIL, sanzioni civili per ritardati versamenti contributivi, ecc.). La procedura di rateizzazione presso AdER è sostanzialmente la stessa per entrambi i tipi di debiti – l’istanza è unica e un piano può anche comprendere ruoli misti (tributi + contributi insieme). Tuttavia, vi sono alcune differenze importanti da considerare, sia a livello di oneri (tassi di interesse) sia di conseguenze amministrative (certificazione di regolarità contributiva, compensazioni, etc.). Esaminiamo i principali punti di differenziazione dal punto di vista del debitore.

5.1 Tassi di interesse e sanzioni: oneri più elevati per i contributi (fino al 2024)

Come accennato, storicamente i tassi di interesse di dilazione per debiti contributivi risultavano più alti di quelli per debiti fiscali. Questo perché sulle somme dovute agli enti previdenziali (INPS in primis) si applicavano le cosiddette sanzioni civili da ritardato pagamento, che fungevano da interessi di mora/dilazione. Ad esempio, per molti anni l’interesse annuo per dilazioni contributive INPS è stato fissato intorno al 6% (talora 6,8%); se il ritardo superava certi limiti poteva salire al 9% o più, e in caso di omissioni senza dilazione si arrivava fino al 30% annuale di sanzione civile. Nel contesto della rateizzazione tramite AdER, i ruoli contributivi portavano con sé tali oneri. Il Vademecum AdER (2024) indicava appunto: interessi di rateazione 10,5% per ruoli previdenziali, contro 4,5% per ruoli erariali. Questa cifra del 10,5% può riferirsi a tassi applicati per cartelle di qualche anno prima (es. in un certo periodo l’INPS aveva sanzione civile 9% + 1,5 di aggiuntivo). Insomma, per il debitore fiscale rateizzare costava relativamente poco (4% annuo), mentre per il debitore previdenziale costava molto di più.

Con la riforma in vigore dal 2025, come visto, il tasso è stato uniformato al 2,5% per tutti, eliminando questa disparità su nuove dilazioni. Questo vale però per i nuovi piani concessi dal 2025. Un piano ottenuto prima continuerà ad avere il tasso originario sulle rate residue (anche se non è chiaro se AdER ricalcolerà i piani lunghi in base al nuovo tasso – probabilmente no, se già in corso).

Inoltre, le cartelle contributive includono spesso importi di sanzioni civili già contabilizzati: ad esempio, se un’azienda non ha versato contributi per un anno, l’INPS iscrive a ruolo il capitale e le sanzioni civili maturate fino a quel momento (che possono essere anche il 30% del capitale, ridotte se c’è dilazione amministrativa). Queste sanzioni una volta iscritte a ruolo diventano parte del debito su cui si pagano anche gli interessi di dilazione se rateizzato. Non c’è differenza pratica per il debitore, se non che il peso iniziale del debito contributivo può essere maggiore per via di tali sanzioni. Invece i debiti fiscali in cartella tipicamente includono sanzioni amministrative (30% per omesso versamento, ecc.) e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, ma importi di entità minore rispetto alle sanzioni civili INPS.

5.2 DURC e regolarità contributiva

Una differenza sostanziale di prospettiva per chi ha debiti previdenziali (INPS/INAIL) è la questione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva. Questo certificato attesta che un’impresa è in regola con i versamenti contributivi obbligatori e costituisce un requisito indispensabile per partecipare ad appalti pubblici, percepire agevolazioni, ecc. Se un’azienda ha debiti verso INPS o INAIL, di norma non ottiene il DURC (viene segnalata come irregolare). Tuttavia, la normativa sul DURC (D.M. 30 gennaio 2015) prevede che la presenza di un piano di rateizzazione regolarmente seguito equivale a regolarità contributiva. In pratica, un debito contributivo dilazionato e pagato secondo le scadenze consente comunque il rilascio di un DURC regolare, a condizione che non vi siano altri debiti scoperti. È come se l’INPS dicesse: “sei in regola perché stai rispettando un piano di rientro”.

Ciò è fondamentale per molte imprese: se un’azienda in difficoltà non potesse ottenere il DURC mentre rateizza, sarebbe tagliata fuori da lavori pubblici e altre opportunità, precipitando ancor più. Fortunatamente, la legge viene incontro: presentare l’istanza di rateazione e pagare la prima rata è sufficiente perché il DURC risulti “regolare”. Anche qui però bisogna stare attenti: regolare finché si paga puntualmente. Se si decade dalla rateazione o si inizia a non pagare, il DURC immediatamente diventa irregolare. Ad esempio, basta anche una rata scaduta da oltre 90 giorni per far scattare l’irregolarità (l’INPS quando fa le verifiche considera scaduti i piani decaduti o sospesi). Quindi, per il debitore contributivo, tenere in piedi la dilazione significa tenere in vita la propria agibilità professionale; al contrario, decadere ha impatto immediato sulla possibilità di avere manodopera regolare in cantiere, di partecipare a bandi, ecc. Questo dà un’ulteriore motivazione pratica a non far saltare il piano con l’INPS.

Va aggiunto che la domanda di rateazione stessa, se presentata prima che il DURC venga richiesto, impedisce di essere segnalati come irregolari nelle more di definizione: di solito il sistema DURC online fa un interpello incrociato a INPS/INAIL/Casse, e se risulta una rateazione in corso (anche appena chiesta e non respinta) segnala regolare. Diversi casi giurisprudenziali hanno confermato che l’ente non può negare il DURC se è in atto un piano di rateazione e l’impresa è in regola con esso.

Debiti fiscali e DURC: I debiti fiscali (Agenzia Entrate) non incidono sul DURC, che riguarda solo contributi. Quindi un’azienda potrebbe avere un debito IVA in cartella ma se non ha debiti INPS, il DURC è comunque regolare. Viceversa, anche se un’impresa è a posto con il Fisco ma non con INPS, il DURC sarebbe negativo.

5.3 Compensazioni fiscali e status di “inadempiente”

Un altro aspetto dove si differenzia l’impatto dei debiti fiscali vs contributivi è nel meccanismo delle compensazioni fiscali e dello status di inadempienza ex art. 48-bis.

  • Divieto di compensazione orizzontale (credito-debito fiscali): La normativa (art. 31 DL 78/2010) prevede che se un contribuente ha debiti erariali iscritti a ruolo per oltre €1.500 e scaduti (non pagati né rateizzati), non può compensare crediti d’imposta in F24 – pena il blocco e una sanzione. Inoltre, la Legge di Bilancio 2024 (L. 197/2023) ha introdotto un nuovo divieto per carichi > €100.000: se un contribuente ha più di 100mila euro di ruoli complessivi scaduti (erariali) non può utilizzare in compensazione crediti fiscali finché non scende sotto quella soglia. Ebbene, avere una rateizzazione attiva su quei debiti evita il divieto. Infatti, la norma sul tetto 100k esclude espressamente i carichi che sono oggetto di piani di rateazione in corso senza decadenza dal computo. Analogamente, per la regola dei €1.500, la compensazione è vietata solo per ruoli scaduti e non rateizzati: se il debito è rateizzato ed in regola, non è considerato scaduto. Quindi il debitore che ha debiti fiscali ma li ha in corso di dilazione può continuare a presentare F24 con utilizzo di crediti (IVA a rimborso, bonus, ecc.) senza incorrere in sanzioni. Se invece decade dal piano, quei debiti ridiventano scaduti e scatterà il divieto se superano le soglie. In sintesi: rateizzare i debiti fiscali “protegge” la facoltà di compensare crediti d’imposta; decadere la fa perdere.
  • Art. 48-bis (pagamenti da PA): Un contribuente con debiti iscritti a ruolo sopra €5.000 scaduti risulta inadempiente nelle verifiche che le Pubbliche Amministrazioni fanno prima di pagare somme a suo favore. Se Tizio vanta un credito verso un Comune di €10.000, il Comune chiede ad AdER se Tizio è inadempiente; se sì (debiti >5k), sospende il pagamento e AdER può pignorare quelle somme (compensazione forzata). Ebbene, anche qui avere il debito in rateazione ed in regola evita di essere segnati come inadempienti. Dopo il pagamento della prima rata, la qualità di soggetto inadempiente viene meno finché si rispettano i termini. Ciò è importante per chi lavora con la PA.
  • Differenza tra debiti fiscali e contributivi nel computo 100k: La nuova norma sui 100k euro riguarda solo debiti per imposte erariali (Agenzia Entrate). Non considera contributi INPS. Quindi un’impresa con €120k di contributi a ruolo non rientra in quel divieto, mentre €120k di IVA sì. Però comunque se ha contributi non pagati avrebbe il DURC irregolare e altri problemi.

In generale, il punto chiave è: il piano di rateazione mette il contribuente al riparo da misure sanzionatorie collaterali (divieti compensazione, blocco crediti PA) finché resta attivo e in bonis. Il legislatore lo fa per incentivare il pagamento dilazionato e non strangolare chi almeno sta pagando. Pertanto, sia per debiti fiscali che contributivi, essere in regola col piano è essenziale per proseguire l’attività senza intoppi burocratici.

5.4 Procedura di richiesta: distinzioni in fase amministrativa

Dal lato pratico, la richiesta di rateizzazione ad AdER non differisce se il debito è fiscale o contributivo: si usa la stessa istanza cumulativa. C’è però un dettaglio: prima che il debito contributivo arrivi in cartella (ruolo), il contribuente può richiedere una dilazione amministrativa all’INPS (o INAIL). Questa è una strada parallela: ad esempio, un’azienda accortasi di non riuscire a pagare i contributi correnti può chiedere all’INPS di dilazionare il dovuto in 6-12-24 mesi (a seconda dei casi) versando un acconto. Se ottiene tale dilazione prima che l’INPS iscriva a ruolo il credito, eviterà la cartella. Una volta però che il ruolo è emesso e affidato ad AdER, qualsiasi pagamento o rateizzazione va concordato con AdER stesso. Talvolta capita che un contribuente con cartella INPS provi a rivolgersi all’INPS: l’istituto gli risponde che non è più di sua competenza perché il credito è passato a riscossione coattiva, quindi deve rateizzare con AdER. Viceversa, per le imposte erariali, esiste la possibilità di rateare in fase di “avviso bonario” (es. 8 rate trimestrali) che se seguita correttamente impedisce l’iscrizione a ruolo. Ma una volta in cartella, anche i debiti fiscali vanno trattati con AdER.

Riassumendo, dal punto di vista del debitore le differenze principali sono: storicamente un costo maggiore per i contributi (interessi più alti), compensato ora dall’abbassamento tassi; la necessità vitale di mantenere il piano se si vuole conservare il DURC regolare; la rilevanza del piano per non essere considerati inadempienti verso la PA e per poter compensare crediti fiscali. Sotto tutti questi profili, non ci sono invece differenze sul margine di tolleranza (5 giorni) o sul numero di rate di decadenza (uguale per tutti), che sono regole unificate.

Dopo questa panoramica tecnica, passiamo ora ad una sezione conclusiva in forma di Domande e Risposte, per riepilogare i punti chiave con un taglio pragmatico e chiarire i dubbi più comuni che possono sorgere a chi sta gestendo o valutando una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

6. Domande frequenti (FAQ) sulla rateizzazione ordinaria – Q&A

  1. Quanti giorni di tolleranza ho per pagare una rata in ritardo?
    Risposta: La legge prevede 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza di ciascuna rata. Ciò significa che puoi effettuare il pagamento entro il quinto giorno di calendario successivo alla data di scadenza senza decadere dal beneficio. Ad esempio, se la rata scade il 30 settembre, hai tempo fino al 5 ottobre per pagarla. Attenzione però: se superi questo limite anche di un solo giorno, la rata verrà considerata omessa ai fini del piano. Pagare entro i 5 giorni ti salva dalla decadenza, ma dovrai comunque corrispondere gli interessi di mora maturati per i giorni di ritardo. Questi interessi sono di entità ridotta (calcolati su base annua, es. ~3-4% annuo, per pochi giorni). In pratica, versando la rata entro il 5° giorno e includendo gli interessi dovuti, la rata sarà ritenuta regolare. Oltre il 5° giorno, invece, perdi la protezione: la rata viene conteggiata come mancata e può contribuire a farti decadere dal piano una volta raggiunto il numero massimo di rate non pagate consentite.
  2. Cosa succede se pago una rata con 1-2 giorni di ritardo?
    Risposta: Nulla di grave, purché rientri nei 5 giorni di tolleranza. Un ritardo di uno o due giorni oltre la scadenza formale non comporta decadenza dal piano. Il pagamento sarà considerato valido ai fini della dilazione, dovrai solo pagare un piccolissimo importo aggiuntivo per interessi di mora di quei giorni (verosimilmente pochi centesimi per ogni giorno di ritardo su somme ordinarie). Ad esempio, su €1.000 di rata, due giorni di ritardo con tasso ~3% annuo comportano circa €0,16 di interessi. L’importante è che il pagamento avvenga entro il 5° giorno successivo alla scadenza. Se ad esempio la scadenza era il 30 giugno e paghi il 2 luglio, sei pienamente nei termini (5 giorni concessi). Ovviamente è buona norma non approfittare sistematicamente della tolleranza: se paghi sempre con qualche giorno di ritardo potresti confonderti sulle date e sforare. Meglio usare la tolleranza solo come “rete di sicurezza” per imprevisti.
  3. …E se pago con 10 giorni di ritardo (oltre la tolleranza)?
    Risposta: In tal caso la rata verrà considerata non pagata ai fini del piano. Anche se versassi comunque l’importo, quel pagamento verrebbe acquisito solo a riduzione del debito ma non terrebbe in vita la dilazione. In pratica, la rata del mese in questione risulterebbe scoperta e conterebbe come una delle rate omesse. Non decadrai immediatamente solo per questo, a meno che fosse l’ottava rata saltata (o l’ultima rata del piano). Ma avrai consumato uno dei “bonus” di mancato pagamento. Per esempio, se questo è il primo incidente e il tuo piano consente fino a 8 rate saltate, rimarrai in regola finché non accumulerai 8 omissioni; tuttavia, quell’omissione rimane anche se poi hai pagato tardi. In più, sul piano pratico, se hai pagato la rata con 10 giorni di ritardo, dovrai versare anche gli interessi di mora maturati su quei 10 giorni (interessi che saranno leggermente maggiori, ma comunque di pochi euro). Riassumendo: un pagamento effettuato oltre i 5 giorni non “cura” la rata, che per la legge risulta saltata. Se in totale arrivi a 8 rate saltate (non necessariamente consecutive), il piano decade. Quindi 10 giorni di ritardo equivalgono, agli effetti, a non aver pagato affatto quella rata entro i termini.
  4. Quante rate posso saltare prima di decadere dalla dilazione?
    Risposta: Dipende da quando è stato concesso il tuo piano: la soglia è cambiata nel tempo. Per i piani attualmente in essere (richiesti dal 16 luglio 2022 in poi), si decade al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Quindi puoi accumulare fino a 7 rate non pagate durante il piano senza farlo decadere; alla ottava il beneficio decade automaticamente. Se invece il tuo piano è più vecchio, potrebbero valere regole diverse: ad esempio, per piani concessi tra 2020 e 2021 la soglia era 10 rate, per piani prima del 2020 era 5 rate. In sintesi: oggi la regola generale sono 8 rate. Tieni però presente due avvertenze importanti: (a) se l’ultima rata del piano non viene pagata, la decadenza scatta subito anche se è solo quella la rata mancante; (b) quando diciamo “rate saltate” includiamo le rate pagate oltre i 5 giorni di tolleranza, perché equivalgono a saltate. Dunque, anche pagare in ritardo pesantemente equivale ad aggiungere al conteggio. In conclusione, meglio non testare i limiti: 8 rate non pagate sono tante, ma se ne accumuli così tante la tua situazione finanziaria potrebbe già essere compromessa. Idealmente dovresti mantenere il piano senza ometterne nessuna, ricorrendo semmai alla proroga o ad altre soluzioni prima di arrivare a quel punto.
  5. Se decado dalla rateizzazione, posso chiedere un nuovo piano di dilazione?
    Risposta: In linea di massima, no per i piani più recenti, salvo eccezioni. La normativa oggi non permette di rinegoziare una nuova dilazione sugli stessi debiti se il piano originario è stato richiesto dal 16 luglio 2022 in poi ed è decaduto. Ciò significa che, se hai perso un piano avviato di recente, AdER non potrà concederti un altro rateizzo su quelle stesse cartelle. Farà eccezione solo un’eventuale futura legge di sanatoria. In passato, per i piani concessi fino a metà 2022, era invece possibile ottenere una nuova rateizzazione pagando prima le rate scadute del vecchio piano. Quindi se parliamo di un piano più datato (ante luglio 2022) e sei decaduto, potresti essere stato ammesso ad un secondo piano pagando gli arretrati. Ma oggi, per i piani attuali, una volta decaduto non c’è una seconda chance ordinaria. L’unica opportunità potrebbe presentarsi se lo Stato varasse una riapertura straordinaria (come fece ad esempio per la rottamazione-quater decaduta, permettendo riammissione entro aprile 2025, ma ricordiamo che questo caso riguarda la definizione agevolata, non la normale dilazione). Quindi è cruciale non decadere. Se sei in difficoltà con il piano, muoviti prima: puoi chiedere proroga del piano (una sola volta) prima che avvenga la decadenza, ottenendo più rate, oppure valuta misure come il rifinanziamento del debito.
  6. Che succede ai pagamenti che ho già fatto se il piano decade? Li perdo?
    Risposta: I soldi che hai già pagato con le rate vengono comunque scalati dal tuo debito. Non li perdi, ma diventano semplicemente acconti. In pratica, alla decadenza AdER calcolerà il residuo ancora dovuto (tenendo conto di tutto ciò che hai versato finora) e te lo chiederà in unica soluzione. Tuttavia, se la tua rateizzazione riguardava una definizione agevolata (dove c’erano sconti su sanzioni), decadendo perdi il diritto a quegli sconti e quindi i versamenti fatti potrebbero coprire meno quota di debito di quanto pensassi (il residuo tornerà comprensivo di sanzioni/ interessi condonati). Nel caso di rateizzazione ordinaria, non ci sono abbuoni, quindi semplicemente il residuo sarà il debito iniziale meno quanto versato, più eventuali interessi di mora da decadenza. Inoltre, una volta decaduto, sul residuo ricominceranno a maturare interessi di mora (attualmente al ~4% annuo) finché non paghi. Dunque, pur non perdendo i soldi versati, ti ritroverai senza più un piano e con il rischio di azioni esecutive immediate per il residuo.
  7. Quali sono gli interessi applicati sulle rate? E sul ritardo?
    Risposta: Ci sono due tipi di interessi da conoscere: gli interessi di dilazione sulle rate e gli interessi di mora per ritardato pagamento. Gli interessi di dilazione (detti anche interessi di rateazione) sono calcolati sulle rate del tuo piano come costo del differimento: attualmente il tasso è del 2,5% annuo su base costante, per i piani concessi dal 2025 in avanti. Fino al 2024 il tasso era 4% per le imposte e un tasso maggiore (fino ~8-10%) per i contributi INPS. Questi interessi sono già compresi nell’importo delle rate comunicate nel piano. Gli interessi di mora, invece, si applicano solo se paghi in ritardo oltre la scadenza di una rata (anche entro i 5 giorni), oppure sul debito residuo dopo la decadenza. Il tasso di mora viene fissato annualmente (es. 3,01% annuo nel 2024, 2,68% nel 2023) e si calcola giorno per giorno di effettivo ritardo. Ad esempio, se versi una rata 10 giorni in ritardo, dovrai interessi di mora per quei 10 giorni su quella rata (piccola cifra); se decadi, sul residuo scatteranno interessi di mora dal giorno della decadenza finché non paghi. Ricapitolando: 2,5% annuo fisso è il “costo” per rateizzare, già incluso nelle rate; interesse di mora ~3-4% annuo si applica solo ai ritardi e ai debiti scaduti.
  8. Posso compensare dei crediti fiscali (ad es. credito IVA) con le rate o con il debito a ruolo?
    Risposta: Sì, ma non in modo diretto sulle rate. Mi spiego: non è possibile “pagare” una rata utilizzando un credito in compensazione nello stesso F24, perché le rate si pagano con bollettini dedicati (RAV etc.) e non tramite F24 ordinario. Tuttavia, puoi compensare crediti fiscali con debiti a ruolo solo dopo che sei decaduto, presentando un modulo F24 “accise” con codice tributo RUOL. Ma questa è una situazione poco auspicabile. La cosa importante da sapere è un’altra: avere un debito a ruolo rateizzato e in regola non ti impedisce di utilizzare i tuoi crediti fiscali in compensazione per altri pagamenti. In generale, se hai debiti erariali > €1.500 scaduti e non rateizzati, saresti bloccato nelle compensazioni per legge. Però se quei debiti li stai pagando a rate regolarmente, non risultano “scaduti” e quindi puoi tranquillamente continuare a usare in F24 i tuoi crediti (IVA, imposte, bonus) per pagare altri tributi. Inoltre, dal 2024 c’è un’ulteriore norma che inibisce compensazioni se hai oltre €100.000 di debiti fiscali scaduti, ma anche qui: se li hai rateizzati, non contano nel plafond. Quindi la rateazione ti tutela: mantieni il diritto di compensare crediti d’imposta. In sintesi, non puoi “portare a scomputo” un credito direttamente su una rata specifica, ma puoi ottenere lo stesso effetto di fatto: ad esempio, se ho un credito IVA di €5.000 e una rata Equitalia di €5.000, posso usare il credito per pagare altre tasse per liberare liquidità, e destinare quella liquidità alla rata. L’unica via diretta per compensare ruoli è appunto l’F24 RUOL, ma richiede che il ruolo sia scaduto (dunque il piano decaduto) e comporta una procedura a sé. Meglio evitare di arrivare a ciò e sfruttare la compensazione indiretta mantenendo la rateazione attiva.
  9. Se il mio debito riguarda contributi INPS, la rateazione mi consente di avere il DURC regolare?
    Risposta: Sì. Uno dei vantaggi cruciali del rateizzare i contributi è proprio questo: finché rispetti il piano di pagamento, sei considerato regolare ai fini del DURC (Documento di regolarità contributiva). La presentazione dell’istanza di rateizzazione e soprattutto il pagamento della prima rata fa sì che l’INPS/INAIL ti considerino “in regola” con quei debiti, quindi se un ente o un appaltatore richiede un DURC online sul tuo codice fiscale, risulterà regolare (a meno che tu non abbia altri debiti fuori dal piano). Non devi neppure finire di pagare tutto: basta essere in corso di diligenza con la dilazione. Ovviamente, se salti le rate e decadi, il DURC immediatamente tornerà irregolare finché non pagherai tutto. Ma la rateazione è proprio lo strumento pensato per consentire alle imprese in difficoltà di non essere escluse dai lavori: quindi sfruttala. Ricorda anche che il DURC prende in esame tutti i debiti contributivi: se anche paghi la rateazione INPS ma avessi un nuovo debito INPS fuori ruolo o un debito Cassa Edile non dilazionato, potresti risultare comunque irregolare. In generale però, se hai cartelle INPS rateizzate e paghi regolare, quel motivo di irregolarità è neutralizzato dal piano in essere.
  10. Posso impugnare un eventuale rigetto della mia domanda di rateizzazione?
    Risposta: Sì. Se l’Agente della Riscossione dovesse rifiutare la rateizzazione (o concederti un numero di rate inferiore a quanto richiesto, il che equivale a un accoglimento parziale), hai il diritto di presentare ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dal diniego. La giurisprudenza considera il diniego di dilazione come un “atto impugnabile” autonomamente, in quanto è il rifiuto di un’agevolazione prevista dalla legge (art. 19, c.1, lett. h, D.Lgs. 546/92). In giudizio potrai far valere le tue ragioni, ad esempio contestare la valutazione negativa sulla tua situazione di difficoltà o errori di calcolo di AdER. Tieni presente però che i casi di rigetto sono rari se presenti bene la domanda: di solito succede se non avevi i requisiti (es. chiedevi seconda rateazione su debito già decaduto post-2022, che AdER deve rigettare perché vietata) oppure se nella documentazione economica risultavi in realtà in grado di pagare in meno rate. In ogni caso, sì: puoi impugnare. Non puoi invece impugnare l’accoglimento (ovviamente) né scegliere il numero di rate diverso da quello che hai chiesto se te lo hanno concesso.
  11. La richiesta di rateizzazione vale come riconoscimento del debito? Mi impedisce poi di fare ricorso sul merito?
    Risposta: Questo è un punto delicato giuridicamente. La Cassazione ha affermato che la domanda di rateizzazione non costituisce rinuncia formale al ricorso (acquiescenza) sulla legittimità del debito, però implica un riconoscimento del debito stesso che comporta effetti importanti. In pratica: se tu chiedi di pagare a rate, stai ammettendo l’esistenza e l’ammontare del debito, quindi non potrai più eccepire di non esserne a conoscenza o di non aver ricevuto la cartella. Ad esempio, non potrai fare ricorso sostenendo che la cartella non ti era stata notificata, perché il fatto che hai chiesto la dilazione prova che l’avevi ricevuta e compresa. Inoltre, la richiesta interrompe i termini di prescrizione del debito perché è un atto di riconoscimento del diritto altrui ex art. 2944 c.c.. Quindi il “conto alla rovescia” della prescrizione riparte da capo dal momento della domanda di rateo. D’altro canto la Suprema Corte ha precisato che ciò non significa che hai accettato la pretesa incondizionatamente sul piano tributario (non è un acquiescenza ex art. 15 D.Lgs. 218/97). Pertanto, in linea teorica potresti ancora proseguire un ricorso pendente o farne uno sul merito, ma di fatto la rateizzazione rende incoerente contestare il debito, e molti ricorsi vengono dichiarati inammissibili perché la rateazione è vista come comportamento incompatibile con la volontà di contestare. Quindi, attenzione: se hai intenzione di impugnare la cartella o l’atto, chiedere rateizzazione potrebbe pregiudicare la tua linea difensiva. Meglio valutare prima la strategia: o presenti ricorso (chiedendo magari la sospensione) oppure rateizzi. Entrambe le cose insieme raramente portano beneficio (anche perché se vinci il ricorso puoi ottenere il rimborso di quanto pagato, ma intanto hai riconosciuto il debito rallentando la prescrizione).
  12. La rateizzazione incide su eventuali procedure esecutive in corso?
    Risposta: Sì, in genere in modo positivo per il debitore. Quando ottieni la dilazione e paghi la prima rata, l’Agenzia Riscossione è tenuta a sospendere qualsiasi procedura esecutiva in atto e a astenersi da ulteriori azioni di recupero. Ad esempio, se il tuo conto corrente era stato pignorato, e non c’è ancora stata l’assegnazione delle somme al creditore, pagando la prima rata AdER deve rinunciare al pignoramento (lo stesso se era in corso un pignoramento presso terzi su stipendio, ecc., purché non sia già stato definito in Tribunale). Se ti avevano iscritto un’ipoteca o un fermo amministrativo, la concessione della rateizzazione non li cancella automaticamente, ma: il fermo amministrativo non viene iscritto se ancora non attuato, e se già iscritto puoi chiederne la sospensione (di solito AdER la concede dopo alcune rate pagate); l’ipoteca, se già iscritta, rimane a garanzia finché non paghi un certo importo, e poi potrai chiederne la cancellazione una volta pagato un terzo del debito o con garanzie equivalenti. In generale, con il piano attivo non partiranno nuovi pignoramenti. Tuttavia, le eventuali misure cautelari (ipoteche, fermi) già applicate non vengono rimosse immediatamente se non previsto, ma solo a saldo di una parte del debito o a fine piano. Ad esempio AdER spesso richiede almeno il pagamento di 2-3 rate iniziali prima di autorizzare la revoca di un fermo auto già attivo, oppure la legge impone di pagare almeno il 20% del debito per cancellare un’ipoteca iscritta. In conclusione: la rateizzazione “congela” l’esecuzione, la blocca se in corso e previene nuovi atti esecutivi durante la sua durata. Una volta che decadi, però, quelle azioni possono riprendere da dove erano state sospese (non dovranno ricominciare da zero). Quindi attenzione: il beneficio protettivo permane solo finché il piano è in essere.
  13. Cosa sono la proroga e la sospensione delle rateazioni?
    Risposta: La proroga è la possibilità di allungare ulteriormente il piano ottenuto. È concessa una sola volta per ogni dilazione e solo se sei in regola fino a quel momento. Consiste nel presentare una nuova istanza motivando un peggioramento della propria situazione economica, chiedendo di diluire il residuo in più rate di quelle inizialmente concesse (fino a max altre 72 rate ordinarie o 120 straordinarie). AdER valuterà i requisiti analogamente a una nuova richiesta. La proroga ti consente di respirare se la rata precedente è diventata insostenibile. La sospensione invece è un concetto diverso: ci si riferisce alla sospensione disposta ex lege in situazioni particolari (es. durante l’emergenza Covid tutte le rate in scadenza dall’8/3/2020 al 31/8/2021 sono state sospese: non andavano pagate in quei mesi, e il piano è ripreso dopo, spostando le scadenze). O ancora, se fai ricorso contro la cartella e ottieni una sospensiva dal giudice, il pagamento delle rate può essere sospeso. In generale, salvo disposizioni normative speciali, non è possibile “mettere in pausa” volontariamente le rate: se non paghi, decadi. La sospensione infatti è sempre prevista da leggi speciali (es. sisma, calamità, Covid, ecc.). Durante la sospensione per legge, le rate non pagate non contano come omesse e il piano riparte dopo senza decadenza. Quindi proroga = chiedere più rate; sospensione = fermare temporaneamente il pagamento per cause di forza maggiore, su disposizione esterna. Attualmente (2025) non vi sono sospensioni in corso (quelle Covid sono terminate).
  14. Una volta finito di pagare tutte le rate, ottengo un qualche documento di sgravio?
    Risposta: Sì. Al termine del pagamento integrale del piano, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rilascia una certificazione di avvenuto pagamento e procede a richiedere agli enti creditori lo sgravio dei ruoli saldati. In pratica, i debiti vengono chiusi definitivamente. Eventuali garanzie vengono svincolate: se c’era un’ipoteca iscritta, va cancellata (su istanza del debitore, presentando la quietanza finale; l’ipoteca legale su immobili decorsi 30 giorni dall’estinzione del debito dovrebbe essere cancellata d’ufficio); se c’era un fermo, viene revocato. È bene, una volta pagata l’ultima rata, verificare dopo qualche settimana sul cassetto fiscale o con AdER che il carico risulti annullato (“sgravato”). La quietanza liberatoria finale ti serve come prova di aver pagato tutto. Se non la ricevi entro tempi ragionevoli, sollecitala. Questo documento è essenziale se ad esempio in futuro ci fossero contestazioni o se devi dimostrare la regolarità contributiva/fiscale pregressa.
  15. Che differenza c’è tra rateizzazione ordinaria e rottamazione/definizione agevolata?
    Risposta: La rateizzazione ordinaria è un piano di pagamento integrale del debito, con interessi, senza alcuno sconto sulle somme dovute. La definizione agevolata (cd. rottamazione) è una misura straordinaria stabilita per legge che consente di pagare il debito parziale, tipicamente abbattendo sanzioni e interessi di mora. Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 permetteva di pagare solo l’imposta e gli interessi da ritardata iscrizione, eliminando sanzioni e interessi di mora. Questa è una grossa agevolazione, ma come contropartita l’aderente doveva rispettare scadenze fisse: bastava saltare una rata per perdere tutti i benefici. Quindi le definizioni agevolate sono meno flessibili: zero tolleranza sul ritardo (a parte sempre i 5 giorni di legge anche lì) e niente possibilità di rinegoziare se decadi, salvo eccezioni come quella decisa nel 2025 per la rottamazione-quater. Invece la rateizzazione ordinaria non dà sconti (paghi tutto, con interesse), ma è più accomodante: tollera ritardi, concede proroghe, consente più ampi piani e possibilità (entro limiti) di ripresentare domanda se decaduto (per i vecchi piani). Diciamo che la rottamazione è un condono parziale one-shot, la rateazione è una dilazione completa tailor-made. Spesso, chi può aderire a una definizione agevolata la preferisce perché risparmia soldi; ma se non è certo di riuscire a rispettare le scadenze rigide, potrebbe trovarsi poi a dover pagare tutto in una volta. La scelta dipende dalla capacità finanziaria: la rateazione è un percorso più lungo ma sicuro, la rottamazione è una scorciatoia con rischio di precipizio se non si adempie in tempo. Nulla vieta di combinare: ad esempio, se decadi da una rottamazione (ahimè), poi puoi comunque chiedere la rateizzazione ordinaria del debito residuo (che però a quel punto comprende di nuovo sanzioni e interessi interi).

Conclusione: La rateizzazione ordinaria Agenzia Entrate-Riscossione è uno strumento indispensabile per chiunque debba far fronte a cartelle esattoriali senza liquidità immediata. Con le riforme del 2022-2025 è diventata più accessibile (soglia 120k automatica, più rate disponibili, interessi ridotti al 2,5%) ma anche più rigorosa in caso di decadenza (nessuna seconda chance post-2022). Il debitore accorto può trarne beneficio pianificando i pagamenti su misura delle proprie possibilità e evitando le pesanti azioni esecutive che altrimenti AdER attiverebbe. È però fondamentale rispettare le regole d’oro: pagare entro i 5 giorni di tolleranza ogni rata e non accumulare oltre 7 omissioni, così da non perdere mai il piano; se in difficoltà, richiedere per tempo una proroga o cercare soluzioni alternative prima di decadere. Abbiamo visto che gli effetti positivi di mantenere la dilazione sono molti (protezione del DURC, nessun blocco compensazioni, sospensione pignoramenti, ecc.), mentre le conseguenze di una decadenza sono serie ma irreversibili se si verifica (debito subito esigibile, niente nuovo piano). Infine, sempre opportuno consultare le fonti normative e di prassi aggiornate – alcune delle quali abbiamo citato – o rivolgersi a un professionista, specie in situazioni complesse o al confine (ad esempio piani con garanzie, importi enormi, procedure concorsuali in corso). Speriamo che questa guida avanzata, corredata di riferimenti a leggi e sentenze recenti, possa servire da vademecum per avvocati, imprenditori e contribuenti nel gestire al meglio la rateizzazione dei propri debiti fiscali e contributivi, dal punto di vista del debitore consapevole dei propri diritti e doveri.


Fonti e riferimenti normativi

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 19 e 21 – Normativa base sulla dilazione dei ruoli, come modificata da vari interventi (da ultimo D.Lgs. 110/2024).
  • Decreto Legislativo 29 luglio 2024 n. 110 (Riforma Riscossione) – Introduce dal 2025 ampliamento rate (84-96-108) e tasso 2,5%, modifica art. 19 DPR 602/73.
  • Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, art. 15-bis (conv. L. 91/2022) – Aumenta soglia decadenza a 8 rate e vieta nuova rateazione per piani post-16/7/22.
  • Decreto-Legge 137/2020 (DL Ristori, conv. L. 176/2020) – Misure Covid: estensione decadenza a 10/18 rate per piani 2020-21.
  • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) – Introduce Definizione agevolata 2023 (“rottamazione-quater”) e 5 giorni di tolleranza nei pagamenti agevolati.
  • Legge 14/2023 (Milleproroghe 2023) – Riammissione decadenze precedenti e proroghe rottamazione-ter (riporta tolleranza 5gg).
  • Legge 9/2023 (conversione DL 198/2022) – Permette nuova dilazione entro 30/4/2023 per decaduti pre-Covid senza saldare arretrati.
  • Legge 18/2024 (Milleproroghe 2024) – Riammette decaduti rottamazione-quater se domande entro 30/4/2025, 10 rate fino 2027.
  • DM 6 novembre 2013 Ministero Economia – Criteri “grave e comprovata difficoltà” per 120 rate (indici Alfa, Beta per imprese).
  • Circolare AdER e Vademecum “Rateizzazione delle cartelle” (Maggio 2024) – Guida ufficiale AdER con condizioni aggiornate al 2024.
  • Sito Agenzia Entrate-Riscossione (FAQ e news) – Vari chiarimenti su tolleranza 5 giorni e su nuove regole dal 2025.
  • Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 3414 del 6 febbraio 2024 – Riconoscimento debito e interruzione prescrizione da domanda di dilazione.
  • Cass. Sez. V, n. 11338/2023; Cass. n. 16098/2018; Cass. n. 27672/2020 – Giurisprudenza costante: richiesta rateazione non è acquiescenza ma riconosce il debito.
  • Cass. Sez. VI, ord. n. 19401/2022 – Chiarisce che domanda di rateo non implica rinuncia al ricorso (ma comunque incompatibile con negare notifica).
  • Agenzia Entrate – Circolare 13/E del 11/5/2023 (su compensazioni) – Spiega divieto compensazione nuovi 100k e interazione con art. 31 DL 78/2010..
  • Consiglio di Stato n. 1151/2020 – Sul DURC regolare con dilazione in corso.
  • Art. 48-bis DPR 602/1973 e DM 40/2008 – Debitore inadempiente verso PA, esclusione se dilazionato.

Hai una rateizzazione in corso con l’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Se hai ottenuto una rateizzazione per debiti fiscali o cartelle esattoriali, sappi che la legge prevede un breve periodo di tolleranza per il pagamento delle rate.
Conoscerlo è essenziale per evitare la decadenza del piano e nuove azioni esecutive.


Quanti giorni di tolleranza hai per pagare una rata?

Per i piani stipulati con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione:

  • Hai 5 giorni di tolleranza dalla scadenza prevista per pagare senza perdere il piano
  • Trascorso questo termine, la rata viene considerata non pagata, anche se pagata dopo
  • In caso di 5 rate non pagate (anche non consecutive), perdi il diritto alla dilazione
  • Per le rateazioni concesse prima del 2020, il limite era di 8 rate omesse, ma va verificato il tuo piano specifico

⚠️ Superare il numero di rate mancanti determina la decadenza automatica del beneficio, con conseguenze immediate.


Cosa succede se superi i giorni di tolleranza?

Se il termine di 5 giorni è superato:

  • Il tuo piano viene considerato decaduto, anche se hai pagato successivamente
  • L’Agenzia può riprendere le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche)
  • Per tornare in regola devi pagare l’intero debito residuo, o richiedere un nuovo piano, se ancora possibile

Non sempre la sigla del tuo piano e la storia delle rate sono visibili online: serve un controllo accurato e spesso professionale.


🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Verifica la tua posizione rateale e i pagamenti effettuati
📑 Controlla i termini di tolleranza e il numero massimo di rate omesse
⚖️ Negozia con l’Agenzia per evitare la decadenza o ottenere una nuova dilazione
✍️ Presenta istanze di proroga o riammissione al piano, se possibile
🔁 Ti assiste anche in caso di pignoramenti, fermi o ipoteche già attivati


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e procedure di riscossione
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per contribuente in trattativa con l’Agenzia delle Entrate
✔️ Esperto in tutela patrimoniale e ristrutturazione dei debiti fiscali


Conclusione

Anche un solo giorno in più può far decadere la tua rateizzazione.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi verificare la tua situazione, godere dei giorni di tolleranza e sanare eventuali ritardi evitando conseguenze gravi.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata per controllare la tua rateizzazione e mantenere in essere il tuo piano di pagamento.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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