Qual È Il Termine Di Prescrizione Per La Fideiussione?

Hai firmato una fideiussione bancaria e ora ti chiedi dopo quanti anni si prescrive, da quando decorre il termine e se il creditore può ancora chiederti il pagamento? Oppure hai ricevuto una richiesta di pagamento dopo molto tempo e sospetti che la fideiussione sia ormai prescritta?

Conoscere il termine di prescrizione della fideiussione è fondamentale per sapere se puoi opporti alla richiesta del creditore. Ma attenzione: la prescrizione non è sempre uguale e dipende dal tipo di obbligazione garantita, dalle clausole del contratto e dagli atti interruttivi eventualmente intervenuti.

Qual è il termine di prescrizione per la fideiussione?
– In generale, il termine è di 10 anni, come per l’obbligazione principale (art. 2946 c.c.)
– Ma se la fideiussione garantisce un’obbligazione soggetta a prescrizione più breve (es. cambiale, assegno, contratto di locazione, fatture), si applica lo stesso termine dell’obbligazione garantita
– La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il creditore può esigere la prestazione, cioè dalla scadenza dell’obbligazione principale

Il termine si può interrompere?
– Sì: una lettera di messa in mora, una diffida, una citazione in giudizio o un decreto ingiuntivo interrompono la prescrizione
– Dopo ogni atto interruttivo, la prescrizione ricomincia da capo
– L’interruzione è valida solo se notificata regolarmente al fideiussore

Come si calcola correttamente la prescrizione?
– Verifica la data di scadenza del debito principale (es. rata di mutuo, scadenza cambiale, fattura)
– Controlla se e quando hai ricevuto atti formali dal creditore: se sono passati più di 10 anni senza interruzione, la fideiussione è prescritta
– In caso di più obbligazioni, la prescrizione va calcolata per ciascun debito garantito

Cosa puoi fare se la fideiussione è prescritta?
Opporsi formalmente alla richiesta del creditore, contestando la prescrizione
– Rifiutare il pagamento e, se necessario, difenderti in giudizio con una specifica eccezione di prescrizione
– Verificare se il contratto di fideiussione contiene clausole abusive o nulle, che rendono la garanzia inefficace

Cosa NON devi fare mai?
– Pagare senza controllare: potresti versare somme che non sono più dovute
– Ignorare una lettera della banca: se non contesti, il credito può essere considerato riconosciuto
– Fare promesse di pagamento scritte o parziali: rischi di far ripartire la prescrizione da capo
– Pensare che “tanto è passato troppo tempo”: solo un’analisi tecnica può dirlo con certezza

Se la fideiussione è prescritta, puoi bloccare ogni richiesta e liberarti dalla garanzia. Ma devi sapere come farlo correttamente.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso bancario e difesa da fideiussioni – ti spiega qual è il termine di prescrizione applicabile, quando decorre, come si interrompe e come far valere il tuo diritto a non pagare più nulla.

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Introduzione

La fideiussione è un contratto di garanzia personale in virtù del quale un soggetto (il fideiussore) si obbliga verso il creditore a soddisfare l’eventuale inadempimento di un terzo (debitore principale). Poiché si tratta di un’obbligazione personale di pagamento, al fiduciario (fideiussore) si applicano generalmente le regole sulla prescrizione dei crediti. In linea di massima, il diritto di credito del creditore nei confronti del fideiussore si estingue per prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ. (salvi casi particolari). Ciò significa che, trascorsi 10 anni senza interruzioni dal giorno in cui il fideiussore poteva essere chiamato a pagare (in genere dalla scadenza dell’obbligazione principale o dal suo inadempimento), il fideiussore è liberato dall’obbligo (fatta salva la riapertura di nuovo termine per interruzione).

Tuttavia, occorre considerare norme speciali (ad esempio l’art. 1957 c.c. e l’eventuale deroga a favore del creditore), la natura del rapporto (fideiussione specifica o omnibus, autonoma di garanzia, polizza assicurativa, ecc.) e il profilo della parte (consumatore, imprenditore, professionista). Infine, negli ultimi anni si è sviluppata ampia giurisprudenza in merito all’abusività delle clausole standard ABI e agli effetti di tale nullità sulle garanzie fideiussorie. Questa guida, aggiornata a giugno 2025, analizza i termini di prescrizione applicabili alle fideiussioni bancarie (e similari), con riferimenti alla normativa italiana, alle sentenze più recenti e alle prassi giurisdizionali. L’approccio è avanzato, rivolto a giuristi, imprenditori e privati (fideiussori), con linguaggio tecnico–giuridico ma divulgativo, includendo tabelle di sintesi, esempi pratici e una sezione di domande e risposte.

1. Concetto di prescrizione e nozione di fideiussione

Prescrizione dei crediti (art. 2943 ss. c.c.): in base all’art. 2943 c.c., i diritti patrimoniali si estinguono per il solo decorso del tempo se non sono esercitati, salvo norme speciali. Il termine generale è di 10 anni (art. 2946 c.c.), mentre alcune situazioni particolari prevedono termini più brevi (ad es. 5 anni per crediti tributari, 2 anni per rapporti assicurativi e alcuni prestiti, ecc.). Nel caso di un credito garantito da fideiussione, il punto di partenza della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto del creditore nei confronti del debitore principale diventa esigibile e, conseguentemente, la garanzia fideiussoria può essere escussa.

Fideiussione (art. 1942 c.c.): è un contratto accessorio di garanzia, finalizzato a garantire il pagamento di un’obbligazione (preesistente) assunta da un terzo debitore. Il fideiussore risponde solitamente in solido del debitore principale (art. 1944 c.c.), salvo pattuizioni diverse. La sua responsabilità si estende all’intero importo garantito (oltre accessori, interessi e spese) fino alla completa estinzione del debito. Carattere imprescindibile del vincolo fideiussorio è la sua accessorietà: se l’obbligazione principale si estingue (per estinzione del debito, rescissione, ecc.), si estingue anche la garanzia (art. 1955-56 c.c.). Di conseguenza, la prescrizione della fideiussione dipende da quando il diritto si sarebbe potuto far valere sul fideiussore e da quando l’obbligazione principale si è estinta.

Tutte le regole qui esposte valgono a prescindere dal soggetto garante: banca, assicurazione, privato o altro ente. Sono parimenti riferibili alle fideiussioni extrabancarie (ad es. polizze assicurative fideiussorie, garanzie fideiussorie rilasciate da intermediari, ecc.), salvo quando la natura del contratto (es. contratto di assicurazione con clausole tipiche) richieda termini diversi.

2. Prescrizione ordinaria della fideiussione bancaria

Termine ordinario decennale

In assenza di norme speciali, il termine prescrizionale del credito garantito resta quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Significa che, se il creditore non esercita alcuna azione verso il fideiussore entro 10 anni dall’esigibilità del debito principale, il diritto si estingue. Questo principio è confermato dalla giurisprudenza: la Cassazione ha costantemente affermato che, nel contratto di fideiussione, il termine prescrizionale ordinario è quello decennale (salvi casi di pattuizioni diverse o leggi speciali). La decorrenza inizia dal momento in cui il garante avrebbe potuto essere chiamato a pagare (tipicamente dalla scadenza dell’obbligazione principale non adempiuta).

Tabella 1 – Termini di prescrizione del credito e dell’azione di garanzia fideiussoria

Tipo di termineRiferimento normativoDecorrenzaDurataNote / Eccezioni
Ordinario (fideiussione)Art. 2946 c.c. (diritti contrattuali)Dal giorno in cui la garanzia diventa esigibile (es. default debitore)10 anni (decennale)Si interrompe con atto di precetto, azione giudiziale, riconoscimento, ecc.; in caso di fallimento, domanda al passivo sospende.
Prescrizione breve (eccezioni)Art. 2948 c.c. (v. elenco)Decorre da ciascuna prestazione (ad es. canoni, rate)5 anni, 2 anni, ecc.Non applicabile in genere alle fideiussioni bancarie ordinarie; eccezioni per particolari obbligazioni periodiche, tributarie o salariali.
Decadenza (art. 1957)Art. 1957 c.c. – decadenza non prescrizioneTermine perentorio di 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principaleDecade trascorsi 6 mesiNon è prescrizione ma decadenza: perde efficacia la garanzia se il creditore non agisce; ogni deroga contrattuale su questo termine è nulla se a danno del fideiussore.

Fonte: elaborazione normativa e giurisprudenziale.

Rapporto con l’obbligazione principale

Essendo la fideiussione accessoria, la prescrizione del credito principale incide anche sul diritto di escutere il garante. Se l’obbligazione del debitore principale si estingue prima che il creditore sia intervenuto (ad esempio per prescrizione del mutuo o estinzione del debito), non ha più oggetto anche la garanzia fideiussoria (art. 1955 c.c.), a meno che non intervenga, per fatto del creditore, l’effetto di surrogazione a favore del fideiussore. In ogni caso, si calcola la prescrizione del rapporto fideiussorio a partire dall’ultimo adempimento possibile (normalmente la mancata restituzione del capitale del mutuo o pagamento dei canoni). Se il debitore principale è insolvente o fallisce, il diritto del creditore nei confronti del fideiussore si sospende/ interrompe fino alla chiusura della procedura concorsuale.

Interruzione e sospensione della prescrizione

La prescrizione decennale, come qualsiasi prescrizione, può essere interrotta da atti che manifestano riconoscimento del debito o da atti di procedura giudiziale (art. 2945 c.c.). In particolare, la notifica di un atto di precetto o decreto ingiuntivo contro il fideiussore (o contro il debitore principale con escussione della garanzia) interrompe la prescrizione e fa nascere un nuovo termine di altri 10 anni (art. 2945 c.c.).

In caso di procedura concorsuale (fallimento, concordato, ecc.), la sola domanda di ammissione al passivo presentata dal creditore interrompe la prescrizione e la sospende sino alla chiusura della procedura. La Cassazione ha confermato che l’atto di insinuazione al passivo ha natura di atto interruttivo dell’azione (equiparato a un atto giudiziario) per tutto il credito verso il debitore fallito, con efficacia anche verso i coobbligati (fideiussori). Pertanto, se si presenta domanda di insinuazione contro il debitore principale in fallimento, la prescrizione decennale del credito (e della garanzia) si interrompe e riprende solo alla chiusura del fallimento.

Prescrizione breve ed eccezioni

Si applica in casi rari. Ad esempio, se la fideiussione è effettivamente un contratto di assicurazione fideiussoria (con clausole tipiche del contratto assicurativo), si potrebbe invocare il termine biennale di cui all’art. 2952 c.c. per i contratti di assicurazione sulla vita o altre assicurazioni, ma ciò richiede che nel contratto vi sia stata una chiara volontà di qualificare la polizza come rapporto di assicurazione. In pratica, nelle fideiussioni bancarie lo schema comune resta quello della garanzia creditizia, non di assicurazione: pertanto si applica il termine ordinario decennale, a meno che non sia chiaramente espresso altrimenti. Cassazioni recenti hanno confermato che in caso di polizza fideiussoria con prevalente funzione di garanzia, prevale la disciplina del contratto di fideiussione e quindi la prescrizione ordinaria di 10 anni.

Inoltre, anche se per i crediti tributari o previdenziali esistono termini di 5 o 10 anni (art. 2948 n.4 c.c. e art. 2948 n.2 c.c.), la fideiussione bancaria rimane un semplice contratto civile con termine di 10 anni, a meno che il credito garantito fosse soggetto a termine diverso per legge speciale (casi rari).

3. Termini di decadenza per il fideiussore (art. 1957 c.c.)

È cruciale distinguere tra prescrizione (tempo lungo, 10 anni) e decadenza (breve termine per adempiere). L’art. 1957 c.c. stabilisce un vincolo a tutela del fideiussore: se l’obbligazione principale ha una scadenza (fideiussione a termine fisso), il fideiussore rimane comunque obbligato dopo tale scadenza solo se il creditore ha intrapreso l’azione entro 6 mesi dalla scadenza stessa e ne ha proseguito l’esecuzione. In caso contrario, il fideiussore decade dal credito del creditore. Ad esempio, una fideiussione “valida 48 mesi” (art. 1957 c.c. si riferisce a clausola del genere) comporta che il creditore deve agire contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza di quei 48 mesi. Se non lo fa, il fideiussore viene liberato (il rapporto di garanzia cessa di avere effetto).

Importante: questo termine semestrale è decadenza, non prescrizione. Non si può “fermare” decadenza con atti di interruzione o sospensione (come invece avviene per la prescrizione). Una clausola contrattuale che deroga in favore del creditore a questo limite dei 6 mesi (cioè “rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.”) è considerata nella pratica nulla o vessatoria, perché priva il fideiussore della tutela legale. La giurisprudenza recente è unanime: tali clausole introdotte unilateralmente negli schemi ABI sono vessatorie e nulle se imposte senza giustificato vantaggio per il fideiussore-consumatore.

Ciò significa che, nella maggior parte delle fideiussioni bancarie a prima richiesta, prevale l’effetto legale di art. 1957 c.c.. Il creditore deve notificare il primo atto di escussione (ad es. decreto ingiuntivo) entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, altrimenti non potrà più far valere la garanzia. In altre parole, il tempo entro cui il creditore può agire nei confronti del fideiussore dopo la scadenza del debito principale è fissato per legge e le clausole contrarie non lo allungano (essendo inefficaci). Se il creditore trascura questo termine, il fideiussore è definitivamente liberato dall’obbligo.

Tabella 2 – Decadenza da garanzia vs prescrizione

ConcettoArticolo di riferimentoTerminiDecorrenzaEffetto
Decadenza del fideiussoreArt. 1957 c.c.6 mesi (decadenza)Dal giorno della scadenza dell’obbligazione principaleSe creditore non agisce entro 6 mesi, il fideiussore decade: la garanzia si estingue definitivamente. Non è previsto atto interruttivo o sospensivo.
Prescrizione del creditoArt. 2946 c.c.10 anni (ordinario)Dal giorno in cui il credito è esigibile (es. inadempimento o scadenza del debito)Al termine, trascorsi senza interruzioni, il diritto del creditore si estingue. Si interrompe con atti giuridici (precetto, giudizio, ammissione al passivo, ecc.)

Fonte: cod. civ. e giurisprudenza.

Va precisato che la decadenza prevista da art. 1957 c.c. è impropria ai fini della prescrizione decennale: essa comporta la perdita di efficacia della garanzia per mancata tempestività, non l’estinzione del credito per decorso del tempo. Peraltro, se in un giudizio esecutivo o di opposizione a decreto ingiuntivo venga sollevato il tema della vessatorietà di clausole che modificano art. 1957, il giudice è tenuto a valutarne d’ufficio l’abusività se non è stato debitamente avvertito il consumatore-fideiussore.

Clausole ABI e decadenza

Gli schemi ABI tradizionali includevano spesso la rinuncia preventiva alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (clausola n.6 del contratto tipo ABI). Tale pattuizione, atta a mantenere illimitata la garanzia nel tempo, è oggi ritenuta nulla nei confronti del fideiussore consumatore: il tribunale competente può dichiarare l’abusività di tale clausola e far valere comunque il termine semestrale legale. Importante sottolineare: la nullità di tale clausola non «riattiva» un termine ormai scaduto. In altre parole, se il creditore non ha esercitato nei 6 mesi (e la decadenza si è già consumata), nemmeno la successiva dichiarazione di nullità gli permette di rifarsi sul fideiussore dopo l’avvenuta decadenza.

4. Abusività delle fideiussioni ABI e nullità contrattuale

Negli ultimi anni sono state accolte numerose eccezioni di nullità e risoluzione riguardo alle fideiussioni standard ABI (Associazione Bancaria Italiana), che contenevano clausole derogatorie ritenute anticoncorrenziali o vessatorie. In particolare, la procedura seguita dall’Antitrust e dalla Banca d’Italia sul modello ABI del 2005 ha portato alla nullità di varie clausole (clausola di invarianza, rinuncia a decadenza, rivalsa del fideiussore, ecc.). La Cassazione ha recentemente confermato che «l’adozione uniforme di clausole contrattuali da parte degli istituti bancari può risultare lesiva della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori» e ha dichiarato nulle numerose pattuizioni del modello standard.

Gli effetti sul debitore (fideiussore) sono due:

  • Nullità della clausola abusiva: Di per sé, l’annullamento di una clausola non estingue l’obbligazione principale se questa rimane valida. In genere la nullità si limita alla sola clausola colpita (nullità parziale del contratto) e la restistente obbligazione viene interpretata secondo la disciplina legale residua.
  • In subordine, possibile risarcimento o rideterminazione del debito: Se la fideiussione risulta complessivamente nulla (ad es. per violazione del diritto antitrust, come dichiarato da Cass. n. 29810/2017 in alcuni casi), il fideiussore può pretendere la restituzione delle somme eventualmente versate e chiedere risarcimento danni. Tuttavia, tali questioni ricadono nella materia del contendere nei giudizi.

Per il tema della prescrizione, due aspetti sono rilevanti:

  1. La nullità delle clausole non modifica il termine di prescrizione ordinario del credito: persiste la decorrenza decennale come per ogni altro credito.
  2. Se la fideiussione è stata giudicata nulla (totale) dall’inizio, il diritto di credito verso il fideiussore non è mai sorto: in pratica non c’è nulla da prescrivere. Piuttosto il fideiussore utilizza questa nullità come difesa all’azione di escussione già promossa.

Da un punto di vista pratico, l’insorgenza di una causa di nullità ABI (o di abusività nel rapporto con il consumatore) comporta che il creditore potrebbe perdere parte del diritto di credito (es. spese, interessi, clausole penali) anche se l’obbligazione principale resta. Tuttavia, se il creditore ha atteso troppo (oltre il termine semestrale per la decadenza di cui all’art.1957 c.c.) e tale termine è già decorso prima che fosse rilevata la nullità, il giudicato non ripristina i termini superati.

Esempio: il Tribunale di Cagliari (2024) ha ritenuto probabile l’abusività della clausola di rinuncia all’art.1957 e ha sospeso l’esecuzione, rilevando che detta clausola prolungava ingiustamente il tempo in cui il creditore poteva agire oltre i sei mesi previsti per legge. L’orientamento consolidato (seguendo Cass. 29810/2017) è che tali clausole sono vessatorie nel rapporto col consumatore.

In sintesi, l’incidenza sulle scadenze è indiretta: la nullità ABI o per abusività fa scattare la liberazione del fideiussore in presenza di clausole vietate, ma la prescrizione legale del credito continua a decorrere normalmente. Il fideiussore può però utilizzare la nullità di alcune clausole (ad es. deroga 1957) come ulteriore strumento di difesa per negare l’azione del creditore se questa viene esperita tardivamente.

5. Fideiussori consumatori, imprenditori e professionisti: profili specifici

Il profilo soggettivo del fideiussore è rilevante: se si tratta di un consumatore (o persona fisica che agisce per motivi estranei all’impresa), trovano applicazione le norme del Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005) e le direttive comunitarie sul credito al consumo e clausole vessatorie. Al contrario, un imprenditore o professionista garante subisce le regole ordinarie del Codice Civile, senza tutele speciali di tipo consumeristico.

  • Fideiussore consumatore: la Cassazione ha chiarito che è consumatore colui che presta garanzia «per motivi personali», ad esempio una fideiussione a favore di un familiare o amico per debiti personali. In questo caso valgono le norme antiusura, antitrust, vessatorie, diritto del consumo (es. art. 1469-bis c.c. e segg.), e la giurisprudenza in materia di clausole abusive è pienamente applicabile. Il debitore consumatore può pertanto eccepire efficacemente l’abusività delle clausole in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e farsi dichiarare nulle le clausole vessatorie (ad es. penali eccessive, rinuncia ai termini, costi di istruttoria). L’intero rapporto fideiussorio, però, non è nullo solo per la figura del consumatore (a differenza del mutuo per tassi usurari o clausole vessatorie), salvo violazioni delle norme sulla trasparenza e sul contenuto del contratto di credito al consumo.
  • Fideiussore imprenditore/professionista: quando la fideiussione è prestata nell’ambito dell’attività d’impresa, non si applica il codice del consumo. Ad esempio un titolare di azienda che firma una fideiussione per un mutuo d’impresa non è protetto dalle norme sui consumatori; vale il regime ordinario contrattuale e le sole norme antitrust su modello ABI (che però possono essere fatte valere anche tra professionisti, essendo norme di ordine pubblico). Il Tribunale di Napoli e altri hanno affermato che nel contesto commerciale non opera l’art. 1957 consumatori (vessatorietà), ma ciò non estende termini prescrizionali: la prescrizione resta decennale.
  • Fideiussore professionista ad personam: se il fideiussore è un libero professionista che firma per debiti personali (es. garante “collettore” di mutuo per conti correnti personali), può essere equiparato al consumatore. Ma se firma in qualità di garante dell’attività (anche socio di SRL che garantisce prestiti della società), spesso è ritenuto imprenditore.

In ogni caso, dal punto di vista del debitore (garante), quanto detto sui termini di prescrizione e decadenza si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva, salvo il caso in cui clausole vessatorie (nullo il modello ABI) rendano invalide una o più pattuizioni contrattuali. È solo che il consumatore gode di una tutela in più (la disapplicazione di clausole vessatorie e la necessità di motivazione in sede ingiunzione).

Garanzia di tipo assicurativo

Nel contesto italiano è comune la distinzione tra fideiussione bancaria (tipica garanzia contrattuale accessoria) e polizza fideiussoria assicurativa (contratto tipico di assicurazione). Se la polizza è qualificata come contratto assicurativo (garanzia prestata in forma di assicurazione, con premio), può applicarsi il termine di prescrizione breve di 1 o 2 anni previsto per le assicurazioni (art. 2952 c.c.). Tuttavia, la giurisprudenza precisa che questo vale solo se le parti hanno chiaramente voluto regolare la prestazione alla stregua di un’assicurazione (incluso regime di indennizzo, clausole tipiche assicurative). Spesso le polizze fideiussorie sono invece contraddistinte dalla prevalente funzione di garanzia e sono considerate fideiussioni equiparabili a quelle bancarie. In tal caso, resta applicabile il termine decennale generale (come confermato da Cass. n. 2688/2019 sulla assicurazione fideiussoria). Quindi, se sorge dubbio sulla natura, la prassi applica normalmente 10 anni anche alle garanzie prestate dalle assicurazioni.

6. Simulazioni pratiche

Caso 1 – Fideiussione “fino a liberazione”: Un imprenditore Mario firma nel 2005 una fideiussione bancaria omnibus “fino a liberazione” per garantire un debito di urbanizzazione con un Comune. Il debito principale scade il 31/12/2010. Se il Comune invia richiesta di pagamento al fideiussore solo nel 2023, è possibile opporsi per prescrizione? Sì: in mancanza di scadenza contrattuale, la giurisprudenza riconosce il termine ordinario decennale (prescrizione). Dal 31/12/2010 al 31/12/2020 sono trascorsi 10 anni senza interruzioni, pertanto all’inizio del 2021 il credito era prescritto e il fideiussore è liberato. Il Comune ha perso il diritto (salvo aver interrotto precocemente il termine con atto idoneo, il che nel caso non è avvenuto fino al 2019). Il Tribunale di Venezia ha chiarito che queste polizze “fino a liberazione” non durano indefinitamente, ma si considerano soggette a prescrizione decennale.

Caso 2 – Fideiussione a termine con decadenza: Giulia concede garanzia bancaria per un leasing aziendale, scaduto il 30/6/2020, con clausola “valida fino a revoca”. La banca notifica precetto ai sensi dell’art. 1957 c.c. il 30/12/2020 (dopo 6 mesi) e sollecita il pagamento. Giulia si oppone: sostiene che avrebbero dovuto agire entro sei mesi (art.1957). In realtà, secondo la norma, il termine utile è 6 mesi dalla scadenza, quindi fino al 31/12/2020 (incluso). L’atto del 30/12/2020 è quindi in tempo, e la decadenza non è ancora maturata. Se il creditore avesse agito nel 2021, Giulia sarebbe potuta essere liberata per decadenza, in base all’art.1957. Notare: se nel contratto fosse presente clausola abusiva di deroga al 1957 (quasi certamente c’era nello schema ABI), tale clausola è nulla, ma non muta il calcolo del termine di 6 mesi (resta fermo al 2020).

Caso 3 – Fideiussione ABI e nullità: Simone firma nel 2010 una fideiussione bancaria omnibus che contiene clausola di rinuncia ai termini di cui all’art.1957 (e altre clausole ABI standard). Nel 2018 la banca ottiene un decreto ingiuntivo irrevocabile contro di lui per €100.000, senza mai aver escusso il debitore principale. Nel 2025 Simone solleva eccezione: le clausole ABI (compresa quella di deroga a 1957) sono nulle ai sensi antitrust. La banca contesta: ormai l’ingiunzione è passata in giudicato. L’orientamento attuale (Cass. 31105/2024) è che le fideiussioni ABI non sono tutte automaticamente nulle, ma le clausole anticoncorrenziali lo sono. Pertanto, Simone può chiedere la dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie (e magari la riduzione del debito), ma ciò non cancella retroattivamente l’ingiunzione ormai definitiva. I termini di decadenza e prescrizione valgono come prima: la nullità non riattiva termini ormai scaduti. Tuttavia, Simone potrebbe comunque recuperare le somme indebitamente pagate se dimostra l’illegittimità delle clausole (ad es. revoca del titolo esecutivo ex art. 2909 c.c. o richiesta di restituzione).

Caso 4 – Fallimento del debitore principale: Laura ha prestato fideiussione per l’azienda di suo fratello. Nel 2022 il fratello fallisce. La banca stessa ha insinuato al passivo la sua pretesa come creditore chirografario. In tal caso, la domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione del credito del fallito (e della garanzia) per tutta la procedura. Finché il concordato/fallimento non si chiude, la prescrizione resta sospesa. Solo dalla chiusura (o dal “rientro in bonis” in alcuni casi) riprende a decorrere un nuovo termine prescrizionale per la banca verso il fedeiussore.

Questi esempi illustrano come, in concreto, la prescrizione (e la decadenza) operino al di là della semplice data di stipula del contratto. Bisogna sempre calcolare i termini dalla data di esigibilità del credito, tenendo conto di eventuali atti interruttivi o fatti che sospendono il decorso (ad es. procedura concorsuale).

7. Domande e risposte (Q&A)

D: Qual è il termine ordinario di prescrizione di un credito garantito da fideiussione bancaria?
R: Salvo diversa previsione, si applica il termine ordinario decennale (10 anni) previsto dall’art. 2946 c.c. per i contratti civili. Il termine decorre dal giorno in cui il credito è esigibile (tipicamente dalla data in cui il debitore principale avrebbe dovuto pagare). Trascorsi 10 anni senza atti interruttivi, il fideiussore è liberato. Ogni atto idoneo (sentenza, decreto ingiuntivo, precetto, domanda di passivo) interrompe la prescrizione.

D: Se la banca non reclama entro sei mesi, il fideiussore è libero?
R: Dipende: se la fideiussione è a termine fisso (scadenza certa), allora si applica l’art. 1957 c.c.: il fideiussore decade dalla garanzia se il creditore non agisce entro 6 mesi dalla scadenza. In questo caso, trascorso tale termine (e presumibilmente senza azione), il fideiussore è liberato per legge. Se invece la fideiussione non ha termine (es. “fino a liberazione”), si utilizza il termine ordinario di 10 anni e non c’è decadenza semestrale. Importante: la cosiddetta «rinuncia ai termini di cui all’art.1957 c.c.» inserita in molti contratti ABI è considerata nulla nei rapporti con i consumatori, per cui non tutela il creditore oltre il limite di legge.

D: I termini di prescrizione del mutuo e della fideiussione coincidono?
R: Sì, in generale coincidono: entrambi i diritti sono normalmente soggetti alla prescrizione decennale. L’art. 2946 c.c. non distingue tra obbligazione principale e garanzia accessoria. Quindi se il mutuo (o altro debito principale) si prescrive, anche la garanzia fideiussoria si estingue: non c’è più nulla da garantire. Analogamente, se il mutuo si estingue per estinzione del debito (pagamento, condono, compensazione), la fideiussione si estingue per estinzione dell’obbligazione principale (art. 1955 c.c.). Viceversa, se è scaduto il termine di prescrizione decennale del mutuo, anche l’azione sul fideiussore è inefficace.

D: Cosa succede se il debitore principale torna in bonis dopo il fallimento?
R: La Cassazione ha chiarito che la domanda di insinuazione al passivo del fallimento interrompe la prescrizione e la sospende fino alla chiusura della procedura. Quando il fallito torna in bonis (es. reintegra concorso o definizione accordo), si apre un nuovo termine prescrizionale per la banca verso il debitore e i fideiussori. L’effetto interruttivo si è già consumato al momento della domanda di passivo, per cui il termine decorre nuovamente solo dopo la chiusura del fallimento.

D: In caso di azione esecutiva sul fideiussore, quella sorta un nuovo termine prescrizionale?
R: Sì. Ogni atto formale di escussione (titolo esecutivo, pignoramento, decreto ingiuntivo, atto di precetto, ecc.) interrompe la prescrizione decennale del credito verso il fideiussore e ne fa decorrere un nuovo termine di 10 anni. Quindi se il creditore notifica un decreto ingiuntivo al fideiussore, il calcolo dei 10 anni riparte da quel momento.

D: Come distinguere tra fideiussione e garanzia autonoma (“a prima richiesta”)?
R: La Cassazione (sent. 31105/2024) ha ricordato che la semplice formula “pagamento a prima richiesta” non è di per sé sufficiente a configurare un contratto autonomo di garanzia e non implica una deroga automatica all’art. 1957 c.c.. In pratica, per qualificare un rapporto come contratto autonomo occorre la concreta intenzione delle parti e l’assenza di vincolo di accessorietà. Se è una fideiussione tradizionale, valgono le regole ordinarie (inclusi i termini di decadenza e prescrizione del codice).

D: La fideiussione può prescriversi in maniera anticipata?
R: Non per legge: non esistono meccanismi speciali per “accorciare” la prescrizione del credito del fideiussore. Le uniche eccezioni possono derivare da un’esplicita autodichiarazione (es. pagamento anticipato, riconoscimento del debito) o da cause estintive. A volte si dice impropriamente “fideiussione prescritta dopo 5 anni”: ciò potrebbe riferirsi a crediti impignorabili (art. 827 c.p.c. come pensioni) o altri rimedi, ma non è norma civile generale. Nel settore bancario vigono 10 anni per le obbligazioni pecuniarie, salvo interruzioni. Non conta la scadenza del rapporto bancario di conto corrente, ma del rapporto di credito principale garantito.

D: Se il creditore ha omesso di agire entro 6 mesi, posso rifiutare il pagamento?
R: Se la fideiussione era a termine e l’azione non è stata intrapresa entro il termine di decadenza di 6 mesi dall’estinzione dell’obbligazione garantita, il fideiussore è liberato (a meno che non vi sia stato un altro atto che impedisca la decadenza, ad es. clausola contrattuale nulla come detto). Se era senza termine e non vi è alcuna decadenza legale, la prescrizione è il solo strumento: il fideiussore resta obbligato fintantoché non scatta la prescrizione decennale o il debito principale si estingue. In ogni caso, il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbero potuto opporgli il debitore principale (tranne quelle personali del debitore, se il contratto è “a primo rischio”), nonché l’eccezione di prescrizione quando matura.

8. Fonti e approfondimenti (normativa e giurisprudenza)

Normativa italiana

  • Codice Civile: artt. 1942-1944 (nozione di fideiussione), artt. 1955-1956 (estinzioni), art. 1957 (scadenza dell’obbligazione principale e decadenza del fideiussore), artt. 2943-2953 (prescrizione).
  • Codice del Consumo: D. Lgs. 206/2005, artt. 33 ss. (vessatorietà), art. 1469-bis ss. c.c. (contratti con consumatori).
  • Normativa antitrust e Banca d’Italia: Legge 10/10/1990 n. 287 (tutela concorrenza, art.2), Provv. Banca d’Italia n. 55/2005 (fideiussioni ABI omnibus).

Giurisprudenza significativa

  • Cass. civ. 30.1.2019 n. 2688: distinzione tra polizza fideiussoria (assicurativa) e fideiussione; termine decennale se prevale funzione di garanzia.
  • Cass. civ. 6.12.2017 n. 29810 (Sez. U.): nullità di molte clausole ABI omnibus (in particolare art.6 sul termine 1957) in ossequio alla normativa antitrust; plausibile applicazione anche ex officio.
  • Cass. civ. 6.4.2023 n. 9479 (Sez. U.): principi per la tutela del consumatore in opposizione a decreto ingiuntivo; dovere del giudice di avvertire sul carattere abusivo delle clausole.
  • Cass. civ. 25.11.2024 n. 30383 (Sez. I): nullità delle fideiussioni post-2005 “omnibus”: condizioni per rilevare l’intesa anticoncorrenziale, presupposti e prova dell’antitrust; rapporto con 1957 e decorrenza del termine semestrale.
  • Cass. civ. 21.3.2025 n. 31105 (Sez. I): distinzione fideiussione/garanzia autonoma; stabilisce che la clausola “pagamento a semplice richiesta” non trasforma il contratto autonomo né vale come rinuncia implicita all’art.1957; ribadisce l’orientamento che alcune clausole ABI sistematiche sono nulle.
  • T. Venezia 14.3.2025: (Corte d’Appello) polizze fideiussorie con clausola “fino a liberazione” hanno durata limitata e prescrizione decennale.
  • Tribunale Roma 18.7.2023 n.11444: (ex art. 13) preliminare su fideiussione del 1993: tutela del consumatore (normativa 1996) non retroattiva; conferma prescrizione decennale.
  • Vari Tribunali (2022-2024): ordinanze e sentenze che hanno sollevato la vessatorietà della clausola di deroga all’art.1957 c.c. e sospeso provvisoria esecuzione (es. Trib. Cagliari, 2024; Trib. Firenze 2023; Trib. Padova 2020; Trib. Milano 2019; Trib. Treviso 2018).

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La fideiussione è una garanzia pesante, che può durare anche anni. Ma non è eterna: la legge stabilisce un termine di prescrizione, oltre il quale il garante non può più essere chiamato a rispondere del debito altrui.
Sapere quando si prescrive una fideiussione è fondamentale per evitare richieste illegittime da parte di banche o finanziarie.


In quanto tempo si prescrive una fideiussione?

La regola generale è semplice:
la fideiussione segue il termine di prescrizione del debito principale.

  • ⏳ Per i debiti bancari e finanziari: 10 anni
  • ⏳ Per cambiali, assegni e titoli esecutivi: 3 anni (ma attenzione al titolo!)
  • ⏳ Per debiti tributari: tempi variabili, in genere 5-10 anni
  • ⏳ Per canoni di locazione o forniture: 5 anni

⚠️ Se il debitore principale non paga e il creditore non interrompe la prescrizione con un atto valido (es. raccomandata, decreto ingiuntivo), anche la garanzia fideiussoria si estingue.


Quando decorre la prescrizione per il garante?

Il termine decorre da quando:

  • 🕒 Il debito principale diventa esigibile (es. scadenza della rata non pagata)
  • 📄 Il creditore notifica un atto interruttivo (che interrompe il termine e lo fa ripartire)
  • 💰 In caso di fideiussione a garanzia di obbligazioni future, dal momento in cui si forma il singolo debito

❗ Se sei garante in una fideiussione “omnibus” o senza scadenza, il termine può essere più difficile da determinare: serve un’analisi tecnica del contratto e degli atti ricevuti.


Come sapere se la fideiussione è prescritta?

Per verificarlo servono:

  1. 📂 Il contratto di fideiussione originale
  2. 🧾 I documenti relativi al debito principale (mutuo, leasing, finanziamento…)
  3. 💌 Gli eventuali atti interruttivi ricevuti negli anni (lettere, ingiunzioni, notifiche)
  4. 📅 Il calcolo preciso dei termini, tenendo conto di eventuali sospensioni o interruzioni

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📑 Analizza il contratto e verifica il termine di prescrizione applicabile
📂 Ricostruisce la cronologia degli atti e valuta eventuali interruzioni
✍️ Redige opposizione a decreti ingiuntivi o richieste di pagamento tardive
⚖️ Ti difende in giudizio per far dichiarare l’intervenuta prescrizione
🔁 Ti assiste anche nella liberazione da fideiussioni inutili o nulle


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Esperto in diritto bancario e contenzioso su fideiussioni
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per privati, imprenditori e garanti in difficoltà


Conclusione

Una fideiussione non può durare per sempre. Se sono passati 10 anni senza atti interruttivi, potresti non dover più nulla.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi verificare la prescrizione, bloccare richieste illegittime e liberarti da garanzie inutili.

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