Hai ricevuto un atto di pignoramento della pensione, ma hai già una cessione del quinto in corso e ti stai chiedendo se possono toglierti altro denaro, cosa rischi davvero e come puoi difenderti? Ti è arrivata una comunicazione da parte dell’INPS o di un creditore e ora temi di non riuscire più a far fronte alle spese quotidiane?
Quando si cumula una cessione del quinto con un pignoramento sulla pensione, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge e come difendersi se le trattenute superano quanto è legalmente consentito. Non tutto è pignorabile, e spesso i creditori o gli ufficiali giudiziari vanno oltre i limiti.
Quanto della pensione può essere pignorato?
– Il pignoramento può avvenire solo sulla parte della pensione che eccede il cosiddetto “minimo vitale”, stabilito ogni anno dall’INPS
– Attualmente, il minimo impignorabile è pari a una volta e mezzo l’importo dell’assegno sociale, circa 1.100 euro mensili (valore indicativo)
– La parte eccedente può essere pignorata fino a un massimo di un quinto (20%), ma solo se non c’è già una cessione del quinto in corso
Cosa succede se hai già una cessione del quinto?
– Se hai una cessione del quinto attiva, il pignoramento può intervenire solo nei limiti della quota residua disponibile
– La somma tra cessione e pignoramento non può superare il 40% della pensione netta disponibile
– Se il totale delle trattenute supera i limiti previsti, puoi impugnare il pignoramento e chiedere la riduzione o sospensione delle trattenute
Cosa puoi fare per difenderti?
– Verifica il netto della pensione, il minimo vitale e tutte le trattenute in corso
– Presenta un’opposizione al giudice dell’esecuzione, se il pignoramento è eccessivo o ha superato i limiti legali
– In alcuni casi puoi chiedere la riduzione delle trattenute per motivi di sopravvivenza o stato di bisogno
– Se il debito è troppo elevato o ci sono più creditori, puoi valutare un piano di sovraindebitamento per bloccare tutti i pignoramenti
Cosa NON devi fare mai?
– Ignorare l’atto di pignoramento: le trattenute partono in automatico sull’assegno pensionistico
– Pensare che “tanto ho la cessione del quinto, non possono toccarmi altro”: possono, ma solo entro certi limiti
– Accettare passivamente tutte le trattenute senza fare i conti: potresti subire prelievi illegittimi
– Affidarti al passaparola: serve un’analisi tecnica della tua pensione e della situazione debitoria
Se hai una cessione del quinto e subisci un pignoramento sulla pensione, puoi reagire. La legge ti tutela, ma devi agire subito.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni e difesa patrimoniale – ti spiega quali sono i limiti al pignoramento della pensione, come funziona con la cessione del quinto e cosa puoi fare per difendere la tua pensione.
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Introduzione
Il pignoramento della pensione e la cessione del quinto della pensione sono due strumenti giuridico-finanziari molto diversi che possono incidere sulla disponibilità mensile della pensione di un debitore. Da un lato, il pignoramento è una procedura esecutiva forzata attivata da un creditore per recuperare coattivamente un credito non pagato, prelevando una quota della pensione del debitore. Dall’altro, la cessione del quinto è un prestito che il pensionato contrae volontariamente con rimborso tramite trattenuta automatica fino a un quinto della pensione. Entrambi i meccanismi comportano trattenute sulla pensione, ma seguono regole, limiti e procedure differenti, stabilite dalla normativa italiana.
Questa guida – aggiornata a giugno 2025 – esamina in dettaglio il quadro normativo vigente (Codice di Procedura Civile, leggi speciali, disposizioni INPS), incluse novità legislative recenti (come il Decreto Aiuti-bis del 2022) e le ultime sentenze rilevanti (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale), per fornire un approfondimento avanzato sul tema. L’approccio è dal punto di vista del debitore: si evidenziano i limiti a tutela del pensionato debitore, le strategie di difesa, nonché gli obblighi e i diritti nei confronti dei creditori. Il taglio è tecnico-giuridico (adatto ad avvocati, operatori del diritto, imprenditori e privati informati), ma con un linguaggio il più possibile chiaro e divulgativo.
La guida include tabelle riepilogative, esempi pratici (simulazioni di calcolo delle quote pignorabili), e una sezione di domande e risposte frequenti, per chiarire i dubbi più comuni: ad esempio, quanta parte della pensione può essere pignorata? Qual è il “minimo vitale” non pignorabile? Come interagisce una cessione del quinto già in corso con un eventuale pignoramento?. Infine, tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo alla guida per consentire ulteriori approfondimenti.
In breve: il pignoramento della pensione è soggetto a rigorosi limiti di legge a tutela della dignità e del sostentamento del debitore pensionato. Dal 2022 la normativa garantisce che una parte intangibile della pensione (il c.d. minimo vitale) resti sempre al debitore, e solo l’eccedenza possa essere attaccata in misura parziale. La cessione del quinto, invece, è un meccanismo volontario regolato da norme speciali (D.P.R. 180/1950 e successive modifiche) che consente al pensionato di ottenere credito impegnando fino al 20% della propria pensione, con determinate garanzie ed esclusioni (non tutte le pensioni sono cedibili, e deve comunque essere salvaguardata la pensione minima). Approfondiamo ora le differenze e tutti gli aspetti da conoscere per gestire al meglio le proprie obbligazioni se si è pensionati debitori.
Pignoramento vs cessione del quinto: definizioni e differenze
Pignoramento della pensione – È una procedura di esecuzione forzata presso terzi in cui un creditore munito di titolo esecutivo (ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo, oppure una cartella esattoriale non pagata) ottiene dal giudice l’ordine di prelevare somme direttamente dall’ente previdenziale che eroga la pensione (es. INPS) per soddisfare il proprio credito. In pratica, l’INPS – in qualità di terzo pignorato – trattiene una parte della pensione del debitore e la versa al creditore in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale. Il pignoramento della pensione è disciplinato dal Codice di Procedura Civile (art. 543 e seguenti c.p.c. per la procedura, e soprattutto art. 545 c.p.c. per i limiti di pignorabilità) nonché da leggi speciali per specifici crediti (es. pignoramenti per debiti fiscali). A differenza del pignoramento dello stipendio, dove il datore di lavoro è il terzo, qui il terzo soggetto tenuto a eseguire la trattenuta è l’INPS (o altro ente pensionistico competente). Il pignoramento è coattivo: il debitore subisce l’espropriazione parziale della pensione, senza bisogno del suo consenso, una volta attivata legalmente la procedura da parte del creditore.
Cessione del quinto della pensione – È invece un contratto di prestito tra un pensionato e un istituto finanziario (banca o finanziaria autorizzata) in cui il rimborso avviene tramite addebito diretto sulla pensione, fino a un massimo di un quinto (20%) dell’importo mensile. Si parla di cessione del quinto perché il pensionato “cede” volontariamente al creditore (la banca) il diritto a ottenere una quota della sua pensione ogni mese, quale rimborso del prestito ricevuto. Tecnicamente si realizza mediante la notifica all’INPS di un atto di cessione: l’INPS, ricevuta la documentazione, provvede a trattenerne la rata dalla pensione e a versarla al creditore cessionario. La cessione del quinto è volontaria e concordata (non è un atto esecutivo, ma un contratto di finanziamento) e segue una normativa speciale: il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Testo Unico sulle cessioni di stipendi e pensioni) e relative norme di attuazione, oltre alla disciplina generale del credito ai consumatori (D.Lgs. 385/1993 TUB e D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo). La cessione può essere concessa solo se la pensione lo consente: sono escluse per legge alcune prestazioni assistenziali (es. pensioni sociali, invalidità civile) e non si può comunque eccedere la misura di un quinto né intaccare la soglia di pensione minima vitale garantita al pensionato. A differenza del pignoramento, qui il rapporto è privatistico (il debitore richiede un prestito e accetta la trattenuta) e il ruolo dell’INPS è di autorizzazione e mero esecutore tecnico delle trattenute, nell’interesse del pensionato e del finanziatore.
Di seguito, in tabella, alcune differenze chiave tra pignoramento e cessione del quinto sulla pensione:
Aspetto | Pignoramento della pensione | Cessione del quinto della pensione |
---|---|---|
Natura | Esecuzione forzata (iniziativa del creditore, senza consenso del debitore) | Contratto di prestito volontario (iniziativa del pensionato debitore) |
Presupposto | Inadempimento di un debito e titolo esecutivo in mano al creditore (es. sentenza, cartella esattoriale) | Necessità/volontà di ottenere liquidità: il pensionato richiede un finanziamento garantito dalla pensione |
Ruolo dell’INPS | Terzo pignorato: deve eseguire l’ordine del giudice trattenendo e versando la quota pignorata al creditore | Ente pagatore: emette la comunicazione di cedibilità e, notificata la cessione, trattiene la rata mensile per versarla alla banca finanziatrice |
Importo trattenibile | Solo la parte di pensione eccedente la soglia di impignorabilità (minimo vitale) e comunque nei limiti percentuali di legge (tipicamente max 1/5, salvo eccezioni per alimenti e fisco) | Fino a 1/5 dell’importo netto della pensione cedibile (calcolato al netto delle ritenute e salvaguardando il minimo INPS). La rata è fissa secondo il piano di ammortamento del prestito |
Durata | Dura finché il credito pignorato non è soddisfatto (può cessare anticipatamente se il debito viene pagato o accordato) | Durata predeterminata del finanziamento (max 120 mesi). Estinguibile anticipatamente con rimborso del residuo e riduzione dei costi futuri (Dir. 2008/48/CE, sentenza Lexitor) |
Costo per il debitore | Nessun interesse aggiuntivo: il debitore paga al creditore solo il dovuto (capitale e eventuali interessi legali del debito originario). Tuttavia subisce costi eventuali di procedura (spese legali, ecc.) | Il prestito comporta interessi e spese: il tasso è fisso e regolamentato da soglie anti-usura aggiornate trimestralmente da MEF/Banca d’Italia (TEGM). Ad es., II trim. 2025: tasso medio 13,32% (importi ≤15.000 €) e 9,23% (>15.000 €); tasso soglia usura circa 20,65% e 15,54% rispettivamente. Il costo è ripagato nella rata mensile ceduta. |
Tutele per il debitore | Limiti di impignorabilità fissati dalla legge (soglia minima intoccabile, percentuali massime pignorabili) rilevabili d’ufficio dal giudice. Possibilità di opposizione al pignoramento se viziato o eccedente i limiti. | Norme a protezione del pensionato: divieto di cessione se la pensione è troppo bassa (minimo vitale non cedibile); obbligo di assicurazione rischio vita; tassi calmierati per convenzionati INPS; diritto di recesso 14 giorni e di estinzione anticipata con rimborso interessi futuri. |
In sintesi, il pignoramento è un atto subìto dal debitore in seguito all’inadempimento, mentre la cessione del quinto è un impegno volontario che il pensionato assume (spesso per ottenere liquidità o consolidare debiti). Tuttavia, per il pensionato debitore gli effetti possono sommarsi: egli potrebbe trovarsi con una quota di pensione già ceduta a una finanziaria e un’ulteriore quota pignorata da altro creditore. In tal caso intervengono norme specifiche per coordinare le trattenute (come vedremo, il totale delle trattenute non può superare il 50% della pensione netta). Proseguiamo allora esaminando i limiti di legge del pignoramento della pensione e, successivamente, le caratteristiche della cessione del quinto, per poi affrontare la loro coesistenza.
Quadro normativo di riferimento
Codice di Procedura Civile (c.p.c.) – La base normativa generale per il pignoramento presso terzi si trova nel c.p.c. In particolare l’art. 545 c.p.c. definisce i crediti impignorabili o parzialmente impignorabili. Esso prevede, tra l’altro, che:
- I crediti alimentari (es. assegno di mantenimento dovuto a un familiare) sono impignorabili, tranne che per cause di alimenti e con autorizzazione del tribunale, in misura determinata dal giudice. Ciò significa, ad esempio, che la pensione di una persona non può essere pignorata per pagare i suoi debiti se ciò la priverebbe delle somme necessarie al mantenimento di coniuge o figli a carico, salvo che il creditore stesso sia un avente diritto agli alimenti (in tal caso il tribunale può autorizzare un prelievo).
- Le indennità di sostentamento e sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali sono totalmente impignorabili. In ambito pensionistico, questo esenta ad esempio le pensioni e assegni assistenziali (invalidità civile, accompagnamento, pensione sociale) in quanto considerate sussidi di sostentamento (lo vedremo meglio più avanti).
- Le retribuzioni da lavoro (stipendi, salari) e per analogia le pensioni sono pignorabili solo parzialmente: di regola fino a un quinto per qualsiasi credito ordinario, e sempre fino a un quinto per debiti fiscali verso lo Stato o enti locali. In caso di concorso simultaneo di cause diverse (più pignoramenti di natura diversa) il totale non può superare la metà della retribuzione/pensione. N.B.: Il riferimento testuale del c.p.c. menziona espressamente stipendi e salari; per le pensioni il rinvio è tramite il comma 7 e leggi speciali (vedi dopo).
- Art. 545, comma 7 c.p.c. (fondamentale per pensioni): stabilisce che “Le somme dovute a titolo di pensione […] non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Questa è la norma che identifica il “minimo vitale” impignorabile della pensione (doppio assegno sociale, min €1000) e subordina l’eventuale eccedenza ai limiti del 20% o altri previsti.
- L’art. 545, comma 8 c.p.c., aggiunto nel 2015, specifica inoltre una tutela per gli importi già accreditati sul conto bancario del pensionato: se il pignoramento colpisce il conto invece che la fonte, le somme già versate sul conto prima della notifica del pignoramento sono impignorabili fino all’importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa 3×€534 ≈ €1.600). Le somme accreditate successivamente, invece, seguono le regole ordinarie (pignorabili nei limiti del quinto e del minimo vitale). Questa norma impedisce al creditore che pignora il conto corrente di svuotare i risparmi del pensionato al di sotto di una soglia di sicurezza.
Leggi speciali in materia di pensioni e crediti previdenziali – Oltre al c.p.c., vi sono disposizioni di legge che integrano o derogano ai limiti generali per particolari tipi di crediti:
- Crediti alimentari: come detto, l’art. 545 c.p.c. stesso rinvia a un provvedimento del giudice che può autorizzare pignoramenti anche oltre il quinto, fino al massimo di un terzo della pensione (o stipendio) per soddisfare obblighi di mantenimento. Questo perché i crediti alimentari del beneficiario (es. ex coniuge, figli) godono di un privilegio morale e possono giustificare un sacrificio maggiore del reddito del debitore, fermo restando l’equo contemperamento delle esigenze (il giudice valuterà caso per caso). Dunque, un assegno di mantenimento non pagato potrebbe portare a pignorare anche il 30% della pensione del debitore, previa autorizzazione tribunale. Tuttavia, anche in caso di concorso con altre cause, la Cassazione ha chiarito che il totale delle trattenute non deve superare il 50% (vedremo la relativa sentenza delle Sezioni Unite 2018).
- Crediti fiscali (Erario): il pignoramento della pensione per debiti verso il Fisco (Agenzia delle Entrate-Riscossione) è soggetto a limiti particolari dettati dal D.P.R. 602/1973 art. 72-ter (introdotto nel 2013 e modificato nel 2015). Attualmente, Agenzia Entrate Riscossione (AER) può pignorare:
- 1/10 dell’importo della pensione (al netto minimo vitale) se la pensione mensile è fino a €2.500;
- 1/7 se la pensione è tra €2.500 e €5.000;
- 1/5 (20%) se la pensione è superiore a €5.000.
- Debiti verso l’INPS (indebiti previdenziali o contributivi): la legge consente all’INPS stesso di recuperare eventuali somme indebitamente erogate al pensionato (es. pensioni pagate in eccesso, indebiti da prestazioni) oppure contributi non versati, ma con limiti analoghi. L’art. 69 della L. 30 aprile 1969 n.153 dispone che pensioni, assegni e indennità gestiti dall’INPS possono essere ceduti, sequestrati o pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l’INPS derivanti da indebito o omissioni contributive – e in ogni caso va salvaguardato il trattamento minimo (pensione minima). Inoltre, sugli indebiti previdenziali recuperati da INPS non si applicano interessi (salvo dolo del debitore). In pratica, se l’INPS trattene direttamente dalle rate di pensione un proprio credito (compensazione), deve rispettare gli stessi limiti di un pignoramento: massimo il 20% e mai intaccare la parte di pensione minima. Su questo tema è attuale una questione di legittimità costituzionale (Ordinanza Tribunale di Ravenna 3/4/2025) che lamenta la mancanza di una soglia fissa tipo “doppio assegno sociale” anche in caso di trattenute INPS in compensazione – questione su cui la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi. Al momento, comunque, l’INPS applica il limite del quinto e salva il minimo vitale anche nei propri recuperi, come confermato da giurisprudenza (Cass. civ. 9001/2003, citata in Trib. Nola 766/2025).
D.P.R. 180/1950 e normativa sulla cessione del quinto – La cessione del quinto di stipendi e pensioni è regolata principalmente dal D.P.R. n. 180/1950 (Testo Unico in materia), integrato dal D.P.R. n. 895/1950 (Regolamento attuativo). Queste norme stabiliscono:
- La quota massima cedibile è un quinto della pensione mensile netta (stessa regola per stipendi).
- È obbligatoria un’assicurazione a copertura del rischio morte (premorienza) e, per i lavoratori, rischio impiego (perdita del lavoro) sul credito ceduto. Tale polizza garantisce che, in caso di decesso del pensionato prima della fine del piano di ammortamento, il debito residuo non gravi sugli eredi (viene coperto dall’assicurazione).
- Durata massima del finanziamento: 120 mesi (10 anni).
- Divieto di cedere oltre il quinto: non è possibile contrarre più cessioni contemporaneamente sulla stessa pensione oltre il limite del 20%. (Per i lavoratori dipendenti esiste la figura del prestito delega – un secondo quinto delegato – ma per i pensionati generalmente no; l’INPS consente solo una cessione per volta).
- Condizioni per i pensionati: la legge del 2005 (L. 80/2005) ha esteso a tutte le pensioni la cedibilità del quinto, escludendo però le prestazioni di carattere assistenziale e le pensioni basse. In particolare, non sono cedibili le pensioni e assegni sociali, le invalidità civili, gli assegni familiari, le pensioni degli esodati ex L.92/2012 (APE sociale), le pensioni cointestate limitatamente alla quota di pertinenza di altri soggetti, ecc.. Inoltre, le pensioni integrate al minimo (cioè portate dallo Stato al livello minimo di legge) non possono essere cedute, perché la quota cedibile si calcola al netto del minimo di legge: se la pensione è pari al trattamento minimo, l’importo cedibile netto risulterebbe zero. L’INPS, attraverso la comunicazione di cedibilità, certifica l’importo massimo cedibile tenuto conto di questo minimo.
- Tutela del pensionato nel contratto: il tasso d’interesse applicato al prestito non può superare il tasso soglia anti-usura vigente (per gli intermediari convenzionati con INPS vi sono tassi calmierati per fasce d’età); la rata deve essere entro il quinto cedibile indicato da INPS; devono essere esplicitati tutti i costi (commissioni, spese, premio assicurativo). Il tutto è soggetto alla normativa sul credito ai consumatori, che prevede obblighi informativi (consegna del modulo SECCI con TAEG, piano di ammortamento esemplificativo), diritto di recesso 14 giorni, diritto di estinzione anticipata con riduzione dei costi, e controllo contro i tassi usurari (L. 108/1996).
- Art. 68 DPR 180/1950: disciplina il cumulo di trattenute in caso di coesistenza di cessioni/pignoramenti (ne parleremo in dettaglio nella sezione apposita). Anticipiamo che questa norma stabilisce il principio per cui, se c’è già una cessione in atto, un successivo pignoramento deve coordinarsi in modo da non superare certi limiti complessivi (tipicamente metà della pensione). Inoltre l’art. 70 DPR 180/50 afferma l’importanza dell’ordine cronologico: chi arriva prima nel notificare la trattenuta “prenota” il suo spazio sul quinto.
Riassumendo, il quadro normativo è complesso ma può essere sintetizzato così: la pensione del debitore è protetta sia nella fase volontaria (cessioni) sia in quella coattiva (pignoramenti) da limiti ben precisi. La tabella seguente elenca i principali riferimenti normativi e il loro contenuto chiave:
- Art. 545 c.p.c.: Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (minimo vitale impignorabile pari a 2×assegno sociale, pignoramento max 1/5, cumulo max 1/2).
- Art. 543 c.p.c.: Procedura di pignoramento presso terzi (notifica atto a debitore e terzo, dichiarazione del terzo ex art.547, udienza in tribunale e ordinanza di assegnazione).
- Art. 69 L.153/1969: Limiti per debiti verso INPS (pignorabilità/cedibilità pensioni nei limiti di 1/5, minimo garantito).
- D.P.R. 602/1973 art. 72-ter: Limiti pignoramento stipendi/pensioni da parte dell’Agente della Riscossione (1/10, 1/7, 1/5 a seconda delle fasce).
- D.L. 83/2015 conv. L.132/2015: Ha introdotto modifiche all’art. 545 c.p.c. (soglia impignorabilità conto 3×assegno sociale, ecc.).
- D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) conv. L.142/2022: Ha elevato la soglia di impignorabilità pensioni da 1,5×assegno sociale (€750) a 2×assegno sociale con min €1000. In vigore dal 22/09/2022, applicabile anche ai procedimenti pendenti senza ordinanza di assegnazione al 1/1/2023 (Circ. INPS 38/2023).
- D.P.R. 180/1950: Disciplina cessione del quinto (quota cedibile 1/5, durata max 10 anni, polizza obbligatoria, ordine di precedenza trattenute, limite 50% in caso di coesistenza).
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e TUB (D.Lgs. 385/1993): Regole generali sui contratti di credito ai consumatori applicabili alle cessioni (trasparenza, usura, recesso, estinzione anticipata).
Ora che abbiamo delineato il quadro normativo, passiamo ad esaminare in modo più dettagliato i limiti di pignorabilità della pensione e le tutele per il pensionato debitore.
Limiti al pignoramento della pensione: importi e percentuali
Il legislatore ha previsto importanti limiti al pignoramento delle pensioni, proprio per garantire al debitore pensionato di conservare i mezzi minimi di sostentamento. A differenza di altri beni o crediti che possono essere pignorati integralmente (come un conto corrente con elevata giacenza, o un immobile), la pensione è considerata un credito particolare perché destinato al mantenimento della persona. Di conseguenza, la pensione è pignorabile solo in parte (impignorabilità relativa).
Vediamo quali sono questi limiti nel dettaglio:
Il “minimo vitale” impignorabile (soglia di impignorabilità)
Come già anticipato, dal 2022 la legge ha introdotto un livello minimo assolutamente impignorabile della pensione, pari al doppio dell’assegno sociale. L’assegno sociale è una prestazione assistenziale il cui importo massimo mensile per il 2023 è di circa €534,41; il doppio sarebbe €1.068,82, ma il legislatore ha fissato un minimo comunque di €1.000. Ciò significa che:
- Se la pensione netta mensile è inferiore o uguale a €1.000, non può essere pignorata affatto. Il creditore dovrà rinunciare: il giudice dichiarerà inefficace il pignoramento perché manca capienza pignorabile. Ad esempio, una pensione di €850 (supponiamo di natura previdenziale, non assistenziale) è totalmente al riparo dal pignoramento: il minimo vitale in questo caso coincide con l’intera pensione, quindi il creditore non può prendere nulla.
- Se la pensione supera €1.000, la parte fino a €1000 resta comunque intoccabile; solo l’importo eccedente è pignorabile. Tuttavia, anche su questa parte eccedente non si può prendere tutto, ma solo una percentuale (di regola il 20%, come vedremo). In altre parole, €1000 sono “protetti” sempre, e di ciò che eccede €1000 si può pignorare solo una frazione.
Questa regola del doppio assegno sociale è stata introdotta con il Decreto Aiuti-bis del 2022, innalzando la precedente soglia che era 1,5×assegno sociale (circa €750). L’innalzamento ha ampliato la tutela per i pensionati debitori, considerando l’aumento del costo della vita. Ad esempio, prima del 2022 una pensione di €900 avrebbe avuto €750 impignorabili e €150 eccedenti di cui 1/5 pignorabile (€30); dopo la riforma 2022, quella stessa pensione €900 è interamente impignorabile perché rientra sotto €1000.
Va precisato che questa soglia minima si aggiorna automaticamente all’aumentare dell’assegno sociale. Attualmente €1000 è il minimo, ma se il doppio assegno sociale dovesse superare €1000 (in futuro, per effetto di aumenti ISTAT), varrà il valore maggiore. Per il 2023 il doppio assegno sociale è calcolato in circa €1.069, quindi di fatto coincide (leggermente sopra) con la soglia tonda di €1000 fissata. In ogni caso la norma garantisce quel livello.
Esempio 1: pensione netta €1.600 mensili. Soglia impignorabile = €1.000. Parte eccedente = €600. Su questi €600 si potrà calcolare la quota pignorabile (che come vedremo è generalmente 1/5): quindi pignoramento = €120 al mese. Il pensionato continuerà a percepire €1.480 (€1.600 – 120) perché i primi 1000 intoccabili + €480 (i 4/5 dei 600 eccedenti).
Esempio 2: pensione netta €1.100. Soglia impignorabile €1.000, eccedenza €100. Quota pignorabile standard 1/5 = €20. Quindi il pensionato subirebbe €20 di trattenuta mensile (circa 1,8% della pensione in questo caso). Notare che la parte libera resterebbe €1.080, ben al di sopra del minimo vitale: la legge non garantisce che al debitore restino comunque €1000 puliti, ma garantisce che €1000 non glieli tocca nessuno tramite pignoramento. In questo esempio, dopo la trattenuta il pensionato ha €1.080, dunque oltre il minimo.
Esempio 3: pensione netta €980. Questa è ≤ €1000, dunque zero pignorabile. Se un creditore tentasse comunque il pignoramento, l’INPS risponderebbe al giudice segnalando l’importo e la sua impignorabilità, e il giudice dichiarerebbe il pignoramento inefficace per mancanza di eccedenza pignorabile. Il debitore continuerebbe a prendere l’intera pensione.
È importante capire che questa soglia si applica per pensionato, non per singola pensione se uno ha più trattamenti: se una persona percepisce più pensioni cedibili (ad es. pensione di vecchiaia + pensione di reversibilità), ai fini del pignoramento si considera il cumulo delle pensioni nette. L’INPS infatti nella comunicazione di quota cedibile e nelle dichiarazioni al tribunale tiene conto del totale percepito su quella gestione. Quindi il minimo vitale di €1000 si riferisce al totale mensile incassato dall’INPS per pensione/e del debitore.
Pensioni totalmente impignorabili: per completezza, oltre al minimo vitale, ricordiamo che alcune prestazioni non sono proprio pignorabili per legge, perché hanno natura assistenziale. Sono quelle elencate nell’art. 545, commi 2 e 3 c.p.c. e interpretazioni correlate. In particolare:
- Pensione o assegno sociale (ex pensione minima sociale): sempre impignorabile, essendo un sussidio assistenziale per persone senza reddito.
- Pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento: trattandosi di sussidi assistenziali (L.118/1971 per invalidità civ., L.18/1980 per accompagnamento), non possono essere pignorate né cedute. Anche la giurisprudenza le riconosce come “sussidi di sostentamento” ai sensi dell’art.545 c.p.c. comma 2.
- Assegni familiari e altre provvidenze per il nucleo familiare: non pignorabili né cedibili (sono escluse anche dalla cessione del quinto, vedi sopra).
- Pensioni di guerra, pensioni privilegiate etc., quando qualificabili come indennità risarcitorie o di sostentamento speciale, anch’esse godono di impignorabilità (questi casi particolari di solito non rientrano nell’INPS ma altri enti).
Tali somme, essendo impignorabili ex lege, non possono essere toccate neppure per alimenti. Ad esempio un assegno di invalidità civile non può essere pignorato nemmeno dall’ex coniuge che vanti alimenti arretrati, poiché la legge ne vieta la distrazione a qualunque causa (diverso invece l’assegno ordinario di invalidità INPS, che è previdenziale e segue le regole normali).
Quota pignorabile dell’eccedenza: percentuali per tipo di credito
Abbiamo chiarito quanto della pensione è intoccabile. Ora analizziamo quanto si può prelevare della parte eccedente il minimo, a seconda della natura del credito del pignorante. In generale, la regola base per crediti ordinari è un quinto (20%). Ma, come detto, vi sono variazioni per crediti alimentari e per crediti erariali.
Possiamo riepilogare così:
- Creditori chirografari / ordinari (banche, finanziarie, privati, fornitori ecc.): max 1/5 della pensione (sulla parte eccedente la soglia vitale). Questo è il caso standard previsto dall’art.545 c.p.c. comma 4. Esempio: se Mario ha una pensione di €1.500 e un debito bancario, il creditore potrà ottenere €120 al mese (calcolo: eccedenza 500 × 20% = 100; in realtà 1/5 di 500 è esattamente €100). Mario dunque subirebbe €100 di trattenuta su 1.500, restando con €1.400 netti mensili.
- Crediti alimentari (mantenimento a familiari): fino a 1/3 della pensione. L’art. 545 c.p.c. comma 3 consente al Presidente del Tribunale di autorizzare pignoramenti per cause di alimenti in misura superiore al quinto, di regola non oltre un terzo (33,3%). È facoltà del giudice stabilire la percentuale adeguata caso per caso. Ad esempio, per debiti di mantenimento verso un figlio minorenne, il giudice potrebbe autorizzare il pignoramento di 1/4 o 1/3 della pensione del genitore moroso, valutando il fabbisogno del figlio e le risorse residue del genitore. Resta implicito che anche in questo caso la soglia minima vitale debba essere garantita – sarebbe altamente improbabile, ad esempio, autorizzare 1/3 su una pensione di €1.200, che equivarrebbe a €400 pignorati lasciando solo €800 al debitore, sotto il minimo. In pratica i giudici tendono a contemperare le esigenze, ma formalmente per alimenti la legge non menziona l’assegno sociale, affidandosi alla valutazione discrezionale (che però oggi dovrà tenere conto del nuovo art.545 comma 7).
- Crediti erariali (debiti verso Stato/AE Riscossione): 1/10 – 1/7 – 1/5 a seconda dell’importo pensione, come già dettagliato:
- se pensione ≤ €2.500: pignorabile 1/10 dell’eccedenza;
- se €2.500 < pensione ≤ €5.000: 1/7 dell’eccedenza;
- se pensione > €5.000: 1/5 dell’eccedenza (cioè 20%, pari al limite normale).
- Crediti verso INPS (indebiti pensionistici, contributi): 1/5 (20%) analogamente ai crediti ordinari, con esclusione di interessi e sanzioni amministrative e con divieto di intaccare il minimo di pensione. Di fatto l’INPS non può trattenere più del 20% della pensione per recuperare somme indebitamente erogate, e deve lasciare integro il trattamento minimo. Questa equiparazione è ribadita da Cassazione e Corti: la Corte Costituzionale già nel 1988 (sent. n.506/2002) dichiarò non fondata la questione che lamentava la pignorabilità di pensioni INPS fino a 1/5, ritenendo legittimo tale limite per bilanciare credito dell’ente e diritti del pensionato.
Tabella riassuntiva – Quote pignorabili della pensione:
Tipo di credito | Quota massima pignorabile (dell’importo eccedente €1000) |
---|---|
Crediti ordinari (banche, finanziarie, privati, ecc.) | 1/5 (20%) |
Crediti alimentari (es. mantenimento familiare) | Determinata dal giudice, fino a max 1/3 (33,3%) |
Crediti verso lo Stato/AE Riscossione (debiti fiscali) | 1/10 se ≤ €2.500; 1/7 se ≤ €5.000; 1/5 se > €5.000 (sempre della parte > €1000) |
Debiti previdenziali verso INPS | 1/5 (20%), senza interessi (salvo dolo) e con salvaguardia pensione minima |
Nota: Queste percentuali non sono cumulabili tra loro indiscriminatamente – si applicano ai singoli crediti. Se però più creditori agiscono contemporaneamente, valgono regole sul cumulo che vedremo a breve (in generale, il totale non può eccedere metà della pensione netta complessiva). Inoltre, la quota pignorata viene calcolata dall’INPS sulla parte di pensione eccedente il minimo vitale. Ad esempio, con pensione €1800 e debito fiscale: eccedenza €800; se ≤2500 -> 1/10 di €800 = €80 pignorati (non €180). Il pensionato riceve €1720.
Cumulo di pignoramenti sulla stessa pensione
Un debitore potrebbe avere più creditori che agiscono esecutivamente. In tal caso subentrano le norme sul concorso dei crediti. Il principio generale (art. 545 co.5 c.p.c.) è: anche in caso di pluralità di pignoramenti, la somma complessivamente pignorata non può superare la metà (50%) della pensione. Questo tetto del 50% è invalicabile in ogni caso ordinario, ed è pensato per evitare che al debitore venga sottratta una quota eccessiva del proprio reddito periodico.
Tuttavia, occorre distinguere due ipotesi:
- Crediti di diversa natura (eterogenei): se i creditori rientrano in cause diverse (es. uno per alimenti, uno banca, uno fisco), essi possono cumularsi fino al limite del 50%. Ciò significa che il giudice può assegnare, ad esempio, un quinto per il creditore bancario e un altro quinto per il creditore fiscale, arrivando al 40% della pensione prelevata. Oppure un terzo per alimenti e un ulteriore quinto per altro, ma in questo caso un terzo (33%) + un quinto (20%) farebbero 53%: ebbene, è ormai assodato che si deve ridurre qualcosa per rispettare il tetto del 50%. Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2018 (sent. n. 18287/2018) hanno confermato che il limite del 50% va applicato anche in presenza di crediti alimentari privilegiati: se un pignoramento per mantenimento (1/3) coesiste con un altro pignoramento o cessione, la somma non può superare metà dello stipendio/pensione. Ad esempio SU 18287/2018 precisava che con pignoramento alimenti 33% e cessione 20% (tot teorico 53%), occorre abbattere la quota eccedente per riportarla al 50%. Di solito si riduce proporzionalmente o si limita il pignoramento meno privilegiato.
- Crediti della stessa natura (omogenei): in questo caso non è consentito il prelievo simultaneo oltre il quinto. L’art. 545 c.p.c. infatti indica che se concorrono più crediti della medesima causa (es. più finanziarie, o più creditori ordinari), si applica un solo quinto complessivo e gli altri creditori dovranno attendere in coda. In pratica: se Tizio ha due banche che lo pignorano per prestiti non pagati, la seconda non potrà prendere un ulteriore quinto finché la prima non sia soddisfatta; il giudice di solito dispone che il secondo pignoramento resti sospeso (o attivo solo per eventuale spazio non utilizzato dal primo entro il 20%). Solo una volta estinto il primo debito, subentrerà il secondo con la sua quota. Questa regola evita che creditori dello stesso tipo si accavallino sul reddito oltre la soglia del quinto.
Riassumendo: massimo 50% in totale, ma il cumulo fino a 50% è permesso solo se i crediti sono di natura diversa e le rispettive percentuali lo consentono, altrimenti c’è accodamento. Se invece i crediti sono omogenei, vige il quinto unico complessivo.
Esempi di cumulo:
- Pensione €1.800, creditori: ex moglie per alimenti (€ al mese) e banca per prestito. Il giudice può assegnare fino a 1/3 (€600) per alimenti e fino a 1/5 (€160) per la banca. Ma €600+€160 = €760, che è il 42% della pensione: sotto il 50%, quindi potrebbe teoricamente andar bene. Il debitore riceverebbe €1.040 mensili. Se invece la pensione fosse solo €1.200, 1/3=€400 e 1/5=€120, totale €520 che è 43%: anche qui sotto 50%, dunque possibile (salvo valutazioni di sostenibilità). Se invece si aggiungesse un terzo creditore fiscale, allora andrebbe calibrato tutto per non superare 50%.
- Pensione €2.500, creditori: due finanziarie (crediti ordinari). Il primo pignoramento arrivato prende 1/5 eccedenza (€1.500 eccedenti soglia→ 1/5=€300). Il secondo, essendo stesso tipo di credito, non ottiene un altro quinto simultaneo ma dovrà aspettare: il giudice disporrà che l’INPS trattenga al massimo €300/mese in totale e che soddisfi prima il primo creditore; solo quando il primo avrà finito (es. dopo X mesi), subentrerà il secondo iniziando a ricevere i €300 (o quanto spettante) al mese successivi.
- Pensione €3.000, creditori: Agenzia Entrate Riscossione e banca. Pensione eccedente €1000 è €2000. AER potrebbe prendersi 1/7 di €2000 ≈ €285; la banca 1/5 di €2000 = €400. In totale però €685 su €3000 sarebbe il 22,8%: sotto il 50%, quindi tecnicamente possibile. Il debitore riceve €2315 circa.
- Pensione €1.100, creditori: finanziaria e seconda finanziaria. Eccedenza €100. Un quinto = €20. Il primo creditore ordinario prende €20; per il secondo non rimane nulla da pignorare se c’è già il quinto impegnato – dovrà attendere (oppure potrebbe subentrare con €20 dopo che il primo riceve un totale x, se il primo importo è minore del suo credito).
Va segnalato che la giurisprudenza recente interpreta il concorso in senso sostanziale e non formale: non è necessario che i pignoramenti avvengano esattamente nello stesso momento o procedimento per considerarli “concorrenti”. Anche se notificati in tempi diversi ma entrambi attivi, vanno sommati ai fini del rispetto del 50%. Ad esempio Trib. Trento 1050/2015 ha chiarito che “simultaneo concorso” non significa necessariamente nello stesso procedimento, ma anche coesistenza di più prelievi sul medesimo soggetto.
Violazione dei limiti: conseguenze e rimedi
Cosa accade se, per errore o omissione, viene disposto o eseguito un pignoramento oltre i limiti di legge? L’art. 545 ultimo comma c.p.c. stabilisce che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti o oltre i limiti è parzialmente inefficace per la parte eccedente. L’inefficacia è rilevabile d’ufficio dal giudice. In pratica, se ad esempio un giudice di primo grado (o l’ufficiale giudiziario) assegnasse per distrazione un quinto dell’intera pensione anziché dell’eccedenza, oppure se l’INPS trattenesse erroneamente più del dovuto, il pensionato può (anzi, il giudice stesso dovrebbe) far rilevare che l’atto eccede i limiti e quella parte non ha effetto.
Il debitore pensionato ha dunque il diritto di opporsi. Tecnicamente può presentare un’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. sostenendo l’impignorabilità relativa della somma che gli è stata sottratta oltre il consentito. I termini di opposizione decorrono dall’atto lesivo (in genere l’ordinanza di assegnazione): è fondamentale quindi vigilare. Ad esempio, se viene notificata un’ordinanza di assegnazione che lo lascia con meno di €1000, il pensionato dovrebbe immediatamente attivarsi per farla correggere/annullare per quella parte.
Un caso concreto: Cassazione civ. Sez. III, 16/11/2022 n.33838. In questa vicenda un pensionato, che già aveva una cessione del quinto in corso sulla sua pensione, subì un ulteriore pignoramento da parte dell’Agente della Riscossione. La combinazione di cessione + pignoramento fiscale gli sottraeva talmente tanto che il residuo scendeva sotto il minimo vitale di legge. La Cassazione ha dato ragione al pensionato: ha riconosciuto che il minimo vitale va garantito anche in presenza di più trattenute e ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo da parte del pensionato per contestare il pignoramento che violava i limiti. In pratica, la Suprema Corte ha confermato che se cessione + pignoramento portano il pensionato sotto il minimo, il pignoramento va ridotto (non potendo toccare la quota vitale). Questa sentenza è importante perché chiarisce come far valere i propri diritti in tali circostanze: il pensionato può opporsi (anche tramite il peculiare strumento dell’impugnazione di cartella/ruolo se parliamo di crediti fiscali) evidenziando l’illegittimità del prelievo eccessivo.
Infine, l’INPS stessa, se interpellata in sede di dichiarazione da terzo (ex art.547 c.p.c.), dovrebbe segnalare i limiti. Ad esempio, se riceve un atto di pignoramento per un pensionato con pensione < €1000, comunicherà che la pensione è impignorabile. Se la pensione è pignorabile solo in parte, dichiarerà l’importo mensile disponibile. In giudizio, ciò aiuta il giudice a emettere un’ordinanza di assegnazione conforme ai limiti. Ma qualora ciò non avvenisse, resta la possibilità di far valere l’inefficacia parziale.
Ricapitolando: il debitore pensionato non può subire per legge pignoramenti tali da lasciarlo senza mezzi. Al minimo avrà sempre garantito circa €1000 al mese (o il doppio dell’assegno sociale vigente) per vivere. Le trattenute totali non possono superare il 50% del suo assegno. Se più creditori concorrono, c’è un ordine e dei limiti. E qualsiasi abuso può (e deve) essere fermato dal giudice.
Nei prossimi capitoli vedremo la procedura pratica del pignoramento presso terzi (come si svolge e qual è il ruolo dell’INPS) e poi passeremo alla cessione del quinto in dettaglio, per poi trattare la coesistenza tra i due istituti.
Procedura di pignoramento della pensione presso terzi (INPS)
Vediamo ora come avviene concretamente un pignoramento della pensione. La procedura è quella del pignoramento presso terzi disciplinata dagli artt. 543 e segg. c.p.c., adattata al caso in cui il terzo debba somme periodiche al debitore (qui, pensione).
1. Titolo esecutivo e precetto: Il creditore deve innanzitutto aver ottenuto un titolo esecutivo che accerti il suo credito. Può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un atto notarile di mutuo, oppure – per i crediti fiscali – una cartella di pagamento o un avviso d’accertamento divenuti definitivi. Con il titolo, il creditore notifica al debitore un atto di precetto, intimandogli di pagare entro un termine (minimo 10 giorni) la somma dovuta. Trascorso il termine senza pagamento, può iniziare l’esecuzione forzata.
2. Atto di pignoramento presso terzi: Il creditore notifica quindi l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo (INPS). Questo atto ingiunge all’INPS di non pagare al debitore le somme fino a concorrenza del credito pignorato, e contesta al debitore l’espropriazione delle sue credenze verso INPS. In pratica, dalla notifica, l’INPS è bloccato dal erogare al pensionato più di quanto consentito (trattiene le somme oggetto di pignoramento in attesa di istruzioni del giudice). L’atto di pignoramento indica il credito per cui si procede, le somme dovute (capitale, interessi, spese) e invita l’INPS a comunicare l’entità della pensione e eventuali altri gravami (come cessioni già in corso).
3. Dichiarazione del terzo – art. 547 c.p.c.: L’INPS, come terzo, è tenuto a rendere una dichiarazione circa il rapporto con il debitore. In essa confermerà se il debitore è titolare di pensione, l’importo mensile netto, e se vi sono già trattenute (es. cessioni, deleghe, pignoramenti in corso). L’INPS tipicamente invia una comunicazione scritta al creditore procedente e/o si costituisce in giudizio con la dichiarazione. Ad esempio, l’INPS potrebbe dichiarare: “il debitore Mario Rossi è titolare di pensione lorda X, netta €1.500 mensili; su tale pensione insiste già una cessione del quinto di €200 mensili; pertanto la quota stipendiale libera è €1.300; ai sensi dell’art. 545 co.7 c.p.c. la parte eccedente €1000 è €300, pignorabile nei limiti di 1/5 = €60 mensili”. Questa dichiarazione è cruciale perché orienta la successiva ordinanza.
Va osservato che la Cassazione ha chiarito che il terzo (datore di lavoro o INPS) deve indicare il netto disponibile al momento, tenendo conto di eventuali cessioni già esistenti. Ciò per permettere al giudice di calcolare correttamente la quota pignorabile sull’effettiva retribuzione/pensione residua.
4. Udienza e ordinanza di assegnazione: Il procedimento prosegue davanti al tribunale competente (generalmente il Tribunale del luogo del debitore per le esecuzioni mobiliari). All’udienza fissata nell’atto di pignoramento, compariranno il creditore e l’INPS (non occorre il debitore, che può anche non presentarsi). Se l’INPS ha già reso dichiarazione scritta, il giudice può dispensare la sua comparizione. A questo punto, se la dichiarazione conferma somme pignorabili, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione: con essa assegna al creditore procedente la quota pignorata, stabilendo modalità e decorrenza. Ad esempio: “assegna al creditore XY la somma pari a €60 mensili, pari a un quinto della pensione netta eccedente il minimo impignorabile, a decorrere dal… fino a soddisfo del credito di €…, oltre accessori. L’INPS pagherà direttamente detta somma al creditore”. Se vi sono più creditori intervenuti (possibile nelle esecuzioni), l’ordinanza distribuirà la somma tra loro secondo prelazioni o concorsi.
5. Esecuzione delle trattenute: Ricevuta l’ordinanza, l’INPS provvederà ogni mese a trattenere la quota indicata e a versarla al creditore. Di solito i pagamenti avvengono mediante mandati postali o bonifici al creditore o al suo avvocato, come specificato in ordinanza (ad esempio il Tribunale può ordinare che l’INPS versi sul conto dell’avvocato antistatario del creditore). L’INPS continuerà fino a quando il credito non risulti integralmente pagato – a quel punto cesserà la trattenuta. Se il debitore muore, il pignoramento si estingue (la pensione non esiste più come tale, e gli eventuali ratei maturati fino al decesso possono andare agli eredi nel limite non pignorato; il creditore semmai dovrà insinuarsi verso l’eredità). Se il credito viene saldato anticipatamente (perché il debitore paga extra o trova un accordo), il creditore deve darne atto e il pignoramento cessa.
Ruolo del debitore: Il pensionato debitore, in questa procedura, può:
- Pagare spontaneamente dopo il precetto, evitando il pignoramento (magari trovando un accordo col creditore su modalità di pagamento).
- Contestare il debito o il titolo, proponendo un’opposizione se vi sono motivi (ad esempio se la somma non è dovuta, prescritta, o il titolo viziato). In tal caso potrebbe ottenere la sospensione dell’esecuzione.
- Intervenire all’udienza per far presente eventuali errori (ad es. se l’INPS ha dichiarato male o se c’è già un pignoramento in corso altrove).
- Verificare che l’ordinanza rispetti i limiti e, se del caso, proporre opposizione agli atti esecutivi (entro 20 giorni) in caso di irregolarità formali o errori in detta ordinanza.
Da notare che, stante la chiarezza della legge, l’INPS non pagherà mai più del quinto dell’eccedenza neppure se, per ipotesi, un giudice inesperto ordinasse diversamente. L’ente infatti è il primo a dover applicare i limiti di legge. Come detto, eventuali vizi possono essere corretti in sede giudiziale.
Pignoramento della pensione già accreditata su conto corrente: C’è una seconda via meno frequente: il creditore potrebbe pignorare non l’INPS ma direttamente il conto bancario del pensionato dove la pensione viene accreditata. In tal caso la procedura di notifica e ordinanza è simile (il terzo è la banca). Però, come menzionato, la legge offre una tutela ulteriore: se il pignoramento arriva quando la pensione è già stata versata sul conto, fino a 3 volte l’assegno sociale sul saldo sono impignorabili. Quindi se sul conto ci sono meno di circa €1.600, il creditore non potrà prelevare nulla. Se c’è di più, l’eccedenza oltre €1.600 può essere pignorata integralmente (trattandosi di somme ormai messe da parte). Inoltre, le future mensilità accreditate dopo la notifica del pignoramento rientrano anch’esse nei limiti del quinto e del minimo, però la banca dovrà gestirle caso per caso. In genere si preferisce pignorare alla fonte (INPS) perché è più semplice e continuo; pignorare il conto serve solo se il creditore spera di trovare arretrati accumulati.
Costo e durata della procedura: Il pignoramento presso terzi può protrarsi alcuni mesi per ottenere l’ordinanza (tra notifiche, udienze, eventuali rinvii se il terzo non fa subito la dichiarazione). I costi (contributo unificato, marca, spese notifica) in genere sono posti a carico del debitore nell’ordinanza. Non ci sono rate prefissate (come in cessione) ma solo una percentuale applicata fino a saldo. Se il debito è molto elevato e la quota pignorata è piccola, il creditore potrebbe impiegare molti anni a soddisfarsi. In certi casi può preferire trovare un accordo transattivo con il debitore (es. accettare uno saldo e stralcio se il debitore trova i mezzi, poiché altrimenti il recupero rateale durerebbe troppo).
Differenze con l’esecuzione fiscale: Quando il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione (AER), la procedura presenta alcune particolarità:
- AER, per legge, non deve ottenere un provvedimento del giudice per attivare il pignoramento. Dal 2011-2012 le norme consentono all’esattore di procedere in via amministrativa: dopo la notifica della cartella e l’inutile decorso di 60 giorni, può direttamente notificare all’INPS un atto di pignoramento presso terzi (ex art.72-bis DPR 602/73) che vale come ordine di pagamento. L’INPS in pratica è tenuta a iniziare le trattenute entro 60 giorni dalla notifica, senza bisogno di udienza. Il debitore viene informato ma non c’è l’intervento del giudice se non in caso di opposizione.
- Nonostante ciò, l’INPS applica comunque i limiti (minimo €1000 e percentuali 1/10,1/7,1/5). La Circolare INPS 38/2023 ha chiarito che il nuovo minimo vitale (€1000) si applica anche ai pignoramenti avviati da AER dal 22/7/2022 in poi, e pure a quelli pendenti senza ordinanza formalizzata.
- Se il debitore vuole contestare un pignoramento fiscale, deve fare ricorso al giudice delle esecuzioni per le forme o alla commissione tributaria (ora Corte Giustizia Tributaria) per questioni sul merito del credito, oppure – come nel caso Cass.33838/2022 – può impugnare direttamente l’estratto di ruolo eccependo la violazione di legge (anche questo è un rimedio particolare del sistema fiscale).
In sostanza, la procedura ordinaria e quella esattoriale portano allo stesso risultato: una trattenuta mensile sulla pensione, ma la prima passa dal tribunale, la seconda è mossa dall’ente pubblico. Dal punto di vista del pensionato, cosa fare? In entrambi i casi:
- verificare che l’atto sia legittimo e rispettoso dei limiti;
- eventualmente proporre opposizione se ci sono vizi;
- oppure, se il debito è certo e il pignoramento in regola, prendere atto che dovrà subire la trattenuta. In quest’ultimo caso, il pensionato dovrebbe rivedere il proprio bilancio familiare considerando la riduzione di reddito, e magari sfruttare la presenza di un vincolo legale per negoziare con altri eventuali creditori (ad esempio mostrando che ha già la pensione pignorata, per evitare ulteriori azioni).
Nei prossimi paragrafi parleremo in dettaglio della cessione del quinto applicata alle pensioni, per poi affrontare cosa succede quando coesiste con pignoramenti e quali strategie può adottare il debitore.
La cessione del quinto della pensione: funzionamento e tutela del pensionato
La cessione del quinto della pensione è un tipo di prestito personale riservato a pensionati (o dipendenti) in cui la modalità di rimborso è la caratteristica distintiva: la rata viene trattenuta direttamente dalla pensione ogni mese, fino a un massimo di un quinto dell’importo. È un meccanismo molto diffuso in Italia perché offre garanzie forti ai finanziatori (il pagamento è assicurato dalla fonte) e al contempo consente ai pensionati di accedere a credito al consumo anche in età avanzata, purché la pensione sia di importo sufficiente.
Vediamo i punti principali:
Requisiti e condizioni per il pensionato
- Pensione cedibile: Possono chiedere la cessione del quinto i titolari di qualsiasi tipo di pensione previdenziale (vecchiaia, anzianità, reversibilità, invalidità contributiva, ecc.) ad esclusione delle prestazioni assistenziali. Come da normativa INPS, non sono cedibili:
- pensioni e assegni sociali;
- pensioni di invalidità civile (assegno mensile e pensione di inabilità civile);
- indennità di accompagnamento;
- assegni mensili ai pensionati per assistenza a carico (es. pensioni di inabilità ex art.52 D.P.R. 917/86, ora assegni di sostegno al reddito VOCRED, VOCOOP…);
- assegni al nucleo familiare;
- pensioni cointestate (si può cedere solo la propria quota);
- prestazioni in regime di esodo (isopensione) e APE Sociale.
- Importo minimo della pensione: È fondamentale che dalla pensione, detratta la rata ceduta, rimanga almeno il trattamento minimo. L’INPS infatti, nel calcolare l’importo cedibile, sottrae dal netto mensile l’ammontare del trattamento minimo AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) previsto anno per anno. Per il 2025, il trattamento minimo INPS è intorno a €563 mensili (valore 2024 aumentato straordinariamente a circa €600 per gli over 75, ma qui consideriamo standard). Se un pensionato ha diritto ad integrazione al minimo, significa che la sua pensione base era sotto quella soglia e lo Stato l’ha portata a quel livello: in tal caso non c’è margine cedibile – pensioni integrate al minimo sono escluse perché lascerebbero il pensionato sotto la soglia di sopravvivenza. Ad esempio, pensione €620 di cui €60 come integrazione al minimo: l’INPS non autorizzerà alcuna cessione, poiché togliendo anche solo 1/5 il pensionato scenderebbe sotto il minimo garantito per legge. Se invece la pensione è, poniamo, €800 (senza integrazione), il minimo vitale attuale è ~€563: teoricamente potrebbe cedere qualcosa lasciandosi €563. In pratica l’INPS certificherà cedibile solo l’importo oltre €563. Nel nostro esempio: cedibile €800-563 = €237 × 1/5 = max rata €47,4. Spesso però, su pensioni così basse, pochi istituti concedono prestiti per importi modesti.
- Limite del quinto: La rata non può mai superare il 20% della pensione netta (al netto di tasse). Quindi se uno percepisce €1.500 netti di pensione, la rata massima sarà €300. Se percepisce €1.100 netti, rata max €220, salvo che ciò porti sotto il minimo come detto (ad es. €1.100 – 220 = 880, comunque sopra ~563, quindi ok).
- Età del pensionato: Non c’è un limite legale di età per fare cessioni, ma c’è un vincolo assicurativo: la compagnia che copre il rischio morte impone un’età massima a fine prestito (solitamente 85-90 anni). Ad esempio, a 79 anni spesso si riesce a fare un prestito decennale (fino a 89 anni), oltre è difficile. Ogni finanziaria ha sue politiche, ma de facto i pensionati molto anziani potrebbero non trovare offerte o avere durate ridotte.
- Importo finanziabile: Dipende dalla rata cedibile e dalla durata. Con la formula del quinto, più la pensione è alta, maggiore è l’importo ottenibile. Il minimo finanziabile in genere è attorno a €3-4 mila (perché sotto non conviene nemmeno). Il massimo è quello che dà una rata = quinto per 10 anni. Ad esempio, con pensione €1.500 netti -> rata €300 per 120 mesi -> capitale ottenibile attorno a €27-30 mila (in base ai tassi).
- Pluricessione e delega: Come detto, per pensionati non esiste la doppia cessione (prestito delega) come per dipendenti pubblici. Un pensionato può avere una sola cessione attiva alla volta. Può però estinguerla anticipatamente e farne un’altra (si parla di rinnovo). La legge prevede che se una cessione è decennale, si possa rinnovarla solo dopo che siano trascorsi almeno 4 anni (il 40% del piano). Se invece era quinquennale, la può rinnovare anche subito in decennale. Queste regole servono a evitare indebitamenti eccessivi con continue sostituzioni.
Procedura per ottenere la cessione del quinto
Il processo standard è il seguente:
- Richiesta della comunicazione di cedibilità: Il pensionato che intende contrarre il prestito si rivolge all’INPS per ottenere la comunicazione della quota cedibile. Questo documento ufficiale, rilasciato dall’INPS, attesta l’importo massimo della rata mensile cedibile in base alla pensione del richiedente. Può essere richiesto sia presso gli sportelli INPS sia, ormai, tramite servizio online o direttamente per via telematica se la finanziaria è convenzionata. Nella comunicazione l’INPS indica: pensione lorda, trattenute fiscali, pensione netta, minimo vitale non cedibile, quota cedibile mensile in euro.
- Presentazione alla banca/finanziaria: Con tale comunicazione, il pensionato va presso una banca o intermediario finanziario che eroga cessioni. Se l’istituto è convenzionato INPS, può ottenere tassi agevolati e la comunicazione di cedibilità elettronica in tempo reale. Si compila la domanda di finanziamento, si allegano documenti (documento identità, codice fiscale, cedolino pensione, comunicazione cedibilità).
- Valutazione e approvazione: La finanziaria valuta il merito creditizio (anche se il rischio è coperto in gran parte dall’assicurazione, potrebbe rifiutare se per es. il richiedente ha età troppo avanzata o ha altri prestiti in corso che sconsigliano ulteriore indebitamento). In caso positivo, viene emesso il contratto di prestito con tutte le condizioni: importo erogato, TAN, TAEG, durata, importo totale dovuto, dettaglio costi (commissioni, premio assicurativo, ecc.). Il cliente firma il contratto.
- Notifica dell’atto di cessione all’INPS: Una volta concluso il contratto, l’istituto finanziario trasmette all’INPS la notifica dell’atto di cessione. Questo atto formalizza legalmente il vincolo sulla pensione. È solo da questo momento che l’INPS è obbligata a trattenere la rata. L’INPS entro il terzo mese successivo alla notifica inizia le trattenute (spesso anche dal mese dopo, ma la norma dà un massimo di 3 mesi).
- Erogazione del prestito: Di solito la banca eroga la somma pattuita sul conto del pensionato già subito dopo la notifica o anche prima (in base alla convenzione). L’INPS poi trattiene mensilmente la rata e la versa al creditore cessionario.
Tutto sommato per il pensionato la procedura è snella: l’INPS svolge principalmente un ruolo di certificazione e poi di esattore per conto del creditore. Costi: oltre agli interessi, ci sono commissioni bancarie e il premio assicurativo obbligatorio (quest’ultimo incide, soprattutto per età elevate, perché copre il rischio morte: più l’età è alta più il premio è caro). Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) include tali costi. L’INPS vigila che il TAEG non superi certi limiti: ad es. se la banca è convenzionata, applicherà tassi prefissati inferiori al mercato per alcune fasce d’età, in modo da tutelare i pensionati da tassi troppo onerosi.
Garanzie e tutele per il debitore pensionato
La cessione del quinto, pur essendo un impegno gravoso (si pensi che può durare 10 anni di prelievi costanti), è regolata in modo da garantire un equilibrio tra le parti. Elenchiamo le principali tutele legali a favore del pensionato:
- Salvaguardia del minimo vitale: Come detto, l’INPS non autorizza cessioni che intacchino la pensione minima. Quindi un pensionato non potrà mai ritrovarsi a cedere una parte che lo porti sotto il minimo di sopravvivenza. Ad esempio, se ha €700 di pensione, non potrà cedere nulla; se ha €1.000, potrà cedere al massimo l’eccedenza sopra ~563€, cioè su €437, un quinto = €87 (lasciandolo con ~€913, che è comunque >minimo). Questa regola è fondamentale e impedisce sul nascere situazioni di indigenza auto-inflitta.
- Tasso sotto soglia usura: Ogni trimestre il MEF pubblica i tassi effettivi globali medi (TEGM) e relative soglie d’usura per le cessioni del quinto. Qualunque contratto che superasse la soglia sarebbe nullo negli interessi (applicherebbe art.1815 c.c. tasso 0). Fortunatamente, essendo un prodotto standardizzato e controllato (soprattutto se convenzionato INPS), il rischio di usura è basso. Ad es. abbiamo citato i tassi 2025: soglia ~20% per importi fino 15k, ~15% per importi oltre 15k. Il pensionato può facilmente confrontare il TAEG proposto con quello soglia pubblicato dall’INPS (che pubblica messaggi periodici con i valori).
- Chiarezza contrattuale obbligatoria: Devono essere specificati nel contratto tutti i costi, i termini, l’ammontare finanziato e quello totale dovuto, il numero di rate, etc. La trasparenza è garantita dalle norme di Bankitalia e dal Codice del Consumo per i finanziamenti. Inoltre, il pensionato ha diritto a ricevere il modulo IEBCC/SECCI (Informazioni europee di base sul credito) prima di firmare, con un esempio di piano di ammortamento e spiegazione di tassi.
- Diritto di recesso entro 14 giorni: Come per ogni credito al consumo, anche per la cessione il consumatore può ripensarci entro 14 giorni dal contratto, restituendo il capitale eventualmente già ricevuto e pagando interessi maturati pro-rata. Nella pratica, spesso il prestito viene erogato non immediatamente, quindi il recesso può venire esercitato prima che i soldi arrivino, annullando il tutto senza costi (salvo eventuali costi di istruttoria non recuperabili).
- Estinzione anticipata e rimborso costi: Il pensionato può in qualsiasi momento decidere di estinguere prima il debito residuo (ad esempio, vendendo un immobile e ottenendo liquidità, può chiudere la cessione). In tal caso, per legge ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari agli interessi e ai costi non maturati. Ciò include anche la restituzione pro-quota delle commissioni e del premio assicurativo non goduto. Su quest’ultimo punto c’è stata una vicenda nota (sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE e, in Italia, intervento della Corte Costituzionale n.263/2022) che ha confermato che tutti i costi recurring vanno restituiti proporzionalmente in caso di estinzione anticipata. Quindi il pensionato che chiude il prestito dopo, poniamo, 5 anni su 10, deve ricevere accredito degli interessi non maturati e parte delle commissioni iniziali relative ai 5 anni rimanenti. Questo rende più equo l’eventuale rimborso anticipato.
- Assicurazione obbligatoria: se il pensionato muore prima di aver finito di pagare, gli eredi non ereditano il debito – lo copre l’assicurazione (salvo ipotesi di false dichiarazioni). Questa è una tutela indiretta per la famiglia del pensionato.
- Divieto di segnalazione a CR malgrado ritardi non dovuti a colpa del pensionato: Può capitare che il datore di lavoro (per i dipendenti) o l’INPS / i suoi intermediari convenzionati abbiano ritardi tecnici nel versare le rate. In tali casi, Bankitalia ha chiarito che il debitore non deve essere segnalato come moroso in Centrale Rischi se la rata è stata trattenuta ma non versata per colpa altrui. Questo aspetto tutela il debitore da danni reputazionali causati da disfunzioni amministrative.
- Controllo del limite del 50% in caso di coesistenza di pignoramenti: L’INPS (così come i datori di lavoro) deve rispettare l’art. 68 DPR 180/50 che impone la soglia metà stipendio/pensione. Dunque, se arriva un pignoramento su una pensione che ha già un quinto ceduto, l’INPS sa che non può comunque trattenere oltre un altro quinto (40% tot) o al massimo un decimo se c’è pure un altro quinto delegato. Questo meccanismo evita che per un disguido il pensionato subisca trattenute eccessive; in caso, come visto, esistono rimedi per correggere.
Esempio pratico di cessione del quinto
Supponiamo un pensionato, Giovanni, con pensione netta mensile €1.400. L’INPS comunica che la quota cedibile è €1.400 – €563 (minimo) = €837 cedibili al 100%, ma ovviamente limitati a 1/5: quindi rata massima €167 circa. Giovanni ottiene un prestito decennale con quella rata. A un TAN del 6% annuo ipotetico, riceve ad esempio €14.000 netti sul conto. Per 120 mesi l’INPS gli tratterrà €167, inviandoli alla banca. Giovanni percepirà dunque €1.233 al mese (1.400–167). Se Giovanni dopo 5 anni volesse estinguere anticipatamente (magari vende un bene e raccoglie liquidità), potrà chiedere alla banca il conteggio estintivo e pagare il residuo. Supponiamo che il residuo capitale sia €8.000 e gli interessi futuri non maturati siano €1.500: Giovanni pagherà €8.000 + eventuale penale 1% (se prevista) e si vedrà stornare la quota interessi/costi non maturati (nel conteggio finale pagherà solo il capitale residuo e una piccola penale eventualmente). La cessione cesserà e la sua pensione tornerà libera dal mese successivo alla liberatoria.
Se Giovanni per qualche ragione smette di ricevere la pensione (caso improbabile, potrebbe accadere con pensione revocata per errori contributivi, ma è raro), la banca ha comunque il contratto valido e potrebbe richiedere le somme eventualmente agli eredi o al debitore stesso se ha altri redditi. Però la polizza assicurativa serve proprio a evitare questi rischi: su pensione, il rischio principale è il decesso, quindi l’assicurazione pagherà il residuo e chiuderà il debito.
Coesistenza di cessione del quinto e pignoramento sulla pensione
Veniamo ora ad uno degli aspetti più delicati: cosa succede se sulla stessa pensione gravano sia una cessione del quinto che uno (o più) pignoramenti. Questa situazione è abbastanza comune per i debitori in seria difficoltà: ad esempio, un pensionato ha contratto un prestito con cessione per bisogno di liquidità, ma nel frattempo altri creditori (banche, fisco, ex coniuge) avanzano pretese e procedono a pignorare la residua pensione disponibile.
Le domande tipiche sono: possono coesistere? Quali limiti si applicano in cumulo? Quale trattenuta “prevale”? E ancora: se prima c’era la cessione, il pignoramento successivo come viene calcolato? Se prima c’era un pignoramento, si può fare poi una cessione?
La risposta in sintesi: sì, cessione e pignoramento possono coesistere, ma vanno coordinati rispettando rigorosamente il limite cumulativo del 50% e l’ordine temporale di instaurazione. Vediamo i principi chiave, sanciti dalla normativa (artt. 68-70 DPR 180/50) e dalla giurisprudenza formatasi.
Principi normativi sulla coesistenza
- Limite assoluto 50% dello stipendio/pensione netto: L’art. 68 DPR 180/50 richiede che, in caso di concorso di più trattenute (cessioni, delegazioni di pagamento, pignoramenti), non si superino i limiti posti dagli articoli precedenti, tra cui il famoso limite della metà. In altre parole, la somma di cessione + pignoramenti non deve mai eccedere il 50% dell’importo netto mensile. Questo è il cardine. Anche l’art. 545 c.p.c. rimanda al comma 5 per i pignoramenti multipli e di fatto ciò combacia con la regola su cessione+pignoramento (visto che la cessione è considerata come una trattenuta “volontaria” preesistente).
- Ordine cronologico delle notifiche: Sempre l’art. 68 e il successivo art. 70 DPR 180/50 stabiliscono che si rispetti l’ordine temporale: chi per primo ha notificato la propria trattenuta (cessione o pignoramento) mantiene la priorità su quella porzione di reddito. In pratica: se la cessione del quinto è stata contrattualizzata e notificata all’INPS prima che arrivi il pignoramento, allora il quinto è già occupato e il creditore pignorante dovrà accontentarsi di ciò che resta fino al 50%. Viceversa, se prima c’era un pignoramento di un quinto e poi il pensionato tenta di fare una cessione, l’INPS non autorizzerà la cessione (o la finanziaria non perfezionerà il contratto) se questa portasse il totale oltre metà. Dunque la trattenuta arrivata per prima “riduce la base” disponibile per quelle successive.
- Natura indipendente di cessione e pignoramento: La giurisprudenza sottolinea che la cessione del quinto ha efficacia di diritto privato e non impedisce affatto ai creditori di promuovere pignoramenti. In altri termini, il debitore che pensa “ho già la pensione impegnata col quinto, così nessun altro può pignorarmi” sbaglia: la legge consente la coesistenza, purché nei limiti. Cassazione già nel 1995 (sent. n.4584/1995) affermò che la presenza di una cessione non esclude la pignorabilità del residuo per altri debiti. Anche la Corte Costituzionale ha definito cessione e pignoramento equivalenti per il debitore ai fini della tutela del minimo vitale (non c’è ragione di trattarli diversamente quanto a limiti).
- Calcolo della quota pignorabile in presenza di cessione: È essenziale capire come si calcola ciò che rimane pignorabile se c’è già una cessione. Secondo il combinato di art. 68 DPR 180 e art. 545 c.p.c., la quota pignorabile = metà della pensione netta – quota ceduta. Cioè l’altro quinto libero se c’è una sola cessione. Ad esempio: pensione €1.500, cessione in corso €300 (20%). Metà pensione = €750. Differenza €750 – €300 = €450: questa è la somma massima mensile cumulativa destinabile a pignoramenti. Dato che €450 è il 30% di 1500, vuol dire che un creditore ordinario potrà pignorare solo €300 (il 20%) e magari un altro creditore per alimenti potrà aggiungersi con €150 (10%), totalizzando €300+150=450 (30%) insieme al 20% ceduto fanno 50%. Se invece c’è un solo pignoramento, potrebbe teoricamente prendersi tutto lo spazio €450 (che è il massimo che, sommato alla cessione 300, fa 50%). Ma attenzione: quel €450 corrisponde al 30% – normalmente un singolo creditore ordinario non può prendere più del 20%. Quindi in pratica con una cessione attiva, un solo creditore potrà pignorare al massimo un altro quinto (20%) – arrivando così al 40% complessivo prelevato. Solo la combinazione di due crediti di natura differente (es. un quinto ordinario + un decimo fiscale) potrebbe saturare fino al 30% o 40%. Per salire al 50% servirebbe che uno dei crediti sia alimentare (33%) e l’altro almeno 17% (ma quest’ultimo è tagliato a 17 invece di 20 per non sforare). Insomma, casi limite.
- Cessione + delega + pignoramento (per i lavoratori): Nel caso dei dipendenti c’è la possibilità di avere due quinti volontari (cessione e delegazione) per un totale del 40% già trattenuto. In tal caso, un eventuale pignoramento potrà arrivare al massimo a un altro 10% (40+10 = 50%). Per i pensionati, come detto, solitamente non c’è delega aggiuntiva, dunque al massimo c’è un 20% ceduto. Quindi spazio residuo 30% (ma un singolo pignoramento ordinario comunque resta 20%, due pignoramenti diversi potrebbero essere 20+10).
- Caso inverso (pignoramento precedente alla cessione): Se un pensionato ha già in atto un pignoramento (poniamo 1/5) e vuole fare una cessione, l’INPS verificherà se c’è capienza. Solitamente non concede la cessione se la nuova rata sommata al pignoramento supera il 50%. Quindi se ha un pignoramento 20%, l’INPS accetterebbe al massimo una cessione di un altro 20% (totale 40%). Se invece il pignoramento fosse 1/3 per alimenti (33%), allora una cessione di 20% porterebbe al 53% – l’INPS rifiuterebbe. Potrebbe forse concedere una cessione parziale minore, ma per legge la cessione è contrattualizzata sul quinto standard, non su una percentuale variabile, dunque o c’è spazio per l’intero quinto o niente. In pratica, un pensionato con pignoramento per alimenti al 30-33% non potrà ottenere una cessione del quinto perché non c’è margine entro il 50% (dovrebbe cedere solo 17%, ma non è previsto cedere “un settimo” per dire, la legge parla di quinto).
- Sospensione di cessione/pignoramento in procedure concorsuali: Accenniamo che in sede di procedura di sovraindebitamento o piano del consumatore il giudice potrebbe disporre la sospensione temporanea sia dei pignoramenti che della cessione. Ad esempio, esiste un’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord 21/09/2023 in cui, nell’ambito di un piano del consumatore ex L.3/2012, è stata affrontata la “sospensione della cessione e del pignoramento su pensione”. Ciò è fuori dall’ordinario iter, ma possibile qualora il debitore aderisca a procedure di composizione della crisi: si cerca di liberare risorse anche sospendendo temporaneamente le trattenute per favorire l’accordo con i creditori sotto controllo del giudice. Si tratta comunque di circostanze eccezionali.
Giurisprudenza rilevante sul cumulo cessione/pignoramento
Abbiamo già citato alcune pronunce fondamentali:
- Cass. Sez. Unite n.18287/2018 – ha risolto un dubbio interpretativo confermando che il limite del 50% è invalicabile anche se uno dei crediti è per alimenti (che di per sé potrebbe essere 1/3). Dunque il giudice dell’esecuzione deve modulare le percentuali per non oltrepassare la metà complessiva.
- Cass. 16/11/2022 n.33838 – ha stabilito che il pensionato può contestare un pignoramento dell’Agente Riscossione se, sommato alla cessione in corso, viola il minimo vitale. In quella sede, la Cassazione ha riconosciuto il diritto del pensionato a proteggere la soglia di sopravvivenza (anche utilizzando strumenti di impugnazione in ambito tributario, nel caso specifico) e ha di fatto affermato che il minimo vitale è intoccabile pure nel cumulo. Quindi se dovesse succedere che c’è già una cessione e un pignoramento rischia di erodere la parte vitale, il giudice deve ridurre quest’ultimo.
- Cass. 26/04/2013 n.10077 – ha ritenuto legittimo che nella dichiarazione ex art.547 il datore (terzo) indichi il netto decurtato di cessione, perché la cessione ha efficacia obbligatoria ma incide sul netto disponibile. Questa pronuncia (riguardante stipendio) di fatto suggerisce che nel calcolo del quinto pignorabile si consideri già che un quinto è ceduto e quindi fuori dalla portata del pignoramento.
- Cass. 04/04/2018 n.7851 – (menzionata in alcune note) avrebbe confermato i principi di coordinamento tra cessione e pignoramento, ma il sunto è analogo: nessuna prevalenza assoluta dell’uno sull’altro, contano i limiti e l’ordine temporale. In pratica, la cessione non si annulla di fronte al pignoramento e viceversa; convivono con i paletti normativi.
Un altro ambito giurisprudenziale correlato: la Cassazione Penale, Sez. Unite, n.34473/2011 ha stabilito che il datore di lavoro che omette di versare alla finanziaria le rate cedute (pur trattenendole allo stipendio) non commette reato di appropriazione indebita. Questo perché, secondo la Cassazione, quelle somme (pur destinate al cessionario) finché sono nel patrimonio del datore non sono “altrui” in senso penale. Questa pronuncia ha rilievo per i dipendenti; per l’INPS la questione non si pone in quanto l’INPS difficilmente “si trattiene” senza versare, essendo parte in causa. Comunque, ciò evidenzia come la cessione del quinto si configuri come un rapporto contrattuale tutelato civilisticamente: se l’INPS (o un datore) sbagliasse, la finanziaria può agire in giudizio civile, ma non c’è tutela penale.
Cosa fare in caso di cumulo: consigli al debitore
Dal punto di vista del debitore pensionato, trovarsi con una cessione e un pignoramento significa subire una forte riduzione del reddito (fino al 40-50%). Come gestire questa situazione? Alcuni consigli pratici:
- Verifica dei calcoli: Controllare sul cedolino pensione le trattenute. In presenza di più prelievi, assicurarsi che il totale delle trattenute (cessione + pignoramento/i) non superi il 50% della pensione netta. Se risultasse superiore (caso raro, ma possibile per errori), segnalarlo immediatamente all’INPS e, se necessario, presentare opposizione al giudice dell’esecuzione per far ridurre la quota eccedente.
- Minimo vitale garantito: Verificare che la somma che rimane sia almeno pari al doppio assegno sociale (€1000 circa). Se la combinazione cessione+pignoramento lo facesse scendere sotto, c’è motivo per agire legalmente (come nel caso di Cass.33838/2022). Il giudice dovrà ridurre il pignoramento, perché la cessione è un atto volontario già in essere e il pignoramento non può vanificare il minimo.
- Ordine di priorità: Tenere presente che una cessione precedente limita il pignoramento successivo. Il tribunale, ricevuta dichiarazione INPS con cessione attiva, dovrebbe assegnare solo la frazione residua. Quindi, se un creditore pretende un quinto pieno senza considerare la cessione, il pensionato può opporsi facendo valere che c’è già cessione del 20% e che al creditore spetta solo un quinto della pensione residua (o comunque la differenza fino al 50%). In pratica questo è calcolato dall’INPS ma è bene il debitore lo sappia.
- Impossibilità di altre cessioni: Se c’è già un pignoramento forte (es. alimentare), il pensionato deve sapere che difficilmente potrà ottenere prestiti con cessione ulteriori: le finanziarie e l’INPS bloccherebbero la pratica se non c’è capienza. Cercare di fare una cessione all’ultimo minuto dopo che è arrivato un pignoramento non funziona come scappatoia (l’ordine cronologico conta).
- Strategia preventiva: Al contrario, alcuni debitori pensano di battere il creditore sul tempo facendo prima una cessione (così occupano il quinto e lasciano meno ai pignorandi). Questa tattica, seppur non elegante, è talvolta usata: contrarre un prestito con cessione per ridurre la base pignorabile. Funziona in parte, nel senso che un creditore ordinario troverà solo il “secondo quinto” libero. Ma attenzione: non rende immuni dal pignoramento, come detto, e soprattutto espone il debitore a dover restituire comunque il prestito. Potrebbe aver senso solo se la cessione serve a ottenere liquidità per pagare i creditori e prevenire il pignoramento; diversamente, si rischia di aggiungere debito su debito.
- Valutare sovraindebitamento: Se un pensionato arriva ad avere cessione + pignoramenti, significa che la situazione debitoria è grave. Conviene valutare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (oggi nel Codice della Crisi, D.Lgs.14/2019). Come accennato, presentare un piano del consumatore o una ristrutturazione debiti può portare a bloccare le azioni esecutive in corso e forse stralciare parte dei debiti. È una soluzione complessa ma va considerata con l’aiuto di professionisti, specie se l’età e la situazione suggeriscono che continuare a pagare per 10+ anni il 50% della pensione non è sostenibile.
- Informarsi e farsi assistere: In queste situazioni, il supporto di un legale esperto è cruciale. L’avvocato potrà controllare gli atti, proporre opposizioni se i limiti non sono rispettati, oppure negoziare con i creditori soluzioni transattive (magari usando la liquidità di un prestito per chiudere i debiti a saldo e stralcio prima che partano i pignoramenti).
In conclusione, dal punto di vista del debitore la coesistenza di cessione e pignoramento è legale ma onerosa: almeno metà della pensione gli verrà sottratta. La legge lo protegge su metà, mai di più. Quindi, se possibile, è bene evitare di arrivare a questi estremi. Ad esempio, prima che diversi creditori procedano, il pensionato potrebbe tentare di rinegoziare i debiti: usare magari la cessione del quinto per ottenere liquidità e proporre accordi di saldo con gli altri creditori (pagando loro subito una percentuale del dovuto in cambio di rinuncia alle azioni legali). Oppure attivare un percorso di composizione della crisi come detto. Ogni caso è a sé, ma è importante sapere che strumenti e limiti esistono e possono essere usati a proprio vantaggio se ben compresi.
Cosa può fare il debitore pensionato in difficoltà: consigli finali
Abbiamo illustrato la normativa e le procedure. Riassumiamo ora alcuni consigli pratici per il pensionato debitore che si trovi in queste situazioni, tenendo sempre presente il suo punto di vista e i suoi diritti.
1. Informarsi sui propri diritti: Conoscere i limiti di pignorabilità è il primo passo. Sapere che per legge almeno €1000 al mese sono intoccabili dà la tranquillità che non resterà totalmente senza mezzi. Allo stesso modo, sapere che nessuno può portargli via più della metà della pensione aiuta a pianificare (per quanto sopravvivere con la metà possa essere difficile, si ha la certezza di conservare l’altra metà). Questa consapevolezza permette anche di diffidare di eventuali comportamenti illegittimi: se un creditore minaccia “ti pignoro tutta la pensione”, il debitore sa che è impossibile legalmente e può reagire di conseguenza, magari facendosi assistere.
2. Prioritizzare i debiti essenziali: Se i soldi sono pochi, il pensionato dovrebbe dare priorità a pagare quei debiti che potrebbero portare conseguenze più gravi o rapide. Ad esempio, i debiti per alimenti verso familiari o i debiti fiscali meritano attenzione, perché i creditori in questi casi hanno tutele forti (possono pignorare con facilità una parte della pensione). Invece, un debito verso una finanziaria senza garanzie potrebbe richiedere più tempo per arrivare a pignoramento. Questo non significa ignorare alcuni debiti, ma se si deve scegliere a chi destinare risorse limitate, è pragmatico considerare la probabilità e l’impatto di un’azione esecutiva.
3. Valutare la cessione del quinto con cautela: La cessione del quinto può essere una soluzione per ottenere liquidità immediata (ad esempio per consolidare debiti diversi in un’unica rata). Ma attenzione: contrarre una cessione significa impegnarsi a pagare fino a 10 anni con interessi. Quindi è bene:
- Confrontare i costi totali (TAEG) e cercare tassi convenzionati INPS se possibile.
- Chiedersi se si ha realmente bisogno di quel prestito e se non ci siano alternative (es. prestiti da familiari, vendere un bene).
- Non pensare che la cessione “metta al riparo” dai creditori: come visto, altri pignoramenti possono aggiungersi comunque. Anzi, una cessione attiva + un pignoramento comporta pagare interessi sul prestito e in più pagare il debito pignorato. Se i debiti sono tanti, a volte lasciar pignorare direttamente (dove almeno il totale è 20% e senza interessi aggiuntivi, se non legali) potrebbe essere meno oneroso che indebitarsi ulteriormente con un quinto. Ad esempio, se un pensionato ha insoluto 10.000€ con una banca, lasciar che pignorino 1/5 senza interessi (oltre legali) può costare meno che fare un prestito di 10.000€ al 8% per pagarli subito. Ogni situazione va valutata numericamente. Il consiglio è di farsi aiutare da un consulente finanziario o un avvocato per capire la via più sostenibile.
4. Monitorare la pensione e le comunicazioni: È fondamentale controllare i cedolini della pensione. Se compare una trattenuta inattesa, informarsi subito (potrebbe essere l’avvio di un pignoramento di cui magari non si è letto l’atto). L’INPS invia comunicazione quando attiva una trattenuta per pignoramento o cessione; aprire tutta la posta cartacea o PEC ricevuta dal creditore, dall’INPS o dal tribunale. Spesso i problemi peggiorano se ignorati: ad esempio, non presentarsi a un’udienza di pignoramento può precludere di far valere eccezioni (anche se i limiti sono ufficiosi, è meglio partecipare).
5. Opporsi se c’è qualcosa di irregolare: Se il debitore riscontra che un pignoramento non rispetta i limiti (ad es. importo errato, soglia minima non considerata, più di un quinto su crediti ordinari, ecc.), deve tempestivamente fare opposizione in tribunale. I termini sono brevi (spesso 20 giorni dall’atto contestato, se atto esecutivo). Un avvocato potrà preparare il ricorso e chiedere al giudice di ridurre o annullare la parte illecita. L’opposizione all’esecuzione può sollevare anche questioni come la prescrizione del credito, la nullità del titolo, ecc. – ogni aspetto è da valutare con il legale.
6. Considerare le procedure da sovraindebitamento: Come accennato, esistono procedure di legge per chi è incapiente e sommerso dai debiti (Legge 3/2012 ora nel Codice della crisi). Col supporto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un professionista, il pensionato può proporre un piano di ristrutturazione ai creditori, ottenendo magari la sospensione immediata delle esecuzioni. Se il piano va a buon fine, i debiti vengono ridotti e il giudice può anche disporre l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) a fine procedura. Questo percorso richiede requisiti (insolvenza non addebitabile a dolo o colpa grave, ecc.) e non è semplice, ma può salvare situazioni disperate. Ad esempio, un pensionato con soli 1000€ e debiti per 100k euro potrebbe, tramite il piano, pagare solo quello che realisticamente può (magari vendendo un piccolo bene o utilizzando 1/5 pensione per pochi anni) e ottenere la cancellazione del resto.
7. Comunicare con i creditori e trovare accordi: A volte vale la pena provare a negoziare con il creditore prima o anche dopo che inizi il pignoramento. Dal lato del creditore, il pignoramento di una pensione minima produce recuperi molto lenti. Potrebbe essere disposto ad accettare un saldo e stralcio – ad esempio, se il debitore riesce a offrire una somma immediata (magari raccogliendola da familiari o attraverso la cessione del quinto stessa), il creditore potrebbe chiudere la posizione rinunciando a proseguire il pignoramento. È bene farsi assistere dall’avvocato in queste trattative, ma non sono infrequenti. Un creditore ordinario che vede che recupererà €100 al mese per 10 anni (tot €12.000) potrebbe preferire prenderne €6.000 subito in un’unica soluzione e chiudere, se il debitore glielo propone e se ciò gli conviene.
8. Pianificare il bilancio con il nuovo reddito: Se oramai la trattenuta è inevitabile, il pensionato deve adeguare le proprie spese al reddito netto disponibile. Può valutare aiuti sociali se la quota residua è troppo bassa (alcuni comuni prevedono sussidi per anziani in difficoltà, soprattutto se la parte non pignorata è prossima al minimo vitale). Inoltre, evitare di contrarre nuovi debiti nel frattempo: ogni ulteriore prestito sarà difficile e peggiorerebbe la situazione.
In sintesi, “cosa fare” per un pensionato debitore si riassume in: conoscere i propri diritti, reagire attivamente ma con criterio, e farsi supportare da professionisti. Il quadro normativo offre protezioni (nessuno può toglierti la pensione minima, né oltre metà di quella eccedente), ma spetta al debitore farle valere se necessario. La cessione del quinto può essere un’arma a doppio taglio: utile in certi casi, deleteria in altri – bisogna ponderarne l’uso. Ogni decisione (fare un prestito, lasciar pignorare, fare opposizione, aderire a un piano) va presa valutando pro e contro, idealmente con consulenza legale.
Di seguito forniamo una serie di domande e risposte e tabelle riassuntive per fissare i concetti appresi e rispondere ai dubbi più frequenti.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cos’è il pignoramento della pensione?
R: È la procedura legale con cui un creditore, munito di titolo esecutivo, recupera un debito direttamente dalla pensione del debitore. Viene notificato un atto all’INPS e al pensionato, e un giudice dispone che una parte della pensione sia trattenuta dall’INPS e versata al creditore ogni mese. È un esproprio forzato parziale del diritto a riscuotere la pensione.
D: Quali sono i limiti di legge per il pignoramento della pensione?
R: La legge prevede che le pensioni siano pignorabili solo oltre una certa soglia e in percentuale limitata. In particolare, non si può pignorare la parte di pensione fino a 2×assegno sociale (minimo €1000); soltanto l’importo eccedente tale cifra può essere pignorato, e comunque fino a 1/5 di questa eccedenza (salvo percentuali diverse per crediti speciali come alimenti o fiscali). Esempio: pensione €1200 -> la parte eccedente 1000 è 200, pignorabile al 20% = €40 mensili massimo. Pensione €800 -> interamente impignorabile perché non supera la soglia.
D: Qual è l’importo minimo garantito che non può essere pignorato?
R: È un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale. Attualmente (2023-2025) corrisponde circa a €1.069, ma per legge c’è un minimo assoluto di €1.000. Significa che se una pensione è inferiore a questa cifra, non può essere toccata dal pignoramento. Se è superiore, quella quota fino a €1000 rimane comunque intoccabile e solo l’eccedenza può essere prelevata parzialmente.
D: Chi può pignorare la pensione di qualcuno?
R: Qualsiasi creditore titolato: una banca per un prestito non pagato, un privato con una sentenza di condanna al pagamento, l’ex coniuge per alimenti arretrati (previa autorizzazione tribunale), il condominio per spese condominiali ingiunte, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per tasse non versate, l’INPS per contributi non pagati o indebiti, ecc. Serve sempre un titolo esecutivo e il rispetto della procedura (precetto e pignoramento). Nel caso del fisco, come detto, il titolo è la cartella e la procedura è semplificata. Il creditore deve poi ottenere dal giudice un’ordinanza di assegnazione (tranne AER che procede amministrativamente).
D: Come funziona il pignoramento della pensione prima e dopo l’erogazione?
R:
- Prima dell’erogazione: il creditore notifica l’atto direttamente all’INPS (terzo) prima che la pensione del mese sia pagata. L’INPS, come terzo pignorato, trattiene le somme dovute dal successivo pagamento in poi e le destina al creditore secondo l’ordinanza. Questo è il caso tipico – la trattenuta avviene “a monte” sulla fonte.
- Dopo l’erogazione: se la pensione è già stata accreditata in banca sul conto del pensionato, il creditore può pignorare il conto corrente. Notificherà l’atto alla banca (terzo) e al debitore. In tal caso, come visto, la legge salvaguarda l’importo di 3×assegno sociale sul saldo (circa €1.600). Le somme oltre tale limite sul conto possono essere bloccate e assegnate al creditore con ordinanza. Inoltre, i nuovi accrediti di pensione sul conto, se il pignoramento persiste, saranno teoricamente vincolati nei limiti del quinto dall’istante dell’accredito (ma in pratica, il pignoramento su conto è un atto puntuale, non un prelievo mensile continuo, a meno che il creditore rinnovi l’atto).
D: Cos’è la cessione del quinto della pensione?
R: È un prestito che un pensionato ottiene da una banca/intermediario e che viene rimborsato con trattenuta automatica di una rata mensile sulla pensione, fino a un quinto di essa. L’INPS versa ogni mese la quota ceduta al finanziatore. Il pensionato deve averne i requisiti (pensione sufficiente, non prestazione assistenziale) e il prestito ha durata max 10 anni con obbligo di assicurazione. In pratica, è una forma di credito al consumo garantita dalla pensione stessa.
D: Posso cedere il quinto di una pensione minima o di invalidità?
R: No, le pensioni al minimo (integrate) non sono cedibili perché verrebbe intaccato il trattamento minimo che per legge va salvaguardato. Parimenti, le pensioni/assegni di natura assistenziale (sociale, invalidità civile, accompagnamento) non si possono cedere né pignorare. Solo le pensioni puramente previdenziali (vecchiaia, anzianità, reversibilità, invalidità contributiva) e di importo superiore al minimo possono essere oggetto di cessione.
D: Quali sono i passi per ottenere un prestito con cessione del quinto sulla pensione?
R: Bisogna: 1) chiedere all’INPS la comunicazione di cedibilità per sapere qual è la rata massima cedibile; 2) rivolgersi a una banca/finanziaria presentando tale comunicazione e fare domanda di prestito; 3) firmare il contratto di finanziamento (dopo aver ricevuto tutte le informazioni su costi e tassi); 4) attendere che la banca notifichi la cessione all’INPS e che l’INPS confermi la presa in carico; 5) la banca eroga la somma pattuita sul conto del pensionato; 6) l’INPS inizia a trattenere la rata ogni mese dalla pensione e a versarla al creditore fino alla fine del piano. Il pensionato nel frattempo riceve la pensione decurtata della rata.
D: Quanto costa una cessione del quinto? I tassi sono alti?
R: I tassi sono generalmente più alti di un normale prestito personale, perché di solito includono il premio assicurativo e commissioni. Tuttavia sono regolamentati: il MEF pubblica trimestralmente i tassi medi e soglia per cessioni. Ad esempio, nel 2025 il TAEG medio per pensionati è attorno al 9-13% (a seconda dell’importo) e la soglia antiusura al 15-20%. Le banche convenzionate con INPS spesso offrono tassi leggermente più bassi delle soglie. In ogni caso, sul contratto viene indicato il TAEG, che è l’indicatore da guardare per il costo effettivo. Inoltre bisogna considerare che, essendo durate lunghe, gli interessi complessivi possono essere significativi. Esempio: €10.000 in 10 anni al 10% TAEG comportano una rata di ~€132 e un costo totale di ~€5.900 di interessi. Il consiglio è di comparare preventivi e leggere bene tutte le voci di costo.
D: Se ho una cessione del quinto già in corso, possono ancora pignorarmi la pensione?
R: Sì, la presenza di una cessione non impedisce ai creditori di pignorare la pensione ulteriore. Quello che succede è che un eventuale pignoramento dovrà rispettare i limiti cumulativi: ad esempio, se già cedete il 20%, un creditore ordinario potrà pignorare al massimo un altro 20% (per arrivare al 40% totale). In generale cessione + pignoramento non possono superare il 50% insieme. Quindi è possibile avere contemporaneamente il quinto ceduto alla banca e un quinto pignorato per un debito – resterà comunque al pensionato almeno metà pensione. Attenzione: alcuni pensano erroneamente che avendo la cessione, nessuno possa toccarli; non è così, come confermato dalla Cassazione. I creditori possono intervenire sul resto.
D: Qual è l’ordine di priorità tra cessione e pignoramento?
R: Dipende da chi arriva prima: se la cessione è stata notificata prima del pignoramento, essa mantiene la sua quota (20%) e il pignoramento si accontenta di ciò che rimane fino al 50%. Se invece un pignoramento (es. per alimenti) era già attivo e poi il pensionato tenta di fare una cessione, l’INPS rifiuterà di autorizzarla se supera i limiti (in pratica non permetterà una cessione che violi il tetto del 50% complessivo o che eroda la parte vitale). Quindi in linea di massima, chi prima arriva meglio alloggia sulla porzione di pensione. Va detto comunque che la quota cedibile viene calcolata dall’INPS tenendo conto di eventuali pignoramenti preesistenti e viceversa.
D: Possono togliermi più della metà della pensione sommando tutto?
R: No, in nessun caso ordinario. La legge impone il limite del 50% come somma di tutte le trattenute per debiti (escluse naturalmente le tasse correnti e contributi sanitari). Le Sezioni Unite hanno ribadito che questo vale anche se c’è di mezzo un mantenimento dovuto. L’unica ipotesi eccezionale potrebbe essere se ci fossero due crediti alimentari concorrenti (teoricamente ciascuno autorizzabile fino a 1/3) – ma anche lì un giudice difficilmente andrebbe oltre metà sommando. Di fatto, la metà della pensione deve restare libera (e comunque almeno il minimo vitale assoluto). Se dovesse accadere un errore e si superasse il 50%, è possibile fare opposizione e il giudice correggerà, riducendo le percentuali.
D: In caso di morte del pensionato, cosa accade al pignoramento o alla cessione?
R: Il pignoramento della pensione cessa con la morte, perché la pensione stessa cessa (non è più dovuta se non eventualmente il rateo maturato). Il creditore pignorante dovrà rivolgersi agli eredi per il debito residuo (che potrebbe ridursi se l’azione era fruttuosa in vita). Per la cessione del quinto, subentra l’assicurazione sulla vita: il debito residuo viene estinto dall’assicuratore e non ricade sugli eredi. Gli eredi trattengono la quota di pensione relativa al mese del decesso (non toccata da cessione perché non c’è più pagamento futuro).
D: Come ci si oppone a un pignoramento della pensione?
R: Bisogna presentare un ricorso in opposizione al tribunale (volendo con istanza di sospensione se si vuole bloccare subito la trattenuta) entro i termini di legge. Tipicamente:
- Opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore a procedere – es. perché il debito è già pagato, prescritto, o perché la pensione è impignorabile in toto (pensione sociale) o oltre un certo importo.
- Opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) se si contesta un vizio formale della procedura – es. irregolarità dell’atto di pignoramento, notifica viziata, errori nell’ordinanza di assegnazione.
Nei motivi si può far valere la violazione di limiti di legge (che rende l’atto parzialmente inefficace). È consigliabile farsi assistere da un avvocato per predisporre il ricorso corretto.
D: Come evitare di farsi pignorare la pensione?
R: L’ideale è evitare di accumulare debiti o comunque attivarsi prima che il creditore passi alle vie legali. Alcuni suggerimenti:
- Appena si prevedono difficoltà, cercare di rinegoziare con i creditori piani di rientro, piuttosto che attendere il pignoramento.
- Salda e stralcia: se si hanno un po’ di risparmi (o si riesce a ottenere un prestito familiare), proporre al creditore una somma una tantum a chiusura del debito può convincerlo, evitando l’esecuzione.
- Procedure di sovraindebitamento: se i debiti sono troppi e ingestibili, valutare con un legale la composizione della crisi prima che i creditori agiscano (quando si presenta una procedura di composizione, tutte le azioni esecutive devono fermarsi).
- Mantienere i pagamenti regolari su spese essenziali (affitto, utenze, tasse correnti) per non creare nuovi debiti.
- Soprattutto, non ignorare gli atti: spesso il debitore subisce il pignoramento perché non si è opposto a un decreto ingiuntivo o non ha impugnato una cartella che magari poteva contestare. Quindi, leggere sempre ogni notifica e consultare un legale per capire se si può reagire prima.
D: Come faccio a sapere se ho pignoramenti in atto sulla pensione?
R: Ci sono vari modi:
- Controllare il cedolino pensione mensile: se c’è una voce “pignoramento” o “atto giudiziario” con un importo detratto, allora c’è un pignoramento (o cessione) in corso.
- L’INPS invia comunque una comunicazione al pensionato quando inizia a trattenere per un pignoramento (di solito una lettera con riferimento all’atto esecutivo).
- Chiedere in qualsiasi momento un estratto conto delle pensioni o accedere al servizio online INPS: dovrebbero risultare eventuali trattenute.
- Se si sospetta un pignoramento bancario, controllare l’estratto conto corrente: un blocco o addebito insolito potrebbe indicare un pignoramento sul conto.
- In caso di dubbi, rivolgersi all’ufficio INPS locale o al proprio avvocato: l’INPS può fornire dettagli sulle cause di trattenuta, e l’avvocato può effettuare visure in tribunale per vedere se esistono procedimenti esecutivi a proprio carico.
Tabelle riepilogative finali
Di seguito, proponiamo due tabelle riepilogative che condensano i punti chiave discussi:
Tabella 1 – Limiti di pignorabilità della pensione (debiti diversi)
Parametro | Valore / Regola | Riferimento |
---|---|---|
Minimo impignorabile | 2 × assegno sociale mensile (≈€1068 nel 2023), minimo €1000 | Art. 545 co.7 c.p.c. |
Quota pignorabile standard | 1/5 dell’eccedenza oltre minimo vitale | Art. 545 co.4 c.p.c. |
Crediti alimentari | Fino a 1/3 (33%) con autorizzazione giudice | Art. 545 co.3 c.p.c. |
Crediti Stato (fiscali) | ≤€2500: 1/10; €2500-5000: 1/7; >€5000: 1/5 (dell’eccedenza) | DPR 602/73 art.72-ter |
Debiti verso INPS | 1/5, senza interessi, minimo vitale intangibile | L.153/1969 art.69 |
Massimo cumulabile | 50% della pensione netta (tra tutte le cause diverse) | Art. 545 co.5 c.p.c.; DPR 180/50 art.68 |
Impignorabilità assoluta | Pensioni sociali, invalidità civile, accompagno, ANF, ecc. (assistenza) | Art. 545 co.2 c.p.c. |
Nota: Il minimo vitale (€1000) si applica al totale delle pensioni percepite. Esempio: due pensioni da €800 cad. → totale €1600, minimo impignorabile €1000, eccedenza €600 pignorabile al 20%. Inoltre, per pensioni accreditate in banca, il saldo < 3×assegno sociale (~€1600) è impignorabile.
Tabella 2 – Cessione del quinto della pensione: condizioni principali
Parametro/Caratteristica | Descrizione | Riferimento |
---|---|---|
Importo rata cedibile | Max 1/5 (20%) della pensione netta, al netto di trattenute e salvaguardando il trattamento minimo AGO (non cedibile). | DPR 180/50 art.5; INPS |
Pensioni escluse | Sociali, invalidità civile, accompagnamento, pensioni minime integrate, ANF, pensioni di esodo, APE sociale (ecc.) – non cedibili. | L.80/2005; INPS Circ.91/2007 |
Durata prestito | Min 24 mesi – Max 120 mesi (10 anni). Non oltre il compimento dell’età massima assicurabile (circa 85-90 anni). | DPR 180/50 |
Tassi di interesse | Fissi, con TAEG soglia antiusura fissato trimestralmente da MEF/Banca d’Italia. Es. III trim. 2025: soglia ~20,4% (<15k€). Spesso più bassi per banche convenzionate INPS. | MEF – TEGM |
Polizza assicurativa | Obbligatoria per rischio morte del pensionato (premio incluso nella rata). Copre il debito residuo in caso di decesso, nulla è dovuto dagli eredi. | DPR 180/50 art.54 |
Iter per ottenerla | 1) Richiesta quota cedibile a INPS; 2) Domanda alla banca con documento quota; 3) Valutazione e firma contratto; 4) Notifica e approvazione INPS; 5) Erogazione prestito; 6) Trattenute mensili su pensione. | INPS – servizi online |
Rinnovo/Estinzione | Possibile estinzione anticipata in qualsiasi momento (con rimborso interessi non maturati). Rinnovo: se 10 anni, consentito solo dopo 4 anni dall’inizio; se 5 anni, rinnovabile subito in 10 anni. | Dir. 2008/48/CE (Lexitor); DPR 180/50 art.39 |
Tutela pensionato | – Rata nei limiti di legge (controllo INPS); – Tasso sotto soglia usura (verificato da INPS); – Informazioni precontrattuali obbligatorie (SECCI); – Recesso 14 giorni senza penali; – Nessun impatto su minimo vitale (pensione minima non cedibile); – In caso di ritardi non per colpa pensionato (es. ente paga in ritardo), nessuna segnalazione come moroso. | Cod. Consumo artt.124-126; Circ. Bankitalia |
Tabella 3 – Esempi di calcolo pratico
Scenario pensionato | Dettaglio calcolo trattenute | Importo netto che resta al pensionato |
---|---|---|
Pensione €1500 – Nessuna cessione, credito ordinario | Min. vitale €1000; eccedenza €500; pignoramento 1/5 di 500 = €100 | €1500 – 100 = €1400 |
Pensione €1500 – Cessione in corso 1/5 (€300), poi pignoramento ordinario | Metà pensione = €750; quota già ceduta €300; residuo pignorabile = €450 (max). Un creditore ordinario può prendere al max €300 (1/5 di 1500). Quindi cessione €300 + pignoramento €300 = €600 trattenuti. | €1500 – 600 = €900 (pari al minimo vitale, ok) |
Pensione €1500 – Cessione 1/5 + pignoramento fiscale (AER) | Cessione €300; eccedenza €500; pensione >2500? (No, 1500 ≤2500) → AER 1/10 di €500 = €50. Totale trattenute €350. | €1500 – 350 = €1150 (sopra minimo vitale) |
Pensione €2000 – Pignoramento fiscale (no cessione) | Min. vitale €1000; eccedenza €1000. Pensione >2500? (No, ≤2500) → 1/10 di 1000 = €100 pignorato. | €2000 – 100 = €1900 |
Pensione €3000 – Due pignoramenti: uno alimentare (1/3), uno ordinario | Eccedenza €2000; 1/3 di 3000 = €1000 alimenti; 1/5 di 2000 = €400 ordinario. Totale teorico €1400 (47%). Ok <50%. | €3000 – 1400 = €1600 |
Pensione €1000 – Cessione o pignoramento | Pensione = soglia minima. Nulla cedibile, nulla pignorabile (impignorabile totalmente). | €1000 intera (nessuna trattenuta) |
N.B.: Questi sono esempi semplificati. Le trattenute effettive vengono calcolate dall’INPS considerando il netto pensione specifico e ogni caso di coesistenza.
Conclusione
Il pensionato debitore in Italia gode di importanti garanzie normative: non può essere privato di un livello minimo di pensione per vivere, e la legge impedisce prelievi eccessivi dalle sue entrate. Allo stesso tempo, i creditori hanno strumenti efficaci (il pignoramento presso l’INPS) per recuperare quanto dovuto entro limiti ragionevoli. La cessione del quinto rappresenta un’opportunità di credito ma anche un vincolo significativo sul reddito futuro: va usata con giudizio, soprattutto se si hanno già altri debiti.
Dal punto di vista pratico, il pensionato che si trovi con debiti dovrebbe:
- Conoscere i propri diritti e limiti di pignorabilità (per evitare paure infondate o, all’opposto, per non sottovalutare i rischi).
- Agire per tempo, cercando soluzioni bonarie o legali prima che i debiti degenerino in esecuzioni forzate.
- Far valere le tutele previste (minimo vitale, 50%, ecc.) in sede giudiziale, eventualmente con l’assistenza di un legale.
- Pianificare con attenzione l’eventuale ricorso a una cessione del quinto: essa incide a lungo termine sul bilancio, ma può anche essere uno strumento per sistemare situazioni urgenti (pagare altri debiti, evitando interessi di mora o cause più lunghe).
In un’ottica “di sopravvivenza finanziaria”, il pensionato indebitato dovrebbe mirare a conservare il più possibile il proprio reddito, bilanciando ciò con l’obbligo morale e legale di pagare i debiti secondo le proprie capacità. Le norme italiane, aggiornate fino al 2025, offrono un equilibrio avanzato: nessuno può toglierti la dignità riducendoti senza mezzi, ma i debiti vanno onorati nei limiti del possibile. Con le informazioni fornite in questa guida, speriamo che il lettore possa affrontare con maggior consapevolezza e sicurezza eventuali vicende di pignoramento della pensione o di cessione del quinto, senza farsi travolgere dagli eventi e tutelando i propri diritti.
Fonti e riferimenti normativi
- Codice di Procedura Civile – art. 545 c.p.c. “Crediti impignorabili”: testo aggiornato al 2015 con comma 7 (doppio assegno sociale) e comma 8 (impignorabilità su conto).
- D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, artt. 68-70: disciplina concorso tra cessioni e pignoramenti (limite metà stipendio/pensione, ordine cronologico).
- Legge 30 aprile 1969 n.153, art. 69: pignorabilità/cedibilità pensioni per debiti verso INPS (limite 1/5, minimo vitale salvo).
- Decreto Aiuti-bis 2022 (D.L.115/2022 conv. L.142/2022): innalzamento soglia impignorabilità pensioni da 1,5× a 2× assegno sociale (min €1000). Circ. INPS n.38/2023 sull’applicazione ai pignoramenti pendenti.
- D.P.R. 602/1973, art. 72-ter: limiti pignoramento pensioni da parte Agenzia Entrate-Riscossione (1/10, 1/7, 1/5 per fasce).
- Corte di Cassazione – Sez. Unite civili n.18287/2018: massima sul limite 50% inderogabile anche con crediti alimentari.
- Corte di Cassazione – Sez. III civ. n.33838/2022: pensione pignorata oltre minimo vitale a causa di coesistenza cessione+pignoramento, illegittimità rilevata (impugnazione estratto di ruolo accolta).
- Tribunale di Trento ord. 11/11/2015 n.1050: interpretazione “simultaneo concorso” dei pignoramenti come coesistenza di più crediti, non necessaria contestualità (cita Cass.6432/2003).
- Cassazione Penale Sez. Unite n.34473/2011: omesso versamento rate cedute dal datore non è appropriazione indebita (natura obbligatoria cessione).
- INPS – Portale ufficiale: “La cessione del quinto della pensione” (scheda servizio, aggiornata al 7/12/2021) – requisiti, pensioni escluse, modalità di calcolo quota cedibile.
- INPS Messaggi: es. Msg. 1166 del 4/4/2025 – tassi soglia II trim.2025 cessione quinto; Msg. 2109 del 2/7/2025 – tassi III trim.2025; Circolare 91/2007 – convenzioni banche per cessioni pensioni.
Hai subito un pignoramento sulla pensione e hai già una cessione del quinto? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Se percepisci una pensione e ti ritrovi con una cessione del quinto già attiva, un nuovo pignoramento potrebbe ridurre ulteriormente l’importo che incassi ogni mese.
Ma attenzione: la legge pone dei limiti chiari per proteggere il minimo vitale e impedire il pignoramento totale della pensione.
Pignoramento e cessione del quinto: si possono cumulare?
Sì, ma con limiti precisi.
- La cessione del quinto è un prestito rimborsato direttamente dall’ente pensionistico, fino al 20% dell’importo lordo.
- Il pignoramento è un prelievo forzoso su quanto resta della pensione, richiesto da un creditore tramite il tribunale.
⚠️ Non si può pignorare tutto ciò che resta dopo la cessione: la legge tutela una quota minima per vivere.
Qual è il minimo vitale impignorabile?
Attualmente, l’importo impignorabile della pensione è pari a una volta e mezza l’assegno sociale. Nel 2025, equivale a circa 1.050 euro mensili.
Questo significa che:
- La parte eccedente questa soglia può essere pignorata, ma solo in parte
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