Cosa Si Può Fare Contro Un Decreto Ingiuntivo?

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e ti stai chiedendo se puoi opporlo, bloccarlo o contestarlo in qualche modo? Non sai cosa succede se non fai nulla entro i termini o se c’è ancora margine per difenderti?

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice che ordina il pagamento di una somma di denaro, ma non è definitivo finché non scadono i termini per fare opposizione. Se agisci in tempo e con motivazioni valide, puoi bloccare l’esecuzione e difenderti efficacemente.

Cos’è un decreto ingiuntivo?
È un ordine del tribunale, richiesto da un creditore, che ti intima di pagare una somma entro 40 giorni. Se non ti opponi in questo termine, il decreto diventa esecutivo e può dare origine a pignoramenti e atti esecutivi.

Cosa puoi fare contro un decreto ingiuntivo?
– Presentare opposizione entro 40 giorni dalla notifica
– Chiedere, in alcuni casi, la sospensione dell’esecutività
– Contestare il credito nel merito (es. non dovuto, già pagato, prescritto)
– Sollevare vizi formali, come notifica irregolare o mancanza di documenti

Quando conviene fare opposizione?
– Se non riconosci il debito o l’importo è sbagliato
– Se hai già pagato e puoi dimostrarlo
– Se ci sono errori nei conteggi o nei documenti allegati
– Se il credito è prescritto
– Se non ti è stata notificata correttamente la richiesta o il contratto

Come si presenta l’opposizione?
– Con atto di citazione in tribunale a mezzo avvocato
– Entro 40 giorni dalla notifica del decreto
– Depositando tutta la documentazione a tuo favore
– Chiedendo, se necessario, la sospensione provvisoria dell’efficacia esecutiva

Cosa succede se non fai opposizione nei tempi?
– Il decreto diventa definitivo ed esecutivo
– Il creditore può procedere a pignoramenti e ipoteche
– Diventa molto più difficile difenderti, anche se il credito era contestabile
– Potresti dover pagare anche spese e interessi maggiorati

Ci sono alternative all’opposizione?
Pagare entro 40 giorni per evitare ulteriori spese
Trattare un accordo o saldo e stralcio con il creditore, se disponibile
Chiedere rateizzazione, ma senza far scadere i termini per opporsi se intendi difenderti

Cosa NON devi fare mai?
– Ignorare il decreto pensando che sia solo un avviso
– Aspettare la scadenza dei 40 giorni senza decidere
– Pagare solo una parte del debito senza un accordo scritto
– Confondere un decreto ingiuntivo con una cartella esattoriale: sono due cose diverse

Il decreto ingiuntivo è un atto serio. Ma hai il diritto e gli strumenti per difenderti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in opposizione a decreti ingiuntivi e contenzioso civile – ti spiega cosa puoi fare se ricevi un decreto ingiuntivo, quali sono i termini, come impostare una difesa efficace e quando è possibile bloccarlo del tutto.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e non sai cosa fare? Vuoi capire se puoi opporlo e con quali possibilità?

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Introduzione

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice (art. 633 c.p.c.) che ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare una cosa, sulla base di una prova scritta del credito. Dal punto di vista del debitore, ricevere un decreto ingiuntivo equivale a trovarsi già nei primi stadi di un’esecuzione forzata: il provvedimento, una volta notificato, assegna al debitore solitamente 40 giorni (termini ordinari) per pagare o opporsi. Se il debitore non oppone entro il termine, il decreto diventa definitivo ed esecutivo (art. 647 c.p.c.) ed acquista autorità di cosa giudicata sostanziale sul diritto di credito accertato. Ciò significa che il credito è ormai consolidato come titolo esecutivo e il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore senza nuove prove del debito.

Di fronte a tale procedura, il debitore ha principalmente a disposizione l’opposizione a decreto ingiuntivo: un giudizio ordinario volto ad annullare o modificare il decreto (art. 645 e ss. c.p.c.). Oltre all’opposizione, esistono rimedi residuali (revocazione straordinaria, opposizione di terzo) o dispositivi processuali (sospensione dell’esecuzione), ma il cuore della tutela è appunto l’opposizione tempestiva. La presente guida, aggiornata a giugno 2025, illustra in dettaglio le azioni difensive del debitore (persona fisica o giuridica) di fronte a un decreto ingiuntivo, con cenni ai profili fiscali (costi, imposte, deducibilità), all’orientamento giurisprudenziale più recente e con tabelle riassuntive, domande/risposte e casi esemplificativi.

1. Breve inquadramento del decreto ingiuntivo

  • Definizione e funzione: Il decreto ingiuntivo è un rimedio sommario di tutela del credito. Il giudice, valutata la prova scritta del credito (art. 633 c.p.c.), emette un provvedimento senza contraddittorio iniziale. Se accolto, viene notificato al debitore con l’ordine di pagare entro un termine (tipicamente 40 giorni) o di proporre opposizione. L’obiettivo è consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo provvisorio in assenza di un processo pieno.
  • Requisiti sostanziali: Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile (ad es. una somma di denaro determinata, un canone scaduto, spese documentate), e fondato su prova scritta (contratti, fatture, cambiali, estratti contabili autenticati, ecc.). Se non ricorrono questi requisiti o la prova è viziata, il debitore potrà farlo valere in opposizione.
  • Provvedimento monitorio: La funzione è definita “monitoria” proprio perché si fonda su documenti scritti, senza contraddittorio: il decreto assume già il valore di titolo esecutivo provvisorio per l’avvio di pignoramenti, salvo che il giudice non conceda espressamente la sospensione dell’esecuzione (art. 642 c.p.c. consente di dichiararlo provvisoriamente esecutivo, ad es. per cambiali o pericolo in mora).
  • Formula esecutiva: Il decreto può contenere la cosiddetta formula esecutiva, che autorizza immediatamente l’esecuzione coatta. Anche se il decreto non recasse la formula, il creditore, decorso il termine di opposizione senza controricorso, può richiederne l’apposizione e renderlo titolo esecutivo (art. 647 c.p.c.).
  • Decorrenza termini: Il termine di opposizione (40 giorni) decorre dalla notifica al debitore. Il creditore deve notificare il decreto entro 60 giorni dalla sua emissione (o 90 giorni se all’estero); la notifica di solito avviene tramite ufficiale giudiziario o a mezzo PEC per gli avvocati (in base alle recenti norme sulla digitalizzazione dei processi civili).
  • Effetti dell’inerzia del debitore: Se il decreto ingiuntivo viene notificato correttamente e il debitore non paga né si oppone entro i termini, il giudice dichiara il decreto esecutivo per mancata opposizione (art. 647 c.p.c.). Da quel momento, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato materiale: il creditore può pignorare beni (mobiliare, immobiliare, conti correnti, ecc.) come se fosse una sentenza definitiva. L’opposizione tardiva o sopravvenuta non è più ammessa (salvo i casi eccezionali di cui all’art. 650 c.p.c.).

2. Opposizione a decreto ingiuntivo (procedura ordinaria)

2.1 Termini e deposito dell’opposizione

  • Termine ordinario: Il debitore opponente deve proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Tale termine può essere ridotto (minimo 10 giorni) o esteso dal giudice in casi motivati (ad es. urgenza del creditore, domiciliato all’estero ecc.). Se il termine scade senza opposizione, come detto il decreto diventa definitivo.
  • Ufficio competente: L’opposizione si presenta dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.). In pratica il ricorso di opposizione si iscrive nel ruolo generale dell’ufficio del giudice che ha emesso il decreto. In base alle tabelle di organizzazione giudiziaria (art. 7-bis R.D. 12/1941), può essere assegnato anche al medesimo giudice di esecuzione o persino allo stesso giudice che ha emesso il decreto. Le sentenze recenti (Cass. n.9680/2024) hanno chiarito che non sussiste una competenza inderogabile “funzionale” in capo al giudice dell’esecuzione; si applicano le regole ordinarie di competenza processuale.
  • Atto introduttivo: Si fa luogo con atto di citazione (al debitore/convenuto originario) che indichi la causa (che resta la stessa del decreto). È frequente chiamare “convenuto” il creditore originario quando è il debitore a proporre opposizione, ma in realtà nei libri di procedura il ricorrente in opposizione è il debitore, e il creditore ingiunto diventa “convenuto” della causa di opposizione.
  • Mediazione e altri adempimenti: In linea generale l’opposizione a decreto ingiuntivo non è soggetta a mediazione obbligatoria (che di norma riguarda controversie di famiglia, condominio, locazioni ecc.). Tuttavia, va pagato il contributo unificato sul ricorso di opposizione (normativa vigente sul contributo giudiziario) e versate le marche da bollo previste. Spese di notifica e deposito sono a carico dell’opponente.
  • Opposizione tardiva: In casi eccezionali l’art. 650 c.p.c. consente all’intimato di fare opposizione anche dopo il termine di 40 giorni, purché provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità nella notifica o per caso fortuito/forza maggiore. In questo caso l’opposizione tardiva deve essere proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione e può sospendere l’esecutorietà (art. 649 c.p.c.). Questa disposizione – recentemente ampliata dalla Cassazione – sarà trattata in un paragrafo dedicato infra.

2.2 Motivi e limiti dell’opposizione

  • Oggetto dell’opposizione: L’opposizione è un normale processo di cognizione in cui il debitore (ora attore nella nuova causa) contesta la fondatezza della pretesa. Può eccepire vizi formali (nullità di notifiche, incompetenza, cause estintive del credito) e contestare nel merito l’esistenza, l’ammontare o le condizioni del credito. Se ha validi motivi di difesa (ad es. contratto invalido, pagamento già effettuato, prescrizione, ecc.), li rappresenterà nel ricorso di opposizione. Va detto che l’opposizione non può in generale essere utilizzata per contestare criticità che sarebbero potute essere sollevate prima dell’ingiunzione; tuttavia il debitore può introdurre nuove eccezioni che diminuiscano o estinguano il credito ingiunto.
  • Domanda riconvenzionale: L’opponente (debitore) può formulare – insieme alle eccezioni difensive – vere e proprie domande riconvenzionali a carico del creditore originario, purché siano collegate alla stessa causa sostanziale. Ciò è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione: il debitore può proporre nella comparsa di risposta (risposta all’opposizione) anche pretese alternative o riconvenzionali non avanzate nella fase monitoria, a condizione che derivino dal medesimo interesse sostanziale della pretesa originaria. Ad esempio, in un’ingiunzione per prestazioni sanitarie il debitore (ASL) ha chiesto in opposizione l’invalidità del contratto (e con domande riconvenzionali danni da responsabilità precontrattuale) ricollegati alla stessa vicenda sostanziale. In sostanza, anche se si trattava di un dibattito di fase monitoria, il debitore-opponente non resta inerme; può aggiungere ulteriori domande (ad es. rimborso danni, nullità di clausole, arricchimento ingiustificato) legate alla vicenda sottostante.
  • Limiti alla modificazione della domanda: Per analogia con il processo ordinario, il debitore deve tuttavia rispettare i vincoli di connessione sostanziale: le nuove domande non devono essere estranee alla stessa “storia del credito” dedotta nel ricorso di ingiunzione. Le Sezioni Unite 15/10/2024 n. 26727 hanno ribadito che l’ammissibilità delle domande aggiuntive in opposizione segue un criterio di interesse sostanziale: se il nuovo motivo o domanda è parte dello stesso nodo di fatto-giuridico, è ammessa.
  • Eccezioni preliminari: In opposizione si possono anche sollevare eccezioni processuali o preliminari: ad esempio l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, la nullità dello stesso o della notifica, l’assenza di legittimazione a essere convenuto (difetto di legame giuridico con il credito). Tali eccezioni vanno enunciate nella memoria o comparsa di risposta (di solito già nella prima memoria difensiva). In caso di rigetto di eccezioni preliminari, può essere possibile proporre reclamo per Cassazione (ad es. per incompetenza, violazione di norme di cognizione).
  • Effetti dell’opposizione: Una opposizione accolta in tutto o in parte revoca il decreto ingiuntivo o ne riduce la portata (sospendendo l’esecuzione coatta). Se invece il giudice accoglie il decreto nella sostanza (rigettando l’opposizione), esso rimane titolo esecutivo, ma con efficacia di sentenza passata in giudicato.

2.3 Sospensione dell’esecuzione

  • Opzione di “non pagare subito”: Ricevuto il decreto il debitore può scegliere di non pagare subito la somma ingiunta e invece opporsi. Finché dura il termine dei 40 giorni, il decreto non è esecutivo: il debitore non è tenuto a pagare immediatamente. Se però il creditore ottiene la provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c., ad es. per titoli di credito, cambiari, oppure su espressa istanza per periculum in mora), l’ingiunzione è subito esecutiva. In tal caso il debitore può agire rapidamente: proporre subito opposizione e chiedere al giudice (dell’esecuzione dell’ingiunzione) la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) per evitare danni irreparabili.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Se durante l’esecuzione (pignoramento) emergono fatti nuovi che estinguono o modificano il credito (pagamenti eseguiti, prescrizione scaduta, compensazione, ecc.), il debitore può sollevarli con la opposizione all’esecuzione in base all’art. 615 c.p.c. (di norma presentata con atto presso il giudice dell’esecuzione). Ad esempio, se uno dei coobbligati solidali paga interamente il debito prima della formazione del giudicato, l’altro debitore potrà far valere il pagamento integrale del credito con opposizione ex art. 615. La Cassazione 20 mag 2024, n. 13949 ha chiarito che, anche se il decreto ingiuntivo era già destinato a divenire definitivo nei confronti di quel debitore, nulla impedisce di dimostrare che il debito è estinto per pagamento da parte di terzi. Ciò perché «il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l’esistenza e l’ammontare del credito […] ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto».

2.4 Opposizione dichiarata inammissibile o improcedibile

  • Opposizione irregolare: Se il debitore deposita opposizione oltre il termine, o non la notifica correttamente al creditore, o non si costituisce in giudizio, l’opposizione sarà dichiarata inammissibile o improcedibile. Ciò comporta semplicemente il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (come se non si fosse opposto affatto). Tuttavia – e questo è importante – la domanda riconvenzionale avanzata nella memoria di opposizione dal debitore non va automaticamente sprecata. Infatti la Cassazione (Sez. III, 14 feb. 2024 n. 4131) ha stabilito che la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione incide solo sul decreto ingiuntivo (che diviene definitivo) ma non preclude l’esame della domanda riconvenzionale autonoma. In altri termini, se il debitore nel corso dell’opposizione aveva chiesto ad esempio la restituzione di un deposito o la risoluzione del contratto (domanda a lui favorevole), tale domanda – essendo autonoma – potrà essere comunque valutata dal giudice, benché l’opposizione sia stata rigettata come irregolare. Questo principio tutela il debitore che, pur avendo commesso un vizio formale nell’opposizione, ha comunque posto domande materiali meritevoli di tutela.
  • Effetti del rigetto totale: Al termine del procedimento ordinario, se l’opposizione viene rigettata integralmente, il decreto ingiuntivo resta intatto ed esecutivo definitivamente, e il debitore dovrà sopportare le conseguenze dell’esecuzione forzata (salvo, come detto, far valere fatti estintivi con l’opposizione esecutiva). Il decreto ingiuntivo divenuto giudicato, a norma di giurisprudenza consolidata, comporta l’inammissibilità di ulteriori impugnazioni ordinarie e il suo pieno valore di titolo esecutivo.

3. Opposizione tardiva e giurisprudenza recente

In casi eccezionali il debitore può usare l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) anche dopo il normale termine dei 40 giorni, ma solo se prova di non aver conosciuto in tempo il decreto per cause a lui non imputabili. Le ipotesi previste sono:

  • Irregolarità della notifica dell’ingiunzione (ad es. procedimento notificatorio difettoso, notifica mai eseguita o non portata a conoscenza del debitore).
  • Caso fortuito o forza maggiore, cioè eventi imprevedibili ed inevitabili che hanno impedito all’intimato di difendersi nei termini.

Se sussistono tali condizioni, il debitore può proporre opposizione entro 10 giorni dal primo atto esecutivo (pignoramento) notificato sulla base del decreto ingiuntivo, sempre che resti nei 40 giorni dall’esecuzione. In pratica, se riceve un atto di pignoramento da un titolo ingiuntivo non opposto in tempo, il debitore potrà entro 10 giorni tentare un’opposizione tardiva per far valere l’irregolarità subita. Se l’opposizione tardiva è accolta, il decreto ingiuntivo viene riaperto ed esaminato nel merito.

Negli ultimi anni la Cassazione ha sviluppato notevoli chiarimenti sul tema. In particolare, per i contratti con consumatori è intervenuta la grande sentenza delle Sezioni Unite (n. 9479 del 6 aprile 2023). Essa ha creato una nuova ipotesi “atipica” di opposizione tardiva a tutela dei debitori-consumatori. Le Sezioni Unite hanno affermato che, se il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore di un professionista/creditore e nei suoi confronti un consumatore, il giudice del monitorio ha il dovere di verificare ex officio l’eventuale presenza di clausole contrattuali vessatorie e di motivarle nel provvedimento. Se il giudice non effettua questo controllo (omettendo di motivare su possibili clausole abusive) e comunque emette l’ingiunzione, il debitore-consumatore può proporre opposizione tardiva anche oltre i limiti ordinari. In tali casi, l’esecuzione deve essere sospesa: il giudice dell’esecuzione (pignoramento immobiliare) deve segnalare al debitore che può impugnare il decreto (entro 40 giorni) per contestare le clausole abusive, e vietare la vendita fino alla decisione dell’opposizione tardiva. In concreto, la Cassazione ha equiparato l’omissione di qualsivoglia avviso e di controllo (sulla vessatorietà) a un “caso fortuito” ai sensi dell’art. 650 c.p.c. (il mancato avviso specifico viene considerato circostanza eccezionale che giustifica la tardività). In sintesi, Cass. SS.UU. 9479/2023 ha stabilito che nelle ingiunzioni fra professionista e consumatore il giudice di primo grado deve informare il debitore dell’eventualità di riscontrare clausole abusive e che, in mancanza, si apre una “finestra” di opposizione tardiva straordinaria per tutelare il consumatore.

Oltre a questo caso specifico, rimangono valide le regole ordinarie: un’opposizione tardiva, per essere ammessa, deve dimostrare la causa di forza maggiore o l’irregolarità della notifica. Se accolta, l’opposizione tardiva fa retrocedere lo stato della causa a prima della definizione del decreto: il provvedimento non può più essere dato per giudicato e si riapre il dibattimento.

4. Revocazione straordinaria e opposizione di terzo

Una volta trascorso ogni termine e rendosi il decreto definitivo, i rimedi ordinari si esauriscono con le opposizioni viste. Restano due rimedi eccezionali:

  • Revocazione straordinaria (art. 395 c.p.c.): può essere esperita solo se intervengono fatti nuovi successivi (es. falsa testimonianza) o gravi vizi (es. frode) che costituiscono i casi tassativi del 395. In tale ipotesi il decreto ingiuntivo (o la sentenza di opposizione) viene riaperto in Cassazione.
  • Opposizione di terzo: è prevista dall’art. 404 c.p.c., quando un estraneo al giudizio (terzo pignorato) subisce un pignoramento sul decreto ingiuntivo. Si tratta di un procedimento speciale in cui il terzo può eccepire vizi relativi al proprio diritto sui beni pignorati. Di rado concerne il debitore originario.

In generale, questi rimedi sono straordinari e difficilmente percorribili per chi non sia parte del giudizio. Il vero strumento di tutela tempestivo resta sempre l’opposizione ordinaria.

5. Profili fiscali

Dal punto di vista fiscale, gli effetti di un decreto ingiuntivo riguardano soprattutto le implicazioni contabili e tributarie del pagamento o della condanna:

  • Deduzione dei costi e spese legali: Se il debitore è un’impresa o un professionista, le spese legali e gli interessi passivi relativi al debito possono essere dedotte come spese di esercizio necessarie (in quanto inerenti all’attività). Se il debitore è un privato senza reddito di impresa, le spese legali non generano alcuna deduzione, essendo spese personali. Se il debitore è un professionista titolare di reddito d’impresa, potrà dedurle secondo le regole ordinarie sui costi di impresa.
  • Pagamenti effettuati da terzi o soci: In caso di società di persone, come evidenziato da dottrina recente, l’atto di un socio che paga un debito sociale (ad es. una cartella fiscale dell’impresa) non è deducibile dal reddito personale del socio. Piuttosto, il pagamento da parte del socio si qualifica come apporto di capitale o finanziamento alla società. Il socio non può dedurre dal proprio reddito personale l’importo versato per debiti della società. Per la società, il debito era già deducibile (se ammissibile), quindi il pagamento del socio non genera una nuova deducibilità; semplicemente evita sanzioni fiscali.
  • Imposta di registro sui decreti ingiuntivi: I decreti ingiuntivi definitivi ed esecutivi vanno registrati all’Agenzia delle Entrate come atti giudiziari (DPR 131/1986). L’imposta di registro è a carico normalmente del creditore, ma spesso si stabilisce in caso d’uso che il debitore la anticipi. L’ammontare è modesto (si calcola in misura fissa sul numero di righe). Poiché l’ingiunzione è atto giudiziario definitivo, la registrazione è obbligatoria.
  • Imposte indirette e ritenute: I pagamenti eseguiti in ottemperanza al decreto (ad es. pagamento di parcelle, affitti, forniture) possono determinare oneri fiscali (ritenute IRPEF, IVA, ecc.). Il debitore deve assolvere gli obblighi fiscali usuali (ritenute e IVA) sui pagamenti. Da ultimo, se il decreto ordina la consegna di bene immobile (raro), la registrazione può generare imposta ipotecaria/catastale con aliquota agevolata per sentenze (200 €).
  • Contenzioso tributario: Se l’ingiunzione riguarda un debito fiscale (ad es. una cartella esattoriale), si tratta di un decreto di pagamento fiscale (R.D. 639/1910) e ha termine di opposizione propri (generalmente 60 giorni alle commissioni tributarie). Tali ipotesi sono disciplinate dal diritto tributario e non dal c.p.c. ord. qui trattato.

6. Tabelle riepilogative

Fase/EventoTermineEffetto se inadempimentoRimedi del debitore
Decorrenza termine opposizione40 giorni dalla notifica (in Italia)Se non oppone entro 40 gg, decreto diventa definitivo ed esecutivoOpposizione in tempo (art. 645 c.p.c.)
Opposizione in tempoAvvio processo ordinario di cognizione; sospende esecuzione (art. 650)Se depositata correttamente, può condurre al rigetto del decreto
Opposizione dichiarata inamm.Decreto ingiuntivo diventa definitivo (giudicato)La domanda riconvenzionale autonoma viene comunque esaminata
Opposizione tardiva (art. 650)Entro 10 gg dal primo atto esecutivo, dimostrando irregolarità, caso fortuito o forza maggioreIn assenza di tali motivi, non può essere proposta; decreto rimane definitivoSe ammessa, decreto torna riesaminato in opposizione (come se si fosse opposto in tempo)
Provvisoria esecutività (art.642)N/ADecreto esecutivo immediato; pignoramento può procedere già dopo notificazioneDebitore può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione (art. 649)
Opposizione all’esecuzione (art.615)Durante l’esecuzioneNessun termine speciale iniziale (dipende dall’atto di pignoramento)Può far valere fatti estintivi intervenuti (pagamenti terzi, compensazione, ecc.)
Revocazione (art.395)Entro 6 mesi da conoscenza del vizioInammissibile se vizi già noti al momento della causaPuò chiedere riapertura su vizio della volontà o fatti nuovi Straordinario
Opposizione di terzo (art.404)Nel termine per l’opposizionePreclusione se non tempestiva; riguarda terzi pignoratiIl terzo può contestare il provvedimento nelle sue parti

Tabella 1: Riepilogo dei rimedi e degli effetti in relazione a tempo, modalità e conseguenze (fonti: c.p.c. art. 645, 647, 650; Cass. 20/5/24 n.13949; Cass. 14/2/24 n.4131; Cass. SS.UU. 6/4/2023 n.9479).

7. Domande frequenti (Q&A)

  • D: Cosa succede se non oppongo il decreto ingiuntivo nei 40 giorni?
    R: Il decreto diventa definitivo ed esecutivo (art. 647 c.p.c.) e acquista efficacia di giudicato sul credito. Il debitore perde la possibilità di discutere il merito in via ordinaria. A questo punto l’unica via di scampo è l’opposizione esecutiva (art. 615 c.p.c.) per far valere nuovi fatti (ad es. pieno pagamento avvenuto, compensazioni, prescrizione), oppure i rimedi straordinari (revocazione, opposizione di terzo).
  • D: Posso proporre opposizione tardiva al di fuori del termine?
    R: Solo in casi eccezionali previsti dall’art. 650 c.p.c.: se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. Questa opposizione tardiva deve essere proposta entro 10 giorni dal primo atto esecutivo notificato (non oltre). Se i presupposti mancano, l’opposizione tardiva non è ammessa. Negli ultimi tempi, per i contratti con consumatori, la Cassazione ha ampliato tali ipotesi: in presenza di un ingiunzione professionista→consumatore, omettere di indicare clausole vessatorie equivale a “caso fortuito” e consente l’opposizione tardiva anche fuori dai 10 giorni.
  • D: Posso chiedere la sospensione dell’ingiunzione durante l’opposizione?
    R: Sì, se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (ad es. per cambiali, per pericolo nel ritardo) e l’esecuzione è già iniziata. In tal caso il debitore, nel giudizio di opposizione, può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c.. Ciò evita il perpetuarsi di atti espropriativi fino alla decisione sull’opposizione. In assenza di provvisoria esecutività, il decreto non è subito eseguibile, quindi il debitore può attendere la pronuncia sull’opposizione prima di pagare o subire pignoramenti.
  • D: Cosa succede se uno dei debitori (coobbligati) non oppone, ma un altro paga il debito?
    R: La Cassazione ha chiarito che, se un debitore non ha opposto (quindi per lui l’ingiunzione è giudicato), l’altro debitore può comunque difendersi in esecuzione. Nel caso esaminato (Cass. 20/5/2024 n.13949), un terzo ha pagato integralmente il debito dopo l’emissione dell’ingiunzione. La Corte ha affermato che il coobbligato può far valere il pagamento eseguito con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), anche se il decreto non era ancora definitivo al momento del pagamento. Il principio è che una volta soddisfatto il credito, il creditore non può pretendere doppi pagamenti dai coobbligati.
  • D: Il debitore è una società di persone; i soci possono opporre separatamente?
    R: Se il decreto ingiuntivo è notificato solo alla società, i soci non sono formalmente “opposti” nel procedimento monitorio. Tuttavia, nella fase di esecuzione (pignoramento conto o beni sociali), i soci possono far valere le proprie posizioni. In linea generale, i soci di società in nome collettivo o in accomandita rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali (art. 2295 c.c.); pertanto, il creditore può agire direttamente contro i soci. Se un socio subisce un pignoramento per debito della società, potrà opporre in esecuzione gli stessi motivi che avrebbe avuto contro la società (pagamento, estinzione del debito). Se invece il decreto ingiuntivo è stato notificato anche a un socio, il socio ha i medesimi diritti di opposizione del debitore principale. Nei fatti è una fattispecie complessa, ma il debitore (sia società sia socio) usa gli stessi strumenti: opposizione ordinaria o tardiva e opposizione all’esecuzione. Dal profilo fiscale, se un socio paga un debito della società, quel pagamento non è deducibile nel suo reddito personale; ma può essere registrato come apporto o finanziamento alla società.
  • D: Quali spese devo sostenere?
    R: Per proporre opposizione è necessario pagare il contributo unificato (se il valore della domanda supera la soglia esente, circa €1.100) e le imposte di bollo previste per il processo civile. L’onorario dell’avvocato è generalmente recuperabile solo se l’opposizione ha successo: con il decreto ingiuntivo originario il creditore aveva diritto alle spese legali, e se in appello di opposizione resta accertato il credito può chiedere che il debitore paghi spese e competenze (la sentenza del giudice dell’opposizione fisserà le spese in capo al perdente). Se invece l’opposizione viene accolta, di norma il debitore-opponente ottiene che il creditore sostenga le spese di lite. Per maggiore cautela, chi riceve un decreto ingiuntivo dovrebbe consultare subito un avvocato (di solito civilista) che calcoli esattamente contributo e onorari.
  • D: Che effetti fiscali ha un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo?
    R: Un decreto ingiuntivo definitivo non produce imposte dirette di per sé. Tuttavia, il creditore che esegue il pagamento (o i soggetti terzi che lo eseguono) devono rispettare obblighi fiscali generali: ad esempio, se si tratta di pagamento di servizi o forniture, il committente deve trattenerne l’IVA o le ritenute d’acconto usuali. L’unico vero obbligo fiscale specifico è la registrazione del decreto stesso (imposta di registro fissa). In pratica, l’esecuzione del decreto ingiuntivo non sospende gli adempimenti fiscali ordinari (versamento IVA, ritenute, ecc.) relativi al rapporto che ha generato il credito.
  • D: Il decreto mi chiede di restituire qualcosa. Posso fare opposizione?
    R: Sì. L’ingiunzione può riguardare anche prestazioni diverse dal denaro (consegna di beni mobili determinati). Se ad esempio il decreto ordina la restituzione di cauzioni o depositi, il debitore (in realtà il proprietario del bene da restituire) può opporsi sostenendo che il creditore non ha diritto alla restituzione. E se proprio per definizione l’opposto ha consegnato la cosa ingiunta, potrà opporre il mancato titolo esecutivo per la consegna o contestarne il fondamento. In ogni caso l’opposizione a decreto richiede un giudice per esame completo del credito di consegna.

8. Simulazioni pratiche

  • Simulazione 1: Fornitore e azienda – opposizione tempestiva. L’azienda Alfa S.r.l. riceve un decreto ingiuntivo per fatture non pagate dal fornitore Beta S.r.l., emesso in data 1/1/2025 e notificato il 10/1/2025. Il debitore ha tempo fino al 20/2/2025 per pagare o fare opposizione. L’azienda decide di opporsi con l’aiuto di un avvocato, depositando atto di opposizione il 15/2/2025 (oltre 40 giorni ma il giudice aveva fissato 50 giorni per legittima distanza estero? Ovviamente in pratica si rispetta sempre 40 gg, e in questo esempio non serve estensione). Nella comparsa di costituzione la società contesta l’esistenza di parte del credito (sostiene di aver già pagato una rata di €5.000) e chiede accertamento negativo di un debito pari a tale somma. Sia la domanda difensiva che le spese legali in opposizione sono deducibili per Alfa come costi d’impresa. Il giudice fissa l’udienza di discussione e, ascoltati testi e verificati i documenti, eventualmente accoglie le eccezioni di Alfa. Se l’opposizione riesce, Beta potrebbe dover pagare anche le spese legali sostenute da Alfa (salvo patto contrario).
  • Simulazione 2: Ingiunzione per affitto – opposizione inammissibile. Un conduttore non pagante riceve un decreto ingiuntivo dal locatore per canoni arretrati. In opposizione, il conduttore presenta tardivamente la memoria (oltre i 40 giorni) e non notifica il creditore. Il giudice dichiara l’opposizione inammissibile, poiché tardiva. Il decreto ingiuntivo diventa giudicato e il conduttore, ora titolare di un’ingiunzione divenuta definitiva, dovrà pagare il canone oppure subire pignoramenti. Tuttavia, se nel frattempo il conduttore avesse formulato una domanda autonoma (ad es. restituzione del deposito cauzionale), essa potrebbe essere ugualmente valutata dal giudice, grazie al principio affermato da Cass. 4131/2024.
  • Simulazione 3: Pignoramento e opposizione tardiva. Il debitore sottoposto a decreto ingiuntivo non opposto regolarmente viene pignorato su conto corrente il 1° marzo 2025. Il decreto è stato notificato il 1° novembre 2024 (quindi il termine dei 40 giorni era scaduto). Se prova che non gli è mai stata comunicata la notifica dell’ingiunzione (ad es. notifica partita senza destinatario valido), potrà proporre opposizione tardiva entro 10 giorni dal pignoramento (cioè entro l’11 marzo), facendo valere l’irregolarità. Se ammissibile, l’opposizione sospende la procedura esecutiva. In caso di contratto consumatore-professionista, potrebbe addirittura agire tardivamente su base Cass. SS.UU. 9479/2023 anche senza il limite dei 10 giorni, chiedendo di riesaminare il decreto sotto il profilo delle clausole contrattuali.
  • Simulazione 4: Pagamento di un terzo socio – esecuzione opposta. In una S.n.c., il socio A riceve un decreto ingiuntivo per debiti IVA della società (entro 40 giorni avrebbe dovuto opporsi). Il socio B, non presente in giudizio, paga la totalità del debito subito dopo l’ingiunzione. Piuttosto che fare opposizione, il socio A può attendere l’esecuzione: una volta notificato il pignoramento (basato su decreto divenuto definitivo), il socio A presenta opposizione all’esecuzione dimostrando il pagamento del debito da parte di B. La Corte ha confermato che A può contestare così l’esistenza del credito residuo anche se non aveva opposto in tempo. In tal caso il giudice dell’esecuzione riqualifica l’opposizione in opposizione tardiva (Sezioni Unite 2023) e sospende la vendita fino alla decisione.

9. Conclusioni

Il Decreto Ingiuntivo è uno strumento efficace per il creditore, ma non privo di tutele difensive per il debitore. Il debitore opposto dispone principalmente dell’opposizione entro 40 giorni, strumento che apre un giudizio ordinario di merito. L’orientamento giurisprudenziale recente conferma la possibilità di integrare la difesa con domande ulteriori (Cass. SS.UU. 15/10/2024, n.26727) e di opporsi persino tardivamente in casi giustificati (Cass. SS.UU. 6/4/2023, n.9479; Cass. Sez.III 2024 n.4131). In assenza di opposizione il decreto si tramuta in titolo esecutivo, e il debitore può reagire solo con opposizione all’esecuzione per fatti successivi. Dal punto di vista fiscale, occorre considerare le imposte sul decreto e le regole di deducibilità dei pagamenti e spese legali.

La guida si pone come strumento avanzato per avvocati, imprenditori o privati con base giuridica: fornisce riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati (oltre a Cassazioni 2024-2025 recentissime), formulazioni Q&A e simulazioni pratiche, nonché tabelle sintetiche per orientarsi nei diversi scenari possibili. Di fronte a un decreto ingiuntivo, è fondamentale agire rapidamente (attivando subito l’opposizione se vi sono difese), valutare la sussistenza di possibili vizi formali e prepararsi adeguatamente, eventualmente con l’assistenza di un legale esperto.


Fonti

  • Normativa: Codice di Procedura Civile (R.D. 1443/1940), artt. 633, 641, 642, 645, 647, 649, 650, 615, 395, 404.
  • Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 20/5/2024 n. 13949 (pagamento di terzo e opposizione all’esecuzione).
  • Cass. Civ. Sez. III, sent. 14/2/2024 n. 4131 (effetti opposizione inammissibile e domanda riconvenzionale).
  • Cass. Civ. SS.UU., sent. 15/10/2024 n. 26727 (ammissione domande alternative in opposizione).
  • Cass. Civ. SS.UU., sent. 6/4/2023 n. 9479 (opposizione tardiva nei contratti professionista-consumatore).
  • Cass. Civ. Sez. I, sent. 11/1/2022 n. 927 (giudizio di opposizione come ordinario) – richiamata in dottrina.
  • Cass. Civ. 27/1/2014 n. 1650; Cass. Civ. 11/10/2013 n. 23202 e altre – in giurisprudenza sui termini e effetti opposizione tardiva.
  • Cass. SS. UU., sent. 13/9/2018 n. 22404 (domanda subordinata ex art.183, mod. domanda).
  • Norme fiscali: DPR 131/1986 (imposta di registro sugli atti giudiziari); TUIR art. 5 (trasparenza nei redditi di società di persone) – citati in letteratura.
  • Circolari ed articoli tecnici: Agenzia Entrate “Risposta 172/2025” (sulle cartelle e compensazioni) – cfr. fonti dottrinali; Ministero Giustizia, Circolare e prassi sul contributo unificato in opposizione.

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Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore, che ti impone di pagare una somma entro 40 giorni.
Se non reagisci in tempo, diventa esecutivo e può portare a pignoramenti, ipoteche, blocchi del conto corrente.
Ma attenzione: hai il diritto di opporti, e se ci sono irregolarità o contestazioni valide, puoi bloccare tutto.


Cosa puoi fare contro un decreto ingiuntivo?

Hai due strade principali:

  • Opposizione al decreto ingiuntivo (entro 40 giorni dalla notifica): se il credito è contestabile, prescritto, parzialmente infondato o già estinto
  • Richiesta di sospensione provvisoria dell’esecuzione, se il giudice riconosce il rischio di un danno grave in caso di esecuzione forzata

Puoi anche far valere:

  • Vizi formali dell’atto (notifica irregolare, mancanza di documenti, mancato rispetto dei termini)
  • Errori nei conteggi
  • Clausole abusive nel contratto da cui nasce il credito

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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in opposizioni a decreti ingiuntivi e contenzioso esecutivo
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per famiglie, imprenditori e professionisti in difficoltà


Conclusione

Il decreto ingiuntivo non è una condanna senza appello.
Se agisci in tempo, puoi difenderti, sospendere gli effetti e, in molti casi, ottenere l’annullamento.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, hai un alleato esperto al tuo fianco, pronto a tutelare i tuoi diritti contro ogni pretesa ingiusta.

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