Hai ricevuto una cartella esattoriale per una multa stradale e ti stai chiedendo se puoi impugnarla, entro quanto tempo farlo e su quali motivi puoi basarti per contestarla? Ti preoccupa che, se non reagisci subito, possa scattare il pignoramento o l’iscrizione di fermi e ipoteche?
Non tutte le cartelle esattoriali sono legittime, specialmente se si riferiscono a vecchie multe prescritte, mai notificate o viziate da errori. Se agisci nei tempi giusti e con le motivazioni corrette, puoi bloccare tutto e annullare il debito.
Cos’è una cartella esattoriale per multa?
È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione ti richiede il pagamento di una sanzione amministrativa non pagata, solitamente derivante da una violazione del Codice della Strada. Arriva dopo che il Comune o l’autorità competente ha iscritto a ruolo l’importo dovuto.
Quando puoi impugnare la cartella?
– Se non ti è mai stata notificata la multa originaria
– Se la cartella è stata notificata oltre 5 anni dalla violazione, e quindi è prescritta
– Se la multa è già stata pagata o annullata in precedenza
– Se l’importo richiesto è errato o non dettagliato
– Se la cartella è affetta da vizi formali, come mancata indicazione del titolo su cui si basa
Entro quanto tempo devi fare ricorso?
– Hai 30 giorni dalla notifica della cartella per presentare opposizione
– Se la cartella riguarda una sanzione amministrativa (come una multa), il ricorso va fatto al Giudice di Pace
– Se la cartella ti è arrivata senza notifica della multa originaria, puoi impugnarla per vizio di notifica o per prescrizione
Cosa puoi ottenere se ti opponi in tempo?
– L’annullamento totale o parziale della cartella
– Il blocco di eventuali fermi o pignoramenti
– La possibilità di chiudere definitivamente il contenzioso, senza dover pagare nulla se il ricorso viene accolto
Cosa devi fare per impugnare correttamente?
– Raccogli tutta la documentazione: cartella, avvisi ricevuti, eventuali scontrini di pagamento
– Rivolgiti a un avvocato per valutare i motivi validi di opposizione
– Presenta il ricorso entro i termini, con prova della notifica e motivi ben argomentati
– Chiedi eventualmente la sospensione della riscossione in attesa della decisione del giudice
Cosa NON devi fare mai?
– Ignorare la cartella pensando che “è solo una multa”
– Aspettare troppo: scaduti i termini, il debito diventa definitivo
– Pagare subito senza verificare la legittimità dell’atto
– Presentare ricorsi generici o senza motivazioni tecniche: verranno rigettati
Una multa non pagata può diventare un problema serio. Ma se la cartella è irregolare o prescritta, puoi cancellare tutto.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in opposizione a cartelle e difesa del contribuente – ti spiega quando e come puoi impugnare una cartella esattoriale per multa, quali sono i vizi più frequenti e cosa fare per bloccare il debito.
Hai ricevuto una cartella per una multa che ritieni ingiusta, vecchia o mai notificata?
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Introduzione
Ricevere una cartella esattoriale per una multa stradale non pagata è un’esperienza spiacevole per qualsiasi debitore. La cartella esattoriale (oggi emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia) è l’atto con cui l’ente di riscossione richiede il pagamento forzoso di somme dovute a seguito di sanzioni o accertamenti definitivi. In altre parole, se una multa stradale (ad esempio per eccesso di velocità o divieto di sosta) non viene pagata né contestata nei termini, l’ente creditore (Comune o altro ente accertatore) iscrive il debito a ruolo e affida la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che invia appunto la cartella di pagamento al trasgressore.
Dal punto di vista del debitore, la cartella rappresenta spesso il primo atto con cui viene richiesto il pagamento di una multa ormai “lievitata” per via di aggi e interessi. Tuttavia, non sempre la cartella è legittima o dovuta. Esistono varie situazioni in cui è possibile impugnare (contestare legalmente) la cartella esattoriale relativa a una multa stradale, allo scopo di ottenerne l’annullamento totale o parziale.
Quando conviene fare ricorso? I motivi possono essere molteplici: ad esempio la multa originaria potrebbe non essere mai stata notificata, oppure il diritto di riscuotere la somma potrebbe essere caduto in prescrizione, o ancora la cartella potrebbe presentare vizi formali (“vizi propri”) che la rendono nulla. Altre volte il debitore ha già pagato la multa o l’ha annullata in un precedente giudizio, e quindi la cartella è stata emessa per errore. In tutti questi casi, conoscere le procedure di opposizione è fondamentale per tutelare i propri diritti ed evitare di pagare somme non dovute.
In questa guida affronteremo dettagliatamente come impugnare una cartella esattoriale relativa a una multa stradale. Vedremo la normativa italiana di riferimento, le più recenti sentenze della Cassazione in materia, e forniremo esempi concreti, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni. Il tutto con un linguaggio tecnico ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a privati cittadini e imprenditori che vogliono orientarsi in questa materia complessa.
Prima di addentrarci nei dettagli, è bene tenere a mente un principio generale: una cartella di pagamento per sanzioni amministrative (come le multe stradali) può essere contestata solo in casi specifici, distinguendo tra vizi propri della cartella e vizi del provvedimento sanzionatorio originario. Inoltre, a seconda del tipo di vizio lamentato, cambiano i termini e la procedura di opposizione. Vediamo innanzitutto cosa si intende per vizi propri e vizi del titolo, e quali siano le differenze rilevanti per impostare correttamente il ricorso.
Cosa sono le cartelle esattoriali per multe stradali?
Una cartella esattoriale (o cartella di pagamento) è un atto formale con cui l’Agente della riscossione ingiunge al debitore il pagamento di una somma risultante a suo carico, sulla base di un precedente atto amministrativo ormai definitivo. Nel caso delle multe stradali, il procedimento tipico è il seguente:
- Infrazione e verbale: il procedimento inizia con un verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento (ex art. 201 CdS), salvo contestazione immediata.
- Pagamento o ricorso iniziale: dal momento della notifica del verbale, il destinatario ha 60 giorni di tempo per pagare la sanzione in misura ridotta (generalmente il minimo edittale) oppure per proporre ricorso avverso la multa. Il ricorso può essere presentato al Prefetto (entro 60 giorni) o al Giudice di Pace (entro 30 giorni), a scelta del trasgressore. In alternativa, se non si fa ricorso e non si paga entro 60 giorni, la sanzione diventa definitiva.
- Ordinanza-ingiunzione prefettizia (eventuale): se il ricorso viene presentato al Prefetto, questi deve emettere un’ordinanza motivata entro 210 giorni (ordinanza di rigetto o archiviazione). L’ordinanza ingiunzione che respinge il ricorso Prefettizio può a sua volta essere impugnata davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica (art. 204-bis CdS). Se il Prefetto non decide entro i termini, il ricorso s’intende accolto (“silenzio-assenso”) e la multa si estingue.
- Iscrizione a ruolo per la riscossione: trascorsi inutilmente i termini per il pagamento volontario o definiti i giudizi di opposizione, l’importo della multa (comprensivo eventualmente di maggiorazioni per ritardato pagamento) diviene esigibile. L’ente creditore (ad esempio il Comune) può a questo punto iscrivere a ruolo la somma dovuta. L’iscrizione a ruolo è l’atto amministrativo con cui il creditore forma l’elenco dei debitori e degli importi da riscuotere, e lo trasmette all’Agente della riscossione. Nel caso delle multe stradali, il ruolo deve essere formato entro 5 anni dalla violazione (termine di prescrizione, come vedremo) e, una volta formato, la cartella va notificata entro un termine di decadenza (generalmente 2 anni, come approfondiremo più avanti).
- Notifica della cartella esattoriale: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricevuto il ruolo, elabora e notifica la cartella di pagamento al debitore. La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica, gli importi dovuti (sanzione originaria, maggiorazioni ex legge 689/81, interessi, spese di notifica, eventuali aggi di riscossione) e altre informazioni di legge, tra cui il dettaglio degli addebiti e il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
- Successiva riscossione coattiva: se entro 60 giorni il debitore non paga né ottiene la sospensione/annullamento della cartella, la cartella costituisce titolo esecutivo (ex art. 49 DPR 602/1973) e l’Agente della riscossione potrà procedere con le misure esecutive: fermo amministrativo di veicoli, pignoramenti, ipoteche ecc.. Prima dell’esecuzione forzata viene di solito notificato un avviso di intimazione (art. 50 DPR 602/1973) che sollecita il pagamento entro 5 giorni.
La cartella esattoriale, dunque, è l’ultimo avviso prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. Per questo la legge consente al destinatario di reagire mediante ricorso all’autorità giudiziaria, ma entro termini stringenti. È importante distinguere, come anticipato, due categorie di motivi di opposizione: i vizi propri della cartella e i vizi del provvedimento sanzionatorio sottostante (verbale o ordinanza). Questa distinzione incide sul tipo di ricorso da presentare e sul termine entro cui farlo.
Vizi propri della cartella esattoriale
I vizi propri della cartella esattoriale sono quei difetti che attengono all’atto della cartella in sé o alla procedura di riscossione, indipendentemente dalla legittimità o meno della multa originaria. In altre parole, anche se la multa fosse valida e dovuta, la cartella potrebbe presentare errori tali da giustificarne l’annullamento. Impugnare la cartella per vizi propri significa contestare aspetti come la regolarità formale e la tempistica della cartella, non il merito della sanzione.
Ecco i principali motivi di ricorso per vizi propri della cartella nel caso di multe stradali, dal punto di vista del debitore:
- Prescrizione del credito: è forse il motivo più frequente. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada si prescrivono in 5 anni (salvo atti interruttivi). Questo termine di prescrizione quinquennale è previsto dall’art. 209 Cod. Strada, che rinvia all’art. 28 Legge 689/1981. Significa che se tra la data della violazione (o dell’ultimo atto notificato valido) e la notifica della cartella trascorrono più di cinque anni senza nessun atto interruttivo regolarmente notificato, il diritto a riscuotere la multa si estingue. Ad esempio, se avete commesso un’infrazione il 1° gennaio 2018 e non avete mai ricevuto né il verbale né altri solleciti, una cartella notificata dopo il 1° gennaio 2023 conterrà un credito presumibilmente prescritto. La prescrizione va eccepita dal debitore: non opera automaticamente, ma una volta eccepita porta all’annullamento del debito poiché estinto ex lege. È importante sottolineare che, secondo la Cassazione più recente, l’eccezione di prescrizione della multa può essere sollevata in qualsiasi momento, anche dopo i termini di impugnazione della cartella, perché riguarda l’inesistenza sopravvenuta del diritto di credito. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18152/2024, ha infatti chiarito che la prescrizione quinquennale di una sanzione del CdS può essere fatta valere senza limiti di tempo mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo in gioco la permanenza del diritto di procedere alla riscossione. In pratica, anche se la cartella non è stata impugnata nei 30 giorni (vedremo a breve il termine generale), il debitore non perde il diritto di far valere la prescrizione sopraggiunta del credito.
- Decadenza della cartella: distinta dalla prescrizione (che attiene al diritto del creditore), la decadenza attiene al rispetto dei termini per compiere determinati atti procedurali, a pena di decadenza appunto. Per le multe stradali, la legge impone che la cartella di pagamento sia notificata entro 2 anni dalla consegna del ruolo all’agente della riscossione. Questo termine biennale è stato introdotto dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008, art. 1 comma 153) e mira a evitare che la riscossione coattiva avvenga a eccessiva distanza di tempo dall’esecutività della sanzione. In concreto: se il Comune affida il ruolo della multa all’Agente di riscossione il 1° febbraio 2020, la cartella esattoriale dovrà essere notificata entro il 1° febbraio 2022; una notifica successiva rende la cartella nulla per decadenza. Attenzione: la decadenza della cartella non estingue il debito in sé (che rimane in essere sino a prescrizione), ma preclude l’utilizzo di quella cartella come strumento di riscossione. In tali casi, come nota la dottrina, l’ente creditore potrebbe eventualmente attivare un diverso strumento (come l’ingiunzione fiscale autonoma) se ancora nei 5 anni, ma la cartella “tardiva” è annullabile. La decadenza può essere fatta valere in giudizio come vizio della cartella: i giudici la considerano un vizio non sanabile, rilevabile se eccepito tempestivamente dal debitore. Diversamente dalla prescrizione, trattandosi di nullità dell’atto impositivo, è opportuno sollevare la questione nei termini di impugnazione della cartella (ossia subito, entro 30 giorni dalla notifica), per evitare rischi di inammissibilità. Più avanti, nella parte procedurale, vedremo come inquadrare correttamente tale opposizione.
- Vizi di notifica della cartella: la regolare notifica della cartella di pagamento è condizione di efficacia dell’atto stesso. Se la notifica non avviene secondo le forme di legge (ad esempio consegna a persona non abilitata, indirizzo errato, omessa affissione dell’avviso di giacenza in caso di compiuta giacenza, ecc.), la cartella potrebbe essere giuridicamente inesistente o nulla. Un vizio di notifica comporta che i termini per il debitore decorrono solo dalla data in cui viene effettivamente a conoscenza dell’atto. Ad esempio, se la cartella venne notificata in assenza di valide formalità e il destinatario ne viene a conoscenza solo tramite un successivo estratto di ruolo (richiesto all’Agenzia), potrà impugnarla appena scoperta. La Cassazione ha osservato che la notifica irregolare di per sé può essere sanata dallo “scopo” raggiunto (conoscenza dell’atto), ma ciò non toglie che, se la prima notifica era inesistente, i termini decorrono dalla conoscenza successiva e l’atto possa essere opposto. In ambito fiscale, i giudici supremi hanno affermato che la notifica è una condizione di efficacia, e un eventuale vizio è irrilevante una volta che lo scopo sia stato raggiunto, ma fino a quel momento l’atto non produce effetti. Pertanto, chi scopre una cartella mai notificata regolarmente può farla annullare perché priva di efficacia, oppure utilizzarla come spunto per contestare anche la sanzione originaria se era il primo atto conosciuto (vedremo questo come “opposizione recuperatoria”). In sintesi, i difetti di notificazione della cartella (cartella mai ricevuta, o notificata a un indirizzo sbagliato, o a mezzo PEC non conforme, ecc.) rappresentano un vizio proprio che consente l’opposizione. Tale opposizione di solito si inquadra come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato (conoscenza spesso acquisita tramite estratto di ruolo o atto successivo). La Cassazione ha infatti ritenuto, in materia di sanzioni amministrative, che l’opposizione vada proposta ex art. 617 c.p.c. se si deduce l’inesistenza della notifica del verbale, essendo vizio di un atto della fase esecutiva (la cartella). Per le sole multe stradali però – come vedremo tra poco – le Sezioni Unite hanno adottato una soluzione peculiare, assimilando questa situazione a un’opposizione “recuperatoria” da farsi in 30 giorni.
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento: ogni cartella di pagamento deve per legge indicare il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (colui che, per l’ente creditore, ha curato la formazione del ruolo). Questo obbligo è sancito dall’art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007 (conv. in L. 31/2008) ed è previsto a pena di nullità. La ratio è garantire trasparenza, informazione e possibilità di difesa del cittadino, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale. Dunque, una cartella priva del nome del responsabile del procedimento è nulla. La Corte di Cassazione ha confermato questo principio (es. Cass. 33565/2018) ribadendo che non basta indicare un responsabile generico della notifica: deve essere indicato il responsabile proprio del procedimento di iscrizione a ruolo. Se la vostra cartella non riporta tale nominativo (in genere è indicato nel frontespizio), potete impugnarla per farne dichiarare la nullità. Si tratta di un vizio formale sostanziale, sollevabile come motivo di ricorso entro i termini ordinari.
- Altri vizi formali o di contenuto: ulteriori possibili difetti “propri” della cartella includono: errori nel contenuto obbligatorio (ad esempio importi manifestamente errati per calcolo, omessa indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, mancanza dell’intimazione a pagare entro 60 giorni, omissione di altre indicazioni prescritte dallo Statuto del Contribuente all’art. 7 L. 212/2000, ecc.). Molti di questi vizi sono meno frequenti, ma potrebbero comunque incidere sulla validità dell’atto. Ad esempio, se la cartella vi richiede importi palesemente differenti da quelli della multa (magari duplicando la sanzione per errore) o riferiti a soggetto diverso, siamo di fronte a un vizio certamente impugnabile (trattandosi di insussistenza del debito o scambio di persona). In tali casi, l’opposizione tende a configurarsi come contestazione dell’esistenza del diritto a riscuotere, anch’essa di natura sostanziale (equiparabile all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.). Anche la duplicazione di addebito (es. due cartelle per la stessa multa) o l’erronea iscrizione a ruolo di un verbale già annullato o già pagato rientrano in questa categoria: il debitore farà valere che nulla è dovuto perché il credito è inesistente (già estinto o mai nato).
In generale, i vizi propri della cartella esattoriale si fanno valere senza entrare nel merito della multa: il giudice dovrà esaminare la cartella e la procedura di riscossione, non giudicare di nuovo l’infrazione stradale. È cruciale però scegliere il giusto tipo di ricorso e rispettare i termini. Nel seguito (sezione sulla procedura) torneremo su quale azione intraprendere per ciascun tipo di vizio proprio.
Prima di passare ai vizi del titolo (multa), ecco una tabella riepilogativa dei principali vizi propri delle cartelle per multe e i relativi rimedi:
Vizio proprio della cartella | Descrizione | Rimedi e termini | Riferimenti |
---|---|---|---|
Prescrizione del credito (5 anni) | Oltre 5 anni senza atti interruttivi tra violazione (o ultimo atto) e cartella: diritto a riscuotere estinto | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) senza limiti temporali (comunque da proporre prima o durante l’esecuzione). In alternativa, se la cartella non è ancora definitiva, ricorso al GdP entro 30 gg evidenziando la prescrizione maturata. | Art. 209 CdS e art. 28 L.689/81; Cass. ord. 18152/2024 |
Decadenza della notifica (2 anni) | Cartella notificata oltre 2 anni dall’iscrizione a ruolo (multa comunale) | Ricorso al GdP entro 30 gg per far dichiarare la nullità della cartella per tardività. (Atto nullo ex lege; il vizio va eccepito tempestivamente) | L. 244/2007, art. 1 co.153 |
Notifica nulla/inesistente della cartella | Cartella mai ricevuta regolarmente (es. indirizzo errato, vizi gravi di notifica) | Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 gg dalla conoscenza effettiva. N.B.: per multe CdS, Cass. SS.UU. 2017 equipara a ricorso entro 30 gg – v. oltre. | Cass. ord. 20694/2021; Cass. SS.UU. 22080/2017 |
Omissione del responsabile procedimento | Mancata indicazione del responsabile iscrizione a ruolo nella cartella (obbligo di legge) | Ricorso al GdP entro 30 gg per nullità della cartella. (Vizio formale insanabile) | D.L. 248/2007 art.36 c.4-ter conv. L.31/2008; Cass. 33565/2018 |
Errore sui dati del debitore/importi | Errore evidente nell’importo richiesto, oppure cartella intestata a persona sbagliata, oppure iscrizione duplicata di una sanzione già riscossa o annullata | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) senza termine fisso (il vizio è l’inesistenza del credito) – preferibile agire prontamente entro 30 gg con ricorso GdP per far accertare l’non debenza. | Cass. SS.UU. 22080/2017 (principio generale sui vizi del titolo non contestato); art. 615 c.p.c. |
(Legenda: GdP = Giudice di Pace competente)
Vizi del titolo originario (multa o ordinanza)
Per vizi del titolo si intendono i difetti inerenti al provvedimento sanzionatorio che ha originato la cartella, ovvero il verbale di contravvenzione o l’eventuale ordinanza-ingiunzione prefettizia. In sostanza, qui si mette in discussione la legittimità della multa stessa: ad esempio, si afferma che il verbale era nullo perché viziato, o che la multa non andava pagata per un motivo di merito (assenza di infrazione, errore di persona, vizio di forma del verbale, ecc.).
La regola generale del nostro ordinamento è che ogni atto amministrativo diventa definitivo se non viene impugnato nei termini previsti. Ciò vale anche per le multe: se il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato e il destinatario non ha presentato ricorso né pagato entro 60 giorni, quella sanzione diventa definitiva e “consolidata”. In tal caso, una volta giunti alla cartella esattoriale, non è più ammesso contestare i vizi originari del verbale che si dovevano far valere nei termini (60 giorni Prefetto o 30 giorni GdP). La legge (art. 19, co.3 D.Lgs. 546/1992 per il processo tributario, principio applicato in via analogica) e la giurisprudenza stabiliscono infatti che ogni atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri, salvo il caso in cui l’atto presupposto non sia stato notificato. Questo principio, affermato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, impedisce al debitore di attendere la cartella per lamentare vizi del verbale già notificato e non opposto a suo tempo.
Tuttavia, c’è un’importante eccezione: quando il destinatario non ha mai ricevuto la notifica del verbale (o dell’ordinanza), la cartella di pagamento rappresenta il primo atto attraverso cui viene a conoscenza della sanzione. In questo scenario, è ingiusto negargli qualsiasi difesa sul merito: la giurisprudenza ha quindi configurato la cosiddetta opposizione recuperatoria, ossia un ricorso avverso la cartella finalizzato a recuperare il mancato esercizio della difesa contro la multa originaria.
Vediamo in dettaglio:
- Mancata notifica del verbale (o dell’ordinanza): se il debitore sostiene di aver saputo della multa solo tramite la cartella, perché il verbale di accertamento (o l’ordinanza prefettizia) non gli è mai stato notificato o è stato notificato nullamente, l’ordinamento gli consente di opporsi alla cartella contestando sia la cartella sia il fondamento della sanzione. In pratica, questo ricorso viene definito di cognizione piena o “opposizione recuperatoria”, poiché il giudice (Giudice di Pace) esaminerà il merito della multa come se fosse stato investito di un ricorso originario, oltre a verificare la mancata notifica. La Cassazione ha precisato che in tal caso l’opposizione non ha natura esecutiva, bensì introduttiva di un giudizio di merito sulla sanzione. Importante: secondo un orientamento ormai consolidato, l’automobilista che si oppone per mancata notifica dell’atto presupposto deve contestare anche nel merito la pretesa sanzionatoria, altrimenti il ricorso è inammissibile. Ciò perché lo scopo dell’opposizione recuperatoria è appunto quello di recuperare il “momento di garanzia” sul merito, non solo di far cadere la multa per vizio formale. La Cassazione (Sez. II, ord. n. 26843/2018) ha chiarito che chi deduce di aver avuto conoscenza tardiva della multa per notifica omessa o nulla deve accompagnare a tale deduzione la proposizione delle censure di merito avverso la sanzione. In altre parole: se ricevo una cartella per una multa mai notificata, nel ricorso al GdP devo non solo dire “non ho mai ricevuto il verbale, quindi voglio oppormi ora”, ma anche indicare i motivi per cui quel verbale sarebbe illegittimo (es. perché l’infrazione non sussisteva, o l’auto non era la mia, o il verbale era privo di requisiti, ecc.). Se non lo faccio, il ricorso verrà respinto per incompletezza, poiché limitarsi a eccepire la nullità della notifica senza contestare la sanzione porterebbe solo a un rinvio in Prefettura con possibile sanatoria della notifica stessa. L’opposizione recuperatoria deve quindi essere “piena”: il GdP valuterà prima di tutto se effettivamente la notifica del verbale fu omessa o nulla; in caso affermativo, entrerà nel merito della multa per decidere se annullarla o confermarla.
- Vizi di merito del verbale (sostanziali o formali): rientrano qui tutte le contestazioni che potevano essere sollevate con un ricorso originario contro la multa. Ad esempio: l’infrazione non è mai avvenuta, vi è un errore di persona (il veicolo multato non era dell’opponente), il verbale è nullo per difetto di motivazione o perché non contiene elementi essenziali, la multa è stata elevata oltre i termini (es. notificata dopo 90 giorni dall’accertamento, quindi tardiva ex art. 201 CdS), oppure ancora si vuole far valere una causa di non punibilità (es. stato di necessità) o di errata applicazione della norma. Questi motivi attengono alla legittimità sostanziale della sanzione amministrativa. Come detto, se la notifica del verbale fu regolare e l’opponente non impugnò nei termini, tali motivi sono preclusi in sede di cartella. Viceversa, se si configura un’opposizione recuperatoria (notifica mancante), tutti questi motivi possono essere dedotti e saranno esaminati dal Giudice di Pace come se fossero stati tempestivamente proposti. L’opponente ha quindi l’onere di esporre nel ricorso tutti i motivi di illegittimità del verbale/ordinanza che intende far valere, poiché non avrà un’altra occasione. Ad esempio, Tizio riceve una cartella per una multa mai notificata: nel ricorso al GdP deduce (i) che la notifica del verbale X non gli è mai pervenuta (allega eventualmente un estratto cronologico delle notifiche per provarlo) e (ii) che il verbale X è illegittimo perché la sua auto non poteva materialmente trovarsi nel luogo dell’infrazione (fornisce prove, testimoni, ecc.). Il GdP, se accerta l’omessa notifica, passerà a valutare l’argomentazione sulla presenza o meno dell’auto e deciderà se annullare la multa.
- Caso di ordinanza-ingiunzione non notificata: una situazione peculiare può sorgere se il verbale era stato impugnato in Prefettura e il Prefetto ha emesso un’ordinanza-ingiunzione di rigetto ma anche questa non è mai stata notificata al ricorrente. In tal caso, la cartella viene emessa non sul verbale (che era stato oggetto di ricorso) bensì sull’ordinanza prefettizia divenuta esecutiva. L’ordinanza ingiunzione è l’atto presupposto della cartella. Se non è stata notificata, ci troviamo di fronte a un caso simile: la parte apprende dalla cartella che il Prefetto aveva deciso e la multa è esigibile. In questo scenario, l’opposizione avrà ad oggetto la cartella e l’ordinanza, con i medesimi principi: andrà dedotto il vizio di notifica dell’ordinanza e i motivi di merito (che possono riguardare sia eventuali vizi dell’ordinanza stessa, sia – di riflesso – i motivi originari già proposti contro il verbale). La giurisprudenza equipara tale ipotesi a quella del verbale non notificato: è ammesso il ricorso recuperatorio contro la cartella per far valere i vizi dell’ordinanza mai notificata. Il giudice competente rimane il Giudice di Pace.
In sintesi, i vizi del titolo (verbale o ordinanza) possono essere fatti valere solo quando l’atto presupposto non fu notificato, trasformando la cartella in un surrogato dell’atto stesso ai fini difensivi. Se invece l’atto presupposto fu regolarmente notificato e non opposto, i suoi vizi di merito non possono più essere dedotti: la cartella in quel caso è impugnabile solo per i suoi vizi propri (come trattato prima). Su questo punto la Cassazione è ferma: ad esempio, Cass. sez. V n. 15452/2019 ha sancito che la cartella non è impugnabile per dolersi di vizi dell’accertamento presupposto rimasto incontestato nei termini. Analogamente, Cass. sez. VI n. 2743/2025 (pronunciata in ambito tributario ma con principio generale) ha ribadito che una cartella fondata su un atto precedente non impugnato può essere contestata “solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’atto presupposto”. La Suprema Corte in quella sede ha anche sottolineato che eventuali vizi di notifica dell’atto presupposto (in quel caso un avviso di accertamento fiscale) non possono essere recuperati in sede di cartella se comunque il destinatario ne ha avuto conoscenza: nel caso concreto, la società sanzionata aveva fatto conoscere l’atto al socio, e quindi la notifica imperfetta era divenuta irrilevante. È un richiamo al concetto di sanatoria dello scopo: se il contribuente viene comunque a conoscenza dell’atto in tempo utile, deve impugnarlo nei termini, altrimenti non può più lamentarsi nella cartella.
Riassumendo i principi giurisprudenziali chiave sui vizi del titolo:
- Atto presupposto notificato e non opposto: preclusione a contestarne i vizi in sede di cartella (inammissibilità del ricorso su quei motivi).
- Atto presupposto non notificato (o nullamente notificato): ammessa opposizione alla cartella con funzione recuperatoria, da proporre tempestivamente e necessariamente accompagnata dai motivi di merito contro l’atto presupposto.
- Scelta del rito e termini: su questo aspetto c’è stata in passato incertezza (se considerare la cartella non preceduta da notifica come atto dell’esecuzione oppure come atto recuperatorio “fuori esecuzione”). Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22080/2017, hanno risolto il contrasto in materia di multe stradali stabilendo che l’opposizione alla cartella in cui si deduce la mancata notifica del verbale deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011, ossia con il rito ordinario delle opposizioni a sanzioni amministrative, entro 30 giorni dalla notifica della cartella. Dunque, niente termini “aperti” decennali e niente 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per le cartelle da CdS: si tratta di un vero e proprio ricorso in opposizione al Giudice di Pace, che va proposto entro 30 giorni come se ci si opponesse direttamente al verbale. Le Sezioni Unite hanno motivato che in tal caso l’opposizione “costituisce il primo atto con cui si è avuta conoscenza della sanzione” e quindi segue le stesse regole del ricorso contro la sanzione, non quelle dell’esecuzione. Hanno così rigettato la tesi alternativa (che qualificava la cartella non preceduta da notifica come atto esecutivo da opporre ex art. 615 c.p.c. senza termine). Attenzione: le SU 2017 parlano espressamente di violazioni del CdS. Per altre sanzioni amministrative (non Codice della Strada), successivi arresti giurisprudenziali hanno talora inquadrato la fattispecie nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (termine 20 giorni). Ma per le multe stradali, il principio attuale è: 30 giorni dalla notifica della cartella per fare opposizione “recuperatoria” avanti al GdP. In qualsiasi caso, conviene agire entro 30 giorni, poiché è il termine più restrittivo e sicuro per non rischiare eccezioni di tardività.
Per chiarire, riportiamo una tabella semplificata sui vizi del titolo e le relative possibilità di opposizione:
Situazione atto presupposto | Esempi | Possibilità di opposizione alla cartella | Norme/Sentenze |
---|---|---|---|
Verbale/ordinanza notificato regolarmente e non impugnato nei termini | – Verbale CdS consegnato al trasgressore o notificato a mezzo PEC/posta e ricevuto, nessun ricorso presentato– Ordinanza Prefetto notificata e non impugnata | NO contestazione dei vizi originari. Cartella impugnabile solo per vizi propri (prescrizione, ecc.). Un ricorso che lamenti motivi contro il verbale sarà dichiarato inammissibile. | Cass. SU 22080/2017; Cass. 15452/2019 |
Verbale/ordinanza mai notificato o notificato in modo inesistente/nullo | – Verbale mai ricevuto (es. indirizzo errato, compiuta giacenza mai comunicata, ecc.)– Verbale notificato oltre 90 gg (quindi inefficace) e mai conosciuto– Ordinanza Prefetto spedita ma mai arrivata al destinatario (es. notificata a vecchio indirizzo) | SÌ: Opposizione “recuperatoria” alla cartella, con ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica cartella. Nel ricorso occorre dedurre la mancata o invalida notifica dell’atto presupposto e contestare nel merito la sanzione. Se il GdP accerta la mancata notifica, giudicherà sul merito della multa ed eventualmente annullerà il verbale/ordinanza e la cartella conseguente. | Cass. SU 22080/2017; Cass. 26843/2018; art. 7 D.Lgs.150/2011 |
Verbale/ordinanza notificato, ma vizi minori (es. errore formale) non contestati | – Verbale notificato ma contenente errori (es. targa sbagliata, motivazione carente) che l’interessato non ha impugnato– Ordinanza Prefetto notificata ma affetta da vizi formali, non opposta | NO (in linea generale): se la notifica è valida e l’interessato non ha agito, l’atto è divenuto definitivo con i suoi eventuali vizi sanati dalla mancata impugnazione. Non li si può riesumare con la cartella. (Eccezione solo se si tratta di vizi talmente gravi da determinare inesistenza dell’atto? In dottrina si discute, ma in pratica i vizi formali andavano fatti valere nei termini). | Cass. 15452/2019 (vizi avviso non opposto non deducibili su cartella) |
Verbale già annullato o pagato in precedenza | – Giudice di Pace ha annullato la multa con sentenza passata in giudicato, ma per errore è stato iscritto il ruolo– Multa pagata entro i termini, ma per disguido amministrativo è partita ugualmente la cartella | SÌ: qui più che vizio del titolo è inesistenza del credito. Il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) per far dichiarare che nulla è dovuto perché la sanzione non esiste più (annullata) o è già stata estinta dal pagamento. Questa opposizione non ha termine fisso, ma va fatta al più presto, idealmente appena si riceve la cartella (entro 30 gg) per sospendere la riscossione. Spesso il GdP è competente in via cognitiva anche in questi casi, poiché si tratta di negare il fondamento della pretesa. | Cass. 18152/2024 (prescrizione equiparata a inesistenza credito, nessun termine); art. 615 c.p.c. |
Come si nota, la chiave di tutto è la notifica (o meno) dell’atto presupposto. Nel dubbio, il debitore che riceve una cartella per una multa dovrebbe sempre verificare presso l’ente creditore se e come il verbale gli fu notificato (richiedendo copie delle relate di notifica). Questo perché se risultasse una notifica valida (ad esempio per “compiuta giacenza” anche senza ritiro effettivo), l’opposizione recuperatoria potrebbe essere dichiarata tardiva. Se invece davvero nulla è stato notificato, il ricorso recuperatorio è l’arma giusta.
Attenzione: è bene distinguere la situazione in cui nessun atto sia stato notificato (né verbale né solleciti) da quella in cui qualche atto interruttivo c’è stato. Ad esempio, se avete ricevuto un sollecito di pagamento o un avviso bonario dal Comune prima della cartella, quello potrebbe avervi reso edotti della sanzione, o quantomeno ha interrotto la prescrizione. In alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o il Comune inviano un preavviso o sollecito prima della cartella: ciò interrompe la prescrizione, ma non essendo un atto formalmente impugnabile come il verbale, la giurisprudenza tende a ritenere che la prima occasione utile per opporsi sul merito resti la cartella. Tuttavia, questi dettagli vanno valutati caso per caso con l’aiuto di un legale.
Giurisdizione e competenza: dove e come proporre ricorso
Stabilito quando è possibile impugnare la cartella (e per quali motivi), vediamo come farlo in pratica: quale giudice è competente, quale procedura bisogna seguire e con quali termini.
Giudice competente: le controversie sulle cartelle esattoriali per multe stradali rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, non del giudice tributario. Le multe infatti sono sanzioni amministrative, non tributi, quindi le relative opposizioni seguono le regole delle sanzioni amministrative. In particolare, per le violazioni del Codice della Strada la competenza per materia spetta al Giudice di Pace (art. 7 D.Lgs. 150/2011 e art. 204-bis CdS). Questo vale anche se la cartella contiene importi elevati: la Cassazione ha chiarito che la competenza in questi casi è determinata dalla materia (sanzioni CdS) e non dal valore economico. Dunque, se ricevete una cartella per multe stradali, dovrete rivolgervi al Giudice di Pace territorialmente competente, che di regola è quello del luogo in cui è stata commessa l’infrazione o del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso la multa (spesso coincidono se l’infrazione è nello stesso circondario). Molte Prefetture e enti locali confermano questa indicazione: “Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente territorialmente”.
- Nota: la competenza territoriale per le opposizioni a sanzioni CdS è fissata dall’art. 204-bis CdS (foro del luogo della commessa violazione) quando si tratta di ricorso contro l’ordinanza del Prefetto; analogamente per l’opposizione al verbale, il GdP competente è quello del luogo dell’infrazione (art. 7 D.Lgs. 150/2011 richiama art. 204-bis). Nel dubbio, se impugnate più cartelle relative a violazioni in luoghi diversi, potreste dover presentare ricorsi separati a giudici di pace diversi. Se però la cartella cumula più multe da luoghi differenti, in genere è competente il GdP del luogo dove l’atto è stato notificato (ci sono pronunce sul punto). Conviene verificare caso per caso.
Procedura e termini: la forma dell’impugnazione varia a seconda del motivo:
- Opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 (ricorso ordinario al GdP): è la procedura standard per opporsi a sanzioni amministrative. Si utilizza per:
- Opposizione “recuperatoria” alla cartella, quando si deduce la mancata notifica del verbale e si vuole contestare il merito della multa (vizi del titolo).
- Opposizione per vizi propri della cartella, in tutti i casi in cui la legge non preveda un rito speciale diverso. Ad esempio, se si eccepisce la decadenza della cartella o la mancata indicazione del responsabile, o in generale si chiede l’annullamento della cartella per vizi formali, si può utilizzare questa forma. Anche la prescrizione del credito può essere sollevata in questo ricorso, specie se la cartella è fresca e non si vuole attendere la fase esecutiva.
- Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: si tratta di un’azione tipica dell’esecuzione forzata civile, attraverso la quale il debitore contesta il diritto stesso di procedere a esecuzione da parte del creditore, normalmente perché sostiene che nulla è dovuto (il debito non esiste o si è estinto). Nel contesto delle cartelle per multe, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è utilizzabile soprattutto quando si vuole far valere l’inesistenza del credito, ad esempio per prescrizione già maturata o perché la multa è stata pagata/annullata, e magari la cartella è stata scoperta tardivamente. La caratteristica di questa opposizione è che non ha un termine di decadenza: può essere proposta anche a esecuzione iniziata (fino a che non sia terminata). Tuttavia, se proposta prima che inizino atti di esecuzione (pignoramento, ecc.), viene detta opposizione “preventiva” all’esecuzione e va proposta con atto di citazione al giudice competente per l’esecuzione. Per le multe, qui si apriva un dubbio: giudice competente il Tribunale (giudice dell’esecuzione in senso tecnico) o il Giudice di Pace? Ebbene, la Cassazione ha chiarito che quando si tratta di crediti da sanzioni CdS e l’esecuzione non è ancora iniziata, la competenza spetta comunque al Giudice di Pace, in virtù dei criteri di competenza per materia stabiliti dalla normativa sulle sanzioni. In una vicenda emblematica, un GdP si era dichiarato incompetente per valore su cartelle di importo alto, ma la Cassazione (SS.UU. 2017) ha confermato che la competenza resta del GdP perché la cognizione riguarda sanzioni stradali. Quindi, anche un’opposizione ex art. 615 c.p.c. prima dell’esecuzione, se riferita a multe, va incardinata davanti al Giudice di Pace, come fosse un ricorso ordinario. La forma può essere l’atto di citazione (perché art. 615 lo contempla) ma alcuni giudici accettano anche ricorso. L’importante è rispettare il contraddittorio (notifica alle controparti: Agenzia Entrate-Riscossione e ente creditore). Quando utilizzare il 615? Se vi accorgete di un motivo come la prescrizione, e magari sono passati i 30 giorni dalla notifica della cartella (quindi non potete più fare ricorso ordinario), potete comunque agire ex art. 615 c.p.c. La Cassazione 2024 (ord. 18152) ha infatti sancito che la prescrizione può essere eccepita senza limiti di tempo con opposizione all’esecuzione. Ugualmente, se ad esempio scoprite la cartella solo perché vi è arrivato un atto di pignoramento o un fermo amministrativo, potete proporre l’opposizione all’esecuzione per contestare che nulla era dovuto (es. perché il verbale non vi fu mai notificato e ora è prescritto, oppure perché avevate già pagato). L’opposizione all’esecuzione si introduce con citazione e di solito viene assegnata al giudice dell’esecuzione (che, come detto, per crediti esattoriali di solito è il Tribunale salvo quando riguardi sanzioni stradali; su questo punto, però, notare: la Cassazione ha detto che la cognizione spetta al GdP per questioni di merito sanzionatorio, ma se siamo già in fase di esecuzione forzata avanzata, alcuni Tribunali trattano comunque l’opposizione come rientrante nella loro competenza funzionale). Per sicurezza, se vi trovate con pignoramento già in corso, può essere opportuno presentare ricorso d’urgenza al Presidente del Tribunale (ex art. 615 co.2) per sospendere l’esecuzione, e parallelamente far valere la competenza del GdP sul merito. Questa materia, come si intuisce, è tecnicamente complessa: è bene farsi assistere da un legale esperto di esecuzioni e diritto sanzionatorio. In sintesi, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio principe per prescrizione e simili, soprattutto quando il termine dei 30 giorni è passato. Non a caso si dice spesso: “la prescrizione è opponibile in ogni tempo”. Tuttavia, se siete ancora nei 30 giorni dalla cartella e sapete già che c’è prescrizione, potete far valere la cosa anche con un ricorso al GdP immediato, evitando di aspettare atti esecutivi.
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: questo è il rimedio tipico per i vizi formali degli atti dell’esecuzione, con termine brevi di 20 giorni. Nel contesto delle cartelle per multe, l’art. 617 c.p.c. entra in gioco principalmente per contestare vizi formali della cartella stessa considerata come atto dell’esecuzione. Ad esempio, se si sostiene che la cartella è nulla per difetti di notifica (nonostante, poniamo, se ne sia avuta conoscenza tardivamente), alcuni orientamenti – soprattutto per sanzioni non CdS – ritengono che il rimedio corretto sia l’opposizione agli atti esecutivi in 20 giorni dalla conoscenza. Nel caso di multe stradali, come visto, la Cassazione a Sezioni Unite ha preferito inquadrare la mancata notifica del verbale nell’opposizione recuperatoria (rito ordinario 30 gg), quindi l’ambito residuo del 617 c.p.c. per le cartelle-multa non è vastissimo. Potrebbe applicarsi se, ad esempio, la cartella presentasse un vizio di forma come mancanza di sottoscrizione (in teoria non richiesta) o errori nella relata di notifica della cartella stessa, e il debitore ne viene a conoscenza quando magari riceve un successivo preavviso di fermo: in tal caso potrebbe impugnare la cartella con 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla scoperta. Ma si tratta di ipotesi peculiari. Più spesso, i difetti di notifica della cartella si eccepiscono nel ricorso ordinario (entro 30 gg) sostenendo l’inesistenza di notifica e chiedendo l’annullamento dell’atto per quel motivo.
In generale, per chi riceve una cartella esattoriale relativa a multe e intende impugnarla, la via più comune è presentare un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella. Questo ricorso può contenere sia motivi di merito che motivi formali e il GdP li esaminerà nel giusto ordine (prima eventuali questioni preliminari come notifica e decadenza, poi merito se necessario). Tale ricorso viene spesso chiamato semplicemente “opposizione a cartella esattoriale”. Conviene indicare espressamente che si agisce ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011 e delle norme del Codice della Strada, onde evitare equivoci sulla qualificazione.
Controparti nel ricorso: vanno citati in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che ha emesso la cartella) sia l’ente creditore (es. il Comune che ha elevato la multa). Entrambi infatti hanno interesse nella causa: l’Agente di riscossione per l’atto di riscossione, l’ente per la fondatezza del credito. Di solito il Comune (o altro ente) si costituisce per difendere la legittimità del verbale, mentre l’Agenzia difende la correttezza formale della cartella.
Spese e contributo unificato: l’opposizione al GdP è soggetta a contributo unificato (e marca) come le cause ordinarie, calcolato sul valore della cartella. Se la cartella ha importi elevati (es. migliaia di euro), la causa potrebbe ricadere in scaglioni superiori (es. oltre €5.200 contributo €98). È un elemento da considerare. Il GdP, decidendo, attribuirà le spese legali secondo soccombenza: se vincete, di regola condannerà il Comune/Agenzia a rimborsarvi le spese di giudizio.
Autotutela amministrativa: prima o durante il ricorso, nulla vieta di presentare istanza di annullamento in autotutela all’ente creditore o all’Agenzia Entrate-Riscossione. Ad esempio, se avete prove evidenti (copia ricevuta di pagamento, sentenza di annullamento) potete inviarle chiedendo lo sgravio della cartella. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione per legge (art. 1 commi 537 e segg. L. 228/2012) può sospendere la riscossione se il debitore documenta che il debito è stato pagato, annullato o prescritto prima della formazione del ruolo. Questa istanza (che si può fare anche online sul sito dell’Agenzia) può portare, se accolta, all’annullamento della cartella senza necessità di sentenza. Tuttavia, è bene non fare totale affidamento sull’autotutela: se i termini per il ricorso stringono, conviene depositare comunque il ricorso per non decadere, e parallelamente tentare l’autotutela.
Per concludere questa sezione procedurale, uno schema riassuntivo:
- Ricorso al Giudice di Pace (30 giorni): adatto per opposizione recuperatoria (multa non notificata) e per vizi propri non legati a esecuzione iniziata. È la via ordinaria per contestare cartella su ogni aspetto (notifica, decadenza, merito). Base giuridica: art. 7 D.Lgs. 150/2011 e art. 204-bis CdS. Competenza: GdP territoriale.
- Opposizione ex art. 615 c.p.c.: adatta per contestare l’esistenza del diritto a esigere, tipicamente prescrizione maturata o doppia imposizione, specialmente oltre i 30 gg. Competenza: GdP se esecuzione non iniziata (SS.UU. 2017); Tribunale se pignoramento già avviato (competenza funzionale). Termini: nessun termine di decadenza, ma va fatta prima della fine dell’esecuzione (idealmente entro inizio esecuzione per ottenere sospensione).
- Opposizione ex art. 617 c.p.c.: specifica per vizi formali dell’atto di esecuzione (cartella come atto esecutivo), usata raramente per le multe CdS grazie al ricorso recuperatorio. Termine: 20 giorni dalla notizia del vizio. Competenza: GdP o Tribunale a seconda dello stato del procedimento (in genere GdP se siamo subito dopo la cartella per sanzione CdS).
Prescrizione e decadenza: approfondimento pratico
Prescrizione e decadenza sono concetti fondamentali in questo contesto, ed è utile delinearne le differenze e implicazioni in modo chiaro, con riferimenti normativi aggiornati.
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni stradali: come già evidenziato, il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni del Codice della Strada “si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (art. 209 CdS in combinato disposto con art. 28 L.689/81). Ogni atto validamente notificato al debitore interrompe la prescrizione, che ricomincia da capo per altri 5 anni da tale atto. Ad esempio: infrazione commessa il 1/1/2018; verbale notificato il 1/3/2018 – la prescrizione decorre da marzo 2018; se successivamente nessun altro atto viene notificato entro il 1/3/2023, il credito si prescrive. Se invece arriva un sollecito nel 2020, il termine riparte da lì. Bisogna considerare che la notifica del verbale stesso interrompe la prescrizione (quindi se il verbale fu notificato, i 5 anni decorrono da allora, non dalla data infrazione). Inoltre la cartella esattoriale è a sua volta un atto interruttivo: se notificata entro i 5 anni, interrompe la prescrizione, e da essa decorre un nuovo periodo di 5 anni entro cui eventualmente notificare atti successivi (es. intimazioni, pignoramenti). Ciò significa che la cartella, anche se non impugnata, non rende “perpetuo” il credito: il credito da multa resta sempre soggetto a prescrizione quinquennale, e dopo 5 anni dalla notifica della cartella senza ulteriori atti anch’essa si prescrive definitivamente. Ad esempio, ricevo cartella il 1/4/2020 e non pago: se l’agente non compie nessun atto (preavvisi, intimazioni) entro il 1/4/2025, il debito si prescrive e anche un eventuale atto del 2025 potrà essere impugnato per prescrizione (eccependo che dal 2020 al 2025 nessun atto interruttivo è stato notificato). La sospensione dei termini: attenzione che vi sono state sospensioni normative, ad esempio durante l’emergenza Covid (marzo 2020 – agosto 2020) i termini di prescrizione sono stati sospesi per legge. Quindi nel calcolo dei 5 anni, eventuali periodi di sospensione vanno tolti. Ad esempio, per prescrizioni in corso nel 2020, bisogna aggiungere 84 giorni (marzo-maggio 2020) per tener conto della sospensione emergenziale ex DL 18/2020 e successive modifiche. Questo dettaglio esula dall’intento generale della guida ma è utile sapere che la legislazione emergenziale ha allungato alcuni termini di decadenza e prescrizione: la legge 159/2020 ha prorogato di 12 mesi i termini di prescrizione in scadenza al 31/12/2021 per i carichi 2018-2019, e così via (in materia fiscale, ma non per entrate degli enti locali). Il CdS art. 209 non prevedeva sospensioni automatiche, ma provvedimenti straordinari le hanno introdotte. Eccepire la prescrizione: come già detto, è un’eccezione che spetta al debitore sollevare. Un punto chiave, ribadito nel 2024 dalla Cassazione, è che l’eccezione di prescrizione della multa può essere sollevata anche dopo che la cartella sia divenuta definitiva, perché attiene al merito del diritto di credito e non all’atto in sé. La Cassazione (ord. 18152/2024) ha infatti cassato le sentenze di merito che avevano sostenuto che non avendo l’automobilista impugnato la cartella entro 30/60 giorni non potesse più eccepire la prescrizione maturata prima della cartella. La Suprema Corte ha spiegato che una volta che un credito si prescrive (sia prima che dopo la cartella), il debitore può sempre far valere questo fatto mediante opposizione all’esecuzione, senza problemi di decadenza, perché non contesta la regolarità della cartella ma “l’esistenza del credito e quindi il diritto di procedere alla riscossione”, con unico limite l’interesse ad agire. Ne consegue che anche se vi siete lasciati sfuggire i 30 giorni per impugnare la cartella, se però era già decorso il quinquennio, potete al primo atto utile (un’intimazione, un pignoramento, o anche spontaneamente) fare opposizione per far dichiarare la prescrizione. Certo, sarebbe stato più efficiente farlo subito entro i 30 giorni con ricorso al GdP, ma la legge non vi preclude di farlo successivamente in sede esecutiva. Esempio pratico: Mario riceve nel 2025 una cartella per una multa del 2018; non fa ricorso entro 30 giorni. Nel 2026 gli arriva un preavviso di fermo su quella cartella. Mario potrà, a quel punto, proporre opposizione al Tribunale ex art. 615 c.p.c. eccependo che tra la data della multa (2018) e la cartella (2025) sono trascorsi oltre 5 anni senza notifiche (ammesso che sia vero), quindi la cartella riguardava un credito già prescritto e va annullata. Il fatto che non abbia impugnato la cartella nel 2025 non gli preclude di far valere la prescrizione, secondo Cassazione.
- Decadenze della riscossione: oltre alla ricordata decadenza biennale per notificare la cartella (L.244/2007), vi sono altre decadenze previste da norme speciali:
- Se la multa è stata oggetto di ordinanza-ingiunzione prefettizia: in tal caso la sanzione diviene titolo esecutivo 30 giorni dopo la notifica dell’ordinanza (se non viene pagata né opposta in GdP). La legge 689/81 non prevede un termine fisso per iscrivere a ruolo l’ordinanza, ma alcune norme generali sulle riscossioni delle entrate locali indicano la decadenza di fine terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Ad esempio, se un’ordinanza ingiunzione è definitiva nel 2020, la cartella andrebbe notificata entro fine 2023. Questa regola però è più espressa per tributi locali (L.296/2006, 3° anno successivo) e viene analogicamente estesa. Nel dubbio, la decadenza biennale ex L.244/2007 copre il caso delle multe comunali (che spesso utilizzano il ruolo senza ordinanza).
- Se il Comune usa l’ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) invece della cartella: alcune amministrazioni scelgono di riscuotere le proprie multe tramite ingiunzioni fiscali dirette (titoli esecutivi locali). In questi casi, la Finanziaria 2007 (L.296/06) ha previsto che l’ingiunzione debba essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la sanzione è divenuta esecutiva. Ma se stiamo parlando di cartella di Agenzia Entrate-Riscossione, allora non c’è ingiunzione comunale.
- Decadenza dell’esecuzione dopo la cartella: l’art. 25 DPR 602/1973 (in materia di ruoli) stabilisce anche che, una volta notificata la cartella, l’Agente ha l’obbligo di iniziare l’esecuzione (pignoramento) entro 1 anno dalla notifica se l’importo supera €20.000, altrimenti deve inviare intimazione entro 6 mesi dalla richiesta di rateazione scaduta, ecc. Questi termini (introdotti dal DL 146/2021) non incidono sulla validità della cartella ma servono a limitare l’inerzia esecutiva. Se non rispettati, comunque l’esecuzione non è iniziata, e il credito rimane ma l’Agente deve notificare un nuovo avviso prima di agire. Lo accenniamo solo a livello informativo.
In pratica, dal lato del debitore, ciò che conta è: verificare le date. Quando arriva la cartella, controllare la data dell’infrazione e le date di eventuali notifiche precedenti. Se sono passati più di 5 anni senza atti, la prescrizione è un asso nella manica. Se sono passati meno di 5 ma la cartella è stata emessa in ritardo rispetto al ruolo (es. ruolo 2019, cartella notificata 2023), allora la decadenza può essere invocata per annullare la cartella, anche se il credito ancora non è prescritto (il Comune potrebbe rifare procedura con ingiunzione, ma intanto quella cartella è nulla).
Documenti utili da reperire: per eccepire prescrizione o decadenza, è utile ottenere dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione un estratto di ruolo o una situazione debitoria dettagliata, nonché chiedere al Comune la documentazione di notifica del verbale. Questo per identificare la data esatta di consegna del ruolo, e l’eventuale presenza di atti interruttivi. Ad esempio, l’estratto di ruolo spesso riporta la “data esecutività del ruolo” (che in caso di multe è la data di iscrizione a ruolo) e la “data notifica cartella”. Se tra queste c’è più di 2 anni, evidenziate la cosa nel ricorso (allegando estratto) per far valere la decadenza. Se poi riuscite ad avere copia della relata di notifica del verbale e risulta notificato il tal giorno, saprete da quando conteggiare la prescrizione.
Sentenze aggiornate in materia: oltre a quelle già citate, segnaliamo brevemente:
- Cass. civ. Sez. II, n. 13300/2024 (inedita in questa sede, citata in NT+ Diritto) la quale ha confermato, insieme alle coeve 13304 e 13306/2024, il principio dell’opponibilità della prescrizione senza decadenza, in linea con SS.UU. 2017.
- Cass. civ. Sez. III, n. 7066/2022 (SS.UU. in realtà, 12/01/2022, in tema di competenza) che ha ulteriormente ribadito che il Giudice di Pace è competente sulle opposizioni a cartelle per sanzioni amministrative, annullando pronunce di Tribunali che avevano declinato competenza a favore di Commissioni Tributarie o di altri fori.
- Cass. civ. Sez. VI, n. 36747/2021 sulla necessità di notificare la cartella anche agli eredi del sanzionato entro certi termini, e sul fatto che la cartella non notificata validamente non può sorreggere esecuzione senza un nuovo atto valido (questioni particolari).
- Cass. SS.UU. n. 102/2021 (in tema simile, ma su sanzioni amministrative non CdS, confermava la regola che se l’atto presupposto non notificato l’opposizione va fatta ex art. 615 o 617 c.p.c. a seconda dei casi – ma per CdS ricordiamo, art. 7 D.Lgs.150/11 come da SU 2017).
Domande frequenti (FAQ)
D: Ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa stradale, ma non ho mai ricevuto il verbale di quella multa. Cosa devo fare?
R: In questo caso devi attivarti tempestivamente presentando un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella. Nel ricorso dovrai indicare che non hai mai ricevuto la notifica del verbale (o dell’ordinanza prefettizia, se c’era un ricorso in Prefettura), e quindi la cartella è il primo atto che ti ha informato della sanzione. Contestualmente, devi anche contestare nel merito la multa: ad esempio, se ritieni di non aver commesso l’infrazione, o che il verbale fosse viziato, devi dirlo e spiegarne i motivi. Questo perché, come spiegato, l’opposizione sarà accolta solo se oltre alla mancata notifica riesci a dimostrare (o quantomeno dedurre) anche l’illegittimità della sanzione. Il Giudice di Pace, se accerta che realmente non c’è stata notifica, valuterà i motivi di ricorso contro la multa e potrà annullarla. Se invece emergesse che la notifica del verbale c’era stata (ad esempio tramite “compiuta giacenza” o altri metodi), il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile/tardivo: ecco perché è importante, prima di ricorrere, verificare bene che il verbale non risulti notificato (puoi chiedere all’ente copia della relata). In giudizio, l’ente dovrà provare la notifica se sostiene il contrario. In ogni caso, agire entro 30 giorni è fondamentale; se hai scoperto tardi la cartella perché magari la raccomandata è arrivata a un vecchio indirizzo, i 30 giorni decorrono dal momento in cui l’hai effettivamente saputa (ma è rischioso su questo confidare, meglio prevenire).
D: Ho pagato la multa quando mi era arrivato il verbale, ma ora mi è arrivata ugualmente una cartella per la stessa multa. Come mi difendo?
R: Se hai prova del pagamento (ricevuta, quietanza) non dovrai pagare di nuovo. Puoi procedere in due modi paralleli:
- Presentare subito un’istanza di sgravio in autotutela all’ente creditore (es. al Comando di Polizia Municipale o Prefettura) e per conoscenza all’Agenzia Entrate-Riscossione, allegando copia della ricevuta di pagamento e chiedendo l’annullamento della cartella perché il debito è già estinto. Spesso in questi casi l’errore viene riconosciuto e la cartella viene annullata dall’ente senza bisogno di ricorrere in giudizio.
- Contestualmente, per sicurezza, proporre un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella, deducendo la inesistenza del debito perché già pagato. Trattandosi di eccezione di merito (non un vizio formale), il ricorso è tecnicamente un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) in cui chiedi al giudice di dichiarare che nulla è dovuto. Il GdP, verificate le ricevute, annullerà la cartella. In molti casi, comunque, l’Agenzia Entrate-Riscossione su segnalazione dell’ente sospende la riscossione anche senza attendere il giudizio. Non dimenticare di chiedere anche le spese legali eventualmente, perché l’errore non è tuo ma dell’amministrazione.
D: La cartella contiene una multa che io ho già impugnato e fatto annullare dal Giudice di Pace tempo fa. Devo fare ricorso di nuovo?
R: In teoria non dovresti nemmeno riceverla, ma se l’hai ricevuta significa che c’è stata una mancanza di comunicazione fra l’ente e l’esattore. Assolutamente non pagare, perché se hai una sentenza favorevole quella fa stato. Anche qui, il primo passo può essere un’istanza in autotutela allegando copia della sentenza di annullamento passata in giudicato e chiedendo l’annullamento del ruolo. Di solito questi casi vengono risolti in via amministrativa. Se però l’ente non provvede prontamente o l’Agenzia non sospende, allora fai ricorso al GdP entro 30 giorni, allegando la sentenza. Il giudice non farà altro che prendere atto che il credito era già stato annullato e dichiarare nulla la cartella per insussistenza del titolo. Il tutto con condanna alle spese a carico dell’ente che ha iscritto il ruolo erroneamente.
D: Sono trascorsi più di 5 anni dalla multa e non ho mai ricevuto nulla, poi all’improvviso mi arriva la cartella. Posso far valere la prescrizione?
R: Sì. Se sei certo che tra la data della violazione (o eventualmente la data di notifica del verbale, se l’hai saputo) e la cartella sono decorsi più di 5 anni senza atti validi, la multa è prescritta. In sede di ricorso, la prescrizione va eccepita espressamente: nel ricorso al GdP scriverai che il credito si è prescritto ai sensi dell’art. 209 CdS, e chiederai l’annullamento della cartella per intervenuta prescrizione del diritto di riscossione. Il GdP, riscontrato che effettivamente non risultano notifiche interruttive in quel periodo, accoglierà l’eccezione e annullerà il debito. Anche se fossero trascorsi più di 5 anni dopo la notifica della cartella (prescrizione del secondo tipo), potresti eccepirla; però in tal caso, essendo tu venuto a conoscenza subito della cartella, dovevi comunque pagare o impugnare. Se non l’hai fatto e sono passati oltre 5 anni, l’Agente non può più riscuotere coattivamente quel debito, ma è opportuno far dichiarare la prescrizione in giudizio (con opposizione all’esecuzione) per far cessare del tutto la pretesa. Ricorda: la prescrizione non è automatica, devi farla valere tu attivamente.
D: Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione in questo contesto?
R: La prescrizione (5 anni) attiene al diritto sostanziale di riscuotere la somma: se passa troppo tempo senza richieste al debitore, la legge considera il debito estinto per inattività del creditore (principio generale ex art. 2948 c.c. e L.689/81). Va eccepita, come detto. La decadenza, invece, riguarda termini posti dalla legge per compiere un determinato atto, trascorsi i quali si perde il potere di fare quell’atto. Nel nostro caso, la decadenza più rilevante è quella dei 2 anni per notificare la cartella dopo il ruolo. Se l’Agente notifica la cartella oltre questo termine, l’atto è nullo ipso iure (a differenza della prescrizione, che renderebbe solo il credito non più esigibile, qui è l’atto ad essere invalido). La decadenza può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, essendo un termine perentorio per l’azione amministrativa, ma per sicurezza va anch’essa eccepita dal ricorrente. Un aspetto pratico: se fai ricorso per decadenza, stai dicendo “la cartella è nulla perché notificata fuori termine, quindi l’ente ha perso il potere di riscuotere con questo strumento”; se invece eccepisci prescrizione, stai dicendo “il credito non esiste più perché sono passati più di 5 anni dall’ultima notifica utile”. La differenza è che un credito decaduto dalla cartella potrebbe teoricamente essere riscosso con altri mezzi (es. ingiunzione comunale) se non ancora prescritt o, mentre un credito prescritto è morto del tutto. Dal punto di vista del ricorrente, entrambe le eccezioni portano all’annullamento della cartella; la prescrizione gli dà anche la certezza di non dover più nulla, la decadenza magari lascia aperta all’ente solo l’opzione di rifare un atto diverso (ma spesso non lo fanno, soprattutto se la decadenza è conclamata).
D: La cartella mi è stata notificata a un indirizzo vecchio dove non abitavo più, e l’ho scoperta mesi dopo perché l’attuale inquilino me l’ha consegnata tardi. Posso contestare la notifica tardiva?
R: Sì, la notifica a indirizzo errato è nulla. In tal caso, i 30 giorni decorrono dal momento in cui hai avuto conoscenza effettiva dell’atto. Se la conoscenza è avvenuta casualmente (p.e. l’inquilino te l’ha data a mano mesi dopo), in teoria potresti ancora opporre la cartella con decorrenza da quella consegna. Occorre però dimostrare quando ne sei venuto a conoscenza. Ti conviene comunque agire immediatamente non appena scopri la cartella: ad esempio, depositando un ricorso al GdP spiegando la situazione e chiedendo intanto la sospensione. In parallelo potresti notificare all’Agenzia una comunicazione in cui dichiari la data di effettiva conoscenza e contesti la notifica. In giudizio, evidenzierai che all’epoca della notifica risultavi residente altrove (meglio se con documenti, es. certificato storico di residenza) e che quindi la notifica è inesistente nei tuoi confronti. Il GdP annullerà la cartella per vizio di notifica. Se però nel frattempo fossero trascorsi anche i 5 anni, potresti aggiungere la prescrizione. Fai attenzione: se l’Agente di riscossione nel frattempo ti ha notificato (magari al nuovo indirizzo, ottenuto dopo) un successivo atto tipo un’intimazione, i 30 giorni decorrono da quell’atto (che ti rende noto il debito). Quindi talvolta la scoperta “casuale” non conta se poi arriva un atto formale: bisogna valutare i tempi. In ogni caso, non esitare a contestare: la Cassazione considera nulla la notifica inviata a indirizzo sbagliato, ma poi sanata dalla conoscenza effettiva – ciò non toglie che tu abbia diritto a impugnare l’atto dal momento in cui lo conosci.
D: Se non faccio nulla dopo aver ricevuto la cartella, cosa succede?
R: Se lasci decorrere i 60 giorni senza pagare né impugnare, la cartella diventa definitiva. Questo significa che l’Agente della riscossione potrà procedere con le azioni di recupero coattivo (fermi auto, pignoramenti ecc.) trascorso quel termine. Potresti ricevere un preavviso di fermo su un tuo veicolo, o una intimazione di pagamento (un sollecito ultimo) e poi direttamente un atto di pignoramento sui tuoi beni o conti. Una cartella “non impugnata” viene spesso chiamata cartella “irretrattabile”, ma – come abbiamo visto – non è del tutto vero che non si possa più fare nulla: rimangono le eccezioni come la prescrizione che potresti far valere successivamente. Tuttavia, i vizi che riguardavano la cartella in sé non potrai più farli valere dopo 30 giorni (decadenza, notifica viziata – a meno di attendere un altro atto e fare opposizione agli atti esecutivi). In sostanza, se non reagisci nei termini, accetti la pretesa così com’è, salvo poter sfruttare in futuro la prescrizione se l’esecuzione tarderà anni. Ma è un grosso rischio: il consiglio è di non ignorare la cartella. Se proprio non hai motivi per impugnarla (perché ad esempio la multa era legittima e notificata e sono passati solo 2 anni), puoi valutare semmai di chiedere una rateizzazione all’Agente della riscossione per diluire il pagamento (fino a 72 rate o 120 rate in casi gravi, come da norme vigenti). Ignorare la cartella porta solo aggravio di spese e rischi di misure forzose.
D: Per presentare ricorso contro la cartella serve un avvocato?
R: Davanti al Giudice di Pace il patrocinio legale non è obbligatorio per cause di valore fino a €1.100 (art. 82 c.p.c.). Oltre tale soglia, sarebbe previsto l’obbligo dell’avvocato. Tuttavia, anche sotto i €1.100, considerata la tecnicalità della materia, è altamente raccomandabile farsi assistere da un avvocato esperto di cartelle esattoriali e sanzioni amministrative. L’avvocato saprà inquadrare correttamente il ricorso (qualificandolo e indirizzandolo al giusto rito), sollevare tutte le eccezioni pertinenti e rispettare le formalità (notifiche alle controparti, termini per la comparizione, etc.). Inoltre, se vinci, le spese legali (comprese quelle dell’avvocato) di regola vengono poste a carico dell’ente soccombente, quindi potrai recuperarle. Se invece fai da solo e commetti un errore procedurale, rischi l’inammissibilità del ricorso. Ci sono anche associazioni di consumatori e sportelli che aiutano per questi ricorsi, eventualmente.
D: Quali documenti devo allegare al ricorso?
R: Sicuramente copia della cartella esattoriale ricevuta (tutte le pagine, fronte/retro, e la relata di notifica se c’è). Inoltre, è utile allegare:
- Copia del verbale di multa o dell’ordinanza Prefettizia, se ne sei in possesso (talvolta chi riceve la cartella non ha il verbale perché mai notificato; in tal caso puoi chiederne una copia al Comune per completezza, oppure dichiarare di non averlo mai avuto).
- Un estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della riscossione, che elenca le cartelle a tuo nome: spesso viene rilasciato su richiesta allo sportello o via PEC. Non è indispensabile, ma può essere utile per mostrare date esecutività ruoli e altre info.
- Prova di eventuali pagamenti effettuati o annullamenti ottenuti (ricevute, sentenze).
- Documenti a supporto dei motivi di merito: ad esempio foto, testimonianze scritte, se contesti l’infrazione; oppure certificato di residenza storico se contesti una notifica inviata altrove; insomma, qualunque elemento probatorio.
- Copia di eventuali comunicazioni ricevute (solleciti, preavvisi) inerenti quella multa, che possano aver interrotto prescrizione: in positivo o in negativo, servono a ricostruire la storia.
Nel ricorso dovrai indicare i fatti (cronistoria: data infrazione, mancanza di notifica, arrivo cartella) e specificare i motivi di diritto (es: violazione di art. 209 CdS per prescrizione; violazione art. 36 L.31/2008 per mancanza responsabile; ecc., a seconda del caso).
D: Quanto tempo ci vuole per avere l’udienza e la decisione?
R: I tempi variano da sede a sede. In genere, depositato il ricorso, l’udienza viene fissata nel giro di 2-6 mesi. All’udienza il GdP ascolta le parti e di solito decide con una sentenza entro qualche mese ancora. In totale può volerci da 6 mesi a 1 anno. Nel frattempo, se hai chiesto e ottenuto la sospensione, l’Agenzia non procederà alla riscossione. Se non l’hai ottenuta, teoricamente potrebbero provare azioni esecutive, ma in pendenza di giudizio l’ente spesso è più cauto. Se la sospensione viene negata e il credito è ingente, valuta con l’avvocato se pagare per evitare danni e poi, se vinci, ti fai restituire (non è raro, specie quando c’è di mezzo un fermo di automezzo che magari ti serve sbloccare subito).
D: Cosa succede se vinco il ricorso?
R: Se il Giudice di Pace accoglie il ricorso, emette una sentenza che annulla in tutto o in parte la cartella esattoriale impugnata. In base ai motivi accolti, l’annullamento potrà essere totale (es. prescrizione, vizio radicale, multa annullata nel merito) o parziale (può capitare se nella cartella c’erano più sanzioni e ne viene annullata solo qualcuna, oppure se vengono eliminate solo le maggiorazioni). La sentenza va notificata (di solito lo fa la cancelleria d’ufficio alle parti costituite). L’effetto pratico è che l’ente creditore dovrà procedere a uno sgravio del ruolo per la parte annullata e l’Agente della riscossione non potrà più agire per quelle somme. Se nel frattempo avevi pagato (magari per evitare un fermo), hai diritto al rimborso di quanto indebitamente versato. Attenzione: la controparte (Comune o Agenzia) può appellare la sentenza sfavorevole in Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della stessa (o 6 mesi se non notificata). Nelle cause di sanzioni CdS, l’appello è ammesso (dal 2021 le cause di valore modesto davanti al GdP non sono più inappellabili in materia di sanzioni). Quindi, se vinci, c’è un periodo in cui la controparte potrebbe appellare: finché la sentenza non è definitiva, in teoria la riscossione rimane congelata ma non definitivamente chiusa. Nella maggior parte di questi contenziosi, comunque, se il GdP ha applicato correttamente la legge (es. rilevato prescrizione) è difficile che l’ente faccia appello su questioni di fatto. Inoltre, dal 2023 è previsto il ricorso per cassazione “filtro” per le cause di valore fino a €3.000; insomma, la strada di appello per l’ente non è semplicissima. Una volta definitiva la vittoria, potrai archiviare la vicenda.
D: E se perdo il ricorso?
R: Se il Giudice di Pace respinge l’opposizione, la cartella rimane valida e dovrai pagare quanto dovuto, maggiorato eventualmente degli interessi maturati nel frattempo. Inoltre, probabilmente sarai condannato anche a pagare le spese di giudizio (onorari avvocato di controparte, di solito il Comune ha l’avvocatura interna o un legale, e le spese eventualmente dell’Agente). Le spese in queste cause si aggirano su qualche centinaio di euro normalmente, ma dipende. Puoi valutare di appellare la sentenza in Tribunale entro 30 giorni (se hai motivi validi per ritenere che il GdP abbia sbagliato, magari non ha considerato un tuo documento, o ha interpretato male la legge). L’appello però comporta ulteriori costi e tempi, va ponderato con l’avvocato. Se non appelli o perdi anche in appello, la cartella diventa definitivamente esigibile. A quel punto dovrai saldare al più presto per evitare ulteriori aggravi (pignoramenti, ulteriori interessi).
D: Posso aderire alla “rottamazione” o chiedere lo stralcio delle cartelle invece di fare ricorso?
R: Negli ultimi anni lo Stato ha varato diverse misure di definizione agevolata delle cartelle (cd. rottamazione), e perfino lo stralcio automatico per importi modesti di alcune annualità (ad esempio lo stralcio dei debiti fino a €1.000 affidati entro 2015 previsto dalla L.197/2022, o altre sanatorie). Queste misure però non sono strumenti di impugnazione: sono opportunità di pagare meno o non pagare affatto se rientri nelle condizioni di legge, ma non si basano sui vizi dell’atto, bensì su scelte legislative straordinarie. Se pensi di avere diritto a uno stralcio (es. cartella <€1.000 del 2010 annullata ope legis) informati presso l’ente o sul sito Agenzia Riscossione. In tal caso potresti evitare il ricorso perché la cartella verrà annullata per legge. Se invece c’è una rottamazione in corso (rateizzazione senza sanzioni e interessi), puoi aderire e pagare, ma stai riconoscendo il debito. Se hai validi motivi per contestare (come quelli visti sopra), il ricorso può portare annullamento totale, meglio della rottamazione che comunque ti fa pagare il capitale. Valuta dunque: il ricorso mira a non pagare ciò che non è dovuto; la definizione agevolata mira a pagare in parte per chi non ha motivi di impugnazione ma vuole uno sconto. Sono strade alternative. Puoi anche presentare ricorso e contestualmente aderire alla definizione, però in genere se aderisci rinunci alle liti. Quindi è una scelta da ponderare su consiglio di un professionista, in base alla convenienza economica e alla forza dei motivi di ricorso.
D: La mia cartella include più multe insieme. Posso fare un ricorso unico?
R: Sì, è possibile impugnare con un unico ricorso la cartella nella sua interezza, anche se contiene più partite debitorie (ad esempio tre diverse multe). Dovrai chiaramente indicare per ognuna il motivo di contestazione. Se, per dire, due multe erano notificate e una no, puoi contestare la terza nel merito e le altre solo magari per prescrizione. Il GdP valuterà caso per caso all’interno dello stesso procedimento. C’è il rischio che alcuni motivi vengano accolti e altri no: ad esempio potrebbe annullare la multa mai notificata e confermare le altre se non ravvisa vizi. In teoria, se le situazioni sono molto diverse, potresti anche proporre ricorsi separati, ma di solito non necessario: un solo ricorso contro la cartella (indicando tutti i ruoli che la compongono) è sufficiente, paghi un solo contributo unificato e hai un’unica sentenza. L’importante è non tacere eventuali motivi sulle singole sanzioni. Anche se una multa non ha problemi e l’altra sì, nominale tutto per evitare eccezioni di cosa giudicata in futuro.
D: Ho saputo di recente che la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento su queste opposizioni: è vero?
R: La materia è stata affinata nel tempo da varie sentenze. La svolta principale c’è stata con le Sezioni Unite 22080/2017, che abbiamo discusso, le quali hanno appunto “chiuso” la porta all’opposizione tardiva illimitata qualificando il ricorso recuperatorio entro 30 giorni. Più di recente, come ricordato, ci sono state pronunce (2021, 2024) che hanno ulteriormente confermato i principi:
- Cass. 20694/2021, citata sopra, ha sostenuto per sanzioni (nel caso di specie non CdS ma in generale) che la mancata notifica dell’atto presupposto si fa valere con opposizione agli atti esecutivi in 20 giorni. Questo potrebbe sembrare in contraddizione con SU 2017; in realtà è un caso di sanzione lavoro (legge n. 689) dove non opera l’art. 7 D.Lgs.150/11, dunque hanno applicato l’art. 617 c.p.c. Nelle multe CdS restano ferme le SU.
- Cass. 18152/2024 ha ribadito che la prescrizione è opponibile senza termini ex art. 615 c.p.c.. Quindi, se qualche giudice vi eccepisce che non avete opposto la cartella e quindi la prescrizione è “coperta”, sappiate che potete citare questa ordinanza 2024 e le altre consimili, che dicono il contrario.
- Inoltre, Cass. 13300/2024 e altre hanno rafforzato il concetto che la prescrizione del credito rimane quella propria del credito anche se la cartella diventa definitiva. Ad esempio, se una multa (credito di natura non tributaria) ha prescrizione 5 anni, tale resta anche dopo la cartella: non è vero che diventa 10 anni come se fosse una sentenza. La cartella non è un provvedimento giurisdizionale, quindi non gode del termine decennale ex art. 2953 c.c. – la Cassazione su questo è chiara.
In conclusione, l’orientamento attuale (giugno 2025) è abbastanza delineato: opposizione in 30 giorni per far valere tutto, opposizione esecutiva senza limiti per la sola prescrizione, competenza del GdP, solo vizi propri salvo notifica mancante, ecc.. Questa guida riflette questi principi aggiornati.
Tabelle riepilogative finali
Di seguito proponiamo due tabelle riepilogative che sintetizzano i punti chiave dal punto di vista pratico del debitore: motivi di ricorso vs. termini/giudice, e tempistiche della riscossione (per comprendere prescrizioni e decadenze).
Tabella A – Motivi di opposizione alla cartella (multa) e modalità
Motivo di opposizione | Descrizione | Termine per agire | Tipo di azione | Giudice competente | Riferimenti normativi/giurisprudenziali |
---|---|---|---|---|---|
Mancata notifica del verbale/ordinanza (mai saputo della multa) | La cartella è il primo atto conosciuto perché l’atto originario non fu notificato o la notifica è nulla | 30 giorni dalla notifica della cartella (termine decorrente dalla conoscenza) | Ricorso in opposizione (cognizione piena “recuperatoria”) ex art. 7 D.Lgs.150/11 | Giudice di Pace | Cass. SS.UU. 22080/2017; art. 204-bis CdS |
Vizi di merito della multa (es. multa illegittima) + mancata notifica originaria | Contestazioni sul fondamento della sanzione (da dedurre insieme alla mancata notifica) | 30 giorni (contestuale al caso sopra) | Ricorso al GdP nel medesimo atto di cui sopra | Giudice di Pace | Cass. 26843/2018 (obbligo di contestare merito se notifica nulla) |
Prescrizione del credito (5 anni trascorsi) | Oltre 5 anni senza atti dalla violazione o ultimo atto notificato: credito estinto ex lege | Nessun termine di decadenza (opponibile in ogni momento prima che l’esecuzione sia conclusa). Consigliato: appena rilevata, entro 30 gg con ricorso GdP o comunque prima di subire esecuzione | Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (può essere in forma di ricorso al GdP se fatto entro 30 gg, o di citazione se oltre) | Giudice di Pace (se in fase antecedente esecuzione, come da SU 2017); altrimenti Tribunale se già pignoramento avviato | Cass. 18152/2024; art. 209 CdS, art. 28 L.689/81 |
Decadenza biennale cartella | Cartella notificata oltre 2 anni dall’esecutività del ruolo (per multe CdS) | 30 giorni dalla notifica (trattandosi di vizio dell’atto da far valere subito) | Ricorso in opposizione (vizio proprio) | Giudice di Pace | L. 244/2007 art. 1 co.153; ev. analogia L.296/06 per altri casi |
Vizi formali della cartella (es. manca responsabile procedimento, errori, duplicazioni, notifica irregolare) | Irregolarità dell’atto di cartella in sé | In genere 30 giorni (vizi rilevabili subito); se scoperto dopo, 20 giorni dalla scoperta per opposizione atti esecutivi | Ricorso GdP (entro 30 gg) oppure Opp. 617 cpc (20 gg da scoperta) se caso particolare | Giudice di Pace (o Tribunale se in esecuzione avanzata per 617) | D.L. 248/07 conv. L.31/08 art.36 c.4-ter (responsabile); Cass. 20694/2021 (notifica viziata come 617); Cass. 33565/2018 (responsabile omesso) |
Errore sul destinatario o somma non dovuta (già pagata/annullata) | Cartella indirizzata alla persona sbagliata, oppure riferita a debito inesistente (pagato o annullato) | Nessun termine fisso (ma meglio agire subito per evitare esecuzione) | Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (può essere proposta anche immediatamente in via preventiva) | Giudice di Pace (prima che esecuzione inizi, competenza x materia) | Cass. 2743/2025 (cartella solo per vizi propri se atto presupposto valido); Cass. SU 2017 in genere; art. 615 cpc |
Tabella B – Tempistiche della riscossione di una multa stradale
Fase/Atto | Termine previsto | Norma di riferimento | Conseguenze del mancato rispetto |
---|---|---|---|
Notifica del verbale CdS (se non contestato immediatamente) | 90 giorni dall’accertamento (per destinatari in Italia) | Art. 201 Codice della Strada | Decadenza: verbale nullo se notificato oltre 90 gg (salva sospensioni COVID per atti 2020). La nullità del verbale va fatta valere dal destinatario con ricorso al Prefetto/GdP entro 60/30 gg dal ricevimento (ossia è un vizio del verbale stesso). |
Ricorso amministrativo (Prefetto) | 60 giorni dalla notifica del verbale | Art. 203 Codice della Strada | Decadenza dall’opposizione amministrativa: trascorso il termine, non si può più ricorrere al Prefetto. Resta la possibilità del ricorso giudiziario entro 30 gg. |
Ricorso giurisdizionale (Giudice di Pace) avverso verbale CdS | 30 giorni dalla notifica (o 60 se residente all’estero) | Art. 204-bis Codice Strada; D.Lgs. 150/2011, art. 7 | Decadenza: oltre il termine, il verbale diviene definitivo. (Eventuale ricorso tardivo verrà dichiarato inammissibile, salvo opposizione recuperatoria nel caso di notifica omessa). |
Emissione di ordinanza-ingiunzione Prefetto (se ricorso in Prefettura) | 210 giorni dalla ricezione ricorso (180 gg se ricorso tramite Prefettura stessa) | Art. 204 CdS | Decadenza: oltre tali termini, ricorso accolto per silentio (multa annullata). Se ordinanza emessa tardivamente è inefficace se il ricorrente eccepisce la tardività. |
Notifica dell’ordinanza-ingiunzione Prefetto | 150 giorni dall’adozione (termine interno amministrazione, non perentorio per validità atto, ma rileva per carico spese a Prefetto in caso di ritardo) | Art. 204 CdS (c.1 ultimo periodo) | Non chiaramente sanzionato da nullità, ma ritardi gravi possono influire su valutazioni equitative di spese. Comunque l’ordinanza va notificata per essere efficace; se mai notificata, opposizione recuperatoria in cartella possibile. |
Pagamento volontario della sanzione (verbale o ordinanza) | 60 giorni dalla notifica | Art. 202 CdS (verbale); Art. 204 c.1 CdS (ordinanza) | Oltre tale termine: aggiunta delle maggiorazioni semestrali (10% ogni semestre sulla somma, ex art. 27 L.689/81); avvio fase coattiva. |
Iscrizione a ruolo della sanzione | Di regola, entro 2 anni dall’esecutività (vedi sotto) – il ruolo deve comunque formarsi entro il termine di prescrizione (5 anni) | Art. 1 co.153 L.244/2007 (multe CdS); Art. 28 L.689/81 (prescrizione) | Se ruolo formato oltre 5 anni: credito prescritto (da non iscrivere). Se ruolo formato entro 5 anni ma cartella poi notificata tardi, si cade nella decadenza di notifica (vedi riga successiva). |
Notifica cartella esattoriale per multa CdS | Entro 2 anni dalla data in cui il ruolo è reso esecutivo (affidamento ad Agente) | Art. 1 co.153 L.244/2007 (Finanziaria 2008) | Decadenza: cartella nulla se notificata oltre 2 anni. (Esempio: ruolo reso esecutivo il 10/5/2020 -> cartella da notificare entro il 10/5/2022). Credito comunque soggetto a prescrizione quinquennale: se anche 2 anni rispettati ma sono passati 5 anni da violazione, vedi prescrizione. |
Prescrizione del diritto a riscuotere multa CdS | 5 anni dalla violazione o dall’ultima notifica valida (verbale, sollecito, cartella…) | Art. 209 CdS; Art. 28 L.689/81 | Estinzione del credito: eccepibile dal debitore, comporta annullamento del debito. Interrotta da ogni notifica di atto al debitore (verbale, ingiunzione, cartella, intimazione…). Sospensioni di legge (es. Covid 2020) non conteggiate nel termine. |
Pagamento cartella (termine intimato) | 60 giorni dalla notifica della cartella | Art. 25 DPR 602/1973 | Oltre termine: cartella diviene esecutiva. Maturano interessi di mora (dal 61° giorno) e compenso di riscossione (3% o 6% a seconda dei tempi) se non già addebitato. L’Agente può procedere con atti esecutivi. |
Intimazione di pagamento (sollecito esecuzione) | Può essere notificata se sono passati almeno 6 mesi dalla notifica cartella senza pagamento, obbligatoria prima di esecuzione se la cartella è “vecchia” di oltre 1 anno | Art. 50 DPR 602/1973 | Se mancante e cartella >1 anno, un’esecuzione forzata sarebbe opponibile per difetto di titolo valido (ci vuole intimazione 5 gg prima). Intimazione interrompe prescrizione e ha validità 180 giorni. |
Azioni esecutive (fermo, pignoramento, ipoteca) | Possono iniziare dopo 60 gg dalla cartella se debitore inerte. Fermo/ipoteca richiedono preavviso 30 gg. Pignoramento immobiliare solo >€20.000 e con preavviso 30 gg. | Art. 50 DPR 602/1973; norme speciali CdS (fermo auto >€800) | — (segue norme esecuzione civile) Nota: dal 2018 l’Agente non può pignorare prima di 1 anno da notifica cartella per debiti >€20.000 (DL 146/2021). Se viola ciò, atto pignoramento oppugnabile. |
(NB: la tabella semplifica alcune scadenze; in casi particolari verificare norme specifiche applicabili.)
Esempi pratici di impugnazione (simulazioni)
Per chiarire ulteriormente come applicare questi principi, consideriamo alcuni casi pratici con le relative strategie dal punto di vista del debitore:
Caso 1: Cartella per multa mai notificata (opposizione recuperatoria)
Mario riceve nel giugno 2025 una cartella di pagamento da €300, relativa a una multa per eccesso di velocità del 2019. Mario però non ricorda di aver mai ricevuto alcun verbale di quella multa. Verifica presso il Comune e scopre che il verbale fu spedito a un vecchio indirizzo dove risiedeva in passato, e risulta “compiuta giacenza” nel 2019 (ma lui non ritirò nulla perché si era trasferito). Dunque, di fatto Mario non ebbe conoscenza dell’infrazione fino alla cartella. In questo scenario:
- Mario deve presentare un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella, indicando come resistenti sia l’Agenzia Entrate-Riscossione sia il Comune.
- Nel ricorso, Mario deduce: (i) la nullità/omissione della notifica del verbale 2019 (allegherà un certificato storico di residenza che prova che nel 2019 risiedeva altrove, e magari copia dell’esito della notifica preso dal Comune che indica “irreperibile” o simile); (ii) i motivi di merito contro la multa – ad esempio, può contestare la circostanza della violazione: poniamo che nel verbale l’auto fosse la sua ma lui vuole far notare che l’autovelox non era segnalato regolarmente, o che il limite era di 70 km/h e lui andava a 73 km/h (ci sono margini di tolleranza), insomma qualsiasi difesa di merito attaccabile. Se non avesse motivi sostanziali, può comunque chiedere l’annullamento per la tardività (ad es., se il verbale fu notificato oltre 90 gg dall’infrazione, altro vizio di merito) o per altri vizi formali del verbale.
- Il GdP valuterà innanzitutto la questione notifica. Se riscontra che effettivamente Mario non ha avuto conoscenza (magari il Comune non ha inviato la seconda raccomandata di avviso di giacenza, oppure l’ha inviata ma Mario era già emigrato), dichiarerà ammissibile il ricorso recuperatorio. Poi passerà a valutare il merito: se ritiene fondati i motivi (es. autovelox non omologato, o notifica verbale tardiva oltre 90gg), accoglierà il ricorso, annullando il verbale e conseguentemente la cartella. Se invece nel merito la multa era legittima, potrebbe rigettare il ricorso: in tal caso, la cartella resta valida (perché la notifica nulla è “sanata” dal processo, avendo Mario potuto difendersi ora, ma Mario perde nel merito). Mario dovrà allora pagare la cartella. Tuttavia, almeno ha avuto la chance di essere ascoltato: questo è lo scopo dell’opposizione recuperatoria. Da notare che se Mario non avesse contestato nel merito, il GdP avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile, negandogli pure il riesame della multa.
Caso 2: Cartella per multa notificata ma ormai prescritta (eccezione di prescrizione)
Lucia riceve nel 2025 una cartella da €200 per una multa per divieto di sosta del gennaio 2018. Lei ricorda di aver ricevuto quel verbale nel 2018, ma di non aver né pagato né fatto ricorso allora. Successivamente, non ha mai ricevuto altri solleciti o atti. Sono passati oltre 5 anni dall’ultima notifica (verbale 2018) alla cartella 2025. In questo scenario, il diritto a riscuotere la multa si è prescritto a gennaio 2023. Lucia può quindi:
- Fare immediatamente un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, indicando come unico motivo l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Nel ricorso specificherà le date: verbale notificato il XX/XX/2018, nessun atto fino a cartella notificata il YY/YY/2025, quindi oltre 5 anni, in violazione dell’art. 209 CdS. Chiederà l’annullamento della cartella e la cancellazione del debito per prescrizione.
- Il GdP, verificati gli atti (l’assenza di notifiche intermedie può essere provata tramite una dichiarazione del Comune o più semplicemente non compare nulla nell’estratto di ruolo oltre la cartella), accoglierà l’eccezione e annullerà la cartella perché il credito era già prescritto al momento della notifica. Lucia così non dovrà pagare nulla. È irrilevante che non abbia impugnato il verbale nel 2018: quel termine è decaduto, ma la prescrizione gioca su un altro piano (estintivo del diritto).
- Importante: se Lucia, distrattamente, non facesse ricorso entro 30 giorni, potrebbe comunque sollevare la prescrizione più tardi. Ad esempio, se ignorasse la cartella e le arrivasse un fermo auto nel 2026, potrebbe allora fare opposizione ex art. 615 c.p.c. e far valere la stessa prescrizione. Però in tal caso avrebbe magari già subito il fermo. Meglio agire subito al primo atto utile (la cartella) per evitare problemi.
Caso 3: Cartella con vizi formali (responsabile procedimento mancante)
Un imprenditore, Giovanni, riceve una cartella per contributi previdenziali e multe stradali. Esaminando la cartella, il suo consulente nota che non è indicato il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (c’è solo una firma digitale generica in calce). Si tratta di un vizio formale. Giovanni potrebbe decidere di impugnare la cartella su questo presupposto:
- Presenta ricorso al giudice competente (nel suo caso, la cartella comprende anche contributi INPS, quindi la parte contributiva andrebbe in Commissione Tributaria o Tribunale? Caso complesso, ma soffermiamoci sulla multa: se la cartella è cumulativa, la competenza può essere frazionata. In realtà, se in una cartella coesistono crediti di diversa natura – tributi, sanzioni CdS, contributi – c’è un tema di giurisdizione differenziata; ma l’Agenzia tende a emettere cartelle separate per natura. Comunque Giovanni potrebbe impugnarla davanti a più giudici per le parti di competenza di ciascuno).
- Limitatamente alla multa CdS, Giovanni deposita ricorso al GdP lamentando la nullità della cartella per omissione dell’indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell’art. 36 c.4-ter DL 248/07 conv. in L.31/08. Allegherà copia della cartella evidenziando che manca quel nominativo (normalmente nelle cartelle la frase tipica è “Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è: Nome Cognome” – se non c’è, è un buon argomento).
- Il Comune potrà costituirsi e magari obiettare che c’è comunque il nominativo in qualche altra pagina o che per le sanzioni non serve (tesi infondata, la norma vale per tutte le cartelle). L’Agente di riscossione potrebbe sostenere che l’assenza del responsabile non è più causa di nullità perché c’era stata una diatriba su atti impositivi (in passato alcune Commissioni dicevano che per gli avvisi di accertamento non nominare il responsabile non comporta nullità; ma per le cartelle la legge lo prevede espressamente).
- È molto probabile che il GdP, aderendo alla Cassazione e Corte Costituzionale, annulli la cartella limitatamente alla posizione sanzionatoria, ritenendo la mancanza del responsabile vizio insanabile. Giovanni quindi non pagherà la multa (per i contributi dovrà seguire altro iter).
- Se la mancanza fosse soltanto un refuso ma il responsabile fosse deducibile, potrebbe essergli negato l’annullamento, ma le sentenze pro-debitori sul punto sono numerose. Ovviamente questo ricorso mira a far cadere la cartella senza entrare nel merito della multa (che era notificata e legittima magari). Il Comune a quel punto potrebbe anche iscrivere la multa a ruolo di nuovo correggendo l’errore, se i termini glielo consentono (spesso no perché la decadenza di notifica magari è passata). In pratica quindi Giovanni sfrutterebbe un vizio procedurale per farla franca sulla multa – cosa legittima nei limiti delle garanzie procedurali previste.
Caso 4: Più cartelle, alcune impugnate con diversi esiti
Consideriamo Carla, che aveva due multe:
- la prima, del 2017, mai notificata;
- la seconda, del 2018, notificata e non pagata.
Nel 2024 riceve due cartelle separate per ciascuna multa. Carla fa ricorso solo contro la prima cartella (multa 2017 non notificata) con successo: il GdP annulla quella multa per notifica omessa e merito insussistente. Invece la seconda cartella Carla non la impugna entro 30 giorni. Arriviamo al 2025: Carla non ha pagato né l’una né l’altra (la prima è annullata per sentenza ma formalmente l’ente non l’ha ancora sgravata, la seconda è ancora attiva). - Per la prima cartella, Carla col dispositivo della sentenza può recarsi in Agenzia Riscossione e ottenerne lo sgravio. Non deve pagare nulla e ogni atto esecutivo su di essa sarebbe illegittimo. Problema risolto.
- Per la seconda cartella (2018), Carla ora è fuori tempo massimo per ricorrere sul merito (che del resto era precluso) o su eventuali vizi formali. Le rimane solo da attendere la prescrizione: dal 2018 al 2025 sono 7 anni, ma lei ha ricevuto la cartella nel 2024 (entro 5 anni, quindi in tempo, interrompendo la prescrizione). Da quella notifica (2024) decorrono altri 5 anni di prescrizione. Se l’Agenzia entro il 2029 non fa altro, Carla potrà eccepire prescrizione. Più realisticamente, nel 2025-2026 potrebbe ricevere un’intimazione di pagamento su quella seconda cartella. A quel punto Carla potrebbe decidere di eccepire la prescrizione parziale: perché attenzione, per la multa del 2018 – notificata nel 2018 e poi cartella 2024 – tra 2018 e 2024 sono passati 6 anni, quindi c’è un segmento prescrizionale di 1 anno (oltre i 5) prima della cartella. Se tra verbale 2018 e cartella 2024 non ci furono atti, al momento della cartella il 2018-2019 poteva già essere prescritto. Però Carla non l’ha eccepito allora. Secondo Cassazione, poteva eccepirlo anche ora: la cartella è definitiva ma il diritto per quella multa era parzialmente estinto per prescrizione già nel 2023. Quindi Carla, di fronte all’intimazione, può fare opposizione ex art. 615 c.p.c. e dire: “la cartella X è per un credito prescritto, siccome fra verbale e cartella >5 anni”. Questo – stando a Cass. 2024 – è ammissibile. Il Tribunale (o GdP) dovrà valutare se è vero e annullerà il tutto. Avrebbe potuto farlo prima? Sì, entro 30 gg dal 2024; non l’ha fatto e si è complicata la vita, ma non ha perso il diritto in assoluto grazie alla natura dell’eccezione di prescrizione.
- Morale: Carla avrebbe fatto meglio ad impugnare subito anche la seconda cartella almeno per far presente la prescrizione (tra 2018 e 2024 c’è uno sforamento di 1 anno). Non l’ha fatto per ignoranza; ma quell’ignoranza non la condanna definitivamente: potrà ancora salvarsi con l’opposizione all’esecuzione se l’ente insisterà.
Caso 5: Cartella per multa già oggetto di ricorso Prefetto/ordinanza
Poniamo il caso di Davide: multato nel 2019, fece ricorso al Prefetto; nel 2020 il Prefetto emise ordinanza-ingiunzione respingendo il ricorso, ma Davide non ricevette mai questa ordinanza (magari notifica inesistente). Davide quindi non pagò né impugnò ulteriormente. Nel 2022 il Comune iscrive a ruolo l’ordinanza e arriva cartella nel 2023. Davide impugna la cartella nel 2023 dicendo: “Mai ricevuto l’ordinanza Prefetto, voglio far valere le ragioni contro la multa”.
- Questo caso è analogo a caso 1, con la differenza che c’è un ricorso Prefettizio di mezzo. Il giudice (GdP) dovrà verificare la notifica dell’ordinanza. Se risulta nulla, consentirà a Davide di contestare l’ordinanza (quindi i motivi originari). Essendo che Davide i motivi li aveva già scritti nel ricorso al Prefetto, di fatto riproporrà quelli (es. “il divieto di sosta era stato causato da forza maggiore” ecc.). Se convincenti, il GdP annullerà la multa. Se invece la ritenesse infondata, rigetterà.
- Tecnicamente, l’opposizione di Davide è contro la cartella, ma il suo oggetto è far valere vizi dell’atto presupposto (ordinanza) mai notificato. Questo rientra nella stessa cornice di opposizione recuperatoria ex art. 7 D.Lgs.150/11.
- Da notare: in questo caso l’atto presupposto è l’ordinanza (non il verbale). Quindi, se la notifica del verbale era avvenuta (e Davide l’aveva impugnato, quindi ne era a conoscenza), non si può dire che Davide ignorava l’esistenza della multa; ignorava però l’esito del ricorso (ordinanza). La Cassazione in passato aveva qualche dubbio se in tal caso l’opposizione dovesse essere limitata ai vizi dell’ordinanza oppure comprendere anche il riesame del verbale. Di solito, se l’ordinanza non fu notificata, si tende a far recuperare i motivi già svolti (che riguardano il verbale) ed eventualmente vizi propri dell’ordinanza (ma se non fu notificata c’è poco altro). Il GdP quindi rifarà il giudizio sul verbale come già fatto dal Prefetto ma in assenza del destinatario. E potrà annullare o confermare.
- In sintesi, per Davide la cartella va impugnata e si risolve tutto nel giudizio GdP. Se non l’avesse impugnata, avrebbe poi comunque potuto giocarsi la prescrizione più avanti (ricorso Prefetto 2019, cartella 2023 – quasi 4 anni, non prescritta, avrebbe dovuto aspettare altri atti). Sempre meglio reagire subito.
Come si evince da questi esempi, ogni situazione presenta variabili proprie (tempi, atti ricevuti, rimedi possibili). Il debitore deve fare un’analisi attenta della sua posizione (magari con l’aiuto di un legale) e scegliere la strategia di difesa più adeguata: ricorrere subito se ci sono vizi subito opponibili, oppure attendere e agire in sede esecutiva per eccezioni come la prescrizione se si è persa la finestra iniziale. In tutti i casi, tempestività, precisione nei motivi e prove documentali sono gli elementi chiave per impugnare con successo una cartella esattoriale derivante da multa stradale.
Conclusione
Impugnare una cartella esattoriale per una multa può sembrare complesso, ma la legge offre al debitore diversi strumenti di tutela, equilibrando il diritto alla riscossione dell’ente con le garanzie difensive. Dal punto di vista del debitore, conoscere questi strumenti è fondamentale: può fare la differenza tra pagare somme non dovute e veder riconosciute le proprie ragioni in sede di giudizio.
In sintesi, se vi trovate con una cartella esattoriale da multa:
- Verificate subito le date (infrazione, notifiche, emissione cartella) per individuare possibili prescrizioni o decadenze.
- Esaminate la cartella nei suoi dettagli (intestazione, responsabile, importi) e recuperate i documenti della multa per cercare eventuali vizi.
- Non aspettate: se emergono motivi validi, agite entro 30 giorni con un ricorso al Giudice di Pace.
- Indicate tutti i motivi possibili (formali e sostanziali) nel ricorso, supportandoli con documenti e giurisprudenza.
- Chiedete la sospensione al giudice, per bloccare intanto la riscossione.
- Seguite la causa eventualmente con l’aiuto di un avvocato, per replicare alle difese delle controparti e far valere i vostri diritti.
- In parallelo, utilizzate l’autotutela quando opportuno (pagamento già effettuato, errore palese) ma senza far scadere i termini del ricorso.
- Dopo la sentenza, attivatevi per farla eseguire: sgravio della cartella se vincete, pagamento/rateizzo se perdete (per evitare guai maggiori).
Ricordate che, come ha affermato la Cassazione, “ogni atto successivo ad un provvedimento definitivo può essere gravato solo per vizi propri, salvo che l’atto presupposto non sia stato notificato”. Questa frase racchiude il concetto cardine: se avete avuto la notifica e non vi siete mossi, difficilmente potrete riaprire la questione; se invece non vi è stata data notizia dell’atto originario, la legge vi concede una seconda chance, purché la cogliate nei tempi e modi giusti.
Impugnare una cartella esattoriale per una multa è dunque possibile ed è un diritto del cittadino, ma va fatto con consapevolezza tecnica. Speriamo che questa guida avanzata, completa di fonti normative e giurisprudenziali aggiornate al 2025, vi abbia fornito quella consapevolezza, aiutandovi a orientarvi tra ricorsi, opposizioni e sentenze, per affrontare al meglio – e magari risolvere – la vostra situazione debitoria.
Fonti e riferimenti normativa e giurisprudenziale
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), art. 201 (notifica verbale 90 gg), art. 203 (ricorso al Prefetto 60 gg), art. 204 (procedimento Prefetto), art. 204-bis (ricorso Giudice di Pace), art. 209 (prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative).
- Legge 24/11/1981 n. 689, art. 28 (prescrizione 5 anni sanzioni amministrative).
- D.Lgs. 01/09/2011 n. 150, art. 6-7 (disciplina delle opposizioni a sanzioni amministrative e a verbali CdS; art. 7 specifico per CdS).
- Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1 comma 153 (decadenza 2 anni notifica cartella per sanzioni CdS).
- D.L. 31/12/2007 n. 248 conv. in L. 28/02/2008 n. 31, art. 36 comma 4-ter (obbligo indicazione responsabile procedimento su cartella, a pena di nullità).
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 7 (indicazioni obbligatorie negli atti della PA, richiamato per trasparenza).
- DPR 29/09/1973 n. 602, art. 25 (termine pagamento 60 gg cartella; provvedimento nuovo modello cartella), art. 49-50 (titolo esecutivo ruolo e intimazione di pagamento).
- Codice di Procedura Civile, art. 615 (opposizione all’esecuzione), art. 617 (opposizione agli atti esecutivi), art. 2943 e 2953 c.c. (interruzione prescrizione; termini di prescrizione dei titoli).
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22/09/2017, n. 22080 – ha statuito che l’opposizione a cartella per sanzione CdS conosciuta solo tramite essa va proposta ex art. 7 D.Lgs.150/11 entro 30 gg, non come 615 senza termine.
- Cassazione Civile, Sez. II, 23/10/2018, n. 26843 (ordinanza) – ha ribadito che in opposizione recuperatoria per mancata notifica del verbale, l’opponente deve contestare anche il merito della sanzione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Cassazione Civile, Sez. V, 07/06/2019, n. 15452 – in materia tributaria, principio generale di inammissibilità dell’impugnazione della cartella per vizi dell’atto precedente non opposto.
- Cassazione Civile, Sez. III, 20/07/2021, n. 20694 – ha affermato che per sanzioni amministrative (non CdS) l’opposizione a cartella deducendo notifica nulla del verbale va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
- Cassazione Civile, Sez. III, 02/07/2024, n. 18152 – ha chiarito che l’eccezione di prescrizione del credito da violazione CdS è motivo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo (anche dopo cartella definitiva), perché attiene all’esistenza del diritto di procedere alla riscossione.
- Cassazione Civile, Sez. VI, 04/02/2025, n. 2743 – ha statuito che se un avviso presupposto non impugnato diviene definitivo, la successiva cartella può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi dell’avviso, nemmeno deducendo invalidità di notifica se lo scopo è stato raggiunto (caso di accertamento soci-società).
- Corte Costituzionale, ordinanza 377/2007 – sul diritto di difesa e obbligo di responsabile procedimento nelle cartelle.
- Prassi e linee guida: Agenzia Entrate-Riscossione – Provvedimenti di approvazione nuovo modello di cartella (14/07/2017, 17/01/2022); sito AER per sospensione automatica cartelle indebite (L.228/2012).
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- L’importo è maggiorato da interessi e sanzioni illegittime
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- Se è una sanzione del Comune (es. multa stradale), devi presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella
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- Se la multa è già stata impugnata in passato e la cartella è irregolare, puoi fare opposizione all’esecuzione in Tribunale
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