Pignoramento Esattoriale Conto Corrente: Cosa Fare

Hai scoperto che il tuo conto corrente è stato pignorato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e ti stai chiedendo se puoi sbloccarlo, cosa devi fare subito e come difenderti legalmente? Non sai se è tutto regolare o se puoi opporlo e riavere accesso ai tuoi soldi?

Il pignoramento esattoriale del conto corrente è una delle misure più invasive che il Fisco può adottare, ma non sempre è legittimo. Se ci sono errori, vizi formali o violazioni dei tuoi diritti, puoi bloccarlo e in certi casi ottenere anche il rimborso delle somme già trattenute.

Cos’è il pignoramento esattoriale del conto corrente?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione ordina alla banca di bloccare le somme presenti sul tuo conto, per poi trasferirle all’ente creditore a copertura del debito.

Quando può scattare?
Il pignoramento può partire senza autorizzazione del giudice, ma solo se:
È stata notificata una cartella esattoriale o un avviso esecutivo
Sono trascorsi almeno 60 giorni senza pagamento né ricorso
– È stato inviato un preavviso di fermo, ipoteca o pignoramento almeno 30 giorni prima

Cosa succede quando il conto viene pignorato?
– La banca blocca tutte le somme disponibili fino a concorrenza del debito
– Il denaro non è immediatamente trasferito, ma rimane congelato per 60 giorni
– In questo periodo puoi impugnare l’atto e bloccare l’esecuzione
– Dopo i 60 giorni, se non c’è opposizione, l’importo viene girato all’Agenzia

Come puoi difenderti dal pignoramento del conto?
– Verifica se hai ricevuto regolarmente la notifica della cartella o dell’avviso esecutivo
– Controlla se è stato rispettato il termine minimo di 60 giorni prima del pignoramento
– Presenta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se ci sono vizi
– In caso di debiti complessi o situazione di crisi, puoi avviare una procedura di composizione della crisi o di sovraindebitamento, che blocca automaticamente il pignoramento

Cosa puoi ottenere con l’opposizione?
Sospensione del pignoramento in tempi rapidi
Annullamento dell’atto esecutivo, se illegittimo
– In alcuni casi, rimborso delle somme già versate
– Riduzione del debito o accordi di rientro più sostenibili

Cosa NON devi fare mai?
– Ignorare la comunicazione della banca: il pignoramento è già in atto
– Prelevare o movimentare somme dal conto dopo il pignoramento: rischi reati
– Accettare il blocco senza verificare la legittimità degli atti precedenti
– Aspettare che scadano i termini per l’opposizione: dopo è molto più difficile difendersi

Il pignoramento del conto si può bloccare. Ma serve agire subito, con la strategia giusta.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa da pignoramenti esattoriali – ti spiega quando e come puoi fermare il pignoramento del conto corrente, cosa controllare, quali strumenti usare e come tutelare i tuoi risparmi da un’esecuzione aggressiva o illegittima.

Hai ricevuto una comunicazione di pignoramento dalla banca? Vuoi sapere se puoi bloccare tutto e difenderti?

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Introduzione

Il pignoramento esattoriale del conto corrente è una procedura di riscossione coattiva attivata dall’Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia) per recuperare crediti fiscali non pagati, prelevando le somme direttamente dal conto bancario del debitore. Si tratta di un’azione spesso rapida e senza preavviso, che può mettere in grave difficoltà economica sia i privati cittadini che le imprese. A differenza del pignoramento ordinario (tra privati), quello esattoriale segue regole speciali dettate dalla normativa fiscale italiana (D.P.R. 602/1973) e consente all’ente pubblico di agire senza necessità di autorizzazione del giudice, tramite un atto diretto notificato alla banca.

Questa guida – aggiornata a giugno 2025 – offre un’analisi avanzata dal punto di vista del debitore sulle norme, le procedure, le tutele e le strategie di difesa in caso di pignoramento esattoriale su conto corrente.

Tratteremo inizialmente cos’è e come funziona il pignoramento esattoriale sul conto corrente, illustrando il quadro normativo di riferimento e le fasi procedurali dall’iscrizione a ruolo fino al blocco e all’assegnazione delle somme. Successivamente analizzeremo in dettaglio i limiti di pignorabilità a tutela del debitore (come la protezione del minimo vitale, il trattamento di stipendi e pensioni accreditati in banca, i conti cointestati e altre fattispecie particolari). Verranno esaminati gli strumenti pratici su cosa fare – dal pagamento o rateizzazione del debito, alle possibili opposizioni legali e altri rimedi (come le procedure da sovraindebitamento) – per reagire al pignoramento e salvaguardare i propri diritti.

Ampio spazio sarà dedicato alle ultime novità normative e giurisprudenziali: in particolare, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) che hanno accelerato le procedure di riscossione (ad es. accertamento esecutivo senza cartella e “pignoramento sprint” dei tributi locali), nonché le più recenti sentenze di legittimità che incidono sulla materia (ad es. pronunce della Corte di Cassazione su limiti di pignorabilità e vizi degli atti esattoriali). Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi e FAQ (Domande e Risposte) per chiarire i dubbi più comuni, il tutto orientato a fornire un riferimento completo per chi deve affrontare un pignoramento sul proprio conto corrente.

Cos’è il pignoramento esattoriale del conto corrente

Il pignoramento esattoriale è una forma di esecuzione forzata attivata dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, indicata di seguito come AdER) per riscuotere coattivamente somme dovute per tributi, contributi o altre entrate iscritte a ruolo. In particolare, il pignoramento presso terzi su conto corrente è la procedura con cui AdER blocca e si fa assegnare i crediti del debitore detenuti da un terzo, ossia le somme depositate sul conto bancario o postale intestato al debitore. In sostanza la banca (o Poste) viene “pignorata” in quanto terzo detentore di denaro del debitore, e diventa tenuta a congelare e poi versare al Fisco le somme fino a concorrenza del debito.

Questa forma di pignoramento rappresenta una sottocategoria del pignoramento presso terzi disciplinato dal codice di procedura civile, ma con importanti deroghe e poteri speciali riconosciuti all’esattore pubblico. Infatti, ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, AdER può procedere con un “pignoramento diretto” sul conto, senza necessità di autorizzazione del giudice e senza le formalità di un’udienza. L’atto di pignoramento esattoriale non contiene la citazione in tribunale tipica dell’art. 543 c.p.c., bensì un ordine immediato rivolto al terzo (banca) di pagare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione. In pratica, non interviene il giudice dell’esecuzione nella fase iniziale: l’ente di riscossione può intimare al terzo di versare l’importo dovuto entro termini prefissati (vedremo in dettaglio i termini più avanti), rendendo la procedura molto più celere rispetto al pignoramento ordinario.

Va chiarito che il pignoramento esattoriale può essere utilizzato solo per crediti di natura pubblica (es. imposte, tasse, multe, contributi previdenziali, etc.) affidati ad AdER per la riscossione. I creditori privati (banche, finanziarie, aziende o privati cittadini) non possono avvalersi di questa procedura speciale, ma devono seguire il rito ordinario del pignoramento presso terzi ex artt. 543 c.p.c. e seguenti, con l’intervento di un ufficiale giudiziario e del giudice.

Riassumendo le caratteristiche chiave del pignoramento esattoriale del conto corrente:

  • È attivato dall’Agente pubblico (AdER) per crediti fiscali o assimilati, non da creditori privati.
  • Si basa su norme speciali (D.P.R. 602/1973) che derogano alle regole del codice di procedura civile nella misura in cui accelerano la procedura. Laddove le norme speciali non disciplinano, si applicano comunque le regole ordinarie compatibili.
  • Non richiede il precetto né l’intervento preliminare del giudice: dopo la notifica della cartella di pagamento o di un avviso esecutivo (titolo esecutivo), decorsi i termini di legge AdER può procedere direttamente senza emettere un ulteriore atto di precetto. È però richiesta, in alcuni casi, un’intimazione di pagamento come avviso finale (ne parleremo più avanti).
  • L’atto di pignoramento è emesso da AdER stesso (anche da funzionari non abilitati ufficiali della riscossione, grazie all’art. 72-bis, co.1-bis) e viene notificato contemporaneamente al debitore e al terzo (banca).
  • L’atto contiene l’ordine alla banca di congelare e poi versare le somme dovute al debitore fino a copertura del credito erariale. La banca è obbligata per legge a eseguire questo ordine, bloccando le disponibilità del conto fino all’importo indicato, e impedendo al correntista di disporne.
  • Se il terzo non ottempera (es. la banca non blocca o non versa), AdER può procedere con misure sanzionatorie e la banca può essere considerata direttamente responsabile in base all’art. 72, co.2 DPR 602/73. In pratica, il mancato rispetto dell’ordine può esporre la banca a dover pagare essa stessa il dovuto (analogamente a quanto accade nel pignoramento ordinario ex art. 546 c.p.c.).
  • La procedura è rapida: non vi è un’udienza di comparizione del terzo davanti al giudice come nell’ordinario. Per la maggior parte dei crediti (tranne stipendi, v. infra) il terzo deve semplicemente trasmettere ad AdER una dichiarazione sull’esistenza di somme e attendere le istruzioni. L’assegnazione delle somme al creditore pubblico avviene senza un provvedimento del giudice, ma su impulso stesso di AdER dopo il termine di legge (se il debitore non paga nel frattempo).

È importante evidenziare che, nonostante la mancanza di un controllo giudiziario iniziale, il pignoramento esattoriale deve comunque rispettare una serie di limiti e garanzie previste sia dalla legge speciale che dal codice di procedura civile (richiamato in parte dalla stessa normativa fiscale). Ad esempio, rimangono valide le tutele sui beni impignorabili e sui limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.), così come la necessità che l’atto contenga le informazioni fondamentali sul credito. In mancanza di tali requisiti, il debitore potrà far valere le sue ragioni con apposite opposizioni davanti al giudice dell’esecuzione (come vedremo nella sezione sulle tutele e opposizioni).

In sintesi, il pignoramento del conto corrente da parte di AdER è un procedimento potente e temuto, perché consente al Fisco di “entrare” nei conti bancari dei contribuenti e prelevarne i fondi dovuti. La sua efficacia è accentuata dall’utilizzo sempre più intensivo di strumenti informatici e banche dati: AdER può oggi individuare rapidamente i rapporti finanziari dei debitori (grazie all’Anagrafe dei conti) e attivare in tempi brevi i pignoramenti telematici. Questo ha portato, specialmente negli ultimi anni, a un aumento dei casi di conti bloccati dall’oggi al domani, destando preoccupazioni per le garanzie dei debitori e spingendo la giurisprudenza a intervenire su alcuni aspetti critici (ad es. imponendo maggiore trasparenza negli atti, come nel caso Cass. n. 26519/2017 di cui diremo).

Nei paragrafi successivi illustreremo passo per passo la normativa e la procedura, quindi i limiti e strumenti di difesa che il debitore ha a disposizione quando subisce un pignoramento esattoriale sul proprio conto corrente.

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo del pignoramento esattoriale su conto corrente è delineato principalmente da:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in particolare le disposizioni del Titolo II – Riscossione coattiva. Le norme chiave sono:
    • l’art. 49 DPR 602/1973, che stabilisce che l’Agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, deve procedere ad esecuzione forzata (e può scegliere il rito speciale ex DPR 602/73 oppure quello ordinario ex c.p.c.);
    • gli artt. 72 e 72-bis DPR 602/1973, che disciplinano il pignoramento dei crediti verso terzi. L’art. 72 stabilisce, tra le altre cose, alcune tutele (ad esempio richiama i limiti del codice di procedura civile e prevede che non si possa pignorare l’ultimo stipendio o pensione sul conto). L’art. 72-bis, introdotto e modificato da varie riforme (L. 244/2007, DL 78/2010, DL 16/2012), consente il pignoramento diretto da parte di AdER. Esso prevede che l’atto di pignoramento presso terzi possa contenere l’ordine di pagamento diretto al concessionario, in luogo della citazione in tribunale:
      • entro 15 giorni dalla notifica, per le somme già esigibili mature al momento dell’atto (secondo altre fonti, il termine pratico applicato è 60 giorni, come vedremo);
      • alle rispettive scadenze future, per le somme non ancora esigibili al momento (es. stipendi mensili che maturano dopo).
        In altri termini, questa norma autorizza AdER a notificare un atto che blocca subito le somme presenti sul conto e vincola i pagamenti futuri, ordinando alla banca di trasferirli ad AdER senza passare dal giudice. L’art. 72-bis inoltre (comma 1-bis) permette che l’atto sia sottoscritto anche solo in forma stampata dall’Agente della riscossione (quindi da dipendenti non ufficiali della riscossione).
      Nota: L’art. 72-bis fa salva la disciplina per i crediti pensionistici e richiama espressamente i commi 4, 5 e 6 dell’art. 545 c.p.c. – ciò significa che per stipendi e pensioni valgono i limiti di pignorabilità previsti dal codice civile (come la quota massima di un quinto e il minimo vitale impignorabile). Su questi importanti limiti torneremo in dettaglio più avanti.
    • l’art. 72-ter DPR 602/1973, inserito successivamente, che specifica in modo ancor più dettagliato i limiti di pignoramento per stipendi e salari da parte di AdER, sostanzialmente allineandoli alle percentuali ridotte introdotte nel 2015 nel codice di procedura civile. Ad es., prevede formalmente la regola del decimo, settimo o quinto a seconda delle fasce di importo dello stipendio (inferiore a 2.500 €, tra 2.500 e 5.000 €, oltre 5.000 €). Si tratta di una norma di coordinamento per garantire che anche nel pignoramento fiscale le percentuali di prelievo sullo stipendio siano identiche a quelle dei creditori privati.
    • l’art. 50 DPR 602/1973, che richiede la notifica di una intimazione ad adempiere prima di iniziare l’esecuzione, qualora sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Questa intimazione dà al debitore un ultimo termine (5 giorni) per pagare, analogamente a un precetto rinnovato, pena l’avvio del pignoramento. Se l’agente non rispetta questo obbligo (cioè procede dopo lungo tempo senza intimazione), l’atto esecutivo può essere viziato.
  • Codice di Procedura Civile (c.p.c.), in quanto molte norme civilistiche sull’esecuzione presso terzi si applicano anche alla riscossione esattoriale, se compatibili e non derogate dal DPR 602/73. In particolare:
    • gli artt. 543 e segg. c.p.c. sul pignoramento presso terzi, che dettano forma e contenuto dell’atto di pignoramento (es. indicazione dettagliata del credito per cui si procede, ingiunzione al debitore, invito al terzo a dichiarare ciò che deve);
    • l’art. 545 c.p.c., che stabilisce le limiti di pignorabilità per varie tipologie di crediti (stipendi, pensioni, ecc.) e le soglie di impignorabilità (es. pensione minima, ultimo stipendio in conto);
    • gli artt. 546–548 c.p.c., sulle obbligazioni del terzo pignorato e sulla sua dichiarazione (nel pignoramento esattoriale, come detto, non c’è un’udienza, ma il terzo è comunque tenuto a comunicare ad AdER l’eventuale esistenza di somme dovute al debitore);
    • gli artt. 615, 617, 619 c.p.c., che disciplinano rispettivamente le opposizioni del debitore all’esecuzione e agli atti esecutivi, e l’opposizione di terzo, rimedi processuali cruciali per far valere in sede giudiziale eventuali vizi o illegittimità del pignoramento esattoriale.
  • Leggi e decreti recenti (2016–2025) che hanno riformato la riscossione:
    • Il D.L. 193/2016 (conv. in L. 225/2016) che ha soppresso Equitalia e istituito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017, portando alcune modifiche procedurali e integrando la riscossione nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate.
    • Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2020-2021) che, pur non modificando direttamente le norme del pignoramento, ha introdotto strumenti di esdebitazione e procedure che possono incidere anche sui debiti fiscali (come accenneremo in seguito a proposito delle tutele per i debitori in gravi difficoltà).
    • La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha previsto la graduale estensione dell’accertamento esecutivo per i tributi locali, poi attuata nel 2022-2023.
    • La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha segnato una svolta importante: essa ha generalizzato il meccanismo dell’accertamento esecutivo per i tributi erariali e locali, eliminando in molti casi la necessità della cartella esattoriale e consentendo al Fisco di procedere al pignoramento dopo 60+30 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento non impugnato. Inoltre, ha introdotto il cosiddetto “pignoramento sprint” per i Comuni, che consente dal 2025 di eseguire pignoramenti per tributi locali (IMU, TARI) già entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, riducendo di 120 giorni i tempi previsti prima.
    • Ulteriori provvedimenti e circolari attuative di AdER, come ad esempio le direttive interne che impongono (in attuazione di un DL del 2013) che per i debiti di importo modesto (fino a 1.000 €) non si proceda subito a pignoramenti o ipoteche, ma si attenda almeno 120 giorni inviando prima un sollecito bonario al debitore. Questa misura di “tregua” per piccoli debiti, già in vigore da alcuni anni, è stata confermata anche nelle prassi recenti per evitare azioni esecutive sproporzionate.

In sintesi, la normativa combina regole speciali (DPR 602/73 e leggi di riforma) con i principi generali del codice di procedura civile, assicurando da un lato efficacia alla riscossione coattiva, dall’altro un bilanciamento con i diritti del debitore. Come vedremo, la cornice normativa è stata ulteriormente arricchita dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, Corti di merito e anche interventi della Corte Costituzionale) che ha chiarito alcuni aspetti applicativi e in taluni casi ha sancito annullamenti di atti esattoriali non conformi ai requisiti di legge (ad esempio per mancanza di dettagli sul credito, v. Cass. 26519/2017). Nella prossima sezione esamineremo passo dopo passo la procedura del pignoramento esattoriale, così come delineata dalle norme sopra richiamate.

Procedura: dalla cartella al blocco del conto

Vediamo ora come si svolge concretamente la procedura che porta al pignoramento del conto corrente da parte di AdER, elencando i vari passaggi previsti e i relativi tempi. Partiremo dalla formazione del titolo esecutivo (cartella o atto esecutivo) fino all’assegnazione delle somme pignorate. È fondamentale comprendere queste fasi per sapere quando e come il debitore può intervenire e quali termini deve rispettare per far valere i propri diritti.

1. Iscrizione a ruolo e notifica della cartella o avviso di accertamento esecutivo

Il primo atto del procedimento è la formazione del titolo esecutivo in mano all’Agente della riscossione. Questo può avvenire in due modi:

  • Cartella di pagamento: per la maggior parte delle entrate fino al 2022-2024, l’ente impositore (Agenzia Entrate, INPS, Comune ecc.) dopo aver accertato il debito iscrive a ruolo l’importo dovuto. AdER notifica quindi al contribuente una cartella esattoriale, che intima il pagamento entro 60 giorni. La cartella vale come titolo esecutivo se non viene pagata né contestata nei termini. È un atto fondamentale: senza la regolare notifica della cartella, le successive azioni esecutive sarebbero nulle (salvo nei casi in cui la legge consente di evitarla, vedi accertamento esecutivo).
  • Avviso di accertamento esecutivo: come novità recente, per i tributi erariali (es. IRPEF, IVA, IMU, ecc.) dal 2020 in poi gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate diventano essi stessi titoli esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica, senza necessità di cartella. Dal 2025 questa modalità è stata generalizzata: la Legge di Bilancio 2025 ha previsto che dopo un avviso di accertamento non pagato né impugnato, trascorso il termine di 60 giorni l’atto diviene immediatamente esecutivo; dopodiché bastano ulteriori 30 giorni per permettere al Fisco di iniziare il pignoramento di beni, conti, stipendi, ecc.. Ciò significa “addio alla cartella” per molte entrate: il contribuente riceve direttamente l’accertamento e se non reagisce in 2 mesi, quello stesso atto vale come cartella e precetto.

In entrambi i casi, il debitore ha inizialmente la possibilità di pagare volontariamente o impugnare l’atto:

  • Pagamento o ricorso (fase volontaria/contensiosa): Entro 60 giorni dalla notifica, il debitore può pagare l’importo richiesto (anche chiedendo eventualmente una rateizzazione in questa fase) oppure proporre ricorso: davanti alla Commissione Tributaria per tributi (ora rinominata Corte di Giustizia Tributaria) o al giudice competente per altre entrate (es. sanzioni amministrative davanti al giudice ordinario). Se il debitore impugna l’atto e ottiene una sospensione, la riscossione coattiva non può partire finché pende il giudizio (salvo che chieda comunque una garanzia). Se invece non fa nulla entro 60 giorni, il debito diviene definitivo ed esecutivo.

Trascorsi i 60 giorni senza pagamento né ricorso, AdER può attivare la riscossione forzata. Attenzione: per i debiti tributari notificati dal 2023 in poi con avviso esecutivo, non riceverete più alcuna cartella separata; dovete considerare l’accertamento stesso come preludio all’esecuzione. Anche per alcuni enti locali che hanno adottato l’ingiunzione fiscale (ex RD 639/1910) ora vale l’accertamento esecutivo in 60 giorni. Dunque il panorama attuale vede un’accelerazione: dal 2025 AdER può saltare un passaggio e procedere in tempi più brevi al pignoramento (90 giorni dopo l’avviso, invece dei 6-8 mesi che passavano con la cartella).

2. Sollecito e intimazione di pagamento (preavviso immediato prima dell’esecuzione)

Se il debitore non paga nei 60 giorni, l’Agente della riscossione può tecnicamente iniziare subito le azioni esecutive. Tuttavia, la legge e le prassi prevedono talora un passo intermedio: l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73.

  • Intimazione (art. 50 co.2): È un atto (una sorta di ultimatum) che AdER deve notificare al debitore quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella (o avviso) senza che si sia proceduto ad esecuzione. Questo succede spesso nei casi in cui la cartella è rimasta ineseguita per molto tempo. L’intimazione contiene un richiamo al debito e dà al debitore un termine di 5 giorni per pagare prima di procedere. Nel gergo, svolge la stessa funzione di un “precetto rinnovato” nel processo civile. Se dopo 5 giorni non avviene il pagamento, AdER può iniziare il pignoramento.
  • Preavvisi per misure cautelari: Da non confondere con l’intimazione, esistono obblighi di preavviso per azioni cautelari come il fermo auto o l’ipoteca. Ad esempio, per il fermo amministrativo su un veicolo, AdER invia un preavviso di fermo dando 30 giorni al debitore; per l’ipoteca su un immobile, similmente un preavviso con 30 giorni di tempo. Inoltre, per debiti sotto 1.000 €, come accennato, AdER attende almeno 120 giorni inviando un avviso bonario per posta semplice prima di qualsiasi atto cautelare. Queste regole tuttavia riguardano fermi e ipoteche; per il pignoramento del conto corrente non vi è per legge un “preavviso di pignoramento” specifico obbligatorio (salvo l’intimazione se più di un anno). In molti casi pratici, quindi, il debitore scopre il pignoramento del conto solo a blocco avvenuto, perché al di là degli atti formali (cartella e intimazione se prevista) non arriva un avviso dedicato sul conto.

In sintesi: se il pignoramento viene avviato entro un anno dalla cartella, AdER può procedere senza intimazione (salvo avvisi facoltativi interni). Se invece è passato molto tempo, riceverete questa intimazione 5 giorni prima. In ogni caso, è buona norma controllare periodicamente la propria posizione debitoria (es. tramite estratto di ruolo online) perché la mancanza di un preavviso specifico non rende illegittimo il pignoramento se la legge non lo richiede in quello scenario.

Da notare che l’intimazione di pagamento, una volta notificata, ha validità di 180 giorni: se AdER non esegue pignoramenti entro 6 mesi da essa, dovrà notificarne un’altra (analogia con scadenza del precetto, art. 481 c.p.c.). Quindi spesso dopo l’intimazione AdER si attiva in tempi brevi.

3. Atto di pignoramento presso terzi – notifica alla banca e al debitore

Trascorsi i termini sopra detti, AdER può finalmente emettere l’atto di pignoramento vero e proprio rivolto alla banca (o Poste) dove il debitore ha il conto. Questo atto, redatto ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/73, ha un contenuto in parte diverso dal pignoramento presso terzi ordinario.

Contenuto dell’atto: deve indicare:

  • L’ingiunzione al debitore di astenersi da atti dispositivi sui crediti pignorati (anche se materialmente l’ingiunzione in un pignoramento esattoriale è spesso una formula visto che il debitore non “tocca” i soldi bloccati in banca).
  • Il dettaglio del credito per cui si procede: qui, la Cassazione ha insistito che l’atto deve specificare quali cartelle o avvisi compongono il debito, le date e gli importi. Non basta dire in modo generico “tributi dovuti” o indicare il totale cumulativo. AdER per molti anni usava diciture sommarie (“Tributi/Entrate” senza elenco analitico) e ciò è stato ritenuto non sufficiente: Cass. civ. n. 26519/2017 ha sancito la nullità del pignoramento AdER che non riporti il dettaglio delle singole iscrizioni a ruolo sottostanti. Oggi dunque l’atto deve elencare le cartelle esattoriali (o intimazioni) con relativi numeri e date di notifica, in modo che il debitore capisca chiaramente l’origine del debito.
  • L’ordine di pagamento al terzo (banca): questa è la particolarità. Invece di citare la banca in tribunale a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., l’atto le intima di pagare direttamente ad AdER le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del debito indicato. L’ordine specifica due situazioni:
    • per le somme già esigibili (già presenti sul conto al momento della notifica), la banca deve tenerle bloccate e poi versarle ad AdER trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto (la norma parla di 15 giorni, ma in pratica nelle procedure AdER si concede il termine di 60 giorni, speculare al tempo dato al debitore per pagare ed evitare l’esecuzione – su ciò vedi oltre).
    • per le somme future dovute al debitore (es. nuovi accrediti di stipendio mentre l’atto è pendente), di versarle alle scadenze previste. In pratica, se sul conto affluiscono crediti periodici (stipendi mensili, pensioni), l’ordine copre anche quelli, vincolandoli mano a mano che maturano.
  • L’indirizzo PEC di AdER a cui la banca deve inviare la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. (sebbene non ci sia udienza, il terzo formalmente dovrebbe comunicare se e cosa detiene per il debitore). Spesso AdER richiede alla banca la “dichiarazione stragiudiziale” prevista dall’art. 75-bis DPR 602/73 anche prima di notificare il pignoramento, per essere certo dei conti da colpire.
  • Gli importi dovuti (capitale, sanzioni, interessi, compensi di riscossione, spese) e le norme di legge applicate. L’atto inoltre menziona che, in caso di inadempienza del terzo all’ordine, si applicherà l’art. 72 comma 2 DPR 602/73 (cioè se la banca non blocca/paga, AdER può agire esecutivamente contro di essa).

Notifica: L’atto di pignoramento viene notificato simultaneamente sia al terzo (banca/poste) sia al debitore. La notifica avviene di solito a mezzo PEC per la banca e a mezzo PEC o raccomandata per il debitore (o messo notificatore, se necessario). Da quel momento, il conto è formalmente pignorato. La banca, appena ricevuto l’atto, è obbligata a congelare le somme disponibili fino all’ammontare indicato del debito. Ciò significa che il correntista non può più disporre di quei soldi: generalmente l’intero saldo (fino al dovuto) viene bloccato, salvo la quota impignorabile per legge (ultimo stipendio, minimo vitale – vedi sezione successiva per dettagli). Il cliente di solito viene informato dalla banca stessa del blocco (ad es. con una comunicazione di “conto pignorato”); spesso lo scopre perché non riesce a effettuare pagamenti e contatta la banca, la quale spiega che c’è un pignoramento da AdER.

Effetti e termini: Una volta notificato il pignoramento, cosa succede? Ci sono alcuni termini temporali importanti da tenere presente:

  • 60 giorni per il pagamento del debitore: in genere l’atto AdER – pur essendo immediatamente esecutivo – lascia al debitore un ultimo margine di 60 giorni per regolarizzare la posizione. Infatti, se entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento il debitore paga integralmente il debito, oppure lo definisce con una rateizzazione accordata (con pagamento della prima rata), il pignoramento viene revocato prima che le somme siano trasferite. AdER in pratica sospende la procedura in attesa di vedere se il contribuente reagisce: questo anche per evitare eventuali opposizioni e dare una chance finale (il termine di 60 giorni corrisponde anche al tempo massimo entro cui proporre opposizione agli atti, secondo alcune pronunce). Dunque, il debitore ha 60 giorni di tempo dal blocco per trovare una soluzione (pagare, fare ricorso, chiedere dilazione).
  • 60 giorni per il terzo prima di versare: di riflesso, la banca non deve versare immediatamente i soldi ad AdER. Attende istruzioni. Se entro 60 giorni AdER non comunica l’avvenuto pagamento o altre sospensioni, la banca dovrà eseguire l’ordine e girare le somme bloccate ad AdER, fino a copertura del debito. In sostanza, passati due mesi il sequestro diventa incasso per il Fisco. Nella prassi, AdER trasmette una disposizione di addebito all’istituto e il conto viene addebitato dell’importo pignorato che viene trasferito su un conto di tesoreria dell’ente riscossore. Il debitore riceverà quietanza dell’avvenuto pagamento coattivo. Se il saldo sul conto era inferiore al debito, la banca trasferirà tutto il saldo disponibile; il residuo del debito resterà insoluto e AdER potrà intraprendere ulteriori azioni su altri beni o future entrate.
  • Dichiarazione della banca: in teoria, secondo il combinato degli artt. 72-bis DPR 602 e 543–547 c.p.c., la banca dovrebbe fornire una dichiarazione sulle somme presenti (o se il conto esiste, con che saldo, etc.). Nel pignoramento ordinario ciò avviene davanti al giudice o per lettera entro 10 giorni. Nel pignoramento AdER, spesso la banca risponde direttamente ad AdER (specie se non c’è nulla da bloccare). Se non lo fa, la giurisprudenza ritiene che si possa procedere lo stesso (silenzio-assenso). In pratica questo aspetto non coinvolge attivamente il debitore, ma può avere rilevanza se ad esempio la banca non distingue le nature delle somme (stipendi, etc. – vedi oltre la tutela del minimo vitale).
  • Assegnazione delle somme: nel pignoramento esattoriale non c’è un’udienza di assegnazione con provvedimento del giudice. Trascorsi i termini, l’assegnazione è automatica in virtù dell’ordine contenuto nell’atto di pignoramento stesso. Dunque non aspettatevi un provvedimento formale del tribunale: la somma sarà prelevata e bonificata ad AdER senza ulteriore avviso dopo i 60 giorni, a meno che non intervenga nel frattempo un evento sospensivo (pagamento, accordo, opposizione con sospensione). Se per ipotesi la banca tardasse a versare, AdER potrebbe applicare l’art. 72 co.2 DPR 602/73, ossia procedere nei confronti della banca stessa per ottenere il dovuto (rendendola responsabile in solido).

Conclusione della procedura: Una volta effettuato il versamento, il pignoramento si chiude (limitatamente a quell’atto). AdER di solito notifica un atto di revoca del pignoramento sia al debitore che alla banca, confermando l’estinzione della procedura. Questa revoca è formalizzata con una comunicazione che cita l’avvenuto saldo (o la prima rata pagata, in caso di rateazione) e dichiara estinto il pignoramento. A quel punto la banca sblocca eventuali somme eccedenti rimaste sul conto e il rapporto torna disponibile al correntista.

Da quanto sopra, si evince che il momento critico per il debitore è proprio entro quei 60 giorni dal pignoramento. È in quel lasso di tempo che occorre agire se si vuole evitare la perdita del denaro. Più avanti nella guida vedremo nel dettaglio cosa fare in quei 60 giorni (pagare, dilazionare, opporsi, ecc.). Prima però, è fondamentale conoscere bene quali limiti di legge esistono a tutela del debitore, perché può accadere che non tutti i soldi sul conto siano legittimamente pignorabili: ad esempio, se sul conto ci sono stipendio o pensione, la legge tutela una parte come “minimo vitale” impignorabile. Allo stesso modo, se il conto è cointestato con un soggetto estraneo al debito, non tutta la giacenza può essere toccata. Affrontiamo dunque questi limiti e tutele nella sezione successiva, poiché sono uno strumento importante di difesa per il debitore.

Limiti e tutele per il debitore nel pignoramento del conto

La legge italiana prevede significative tutele per il debitore sottoposto a esecuzione forzata, anche nella particolare ipotesi del pignoramento esattoriale. Tali tutele mirano a garantire mezzi di sussistenza al debitore e alla sua famiglia (minimum vitale), nonché a proteggere soggetti terzi (es. contitolari di conto) da indebite aggressioni del credito. In questa sezione analizzeremo i limiti di pignorabilità delle somme sul conto corrente – in particolare stipendi e pensioni – e i casi particolari come conti cointestati o somme assistite da vincoli di impignorabilità. Comprendere questi limiti è cruciale: se AdER o la banca li ignorano, il debitore può farli valere chiedendo lo sblocco delle somme impignorabili o impugnando l’atto esecutivo.

Protezione di stipendi e pensioni accreditati in conto (minimo vitale)

Una delle tutele più importanti è quella relativa ai crediti da lavoro e da pensione. Il legislatore ha stabilito che il debitore conservi una parte del proprio stipendio/pensione per le esigenze di vita, anche quando queste somme sono nel conto bancario. Due norme chiave operano insieme: l’art. 545 c.p.c. (valido per tutti i pignoramenti) e l’art. 72-ter DPR 602/73 (specifico per riscossione esattoriale, ma di fatto allineato al 545).

Le regole possono essere sintetizzate così:

  • Se lo stipendio o la pensione sono pignorati alla fonte (cioè presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico): in questo caso, direttamente la quota pignorabile (tipicamente 1/5) viene prelevata dalla busta paga o dalla pensione prima che arrivi al conto. La somma netta accreditata sul conto è già decurtata della parte pignorata. Pertanto, qualora AdER pignori anche il conto corrente, le somme che vi affluiscono da stipendio/pensione sono considerate già assoggettate a pignoramento e, secondo la giurisprudenza, non godono di ulteriori limiti: in pratica, se la trattenuta è avvenuta a monte, la rimanenza sul conto può essere pignorata senza restrizioni aggiuntive. (Questo punto è rilevante soprattutto nei casi di pignoramenti concorrenti: ad esempio, un creditore privato blocca lo stipendio al 20% e AdER in parallelo pignora il conto dove arriva l’80% residuo – di norma quell’80% non è più protetto come stipendio perché altrimenti si avrebbe una doppia esenzione).
  • Se stipendio o pensione non sono già pignorati alla fonte, ma arrivano integralmente sul conto e poi interviene il pignoramento del conto stesso: qui scatta la tutela dell’ultimo stipendio e del minimo vitale. In base all’art. 545 c.p.c. comma 7 e seguenti, le somme da lavoro dipendente o pensione accreditate sul conto prima del pignoramento possono essere pignorate solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. L’assegno sociale nel 2024 è pari a circa €534,41 mensili, il triplo è ~€1.603,23. Ciò significa che, al momento in cui la banca riceve l’atto di pignoramento:
    • Se sul conto c’è l’ultimo stipendio/pensione appena accreditato (diciamo di € X), il “minimo vitale” impignorabile è €1.603 circa; solo l’eventuale eccedenza oltre tale importo può essere congelata e prelevata. Se ad esempio il conto contiene €2.000 provenienti dallo stipendio del mese, la banca dovrà lasciare €1.603 al debitore e potrà bloccare solo i restanti ~€397. Se lo stipendio era €1.500, essendo sotto la soglia, non si può pignorare nulla (perché l’intera somma rientra nel triplo dell’assegno sociale).
    • Questa regola vale per ciascun accredito stipendiale/pensionistico precedente al pignoramento. In pratica, se il conto aveva accumulato più mensilità risparmiate, si guarda all’importo globale ma nei limiti delle frazioni impignorabili. La Corte di Cassazione ha chiarito che il limite del triplo assegno sociale si applica alle somme identificabili come pensione/stipendio già versate sul conto. Quindi bisogna poter distinguere tali somme (di solito lo si fa guardando gli accrediti con causale stipendio/pensione negli estratti conto).
    • Esempio: conto con saldo €5.000, di cui €2.000 provenienti da stipendi degli ultimi mesi e €3.000 da altri introiti. In sede di pignoramento, la parte stipendiale godrà della protezione: i primi €1.603 di quei €2.000 non si toccano, solo ~€397 sono pignorabili sugli stipendi. La parte di altri introiti (€3.000) è invece pignorabile integralmente salvo altri limiti. La banca in pratica dovrebbe separare contabilmente le somme per applicare i limiti pro-quota.
    • Stipendi/pensioni accreditati dopo la notifica del pignoramento: in tal caso, si applicherà la regola standard del pignoramento presso terzi di crediti futuri: ovvero sul nuovo stipendio che verrà accreditato, AdER potrà trattenere la quota di 1/5 (o 1/7, 1/10 a seconda dell’importo, come da art. 545 c.p.c. e 72-ter DPR 602). Quindi, se arriva lo stipendio successivo, la banca dovrebbe girarne il 20% (o la percentuale applicabile) ad AdER e lasciare il resto al debitore. Questa situazione però in genere viene gestita pignorando direttamente il datore di lavoro in parallelo, perché operativamente è più semplice prelevare alla fonte i futuri stipendi. Se invece AdER insiste sul conto, il vincolo sulle “somme alle rispettive scadenze” va letto così: ogni stipendio futuro in entrata sarà bloccato solo nella misura pignorabile, lasciando il resto. Fortunatamente, la giurisprudenza ha anche affermato che il creditore non può aggirare i limiti retroattivamente: non si può prendere più di un quinto di uno stipendio già maturato fingendo che sul conto non valga il limite. Ad esempio, Trib. Roma 24.10.2019 ha ordinato la restituzione al debitore di quanto eventualmente bloccato oltre la quota pignorabile, sancendo che “Il creditore non può lucrare oltre il quinto dello stipendio accreditato dopo il pignoramento né aggredire retroattivamente somme protette”.

In sintesi, per stipendi e pensioni su conto corrente:

  • Ultima mensilità accreditata prima del pignoramento: non si tocca fino a 3× assegno sociale (~€1.603), solo l’eccedenza viene pignorata. Questo vale in ogni caso, anche per pignoramenti di creditori privati. L’art. 545 c.p.c. comma 8 prevede inoltre che “l’ultimo stipendio o salario accreditato sul conto corrente non può mai essere pignorato (frase riportata spesso nelle guide), il che garantisce al debitore almeno quella mensilità per le necessità immediate. In pratica, se il pignoramento arriva quando è appena stato versato lo stipendio del mese, la banca deve lasciarlo interamente disponibile fino a concorrenza della soglia di legge (che di solito copre l’intero importo del mese medio).
  • Somme stipendiali/pensionistiche pregresse: per quelle già accumulate nel conto (oltre l’ultima), si applica la soglia del triplo assegno sociale ma una tantum. Se il debitore ha lasciato sul conto più mensilità e la somma eccede 3×assegno sociale, la parte eccedente è pignorabile (fino al debito). Ciò significa che accumulare troppi stipendi sul conto può far perdere la protezione oltre quella soglia. Ad esempio Cass. civ. Sez. III, n.17178/2020 ha confermato che “Il limite del triplo dell’assegno sociale si applica alle somme già accreditate sul conto, se identificabili come pensione o stipendio”.
  • Nuovi stipendi/pensioni accreditati dopo il pignoramento: soggiaciono al prelievo diretto della quota pignorabile (1/10, 1/7 o 1/5 a seconda delle fasce di importo). Dunque il debitore continuerà a ricevere sul conto solo la parte residua non pignorata di ciascuna mensilità successiva, finché il pignoramento non sarà chiuso.

Questi limiti sono inderogabili e automatici, ma nella pratica la banca potrebbe inizialmente bloccare tutto e attendere indicazioni. Sta al debitore muoversi per farli valere: cosa fare se la banca blocca l’intero stipendio/pensione? Si può presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per lo sblocco delle somme impignorabili, allegando estratto conto e prova che derivano da stipendio/pensione. Il giudice, verificata la natura delle somme, ordinerà alla banca di liberare la parte non pignorabile. Anche AdER in alcuni casi, ricevuta la dichiarazione della banca, può riconoscere di sua iniziativa la quota impignorabile (specie se evidente). Ma per sicurezza conviene attivarsi giudizialmente se serve. Cass. civ. Sez. III, n.2569/2017 ha chiarito che “il blocco indiscriminato dell’intero saldo del conto contenente somme da pensione viola l’art. 545 c.p.c. ed è illegittimo”: quindi il debitore ha pieno diritto a reclamare la parte protetta.

Riassumiamo con una tabella pratica i limiti di pignoramento su conto corrente per stipendi e pensioni (dati 2024):

Tipo di sommaQuando è accreditata rispetto al pignoramentoQuota pignorabile
Stipendio o pensione – già accreditati prima del pignoramentoSolo prima (saldo al momento del blocco)Solo la parte eccedente €1.603,23 (cioè oltre 3× assegno sociale). La quota fino a €1.603 circa è impignorabile e va lasciata al debitore.
Stipendio o pensione – accreditati dopo il pignoramentoOgni accredito successivo (futuri stipendi)Fino a 1/5 del netto (oppure 1/7 o 1/10 se stipendio netto rientra nelle fasce inferiori). In pratica la banca trattiene al massimo il 20% di ciascun nuovo stipendio, lasciando l’80% al debitore (o percentuale maggiore se stipendio basso).
Saldo misto (conto con somme da lavoro + altre entrate)Sempre (caso di accrediti vari)Si distingue la natura delle somme: la parte derivante da stipendio/pensione gode dei limiti suddetti (minimo vitale), le altre somme (es. affitti, vendita beni, risparmi diversi) sono pignorabili integralmente fino a concorrenza del debito.
Esempi pratici:
– Pensionato con assegno mensile €800, conto con €800 ultimo mese + €500 mese precedente (tot €1.300):prima del pignoramentoImpignorabile tutto (€1.300 < €1.603). La banca non deve bloccare nulla, pignoramento inefficace se sul conto c’erano solo quelle pensioni minime.
– Lavoratore con stipendio netto €2.000, conto con €2.000 ultimo accredito:prima del pignoramentoImpignorabili €1.603, pignorabile circa €397. Se debito >€397, quella è la sola somma che la banca può vincolare.
– Lavoratore con stipendio €2.000 che arriva sul conto ogni 15 del mese, pignoramento notificato il 1 del mese seguente:dopo il pignoramentoOgni nuovo stipendio subisce trattenuta max 1/5 = €400 (dato reddito >€2.500 mensile no, qui essendo €2.000 rientra in fascia 1/10? In realtà €2.000 < €2.500 ⇒ quota pignorabile 1/10 = €200). Quindi la banca a ottobre bloccherà €200 di €2.000 e lascerà €1.800 ogni volta.

Come si nota, la soglia di €1.603,23 (aggiornata al 2024) è cruciale: corrisponde a 3 volte l’assegno sociale mensile ed è considerata la riserva minima di sopravvivenza su eventuali somme salariali già depositate. Per le pensioni basse, esiste anche la regola generale che la pensione stessa, al momento del pagamento, non è pignorabile per la parte corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale (circa €801 nel 2024). Questo significa che se un pensionato percepisce €1.000 di pensione, in sede di pignoramento diretto su pensione (INPS) gli si può trattenere solo sulla parte eccedente ~€801, e comunque nei limiti del quinto. Ma nel conto corrente vale la regola già detta: se €1.000 sono sul conto, €800 restano impignorabili come minimo vitale.

Consigli pratici per il debitore: se si teme un pignoramento, è utile separare il conto su cui si riceve lo stipendio/pensione da altri conti dove tenete i risparmi. In questo modo, in caso di blocco, sarà più facile dimostrare che su quel conto c’erano solo somme da lavoro protette (evitando contestazioni) e l’eventuale danno sarà limitato. Inoltre, se la banca o AdER commettono errori e bloccano somme in eccesso, non esitate a interpellare subito un legale per presentare ricorso al giudice dell’esecuzione e ottenere la liberazione delle somme impignorabili: come visto, la legge e la Cassazione sono dalla parte del debitore su questo punto.

Conto corrente cointestato con un non debitore

Un’altra situazione frequente: il conto è cointestato tra il debitore e un’altra persona (ad esempio conto cointestato tra coniugi, o tra socio e società, ecc.), e solo uno dei cointestatari è soggetto al debito esattoriale. In tal caso, come funziona il pignoramento? La legge consente comunque di pignorare i beni in comunione o contitolarità, ma limitando l’esecuzione alla sola quota di spettanza del debitore.

Principi applicabili:

  • L’art. 599 c.p.c. prevede che il creditore possa pignorare beni indivisi anche se in comunione con terzi: ciò si applica ai conti cointestati (che tecnicamente sono contitolarità di un credito verso la banca). Quindi AdER può legittimamente notificare un pignoramento sul conto cointestato anche se l’altro intestatario non c’entra con il debito. Non occorre che tutti gli intestatari siano debitori; basta che uno lo sia.
  • Il principio di contitolarità e presunzione di comunione: il codice civile (art. 1854 c.c. e art. 1298 c.c.) stabilisce che, salvo prova contraria, nei rapporti interni tra cointestatari di un conto si presume che le somme appartengano in parti uguali ai titolari. Quindi, se due persone hanno un conto cointestato, in mancanza di evidenze diverse, ciascuno è titolare del 50% del saldo. Se sono tre intestatari, un terzo a testa, e così via. Questa è una presunzione iuris tantum: può essere superata con prova contraria (es. dimostrando che uno solo ha versato la quasi totalità dei fondi).
  • In base a tale presunzione, nel caso di pignoramento: il creditore (AdER) potrà soddisfarsi solo sulla quota del saldo presumibilmente appartenente al debitore. Dunque, se il conto è al 50% di un soggetto debitore e 50% del co-intestatario non debitore, l’importo massimo prelevabile sarà pari al 50% del saldo (sempre fatto salvo il limite del debito ovviamente). In pratica, se sul conto cointestato ci sono €10.000 totali, AdER potrà aspirare a prendere al massimo €5.000 (la metà attribuibile al debitore).
  • Procedura pratica: nonostante questa limitazione, all’atto pratico la banca congela il 100% del saldo all’arrivo del pignoramento. Lo fa per cautela, dato che non sa a priori la divisione interna. Sarà poi necessario un intervento del Giudice dell’esecuzione per sbloccare la quota spettante al co-intestatario estraneo. In genere, il co-intestatario non debitore può presentare un’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) sostenendo che la metà (o la quota che rivendica) delle somme è di sua esclusiva proprietà e chiederne lo svincolo. Oppure, anche più semplicemente, può comparire all’eventuale udienza (nel caso di pignoramento esattoriale però non c’è udienza, quindi serve proprio un’opposizione ad hoc) per far valere i propri diritti.
  • Giurisprudenza: I tribunali hanno più volte confermato che il pignoramento sul conto cointestato vincola solo la quota di spettanza del debitore. Ad esempio, una recente pronuncia (Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 7873/2020) ha ribadito che il creditore procedente su conto cointestato può soddisfarsi nei limiti della presunta quota di titolarità del debitore, salva la prova di una diversa ripartizione. E ancora Cass. Sez. III, n. 15805/2019: “In caso di conto cointestato a firma disgiunta, opera la presunzione legale di pari titolarità ex art. 1854 c.c.; pertanto, il creditore di uno degli intestatari può pignorare l’intero conto, ma il pignoramento avrà effetto solo limitatamente alla quota parte spettante al debitore, pari al 50%, salvo prova contraria”. In pratica consentono il pignoramento formale di tutto il conto (la banca deve bloccarlo in toto), ma in sede di assegnazione il giudice dovrebbe disporre solo la metà al creditore e lasciare l’altra metà libera.
  • Ruolo del giudice e onere della prova: Sarà compito del Giudice dell’esecuzione, investito della questione tramite opposizione, tutelare il cointestatario non debitore. Il terzo dovrà dimostrare eventualmente se la sua quota è diversa dal 50%. Ad esempio, se il coniuge non debitore prova che tutte le somme sul conto provengono dal suo stipendio, potrebbe rivendicare il 100%. Viceversa, AdER potrebbe cercare di dimostrare che il debitore alimentava in larga parte il conto, nel qual caso si potrebbe pignorare più del 50% nominale. In assenza di prove, la presunzione è 50/50. L’onere della prova di solito ricade sul cointestatario non debitore: sarà lui a dover dimostrare un’eventuale maggior quota di proprietà. Se non lo fa, ci si attiene alla presunzione.

In concreto, per il debitore cointestatario e per il co-intestatario estraneo i consigli sono:

  • Agire subito appena il conto viene bloccato: il co-intestatario non debitore dovrebbe fare ricorso (ex art. 619 c.p.c.) per sbloccare la sua parte. Il debitore stesso può sollevare eccezioni nel procedimento di esecuzione riguardo al rispetto della quota.
  • Far valere il principio di proporzionalità: bloccare tutto il conto oltre la quota del debitore può configurare un eccesso di pignoramento. Ciò può essere contestato come irregolarità dell’atto esecutivo (anche tramite opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.). Nella “guida” di AdER stessa viene riconosciuto che la banca blocca più del dovuto e va sbloccato il resto.
  • Tenere a disposizione documentazione sui flussi di denaro: ad esempio, estratti conto che mostrino chi ha versato cosa, buste paga del co-intestatario etc., per convincere il giudice.

Alla fine, solo la quota del debitore pignorato potrà essere assegnata ad AdER. La quota dell’innocente deve essere liberata. In alcuni casi, se la situazione è pacifica (es. marito debitore, moglie non debitore ma conto cointestato, con prove che stipendio della moglie confluiva), AdER stessa può rinunciare su quella parte se il giudice glielo “suggerisce”. Ma in generale serve un provvedimento liberatorio.

Esempio pratico: Mario e Luigi hanno conto cointestato con saldo €8.000. Mario ha debiti fiscali, Luigi no. AdER pignora il conto e la banca blocca €8.000. Luigi (non debitore) fa opposizione sostenendo che metà è sua. Il giudice accerta che non c’è prova di quote diverse, quindi ordina che €4.000 (50%) siano liberati a favore di Luigi e €4.000 restino pignorati per Mario. Se il debito di Mario era ad esempio €5.000, AdER potrà prendere al massimo €4.000 da quel conto e dovrà cercare il resto altrove. Se il debito fosse stato €3.000, allora basterebbe assegnare €3.000 e sbloccare €5.000, di cui €4.000 di Luigi e €1.000 residui di Mario non più necessari.

Un aspetto da menzionare: se un conto è cointestato a firma disgiunta, ciascun intestatario poteva movimentare tutto il saldo. Nonostante ciò, per il creditore vale la presunzione paritetica interna. Quindi non può dire “siccome il debitore poteva disporre di tutto, prendo tutto”: no, la Cassazione ha escluso questa tesi, ribadendo che conta la contitolarità giuridica e la presunzione di divisione interna.

In conclusione, il pignoramento di conto cointestato è certamente possibile, ma è più complesso e il recupero effettivo per AdER potrebbe essere parziale. Dal punto di vista del debitore, sapere ciò aiuta: il suo familiare/partner co-intestatario potrà reagire e recuperare la sua parte.

(Da notare: i principi qui esposti valgono per qualunque pignoramento su conto cointestato, non solo esattoriale. Nel caso di AdER, la mancanza di un’udienza di assegnazione rende ancora più importante l’azione del co-intestatario per non restare “dimenticato” fuori dal processo.)

Altre somme impignorabili o casi particolari

Oltre a stipendi/pensioni e conti cointestati, vi sono altre situazioni particolari da considerare, in cui il debitore gode di tutele aggiuntive:

  • Benefici sociali, sussidi, assegni di welfare: Somme erogate a titolo di assistenza, beneficenza, mantenimento, sostegno al reddito, ecc., spesso sono dichiarate impignorabili da leggi speciali. Ad esempio, l’assegno di accompagnamento per invalidi è impignorabile (L. 533/1973), così come certe indennità di disoccupazione, il Reddito di cittadinanza (ora Assegno unico universale e altre forme) erano considerati non pignorabili. Se tali somme confluiscono sul conto corrente, dovrebbero mantenere la loro natura impignorabile. Tuttavia, in pratica la banca potrebbe bloccarle non sapendo la differenza, e starà al debitore fornire prova e chiederne lo sblocco immediato. È quindi fondamentale segnalare se nel conto ci sono accrediti con queste causali (INPS spesso identifica i pagamenti, es. “Bonus bebè”, “RdC”, ecc.). AdER in genere non tocca sussidi minimi; ma se accade, è sicuramente opponibile.
  • TFR (Trattamento di fine rapporto): il TFR maturato e non ancora erogato è pignorabile nella misura del quinto. Se però il TFR viene accreditato tutto insieme sul conto, parte dottrina e giurisprudenza lo assimila alle indennità impignorabili in parte. Non c’è un consenso chiarissimo: alcuni dicono che una volta sul conto, il TFR rientra tra le “altre indennità relative al rapporto di lavoro” protette, quindi soggetto al limite del quinto e al minimo vitale analogamente alle pensioni. Altri sostengono che se il TFR è liquidato interamente, sul conto diventa risparmio normale (salvo il triplo assegno sociale). In ogni caso, un TFR modesto potrebbe essere salvaguardato entro i soliti €1.603 se era presente prima del pignoramento come unica somma. Se è di più, la parte eccedente potrebbe essere pignorata. Cass. civ. n. 6547/2019 ha trattato la questione distinguendo quando il TFR è equiparabile a retribuzione differita (quindi protetto) o no.
  • Conto in rosso o fido: se il conto corrente era scoperto o con saldo negativo, tecnicamente non c’è nulla da pignorare. Il pignoramento non può costringere la banca a pagare oltre il saldo disponibile. Se c’è un fido con plafond, la banca di solito non considera il fido come disponibilità del correntista pignorabile (perché è credito della banca). Quindi un conto in negativo resterà tale; il pignoramento in questo caso produce un effetto “prenotativo”: se in futuro arriva una somma, potrebbe essere catturata – ma attenzione, se la banca ha facoltà contrattuale di compensare o revocare il fido, userà le nuove somme per ridurre lo scoperto anziché darle al creditore. Quindi un conto costantemente in rosso è di fatto inattaccabile per AdER (e per qualunque creditore) finché rimane negativo. Non esistono obblighi per la banca di mettere a disposizione fondi propri al creditore. Cass. civ. n. 6393/2015 conferma che se il saldo è negativo, il creditore non può ottenere nulla dal pignoramento del conto, in quanto la banca non è debitrice verso il correntista.
  • Plurimi pignoramenti sul medesimo conto: se oltre ad AdER anche altri creditori hanno pignorato il conto (magari in tempi ravvicinati), si crea una concorrenza. In teoria, per i privati c’è la regola della graduazione in base alla data o alla natura dei crediti (es. alimentari privilegiati). Se AdER ha pignorato e poi un altro, quest’ultimo troverà il conto già vincolato e viceversa. Nel caso particolare, AdER se partecipa a una esecuzione concorsuale gode per alcune entrate di privilegio (tributi certa natura) ma qui entriamo in dettagli complessi. Basti sapere che può succedere e si risolve in tribunale, ma di rado: molto spesso AdER agisce su conti dove altri non hanno agito o lo fa prima.
  • Importi irrisori: quando il debito è piccolo (pochi euro o poche decine), AdER di solito non pignora perché è antieconomico. Comunque la legge fissa che non si possono pignorare crediti inesistenti o già interamente soddisfatti. Se per errore fosse avviato pignoramento per un debito già pagato o annullato, ovviamente sarebbe illegittimo e da opporre.
  • Somme future non determinate: se il conto non ha fondi oggi ma li avrà domani da fonti non note, il pignoramento su quelle somme future è incerto. AdER potrebbe rifare l’atto in futuro se individua nuovi accrediti. Oppure mantenere teoricamente vivo l’atto per qualche tempo in attesa di movimenti. Di solito però, trascorsi i 60 giorni, se la banca ha dichiarato saldo zero, il pignoramento si chiude (per infruttuosità).

In tutti questi casi particolari, il denominatore comune è: il debitore non è completamente in balia, perché il nostro ordinamento prevede una serie di limitazioni per evitare eccessi. Naturalmente, la banca e AdER applicano in prima battuta il pignoramento in modo generalizzato; tocca poi al debitore attivare le tutele. Nel prossimo capitolo vedremo appunto come reagire – cosa fare operativamente – se ci si trova con il conto pignorato, tenendo conto di tutti i diritti sopra descritti.

Cosa fare se il conto corrente è pignorato da AdER: soluzioni e difese del debitore

Dal punto di vista del debitore, trovarsi il conto bloccato è una situazione di emergenza. È fondamentale agire tempestivamente, sfruttando i margini di legge disponibili, per limitare i danni e magari evitare l’esproprio delle somme. In questa sezione esponiamo tutte le opzioni a disposizione del debitore una volta scattato il pignoramento esattoriale, distinguendo tra soluzioni “amministrative” (pagamento, accordo, rateazione con AdER) e rimedi “giudiziali” (opposizioni al pignoramento). Vedremo anche casi di sovraindebitamento estremo in cui si può ricorrere a procedure di esdebitazione. L’approccio migliore dipende dalla situazione: dall’importo del debito, dalle ragioni per cui non è stato pagato, e dalla presenza di eventuali vizi formali.

Importante: il fattore tempo è cruciale. Come ripetuto, il debitore ha 60 giorni circa prima che i soldi bloccati vengano prelevati dalla banca e girati al Fisco. Entro quel termine vanno messe in atto le contromisure. Ecco quindi le possibili strade:

Opzione 1: Pagamento integrale del debito (conversione del pignoramento)

La soluzione più diretta – sebbene spesso la più gravosa – è procedere al pagamento totale di quanto dovuto. Pagando l’intero importo indicato (comprensivo di imposte, sanzioni, interessi di mora, oneri di riscossione), il debitore ottiene la cessazione immediata del pignoramento. In pratica, se si trovano i fondi per saldare, AdER è tenuta a revocare il pignoramento e la banca sblocca subito il conto.

Come procedere: il debitore può pagare direttamente ad AdER (presso lo sportello o tramite i canali PagoPA indicati, utilizzando il codice della cartella/avviso). Dopodiché deve comunicare ad AdER l’avvenuto saldo e richiedere formale revoca del pignoramento. AdER, verificato il pagamento, invierà alla banca una lettera di svincolo. In base alla normativa, il pignoramento cessa immediatamente di produrre effetti una volta pagato tutto, e le somme eventualmente già bloccate ma non ancora trasferite devono essere restituite al debitore.

Questa è la via più “pulita”, ma ovviamente presuppone che il debitore disponga della liquidità per pagare l’intero debito – cosa spesso non vera, visto che se aveva disponibilità probabilmente avrebbe pagato prima. In alcuni casi però, potrebbe intervenire un aiuto di familiari, o la vendita urgente di un bene, pur di liberare il conto (specie se sul conto c’erano molti più soldi del debito, conviene pagare subito per non tenerli congelati).

Un concetto correlato del codice di procedura civile è la “conversione del pignoramento” (art. 495 c.p.c.): il debitore chiede al giudice di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro (o cauzione) pari all’importo dovuto, normalmente per rateizzare l’importo con cauzione. Nel pignoramento esattoriale non si segue questa formalità, perché AdER offre la rateizzazione amministrativa (vedi opzione successiva) che è più snella. Quindi di rado si parla di conversione davanti al giudice in ambito fiscale. Si paga direttamente AdER e fine.

Opzione 2: Rateizzazione del debito (sospensione ed estinzione del pignoramento)

Molti debitori non possono saldare in un colpo, ma potrebbero sostenere un pagamento rateale. La buona notizia è che AdER consente di ottenere una rateizzazione delle cartelle anche dopo l’avvio del pignoramento, e ciò permette di fermare la procedura esecutiva.

Come funziona: Il debitore deve presentare ad AdER (online tramite area riservata, o via PEC utilizzando i moduli appositi) un’istanza di rateizzazione del debito oggetto di pignoramento. Possono essere inserite tutte le cartelle incluse nell’atto di pignoramento. Le regole attuali prevedono piani fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti ordinari, estendibili a 120 rate in casi di comprovata difficoltà (debiti grandi o calo reddituale), e micro-rate da 18 rate per importi minori; la rata minima per legge è di €50. Quindi anche chi ha poche risorse può accedere.

Una volta che AdER accoglie la rateizzazione, essa rilascia un provvedimento di accoglimento con il piano di pagamento. Condizione fondamentale: il debitore deve versare almeno la prima rata immediatamente (praticamente contestualmente all’istanza, appena ottiene i bollettini).

Effetti sul pignoramento: La legge (art. 19 DPR 602/73 e art. 72-bis) stabilisce che la concessione di una dilazione comporta la sospensione delle misure esecutive in corso. In particolare, il pagamento della prima rata fa scattare l’obbligo per AdER di sospendere l’esecuzione e di revocare il pignoramento. Ciò è stato confermato anche da circolari interne di AdER: se arriva un piano di rate, le procedure esecutive non ancora concluse devono fermarsi. Nel nostro caso, se il conto è bloccato ma i soldi non sono ancora stati trasferiti, la procedura è in corso e dunque viene congelata. In pratica AdER invia alla banca una comunicazione di sospensione, e successivamente di revoca, del pignoramento. Il conto viene sbloccato (salvo poi essere nuovamente pignorabile se il debitore decade dalla rateizzazione).

Tempistiche: solitamente, una volta pagata la prima rata e inviata la richiesta, AdER nel giro di pochi giorni (qualche settimana al massimo) emette l’atto di revoca al pignoramento. Spesso sul sito di AdER è indicato l’indirizzo PEC dedicato a cui inviare immediatamente copia della ricevuta di pagamento prima rata e chiedere la sospensione urgente (es. [email protected] come da un fac-simile di modulistica). Il debitore deve essere proattivo: paga la rata e subito manda la documentazione perché AdER faccia presto. Questo può fare la differenza, evitando che trascorrano i 60 giorni e la banca invii i soldi.

Conseguenze: Una volta revocato il pignoramento per rateizzazione, le somme sul conto tornano disponibili per il debitore. Attenzione: il debito non sparisce, è solo dilazionato. Il debitore dovrà rispettare rigorosamente il piano di rate (che di solito prevede pagamento mensile). Se in futuro salta il pagamento di un certo numero di rate (oggi la legge consente fino a 8 rate non pagate, accumulate anche non consecutive, prima di decadere), allora decadrà dal beneficio e AdER potrà riprendere le azioni esecutive dal punto in cui erano rimaste. Nel nostro caso, ciò significherebbe che se in futuro il debitore decade, AdER potrebbe pignorare di nuovo il conto o altri beni, e questa volta eventuali somme già bloccate in precedenza potrebbero essere attaccate subito. Quindi la rateazione dà respiro, ma va onorata.

Esempio pratico: Debito €10.000, conto con €5.000 bloccati. Il debitore ottiene un piano in 72 rate (€10.000/72 ≈ €139/mese). Paga la prima rata €139 e invia richiesta sospensione. AdER revoca pignoramento: i €5.000 tornano liberi sul conto. Il debitore li può usare, ad esempio per la propria attività o necessità, però deve continuare a pagare €139/mese. Se fra un anno smette di pagare e decade, AdER tornerà all’attacco: potrebbe pignorare di nuovo il conto (se c’è ancora capienza, trovandoci ad es. quei €5.000 risparmiati di nuovo) o altri beni. In pratica ha solo spostato in avanti la coercizione, dandoti tempo di pagare a rate.

Vantaggi della rateizzazione:

  • Evita il tracollo immediato e sblocca il conto senza dover trovare tutto il contante subito.
  • È relativamente facile da ottenere: per debiti fino a €120.000 non serve dimostrare nulla (concessione automatica fino 72 rate). Per importi maggiori serve qualche documentazione sullo stato di difficoltà, ma in genere AdER è abbastanza flessibile.
  • Permette di sospendere anche eventuali altri atti di AdER (fermi, ipoteche) in corso contemporaneamente. La normativa dice che con la prima rata pagata si sospendono i fermi amministrativi non ancora iscritti e le altre esecuzioni.
  • Gli interessi di dilazione sono relativamente bassi (tasso di interesse legale di riscossione, che è variato negli anni ma intorno al 3-6%).

Svantaggi:

  • Il debito va comunque pagato quasi interamente (non c’è riduzione di sanzioni o interessi salvo normative occasionali di “rottamazione”, di cui parliamo dopo).
  • C’è il rischio di decadenza se non si riesce a sostenere il piano, e a quel punto si torna al punto di partenza (anzi peggio, perché AdER potrebbe non concedere un secondo piano facilmente).

In conclusione, la rateizzazione è spesso la strada consigliabile per chi ha un debito elevato ma un reddito costante che gli consenta le rate. Ad esempio, un imprenditore con conto bloccato potrebbe grazie a ciò riprendere fiato e proseguire l’attività, pagando gradualmente il debito fiscale. La legge stessa evidenzia questa opzione come strumento primario di deflazione: “Chi riceve un avviso può richiedere la rateizzazione del debito, anche in caso di pignoramento in corso”. Questo è un messaggio chiaro: non è mai troppo tardi per chiedere la dilazione finché i soldi non sono ancora stati trasferiti ad AdER. Perfino se il pignoramento è già avvenuto, finché i fondi sono fermi in banca (azione esecutiva non conclusa), la prima rata sospende l’esecuzione.

Un’ultima nota: la giurisprudenza ha confermato questi principi. In particolare, un articolo su Eutekne riferisce di un caso del 2025 in cui si afferma che “il pignoramento del c/c si estingue con la dilazione dei ruoli; la sola domanda di dilazione sospende la riscossione”. Questo significa che addirittura la presentazione dell’istanza (accompagnata dal pagamento prima rata) obbliga AdER a bloccare la procedura. Insomma, rateizzare è un diritto del contribuente che, se esercitato correttamente, salva il conto.

Opzione 3: Opposizione legale al pignoramento (ricorso al giudice)

Se il debitore ritiene che il pignoramento sia illegittimo o errato, oppure che il debito non sia dovuto, può percorrere la strada dell’opposizione giudiziaria. Queste sono vere e proprie cause in tribunale per far annullare o limitare l’esecuzione. Data la complessità, vanno seguite da un avvocato esperto in esecuzioni e diritto tributario. Ne esistono di vari tipi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto di procedere ad esecuzione. In sostanza si sostiene che il debito non è dovuto (ad esempio perché già pagato, prescritto, annullato, o perché manca un titolo esecutivo valido). Nel contesto esattoriale, però, bisogna fare attenzione: se il debito deriva da una cartella o avviso non impugnati in tempo, di regola diventa definitivo e non si può più contestare il merito del tributo in sede esecutiva. La Cassazione ha chiarito che questioni come la prescrizione sopravvenuta (ossia se dall’ultima notifica sono passati i termini di legge) possono farsi valere con l’opposizione all’esecuzione. Ad esempio, se la cartella ha più di 5 anni (per tributi) senza atti interruttivi, si può eccepire la prescrizione e chiedere di dichiarare inefficace l’esecuzione. Anche l’assenza del titolo rientra qui: se non vi è mai stata notifica di cartella né di avviso, AdER sta eseguendo senza titolo notificato e ciò è radicalmente illegittimo. Un giudice può sospendere e annullare il pignoramento per questo. L’opposizione all’esecuzione si propone dinanzi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario, salvo che si tratti di contestare aspetti ancora di merito tributario (in quel caso alcune pronunce richiederebbero rivolgersi al giudice tributario, ma quando si è al pignoramento generalmente la competenza passa al giudice ordinario). Il termine per proporla è fino a che l’esecuzione non sia terminata, ma conviene farla subito e contestualmente chiedere una sospensione urgente al giudice per bloccare la consegna delle somme ad AdER.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): qui si contestano vizi formali o procedurali dell’atto di pignoramento o degli atti presupposti. È la forma adatta, ad esempio, per far valere: mancata notifica della cartella o dell’intimazione nei termini, difetto di motivazione dell’atto di pignoramento, errata indicazione delle somme, violazione delle forme (es. mancata indicazione del dettaglio dei crediti come da Cass. 26519/2017), pignoramento oltre i limiti (ad esempio hanno pignorato un importo superiore al dovuto, o hanno violato i limiti di impignorabilità su stipendi/pensioni), ecc. Questa opposizione va presentata entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato (termine ordinario del 617 c.p.c.) – alcuni sostengono 20 giorni dall’avvenuta conoscenza del pignoramento in caso di vizi di notifica. È molto breve, perciò occorre attivarsi rapidamente se si riscontrano irregolarità. Ad esempio, se AdER non ha inviato l’intimazione dopo un anno, quell’atto di pignoramento può essere contestato per violazione dell’art. 50 DPR 602/73; si deve agire in 20 giorni dalla notifica dello stesso pignoramento invocando il vizio. Competente è sempre il Tribunale (giudice dell’esecuzione). Se l’opposizione viene accolta, il giudice può dichiarare nullo l’atto esecutivo viziato e far cessare l’esecuzione. Un caso notevole è proprio quello affermato dalla Cassazione nel 2017: pignoramento esattoriale privo di dettaglio dei crediti, giudicato nullo. Dunque, un debitore che riceve un atto generico (“Tributi/Entrate – €10.000”) può in 20 giorni fare opposizione, e con buona probabilità vincerla, ottenendo l’annullamento del pignoramento. Anche vizi di notifica (es. la cartella fu notificata a un indirizzo sbagliato) rientrano qui: si tratta di vizi degli atti precedenti che però impediscono la regolarità dell’azione esecutiva. È un terreno tecnico, ma un avvocato sa individuare questi aspetti.
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): come già detto, è il rimedio per i terzi estranei che vedono pignorare un bene di cui essi vantano la titolarità. Nel nostro caso tipico: il cointestatario del conto non debitore propone questa opposizione per liberare la sua quota. Va proposta al tribunale dell’esecuzione entro 20 giorni da quando il terzo ha avuto conoscenza effettiva dell’atto (il che, se non gli viene notificato, potrebbe far decorrere dal momento del blocco e informativa della banca). Il giudice potrà escludere quella quota dal pignoramento. Altre ipotesi: se per errore AdER pignorasse un conto intestato solo al coniuge e non al debitore, il coniuge può opporsi sostenendo che quelle somme non sono del debitore. Oppure se sul conto c’erano somme di proprietà di un altro soggetto (magari in deposito fiduciario). Non comune, ma previsto.

Un punto delicato: giurisdizione. Le opposizioni su esecuzioni esattoriali sono di competenza del Giudice ordinario (Tribunale) quando si censurano atti dell’esecuzione (Cassazione a SS.UU. n. 13913/2017). In passato vi erano discussioni se alcune cose andassero al giudice tributario, ma la regola attuale è: durante l’esecuzione forzata, qualsiasi questione su regolarità della procedura o sulla permanenza del diritto a procedere si fa al giudice ordinario. Solo le questioni di merito del tributo prima dell’esecuzione (avvisi, cartelle impugnate) spettavano al giudice tributario entro 60 gg dalla notifica; se quell’occasione è persa, il merito di norma non è più sindacabile, a meno che – come accennato – non emergano cause di estinzione come prescrizione sopravvenuta.

Procedimento e esiti: L’opposizione si propone con atto di citazione o ricorso (a seconda del tribunale), e bisogna chiedere subito la sospensione altrimenti l’esecuzione va avanti. Spesso i tribunali sono attenti a sospendere se c’è fumus di errore, perché sanno che altrimenti i soldi vanno al Fisco e poi è complicato restituirli. Ad esempio, se uno documenta che la cartella non gli fu notificata affatto e ha saputo del debito solo dal pignoramento, molti giudici sospendono subito. Una volta sospeso, la banca trattiene le somme finché il giudizio non si conclude. Se il debitore vince la causa di opposizione, il pignoramento viene annullato (dichiarato improcedibile o estinto) e la banca rilascia il denaro al debitore. Se invece perde, l’esecuzione riprende: se i soldi erano ancora fermi, verranno assegnati ad AdER (magari tramite ordinanza del giudice a quel punto).

Motivi comuni di opposizione su cui i debitori hanno avuto successo:

  • Cartella mai notificata o nulla;
  • Intimazione di pagamento omessa dove necessaria;
  • Prescrizione del credito (spesso in materia contributiva o di multe, dove la prescrizione è 5 anni dall’ultima notifica valida);
  • Vizi dell’atto di pignoramento (mancanza indicazione dettagli, importo sbagliato, notifica invalida, mancato rispetto limiti su stipendio/pensione);
  • Errore di persona (pignorato conto di omonimo sbagliato, può succedere se codici fiscali confusi);
  • Violazione del “principio del minimo vitale” non considerato (per assurdo, se AdER pignorasse l’intero importo della pensione su conto, il pensionato potrebbe opporsi per far valere l’impignorabilità parziale: alcuni lo configurano come opposizione ex art. 615, essendo un diritto a non subire esecuzione su quella parte).

Costi e valutazioni: L’opposizione richiede tempo (mesi o anni per la causa, anche se con sospensione si blocca nell’attesa), e spese legali. Conviene intraprenderla quando c’è una solida ragione e l’importo in gioco lo giustifica. Ad esempio, se vi hanno pignorato €30.000 e ritenete di aver ragione su un vizio, vale la pena l’azione. Se invece il debito è di €500, forse è più pratico pagare o rateizzare. Talvolta queste opposizioni riescono a far guadagnare tempo prezioso: anche se alla fine si perde, magari si è riusciti nel frattempo a mettere da parte soldi o a negoziare qualcos’altro.

Esempio: Tizio riceve pignoramento per cartella del 2010 mai vista. Fa opposizione, il giudice sospende. Dopo 1 anno la causa conferma che la notifica era nulla, dunque annulla il pignoramento. AdER dovrà ripetere la notifica della cartella o rinotificare un nuovo atto (se ancora nei termini, cosa improbabile dopo tanti anni). In pratica Tizio potrebbe averla scampata (specie se il debito nel frattempo è prescritto).

In conclusione, l’opposizione è la strada da percorrere quando ci sono irregolarità sostanziali. Naturalmente, se il debitore decide di opporsi, deve farlo in parallelo con eventuali misure conservative: ad esempio, può anche chiedere la rateizzazione per sicurezza. C’è compatibilità? Teoricamente sì, nulla vieta di chiedere una dilazione con riserva di valutare poi i motivi di opposizione. Ma attenzione: se rateizzi, stai riconoscendo il debito, il che può rendere contraddittoria un’opposizione che nega il diritto a eseguire. Di solito, uno sceglie: o fa ricorso, o negozia.

Opzione 4: Rinegoziazione, saldo e stralcio, definizioni agevolate

Oltre alle strade formali di legge, c’è la possibilità di trattare con AdER per ottenere riduzioni o sanatorie. Negli ultimi anni, il legislatore ha varato diverse “definizioni agevolate” (rottamazione delle cartelle, stralcio interessi, etc.) che consentono di pagare meno. Ad esempio, nel 2023 era in corso la Rottamazione-quater che permetteva di pagare solo imposte senza sanzioni per i ruoli 2000-2017 in forma rateale. Se un debito rientra in una di queste norme e il contribuente vi aderisce, il pignoramento dovrebbe essere sospeso. È capitato con rottamazione 2018 e 2023: presentando domanda di adesione, AdER blocca nuove azioni e sospende quelle in atto. Dunque, se al momento del pignoramento c’è una finestra di condono o definizione sfruttabile, conviene aderire.

Un’altra ipotesi è il saldo e stralcio per soggetti in difficoltà (c’era nel 2019 per persone con ISEE basso). Questo è meno frequente e normato di volta in volta.

Si può anche provare un accordo transattivo con l’ente creditore (specie se trattasi di ente locale o cassa previdenza privata, ecc.), ma con AdER non c’è vera transazione fuori dalle previsioni di legge: o paghi intero, o rate, o aderisci a definizione agevolata se c’è. Non c’è potere discrezionale di AdER di ridurre l’importo su base individuale (sono soldi pubblici vincolati da norme).

Quindi, se confidate in una rottamazione prossima, potreste cercare di guadagnare tempo con opposizione o altro, per poi aderirvi e chiudere il debito con sconto. Nel 2023, addirittura c’è stato l’annullamento automatico dei debiti sotto €1.000 affidati ad AdER dal 2000-2015 (lo “stralcio” della legge di bilancio 2023). In quei casi, se uno subiva pignoramento per cartella di €800 di quell’epoca, poteva evidenziare che la norma li cancellava.

Insomma, conviene sempre informarsi se la propria posizione rientra in qualche norma di favore recente. Nel 2025, per esempio, non risultano rottamazioni aperte (la rottamazione-quater 2023 ha scadenze fino al 2027, ma ormai adesioni chiuse). Possibile però che in futuro ve ne siano altre.

Opzione 5: Procedure da sovraindebitamento (esdebitazione)

Se il debitore si trova in uno stato di grave insolvenza con più debiti (non solo fiscali), esiste una strada più radicale: attivare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019). Ad esempio:

  • Il Piano del consumatore o Concordato minore (per chi non è fallibile) consente di proporre a tutti i creditori – compresi AdER – un piano di ristrutturazione dei debiti, anche con falcidia (taglio delle somme) e pagamento parziale, da far omologare al giudice. Durante questa procedura, su richiesta, il tribunale può disporre la sospensione o il blocco delle azioni esecutive individuali. Quindi un debitore con conto pignorato potrebbe, presentando un piano di rientro complessivo, chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione di AdER in attesa dell’omologazione. Se poi il piano viene approvato, i debiti fiscali vengono pagati nella misura concordata e il pignoramento si chiuderà probabilmente integrandosi nel piano.
  • L’Esdebitazione del debitore incapiente è una novità (artt. 282-283 CCII) che permette a privati nullatenenti di ottenere la cancellazione dei debiti (tranne quelli impignorabili come alimenti, ecc.) una volta nella vita, a patto di dimostrare di non aver frodato i creditori. Se concessa dal giudice, estingue anche i debiti erariali. Un debitore indigente dunque, se pignorato, potrebbe percorrere questo per liberarsi definitivamente dai debiti – ovviamente è un caso limite e richiede assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).

Nel contesto di questa guida, queste procedure sono un po’ oltre lo scopo, ma vanno menzionate perché nel 2023-2025 il legislatore e i tribunali stanno favorendo l’uso degli strumenti di composizione della crisi anche per i debiti fiscali. Lo Studio Monardo citato all’inizio menzionava appunto l’“esdebitazione del debitore incapiente, misura fondamentale per chi non può far fronte ai debiti accumulati”. Ciò significa che se uno è proprio disperato (nessun bene, reddito basso), può valutare con un avvocato la strada dell’esdebitazione totale: otterrà l’eliminazione dei debiti e AdER dovrà rinunciare a pretendere (il pignoramento ovviamente verrà revocato).

Ovviamente, questa è un’extrema ratio, perché comunque comporta l’intervento del tribunale e presuppone che si chiuda la porta a futuri crediti (non puoi esdebitarti spesso). Però è un diritto previsto per dare una seconda chance a chi è sommerso dai debiti.

Riepilogo strategie e raccomandazioni finali

Ricapitolando, dal punto di vista pratico del debitore, di fronte a un pignoramento esattoriale sul conto corrente, bisogna muoversi su più fronti:

  1. Verificare gli atti: appena saputo del blocco, procurarsi copia del pignoramento e delle cartelle/avvisi collegati. Controllare date, notifiche e regolarità. Ad esempio: è stata notificata la cartella? Quando? È passato oltre 1 anno senza intimazione? L’atto elenca i dettagli? Ci sono somme impignorabili? Questo per capire se esistono motivi di opposizione.
  2. Agire entro 60 giorni: questo periodo è il vostro “conto alla rovescia”. Non aspettate passivamente. Se pensate di pagare o rateizzare, non aspettate l’ultimo giorno perché serve tempo per processare le richieste. Se intendete fare ricorso, contattate subito un avvocato: ricordate dei possibili 20 giorni di scadenza per vizi formali!
  3. Rateizzare subito se possibile: Anche un mini-pagamento (es. €50 di prima rata) può bloccare tutto. Non abbiate timore a chiedere una dilazione: AdER non vi “punirà” per questo; al contrario, è ben contenta di concedere piani (il suo scopo è incassare, non punire). Come suggerito da alcune guide: “Rateizzare subito: anche con soli 50 euro al mese si evita il pignoramento”.
  4. Richiedere la sospensione se state trattando: AdER talvolta, su istanza motivata (ad es. se avete presentato ricorso in Cassazione per quel debito, o se attendete esito di autotutela dall’ente impositore) può sospendere temporaneamente l’azione. C’è l’istituto della “sospensione legale” se fornite prova di aver impugnato il titolo e ottenuto sospensione dal giudice competente (es. Commissione Tributaria). Se siete in quell’ambito, presentate l’istanza con le carte, almeno per guadagnare tempo.
  5. Se in dubbio, combinare le mosse: Esempio, non siete sicuri di vincere l’opposizione ma avete anche chance di rottamare: potete, entro i 60 giorni, presentare opposizione e contestualmente aderire alla rottamazione se c’è, oppure pagare qualche rata. Bisogna però coordinarsi bene con un legale, per non fare passi che si contraddicono.
  6. Tenere monitorata la banca: comunicare con il direttore, informarsi se AdER ha inviato revoca, ecc. Appena la revoca arriva, assicurarsi che il conto venga sbloccato e i bonifici ripristinati. Se tardano, sollecitare.
  7. Prevenire in futuro: dopo questa esperienza, lavorare di prevenzione: controllare periodicamente se avete altre cartelle pendenti (tramite estratto di ruolo online sul sito AdER), magari attivare un secondo conto per spese quotidiane se uno rimane “a rischio” (in prospettiva di possibili altri debiti). Inoltre, in caso di difficoltà generali, valutare con un professionista se conviene avviare una procedura di composizione della crisi così da risolvere definitivamente la situazione debitoria ed evitare altri pignoramenti futuri.

Ricordate, non ignorare mai le comunicazioni del Fisco: molti pignoramenti “a sorpresa” capitano perché la gente ignorava le cartelle e gli avvisi precedenti. Come suggerito in un elenco di consigli: “1. Controllare gli atti ricevuti: non ignorare avvisi e accertamenti” – questo è fondamentale per non trovarsi con l’acqua alla gola.

Per completare questa sezione, ecco una breve FAQ (domande e risposte) che riassume i dubbi più frequenti dal lato del debitore.

Domande Frequenti (FAQ)

D: L’Agenzia Entrate-Riscossione può pignorare un conto corrente senza avvisare prima il debitore?
R: Sì, può. Dopo la notifica della cartella o dell’avviso esecutivo (che costituiscono già un avvertimento di possibile esecuzione in caso di mancato pagamento) e l’eventuale intimazione di pagamento, AdER non è tenuta a dare un ulteriore preavviso specifico di pignoramento del conto. Può quindi inviare direttamente l’atto di pignoramento alla banca, e spesso il debitore lo scopre dal blocco del conto. Tuttavia, deve ovviamente aver notificato in precedenza il titolo (cartella/avviso) e, se era trascorso oltre un anno, l’intimazione 5 giorni. Se questi passi mancassero, il pignoramento è impugnabile per difetto di notifica. Inoltre, per piccoli debiti (< €1000) di norma invia un sollecito ordinario 120 gg prima, ma non è un obbligo su cui far pieno affidamento. Quindi, in pratica, dopo la scadenza della cartella il pignoramento può arrivare in qualsiasi momento senza ulteriori avvisi.

D: Possono pignorare tutto il saldo del conto corrente?
R: Possono bloccare fino all’importo del debito indicato. Se ad esempio devi €20.000 e sul conto hai €50.000, verranno congelati “solo” €20.000 (più eventuali spese) e lasceranno la differenza disponibile. Viceversa, se sul conto ci sono meno soldi del debito, bloccheranno tutto il saldo presente. Va detto però che non tutto il saldo potrebbe essere lecitamente pignorabile: come spiegato, se il saldo comprende stipendio/pensione, la banca deve lasciare libero almeno il minimo vitale (~€1.603); se il conto è cointestato, solo la quota del debitore (di solito 50%) potrà essere alla fine prelevata. Dunque, “pignorare tutto” è possibile solo se l’intero saldo è denaro liberamente pignorabile e sufficiente al debito. Il resto, se eccede i limiti, va liberato su richiesta.

D: Ho solo la pensione sul conto, inferiore a 1000 €. Possono toccarla?
R: In base alla legge, no. Le pensioni basse sono protette. Precisamente, la parte di pensione fino a circa €754 (1.5× assegno sociale) non è pignorabile nemmeno alla fonte. E sul conto corrente, come visto, vale il triplo assegno sociale come soglia di impignorabilità. Quindi se la sua pensione mensile è < €754 e comunque il saldo < €1.603, non dovrebbero prenderle nulla dal conto. Se per errore venisse bloccato, con un ricorso lo otterrebbe indietro.

D: Se il conto è cointestato con mio marito che non ha debiti, viene bloccato completamente: come recuperiamo i soldi di mio marito?
R: In prima battuta, la banca congela tutto il saldo (perché l’atto di pignoramento la obbliga a non far uscire somme). Però suo marito (non debitore) ha diritto alla sua quota, presumibilmente il 50%. Deve agire legalmente, preferibilmente con un’opposizione di terzo in tribunale, per chiedere lo sblocco della metà non dovuta dal debitore. Il giudice, verificata la contitolarità, disporrà di liberare la parte di spettanza del cointestatario estraneo. In pratica, sì, inizialmente bloccheranno tutto, ma poi vostro marito può recuperare la sua parte presentando istanza al giudice dell’esecuzione. Nel frattempo purtroppo entrambi restate senza disponibilità sul conto fino a provvedimento. Conviene quindi separare i conti in futuro onde evitare questi inconvenienti.

D: Possono prendere i soldi anche da conti esteri o da conti non intestati a me?
R: AdER ha poteri di pignoramento sul territorio italiano. Per conti in estero UE, teoricamente potrebbe attivare meccanismi di cooperazione internazionale per recupero crediti transfrontalieri, ma è complesso e raro per singoli conti. Diciamo che normalmente AdER si concentra su conti italiani. Per quanto riguarda conti non intestati a te: solo se riesce a dimostrare che quelle somme sono in realtà tue. Esempio: versavi regolarmente sul conto di tua moglie grosse cifre per sottrarti a creditori – in casi del genere, con provvedimenti giudiziari ad hoc, si potrebbe pignorare presso terzi sostenendo che c’è simulazione. Ma parliamo di situazioni eccezionali e complesse. In via ordinaria, pignorano conti cointestati (dove risulti intestatario) ma non conti intestati esclusivamente a terzi (neppure se delegato). La delega ad operare su un conto altrui non basta: conta l’intestazione giuridica. Quindi se i tuoi soldi sono su un conto di un familiare, formalmente non possono pignorare quel conto (anche se ovviamente c’è il rischio di cause se appare come una manovra elusiva).

D: Cosa succede se sul conto non c’è abbastanza denaro al momento del pignoramento? Possono prendere anche i futuri accrediti?
R: In parte, sì. L’atto di pignoramento AdER ordina alla banca di trattenere anche le somme che dovessero affluire in futuro, alle rispettive scadenze. Questo però si riferisce essenzialmente a crediti periodici certi, come stipendio e pensione che arrivano mensilmente. Significa che se oggi il conto è vuoto, ma domani arriva lo stipendio, la banca dovrà bloccare la quota pignorabile di quello stipendio per darla ad AdER (ad es. il 20%). Se invece arrivano accrediti di altra natura (es. un bonifico una tantum), la banca – finché l’atto di pignoramento è pendente – dovrebbe bloccarli fino concorrenza del dovuto. In pratica, il pignoramento presso terzi vale per ciò che esiste al momento e ciò che matura entro i 60 giorni successivi (tempo entro cui la banca deve pagare). Dopo di che, tecnicamente, se il debito non è soddisfatto, AdER dovrebbe fare un nuovo pignoramento. Quindi i futuri accrediti entro quei due mesi potrebbero essere colpiti. Ad esempio, conto vuoto oggi, ma stipendio fra 30 giorni: quel stipendio verrà in gran parte catturato dall’atto attuale. Se invece il conto rimane vuoto per 60 giorni, il pignoramento si chiuderà infruttuoso e soldi che arriveranno successivamente non saranno toccati da quell’atto (ma AdER potrà eventualmente notificarne un altro).

D: Dopo quanto tempo la banca versa i soldi pignorati ad AdER?
R: Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto senza che il debitore abbia pagato o ottenuto una sospensione. Spesso avviene poco dopo il 60° giorno. Quindi, ad esempio, atto notificato il 1 marzo, se al 30 aprile non risulta alcuna novità, verso inizio maggio la banca eseguirà il pagamento ad AdER dell’importo bloccato. Questo coincide di solito con la mancanza di opposizioni/sospensioni, poiché 60 gg è anche il termine dell’eventuale opposizione in certi casi. Da notare: l’art. 72-bis lettera a) menzionava 15 giorni, ma la prassi consolidata è di 60 giorni, anche perché AdER concede al debitore la possibilità di rateizzare in quel lasso. Dunque entro due mesi il trasferimento avviene. Se però il debitore presenta un’istanza di rateizzazione e paga la prima rata entro quei 60 giorni, la procedura si sospende e la banca non versa le somme (che verranno poi liberate con la revoca). Lo stesso in caso di opposizione con sospensiva: la banca aspetterà il pronunciamento finale prima di muovere il denaro.

D: Se chiedo la rateizzazione dopo il pignoramento, il conto viene subito sbloccato o devo aspettare?
R: Proceduralmente: presenti la domanda (anche online) e versi la prima rata; appena hai la ricevuta di pagamento, la invii via PEC ad AdER chiedendo la sospensione immediata dell’esecuzione. AdER verifica e manda alla banca l’ordine di sospendere/rinviare il pignoramento, e poi un atto di revoca formale. In molti casi questo avviene nel giro di qualche giorno o poche settimane. Alcuni hanno riportato che già entro 10-15 giorni il conto veniva sbloccato. Ufficialmente, la legge dice che la prima rata sospende il pignoramento, ma la banca ha bisogno del nullaosta di AdER per sbloccare i fondi. Quindi dipende dalla rapidità con cui AdER comunica. Si consiglia di seguire attivamente: ad esempio, contattare il contact center AdER dopo qualche giorno per sollecitare, avvisare la propria filiale bancaria che la rateizzazione è in corso (fornendo copia della richiesta e ricevuta) – talvolta le banche possono vedere la pratica e si astengono dal trasferire i fondi se sanno di una sospensione imminente. In ogni caso, sicuramente entro i 60 giorni il debitore deve aver mosso questi passi. Se già sono trascorsi e la banca ha mandato i soldi, la rateizzazione purtroppo non restituisce automaticamente i soldi già versati (bisognerebbe poi chiederli a rimborso, complicato). Dunque tempismo fondamentale. Ad es., Commercialista.it sottolinea: “Rateizzare subito: anche solo €50 al mese evita il pignoramento”. Quindi presumiamo che se seguita bene, la procedura di sblocco è abbastanza veloce – di certo molto più veloce di un’opposizione in tribunale.

D: Il pignoramento esattoriale influisce sul mio rapporto con la banca? Sono segnalato in qualche lista cattivi pagatori (CRIF)?
R: Il pignoramento in sé è una procedura esecutiva, non è un prestito non pagato a una banca, quindi non comporta segnalazione in CRIF (che riguarda credito finanziario). Tuttavia, la banca ovviamente viene a conoscenza della tua situazione debitoria verso il Fisco. Questo potrebbe riflettersi su come valuta il tuo merito creditizio interno: ad esempio, se avevi un affidamento o fido, potrebbe ridurlo o revocarlo perché hai mostrato problemi con il Fisco. Inoltre, se il conto resta a lungo bloccato potresti risultare sconfinato e avere disguidi. Quindi, non c’è una “black list” ufficiale per pignorati dal Fisco, ma è un campanello d’allarme per gli istituti. Per il futuro, consiglio di regolarizzare quanto prima e magari parlarne con la banca se hai in corso mutui o affidamenti, per evitare provvedimenti unilaterali. In sintesi: CRIF no, ma attenzione alla reputazione finanziaria.

D: Dopo il pignoramento, posso aprire un altro conto corrente altrove?
R: Sì, nulla lo vieta. Il pignoramento colpisce uno specifico rapporto (o più, se AdER ne ha notificati diversi contemporaneamente). Puoi aprire un nuovo conto in un’altra banca. Tieni però presente che AdER potrebbe venirne a conoscenza (tramite l’anagrafe dei conti) e pignorare anche quello, se il debito non è risolto. Ma nell’immediato, se hai urgenza di un conto per l’operatività quotidiana, aprirne uno nuovo può essere una soluzione-tampone. È quello che molti fanno per evitare il blocco completo delle attività: aprono un altro conto e fanno transitare lì gli incassi futuri, lasciando il vecchio congelato con quel che c’è fino a definizione. Attenzione però: spostare soldi dopo il pignoramento potrebbe configurare una violazione dell’ingiunzione di non disporre, se li sottrai dal conto già bloccato non puoi. Ma aprire un nuovo conto e far accreditare lo stipendio successivo lì, per esempio, è lecito. AdER potrebbe accorgersene poi e notificare un atto anche a quel nuovo conto. È un gioco del gatto col topo, insomma. Idealmente, meglio risolvere a monte il debito.

D: Il debito era molto vecchio, può essere prescritto? Come lo faccio valere?
R: Sì, alcuni tributi o contributi hanno termini di prescrizione (ad es. contributi INPS 5 anni, multe 5 anni, tributi 5 o 10 anni a seconda). La prescrizione in ambito esattoriale va calcolata dall’ultima notifica valida (cartella o intimazione) e se è trascorso il termine senza atti interruttivi, il debito non è più esigibile. Per farla valere, non essendo AdER che spontaneamente condona, devi sollevare l’eccezione di prescrizione davanti a un giudice tramite opposizione all’esecuzione. Il giudice valuterà la documentazione e, se riconosce la prescrizione maturata, annullerà l’esecuzione. AdER non può procedere su un credito prescritto, anzi teoricamente non dovrebbe farlo già di suo, ma a volte lo fa se non risultano impugnazioni (fa comunque tentare). Quindi, verifica con un legale gli anni trascorsi e gli atti notificati; se c’è spazio, un’opposizione per prescrizione può far decadere tutto.

D: Se il pignoramento sul conto viene annullato dal giudice, il debito è automaticamente cancellato?
R: Non necessariamente. Dipende dal motivo. Se viene annullato per un vizio formale (ad es. notifica nulla), AdER può spesso ripetere l’azione correggendo il vizio (notificare di nuovo la cartella, ecc., se non è troppo tardi). Se viene annullato perché il debito è dichiarato inesistente (es. pagato, prescritto, non dovuto nel merito), allora sì, in pratica hai chiuso. Quindi l’annullamento del pignoramento in sé libera il conto ma il debito sottostante potrebbe ancora essere dovuto. Il giudice dell’esecuzione non cancella il debito tributario (non ne ha competenza in via di merito), si limita a fermare quell’azione esecutiva. AdER potrebbe attivarne un’altra (magari ipoteca su immobile) se il debito resta valido. Tuttavia, in molte opposizioni, la partita di fondo è definita: ad esempio la cartella è nulla, e ormai è tardi per notificarne una nuova, quindi di fatto il debito non sarà più esigibile. Oppure la cartella è valida ma quell’azione è stata fatta male; in tal caso AdER rifarà l’atto correttamente (purtroppo per il debitore).

D: In futuro come posso evitare di ritrovarmi in questa situazione?
R: Alcuni consigli:

  • Monitorare la propria posizione fiscale regolarmente: usare il servizio online di AdER (Area Riservata) per vedere se ci sono carichi a ruolo aperti. Così non si verrà colti di sorpresa.
  • Aggiornare il domicilio digitale: dal 2022 vige l’Obbligo per professionisti e imprese di avere un domicilio PEC registrato; per i cittadini c’è INAD (Indice naz. domicili digitali). AdER notifica via PEC se c’è. Avere una PEC attiva e controllarla evita mancate conoscenze di atti.
  • Appena ricevi un atto (avviso, cartella), valuta se puoi pagare (magari a rate) o fare ricorso. Ignorare è la scelta peggiore. Se non hai soldi, almeno contatta AdER per vedere opzioni (sospensioni per difficoltà, ecc.).
  • Segregare i fondi necessari: se hai un solo conto dove ti arriva lo stipendio e tieni tutti i risparmi lì, stai esponendo tutto in caso di azione. Meglio separare: un conto dove ricevi stipendio (che avrà la protezione minimo vitale), e magari spostare parte dei risparmi su conti di familiari di fiducia (in modo regolare, non in frode, ma come precauzione). Attenzione però: trasferimenti consistenti quando già c’è un debito potrebbero essere revocabili come atti in frode. Quindi cautela e legittimità.
  • Consultare un professionista alla prima avvisaglia: se ti arrivano solleciti, lettere, ecc., non aspettare la cartella esattoriale per capire la questione. Ci sono modi di risolvere prima (rate, mediazioni, etc.).

In sintesi, prevenire è meglio che curare. Ma se si è già nel “mirino”, allora applicare le contromisure illustrate in questa guida potrà aiutarti a gestire al meglio la crisi e, sperabilmente, a superarla mantenendo la tua stabilità finanziaria.

Tabelle riepilogative principali

Di seguito, riassumiamo in due tabelle gli elementi chiave del pignoramento esattoriale su conto corrente: la comparazione con il pignoramento ordinario e i limiti di pignorabilità per tipologia di somme.

Tabella 1 – Confronto Pignoramento Ordinario vs Pignoramento Esattoriale (conto corrente)

CaratteristicaPignoramento ordinario (creditori privati)Pignoramento esattoriale (AdER)
Titolo esecutivoSentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, etc., seguito da precetto.Cartella di pagamento o Avviso di accertamento esecutivo (60 gg dopo notifica). Intimazione 5 gg se >1 anno.
Necessità di precettoSì, obbligatorio (atto di precetto con 10 gg di anticipo).No precetto tradizionale. La cartella stessa vale come intimazione a pagare 60 gg. Intimazione separata solo se cartella “scaduta” da oltre 1 anno.
Organo esecutivoUfficiale Giudiziario notifica atto di pignoramento su istanza creditore.Funzionario AdER notifica direttamente l’atto di pignoramento (anche via raccomandata/PEC).
Intervento del GiudiceSì, il GE fissa udienza, convalida assegnazione, decide opposizioni.Non inizialmente. Procedura stragiudiziale. Giudice interviene solo se debitore/terzo fanno opposizione.
Notifica al terzo e debitoreSì, atto di pignoramento notificato a entrambi.Sì, atto notificato contestualmente a banca e debitore.
Contenuto attoIngiunzione al debitore + citazione del terzo a udienza. Importo dettagliato.Ingiunzione + ordine al terzo di pagare entro 60 gg. Deve indicare dettaglio dei crediti (pena nullità).
Adempimenti del terzoDeve comunicare entro 10 gg dichiarazione sui crediti (art. 547 cpc), oppure all’udienza.Deve eseguire ordine: bloccare somme e pagarle a AdER dopo 60 gg. Invia dichiarazione ad AdER via PEC (prassi).
Percentuali pignorabili (stipendi/pensioni)1/5 massimo (1/10 o 1/7 se <€2500/<€5000 mensili dal 2015). Pensioni: impignorabile <€754, resto 1/5.Identiche: art. 72-ter recepisce 1/10, 1/7, 1/5 fasce. Pensioni minimo vitale €754 immuni.
Somme sul conto da stipendio/pensioneImpignorabili fino a triplo assegno soc. (~€1600), eccedenza pignorabile (CPC 545(8)). Ultimo stipendio sempre libero.Stessa tutela: art. 72-bis richiama 545 co.4-6 cpc. Cass. 2020 conferma triplo ass.soc..
Trattenuta su futuri accreditiSolo quanto indicato in ordinanza del giudice (es: se pignora stipendio presso datore, quello futuro è già regolato lì). Un pignoramento su conto copre saldo al momento; nuovi accrediti richiedono nuova azione.Ordine di pagare “alle scadenze” per restanti somme. Quindi l’atto copre anche accrediti futuri entro periodo esecuzione (es. stipendi nei 60 gg). Dopo chiusura, serve nuovo atto per somme successive.
Termine per versamento al creditoreDopo udienza, il giudice emette ordinanza di assegnazione; la banca poi paga secondo quell’ordinanza.60 giorni dalla notifica se debitore non paga/rateizza. Pagamento automatico ad AdER senza bisogno di provvedimento giudiziale.
Opposizioni possibiliOpposizione all’esecuzione (615) e agli atti (617) al GE (competenza ordinaria). Terzo: opposizione di terzo (619).Uguale: si ricorre al Tribunale (GE) per vizi formali o sostanziali. Giurisdizione ordinaria confermata da Cass. SSUU.
Costi per il creditoreAnticipa Ufficiale Giud. e contributo unificato esecuzione. Tempi possono essere di qualche mese per ottenere soldi.Nessun costo di procedura anticipato da AdER (salvo invio atti). Tempi rapidi: 60 giorni per incasso se nessuna reazione debitore.
EfficaciaDipende da udienza e cooperazione del terzo. Se terzo non dichiara, serve eventuale ordinanza apposita.Molto efficace: la banca è obbligata a eseguire l’ordine, pena responsabilità. Nessuna udienza, meno chance di sfuggire.
ParticolaritàAdER può utilizzare banche dati (Anagrafe conti) per scoprire immediatamente dove il debitore ha conti, e procedere in modo massivo su più banche contemporaneamente. Pignoramento attivabile anche su conti postali, depositi, ecc. Inoltre AdER non ha orari di ufficio giudiziario: notifica via PEC possibile in qualunque momento (anche di notte).

Tabella 2 – Limiti di pignorabilità e impignorabilità su conto corrente (riepilogo)

Tipo di somme sul contoImpignorabilità / LimitiRiferimenti normativi / note
Stipendio già accreditato (prima del pignoramento)Impignorabile fino a 3× assegno sociale (≈€1.603 nel 2024); solo l’eccedenza è pignorabile. L’ultimo stipendio accred. è sempre lasciato al debitore.Art. 545 co.7-8 c.p.c.; Cass. 17178/2020. Banca deve distinguere tali somme.
Pensione già accreditata (prima)Impignorabile fino a 3× assegno sociale (≈€1.603). Solo eccedenza pignorabile. Di fatto simile allo stipendio.Art. 545 co.7-8 c.p.c. (stesso trattamento). Inoltre, pensione <€754 mensile non aggredibile alla fonte.
Stipendio/pensione accreditati dopo il pignoramentoPignorabile nella misura massima di: 1/10 se <€2.500, 1/7 se €2.500-5.000, 1/5 se >€5.000 (netti mensili). Resto resta al debitore.Art. 545 co.4-6 c.p.c.; art. 72-ter DPR 602/73 allinea percentuali. Banca trattiene la quota e libera il resto ad ogni accredito.
Somme diverse (es. risparmi, affitti)Pignorabili integralmente fino a copertura del debito, senza limiti specifici (fatte salve eventuali esenzioni di legge per natura dei crediti).Nessuna limitazione ex art. 545 cpc oltre stipendi/pensioni. Esempi: rendite, redditi autonomi – pignorabili al 100% sul conto.
Sussidi pubblici (es. invalidità, assistenza)In genere impignorabili per legge speciale. Se identificabili sul conto, non andrebbero pignorati.Varie fonti (L. 533/73 accompagno; DL 4/2019 RdC impignorabile ecc.). Necessario segnalare la natura.
Conto cointestato (quota non debitore)La quota parte del contitolare non debitore è impignorabile. Presunzione 50%. Va liberata su istanza in sede giudiziale.Art. 1854 c.c. e 1298 c.c. presumono divisione eguale. Art. 599 c.p.c. consente pignoramento beni indivisi, ma poi liquidazione solo quota debitore.
Ultimo stipendio/pensione sul contoSempre lasciato al debitore integralmente (nel dubbio almeno fino a concorrenza 3× ass. sociale).Interpretazione pratica di art. 545 co.8 c.p.c.. AdER stessa dichiara: “ultimo stipendio o pensione resta sempre disponibile al debitore”.
Conto in rosso (saldo negativo)Impignorabile (nessuna somma da vincolare). Il pignoramento non ha effetto attivo finché il saldo ≤0.Cass. 6393/2015: conto con saldo passivo non genera obblighi per la banca. Eventuali depositi futuri potrebbero essere catturati come nuove disponibilità se entro efficacia atto.
Importi < €1.000 (debitore persona fisica)In generale, AdER aspetta 120 gg dopo avviso bonario per atti cautelari. Sul conto, se unico importo è molto basso, spesso possono evitare esecuzione (antieconomico). Se fatto, comunque valgono minimi vitali sopra descritti.Politica di AdER (deriva da DL 16/2012) di non aggredire subito micro-debiti. Non è impignorabilità in senso tecnico, ma moratoria.

Novità 2025: evoluzione normativa e giurisprudenziale recente

Negli ultimi tempi, il quadro del pignoramento esattoriale ha visto alcuni cambiamenti significativi. Ecco un riepilogo delle novità aggiornate al 2025 di cui tenere conto (alcune le abbiamo già incontrate, ma le evidenziamo qui per completezza):

  • Accertamento esecutivo generalizzato (2025): Come discusso, la Legge 207/2024 (Bilancio 2025) ha eliminato la fase della cartella esattoriale per molte imposte. Ora l’avviso di accertamento fiscale diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni. Ciò implica che il Fisco (Agenzia Entrate) può passare i dati ad AdER già allo scadere dei 60 giorni se il contribuente non paga o ricorre, e dopo ulteriori 30 giorni AdER può partire col pignoramento. In pratica i tempi di riscossione si accorciano drasticamente: in 90 giorni dall’accertamento non contestato potresti subire il blocco del conto, senza ricevere alcuna cartella in mezzo. Questa è una novità importante dal 2025, che richiede ai contribuenti di monitorare attentamente gli avvisi di accertamento: non vanno più sottovalutati pensando “tanto poi arriva la cartella, ho tempo”, perché ora la cartella non arriverà affatto.
  • “Pignoramento sprint” dei Comuni: Sempre dalla L. 207/2024, i Comuni (e altri enti locali) potranno riscuotere i tributi locali (IMU, TARI, multe) molto più velocemente. È previsto un Decreto Fisco Locale 2025 che consente di ridurre da 180 a 60 giorni i termini per avviare esecuzioni dopo l’ingiunzione. In pratica, per i debiti locali, dopo 60 giorni dalla notifica del titolo esecutivo locale, potranno procedere con pignoramenti di conti, stipendi, ecc., con l’aiuto di AdER o concessionari locali. Questa misura è stata definita mediaticamente “pignoramento sprint”, perché dimezza i tempi morti e mira a combattere l’evasione locale. Per il debitore, significa prestare attenzione anche alle ingiunzioni tributarie comunali: non vanno ignorate, pensando che i Comuni erano lenti; dal 2025 potrebbero essere rapidi quasi quanto AdER.
  • Soglia di impignorabilità pensioni a €1000?: Ci sono stati dibattiti sull’innalzamento della soglia di impignorabilità delle pensioni a €1000 netti (2× assegno sociale circa). In realtà la normativa vigente parla di 1,5× assegno sociale (~€754) come base impignorabile. Qualche proposta di legge voleva portarla a 2×, ma al 2025 non risulta modificata nella legge. Quindi attenzione a non confondere voci: la soglia è ~€754, non €1000 interi, sebbene pensioni inferiori a €1000 restino in gran parte non toccabili.
  • Verifica fiscale preventiva sugli stipendi elevati (dal 2026): Sempre la L. 207/2024 ha introdotto una novità (in vigore dal 1° gennaio 2026): le Pubbliche Amministrazioni e società pubbliche dovranno verificare se i propri dipendenti con stipendio sopra €2.500/mese hanno debiti fiscali >€5.000. In caso affermativo, potranno sospendere il pagamento dello stipendio o iniziare a trattenerne una parte a compensazione del debito. Questa non è una forma di pignoramento presso terzi tradizionale, ma una sorta di controllo incrociato per dirigenti pubblici e affini. L’effetto però è simile: il dipendente moroso rischia di vedersi bloccare lo stipendio prima ancora che arrivi sul conto, per mano del suo stesso datore di lavoro pubblico. È una misura di prevenzione più che di esecuzione, ma va segnalata perché indica una stretta sui debitori con alto reddito nel settore pubblico. Per i privati non vige (una azienda privata non fa questo controllo, salvo ricevere direttamente un pignoramento classico). Chi sarà colpito da ciò (es. un manager statale debitore) potrebbe trovarsi lo stipendio sospeso e contestualmente AdER potrebbe pignorargli il conto residuo: insomma una doppia pressione.
  • Giurisprudenza recente:
    • Cassazionepignoramento AdER nullo senza dettagli: lo abbiamo trattato, Cass. 26519/2017 ha fatto scuola. Le sentenze successive hanno confermato l’obbligo di trasparenza nell’atto di pignoramento. Quindi oggi gli atti AdER sono più dettagliati (elencano cartelle e importi). Se ne trovate uno generico, sappiate che c’è questo precedente forte a vostro favore.
    • Cassazionelimiti su conti cointestati: Cass. 7873/2020, Cass. 15805/2019 (e altre) hanno consolidato la regola del 50% presumibile. Quindi un eventuale giudice che dovrà decidere su un conto cointestato seguirà quell’orientamento.
    • Cassazioneconcorso di più pignoramenti: Cass. 20834/2018 ha chiarito che se c’è concorso di un pignoramento esattoriale e uno ordinario sullo stesso bene (stipendio per esempio), vanno coordinate le trattenute rispettando il limite globale del quinto. Cioè, il debitore non può subire il doppio di trattenuta; il secondo creditore deve attendere che c’è capienza. Questo per dire che, in caso abbiate già un quinto in busta per un altro creditore, AdER potrà prendere solo fino a un altro quinto ma in pratica se l’azienda ha già ceduto un quinto a un privato e arriva l’ordine AdER, di solito il totale trattenuto non supera metà (due quinti) dello stipendio. Normativamente, un quinto per tributi e un quinto per altro sono separati, ma c’è tutela del residuo minimo (metà stipendio deve rimanere). Inoltre, come visto, se i 4/5 residui li metti in banca e poi AdER pignora il conto, quella è zona grigia ma Cass. ha detto che non possono prenderti quell’altro residuo perché era già stipendio decurtato.
    • Corte Costituzionaleimpugnabilità estratto di ruolo: Sentenza n. 190/2023 (richiamata in questa guida) ha affrontato un tema collegato: la possibilità per il contribuente di impugnare subito una cartella solo vista nell’estratto di ruolo (cioè venuta a conoscenza indiretta). La Corte ha dichiarato inammissibile la questione ma ha esortato il legislatore a riformare la riscossione e le notifiche. Ciò indica che il sistema attuale ha delle inefficienze (cartelle notificate anni prima a volte sconosciute al cittadino, che se le trova in estratto a sorpresa). In attesa di riforma, i giudici fanno il possibile per consentire difese. In pratica, se scopri tardi di un debito da estratto e poi arriva pignoramento, potrai far valere certi vizi anche se fuori termini grazie a questa attenzione ai diritti di difesa. La Consulta ha sottolineato la vulnerabilità del sistema di notifiche e chiesto correzioni. Questo potrebbe preludere a future norme semplificatrici (ad esempio l’uso esclusivo del domicilio digitale per notifiche, per avere certezza di recapito).
    • Prassi AdERrevoca pignoramento con prima rata: AdER ha emesso circolari interne ribadendo che con la prima rata pagata di una dilazione concessa, bisogna revocare gli atti esecutivi. È stato oggetto di articoli (Eutekne marzo 2025 titolava “Il pignoramento c/c si estingue con la dilazione dei ruoli – La sola domanda sospende la riscossione”). Questo dà ulteriore forza al contribuente: se mai un ufficio locale AdER facesse resistenza a sospendere (cosa rara), si può citare questa prassi consolidata e la norma art. 19 co.1 quater DPR 602.
  • Codice della Crisi e debiti fiscali: Dal 2023 è a regime il nuovo Codice della Crisi, e come detto prevede strumenti che includono i debiti fiscali (con possibili stralci, previa adesione dell’ente o nei limiti delle soglie consentite). Non c’era in passato: prima le transazioni sui tributi erano difficili, ora sono più accessibili. Quindi chi è in procedura concorsuale, ad es. un imprenditore in liquidazione giudiziale, potrà includere AdER nel piano di riparto. Insomma, il Fisco tende a non accanirsi oltre un certo punto se il soggetto è in situazioni “protette” dal tribunale. Questa è un’evoluzione a favore del debitore onesto ma sfortunato. Nel contesto dei pignoramenti, vuol dire che se apri una procedura concorsuale minore, puoi congelare i pignoramenti in essere e trattare il debito fiscale insieme agli altri.

In conclusione, il 2025 segna un periodo di inasprimento dell’azione di riscossione da un lato (procedure più rapide, meno chance di evitare il pignoramento), ma anche di maggiore consapevolezza dei diritti del debitore dall’altro (giurisprudenza attenta ai limiti, nuove possibilità di rateizzare e soluzioni di saldo agevolato). Un debitore informato e ben consigliato può ancora muoversi efficacemente per proteggere il minimo indispensabile e risolvere il problema senza subire passivamente le conseguenze più gravi. Come sempre, la tempestività e la conoscenza sono armi essenziali: tenersi aggiornati sulle nuove norme, controllare costantemente la propria situazione fiscale, e agire prontamente – questi sono i consigli chiave in questo panorama in evoluzione.


Fonti e Riferimenti

  • Codice di Procedura Civile, art. 543 e segg., art. 545, art. 546, art. 615, 617, 619 c.p.c.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, art. 49, 50, 72, 72-bis, 72-ter (riscossione coattiva esattoriale).
  • Legge 24/12/2007 n.244, commi 141-142 (introduzione art.72-bis DPR 602).
  • D.L. 193/2016 (conv. L.225/2016) – Soppressione Equitalia e istituzione AdER.
  • D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza, art. 282-283 (Esdebitazione).
  • Legge 30/12/2020 n.178 (Bilancio 2021), art.1 c. 4-10 (Stralcio debiti fino 5.000 € etc.).
  • Legge 29/12/2024 n.207 (Legge di Bilancio 2025) – Introduzione accertamento esecutivo generalizzato e misure su riscossione locale.
  • Cassazione Civile – Sez.III, sent. n.26519/2017 (pignoramento Agente Riscoss. nullo se non indicato dettaglio crediti).
  • Cass. Civ. Sez.III, sent. n.2569/2017 (il blocco integrale di conto con sole somme da pensione viola art.545 cpc).
  • Cass. Civ. Sez.III, sent. n.1584/2018 (giudice deve verificare natura somme e applicare limiti su conto).
  • Cass. Civ. Sez.III, sent. n.6393/2015 (conto corrente con saldo negativo: pignoramento inefficace).
  • Cass. Civ. Sez.III, ord. n.7873/2020 (conto cointestato: presunzione parti uguali e limiti pignoramento alla quota debitore).
  • Cass. Civ. Sez.III, ord. n.15805/2019 (conto cointestato a firme disgiunte: debitore proprietario solo della sua quota ex art.1854 c.c.).
  • Cass. SS.UU. 13913/2017 (giurisdizione ordinaria per opposizioni su atti della riscossione coattiva dopo fase amministrativa).
  • Corte Costituzionale, sentenza n.190/2023 (inammissibilità impugnazione diretta estratto di ruolo, auspicio riforma sistema notifiche).
  • Agenzia Entrate-Riscossione – Sito ufficiale “Procedure esecutive” (informazioni su pignoramento conti correnti e limiti: “a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile”).
  • AdER – Comunicato Stampa 2023 su “Rottamazione-quater” (definizione agevolata) e istruzioni operative per sospensione procedure esecutive con adesione.

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Il pignoramento esattoriale del conto corrente è una misura aggressiva con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione blocca le somme depositate in banca.
Succede quando esiste una cartella esattoriale non pagata e non si è agito nei termini previsti.
Ma anche in questa fase, non tutto è perduto: ci sono strumenti per bloccare, sospendere o limitare il pignoramento.


Quando e come avviene il pignoramento del conto?

L’Agenzia delle Entrate può pignorare il conto corrente:

  • Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale
  • Senza necessità di autorizzazione del giudice
  • Con notifica diretta alla banca (che congela le somme fino a concorrenza del debito)

La banca è obbligata a bloccare immediatamente le somme disponibili e a versarle all’agente della riscossione dopo 60 giorni, salvo sospensioni o opposizioni.

⚠️ Se hai ricevuto una cartella mai notificata correttamente o un atto viziato, puoi impugnare il pignoramento anche dopo l’avvio.


Cosa puoi fare per difenderti?

Hai diverse opzioni per reagire:

  • Chiedere la sospensione del pignoramento per gravi motivi o irregolarità
  • Impugnare la cartella o l’atto presupposto, se non validamente notificati
  • Presentare ricorso per opposizione agli atti esecutivi
  • Avviare una procedura di sovraindebitamento per bloccare tutte le esecuzioni
  • Richiedere la rateizzazione del debito, con possibile sblocco del conto

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⚖️ Ti assiste nella rateizzazione o nella definizione agevolata del debito
✍️ Ti rappresenta in sede giudiziaria per ottenere il dissequestro delle somme
🔁 Ti guida anche nella procedura di sovraindebitamento, se i debiti sono eccessivi


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in esecuzioni esattoriali e contenzioso tributario
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per famiglie, professionisti e imprese colpite da azioni aggressive


Conclusione

Il pignoramento del conto corrente non è una condanna definitiva.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi verificare la legittimità dell’azione esattoriale, bloccare i versamenti e riprendere il controllo del tuo denaro.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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