L’Atto Di Pignoramento Di Crediti Presso Terzi

Hai ricevuto o subito un atto di pignoramento presso terzi e ti stai chiedendo cosa significa, come funziona e soprattutto cosa puoi fare per difenderti?

Il pignoramento presso terzi è una delle forme più aggressive di esecuzione forzata. Consente al creditore di bloccare direttamente i crediti che ti sono dovuti da terzi, come lo stipendio, il conto corrente o i pagamenti dei clienti. È uno strumento rapido, ma deve rispettare precise regole. Capire come funziona è fondamentale per evitare danni economici e agire tempestivamente.

Che cos’è il pignoramento presso terzi?
È un atto con cui il creditore, munito di titolo esecutivo (come una sentenza, una cartella esattoriale o un decreto ingiuntivo), ordina al terzo che detiene somme o crediti a tuo favore di non pagartele più e di versarle invece all’ufficiale giudiziario o al creditore.

Chi sono i “terzi” coinvolti?
Possono essere:
– la tua banca (per il conto corrente o il deposito titoli)
– il tuo datore di lavoro (per lo stipendio o la pensione)
– i tuoi clienti (per fatture ancora non incassate)
– un conduttore (se sei locatore di un immobile)
Chi riceve l’atto di pignoramento è obbligato a dichiarare quanto ti deve e a trattenere le somme.

Cosa succede dopo la notifica dell’atto?
– Il terzo deve rispondere entro 10 giorni con una dichiarazione scritta
– Se dichiara di avere somme da trattenere, si apre una udienza davanti al giudice dell’esecuzione
– Se tutto è regolare, il giudice assegna le somme al creditore
– Se il terzo non risponde, può essere condannato direttamente a pagare

Cosa puoi fare se ricevi un pignoramento presso terzi?
– Verificare se l’atto è valido, notificato correttamente e fondato su un titolo esecutivo legittimo
– Controllare se i crediti pignorati sono effettivamente dovuti e se rientrano tra quelli impignorabili (es. minimo vitale su stipendi e pensioni)
– Presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi se ci sono vizi
– Provare a transigere il debito prima dell’assegnazione per evitare la perdita delle somme

Quali sono i crediti impignorabili o parzialmente pignorabili?
– Lo stipendio è pignorabile nei limiti di un quinto
– La pensione è pignorabile solo dopo aver detratto il minimo vitale
– Il saldo del conto corrente può essere pignorato solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, se si tratta di stipendi o pensioni accreditati

Cosa succede se non reagisci?
– Le somme vengono assegnate al creditore senza possibilità di recupero
– Il pignoramento può estendersi ad altri crediti
– Potresti subire altri atti esecutivi, come pignoramento immobiliare o mobiliare
– Rischi danni irreversibili alla tua attività o alla tua reputazione creditizia

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa da esecuzioni forzate e pignoramenti – ti spiega come funziona l’atto di pignoramento presso terzi, quali sono i tuoi diritti e come reagire per salvaguardare il tuo patrimonio.

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Introduzione

L’“atto di pignoramento presso terzi” è l’atto giudiziario con cui un creditore forzato (procedente) intima a un terzo (bancario, datore di lavoro, ecc.) di non pagare più il debitore esecutato e di depositare in giudizio le somme dovute. Si tratta di una procedura di esecuzione forzata disciplinata dal Codice di procedura civile (CPC), in particolare agli artt. 543 e seguenti. L’effetto immediato del pignoramento è il trasferimento dell’obbligo di custodia delle somme o cose dovute dal terzo al debitore esecutato, entro certi limiti (incremento del credito del 50% di norma). Il creditore ottiene dunque un vincolo di indisponibilità sui crediti del debitore nei confronti del terzo, che deve in seguito depositare le somme pignorate in tribunale per la distribuzione ai creditori.

La presente guida, rivolta ad avvocati, imprenditori e privati, analizza in profondità la normativa (compresi i recenti aggiornamenti 2024-2025) e la giurisprudenza sul pignoramento dei crediti presso terzi da prospettiva del debitore. Vengono esaminate le diverse tipologie di crediti pignorabili, i passaggi procedurali, i limiti legali (tutele dei redditi da lavoro e pensione) e le possibili azioni difensive. La trattazione contiene esempi pratici, tabelle riepilogative, modelli sintetici di atti e domande e risposte frequenti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali aggiornate sono riportate in una sezione finale.

Quadro normativo essenziale

  • Codice di procedura civile (CPC), Libro III, Titolo V (espropriazione mobiliare e presso terzi). In particolare:
    • Art. 543 c.p.c. – definisce la forma del pignoramento: l’atto va notificato sia al terzo che al debitore e deve contenere (oltre all’ingiunzione al debitore) l’indicazione del credito esecutato, l’ordine al terzo di non disporre delle somme, la citazione del debitore a comparire in udienza e l’invito rivolto al terzo a comunicare al creditore la “dichiarazione” delle somme dovute. L’art. 543 dispone anche che l’atto perde efficacia se la nota di iscrizione a ruolo (dopo le notifiche) non è depositata entro 30 giorni.
    • Art. 546 c.p.c. – illustra gli obblighi del terzo pignorato: dal giorno della notifica del pignoramento (art. 543), il terzo deve esercitare sugli importi dovuti dal debitore l’ordinaria custodia (come un custode giudiziario) entro il limite dell’importo precettato aumentato di metà. In sostanza, ciascun terzo risponde fino al 150% del credito intimato, salvo garanzie ulteriori (per le indennità da lavoro e pensione v. art. 545). Se più terzi sono coinvolti, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale o l’inefficacia di alcuni pignoramenti (art. 546, c.2), come ribadito dalla Cassazione (concorso di pignoramenti autonomi).
    • Art. 547 c.p.c. – disciplina la dichiarazione del terzo: il terzo pignorato deve specificare, entro termini fissati, l’ammontare delle somme o beni dovuti e gli eventuali precedenti sequestri o cessioni notificategli. Il creditore deve quindi chiamare nel procedimento eventuali creditori precedenti sui medesimi crediti, secondo disposizioni impartite dal giudice.
    • Art. 553 c.p.c. – riguarda l’assegnazione dei crediti: se il terzo dichiara somme esigibili entro 90 giorni, il giudice le assegna in pagamento ai creditori (in proporzione); se sono esigibili oltre 90 giorni o sono rendite, si procede alla vendita similmente alle cose mobili. Nota: la Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione dei crediti, il loro pagamento esce dal patrimonio del debitore esecutato e può essere reclamato solo dal creditore assegnatario.
    • Art. 555 e ss. c.p.c. – regolano analoghe tutele per l’espropriazione immobiliare, citate in conflitto con i crediti (es. canoni di locazione, v. § sugli effetti).
  • Codice civile (C.C.): rilevanti, per es., gli artt. 2912 e 2918 c.c. sul mandato di pagamento (quinto dello stipendio), che integrano in parte le regole speciali sui crediti alimentari.
  • Normativa speciale e modifiche recenti (2024-2025):
    • D.L. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR”) – conv. dalla L. n. 25/2024. Ha introdotto sostanziali novità nel pignoramento presso terzi. In particolare:
      • Art. 546 c.p.c.: rialzati di importo i limiti di pignorabilità per alcune fasce di crediti. Ad es.: se il credito < €1.100, l’importo massimo precettato è aumentato di €1.000; se ≤ €1.500, +€1.500; oltre, +10% e comunque fino a +€5.000. Ciò amplia il “triplo assegno sociale” ante- riforma, migliorando la soglia di protezione del debitore.
      • Art. 551-bis c.p.c. (nuovo): dispone che i pignoramenti di crediti perdono efficacia dopo 10 anni dall’ultimo atto (notifica o deposito). Il creditore per mantenerlo in vita deve notificare una “dichiarazione di interesse” all’esecutato e ai terzi entro 2 anni dalla scadenza. In mancanza, i terzi liberati dal limite di efficacia dopo 6 mesi. Quindi gli atti esecutivi mobiliari hanno vita limitata a 10 anni (salvi rinnovi formali).
      • Art. 553 c.p.c.: è stato integrato. L’ordinanza di assegnazione deve essere notificata al terzo insieme a una dichiarazione del creditore contenente i dati per il pagamento, come richiesto dall’art. 169‑septies CPC. In più, i crediti assegnati cessano di produrre interessi per il debitore (e il terzo) se l’ordinanza non viene notificata entro 90 giorni dall’assegnazione.
    • D.Lgs. 164/2024 (decreto correttivo Cartabia), in vigore dal 26/11/2024: ha introdotto semplificazioni procedurali. Ad es., ha eliminato l’obbligo per il creditore di notificare al debitore la nota di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi. Se il creditore riceve pagamento dal terzo prima della iscrizione, deve comunicare immediatamente al debitore e al terzo tale pagamento: da quel momento il terzo è liberato da ogni obbligo. Inoltre, ha modificato l’art. 492 c.p.c. – in vigore per tutti i pignoramenti – stabilendo che l’atto di pignoramento inviti il debitore a dichiarare domicilio o pec e residenza; in difetto, le notifiche successive avverranno presso la cancelleria.
    • Novità giurisprudenziali (2024-2025): citiamo le più significative. La Cassazione 26 giugno 2025 n. 17195 (Sez. III) ha precisato che l’assegnazione di canoni di locazione non scaduti trasferisce immediatamente il credito dal debitore al creditore assegnatario, escindendo il canone dal patrimonio dell’esecutato: nuovi pignoramenti immobiliari non possono più colpire quei canoni né inficiare l’assegnazione. Inoltre, Cass. 14 nov. 2024 n. 29422 ha stabilito che un unico atto di pignoramento rivolto a più terzi genera un “concorso di pignoramenti” autonomi: ogni terzo custodisce le proprie somme dovute fino a limite (credito precettato + 1/2). Se i molteplici pignoramenti insieme creano un pregiudizio al debitore, questi può chiederne riduzione o annullamento parziale ai sensi degli artt. 496 e 546 c.p.c.. Infine, importante Cass. 7 giugno 2024 n. 16027 (massima ufficiale) ha ritenuto che le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione del pignoramento ricadono sul debitore originario se il credito assegnato è insufficiente a coprirle, a meno che non siano state espressamente addebitate a quest’ultimo.

Tipologie di crediti pignorabili

Nel pignoramento presso terzi possono essere assoggettati a vincolo quasi tutti i crediti che il debitore vanti nei confronti di soggetti terzi, ad esempio:

  • Crediti da lavoro e pensione: stipendi, pensioni, TFR, indennità di fine rapporto, assegni pensionistici, ecc. Sono disciplinati dall’art. 545 c.p.c., che li riconosce semi-impiignorabili: salvo autorizzazione del giudice per cause alimentari, sono pignorabili solo in misura limitata (tipicamente 1/5 per tributi allo Stato e 1/5 per ogni altro credito). In pratica al debitore resta sempre disponibile almeno il 4/5 della busta paga o pensione. Se più crediti alimentari concorrono, il pignoramento non può superare la metà complessiva di tali crediti. Questo vincolo tutela il minimo vitale del debitore.
  • Crediti derivanti da contratti e prestazioni professionali: ad es. compensi fatturati dal debitore (professionista, artigiano, imprenditore) verso terzi. In generale, anche se non ancora scaduti alla data del pignoramento, possono essere sequestrati “futuri” purché immediatamente esigibili o a breve termine (il terzo li dichiarerà all’art. 547). Ad es., quote di canoni di locazione non ancora percepiti sono state ritenute pignorabili e assegnabili, trasferendo subito il credito al creditore esecutante.
  • Crediti bancari e finanziari: depositi bancari, libretti postali, conti correnti. Il terzo (banca, posta) è obbligato a “congelare” le somme dovute al debitore fino a coprire l’importo precettato (con l’1/2 in più). Importante: è pacifico che l’affidamento bancario o scoperto di conto (“fido”) non costituisce credito pignorabile a carico della banca: solo le disponibilità positive del conto sono aggredibili.
  • Crediti di terzi verso il debitore: ad es. crediti di soci verso società, crediti assicurativi, rendite vitalizie, assicurative o di investimento (c.d. “censi”), crediti tributari rimborsabili dallo Stato, ecc. Essi seguono le regole generali degli artt. 546-553 c.p.c. e, se di natura continuativa o esigibili a termine, subiscono assegnazione o vendita secondo l’art. 553 c.p.c. (come sopra).
  • Crediti occulti o futuri: talvolta si tenta di pignorare crediti futuri (ad es. pagamenti non ancora maturati). La norma (art. 543) ammette forme generiche di descrizione, ma generalmente per pignorare un credito deve esserci un certo grado di esigibilità o certezza. Spesso ci si affida alla dichiarazione del terzo sul momento di esigibilità (art. 547); se il credito risulta avente termine di pagamento entro 90 giorni, si procede all’assegnazione, altrimenti alla vendita.

Nessun credito è del tutto escluso, tranne quelli espressamente indicati come impignorabili dall’art. 545 c.p.c. (sussidi di sostentamento a poveri, indennità per maternità, funerali, ecc.). Fra i crediti da lavoro, rimangono integralmente impignorabili (oltre la quota protetta) quelli alimentari in senso stretto senza autorizzazione giudiziaria.

La tabella seguente riassume i principali casi con relativi limiti di pignorabilità:

Tipo di creditoLimite di pignorabilitàNormativa
Stipendi e pensioni1/5 per tributi, 1/5 per altri creditori (aut. Giud.). Concorso di cause max 1/2 del totale.art. 545 c.p.c.
Crediti alimentariImpignorabili salvo autorizzazione (per alimenti).art. 545 c.p.c.
Crediti bancari (conti correnti)Pignorabili nel limite del saldo disponibile; il conto non può essere azzerato oltre limiti protetti.artt. 543, 546 c.p.c.
Crediti professionali, contrattualiSe esigibili in ≤90 gg, assegnati (art. 553); se oltre, venduti.artt. 553, 546 c.p.c.
Canoni di locazione (immobili)Pignorabili prima della scadenza: assegnati al creditore. Successivi pignoramenti immobiliari non li colpiscono.Cass. 17195/2025; art. 553 c.p.c.
Altri crediti (commerciali)Ordinaria procedura (custodia + 1/2), cessione o vendita ex art. 553 se a lungo termine.artt. 546-553 c.p.c.

Contenuto e forma dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento presso terzi è una vera e propria citazione esecutiva composta come atto unico (tipicamente redatta da un avvocato munito di procura) e va notificata contestualmente al terzo pignorato e al debitore esecutato. Esso deve contenere:

  • Dati formali: indicazione del giudice e del rito esecutivo, nomi delle parti (creditore procedente e debitore esecutato) e numero di ruolo dell’esecuzione.
  • Ordinanze all’ufficiale giudiziario: ad es. il precetto (il titolo esecutivo) e l’ingiunzione al terzo di non pagare più il debitore senza ordine giudiziale.
  • Descrizione del credito: deve indicare il titolo di credito, il precetto, e specificare almeno genericamente le somme o beni dovuti dal terzo al debitore. Ad esempio: «Somme dovute a titolo di stipendio/conto corrente n.X/…».
  • Avvertenze particolari:
    • L’atto reca l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme dovute e di non evadere il pignoramento senza l’autorizzazione giudiziaria (art. 543, comma 1, n.2).
    • Il creditore deve citare il debitore a comparire davanti al giudice esecutivo (generalmente il presidente del tribunale) alla data fissata per il tentativo di mediazione esecutiva o udienza di comparizione, invitando altresì il terzo a comunicare per iscritto entro 10 giorni al creditore le informazioni di cui all’art. 547. L’invito serve a permettere la contestazione dei rapporti debitori.
    • Devono essere indicate la residenza o elezione di domicilio del debitore e, per il creditore procedente, l’indirizzo PEC. Recentemente (d.lgs. 164/2024) si prevede anche l’invito al debitore ad eleggere domicilio o indicare PEC, con avvertenza che in mancanza le notifiche successive avverranno in cancelleria.
    • Si richiama in calce l’avviso dell’art. 147 CPC circa le conseguenze della mancata comparizione (il credito si considera non contestato se il terzo non si difende).
  • Deposito: dopo le notifiche, l’atto di pignoramento va depositato in cancelleria (assieme alla nota di iscrizione a ruolo e al precetto) entro 30 giorni. Se questo termine è superato, il pignoramento perde efficacia ex art. 543, co.2.

In sintesi, dal lato del debitore esecutato, l’atto gli viene notificato contestualmente al terzo. Il debitore ha il diritto di partecipare all’udienza fissata (ai sensi art. 547) e di contestare il credito, altrimenti – se il terzo dichiara il credito ed il debitore non contesta – il credito è considerato “non contestato” e dunque verrà assegnato senza ulteriori verifiche. In pratica, se il debitore tace in udienza, l’espropriazione del suo credito prosegue regolarmente.

Obblighi del terzo e custodia delle somme

Dal momento della notifica, il terzo pignorato assume il ruolo di custode giudiziario delle somme dovute al debitore, entro il limite del credito intimato più la metà. In concreto il terzo non potrà pagare il debitore oltre tale importo e dovrà segnalarlo al creditore procedente. Tali obblighi scorrono a tutela dei creditori concorrenti.

In particolare:

  • Il terzo non può più erogare al debitore le somme pignorate oltre il limite consentito (1,5 volte il credito). Ad esempio, se è pignorato un credito di 10.000€, egli non può pagare più di 15.000€ complessivamente al debitore fino a nuova disposizione.
  • Se il credito è accreditato sul conto corrente del debitore (stipendio, pensione, assegni), il testo unico dispone che valgano le soglie speciali di art. 545 c.p.c.: cioè fino a triplo dell’assegno sociale se accredito anteriore al pignoramento; se avviene in data successiva, valgono i limiti ordinari (1/5). Ciò impedisce di aggredire totalmente i redditi previdenziali di piccola entità.
  • In caso di più pignoramenti eseguiti con unico atto, ciascun terzo pignorato risponde autonomamente fino ai propri limiti (precetto +1/2), e il debitore può domandare misure compensative ai sensi degli artt. 496-546.
  • Il terzo può liberarsi dagli obblighi solo attraverso un formale deposito in cancelleria di quanto dovuto per la quota assegnata (su ordinanza di assegnazione) o per autorizzazione di vendita, entro i termini. Fino ad allora resta custode. L’art. 551-bis introdotto dal Decreto PNRR stabilisce che, scaduti 10 anni senza rinnovo, gli obblighi del terzo decadono (a meno di dichiarazione di interesse del creditore).

In pratica, dal punto di vista del debitore esecutato, il pignoramento presso terzi toglie immediatamente quelle somme dal suo patrimonio (il credito “fuoriuscisce” dall’attivo del debitore). Qualsiasi successivo pagamento o utilizzo del credito da parte del terzo costituisce violazione dell’ordine del giudice esecutivo.

Fasi procedurali e scadenze

  1. Notifica dell’atto: l’avvocato depositaria dell’esecuzione notifica il pignoramento al terzo e al debitore (art. 543). Il debitore riceve copia dell’atto, che lo invita a comparire in udienza ex art. 547.
  2. Dichiarazione del terzo (art. 547): entro 10 giorni dall’atto (termine perentorio), il terzo deve inviare al creditore una “dichiarazione” su carta semplice specificando l’esatto ammontare dovuto e la data in cui potrà pagare. Il terzo segnala inoltre eventuali precedenti pignoramenti o cessioni.
  3. Udienza di comparizione: se prevista, il giudice fissa un’udienza di comparizione del debitore e del terzo. In tale udienza il debitore può contestare la validità dell’atto o il proprio debito. In ogni caso, se il terzo dichiara e il debitore non contestasse (né il terzo comparisse), il credito è reputato “non contestato” e si procede verso l’assegnazione.
  4. Opposizione all’esecuzione: il debitore, se ritiene il pignoramento illegittimo (difetto di titolo esecutivo, inesistenza del credito, etc.), può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., anziché (o oltre) contestare in udienza. L’opposizione sospende l’atto finché il giudice non decide. L’opposizione va proposta entro 10 giorni dalla conoscenza dell’atto di pignoramento, in forma di ricorso presso il tribunale competente per valore e materia. Si consiglia il supporto legale.
  5. Assegnazione o vendita: se il terzo dichiara somme entro 90 giorni, il giudice emette ordinanza di assegnazione ai creditori concorrenti (art. 553). Se risulta assegnato, tali somme devono essere versate in tribunale. Se il termine è oltre 90 giorni, si procede alla vendita delle somme o diritti secondo le regole dell’espropriazione mobiliare.
  6. Pagamento ai creditori: dopo l’assegnazione, il terzo versa al tribunale le somme assegnate, che vengono poi distribuite. Se il terzo era debitore in contanti (conti correnti), il giudice lo ordina di versare l’importo.
  7. Eventuale estinzione del processo: quando i crediti in esecuzione risultano soddisfatti, il pignoramento cessa e il terzo può essere liberato dal vincolo.

È utile ricordare alcune scadenze: il deposito della nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni; l’eventuale deposito della dichiarazione di interesse prima dei 2 anni (comma art. 551-bis); e i termini di opposizione (10 giorni dall’atto per l’opposizione all’esecuzione).

Obbligo di notifica dell’ordinanza di assegnazione

Dal 2024 il legislatore ha chiarito alcune questioni. Ad esempio, l’art. 553 prevede che l’ordinanza di assegnazione (a seguito di dichiarazione del terzo) debba essere notificata al terzo pignorato con i dati per il pagamento. L’importanza pratica è collegata a:

  • Tempistica del pagamento: se l’assegnazione non viene notificata al terzo entro 90 giorni dalla pronuncia, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore (e del terzo). Ciò significa che il debito residuo non maturerà più interessi.
  • Sanzioni: come chiarito da Cass. 16027/2024, i costi di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (marca da bollo, tassa giur., ecc.) gravano sul debitore originario se non sono stati preventivamente addebitati. In sostanza, se il creditore ha dimenticato di imporre le spese al debitore, ed il credito assegnato non le copre, la differenza può essere chiesta al debitore stesso.

Difese e rimedi del debitore

Dal punto di vista del debitore esecutato, il pignoramento presso terzi può essere contrastato con diversi strumenti:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare formalmente l’intera esecuzione forzata. È uno strumento ampio: il debitore può lamentare l’inesistenza del titolo, vizio di notifica del precetto, difetto di giurisdizione, o ogni altra illegittimità. L’opposizione va proposta entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e impedisce il proseguimento dell’esecuzione finché il giudice non decide. In essa si possono eccepire vizi di forma o di merito dell’atto di pignoramento o del precetto stesso.
  • Contestazione in udienza (art. 547 c.p.c.): il debitore, chiamato a comparire, può contestare verbalmente il contenuto dell’atto o la sussistenza del credito. Ciò, però, non sospende automaticamente l’esecuzione: per avere effetto, il debitore deve trasformare la contestazione in opposizione (v. sopra). In pratica, se il debitore contesta in udienza ma non deposita ricorso di opposizione, l’esecuzione prosegue normalmente (il credito resta assegnato).
  • Nullità dell’atto di pignoramento: il debitore può segnalare difetti formali nell’atto. Ad es., l’assenza dell’avvertenza di cui all’art. 492 (domicilio o PEC) o la mancata indicazione del precetto può costituire nullità. Il D.Lgs. 164/2024 ha ribadito che l’atto deve invitare il debitore a dichiarare domicilio e PEC; in difetto, si prospetta la nullità. In ogni caso, la nullità deve essere tempestivamente denunciata (di regola in sede di opposizione).
  • Opposizione all’assegnazione dei crediti: tecnicamente, la decisione giudiziale di assegnazione dei crediti (art. 553) non è soggetta a ricorso autonomo. Come noto, la Cassazione ha affermato che non è ammesso ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di assegnazione: l’unica impugnazione ammissibile è l’opposizione all’esecuzione. In pratica, se si pensa che l’assegnazione sia illegittima, l’azione da intraprendere era già l’opposizione ex art. 615, non più un ricorso separato.
  • Richiesta di riduzione per eccesso di pignoramento: se il credito pignorato eccede quello effettivamente dovuto (es. il terzo ha indicato più di quanto effettivamente pagabile), il debitore può opporsi chiedendo che il pignoramento sia ridotto fino all’ammontare reale del credito. Inoltre, nei casi di pignoramenti multipli (presente Cass. 29422/2024), l’eccesso può essere corretto dal giudice ex art. 546, c.2, riducendo i pignoramenti in proporzione.
  • Annullamento per sopravvenuto pagamento: se il terzo, per errore, paga il debitore ignorando il pignoramento, il debitore può chiedere che l’atto pignorativo sia dichiarato inefficace (o essere tenuto a restituire quanto indebitamente ricevuto). Cass. ha stabilito che il terzo che rende dichiarazione falsa deve risarcire il creditore.

In sede di opposizione all’esecuzione, il debitore può anche includere richieste accessorie, come la dichiarazione di inefficacia di alcuni pignoramenti concorrenti (art. 546, comma 2) o il riconoscimento di un eventuale diritto di surrogazione o revocatoria se l’atto è fraudolento.

Effetti economici e tutele del debitore

Dal punto di vista pratico, il pignoramento presso terzi può avere conseguenze rilevanti per il debitore:

  • Inoperosità del credito pignorato: una volta assegnato il credito al creditore esecutante, il debitore non potrà più contare su tali somme. Ad es., se gli è pignorato lo stipendio futuro o un conto corrente, quelle somme saranno versate in tribunale e per lui sarà come se non esistessero più.
  • Interessi e oneri: fino all’assegnazione il credito frutta interessi al debitore. Se l’assegnazione non viene notificata entro 90 gg, la riforma PNRR fa cessare gli interessi; ciò significa che dal deposito della richiesta scatta lo “stop” degli interessi sulle somme oggetto di pignoramento (ulteriore danno al debitore).
  • Spese di esecuzione: il debitore è tenuto a sopportare le spese coatte (marche, diritti Uff. Giud., ICI/G/Trib., ecc.) se il credito pignorato non le copre. Cass. 16027/2024 ha chiarito che, se il creditore non addebita espressamente le spese al debitore, il debitore dovrà comunque rimborsare eventuali spese supplementari del procedimento.
  • Durata del vincolo: con la nuova norma del 2024, il debitore sa che l’atto di pignoramento perde efficacia dopo 10 anni se il creditore non lo rinnova notificando l’interesse. Ciò evita che un vecchio pignoramento rimanga indefinitamente in vigore.
  • Effetti su procedimenti fallimentari o sovraindebitamento: in casi complessi, la presenza di un pignoramento presso terzi può influire sul calcolo dei crediti concorrenti in fallimento o sull’ambito di un piano del consumatore. Occorre coordinare le competenze tra procedimenti.

Modelli ed esempi pratici

Riportiamo alcuni esempi semplificati di situazioni tipo:

  • Esempio 1 – Stipendio pignorato: Mario è debitore e lavora in un’azienda. Il creditore pignora il suo stipendio tramite lettera di precetto e atto di pignoramento. Ogni mese, il datore di lavoro tratterrà dal suo stipendio il 20% (1/5) per versarlo in tribunale (per altri crediti). Se il debito sorge da una causa di alimenti, potrebbe avere un’ulteriore limite autorizzato da un giudice. Mario può chiedere in tribunale di ridurre il pignoramento se subisce un eccessivo danno (art. 546, co.2).
  • Esempio 2 – Conto corrente multi-pignorato: Anna ha due conti correnti presso banche diverse, con saldo totale €5.000. Creditori A e B ottengono, con un unico atto, il pignoramento dei crediti di Anna su entrambe le banche (Cass. 29422/2024). Ciò equivale a due pignoramenti distinti. Ciascuna banca può trattenere fino al 150% della somma richiesta. Anna può chiedere che i pignoramenti siano ridotti proporzionalmente secondo l’art. 546, c.2, per evitare che i creditori ottengano indebito vantaggio.
  • Esempio 3 – Canoni di locazione: Laura possiede un immobile affittato. Il suo creditore consegue un’ordinanza di pignoramento presso terzi sui futuri canoni di locazione. Quando l’ordinanza di assegnazione è emessa, i canoni futuri vengono immediatamente trasferiti a favore del creditore, uscendo dal patrimonio di Laura. Se un altro creditore tenta di pignorare l’immobile, non potrà toccare i canoni già assegnati. Laura può comunque contestare l’esistenza o l’entità del canone in giudizio di opposizione, ma una volta assegnato il credito, la sua possibilità di utilizzo è cessata.

Di seguito una tabella riepilogativa di situazioni e possibili azioni del debitore:

SituazioneAzione del debitoreRiferimenti
Riceve notifica pignoramentoVerificare titolo e forma; considerare opposizione all’esecuzione entro 10 ggArt. 543-615 c.p.c.
Credito pignorato > dovutoDenunciare errore al giudice esecutivo; chiedere riduzione dell’importo (art. 546, comma 2)Cass. 29422/2024; art. 546
Pignoramento stipendio illegittimoOpporsi (spetta autorizzazione Giudice); valutare conciliazioneArt. 545 c.p.c.; Corte cost.
Atto non nominativo (manca avvertenze)Chiedere nullità del pignoramento (difetto di art. 492)Art. 492 c.p.c. (c.d. Cartabia)
Spese troppo alte non notificateProtestare il recupero: Cass. 16027/2024 – spese vanno al debitore se non addebitateCass. 16027/2024; art. 169 c.p.c.
Efficacia oltre 10 anni dal pignoramentoSe non aggiornato, l’atto decade dopo 10 anniArt. 551-bis c.p.c. (PNRR)

Domande frequenti (Q&A)

D: Qual è la differenza tra pignoramento presso terzi e pignoramento ordinario?
R: Nel pignoramento ordinario (mobiliare presso il debitore), l’Ufficiale Giudiziario sequestra fisicamente beni mobili del debitore. Nel pignoramento presso terzi invece il bene è un credito del debitore verso un soggetto terzo (banca, datore di lavoro, ecc.). L’atto si notifica al terzo che diventa custode delle somme, anziché al debitore.

D: In che misura possono essere pignorati stipendio e pensione?
R: L’art. 545 c.p.c. stabilisce che, salvo autorizzazione per alimenti, è consentito sequestrare solo il 1/5 dello stipendio (o pensione) per i tributi statali e il 1/5 per altri creditori. Ciò significa che al debitore resta sempre il 4/5 del reddito mensile. Se esistono più cause di pignoramento, l’ammontare complessivo non può superare la metà del totale degli emolumenti.

D: Cosa succede se il terzo non paga il debitore per contratto dopo il pignoramento?
R: Dal giorno della notifica, il terzo ha il dovere di non pagare il debitore oltre il limite di legge (credito precettato + 1/2). Se paga in violazione, può essere chiamato in giudizio (il creditore può agire in esecuzione o risarcimento). Nel frattempo, il credito si considera consegnato al creditore esecutante una volta emessa l’ordinanza di assegnazione. Il debitore non potrà ottenere nulla da quel credito, essendo stato assegnato.

D: Devo trasferire il domicilio al cancelliere?
R: Il legislatore (d.lgs. 164/2024) impone che l’atto inviti il debitore a eleggere domicilio e PEC. Se il debitore omette ciò, tutte le notifiche successive si faranno in cancelleria. Quindi è nel suo interesse dichiarare un domicilio legale o una PEC valida. In ogni caso, l’attuazione del pignoramento non dipende dalla sua scelta, ma potrebbe semplificare o complicare la comunicazione degli atti.

D: Posso chiedere la restituzione degli importi pignorati?
R: Se il credito è valido e correttamente pignorato, no. Solo se il pignoramento è illegittimo (nullità dell’atto, credito inesistente, etc.) il giudice può ordinare la restituzione delle somme depositate. Una volta assegnate ai creditori, il debitore non vi ha più alcun titolo.

D: Che succede se l’ordinanza di assegnazione del credito tarda ad arrivare al terzo?
R: Il decreto PNRR (2024) prevede che, se l’ordinanza di assegnazione non è notificata entro 90 giorni, i crediti assegnati non producono più interessi nei confronti del debitore e del terzo. In pratica, dal passaggio di 90 gg scatta l’interesse zero per il credito espropriato. Il debitore, pertanto, vedrà azzerati gli interessi passivi su quel debito dal momento del termine.

D: Chi paga le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione?
R: Ai sensi di Cass. 16027/2024, se l’ordinanza di assegnazione non addebita espressamente al debitore la tassa di registrazione, tale costo rimane a carico del debitore originario solo se il credito assegnato non basta a pagarlo. In altri termini, se il creditore non ha formalmente imputato la marca al debitore, e il terzo non può farsene carico (perché il debito era basso), il debitore dovrà rimborsare il creditore delle spese coatte sostenute.

D: Che differenza c’è tra opposizione all’esecuzione e opposizione all’assegnazione?
R: Tecnicamente, l’“assegnazione” è un provvedimento interno all’esecuzione mobiliare. La giurisprudenza (Cass. 21659/2020) chiarisce che non esiste un rimedio autonomo contro l’ordinanza di assegnazione: la contestazione si fa solo con l’opposizione all’esecuzione (art. 615). In pratica, qualsiasi vizio relativo all’assegnazione (omissione di notifiche, eccesso di credito assegnato, ecc.) deve essere dedotto nell’opposizione all’esecuzione, non con un separato appello.

Riepilogo delle novità 2024-2025

  • Nuove soglie art. 546 c.p.c. – importi aggiuntivi fissi per crediti <1.100€ o <1.500€.
  • Art. 551-bis c.p.c. – i pignoramenti mobiliari decadono dopo 10 anni, salvo rinnovo formale.
  • Art. 553 c.p.c. – obblighi di notifica per l’ordinanza di assegnazione; decadenza degli interessi dopo 90 giorni.
  • D.Lgs. 164/2024 – abolito obbligo di avviso al debitore dopo iscrizione a ruolo; semplificazioni digitali; termine immediato di cessazione dovere terzo in caso di pagamento anteriore.
  • Cassazione recente – efficacia immediata dell’assegnazione su canoni locativi (17195/2025), e conferma della natura “plurima” di pignoramenti in un atto unico (29422/2024).

Fonti e approfondimenti

Tutta la normativa citata è ordinaria italiana. Si veda in particolare il Codice di procedura civile, Libro III (artt. 543-553), oltre alle recenti modifiche normative: Decreto Legge 19/2024 (c.d. “PNRR”), Legge di conversione n.25/2024, D.Lgs. 164/2024. Le massime di Cassazione utili si trovano anche sui siti specializzati di giurisprudenza. Di seguito alcune fonti normative e giurisprudenziali consultate:

  • Codice di procedura civile, artt. 543-553 (esecuzione presso terzi).
  • Cassazione civ. Sez. III, 14 nov. 2024 n. 29422 (pignoramenti presso terzi plurimi).
  • Cassazione civ. Sez. III, 26 giu. 2025 n. 17195 (pignoramento canoni locativi).
  • Cassazione civ. Sez. III, ord. 7 giu. 2024 n. 16027 (spese registrazione atto di assegnazione).
  • Decr. Legge 19 marzo 2024 n. 19, art. 25 (modifiche art. 546 c.p.c.) e art. 23 (551-bis).
  • D.Lgs. 31 ott. 2024 n. 164 (decreto correttivo Cartabia).

Hai ricevuto un atto di pignoramento presso terzi? O temi che possa accadere? Allora sei nel posto giusto.

Hai ricevuto un atto di pignoramento presso terzi? O temi che possa accadere? Allora sei nel posto giusto.

Il pignoramento presso terzi è una delle armi più potenti nelle mani di un creditore. Parliamo di un atto formale, legale, e devastante nei suoi effetti: colpisce i soldi che ti devono altri – come lo stipendio, il conto corrente, la pensione o persino crediti commerciali – e li blocca alla radice.

Non si tratta di una semplice minaccia: è l’inizio dell’esecuzione forzata.

In questa guida ti spieghiamo cosa significa esattamente “pignoramento presso terzi”, come funziona l’intera procedura, cosa comporta per il debitore, e quali diritti hai per difenderti. Ti diremo chi sono i “terzi” coinvolti, quali sono le somme pignorabili, come rispondono banche e datori di lavoro, e soprattutto: cosa puoi fare per evitare il peggio.

Hai ricevuto un atto di pignoramento presso terzi? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Il pignoramento di crediti presso terzi è una procedura con cui un creditore, tramite ufficiale giudiziario, blocca le somme che un altro soggetto (il terzo) deve al debitore.
Esempi tipici sono: lo stipendio presso il datore di lavoro, i saldi sul conto corrente presso la banca, o i crediti commerciali presso clienti dell’impresa.

Se ricevi questo tipo di atto, vuol dire che:

  • Il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo (come una sentenza o un decreto ingiuntivo)
  • Ha notificato l’atto di pignoramento al terzo (banca, datore, cliente)
  • Le somme pignorate vengono congelate fino alla decisione del giudice dell’esecuzione

È importante agire subito, perché l’inerzia può portare all’effettiva perdita delle somme pignorate.
In molti casi è possibile opporre il pignoramento o negoziare una soluzione alternativa.


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⚖️ Contesta eventuali vizi procedurali, errori di notifica o crediti inesistenti
✍️ Avvia trattative con il creditore per una soluzione stragiudiziale
🔁 Ti difende in sede esecutiva per tutelare il tuo reddito, i tuoi beni o i tuoi crediti


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in esecuzioni forzate e diritto dell’insolvenza
✔️ Difensore in opposizioni a pignoramenti presso terzi per privati e imprese
✔️ Autore di ricorsi accolti per vizi procedurali e illegittimità del pignoramento
✔️ Consulente per lavoratori dipendenti, imprenditori, liberi professionisti e artigiani
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia


Conclusione

Il pignoramento presso terzi può colpire le tue entrate prima ancora che tu le riceva. Ma non sei senza difese.
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