Hai ceduto un’azienda o ne hai acquisita una tramite conferimento e ora ti chiedi chi risponde dei debiti maturati prima dell’operazione? Ti preoccupa che possano arrivare richieste di pagamento anche se l’operazione è stata formalizzata e registrata?
Il conferimento d’azienda è una modalità frequente per trasferire l’attività a una nuova società, ma spesso viene sottovalutata la questione della responsabilità per i debiti pregressi. Eppure, chi conferisce e chi riceve possono trovarsi esposti a pretese creditorie anche molto tempo dopo l’atto.
Cos’è il conferimento di azienda?
È l’operazione con cui un soggetto (persona fisica o società) trasferisce un’intera azienda o ramo d’azienda a una società, ricevendo in cambio quote o azioni della società conferitaria. È diverso dalla vendita: qui il corrispettivo non è denaro, ma partecipazioni.
Chi risponde dei debiti anteriori al conferimento?
In base all’art. 2560 del Codice Civile:
– Il conferente (cioè chi cede l’azienda) resta responsabile per i debiti sorti prima del conferimento
– La società conferitaria risponde solo dei debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie alla data del trasferimento
Quindi, la conferitaria non risponde automaticamente di tutti i debiti, ma solo di quelli contabilizzati. Gli altri restano a carico del conferente.
Quali sono i rischi per chi riceve l’azienda?
– Se i debiti pregressi sono registrati nei libri contabili, i creditori possono agire direttamente contro la nuova società
– Se le scritture sono incomplete o irregolari, possono nascere contenziosi complessi
– La conferitaria può trovarsi coinvolta in esecuzioni, pignoramenti o sequestri su crediti o beni aziendali, anche per debiti di cui non era a conoscenza
E per il conferente?
– Resta comunque responsabile in solido per tutti i debiti anteriori, anche se la società conferitaria ha accettato di farsene carico
– I creditori possono agire sia contro il conferente che contro la conferitaria, se il debito è iscritto in contabilità
– Se il conferente ha garantito personalmente (es. con fideiussioni), resta esposto anche dopo l’operazione
Come difendersi e limitare la responsabilità?
- Verifica dettagliata dei debiti aziendali prima del conferimento
Un’attenta due diligence contabile e fiscale è fondamentale per evitare sorprese. - Predisposizione di clausole contrattuali di salvaguardia
È possibile inserire patti di manleva, penali e dichiarazioni sullo stato dei debiti, con tutela legale rafforzata. - Aggiornamento e regolarizzazione della contabilità
I debiti devono essere correttamente iscritti per evitare incertezze e contenziosi. - Assistenza legale per eventuali richieste post-conferimento
Se ricevi richieste di pagamento, è essenziale verificare la legittimità e la documentazione contabile alla base della pretesa.
Cosa succede se non prendi precauzioni?
– Puoi ritrovarti a pagare debiti non previsti
– Nascono conflitti tra conferente e conferitaria
– L’operazione, pensata per rilanciare l’attività, può trasformarsi in una fonte di contenziosi e danni economici
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in operazioni straordinarie e contenzioso aziendale – ti spiega come funziona la responsabilità per i debiti nel conferimento d’azienda, e come proteggerti prima e dopo l’operazione.
Hai conferito un’azienda o ne hai acquisita una e ti stanno chiedendo il pagamento di vecchi debiti? Vuoi sapere se sei davvero obbligato?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo l’atto di conferimento, la contabilità e le richieste ricevute, e ti aiuteremo a difenderti da pretese illegittime o non dovute.
Introduzione
Il conferimento d’azienda è un’operazione attraverso la quale un imprenditore (persona fisica o giuridica) apporta alla società conferitaria un complesso di beni organizzati (una azienda o un suo ramo) ricevendo in cambio quote o azioni di tale società. Dal punto di vista sostanziale, il conferimento produce effetti analoghi a quelli della cessione d’azienda: l’azienda passa integralmente alla società conferitaria, che ne diventa titolare, mentre il conferente diventa socio. La differenza principale sta nelle forme – nel conferimento il corrispettivo è la partecipazione sociale anziché un prezzo in denaro – e nei risvolti fiscali (si veda oltre). Dal punto di vista del debitore/imprenditore conferente, la domanda cruciale è: chi risponde dei debiti sorti prima del conferimento?
In termini generali, si applicano alle obbligazioni anteconferimento le regole del Codice civile sul trasferimento d’azienda (artt. 2558-2560 c.c.), conformemente alla giurisprudenza che equipara il conferimento alla cessione. Ciò significa, innanzitutto, che senza il consenso dei creditori il conferente non è liberato dai debiti legati all’esercizio dell’azienda precedente. In secondo luogo, la società conferitaria risponde in solido per quei debiti che risultano dalle scritture contabili obbligatorie del conferente. In altri termini, art. 2560 c.c. impone una responsabilità solidale: il conferitario entra nella posizione di coobbligato per i debiti aziendali antecedenti, ma solo se essi figurano nei libri contabili (registro giornale, inventari, ecc.) dell’azienda conferita. Questo principio di tutela dei creditori è destinato in primo luogo ad assicurare loro la conoscenza dei debiti assunti dal nuovo soggetto, come conferma la Cassazione: “la scritturazione nei libri obbligatori rappresenta l’elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente”. Di conseguenza:
- Debiti iscritti in contabilità: rimangono a carico solidale del conferente e diventano altresì obbligazione della società conferitaria. Il creditore può escutere indifferentemente uno o l’altro.
- Debiti non iscritti: non si trasferiscono in automatico; restano responsabilità esclusiva del conferente, a meno che il contratto di conferimento non disponga diversamente. In pratica, se il conferimento è stipulato con clausole specifiche che includono anche debiti non esposti in bilancio, la società conferitaria può assumerseli; in mancanza di ciò, i creditori in linea di massima non possono pretendere il pagamento dalla società, che non ne era a conoscenza ai sensi di legge. In ogni caso, la liberazione formale del conferente dai debiti passati richiede l’autorizzazione espressa dei creditori, anche mediante accordo o transazione.
Tale struttura di responsabilità è confermata da recenti pronunce della Cassazione: ad esempio, la Corte ha ribadito che “la società conferitaria risponde dei debiti pregressi inerenti all’azienda risultanti dai libri contabili obbligatori e, nel contempo, il conferente non è liberato da tali debiti in difetto di consenso dei creditori”. Più di recente, la stessa Cassazione ha precisato che la solidarietà dell’acquirente ai sensi dell’art. 2560 c.c. è posta a tutela dei creditori e non trasferisce la posizione debitoria sostanziale: il debito rimane formalmente in capo al cedente, che resta creditore principale nei confronti del quale l’acquirente può esercitare il diritto di rivalsa. Ne consegue che, in caso di fallimento del conferente, il curatore non può agire contro il conferitario per ottenere la dichiarazione di solidarietà (la massa fallimentare sarà comunque tenuta ad ammettere il credito, mentre l’acquirente agisce in via di regresso).
Tabella riepilogativa. Riportiamo di seguito una sintesi delle regole di trasferimento dei debiti in caso di cessione e conferimento d’azienda, che evidenzia analogie e differenze principali:
Obbligazioni/debiti | Cedente (conferente) | Conferitario (acquirente) | Riferimento normativo e giurisprudenziale |
---|---|---|---|
Debiti commerciali (fornitori, banche) | Rimangono a carico del conferente salvo consenso creditori. | Co-obbligato in solido col conferente solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori. Se non iscritti, la società non ne risponde (salvo patto contrario). | Art. 2560, 1° e 2° co., c.c.; Cass. 2019 n.18070; Cass. 2023 n.19806. |
Debiti tributari (Erario) | Rimane obbligato principale. | Co-obbligato in solido col conferente limitatamente ai tributi e sanzioni relativi al triennio (anno del conferimento + 2 anni precedenti), entro il valore dell’azienda. È previsto il certificato dei carichi pendenti liberatorio (art.14 D.Lgs.472/97). In caso di cessione/conferimento fraudolento al fisco, si perde il limite e sussiste responsabilità illimitata (presunzione in caso di atto entro 6 mesi da illecito). | Art. 14 D.Lgs. 472/1997; art. 2560 c.c.; Cass. 2022 n.11678. Tabella 2 sopra. |
Debiti previdenziali (contributi INPS/INAIL) | Cedente rimane obbligato (ente previdenziale può agire direttamente su di lui). | L’acquirente risponde solo se i debiti sono iscritti nei libri contabili obbligatori (art.2560 c.c.). Se mancanti da bilancio (es. contabilità semplificata), non è coobbligato. In pratica, contributi omessi solitamente figurano in bilancio (cedente annota debito verso INPS), così il conferitario ne risponde solidalmente; altrimenti l’INPS escute il conferente. | Art. 2560 c.c.; Cass. 2016 n.12984. Tabella 3. |
Debiti verso dipendenti (retribuzioni, TFR) | Cedente obbligato per i crediti salariali maturati ante trasferimento (art.2112 c.c. tutela i lavoratori). | La continuità dei rapporti di lavoro è garantita ex art. 2112 c.c.: i lavoratori passano alla conferitaria con tutti i diritti. Cedente e società conferitaria rispondono in solido per le retribuzioni e TFR maturati fino al conferimento. Per i contributi previdenziali e il TFR maturato dopo il trasferimento risponde solo la conferitaria. | Art. 2112 c.c.; Cass. 2020 n.9460 (assicurazione); Cass. 2023 n.19806. |
1. Profili civilistici generali del conferimento
Come detto, civilisticamente il conferimento si inquadra nelle regole generali del trasferimento d’azienda (anche se nel Codice Civile non esiste un articolo dedicato esclusivamente al conferimento d’azienda, le norme sul trasferimento di azienda e sulla costituzione delle società si combinano). L’operazione richiede alcune formalità: nelle società di capitali è necessario che il conferimento sia deliberato dagli organi sociali competenti e, se in natura, accompagnato da una perizia di stima (art. 2465 c.c. per S.r.l., art. 2343 c.c. per S.p.a.). In tal modo si tutela il capitale sociale e i terzi creditori sociali, garantendo che il valore attribuito all’azienda conferita sia reale. Nelle società di persone invece non è prevista perizia obbligatoria, poiché i soci rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (artt. 2269, 2290 c.c.). L’assenza di perizia e l’illimitata responsabilità personale dei soci implicano che – specie per le società semplici o in nome collettivo – il trasferimento del ramo d’azienda non può garantire allo stesso modo la tutela dei creditori come avviene nelle spa/srl.
Dal punto di vista della disciplina contrattuale, l’art. 2247 c.c. stabilisce che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi”. Quindi il conferimento d’azienda è inquadrato nel contratto sociale: il conferente apporta al nuovo patrimonio sociale gli elementi dell’azienda, in cambio di una partecipazione. Ciò comporta anche il trasferimento del personale impiegato con tutti i relativi contratti, continuità di impianto, marchio, clienti, fornitori etc., salva specifica deroga. La giurisprudenza conferma che il conferimento di azienda dà effetti traslativi analoghi alla cessione: l’azienda conferita diventa di proprietà della società conferitaria e i rapporti giuridici inerenti (contratti, rapporti di agenzia, concessioni) passano alla nuova società. Il conferente, invece, acquisisce la qualifica di socio con partecipazione al capitale, pur non incassando denaro.
Successione nei contratti. L’art. 2558 c.c. prevede che, a meno che non vi sia diverso accordo, “il cessionario dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Nel conferimento tale regola opera per analogia: la società conferitaria subentra nei contratti utili per l’attività (fornitura di beni/servizi, locazione, agenti, polizze assicurative, appalti, ecc.), con effetto verso terzi fin dall’iscrizione dell’atto nel Registro imprese. I terzi contraenti possono tuttavia recedere entro 3 mesi se hanno giusta causa (ad es. perché temono minor solidità patrimoniale del nuovo titolare). Importante è ricordare che la successione di contratti vale solo se le prestazioni non sono eseguite al momento del trasferimento: altrimenti si tratta di cessione di crediti/debiti, regolata da 2559-2560 c.c. In ogni caso, per contratti con obbligazioni periodiche (canoni locazione, forniture ricorrenti, contratti di agenzia) vale la disciplina speciale prevista dal T.U. previdenziale (art. 2112 c.c. per i lavoratori, art. 1756 c.c. per l’affitto d’azienda), che in linea generale riconoscono la continuità dei rapporti e la responsabilità solidale fra vecchio e nuovo datore di lavoro o locatore/affittuario.
Crediti dell’azienda conferita. L’acquisizione del ramo d’azienda comporta anche il trasferimento dei crediti aziendali alla conferitaria. L’art. 2559 c.c. stabilisce che il cessionario acquista i crediti dell’azienda verso terzi in modo opposto (ossia il debitore paga alla società conferitaria solo dopo l’iscrizione dell’atto di trasferimento nel Registro). Nel conferimento tale regola si applica analogamente: i clienti e debitori dell’azienda pagano naturalmente alla nuova società fin dalla registrazione dell’atto. L’eventuale pagamento del cliente al vecchio titolare effettuato in buona fede libera comunque l’obbligato.
Pubblicità. La pubblicità del trasferimento d’azienda si ottiene tramite l’iscrizione dell’atto (bilancio, perizia, deliberazioni) nel Registro delle imprese. Finché l’atto non è pubblicato, l’efficacia verso i terzi è sospesa: in pratica, il trasferimento si considera perfetto “erga omnes” solo dal momento dell’iscrizione, come osserva l’art. 2560 c.c. riferito all’effetto verso i creditori.
2. Responsabilità per i debiti anteriori
2.1 Regola generale (art. 2560 c.c.)
L’art. 2560 c.c., rubricato “Debiti relativi all’azienda ceduta”, è la norma chiave per la responsabilità dei debiti anteriori in caso di trasferimento d’azienda (e si applica per analogia al conferimento). Il comma 1 stabilisce che senza il consenso dei creditori l’alienante (conferente) rimane responsabile per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda prima del trasferimento. Il comma 2 aggiunge che, nel caso di aziende commerciali, anche l’acquirente (conferitario) è co-obbligato con l’alienante per tali debiti se e in quanto “risultano dai libri contabili obbligatori”. In termini pratici:
- Il conferente non viene automaticamente liberato dagli impegni pregressi: rimane sempre garante principale verso i creditori esistenti. L’unica via di liberazione è l’esplicito consenso degli stessi creditori (transazione o patto con creditori).
- Il conferitario subentra nel debito solo per la quota corrispondente all’azienda, e solo per i debiti contabili. Se le scritture attestano un debito verso un fornitore, per esempio, la società conferitaria dovrà pagarlo solidalmente con l’alienante. Se invece quel debito non era annotato (o non è tra quelli oggetto del conferimento), la società non è obbligata nei confronti del creditore, che dovrà rivalersi solo sul conferente. Questo è il significato della frase codicistica: “il cessionario risponde di tali debiti […] se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori”.
La giurisprudenza conferma che questi criteri valgono senza distinzione tra cessione e conferimento: la Cassazione ha affermato che nel conferimento “la società conferitaria risponde dei debiti pregressi inerenti all’azienda risultanti dai libri contabili obbligatori e, nel contempo, il conferente non è liberato dai debiti suddetti in difetto di consenso dei creditori”. Inoltre, come visto, la Cassazione ha precisato che la solidarietà dell’acquirente non “trasferisce” di fatto il debito al nuovo soggetto; il conferente resta debitore formale e il conferitario ha solo un diritto di rivalsa verso di lui.
È bene sottolineare due conseguenze pratiche:
- Contabilità semplificata: se l’azienda conferente non è tenuta per legge a redigere libri contabili obbligatori (es. regime di contabilità semplificata per piccole imprese), la responsabilità ai sensi dell’art. 2560, co.2 c.c. non può operare. In tal caso, mancando registrazioni specifiche, l’acquirente non assume alcun debito pregresso dell’azienda. I creditori dovranno agire solo sul conferente. La Cassazione, nella sentenza n. 12984/2016, ha infatti escluso che il cessionario (e dunque il conferitario) risponda di debiti quando il cedente era in contabilità semplificata, poiché non sono tenuti libri idonei.
- Patto contrario: in teoria, la disciplina codicistica è imperativa, ma le parti possono pattuirla diversamente limitando o estendendo i debiti trasferiti. Ad esempio, come nella fattispecie esaminata dalla Cass. 18070/2019, il contratto può accordare alla società conferitaria l’assunzione anche di debiti non formalmente iscritti. In quel caso la Corte ha ritenuto valida la volontà delle parti, affermando che se il conferente dichiara che “l’azienda è stata acquisita, con tutti i crediti e i debiti, compresi anche quelli non risultanti da scritture contabili, purché riferibili ad epoca anteriore”, allora la società subentra anche in tali obbligazioni. In linea con Cass. 8539/2018, ciò dimostra che la responsabilità del conferitario può esser ampliata oltre la sola contabilità su specifica volontà contrattuale. Tuttavia, in assenza di clausole esplicite, si applica il regime legale sopra descritto.
2.2 Conferimento in società di capitali vs persone
Il tipo di società conferitaria influenza indirettamente il tema dei debiti pregressi, in quanto incide sulla responsabilità patrimoniale dei soci:
- Società di capitali (S.p.a., S.r.l.): il conferente che apporta l’azienda riceve una quota/azione e risponde delle obbligazioni sociali solo fino all’ammontare del conferimento (responsabilità limitata). La società, invece, è obbligata per i debiti aziendali come visto, ma il patrimonio sociale – frutto dei conferimenti – rimane unica garanzia verso i creditori esterni. Le norme del conferimento in capitali impongono garanzie di capitale e perizia proprio a tutela di tali terzi. In caso di fallimento della società conferitaria, i creditori post-conferimento potranno agire solo sul patrimonio sociale (salvo diversa responsabilità personale di amministratori, ecc.), mentre i creditori del conferente anteriori al conferimento potranno escutere anch’essi la conferitaria (entro limiti codicistici) o rivolgersi al conferente stesso in base a quanto detto.
- Società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplice): il conferimento in una società di persone determina che i soci (compreso il conferente, se ne fa parte) rispondono illimitatamente e in solido con il loro patrimonio personale per le obbligazioni sociali (art. 2290 e segg. c.c.). Ciò significa che, anche se il conferente cedesse la propria azienda a una S.n.c. costituita con terzi, i creditori potrebbero agire personalmente su ciascun socio. Dal punto di vista del trasferimento, sussistono gli stessi effetti di responsabilità art. 2560 c.c., ma applicati alla società di persone anziché a una S.r.l. “chiusa”. In pratica, la società assumerebbe debiti sino al valore conferito, ma i soci sarebbero coinvolti illimitatamente. Se l’operazione avviene tra “correlati” (es. medesimo imprenditore conferisce a una S.r.l. unipersonale a lui riconducibile), la giurisprudenza evidenzia che si perde l’alterità soggettiva: in tal caso, in mancanza di un effettivo terzo acquirente, il conferente resta direttamente esposto. Ad esempio, Cass. civ. 5088/2024 (Sez. I) ha affermato che nel conferimento in s.r.l. unipersonale “non esiste alterità soggettiva” e l’imprenditore non viene liberato dai debiti precedenti; di fatto, il ramo d’azienda resta nel medesimo soggetto economico. Nella tabella riepilogativa a lato si fa cenno proprio a questa particolarità.
2.3 Patti di conferimento e tutela del conferente
Dal punto di vista del debitore/conferente, è fondamentale predisporre con attenzione l’atto di conferimento per ridurre i rischi. Alcune precauzioni tipiche sono:
- Inserire clausole precise: ad esempio, specificare quali debiti l’azienda si impegni ad includere (come nella fattispecie di Cass. 18070/2019). Si possono accordare oneri supplementari alla conferitaria o, viceversa, escludere certi debiti se non si desidera trasferirli.
- Certificato dei carichi pendenti fiscali: il conferente (o la conferitaria) può richiedere all’Agenzia delle Entrate il certificato di carichi pendenti (art.14 D.lgs.472/97). Un certificato “vuoto” libera la società acquirente da qualsiasi responsabilità solidale per i debiti tributari pregressi fino a quel momento. Anche in mancanza del certificato, la legge stabilisce che il conferitario è esonerato se la richiesta non riceve risposta entro 40 giorni.
- Assicurazioni o fideiussioni: in sede di conferimento in s.r.l. è obbligatorio dotare il conferimento in natura di garanzia (art. 2462 c.c., per i conferimenti in generalità), spesso tramite coperture assicurative fideiussorie. Ciò non estingue i debiti, ma garantisce l’esattezza del valore conferito e a volte può coprire rischi imprevisti (es. falle patrimoniali).
- Verifica dei bilanci e contabilità: il conferente dovrebbe fornire alla società conferitaria bilanci certificati e informazioni contabili aggiornate, in modo da ridurre le incognite sui debiti nascosti.
- Tabella dei debiti: è prassi allegare all’atto di conferimento una situazione patrimoniale (balance sheet) che elenchi crediti e debiti con dettaglio, in analogia alla cessione. I debiti indicati nella situazione diventano automaticamente trasferiti alla nuova società, mentre gli altri restano al conferente (fatti salvi gli accordi contrattuali).
- Accordi di liberazione: i creditori, se d’accordo, possono rilasciare al conferente un atto di liberazione dai debiti (purché il conferente fornisca adeguate garanzie). In assenza di tale accordo, il conferente rimane vincolato e il conferitario ne diventa coobbligato (secondo le regole viste).
Va ricordato infine che qualunque operazione di conferimento posta in essere in stato di crisi o di insolvenza è scrutinata con attenzione da creditori, Autorità di vigilanza e tribunali. Trasferimenti simulati o compiuti in frode dei creditori possono essere annullati o sanzionati ai sensi degli artt. 2901 e 2910 c.c. (revocatoria), nonché, nel contesto delle procedure concorsuali, dalle norme sul trasferimento in liquidazione giudiziale (Codice della crisi d’impresa, art. 214). In particolare, il nuovo Codice della Crisi esclude di norma la responsabilità del compratore (o della conferitaria) per i debiti anteriori in caso di vendita/conferimento giudiziario dell’azienda, al fine di favorire la continuità aziendale. Tuttavia, si tratta di fattispecie straordinarie (liquidazione giudiziale, concordati, amministrazione straordinaria) che non modificano la disciplina ordinaria qui illustrata.
3. Profili fiscali del conferimento d’azienda
Gli aspetti tributari del conferimento sono di grande rilievo per il conferente: l’ordinamento tributario italiano (TUIR) prevede infatti un regime di neutralità fiscale per il conferimento d’azienda. In base all’art. 176 del TUIR il conferimento di azienda o di un suo ramo è esente da tassazione immediata delle plusvalenze: non si realizza reddito né imponibile né perdite al conferente. In pratica, il valore fiscale dei beni conferiti rimane quello storico (non si calcola plusvalenza), a meno che non si eserciti l’opzione (vedi più avanti). La società conferitaria subentra nei valori fiscali del conferente per le attività e passività trasferite. Ciò consente al conferente di rimandare la tassazione delle plusvalenze a quando, in futuro, venderà le partecipazioni ricevute (godendo anche del regime di participation exemption: in caso di successiva cessione delle quote della società conferitaria, le plusvalenze sono tassate al 5% secondo art. 87 TUIR).
Condizione per la neutralità è che il conferente e il conferitario siano imprese commerciali e che l’azienda sia autonomamente produttiva di reddito. L’operazione non è soggetta a IVA, ma è assoggettata a imposta di registro in misura fissa (così come eventuali imposte ipotecarie/catastali, se conferimento include immobili). In sostanza, dal punto di vista del conferente non è tassato alcun ricavo immediato: si porta avanti fiscalmente il valore fiscale del ramo conferito. Eventuali differenze tra valore contabile e fiscale possono essere regolarizzate con imposta sostitutiva (art. 176 co.2-ter TUIR): il conferitario può “affrancare” i maggiori valori emergenti pagando imposta sostitutiva (aliquote dal 12% al 16%).
Quindi, il conferimento può essere fiscalmente vantaggioso: il conferente non realizza plusvalenza tassabile, e l’eventuale valorizzazione dell’azienda ai fini di partecipazioni rientra nel regime agevolato di participation exemption. Questo aspetto, insieme alla protezione limitata della responsabilità che abbiamo visto, spiega perché spesso operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, creazione di “newco”) si svolgano tramite conferimento d’azienda.
Responsabilità fiscale per debiti tributari. Occorre infine chiarire che – nonostante la neutralità sulla plusvalenza – il conferente non sfugge ai debiti tributari pregressi. La regola generale art.2560 c.c. vale anche per le imposte ordinarie e per l’IRES/Irap dovute: la conferitaria risponde fino a concorrenza del valore dell’azienda dei tributi relativi al triennio (art.14 D.Lgs.472/97). Grazie al certificato liberatorio, però, in concreto il conferitario può ottenere di essere esonerato dal coobbligo tributario per i debiti noti fino alla data del conferimento. In definitiva, il conferente deve comunque metter conto che i tributi relativi ai periodi non coperti dal certificato restano a suo carico (salvo si riconducano all’azienda conferita), mentre dal conferitario non può sperare in alcuna tutela fiscale speciale oltre a quelle standard.
Effetti sui lavoratori e previdenza. Il conferimento, essendo trasferimento di azienda, fa scattare il meccanismo di continuità dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. (analogamente alla cessione). I lavoratori vengono mantenuti con pieno trasferimento di diritti e anzianità alla società conferitaria; cedente e conferitaria rispondono solidalmente per le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto maturati fino al trasferimento. Per i contributi previdenziali maturati dopo il conferimento, risponde solo la nuova società. Se il conferente era titolare di un’azienda individuale, i versamenti non fatti (omessi contributi) restano in genere a suo carico e l’INPS agisce priormente nei suoi confronti; il conferitario risponde solo per i contributi già iscritti come debito nei libri.
4. Q&A: le domande più frequenti
Q1: Il conferimento libera il conferente dai debiti passati?
No, salvo consenso dei creditori. L’alienante rimane responsabile per tutti i debiti inerenti all’esercizio aziendale ante-conferimento. Senza un accordo o il placet dei creditori, i creditori possono agire sul conferente come prima.
Q2: La società conferitaria risponde sempre di tutti i debiti aziendali precedenti?
No: risponde in solido solo per i debiti iscritti nei libri contabili obbligatori al momento del conferimento. Questi debiti si trasferiscono ex lege, a tutela dei creditori. Gli altri debiti (non annotati) restano di competenza esclusiva del conferente, a meno di patti contrari.
Q3: Cosa succede se conferisco l’azienda a una mia S.r.l. unipersonale?
In questo caso manca “alterità soggettiva” tra conferente e conferitario. La giurisprudenza ritiene che il trasferimento resti interamente nella medesima sfera; pertanto il conferente rimane responsabile di tutto quanto se nulla fosse cambiato, e l’art.2560 c.c. non produce i suoi effetti limitativi. In altri termini, passando alla società unipersonale, il debitore conserva la responsabilità illimitata come persona fisica.
Q4: Posso evitare di trasferire alcuni debiti (ad es. un finanziamento bancario)?
Può essere oggetto di patti contrattuali tra le parti: se l’accordo di conferimento esclude certi debiti dall’apporto, il conferitario non ne risponderà. Tuttavia, i creditori esclusi potrebbero protestare e contestare l’operazione. In mancanza di assenso espresso, i debiti contrattuali continuano a gravare sul conferente, e il conferitario ne risponde secondo i criteri visti solo se erano annotati.
Q5: E se i miei libri contabili sono incompleti o falsi?
Le scritture contabili obbligatorie sono elemento chiave. Se il conferente ha tenuto una contabilità inadeguata (es. contabilità semplificata senza libro inventari), la responsabilità ai sensi dell’art.2560, co.2 c.c. non si applica. I creditori dovranno prima ottenere i bilanci per individuare i debiti. Questa situazione, perciò, rende più rischioso il conferimento per il conferente insolvente. In generale, far compilare da un revisore il bilancio preparatorio al conferimento può prevenire contestazioni future.
Q6: Chi paga i tributi non versati dall’azienda conferita?
La società conferitaria risponde solidalmente con il conferente per i debiti tributari relativi al periodo di imposta in corso e ai due precedenti (triennio), nei limiti del valore dell’azienda. In pratica, se il fisco ha emesso accertamenti fino a tre anni prima, la nuova società può doverli pagare insieme al conferente. È però possibile ottenere il certificato liberatorio (art.14 D.lgs.472/97) che esonera la conferitaria dai debiti già noti. Fattispecie particolari di frode fiscale (art.14, co.4) comportano responsabilità illimitata del conferitario per le imposte evase.
Q7: Cosa succede ai contratti di locazione, leasing, appalto, assicurazioni, etc.?
Valgono le regole di art.2558 c.c.: la società conferitaria subentra ipso jure nei contratti relativi all’impresa (quelli non personali), salvo giusta causa di recesso del terzo. Ciò significa che i contratti in corso si trasferiscono automaticamente, proteggendo i rapporti di lungo periodo. Gli appalti e leasing per l’azienda continuano normalmente con la nuova società. Se un contratto era quasi concluso al momento del conferimento, potrebbero rendersi opportune notifica formale o accordi specifici con i terzi contraenti per garantire i diritti e obblighi originari.
Q8: Posso “isolare” i miei debiti affidandoli all’azienda conferitaria?
Sì e no. Con il conferimento si può far confluire una parte di debiti nella nuova società (in quanto co-obbligata), ma il conferente non si libera se non con il consenso creditori. Inoltre, una così detta “scissione fittizia” o conferimento in insolvenza può essere impugnata da creditori e Autorità: se l’atto è considerato fatto in frode degli obbligati, può essere revocato (art. 2901 c.c.) e, nel caso di procedure concorsuali, si applicano le norme speciali del Codice della Crisi (che escludono la responsabilità del compratore solo in liquidazione giudiziale). In ogni caso, i debiti non annotati nel conferimento continueranno a gravare sul conferente, quindi non è possibile “trasferire” semplicemente tutto fuori dal proprio patrimonio. Gli enti fiscali e previdenziali dispongono di garanzie proprie (es. azione diretta contro il conferente) e non si affidano solo alla separazione del patrimonio.
5. Simulazioni pratiche
- Conferimento di impresa individuale in una S.r.l.. Il sig. Tizio, titolare di un negozio con un magazzino di merci e crediti verso clienti, conferisce l’azienda alla nuova S.r.l. “Beta” ricevendo il 100% delle quote. Alla data del conferimento, i libri contabili di Tizio registrano: debito di 20.000€ verso fornitori, credito fiscale (IVA) di 5.000€, due dipendenti con debiti retributivi maturati per 3.000€. Nel contratto di conferimento viene espressamente incluso “tutti i debiti riferibili all’azienda anteriore”.
- Effetti sui debiti commerciali: La S.r.l. Beta subentra al debito da 20.000€ (poiché scritto nei registri) ed è quindi coobbligata con Tizio. I fornitori potranno pretendere il pagamento da entrambi.
- IVA/debiti fiscali: La S.r.l. deve badare all’IVA a debito (ad esempio) relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente (se entro 3 anni). Con il certificato dei carichi pendenti eventualmente negativo, Beta esce co-responsabile; altrimenti rimane coobbligata entro i limiti di legge.
- Debiti previdenziali e TFR: Tizio rimane l’unico obbligato principale per eventuali contributi INPS non pagati (anche se, se nella contabilità risultavano come debito, Beta dovrà risponderne solidalmente). Per i dipendenti, Beta assume i rapporti di lavoro e risponde insieme a Tizio delle mensilità arretrate (art.2112). Il TFR maturato fino al trasferimento è dovuto in solido da entrambi; il TFR post-conferimento sarà a carico di Beta.
- Conferimento in una società di persone (S.n.c.). Il sig. Mario conferisce la sua ditta individuale in una nuova S.n.c. “Alfa & Mario”, di cui è titolare al 50%. Supponiamo che nell’azienda esistesse un debito bancario non contabilizzato di 10.000€ e debiti verso fornitori per 8.000€ regolarmente annotati. In una snc, Mario e l’altro socio rispondono entrambi illimitatamente. Pertanto: Mario resta responsabile per i 10.000€ della banca (nulla li trasferisce, non essendo iscritti), mentre per i 8.000€ (scritte) anche la società (e dunque entrambi i soci) saranno obbligati in solido. In caso di insolvenza di “Alfa & Mario”, i creditori potrebbero aggredire il patrimonio di Mario e del socio. Dal punto di vista formale, il trasferimento è stato regolare, ma in mancanza di terze perizie i soci hanno tenuto i rischi patrimoniali di una società di persone. Se Mario avesse conferito invece in una s.r.l. con un altro socio, i debiti trasferiti sarebbero analoghi (anche la S.r.l. coobbligata), ma i soci risponderebbero solo entro il capitale sottoscritto.
- Affrancamento fiscale tramite imposta sostitutiva. La S.r.l. Beta decide, al conferimento dell’azienda di Tizio, di utilizzare l’opzione dell’art. 176 co.2-ter TUIR: paga il 12% di imposta sostitutiva per riallineare i valori contabili più alti degli asset (avviamento, marchi, ecc.). In questo modo Beta “riconosce” fiscalmente i maggiori valori, deducendoli nel tempo, e permette a Tizio di evitare futuri disallineamenti fiscali. Ciò non modifica le responsabilità sui debiti: Beta paga l’imposta sostitutiva (traendo beneficio fiscale a lungo termine), mentre Tizio preserva la neutralità sul reddito. Questo esempio evidenzia come il regime fiscale agevoli il conferimento, senza incidere sulla responsabilità verso i creditori.
6. Tutele per l’imprenditore conferente
Dal punto di vista del debitore/conferente, è essenziale adottare misure preventive per non trovarsi svantaggiato. Oltre alle clausole contrattuali già citate, è consigliabile:
- Verifica preventiva dei crediti e dei debiti: ottenere prima del conferimento i documenti contabili, fiscali e previdenziali (quali visure catastali, DURC, certificati tributari) per valutare l’entità dei debiti.
- Richiedere “carichi pendenti” fiscali e previdenziali: il conferente può chiedere all’Erario e agli Enti previdenziali informazioni sui debiti a lui ascritti. Un “DURC regolare” (certificato INPS-INAIL) assicura che non ci siano pendenze contributive; analogamente il certificato carichi pendenti (Agenzia delle Entrate) verifica i tributi. Questi strumenti tutelano il conferente da debiti non noti al momento dell’atto.
- Coinvolgimento dei creditori chiave: nei casi più delicati (ad es. rapporti bancari o contenziosi in corso) può essere opportuno informare o negoziare con i creditori il conferimento, valutando liberatorie o accordi di ristrutturazione dei debiti. In situazioni di crisi conclamata, potrebbe essere necessario procedere con la procedura concorsuale (concordato o liquidazione) invece di un mero conferimento informale.
- Garanzie collaterali: il conferente può offrire garanzie aggiuntive (es. fideiussioni personali del socio, pegni, polizze) a favore dei creditori più esposti, se desidera trasferire l’azienda ma mantenere comunque un certo livello di “fiducia” verso gli stessi.
In sintesi, il conferimento d’azienda non costituisce una via automatica per disimpegnarsi dai debiti: senza accorgimenti formali e consenso, il conferente resta sottoposto alle stesse obbligazioni di prima, e le limitazioni d’impatto riguardano soprattutto la società acquirente. Un imprenditore esperto si premurerà quindi di strutturare l’operazione (spesso con l’ausilio di consulenti fiscali e legali) in modo da governare i rischi, sfruttando le agevolazioni fiscali e gestendo le eventuali passività anteconferimento.
7. Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice Civile: artt. 2558-2560 c.c. (trasferimento d’azienda); art. 2112 c.c. (continuità dei rapporti di lavoro); artt. 2247, 2464-2465 c.c. (conferimento societario); art. 2290 e segg. c.c. (responsabilità nelle società di persone).
- Codice della Crisi d’Impresa (D.lgs. 14/2019): art. 214 c.c.i. (vendita/conferimento in liquidazione giudiziale).
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): art. 176 c. 1-4 (regime di neutralità del conferimento); art. 176 co.2-ter (imposta sostitutiva dei maggiori valori); art. 87 c. 1 lett. a) (participation exemption); art. 173 c.13 (scissione).
- Normativa fiscale speciale: D.Lgs. 472/1997, art. 14 (responsabilità solidale dell’acquirente per tributi del triennio).
- Codice Civile – Responsabilità patrimoniale: art. 2901 c.c. (atti in frode dei creditori).
- Cassazione Civile: sez. III, ord. 5 lug. 2019, n. 18070 (debiti anteconferimento e prova contabilità); sez. I, 12 lug. 2023, n. 19806 (coobbligazione art.2560 e regime fallimentare); sez. II, 14 ott. 2022, n. 30296 (circoscrizione dell’art.2560 ai debiti “in sé considerati”); sez. VI, 23 giu. 2016, n. 12984 (contabilità semplificata e responsabilità cessionario); sez. V, 11 apr. 2022, n. 11678 (ramo d’azienda e responsabilità tributaria); sez. II, 22 nov. 2023, n. 32487 (applicabilità art.2560 nei contratti di assicurazione); sez. II, 10 feb. 2023, n. 4248 (art.2560 limitato ai debiti non contrattuali).
Hai ricevuto in conferimento un’azienda? Attenzione ai debiti preesistenti. Fatti Aiutare da Studio Monardo
Il conferimento di azienda è un’operazione frequente nella riorganizzazione societaria: consente di trasferire l’intero complesso aziendale (beni, clienti, contratti, dipendenti) in una nuova società.
Ma cosa succede ai debiti già esistenti prima del conferimento?
Secondo la legge:
- La società conferitaria risponde insieme al conferente dei debiti aziendali anteriori al conferimento
- La responsabilità riguarda i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie
- I creditori possono agire contro entrambe le società: conferente e conferitaria
- È possibile prevedere limiti alla responsabilità, ma solo nei rapporti interni, non verso i terzi
Lo Studio Monardo ti aiuta a valutare i rischi connessi al conferimento, proteggerti da responsabilità impreviste e gestire in sicurezza l’operazione societaria.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza i contratti di conferimento e la situazione debitoria dell’azienda
📑 Verifica la correttezza delle scritture contabili e dei debiti trasferiti
⚖️ Ti assiste nella definizione delle clausole di esclusione o limitazione della responsabilità
✍️ Redige atti e documenti per tutelare la conferitaria da aggressioni indebite
🔁 Ti rappresenta nei contenziosi con creditori che agiscono per debiti pregressi
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto commerciale e operazioni straordinarie d’impresa
✔️ Consulente per PMI, società familiari, start-up e holding
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Il conferimento di azienda può essere una grande opportunità, ma comporta anche rischi legati ai debiti del passato.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi valutare con chiarezza la responsabilità verso i creditori, costruire una protezione giuridica solida e gestire il conferimento in piena sicurezza.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo: