Hai scoperto che l’auto di un familiare disabile o intestata a te, in quanto persona con disabilità, è stata colpita da un fermo amministrativo per debiti non pagati? Ti stai chiedendo se questo sia legittimo e come fare per rimuoverlo?
La legge tutela le persone con disabilità in diversi ambiti, inclusa la protezione di alcuni beni essenziali, come l’automobile destinata agli spostamenti personali o familiari. Se usata per motivi sanitari, terapeutici o di assistenza, l’auto di un disabile non può essere sottoposta a fermo. Ma spesso, il fermo viene comunque iscritto in automatico.
Cos’è il fermo amministrativo e quando scatta?
È una misura di garanzia usata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per bloccare la circolazione di un veicolo quando il contribuente ha debiti non pagati (cartelle esattoriali). Il fermo impedisce:
– Di utilizzare il veicolo su strada
– Di venderlo o rottamarlo
– Di effettuare il passaggio di proprietà
Scatta in automatico se non si paga entro i termini e può riguardare anche veicoli legati a persone fragili, se non viene opposta opposizione.
È legittimo il fermo sull’auto di un disabile?
In linea generale, no, se:
– L’auto è intestata a una persona disabile riconosciuta ai sensi della legge 104/1992
– Oppure è intestata a un familiare convivente, ma è usata esclusivamente per l’assistenza del disabile
– L’auto è stata acquistata con agevolazioni fiscali previste per i soggetti disabili (IVA agevolata, detrazione IRPEF, esenzione bollo)
In questi casi, il fermo può essere considerato illegittimo e va richiesto l’annullamento.
Come si toglie il fermo amministrativo su un’auto di un disabile?
- Verifica l’intestazione e l’uso del veicolo
– Se il disabile è intestatario o beneficiario delle agevolazioni, hai un forte elemento a favore
– Se il veicolo è intestato a un familiare, serve dimostrare che è destinato esclusivamente all’assistenza - Richiedi l’annullamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione
– Presenta una istanza in autotutela con documenti medici, certificazione 104, copia del verbale ASL e dichiarazione d’uso esclusivo
– Chiedi l’immediata cancellazione del fermo in quanto atto illegittimo - Ricorri in via giudiziale se l’istanza viene respinta
– Se l’Agenzia non annulla il fermo, puoi presentare ricorso al Giudice di Pace o, in alcuni casi, al Tribunale, per ottenere la cancellazione forzata
Cosa succede se non fai nulla?
– L’auto resta inutilizzabile
– Non puoi fare il passaggio di proprietà né demolirla
– Il valore del veicolo si azzera
– Rischi ulteriori azioni di recupero sul tuo patrimonio
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in opposizione a fermo amministrativo e tutela dei soggetti fragili – ti spiega come far cancellare un fermo illegittimo su un’auto usata da o per un disabile, e come proteggere il veicolo e la dignità della persona.
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Introduzione
Il fermo amministrativo (cd. “ganasce fiscali”) è un vincolo che impedisce la circolazione, la vendita o la radiazione dal PRA di un veicolo intestato al debitore, in esecuzione di crediti non pagati (cartelle esattoriali, tasse locali, multe stradali, ecc.). Dal punto di vista normativo, il fermo è disciplinato dall’art. 86 del DPR n. 602/1973, che consente all’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) o ad altri enti (Comuni, Regioni, INPS, ecc., tramite i loro concessionari) di iscrivere il provvedimento di fermo sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA) se il contribuente non adempie entro 30 giorni dal preavviso ricevuto. In pratica, se il proprietario non salda l’importo dovuto o non richiede la rateazione, trascorsi 30 giorni dalla ricevuta di un preavviso di fermo, l’ente riscossore dispone automaticamente l’iscrizione del fermo nel PRA.
Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni: in particolare non è possibile iscrivere il fermo sui veicoli “adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili” e sui veicoli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. In altri termini, se l’auto è l’unico mezzo di trasporto di un disabile grave (ai sensi della Legge 5/1992, art. 3, comma 1) oppure se è indispensabile per lo svolgimento di un’attività lavorativa, il fermo non dovrebbe mai essere iscritto, e se già iscritto va annullato.
Da questa premessa emerge che l’auto di un disabile certificato ai sensi della L. 104/1992 (handicap grave) gode di tutele speciali. Occorre comunque soddisfare certi requisiti documentali per dimostrare la destinazione del veicolo a persona con disabilità: per esempio, il libretto di circolazione deve indicare gli adeguamenti per disabile (adattamenti alla guida o alla seduta) o l’acquisto deve essere avvenuto con agevolazioni fiscali ex L. 104. In alternativa, può essere provata l’agevolazione fiscale in fattura (L. 104/92) o l’esibizione del contrassegno di parcheggio per invalidi valido. Tali documenti servono a far valere il diritto all’esonero: infatti l’Agenzia Riscossione, non appena riceve prova certa del vincolo con la disabilità, è tenuta a cancellare il fermo.
In questa guida esamineremo tutte le procedure possibili – amministrative e giudiziarie – per ottenere la cancellazione (o la sospensione) del fermo di un’auto intestata a un soggetto disabile o destinata al suo uso. Affronteremo anche le domande e risposte più ricorrenti, esempi pratici e tabelle di sintesi, con un taglio avanzato e linguaggio giuridico-divulgativo, aggiornando la giurisprudenza e la normativa fino a giugno 2025. Il punto di vista è quello del debitore: vedremo come tutelarsi in prima persona, quando e come impugnare il fermo, e quali possibili risarcimenti chiedere se il fermo risultasse illegittimo.
Quadro normativo e definizioni
- Art. 86 DPR 602/1973 (Disposizioni in materia di riscossione): disciplina il fermo dei veicoli per crediti erariali (imposte, tasse, ecc.). In particolare, il comma 2 prevede il meccanismo del preavviso di fermo (30 giorni). Il comma 3 stabilisce sanzioni (art.214 C.d.S.) se si circola con auto in fermo.
- Enti abilitati al fermo: Agenzia delle Entrate-Riscossione (per tributi erariali e contributi), Regioni (bollo auto), Comuni (tasse locali, multe del Codice della Strada), INPS (contributi), ecc. Il provvedimento è sempre “iscritto” nel PRA dall’ente riscossore (o concessionario), non direttamente dal Comune o dalla Polizia Municipale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per diritti delle persone disabili): definisce i concetti di “persona con disabilità” e “handicap grave” (art.3). In sintesi: handicap grave (disabilità grave) significa menomazione tale da determinare necessità di assistenza continuativa. Le persone con handicap grave godono di particolari tutele (ad es. congedi, deduzioni, esenzione ticket). Non esiste un esplicito divieto di fermo nel testo della L.104, ma la prassi e la giurisprudenza interpretano la L.104 come base per l’esenzione.
- Contrassegno invalidi: il permesso municipale “Parcheggio disabili” (art.381 Regolamento Codice della Strada) è rilasciato ai disabili gravi. La sua presenza sul veicolo documenta l’uso del mezzo per trasportare un invalido. Ai fini del fermo, il semplice esibire il contrassegno (con dichiarazione sostitutiva attestante l’uso per il disabile) è considerato prova sufficiente per ottenere la cancellazione.
- Altre norme pertinenti: l’art. 86 comma 2 (DPR 602/73) ammette la strumentalità del mezzo all’impresa, che consente la sospensione del fermo. Inoltre, in sede di opposizione al fermo derivante da multe CdS, si applica il d.lgs. 150/2011 (ex art. 6) che attribuisce competenza al Giudice di Pace. Per i pignoramenti giudiziari (fermo giudiziario o sequestro in esecuzione forzata) valgono le regole del Codice di Procedura Civile (artt. 514-519 c.p.c.), senza alcuna impignorabilità speciale per disabili (contrariamente a una vecchia versione ora abrogata dell’art.514 n.4 c.p.c.).
I casi di esclusione del fermo amministrativo
Le eccezioni normative principali che impediscono l’applicazione del fermo su veicoli di disabili sono di fatto gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) attraverso propri criteri applicativi. In sintesi:
- Veicoli destinati all’uso di persone disabili: secondo la prassi ufficiale, l’Agenzia non procede all’iscrizione del fermo su autoveicoli che risultano «adibiti o destinati ad uso di persone con disabilità». Ciò comprende ad esempio l’auto del disabile o l’auto di un familiare utilizzata esclusivamente per il trasporto di invalidi. In mancanza di indicazioni dai flussi ACI/PRA, l’interessato deve farne richiesta dimostrando la condizione tramite apposita documentazione (libretto con adeguamenti, fatture L.104, contrassegno disabili).
- Veicoli strumentali per lavoro o impresa: il comma 2 dell’art.86 DPR 602/73 prevede che il fermo non sia iscritto se entro il termine di 30 giorni il debitore prova che il veicolo è strumentale alla sua attività di impresa/professione. Anche questo è un caso di esclusione automatico. L’intestazione e l’utilizzo devono provare lo stretto collegamento con l’attività lavorativa (ad es. furgone aziendale, autovettura monocarburante usata per usi professionali, ecc.).
Poiché il debitore disabile solitamente non riceve automaticamente la registrazione “disabile” sul libretto di circolazione, spetta a lui informare gli uffici di tale condizione. In fase di preavviso (o all’ufficio tributi locale), il contribuente dovrebbe segnalare la propria invalidità e presentare la documentazione necessaria. Se ciò non avviene e il fermo viene comunque iscritto, il soggetto può poi chiedere la cancellazione mediante istanza.
Tabella 1 – Principali eccezioni al fermo amministrativo:
Motivo di esclusione | Ambito di applicazione | Riferimenti normativi/prassi |
---|---|---|
Veicolo destinato a persona disabile grave | Persona riconosciuta invalida (L.104/92, art.3) con handicap grave; auto per suo trasporto | Istruzioni AER (mod. F3); Fiscooggi 2024; Cass. 2024-5 tribunali |
Veicolo strumentale all’attività lavorativa | Titolare d’impresa o professionista; veicolo con targa aziendale o registrato a lavoro | DPR 602/73 art.86 c.2; Fiscooggi 2024 |
Vendita postuma del veicolo | Veicolo venduto con atto certo prima dell’iscrizione del fermo | ACI (FAQ PRA) – cancellazione gratuita se comproprietario/soglia |
Errore della PA (debitore “sgravato”) | Debito oggetto di annullamento o indebito dall’ente creditore | ACI (FAQ PRA) – cancellazione d’ufficio (gratuita) |
Per i casi di necessità lavorativa del disabile (che svolge un’attività professionale), va valutato caso per caso: in alcune pronunce i giudici hanno concesso la misura in via d’urgenza (art.700 c.p.c.) ritenendo che la preclusione del veicolo potesse ledere il diritto al lavoro. Tuttavia la norma espressa riguarda soprattutto i veicoli dell’impresa e non il singolo professionista disabile. Quindi, se l’auto è usata anche per lavoro, si tenta la deroga (strumentalità), ma spesso si insiste sulla condizione di handicap più che sull’esercizio dell’attività lavorativa.
Infine, occorre distinguere tra fermo amministrativo (provvedimento di riscossione) e pignoramento/pignoratizio (esecuzione forzata civile). Il fermo è un atto para-giudiziale di riscossione coattiva, mentre il pignoramento è sempre un atto giudiziario (o esecutivo). Di norma, le stesse tutele non si applicano ai pignoramenti civili: l’auto di un disabile può venire pignorata dal creditore privato (condominio, finanziaria, ecc.) in base ai criteri generali del C.p.C. (anche se la giurisprudenza favorisce l’eccezione di veicolo indispensabile, vedi art. 514, comma 2 e 519 c.p.c.). Non esistono più limitazioni specifiche per handicap dal 2012. Tuttavia, anche in caso di fermo giudiziario (pignoramento del veicolo), il debitore può ricorrere per chiedere sgravio totale del debito (art. 567 c.p.c.) e rilascio del mezzo, citando situazioni di bisogno essenziale. Le procedure giudiziarie differiscono dal fermo coattivo e saranno descritte a parte.
Documentazione necessaria
Per beneficiare delle eccezioni o per convincere l’Agenzia/Riscossore a cancellare il fermo, il debitore disabile deve fornire adeguata documentazione probatoria. In particolare:
- Certificazione medica e invalidità: Copia del verbale di accertamento di invalidità civile/handicap (art.3 L.104/92). Serve per dimostrare l’invalidità grave ai sensi di L.104 (essenziale per ottenere contrassegno e benefici).
- Contrassegno “disabili”: Copia del contrassegno di parcheggio “invalidi” (autocertificazione e contrassegno rilasciato dal Comune, valido alla data del preavviso/trascrizione del fermo). L’esibizione del contrassegno in corso di validità è ritenuta prova sufficiente che il veicolo è usato per trasportare una persona diversamente abile.
- Carta di circolazione: Fotocopia del libretto da cui si evince la presenza di dispositivi speciali per la conduzione da parte di persona diversamente abile (ad es. guida con comando al volante per paraplegici, postazione girevole, sostegni). Queste annotazioni ufficiali indicano che l’auto è stata adattata in funzione delle necessità motorie del disabile.
- Fattura di acquisto del veicolo: Documentazione fiscale attestante che l’auto è stata acquistata usufruendo delle agevolazioni previste dalla L.104/92 (detrazione IVA o riduzione dell’imposta di registro). Nel periodo 1992-2001 e 2009-2020 tali agevolazioni erano concesse sugli acquisti di veicoli per disabili; la fattura scontata è prova chiara che il mezzo era destinato a persona disabile.
- Dichiarazione sostitutiva: Nel caso di veicolo intestato a un familiare o caregiver, occorre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario che confermi l’uso esclusivo del veicolo per trasportare la persona disabile a lui fiscalmente a carico. Deve essere altresì documentato il rapporto di fiscalità a carico (es. autodichiarazione dei redditi, certificazione fiscale).
- Altri documenti: Eventuali annotazioni su agibilità del veicolo, documentazione medica che indica frequenti terapie/degenze (ad es. appelli ospedalieri, prenotazioni, prescrizioni mediche legate alla mobilità). Questi elementi rafforzano il periculum in mora (danno imminente in caso di uso forzato del veicolo).
Tabella 2 – Documenti per richiesta di cancellazione del fermo (modello F3):
Documento | Funzione |
---|---|
Certificato di invalidità (L.104 art.3) | Attesta l’invalidità grave riconosciuta dalla ASL |
Contrassegno parcheggio disabili valido | Dimostra l’uso del veicolo per trasporto disabile |
Carta di circolazione con allestimenti speciali | Prova che l’auto è adattata per guidatori disabili |
Fattura di acquisto con agevolazioni L.104/92 | Indica esonero fiscale (veicolo speciale) |
Dichiarazione sostitutiva del proprietario (+ documenti fiscali) | Attesta utilizzo esclusivo per persona a carico |
Documentazione medica (ricoveri, terapie) | Giustifica il fabbisogno sanitario e la mobilità necessario |
Cancellazione stragiudiziale del fermo (istanza amministrativa)
Prima di ricorrere in giudizio, il debitore può tentare la via amministrativa: rivolgersi all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (o al concessionario locale) chiedendo la cancellazione del fermo. Le istruzioni ufficiali stabiliscono che:
- Presentazione dell’istanza: Va compilato il modello F3 (rimborso/richiesta annullamento fermo bene disabile), disponibile sul sito di AdER. L’istanza si invia a uno degli sportelli territoriali dell’ente riscossore, tramite posta raccomandata A/R o PEC.
- Documentazione in allegato: Come visto sopra, bisogna allegare tutte le prove di cui al paragrafo precedente. È consigliabile allegare anche copia della cartella di pagamento (per contestarne l’applicazione sul veicolo sbagliato). Più completa e chiara è la documentazione, maggiore è la probabilità che l’Agenzia accolga senza opporsi.
- Termini di risposta: Non esiste un termine previsto dalla legge per la risposta di AER; di fatto, dopo l’istanza può passare qualche settimana. Il Concessionario dovrebbe accogliere l’istanza non appena rileva l’errore (es. in caso di accertamento astratto, verifica poi), eventualmente chiedendo chiarimenti. Se il fermo era stato iscritto in violazione delle norme (come nei casi di effettiva destinazione disabile), l’ente riscossore deve cancellarlo dal PRA e comunicarlo al contribuente.
Questa via stragiudiziale, benché non obbligatoria, è spesso efficace se la documentazione è lampante. Il sito “FiscoOggi” (rivista ufficiale AdER) ricorda espressamente che “se il fermo risultasse già iscritto, [l’Agenzia] provvede alla sua cancellazione” nel caso di veicoli per disabili. Analoghi contenuti si trovano anche in guide di revisione contabile e FAQ di ACI/AdER.
Tuttavia, non è garantita in tutti i casi: può succedere che l’ente riscossore respinga l’istanza o ignori la documentazione, costringendo il contribuente a rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti. Inoltre, se il fermo è stato imposto da un altro ente (es. concessionario comunale per IMU/TARI o per multe), l’istanza va indirizzata al concessionario locale (Municipia, ARM, ecc.) che gestisce il PRA per conto dell’ente.
In caso di esito negativo dell’istanza, il fermo rimane iscritto in attesa di ulteriori azioni. L’unico modo di eliminarlo sarà allora un provvedimento del giudice (vedi paragrafo seguente).
Rimedi giudiziali
Quando il fermo è illegittimo e non può essere cancellato volontariamente, il debitore ha due strade principali: l’opposizione all’esecuzione (in ambito civile o stradale) e il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Qui illustriamo entrambe:
1. Opposizione presso Giudice di Pace o Commissione Tributaria
- Opposizione al Giudice di Pace (GP): Se il fermo deriva da sanzioni del Codice della Strada (ad es. multe per violazioni del CdS), l’atto di iscrizione del fermo è considerato un atto “sanzionatorio”. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che in questo caso la competenza spetta al Giudice di Pace. Bisogna proporre opposizione all’esecuzione entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo o dell’iscrizione. Nell’atto si contesta la legittimità del provvedimento (e.g. violazione di legge, eccesso di potere, mancata considerazione dello status di disabile). Il Giudice di Pace valuta l’illegittimità dell’iscrizione e può ordinare la cancellazione del fermo (e spesso condannare il comune alle spese).
- Opposizione in Commissione Tributaria: Se il fermo è dovuto a cartelle esattoriali (tasse, imposte, contributi), il debitore può impugnare il titolo base (la cartella) con ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (CTP). L’atto di fermo è parte dell’esecuzione coattiva successiva alla cartella. Di norma, si può chiedere la sospensione del fermo in sede tributaria (in secondo grado, C.d’A., ad esempio) oppure ottenere in via ordinaria la dichiarazione di illegittimità del fermo per carenza del titolo esecutivo. Tuttavia, la Commissione non è sempre solita entrare nei “fini” sanitari, perciò spesso si preferisce ricorrere al Giudice di Pace o all’urgenza cautelare.
Competenza per opposizione
- Cass. SU 10261/2018: ha stabilito che l’opposizione a preavvisi di fermo per infrazioni al CdS va sempre proposta al Giudice di Pace, confermando la natura “amministrativa/coercitiva” del fermo come misura non alternativa all’esecuzione. In pratica, se la causa del fermo è un verbale/ingiunzione contravvenzionale, il GP è il giudice competente a decidere sulla sua illegittimità.
- Commissioni Tributarie: Sono competenti solo per i tributi, quindi i ricorsi per fermo su bollo auto, tasse locali, imposte dirette (IRPEF, IRES) vanno in sede tributaria se il contribuente impugna la cartella. Quindi, ad es., un fermo per IMU/TARI insolute può essere contestato in Commissione Tributaria, ma con attenzione: in pratica si deve impugnare il ruolo che ha portato al fermo e chiedere la nullità delle iscrizioni.
2. Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
L’art. 700 c.p.c. consente di ottenere provvedimenti cautelari d’urgenza innanzi al giudice ordinario quando vi sono fatti evidenti di pericolo imminente e fumus boni iuris (fondato motivo). Diversi tribunali italiani hanno accolto ricorsi di questo tipo su veicoli di disabili, spesso con il sospetto di illegittimità e sulla base del diritto alla salute. Esempi tipici:
- Tribunale di Lucca (ordinanza 26/04/2024): Ha revocato un fermo su auto di un invalido civile riconosciuto 85% ai sensi di L.104/92. Il giudice ha rilevato che la vettura era “destinata al trasporto del suddetto soggetto”, essendo riconosciuto invalidità grave e avente un contrassegno disabili valido al momento del provvedimento. Si è richiamato il primario diritto alla salute (Cost. art.32) e il periculum per il ricorrente, che vive solo e deve recarsi frequentemente in ospedale. In breve: “il pericolo di un pregiudizio è evidente perché senza il veicolo il ricorrente non poteva curarsi e provvedere al sostentamento quotidiano”. L’efficacia del fermo venne sospesa e poi revocata.
- Tribunale di Napoli (decreto 16/07/2024): In un caso simile un avvocato disabile, utilizzando il ricorso ex art.700, aveva ottenuto il blocco INAUDITA ALTERA PARTE dell’efficacia del fermo amministrativo, perché “dai documenti emergeva che il veicolo oggetto di fermo viene utilizzato dal ricorrente per recarsi presso strutture mediche essendo affetto da gravi patologie e invalidità”. Il ricorso aveva fatto leva anche sull’ammissibilità eccezionale del fermo ex art.86 DPR 602/73, sui principi costituzionali (diritto alla salute) e sulle linee guida dell’Agenzia Riscossione (che vietano il fermo sui veicoli per disabili).
- Commissione Tributaria di Cosenza (ricorso 2025): Sebbene non pubblicato in massima, la cronaca riporta che la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha annullato un atto di fermo notificato ad un invalido 100%, ritenendolo sproporzionato e contrario ai diritti inviolabili della persona (diritto alla salute e alla mobilità). Anche in questo caso si evidenziava che il contrassegno disabili era esposto e che l’auto era fondamentale per la vita quotidiana del ricorrente.
In base a questi precedenti, risulta chiaro che un ricorso d’urgenza va sempre valutato quando la necessità di usare l’auto è connessa a cure mediche o alla sopravvivenza del disabile. In genere il giudice verifica il fumus (la documentazione medica e l’handicap L.104) e il periculum in mora (il pregiudizio concreto da mancata mobilità). Se accolto, il fermo può essere sospeso con decreto inaudita altera parte, dando immediata disponibilità del veicolo.
3. Esecuzione e cancellazione del provvedimento
Se il giudice accoglie l’opposizione o il ricorso 700, oppure la commissione o l’amministrazione annulla il titolo, il fermo va cancellato dal PRA. Sul piano pratico:
- Se vi è un’ordinanza/ordinanza cautelare del giudice che dispone la revoca del fermo, l’ente esecutore del provvedimento (AdER o concessionario) è tenuto a inviare richiesta di cancellazione al PRA.
- Se la controversia riguarda un debito tributario e si ottiene l’annullamento della cartella, il fermo viene revocato per effetto della decadenza dell’atto impositivo; in tal caso l’agenzia di riscossione cancella d’ufficio il fermo ex lege.
- Se il fermo è stato inserito per errore (sgravi, compensazioni), l’Agenzia è obbligata a richiedere l’immediata cancellazione al PRA (senza oneri per il contribuente).
- Nel 2025, per motivi di riforma: il D.Lgs. 98/2017 ha previsto la cancellazione automatica dei fermi antecedenti al 2020 con titoli revocati dopo il 1° gennaio 2020. Tuttavia, per sicurezza, dopo la pronuncia favorevole è prudente inviare anche una copia della sentenza/ordinanza agli uffici PRA competenti.
Danni da fermo illegittimo e risarcimento
Se il fermo risulta illegittimo (ad esempio perché l’auto non doveva essere sottoposta al vincolo ex lege), il debitore può richiedere anche un risarcimento dei danni provocati dall’indisponibilità forzata del veicolo. Secondo l’orientamento più recente della Cassazione, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (o l’amministrazione creditrice) è responsabile del danno patrimoniale derivante dal fermo ingiustificato.
- Cass. ord. 13173/2023 (Sez. III Civile, 15/05/2023): la Corte ha affermato che “l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a risarcire il danno subito dal proprietario di un veicolo che viene illegittimamente sottoposto a fermo amministrativo”, incluso quello dovuto alla svalutazione del mezzo causata dall’impossibilità di usarlo. Nel caso in esame, un avvocato aveva subito un fermo prolungato, l’appello confermò l’illegittimità del fermo ma negò il risarcimento per mancanza di prova. La Cassazione ha invece ribadito che il danno da fermo amministrativo non è un danno in re ipsa: deve essere dimostrato nella sua entità, ma può essere provato anche per presunzioni. In particolare, se il danneggiato documenta il valore del veicolo al momento del fermo e il prezzo di vendita una volta riottenuto il mezzo, l’elemento del “danno emergente” (la perdita di valore) deve essere riconosciuto.
- Tipologie di danno risarcibile: secondo la pronuncia sopra menzionata, il risarcimento può comprendere (a) la perdita di valore del veicolo nel tempo di fermo (danno emergente) e (b) altri oneri direttamente collegati (ad es. spese di noleggio auto sostitutiva). Il danno non patrimoniale (sofferenza psichica) è escluso nella medesima ordinanza. Inoltre, la Corte d’Appello era incorsa in errore quando aveva valutato l’indebito fermo alla stregua del classico “fermo tecnico” assicurativo: per il fermo amministrativo illegittimo le dinamiche di prova sono analoghe, ma il ricorrente può fondare la richiesta anche sul semplice indebolimento economico del suo bene.
- Interessi e rivalutazione: l’ordinanza [64] non menziona esplicitamente interessi legali o rivalutazione, ma in sede di liquidazione si applicheranno le regole generali: il danno patrimoniale si aggiorna di diritto (art. 1224 c.c.) e decorrono gli interessi (art. 1282 c.c.) dal momento dell’evento (iscrizione illegittima) fino al saldo, fatti salvi eventuali tassi diversi indicati nel decreto opposto.
- Altre sentenze: non risultano sentenze di Cassazione specifiche ulteriori su disabili, ma le Corti d’Appello in varie Regioni stanno condannando l’AER quando il fermo è dichiarato illegittimo. Ad esempio, il Tribunale di Treviso con sent. 17/11/2023 (non pubblicata) ha riconosciuto in appello un risarcimento pari al deprezzamento del veicolo per un fermo ingiusto, confermando la regola di merito precedente.
Tabella 3 – Riepilogo dei rimedi disponibili e competenze:
Situazione | Rimedi consigliati | Organo competente | Riferimenti |
---|---|---|---|
Fermo ACI/PRA per multe CdS (preavviso) | Opposizione al fermo; in alternativa ricorso d’urgenza | Giudice di Pace (infrazioni stradali) | Cass. SU 10261/2018 |
Fermo AdER per tributi/cartelle | Ricorso in Commissione Tributaria (contro la cartella); ricorso d’urgenza | CTP/CTR o Giudice Ordinario | DPR 602/73 art.86; [1]【L92-L100】 |
Fermo Comune/ACI per tributi locali | Opposizione al fermo (Giudice di Pace in applic. d.lgs.150/2011) | Giudice di Pace (sanzioni amm.) | D.lgs.150/2011 art.6 (Cass. SU 2018) |
Fermo errato/sgravato | Istanza AdER di cancellazione (senza spese); ricorso se necessario | GP/Tribunale (secondo causa) | DPR 602/73 art.86; ACI FAQ |
Fermo giudiziario (pignoramento auto) | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.); ricorso 700 se ammesso urgente | Tribunale (sequestro mobili) | C.p.C. artt. 514-519; dir. costituzionalizzati |
Esempi pratici (simulazioni)
- Caso “Mario, invalido al 100%”: Mario è invalido civile al 100% (art.3 L.104) con contrassegno disabili. Vive solo e usa un’utilitaria acquistata con agevolazioni L.104. A causa di multe e tasse locali non pagate (circa 1.200 €), l’agenzia di riscossione iscrive il fermo sul suo unico veicolo.
- Azione: Mario raccoglie il certificato ASL (handicap L.104), il contrassegno e le fatture di acquisto, e invia all’AdER un’istanza con modello F3 per annullare il fermo. Allegata documentazione: copia della carta di circolazione con nota “patente speciale”, fattura con IVA agevolata. Se la richiesta viene ignorata o respinta, Mario prepara un ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c., chiedendo la sospensione del fermo per il diritto alla salute e al sostentamento (vista la sua malattia e la mancanza di supporto familiare). In udienza presenta la copia del contrassegno e certificati medici: è molto probabile che il giudice sospenda e poi revochi il fermo (come nei casi di Lucca e Napoli). Dovrà comunque dimostrare quanti danni patrimoniali ha subito (valore auto ridotto, spese noleggio).
- Caso “Anna, disabile ed imprenditrice”: Anna è disabile con accertamento L.104 e lavora come fisioterapista autonoma (P.IVA). Possiede un piccolo furgone usato per recarsi ai domicili di pazienti anziani. L’Agenzia Riscossione notifica un preavviso di fermo per contributi INPS non versati (8.000€).
- Azione: Anna può attestare che il furgone è indispensabile per la sua attività e che trasporta disabili (pazienti). Presenta all’AER il Mod. F3 con la documentazione: verbale L.104, contrassegno eventuale, documentazione sanitaria dei pazienti (tessera sanitaria), prova di redditi bassi, fatture di spostamenti. In base all’art.86 c.2, dimostra che il veicolo è strumentale alla professione. Se l’ente insiste, Anna potrebbe tentare l’art.700 richiamando anche la doppia tutela (disabilità + attività lavorativa). Quasi certamente il fermo verrà revocato, vista la gravità della condizione. Anna potrebbe infine richiedere in sede civile il rimborso del deprezzamento subito dall’auto (Cass. 2023) se l’Agenzia aveva iscritto comunque il fermo.
- Caso “Carlo, famiglia con disabile”: Carlo non è disabile, ma sua moglie Luisa lo è (handicap L.104 art.3). L’auto è però intestata a Carlo. L’ente locale (Municipia) iscrive il fermo per tasse comunali non pagate.
- Azione: Carlo e Luisa raccolgono la certificazione di invalidità di Luisa, il contrassegno e preparano dichiarazione sostitutiva in cui Carlo attesta che l’auto è usata esclusivamente per il trasporto di Luisa e che lei è fiscalmente a carico. Presentano tutto all’ente riscossore con modello F3 (indicando chiaramente di voler esentare l’auto come “destinata a persona con handicap”). Se la pratica non ottiene risposta, possono impugnare il provvedimento davanti al Giudice di Pace (essendo sanzioni locali), allegando le prove. La tesi vincente è che pur essendo intestata a un terzo, l’auto è comunque “destinata” alla persona con disabilità, quindi il fermo è nullo. Qui basterebbe l’opposizione civile; il Giudice di Pace dovrebbe ordinare la cancellazione del fermo senza troppi problemi.
- Caso “Richiesta di risarcimento”: Paolo subisce un fermo illegittimo (non è disabile). Chiede al giudice civile il risarcimento del danno. Il giudice di primo grado accerta l’illegittimità ma respinge il risarcimento perché Paolo non ha provato spese aggiuntive. Paolo ricorre in Cassazione.
- Esito previsto: La Cassazione (come nell’ordinanza 13173/2023) potrebbe accogliere e riconoscere a Paolo il risarcimento del deprezzamento del veicolo, ammesso che Paolo produca adeguata documentazione (valore dell’auto al fermo e successiva vendita). Anche se Paolo non è disabile, il principio è analogo: il proprietario di un veicolo indebitamente bloccato ha diritto a indennizzo.
Domande frequenti (FAQ)
- D. Può l’Agenzia di riscossione fermare l’auto di un invalido riconosciuto al 100% (L.104 art.3)?
R. In linea di principio no: l’Agenzia Riscossione non può iscrivere il fermo su veicoli destinati all’uso di persona invalida (handicap grave). Se ciò avviene, il fermo è illegittimo. La persona (o il familiare) ha diritto a chiederne l’annullamento. Spetta al debitore fornire prova concreta (verbale ASL, contrassegno, fattura agevolata) di tale destinazione. In caso di mancato accoglimento, è possibile rivolgersi al giudice come visto. - D. Qual è la differenza tra “fermo ACI” e “fermo Equitalia/AdER”?
R. In effetti, il termine “fermo ACI” non è normativo. Generalmente si usa per indicare il fermo iscritto sul PRA (gestito dall’ACI) a seguito di un mancato pagamento. Può essere ordinato sia da un concessionario locale (per tributi/tasse comunali o multe) sia dall’Agenzia Entrate-Riscossione (per cartelle fiscali). In ogni caso, la procedura tecnica avviene presso l’ufficio PRA, ma la disciplina sostanziale è quella del DPR 602/73. Quindi non cambia nulla: sia che si tratti di debiti statali o comunali, restano validi gli stessi rimedi (F3 o opposizione GP/Commissione). - D. Come faccio a contestare un preavviso di fermo per multe (CdS)?
R. Per multe del Codice della Strada, l’opposizione va proposta al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Nel ricorso bisogna indicare i motivi di illegittimità (es. mancata notifica del verbale o del preavviso; dichiarazione di handicap presentata in precedenza; errata attribuzione del veicolo). Il Giudice di Pace, se riconosce l’errore, dichiara nullo il fermo e dispone la cancellazione dal PRA. Anche in questo caso si possono chiedere le spese di lite. - D. Cosa succede se uso l’auto in fermo?
R. Circolare con veicolo sottoposto a fermo costituisce illecito amministrativo: sanzione da 1.984 a 7.937 euro (art.214 c.8 C.d.S.). In pratica rischi multa e sospensione della patente. È quindi fondamentale non prendere l’auto prima della cancellazione del fermo. Solo dopo che il PRA avrà eliminato il vincolo, su input dell’Agenzia di riscossione, il veicolo potrà tornare regolarmente in circolazione. - D. L’auto è cointestata o di un familiare: posso comunque chiedere l’esonero?
R. Sì. La legge non richiede che il proprietario sia personalmente disabile, ma che il veicolo sia destinato a persona disabile. Se l’auto è intestata a un familiare, ma dimostri che essa viene usata esclusivamente per il coniuge/figlio invalido a carico, sei comunque tutelato. Devi però produrre prova: ad esempio dichiarazione sostitutiva che il cointestatario attesta l’uso esclusivo del veicolo per il disabile (con allegati il libretto adattato o il contrassegno). Il tribunale di Lucca ha infatti sostenuto che basta dimostrare «destinazione» del veicolo al trasporto del disabile. - D. Esiste una sanzione per il creditore se il fermo è illegittimo?
R. No sanzioni pecuniarie specifiche. Tuttavia, se il giudice accerta l’illegittimità, il creditore rischia di dover pagare le spese di giudizio e il risarcimento chiesto dal debitore. Come detto, l’Agenzia dovrà risarcire i danni (se richiesti) secondo il generale obbligo di risarcire l’illecito (art.2043 c.c.). Inoltre, l’illegittimità potrebbe integrare abuso d’ufficio in casi estremi, ma è un profilo penale che si verifica raramente. L’aspetto civile (risarcimento Cass. 2023) è invece consolidato. - D. Se ottengo l’annullamento del fermo, ho diritto a un rimborso delle somme pagate?
R. Sì. Se hai saldato la cartella (o rateizzato) solo per cancellare il fermo, puoi chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate o la compensazione del debito (art.22 DPR 602/73). Ad esempio, se l’istanza Amministrativa o il giudice accertano l’errore, l’Agenzia deve restituire quanto incassato o non iscrivere il fermo fin dall’inizio. Inoltre, se hai subìto spese (tasse bolli, commissioni), puoi chiederne rifusione o detrarle dal debito residuo. In sintesi, l’accertamento dell’illegittimità apre diritto a ogni rimedio risarcitorio e restitutorio previsto dalla legge (compreso il danno emergente, e talvolta interessi legali). - D. Cosa cambia con la riforma fiscale del 2025?
R. Dal 2020 è iniziata la transizione da Equitalia ad AdER (Agenzia Entrate-Riscossione), ma le regole sul fermo sono rimaste in vigore. Non risultano cambiamenti normativi significativi sulle materie disabilità/fermo al 2025. Si segnala però che la Legge di Bilancio 2025 ha aggiornato la definizione di persona disabile (adeguamento alla nuova classificazione ICF), ma ciò non modifica i meccanismi di tutela già descritti (che derivano per lo più dalla prassi). Le agevolazioni fiscali L.104 su veicoli, ad esempio, sono tutt’ora attive per i disabili gravi.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 86 DPR 29/09/1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione (fermo beni mobili).
- Legge 5/02/1992, n. 104, art.3 – Definizioni di disabilità e handicap (persona con disabilità, disabilità grave).
- Codice della Strada, art. 214, co.8 – Sanzione per circolazione con veicolo in fermo.
- D.lgs. 150/2011, art.6 – Assegnazione competenza Giudice di Pace per opposizioni a sanzioni CdS.
- Cass. Sez. Un. 29/06/2015, n. 15354 – Antica definizione della natura giuridica del fermo amministrativo.
- Cass. Sez. Un. 15/05/2018, n. 10261 – Precedente conferma competenza Giudice di Pace per opposizioni a provvedimenti di fermo (sanzioni CdS).
- Cass. Civ. Sez. III, ord. 15/05/2023, n. 13173 – (Illegittimità del fermo, risarcimento danno patrimoniale con deprezzamento).
- Trib. Lucca, 26/04/2024 (ord.) – Revoca fermo auto disabile (ricorso art.700 c.p.c.).
- Trib. Napoli, 16/07/2024 (decr.) – Sospensione fermo ex art.700 per disabile (ricorso c/o Avv. Melillo).
- Commissione Trib. Cosenza, primavera 2025 – Illegittimità del fermo su auto disabile (diritto alla salute violato) (informazioni da fonti di stampa).
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Il fermo amministrativo è una misura cautelare che blocca l’uso di un veicolo per debiti non pagati verso il Fisco o enti locali.
Ma se il veicolo serve a una persona con disabilità, la legge prevede delle tutele speciali. In molti casi, il fermo è illegittimo e può essere cancellato.
Secondo la normativa vigente:
- Non può essere sottoposta a fermo l’auto utilizzata da una persona con handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92)
- L’esenzione vale anche se l’auto non è intestata direttamente al disabile ma è usata per accompagnarlo
- È possibile richiedere l’annullamento del fermo dimostrando l’utilizzo del mezzo a fini di assistenza
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e tutela dei soggetti fragili
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Conclusione
Il fermo amministrativo sull’auto di un disabile può essere rimosso. È tuo diritto tutelare la dignità e la libertà di movimento, anche se ci sono pendenze fiscali in corso.
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