Start-up Innovative e Disciplina Concorsuale: La Guida

Hai una start-up innovativa e ti stai chiedendo se, in caso di difficoltà economiche, puoi accedere alle procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa? Cosa succede se i debiti aumentano e l’attività non riesce più a sostenersi?

Anche se godono di agevolazioni specifiche, le start-up innovative non sono escluse dalle regole sulla crisi e sull’insolvenza. Se l’impresa non riesce più a far fronte ai propri obblighi finanziari, è fondamentale sapere quali strumenti puoi attivare per gestire correttamente la situazione, proteggere i soci e tutelare gli asset aziendali.

Quando si applica la disciplina della crisi a una start-up?

Se la start-up perde uno o più requisiti previsti dalla legge (come l’anzianità, i limiti di fatturato o il contenuto innovativo), oppure se si trova in squilibrio economico-finanziario, può accedere alle stesse procedure delle altre imprese. Questo vale anche per le start-up che non superano le soglie dimensionali previste per la liquidazione giudiziale: in tal caso, rientrano nelle procedure minori.

Quali sono gli strumenti utilizzabili?

Le procedure variano a seconda del tipo di crisi e dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Tra le più comuni:

– Composizione negoziata della crisi, per tentare un risanamento dell’attività con il supporto di un esperto e la possibilità di proteggersi da azioni esecutive
– Concordato semplificato, se la composizione negoziata non ha avuto successo ma si vuole evitare una liquidazione disordinata
– Liquidazione giudiziale, se la crisi è irreversibile e la società supera le soglie dimensionali
– Liquidazione controllata, per le start-up che non possono essere sottoposte alla liquidazione giudiziale ma necessitano comunque di una chiusura ordinata

Cosa succede se non agisci in tempo?

Il rischio è che la situazione degeneri: i creditori possono avviare azioni esecutive o chiedere direttamente la liquidazione dell’impresa. Gli amministratori potrebbero rispondere personalmente per aver omesso gli obblighi di legge in materia di crisi. Inoltre, l’eventuale valore tecnologico o intellettuale (marchi, brevetti, software) rischia di andare disperso.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi e tutela delle start-up – ti spiega quando una start-up innovativa può accedere alle procedure concorsuali, quali strumenti attivare e come proteggere al meglio il valore generato.

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Start-up innovative e disciplina concorsuale: la guida

Le start-up innovative godono di un regime agevolato volto a favorire l’imprenditorialità innovativa. In base all’art.31 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (conv. L. 221/2012), una start-up innovativa beneficia per cinque anni dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di un’esenzione dalle ordinarie procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta). Durante questo periodo la start-up può accedere solo agli strumenti semplificati di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla L.3/2012 (capo II). Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) recepisce tale disciplina, qualificando espressamente le start-up innovative come soggetti “non fallibili”. La ratio è quella di non scoraggiare le iniziative ad alto rischio connaturate all’innovazione imprenditoriale.

Contestualmente, vanno considerati i requisiti di iscrizione: l’art.25 del D.L. 179/2012 elenca i parametri (es. spese in R&S, team qualificato, brevetti) che l’impresa deve dichiarare di possedere. L’iscrizione nella sezione speciale costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per godere del regime agevolato. La giurisprudenza ribadisce che tale iscrizione è pura pubblicità-notizia e non sostituisce la verifica giudiziale dei requisiti sostanziali. In particolare, la Cassazione ha affermato che l’impresa “iscritta quale start-up innovativa” rimane suscettibile di fallimento se non possiede concretamente i requisiti di legge al momento della crisi. Questo significa che, in sede prefallimentare, il tribunale può verificare ex post il possesso dei requisiti sostanziali dell’art.25 D.L.179/2012.

Tale disciplina agevolativa tuttavia non è illimitata nel tempo. Il comma 4 dell’art.31 D.L. 179/2012 stabilisce che l’esenzione cessa automaticamente al compimento del quint’ anno dalla costituzione. La Cassazione Civile, con ordinanza n.1587/2024, ha confermato che al termine dei cinque anni la start-up perde la qualifica di “non soggetta a fallimento”: il beneficio decade “al momento del decorso dei termini” senza attendere alcuna formalità amministrativa. In altri termini, trascorsi cinque anni dalla costituzione (o in caso di perdita anticipata di un requisito), la start-up non può più invocare l’esenzione e potrà essere sottoposta alle normali procedure concorsuali.

1. Strumenti di allerta e obblighi del debitore

Nella fase di crisi tutte le imprese (incluse le start-up) devono adottare assetti organizzativi adeguati e vigilare sulla propria situazione economico-finanziaria. Il Codice della crisi (artt.14-15 CCII) impone agli amministratori e sindaci di segnalare l’emergere di squilibri gestionali o perdite patrimoniali, onde consentire un tempestivo intervento. Inoltre, in caso di accesso a procedure concorsuali il debitore deve predisporre un piano di risanamento corredato da una relazione aggiornata mensilmente, così da fornire al tribunale informazioni costanti sull’evoluzione della crisi. In pratica, ogni domanda di accesso a un procedimento di crisi (es. concordato, liquidazione controllata) deve essere depositata con un progetto e una relazione che il debitore aggiorna di mese in mese. Queste regole, previste anche dal correttivo 2024 (D.Lgs.136/2024), mirano a rafforzare la trasparenza e prevenire ritardi che potrebbero aggravare la crisi.

Dal punto di vista del debitore startup, dunque, è fondamentale monitorare con strumenti contabili gli indicatori di crisi (e.g. patrimonio netto esiguo, perdite sistematiche) e, al primo sintomo di insolvenza, considerare l’apertura di una procedura di composizione assistita (art.12 CCII) o di ristrutturazione. La Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha anche elaborato indicatori specifici di crisi per le start-up innovative (art.13 CCII), a testimonianza del focus legislativo sulle imprese innovative.

2. Procedure concorsuali accessibili alle start-up innovative

2.1 Start-up non imprese minori (oltre soglia dimensionale)

Il terzo decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024, c.d. “Correttivo ter”) ha profondamente ridefinito il perimetro degli strumenti concorsuali accessibili. Da tale riforma emerge che le start-up innovative non rientranti nei parametri di “imprese minori” (ossia non micro-imprese secondo art.2 CCII) possono volontariamente accedere anche alle procedure ordinarie più strutturate (accordi di ristrutturazione giudiziale, concordato preventivo in continuità o liquidazione, liquidazione giudiziale, ecc.). In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art.37 CCII precisa che la start-up “non minore” può scegliere su base esclusivamente volontaria gli strumenti di regolazione della crisi normalmente riservati alle medie imprese.

Ciò significa che, a differenza della disciplina previgente, il debitore start-up innovativa di dimensioni rilevanti può proporre un concordato preventivo con continuità aziendale (se il piano assicura il risanamento) oppure un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt.63 ss. CCII), nonché richiedere la liquidazione giudiziale, purché lo richieda egli stesso. Per esempio, in caso di gravi difficoltà finanziarie, una start-up non-minore può rivolgersi al tribunale per omologare un concordato preventivo rivolto alla prosecuzione dell’attività, coinvolgendo fornitori e finanziatori in un piano di ristrutturazione. In tal modo si allarga il ventaglio di opzioni per il debitore rispetto alla mera composizione del debito civilistico, offrendogli l’opportunità di salvare l’impresa con strumenti più flessibili.

Tuttavia, anche in questo contesto resta ferma una regola di tutela: l’accesso alle procedure ordinarie per la start-up non può avvenire per iniziativa del solo creditore o del pubblico ministero. Secondo la riforma (cfr. art.37 CCII) e in linea con l’originaria impostazione dell’art.31 D.L. 179/2012, l’apertura di un concordato o di una liquidazione giudiziale per start-up innovativa può avvenire solo su istanza del debitore. La Relazione illustrativa chiarisce che questa scelta “volontaria” mira ad agevolare startup che, pur nelle fasi iniziali, hanno dimensioni tali da richiedere procedure maggiori, ma sempre consentendo al debitore di conservare l’iniziativa.

Sentenze recenti: In linea con la norma, il Tribunale di Firenze (29/11/2024, n.249) ha esaminato il caso di una S.r.l. start-up innovativa che chiedeva la liquidazione controllata impedendo la liquidazione giudiziale richiesta dai creditori. Il tribunale ha ribadito che l’iscrizione alla sezione speciale non è conclusiva: anzi, la verifica dei requisiti di innovatività compete comunque al giudice. In precedenza la Cassazione (4/7/2022, n.21152) aveva già sancito che l’iscrizione come start-up innovativa non esime dal fallimento se i requisiti sostanziali vengono meno. E la più recente ordinanza 1587/2024 ha precisato che, decorso il termine agevolato, lo status giuridico agevolato si estingue di diritto, con la conseguente abolizione automatica del divieto di fallimento.

2.2 Start-up imprese minori (microimprese)

Le start-up che rientrano nei parametri dimensionali delle imprese minori (≤10 addetti, fatturato/attivo ≤2 milioni: art.2, lett. d) CCII) continuano a seguire le regole speciali dedicate alle piccole imprese in crisi. In questi casi non è possibile ricorrere alle procedure “ordinarie” del codice (concordato preventivo ordinario o liquidazione giudiziale). Il debitore può invece accedere agli strumenti di sovraindebitamento semplificati: in particolare il concordato minore (art.74 CCII) con liquidazione controllata dell’attivo e il piano di risanamento del consumatore (art.67 CCII). Tali procedure sono di solito più snelle e prevedono minori vincoli formali, consentendo all’imprenditore di proporre un piano di rientro dei debiti con percentuali di soddisfacimento agevolate.

Inoltre la normativa protegge le micro-startup dall’iniziativa esterna di chiusura. Il Tribunale di Milano (01/06/2023) ha escluso che il Pubblico Ministero possa richiedere la liquidazione di una start-up innovativa “minore” quale forma degradata di una liquidazione giudiziale, confermando l’inapplicabilità anche di tale richiesta residuale. In sostanza, se la legge (art.31 D.L.179/2012) proibisce al PM di proporre fallimento (o concordato preventivo) per una startup innovativa nel regime agevolato, ne consegue che ogni passaggio “in serie” è precluso: non si può cioè superare l’inammissibilità della liquidazione giudiziale con un’istanza degradativa di liquidazione controllata. Ne deriva che anche per le procedure minori l’istanza di accesso può essere avanzata solo dal debitore (o, ove previsto, dai creditori qualificati); il PM non ha legittimazione propria allo scopo.

2.3 Altri strumenti di composizione della crisi

Oltre agli strumenti concorsuali citati, l’imprenditore start-up può valutare percorsi alternativi. Composizione negoziata della crisi (artt.12-13 CCII) è un procedimento stragiudiziale di negoziazione assistita che si rivolge alle imprese (senza discriminazione dimensionale) in grave difficoltà. Anche se non riservata esclusivamente alle start-up, la composizione negoziata può rappresentare un primo passo utile: l’esperto indipendente valuta la sostenibilità del debito e media trattative con i creditori, con la possibilità di siglare accordi stragiudiziali eventualmente omologabili. In questo contesto possono rientrare proposte di transazione fiscale (art. 63 CCII) sui debiti tributari e previdenziali. Le novità normative recenti hanno rafforzato questi strumenti, introducendo, ad esempio, la possibilità di proporre un piano di continuità o transazione fiscale già durante la negoziazione.

In ogni caso, l’obiettivo primario per il debitore è massimizzare la continuità aziendale. Il concordato preventivo rimane uno strumento chiave per le start-up “non minori”: permette di continuare l’attività imprenditoriale sotto tutela del tribunale, prevedendo il soddisfacimento dei creditori secondo piani tipicamente basati su dilazioni o riduzioni del debito. Anche il concordato in liquidazione (dissoluzione concordata dell’attività) può essere utilizzato, in particolare per la liquidazione controllata, sempre su iniziativa volontaria del debitore. Queste procedure sono accompagnate dalla presentazione di un piano contenente previsioni tecniche (finanziarie, aziendali) e, per il concordato, dall’indicazione di classi di creditori.

In sintesi, gli strumenti che il debitore start-up innovativa può utilizzare in crisi sono quelli del Codice della crisi, declinati a seconda delle dimensioni. Le tabelle e i casi esemplificativi seguenti sintetizzano le opzioni disponibili e il loro impatto pratico sul debitore.

3. Tabelle riepilogative

StrumentoStart-up innovativa non minoreStart-up innovativa minoreNote
Concordato preventivoSì (su istanza del debitore)No (non previsto)Involge piano di continuità; richiede piano credibile e quorum voti.
Concordato minore (art.74 CCII)Sì (sia pure poco usato)Versione semplificata per piccole imprese, con liquidazione controllata.
Accordi di ristrutturazione (art.63-69 CCII)Sì (su proposta del debitore)No (per minori si usa piano consumatore)Rinegoziazione del debito con approvazione del 60% dei crediti.
Liquidazione controllata (art.268 CCII)Sì (solo su istanza del debitore)Sì (solo su istanza del debitore)Procedura protetta che permette la liquidazione dell’attivo; PM non legittimato.
Liquidazione giudiziale (art.278 CCII)Sì (solo su istanza del debitore)No (non prevista)Introdotta dal 2024 per start-up non minori; PM non può richiederla.
Composizione negoziata (art.12 CCII)Sì (se tecnicamente applicabile)Procedura stragiudiziale di negoziazione con esperto indipendente.
Sovraindebitamento (L.3/2012, Capo II)Procedimenti alternativi (concordato o liquidazione del patrimonio) per debitori privati e microimprese.

4. Esempi pratici e simulazioni

  • Caso 1 – Start-up “minore” (4 anni di attività, 5 addetti): la società, pur innovativa, rientra nei parametri dell’impresa minore. Gli amministratori hanno evidenziato perdite continue e un rischio di insolvenza. Poiché è ancora nei primi 5 anni e possiede i requisiti, non può essere fallita (e non può accedere a concordato preventivo ordinario). In tal situazione il debitore valuta la composizione negoziata della crisi per valutare soluzioni extragiudiziali (cessione di asset o ulteriore finanziamento). In alternativa, opta per il concordato minore (art.74 CCII) con liquidazione controllata dei beni: il piano prevede di pagare i debiti rimanenti mediante il provento della liquidazione sotto vigilanza giudiziaria. Il P.M. non può intervenire: è il debitore che sceglie volontariamente di avviare la procedura di liquidazione controllata. Questa strada consente una chiusura ordinata dell’attività con soddisfazione (quantomeno parziale) dei creditori civili e fiscali.
  • Caso 2 – Start-up “non minore” (6 anni di attività, fatturato rilevante): la start-up, superato il quinquennio, ha perso il beneficio di non fallibilità. Con gravi tensioni finanziarie, il consiglio di amministrazione decide di utilizzare il nuovo art.37 CCII. L’impresa deposita presso il tribunale la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, corredata da un piano economico-finanziario di risanamento. Il piano prevede la ristrutturazione del debito bancario e la conversione di parte dei debiti in nuova partecipazione azionaria, così da ottenere nuove risorse. Contestualmente, si include una transazione fiscale (art.63 CCII) per dilazionare il pagamento di tasse pregresse. Se il piano ottiene le maggioranze (almeno il 50% dei crediti ammessi) il tribunale omologa il concordato, garantendo comunque che i creditori privilegiati e chirografari ricevano almeno il valore realizzabile del loro credito. Grazie alla riforma, la start-up rimane capofila della procedura e può proseguire l’attività durante la fase protetta. Questo esempio mostra come lo strumento concorsuale, se ben pianificato, consenta al debitore di fronteggiare la crisi tutelando valore e occupazione.

5. Domande frequenti

  • Una start-up innovativa può essere dichiarata fallita?
    No, finché mantiene lo status agevolato (entro 5 anni e con i requisiti) non può entrare nelle procedure ordinarie di fallimento o concordato. La Cassazione 21152/2022 conferma che va verificato il possesso sostanziale dei requisiti prima di dichiararla fallita. Trascorsi i 5 anni, però, decade l’esenzione e la società diventa fallibile come qualsiasi altra impresa.
  • Quali procedure concorsuali può utilizzare volontariamente una start-up in crisi?
    Se è non minore (oltre soglia), la riforma 2024 le consente di accedere volontariamente a concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e perfino liquidazione giudiziale, presentando le relative istanze. Se è minore, può utilizzare solo le procedure semplificate (concordato minore/liquidazione controllata o piano del consumatore). In ogni caso l’accesso può essere chiesto solo dal debitore stesso, e non dal creditore o P.M..
  • Quali obblighi ha il management di una start-up in fase di crisi?
    Deve monitorare costantemente la situazione economica e patrimoniale e adottare contabilità adeguate. Se si configura insolvenza, il debitore deve preparare un piano di ristrutturazione corredato da una relazione aggiornata mensilmente e depositarlo con la domanda di accesso alla procedura. In pratica, i vertici societari devono coinvolgere un professionista indipendente per analizzare la risanabilità e garantire trasparenza verso il tribunale.
  • Cosa succede se una start-up perde i requisiti di innovatività?
    Nel momento in cui verifica di non soddisfare più anche uno solo dei requisiti di legge (ad es. cessazione attività R&S, perdite eccessive, ecc.) la start-up perde lo status agevolato. Se ciò avviene prima del quinto anno, decade immediatamente l’esenzione. Se invece semplicemente raggiunge i 5 anni, il regime protettivo decade automaticamente. In entrambi i casi, da quel momento in poi l’azienda è soggetta alle regole ordinarie (potrebbe essere dichiarata fallita o omologato un concordato preventivo a suo carico, sempre che ne ricorrano i presupposti).
  • Un creditore può richiedere il fallimento di una start-up innovativa?
    Non durante il quinquennio di esenzione. Tanto la legge (art.31 DL 179/2012) quanto la giurisprudenza (Trib. Milano 2023) escludono che il tribunale possa dichiarare fallimento su iniziativa del creditore o del PM nei confronti di una start-up in regime agevolato. Passati i 5 anni, la start-up è trattata come impresa ordinaria, quindi sì (ma in ogni caso il debitore mantiene l’iniziativa se propone un concordato).
  • In che modo la normativa bilancia tutela dei creditori e incentivazione dell’innovazione?
    Il legislatore ha previsto un equilibrio: le startup non devono affrontare i rischi di un fallimento immediato (favor innovationis), ma trascorsi 5 anni vengono equiparate alle altre imprese. Inoltre, strumenti speciali (piano consumatore, concordato minore) e incentivi fiscali sono riservati all’innovazione. Al tempo stesso, il debitore ha obblighi severi (monitoraggio, aggiornamento dei piani) e può ricorrere a procedure ordinarie solo volontariamente. Ciò tutela i creditori dal blocco inoperoso dei debiti, pur lasciando allo startupper margini di manovra ampi e protetti durante i primi anni di vita dell’azienda.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.L. 18/10/2012, n.179 (convertito dalla L. 221/2012): disciplina le start-up innovative (artt.25-31).
  • Legge 3/2012 (capo II) – Composizione della crisi da sovraindebitamento.
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
  • D.Lgs. 136/2024 – “Correttivo ter” al Codice della crisi (novità procedure per start-up).
  • Cassazione Civile, Sez. I, ord. 16 gen. 2024, n.1587 – definizione termine quinquennale dell’esenzione.
  • Cassazione Civile, Sez. I, ord. 4 lug. 2022, n.21152 – la start-up iscritta è non soggetta a fallimento solo se possiede effettivamente i requisiti.
  • Tribunale Milano, 1 giu. 2023 – avvio liquidazione controllata start-up (PM non legittimato).
  • Tribunale Firenze, 29 nov. 2024, n.249 – requisito di innovatività start-up e liquidazione controllata.
  • Art. 2, 37, 63-69, 74, 268-270 CCII – riferimenti normativi nel testo.

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