Sei un architetto e ti trovi sommerso dai debiti? I compensi non bastano più a coprire le spese, le cartelle esattoriali si accumulano e i fornitori iniziano a fare pressioni? Teme che tutto il tuo lavoro possa andare perduto?
Molti professionisti, compresi gli architetti, si trovano oggi in difficoltà economiche serie, spesso a causa di fattori esterni: clienti che non pagano, crisi del settore edilizio, spese fisse elevate. Ma anche quando la situazione sembra fuori controllo, la legge offre strumenti concreti per gestire i debiti in modo ordinato e ripartire.
Quando un professionista è in crisi?
– Se non riesce più a pagare regolarmente imposte, contributi o collaboratori
– Se le entrate sono irregolari e non garantiscono la sostenibilità delle spese
– Se ha ricevuto atti esattoriali, solleciti o minacce di pignoramento
– Se l’attività si regge su scoperti, rate e anticipazioni continue
Cosa può fare un architetto con debiti?
- Verificare l’effettiva entità e natura dei debiti
– Sono fiscali, previdenziali, bancari o verso fornitori?
– Sono contestabili, prescritti o frutto di errori?
– Possono essere rateizzati o rinegoziati? - Proteggere la propria attività professionale
– Bloccare pignoramenti e fermi amministrativi
– Evitare che i debiti personali travolgano l’attività
– Separare correttamente beni strumentali e beni personali - Accedere agli strumenti del Codice della Crisi
Anche i liberi professionisti come gli architetti possono oggi accedere a: – Concordato minore: per proporre ai creditori un piano sostenibile di rientro
– Liquidazione controllata: per chiudere i debiti in modo ordinato e liberarsi da quelli non pagabili
– Esdebitazione dell’incapiente: se non hai beni né reddito sufficiente, puoi chiedere la cancellazione dei debiti - Gestire correttamente le relazioni con i clienti e l’Agenzia delle Entrate
– Verificare se è possibile compensare debiti con crediti
– Presentare istanze in autotutela per evitare azioni illegittime
– Richiedere sospensioni o rateizzazioni per non compromettere il lavoro
Cosa succede se non intervieni?
– I debiti aumentano con interessi e sanzioni
– Rischi di segnalazioni alla Centrale Rischi, che bloccano ogni nuova possibilità di credito
– Puoi subire pignoramenti su conti, parcelle, beni personali
– La tua reputazione professionale può essere gravemente danneggiata
Come ti aiutiamo noi dello Studio Monardo?
Analizziamo nel dettaglio la tua posizione debitoria e professionale. Ti aiutiamo a bloccare le azioni più urgenti e costruiamo con te una strategia legale per gestire o abbattere i debiti, mantenendo in vita l’attività o, se necessario, chiudendola in modo protetto. L’obiettivo è sempre lo stesso: tutelare ciò che hai costruito e permetterti di ripartire.
Sei un architetto in difficoltà economica? Vuoi sapere se puoi uscire dai debiti senza perdere tutto?
In fondo alla guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Esamineremo la tua situazione con riservatezza e ti aiuteremo a scegliere la strada migliore per difendere il tuo futuro professionale.
Introduzione
L’architetto che si trova sommerso da debiti (fiscali, bancari, verso fornitori, contributivi INPS, Equitalia, ecc.) deve innanzitutto verificare in quale quadro giuridico rientri la sua posizione. In base alla legge italiana, i liberi professionisti (come gli architetti) sono considerati imprenditori non fallibili se non superano certi limiti di fatturato, patrimonio o debiti. Questo significa che non possono essere soggetti alle vecchie procedure fallimentari ma dispongono di strumenti di composizione della crisi appositamente previsti dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, che ha sostituito la L. 3/2012 a partire dal 15 luglio 2022). Tali strumenti mirano a tutela del debitore (“favor debitoris”) promuovendo il risanamento o, in alternativa, la liquidazione dell’attivo con successiva esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Nel dettaglio, l’architetto in stato di sovraindebitamento può accedere a procedure come la composizione negoziata della crisi, il piano del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata, nonché ottenere l’esdebitazione finale. Il punto di vista è quello del debitore: si esamineranno i requisiti di accesso, le modalità operative, gli effetti sui debiti (fiscali, previdenziali, bancari, ecc.) e le garanzie giurisprudenziali recenti, con esempi e tabelle di sintesi.
1. Debitore non fallibile e sovraindebitamento
Chi è soggetto non fallibile? Per la legge fallimentare (R.D. 267/1942) un libero professionista come l’architetto è non fallibile se non supera le “soglie di fallibilità” (es. fatturato, attivo patrimoniale, debiti). In concreto, la maggior parte degli architetti rientra fra i non fallibili. Ciò significa che, in mancanza di procedure fallimentari, lo Stato ha previsto la Legge sul sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3) e il successivo Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) per dare loro strumenti di soluzione della crisi.
La legge sul sovraindebitamento del 2012 introdusse infatti tre procedure principali per soggetti non fallibili:
- Il piano del consumatore, riservato ai consumatori (persone fisiche non imprenditrici);
- L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII (accordo privato o in tribunale per il debitore che non sia consumatore);
- La liquidazione personale dei beni (ora “liquidazione controllata” ex art. 268 CCII) per qualsiasi debitore non fallibile.
Con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), queste procedure sono state rivisitate e integrate in un sistema organico. In particolare, l’architetto non cadendo nella categoria di “consumatore” potrà ricorrere in genere all’accordo di ristrutturazione (art. 67 CCII), al concordato minore (art. 74 CCII) o alla liquidazione controllata (art. 268 CCII). Oltre a questi, dal 2021 è disponibile la composizione negoziata della crisi, uno strumento stragiudiziale dedicato alle imprese in difficoltà.
Domanda: Il mio architetto può accedere al piano del consumatore?
Risposta: No, a meno che non abbia cessato ogni attività professionale. Il piano del consumatore (legge 3/2012, art. 14-21) è riservato alle persone fisiche che non agiscono più come imprenditori. Un architetto in attività, iscritto a INARCASSA o con partita IVA aperta, è considerato imprenditore e pertanto deve utilizzare altri strumenti (accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata o concordato minore).
2. Tipi di debiti e loro trattamento
L’architetto può accumulare debiti di diversa natura. I debiti fiscali (IRPEF, IVA, IRAP) e previdenziali (INARCASSA o INPS gestione separata) sono tra i più critici: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può iscrivere ipoteche su immobili o pignorare conti correnti. A ciò si aggiungono gli interessi e le sanzioni che rendono il debito progressivamente più oneroso. I debiti bancari (mutui, prestiti) portano alla segnalazione nelle banche dati dei cattivi pagatori e possono sfociare in pignoramenti di beni mobili o ipoteca di immobili. I debiti commerciali verso fornitori o collaboratori possono dar luogo a decreti ingiuntivi e fermi amministrativi (per affitti o automezzi dell’attività).
Trattamento nei piani: Nei piani di ristrutturazione e nel concordato le imposte e i contributi sono crediti prededucibili (da rimborsare per primi). Nella composizione negoziata i creditori prededucibili possono chiedere privilegi, ma le stesse agevolazioni del negoziato spesso favoriscono l’architetto (sospensione esecuzioni fino a 180 giorni, ecc.). Nel piano del consumatore l’ammontare dei debiti prededucibili viene dilazionato come gli altri, ma i creditori continuano a ricevere tutto (né possono essere cancellati) fino all’omologazione finale.
Domanda: I miei debiti fiscali e previdenziali possono essere stralciati?
Risposta: In genere no. Le cartelle esattoriali e i contributi INPS sono crediti che vanno inclusi nel piano o procedura. Possono essere rinegoziati (dilazionati) con i vari piani, ma vengono pagati integralmente (solo l’esdebitazione finale può cancellare quelli residui). In alcuni casi, in un piano del consumatore, la Corte di Cassazione ha ammesso dilazioni ultrannuali dei debiti erariali, purché ai creditori privilegiati (Erario, INPS, ma anche banca ipotecaria) sia garantito il diritto di voto e siano informati sulla proposta, evitando il vaglio di convenienza. Analogamente, nella liquidazione controllata l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno trattamenti privilegiati nella ripartizione del ricavato. In ogni caso, in tutte le procedure sovraindebitamento i debiti maturati entro l’apertura rientrano nel calcolo complessivo e verranno gestiti secondo la procedura scelta.
3. Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 147/2021)
La composizione negoziata della crisi (CNC) è un procedimento extragiudiziale introdotto dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e disciplinato dal Codice della crisi (artt. 14-25 CCII). Si rivolge agli imprenditori commerciali e professionisti non fallibili in crisi (situazione di squilibrio con rischio fallimento imminente). L’architetto può accedervi se svolge attività imprenditoriale (ad es. gestisce uno studio con collaboratori) e non vi è ancora stato alcun provvedimento concorsuale.
Principali caratteristiche:
- Volontarietà: il debitore propone l’apertura negoziata presentando un’istanza al tribunale competente.
- Nomina di esperto indipendente: un professionista (Commercialista, Avvocato, etc.) di fiducia del debitore redige una relazione sullo stato di crisi e sul piano di salvataggio dell’attività.
- Sospensione delle esecuzioni: dal deposito della richiesta vengono sospese le azioni esecutive sui beni (anche gli ipotecari) per 180 giorni.
- Trattative con i creditori: l’esperto convoca i principali creditori (banche, fornitori, fisco) per negoziare ristrutturazioni (dilazioni, sconti, conversioni di debito in equity, ecc.). L’accordo finale viene trasmesso al tribunale per l’omologazione.
- Benefici “favor debitoris”: vi sono incentivi normativi (sconto fiscale sugli interessi passivi, clausola di soddisfazione dei creditori estranei solo dopo quelli partecipanti alla trattativa, ecc.) e la procedura è relativamente rapida ed economica.
Domanda: Chi può chiedere la composizione negoziata e a quali condizioni?
Risposta: Può accedervi qualsiasi imprenditore commerciale o professionista in crisi, purché non sia già stato dichiarato fallito o in liquidazione giudiziale. Il debitore deve dichiarare di trovarsi in stato di squilibrio finanziario con rischio concreto di insolvenza, allegando una relazione di un esperto (che verifichi l’assenza di frodi) e un piano di ristrutturazione. Non è richiesta l’omologazione, ma l’accordo deve essere approvato dai creditori a maggioranza e confermato dal tribunale. Grazie al principio di favor debitoris, la procedura è protettiva: le rate non pagate fino al termine della composizione non possono essere espropriate, e i crediti estranei rimangono congelati per un certo periodo.
Vantaggi: la CNC evita la dispersione del patrimonio aziendale, permette di correggere rapidamente la rotta, e – in caso di buon esito – libera l’architetto dai debiti residui estinguendoli. In particolare, se viene concordato un piano con rimborso parziale (anche del 100%) dei creditori accordanti, al termine l’architetto può ottenere l’esdebitazione (annullamento) dei debiti eccedenti quanto pagato.
4. Concordato minore (art. 74 CCII)
Il concordato minore è la procedura concorsuale in tribunale riservata ai debitori non fallibili (come l’architetto) che vogliono risanare la loro crisi mantenendo l’attività. Introdotto con il Codice della crisi (art. 74 e ss.), sostituisce e semplifica il fallimentare concordato preventivo per soggetti di dimensioni ridotte. Può essere in continuità (con piano di rilancio) o liquidatorio (cessazione) a seconda dell’offerta presentata.
Destinatari: artigiani, professionisti e piccoli imprenditori che non hanno superato le soglie di fallibilità (art. 2, lett. d) CCII). Rispetto all’ex “accodo del solo privato”, il concordato minore è ampliato ai professionisti puri (non serve essere iscritti a ordini). Occorre, tuttavia, che il debitore sia in stato di crisi e presenti un piano plausibile di soddisfazione dei creditori. Secondo Alberto Crivelli (Cassazione), l’imprenditore che richiede il concordato minore deve dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali e, nel caso di start-up o agricoltura, i requisiti specifici previsti dalla legge.
Domanda: Un architetto può chiedere il concordato minore? Quali condizioni?
Risposta: Sì, se rientra nei parametri soggettivi (non fallibile) può accedere al concordato minore. Deve presentare in tribunale la domanda di concordato tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), corredata da un piano di ripagamento (anche parziale) dei creditori. Il piano, ispirato al favor debitoris, può prevedere dilazioni di lungo termine e l’erogazione di finanziamenti esterni. Il tribunale convoca i creditori e approva l’accordo con maggioranza; in caso negativo, nulla osta alla liquidazione controllata. L’architetto può dunque proporre un piano di continuità (per restare in attività) o di liquidazione (chiudere lo studio), con oneri e requisiti più flessibili rispetto al concordato “ordinario”. In ogni caso, al termine dell’esecuzione del piano (tipicamente entro 3 anni) l’architetto esdebitato si libera dei debiti residui non pagati.
5. Piano del consumatore (L. 3/2012)
Il piano del consumatore è una procedura riservata al consumatore privato (non imprenditore) e perciò normalmente non accessibile all’architetto in attività. Tuttavia, un architetto che abbia cessato completamente l’attività (o non ne abbia mai avuta) e si trovi indebitato in via personale, in via teorica potrebbe provare a qualificarsi come “consumatore” e presentare un piano ai sensi della L. 3/2012. In pratica, questa strada è poco percorribile nel caso dell’architetto che svolge l’attività professionale.
Domanda: Che differenza c’è tra il piano del consumatore e gli altri strumenti?
Risposta: Il piano del consumatore prevede la proposta di un piano di pagamento rateizzato dei debiti (anche superiori al reddito disponibile), che viene omologato con giudizio di convenienza basato sul favore verso il debitore. Alla fine il piano omologato permette l’esdebitazione. A differenza del concordato, il piano consumatore non richiede il consenso dei creditori (è deciso dal giudice se ritenuto equo), né blocca formalmente le esecuzioni in corso (anche se per un periodo può avviare sospensioni). Per questo motivo, pur essendo procedura predisposta per la “seconda chance” del debitore, nel caso di un professionista la composizione negoziata o il concordato minore risultano spesso più adatti, proprio perché consentono un controllo diretto dei creditori e una sospensione più netta delle azioni esecutive. Tuttavia, recenti sentenze della Cassazione hanno confermato che anche nei piani consumatori si può prevedere dilazioni di lungo termine per crediti privilegiati, indicando un orientamento favor debitoris nella normativa sul sovraindebitamento.
6. Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII)
La liquidazione controllata è la procedura concorsuale riservata ai debitori civili non fallibili (persone fisiche consumatori o imprenditori, professionisti, enti non profit, ecc.) in stato di sovraindebitamento. Introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (art. 268 ss.) in sostituzione della vecchia “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012, essa consente di vendere il patrimonio del debitore in modo supervisionato dal tribunale e ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti.
Gli elementi chiave della liquidazione controllata sono:
- Favor debitoris: la legge mira al risanamento del debitore e alla sua reintegrazione nel circuito economico, evitando effetti punitivi.
- Procedura unificata: segue il modello processuale delle liquidazioni (simile al fallimento) ma con regole speciali (massima trasparenza, tutele per il debitore).
- Durata e esdebitazione: la procedura dura al massimo 3 anni dal decreto di apertura e al termine (sulla base dei controlli del tribunale) il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
Il debitore deve depositare al tribunale, mediante un OCC, l’istanza di apertura, un inventario dei beni, l’elenco dei creditori e il parere di un esperto dell’OCC sulla fattibilità della liquidazione (cioè sulla possibilità di raccogliere un attivo utile). Dal deposito, tutte le azioni esecutive individuali sono sospese (sacrificando solo quelle a favore del creditore fondiario che conserva il privilegio, come confermato dalla Cassazione). Il giudice nomina un liquidatore (uno OCC o commercialista qualificato), che gestirà la vendita dell’attivo (immobili, beni mobili, crediti del debitore, etc.), ripartendo il ricavato tra i creditori secondo l’ordine di prelazione previsto dalla legge (prededuzione, privilegi e chirografo).
Domanda: Quali sono i principali aggiornamenti normativi sulla liquidazione controllata?
Risposta: Oltre al D.Lgs. 14/2019, il Codice della crisi è stato modificato più volte. Il correttivo 2022 (D.Lgs. 83/2022) ha confermato il meccanismo della liquidazione controllata e ha introdotto l’esdebitazione per l’incapiente (oggi art. 283 CCII). Più recentemente, il terzo correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha apportato innovazioni importanti: ha reintrodotto l’esame della condotta del debitore in apertura (art. 269 CCII) per valutare eventuali colpe gravi, semplificato i requisiti per la nomina del liquidatore (ora basta che l’OCC sia iscritto nell’elenco), e – soprattutto – ha modificato la disciplina dell’esdebitazione nell’art. 282 CCII. In base alle novità, l’esdebitazione non opera più “di diritto” al terzo anno: il debitore deve fare domanda e i creditori vengono sentiti prima di concederla. Inoltre, dopo l’esdebitazione (dopo 3 anni) i beni sopravvenuti non fanno più parte della massa passiva, consentendo al debitore di ripartire da un fresh start senza ulteriori aggravi sui redditi futuri. Queste modifiche recepiscono le osservazioni dei tribunali e il necessario bilanciamento tra ragionevole durata della procedura e tutela creditoria (cfr. Corte Cost. n.6/2024).
Tabella 1: Caratteristiche principali delle procedure di crisi
Procedura | Soggetti ammissibili | Debiti inclusi | Esito chiave |
---|---|---|---|
Composizione negoziata | Imprenditori commerciali e prof. | Tutti (anche tributari, previdenziali, bancari) | Rinegoziazione privatamente dei debiti; accordo con creditori sospende esecutive |
Concordato minore | Debitori non fallibili (prof., picc. impr.) | Tutti, con piani di continuità o liquidazione | Approvazione giudiziale con soddisfazione parziale dei creditori; consente continuità aziendale |
Piano del consumatore | Consumatori privati (non impr.) | Debiti personali (escl. alimentari/mantenimento) | Omologa dal tribunale; dilazioni lunghe ammesse; esdebitazione finale dei residui |
Liquidazione controllata | Debitori civili non fallibili (prof., consumatori, enti non profit) | Tutti gli attivi del debitore venduti per creditori | Liquidazione del patrimonio; dopo 3 anni esdebitazione dei residui |
7. Giurisprudenza recente e spunti pratici
Negli ultimi anni la giurisprudenza e la dottrina hanno fatto chiarezza su vari aspetti. Ad esempio, la Cassazione ha ribadito l’ampio orientamento favor debitoris: in un piano del consumatore (o in accordi) è legittimo prevedere dilazioni pluriennali dei crediti privilegati purché ai creditori sia garantito il voto sulla proposta. La Corte Costituzionale (sent. n. 6/2024) ha dichiarato infondata la questione di legittimità sulla mancanza di un termine massimo nella liquidazione controllata, affermando che già l’esdebitazione dopo 3 anni fissa un limite implicito. Di recente la Cassazione n. 22914/2024 ha confermato che anche nella LC il creditore ipotecario conserva il privilegio processuale di esecuzione (può proseguire forzosamente). Inoltre, con l’ordinanza n. 12395/2025 la Suprema Corte ha riconosciuto al liquidatore il potere di sollevare incidentalmente l’eccezione di revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), rafforzandone il ruolo nella difesa dell’attivo.
Domanda: Cosa succede ai creditori ipotecari nella liquidazione controllata?
Risposta: Secondo Cass. 22914/2024, il creditore fondiario può esercitare il proprio privilegio ipotecario anche durante la liquidazione controllata. In sostanza, dall’apertura della procedura le azioni esecutive ordinarie sono sospese, ma i creditori ipotecari possono continuare le esecuzioni (in linea con quanto avviene anche in un concordato preventivo). Questo orientamento (confermato da diversi commentatori) spiega la clausola di salvaguardia della legge e pone un limite al principio di sospensione generalizzata: il debitore continua a essere obbligato a soddisfare i creditori che vantano ipoteca, sebbene la procedura protegga tutti gli altri.
8. Esempi pratici (simulazioni)
Per fissare le idee, presentiamo due casi semplificati:
- Caso 1 – Architetto persona fisica. Mario, architetto, ha debiti totali di €100.000 (cartelle fiscali, debiti bancari personali). Il suo patrimonio è un appartamento del valore di €50.000 e attrezzature per €10.000. Con l’aiuto di un OCC, Mario presenta ricorso per liquidazione controllata (deposita l’inventario e la relazione dell’OCC che attesta la fattibilità della vendita dell’appartamento). Il tribunale nomina il liquidatore e fissa un termine di 90 giorni per la presentazione dei crediti. Nel corso dei 3 anni l’appartamento viene venduto a €48.000. Alla chiusura, il rendiconto evidenzia che Mario ha versato complessivamente €50.000 ai creditori prededucibili e privilegiati. Il tribunale concede l’esdebitazione: i restanti €50.000 di debiti vengono così cancellati, liberando Mario da ogni ulteriore obbligo verso i suoi creditori. Questo esempio mostra come la LC possa svuotare i debiti residui dopo la vendita degli asset, consentendo al professionista di riprendere l’attività “a capo libero”.
- Caso 2 – Studio associato in concordato minore. Lo studio “Betaarch S.a.s.” (S.r.l. analogico) ha €300.000 di debiti bancari e commerciali, possiede un negozio (sede) di €200.000 e attrezzature per €30.000. Un gruppo di creditori chiede al tribunale di aprire la liquidazione controllata, ma il socio propone di attivare il concordato minore in continuità, allegando un piano con riallineamento progressivo dei debiti e ricerca di un finanziamento. Il tribunale, sentite le parti, concede 60 giorni per perfezionare il piano (ai sensi dell’art. 271 CCII). Non giungendo offerte alternative, il giudice dichiara comunque aperto il concordato minore e nomina come liquidatore l’OCC incaricato. In pochi mesi si conclude la vendita del negozio (€190.000) e delle attrezzature (€28.000) per un ricavo netto di €215.000. Emersi nuovi crediti certi, il passivo finale è di €330.000. Alla scadenza concordata il piano prevede di utilizzare i 215.000 ricavati e eventuali proventi futuri (entro 3 anni) per ripagare i creditori prededucibili e privilegiati (es. Erario e INPS). L’accordo viene approvato dai creditori, e allo scadere dei 3 anni l’architetto ottiene l’esdebitazione per il residuo di €115.000. In questo modo lo studio può continuare l’attività, soddisfacendo in parte i creditori e liberandosi dal peso del debito di impresa non coperto.
Domanda: Quali oneri ha il professionista nel presentare una domanda di liquidazione controllata o concordato minore?
Risposta: In entrambe le procedure il debitore agisce tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di norma deve nominare un avvocato. È previsto il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) anche nella LC e concordato minore: la Corte Cost. n. 121/2024 ha equiparato la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale, consentendo al debitore di prenotare a debito le spese (bollo, contributo unificato) e di sospendere tali oneri. Il debitore deve infine corrispondere gli onorari dell’OCC e del liquidatore (il giudice può fissare compensi parametrati al risultato), ma può ottenerli in parte come anticipi anche con contributo pubblico (art. 15 DM 202/2014, art. 271 CCII).
Fonti e normative
- D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (attuativo della L. 155/2017).
- L. 27 gennaio 2012, n. 3 – Disposizioni per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) – Introduzione della composizione negoziata della crisi.
- D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – Decreti correttivi del Codice della crisi (modifiche a concordato, liquidazione controllata, esdebitazione, ecc.).
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Terzo correttivo del Codice della crisi (artt. 269, 270, 271, 282 CCII).
- DPR 115/2002, art. 146 – Contributi unificati (modificato dalla Corte Cost. n. 121/2024 per la LC).
- Cass. Civ. 23 dicembre 2024, n. 34150 – Conferma che nei piani da sovraindebitamento si possono concordare moratorie ultrannuali per crediti prelatizi con diritto di voto garantito.
- Cass. Civ. 19 agosto 2024, n. 22914 – Riconoscimento del privilegio ipotecario alla liquidazione controllata.
- Cass. Civ. 10 maggio 2025, n. 12395 – Il liquidatore può sollevare incidentalmente l’eccezione di revocatoria ordinaria.
- Corte Cost. 19 gennaio 2024, n. 6 – Legittimità della durata “flessibile” (minimo e massimo) della liquidazione controllata.
Sei un architetto con troppi debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestire uno studio di architettura oggi comporta molte sfide: anticipo spese per i progetti, clienti che pagano in ritardo, carichi fiscali pesanti, costi per collaboratori e fornitori.
Quando le entrate non bastano più a coprire tutto, i debiti crescono e il rischio di blocchi, pignoramenti o richieste del Fisco diventa concreto.
Ma non sei solo: la legge prevede strumenti su misura per i liberi professionisti come te, per gestire la crisi e ripartire senza perdere tutto.
Lo Studio Monardo ti aiuta a valutare la tua situazione, scegliere la strategia giusta e affrontare il sovraindebitamento con competenza.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione economica, patrimoniale e debitoria
📑 Verifica se puoi accedere a strumenti come il piano del consumatore, la liquidazione controllata o la composizione negoziata
⚖️ Ti assiste nella presentazione dell’istanza e nella gestione dei rapporti con i creditori
✍️ Redige il piano di rientro o di liberazione dai debiti e ti rappresenta in sede giudiziale
🔁 Ti guida anche nella protezione del patrimonio personale e nel rapporto con l’Ordine professionale
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in crisi da sovraindebitamento e tutela dei professionisti
✔️ Iscritto come Gestore della crisi presso il Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per studi individuali e associati in difficoltà
Conclusione
Essere un architetto con debiti non significa che tutto è perduto: significa che è il momento giusto per agire con competenza e visione.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi uscire dalla crisi in modo tutelato, legalmente sicuro e orientato alla ripartenza.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo: