Quando Una Persona Fisica È Considerata Fiscalmente Residente In Italia?

Hai vissuto all’estero per un periodo, oppure ti sei trasferito da poco fuori dall’Italia e ti chiedi se sei ancora fiscalmente residente? Oppure vivi stabilmente in Italia, ma ricevi redditi dall’estero e non sai come comportarti?

Capire quando una persona fisica è considerata residente fiscalmente in Italia è fondamentale per evitare errori, omissioni e contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguenze anche molto gravi.

Cosa dice la legge sulla residenza fiscale in Italia?

Secondo l’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni, anche non continuativi), si verifica almeno una di queste condizioni:

– È iscritta all’anagrafe della popolazione residente in un Comune italiano
– Ha in Italia il proprio domicilio, cioè il centro dei propri interessi affettivi o economici
– Ha in Italia la propria residenza, cioè la dimora abituale

Anche se ti sei trasferito all’estero, potresti essere considerato ancora residente se uno solo di questi elementi risulta ancora legato all’Italia.

Quali sono i principali casi di residenza fiscale “di fatto”?

– Chi si è iscritto all’AIRE ma continua a vivere o lavorare in Italia
– Chi ha ancora casa, famiglia o beni rilevanti in Italia
– Chi rientra regolarmente in Italia per lunghi periodi
– Chi ha attività economiche, interessi patrimoniali o gestisce società italiane
– Chi ha trasferito solo formalmente la residenza ma non ha una vera stabilità all’estero

L’Agenzia delle Entrate può fare accertamenti approfonditi, anche incrociando i dati con l’anagrafe tributaria, i movimenti bancari e l’utilizzo di immobili o utenze.

Cosa comporta essere residenti fiscalmente in Italia?

Essere considerati fiscalmente residenti in Italia comporta:

– La tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti (principio del “worldwide income”)
– L’obbligo di dichiarare anche conti esteri, immobili all’estero e attività finanziarie (quadro RW)
– Il rischio di sanzioni e accertamenti retroattivi se si è omesso qualcosa o si è dichiarata una residenza estera non reale

Come può aiutarti lo Studio Monardo?

Verifichiamo attentamente la tua posizione e ti aiutiamo a capire se sei fiscalmente residente in Italia, se devi presentare la dichiarazione dei redditi, e come proteggerti da contestazioni. Se necessario, possiamo intervenire anche in caso di accertamenti già avviati.

Hai dubbi sulla tua residenza fiscale? Vivi all’estero ma temi che l’Italia ti consideri ancora residente?

In fondo alla guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a chiarire la tua posizione, evitare rischi inutili e tutelare al meglio i tuoi diritti e il tuo patrimonio.

Quando una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia?

Nel sistema tributario italiano la residenza fiscale di una persona fisica determina l’ambito di applicazione delle imposte: il residente è tassato sul reddito mondiale (worldwide taxation), mentre il non residente è tassato solo sui redditi prodotti in Italia (source taxation). Per questo motivo la definizione di residenza fiscale è cruciale. La norma principale è l’art. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986): fino al 2023 la residenza era definita in base a tre requisiti alternativi (“iscrizione anagrafica”, “domicilio” o “residenza” per la maggior parte dell’anno). Dal 1° gennaio 2024, con il D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (attuativo della legge-delega 111/2023), la formulazione è stata innovata: oggi per essere considerati fiscalmente residenti in Italia è sufficiente che, per più della metà del periodo d’imposta (183 giorni, o 184 in anno bisestile), ricorra almeno uno dei seguenti criteri:

  • Residenza anagrafica nell’ANPR: iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno. Si tratta ora di una presunzione relativa di residenza (non assoluta): il contribuente può fornire prova contraria dimostrando la mancanza di effettiva residenza in Italia. In passato (fino al 2023) l’iscrizione anagrafica era considerata presunzione assoluta (cioè sufficiente di per sé), come confermato dalla Cassazione (es. Cass. nn. 16634/2018, 1355/2022).
  • Domicilio fiscale in Italia: come ridefinito dal D.Lgs. 209/2023, è il luogo in cui la persona ha prevalentemente relazioni personali e familiari. Questa nuova nozione ha sostituito l’antica idea di “centro degli interessi economico-patrimoniali” e si focalizza sul radicamento familiare/sociale. Il domicilio fiscale coincide dunque con il luogo dove abitano abitualmente familiari o si svolge la vita familiare principale.
  • Residenza civilistica in Italia: ai sensi dell’art. 43 c.c., il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il concetto civilistico non è variato: si tratta del luogo in cui la persona vive stabilmente (anche se non ha lo status di “iscritto in anagrafe”).
  • Presenza fisica continuativa o frazionata: dal 2024 è previsto espressamente che sia considerato residente chi trascorre complessivamente ≥183 giorni (184 in bisestile) in Italia, sommando anche periodi non consecutivi. La circolare 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le frazioni di giorno contano ai fini del computo. Ad esempio, una persona presente in Italia nei periodi indicati in basso totalizza 184 giorni nel 2024 e, pertanto, è fiscalmente residente nel 2024: Dal 2 al 12 dicembre 2024 (11 giorni), dal 27 novembre 2024 (1 giorno), dal 5 al 10 febbraio 2024 (6 giorni), dal 1º al 30 aprile 2024 (30 giorni), dal 12 al 26 maggio 2024 (15 giorni), dal 1º giugno al 31 luglio 2024 (61 giorni), dal 1º al 31 ottobre 2024 (31 giorni), dall’11 al 31 gennaio 2024 (21 giorni) – complessivamente 184 giorni. Tot 184 giorni di presenza in Italia → residente fiscale.

In sintesi, basta che si verifichi uno solo dei quattro criteri per la maggior parte dell’anno perché scatti lo status di residente fiscale in Italia. L’iscrizione anagrafica è oggi mera presunzione legale soggetta a prova contraria, mentre domicilio, residenza civilistica e presenza fisica sono criteri autonomi ed equivalenti. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 209/2023 conferma che i giorni possono essere non consecutivi e si sommano.

TABELLA 1. Criteri di residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2 TUIR e cod. civ.)

CriterioDescrizione ed elementi chiaveNote
Residenza (cod. civ.)Luogo della dimora abituale. Se la persona vive stabilmente in un luogo in Italia, ciò costituisce residenza fiscale.Definita art. 43 c.c.; criterio tradizionale del TUIR.
Domicilio (fiscale)Luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari principali. Nuova definizione legislativa introdotta dal D.Lgs. 209/2023.In precedenza coincideva con “sede interessi economici” civile; ora esclusivamente legato ai rapporti personali/familiari.
Presenza fisicaPermanenza ≥183 giorni (184 in bisestile) in Italia (frazioni di giorno incluse). Può essere continuativa o frazionata nell’anno.Inserita dal 2024 (DLgs 209/2023).
Iscrizione anagraficaIscrizione per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi italiane (ANPR). Presunzione relativa di residenza.Continua ad avere rilievo pratico, ma il contribuente può dimostrare situazioni contrastanti.

Domicilio e residenza nel codice civile

È utile distinguere la nozione fiscale da quella civilistica: l’art. 43 c.c. definisce domicilio e residenza in senso tradizionale. Il domicilio di una persona è «nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi». Il principale interesse di questa definizione è economico-professionale. La residenza civile è invece «nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (o “abitazione principale” secondo altri articoli del c.c.). Fino al 2023 il TUIR richiamava i concetti di domicilio e residenza civilistica, intendendo domicilio fiscale come il luogo di maggiori interessi (sede attività, investimenti, ecc.) riconoscibile da terzi, e residenza fiscale come l’abitazione abituale.

Dal 2024, invece, il D.Lgs. 209/2023 ha ridefinito fiscalmente il domicilio, scorporandolo dagli interessi economico-patrimoniali e riferendolo ai rapporti personali e familiari. In pratica, per il fisco il domicilio oggi corrisponde al luogo dove una persona principalmente vive la vita famigliare o affettiva. Se invece prevalgono i collegamenti materiali (es. lavoro, affari) in Italia, ciò ricadrà sotto il concetto di residenza (habitat abituale) o di presenze fisiche.

Nuovo criterio della presenza fisica

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione, a partire dal 2024, del criterio della presenza fisica in Italia. La norma dice espressamente che si considerano residenti i soggetti che hanno trascorso in Italia per la maggior parte dell’anno fiscale (>183 giorni, o 184 in anno bisestile). Tale presenza può essere continuativa o anche frazionata in più soggiorni nell’anno: ciò che conta è il totale dei giorni.

La circolare n. 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che le frazioni di giorno si sommano ai fini del computo, e conferma che non è richiesta continuità: bastano complessivi 183/184 giorni anche non consecutivi. Ad esempio, una persona non fiscalmente residente che nel 2024 entra e esce dall’Italia in più occasioni – come nell’esempio riportato nella circolare – può totalizzare 184 giorni di presenza ai fini fiscali, acquisendo così lo status di residente per quell’anno. Viceversa, se la permanenza in Italia è inferiore alla metà dell’anno e l’iscrizione anagrafica e gli altri criteri non si realizzano, la persona non è residente fiscale in Italia.

Il criterio della presenza fisica ha rilevanza anche per i lavoratori in smart working o da remoto: chi svolge la maggior parte dell’anno attività lavorativa dall’Italia, pur per datore estero, sarà considerato residente fiscale italiano in base a questo criterio.

Casi particolari e adempimenti formali

Iscrizione AIRE e dimora all’estero: Un italiano che si trasferisce all’estero dovrebbe cancellarsi dall’anagrafe italiana ed iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). L’art. 13 del DPR 223/1989 e l’art. 6 della legge 470/1988 impongono la dichiarazione di trasferimento di residenza entro 20 (o 90) giorni. Dal 2024 la legge di bilancio (L. 213/2023) ha introdotto una sanzione amministrativa (da €200 a €1.000 per anno) per l’omissione di tali comunicazioni. Se la cancellazione dall’anagrafe non avviene, fino al 2023 la prassi (anche giurisprudenziale) assumeva l’iscrizione come indice di residenza fiscale (presunzione assoluta). Dal 2024 quell’iscrizione è solo presunzione relativa: il contribuente può dimostrare con elementi di fatto di avere avuto la residenza di fatto all’estero.

Residenza in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 2-bis TUIR): Chi si trasferisce in Stati o territori a fiscalità privilegiata indicati con decreto (c.d. “black list”) è presumibilmente residente fiscale in Italia salvo prova contraria (art. 2, c.2-bis TUIR, introdotto nel 2000). Tuttavia, la giurisprudenza di recente si è orientata nel considerare anche questi casi alla luce delle convenzioni internazionali. Ad esempio, la Cassazione n. 35284/2023 ha stabilito che la presunzione legale di residenza in Italia per chi va a vivere in un paradiso fiscale può essere superata applicando le regole convenzionali “tie-breaker” delle convenzioni bilaterali (in base all’art. 4 dell’Accordo Italia-Emirati). In tale pronuncia la Suprema Corte ha riconosciuto valenza vincolante alle disposizioni del trattato bilaterale (e quindi anche dell’art. 4 OECD), precisando che non è richiesta una doppia imposizione effettiva ma solo la potenzialità di tassazione. In sostanza, anche chi tecnicamente rientra nell’ipotesi del comma 2-bis (residente all’estero in “paradiso fiscale”) può vedersi riconosciuta la residenza fiscale estera se i criteri convenzionali indicano un diverso inquadramento.

Adempimenti: È bene ricordare che il contribuente deve adempiere agli obblighi informativi: la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero, l’iscrizione AIRE, ecc. In particolare, il mancato obbligo formale di cancellazione dall’anagrafe italiana è oggi sanzionato (200–1.000 € all’anno) e le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alle autorità competenti eventuali indizi di residenza di fatto all’estero.

Conflitti di residenza e convenzioni internazionali

Nei casi di doppia residenza fiscale (corrispondenza di residenza in Italia e in un altro Paese), entrano in gioco le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Tali Convenzioni (basate sul Modello OCSE) prevedono una gerarchia di criteri per risolvere il conflitto (tie-breaker rules), in ordine: (1) abitazione permanente, (2) centro degli interessi vitali, (3) luogo di soggiorno abituale, (4) nazionalità, (5) accordo fra Stati (comitato paritetico). In pratica, nel conflitto tra due Stati prevale il diritto di residenza dello Stato in cui il contribuente ha un’abitazione adeguata; se ne ha in entrambi, si guarda dove ha radicati i suoi interessi (familiari, economici, sociali). L’attuazione di questi criteri garantisce la prevalenza delle convenzioni sulle norme interne (ai sensi dell’art. 117 Cost.).

La giurisprudenza ribadisce che, per i periodi antecedenti il 2024, le controversie di residenza devono comunque dirimersi sulla base della normativa vigente allora. Ad esempio, Cass. n. 19843/2024 ha chiarito che il nuovo concetto di domicilio (personale/famigliare) introdotto dal 2024 non si applica retroattivamente agli anni precedenti. Nei fatti concreti, il giudice ha dovuto determinare la residenza fiscale di un italiano residente a Monaco per il periodo 2006–2010 applicando le regole anteriori (dove prevalevano gli interessi economici); ha così riconosciuto che, nonostante legami familiari in entrambi i Paesi, l’Italia era effettivamente il centro degli interessi economico-patrimoniali.

Domande e risposte (FAQ)

  • Q: Cosa significa “residenza fiscale” e perché è importante?
    A: La residenza fiscale determina l’ambito di tassazione: il residente è tassato sul reddito globale (ovunque prodotto), il non residente solo su quello prodotto in Italia. In pratica, se sei fiscalmente residente in Italia, dichiari in Italia tutti i redditi e paghi tasse su di essi (IRPEF, addizionali, patrimoniali, ecc.); se non lo sei, in Italia rendiconti solo i redditi “tassabili in Italia” (es. lavoro dip. in Italia, affitti di immobili italiani, ecc.).
  • Q: Quali sono i criteri per essere considerati residenti fiscali in Italia?
    A: Sono tre (più la presenza fisica): l’iscrizione anagrafica, il domicilio e la residenza civilistica in Italia, già previsti dall’art. 2 TUIR. Dal 2024 si aggiunge il criterio della presenza fisica. In concreto, bastano uno solo di questi elementi per >183 giorni nell’anno:
    1. Essere iscritti all’anagrafe dei residenti (ANPR) per la maggior parte dell’anno (presunzione relativa di residenza).
    2. Avere nel territorio italiano il domicilio fiscale (luogo delle relazioni personali/familiari).
    3. Avere in Italia la residenza civilistica (dimora abituale).
    4. Essere presenti fisicamente in Italia per ≥183 giorni (184 in anno bisestile). Le giornate si contano anche se non consecutive.
  • Q: Come si conta la presenza di 183 giorni?
    A: Si sommano tutte le giornate (anche parziali) in cui la persona si trova nel territorio italiano nel corso dell’anno solare. Non è necessario che siano consecutive. Ad esempio, come spiegato nella circolare 20/E/2024, se una persona soggiorna in Italia per complessivi 184 giorni (anche suddivisi in più periodi), viene considerata residente fiscale per quell’anno. Viceversa, se resta in Italia meno di metà anno complessivamente e non ricade in altri criteri, non sarà residente fiscale.
  • Q: Che differenza c’è tra “domicilio” e “residenza” nel contesto fiscale?
    A: Secondo il codice civile, la residenza è dove si dimora abitualmente, il domicilio dove si hanno i principali affari e interessi. Nel TUIR previgente al 2024 questi concetti erano invocati separatamente. Dal 2024 il domicilio fiscale ha acquisito una definizione autonoma: è il luogo dove si sviluppano «in via principale le relazioni personali e familiari». La residenza civilistica rimane la dimora abituale (luogo di vita). In pratica, il domicilio fiscale indica il “centro della vita privata” (famiglia, affetti), mentre la residenza indica il luogo di effettiva abitazione.
  • Q: Cosa vuol dire che l’iscrizione all’ANPR è una “presunzione relativa”?
    A: Significa che l’iscrizione anagrafica (cancellarsi dall’anagrafe italiana e iscriversi all’AIRE) costituisce di norma indice di residenza fiscale, ma il contribuente può dimostrare il contrario con prove fattuali. Fino al 2023, la Cassazione considerava quell’iscrizione come prova piena e sufficiente di residenza fiscale (presunzione assoluta). Ora, invece, se si è in anagrafe per >183 giorni, si presume la residenza ma si può contestare. Ad esempio, se una persona rimane iscritta in Italia anche dopo essersi stabilita all’estero, potrà presentare documenti attestanti il suo centro di interessi reale all’estero per scongiurare la residenza fiscale italiana.
  • Q: Cosa cambia per i lavoratori in smart working?
    A: Non c’è un’eccezione dedicata, ma il criterio della presenza fisica serve proprio a questo: chi lavora da remoto dall’Italia per la maggior parte dell’anno (ad es. oltre 183 giorni) sarà residenti anche se l’azienda è estera. In passato ciò costituiva un problema ambiguo, ma ora la norma lo risolve trasparente.
  • Q: Se mi trasferisco all’estero, quando cesso di essere residente in Italia?
    A: Dovresti cancellarti dall’anagrafe italiana e iscriverti all’AIRE. Dal punto di vista fiscale, per cessare la residenza in Italia è necessario che tutti e tre i criteri (anagrafe, domicilio, residenza civile) non sussistano contemporaneamente per ≥183 giorni, e che la presenza fisica sia <183 giorni. Se dopo il trasferimento riscontri evidenti radicamenti all’estero (lavoro, famiglia, dimora, conti bancari ecc.), puoi disconoscere la presunzione italiana. In ogni caso, prima del 2024 la Cassazione ammetteva facilmente la presunzione dell’iscrizione, mentre ora il contribuente ha “strumenti” per provare la sua effettiva residenza all’estero. Inoltre valgono le regole convenzionali nel caso di doppia residenza: ad es. se esisti ad un accordo bilaterale su chi ha l’abitazione permanente.
  • Q: Quali sanzioni sono previste per l’errata gestione della residenza fiscale?
    A: Oltre alla sanzione per mancata comunicazione anagrafica (200–1.000 € per anno), possono scattare accertamenti fiscali. La violazione più frequente è aver continuato a dichiararsi fiscalmente residente in Italia quando si è avuta una residenza effettiva estera; ciò può comportare l’obbligo di integrazione delle imposte non versate (ad esempio IRPEF su redditi esteri) con le relative sanzioni e interessi. In particolare, le Agenzie fiscali e la Cassazione hanno in passato ribadito che il dato formale (iscrizione anagrafica) può essere scalfito da elementi probatori di fatti concreti. Pertanto è sempre consigliabile ottemperare alle comunicazioni di trasferimento e, in caso di dubbi, richiedere un parere o interpello.

Tabelle riepilogative

Criterio di collegamentoPresupposto
Residenza anagrafica (ANPR)Iscrizione per >183 giorni/anno come residente; oggi presunzione relativa.
Domicilio fiscaleSede principale delle relazioni personali e familiari (nuova definizione).
Residenza civilisticaLuogo di dimora abituale della persona (art. 43 c.c.).
Presenza fisicaPermanenza complessiva ≥183 giorni (184 in bisestile) in Italia, anche non consecutiva.
Domicilio AIRECancellazione da AIRE non garantisce assenza di residenza italiana; conta il collegamento fattuale.
Convenzioni bilateraliIn caso di residenze formalmente concorrenti, applicare i criteri tie-breaker (s.f. punto successivo).
Conseguenza fiscaleResid. italianoResid. estero
Imposizione sul redditoSoggetto a IRPEF su tutti i redditi mondialiTassato in Italia solo sui redditi di fonte italiana
Doppia imposizioneSe doppia, si applicano convenzioni OCSE/TIE-BREAKER.Convenzione stabilisce chi ha il diritto di tassare (tie-breaker).
Obblighi dichiarativiDeve dichiarare tutti i redditi mondiali in Italia.Deve dichiarare in Italia solo i redditi prodotti qui.
Regimi particolariPermane (es. regime forfettario, impatriati, ecc.)Applicano le regole del Paese di residenza estera.

Simulazioni pratiche

  • Caso 1 – Presenza fisica: Mario non era residente fiscale in Italia all’inizio del 2024. Durante l’anno 2024 soggiorna a Roma dal 1 al 30 aprile (30 gg), dal 5 al 10 giugno (6 gg), dal 1 al 31 ottobre (31 gg) e dal 15 dicembre al 31 dicembre (17 gg). Totale = 30+6+31+17 = 84 giorni. Non supera i 183 giorni, quindi non risulta residente fiscale in Italia per il 2024.
  • Caso 2 – Presenza elevata: Lucia risiede abitualmente in Italia ma nel 2024 si trasferisce temporaneamente all’estero. Tuttavia, conta che per quell’anno ha passato in Italia 21+6+30+15+61+31+8+1+11 = 184 giorni complessivi (come nell’esempio della circolare). Pur avendo viaggiato molto, totalizza >183 giorni in Italia, dunque è considerata residente fiscale in Italia per il 2024.
  • Caso 3 – Residenza anagrafica: Marco si trasferisce a Dublino a gennaio 2023 ma dimentica di cancellarsi dall’anagrafe. Dal 2024 si iscrive all’AIRE. La Cassazione ha ribadito che fino al 31/12/2023 l’iscrizione italiana era sufficiente a farlo considerare residente fiscale in Italia. Per il 2023, non avendo adempiuto all’obbligo, era quindi residente ai fini IRPEF (anche se di fatto viveva all’estero). A partire dal 2024, potrà dimostrare documentalmente il proprio centro di interessi (casa, famiglia, lavoro a Dublino) per contestare la presunzione di residenza.
  • Caso 4 – Doppia residenza (convenzione): Carla è italiana, lavora a Dubai per tutto il 2023 e percepisce stipendio là. Nel frattempo la sua famiglia si è trasferita in Italia e Carla ha mantenuto un piccolo appartamento di proprietà a Milano. A dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate potrebbe sostenere la sua residenza in Italia perché trasferitasi in “paradiso fiscale” (Emirati) senza dimostrare la residenza effettiva. Tuttavia, Cass. 35284/2023 conferma che in questi casi si applica l’art. 4 della Convenzione Italia-Emirati (tie-breaker): Carla è rimasta residente in Italia solo se in Italia ha un’abitazione permanente e il centro dei suoi interessi vitali; altrimenti, se si dimostra abitazione e interessi primari a Dubai, sarà considerata fiscalmente residente negli Emirati.

In tutte le simulazioni va valutata la documentazione di fatto: contratti di affitto o di lavoro, iscrizioni scolastiche, conti bancari, relazioni familiari, ecc., come elementi obiettivi che possono confermare o smentire il collegamento fiscale (ad es. domici­li, residenze abituali).

Principali pronunce giurisprudenziali aggiornate

  • Cass. n. 19843 del 18/07/2024: ha stabilito che i nuovi criteri di domicilio basati sui rapporti personali/familiari non si applicano retroattivamente. Per gli anni anteriori al 2024 si deve dunque applicare la disciplina previgente: nel caso esaminato (residenza fiscale a Monaco per il 2006–2010), nonostante fattori personali anche in Italia, ha prevalso la presenza di interessi economici patrimoniali in Italia.
  • Cass. n. 35284 del 18/12/2023: ha precisato che la presunzione di residenza in Italia per chi trasferisce dimora in un paradiso fiscale (art.2 c.2-bis TUIR) può essere superata applicando le regole convenzionali (art.4 OECD). Anche in assenza di doppia imposizione reale, è sufficiente che il soggetto sia potenzialmente assoggettato a imposizione nello Stato estero per far scattare il tie-breaker.
  • Cass. n. 16634 del 05/09/2018 e Cass. n. 1355 del 17/01/2022: confermate la visione formalista che considerava sufficiente l’iscrizione anagrafica in Italia per la maggior parte dell’anno a prescindere da altri elementi. Tali orientamenti, però, sono stati superati dalle modifiche legislative post-2023.
  • Varie sentenze e risposte dell’Agenzia (interpelli 25/2018, 203/2019, 370/2023): hanno ribadito che l’accertamento della residenza fiscale richiede un esame di fatto caso per caso. In particolare, è stato affermato che l’anagrafe è un punto di partenza, ma che in caso di conflitto di residenze prevalgono gli elementi sostanziali (seguendo le Convenzioni).

Le pronunce citate confermano la necessità di valutare sempre sia l’inquadramento normativo (quale criterio si è realizzato) sia le convenzioni internazionali, specie in presenza di rapporti transnazionali.

Riepilogo

In sintesi, dal 2024 è residente fiscale chi trascorre in Italia più di 183/184 giorni o ha lì domicilio o residenza civilistica, purché per la maggior parte dell’anno fiscale. L’iscrizione anagrafica costituisce solo una presunzione superabile. Se uno di questi collegamenti sussiste, il soggetto è soggetto passivo IRPEF sui suoi redditi mondiali. In caso di trasferimenti o dubbi, si dovranno esaminare fattori di fatto (casa, famiglia, interessi economici) e, se esistono più residenze, applicare i criteri delle convenzioni bilaterali.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – art. 2, c.1-2 (soggetti passivi IRPEF, residenza); art. 73 (residenza società); art. 2-bis (black list).
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – art. 1 (ridefinizione residenza persone fisiche, 1° gennaio 2024); art. 2 (residenza società).
  • Legge 9 agosto 2023, n. 111 – (delega al Governo per la riforma fiscale, CCNL fiscale internazionale).
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 20/E del 4 novembre 2024 – Istruzioni operative sulla riforma della residenza fiscale (attuazione D.Lgs. 209/2023).
  • Codice Civile – art. 43 (definizione di domicilio e residenza); art. 44-45 (definizioni di residenza, abitazione).
  • Cassazione Civile – sent. n. 19843/2024 (18 lug. 2024, residenza fiscale), n. 35284/2023 (18 dic. 2023, presunzione Paradiso fiscale), n. 16634/2018 e n. 1355/2022 (iscrizione anagrafica); Cass. n. 26638/2017, n. 20285/2013 (rilievo norme convenzionali).
  • Normativa anagrafica e trasparenza – DPR 30 maggio 1989, n. 223, art. 13 (cambi residenza entro 20 giorni); Legge 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (obbligo di dichiarazione al consolato entro 90 giorni); Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 11 (sanzione omessa comunicazione).
  • Convenzioni internazionali – Convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (Linee guida OCSE: art. 4 OECD sui tie-breaker).
  • Dottrina e prassi – Circolare Ministero Finanze 140/1999; Risposta Agenzia Entrate 25/2018, 203/2019, 370/2023 (interpello); relazioni tecniche alla legge-delega; dottrina gius-fiscale specializzata.

Vivi (o pensi di vivere) all’estero? Scopri quando sei considerato fiscalmente residente in Italia con Studio Monardo

Essere iscritti all’AIRE o vivere all’estero non basta: secondo la legge italiana, una persona fisica è fiscalmente residente in Italia se, anche per solo 183 giorni l’anno, si verifica almeno una di queste tre condizioni:

  1. Residenza anagrafica in Italia
  2. Domicilio in Italia (centro degli interessi personali o familiari)
  3. Presenza abituale sul territorio italiano

Se ricadi in uno di questi casi, potresti dover pagare le imposte in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation).
Evita accertamenti e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate: affidati allo Studio Monardo per chiarire e tutelare la tua posizione fiscale.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione anagrafica, familiare e finanziaria
📑 Verifica se sussistono i requisiti per l’effettiva residenza all’estero
⚖️ Ti difende in caso di accertamento per residenza fiscale in Italia
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate
🔁 Ti supporta nella pianificazione fiscale internazionale e nella protezione del patrimonio

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Capire quando sei fiscalmente residente in Italia è fondamentale per evitare sanzioni, imposte aggiuntive e lunghe controversie con il Fisco.
Con l’aiuto dell’Avvocato Giuseppe Monardo, puoi accertare la tua posizione e difendere i tuoi diritti in modo efficace e tempestivo.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!