Quali Sono Gli Atti Tributari Impugnabili?

Perfetto. Procederò con la redazione di una guida avanzata e aggiornata a giugno 2025 sugli atti tributari impugnabili, tenendo conto anche degli atti emessi da enti Hai ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate e ti stai chiedendo se si tratta di un atto impugnabile oppure no? Cosa succede se non presenti ricorso entro i termini?

Nel sistema tributario italiano, non tutti gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria possono essere impugnati, ma è fondamentale distinguere quelli che incidono direttamente sulla tua posizione fiscale da quelli che hanno solo natura informativa o interlocutoria.

Quali sono gli atti che si possono impugnare subito?

Sono impugnabili tutti gli atti che modificano in modo immediato e concreto la tua posizione debitoria o fiscale. Tra questi ci sono:

Avviso di accertamento, che determina maggiori imposte da pagare
Avviso di liquidazione, per il calcolo e la richiesta di somme dovute
Cartella di pagamento, emessa dopo l’iscrizione a ruolo
Avviso di intimazione, se precede l’esecuzione forzata
Fermo amministrativo o ipoteca su beni mobili o immobili
Rigetto di un’istanza, ad esempio per rimborso o autotutela

Questi atti, una volta notificati, fanno decorrere i termini per presentare ricorso: generalmente 60 giorni per gli atti tributari ordinari.

E gli altri atti, come le comunicazioni di irregolarità?

Le comunicazioni bonarie, come quelle che seguono il controllo automatizzato o formale della dichiarazione, non sono impugnabili direttamente, ma puoi rispondere per correggere l’errore o chiedere chiarimenti. Tuttavia, se a quella comunicazione segue un atto esecutivo, potrai contestarlo in sede di ricorso.

Cosa succede se non impugni un atto nei termini?

L’atto diventa definitivo e non più contestabile, anche se è errato. Per questo è essenziale agire tempestivamente e capire subito se l’atto ricevuto è tra quelli impugnabili.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa fiscale – ti spiega quali atti dell’Agenzia delle Entrate puoi impugnare, come riconoscerli e cosa fare per non perdere i tuoi diritti.

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Quali sono gli atti tributari impugnabili?

In Italia il contenzioso tributario è regolato in via generale dal D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario). L’art. 19 di tale decreto elenca tassativamente gli atti tributari impugnabili con ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (e, in appello, alla Commissione Tributaria Regionale). In particolare il comma 1 dell’art.19 dispone che “il ricorso può essere proposto avverso” i seguenti provvedimenti:

  • Avviso di accertamento del tributo (art.19, co.1, lett. a): atto con cui l’Agenzia delle Entrate o altro ente impositore accerta un’imposta non dichiarata o errori sostanziali nella dichiarazione (es. omissioni di redditi).
  • Avviso di liquidazione del tributo (art.19, lett. b): atto con cui l’Amministrazione ricalcola imposte già note (tipico delle imposte indirette, successioni, registro, ecc.).
  • Provvedimento che irroga le sanzioni (art.19, lett. c): ordinanze o atti che infliggono sanzioni tributarie al contribuente.
  • Ruolo e cartella di pagamento (art.19, lett. d): in pratica il titolo esecutivo emesso per la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; comprende le cartelle esattoriali (di tributi, interessi e sanzioni) notificate al contribuente.
  • Avviso di mora (art.19, lett. e): comunicazione con cui l’ufficio segnala il mancato pagamento nei termini, ingiungendo il versamento degli interessi di mora.
  • Iscrizione ipotecaria sugli immobili (art.19, lett. e-bis): il provvedimento che iscrive ipoteca ai sensi dell’art.77 del DPR 602/73, utilizzato dalla riscossione tributaria.
  • Fermo amministrativo sui beni mobili registrati (art.19, lett. e-ter): provvedimento ex art.86 DPR 602/73 che blocca veicoli e beni mobili registrati.
  • Atti relativi alle operazioni catastali (art.19, lett. f): decisioni riguardanti rettifiche di rendite catastali, classamenti, volture catastali ecc..
  • Rifiuto di restituzione di tributi o accessori non dovuti (art.19, lett. g): atto che nega (anche tacitamente) il rimborso di somme già versate senza debito, compresi tributi, sanzioni o interessi.
  • Diniego o revoca di agevolazioni e rigetto di definizioni agevolate (art.19, lett. h): provvedimenti che negano benefici fiscali (es. esenzioni, crediti d’imposta) o rifiutano domande di definizione agevolata dei debiti (piani straordinari, pace fiscale).
  • Rigetto dell’istanza di procedura amichevole (doppie imposizioni) (art.19, lett. h-bis): decisioni che respingono le richieste di pareri vincolanti o di accertamento preventivo in tema di doppia imposizione internazionale (dir. UE 2017/1852).
  • Ogni altro atto espressamente previsto impugnabile dalla legge (art.19, lett. i): clausola residuale per atti specificamente indicati da altre norme come autonomamente impugnabili.

I commi successivi precisano poi gli effetti processuali: il comma 2 impone che ogni atto impugnabile contenga il termine (di norma 60 giorni) entro il quale proporre ricorso e la Corte tributaria competente; il comma 3 ribadisce che “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente” e che ogni atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. In altre parole, l’elenco di cui all’art.19 è tassativo: un atto che non compare in tale elenco non dà diritto a un ricorso tributario, salvo eccezioni (si vedano infra).

Tabella riepilogativa degli atti impugnabili (principali esempi):

Atto impugnabileAutorità emittenteTermine per il ricorsoGiudice competenteNormativa di riferimento
Avviso di accertamento del tributoAgenzia delle Entrate (o altro ente)60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. a
Avviso di liquidazione del tributoAgenzia Entrate60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. b
Provvedimento di irrogazione sanzioniAgenzia Entrate60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. c
Ruolo o cartella di pagamento (riscossione)Agenzia Entrate-Riscossione60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. d
Avviso di mora (interessi di mora)Agenzia Entrate60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. e
Iscrizione ipotecaria (immobili)Agenzia Entrate-Riscossione60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. e-bis
Fermo amministrativo su beni mobili registratiAgenzia Entrate-Riscossione60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. e-ter
Atti di operazioni catastali (voltura, classamento)Agenzia Entrate o catasto60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. f
Rifiuto di restituzione di tributi/accessoriAgenzia Entrate60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. g
Diniego agevolazioni / rigetto def. agevolataAgenzia Entrate60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. h
Rigetto istanza procedura amichevole (internazionale)Agenzia Entrate60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria (PT)D.Lgs. 546/92, art.19 lett. h-bis
Altri atti previsti dalla leggein funzione della normaCorte di Giustizia TributariaD.Lgs. 546/92, art.19 lett. i

In sintesi, il ricorso tributario – oltre agli elencati – può essere proposto solo contro gli atti “autonomamente impugnabili” indicati nell’art.19. In assenza di citazione di legge diversa, un atto non elencato (ad es. una semplice comunicazione informale) non dà luogo a ricorso autonomo. Inoltre, ogni atto impugnabile deve rispettare i requisiti di forma (firma, motivazione, dati essenziali) e riportare il termine e la Corte competenti.

Le tipiche ipotesi di atti di riscossione (ruolo, cartella, intimazione di pagamento) sono quindi pacificamente impugnabili. In particolare, una cartella esattoriale può essere impugnata per vizi propri dell’atto (nullità, decadenza, ecc.) entro 60 giorni; con il ricorso il debitore può far valere, ad esempio, l’inesistenza del debito o l’illecita iscrizione a ruolo. Analogamente l’avviso di mora, che precede la cartella, è impugnabile entro 60 giorni. L’iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo adottati nell’ambito della riscossione tributaria (artt. 77 e 86 DPR 602/73) sono anch’essi contemplati fra gli atti impugnabili.

Dal punto di vista del contribuente/debitore, l’impugnazione deve essere tempestiva (di regola entro 60 giorni dalla notifica, secondo art.21 CPT) e giustificata da motivazioni fondate sui vizi dell’atto (formali o di merito). Se il ricorso è tempestivo, il contribuente può richiedere al giudice tributario anche la sospensione dell’esecuzione dell’atto (ad es. per evitare pignoramenti) a condizione di dimostrare il “grave pregiudizio” e la fondatezza del ricorso, secondo l’art.47 CPT.

Altri atti impugnabili e casi particolari

Oltre agli atti dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione, rientrano nel novero degli atti tributari impugnabili anche provvedimenti emanati da altri enti impositivi purché configurabili come atti d’imposizione:

  • Atti INPS (contributi previdenziali). L’INPS emette avvisi di addebito contributivo per pretese sui contributi (IVS, INAIL, Fondo pensioni ecc.). Tali avvisi non seguono il rito tributario ordinario: si impugnano con opposizione in sede civile presso il Tribunale del Lavoro (in quanto parte “per motivi di lavoro e previdenza”). Di recente, la giurisprudenza ha precisato che un avviso di addebito INPS rimane contestabile nel merito anche se un eventuale accertamento fiscale sottostante è già stato annullato in sede tributaria (cfr. Trib. SM Campania 16.6.2025, n.1268). In ogni caso il termine per impugnare l’avviso INPS è di norma 30 giorni (opporsi presso il giudice del lavoro, ex L.546/92 compatibilmente con art. 157 d.lgs. 446/97) e vi si applicano i principi generali del processo civile.
  • Opposizione all’ingiunzione fiscale. L’ingiunzione fiscale (ex R.D. 639/1910) è uno strumento di riscossione usato soprattutto dai comuni per tributi locali (IMU, TARI, Canone unico ecc.) o dalle pubbliche amministrazioni per sanzioni amministrative (multe, bolli auto). Nel caso di crediti tributari locali, l’ingiunzione tributaria si considera atto di riscossione equiparabile (ex art.19 CPT). Ciò significa che il contribuente può proporre ricorso tributario in Commissione entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso di ingiunzioni di sanzioni amministrative o altri crediti civili, invece, si fa opposizione (azione civile) presso il Giudice di Pace o Tribunale entro 30 giorni. Ad ogni modo, l’atto di ingiunzione va esaminato attentamente: ad esempio, la Cassazione ha annullato ingiunzioni comunali IMU emesse senza preavviso di accertamento valido (essenziale l’atto presupposto).
  • Altri enti e tributi locali. Per i tributi comunali e provinciali (IMU, TARI, addizionali Irpef, IPT, ecc.), gli atti impositivi (accertamenti o liquidazioni) possono essere impugnati in sede tributaria o, a seconda dei casi, in sede amministrativa. Ad esempio, un’avviso di accertamento IMU emesso dal comune può essere ricorso in Commissione. Gli atti delle Dogane (accertamenti IVA all’importazione) e dell’ACI (foglio di notificazione) sono generalmente impugnabili in Commissione. Anche le bollette TIA/TARI emesse da gestori dei rifiuti, se ingiuntive rispetto alla tariffa pubblica, possono ricadere nel processo tributario (Cass. 11481/2022, riconoscendo che le fatture rifiuti hanno natura tributaria se attengono a una tariffa pubblicistica).

Va sottolineato comunque che la validità di ciascuna impugnazione dipende dal singolo caso: ad esempio il contribuente che non impugna entro i termini un atto può perdere ogni difesa meramente procedurale (deve provare l’avvenuta notifica o dimostrare l’inesistenza dei vizi per iscritto). In generale, però, ogni atto di natura impositiva che renda formale una pretesa tributaria (già maturata o accertata) diventa teoricamente contestabile in tribunale.

Principi della giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la lista di atti dell’art.19 ha natura tassativa soltanto formale. In particolare, se l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria motivata, anche se non ancora vestita in uno degli atti tipici, il contribuente ha la facoltà (non l’obbligo) di ricorrere immediatamente in giudizio tributario. Secondo la Cassazione, infatti, “con gli stessi l’Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche” in modo da far sorgere l’interesse del contribuente a tutelarsi giudizialmente. Il rigetto di un’istanza di collaborazione volontaria, ad esempio, è stato equiparato al diniego di definizione agevolata previsto dall’art.19, riconoscendo l’impugnabilità dell’atto ante facto (Cass. 2058/2024).

In altri termini, la mancanza di impugnazione di un atto non espressamente elencato nell’art.19 non comporta automaticamente la definitività della pretesa tributaria. Il contribuente può sempre impugnare l’atto successivo che ricomprenda la pretesa (Cass. 6267/2022, Cass. 22971/2021 citate in [33]), ma ha anche la facoltà di reagire fin da subito appena riceve notizia di un debito spiegato in modo motivato. Questa impostazione “estensiva” è motivata dai principi costituzionali di tutela del cittadino e di buon andamento amministrativo, e dall’estensione della giurisdizione tributaria avvenuta nel tempo.

Va comunque ricordato che un atto comunque impugnabile deve sempre rispettare i requisiti di forma: ad esempio un avviso privo di motivazione essenziale o senza firma autografa è nullo (art.7 Stat. Contribuente). Se il contribuente non agisce nei termini, l’atto diventa definitivo (il debito si iscrive a ruolo) e si estingue il dibattito su quella specifica domanda.

Domande frequenti e casi pratici

D: Quali atti posso impugnare entro 60 giorni? In sede tributaria si possono impugnare in genere gli atti elencati all’art.19: avviso di accertamento, liquidazione, ruoli/cartelle di pagamento, sanzioni, mora, ipoteca, fermo, ecc.. Entro 60 giorni dalla notifica. L’ingiunzione fiscale per IMU/TARI è impugnabile anch’essa entro 60 giorni in Commissione.

D: Devo impugnare anche l’avviso di accertamento dell’INPS? L’avviso di addebito contributivo INPS si impugna (opposizione) in Tribunale del Lavoro entro 30 giorni dalla notifica. Se prima è stato impugnato un parallelo accertamento fiscale e questo viene annullato, di norma l’INPS dovrebbe adeguarsi (in alcuni casi, come SM Capua Vetere 16/6/2025 n.1268, il giudice ha annullato l’avviso Inps esecutivo dopo accertamento Agenzia cassato).

D: Ho ricevuto un’ingiunzione per una multa, devo impugnare entro 60 giorni? No. L’ingiunzione di multa (sanzione amministrativa) segue la via ordinaria: si fa opposizione entro 30 giorni al Giudice di Pace o Tribunale.

D: Cosa succede se non impugno l’avviso di accertamento entro 60 giorni? Se il ricorso non è presentato entro il termine, l’avviso si considera definitivo e l’Agenzia può iscrivere le somme a ruolo. A quel punto il contribuente potrà eventualmente tentare di far valere gli stessi vizi con un mezzo diverso (ad esempio con opposizione alla cartella), ma non più con un nuovo ricorso tributario sull’avviso ormai definitivo.

D: Esempio pratico – avviso di accertamento: Mario riceve in data 1 aprile 2025 un avviso di accertamento IRPEF e IVA relativo al 2020. L’avviso chiede €10.000 di tasse non versate. Il termine di ricorso è il 60° giorno da notifica, ovvero 30 maggio 2025. Se Mario intende contestare l’accertamento (errori di calcolo, abuso di potere, motivazione carente, ecc.), entro tale data deve depositare ricorso in Commissione Tributaria (competente per residenza). Con il ricorso Mario potrà chiedere l’annullamento dell’avviso. Se invece decide di pagare, l’avviso diventa esecutivo e la somma estingue il debito verso l’Erario (salvo diritti di regresso se un terzo fosse coobbligato).

D: Esempio pratico – cartella di pagamento: Lucia non ha impugnato in tempo un avviso di liquidazione IVA 2020. L’Agenzia iscrive a ruolo €5.000 di imposta non versata e notifica a Lucia una cartella di pagamento nel 2023. Lucia può contestare la cartella in Commissione tributaria: deve farlo entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel ricorso potrà far valere vizi dell’avviso originario (se ancora proponibili), vizi formali della cartella (notifica irregolare) o addirittura la prescrizione del tributo se maturata. Se la cartella venisse notificata al figlio diciottenne convivente invece che a Lucia (impropriamente), Lucia potrebbe sollevare nullità di notifica della cartella stessa. In alternativa, Lucia può optare per la procedura di reclamo-mediazione (se prevista) prima di agire in giudizio, per ottenere l’annullamento o la rateazione dell’importo.

D: Tabella riassuntiva – tempi e competenze:

Fase/AttoTermine impugnazioneGiudice/Commissione
Avviso di accertamento o liquidazione60 giorni dalla notificaComm. Tributaria Provinciale (se dirette); CTP del luogo di notifica
Avviso di mora o similare60 giorniCommissione Tributaria Provinciale
Cartella di pagamento (ruolo)60 giorniCommissione Tributaria Provinciale
Estratto di ruolo (riassunto)60 giorniCommissione Tributaria Provinciale (si impugna unitamente alla cartella)
Ingiunzione per tributo locale60 giorniCommissione Tributaria Provinciale (sala tributaria locale)
Ingiunzione per multa/sanzione30 giorniGiudice di Pace o Tribunale ordinario
Avviso di addebito contributivo INPS30 giorniTribunale (sez. Lavoro) competente per residenza obbligato
Rigetto provvedimento amministrativo60 giorniCommissione Tributaria (se riferito ad esenzione/crediti) o Tribunale (in senso lato)

In tutti i casi è fondamentale agire entro i termini e rivolgersi, se necessario, a un professionista (commercialista o avvocato tributarista) per preparare il ricorso. Da debitore/contribuente, l’obiettivo è far valere tempestivamente ogni possibile vizio dell’atto impositivo o di riscossione: la legge italiana tutela infatti chi provvede spontaneamente all’adempimento nel caso in cui il giudice confermi la pretesa tributaria, ma tutela anche chi contesta sin dall’inizio la legittimità del debito.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 546/1992, art.19, “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”.
  • Norme correlate: DPR 602/1973 (riscossione tributi – art.77,86 su ipoteca/fermo); D.Lgs. 175/2014 (sopravvivenza fiscale società); L.212/2000 (Statuto del contribuente, art.7 motivazione); altre leggi tributarie di settore (IVA, TUIR, ecc.).
  • Cass. Civ. SS.UU. 22.1.2024 n.2147 (Crucitti) – interpretazione estensiva art.19; Cass. Civ. 19.1.2024 n.2058; Cass. Civ. 24.2.2022 n.6267; Cass. Civ. 17.8.2021 n.22971 (citati in Gruppo Delfino).
  • Cass. Civ. sez. Tributaria 8.4.2022 n.11481 – riconosce natura impositiva anche alle fatture TIA**.
  • Trib. Santa Maria C.V., Sez. Lav., sent. 16/06/2025 n.1268 (opposizione a avviso di addebito INPS).

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Conclusione

Gli atti tributari impugnabili includono avvisi di accertamento, cartelle, avvisi bonari, intimazioni e altri provvedimenti.
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Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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