Concordato Minore e Meritevolezza Del Debitore

Hai intenzione di avviare un concordato minore per risolvere la tua situazione di sovraindebitamento ma ti stai chiedendo se hai tutti i requisiti necessari? Ti domandi cosa significhi “essere meritevole” e se eventuali errori del passato possono impedirti di accedere a questa procedura?

La meritevolezza del debitore è uno dei criteri fondamentali per essere ammessi al concordato minore. Senza questo requisito, anche un piano sostenibile rischia di essere respinto. Ma cosa significa davvero “meritevolezza” e come viene valutata?

Cos’è la meritevolezza nel concordato minore?

La legge richiede che il debitore non abbia commesso atti in frode ai creditori, cioè non abbia nascosto beni, simulato passività, favorito alcuni creditori a discapito di altri o aggravato la propria situazione in modo doloso o gravemente imprudente.

In parole semplici: chi chiede l’accesso al concordato minore deve dimostrare correttezza, trasparenza e collaborazione. Questo non significa che non si possano aver commesso errori o ritardi: l’importante è non aver agito con malafede o in modo tale da compromettere la parità tra i creditori.

Come viene valutata la meritevolezza?

Sarà l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e il giudice a esaminare la tua storia debitoria, le cause della crisi e il tuo comportamento. Contano molto:

  • la tracciabilità delle operazioni;
  • la coerenza tra dichiarazioni fiscali, contabili e situazione patrimoniale;
  • l’eventuale esistenza di atti anomali o trasferimenti sospetti prima della domanda;
  • la tua disponibilità a collaborare fornendo documentazione completa e veritiera.

Cosa succede se non si è considerati meritevoli?

La domanda può essere respinta. Ma in molti casi, una corretta consulenza preventiva permette di dimostrare la meritevolezza, inquadrando la crisi come effetto di eventi oggettivi (calo di fatturato, pandemia, problemi familiari) e non come risultato di comportamenti fraudolenti.

È possibile sanare una mancanza di meritevolezza?

Dipende. Se ci sono atti contestabili (come vendite simulate o omissioni gravi), il consiglio è valutare altre strade, come la liquidazione controllata. In altri casi, una documentazione trasparente e una strategia ben costruita possono convincere il giudice della buona fede del debitore.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento, concordato minore e procedure di esdebitazione – ti spiega cosa significa essere meritevoli, come viene verificato questo requisito e cosa possiamo fare per aiutarti a superare l’esame di ammissione alla procedura.

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Introduzione

Cos’è il concordato minore e quadro normativo

Il concordato minore è una procedura concorsuale introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n.14 – CCII) per i debitori sovraindebitati non soggetti a fallimento. In sostanza, permette a professionisti, imprenditori sotto soglia e altri debitori civili di proporre un piano di rientro parziale dei debiti, finalizzato al superamento della crisi, con la possibilità di proseguire l’attività oppure, in via secondaria, di liquidare l’attivo (solo se corredata da risorse esterne). Il Concordato minore si colloca nel Titolo IV, Capo IV del CCII (artt. 74 e seguenti) ed è stato ispirato ai principi della cosiddetta “seconda opportunità” promossa a livello europeo (Direttiva UE 2019/1023). La norma chiama così concordato “minore” per distinguerlo dal concordato preventivo ordinario (ora liquidazione giudiziale) riservato alle imprese di maggiori dimensioni.

Le previsioni del CCII consentono due tipologie di piano: (1) in continuità aziendale, che riguarda la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale del debitore; oppure (2) di tipo liquidatorio, consistente nella cessione di beni, ammessa solo con il concorso di risorse finanziarie esterne (“finanza esterna”) che aumentino in modo apprezzabile i proventi da distribuire ai creditori. In entrambi i casi la legge richiede che la proposta (omnicomprensiva per tutti i creditori, escluso il debitore-consumatore) indichi chiaramente tempi e modalità di pagamento e garantisca ai creditori un soddisfacimento non inferiore all’alternativa liquidatoria. Molte disposizioni applicabili al concordato preventivo (capo III del Titolo IV) si rimettono al concordato minore, ove compatibili (art. 74, c.4 CCII).

Soggetti ammessi alla procedura

Possono accedere al concordato minore i debitori di cui all’art.2, comma 1, lett.c) del CCII (c.d. “imprenditori non soggetti al fallimento”) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore. In concreto, la procedura è aperta a:

  • Professionisti e lavoratori autonomi (persone fisiche non imprenditori) che vantano debiti d’impresa o comunque non puramente familiari.
  • Imprese minori (o “micro/imprese sotto soglia”): soggetti che esercitano attività commerciale con requisiti dimensionali ridotti (es. attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000) secondo l’art.2, c.1, lett.d) CCII.
  • Imprenditori agricoli e altre categorie non soggette al fallimento (startup innovative, associazioni, fondazioni, ecc.). L’art.2 c.1, lett.c) CCII non pone limiti dimensionali per gli imprenditori agricoli: come sottolineato dalla giurisprudenza (Trib. Matera 11/03/2025), un imprenditore agricolo anche se al di sopra delle soglie commerciali può proporre concordato minore.
  • Ex imprenditori individuali cessati: chi ha cessato l’attività e cancellato l’iscrizione nel Registro Imprese rimane obbligato per i debiti assunti e può accedere alla procedura. Sebbene il legislatore abbia escluso il “concordato minore” per l’imprenditore individuale cancellato (art.33, c.4 CCII), la giurisprudenza recente (Trib. Vicenza 13/03/2025; Trib. Ancona 2025; Trib. Modena 2025) ammette l’ex imprenditore individuale come debitore residuo, purché la persona fisica sussista.

In sintesi, ogni soggetto non fallibile (nel senso di art.2 CCII) in sovraindebitamento, che non rientri nel piano del consumatore (riservato a “consumatori” in senso stretto), può proporre il concordato minore.

Requisiti di accesso e cause di inammissibilità

La domanda di concordato minore (presentata tramite l’OCC) deve soddisfare i requisiti di legge e allegare la documentazione prescritta. In particolare, il debitore deve essere in stato di sovraindebitamento (art.2, lett.c CCII) e non soggetto alle procedure ordinarie (fallimento/liquidazione). Non devono mancare alla domanda i documenti di legge (piano corredato dai bilanci o conti degli ultimi tre anni, relazione sulla situazione economico-patrimoniale, elenco creditori con grado di prelazione, eventuali atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni, stato patrimoniale e redditi del debitore e della famiglia).

Una tabella riepilogativa dei principali requisiti e cause ostative all’accesso:

Requisito/CondizioneRiferimento normativoAnnotazioni
Debitore di cui all’art.2, c.1, lett.c CCIIArt. 74 CCIIProfessionisti, imprenditori minori, ecc.; consumatore escluso.
Dimensioni aziendali (solo per impres. com.)Art. 2, c.1, lett.d CCIIAttivo/ricavi/debiti ≤ soglie di fallibilità (se superate → inammissibile).
Precedente esdebitazione (ultimi 5 anni)Art. 77 CCIISe già beneficiario di una procedura di sovraindebitamento nei 5 anni (es. concordato minore, piano consumatore, liquidazione) può scattare limitazione (come prevedeva L.3/2012).
Documentazione mancanteArt. 77 CCIIL’assenza degli allegati obbligatori (bilanci, relazione, elenco creditori, atti straordinaria, dichiarazioni reddituali) rende la domanda inammissibile.
Atti fraudolenti a danno dei creditoriArt. 77 CCIISe risultano «atti diretti a frodare le ragioni dei creditori», la domanda è inammissibile. Con ciò si intendono qualsiasi azione dispensorie (donazioni, svendite, occultamenti) finalizzata a sottrarre patrimonio ai creditori.
Altre cause di improcedibilitàArtt. 76, 77 CCII(p.es. domande già pendenti, carenze di deleghe, ecc.)

La norma è chiara: il legislatore non ha introdotto alcun requisito soggettivo ulteriore di meritevolezza del debitore al di là dei limiti strutturali sopra elencati.

Meritevolezza del debitore nel concordato minore

Domanda: Il debitore deve essere “meritevole” per accedere al concordato minore?

Risposta: No. A differenza di altre procedure di sovraindebitamento (come il piano del consumatore o la liquidazione controllata), nel concordato minore la legge non richiede un giudizio di meritevolezza del debitore sulla base della sua condotta pregressa. La giurisprudenza conferma tale interpretazione: Tribunale di Genova (29/9/2023) sottolinea che “nel concordato minore non può applicarsi estensivamente l’art. 282 CCII” (che impone il controllo della meritevolezza nel concordato fallimentare per l’esdebitazione) e rimarca che il voto dei creditori costituisce un filtro sufficiente ad ampliarne l’accesso. In termini analoghi, il Tribunale di Matera (11/3/2025) afferma che «la normativa non contempla il requisito della meritevolezza per il concordato minore»: l’accesso è precluso solo dalle cause indicate dall’art.77 (fra le quali figurano esclusivamente atti fraudolenti).

In pratica, il debitore potrà accedere anche se ha concorso con proprie scelte imprenditoriali imprudenti al suo stato di indebitamento, purché non sia mai stato in mala fede (atto di frode). Ad esempio, una sentenza del Tribunale di Verona (2024) ha evidenziato che l’“irresponsabilità” o la superficialità che hanno generato il debito non inficiano l’ammissibilità: in tal caso, non rileva la meritevolezza ex art.282 CCII (richiesto invece nel concordato fallimentare), restando essenziale solo il divieto di frode. Il debitore, anzi, deve agire in buona fede e con trasparenza dall’apertura della procedura in avanti, ma ogni vizio derivante dal suo passato imprenditoriale non fa scattare automaticamente il rigetto.

Tavola riepilogativa: mentre il piano del consumatore prevede un rigoroso controllo del debitore (art.69 CCII) con possibile diniego per colpa grave, nel concordato minore l’unico requisito etico è quello implicito di un comportamento leale. Non esiste un “filtro morale” aggiuntivo: l’eventuale colpevolezza del debitore nella genesi del sovraindebitamento non ne impedisce l’accesso. L’unico freno soggettivo è costituito dalle previsioni anti-frode: in particolare, l’art.80 CCII, comma 4, preclude l’opposizione all’omologazione da parte di un creditore colpevole di avere “determinato” il sovraindebitamento. Ciò premesso, anche in sede di omologazione il giudice svolge un giudizio di convenienza (c.d. cram down) paragonando il piano all’alternativa liquidatoria, ma non verifica una “meritevolezza” da parte del debitore (salvo appunto rilevare frodi, che in tal caso comportano l’apertura di una liquidazione controllata in luogo del concordato).

In breve: il Concordato minore è una procedura sostanzialmente imperscrutabile dal punto di vista soggettivo del debitore. Il “buon diritto” del debitore a ristrutturare i propri debiti prevale, a condizione che la soluzione offerta sia fattibile e convenientemente migliore dell’alternativa (legale) di una liquidazione.

Preparazione della domanda: documenti e piano

Per iniziare il concordato minore, il debitore deposita in tribunale una domanda (ricorso) completa di piano di concordato e documenti. Questo piano costituisce il fulcro della proposta: deve descrivere analiticamente il programma di pagamento offerto ai creditori (percentuali sulle varie categorie di debito, tempi di pagamento, rateizzazione, eventuale periodo di moratoria, ecc.), la eventuale suddivisione dei creditori in classi, l’eventuale apporto di finanza esterna, e – in caso di continuità – l’utile economico previsto dalla prosecuzione dell’attività. La legge consente qualunque forma di soddisfacimento, purché sia (almeno) parziale per ciascuna categoria di creditori e garantisca che essi ricevano non meno di quanto otterrebbero con la liquidazione (condizione di convenienza). Ad esempio, se un creditore aveva €100 di credito e nel piano riceve €20, il residuo di €80 è comunque perdonato: con l’omologa, il debitore viene esdebitato per quella parte residua.

Tabella (esempio semplificato del contenuto minimo del piano):

Voce del Piano di Concordato MinoreDescrizione
Percentuali di pagamento sui debiti chirografariEsempio: creditori ordinari pagati al X% (il piano può falcidiare).
Tempo di rientro (rateizzazione)Es.: 5 anni con rate mensili o annuali.
Apporto di risorse esterneSpecificare l’eventuale investimento terzo (obbligatorio per concordato liquidatorio).
Suddivisione in classi (facoltativa)Obbligatoria per crediti garantiti da terzi (art.75 CCII).
Obblighi del debitoreEventuali penali o garanzie, mantenimento dell’attività, ecc.

Alla domanda devono essere allegati gli atti contabili e fiscali necessari: bilanci e scritture degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni fiscali (IRPEF, IRAP, IVA), e una relazione aggiornata sulla situazione economica-patrimoniale del debitore. Vanno inoltre elencati tutti i debiti (individuando creditori, cause di prelazione, importi e scadenze), indicando il domicilio digitale dei creditori. Devono essere prodotti gli atti di straordinaria amministrazione (art.94 c.2 CCII) compiuti negli ultimi 5 anni e i documenti reddituali (ad es. buste paga, pensioni) del nucleo familiare. In generale, la documentazione dev’essere così completa da permettere all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e al Tribunale di valutare la veridicità e la fattibilità del piano (oltre a vigilare sull’assenza di frodi).

Fasi della procedura e ruolo degli organi coinvolti

La procedura del concordato minore si svolge sostanzialmente per via monocratica (giudice unico delegato) e prevede le seguenti fasi fondamentali:

  1. Deposito domanda: il debitore (tramite OCC) deposita il ricorso con l’offerta di concordato e gli allegati. Il presidente del tribunale (giudice delegato) verifica preliminarmente i requisiti formali e la completezza degli atti.
  2. Decreto di apertura: se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto (senza facoltà di reclamo), sospende le azioni esecutive individuali (salvo autorizzazione) e nomina il commissario giudiziale o conferma l’OCC. Il decreto viene pubblicato sul sito del Tribunale e Registro Imprese.
  3. Votazione dei creditori: entro un termine fissato (di norma 30 giorni dall’apertura) l’OCC trasmette a tutti i creditori la proposta di concordato. I creditori esprimono la loro adesione o dissenso (tipicamente in forma scritta o con dichiarazione in Assemblea). Si applica il meccanismo del silenzio-assenso previsto dal CCII: in assenza di espressa opposizione entro il termine, il credito si considera aderente al piano. Si costituiscono eventuali classi di creditori (obbligatorie per i privilegiati) per trattamenti differenziati. Per l’omologazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza prevista dall’art.79 CCII (oltre il 50% dei crediti ammessi).
  4. Udienza di omologazione: se la maggioranza è raggiunta (o in caso di contestazioni si attiva il c.d. cram down), si tiene udienza davanti al tribunale monocratico. Il giudice verifica in particolare che (i) la procedura sia corretta e il piano fattibile; (ii) i creditori abbiano avuto pari trattamento non inferiore all’alternativa liquidatoria; (iii) siano eventualmente soddisfatte le condizioni per il cram down (p.es. soddisfazione dei creditori contrari “non inferiore” all’alternativa). Il giudice ascolta debitore, OCC e creditori dissenzienti. L’art.80 CCII regola l’omologazione: in sintesi il concordato minore è omologato se il piano è ammissibile, fattibile e conveniente.
  5. Sentenza di omologazione: con la sentenza il tribunale accoglie l’accordo, dichiarando conclusa la procedura. A seguito dell’omologazione si chiudono gli accordi pregressi (il piano sostituisce le obbligazioni originarie) e decade la fase gestita dall’OCC.
  6. Esecuzione del piano: il debitore inizia a pagare i creditori secondo il cronoprogramma approvato. Durante l’esecuzione, i creditori non possono intraprendere (o proseguire) azioni esecutive individuali, pena nullità (ordinanza di sospensione prevista nel decreto di apertura).
  7. Esdebitazione finale: compiuto interamente il piano omologato, il debitore ottiene l’auspicata liberazione dai debiti residui non pagati. In tal modo l’effetto giuridico del concordato minore è l’estinzione definitiva delle obbligazioni secondo i termini del piano. Il residuo dei debiti di ogni creditore si considera legalmente perdonato. Non è necessaria alcuna procedura aggiuntiva: la legge stessa dispone che l’omologa comporta l’annullamento delle rimanenze debitorie del piano.

Nell’esecuzione del piano valgono le stesse regole del concordato preventivo: in caso di grave inadempimento del debitore i creditori possono chiedere al tribunale la risoluzione del concordato (art.81 CCII), ma ciò avviene solo su istanza motivata e non automaticamente; al contrario, talvolta è preferibile ridefinire consensualmente i termini del piano piuttosto che dichiararne la revoca.

Effetti dell’omologazione e esdebitazione

Domanda: Cosa succede una volta omologato il concordato minore?

Risposta: L’omologazione produce un effetto sostanziale di estinzione del debito residuo secondo il piano. Dopo l’omologa (e il puntuale adempimento del piano), il debitore è liberato da tutti i debiti residui non pagati. In altre parole, i creditori non possono più reclamare il saldo oltre quanto hanno già incassato: ad esempio, se un credito era di €100 e il piano lo soddisfa al 20%, il creditore riceve €20 e perde il diritto agli altri €80, che vengono automaticamente cancellati (remissio debiti legale).

Il CCII ha previsto che l’esdebitazione nel concordato minore è automatica con l’omologazione e il completo adempimento del piano: non serve alcun altro provvedimento, perché la legge considera il piano omologato come patto novativo delle obbligazioni. Ciò contrasta con la liquidazione controllata (procedura “gemella” delle imprese civili fallibili), dove al termine della liquidazione il debitore deve richiedere separatamente l’esdebitazione residuale (art.282 CCII) e dimostrare la propria meritevolezza. Nel concordato minore, invece, l’effetto liberatorio discende direttamente dall’accordo stesso con i creditori.

Da notare che esiste anche un’ulteriore misura residuale di fresh start (art.283 CCII: esdebitazione del debitore incapiente) che permette la liberazione “a prescindere” quando il debitore persona fisica non ha patrimonio e agisce in buona fede. Tale strumento, tuttavia, non è parte integrante del concordato minore, bensì un rimedio emergenziale per chi non ha nulla da offrire ai creditori e non ha altra soluzione.

Vantaggi e rischi per il debitore – Domande e risposte

D: Perché proporre un concordato minore?
R: Dal punto di vista del debitore, il concordato minore consente di sopravvivere alla crisi evitando la liquidazione forzata del proprio patrimonio. In particolare: (1) Sospende le azioni dei creditori: con l’apertura della procedura, azioni esecutive individuali non possono più essere intraprese; (2) Concentra la negoziazione: si concorda un unico piano globale con tutti i creditori, invece di affrontare singole vertenze; (3) Maggiori probabilità di esdebitazione: al termine, il debitore ottiene la liberazione definitiva dalle rimanenze dei debiti, avendo la “seconda chance” tipica della disciplina del sovraindebitamento; (4) Continuità aziendale: se la proposta prevede la prosecuzione dell’attività, il debitore può tentare di tornare a generare profitto, mantenendo l’impresa in vita (cosa impensabile con la semplice liquidazione).

D: Quali sono i principali rischi?
R: I rischi riguardano soprattutto l’esito del piano e il rispetto degli impegni: (a) Rischio di fallimento del piano: se i creditori non approvano il piano (maggioranza dei crediti >50% in adesione) e non sussistono i requisiti del cram-down, la procedura fallisce e si apre la liquidazione controllata, che non garantisce esdebitazione automatica. (b) Esecuzione del piano: l’inadempimento grave del piano può determinare la revoca del concordato e il ritorno in pieno all’insolvenza, con effetto comunque meno favorevole per il debitore. (c) Costi e obblighi: la procedura comporta costi (OCC, notifiche, eventuale aumento di passivo) e il dovere di diligenza durante il piano (Art.4 CCII impone gestione non dissipativa). (d) Nessun rimborso parziale: diversamente dalla liquidazione controllata, il debitore non può richiedere esdebitazione residuale prima di proporre alcun piano: deve offire comunque qualcosa di rilevante ai creditori.

D: Che differenza c’è con gli altri strumenti di sovraindebitamento?
R: Il concordato minore si colloca nel panorama delle soluzioni di sovraindebitamento intermedie: rispetto al piano del consumatore (riservato ai soli “consumatori”), qui è necessario il voto dei creditori e si rivolge a imprese sotto soglia, professionisti, ecc. Rispetto alla liquidazione controllata (alternativa giudiziale piena), il concordato permette la proposta di un piano volontario ed evita l’azione del commissario liquidatore. L’esdebitazione è automatica invece che subordinata alla meritevolezza: ciò favorisce il debitore, ma richiede il consenso del ceto creditorio. In generale, il concordato minore offre al debitore una soluzione negoziale e proattiva (con potenziale mantenimento dell’attività) anziché una mera vendita passiva dei beni.

D: Il consumatore può proporre un concordato minore?
R: No. Per i “consumatori” (persone fisiche che hanno contratto debiti privati per scopi estranei all’attività professionale/aziendale) è prevista la procedura autonoma del piano del consumatore (artt. 67-72 CCII), in cui non si richiede nemmeno il consenso dei creditori. Il concordato minore, al contrario, esclude espressamente i consumatori.

Tabelle riepilogative

Tabella 1. Cause di inammissibilità (Art.77 CCII).

Causa di inammissibilitàRinvio normativoEffetto per il debitore
Mancanza documentazione obbligatoriaArt.77, c.1, lett.a CCIIDomanda dichiarata inammissibile
Oltre soglie dimensioni (per imprese commerciali)Art.77, c.1, lett.b CCIIInammissibilità (limiti di art.2, lett.d)
Esdebitazione già ottenuta nei 5 anni precedentiArt.77, c.1, lett.c CCIIInammissibilità (es. ex concordato o piano)
Atti diretti a frodare i creditoriArt.77, c.1, lett.d CCIIDomanda inammissibile (frode → liquidaz.)

Tabella 2. Tipologie di concordato minore.

Tipo di concordato minoreCaratteristiche principaliRiferimenti
In continuità aziendaleIl debitore prosegue l’attività; il piano è basato su flussi di cassa futuri. Non è richiesta “finanza esterna”.Art.74, c.1 CCII
Di tipo liquidatorio (solo con finanza)Si prevede la cessione di beni e/o quote; obbligatorio l’apporto di risorse esterne che incrementino significativamente l’attivo disponibile.Art.74, c.2 CCII

Simulazioni pratiche (casi numerici)

Esempio 1: Concordato minore in continuità. Mario Rossi è un professionista che deve complessivamente €100.000 (banca €40.000, fornitori €30.000, Agenzia Entrate €20.000, altri crediti €10.000). Nessun bene immobiliare rilevante da liquidare. Il suo studio produce un margine operativo sufficiente a garantire il pagamento di rate per il piano. Propone un piano quinquennale con pagamento al 30% di ogni credito. La tabella sintetizza la proposta:

CreditoreDebito% Piano€ Pagati
Banca40.00030%12.000
Fornitori vari30.00030%9.000
Agenzia Entrate20.00030%6.000
Altri creditori10.00030%3.000
Totale100.00030.000

In alternativa, una liquidazione presumibile (ad esempio vendita di mobili/attrezzature) frutterebbe al massimo €5.000. Il piano concordatario (incasso €30.000) appare quindi sicuramente più conveniente per i creditori. Con l’omologazione, dopo i versamenti concordati Mario verrebbe esdebitato dai residui (€70.000).

Esempio 2: Concordato minore con finanza esterna. Luigi Bianchi è un imprenditore agricolo con debiti complessivi €200.000 (banca €100.000, fisco €80.000, fornitori €20.000). Il suo patrimonio comprende un trattore del valore di €30.000. Trova un investitore disposto a immettere €70.000. Propone di vendere il trattore e impiegare i €100.000 complessivi (30k + 70k) nel piano di concordato così suddiviso:

CreditoreDebito% Piano€ Pagati
Banca100.00050%50.000
Agenzia Entrate80.00050%40.000
Fornitori20.00050%10.000
Totale200.000100.000

Anche qui il piano (totale €100.000) è decisamente più vantaggioso rispetto ai €30.000 liquidabili dall’attivo. Se omologato, Luigi dovrà onorare questo impegno e potrà preservare l’azienda; i residui (€100.000) saranno estinti per effetto dell’esdebitazione. I creditori fiscali e bancari, pur ricevendo solo il 50% di ciascun credito, incasseranno più che con una liquidazione pura.

Conclusioni

Il concordato minore è uno strumento flessibile di ristrutturazione del debito, destinato a chi non può accedere alle procedure fallimentari. Dal punto di vista del debitore, offre la possibilità di giungere a un accordo omologato con i creditori ed ottenere, al termine del piano, l’esdebitazione automatica dai debiti residui. È importante sapere che la legge non impone vincoli soggettivi di meritevolezza al debitore nel concordato minore: l’eventuale colpa nella genesi del sovraindebitamento non preclude di per sé l’omologa. L’unico requisito ostativo è l’assenza di atti fraudolenti (art.77 CCII). Ciò significa che anche un imprenditore che abbia compiuto errori di valutazione o speso oltre le sue possibilità può proporre comunque concordato, purché operi ora in buona fede e presenti un piano credibile. La presenza di un voto favorevole dei creditori (o la sussistenza del cram-down) garantisce il tribunale della sostenibilità dell’accordo, fungendo da filtro in luogo del tradizionale giudizio di “meritevolezza”.

Fonti normative e giurisprudenziali: D.Lgs. 12/1/2019, n.14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 74‑78 e 80 (Disciplina del concordato minore); D.Lgs. 13/9/2024, n.136 (c.d. “correttivo” del CCII); Legge 3/2012 (disciplinante il sovraindebitamento, ora abrogata) in relazione all’esdebitazione; Cass. civ. Sez. VI, 29 maggio 2024, n.30538 (orientamenti generali su “meritevolezza” e esdebitazione); Trib. Genova 29/9/2023 (decr. Braccialini); Trib. Matera 11/3/2025.

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Conclusione

Nel Concordato Minore, la meritevolezza del debitore è una condizione essenziale.
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