Concordato Minore E Cause Di Inammissibilità Della Domanda

Hai deciso di presentare domanda di concordato minore per risolvere la tua situazione debitoria, ma temi che possa essere respinta? Ti stai chiedendo quali sono le cause di inammissibilità della procedura e come evitarle fin dall’inizio?

Capire quando una domanda di concordato minore può essere dichiarata inammissibile è fondamentale per non perdere tempo, non aggravare la tua posizione e – soprattutto – non restare senza protezione dai creditori. A volte basta un errore formale o una documentazione incompleta per bloccare tutto.

Quali sono le principali cause di inammissibilità del concordato minore?

La legge prevede che la procedura possa essere dichiarata inammissibile se:

  • manca il requisito soggettivo, ad esempio non sei un imprenditore minore, un lavoratore autonomo o un professionista, oppure la tua attività è cessata da troppo tempo;
  • non è rispettato il presupposto della crisi o dell’insolvenza, cioè non sei oggettivamente in difficoltà economica;
  • non sei meritevole, perché hai posto in essere atti in frode ai creditori o hai nascosto asset rilevanti;
  • la documentazione è incompleta o non veritiera, rendendo impossibile la valutazione della situazione patrimoniale e del piano;
  • il piano è irrealizzabile, perché non offre garanzie minime di soddisfacimento per i creditori, oppure è carente nella struttura tecnica e finanziaria.

Cosa succede se la domanda è inammissibile?

Il giudice può rigettarla fin da subito, senza nemmeno aprire la procedura, lasciandoti scoperto e soggetto a pignoramenti, blocchi bancari e altre azioni esecutive. In alcuni casi, è possibile ripresentare la domanda correggendo gli errori, ma ogni nuovo tentativo va gestito con estrema attenzione.

Come si può evitare l’inammissibilità?

La chiave è una preparazione accurata: serve raccogliere tutta la documentazione necessaria (fiscale, bancaria, patrimoniale), strutturare un piano credibile, e – soprattutto – verificare fin da subito la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e di meritevolezza.

Un avvocato esperto può aiutarti a prevenire gli errori, evitare le contestazioni dell’OCC o del giudice e costruire un dossier coerente e tecnicamente ineccepibile.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in concordato minore, sovraindebitamento e diritto delle crisi – ti spiega quali sono le cause di inammissibilità della domanda di concordato minore, come evitarle e come possiamo aiutarti a impostare la procedura nel modo giusto.

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Introduzione

Il concordato minore è uno strumento di composizione giudiziale della crisi da sovraindebitamento riservato ai debitori non fallibili e ai piccoli imprenditori. Introdotto dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 74 ss. CCII), il concordato minore consente al debitore di proporre ai propri creditori un piano (anche con esternalità finanziarie) per pagare integralmente o parzialmente i debiti, evitando la liquidazione forzata. L’accesso è riservato ai debitori sovraindebitati non consumatori: in pratica, professionisti, piccoli imprenditori commerciali, artigiani, imprenditori agricoli, start-up, enti non profit, che non superino le soglie di fallibilità. In particolare, non vi è spazio per il consumatore ex art. 2 CCII (che ha invece percorso dedicato) e il debitore che ricada nei parametri di fallibilità (attivo superiore a €300.000, fatturato >€200.000, debiti >€500.000).

Il concordato minore può prevedere la continuazione dell’attività (con piano in continuità) o forme di liquidazione parziale dei beni (il piano può avere contenuto misto); in ogni caso il piano è “libero” e può distribuire i crediti in classi, purché i privilegiati coprano almeno quanto avrebbero in liquidazione. Nel concordato minore l’OCC (Organismo di composizione della crisi) ha un ruolo centrale: il debitore deve farsi assistere da un OCC attivo nel proprio distretto (o da professionisti abilitati se non disponibile). L’OCC, esaminata la situazione, redige una relazione motivata (cause del sovraindebitamento, diligenza del debitore, completezza della documentazione, e giudizio di convenienza del piano), e verifica la fattibilità del piano. Il tribunale competente (di norma quello del luogo del centro d’interessi del debitore, art. 27 CCII) decide quindi se aprire la procedura e omologare l’accordo.

Beneficiari e presupposti soggettivi

Possono proporre il concordato minore «i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore». In base all’art. 2 CCII rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • Persone fisiche non consumatrici sovraindebitate (professionisti, lavoratori autonomi, fideiussori).
  • Imprese sotto soglia di fallibilità (attivo annuo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000) – incluse società di piccola dimensione.
  • Ex imprenditori individuali cessati (cancellati dal Registro Imprese): sebbene l’art. 33 CCII c.4 vieti il concordato per «imprenditore cancellato», la giurisprudenza lo interpreta restrittivamente. Tribunali come Vicenza hanno confermato che l’ex imprenditore individuale conserva la soggettività di debitore e può accedere al concordato minore in presenza di risorse esterne.
  • Altre categorie non fallibili: imprenditori agricoli, start-up innovative, associazioni/enti non profit, ecc. Ogni debitore civile non rientrante nelle procedure liquidatorie «maggiori» (fallimento o liquidazione coatta) è destinatario del concordato minore.

Nota: non possono proporlo i consumatori (persone fisiche che hanno contratto debiti per spese estranee all’attività d’impresa), i quali hanno a disposizione il piano del consumatore (art. 67 CCII). Se un debitore è nell’ambito delle procedure «maggiori» (ad es. fallibilità), il concordato minore non è consentito.

Fase introduttiva e documentazione

La procedura si apre con un ricorso/istanza depositato dal debitore al tribunale competente (art. 27 CCII). Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dalla legge: in particolare, il piano di risanamento (con bilanci, scritture contabili e dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni), una relazione sulla situazione economico-patrimoniale, l’elenco completo dei creditori con causa di prelazione e importi, nonché qualsiasi atto di straordinaria amministrazione compiuto negli ultimi cinque anni. Questi documenti (art. 75 CCII) sono fondamentali per il vaglio preliminare: la mancanza anche di uno solo di essi comporta inamissibilità della domanda.

In sintesi, alla domanda occorre allegare (art. 75, comma 1 CCII):

  • Il piano di concordato con bilanci, scritture contabili e dichiarazioni dei redditi/IRAP/IVA relativi agli ultimi tre anni.
  • Una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale del debitore.
  • L’elenco dei creditori con cause di prelazione e importi dovuti (se tenuti, i creditori devono indicare anche il domicilio digitale).
  • Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (es. cessioni di azienda, conferimenti).
  • Documenti sulla situazione reddituale familiare (stipendi, pensioni, spese fisse ecc.) necessari per la valutazione dell’indebitamento.

Inoltre, al deposito segue la trasmissione di tali dati (a cura dell’OCC) agli agenti della riscossione e uffici finanziari, per la certificazione dei debiti tributari. Il debitore deve farsi assistere da un avvocato e da un OCC costituito nel distretto del tribunale, il quale dovrà esaminare la posizione e predisporre la relazione di fattibilità della proposta (art. 76 CCII).

Il ruolo dell’OCC e l’accordo con i creditori

Una peculiarità del concordato minore è il ruolo attivo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il debitore, volontariamente o in esecuzione di obblighi di buona fede (art. 4 CCII), si avvale di un OCC per la redazione del piano e per gestire i rapporti coi creditori. L’OCC assiste il debitore nella predisposizione dell’accordo e attesta elementi essenziali dello stesso. In particolare:

  • L’OCC verifica che il piano contenga soluzioni ragionevoli per i creditori e ne attesti la fattibilità economica. Ad esempio, nel concordato con continuità l’OCC deve accertare che il piano consenta la prosecuzione dell’attività senza pregiudicare i crediti garantiti da ipoteca o pegno.
  • L’OCC attesta la correttezza del calcolo della prelazione: se il piano prevede pagamento parziale di crediti privilegiati, l’OCC conferma (art. 75 CCII) che l’ammontare offerto è almeno pari a quanto ragionevolmente realizzabile con la vendita del bene.
  • L’OCC informa il debitore sugli obblighi di trasparenza (comunicazioni alla riscossione, impegni di pubblicità) e predispone la relazione da allegare all’istanza (elencando cause del sovraindebitamento, diligenza del debitore, esistenza di eventuali impugnative, idoneità del piano).

Solo dopo aver esaminato la documentazione l’OCC prepara la proposta di concordato e la trasmette per l’adesione ai creditori entro termine perentorio (di norma 30 giorni). La legge (art. 76, c.2 CCII) stabilisce inoltre che il tribunale territoriale competente è quello dove l’OCC ha sede o, in subordine, quello del luogo di residenza principale del debitore. Il procedimento poi si svolge davanti al giudice monocratico (o collegiale in fase di reclamo) fino alla sentenza di omologa (artt. 78-80 CCII).

Cause di inammissibilità della domanda (art. 77 CCII)

L’art. 77 CCII elenca tassativamente le ipotesi in cui la domanda di concordato minore non può essere accolta. In presenza di una di queste situazioni, il tribunale dichiara l’inammissibilità e non si procede oltre. La norma prevede espressamente che la domanda è inammissibile se:

  • Documenti mancanti: difettano uno o più documenti richiesti (art. 75 CCII). Come visto, l’istanza deve avere allegati piano, bilanci, lista creditori, ecc. L’assenza di un requisito formale obbligatorio determina l’inammissibilità.
  • Eccedenza dei requisiti dimensionali: il debitore supera i limiti dimensionali previsti dal Codice (art. 2, comma 1, lett. d), n. 1-3). In pratica, se il soggetto rientra in un profilo di fallibilità (es.: debiti superiori a €500.000), deve accedere alle procedure ordinarie (fallimento/liquidazione giudiziale) e il concordato minore è escluso.
  • Esdebitazione pregressa: il debitore è già stato esdebitato (cioè ha ottenuto la cancellazione dei debiti) in una precedente procedura di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti la domanda, oppure ha già usufruito dell’effetto esdebitativo per due volte. In tal caso la seconda chance è preclusa.
  • Atti in frode ai creditori: esistono da parte del debitore “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” (dir. 775 c.c.; atti di disposizione fraudolenti). La dottrina e la giurisprudenza interpretano questa previsione in senso ampio: si tratta di qualsiasi operazione compiuta con animus nocendi, cioè con intento artificioso di danneggiare i creditori e contrario alla buona fede. Ad esempio, il tribunale di Nola ha sottolineato che “atti volti a ledere i diritti altrui, sorretti da animus nocendi e contrari alla buona fede” ostano all’accesso alla procedura. In particolare, anche la semplice commissione di fatti penalmente rilevanti come la bancarotta può integrare questa causa ostativa, indipendentemente dalla sentenza penale definitiva.

Queste situazioni sono vagliate dal giudice all’esame preliminare: se risulta in capo al debitore una delle cause di inammissibilità, il tribunale rigetta la domanda con decreto. Il decreto è equiparato a un provvedimento “preliminare” e viene impugnato dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

Sintesi delle cause di inammissibilità (art. 77 CCII):

CausaNormativaSpiegazione
Documentazione incompletaart. 77 CCIIMancanza dei documenti obbligatori (piano con bilanci, elenchi creditori, documentazione fiscale, ecc.: art.75 CCII).
Requisiti dimensionali eccedentiart. 77 CCIIDebitore è “fallibile” (oltre soglie art.2d CCII): deve invece accedere alla liquidazione giudiziale.
Esdebitazione precedenteart. 77 CCIIDebitore già liberato (esdebitato) entro ultimi 5 anni, o due volte in generale: legittima seconda chance esaurita.
Atti a frodare creditoriart. 77 CCII, 775 c.c.Operazioni dolose del debitore (animus nocendi) che danneggiano i creditori; es. fatti di bancarotta possono costituire frode anche senza condanna.

Il debitore deve quindi controllare attentamente questi aspetti prima di presentare il ricorso: ad es. verificare di avere tutte le dichiarazioni fiscali aggiornate, di non aver ricevuto esdebitazione recente, e di non aver compiuto operazioni sospette negli ultimi anni. In caso contrario la domanda verrà dichiarata inammissibile.

Domande e risposte (FAQ)

D: Chi può presentare il concordato minore?
R: Solo i debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento (professionisti, piccoli imprenditori, etc.), escluso il consumatore. Ad esempio un professionista con debiti erariali o un imprenditore agricolo possono ricorrervi, mentre un qualsiasi cittadino con debiti esclusivamente personali (es. mutuo, prestiti) di solito predilige il piano del consumatore. Un ex imprenditore individuale cancellato può comunque presentare ricorso, come confermato recentemente dal Trib. Vicenza.

D: Quali sono i documenti essenziali da allegare?
R: L’art. 75 CCII richiede piano e allegati (bilanci, scritture contabili, dichiarazioni fiscali ultimo triennio), elenco creditori con cause di prelazione, relazione patrimoniale aggiornata, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni, dati reddituali personali. In pratica, va fornito materiale contabile-finanziario completo che descriva l’intero patrimonio e le passività del debitore. Un esempio sintetico di allegati obbligatori è riportato nella tabella sotto. Se manca anche uno solo di questi, il tribunale dichiara l’istanza inammissibile.

Documenti da allegare (art.75 CCII)Contenuto
Piano di concordatoDescrizione tempi e modalità di pagamento, analisi economica/industriale (se continuità).
Bilanci e scrittureBilanci (o conti) degli ultimi 3 anni, dichiarazioni IVA/IRAP, libri contabili obbligatori.
Elenco creditoriTutti i creditori conosciuti, con importi dovuti e causa di prelazione, e relativi domicili (PEC se noto).
Situazione finanziariaRelazione sulla situazione patrimoniale ed economica aggiornata del debitore.
Atti straordinariElenco delle alienazioni o affitti aziendali e altri atti di gestione straordinaria fatti negli ultimi 5 anni.
Reddito familiareDocumenti su stipendi, pensioni, entrate di famiglia, per valutare necessità di sostentamento.

D: Che significa “atti diretti a frodare i creditori”?
R: È un’espressione chiave: comprende qualsiasi comportamento doloso del debitore volto a sottrarre valore patrimoniale ai creditori. In pratica, atti fraudolenti come trasferimenti fittizi di beni, sottrazione di fondi, o operazioni anomale finalizzate a sottrarre risorse al passivo. Il Tribunale di Nola ha spiegato che si tratta di atti con animus nocendi, contrari alla buona fede, che ledono i diritti dei creditori. Ad esempio, anche la commissione di reati societari o bancarotta può essere reputata frode aggravata, precludendo l’accesso al concordato. In queste ipotesi il giudice rigetta la domanda per inammissibilità.

D: Cosa succede se il debitore ha già ottenuto l’esdebitazione?
R: L’art. 77 CCII vieta nuove procedure di composizione della crisi ai soggetti già esdebitati nei 5 anni precedenti o che abbiano già ottenuto esdebitazione due volte. Significa che un debitore che, in un concorso anteriore (accordo, concordato o fallimento), sia già stato liberato dai debiti (effetto esdebitativo), non può presentare un secondo concordato minore entro 5 anni dall’ultima chiusura, né più di due volte complessive. In caso contrario, la domanda sarà dichiarata inammissibile per difetto di alternativa reale (doppia “seconda chance” esaurita).

D: Un creditore ipotecario può opporsi al piano se il suo credito è pagato solo parzialmente?
R: Nel concordato minore i crediti garantiti possono essere soddisfatti in misura inferiore all’100%, purché la proposta garantisca almeno quanto realizzabile in liquidazione. Ad esempio, se un mutuo ipotecario copre un immobile, la proposta può prevedere la continuazione dei pagamenti residui (alla scadenza contrattuale) se l’OCC certifica che il credito potrebbe essere integralmente soddisfatto con la vendita del bene. In questo caso, l’eventuale differenza di beneficio (inferiore all’attuale ammortamento) è ammessa, e il creditore non potrà bloccare il concordato né contare il suo credito al 100% ai fini del voto. Se invece un creditore privilegiato è pagato completamente nel piano, egli non partecipa neppure alla votazione (salvo rinuncia al privilegio).

D: Il concordato minore è compatibile con il piano del consumatore?
R: Sono procedure distinte. Il piano del consumatore è riservato ai consumatori (debitori con debiti per scopi non professionali). Un soggetto che non è un consumatore (ad es. un professionista con debiti inerenti all’attività) deve usare il concordato minore per comporre la crisi del suo debito commerciale. I requisiti variano: nel piano del consumatore non serve votazione, mentre nel concordato minore occorre l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto (art.79 CCII). Inoltre, il piano del consumatore non prevede l’intervento dell’OCC, mentre il concordato minore sì. Quindi, un contribuente professionista con debiti d’impresa non può optare per il piano del consumatore, ma deve ricorrere al concordato minore.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Confronto tra gli strumenti di composizione della crisi

ProceduraSoggetti ammessiRequisiti principaliOrgani coinvoltiVoto creditoriEfficacia esdebitazione
Concordato minore (art. 74 ss. CCII)Debitori civili o piccoli imprenditori (no consumatori, no fallibili)Stato di sovraindebitamento + continuità o apporto finanziario esternoDebitore, avvocato, OCC, TribunaleSì: maggioranza crediti ammessiSì, al termine senza opposizioni (art. 80 CCII)
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Solo consumatori (debiti non per attività impr.)Stato di sovraindebitamento; dimostrare sopravvenuta impossibilità di pagamentoDebitore, curatore nominato d’ufficio (OCC assente), TribunaleNo voto: è omologato se meritevole (minimale controllo)Sì, al termine (art. 80-bis CCII)
Liquidazione controllata (art. 268 CCII)Debitori non fallibili (tutti)Stato di insolvenza, patrimonio insufficiente; si liquida tuttoDebitore, curatore, TribunaleNo voto dei creditori (procedura liquidatoria)Esdebitazione su richiesta (art. 283 CCII)

Tabella 2 – Cause di inammissibilità (art. 77 CCII) e relative conseguenze

CausaDescrizioneConseguenza pratica
Documenti mancantiMancanza di almeno uno degli allegati essenziali (piano, bilanci, relazioni fiscali, elenco creditori, ecc.)Dichiarazione di inammissibilità della domanda; la procedura non si apre.
Eccedenza sogliaDebitore oltrepassa limiti per crediti/ricavi/attivo (art.2d CCII)Il Tribunale rigetta per difetto di competenza (deve far fallire); è incompatibile con la via del sovraindebitamento.
Precedente esdebitazioneIl debitore ha ottenuto liberazione dei debiti in un precedente accordo nei 5 anni o già due volte complessivamenteIl ricorso è dichiarato inammissibile per improponibilità (già goduta “seconda chance”).
Atti di frode verso i creditoriComportamenti dolosi del debitore (trasferimenti fittizi, occultamento di beni, bancarotta) che ledono i creditoriInammissibilità per indegnità alla protezione: il giudice può archiviarlo come condotta fraudolenta.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Continuazione dell’attività (concordato in continuità). Alfa S.r.l. è una piccola impresa artigiana con fatturato annuo di €180.000 e debiti per €250.000. Il titolare propone un concordato minore in continuità: il piano prevede di pagare il 60% dei debiti in 5 anni grazie a nuovi investimenti esterni. L’OCC redige la relazione attestando la fattibilità (il capitale aggiuntivo rende credibile la ripresa). I creditori, complessivamente, votano la proposta favorevole. Il tribunale verifica che manchino cause di inammissibilità (documenti completi, soggetto non fallibile, nessuna frode) e omologa il concordato, concedendo l’esdebitazione residua alla chiusura del piano. Al creditore ipotecario su un immobile aziendale viene consentito di ricevere i pagamenti scadenti del mutuo tramite il piano, essendo garantiti dalle royalties della futura attività.

Esempio 2 – Ex imprenditore con debiti misti. Marco era titolare di una SRL cancellata dal registro 3 anni fa e oggi ha debiti sia personali (casa, mutuo) sia residui dell’attività. Vuole fare concordato minore con piani misti (parte attività, parte liquidazione di alcuni beni). Il Tribunale di Vicenza ha stabilito che anche l’ex imprenditore individuale può accedere, riconoscendogli la «soggettività residua» di debitore. Marco deposita domanda con OCC e piano dettagliato. Non avendo già esdebitazione recente né aver compiuto atti fraudolenti, la domanda è ammessa. Anche se i suoi debiti sono “misti”, il Tribunale di Pesaro ha confermato che ciò non impedisce l’ammissibilità se l’obiettivo è risanare i debiti d’impresa. Se Marco fosse un socio di una società di persone ancora esistente e presentasse il concordato per i soli debiti sociali, la domanda sarebbe inammissibile – come ricordato dal Tribunale di Napoli Nord, i soci non possono per proprio conto riordinare autonomamente debiti della società in vita.

Esempio 3 – Inammissibilità per documento mancante. Lucia, libero professionista, presenta ricorso di concordato minore senza allegare le ultime tre dichiarazioni dei redditi. Il giudice osserva che tali documenti sono richiesti da art. 75 CCII. Mancando parte integrante della documentazione, ai sensi dell’art. 77 CCII la domanda è inammissibile e viene rigettata con decreto, senza nemmeno entrare nel merito del piano.

Conclusioni

Il concordato minore è uno strumento flessibile e “leggero” per le micro e piccole realtà indebitate, volto a favorire la continuazione dell’attività ove possibile. Il debitore deve però rispettare attentamente le regole di ammissibilità. In particolare, deve predisporre con cura l’intera documentazione richiesta dalla legge e agire secondo buona fede, evitando qualsiasi atto sospetto che possa configurare frode ai danni dei creditori. Le sentenze più recenti confermano che il tribunale verifica preliminarmente tutte queste condizioni: basti citare il Tribunale di Nola che, sulla base dell’art. 77 CCII, esclude l’accesso alla procedura in presenza di atti fraudolenti (anche implicando fatti di bancarotta). Viceversa, quando i requisiti sono rispettati (anche in situazioni complesse come debiti “misti” o ex imprenditori), il concordato minore viene ammesso e omologato, garantendo al debitore la tanto auspicata “seconda possibilità” di liberarsi dai debiti residui.

Fonti

  • Normativa: D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 74-80 in particolare).
  • Giurisprudenza più recente (Italia): Trib. Vicenza, 13/3/2025; Trib. Genova, 13/2/2025; Trib. Campobasso, 14/1/2025; Trib. Bologna, 23/12/2024; Trib. Larino, 15/12/2024; Trib. Pesaro, 17/7/2024; Trib. Brescia, 1/7/2024; Trib. Nola, 13/5/2024; Trib. Napoli Nord, 29/3/2024.
  • Altri riferimenti: D.Lgs. 18/8/2022, n. 136 (correttivo al Codice della crisi); D.Lgs. 24/9/2014, n. 202 (regolamento OCC).

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Conclusione

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Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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