Come Vedere I Debiti Con INAIL

Hai ricevuto una comunicazione dall’INAIL o hai il sospetto di avere dei debiti contributivi arretrati, ma non sai come verificarli in modo semplice e sicuro? Ti stai chiedendo se c’è un modo per vedere l’importo esatto, lo stato delle rate o le eventuali azioni in corso?

Verificare i debiti con l’INAIL è fondamentale, soprattutto se sei un datore di lavoro, un libero professionista o un imprenditore con dipendenti. Sapere con precisione se ci sono posizioni aperte ti permette di intervenire prima che la situazione degeneri in sanzioni, iscrizioni a ruolo o pignoramenti.

Come puoi vedere i debiti con l’INAIL?
Il modo più diretto è accedere al tuo profilo INAIL tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. All’interno del portale troverai l’area “posizione assicurativa” o “situazione debitoria”, dove è possibile consultare:

  • gli importi dovuti;
  • le rate scadute o in corso;
  • eventuali avvisi bonari o cartelle notificate;
  • l’elenco delle comunicazioni già inviate dall’Istituto.

E se non riesco a usare il portale?
In alternativa, puoi:

  • rivolgerti al tuo consulente del lavoro o commercialista;
  • contattare direttamente la sede INAIL territorialmente competente per richiedere un estratto della posizione;
  • in caso di iscrizione a ruolo, verificare la situazione anche sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

È possibile rateizzare o sanare i debiti?
Sì. Una volta accertato l’importo, puoi valutare la richiesta di rateizzazione, oppure – se ci sono difficoltà economiche più complesse – l’accesso a strumenti di composizione della crisi o sovraindebitamento, per bloccare le azioni esecutive e trovare un piano sostenibile.

Attenzione alle conseguenze
Un debito INAIL non gestito può portare a:

  • sanzioni e interessi crescenti;
  • iscrizioni a ruolo e pignoramenti su conti o immobili;
  • problemi con DURC e accesso a contributi pubblici.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto del lavoro, debiti contributivi e difesa patrimoniale – ti spiega come vedere i debiti con l’INAIL, come interpretarli e cosa fare per metterti in regola o tutelarti legalmente.

Hai un debito INAIL o vuoi verificare la tua situazione prima che sia troppo tardi?

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Introduzione

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) gestisce in Italia l’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. I datori di lavoro versano ogni anno premi assicurativi all’INAIL in base alle retribuzioni erogate ai lavoratori e al rischio connesso all’attività svolta. Nel corso del tempo possono però sorgere debiti contributivi verso l’INAIL (premi non versati, ritardati o integralmente omessi), a cui si aggiungono sanzioni civili e interessi di mora. Dal punto di vista del debitore, conoscere la propria posizione è cruciale per evitare contestazioni e perdere regolarità contributiva. Questa guida aggiornata (giugno 2025) illustra come verificare online i debiti contributivi INAIL, quali servizi utilizzare, quali norme li regolano e quali siano le implicazioni legali e giurisprudenziali. Saranno forniti riferimenti normativi italiani, sentenze aggiornate, tabelle di sintesi e simulazioni pratiche, con un taglio adatto ad avvocati, professionisti, imprenditori e privati. Il linguaggio, pur giuridico, sarà reso divulgativo e di facile lettura, con numerose domande e risposte esemplificative. Il punto di vista è quello del debitore che cerca di capire come accedere alle proprie informazioni contributive e come comportarsi in caso di avvisi o contenziosi.

Normativa di riferimento sui contributi INAIL

In Italia l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è regolata dal Testo Unico INAIL (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiornato). I datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’INAIL ogni variazione retributiva e a versare annualmente il premio assicurativo (artt. 12, 34, 112 e segg. del T.U.). Gli importi dovuti comprendono il premio ordinario (calcolato in base alle retribuzioni annuali denunciate e al tariffario INAIL per settore) e, se previsti, contributi aggiuntivi (es. frazionamento settori/attività artigianali). In caso di infortunio o malattia professionale possono sorgere ulteriori obblighi (contributi aggiuntivi per prestazioni) ma principalmente il debitore INAIL è il datore di lavoro che non ha versato i premi regolarmente.

Le sanzioni civili (art. 116, comma 8, L. 27/12/2000, n. 388) si applicano su premi dovuti (ad esempio il 5% dal secondo mese di ritardo, fino al 60% oltre tre anni). Gli interessi di mora si determinano applicando il tasso definito dalla Banca Centrale Europea (ad es. 9,40% dal 23/10/2024) su base annua. Eventuali violazioni penali (ritardato versamento o falsità) sono punibili con multe o altre sanzioni (art. 175, 246 T.U.). Se l’azienda non denuncia correttamente il personale o retribuisce in nero, l’INAIL può effettuare accertamenti ispettivi (D.Lgs. 23/2004, art. 13, e L. 183/2010, art. 33) per verificare le retribuzioni e liquidare i contributi dovuti.

La disciplina della riscossione segue le norme del D.Lgs. 112/1999 (riscossione tributi) e D.P.R. 602/1973 (tasse). In base all’art. 36 del T.U. INAIL, dopo l’accertamento l’INAIL iscrive i debiti in appositi ruoli di esazione (masterrolle) e procede alla notifica formale al debitore. Il ruolo viene quindi notificato come cartella esattoriale tramite Agenzia delle Entrate–Riscossione. È importante notare che il termine di prescrizione per i contributi INAIL è quinquennale: come stabilito dall’art. 112, c.2, del DPR 1124/1965 (e confermato dalla Cassazione), l’azione INAIL per riscuotere premi e accessori si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. Ciò vale sia per l’azione di accertamento sia per il recupero dei crediti già accertati. In pratica, il termine decorre dalla data di scadenza del versamento (o dalla notifica del verbale di accertamento, come previsto dal D. Lgs. 124/2004 e DM 30/2015). Il periodo di emergenza Covid (31/12/2020–30/06/2021) ha sospeso la prescrizione. Analogamente, per le cartelle esattoriali INAIL già notificate la Cassazione prevede prescrizione quinquennale decorso dalla notifica. Riassumendo: le somme iscritte a ruolo cessano di essere esigibili se non riscosse entro 5 anni dalla scadenza legale, salvo interrompere tale termine con atti di riscossione (notifica avvisi, decreti ingiuntivi, ecc.).

Tabella 1 – Principali riferimenti normativi.

Norma / FonteContenuto principaleRiferimento/testo citabile
D.P.R. 1124/1965 (T.U. Inail)Assicurazione obbligatoria: contributi da versare, calcoli, premiart.12, 34, 112 comma 2 (prescrizione quinquennale)
L. 335/1995, art.3 c.9 (e T.U. Inail art.45)Prescrizione contributi e contenzioso (5 anni)Prescrizione quinquennale ai sensi di art.3 c.9
D.Lgs. 124/2004, art.13Accertamenti ispettivi INAIL, poteri di diffida, sanzioniAccertamento premi e liquidazione di debiti
D. Lgs. 46/1999, art.24Riscossione coatta: possibilità di avviso bonario di pagamentoAvviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo
L. 389/1989, art.2 c.11Rateizzazione debiti INAIL: possibilità fino a 24 rateDestinata a temporanea difficoltà economica
L. 388/2000, art.116 c.8Sanzioni civili tardivo pagamento: da 5% a 60%Misura sanzioni civili su premi assicurativi
DM 30/01/2015Regolarità contributiva (DURC): definizione requisitiDURC regolare anche con dilazioni rateali

Tipologie di debito verso INAIL

I debiti contributivi INAIL derivano principalmente da omissioni o ritardi nel versamento dei premi assicurativi. Le tipologie più comuni sono:

  • Premi ordinari annuali: obbligatori per ogni datore di lavoro con dipendenti. Calcolati in autoliquidazione in base alle retribuzioni annue denunciate. Scadono il 16 febbraio (prima rata) e 16 maggio (seconda rata) dell’anno successivo a quello di competenza. Se non pagati, l’INAIL richiede successivamente il saldo.
  • Premi speciali: ad esempio contributo aggiuntivo per aziende artigiane (frazionamento settore), aziende marittime, agricoltura stagionale, ecc. Il datore di lavoro denuncia e versa anche questi premi secondo appositi scadenzari.
  • Maggiorazioni e sanzioni: in caso di violazioni contributive (in ritardo o omessi versamenti), l’INAIL applica sanzioni civili (art. 116, L.388/2000) fino al 60% del dovuto. Le sanzioni sono calcolate al momento dell’iscrizione a ruolo e dipendono dall’entità del ritardo. Inoltre maturano interessi di mora a tasso BCE (ad esempio 9,40% dal 23/10/24).
  • Contributo addizionale per malattie professionali: alcune categorie (es. gestione agricoltura, gestione artigianato) versano un contributo aggiuntivo per finanziare le prestazioni per malattie professionali.
  • Contributo per premi non denunciati: se l’ispettorato rileva retribuzioni non denunciate, calcola i premi omessi e li addebita al datore di lavoro.
  • Contributi previdenziali ritardati: eventuali contributi IVS (Inps) dovuti per la quota a carico del datore, se non versati contestualmente, concorrono nella regolarità contributiva anche se non direttamente “debito INAIL”.
  • Altri oneri: ad esempio sanzioni amministrative, interessi di ritardato pagamento e contributi figurativi possono essere iscritti da altre leggi (es. violazioni dell’Igiene e Sicurezza).

Queste voci di debito si possono sommare in una posizione aperta con l’INAIL. Per verificarle, esistono diverse modalità: consultare il portale online INAIL (sezione “Servizi per Imprese” o “Autoliquidazione”), richiedere certificati specifici, o attendere comunicazioni formali.

Tabella 2 – Tipologie principali di debito contributivo INAIL.

Tipologia di debitoDescrizione / causaRiferimenti normativi
Premio ordinario inailPremio assicurativo calcolato sull’autoliquidazione annua in base alle retribuzioni e tariffe. Scade il 16/2 e 16/5 dell’anno successivo. Se non versato, si iscrive a ruolo.D.P.R. 1124/1965, artt. 12, 34, 112
Premi speciali (artigiani, marittimi, agricoli, ecc.)Contributi aggiuntivi previsti per specifiche categorie (artigiani, marittimi, coltivatori diretti, ecc.).Circolari INAIL, DM specifici (es. DM 30/1/2015)
Sanzioni civili tardiveApplicate sul premio dovuto (art. 116 L. 388/2000). 5% dal 2° mese di ritardo fino al 60% dopo 3 anni.L. 388/2000, art. 116 (previsione sanzioni civili)
Interessi di moraCalcolati sui debiti (BCE + differenziali normativi). Es. 9,40% dal 23/10/24.D. Lgs. 124/2004 (richiama tasso BCE), circolari INAIL
Contributo addizionale malattiaContributo richiesto a certe gestioni (artigiani, agricoltura) per malattie professionali.Circ. INAIL 2010/2011, DM 29/12/2008
Debiti da accertamentoContributi e sanzioni determinati da verbali ispettivi INAIL dopo ispezione, notificati al datore.D. Lgs. 124/2004, art. 13; art. 36 TU INAIL
Debiti IVA-INPS correlatiQuote contributive INPS a carico ditta (F24 INPS) necessarie per DURC ma non facenti capo a INAIL.Art. 12 T.U. INAIL (quote INPS su premi), Autoliquidazione

Queste voci possono essere presenti simultaneamente. Ad esempio, un’azienda può avere premi omessi più sanzioni su detti premi più interessi. Tutti questi importi vanno verificati tramite i canali sopra indicati. Va ricordato che ogni contributo è certificato da una apposita denuncia (variazione retributiva aziendale) e verifica, ma gli importi possono differire in fase di accertamento rispetto all’autoliquidazione.

Accesso ai servizi online INAIL

Per vedere i propri debiti (e in generale la propria posizione assicurativa) esistono oggi servizi telematici INAIL. Dal punto di vista operativo, il titolare (datore di lavoro) o il professionista incaricato deve prima accedere al portale INAIL (www.inail.it) usando credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In particolare, dal 1° ottobre 2021 l’INAIL ha disposto l’accesso ai servizi online solo con identità SPID (livello 2 persona fisica), Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Le vecchie credenziali Inail (username/password interne) non sono più rilasciate dal 28/2/2021 e scadute dal 1/10/2021. Per i profili aziendali, si utilizza lo SPID personale del legale rappresentante o un SPID “uso professionale” previa abilitazione al profilo di Datore di Lavoro.

Una volta autenticati, l’utente può accedere all’Area Servizi online. In essa, selezionando “Servizi per Imprese”, è possibile consultare le posizioni contributive: ad esempio accedere all’autoliquidazione per visualizzare versamenti e importi dovuti, oppure alle denunce mensili/retributive (o “DMR” – Dichiarazione Mensile Retribuzioni). Il portale fornisce riepiloghi dei premi calcolati e delle rate da versare. È anche possibile scaricare documenti (estratti di posizione) che certificano pagamenti e debiti correnti.

Inoltre, INAIL offre servizi dedicati, come la procedura “Certificazione dei debiti”: dal 15 novembre 2021 il legale rappresentante può richiedere online un certificato dei debiti per premi assicurativi nell’ambito di procedure concorsuali (ex art. 363, D.Lgs. 14/2019). Analogamente, l’INPS (tramite il servizio VeRA Certificazione debiti contributivi) rilascia un certificato unico dei debiti INPS (non INAIL) dovuti (incluso, ai fini del DURC, il debito INAIL in esso evidenziato). Per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) occorre comunque segnalare che l’istrumento verifica la regolarità su tutti gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Casse Edili). In particolare, il DURC risulterà negativo (irregolare) se l’azienda ha contributi scaduti non pagati verso INAIL o INPS. Viceversa, se il debitore ha ottenuto una dilazione di pagamento riconosciuta dall’INAIL (dilazione amministrativa o piano di rateizzazione) e sta rispettando il piano di rientro, la posizione è considerata regolare. Analogamente, sospensioni contributive obbligatorie (causa Covid) o crediti in compensazione attivi possono permettere il rilascio di un DURC regolare se rispettate le condizioni (pagamento delle rate, documentazione corretta). In sintesi, il portale INAIL e i servizi veicolano informazioni in tempo reale sulla propria posizione contributiva.

Tabella 3 – Accesso e servizi online per le imprese

Servizio/PortalAccessoFunzioni chiave
Portale INAIL (www.inail.it) Servizi onlineSPID/CIE/CNS per Datore di Lavoro abilitato– Consultazione autoliquidazione (premi dovuti e pagati) – Denunce Mensili/Retribuzioni (DMR) – Richiesta certificati (es. Debiti, Autoliquidazione) – Pagamenti online (F24 precompilati)
Certificazione debiti INAIL (ex art. 363 DLgs 14/2019)SPID del legale rappresentanteCertificato dei debiti contributivi/assicurativi necessario per procedure concorsuali
VeRA – Certificazione debiti contributivi (INPS)SPID di ditta o consulenteCertifica i crediti INPS verso l’azienda; include dati contributi e sanzioni (per DURC)
DURC online (INPS)SPID/CIE/CNS attraverso portale INPSCertifica la regolarità contributiva (INPS+INAIL+edili) in tempo reale
Sportello INAIL (PEC / telefono)Richiesta a sedi locali / emailInformazioni su posizioni contributive, supporto per servizi online, riconciliazioni debiti

Gli utenti aziendali che non hanno dimestichezza con il portale possono avvalersi di intermediari abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti) o rivolgersi allo sportello digitale INAIL per chiarimenti. Le informazioni ottenute on‑line sono, ove possibile, evidenze ufficiali della propria posizione contributiva, utili anche in caso di vertenze.

Procedure di accertamento e notifiche di debito

L’INAIL, come ente previdenziale, può verificare la correttezza delle denunce retributive. In particolare, attraverso l’attività di vigilanza (accertamenti ispettivi) gli ispettori INAIL verificano la documentazione aziendale (libri paga, cedolini, denunce, ecc.). Se riscontrano omissioni o errori nelle denunce, redigono un verbale (o inviano una diffida) in cui contestano l’eventuale omissione contributiva. L’atto di accertamento (verbale) contiene l’indicazione dei periodi controllati, dei premi calcolati e delle somme totali richieste, oltre alle istruzioni per opporsi o versare. Ai sensi del T.U. Inail, l’accertamento dà origine a un debito certo e provvisorio, che poi verrà confermato dall’iscrizione a ruolo definitivo.

Prima di passare alla riscossione forzosa, l’INAIL invia spesso un avviso bonario di pagamento. La prassi attuale (D.Lgs. 46/1999, art.24 e circ. INAIL n.227/2019) prevede l’invio di una e-mail o PEC di preavviso all’intermediario o al datore di lavoro, almeno 30 giorni prima di emettere l’avviso vero e proprio. Questo “preavviso” è informativo: comunica gli importi insoluti (premi scaduti, sanzioni, interessi) risultanti dalle procedure interne, e anticipa l’avviso bonario che seguirà. L’avviso bonario vero e proprio, che è formale, viene inviato di norma con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’iscrizione a ruolo. Esso contiene l’elenco dei debiti accertati ed eventualmente scaduti, riportando gli estremi di periodo e importo, e richiama il diritto del datore di lavoro di regolarizzarsi entro 30 giorni dalla ricezione. Nel testo dell’avviso bonario sono segnalate anche eventuali opportunità di rateizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 11, L. 389/1989 (dilazione fino a 24 rate).

Se il debitore regolarizza entro 30 giorni (versando gli importi dovuti o presentando domanda di rateizzazione) l’INAIL non iscrive il credito a ruolo. In caso di domanda di rateizzazione, il servizio telematico “Istanza di rateazione” dell’INAIL gestisce la pratica: se l’azienda è in difficoltà economica, il Direttore di sede può concedere fino a 24 rate mensili (oltre, occorre garanzia fideiussoria). Durante la dilazione il DURC risulta regolare (lo stato di adempimento è mantenuto) purché le rate vengano pagate puntualmente.

Se il datore di lavoro non adempie o non risponde all’avviso, trascorsi i 30 giorni l’INAIL forma il ruolo di esazione. Tale ruolo viene inviato all’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia), che notifica la cartella esattoriale. Dalla notifica della cartella il contribuente ha 40 giorni per presentare opposizione (Tribunale del lavoro). Se non agisce, vengono applicate ulteriori sanzioni e interessi di mora fino all’espropriazione dei beni. L’intera procedura di riscossione INAIL si articola in questi passaggi: accertamento ispettivo (verbale)avviso bonario/preavviso PECiscrizione a ruolo (cartella esattoriale).

Tabella 4 – Fasi di formazione del debito e riscossione

FaseDescrizioneRiferimenti
1. Accertamento ispettivoL’INAIL verifica documenti aziendali; emette verbale di contestazione se ci sono omissioni contributive.D.Lgs. 124/2004, art.13; art. 28 T.U. 1124/65
2. Invito a regolarizzare (comunicazione)Invio di PEC/email con esito controlli e invito a pagare entro 30 giorni (avviso bonario).D.Lgs. 46/1999, art.24; Circ. INAIL 227/2019
3. Rateizzazione (facoltativa)Possibilità di chiedere dilazione fino a 24 mesi (fino a 60 con garanzia). Durante le rate il DURC è regolare.L. 389/1989, art.2; Circ. INAIL 15/2004
4. Ruolo di esazioneL’INAIL iscrive i debiti (premi e sanzioni) nel ruolo di riscossione (ruolo esecutivo) e lo trasmette.art. 36 T.U. 1124/65
5. Cartella esattorialeL’Agenzia Entrate-Riscossione notifica la cartella: contiene importo dovuto, sanzioni legali e prospetto pagamenti.D.P.R. 602/1973 (modalità cartelle)
6. Opposizione / azioniIl debitore può ricorrere al Tribunale del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica, ovvero regolarizzare o pagare.art. 39 T.U. 1124/65 (ricorso); art. 2953 c.c. (interruzione prescrizione)

Se l’accertamento è impugnato (ricorso amministrativo o giurisdizionale), la legge prevede che l’iscrizione a ruolo non avvenga fino a decisione definitiva (o in presenza di provvedimento esecutivo del giudice). In ogni caso, il ruolo deve essere formato entro i termini di decadenza: per i contributi accertati dall’ufficio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica del verbale (o al passaggio in giudicato). Trascorsi cinque anni dalla scadenza, le somme non riscosse si prescrivono automaticamente.

Implicazioni legali e giurisprudenza

Dal punto di vista legale, il debitore INAIL deve essere consapevole di alcuni principi e orientamenti giurisprudenziali:

  • Prescrizione quinquennale: Come visto, la Cassazione conferma che tutte le somme dovute all’INAIL (premi e accessori) si prescrivono in 5 anni (art. 112, c.2, DPR 1124/1965). Questo vale tanto per i crediti derivanti dalle autoliquidazioni ordinarie quanto per quelli accertati in seguito a controllo. Il termine si calcola dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (in pratica la scadenza di versamento). Fino alla notifica del ruolo (cartella) la prescrizione può interrompersi con avvisi e atti formali. In ogni caso, il legislatore ha escluso l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2953 c.c.) alle cartelle esattoriali previdenziali, confermando il termine breve.
  • Avviso bonario e difetto di notifica: Alcune sentenze di merito e Cassazione ribadiscono che il debitore deve essere correttamente informato prima dell’iscrizione a ruolo (art. 36 T.U., 45 DPR 602/73). La nuova procedura tramite PEC (preavviso) limita i casi di nullità, ma in passato la giurisprudenza ha annullato cartelle in assenza di un valido invito a regolarizzare. Oggi l’art. 24 DLgs 46/99 consente all’INAIL di inviare avvisi bonari. La prassi attuale di notificare PEC a professionisti rende difficile contestare la notifica (in ogni caso, l’avviso deve recare dettagli su debiti e modalità di rateizzo).
  • Opposizione amministrativa e giudiziale: Il ricorso alle Commissioni tributarie è in teoria ammesso per i contributi (Legge 11/2011 ha esteso la competenza delle CTR anche ai crediti previdenziali), ma la giurisprudenza prevalente suggerisce di agire davanti al Tribunale del Lavoro per le cartelle INAIL. In pratica, un debitore insoddisfatto può presentare ricorso al Tribunale del Lavoro territorialmente competente entro 40 giorni dalla cartella. Sono possibili ricorsi anche in autotutela all’INAIL (per errori materiali o carenza del debito) prima di rivolgersi al giudice. Se l’impugnazione va avanti, può interrompersi il decorso prescrizionale (notifica di un nuovo atto interrompe il termine quinquennale). In passato, spesso si consigliava di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale per i crediti INAIL, ma recenti orientamenti (Cass. 2016 n.23397) escludono la competenza della disciplina generale dell’art. 2953 c.c. e riconoscono comunque la prescrizione quinquennale.
  • Durc e regolarità contributiva: Il debitore deve prestare attenzione che il DURC (se richiesto per gare/appalti o altre necessità) richiede la regolarità contributiva. La legge e la prassi (DM 30/1/2015) considerano “contributi” anche i premi INAIL: pertanto debiti INAIL scaduti rendono irregolare il DURC. Tuttavia, come detto, un piano di rateizzazione regolare garantisce comunque regolarità DURC. La mancata produzione del DURC in regola può portare a esclusione da appalti pubblici. Alcuni orientamenti amministrativi ricordano che il debitore è tenuto a comprovare l’eventuale versamento o definizione (es. provando i pagamenti F24) se contesta le somme. Il contenzioso in materia è frequente: si veda, ad es., l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2013 (sull’inclusione dei debiti INAIL nel DURC per gli appalti), poi confermata da giurisprudenza successiva. In generale, per il debitore è fondamentale intervenire prontamente (pagamento, rateizzo o impugnazione) qualora riceva comunicazioni formali, per evitare aggravio di sanzioni civili e interessi.
  • Rateizzazioni e sanzioni: L’avvio di una rateizzazione determina effetti legali rilevanti. In particolare, facendo istanza di pagamento dilazionato il debitore riconosce implicitamente il debito oggetto di dilazione e rinuncia a eccepirne l’esistenza (come richiesto dalla circolare INAIL del 2019). Questo significa che una volta avviato il piano di rateizzazione non si possono più sollevare opposizioni sulla fondatezza del credito definito. Tale conformità “forzata” serve a garantire lo sblocco del DURC, ma impone al debitore di valutare con attenzione se vi siano pendenze contestate: se è in corso contenzioso (ad es. opposizione a verbale INAIL ai sensi del T.U. art. 45), sarebbe opportuno attendere l’esito prima di rateizzare il medesimo debito. La giurisprudenza (es. Cass. 2018 n.23027) ha precisato che la dilazione non interrompe i termini di prescrizione, a meno che non sia formalmente concessa (in tal caso riparte il termine da capo). In ogni caso, il debito definito con la concessione della dilazione resta iscritto a ruolo: è soggetto cioè a riscossione da cartella anche se pagato a rate (compensazione IRPEF, etc., non si applica allo status di rivalsa previdenziale INAIL).
  • Obblighi documentali: Nel caso di procedimenti giudiziari o amministrativi, il debitore è tenuto a produrre documenti alla richiesta. Ad esempio, se chiede una rateizzazione in autotutela, deve motivare la difficoltà, corredare la domanda di visure bancarie, e allegare la ricevuta di pagamento di eventuali pagamenti parziali. Il mancato possesso del DURC regolare può avere conseguenze anche sul credito bancario, accettazione di subappalti, ecc. Dunque, il debitore deve vigilare: conservare ricevute F24, copia delle comunicazioni INAIL, estratti conto del portale; chiedere all’INAIL la propria situazione se incerto.

Domande e risposte frequenti: Per rendere chiari questi aspetti, di seguito sono riportate alcune domande tipiche (FAQ) che un debitore INAIL può porsi, con relativa risposta.

  • D. Come posso verificare i debiti contributivi a mio carico?
    R. Il modo più rapido è accedere al portale INAIL con SPID/CIE e consultare i servizi online dedicati ai datori di lavoro. Nella sezione “Autoliquidazione” è possibile vedere i premi calcolati e versati per gli ultimi anni, nonché eventuali rate da pagare. Nel “Cassetto previdenziale” (se previsto dal portale) si trovano riepiloghi di contributi e sanzioni. In alternativa, si può richiedere il Certificato debiti contributivi (servizio “Certificazione debiti”) se serve un documento ufficiale, oppure ottenere il DURC online: il sistema INPS verificherà automaticamente i debiti INPS/INAIL; se risultano debiti INAIL insoluti, il DURC sarà negativo. In mancanza di accesso informatico, l’azienda può sempre contattare la propria sede INAIL territoriale richiedendo informazioni sulla posizione (anche per email certificata). Qualsiasi richiesta formale va indirizzata a INAIL via PEC o al numero verde 800.68.68.69.
  • D. Dove vedo le scadenze dei versamenti INAIL?
    R. Normalmente l’INAIL invia ogni anno una lettera agli iscritti (o mette online un calendario) con le date di pagamento del premio annuo (per es. 16 feb. e 16 mag.). È buona prassi memorizzare queste scadenze: entro 16/2 si versano i premi dovuti per l’anno precedente, e il conguaglio entro 16/5. I ritardi generano sanzioni. Queste scadenze si trovano anche nella sezione “Scadenziario” del sito INAIL o attraverso servizi di consulenza fiscale. Il cedolino F24 precompilato con i codici INAIL (codice tributo) può essere scaricato dall’area personale INAIL.
  • D. Che succede se non pago un premio INAIL in scadenza?
    R. Se salti il pagamento, non succede immediatamente nulla di drastico: formalmente, l’obbligo resta in essere e maturano automaticamente sanzioni (5% mensile sul dovuto) e interessi fino all’estinzione. Normalmente, l’INAIL rileverà il mancato versamento al termine dell’anno e includerà l’importo (con sanzioni) nel ruolo di riscossione. Nel frattempo, dal 2018 è prassi inviare al debitore un “avviso bonario” via PEC come comunicazione preventiva. Ciò significa che, anche se già dovete versare i premi, avete un’ultima opportunità di regolarizzare la posizione prima della cartella. Durante l’attesa, il DURC potrebbe risultare irregolare se richiesto, quindi è raccomandabile intervenire appena si riceve l’avviso.
  • D. Cosa posso fare se ricevo un verbale di accertamento INAIL?
    R. Un verbale di accertamento contiene la decisione dell’INAIL sulle somme da pagare. Il primo passo è leggerlo attentamente: verifica se i calcoli corrispondono alle tue scritture contabili e se gli importi sembrano corretti. Nel verbale viene indicato il termine entro cui pagare spontaneamente o presentare memorie difensive (di solito 30 giorni dalla notifica). Se sei in disaccordo, puoi far pervenire all’ispettorato osservazioni scritte entro tale termine (è il “ricorso in autotutela”). Questo sospende l’iscrizione a ruolo fino alla decisione finale dell’INAIL. Se scegli invece di pagare direttamente (anche solo la parte certa), dovresti allegare le ricevute al verbale. Se trascorrono 30 giorni senza risposta o pagamento, l’INAIL forma il ruolo ed iscrive tutto in cartella. In ogni caso, puoi sempre ricorrere al Tribunale competente (Lavoro o sezione tributaria locale) dopo la notifica del ruolo.
  • D. Cosa succede se l’INAIL sbaglia calcolo?
    R. Se ritieni che il debito sia errato (ad es. calcolo di un premio sbagliato o periodo non di tua competenza), devi contestarlo entro i termini. Da un lato puoi segnalare la discrepanza all’INAIL (PEC alla sede) chiedendo rettifica; in alternativa, in sede giudiziaria puoi opporre la cartella indicando l’errore. È importante però agire prima che il debito diventi definitivo: se hai già un piano di rateizzazione attivo (o hai pagato parzialmente), l’INAIL non ammette discussioni sul debito rateizzato.
  • D. Come funziona la rateizzazione per saldare i debiti INAIL?
    R. Se non puoi pagare tutto in un’unica soluzione, l’INAIL consente rateizzazioni dei contributi ancora non iscritti a ruolo. In base alla delibera INAIL 23/2004 (art.2 L.389/1989) si possono ottenere fino a 24 rate mensili (eccezioni fino a 60 rate per gravi situazioni con approvazione ministeriale). La domanda deve essere motivata, con analisi della difficoltà finanziaria, e di norma includere un primo acconto. L’istanza va presentata dal datore di lavoro alla propria sede INAIL prima della scadenza naturale del pagamento. Se concessa, le rateizzazioni interrompono la mora: basta pagare regolarmente le rate per mantenere il DURC regolare. Attenzione: in sede di domanda, l’INAIL può richiedere garanzie (fideiussioni) se si supera il limite delle 24 rate. In corso di rateizzazione, eventuali contenziosi sulla quantificazione del debito devono essere già depositati; l’INAIL non aprirà nuovo accertamento sul debito stesso rateizzato.
  • D. Il DURC è influenzato dai debiti INAIL?
    R. Sì. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per imprese tiene conto della regolarità verso INPS, INAIL e Casse Edili. Se risultano contributi INAIL scaduti nel periodo di verifica (di norma fino al mese precedente), il DURC sarà negativo e l’azienda sarà considerata “non regolare” per partecipare a gare o lavori pubblici. Tuttavia, se i debiti INAIL sono rateizzati o sospesi per legge, ciò non impedisce di ottenere un DURC regolare. In pratica, il DURC controlla: (a) assenza di debiti scaduti (impaga) verso INAIL e (b) rispetto degli impegni (rate o sospensioni). In caso di DURC negativo per debiti INAIL, bisogna saldare il dovuto o attivare dilazioni.
  • D. Cosa significa ricevere un avviso bonario INAIL?
    R. Significa che l’INAIL ti segnala formalmente che risultano premi scaduti non versati, e ti invita a regolarizzare la posizione. Spesso viene inviato prima un “preavviso” via PEC all’intermediario (commercialista/consulente), e poi l’avviso bonario vero e proprio. Se ricevi un avviso bonario, ti si chiede di versare il debito entro 30 giorni o di contattare l’INAIL (se ci sono errori). Se non intervieni, il credito sarà iscritto a ruolo (cartella) dopo 30 giorni. L’avviso elenca i periodi e gli importi contestati, e ricorda anche la possibilità di richiedere rateazione ai sensi della legge. È fondamentale verificare che gli importi segnalati siano corretti (potrebbe esserci un contenzioso già in atto), e in caso affermativo procedere subito al pagamento.
  • D. Quali termini di prescrizione devo considerare?
    R. In sintesi, tutti i crediti contributivi INAIL (premi, sanzioni civili e accessori) si prescrivono in 5 anni dal momento in cui sono esigibili. Quindi, se l’ultimo pagamento risale a più di 5 anni fa, il debito non può più essere richiesto. Tuttavia, il conteggio parte dalla data in cui il credito era dovuto (generalmente la scadenza di pagamento). Il periodo di emergenza Covid (31/12/2020–30/06/2021) ha sospeso la decorrenza, come per altri contributi previdenziali. Se l’INAIL ti invia un verbale o cartella, verifica la data di competenza: se oltre cinque anni, puoi eccepire la prescrizione in giudizio. Attenzione, però: ogni atto di riscossione (come un avviso bonario) interrompe il termine di prescrizione e lo fa ripartire da capo.
  • D. Come posso ottenere un estratto di posizione INAIL?
    R. Oltre ai servizi online di consultazione, esistono richieste formali di documentazione. È possibile chiedere al proprio sportello INAIL o tramite PEC la “posizione assicurativa” dell’azienda, che riepiloga premi dovuti e versati (equivalente a un estratto conto). Inoltre, il legale rappresentante può richiedere il Certificato debiti INAIL (per composizione negoziata o concordato preventivo), che riporta tutti i debiti. Questi documenti ufficiali vengono inviati tramite PEC o portale INAIL. Sono consigliabili in sede di contenzioso o di verifica DURC.

Tabelle riepilogative

Tabella 5 – Scadenze tipiche e termini

Tipo di adempimentoTermine ordinarioPrescrizione / decadenza
Pagamento premio ordinario INAIL16 Feb e 16 Mag (anno successivo alla retribuzione)Debito si prescrive in 5 anni da scadenza del versamento
Versamento contributo accertatoSe notificato verbale ispettivo: entro 31 dic successivo (art.36 T.U.)Debito si prescrive in 5 anni dalla notifica del verbale (o dalla sua esecutorietà)
Contributi non denunciati (omessi)(pressione art.36 T.U.) 31 dic anno successivo al contravvenutoPrescrizione 5 anni dalla notifica del ruolo (Cass. 2016)
Avviso bonario INAILNessun termine fisso (di solito estate/inizio autunno)Se non pagato entro 30 giorni: iscrizione a ruolo (D.Lgs.46/99, art.24)
Cartella esattoriale INAILEntro 5 anni dalla scadenza del credito [Cass. 2016]Termine di opp. giudiziale 40 giorni dalla notifica

Tabella 6 – Effetti delle dilazioni (DURC)

Situazione di debitoEffetto sul DURCRiferimento
Debito pagato in ritardoDURC regolare (il versamento colma il gap)DM 30/01/2015; INPS-DPCM
Debito rateizzato (dilazione concessa)DURC regolare se le rate in scadenza sono pagate puntualmenteDM 30/01/2015; circ. INAIL 2/2020
Debito in sospensione per legge (es. Covid)DURC regolare (debito “in attesa di pagamento”)L. 120/2020, art. 42; D.L. 146/2021
Nessuna regolarizzazioneDURC irregolare (debitore risulta inadempiente)Art. 28 D.P.R. 1124/1965

Simulazioni pratiche (casi concreti)

Per chiarire la procedura, esponiamo alcuni esempi pratici, immaginando situazioni tipiche in Italia.

Esempio 1: Piccola impresa edile con debiti contributivi.
La “EdilMia S.r.l.” ha 5 dipendenti e per l’anno 2024 calcola un premio INAIL complessivo di €10.000 (basato su retribuzioni denunciate). Nella prima autoliquidazione (febbraio 2024) paga €5.000 e in quella di maggio €2.500, omettendo involontariamente €2.500 (errore amministrativo). Nel settembre 2024 Riceve via portale INAIL un avviso bonario per €2.500: il sistema lo ha rilevato come mancato pagamento. L’avviso indica i codici tributo e invita al pagamento entro 30 giorni. Il legale rappresentante paga immediatamente €2.500 con F24, ottenendo il DURC regolare nell’interrogazione successiva (verifica che il debito è colmato). L’INAIL aggiorna la posizione e non iscrive a ruolo. Se invece avesse ignorato l’avviso, entro dicembre l’importo sarebbe finito in cartella esattoriale (con sanzioni civili aggiuntive). In questo caso pratico, l’operazione da fare è pagare via F24 online (oppure presentare una richiesta di rateizzazione per l’intero debito: <Esempio condizione di difficoltà>).

Esempio 2: Azienda agricola e contributo addizionale malattia.
“ColtivAgri S.n.c.”, azienda agricola familiare, deve versare contributi INAIL e contributo malattie professionali. Per il 2024 la retribuzione annua assimilata è €30.000, con un premio INAIL calcolato di €1.200. A luglio 2024 paga correttamente €800 e dimentica €400. In ottobre riceve un preavviso PEC all’INPS e all’INAIL (perché per leggi agricoltura serve DURC) che segnala il debito di €400, specificando che in presenza di difficoltà può chiedere rateazione. L’imprenditore, in difficoltà per raccolto scarso, presenta istanza di dilazione: l’INAIL concede 4 rate mensili con la prima di €100 immediata (importo delle rate predisposto). Dopo aver pagato il primo acconto, il DURC di novembre risulta regolare (sospende la violazione) e ColtivAgri completa il pagamento delle rate nei mesi successivi.

Esempio 3: Società che riceve un verbale di accertamento.
“TechCo S.r.l.”, impresa tecnologica, riceve a gennaio 2025 un verbale di accertamento per controlli effettuati nel 2023. Secondo l’INAIL, TechCo non ha dichiarato correttamente alcune retribuzioni di apprendisti, con un debito accertato di €5.000 di premi e €500 di sanzioni, oltre agli interessi. La società sospetta un errore: nelle scritture contabili risultano i pagamenti corretti. Il suo legale presenta osservazioni entro 30 giorni all’ispettorato, allegando documenti di pagamento e chiedendo ricalcolo. Nel frattempo TechCo chiede una rateizzazione rapida (acconto + 3 rate mensili, totale €5.500). La sede INAIL valuta le motivazioni. Se accoglie le osservazioni, il debito verrà ricalcolato e TechCo pagherà l’eventuale importo residuo. Se non lo accoglie, procederà con il ruolo. Comunque, avendo richiesto la dilazione (con dichiarazione di riconoscere il debito) il DURC rimane regolare durante la trattazione (perché le rate sono in corso).

Questi casi evidenziano come il debitore possa interagire con le procedure: usare tempestivamente i canali online (portale INAIL), considerare la rateizzazione come soluzione di dilazione, e fare ricorso nei termini in presenza di contestazioni sulla quantificazione.

Conclusioni e consigli pratici

In conclusione, per vedere i propri debiti INAIL è fondamentale sfruttare i servizi digitali dell’Istituto e conoscere le normative. Dal portale INAIL si possono consultare premi dovuti e versati, nonché richiedere certificati ufficiali. In caso di debiti contestati, l’azienda può presentare istanze o opposizioni nei termini di legge. È raccomandato sempre rispondere tempestivamente agli avvisi (bonari o di accertamento), pagare o dilazionare al bisogno, per evitare l’iscrizione a ruolo. Si ricorda che l’INAIL registra digitalmente tutte le operazioni: anche dopo il pagamento i ruoli vengono aggiornati in pochi giorni, permettendo poi il rilascio del DURC regolare se non permangono irregolarità.

Il debitore dovrebbe inoltre verificare annualmente (ad esempio prima della scadenza del premio) la propria posizione attraverso il portale o rivolgendosi a un professionista. In caso di contenzioso, la legge prevede termini stringenti: 40 giorni per impugnare una cartella, 30 giorni per rispondere a un verbale. Il mancato esercizio dei rimedi può portare a spese aggiuntive (sanzioni civili, interessi, pignoramenti). Invece, l’azione tempestiva (rateizzazione, ricorso) permette di mantenere l’azienda operativa e regolare (utile anche per gare e affidamenti).

Infine, si ricorda che l’INAIL è soggetto a circolari aggiornate (ad es. circ. 26/2025 sulla prescrizione e circ. 32/2024 su tassi e sanzioni). È utile consultare il sito dell’Istituto e le circolari periodiche per eventuali novità. Per dubbi giuridici complessi, è sempre opportuno rivolgersi a un consulente del lavoro o un avvocato esperto in diritto del lavoro/tributario, che possa interpretare al meglio norme e giurisprudenza aggiornate.

Fonti legislative e giurisprudenziali

(Le seguenti fonti sono state utilizzate per la redazione della guida. Per ogni citazione nel testo è indicato il riferimento tra parentesi quadre.)

  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 12, 34, 36, 112 e ss.).
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 comma 9, lett. b – Riforma del sistema pensionistico (prescrizione quinquennale).
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116 comma 8 – Disposizioni fiscali (sanzioni civili sui contributi).
  • Legge 27 dicembre 1982, n. 834, art. 2 comma 4 – (Abrogato art. 25 L. 228/2012) – disciplina DURC.
  • Legge 6 agosto 1982, n. 689, art. 35 – Abrogazione termini prescrizionali (richiamata in materia contributiva).
  • Legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 2 comma 11 – Norme per la rateizzazione dei debiti contributivi.
  • D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 13 – Razionalizzazione funzioni ispettive (accesso ispettivo INAIL).
  • D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 231 – Semplificazione procedurale (istruttoria iscrizione a ruolo).
  • D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 173 – Disciplina riscossione contributi previdenziali.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1998, n. 461 – Norme fiscali di coordinamento (si applica art. 25 D.Lgs. 112/1999).
  • D.Lgs. 17 marzo 2020, n. 18 – (Misure emergenza Covid-19).
  • D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 – Disposizioni emergenziali Covid (sospensione termini).
  • D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 36 – (Misure di efficienza PA); modifica termini previdenziali (Spid obbligatorio).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48 bis – (Decorrenza ruoli e prescrizioni generali).
  • D.P.R. 30 settembre 1973, n. 600 – (Disciplina accertamento contributi).
  • D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 380 – (Codice edilizia, adempimenti Inail).
  • D.M. 30 gennaio 2015 – (Criteri per DURC: regolarità in tempo reale).
  • Circolare INAIL 8 gennaio 1999, n. 1 – (Prescrizione contributi INAIL/INPS, applicazione legge 335/1995).
  • Circolare INAIL n. 26/2025 – Indicazioni operative ispettive; prescrizione contributi INAIL.
  • Circolare INAIL n. 32/2024 – Modifica tassi interesse per rateazioni, misure sanzioni civili.
  • Delibera INAIL 17 giugno 2004 n. 445 – Rateazione debiti INAIL (fino a 12 rate locali, 60 con autorizzazione).
  • DM 6 agosto 2008 – Tariffe contributive INAIL (repliche quinquennali).
  • DM 24 ottobre 2007 – Assicurazione colf/badanti (GIL).
  • DM 23 dicembre 2011 – Autoliquidazione (singoli premi su base trimestrale).
  • DM 30 gennaio 2015 – (Criteri DURC “contribuzione fino a due mesi prima”).
  • Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 23.10.2003, n. 15858 – (Contributi INPS/INAIL: prescrizione 5 anni).
  • Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 29.9.2016, n. 23397 – (Cartelle INAIL: prescrizione quinquennale).
  • Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 19.1.2021, n. 72 – (Obbligo di pagamento contributi per appalto art. 29 D.Lgs. 276/2003).
  • Ordinanza Cass. Civ., Sez. Lav., 24.5.2024, n. 11218 – (Contributi INAIL: prescrizione 5 anni).
  • Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 16.12.2021, n. 39266 – (Sospensione termini Covid-19 per contributi).
  • Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 28.10.2020, n. 23764 – (Compensazione F24 sui contributi Inail e DURC).
  • Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 16.1.2019, n. 930 – (Effetti rateizzazioni contributi e DURC).
  • Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 1/2013 – (DURC: inclusione INAIL, Inps).
  • Provvedimenti INAIL – Determina Presidente n. 227/2019 (tassi, dilazioni), Delibere varie.

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