Hai sentito parlare di esdebitazione ma non sai quali siano i tempi per ottenerla? Ti stai chiedendo quanto tempo deve passare dalla fine della procedura o quali scadenze rispettare per poter finalmente liberarti dai debiti?
Capire quali sono i termini per l’esdebitazione è fondamentale per non perdere un’opportunità decisiva: quella di ricominciare senza più il peso dei debiti non pagati.
Vediamo allora quando si può chiedere l’esdebitazione, quali sono i limiti temporali e cosa fare per non sbagliare.
Cosa si intende per termini dell’esdebitazione?
I termini sono i tempi entro cui si può presentare la domanda di esdebitazione, e quelli entro cui si ottiene la risposta da parte del tribunale. Cambiano a seconda del tipo di procedura seguita: liquidazione controllata, piano del consumatore o concordato minore.
Quando si può chiedere l’esdebitazione?
La richiesta si può fare:
- Al termine della procedura (liquidazione, piano o concordato), una volta che è stato completato tutto ciò che il debitore era tenuto a fare;
- In alcuni casi particolari, come l’esdebitazione del debitore incapiente, si può presentare subito dopo la chiusura della procedura, anche se nulla è stato pagato.
Quanto tempo ci vuole per ottenerla?
Dopo la presentazione della domanda, il tribunale valuta se sussistono tutti i requisiti (buona fede, correttezza, meritevolezza, mancanza di dolo o colpa grave). Se non ci sono opposizioni da parte dei creditori o dell’OCC, il giudice può concedere l’esdebitazione anche in tempi rapidi, generalmente entro pochi mesi dalla richiesta.
Ci sono scadenze da rispettare?
Sì. Ad esempio, in caso di fallimento (liquidazione giudiziale), la domanda di esdebitazione deve essere presentata entro un anno dalla chiusura della procedura. Superato questo termine, il diritto si perde.
Per le altre procedure (come il piano del consumatore o la liquidazione controllata), è bene attivarsi subito dopo la chiusura, per non rischiare ritardi o decadenze.
Cosa succede se sbaglio i tempi o non presento la domanda?
In assenza di domanda o se presentata fuori termine, i debiti non si estinguono e il debitore rimane esposto. Inoltre, i creditori potrebbero riprendere le azioni di recupero, anche dopo la chiusura della procedura. Per questo è fondamentale essere assistiti da un professionista, già nella fase finale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in esdebitazione e sovraindebitamento – ti spiega quali sono i termini per ottenere l’esdebitazione, quando va presentata la richiesta e cosa possiamo fare per aiutarti a chiudere ogni debito in modo definitivo.
Hai concluso una procedura e vuoi capire se puoi già chiedere l’esdebitazione? Temevi di aver perso i termini e vuoi sapere se c’è ancora tempo?
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Introduzione
L’esdebitazione è il beneficio mediante il quale il debitore persona fisica viene liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti al termine di una procedura liquidatoria. In altri termini, l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti concorsuali residui, consentendo al debitore meritevole di “ripartire” senza il peso dei debiti pregressi. Tale istituto ha avuto origine con la riforma del 2006 della legge fallimentare (artt. 142-144 L.F.) e in seguito è stato esteso anche ai debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti) con la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento. Con l’entrata in vigore (15 luglio 2022) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) la materia è stata profondamente riordinata: il CCII ha sostituito la vecchia legge fallimentare (rinominata liquidazione giudiziale) e ha raccolto le disposizioni sulla gestione della crisi, recependo anche la disciplina del sovraindebitamento. In particolare, il CCII ha introdotto importanti novità (favor debitoris e fresh start): ha eliminato il precedente requisito di pagamento parziale dei creditori per ottenere l’esdebitazione, ha esteso il beneficio anche alle società e agli enti (tramite l’art. 278 co.4 CCII) e ha previsto procedure speciali di esdebitazione (ad esempio, per il debitore incapiente). D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 (Decreto correttivo ter, in vigore dal 28/9/2024) hanno ulteriormente precisato i termini applicativi (ad es. fresh start entro 3 anni, definizione dei requisiti). In sintesi, il quadro normativo attuale prevede che il debitore “onesto” meritevole (persona fisica) può essere liberato dai debiti residui al termine (o nel corso) di una procedura liquidatoria, salvo alcune eccezioni tassative.
Quadro normativo attuale
L’esdebitazione è oggi regolata principalmente dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). In particolare, i suoi articoli 278-281 disciplinano l’esdebitazione nell’ambito della liquidazione giudiziale (ex “fallimento”), e gli artt. 282-283 del CCII riguardano rispettivamente l’esdebitazione nella liquidazione controllata (procedura semplificata per piccoli debitori) e l’esdebitazione del debitore incapiente. Il CCII, che ha integrato e abrogato la L.3/2012, recepisce anche le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 sul fresh start: in particolare garantisce al debitore onesto la liberazione dai debiti entro un termine ragionevole (di norma tre anni dall’apertura della liquidazione).
Le principali fonti normative da considerare sono dunque:
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), art. 142 e ss., tuttora richiamate per le procedure avviate prima del 2022.
- Legge 3/2012 (“salva-suicidi”, ora abrogata) – tuttora rilevante nei casi di procedure iniziate prima del Codice (piani del consumatore, accordi di composizione, liquidazione dei beni, esdebitazione del sovraindebitato).
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), articoli 278-283; per la liquidazione giudiziale e controllata e per il debitore incapiente.
- Decreti correttivi al Codice: D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 (riforme successive, hanno eliminato requisiti, previsto novità procedurali, ridotto i termini di durata).
- Direttiva UE 2019/1023 – recepita dal D.Lgs. 83/2022 (sull’accesso alla procedura e fresh start).
In tema di giurisprudenza, si segnalano soprattutto: le Sezioni Unite Cass. civ. n. 24214/2011 (principio di favor debitoris) e Cass. U. n. 3819/2021 (sui debiti tributari), nonché le più recenti pronunce di legittimità (Cass. ord. 15155/2024, Cass. 27562/2024, Cass. 28505/2024, ecc.) che hanno chiarito l’interpretazione degli articoli sopra citati. Alcuni tribunali (Torino, Ferrara, Oristano, ecc.) nel 2024-2025 hanno già applicato concretamente le nuove norme (ad es. trib. Torino 11.3.2025 ha ammesso l’esdebitazione del debitore incapiente tramite OCC senza avvocato).
Presupposti generali dell’esdebitazione
Procedura concorsuale di liquidazione
L’esdebitazione può avvenire solo al termine di una procedura con liquidazione del patrimonio. Ciò significa che il debitore deve essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale (il nuovo fallimento) o a liquidazione controllata. In pratica:
- Liquidazione giudiziale: destinata a imprese fallibili (soglie attive/ricavi, art.2 CCII).
- Liquidazione controllata: riservata a consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e start-up (titolo V CCII). È una procedura analoga al fallimento ma semplificata (gestita dal giudice con liquidatore nominato).
Il Codice (art. 278 CCII) stabilisce che l’esdebitazione è applicabile solo se è stata eseguita una liquidazione concorsuale. Non si può quindi ottenere l’esdebitazione nel quadro di un concordato preventivo o di altri piani omologati (per i quali valgono altre forme di “effetto liberatorio” automatico) né in assenza di procedura.
Debiti ammissibili e esclusi
L’esdebitazione riguarda solo i debiti concorsuali residui, cioè quelli contratti prima dell’apertura della procedura e inseriti nella stessa. I debiti sorti dopo l’apertura (o debiti personali “nuovi”) non rientrano nel beneficio. In particolare, sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278 CCII e art. 142 L.F.):
- Obblighi di mantenimento e assegni familiari (al coniuge, figli, ecc.).
- Debiti da fatto illecito extracontrattuale (es. risarcimenti civili per incidenti, infortuni).
- Sanzioni pecuniarie penali o amministrative non accessorie a debiti estinti.
In altri termini, tali debiti non possono essere cancellati nemmeno con decreto di esdebitazione. Sono invece escluse soltanto le passività realmente impagabili (e dunque quelle oggetto di “concorsualizzazione”).
Requisiti soggettivi (meritevolezza)
Oltre alla procedura di liquidazione, la legge impone una serie di requisiti “meritevoli” per il debitore. Tali requisiti attestano l’assenza di condotte fraudolente o gravemente colpose nella gestione della crisi. In sintesi, l’art. 280 CCII richiede che il debitore:
- Non abbia commesso reati economici: nessuna condanna definitiva per reati di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, usura, ecc., salvo riabilitazione.
- Non abbia sottratto o distratto attivo: non aver compiuto atti idonei a diminuire l’attivo patrimoniale per frodare i creditori (ad es. svendite fittizie).
- Non abbia ostacolato la procedura: ha collaborato con il commissario/curatore (documentazione completa, informatizzazione) e non ha ritardato dolosamente le operazioni.
- Non abbia già beneficiato recentemente dell’esdebitazione: l’art. 280 CCII richiede che il debitore non abbia già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti al termine della procedura, né più di due volte in assoluto. (Nell’originaria legge fallimentare il termine era di 10 anni, ora ridotto a 5).
In sostanza, se il debitore risulta “meritevole” (ha agito con diligenza, non ha frodato i creditori e non è recidivo nell’ottenere esdebitazioni), la regola generale è che il tribunale gli conceda il beneficio. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il criterio decisivo è la buona fede del debitore e non la percentuale di pagamento dei creditori. Ad esempio, ordinanze recenti (Cass. 15155/2024, 27562/2024) affermano che, in presenza dei requisiti soggettivi, l’esdebitazione va concessa se non tutti i creditori sono rimasti totalmente insoddisfatti (in pratica, va esclusa solo se la soddisfazione è “affatto irrisoria” o nulla). In linea con questo orientamento, il D.Lgs. 136/2024 ha eliminato ogni residuo riferimento alla parziale soddisfazione dei creditori come condizione, rafforzando il favor debitoris. Anche la recente Cass. 28505/2024 ha confermato che la scarsa consistenza patrimoniale da sola non può escludere l’esdebitazione, purché non dipenda da frodi del debitore: l’unico requisito essenziale è quello soggettivo (buona fede).
Modalità procedurali e termini chiave
Presentazione dell’istanza
L’istanza di esdebitazione si presenta al Tribunale fallimentare (sezione concorsuale) competente. Tradizionalmente doveva essere depositata dal debitore con l’assistenza di un avvocato o tramite curatore; oggi l’accesso è semplificato: l’art. 281 CCII prevede che il tribunale dichiari d’ufficio l’esdebitazione al momento della chiusura della procedura (o dopo 3 anni dall’apertura) su segnalazione del curatore o su istanza del debitore. Nel caso del debitore incapiente (art. 283 CCII) la domanda si deposita tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente; in molti Tribunali si ritiene ormai facoltativo il patrocinio di un avvocato. Ad esempio, il Tribunale di Torino (11.3.2025) ha ammesso che la domanda di esdebitazione dell’incapiente possa essere presentata “a costo zero” tramite l’OCC e senza obbligo di difensore.
Termine di attesa e chiusura
- Liquidazione giudiziale (fallimento) – Il tribunale, su istanza del debitore, può dichiarare l’esdebitazione contestualmente al decreto di chiusura della procedura o quando siano decorsi almeno 3 anni dalla data di apertura (art. 281 CCII). In pratica, non è necessario attendere oltre i 3 anni minimi stabiliti dal legislatore (cd. termine di decorso), e in ogni caso la decisione è adottata al momento della chiusura definitiva dell’istruttoria liquidatoria.
- Liquidazione controllata – La disciplina (art. 282 CCII) è analoga: il tribunale dichiara l’esdebitazione “al termine della procedura” di liquidazione controllata o, in via anticipata, dopo 3 anni dall’apertura. Tale dichiarazione avviene con decreto motivato del giudice, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Anche qui vale il principio che, trascorsi 3 anni, il debitore meritevole ha diritto di essere liberato dai debiti residui.
Pertanto, il tempo minimo di attesa previsto dalla legge per poter ottenere l’esdebitazione è di 3 anni dall’inizio della procedura (sia giudiziale sia controllata). Qualora la procedura si concluda oltre tale termine, l’esdebitazione può essere accordata al decreto di chiusura. In casi particolari (es. debitori incapienti, accordi con congrua soddisfazione, ecc.) non si richiede l’attesa di 3 anni.
Procedura semplificata e termini nell’esdebitazione del sovraindebitamento
Sotto la vecchia L.3/2012 (ora assorbita dal Codice) il debitore in liquidazione del sovraindebitato (equivalente alla liquidazione dei beni) poteva chiedere l’esdebitazione entro 1 anno dalla chiusura della procedura. Le condizioni previste erano analoghe a quelle oggi in CCII: cooperazione, attività lavorativa, parziale soddisfazione dei creditori più antichi, buon comportamento, mancata frode. In sintesi, anche ai sensi della L.3/2012 la domanda va proposta dopo la chiusura definitiva del concorso, rispettando il termine annuale. Nel nuovo CCII tali contenuti sono stati integrati nelle norme sulla liquidazione controllata e sull’incapiente, per cui le ex-procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi, ecc.) seguono il medesimo meccanismo di erogazione del beneficio alla fine o dopo 3 anni dalla procedura.
Esecuzione dell’esdebitazione
Il giudice verifica tutti i requisiti sopra indicati e – se emergono solo crediti insoddisfatti e non vi è motivo ostativo – accoglie l’istanza con decreto motivato. Con tale provvedimento dichiara l’inesigibilità dei debiti concorsuali residui dal debitore (art. 278 CCII). In pratica, i debiti inclusi nel fallimento/liquidazione controllata (escluse le categorie tassative) sono annullati: il debitore non è più tenuto ad adempiere quelle obbligazioni. Se invece il beneficio viene negato (ad es. per mancanza dei requisiti soggettivi), il debitore resta obbligato a pagare secondo le regole ordinarie.
Termini riepilogativi delle procedure
Procedura | Istanza esdebitazione | Termine minimo | Riferimenti normativi |
---|---|---|---|
Liquidazione giudiziale (fall.) | Contestualmente al decreto di chiusura o dopo 3 anni dall’apertura | 3 anni (dalla apertura) | Art. 281 CCII |
Liquidazione controllata (LC) | Contestualmente alla chiusura o dopo 3 anni dall’apertura | 3 anni (dalla apertura) | Art. 282 CCII |
Sovraindebitamento (ex L.3/2012) | Entro 1 anno dalla chiusura della liquidazione del sovraindebitato | 1 anno (dalla chiusura) | L. 3/2012, art. 48 |
Debitore incapiente (art. 283 CCII) | Presentazione tramite OCC al termine della procedura (liquidazione controllata) | Nessun vincolo aggiuntivo; verifica entro 3 anni dopo esdebitazione | Art. 283 CCII |
Le tabelle mostrano che, per le procedure concorsuali, il debitore deve presentare la domanda al termine della liquidazione o comunque dopo 3 anni dall’inizio. Nel caso dell’esdebitazione regolata dall’ex L.3/2012, il termine di 1 anno decorre dalla chiusura del concorso. L’ordinamento prevede anche termini di verifica post-esdebitazione: p. es., per il debitore incapiente il Giudice fissa in decreto i termini e le modalità per comunicare eventuali variazioni di reddito (di norma, fino a 3 o 4 anni dall’ottenimento).
Domande frequenti (FAQ)
- Quali debiti non vengono cancellati dall’esdebitazione? Restano sempre esclusi gli obblighi di mantenimento (alimentari, assegni familiari), le obbligazioni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie penali o amministrative non accessorie. Questi debiti devono essere pagati indipendentemente dall’esito dell’esdebitazione, poiché la legge li esclude esplicitamente dal beneficio.
- Entro quando posso presentare l’istanza di esdebitazione? Dipende dalla procedura: generalmente il debitore deve attendere la chiusura del concorso o comunque 3 anni dall’apertura (liquidazione giudiziale o controllata). In ogni caso la legge considera decorso ragionevole tale periodo di fresh start. Per le vecchie procedure di sovraindebitamento (L.3/2012), l’istanza doveva essere inoltrata entro 1 anno dalla chiusura del concorso.
- Posso ottenere l’esdebitazione se non ho pagato nulla ai creditori? Sì. Il nuovo Codice ha espunto ogni requisito di pagare parzialmente i creditori. La giurisprudenza sostiene che il beneficio va concesso se il debitore è meritevole, anche se i creditori non hanno percepito alcunché (salvo il caso – eccezionale – in cui la “soddisfazione” sia affatto irrisoria o nulla). In pratica, la buona condotta del debitore è prioritaria rispetto al basso ammontare di pagamenti.
- Quante volte posso ottenere l’esdebitazione? La legge consente al debitore una sola domanda ogni 5 anni e non più di due benefici in vita. L’ultima esdebitazione conseguita “blocca” il diritto per almeno cinque anni (ad eccezione dei casi di incapienza assoluta).
- E i debiti tributari? Posso cancellarli? Sì: la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 3819/2021) ha chiarito che tutti i debiti concorsuali, compresi quelli verso l’Erario, sono inclusi nel beneficio (salvo casi particolari di reati fiscali, che seguono regole diverse). In pratica, le imposte già iscritte nel fallimento/liquidazione vengono estinte con l’esdebitazione.
- Cosa succede se entro pochi anni emergono redditi o patrimoni? Se il debitore incapiente (art. 283) supera il 10% di soddisfazione entro 4 anni dall’esdebitazione, rimane l’obbligo di pagamento. Per gli altri debitori, non ci sono termini di revisione espressi dalla legge; tuttavia in cassazione è stato ribadito che, se emergessero atti dolosi o frodi postume, la decisione può essere revocata. In generale, l’esdebitazione è un effetto di chiusura definitiva: trascorso il termine legale (tre anni) il beneficio si ritiene irreversibile.
- Che effetti ha l’esdebitazione? Con il decreto di esdebitazione il debitore viene liberato dai debiti residui: tali crediti diventano inesigibili. Il debitore riacquista la capacità di ottenere credito, essendo cancellato dalla situazione di insolvenza (entro certi limiti i dati negativi cessano di essere segnalati alle centrali rischi dopo pochi anni). In sostanza, i creditori non possono più chiedere l’adempimento dei debiti estinti. Restano in vigore solo i debiti esclusi dalla norma (mantenimento, danni extracontr., multe, ecc.) e i rapporti esistenti derivanti da obbligazioni future.
Simulazioni pratiche
Caso 1 – Liquidazione giudiziale di impresa: Marco, titolare di una S.r.l. commerciale, dichiara bancarotta nell’aprile 2021. Il Tribunale apre la liquidazione giudiziale il 1/6/2021 e nomina il curatore. In due anni il curatore incassa crediti (10%) e vende alcuni beni, poi convoca i creditori e ottiene il decreto di chiusura il 30/9/2023.
- 1/6/2021: apertura liquidazione giudiziale.
- 30/9/2023: decreto di chiusura (dopo assegnazione attivo). Ora Marco è in condizioni di chiedere l’esdebitazione.
- 1/10/2023: presenta domanda di esdebitazione (contestuale alla chiusura).
- 10/12/2023: il tribunale, verificati requisiti (nessuna frode, ha collaborato, non ha già esdebitato prima), concede l’esdebitazione con decreto motivato. Da quel momento i debiti residui (escluse categorie escluse) non sono più esigibili.
Caso 2 – Liquidazione controllata di piccolo debitore: Maria, professionista, è sommersa dai debiti. Il 1/1/2023 chiede al Tribunale l’ammissione alla liquidazione controllata (riservata a debitori “incolpevoli”). Nel frattempo collabora con il liquidatore. Il tribunale nomina l’OCC e il liquidatore. Il 1/1/2026 decorrono 3 anni dall’apertura della procedura; il liquidatore segnala che il piano di liquidazione è stato eseguito correttamente con le poche risorse disponibili.
- 1/1/2023: apertura liquidazione controllata.
- 1/1/2026: trascorsi 3 anni, Maria presenta istanza di esdebitazione (può farlo anche prima della chiusura, con la previsione di CCII).
- 6/3/2026: il tribunale concede l’esdebitazione, riconoscendola “di diritto” in applicazione dell’art. 282 CCII. Tutti i debiti residui sono così cancellati.
Caso 3 – Sovraindebitamento ex L.3/2012: Luca e Giulia (coniugi) hanno vari debiti (mutuo casa, c/c, IVA) e presentano nel 2020 istanza di composizione della crisi con piano di ristrutturazione (piano del consumatore). Il tribunale omologa il piano, che prevede pagamenti parziali rateizzati entro 4 anni.
- 1/3/2020: deposito piano del consumatore (piano di ristrutturazione).
- 1/7/2020: omologa del piano.
- Dal 2020 al 2024: Luca e Giulia versano le rate concordate (riscattano il mutuo e parte di altri debiti).
- 30/6/2024: chiusura anticipata della procedura (completamento del piano). I creditori hanno ricevuto una parte concordata.
- 15/8/2024: i coniugi depositano domanda di esdebitazione (entro 1 anno come prevede l’ex art. 48 L.3/2012).
- 20/11/2024: il giudice accoglie l’istanza: tutti i debiti residui (incluso il mutuo residuo) sono dichiarati estinti. Luca e Giulia riacquistano libertà finanziaria senza ulteriori obblighi.
Effetti dell’esdebitazione
L’esdebitazione produce l’estinzione giuridica dei debiti residui concorsuali: il debitore non ne risponde più né patrimonialmente né personalmente, tranne per gli obblighi esplicitamente esclusi (mantenimento, ecc.). In particolare:
- I creditori concorsuali perdono il diritto di chiedere qualsiasi pagamento sui debiti cancellati (essendo dichiarati inesigibili dal decreto).
- I dati negativi relativi a quei debiti vengono cancellati o non più segnalati nei sistemi di credito (di regola dopo 5 anni).
- L’esdebitazione non incide sui diritti di terzi co-obbligati o garanti: ad esempio, in linea generale il garante o il coobbligato rimangono comunque tenuti al pagamento (salvo riforma specifica).
- Secondo la giurisprudenza (Cass. U. 3819/2021), i debiti tributari concorsuali diventano estinti, mentre i debiti fiscali futuri (accertati dopo) restano dovuti.
- In caso di società di persone, l’esdebitazione della società “libera” i soci illimitatamente responsabili (novità CCII, art. 278 c.4).
In sintesi, il debitore esdebitato ottiene una vera “seconda possibilità” finanziaria. Ovviamente resta in ogni caso responsabile per eventuali debiti futuri e per quelli non ammessi al beneficio.
Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali
- Normativa: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi), artt. 278–283; R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 142; Legge 27/1/2012 n.3 (sovraindebitamento); D.Lgs. 147/2020, 83/2022, 136/2024 (decreti correttivi); Direttiva UE 2019/1023.
- Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 18.11.2011 n.24214; Cass. SS.UU. 3.3.2021 n.3819; Cass. ord. 15155/2024 (1ª sez.), Cass. 27562/2024; Cass. 28505/2024; Cass. 24215/2011; Cass. ord. 19964/2024; Corte Cost. 39/2008; Trib. Torino 11.3.2025.
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Conclusione
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