Hai accumulato debiti ma non hai beni da vendere, immobili intestati o risparmi da offrire ai creditori? Ti stai chiedendo se puoi comunque accedere a una procedura per liberarti dal peso dei debiti anche se non hai nulla da mettere in liquidazione?
La risposta è sì: la liquidazione controllata senza patrimonio è una procedura pensata proprio per chi si trova in una situazione di insolvenza profonda, ma vuole chiudere i conti con il passato in modo legale e definitivo.
Vediamo come funziona la liquidazione senza patrimonio, chi può accedervi e cosa succede una volta avviata.
Cosa si intende per liquidazione senza patrimonio?
Si tratta di una forma di liquidazione controllata prevista per debitori in stato di sovraindebitamento che non possiedono beni mobili o immobili di valore, né entrate rilevanti da utilizzare per soddisfare i creditori. In pratica, è una procedura che serve a certificare che il debitore è incapiente, e può quindi chiedere – se in possesso dei requisiti – l’esdebitazione totale.
Chi può richiederla?
Possono accedere alla procedura:
- Privati cittadini sovraindebitati (non imprenditori);
- Imprenditori sotto soglia;
- Ex imprenditori che hanno cessato l’attività.
È fondamentale dimostrare la propria buona fede, la collaborazione con l’OCC e l’assenza di atti di frode o simulazione a danno dei creditori.
Cosa succede durante la procedura?
Una volta presentata l’istanza, il gestore della crisi verifica:
- Che non esistano beni significativi da liquidare;
- Che il debitore non abbia effettuato atti pregiudizievoli o distrattivi;
- Che ci sia un’effettiva incapacità economica.
Il tribunale può allora disporre la chiusura anticipata della procedura, certificando l’incapienza e aprendo la strada all’esdebitazione del debitore incapiente.
Serve pagare qualcosa?
Non avendo patrimonio, non sei tenuto a offrire somme ai creditori, ma è comunque previsto un contributo minimo per le spese della procedura, che in alcuni casi può essere anticipato dallo Stato. È importante parlarne con un professionista per capire come coprire i costi in base alla tua situazione.
Cosa ottengo con la liquidazione senza patrimonio?
Se tutto va a buon fine, puoi ottenere la cancellazione legale di tutti i debiti residui: mutui, prestiti, bollette non pagate, cartelle esattoriali. Una vera e propria “ripartenza” economica, tutelata dalla legge.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e liquidazione controllata – ti spiega come funziona la procedura di liquidazione senza patrimonio, quali sono i requisiti e come possiamo aiutarti a uscire dai debiti anche se non possiedi nulla.
Non hai beni da offrire ma vuoi chiudere per sempre con i tuoi debiti?
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Introduzione
La liquidazione controllata è una procedura concorsuale prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) destinata ai debitori in stato di sovraindebitamento che non possono essere dichiarati falliti (persone fisiche consumatori o esercenti arti e professioni, imprenditori individuali e di persone, società non fallibili, ex-imprenditori, ecc.). Introdotta in luogo della “liquidazione del patrimonio del consumatore” (L. 3/2012), la procedura permette di liquidare il patrimonio del debitore sotto la supervisione di un commissario/liquidatore, soddisfare i creditori secondo l’ordine legale (prededucibili, privilegiati, chirografari) e, al termine (o comunque dopo 3 anni) ottenere l’esdebitazione dei debiti residui (cancellazione dei debiti). Il legislatore prevede tale strumento nell’ottica del favor debitoris, bilanciando la tutela del debitore (possibilità di reinserimento economico) con quella dei creditori (miglior soddisfacimento possibile). Dal 2022 il CCII è stato più volte aggiornato (D.Lgs. 83/2022, 136/2024) con novità rilevanti: ad esempio, la durata massima è ridotta da 4 a 3 anni, e l’OCC deve già alla prima udienza attestare l’esistenza di attivo liquidabile (altrimenti il ricorso è improcedibile).
1. Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso
Soggetti ammessi. Possono accedere alla liquidazione controllata tutti i debitori civili e commerciali che non rientrano nei limiti soggettivi di fallimento o altre procedure liquidatorie (art. 2 CCII). In particolare: consumatori (debitore privato senza attività professionale), professionisti e imprese individuali con fatturato sotto soglia, società di persone e di capitali di ridotte dimensioni (anche start‑up o imprese agricole), nonché ex‑imprenditori individuali cancellati dal Registro delle imprese entro termini legali. Sono esclusi i professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti qualora esercitino attività soggette a fallimento (cfr. art. 1 CCII). In sintesi, la LC è riservata al “debitore debole” non fallibile, in sovraindebitamento (incapace di pagare regolarmente i debiti).
Insolvenza/sovraindebitamento. Il debitore deve trovarsi in concreto stato di insolvenza o sovraindebitamento (art. 65 ss. CCII): in pratica non è in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Non si richiede necessariamente una dichiarazione formale di fallimento (che altrimenti farebbe scattare la liquidazione giudiziale), ma va dimostrato il mancato pagamento di creditori “anteriori” e/o l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a coprire i debiti futuri (sovraindebitamento).
Limite di indebitamento. La liquidazione controllata non è riservata solo ai piccoli debitori; tuttavia, ai sensi dell’art. 268 co. 2 CCII, l’apertura su istanza di un creditore richiede un’esposizione debitoria complessiva superiore a 50.000 € risultante da atti di istruttoria. In sintesi, se un debitore (ad es. persona fisica o imprenditore) ha debiti complessivi significativi (oltre 50k), anche un creditore può chiedere l’avvio della procedura, e comunque il giudice valuterà la fattibilità. In alternativa, il debitore stesso può proporre istanza anche con debiti inferiori a 50k, purché dimostri l’insolvenza.
Effetto sospensione. Dal deposito della domanda il giudice può disporre la sospensione (tramite decreto di apertura) delle esecuzioni individuali e cautelari sui beni del debitore. In ogni caso, con l’apertura effettiva della procedura sono bloccate – secondo il principio della par condicio creditorum – tutte le azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura (art. 270 c.5 CCII).
2. Procedimento di liquidazione controllata
2.1 Presentazione del ricorso (art. 268 CCII)
L’istanza di apertura si presenta mediante ricorso motivato al tribunale competente (residenza o sede del debitore). Il ricorso deve essere assistito da un avvocato e un professionista OCC (Commercialista o Esperto nella crisi) che redige la relazione sulla fattibilità e verifica l’assenza di soluzioni alternative praticabili. Il debitore deve indicare tutti i creditori (con ammontare dei debiti e titoli di privilegio) e produrre documentazione contabile e fiscale recente. Fondamentale è la relazione dell’OCC che attesti la presenza di un attivo liquidabile, ossia l’esistenza nel patrimonio di beni realizzabili (vendibili o pignorabili) per soddisfare almeno in parte i creditori. Se al primo esame (prima udienza) il giudice constata che non esiste alcun bene realizzabile né azioni recuperatorie utili, può dichiarare il ricorso improcedibile. In pratica, anche un debitore con “solo stipendio” deve dimostrare che, nel rispetto del mantenimento del minimo vitale, almeno una porzione del reddito (ad es. 1/5 dello stipendio) sarebbe pignorabile a vantaggio dei creditori.
2.2 Decreto di apertura e nomina liquidatore
Se il giudice delegato ravvisa i presupposti (debitore in sovraindebitamento non fallibile, assenza di soluzioni alternative immediate, relazione OCC favorevole), emette decreto di apertura. Con tale decreto:
- Il tribunale nomina il liquidatore (di solito l’OCC o un professionista iscritto nell’apposito albo) con funzioni di commissario giudiziale.
- Vengono stabiliti gli effetti sugli atti del debitore: il debitore viene spossessato attenuato dei beni (può compiere soli atti di ordinaria amministrazione) e ha l’obbligo di consegnare al liquidatore atti e documenti contabili.
- Si fissa il termine (normativamente 90 giorni, prorogabili) per la presentazione delle insinuazioni dei crediti (formazione dello stato passivo).
- Con l’apertura, il debitore perde la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione (degli eventuali beni escussi dispone il liquidatore) mentre conserva i beni esenti (di uso personale e strumentali indispensabili).
- Le esecuzioni individuali e cautelari sono definitivamente sospese: dopo l’apertura non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali contro il debitore (art. 270 c.5 CCII).
Il decreto di apertura, trascritto nei registri immobiliari, viene comunicato a tutti i creditori noti, che così entrano formalmente nel concorso. Con l’avviso di apertura i creditori dispongono del termine per insinuarsi al passivo.
2.3 Formazione dello stato passivo (art. 273 CCII)
Terminato il periodo di insinuazione (di norma 90 o 120 giorni dall’apertura), il liquidatore esamina la documentazione e predispone lo stato passivo, ossia l’elenco dei crediti ammessi alla procedura. Per ogni credito si indicano: importo, natura (prededucibile, privilegiato, chirografario), titolo (mutuo, assegno, cartella fiscale, ecc.) e documentazione giustificativa. Il liquidatore può anche classificare i crediti in classi diverse (privilegiati mobiliari, ipotecari, ecc.) in coerenza con gli artt. 275-276 CCII. Lo stato passivo viene depositato e sottoposto all’approvazione del giudice delegato, che delibera sulle eventuali contestazioni e definisce l’elenco ufficiale dei creditori riconosciuti. In sintesi: solo i creditori ammessi al passivo potranno partecipare alla distribuzione.
2.4 Liquidazione dell’attivo e riparti (artt. 274-276 CCII)
Il liquidatore procede quindi alla liquidazione dell’attivo disponibile. Ciò significa: vendita forzata o trattativa di beni immobili e mobili del debitore, incasso di crediti vantati dal debitore (compresi pignoramenti già in corso), contenzioso risarcitorio/previdenziale ecc. Ogni bene è liquidato nei modi di diritto (aste giudiziarie, trattative private, ecc.) nel modo più efficiente. Se il debitore dispone di redditi (stipendio, pensione), il liquidatore può pignorare la quota massima consentita dalla legge (ad es. fino a 1/5 dello stipendio), mantenendo il debitore del tutto libero i restanti frutti del suo lavoro (minimo vitale garantito). Ogni somma ricavata (non occorre attendere la vendita di tutti i beni) viene distribuita progressivamente ai creditori secondo l’ordine legale (art. 277 CCII):
- Spese prededucibili: per prime si soddisfano le spese di procedura e i crediti prededucibili (costi di liquidazione, compenso dell’OCC/liquidatore, spese vive del curatore, oneri fiscali annessi alla procedura). Sono prerogativa del liquidatore (c.c.p. 64-66 previgente) e vanno pagati integralmente.
- Crediti privilegiati: successivamente i crediti assistiti da privilegio o pegno (per esempio crediti retributivi dei dipendenti, contributi previdenziali e ritenute fiscali non versate) riceveranno una percentuale in proporzione al realizzo dell’attivo. In particolare, i privilegi mobiliari (es. ritenute IRPEF, contributi INPS del debitore) hanno prelazione sulla massa disponibile.
- Crediti ipotecari: se compaiono crediti ipotecari garantiti su immobili oggetto di vendita, il ricavato copre dapprima i privilegi mobiliari e in subordine i privilegi ipotecari (con eventuale residuo di ipoteca passante se la vendita non copre tutto). L’art. 150 CCII (richiamato per la LC) consente ai creditori ipotecari di proseguire eventuali azioni esecutive su beni esterni alla liquidazione (Cass. 22914/2024).
- Crediti chirografari: infine, i crediti non privilegiati (banca, fornitori, privati, cartelle fiscali) si ripartiscono in base alla massa rimasta.
In ogni riparto, i creditori percepiscono la quota proporzionale alla propria massa con diritto di prelazione. Al termine dell’attivo, il liquidatore redige il rendiconto finale e richiede al tribunale la chiusura della procedura. Se i creditori stavano percependo rate, il tribunale può ordinare eventuali pagamenti successivi in base alle disponibilità; in ogni caso, trascorsi 3 anni dall’apertura (se non già terminata la procedura), il debitore ha diritto di chiedere la chiusura coattiva della liquidazione.
3. Effetti patrimoniali e fiscali dopo la chiusura
3.1 Esdebitazione e cancellazione dei debiti residui
Il principale effetto finale favorevole al debitore è l’esdebitazione: i debiti residui non coperti dall’attivo vengono cancellati (esdebitati) secondo l’art. 282 CCII. In particolare, l’esdebitazione opera di diritto al termine della procedura o comunque dopo tre anni dall’apertura. Ciò significa che i creditori non possono più esigere il residuo debitore del loro credito, compresi i debiti fiscali e contributivi residui. La riforma ha previsto l’esdebitazione automatica anche per la LC (prima era un meccanismo più complesso), a condizione che il debitore sia meritevole (assenza di frode, malafede, delitto di bancarotta, ecc.). Grazie alla Corte Cost. 121/2024, si è precisato inoltre che la LC è equiparata alla liquidazione giudiziale per l’accesso al patrocinio gratuito: pertanto l’assistenza legale può essere liquidata dallo Stato e le spese di giustizia prenotate a debito, come nel fallimento.
Debiti tributari residui. L’esdebitazione coinvolge anche i debiti con il Fisco (IRPEF, IVA, INPS). Durante la procedura, l’Agenzia delle Entrate deve comportarsi come qualunque altro creditore: eventuali pignoramenti o cartelle esattoriali iscritte seguono l’ordine di priorità nella massa. In sede di liquidazione, sanzioni e interessi tardivi formano parte integrante del credito tributario. In chiusura, l’eventuale residuo fiscale non pagato è cancellato con l’esdebitazione, salvo il caso (molto remoto) in cui il debitore risultasse privo di ogni meritevolezza (art. 282). La prassi richiama il principio “non deteriore” del trattamento dei creditori erariali: ossia, come nel concordato o nel piano del consumatore, anche in LC i debiti fiscali non possono essere trattati in modo meno favorevole degli altri crediti di pari grado. Ad es., la liquidazione dovrà sempre garantire il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili (che comprendono alcuni costi fiscali), e qualsiasi percentuale data ai crediti privilegiati (quali le ritenute non versate) non potrà essere inferiore a quella destinata ai creditori di pari rango. Dopo la chiusura, l’Agenzia delle Entrate potrà recuperare dai beneficiari dell’esdebitazione solo quanto previsto dagli ordinari strumenti di riscossione (p. es. rateazione di somme personali superiori all’assegno sociale).
Aspetti fiscali e patrimoniali. Poiché il debitore viene spossessato dei beni (tranne il minimo vitale e strumentale), non resta nulla da sequestrare al di fuori della procedura. Eventuali atti pregiudizievoli compiuti prima dell’apertura (donazioni, pagamenti preferenziali, fideiussioni ecc.) possono essere attaccati dal liquidatore tramite azioni revocatorie (ordinaria e straordinaria). Cassazione 12395/2025 ha chiarito che il liquidatore può esercitare in via incidentale la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., previa autorizzazione del giudice delegato, così da recuperare ulteriori attivi eventualmente nascosti.
Dal punto di vista fiscale successivo, la cancellazione dei debiti esonera il debitore dal dovere di versare quanto dovuto in base a quelle obbligazioni. Non sono previste imposte o sanzioni aggiuntive per il debitore sulla chiusura: in pratica, l’operazione ha natura “concorsuale” e non realizza plusvalenze tassabili. I crediti residui (anche fiscali) scompaiono dal bilancio personale senza effetto sull’IRPEF o altre imposte (diverso è il caso, non comune, del concordato c.d. liquidatorio, ma qui il debitore comunque cede il patrimonio).
4. Strumenti alternativi e confronto
Oltre alla LC, il CCII offre altri strumenti di composizione della crisi su base civile. Di seguito un confronto principale:
Strumento | Liquidazione controllata | Ristrutturazione debiti del consumatore | Concordato minore |
---|---|---|---|
Riferimento normativo | CCII, artt. 268-277 (Titolo V, Capo IX). | CCII, artt. 66-68 (Parte III, sezione II – “nuovo piano del consumatore”). | CCII, artt. 74-80 (Titolo V, Capo X) (accordo liquidatorio o in continuità per debitori minori). |
Destinatari | Debitori civili non soggetti a fallimento (consumatori, professionisti, impr. ind., piccole società) in insolvenza conclamata. Anche i creditori possono richiedere l’apertura se il debitore è “manif. insolvente”. | Solo consumatori (persone fisiche non imprenditori) con debiti privati (anche promiscui). L’imprenditore individuale cessato può rientrare se l’insolvenza è di natura personale. | Debitori non consumatori (imprenditori individuali o società di persone/falliabili esonerati) con debiti limitati. Chi esercita impresa (sotto soglia) ma può chiudere attività o continuare. Consumatori esclusi. |
Tipologia piano | Liquidatorio puro. Vendita dei beni per pagare i creditori. Nessuna continuità aziendale. | Pagamento rateizzato. Piano di rimborso dilazionato (fino a 10 anni) con cancellazione finale. Il debitore mantiene i suoi beni (rispetto vitale) e paga i creditori sulle rate concordate, senza cedere patrimonio. | Due forme: se continuativa, il debitore propone di continuare l’attività con accordo di ristrutturazione; se liquidatorio, si vende il patrimonio (simile alla LC). |
Voto dei creditori | No voto. L’apertura avviene senza bisogno del consenso dei creditori, se i requisiti sono soddisfatti. I creditori seguono la procedura passivamente. | No voto. Il piano è depositato dal debitore e omologato dal tribunale senza assemblea dei creditori. Si parla di omologa in solido ad esito giudiziale. | Sì (per classi). I creditori ammessi sono divisi in almeno due classi (privilegiati/chirografari). Il piano è approvato se il 50%+ di ogni classe (e il 60% in valore) vota a favore. In caso di dissenso dell’Erario o INPS, si applica cram-down (art. 80 CCII) se obiettivamente ingiustificato. |
Effetti sul patrimonio del debitore | Spossessamento attenuato: il debitore perde disponibilità dei beni destinati alla liquidazione (consegna al liquidatore). Mantiene solo beni esenti (minimo vitale). | Nessun spossessamento: il debitore conserva il patrimonio, pagando i crediti con le rate. Solo i frutti destinati al pagamento sono vincolati al piano. | Se in continuità: il debitore conserva e gestisce l’azienda (sotto vigilanza). Se liquidatorio: avviene spossessamento e vendita dei beni come nella LC. |
Protezione creditori (sospensione misure) | Nel decreto di apertura si può sospendere per 8 mesi le azioni dei creditori anteriori (art. 78, c.2 lett. d) CCII). In ogni caso all’apertura tutte le azioni individuali sono bloccate (art. 270 CCII). | All’apertura si applica sospensione simile: anche qui, art. 78 CCII si applica analogamente (rispetto vitale preservato), salvo che il giudice non voglia accogliere specifica istanza di sospensione. | Nel concordato minore il decreto di apertura può sospendere le esecuzioni anteriori (art. 78 CCII), ma se non lo fa i creditori possono proseguire le azioni, rendendo più difficile l’esito positivo. |
Trattamento debiti fiscali | I crediti erariali sono ammessi al passivo come gli altri. Nessuna deroga: seguono l’ordine di priorità (prededucibili, privilegiati). Al termine i debiti fiscali residui sono estinti con l’esdebitazione. | L’Agenzia Entrate/INPS non votano (assenza assemblea), ma il piano deve rispettare il principio “non deteriore”: il giudice verifica che il trattamento fiscale non sia peggiore di altri crediti dello stesso grado. L’art. 88 CCII (transazione fiscale) si applica nei concordati (cfr. circ. AdE n.2/2017). | Simile al concordato preventivo (art. 88 CCII): è possibile inserire una transazione fiscale (art. 63 CCII) per rinegoziare debiti erariali e contributivi. In omologa i crediti prededucibili vanno al 100%, quelli privilegiati (anche erariali mobiliari) possono ricevere meno del 100% purché più favorevole rispetto alla LC. L’omologazione vincola anche l’Erario e l’INPS assenti. |
Durata e chiusura | Massimo 3 anni dall’apertura. Al termine (o a chiusura anticipata) il tribunale dichiara la chiusura e l’esdebitazione dei debiti residui (art. 282 CCII). | Fino a 10 anni (fino a 120 rate mensili). Al termine il piano produce esdebitazione delle rimanenze. | Fino a 3 anni; può durare meno. Se in continuità, il piano coincide con programmi di concordato tradizionale. All’esito (art. 80-81 CCII) produce cancellazione del debito rimanente per i creditori che hanno aderito. |
Tabella: confronto sintetico tra la liquidazione controllata e altri strumenti di sovraindebitamento. In sintesi: la LC è una procedura liquidatoria senza voto dei creditori, con spossessamento del debitore e cancellazione automatica dei debiti dopo 3 anni. Il piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti) è un accordo a rate senza alienazione dei beni, con omologa giudiziale senza assemblea (cancellazione al termine). Il concordato minore prevede voto delle classi e può essere di continuità o liquidatorio.
5. Pronunce giurisprudenziali rilevanti (aggiornamento giugno 2025)
- Cass. civ. 19.08.2024 n. 22914 (Sez. I): ha confermato che il privilegio processuale del creditore ipotecario (art. 41, co.2 TUB) resta applicabile anche in liquidazione controllata. La Corte ha interpretato l’art. 270 CCII (che rinvia all’art. 150, c.5 CCII) come estensivo alla clausola “salva diversa disposizione di legge”: pertanto il creditore fondiario può continuare le esecuzioni ipotecarie già avviate anche durante la LC. In tal senso, i crediti garantiti da ipoteca non perdono il privilegio (come del resto indicava l’art. 151 CCII richiamato), ma il creditore deve comunque usare l’attivo conferito al concorso. (Principio: il creditore fondiario può applicare il privilegio di rimborso anche nella LC.)
- Cass. civ. ord. 12.05.2025 n. 12395: stabilisce che il liquidatore in LC può sollevare in via incidentale la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) nei confronti di terzi danneggiati da atti del debitore, previa autorizzazione del giudice delegato. Con questa ordinanza la Cassazione allinea l’istituto della LC alla disciplina fallimentare: il liquidatore, quale organo di tutela dei creditori, ha legittimazione a far valere incidentalmente l’inefficacia di atti compiuti prima dell’apertura in frode a essi.
- Cass. civ. ord. 13.09.2024 n. 13667 (Sez. I): ha affermato che in LC si applica l’art. 150 CCII “salvo diversa disposizione di legge” nel senso che non impedisce automaticamente il proseguimento delle esecuzioni individuali; tuttavia, le azioni individuali vengono comunque bloccate dal generale divieto post-apertura (art. 270 CCII). In pratica, conferma la sospensione ma riconosce la validità delle prerogative speciali (privilegi) in concorso.
- Cass. civ. ord. 05.09.2024 n. 22337 (Sez. I): ha ribadito l’irrilevanza delle pronunce assembleari nell’ambito LC e che, diversamente dal concordato, i decreti di apertura o cessazione di LC non sono opponibili ai terzi se non trascritti agli uffici immobiliari o notificati (sul tema delle trascrizioni vedi Cass. 14403/2018 per liquidazione del patrimonio). In particolare, un’ordinanza di assegnazione pignoramento ante LC non produce effetti dopo l’apertura (Trib. Reggio Emilia 05.03.2025).
- Tribunali ordinari: recentemente molti tribunali si sono pronunciati su temi pratici. Ad esempio, il Trib. Siena 28.09.2023 n. 38 ha evidenziato che il debito minimo per l’accesso su istanza di terzi è di €50.000 (ex art. 268 CCII). Il Trib. Benevento 24.11.2023 n. 57 ha confermato che il privilegio processuale fondiario si esercita anche in LC, in linea con la Cassazione. Il Trib. Reggio Emilia 05.03.2025 (Sez. Parisoli) ha stabilito che i crediti futuri (es. quote di stipendio maturate dopo l’apertura) entrano nell’attivo della LC: il creditore pignorante titolare di eventuali quote di stipendio non può incassarle autonomamente ma partecipa alla procedura per l’eventuale riparto. In pratica, anche in LC si applica il principio del spossessamento dei flussi futuri (Cass. 1078/2017 esteso a LC).
- Corte Costituzionale 04.07.2024 n. 121: ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 144 e 146 DPR 115/2002 (spese di giustizia) nella parte in cui escludevano il patrocinio gratuito alla LC. La Consulta ha equiparato la LC alla liquidazione giudiziale sotto il profilo dell’assistenza legale a carico dello Stato, riconoscendo al liquidatore l’accesso automatico al gratuito patrocinio qualora il giudice delegato accerti l’assenza di attivo. In buona sostanza, il soggetto ammesso alla LC (anche persona fisica) può ottenere l’assistenza legale gratuita e la prenotazione a debito delle spese come avviene nel fallimento.
- Corte Costituzionale 22.05.2024 n. 6: ha respinto la questione di illegittimità dell’art. 142, c.2 CCII sollevata dai Tribunali (Arezzo e Genova) per la mancata previsione di un termine massimo esplicito. La Corte ha stabilito che il termine di 3 anni va considerato anche come termine minimo quando residuano creditori insoddisfatti, e che i liquidatori devono utilizzare tutto il triennio per perseguire il miglior soddisfacimento. In pratica, la durata della LC va parametrata al singolo caso (spese, soddisfacimento creditori, esdebitazione).
6. Simulazioni pratiche
Per chiarire l’applicazione concreta della LC, si propongono esempi di situazioni tipiche:
- Caso 1 – Debitore persona fisica senza attività (consumatore): Mario Rossi è un lavoratore dipendente precario con reddito annuo di 15.000 € e debiti complessivi di 50.000 € verso banca, fornitori e Agenzia delle Entrate. Non possiede auto o immobili, soltanto alcune ritenute fiscali mensili. In questa situazione, Mario può accedere alla LC in quanto consumatore sovraindebitato. Presenta al tribunale un ricorso con la documentazione dei crediti e delle sue buste paga; l’OCC verifica l’esistenza di un reddito pignorabile (circa 1/5 di stipendio) che costituirà l’attivo. Al decreto di apertura, Mario consegna al liquidatore le ultime buste paga, e il giudice blocca le esecuzioni in corso (ad es. un pignoramento stipendio già avviato). Durante la procedura il liquidatore incamera mensilmente la quota pignorabile, versa le spese prededucibili e i crediti privilegiati (es. INPS), e infine riparte quanto resta ai creditori privi di privilegio. Dopo 3 anni (termine massimo), Mario ottiene la chiusura della LC e vede cancellati tutti i debiti residuali (compresi eventuali residui fiscali) per effetto dell’esdebitazione automatica (art. 282 CCII). In sostanza, pagherà circa 20.000 € in tre anni (sopravvivendo col rimanente del suo reddito) e sarà liberato legalmente dai restanti 30.000 €.
- Caso 2 – Imprenditore individuale sotto soglia: Giulia Bianchi gestisce un piccolo negozio di piante (ricavi modesti) ed è debitrice verso vari fornitori per 80.000 €. Le sue disponibilità (arredi e attrezzature) valgono circa 20.000 €. Giulia rientra tra i soggetti non fallibili (ricavi annui < soglia fallimento). Ha pertanto due possibili soluzioni di composizione: il concordato minore (art. 74 ss. CCII) o la LC. Se Giulia opta per il concordato minore in continuità, dovrà proporre ai creditori un piano di ristrutturazione pluriennale (senza cedere l’attività) e ottenere l’approvazione delle classi di creditori (50% per classe, 60% in valore). Tale piano potrebbe permetterle di mantenere l’attività in funzione mentre paga rate. In alternativa, con la liquidazione controllata Giulia consegnerebbe gli arredi e ogni attivo a un liquidatore per le vendite (negoziando anche debiti residui), conservando solo il necessario per gestire l’attività residua (ossia le piante). In LC i creditori non votano; il giudice decide l’apertura se i requisiti (sovraindebitamento, piano fattibile) sono soddisfatti. Se Giulia non ha prospettive di rilancio, la LC potrebbe essere preferibile in termini di semplicità (nessuna assemblea) e portare comunque all’esdebitazione dopo 3 anni. Confrontando: il concordato minore offre la continuità aziendale, ma richiede l’accordo dei creditori (non sempre facile) e rischia il fallimento della proposta se i creditori non approvano; la liquidazione controllata spazza via i debiti entro tre anni, ma deve liquidare gli attivi e interrompe l’attività commerciale, con il vantaggio di cancellare i debiti residui. Per Giulia, la scelta dipenderà dalla fattibilità del piano e dalla disponibilità dei creditori a concordare le rate.
- Caso 3 – Ex-imprenditore individuale: Luca Verdi ha cessato l’attività di falegnameria 2 anni fa (ha chiuso l’azienda) ma è rimasto con debiti personali e professionali residui per 70.000 €. Attualmente Luca vive grazie alla pensione di invalidità di 8.000 €/anno. A questo punto, Luca non è più imprenditore attivo: rientra quindi nella categoria del consumatore secondo la nuova formulazione del CCII. Può considerare la ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) oppure la LC. Con il piano del consumatore (art. 66 ss. CCII) Luca propone al tribunale un piano di pagamento rateizzato (fino a 10 anni), mantenendo casa e beni personali minimi; non occorre voto dei creditori, ma il giudice valuta la fattibilità economica. La giurisprudenza (Trib. Napoli Nord 12.11.2022) ha chiarito che se Luca ha assunto in passato debiti “promiscui” legati anche alla vecchia impresa, può comunque accedere a questo piano purché l’insolvenza sia dovuta a spese personali e lui non eserciti più l’attività imprenditoriale. In alternativa, Luca potrebbe accedere alla liquidazione controllata come consumatore (come nel caso di Mario), specie se non gli interessa mantenere i beni e vuole una soluzione in 3 anni anziché fino a 10 anni. Con la LC, il liquidatore incamera i suoi redditi pensionistici e vende eventuali beni rimasti (es. un’automobile usata), ripagando i creditori. Al termine Luca otterrebbe l’esdebitazione di tutto il residuo, in via di regola anche dei debiti fiscali.
7. Domande frequenti del debitore (FAQ)
D: Chi può beneficiare della liquidazione controllata?
R: Possono chiederla i debitori in sovraindebitamento non fallibili (persone fisiche consumatori, professionisti, piccoli imprenditori di persone o capitali, start-up, imprese agricole, ex-imprenditori). In alternativa, anche un creditore (es. Agenzia Entrate) può istituirla se il debitore è “manif. insolvente” e non ha proposto soluzioni. Non possono accedervi debitori soggetti a fallimento o in altre procedure obbligatorie (fallimento, liquidazione coatta, concordato fallimentare).
D: Quali sono i vantaggi per il debitore?
R: Il principale vantaggio è l’esdebitazione finale: trascorsi al massimo 3 anni (o alla chiusura della procedura) tutti i debiti residui sono cancellati. Il debitore non perderà mai il minimo vitale (viene escluso dallo spossessamento) e manterrà il diritto di vivere. Durante la LC conserva libertà di ordinaria amministrazione (può lavorare, incassare il proprio stipendio) con l’unica limitazione del pignoramento della quota consentita. L’assistenza legale può essere gratuita se il suo reddito è basso (C. Cost. 121/2024). Inoltre, la LC non richiede l’accordo dei creditori: se i requisiti sono soddisfatti, il giudice apre la procedura di sua iniziativa.
D: Quali debiti non posso escludere?
R: In linea di principio tutti i debiti anteriori all’apertura, compresi quelli tributari e contributivi, rientrano nell’accordo. Dopo l’esdebitazione, tutti i creditori parificati vengono liberati (anche Erario e INPS), tranne pochi eccezionali vincoli personali (es. se ottenuto il gratuito patrocinio, il debitore resta obbligato ai minimi legali per 5 anni). Se il giudice dovesse ravvisare malafede (evasione fiscale grave, condotte fraudolente), potrebbe negare l’esdebitazione.
D: Devo vendere casa e beni per forza?
R: Nel decreto di apertura il tribunale può limitare i beni soggetti a liquidazione: quelli imprescindibili (casa, beni familiari, attrezzi di lavoro di valore limitato) possono essere dichiarati esenti. Di solito il liquidatore mira a vendere solo beni di valore (auto, altro immobile, ecc.). La casa principale non può essere pignorata se il debitore l’ha indicata come dimora familiare stabile. Tuttavia, se ci sono beni notevoli, saranno utilizzati per ripagare i creditori.
D: Devo comunque pagare qualcosa ogni mese?
R: Solo se si dispone di un reddito pignorabile: il liquidatore può trattenere una quota dello stipendio o della pensione (es. 1/5). Tutto ciò viene usato per il riparto con i creditori. Se il debitore è senza reddito, non effettua pagamenti mensili ma la procedura si basa solo sui beni liquidati. Non è previsto alcun pagamento aggiuntivo fuori dalla procedura.
D: Come interagisco con i creditori?
R: Dopo l’apertura, tutti i creditori ammessi al passivo possono insinuare il proprio credito. Non si tiene assemblea né c’è voto di approvazione del piano: i creditori sono parte passiva. Possono fare opposizioni formali allo stato passivo e monitorare la liquidazione. Se un creditore vuole revocare l’ammissione al passivo di un altro, può chiedere verifica, ma resta al contempo vincolato ai riparti decisi. In ogni caso, il liquidatore agisce nell’interesse collettivo dei creditori.
D: Cosa succede se fallisco di pagare i creditori durante la LC?
R: Non si parla di “fallimento” del debitore nel senso tradizionale. Se il liquidatore incamera un attivo insufficiente a soddisfare tutti, i creditori semplicemente non sono soddisfatti al 100%. Dopo il periodo di 3 anni, il debitore diventa esdebitato anche se alcuni creditori rimangono parzialmente insoddisfatti. L’importante è che il debitore non sia meritevole di esclusione (cioè non abbia agito fraudolentemente). Non c’è “revoca” della procedura per inadempimento; al contrario, l’obiettivo della LC è proprio ottenere l’esdebitazione, quindi il debitore non paga rate “da solo” ma partecipa alla ripartizione dell’attivo.
D: È meglio la liquidazione controllata o un piano del consumatore?
R: Dipende dalle circostanze. Il piano del consumatore (ora ristrutturazione consumatore) prevede il mantenimento del patrimonio e pagamenti rateali per lungo termine (fino a 10 anni) senza cedere i beni. È indicato se il debitore vuole conservare l’attività o i beni e riesce a produrre un reddito sufficiente per rispettare le rate. La LC, invece, richiede la vendita dei beni, ma si conclude in tempi certi (3 anni) con cancellazione più rapida dei debiti. Se non si dispone di redditi costanti o di un’attività da mantenere, la LC può essere più efficiente: elimina i debiti e permette un nuovo inizio. Il giudice può indirizzare verso una soluzione o l’altra valutando il caso concreto.
8. Fonti normative e giurisprudenziali
- Legislazione: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in particolare artt. 268-277 CCII, nonché art. 65-69 e 282 CCII); D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 (decreti correttivi CCII, modifiche alla durata e alle istanze in LC); DPR 115/2002 (spese di giustizia, artt. 144-146, per il patrocinio gratuito).
- Costituzionale: Corte Cost. sent. 121/2024 (patrocinio gratuito in liquidazione controllata); Corte Cost. sent. 6/2024 (termine minimo triennale per il soddisfacimento dei creditori).
- Cassazione: Ord. Cass. 12395/2025 (liquidatore e revocatorie); Cass. 22914/2024 (creditore fondiario mantiene privilegio in LC); ord. Cass. 14403/2018 (effetti di incarichi e liquidazioni contabili in sovraindebitamento) e altre pronunce sulla trascrivibilità dei decreti.
- Tribunali: Tribunale di Reggio Emilia 5.3.2025 (inesigibilità dell’assegnazione post-apertura); Trib. Siena 28.9.2023 n.38 (debito minimo 50.000 € per creditore istante); Trib. Napoli Nord 12.11.2022 n.28342 (ristrutturazione debiti consumatore con ex imprenditore); Trib. Benevento 24.11.2023 n.57 (esercizio privilegi in LC), Trib. Torre Annunziata 14.3.2023 (confermato privilegio processuale), Trib. Firenze 7.1.2025 (concordato minore – crediti erariali in pari livello), Trib. Bari 9.2.2023 (autorizzazione liquidazione controllata da parte di creditore pubblico).
- Altri strumenti normativi: Legge 27/1/2012 n. 3 (disciplina del sovraindebitamento ante-CCII); art. 63 CCII (transazione fiscale nei concordati), artt. 66-68 CCII (ristrutturazione consumatore); artt. 74-80 CCII (concordato minore); Codice Civile (atti di disposizione; azioni revocatorie art. 64-67 c.p.c.); TUB art. 41 (privilegio processuale).
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✔️ Difensore di consumatori, ex imprenditori e pensionati sovraindebitati
✔️ Consulente per le soluzioni più rapide, economiche e sostenibili
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Conclusione
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