Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale e vuoi contestarla, ma ti stai chiedendo come funziona oggi il processo tributario? Serve ancora recarsi in Commissione? Serve l’avvocato? È tutto online?
Il processo tributario telematico (PTT) è oggi la modalità ordinaria per presentare ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli altri enti impositori. È digitale, obbligatorio e con regole ben precise, ma può diventare una risorsa concreta per difendersi, se usato con strategia.
Vediamo insieme come funziona il processo tributario telematico, cosa serve per avviarlo e come possiamo aiutarti a gestirlo nel modo più efficace.
Cos’è il processo tributario telematico?
È il sistema digitale attraverso cui si svolge tutto il contenzioso tributario: dal deposito del ricorso fino alla pubblicazione della sentenza. Ogni atto viene caricato su una piattaforma informatica gestita dal MEF, chiamata SIGIT, e le comunicazioni avvengono tramite PEC.
È obbligatorio?
Sì, per i ricorsi depositati dal contribuente a partire dal 1° luglio 2023, il deposito degli atti è solo telematico. Non è più possibile utilizzare il formato cartaceo, a meno di rare eccezioni (es. malfunzionamenti o soggetti non obbligati alla PEC).
Chi può accedere e come?
Il contribuente può agire in proprio (se la controversia è sotto i 3.000 euro), ma nella maggior parte dei casi è necessaria l’assistenza di un avvocato o di un professionista abilitato (commercialista, tributarista, consulente del lavoro).
Il difensore si registra sulla piattaforma SIGIT, utilizza la firma digitale per depositare gli atti e riceve tutte le notifiche tramite PEC.
Quali sono i passaggi principali?
- Deposito del ricorso entro 60 giorni dall’atto impugnato;
- Notifica all’Agenzia o all’ente impositore (di solito tramite PEC);
- Costituzione in giudizio con deposito della prova di notifica e degli allegati;
- Deposito delle controdeduzioni da parte dell’ente;
- Udienza da remoto (in videoconferenza) o in presenza, se richiesta;
- Decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Come si partecipa all’udienza?
Oggi, nella maggior parte dei casi, l’udienza si svolge da remoto, con collegamento video tramite un link fornito dalla segreteria. Le parti possono inviare memorie, controdeduzioni e documenti in formato elettronico fino a pochi giorni prima dell’udienza.
Cosa succede dopo la sentenza?
La sentenza viene depositata sempre sulla piattaforma e notificata via PEC. Da quel momento, decorrono i termini per eventuale appello, che dovrà essere anch’esso gestito telematicamente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – ti spiega come funziona il processo tributario telematico, quali errori evitare e come possiamo affiancarti in ogni fase.
Hai ricevuto un accertamento o una cartella esattoriale e vuoi difenderti in giudizio?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti spiegheremo come presentare correttamente il ricorso telematico, difenderemo la tua posizione davanti alla Corte tributaria e ti guideremo verso la soluzione più efficace per annullare o ridurre il debito.
Processo tributario telematico: come funziona
Il processo tributario telematico (PTT) è la procedura digitale obbligatoria per introdurre e gestire i giudizi in materia tributaria in Italia. Dal 1° luglio 2019, per effetto del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136), tutti i ricorsi e gli appelli notificati a partire da quella data devono essere depositati telematicamente. L’unico caso in cui è ammesso il deposito cartaceo è quello del contribuente “sprovvisto di assistenza tecnica” (cioè senza difensore abilitato) che impugni atti di valore non superiore a €3.000. Dal 2 settembre 2024, per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (delega fiscale di fine anno), anche queste piccole controversie dovranno svolgersi in via telematica. Il PTT richiede l’utilizzo di strumenti informatici: connessione internet, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), firma digitale di tipo CAdES o PAdES e software dedicato alla produzione di atti in formato PDF/A. Le regole tecniche per l’impiego degli strumenti telematici sono stabilite dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 (attuativo dell’art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e dal D.M. 4 agosto 2015, che definiscono formati e modalità di deposito. Il D.M. 4 agosto 2015 è stato aggiornato dal D.M. 21 aprile 2023 (in vigore dal 15 maggio 2023) per semplificare il deposito degli allegati, eliminando l’obbligo di firma digitale sui documenti allegati.
Strumenti necessari per il PTT
Per depositare atti telematicamente è necessario:
- Posta elettronica certificata (PEC): ogni parte comunica tramite un indirizzo PEC (eletto come “domicilio digitale” nel ricorso o nel primo atto difensivo). La notifica del ricorso alla controparte (es. all’Amministrazione finanziaria) va fatta esclusivamente via PEC. L’indirizzo PEC va dichiarato nell’atto introduttivo ed equivale all’elezione di domicilio digitale.
- Firma digitale: il ricorso introduttivo (atto “nativo digitale”) deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata (CAdES o PAdES). Il file risultante deve avere estensione “.pdf.p7m”. Dal 2023 il sistema PTT riconosce anche la firma PAdES, ma in ogni caso l’atto introduttivo deve riportare la firma digitale dell’avvocato (o della parte).
- Formato PDF/A: il ricorso (atto introduttivo) deve essere redatto in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, senza macro o campi attivi, generato con software compatibili (non semplice scansione). Gli allegati (ad esempio documenti probatori) possono essere PDF, TIFF (300 dpi, bianco/nero, compressione CCITT Group IV) o altri formati ammessi (es. .tiff). In passato anche gli allegati dovevano essere firmati digitalmente, ma il nuovo decreto del 2023 ha eliminato l’obbligo di firma sugli allegati (ora è sufficiente che il depositante indichi che sono stati inoltrati, e il sistema genera una “nota di deposito documenti”).
- Limiti tecnici: ogni documento inviato via PTT non deve superare i 10 MB e si possono trasmettere al massimo 50 file per singolo invio. Durante il caricamento il portale effettua controlli sui formati, dimensioni e integrità dei file.
- Registrazione al sistema PTT: l’avvocato o il professionista delegato deve registrarsi presso il portale SIGIT-PTT del Ministero dell’Economia e delle Finanze, creando le proprie credenziali e inserendo i dati delle parti. Solo così si ottiene l’accesso per effettuare depositi telematici.
In sintesi, il PTT richiede computer e connessione, un indirizzo PEC valido (iscritto nell’elenco pubblico IPA), un dispositivo per la firma digitale e padronanza di software che generino documenti PDF/A sottoscritti. In mancanza di PEC o firma, non si può procedere all’impugnazione telematica (rimane l’alternativa del ricorso analogico solo nei casi eccezionali ammessi dalla legge).
Come si presenta un ricorso telematico
Il ricorso tributario telematico si presenta in due momenti contemporanei:
- Notifica alla controparte: il contribuente (o chi impugna) deve notificare l’atto introduttivo (ricorso) all’ente impositore (ad es. Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) tramite PEC. Va utilizzata l’ultima PEC dichiarata dall’amministrazione (reperibile nei pubblici elenchi IPA); la notifica avviene con invio del PDF firmato come allegato al messaggio PEC. Dall’8 giugno 2023 (Cass. ord. 16189/2023) è chiaro che la prova della notifica via PEC si dà depositando in formato telematico il messaggio originale ricevuto (file .eml o .msg) con le ricevute di accettazione e consegna. Se per qualche motivo non è possibile depositare tali file, si può stampare analogicamente il contenuto della PEC con le ricevute e attestare conformità. La Cassazione ha stabilito che la violazione delle regole tecniche di notifica telematica determina nullità della notifica (vizio sanabile) e non la sua completa inesistenza.
- Deposito presso il giudice tributario: contestualmente (o immediatamente dopo) alla notifica si provvede a depositare telematicamente il ricorso presso la Commissione Tributaria competente tramite il portale SIGIT. Nel portale si crea un “deposito telematico” allegando il file .pdf.p7m del ricorso e gli allegati (documenti, procura speciale ecc.), e inserendo i dati del procedimento (numero di ruolo, ente resistente, ecc.). Il sistema richiede anche la prova del pagamento del contributo unificato (f24 PA telematico o altro canale telematico). Una volta completato il deposito, il sistema rilascia la Nota di iscrizione a ruolo (NIR), che certifica data e ora del deposito telematico. In tal modo la costituzione in giudizio del ricorrente si perfeziona “ex lege” con il deposito telematico del ricorso debitamente notificato via PEC. Se il ricorso non è depositato tramite SIGIT entro i termini, è inammissibile.
Tutte le successive comunicazioni ufficiali (cartelle, sentenze, notifiche di udienza) saranno scambiate via PEC tra le parti e il collegio, sempre attraverso il sistema telematico. Le parti devono quindi vigilare sulla casella PEC iscritta in ruolo e scaricare regolarmente documenti e comunicati.
Requisiti formali di ricorso e allegati
Il D.M. 4 agosto 2015, art. 10, prescrive in dettaglio come devono essere strutturati i file telematici. Riassumiamo i principali requisiti:
- Ricorso introduttivo (atto principale):
- Deve essere redatto in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b (formato di archiviazione non modificabile).
- Non possono esserci elementi attivi: niente macro, campi compilabili, script, firmatari multipli non validati, ecc. Il contenuto deve essere generato “nativamente” o attraverso software dedicati (ad es. compositori di atti).
- Deve essere sottoscritto con firma digitale (CAdES/PAdES) da parte dell’avvocato o del contribuente (se difeso personalmente). In pratica il file avrà estensione “.pdf.p7m”. La firma digitale sul ricorso è obbligatoria: l’assenza di firma sull’originale informatico rende il ricorso nullo e inammissibile (Cass. 14338/2017), a meno che non si dimostri in altro modo l’autenticità e paternità dell’atto.
- Documenti allegati (attuati e corrispondenze):
- Si possono allegare documenti scansionati o in formato elettronico. Sono ammessi PDF, TIFF, JPEG e formati standard non modificabili, solitamente in bianco e nero e 300 dpi.
- Fino al 2023 gli allegati dovevano anch’essi essere firmati digitalmente. Dal 2023 il D.M. 21 aprile 2023 ha eliminato tale obbligo: ora il sistema PTT consente di caricare allegati non firmati, generando una “nota di deposito documenti” che attesta il contenuto. Tuttavia, anche sugli allegati si applicano controlli tecnici (ad esempio integrità e dimensione).
- Ogni allegato non deve superare 10 MB e complessivamente non si possono inviare più di 50 file per singola operazione di deposito. Superati tali limiti il portale rifiuta il caricamento.
In sintesi, il ricorso deve essere un PDF/A firmato (.pdf.p7m) e gli allegati file “puliti” (senza virus o macro) nelle dimensioni consentite. Per agevolare questi requisiti esistono vari software giuridici che generano automaticamente i PDF/A e li firmano, riducendo al minimo gli errori.
Notifiche via PEC e prova di notifica
Nel PTT la notifica dei provvedimenti (ricorso, sentenza, ordinanza, ecc.) avviene sempre tramite PEC. L’art. 16-bis, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che “le comunicazioni” (e le notificazioni) tra le parti possono essere fatte anche mediante PEC. In particolare:
- Domicilio digitale: l’indirizzo PEC dell’avvocato (o della parte) indicato nel ricorso vale come domicilio eletto. La notifica si perfeziona con la ricezione del messaggio PEC nell’account digitale della parte o del suo difensore.
- Notifica del ricorso: il ricorrente deve inviare il PDF del ricorso come allegato PEC al legale dell’ente impositore o all’ufficio competente, entro il termine di proposizione. Subito dopo, deve depositare copia del ricorso in Commissione tramite SIGIT.
- Prova della notifica: per provare la notifica è necessario depositare anche le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC. Dal 2023 è stato chiarito dalla Cassazione (ordinanza n. 16189/2023) che la prova valida della notifica telematica è data dal file “.eml” o “.msg” originale del messaggio PEC (e relative ricevute) caricato nel processo telematico. Senza queste, la notifica è nulla (non inesistente) e può essere sanata con una nuova notificazione o tramite rimessione in termini se riconosciuto il difetto formale. In pratica, l’avvocato conserva e deposita in tribunale la PEC ricevuta dall’ufficio per dimostrare esattamente cosa è stato notificato e quando.
- Effetti giuridici: la regolarità delle notifiche incide sul decorso dei termini. Se manca la regolare notifica telematica del ricorso (o di un atto successivo) e non si può sanare il vizio, l’atto si considera inesistente (Cass. 14916/2016). Nel caso del ricorso iniziale, l’inesistenza della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso stessa se è decorso il termine utile. Tuttavia la giurisprudenza prevalente (Cass. 8 giugno 2023 n.16189) preferisce considerare la notifica telematica nulla ma sanabile se raggiunge comunque lo scopo (per esempio, qualora l’atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario).
Termini e scadenze
Nel PTT, come nel processo tributario tradizionale, i termini processuali seguono le regole del codice tributarista (D.Lgs. 546/1992) e del codice di procedura civile (per analogia). In particolare:
- Termine per proporre il ricorso: il contribuente deve depositare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992). Se l’atto impugnato è il silenzio-rigetto su istanza di rimborso o autotutela, il termine è di 90 giorni dalla scadenza del termine di risposta. I termini sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (L. 742/1969), quindi, se il sessantesimo giorno cade in tale periodo, esso riprenderà il 1° settembre.
- Costituzione del resistente: l’Amministrazione finanziaria (o ente resistente) deve costituirsi mediante deposito del controricorso entro 60 giorni dalla notifica del ricorso. Anche questo deposito avviene telematicamente (invio PEC e SIGIT).
- Appello: la parte soccombente (in genere l’Ente impositore, ma non solo) può impugnare la sentenza di primo grado entro 60 giorni dalla sua notificazione. Anche l’appello deve essere notificato via PEC (all’indirizzo digitale del soccombente di primo grado) e depositato tramite PTT. Di nuovo, il fascicolo di primo grado viene trasmesso telematicamente al giudice d’appello tramite SIGIT.
- Termini Cassazione: per i giudizi tributari, dall’entrata in vigore del D.L. 24 agosto 2021, n. 117 (Decreto Sostegni-bis) il termine per il ricorso per cassazione è di 90 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado. L’obbligo di deposito telematico è esteso anche alla Cassazione, e un recente orientamento stabilisce che il ricorso nativo digitale per Cassazione senza firma digitale è inammissibile (Cass. 14338/2017) salvo casi di recuperabilità.
- Sospensioni e rinnovazioni: in caso di nullità della notifica o altri vizi formali, è possibile chiedere la rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) oppure ottenere la “rinnovazione” della notifica dell’atto introduttivo (art. 162 c.p.c.) per salvare il giudizio, come riconosciuto anche in giurisprudenza tributaria (Cass. Sez. Un. 18/12/2018, n. 32725).
Riepilogo obblighi in base al valore della lite
Negli ultimi anni la normativa ha precisato chi deve utilizzare il PTT e in quali casi. Un utile riepilogo può essere così sintetizzato:
- Controversie con valore > €3.000: sin dal 1° luglio 2019 tutte le cause superiori a €3.000, sia in primo grado che in appello, devono obbligatoriamente seguire il PTT (ricorso notificato e depositato telematicamente).
- Controversie con valore ≤ €3.000:
- Fino al 2 settembre 2024: se il contribuente non ha un difensore abilitato (agisce in proprio), può presentare il ricorso anche analogicamente (senza avvocato, con consegna presso la segreteria). In tal caso le notifiche si fanno secondo le regole ordinarie (es. notifica cartacea). Se invece il ricorso è assistito da avvocato o sono presenti consulenti tecnici, vale l’obbligo telematico anche per lite fino a €3.000.
- Dal 2 settembre 2024: la legge delega (D.Lgs. 220/2023) ha imposto l’obbligo PTT per tutti i giudizi, senza più eccezioni legate al valore o alla presenza di avvocato. Anche le liti minori devono essere notificate e depositate telematicamente. Il testo legislativo stabilisce infatti che dal 2/9/2024 “le parti… notificano e depositano gli atti processuali… esclusivamente con modalità telematiche”. In pratica, la soglia dei €3.000 non consente più l’analogia dopo tale data.
Questo significa che il contribuente/debitore deve sempre dotarsi di difensore (se litigioso) e strumenti digitali per impugnare o difendersi, qualunque sia l’importo della controversia.
Vantaggi operativi del fascicolo telematico
Il PTT ha introdotto il fascicolo telematico d’ufficio: tutti gli atti depositati al primo grado (ricorso, controricorso, memorie, sentenze) confluiscono automaticamente nel fascicolo informatico del giudizio. Un recente principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 3005/2024) precisa che, in appello, le parti non devono ridepositare gli stessi documenti già prodotti in primo grado. In altre parole, gli atti acquisiti telematicamente in primo grado restano disponibili per il collegio del gravame senza necessità di un nuovo deposito. Questo evita duplicazioni inutili. I giudici di appello saranno tenuti a esaminare anche quei documenti trasmessi d’ufficio dal S.I.Gi.T..
Dal punto di vista pratico del debitore, il fascicolo informatico semplifica la procedura: un documento caricato una volta (ad esempio il ricorso in primo grado) non va ripresentato. Allo stesso modo, notifiche e atti del giudice (delibere, sentenze) vengono pubblicati direttamente nel portale PTT e generano avvisi automatizzati via PEC alle parti, consentendo un accesso diretto al fascicolo telematico.
Eccezioni procedurali e vizi formali
Nella difesa tributaria è fondamentale far valere tempestivamente eventuali eccezioni procedurali. Ecco alcune previsioni rilevanti nell’ambito PTT:
- Nullità della notifica o del deposito: come visto, la Cassazione ha chiarito che errori formali nella notifica PEC o nel deposito telematico (es. assenza di firma digitale) costituiscono nullità sanabili. Ciò significa che, se il difetto viene scoperto in appello o Cassazione, il giudice potrà ordinare di sanare l’atto (ad es. ri-notificare o ri-depositare) con rimessione in termini. Se però il termine per proporre il ricorso è scaduto, l’atto diventa inesistente e il ricorso è inammissibile. Ad esempio, se il ricorso è stato notificato via PEC ma il file PDF ricevuto non riporta firma digitale su nessuna copia, allora il ricorso è privo del requisito fondamentale di atto introduttivo e viene dichiarato inammissibile. Se invece la firma manca solo sulla copia notificata ma è presente sulla copia depositata in Commissione, secondo la giurisprudenza (Cass. 20906/2015) il vizio può essere sanato (il ricorso resta valido).
- Vizi dei formati: se il ricorso non è in PDF/A o contiene elementi non ammessi, il deposito potrebbe essere rifiutato dal sistema (blocco tecnico) oppure dichiarato nullo. Ad esempio, Cass. 15/03/2024 n. 10226 ha ribadito che l’uso del formato sbagliato o l’assenza di firma digitale rende il ricorso inammissibile per difetto di forma. Il consulente deve pertanto controllare attentamente i requisiti tecnici (formato e firma) prima dell’invio.
- Mancata replica automatica: se un atto (ricorso, controricorso, memoria) non viene depositato ma avrebbe dovuto, non si potrà richiederne automatica ammissione in giudizio. Tuttavia, la possibilità di rimessione in termini può essere evocata se il mancato deposito è dovuto a ragione seriamente ostativa.
- Impugnazione di provvedimenti interni: il PTT prevede che tutti gli scambi tra giudice e parti avvengano telematicamente. Se il giudice emette ordinanze o ammette/revoca mezzi istruttori, la notifica di tali provvedimenti avviene via PEC. In caso di mancata conoscenza di un atto (es. ordinanza di deposito di documenti), la parte può sollevare eccezione, ma l’aspettativa è di controllo continuo sulle PEC e sul portale.
In generale, la dottrina e la giurisprudenza consigliano di verificare sempre la correttezza formale di ogni fase telematica: provare le notifiche (depositare ricevute PEC), controllare la corretta generazione della busta telematica, e utilizzare soluzioni tecniche certificate. In caso di problemi tecnici sfuggiti al controllo, si potrà invocare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo) se dimostrato che l’errore non ha pregiudicato l’atto sostanziale. Ad esempio, se un PEC di notifica giunge anche se con qualche errore di forma, la Cassazione tende a convalidare la notificazione se ha comunque raggiunto il destinatario.
Domande frequenti (Q&A)
1. Chi deve usare il processo tributario telematico?
Dal 1° luglio 2019 tutti coloro che impugnano atti tributari (anche enti locali o società) devono notificare e depositare ricorsi/appelli tramite PTT, a pena di inammissibilità. L’eccezione riguarda solo i contribuenti che scelgono di stare in giudizio senza avvocato per contenziosi fino a €3.000: in tal caso, prima del 2/9/2024 potevano usare ancora l’analogo. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023 (2 settembre 2024), anche questa categoria deve ricorrere telematicamente.
2. Quali termini valgono nel PTT?
I termini ordinari del codice tributario continuano a valere: il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (art.21, D.Lgs. 546/1992). Se si è in regime di silenzio-rigetto su una richiesta di rimborso, il termine è di 90 giorni dall’istanza. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Analogamente, l’appello va depositato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Per la Cassazione il termine è 90 giorni (entrato in vigore col Decreto Sostegni-bis), e anche in sede di legittimità vale il deposito telematico con PEC (Cass. ord. 20/04/2023 n. 10689).
3. Il ricorso deve essere firmato digitalmente?
Sì. Ogni atto introduttivo (ricorso o atto di appello) redatto in forma digitale deve recare la firma elettronica qualificata dell’avvocato o del difensore. La firma garantisce l’autenticità e ha valore di sottoscrizione autografa (d.lgs. 82/2005). La giurisprudenza è chiara: un ricorso con firma digitale mancante sull’originale informatico è privo del requisito essenziale di “atto introduttivo” e, se non sanato, porta all’inammissibilità. Le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 6477/2024) hanno ulteriormente chiarito che, nel ricorso per Cassazione nativo digitale, l’assenza di firma digitale di regola produce nullità, sebbene possa essere superata dimostrando comunque la paternità certa dell’atto.
4. In che formato devono essere i file inviati?
Il ricorso e gli atti del giudizio devono essere in PDF/A (formato archiviazione) senza componenti attivi. Il ricorso originale viene firmato digitalmente e diventa un file “.pdf.p7m”. Gli allegati possono essere PDF, file di immagine tiff/jpeg, purché rispettino le prescrizioni tecniche (ad esempio TIFF 300 dpi in bianco e nero). Dopo il 2023 è possibile caricare allegati anche senza firma; tuttavia il portale effettua controlli sui formati e sulla dimensione (max 10 MB per file, max 50 file per invio).
5. Come si dimostra la notifica via PEC?
Oltre al file di testo della PEC, deve essere depositato il file .eml originale del messaggio PEC (o .msg), contenente la ricevuta di accettazione (firmata digitalmente da un certificatore) e la ricevuta di consegna (firmata dal server destinatario). Questi file costituiscono prova certa di cosa è stato notificato e quando. Se tali ricevute non vengono depositate, la notifica è nulla. In casi eccezionali (illegibilità dei file), si può ricorrere a copia analogica attestata di conformità.
6. Devo depositare di nuovo gli stessi documenti in appello?
No. I documenti già depositati in primo grado restano acquisiti nel fascicolo telematico d’ufficio. La Cassazione (ordinanza 3005/2024) ha stabilito che, nell’appello, le parti non sono tenute a ridepositare quei documenti già trasmessi telematicamente al primo grado. Il giudice d’appello troverà nel fascicolo le copie informatiche di tutti gli atti di primo grado, anche quelli analogici con attestazione. Si evitano così duplicazioni: gli atti di parte del primo grado “risultano definitivamente acquisiti al fascicolo d’ufficio” e devono essere esaminati dal collegio anche se non ricompaiono in un nuovo deposito.
7. Cosa succede se sbaglio un deposito?
Se un deposito telematico va a buon fine ma l’atto risultante presenta vizi formali (es. mancanza di firma, PDF sbagliato), il giudice potrà sollevare d’ufficio o su istanza l’inammissibilità/nullità dell’atto. Di norma questi vizi sono sanabili: ad esempio la nullità può essere sanata con rinnovazione del termine o rimessione. Se invece il deposito tecnico fallisce (es. portale non consegna la NIR), si deve riprovare subito a depositare nei termini. In caso di problemi gravi occorre documentare subito l’accaduto e chiedere con urgenza una proroga o remissione in termini.
8. Le notifiche nel PTT sono diverse da quelle del processo civile?
Sì. Nel processo tributario non esistono notificazioni “per pubblici proclami” come nel civile: tutto avviene via PEC o (eccezionalmente) tramite consegna analogica in Commissione. Non è prevista la c.d. “relazione di notificazione” da parte del difensore. Tuttavia si applicano i principi generali del codice civile-procedura: ad esempio la notifica PEC si perfeziona solo con l’effettiva consegna (ricevuta “avvenuta consegna”) al legale digitale della controparte.
9. Quali mezzi di difesa sono previsti nel PTT?
Tutti gli strumenti ordinari restano validi: opposizione all’esecuzione, revocazione, reclami agli organi di rilievo tributario, ecc. Vanno semplicemente esercitati con la formula telematica. Ad es., se si eccepisce un vizio di notifica di un avviso di pagamento, lo si scrive nelle memorie telematiche. La cosa importante è rispettare sempre i termini brevi del rito tributario e conservare tutta la documentazione (ricevute PEC, pagamenti, ecc.) in formato digitale. La partecipazione a eventuali mediazioni tributarie (oggi abrogate per molti casi) o conciliazioni parziali viene gestita preliminarmente ma, una volta che si entra in giudizio, tutto passa in PTT.
10. Esempio pratico di un ricorso telematico
Tizio, impresa individuale, riceve il 10 giugno 2025 un avviso di accertamento per €10.000. Decide di impugnare. Scade il 60° giorno utile il 9 agosto 2025 (escluse le sospensioni). Il suo avvocato:
- Controlla di essere registrato al portale PTT (SIGIT) e di avere PEC attiva.
- Redige il ricorso con un word processor, lo converte in PDF/A, lo firma digitalmente (salvando “ricorso.pdf.p7m”).
- Prepara gli allegati (estratti contabili, dichiarazioni): li scansiona in PDF e (facoltativamente) li firma o registra la produzione nel software.
- Paga il contributo unificato telematicamente (bonifico o F24 PA).
- Invia il medesimo giorno il ricorso firmato via PEC all’Agenzia delle Entrate (indirizzo PEC ufficiale dell’Agenzia).
- Subito dopo, fa il deposito telematico nel portale: carica il ricorso firmato, tutti gli allegati, la procura del difensore e la ricevuta di pagamento.
- Ottiene la ricevuta NIR e conserva copia del PDF trasmesso.
- Il sistema invia automaticamente l’atto al database della giustizia tributaria; il giudice nominerà eventualmente una data di udienza (notificata via PEC).
- Se arriva controversia in appello, il fascicolo di primo grado arriverà telematicamente in appello e non servirà ri-depositare gli stessi documenti (Cass. 3005/2024).
In ogni momento, Tizio e il suo avvocato possono verificare su SIGIT lo stato del procedimento, scaricare sentenze e comunicati (sempre inviati via PEC), e depositare memorie o documenti integrativi nel fascicolo telematico.
Tabelle riepilogative
Oggetto | Formato richiesto | Firma digitale | Limiti |
---|---|---|---|
Ricorso/appello | PDF/A-1a o PDF/A-1b | Obbligatoria (.pdf.p7m) | Max 10 MB per file, max 50 file inviabili |
Allegati/documenti | PDF, TIFF (300 dpi, b/n CCITT), JPEG etc | Non più obbligatoria (sistema PTT permette anche senza) | Stessi limiti di dimensione/somma file sopra |
Notifica PEC | Messaggio di posta elettronica certificata | Ricevute con firma del gestore PEC | È perfezionata con la consegna (ricevuta) |
Termine ricorso | 60 giorni (art.21 D.Lgs.546/92) | – | Sospensione 1–31 agosto |
Termine appello | 60 giorni dalla notifica sentenza | – | Stessa sospensione |
Termine Cassazione | 90 giorni dalla notifica sentenza di appello (D.L. 228/2021) | – |
Valore controversia | Modalità PTT richiesta |
---|---|
> €3.000 | Sempre telematico obbligatorio (ricorso/appello) |
≤ €3.000 senza avvocato (fino al 1/9/2024) | Teleatico non obbligatorio (può optarsi per ricorso cartaceo) |
≤ €3.000 con avvocato (o dal 2/9/2024 per tutti) | Teleatico obbligatorio |
Mediazione (valida fino al 3/1/2024 per controversie ≤ €50.000) | Procedura separata (abbrogata dal 4/1/2024) |
Le tabelle semplificano l’individuazione dei casi: in pratica, salvo le eccezioni suddette, il contribuente deve sempre notifica-re depositare in PTT.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del Processo Tributario), art. 16-bis e 21.
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. L. 136/2018), art. 16, commi 2 e 5: PTT obbligatorio dal 1/7/2019.
- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163 (regolamento attuativo PTT) e D.M. 4 agosto 2015 (specifiche tecniche PTT).
- D.M. 21 aprile 2023 (G.U. 3 maggio 2023, n. 102): modifiche alle regole tecniche di cui al D.M. 4/8/2015 (firma allegati, formati EML, ecc.).
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (delega fiscale), art. 16: estende l’obbligo PTT a tutte le cause dall’2/9/2024.
- Cass. Sez. Trib. ord. n. 16189/2023 (8 giugno 2023): notifiche via PEC e deposito atti telematici – nullità (sanabile) della notifica.
- Cass. Sez. Un. n. 6477/2024 (12 marzo 2024): ricorso per Cassazione nativo digitale – firma digitale e paternità dell’atto.
- Cass. n. 14338/2017 e Cass. n. 22438/2018 (S.U.): principi sulla firma digitale nei ricorsi telematici.
- Cass. ord. n. 3005/2024 (1 febbraio 2024): produzioni di parte in primo grado acquisite d’ufficio in appello.
- Cass. ord. n. 10689/2023 (20 aprile 2023): ricorso per cassazione di rito tributario deve essere depositato telematicamente (altrimenti improcedibile).
Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella? Fatti aiutare da Studio Monardo
Il processo tributario telematico (PTT) consente di gestire online ogni fase del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate: dalla notifica del ricorso al deposito degli atti e delle sentenze. È obbligatorio e totalmente digitale.
Fatti aiutare da Studio Monardo per presentare correttamente il tuo ricorso e tutelare i tuoi diritti fiscali.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Verifica la legittimità dell’atto impugnabile (accertamento, cartella, avviso bonario…)
📑 Redige e deposita il ricorso tramite il portale SIGIT nei termini previsti
⚖️ Ti rappresenta nel giudizio di primo grado e in appello, anche da remoto
✍️ Gestisce telematicamente memorie, documenti e controdeduzioni
🔁 Ti aggiorna in tempo reale sullo stato della causa e sulle decisioni del giudice
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e difesa nel processo telematico
✔️ Difensore di imprese, professionisti e contribuenti privati in vertenze fiscali
✔️ Consulente per impugnare cartelle, pignoramenti e accertamenti fiscali
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Il processo tributario telematico è lo strumento ufficiale per difendersi da atti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate, ma va gestito con precisione e competenza.
Con l’Avvocato Giuseppe Monardo puoi presentare il ricorso nel modo corretto e ottenere giustizia fiscale.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo: