La definizione agevolata (nota anche come rottamazione ter/quarta o sanatoria dei ruoli) è uno strumento straordinario riservato ai debitori che vogliono chiudere i debiti con il fisco in modo semplificato e dilazionato, evitando multe, interessi e azioni esecutive.
Vediamo insieme cosa prevede la definizione agevolata 2025, chi può accedervi e quali vantaggi può offrire.
Cos’è la definizione agevolata 2025?
È una procedura opzionale che consente di chiudere debiti iscritti a ruolo (come imposte, interessi, sanzioni) con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, versando una somma agevolata. In genere comporta:
- Sgravio totale o parziale delle sanzioni;
- Riduzione o azzeramento degli interessi di mora;
- Possibilità di dilazionare il pagamento fino a 36 o 60 rate mensili.
Chi può accedere?
Possono aderire i debitori che hanno carichi affidati all’agente della riscossione entro la data stabilita dal decreto che apre l’agevolazione. Possono essere cartelle recenti o già in riscossione da anni, purché rientrino nel periodo indicato.
Come si calcola l’importo da pagare?
Si pagano:
- la somma principale residua;
- i diritti di riscossione, se previsti;
- solo una parte delle sanzioni e degli interessi, se prevista dalla normativa.
Il totale viene suddiviso in rate mensili da 1.000 € l’una circa, con l’opportunità di saldare tutto entro 3–5 anni.
Quali sono i vantaggi?
- Eliminazione o riduzione dei costi aggiuntivi: risparmi sulle multe e sugli interessi rispetto all’ordinaria riscossione.
- Stop immediato alle azioni esecutive: ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi vengono sospesi.
- Chiusura certa e controllata del debito verso l’Agenzia.
- Militarescadenza lineare, senza incrementi nel tempo.
Cosa rischi saltando una rata?
La procedura decade e torneranno esigibili tutti i debiti residui, con interessi e sanzioni ordinari, perdendo ogni beneficio acquisito.
Serve un avvocato o un professionista?
Sì. Un consulente esperto può aiutarti a:
- Verificare se i tuoi debiti rientrano davvero nella portata dell’agevolazione;
- Calcolare l’importo preciso e le rate migliori;
- Preparare e inoltrare la domanda entro i termini;
- Mettere in sicurezza eventuali beni a rischio;
- Gestire eventuali modifiche normative in corso d’opera.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati e consulenti esperti in definizioni agevolate e crisi da debito – ti spiega come funziona la definizione agevolata 2025, se conviene davvero e come possiamo assisterti per completarla in modo sicuro e vantaggioso.
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Introduzione
La definizione agevolata delle cartelle esattoriali (nota anche come “rottamazione-quater” o, ipoteticamente, rottamazione-quinquies) è una misura straordinaria di pace fiscale che consente al debitore di estinguere debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese esecutive, con la cancellazione totale di sanzioni, interessi di mora e del cd. aggio di riscossione. Introdotta dall’art. 1, commi 231-252, della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), si applica ai carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022. In pratica, chi aderisce può estinguere il proprio debito versando solo le imposte/contributi dovuti (ovvero il capitale) e le spese per notifica ed esecuzione, mentre sono soppressi interamente:
- le sanzioni tributarie (incluse quelle amministrative),
- gli interessi iscritti a ruolo e di mora,
- l’aggio di riscossione.
La definizione agevolata richiede la presentazione di un’apposita domanda telematica ai termini di legge e prevede un piano di pagamento agevolato. Il debitore può scegliere di saldare l’importo dovuto in un’unica soluzione oppure dilazionarlo in rate (a tasso agevolato). In questo modo il contribuente ottiene non solo un notevole risparmio economico (spesso superiore al 30-40% del dovuto) ma anche importanti tutela patrimoniali: durante il piano tutte le procedure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) restano sospese, e il debitore mantiene il diritto al rilascio del DURC regolare (fondamentale per imprese).
Tabella riepilogativa – Definizione agevolata 2023:
Carichi agevolabili | Scadenza adesione (originaria) | Cosa si paga | Vantaggi principali | Termine pagamenti (iniziali) | Tasso di interesse applicato |
---|---|---|---|---|---|
Cartelle esattoriali affidate dall’1/2000 al 30/6/2022 | 30 giugno 2023 (dichiarazione telematica) | Solo capitale + spese di notifica/esecuzione | Azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio; sospensione esecuzioni; DURC regolare | Unica rata 31/10/2023 o max 18 rate (prime due: 31/10 e 30/11/2023; restanti 16 rate quadrimestrali fino 2027) | 2% annuo sui pagamenti rateizzati, dal 1°/11/2023 |
- Chi può aderire: Imprese e privati che abbiano debiti iscritti a ruolo (tributi erariali, INPS, tributi locali affidati alla riscossione) tra il 2000 e il 30/6/2022. Rientrano anche cartelle relative a sanzioni amministrative (multe, bolli, etc.), per le quali valgono analoghi benefici. Per i carichi locali (IMU, TARI, ecc.) è necessario che l’Ente locale abbia aderito al servizio di riscossione dell’Agenzia. Non possono invece accedere debiti per multe non affidati ad AER o altre pendenze espropriative/penali fuori dal ruolo.
- Adesione telematica: L’adesione alla definizione agevolata avviene esclusivamente via internet, accedendo al portale dell’Agenzia Entrate–Riscossione o tramite il servizio web Equiclick. La domanda va presentata entro la scadenza di legge (originariamente entro il 30 giugno 2023, prorogata poi da specifiche norme). Nel modulo di adesione il contribuente indica i carichi da rottamare e la preferenza di pagamento (unica o rate).
- Vantaggi tributari: Chi aderisce non paga le somme relative a sanzioni, interessi e aggio (risparmio economico); mantiene sospese tutte le esecuzioni e può ottenere il DURC “in regola” per appalti e contratti pubblici. Dal punto di vista sostanziale il contribuente “rinuncia” a eventuali impugnazioni (liti pendenti) sui carichi definiti e, con il pagamento delle rate, estingue il debito una volta per tutte.
Requisiti e debiti interessati
- Debiti oggetto: Possono essere oggetto di definizione agevolata tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Ciò include tributi erariali (IRPEF, IVA, tributi minori) e contributi INPS in ruolo, nonché tributi locali e multe, purché affidati ad AER. Le definizioni agevolate si applicano indipendentemente dall’ente creditore, a condizione che il carico sia esattamente quello iscritto a ruolo.
- Esclusioni e limiti: Non entrano i debiti non in ruolo, né sanzioni penali (non tributari). Se un debito era già stato oggetto di precedente definizione agevolata (es. rottamazione-ter o stralcio), questo non preclude l’adesione alla quater: anzi la norma prevede espressamente che siano ammissibili anche i carichi già interessati da sanatorie precedenti da cui però si era decaduti. Inoltre, la definizione agevolata non annulla aggio di riscossione maturato prima del 2022 (tuttora dovuto su piani già in corso).
- Requisiti del debitore: Possono aderire cittadini, professionisti, imprese o enti con debiti nei limiti sopra descritti, a prescindere da regolarità dichiarativa pregressa. Non è richiesto il rispetto di obblighi dichiarativi, né la regolarizzazione di dichiarazioni pendenti. L’unico requisito è che il carico sia stato correttamente notificato e affidiato a ruolo.
Termini e modalità di adesione
- Scadenza di presentazione: Per la rottamazione-quater 2023, la domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023. Questo termine, inizialmente fissato al 30 aprile, è stato prorogato da successive norme (DL 36/2023 conv. L.87/2023). In pratica, entro tale data il debitore si connette sul portale e inoltra l’istanza.
- Opzioni di pagamento: In domanda il contribuente sceglie se saldare l’importo in un’unica rata oppure mediante piano rateale agevolato. Nel piano ordinario originale erano previste fino a 18 rate (fino a fine 2027). Con la successiva riapertura è invece prevista la possibilità di massimo 10 rate (per i riammessi, cfr. oltre). In ogni caso, le prime due rate sono anticipatamente fissate entro il 2023 (di norma 31 ottobre e 30 novembre 2023), mentre le restanti successive scadenze vanno da febbraio 2024 a novembre 2027, a cadenza quadrimestrale.
- Proroghe e differimenti: Per agevolare i contribuenti, la legge ha poi prorogato i termini di pagamento di alcune rate. In particolare la L. 87/2023 ha spostato al 18 dicembre 2023 il versamento delle rate in scadenza ad ottobre/novembre, e poi al 15 marzo 2024 per le rate di febbraio 2024. Rimane tuttavia attiva una finestra di tolleranza di 5 giorni lavorativi: un pagamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza viene considerato valido.
Cosa si paga e cosa viene cancellato
- Capitale e spese: Il contribuente deve versare solo il capitale del debito (imposte/contributi) e le spese di riscossione (diritti di notifica e spese esecutive). Ad esempio, se il ruolo è di €10.000 + €1.500 (sanzioni) + €500 (interessi) + €200 (aggioco), si pagheranno solo €10.000 + spese notifica.
- Sanzioni e interessi annullati: Sono cancellati totalmente tutti i tributi accessori: nessuna sanzione è dovuta, nessun interesse è applicato sul debito originario. Per i debiti relativi a violazioni del Codice della Strada (multe stradali) o altre sanzioni amministrative, la definizione agevolata quater esclude anche gli interessi di mora specifici previsti dalle norme speciali.
- Nessun aggio per rateizzazione: Dall’anno 2022 l’aggio di riscossione è stato abolito. Laddove applicabile alla rottamazione quater originaria (con riferimento alle regole precedenti all’abolizione), i contribuenti avevano in ogni caso diritto al rimborso dell’aggio pagato. La Corte Costituzionale n. 46/2025 ha confermato che l’eliminazione dell’aggio non opera retroattivamente per le sanatorie già concluse; tuttavia, in fase di piano non si applicheranno nuovi aggravi.
- Riacquisto del DURC: Chi aderisce alla definizione agevolata e mantiene i pagamenti in regola riacquista il diritto al DURC regolare, requisito necessario per appalti e contratti pubblici. Durante il piano dilazionato o fino al saldo, non si perde il DURC (a meno di violazioni ulteriori), come chiarito in più occasioni da AdER.
Modalità di pagamento
Dopo l’accoglimento dell’istanza, l’Agenzia comunica al contribuente l’ammontare complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata, predisponendo i bollettini per i versamenti. Il pagamento può avvenire tramite: portal web AdER, app Equiclick, bollettini CBILL, domiciliazione bancaria o sportelli AdER.
In particolare, per i riammessi (cfr. oltre) la modalità di pagamento è la seguente:
- Unica rata: versamento dell’intero importo entro il 31 luglio 2025. (Si applica sempre la tolleranza di 5 giorni; ad esempio, 31/7/2025 è ultimo giorno utile, ma versamenti fino al 5/8/2025 sono considerati validi.)
- Rateazione in 10 rate: in massimo 10 rate semestrali pari. Le prime due rate: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025. Le successive 8 rate: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre dei due anni 2026 e 2027.
Su tutte le somme dovute (sia per l’unica rata sia per l’ammontare complessivo, suddiviso in rate) è applicato un interesse agevolato del 2% annuo, calcolato dal 1° novembre 2023. Questo significa che anche chi paga “una tantum” dopo tale data versa un piccolo interesse di dilazione. L’applicazione dell’interesse vanta finalità perequative: evita contraddizioni normative e incentiva a pagare rapidamente nell’ambito della definizione.
Effetti del mancato pagamento o ritardo
Le norme sull’inefficacia della definizione agevolata sono molto stringenti. In sintesi:
- Se il contribuente omette, versa in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o paga somme insufficienti per una delle rate (oppure non salda l’intera rata unica), perde i benefici della pace fiscale. La definizione agevolata diventa inefficace e decade.
- In caso di decadenza valgono i versamenti già effettuati come semplici acconti sul debito ordinario residuo, che viene ripristinato comprensivo di tutte le sanzioni e interessi previsti dalla legge (dall’inizio). In pratica, chi non paga secondo i termini riporta il debito al regime ordinario, perdendo gli sconti.
- Fino alla scadenza del termine di pagamento della prima/ultima rata (31 luglio 2025), tutte le procedure esecutive restano sospese. Tuttavia, se insorge la decadenza (dopo il 31 luglio 2025, se non si paga), il debitore è nuovamente “inadempiente”: le misure cautelari riprendono efficacia.
Inoltre, le FAQ AdER chiariscono che qualunque versamento successivo alla decadenza viene considerato come acconto sul debito residuo e non ripristina i benefici persi. In altre parole, una volta decaduti la sanatoria si estingue: il debitore torna nella condizione iniziale, salvo usare i soldi versati come pagamento (ma con sanzioni e interessi pieni).
Simulazione (omessa di una rata): supponiamo un debito originario di €10.000 (capitale), con €3.000 di sanzioni e €500 di interessi. Con la definizione agevolata paga solo €10.000 (eventualmente ratealmente). Se però si salta una rata e decade, l’Agenzia considera i €10.000 già versati come acconto su €10.000+€3.000+€500 = €13.500. Rimangono quindi €3.500 da pagare, cui si aggiungono nuovi interessi e sanzioni per l’omesso versamento.
Riammissione dei decaduti (“seconda chance”)
Chi è decaduto dalla rottamazione-quater può ottenere una seconda opportunità grazie a misure straordinarie. In particolare, il DL “Milleproroghe 2025” (D.L. 202/2024, conv. L. 15/2025) ha previsto una procedura di riammissione.
Chi può rientrare: Possono chiedere la riammissione i contribuenti che avevano regolarmente aderito alla definizione agevolata quater ma sono decaduti entro il 31/12/2024 a causa di pagamenti omessi, insufficiente o tardivi (oltre i 5 giorni) di una o più rate. Rientrano anche i contribuenti che hanno effettuato pagamenti dopo la data di decadenza originaria: tali versamenti sono conteggiati come acconti. In pratica, devono essere debiti già inclusi in un piano di rottamazione-quater 2023 con qualche rata non pagata regolarmente. Chi era già in regola con tutti i versamenti non può rientrare né modificare il piano.
Termine per aderire: La domanda di riammissione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025, esclusivamente via web (sul portale AdER). Dopo questa data non sono più ammessi rientri straordinari.
Comunicazione delle somme dovute: Una volta ottenuta la riammissione, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione entro il 30 giugno 2025 invierà (PEC o raccomandata) una “comunicazione delle somme dovute”. Questo prospetto riporta l’importo complessivo ancora dovuto al netto di quanto già pagato (considerato acconto), le scadenze ed i bollettini di pagamento precompilati.
Modalità di pagamento riammissione: Le opzioni sono analoghe a quelle originarie, con piani leggermente diversi:
- Unica soluzione: versare tutto entro il 31 luglio 2025;
- Rateazione in 10 rate semestrali (di pari importo): prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, poi 8 rate ogni 4-5 mesi fino al 30 novembre 2027. Anche qui vale l’interesse 2% annuo dal 1°/11/2023 su ogni importo rateizzato.
Durante il nuovo piano di pagamento, restano sospese tutte le misure esecutive pendenti (fermi, ipoteche, pignoramenti), come se la definizione fosse tuttora in corso. Il debitore riacquista inoltre il DURC in regola. Se anche in questo caso si omette/tarda un pagamento, la definizione risulterà di nuovo inefficace e il contributo decade definitivamente. Le FAQ AdER sottolineano che la riammissione garantisce “una seconda chance” al debitore che ha avuto difficoltà temporanee, senza ulteriori penalizzazioni aggiuntive.
Effetti sulle esecuzioni e status del debitore
Durante tutto il corso della definizione agevolata (compresa la fase di riammissione), l’Agenzia non può intraprendere nuove azioni esecutive verso il contribuente beneficiario. Le procedure già avviate (fino all’aggiudicazione senza incanto) restano sospese fino a cessata decadenza. Fermi amministrativi e ipoteche posti sul patrimonio permangono, ma non aumentano: il debitore non è considerato inadempiente finché rispetta i pagamenti agevolati. Questo status protegge l’impresa o il privato da ulteriori aggravi e permette, ad esempio, di poter continuare a beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici o generare nuovi redditi senza blocchi.
Dal punto di vista giuridico, il debitore dichiara implicitamente di rinunciare alle azioni di contenzioso relative ai carichi definiti. In caso di controversie tributarie pendenti (giudizi in corso), il contribuente che aderisce sospende quelle vertenze: alcuni orientamenti sostengono che il processo continui fino al pagamento integrale, ma le Sezioni Unite della Cassazione dovranno stabilire se la definizione agevolata si perfeziona con l’ultimo versamento. In ogni caso, la rottamazione quater non prevede strumenti di annullamento delle liti come la definizione “saldi e stralcio” sulle controversie; si limita ai ruoli esattoriali.
Domande frequenti (FAQ)
- Chi può aderire alla definizione agevolata?
Possono partecipare alla “rottamazione” tutti i debitori (privati, imprese) con carichi affidati ad AdER dal 1°/1/2000 al 30/6/2022. Devono presentare domanda telematica entro il termine stabilito (30/6/2023, prorogato poi al 30/6/2023). Non è necessario regolarizzare posizioni tributarie pregresse o produrre documenti, salvo dichiarare la temporanea difficoltà economica. Se il debito supera €120.000, occorre documentarne la gravità con bilanci o attestati (si parla di rateazione “potenziata” o “straordinaria”, ma è un altro percorso, non la definizione agevolata). - Quali pagamenti devono essere saldati?
Per l’adesione originaria si doveva versare un anticipo (fattore di due rate, 10% ciascuna) a ottobre/novembre 2023, e saldare il resto secondo le 18 rate quadrimestrali concordate. Con la riammissione 2025, la scadenza principale è il 31 luglio 2025: entro quella data va pagata la prima (o unica) rata. Successivamente si rispettano le rate semestrali fino al 30/11/2027. Tutte le scadenze sono indicate nella comunicazione ricevuta via PEC. Rimane comunque il principio della tolleranza di 5 giorni per ciascuna rata. - Cosa succede se non pago un rata?
L’effetto principale è la decadenza immediata dall’agevolazione. Se anche una sola rata (o l’unica) non viene pagata nei termini (o viene versata in ritardo oltre 5 giorni, o in misura inferiore), il piano agevolato decade e torna il debito originale. Le somme già versate non vanno perse del tutto, ma diventano acconti sul debito residuo, che riprende a maturare tutte le sanzioni e gli interessi normali. In pratica, il contribuente perde lo sconto e torna nel percorso ordinario di riscossione. - Cosa succede se pago oltre la decadenza ma rientro?
Nel caso specifico della riammissione 2025, la legge considera validi come acconti anche i pagamenti effettuati dopo la decadenza originaria. Tuttavia, una volta riammessi i pagamenti pregressi sono stati contabilizzati e il nuovo prospetto è calcolato su quanto rimane da versare. Una volta ottenuta la riammissione, ogni futuro mancato pagamento pregiudica nuovamente l’agevolazione. - Posso contestare il diniego alla riammissione?
Le norme fissano criteri rigidi per la riapertura dei termini: possono partecipare solo chi abbia già aderito alla quater e sia decaduto entro il 31/12/2024. Se una domanda di riammissione viene respinta (ad esempio perché presentata fuori termine o per carichi non ammissibili), si può valutare un ricorso (oppure alternative, come la rateizzazione ordinaria). Tuttavia, le FAQ AdER non contemplano eccezioni: chi non rientra nei parametri (ad es. debiti affidati dopo il 30/6/2022) non può usufruire di questa misura. - Come influisce sul DURC e sugli appalti pubblici?
Chi aderisce alla definizione agevolata mantiene il diritto al rilascio del DURC regolare durante tutto il periodo del piano. Questo significa poter partecipare a gare o contratti pubblici come se non avesse debiti pendenti, a patto di rispettare i pagamenti. Se invece si decade dall’agevolazione o si interrompono i versamenti, il DURC può essere sospeso retroattivamente.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Scadenze principali (Definizione agevolata 2023):
Termini | Data / Periodo | Descrizione |
---|---|---|
Adesione all’agevolazione | 30 giugno 2023 (termine unico) | Presentare domanda telematica di adesione all’Agenzia Riscossione. |
Pagamento prima rata/quota | 31 ottobre 2023 (originaria) | Saldo del 20% iniziale (due rate da 10% ciascuna) entro tale data (posticipato al 30 novembre 2023). |
Rate successive | Ott ’23 – Nov ’27 (max 18 rate) | Rata 3: 28 feb ’24, poi maggio, luglio, nov 2024 e analogamente fino a nov 2027 (ogni 4 mesi). |
Decorrenza interessi e mora | Dal 1° novembre 2023 | Tutte le rate successive (tranne le 2 iniziali) pagate a rate sono gravate da interessi legali 2% dal 1/11/2023. |
Tolleranza pagamento | +5 giorni lavorativi | Oltre la scadenza si ha un breve margine di tolleranza prima di considerare la rata “ritardata”. |
Tabella 2 – Piani di pagamento ordinari vs agevolati:
Caratteristica | Rateazione ordinaria | Definizione agevolata (rottamazione-quater) |
---|---|---|
Termine istruttoria | Ad esame diER | Nessuna istruttoria: adesione libera (autocertificazione) |
Durata massima piano | 84-108 rate mensili (dal 2025) | Originariamente 18 rate (2023-2027) (riammissione: fino 10 rate 2025-2027) |
Interessi su rate | 2,5% annuo (art. 19 DPR) | 2% annuo (art. 1 L.197/2022) |
Importo minimo rata | ≥50 € | Nessun requisito aggiuntivo, ma analogo alla rateazione semplificata fino a €120.000 |
Sanzioni e accessori | Debito residuo + sanzioni + interessi | Azzerati (non si pagano sanzioni né interessi pregressi) |
Aggravio cautelare | NO (finché in regola con il piano) | NO (tutte le misure sospese) |
Esempi pratici
Simulazione 1 – Pagamento in unica soluzione:
Un contribuente ha un debito capitale di €5.000 con €1.500 di sanzioni e €300 di interessi iscritti a ruolo (totale €6.800). Aderendo alla definizione agevolata/quater, egli dovrà corrispondere solo €5.000 (e le spese di notifica, ipotizziamo €50). Se paga tutto in un’unica soluzione il 31 luglio 2025 (con tolleranza fino al 5 agosto), non subirà alcun ulteriore onere. Il risparmio effettivo è €1.800 rispetto al totale originale. Se invece non aderisse, continuerebbe a dover pagare tutti gli accessori e potrebbe anche subire interessi di mora fino alla definizione.
Simulazione 2 – Piano rateale e rischio decadenza:
Stesso debito (€5.000 capitale, €1.800 accessori). Supponiamo adesione e piano in 5 rate semestrali:
- Rata 1 (lug-25): €1.000, Rata 2 (nov-25): €1.000, Rata 3 (feb-26): €1.000, Rata 4 (lug-26): €1.000, Rata 5 (nov-26): €1.000.
Se tutte le rate vengono versate nei termini (con il 2% di interessi sulle rate successive), il debitore estingue il debito agevolmente. Se però, ad esempio, la terza rata (feb-26) viene pagata il 10 marzo 2026 (oltre i 5 giorni di tolleranza), scatta immediatamente la decadenza. A quel punto l’agevolazione decade, e ciò che è stato versato (2.000 euro su 3.000 dovuti finora) diventa acconto sul nuovo debito residuo €3.000 + sanzioni + interessi aggiunti. Il risparmio iniziale si annulla e il contribuente dovrà versare circa €4.800 (3.000 + €1.800 originari) con gli interessi di dilazione per le rate non pagate, riprendendo quindi la disciplina ordinaria.
Simulazione 3 – Riammissione:
Un contribuente aveva presentato domanda di rottamazione-quater e aveva versato le prime due rate di €500 ciascuna entro nov 2023. Alla terza rata (30 nov 2023), paga solo €100 di un totale di €500 dovuti, e così decade. Dopo qualche mese, usufruisce della procedura di riammissione (domanda entro 30/4/2025) per rientrare. L’Agenzia aggiorna il debito residuo: il capitale residuo da pagare era €5.000, ma considera i €1.000 già versati come acconto. Supponiamo che gli restino da saldare €4.000 di capitale. Nella comunicazione di giugno 2025, l’Agenzia gli comunica quindi 10 rate da €400 (tot. €4.000) e lo invita a pagare il 31/7/2025 o frazionare. In ogni rata sarà conteggiato l’1/5 di interessi 2% annuo dal 1/11/2023. Se salda tutto puntualmente, pagherà (oltre a €4.000) solo un modesto interesse di dilazione (~€40 in totale). Altrimenti, decadrà di nuovo e perderà i vantaggi.
Fonti normative e di prassi
- Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, cc. 231-252: istituisce la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) per i carichi 2000-2022.
- Legge n. 87/2023 (conv. DL n. 36/2023): differisce al 30 giugno 2023 il termine per l’adesione alla definizione agevolata.
- Legge n. 14/2023 (conv. DL n. 198/2022, “Milleproroghe 2023”): apre i termini di riammissione ai decaduti quater entro il 30 aprile 2024.
- Legge n. 15/2025 (conv. DL n. 202/2024, “Milleproroghe 2024”): autorizza la riapertura dei termini di riammissione al 30 aprile 2025 per i decaduti entro il 31/12/2024.
- Decreto Legislativo n. 110/2024 (“Delega fiscale per la riforma della riscossione”): modifica l’art. 19 DPR 602/1973 e prevede nuove soglie e tassi per rateizzazioni dal 2025.
- Circolari e prassi di Agenzia Entrate–Riscossione: in particolare le FAQ del 17 giugno 2025 sulla riammissione alla rottamazione-quater, oltre alle guide online sulla definizione agevolata.
Fonti di informazione
- Cass. civ. Sez. Unite, ord. n. 5830/2025: orientamento (incertezza) sugli effetti della definizione agevolata su liti tributarie pendenti.
- Corte Cost. n. 46/2025: sentenza sulla non retroattività dell’abolizione dell’aggio di riscossione.
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Conclusione
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