Cooperativa In Liquidazione: Cosa Succede

Hai una cooperativa che sta per chiudere o sei un socio e ti stai chiedendo cosa succede durante la liquidazione? Vuoi sapere chi risponde dei debiti, cosa accade ai beni della cooperativa e se i soci rischiano qualcosa personalmente?

La liquidazione di una cooperativa è una fase delicata che segna la fine dell’attività, ma non è solo una formalità burocratica: implica responsabilità, scelte e conseguenze concrete, soprattutto se ci sono debiti pendenti o beni da gestire.

Vediamo allora cosa comporta la liquidazione di una cooperativa, quali sono i passaggi principali e cosa devono aspettarsi i soci.

Cosa significa mettere una cooperativa in liquidazione?
Vuol dire che la cooperativa cessa ogni attività commerciale e si apre una fase in cui viene nominato un liquidatore. Il suo compito è chiudere i conti, pagare i debiti, vendere gli eventuali beni e distribuire il patrimonio residuo (se c’è) secondo le regole statutarie e di legge.

Chi decide la liquidazione?
Può essere volontaria, deliberata dall’assemblea dei soci, oppure imposta d’ufficio o su decisione del tribunale (in caso di gravi irregolarità o perdita del capitale sociale). In entrambi i casi si apre la stessa procedura: l’attività viene sospesa e tutto passa sotto il controllo del liquidatore.

Cosa succede ai debiti?
I debiti della cooperativa devono essere saldati utilizzando il patrimonio sociale: immobili, conti, crediti, attrezzature. Se il patrimonio non basta, la responsabilità rimane in capo solo alla cooperativa, a meno che non si dimostri che i soci o gli amministratori abbiano agito con dolo, colpa grave o abbiano prestato garanzie personali.

I soci rispondono con il proprio patrimonio?
No, in linea generale la responsabilità dei soci è limitata alla quota conferita. Tuttavia, in alcuni casi (come le cooperative a responsabilità illimitata o con soci garanti), potrebbero esserci rischi anche personali, specialmente se sono stati firmati fideiussioni o prestati beni in garanzia.

Quanto dura la liquidazione?
Dipende dalla situazione economica e dalla presenza di debiti, contenziosi, immobili da vendere. Può durare pochi mesi, ma anche anni, se ci sono criticità o difficoltà a chiudere le posizioni.

E se restano debiti non pagati?
La cooperativa può essere sottoposta a liquidazione giudiziale (ex fallimento), se ci sono insolvenze gravi. In tal caso interviene il tribunale, vengono bloccati i creditori e si apre una procedura concorsuale vera e propria.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, cooperativa e procedure liquidatorie – ti spiega cosa succede quando una cooperativa entra in liquidazione, cosa devono aspettarsi soci e creditori e come possiamo aiutarti a gestire ogni fase.

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Cooperativa in liquidazione: cosa succede

Quando una cooperativa cessa la propria attività, scatta la liquidazione, ossia un complesso di procedure mirato a estinguere i debiti sociali e distribuire l’attivo residuo secondo le regole di legge. La liquidazione può essere volontaria (decisa dall’assemblea dei soci in presenza di una causa di scioglimento) oppure coatta/amministrativa (decisa dall’autorità di vigilanza in caso di insolvenza o gravi irregolarità). Se invece la cooperativa svolge attività commerciale ordinaria, può essere dichiarata liquidazione giudiziale (ex-fallimento), anche se, per le cooperative sociali impresa sociale, vige la regola speciale per cui – in caso di insolvenza – si applica soltanto la liquidazione coatta, non il fallimento.

Il quadro normativo principale è nel Codice Civile, Titolo VI del Libro V (artt. 2511 e seguenti). Ad esso si aggiungono norme speciali (es. legge sulle cooperative sociali n.381/1991, D.lgs. 112/2017 sulle imprese sociali) e disposizioni fiscali come l’art.36 del DPR 602/1973. In generale, alla cooperativa si applicano, per quanto compatibili, le stesse regole previste per le società di capitali. Ad esempio, le cause di scioglimento ricomprendono le medesime ipotesi previste per le SRL (come il termine decaduto, il conseguimento o impossibilità dell’oggetto sociale, l’inattività dell’assemblea, delibera assembleare, ecc.), oltre a un’ipotesi tipica delle cooperative: la perdita totale del capitale sociale o la riduzione del numero minimo di soci previsto dalla legge (almeno 9 per le cooperative ordinarie).

Scioglimento volontario e fase liquidatoria

1. Delibera di scioglimento e nomina dei liquidatori. Quando si verifica una delle cause di scioglimento (per esempio deliberazione dell’assemblea o impossibilità di conseguire lo scopo), gli amministratori devono convocare un’assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento e nominare uno o più liquidatori. Il verbale di nomina va quindi depositato al Registro delle Imprese. L’assemblea stabilisce anche i criteri di liquidazione e i poteri dei liquidatori. Se gli amministratori omettono la convocazione, il tribunale può farlo su istanza di un socio o di un altro organo sociale.

2. Compiti dei liquidatori. I liquidatori sostituiscono gli amministratori e hanno il dovere di vendere o realizzare i beni sociali per pagare i creditori. Devono adempiere con diligenza e professionalità, ed hanno potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione. La giurisprudenza conferma che la loro responsabilità è di matrice colposa (aquiliana): i creditori insoddisfatti possono agire contro il liquidatore se dimostrano che, con la vendita dei beni, non è stata rispettata la par condicio creditorum. In particolare, l’art. 2495 c.c. sancisce che, dopo il bilancio finale, i soci rispondono dei debiti (entro il limite delle somme eventualmente percepite in liquidazione) e i liquidatori rispondono solo in caso di loro colpa.

3. Bilanci e distribuzione dell’attivo. Durante la fase liqui­datoria i liquidatori redigono periodicamente i bilanci di liquidazione e infine il bilancio finale di liquidazione per l’approvazione dell’assemblea. Se la cooperativa è a mutualità prevalente, le riserve indivisibili non possono essere restituite ai soci: il residuo dell’attivo (a parità di posizioni) va devoluto a scopi di utilità sociale, secondo quanto stabilito dallo statuto e dalle leggi (es. art.26, lett. c) della legge cooperativistica 1577/1947). Una volta approvato il bilancio finale senza reclami (oppure decorso il termine per i reclami di 90 giorni), i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la cooperativa cessa formalmente di esistere.

4. Vigilanza e tempi. Il legislatore richiede che la liquidazione non si dilunghi indefinitamente: gli enti di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico o associazioni cooperative) possono sostituire i liquidatori se rilevano ritardi o irregolarità e, in caso di negligenza grave, possono cancellare dal Registro le cooperative che per cinque anni consecutivi non depositano i bilanci. In pratica, la procedura di liquidazione ordinaria deve concludersi entro tempi ragionevoli; in caso contrario interviene l’autorità di vigilanza come sanzione.

Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa (LCA) è una procedura straordinaria (detta “parafallimentare”) applicabile alle cooperative insolventi. Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), sentita la Commissione centrale delle Cooperative, può decretare la LCA quando la cooperativa presenta uno stato di insolvenza conclamata o uno squilibrio patrimoniale significativo. Di norma ciò comporta la vendita forzata dei beni sociali e la ripartizione del ricavato tra i creditori, secondo il principio della par condicio creditorum. A differenza del fallimento, la LCA è gestita da un commissario liquidatore nominato dal Ministero (o dal tribunale su delega del Ministero), e può avvalersi di tutele specifiche previste da leggi speciali (es. legge 400/1975 e 587/1967).

  • Differenza con il fallimento: Se la cooperativa ha attività commerciale, può essere dichiarata fallita da un tribunale; la legge vieta però che una stessa cooperativa sia contemporaneamente in LCA e fallimento. In genere, se il giudice dispone il fallimento di una cooperativa commerciale, ciò esclude la LCA e viceversa.
  • Aspetti procedurali: In LCA si applicano in parte le norme del regime fallimentare e delle procedure concorsuali, integrate da disposizioni ad hoc (ad es. regolano l’indennità del commissario liquidatore). Al decreto di liquidazione coatta segue l’iscrizione nel Registro delle Imprese, la nomina di un commissario liquidatore (eventualmente sostitutivo di quelli precedenti) e il blocco di ogni altra procedura esecutiva individuale nei confronti della cooperativa.

Fallimento (liquidazione giudiziale) delle cooperative

Una cooperativa con attività commerciale rilevante può essere dichiarata in liquidazione giudiziale (ex-fallimento) se versa in stato di insolvenza. In tal caso il tribunale nomina un curatore giudiziario (analogo al liquidatore) che inventaria e vende i beni sociali, e i creditori devono insinuarsi al passivo fallimentare. Gli amministratori decadono e perdono ogni potere di gestione; i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali (salvo che abbiano assunto responsabilità illimitata). L’ordinamento italiano non prevede un trattamento privilegiato per le cooperative rispetto alle società di capitali: l’eventuale stato mutualistico prevalente non esenta la procedura di fallimento se la cooperativa è insolvente. Ad esempio, in un caso recente la Cassazione ha riconfermato che anche una cooperativa, se versa in insolvenza, può essere dichiarata fallita, applicando il criterio della “prevenzione” tra procedure concorsuali.

Nota speciale – Cooperative sociali: Le cooperative sociali (imprese sociali di diritto, legge n.381/1991) godono di un regime particolare. Dal 2017 è stabilito che in caso di insolvenza le imprese sociali sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, e non al fallimento. In parole semplici, una cooperativa sociale (anche se svolge attività economica) non può essere dichiarata fallita: la procedura unica è quella coatta amministrativa. La Suprema Corte ha recentemente confermato tale interpretazione, ritenendo prevalente la disciplina speciale delle imprese sociali (D.lgs.112/2017) rispetto all’ordinamento cooperativistico generale.

Aspetti fiscali e tributari

Le cooperative, anche durante la liquidazione, restano soggette alle ordinarie obbligazioni fiscali. Dopo la cessazione della società, tuttavia, entra in gioco l’art.36 del DPR 602/1973 (introdotto dal D.lgs.175/2014) che consente all’amministrazione finanziaria di agire personalmente contro soci, amministratori o liquidatori per i debiti tributari della cooperativa. In concreto:

  • Debiti tributari residui: Se la cooperativa viene estinta con debiti fiscali non pagati (e cancellata dal Registro delle Imprese), l’Agenzia delle Entrate può notificare avvisi di pagamento entro 5 anni (c.d. “inopponibilità quinquennale” dell’estinzione, art.28 DLgs 175/2014). Può chiedere l’atto esecutivo anche ai liquidatori o soci, ma solo se prova che essi hanno gestito fraudolentemente o con colpa grave la liquidazione. In particolare, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità fiscale del liquidatore ex art.36 DPR 602/73 è di natura aquiliana e deve essere adeguatamente motivata nell’atto impositivo. Non bastano meri riferimenti normativi: il creditore d’imposta deve dimostrare che il liquidatore ha attuato pagamenti violando la par condicio creditorum. In sostanza, a seguito di un’ordinanza del 2025, è stato precisato che tali responsabilità non derivano automaticamente dall’estinzione della società, ma presuppongono dolo o colpa grave dimostrati.
  • Effetti in capo ai soci: Analogamente alle società di capitali, i soci di cooperativa (a responsabilità limitata) non sono personalmente responsabili per le obbligazioni sociali oltre i conferimenti sottoscritti. A maggior ragione, in assenza di violazioni fiscali gravi, i soci non subiscono conseguenze patrimoniali dirette per i debiti della cooperativa dopo la liquidazione. La Legge Fallimentare e il Codice Civile (art.2495 c.c.) garantiscono che, dopo la cancellazione, i creditori insoddisfatti possono agire fino al limite delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale. Tuttavia i liquidatori non rispondono per i debiti sociali a meno che la loro colpa nell’operazione liquidatoria sia accertata.
  • Tassazione durante la liquidazione: Finché la cooperativa esiste, essa continua a presentare dichiarazioni fiscali (IRES, IRAP, IVA, ecc.) come d’abitudine. Alcuni aspetti pratici: l’eventuale dismissione di beni sociali da parte del liquidatore può generare plusvalenze tassabili in capo alla cooperativa, che deve versare le imposte sui redditi conseguenti. Un caso recente della Cassazione (ord. 28069/2024) ha specificato che, nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l’assegnazione di un’unità abitativa al socio non costituisce operazione imponibile ai fini IRES/IRPEF, essendo da considerare un atto di scambio mutualistico. Questo significa che la cooperativa non realizza ricavi imponibili in quella circostanza, né il socio realizza un reddito tassabile.

Responsabilità di amministratori, liquidatori e soci

  • Responsabilità degli amministratori: Gli amministratori che hanno gestito la cooperativa (anche durante la liquidazione) rispondono verso la società o i creditori solo per atti compiuti con dolo o colpa (art. 2476 c.c.). Ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’amministratore di cooperativa nel caso in cui abbia agito da “testa di legno” o abbia compiuto operazioni fraudolente. In via penale, gli amministratori possono essere perseguiti per reati di bancarotta fraudolenta se, in caso di fallimento, hanno distratto beni o favorito alcuni creditori a discapito di altri. Da un punto di vista civilistico, i soci/creditori insoddisfatti possono agire in giudizio per il risarcimento del danno subito, ma solo dimostrando la colpa specifica degli amministratori nella gestione.
  • Responsabilità dei liquidatori: I liquidatori rispondono patrimonialmente solo in caso di colpa grave nell’espletamento dei loro doveri (es. non aver convocato i creditori, aver preferito alcuni debiti a scapito di altri, aver smobilizzato l’attivo a scarsi valori di realizzo). Come detto, la giurisprudenza attuale inquadra questa responsabilità come di natura aquiliana (art.2043 c.c.). Ciò significa che il creditore insoddisfatto deve provare il danno specifico causato dal liquidatore (mancato rispetto della par condicio, distrazione di beni, ecc.) e l’anteriorità del suo credito rispetto a quelli soddisfatti. Sulle questioni fiscali, l’ordinanza 10734/2025 ha ribadito che la responsabilità del liquidatore in materia tributaria non è automatica: occorre un atto motivato e la prova della sua condotta colpevole. In pratica, un semplice avviso generico non basta per travolgere il liquidatore.
  • Responsabilità dei soci: La responsabilità dei soci dipende dalla forma della cooperativa. Nelle cooperative a responsabilità limitata i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali oltre i conferimenti (come ricordato da dottrina e prassi). Se invece la cooperativa è stata costituita a responsabilità illimitata (più raro), i soci rispondono solidarmente con il proprio patrimonio. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (richiamato anche per le cooperative), dopo la cancellazione gli eventuali creditori non soddisfatti possono agire contro i soci soltanto fino alla concorrenza delle somme riscosse in liquidazione, mentre possono coinvolgere i liquidatori solo se questi hanno agito con colpa. Se infine i soci hanno dato garanzie personali (fideiussioni) o non hanno versato integralmente i conferimenti promessi, possono essere obbligati a completare i versamenti o a far fronte alle garanzie date, come in qualsiasi altra società di capitali.

Domande frequenti (Q&A)

  • Può fallire una cooperativa? Sì, generalmente una cooperativa a mutualità non prevalente o con attività commerciale può essere dichiarata in liquidazione giudiziale (fallimento) se è insolvente. L’autorità giudiziaria valuta l’insolvenza come nelle altre imprese. Una volta dichiarato il fallimento, un curatore assume il controllo e liquida l’attivo per soddisfare i creditori. Tuttavia, per le cooperative sociali (impresa sociale) la legge esclude il fallimento: in caso di insolvenza si procede soltanto con la liquidazione coatta amministrativa. Cassazione 29801/2023 ha confermato che le imprese sociali “di diritto” non possono fallire e sono sottoposte esclusivamente alla LCA.
  • Quali cause determinano lo scioglimento? Le cooperative seguono quasi tutte le stesse cause di scioglimento previste per le SRL, ad eccezione della riduzione del capitale sotto il minimo (che non si applica alle cooperative per normativa statale). In breve, le cause tipiche includono: decorso del termine (se previsto), raggiungimento o impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, inattività dell’assemblea, deliberazione assembleare di scioglimento, altre cause statutarie, perdita totale del capitale sociale, e (per le cooperative) caduta al di sotto del numero legale minimo di soci per più di un anno.
  • Cosa accade ai debiti sociali dopo la cancellazione? Dopo la cancellazione, i debiti residui non scompaiono automaticamente. I creditori insoddisfatti possono agire entro un anno contro i soci (entro il limite delle somme da loro percepite) e, in caso di colpa del liquidatore, anche contro quest’ultimo, secondo l’art.2495 c.c.. Tuttavia, come ricordato, per i tributi vale il regime speciale dell’art.36 DPR 602/1973: entro 5 anni dalla cancellazione l’Agenzia può notificare una cartella anche agli ex amministratori/liquidatori/soci responsabili, purché motivi adeguatamente la loro personale responsabilità. In sostanza, il debitore (cooperativa) è estinto, ma le pretese fiscali possono sopravvivere se viene provato un comportamento illecito di chi la gestiva.
  • Come viene ripartito l’attivo residuo? In liquidazione ordinaria l’attivo ricavato dalla vendita dei beni sociali è usato per pagare i creditori secondo l’ordine di prelazione previsto dalla legge (es. crediti verso Erario, dipendenti, fornitori, banche). Solo dopo aver onorato tutti i debiti si procede alla distribuzione finale. Per le cooperative a mutualità prevalente, il residuo ai soci è limitato al rimborso del solo capitale sociale conferito: l’eventuale avanzo derivante dalle riserve indivisibili va devoluto a enti benefici (come stabilito da statuto e leggi di settore).
  • Esempio pratico: Immaginiamo una cooperativa edilizia con attivo immobilizzato di 500.000€ e debiti complessivi di 450.000€. In liquidazione, il commissario vende gli immobili e ottiene 480.000€. Con tali risorse si coprono tutti i debiti (450.000€) e rimangono 30.000€. Se la cooperativa era a mutualità prevalente e aveva 50 soci, ciascun socio può ricevere un rimborso proporzionale del capitale sottoscritto (ad es. 600€ a testa), mentre il residuo delle riserve indivisibili (eventuali 30.000€ al netto dei conferimenti) andrà a scopi mutualistici indicati dallo statuto. Se invece l’attivo fosse stato inferiore ai debiti, i creditori insoddisfatti avrebbero potuto agire contro i soci (entro il limite dei rimborsi) e i liquidatori responsabili di eventuale colpa.
  • Tempistiche e obblighi burocratici: Il liquidatore deve depositare annualmente i bilanci in liquidazione e quello finale in Tribunale. Entro 90 giorni dall’ultimo deposito i soci possono impugnare il bilancio finale; dopo tale termine, il bilancio si considera approvato tacitamente. Successivamente, i liquidatori chiedono la cancellazione dal Registro e i soci devono convocarsi per la devoluzione finale. Se la procedura tarda oltre ragionevoli limiti, l’autorità di vigilanza può nominare nuovi liquidatori e persino procedere a cancellazione coatta.

Tabelle riepilogative

AspettoLiquidazione volontaria (società ordinaria)Liquidazione coatta amministrativa
IniziativaAssemblea straordinaria dei sociProvvedimento dell’autorità di vigilanza (Ministero Mise)
Organo di controlloAssemblea soci (nomina liquidatori)Ministero (commissariamento/co. liquidatore nominato)
Causa di aperturaDelibera assembleare o causa legale (es. impossibilità, estinzione capitale)Insolvenza accertata o squilibrio patrimoniale grave
ObiettivoCessazione ordinata dell’attività e pagamento dei creditoriLiquidazione dei beni societari per soddisfare i creditori
Destinazione attivo residuoRimborso capitale conferito ai soci; residuo indivisibile devoluto a scopi mutualisticiPagamento creditori prioritari; residuo (se esiste) destinato secondo legge fallimentare e speciale
Procedura parallelaNon applicabile: la società è già scioltaFallimento esclude LCA: non si possono contemporaneamente fallimento e coatta
Applicabilità socialiSi applicano in generale le norme sullo scioglimento delle coopEscluso per cooperative sociali (impresa sociale)

Tabella: Cause di scioglimento delle società cooperative (art.2545-duodecies c.c.)

  • Decorso del termine (se previsto)
  • Raggiungimento o sopravvenuta impossibilità dell’oggetto sociale
  • Impossibilità di funzionamento o inattività dell’assemblea
  • Delibera assembleare di scioglimento
  • Altre cause statutarie
  • Perdita totale del capitale sociale
  • Riduzione sotto i 9 soci (se non reintegrati entro 1 anno)

Il numero “4” relativo a diminuzione del capitale minimo legale non si applica alle cooperative, poiché il loro capitale è variabile e non c’è soglia minima fissa.

Simulazioni pratiche

  • Simulazione 1 – Liquidazione volontaria: una cooperativa agricola con 10 soci (capitale sociale complessivo 100.000€) delibera la liquidazione. Supponiamo che dopo aver venduto tutti i beni (terreni e macchine) si ottengono 120.000€; i creditori vantano 110.000€ di crediti (fornitori, dipendenti, tasse). Il liquidatore paga 110.000€ ai creditori. Rimangono 10.000€ di eccedenza. Ai sensi di legge e statuto, questi 10.000€ (riserva indivisibile) saranno destinati a un fondo di supporto all’agricoltura sociale, non verranno distribuiti ai soci. Ciascun socio riceve infine in rimborso del capitale conferito la propria quota nominale (nel nostro caso 10.000€ totali, 1.000€ per socio).
  • Simulazione 2 – Liquidazione coatta per insolvenza: una cooperativa di costruzioni risulta insolvente con debiti per 500.000€ e attivo di beni per 200.000€. Il Ministero dispone la LCA e nomina un commissario. Il commissario vende l’attivo (scarsa rendita) e incassa 180.000€. Avvisa i creditori: poiché i proventi non coprono i debiti, i creditori devono essere soddisfatti proporzionalmente (i 180.000€ verranno divisi, dopo eventuali spese procedure, fra tutti i creditori pari grado). Se un creditore protesta di non aver incassato neppure in misura proporzionale rispetto al proprio credito (es. perché qualche pagamento è stato fatto fuori ordine), può rivolgersi al tribunale fallimentare per chiedere responsabilità al commissario, dimostrando irregolarità nella distribuzione. I soci in pratica non ricevono nulla; potranno essere eventualmente chiamati in causa se ed in quanto risultasse (nell’unica finestra semestrale ex art.2495 c.c.) che avevano percepito somme in liquidazione o fossero inadempienti ai conferimenti. L’iter si chiude con la cancellazione della cooperativa.

Fonti

  • Codice Civile (Titolo VI del Libro V – Società cooperative): artt. 2540, 2544, 2545 e seguenti (cause di scioglimento), 2490-2495 (bilanci in liquidazione, responsabilità); 2519 e 2522 c.c. (applicazione norme S.p.A./S.r.l. alle cooperative).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – art.36 (recente formulazione introdotta dal D.lgs. 175/2014): responsabilità dei soci, amministratori e liquidatori per debiti tributari della società.
  • D.Lgs. 175/2014, art.28 c.4: “quinquennale inopponibilità” dell’estinzione della società ai fini fiscali (debiti tributari).
  • D.Lgs. 112/2017, art.14: in caso di insolvenza le imprese sociali (cooperative sociali) sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, escludendo il fallimento.
  • Legge 17 luglio 1975, n. 400: norme sull’accelerazione della liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.
  • Cass. civ., ord. 27 ottobre 2023 n. 29801 – Principio: la cooperativa sociale impresa sociale non può fallire; esclusiva applicazione dell’art.14 D.lgs.112/2017.
  • Cass. civ., ord. 23 aprile 2025 n. 10734 – Responsabilità del liquidatore di società cancellata (SRL): confermata natura aquiliana, necessario atto motivato.
  • Cass. civ., ord. 30 ottobre 2024 n. 28069 – Cooperative edilizie: l’assegnazione di un’unità abitativa al socio non costituisce ricavo imponibile (non tassabile ai fini IRES/IRPEF).
  • Ministero dello Sviluppo Economico (Cooperative – Vigilanza): comunicazioni ufficiali sulla LCA e l’iter sanzionatorio (gestione commissariale, scioglimento d’autorità, LCA).
  • Fonti normative italiane e giurisprudenza (Elenco): Cod. Civ. artt. 2490-2495, 2544, 2545-terdecies; DPR 602/1973; D.Lgs. 112/2017; Cass. n.29801/2023, Cass. n.10734/2025, Cass. n.28069/2024, Cass. n.831/2018 (terzo settore).

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