Come Posso Vedere Se Ho Debiti Con L’Inps?

Hai il dubbio di avere debiti con l’INPS ma non sai come verificarli? Ti preoccupano possibili cartelle esattoriali, omissioni contributive o mancati pagamenti che potrebbero creare problemi alla tua attività o alla tua posizione personale?

Verificare se hai posizioni debitorie aperte con l’INPS è un passo fondamentale per tutelarti, soprattutto se sei un lavoratore autonomo, un imprenditore o un ex titolare d’azienda. Sapere cosa risulta a tuo carico ti permette di evitare sanzioni, blocchi, iscrizioni a ruolo e accertamenti.

Vediamo allora come puoi controllare se hai debiti INPS e cosa fare se emergono irregolarità.

Come si controllano i debiti INPS?
Puoi accedere al tuo estratto conto contributivo direttamente sul sito dell’INPS, attraverso l’area personale MyINPS. Servono:

  • SPID, CIE o CNS per l’accesso;
  • Navigare nella sezione dedicata a “Posizione assicurativa” o “Estratto conto debitorio”;
  • Visualizzare eventuali avvisi di addebito, rateizzazioni attive o cartelle esattoriali già inviate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cosa succede se risulta un debito?
Se hai omesso il versamento di contributi, anche di pochi mesi, il debito può essere immediatamente riscosso tramite avviso bonario, avviso di addebito esecutivo o cartella. In caso di mancato pagamento, partono le azioni esecutive, tra cui pignoramenti su conto corrente o immobili.

E se il debito non è aggiornato o non è corretto?
Capita spesso che le banche dati non siano aggiornate o ci siano errori di trasmissione. In questi casi puoi:

  • Chiedere la rettifica all’INPS;
  • Presentare opposizione, se ricevi una cartella ingiustificata;
  • Dimostrare l’avvenuto pagamento, se hai le ricevute.

È possibile rateizzare o annullare il debito INPS?
Sì. Una volta verificata la posizione puoi:

  • Richiedere una rateizzazione, anche lunga, se non riesci a saldare tutto in un’unica soluzione;
  • Attivare procedure di definizione agevolata o rottamazione, se previste;
  • Difenderti con strumenti di tutela del debitore, se la somma è inesatta o non più dovuta.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti previdenziali, riscossione INPS e contenzioso contributivo – ti spiega come scoprire se hai debiti con l’INPS, cosa significa e come possiamo aiutarti a risolverli senza rischiare sanzioni o pignoramenti.

Hai dubbi su contributi non pagati o hai ricevuto un avviso di addebito INPS?

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Come posso vedere se ho debiti con l’INPS?

La verifica dei debiti contributivi con l’INPS è un’operazione fondamentale per privati, imprenditori e professionisti per monitorare la propria posizione fiscale e previdenziale. I “debiti con l’INPS” possono infatti assumere varie forme – contributi previdenziali non versati, sanzioni civili e penali, avvisi bonari, avvisi di addebito o addirittura somme indebitamente ricevute (richieste in restituzione). A partire da giugno 2025, il sistema informativo dell’INPS offre una serie di strumenti digitali avanzati che consentono a ciascun utente (dotato di credenziali digitali come SPID o CIE) di consultare online la propria posizione contributiva e debitoria, simulare piani di rientro e regolarizzare le eventuali irregolarità. In questa guida analizzeremo tutte le tipologie di debito INPS (contributi, sanzioni, prestazioni indebite, ritenute, ecc.), illustreremo i servizi online disponibili per il debitore, forniremo le basi normative aggiornate, risponderemo alle domande frequenti e presenteremo tabelle di sintesi e simulazioni pratiche per aiutare il lettore – dal punto di vista del debitore – a capire se e come è possibile riscontrare un debito con l’INPS e come risolverlo.

1. Cosa si intende per «debito contributivo» con l’INPS

Un debito contributivo INPS è l’ammontare di contributi previdenziali e assistenziali (e relative sanzioni o interessi) che l’INPS vanta nei confronti di un soggetto (impresa, lavoratore autonomo, associazione, ente pubblico, lavoratore domestico, ecc.). In generale, i debiti possono riguardare:

  • Contributi previdenziali obbligatori: quota a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore (dipendente, parasubordinato, artigiano, commerciante, coltivatore diretto, coloni e mezzadri, lavoratore domestico, autonomo non imprenditore iscritti alla Gestione Separata, ecc.) non versati entro i termini di legge. Comprendono contributi pensionistici, INAIL (ovvero l’INPS agisce come concessionario per l’INAIL), TFR (art. 43-bis L. 153/1999) e altre voci.
  • Sanzioni e interessi: si aggiungono agli importi non versati sanzioni civili (in misura percentuale sul debito), interessi di mora e talvolta sanzioni penali (per omesso versamento delle ritenute previdenziali, art. 8 D.Lgs. 74/2000, ridotte a sanzione amministrativa ex D.Lgs. 8/2016).
  • Contributi volontari: somme che un soggetto ha l’onere o la facoltà di versare volontariamente (es. per riscatti o ricongiunzioni, o contributi facoltativi aggiunti a periodi lavorativi) non saldate. Pur facoltativi, se promessi all’INPS con apposita domanda hanno valore di debito finché non pagati.
  • Prestazioni indebite da restituire: somme pagate dall’INPS a titolo di pensioni o assegni assistenziali a cui il beneficiario non aveva diritto (ad esempio per superamento dei limiti di reddito). Queste somme, una volta contestate, diventano crediti di indebito da parte dell’INPS verso il cittadino, assimilabili a un debito da estinguere.
  • Ritenute previdenziali: specificamente per chi agisce da sostituto di imposta (es. amministratori, dirigenti) o come datore di lavoro (anche domestico) che trattiene la quota previdenziale a carico del lavoratore ma non la versa all’INPS. Anche queste diventano debito contributivo e possono integrare reato (Cass. 30788/2024).
  • Altri crediti INPS: ad esempio contributi agricoli (FIMI/CAC per coltivatori) o contributi da somministrazione, compensi a lavoro somministrato, ecc. Anche le gestioni speciali (parasubordinati nella Gestione Separata INPS) prevedono debiti da dichiarazione al modello UniEmens con ritardo o omissione.

Dal punto di vista legale, le somme dovute all’INPS sono equiparabili a obbligazioni pubblicistiche (paragonabili alle imposte). Ciò comporta, ad esempio, che in ipotesi di scissione societaria la Corte di Cassazione ha confermato che le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti contributivi pregressi della società scissa. Altri principi rilevanti comprendono la prescrizione quinquennale dei contributi (Cass. 28565/2022) e l’obbligo di coinvolgere l’INPS come parte necessaria nei giudizi tra lavoratore e datore di lavoro sui contributi (Cass. SS.UU. 7514/2022). In questa sede ci concentreremo però sulle modalità pratiche con cui il debitore (impresa o lavoratore autonomo o altro) può verificare online la propria posizione debitoria e, se del caso, avviare le regolarizzazioni.

2. Strumenti digitali INPS per verificare la propria posizione contributiva e debitoria

L’INPS mette a disposizione diverse funzioni online per i cittadini registrati (con SPID, CIE, CNS o vecchio PININPS per utenti speciali) che consentono di monitorare le proprie posizioni contributive e debitorie. La consultazione avviene principalmente attraverso il portale MyINPS (https://www.inps.it, area “MyINPS” o “Servizi per il cittadino/Impresa”) o via app mobile INPS (che consente di visualizzare alcuni dati e di ricevere notifiche via app IO). Di seguito i principali servizi:

  • Cassetto previdenziale e Estratto Conto Contributivo/Previdenziale: strumenti generali di consultazione della posizione contributiva del lavoratore o dell’azienda. Attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino o, per datori di lavoro di artigiani e commercianti, il Cassetto previdenziale artigiani e commercianti. Il Cassetto fornisce dati anagrafici, estratto contributivo (versamenti accreditati) ed, essenziale, l’estratto debitorio per il debitore, ovvero l’elenco delle somme dovute (contributi omessi, avvisi di addebito, avvisi bonari). In pratica, un imprenditore artigiano o commerciante, accedendo al proprio cassetto, trova sia le voci contributive (suddivise per anni e gestione) sia gli avvisi di recupero (cioè i debiti). Analoghe funzioni esistono per altre categorie: ad esempio, il Cassetto Gestione Separata per committenti (aziende che pagano collaborazioni INPS-Gestione Separata) consente di vedere i versamenti e le denunce UniEmens, sebbene non espliciti l’estratto debitorio come il cassetto artigiani. Per i lavoratori dipendenti/pensionati, l’Estratto conto previdenziale elenca i contributi versati in proprio favore: se mancano contributi si tratta di debito dell’azienda e il lavoratore può segnalarlo all’INPS.
  • Servizio “Visualizzazione Indebiti” (MyINPS): rivolto a chi ha ricevuto (o teme di avere) atti amministrativi di recupero. Consente di “approfondire la propria posizione indebita”, cioè accertata dall’ente, di visualizzare natura e stato di avanzamento dei debiti (cartelle, addebiti, piani di rientro) e di simulare e attivare online un piano di recupero rateale con avvisi di pagamento PagoPA. Questo strumento, introdotto nel 2023 e aggiornato al 2025, è essenziale per il debitore che riceve avvisi d’addebito dall’INPS e desidera gestire autonomamente la dilazione dei pagamenti.
  • “Certificazione dei debiti contributivi – VeRA” (INPS): servizio che permette all’utente (imprenditore o professionista) di richiedere ufficialmente l’elenco dei crediti vantati dall’INPS nei suoi confronti. L’istanza VeRA restituisce un documento che riporta tutti i contributi e le sanzioni civili non pagate relativi al codice fiscale indicato. Questo certificato – utile in caso di cessioni d’azienda o verifiche – non è però gratuito (previa fee di servizio) e richiede SPID/CIE.
  • Accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite INPS: collegamento che reindirizza l’utente, previa autenticazione, al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex-Equitalia). Da lì, tramite SPID/CIE, il soggetto può verificare la situazione debitoria complessiva nei confronti di tutti gli enti (INPS compreso) sotto gestione AdER. Dopo il login INPS, l’utente viene automaticamente reindirizzato all’AdeR per vedere cartelle e avvisi di pagamento emessi su di lui. Questo servizio è cruciale perché i debiti contributivi accertati dal fisco vengono spesso gestiti da Equitalia/AdER, non direttamente dall’INPS.
  • DURC Online (Documento Unico di Regolarità Contributiva): anche se il DURC attesta la regolarità contributiva complessiva verso INPS, INAIL e Casse edili, è un indicatore utile. Un DURC positivo non garantisce l’inesistenza di debiti: anzi, la Cassazione ha confermato che il rilascio del DURC (certificazione di regolarità) non impedisce all’INPS di chiedere in seguito somme dovute non rilevate al momento. Tuttavia, consultare il proprio DURC (si ottiene online o via CAF) offre un quadro di regolarità al momento del rilascio. Il DURC va interpretato con prudenza: il mero possesso del DURC non è prova di completa regolarità.
  • Altri strumenti utili:
    • Il portale Cassetto Agricoltori per lavoratori autonomi agricoli, simile al cassetto artigiani, mostra quote associative e posizioni contributive (FIMI/CAC).
    • L’area Contact Center Multicanale INPS (numero 803164 da rete fissa) consente la stampa o l’invio per posta dell’Estratto Conto e può fornire informazioni sulla posizione.
    • Intermediari autorizzati (CAF, commercialisti) hanno accesso telematico e possono ottenere gli estratti conto e certificazioni a richiesta del contribuente.
    • PEC e App IO: l’INPS invia alcune comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) o notifiche tramite l’app IO; controllarle può segnalare avvisi di debito da regolarizzare.

Nel complesso, la regola è: accedere con SPID/CIE all’area riservata del portale INPS e navigare tra “Cassetto Previdenziale”, “Estratto conto contributivo”, “Visualizzazione indebiti” o “Debiti contributivi” per individuare voci a debito. Per esempio, l’area tematica Debiti contributivi di INPS rimanda direttamente ai servizi appena elencati. In particolare, la pagina INPS dedicata ai «Debiti contributivi» riepiloga i link utili: cassetto previdenziale, VeRA, DURC, rateazione, ecc.. L’accesso ai servizi AdE-Riscossione è anch’esso elencato e spiegato. Utilizzando questi strumenti, il debitore ottiene un quadro completo del proprio debito (o della propria regolarità).

3. Come leggere e interpretare i dati di debito

Una volta entrati negli strumenti sopra descritti, il debitore deve saper interpretare le informazioni. Ad esempio:

  • Estratto Conto Contributivo/Previdenziale: mostra solo contributi già accreditati a suo favore (versamenti fatti dal datore di lavoro o autonomi). Un lavoratore che riscontra periodi mancanti nell’estratto conto può inferire che l’INPS attende quei contributi come debito del datore. Il servizio informa inoltre che è rivolto a lavoratori che vogliono verificare la regolarità dei contributi versati o segnalare discordanze. Anche l’estratto conto unificato (disponibile in MyINPS) consente di controllare i contributi di ogni gestione.
  • Cassetto previdenziale (artigiani/commercianti): nell’apposita sezione “Estratto debitorio” elenca tutti gli atti di recupero emessi dall’INPS (avvisi bonari, avvisi di addebito, cartelle). Vengono mostrati gli importi dovuti per gli anni di riferimento, con dettaglio degli avvisi bonari (preavvisi di F24 da pagare) o cartelle (addebiti definitivi). Per esempio, se nel cassetto trovi la voce “Avvisi bonari/Comunicazioni di debito”, significa che l’INPS ha calcolato contributi dovuti oltre i versamenti soglia. Inoltre, la sezione “Ruoli/Avvisi di addebito” elenca le cartelle esattoriali con codici esattoriali e anno di riferimento. Questi dati indicano chiaramente i debiti accumulati. Il cassetto permette anche di compilare il Mod. F24 per versare i contributi correnti o pagare un avviso già ricevuto.
  • Visualizzazione Indebiti: se il contribuente riceve un atto dall’INPS (ad esempio un avviso di addebito per omesso versamento), attivando questo servizio vedrà la ripartizione di quel debito nel suo quadro generale. Vengono descritte: natura del debito (ad esempio “contributi artigiani anno X”), importo ed eventuali sanzioni, oltre allo stato (se è stato rateizzato e quante rate sono scadute). Inoltre, il servizio permette di simulare un piano di recupero scegliendo il numero di rate e ottenendo la codeline PagoPA per il pagamento della prima rata. In sostanza, con Visualizzazione Indebiti il debitore ha una fotografia dinamica della sua posizione di debito.
  • Certificazione debiti – VeRA: è un documento formale con valore di autocertificazione (senza ricerche ulteriori) che certifica tutti i debiti contributivi previdenziali e le sanzioni attivi. Dopo l’accesso INPS, si può chiedere la procedura VeRA fornendo solo il proprio codice fiscale. Il risultato è un PDF con elenco crediti INPS (debiti) suddivisi per gestione previdenziale. È particolarmente utile in sede di compravendita o cessione aziendale, ma va pagato (con il servizio PagoPA).
  • Agenzia Entrate-Riscossione: dopo il login INPS e il reindirizzamento, il debitore può visualizzare tutti i ruoli iscritti a suo carico (inclusi i debiti INPS che sono stati cartolarizzati). Ad esempio, se l’INPS ha emesso cartelle esattoriali, queste appariranno nel portale AdER. L’utente potrà quindi scaricarle, simularne il pagamento e pagare online tramite PagoPA. In particolare, per i contribuenti che hanno crediti o debiti sia fiscali che previdenziali, questo strumento centralizza le informazioni.

In pratica, il debitore dovrebbe passare in rassegna: il proprio cassetto previdenziale (per contributi e debiti), la visualizzazione indebiti (per debiti accertati e rateizzazioni), la sezione “Debiti contributivi” del portale, e infine l’accesso a Riscossione per verificare cartelle attive. Inoltre, controllare il DURC e le comunicazioni PEC può segnalare eventuali incongruenze o debiti inaspettati.

4. Normativa e principi chiave (aggiornata 2025)

La gestione dei debiti contributivi è disciplinata da vari testi normativi, aggiornati a giugno 2025. Qui ricordiamo i principali riferimenti:

  • Codice della riscossione (D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e s.m.i.): contiene le disposizioni generali sulla riscossione delle imposte e delle entrate previdenziali. Regola, tra l’altro, i tempi di notifica delle cartelle esattoriali, i termini di decadenza e prescrizione, l’istruttoria per i ruoli, etc. Articoli quali l’art. 28 (dilazione di pagamento), l’art. 68 (notifica cartelle) e l’art. 25 (prescrizione decennale, ridotta a 5 anni dai decreti recenti) sono fondamentali per il debitore. In particolare, dal 2020 è in vigore la prescrizione quinquennale per le entrate tributarie e previdenziali (ex art. 8-quater D.Lgs. 214/1997 modificato da L. 157/2019). Come visto, la Cassazione 28565/2022 ha chiarito che va calcolato congiuntamente sospensione e dies a quo.
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: regola le modalità di riscossione tributaria (ha abrogato il testo unico Riscossione 602/1973 in parte). Introduce procedure di riscossione coattiva, ingiunzioni fiscali e amministrative. Il D.Lgs. 118/2011 ha delegificato l’intera materia, riportandola nel DPR 602/73, ma molti principi rimangono rilevanti (ad es. la notifica entro 90 giorni per sanzioni amministrative – Cass. 7641/2025).
  • Art. 39, Legge 8/8/1995 n. 335 (legge Dini): ha introdotto il regime contributivo nel pubblico impiego, ma anche qui i contributi dovuti rientrano nei debiti INPS del datore di lavoro pubblico.
  • Decreto Legislativo 46/1999 e successive modifiche: dettano le regole sull’obbligatorietà e sanzioni per i versamenti contributivi. L’art. 24 (richiamato in Cass. 7514/2022) stabilisce che l’INPS è parte necessaria nei giudizi sui contributi omessi.
  • Legge 24 novembre 1981 n. 689 (abolizione delle fattispecie penali in materia tributaria): ha decriminalizzato molte condotte fiscali, tra cui parzialmente il mancato versamento di ritenute previdenziali (sancito dall’art. 3, comma 6 D.Lgs. 8/2016). Restano comunque violazioni sanzionate amministrativamente (Cass. 7641/2025 conferma la pena di decadenza per mancata notifica entro 90 gg).
  • Decreto Legislativo 23/2011 e successive modifiche (Codice delle Imposte sui Redditi): l’art. 4 (versamenti diretti) e art. 29 (ritenute alla fonte) delineano gli obblighi di versamento; l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (es. Amministratori) è oggi sanzionato al 30% oltre interessi (art. 13-bis TUIR). Dal 2016 (D.Lgs. 8/2016) le ritenute sono molto ridotte (contravvenzione penale sostituita da sanzione civile).
  • Norme sulla rateazione e definizione agevolata:
    • Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) ha introdotto la rottamazione-ter delle cartelle (D.L. 119/2018), che comprende anche i debiti contributivi rottamabili; successive finanziarie hanno prorogato termini e tassi. Con le definizioni agevolate (Legge 160/2019 – c.d. “rottamazione-quater” – e D.L. 34/2019) è possibile sanare i debiti INPS iscritti a ruolo eliminando sanzioni e interessi.
    • Rateazione ordinaria INPS: l’art. 19, comma 1, D.P.R. 602/73 (come interpretato da circolari INPS) consente la rateazione fino a 72 rate mensili senza presentare garanzie; la recente modulistica INPS consente di fare domanda telematica via “Rateazione contributi in fase amministrativa”. Il piano deve rispettare il criterio di dilazione legale (interessi annui ridotti).
    • Autotutela INPS (art. 10 D.Lgs. 546/92 e DPR 602/73): l’INPS può annullare o ridurre gli avvisi d’addebito emanati per errore (autotutela), ma l’istanza va presentata entro decadenza (art. 21-ter, DPR 600/73: 48 mesi, ora 3 anni per INPS). Cass. 33846/2022 ha ribadito che persiste il potere di autotutela INPS anche se sfavorevole al contribuente.
  • Principi giurisprudenziali: fra le recenti pronunce salienti (tutte da considerare per il contesto attuale):
    • Cass. SS.UU. 8 marzo 2022 n. 7514: l’INPS è litisconsorte necessario nei giudizi tra lavoratore e datore per contributi.
    • Cass. 21 giugno 2024 n. 17188: in scissioni societarie, tutte le società partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti contributivi pregressi.
    • Cass. 2 dicembre 2024 n. 30788: un DURC positivo non libera il debitore dal pagamento delle differenze contributive non autorizzate; l’assenza di segnalazioni DURC non blocca il recupero.
    • Cass. 22 marzo 2025 n. 7641: conferma che il termine di 90 giorni per l’INPS di notificare la violazione per omissione di ritenute è di decadenza.
    • Cass. 17 agosto 2022 n. 24853: impugnazione di tributi previdenziali inferiori a 1000€ in automatico.

Questi riferimenti mostrano l’importanza di agire proattivamente: conoscere i propri debiti in tempo può evitare sanzioni penali o preclusioni (come la decadenza in Cass. 7641/2025). Per il debitore è fondamentale conoscere la legislazione sul dies a quo e sospensione della prescrizione (Corte di Cassazione 28565/2022 sottolinea che la corretta individuazione del termine presuppone la richiesta di pagamento entro i termini).

5. Regolarizzare e sanare i debiti: procedure pratiche

Se verificato un debito, il debitore deve procedere alla regolarizzazione attraverso i canali appropriati:

  1. Pagamento spontaneo o rateale (fase amministrativa): Innanzitutto, se il debito non è stato ancora cartolarizzato, si può versare spontaneamente l’importo dovuto, usando i Modelli F24 o PagoPA. I dati per il F24 precompilato (codici tributo, periodo, ente) sono spesso forniti dall’INPS nel cassetto o negli avvisi. Se si teme di non poter pagare subito, il debitore può rateizzare presso l’INPS. Dal 2019 è possibile inviare richiesta direttamente online tramite il servizio “Rateazione debiti contributivi in fase amministrativa”. Questa domanda va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il debito è maturato (dopo il 2015 si considera fiscale il periodo di rateazione). In genere si concede dilazione fino a 72 rate (6 anni) con pochi requisiti; in caso di comprovate difficoltà socio-economiche si possono aggiungere ulteriori rate (Cass. 33846/2022). Il debitore può scegliere il numero di rate ed ottenere l’addebito delle prime tramite PagoPA. In fase amministrativa non si paga sanzione, solo interessi a tasso legale.
  2. Rottamazione e definizione agevolata: Se il debito è stato già iscritto a ruolo (cartella esattoriale), si può aderire alle definizioni agevolate. Ad esempio, la rottamazione-ter/–quater delle cartelle (Legge 119/2018, 160/2019, convertiti in legge) consente di pagare solo capitale (non interessi/sanzioni) entro scadenze previste. Il debitore, entro i termini stabiliti dai decreti, può fare domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e saldare con avvisi PagoPA ridotti. Anche per le cartelle INPS l’adesione è automatica (se l’INPS ha trasmesso le cartelle ad AdER) oppure va richiesta specificamente presso AdER. I piani di pagamento agevolato prevedono scadenze annuali e interessi ridotti.
  3. Sospensione per eventi straordinari: Nel caso di eventi calamitosi o emergenze (es. pandemie, sisma), la normativa straordinaria consente di sospendere i versamenti contributivi; l’INPS ha procedure dedicate (sez. “Eventi straordinari” del portale) per chiedere sospensioni o specifiche rateizzazioni. Ad esempio, per il Covid-19 esisteva un piano Covid di rateizzazione dei contributi sospesi. Tali opzioni vanno valutate caso per caso.
  4. Accordi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: Se il debito è nelle mani di AdER, il contribuente può accedere ai servizi del portale “AdER Rottamazione” tramite il link INPS per pagare online (scelta tra PagoPA, addebito su c/c bancario, ecc.). In alternativa, si possono ottenere informazioni e piani rateali contattando AdER (ex Equitalia) o recandosi ai Punti “Riscossione”.
  5. Opposizione e autotutela: Se il debitore ritiene di non dover nulla (ad esempio perché il debito è prescritto o è stato determinato erroneamente), può presentare opposizione a ingiunzione o ricorso amministrativo. In questo caso è consigliabile rivolgersi a un legale esperto. L’INPS, per parte sua, può autonomamente annullare o correggere gli avvisi entro i termini (autotutela). Ad esempio, se un avviso di addebito contiene errori materiali, si può chiedere l’annullamento in autotutela all’INPS (art. 21-ter, D.P.R. 600/73). L’esito di Cass. 7514/2022 ricordava, infine, che il diritto di difesa esige correttezza procedurale: un debitore può sollevare questioni di prescrizione o difetto di notifica, ma la causa deve essere rivolta correttamente verso l’INPS come soggetto legittimato (SS.UU. 2022).

6. Tabelle di sintesi e strumenti di verifica

Di seguito alcuni schemi riassuntivi utili per orientarsi.

Tabella 1 – Strumenti INPS per il debitore

Strumento/ServizioDestinatariCosa consente di vedereNote principali
Cassetto Previdenziale (Artigiani/Commerc.)Titolari artigiani/commercianti (o delegati CAF)Dati anagrafici, estratto conto, estratto debitorio, avvisi di addebito e bonari.Viene visualizzato l’elenco dettagliato dei contributi dovuti e degli atti di recupero; possibilità di generare F24 precompilati.
Cassetto Previdenziale (Gestione Separata – Committenti)Aziende/enti committenti Gestione Separata (o loro consulenti)Posizione anagrafica, elenco collaboratori, denunce UniEmens, riepilogo versamenti, comunicazioni INPS.Utile per gestire collaborazioni e pagamenti UNIEMENS; non mostra esplicitamente estratto debitorio come per artigiani.
Estratto Conto Contributivo (Fascicolo)Lavoratori dipendenti, parasubordinati, artigiani/commercianti, co.co.co., ecc.Elenco dei contributi accreditati al lavoratore (da lavoro dipendente, autonomo, figurativo, volontario).Permette di verificare la regolarità dei versamenti in entrata. Mancanze segnalano contributi non corrisposti dal datore di lavoro (a carico di quest’ultimo come debito).
Visualizzazione Indebiti (MyINPS)Tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) con debiti INPS notificatiDettagli della posizione debitoria attuale (tipologia di debito, importi, stato, piani di rientro).Permette di simulare e chiedere subito una dilazione online (Pagamento PagoPA). Richiede SPID/CIE.
Certificazione debiti contributivi – VeRAAziende e professionisti (anche utenza generica)Elenco ufficiale dei debiti contributivi e sanzioni (crediti INPS) per un dato CF/PI.Documento scaricabile (su pagamento di tariffa). Utile per banche o cessioni aziendali.
Portale AdE-Riscossione (via INPS)Tutti (tramite link su INPS)Situazione debitoria complessiva nei confronti delle Entrate e dell’INPS (cartelle esattoriali, avvisi di riscossione).Accedendo con SPID/CIE, visualizza ruoli depositati e consente pagamenti online. Fondamentale per debiti già iscritti a ruolo.
DURC Online (INPS, Inail)Lavoratori autonomi/imprenditoriAttesta regolarità contributiva attuale verso INPS, Inail, edili.Rilasciato con esito positivo se non vi sono debiti dichiarati; tuttavia, Cass. 30788/2024 ricorda che il DURC non impedisce il successivo recupero di contributi non versati.
MyINPS – Fascicolo PrevidenzialeTutti i cittadiniFascicolo contributivo riassuntivo con documenti scaricabili (denunce, CU, certificazioni).Si integra con gli altri servizi e fornisce copia elettronica della documentazione previdenziale.

Tabella 2 – Tipologie principali di debito INPS e verifica online

Tipo di debitoSoggetti coinvoltiDove verificareRiferimenti
Contributi obbligatori (pensione, Inail)Datori di lavoro (persone fisiche, aziende), autonomi, domestici, agricoltori, collaboratori Gestione SeparataCassetto previdenziale; Estratto conto contributivo (dipendenti); Visualizzazione Indebiti; Avvisi di addebito notificati via PEC.D.P.R. 602/1973; L. 413/1991; L. 335/1995; Cass. 17188/2024
Sanzioni e interessi contributiviMedesimo debitore ai punti precedentiVengono indicate insieme al debito principale nel Cassetto previdenziale o negli avvisiD.Lgs. 46/1999; Codice penale (art. 316-bis CP) per il reato superato; Cass. 7641/2025
Contributi previdenziali omessi (posizioni co.co.co.)Aziende committenti Gestione Separata, professionisti (forfettari e non), ecc.Denunce UniEmens (Cassetto Gestione Separata); Estratto conto unificato; Avvisi bonari.Legge 335/1995; Cass. 7514/2022
Prestazioni indebite (pensioni/Assegni errati)Pensionati, percettori di sussidi (invalidità, APE, ecc.)L’INPS notifica atto di recupero; il beneficiario vede somme in Visualizzazione Indebiti.D.lgs. 1092/1973 (indebiti pensioni); Cass. 10337/2023 (recupero indebiti senza dolo)
Omesso versamento ritenute previdenzialiDatori di lavoro/persona che trattiene contributi da lavoro dipendente (anche domestico)Avviso di addebito (IVA/ritenute art. 23); posizione sul portale AdERArt. 2, comma 4, D.Lgs. 74/2000 (sanzione); Cass. 7641/2025
Quote associative FIMI/CAC (agricoltori)Coltivatori diretti, coloni, mezzadriServizio “Agricoli: consultazione quote FIMI/CAC” sul portale INPSD.P.R. 18/1931 (FIMI), D.Lgs. 1009/1973 (CAC)

7. Domande frequenti (FAQ)

D: Che differenza c’è tra l’Estratto conto contributivo e il cassetto previdenziale?
R: L’Estratto conto contributivo è un documento rivolto soprattutto ai lavoratori, che elenca i contributi (giorni/mese) accreditati a loro favore nelle varie gestioni previdenziali. Serve a verificare la regolarità dei contributi versati. Il Cassetto previdenziale (es. artigiani/commercianti, gestione separata) è un’applicazione più ampia per il contribuente/datore: mostra non solo l’estratto conto ma anche l’estratto debitorio, gli avvisi bonari, gli atti di recupero e consente l’interazione con l’INPS. In pratica, l’estratto conto dice “quanto ti è stato accreditato”, mentre il cassetto dice anche “quanto devi pagare”.

D: Come faccio a sapere se l’INPS mi ha inviato un avviso di pagamento?
R: Dal 2019 quasi tutte le notifiche INPS (avvisi di addebito, cartelle esattoriali) sono comunicate tramite il cassetto previdenziale e via PEC o raccomandata. Perciò: (1) Accedi regolarmente al tuo cassetto previdenziale (o al Fascicolo previdenziale) con SPID/CIE; controlla se compaiono nuovi avvisi di addebito o messaggi dall’INPS. (2) Controlla la tua PEC o la posta tradizionale, dato che l’INPS invia l’atto anche per posta elettronica certificata. (3) Usa il servizio “Visualizzazione indebiti”: se risulta lì, l’avviso è attivo. In alternativa, effettua l’accesso all’Agenzia Entrate-Riscossione tramite il link INPS; se in AdER esistono cartelle di pagamento a tuo nome, compariranno nel portale.

D: Cosa devo fare se riscontro un debito contributivo non mio o già estinto?
R: Se ritieni che il debito visualizzato sia errato o prescritto, puoi chiedere il riesame all’INPS. Ad esempio, se il debito è prescritto da oltre cinque anni, puoi opporre la prescrizione (previa verifica con un consulente legale). Se è un avviso di ingiunzione notificato tardivamente, verifica la scadenza dei termini (Cass. 7641/2025). È possibile anche chiedere l’autotutela all’INPS (art. 21-ter DPR 600/73) indicando eventuali errori materiali. Se la questione non si risolve, il debitore può proporre opposizione giudiziale all’atto di riscossione (Tribunale / Corte dei Conti) con l’INPS chiamato in causa come parte (Cass. 7514/2022 sottolinea la necessità dell’INPS come litisconsorte). Consigliamo in questi casi di rivolgersi a un professionista (avvocato o commercialista) per l’impugnazione, presentando tutta la documentazione (estratti conto, ricevute, ecc.).

D: Il mio DURC è positivo, vuol dire che non ho debiti?
R: No. Un DURC positivo (che attesta “regolarità contributiva”) è solo la situazione alla data del rilascio. La Corte di Cassazione ha ribadito che il DURC non impedisce all’INPS di scoprire e pretendere in un secondo momento contributi dovuti non rilevati. Pertanto, avere un DURC positivo non significa automaticamente “essere in regola” per sempre. Controlla comunque il DURC perché se è negativo o non rilasciato vuol dire che ci sono pendenze già note all’INPS. Ma anche con DURC positivo, resta l’obbligo di pagamento degli eventuali debiti successivamente accertati.

D: Come avviene il pagamento di un debito tramite l’app INPS o PagoPA?
R: Se l’importo dovuto compare nel Cassetto come avviso (addebito o bonario), spesso accanto viene fornita una codeline o un link PagoPA. In alternativa, tramite la funzione “Visualizzazione Indebiti” si può simulare il piano e generare avvisi PagoPA per le rate. Sull’app INPS Mobile è possibile vedere le notifiche e avviare il pagamento via PagoPA direttamente da smartphone. Se si tratta di un piano di rateazione già attivato, si riceveranno di volta in volta le scadenze tramite PagoPA (e l’app IO). In mancanza di questi servizi, si può sempre pagare con il modello F24 inserendo i codici tributo indicati nell’avviso o calcolati con le “codeline” disponibili nel cassetto.

D: I debiti INPS rientrano nella mia situazione creditizia (banca dati)?
R: Sì e no. I debiti verso l’INPS (come tutte le obbligazioni contributive) possono entrare nei database pubblici come l’Anagrafe Tributaria o il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se sono stati oggetto di cartelle/ingiunzioni. A livello privato, i debiti INPS non compaiono normalmente nelle banche dati creditizie (CRIF, Experian) che registrano solo prestiti bancari, cessioni del quinto, protesti, ecc. Tuttavia, l’insolvenza prolungata verso l’INPS può avere implicazioni indirette (per esempio negare alcuni sgravi o partecipazione a bandi, benché il DURC sia necessario ma non sufficiente per certificare la regolarità). In ogni caso, verificare periodicamente la propria posizione è utile anche per gestire al meglio il credito aziendale o personale.

8. Simulazioni pratiche

Scenario 1 – Artigiano individuale con presunta esposizione: Mario, titolare di un’officina, vuole sapere se deve contributi INPS. Accede al proprio Cassetto Previdenziale Artigiani usando SPID. Nella sezione “Estratto debitorio” scopre un Avviso bonario 2024, importo €2.500, relativo a contributi minimi non versati per gli anni 2022-23. Inoltre, in “Cartelle/Avvisi di addebito” vede una cartella 2021 per €5.000 (contributi omessi 2019-20). Mario usa la funzione Visualizzazione Indebiti e conferma i dati: totale debiti €7.500. Decide di regolarizzare: utilizza il tasto “Rateizza” su Visualizzazione Indebiti, sceglie 5 rate e ottiene immediatamente il piano di pagamenti PagoPA per le prime due rate. Effettua il pagamento online e invia la domanda di rateazione amministrativa tramite il portale, allegando la documentazione richiesta. Contemporaneamente, ottiene il Documento Unico Durc, che risulta però irregolare finché non verranno saldati i debiti. Mario ha così verificato la propria esposizione e attivato immediatamente un piano di sanatoria.

Scenario 2 – Società partecipante a scissione: Una spa si scinde in tre nuove società. L’INPS contesta debiti contributivi pregressi non pagati dalla società originaria. Tramite il servizio Accesso AdE-Riscossione una delle società vede spiccioli debitori sulle tre cartelle relative al vecchio debito. La consulenza legale mostra che, secondo Cass. 17188/2024, la nuova società è solidalmente responsabile. Quindi, pur non avendo generato direttamente i contributi, deve provvedere alla dilazione congiunta con le altre due (che devono chiedere anch’esse rateazione). Tutte e tre usano il portale AdER per gestire il pagamento.

Scenario 3 – Libero professionista con lavori autonomi: Anna è una consulente iscritta Gestione Separata INPS. Controllando il proprio Estratto Conto Unificato (dal Fascicolo previdenziale), nota mancate registrazioni di contributi riferiti a ordini di pagamento (UniEmens). Usa il Cassetto Gestione Separata per committenti (se cliente), altrimenti contatta i committenti, i quali trovano nel loro cassetto Gestione Separata gli importi dovuti. In alternativa, Anna chiede al cliente di visualizzare gli versamenti del suo cassetto e vedere se la quota a suo carico è stata versata. Se il cliente non ha versato, Anna può segnalarlo all’INPS.

Scenario 4 – Lavoratore domestico: Carla ha lavorato come badante e vuole sapere se il datore ha regolarmente versato i contributi. Accede a MyINPS (profilo cittadino) e va su Cassetto previdenziale (apre la propria posizione di lavoratrice domestica). Nella sezione dedicata ai domestici vede l’estratto contributivo: confermata la regolarità (collocazione di ogni mese). Se ci fossero state mancate registrazioni, apparirebbero come debito del datore (per i domestici, le comunicazioni di F24 AC5 pignoratizi). In caso di dubbi, Carla può chiedere il DURC familiare al CAF (che verificherebbe il regolare pagamento dei contributi domestici del suo datore).

Queste simulazioni mostrano l’uso pratico degli strumenti: in ogni caso il debitore entra su MyINPS (o sul portale Riscossione) e trova in pochi click le voci relative ai debiti o comunicazioni INPS.


Fonti normative e giurisprudenziali

  1. Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) – Sito ufficiale, sezioni Debiti contributivi, Visualizzazione indebiti, Consultazione estratto conto contributivo/previdenziale, Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, Cassetto previdenziale Gestione Separata, Accesso Agenzia Entrate-Riscossione, Rateazione contributiva, etc..
  2. Legislazione italiana – Principali riferimenti normativi sul tema: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e smi (riscossione entrate); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; L. 335/1995; D.Lgs. 46/1999; D.Lgs. 8/2016; L. 119/2018, 160/2019 (definizioni agevolate); D.P.R. 100/2002 (DURC); D.Lgs. 74/2000; Codice Civile artt. 2946 ss. (prescrizione), etc. (consultabili su Normattiva e Gazzetta Ufficiale).
  3. Corte di Cassazione – Pronunce recenti nel contesto contributivo: SS.UU. 8/3/2022 n. 7514 (litisconsorzio INPS); ord. 21/6/2024 n. 17188 (solidarietà in scissione); ord. 2/12/2024 n. 30788 (DURC e regolarità); sent. 22/3/2025 n. 7641 (notifica 90 giorni, decadenza); sent. 17/8/2022 n. 24853 (automatismi contributivi minori).
  4. Fonti amministrative – Circolari e messaggi INPS (es. circ. 48/2025 su riscatti, mess. 3782/2024 compliance INPS, mess. 734/2020 su indebit…), consultabili nell’area “Circolari, Messaggi” del sito INPS.

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