Hai trovato un accordo a saldo e stralcio con una banca o una finanziaria, ma ora ti stai chiedendo quali siano le conseguenze concrete di questa scelta? Ti preoccupa se rimarrà una segnalazione, se avrai problemi in futuro con altri finanziamenti o se davvero il debito sarà considerato chiuso?
Il saldo e stralcio è uno strumento molto usato per chiudere una posizione debitoria pagando solo una parte dell’importo dovuto, ma è importante sapere cosa comporta realmente e quali effetti può avere sul piano legale, fiscale e creditizio.
Vediamo allora cosa succede dopo un saldo e stralcio, cosa devi aspettarti e quando conviene davvero accettare questa soluzione.
Cosa significa saldo e stralcio?
È un accordo tra debitore e creditore in cui viene accettato il pagamento di una somma ridotta, in via definitiva, per estinguere il debito. Una volta versata la cifra pattuita, non sei più tenuto a pagare il resto, e il creditore non può pretendere null’altro.
Il debito è chiuso davvero?
Sì, ma deve esserci una liberatoria scritta rilasciata dal creditore in cui si dichiara che, con quel pagamento, la posizione è definita a saldo e stralcio. Questo documento è fondamentale per dimostrare la chiusura definitiva del debito.
Ci sono conseguenze nella centrale rischi o nei SIC?
Sì. Il saldo e stralcio può lasciare una segnalazione negativa, perché indica che il debito non è stato pagato per intero. Nei sistemi di informazione creditizia (come CRIF, Experian, CTC), potresti risultare “chiuso a saldo” o “con perdita” per un certo periodo di tempo.
E per il futuro? Posso ottenere nuovi finanziamenti?
Non subito. Le segnalazioni nei SIC possono ostacolare la concessione di nuovi prestiti o mutui per un po’ di tempo, solitamente da 12 a 36 mesi. Tuttavia, una volta trascorso questo periodo, la posizione si “ripulisce” e torni ad essere affidabile.
Il saldo e stralcio ha conseguenze fiscali?
In alcuni casi sì: la parte di debito “stralciata” (cioè non pagata) potrebbe essere considerata come reddito tassabile, se supera determinati importi o se il creditore è una banca o una società finanziaria. Serve valutare caso per caso con l’aiuto di un esperto.
E se il creditore rivende il debito a un recupero crediti?
Il saldo e stralcio può essere proposto anche con una società di recupero crediti che ha acquistato il debito. In quel caso è importante verificare la legittimità del passaggio e ottenere sempre una liberatoria scritta.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in saldo e stralcio, opposizione ai crediti e tutela patrimoniale – ti spiega quali sono le reali conseguenze del saldo e stralcio, quando conviene accettarlo e cosa possiamo fare per aiutarti a chiudere il debito nel modo più sicuro.
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Saldo a stralcio: conseguenze fiscali, contabili e legali
Il “saldo e stralcio” è un accordo transattivo con cui un debitore estingue un debito pagando una somma inferiore a quella originaria e ottenendo lo stralcio (cancellazione) del residuo. In pratica le parti stabiliscono contrattualmente che il debitore corrisponda solo una parte del credito, mentre il creditore rinuncia al resto. In ambito immobiliare e bancario ciò significa, ad esempio, vendere o concordare un prezzo inferiore a quello del debito residuo, estinguendo così completamente l’esposizione finanziaria. Il debitore in difficoltà così “riparte da zero”, mentre il creditore recupera subito una parte certa di credito evitando procedure più gravose.
Ambito di applicazione. Il saldo e stralcio può riguardare debiti di diversa natura – fiscali, contributivi, bancari, commerciali o tra privati – ma i vincoli legali cambiano a seconda del creditore. Con riguardo al fisco (Agenzia Entrate-Riscossione), al di fuori di disposizioni normative speciali non esiste uno strumento “libero” di saldo e stralcio: il Fisco non può infatti accettare riduzioni negoziate su semplice domanda del contribuente. In base all’art. 1274 c.c. il pagamento parziale estingue il debito solo se il creditore lo accetta liberatoriamente, ma l’Agenzia non può “fare sconti” sui tributi se non è previsto dalla legge. Di conseguenza, per chi ha debiti fiscali affidati alla riscossione, il saldo e stralcio è ammesso solo nelle ipotesi previste dalla legge (come definizioni agevolate o forme di “pace fiscale”) o all’interno di procedure concorsuali giudiziarie in cui la legge consenta il frazionamento del debito.
Per i debiti contributivi (INPS, casse professionali, ecc.) esistono misure analoghe ma specifiche. In particolare il D.L. 119/2018 (convertito L.136/2018) e la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) hanno disposto lo stralcio automatico dei debiti previdenziali fino a 1.000 € per artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti della Gestione Separata. Ciò ha ridotto la posizione contributiva di tali soggetti (i contributi “stralciati” non sono più dovuti), ma ha anche conseguenze previdenziali: i contributi cancellati non vengono riscossi per la pensione. Per evitare un danno pensionistico l’INPS ha previsto la possibilità di ripristinare i contributi stralciati: con la Circolare n.86/2023 i lavoratori interessati possono richiedere il ricalcolo dei debiti annullati (art.23-bis DL Lavoro 4/2023 conv. L.85/2023). Chi sceglie di rimborsare i contributi dovrà presentare domanda entro il 10 novembre 2023 e versare l’importo calcolato entro il 31 dicembre.
Nel caso di debiti bancari e commerciali, non sussistono limiti legali al libero accordo: si tratta di contratti di natura civilistica (transazione ai sensi degli art.1965 ss. c.c.). Ad esempio, un mutuo residuo di €50.000 può essere estinto con un saldo e stralcio di €30.000 con accordo scritto: il debitore versa 30.000€ e la banca rinuncia ai restanti 20.000€. A quel punto il rapporto è chiuso e il credito residuo non è più esigibile, purché sia confermato nell’intesa. L’accordo va stipulato preferibilmente per iscritto e con l’assistenza di legali o consulenti, per tutelare le parti. Chi propone un saldo e stralcio deve offrire una somma congrua rispetto al debito residuo (spesso parametrata alle reali difficoltà del debitore). I vantaggi sono evidenti per entrambe le parti: il debitore si libera dal debito e il creditore incassa subito una parte certa del credito, evitando pignoramenti o contenziosi lunghi.
Particolarmente diffuso è il saldo e stralcio immobiliare, praticato quando il debito è garantito da ipoteca su un immobile destinato ad asta. Con questa procedura il debitore vende l’immobile a un prezzo concordato più basso del valore di mercato e versa al creditore tale somma; la differenza tra la somma dovuta e il prezzo pagato viene cancellata (stralciata). L’atto notarile di trasferimento (rogito) prevede l’estinzione simultanea del debito con la banca, liberando il debitore dall’ipoteca. Il creditore ottiene in tempi brevi un rimborso, solitamente maggiore di quanto si recupererebbe in asta, mentre il debitore evita la segnalazione CRIF e la perdita forzata dell’immobile. Tuttavia questa soluzione richiede la conciliazione di tutti i creditori (non solo il principale) e il coordinamento con il giudice dell’esecuzione.
Aspetti fiscali e contabili
Il trattamento contabile dello stralcio di un debito è simile a un incasso straordinario: la parte di debito annullata costituisce una sopravvenienza attiva (un provento) nell’esercizio in cui il titolo giuridico si realizza. Secondo i principi contabili nazionali (OIC 6), lo stralcio si rileva in bilancio come componente positivo di reddito (in passato in sede straordinaria, oggi come “provento diverso” nell’utile operativo). Fiscalmente, tali sopravvenienze sono ordinarie imponibili se derivano da normali transazioni con privati o aziende, mentre sono non imponibili solo se conseguite nell’ambito di procedure concorsuali (concordato, accordi di ristrutturazione, piani attestati) dove la legge prevede l’esdebitazione. In altre parole, fuori da quei contesti il debito annullato genera un reddito imponibile. Ad esempio, una società che paga €30.000 su un debito di €50.000 effettua una sopravvenienza di €20.000.
Un aspetto chiave è l’IVA. In base all’interpello AdE n.426/2023, in caso di accordo transattivo di saldo e stralcio l’IVA detraibile è solo quella afferente al corrispettivo effettivamente pagato. Nel caso concreto analizzato, una società aveva un debito originario di €762.579 con IVA indicata di €137.514; in sede di transazione concorda di pagare €70.000 totali. L’Agenzia ha precisato che la società può detrarre solo l’IVA calcolata sui €70.000 (circa €12.623) e non quella esposta nelle fatture originarie mai saldate. Questo principio deriva dalla direttiva IVA (art.168/2006) e dalla normativa nazionale (art.19 DPR 633/1972): la detrazione spetta sulla base imponibile effettivamente corrisposta. In pratica, il fornitore rimane comunque obbligato al versamento dell’IVA originaria indicata nella fattura, essendo ormai scaduto il termine per le note di variazione.
In sintesi, dal punto di vista fiscale la parte di debito scritta è un guadagno (sopravvenienza attiva) tassabile, e l’IVA sul debito non pagato non può essere detratta. Eccezione: se lo stralcio avviene tramite concordato o accordo di ristrutturazione omologato (inclusi i piani attestati), tali sopravvenienze non sono imponibili. Dal punto di vista civilistico, si applicano le regole del codice civile: il pagamento parziale con accettazione liberatoria del creditore estingue il debito per intero (art.1274 c.c.), mentre in assenza di accettazione produce una novazione (nuovo debito).
Procedure stragiudiziali e giudiziali
Il saldo e stralcio è innanzitutto uno strumento stragiudiziale: si ottiene negoziando direttamente con il creditore. In sede di crisi d’impresa e sovraindebitamento esistono oggi vari strumenti formalizzati (anche sulla falsariga del saldo e stralcio) che comportano comunque il coinvolgimento di un organo esterno. Ad esempio, la composizione negoziata della crisi (introdotta dal D.L.118/2021 e assorbita nel Codice della crisi D.Lgs.14/2019) prevede la nomina di un esperto e la trattativa extragiudiziale con i creditori sotto la vigilanza del tribunale. Anche gli accordi di ristrutturazione del debito (art.182-bis del Codice della crisi, ex Legge Fallimentare) consentono a imprese in crisi di concordare con i creditori (incluso il Fisco) piani di ristrutturazione che prevedano la parziale riduzione del debito, con omologazione giudiziale. Queste procedure permettono di stralciare quote di debito sotto supervisione giudiziale, configurando una “transazione fiscale” per i crediti erariali.
Nel caso del Concordato preventivo, il piano omologato dall’Autorità giudiziaria può prevedere la riduzione anche dei debiti tributari e contributivi residui: in quel caso lo stralcio è deciso dal tribunale e non si configura una vera e propria transazione privata. Per i privati non fallibili esistono inoltre procedure di composizione della crisi (legge 3/2012, ora nel Codice della crisi) che possono incorporare accordi con i creditori simili a saldo e stralcio.
Al di fuori di queste procedure strutturate, l’unica possibilità per un contribuente con debiti fiscali rimane la definizione agevolata ordinaria (rottamazione-ter, stralcio piccoli debiti, ecc.) o la rateizzazione integrale. Per tutti i debiti (fiscali o privati), in assenza di accordo il debitore può però sempre esercitare i propri diritti: es. impugnare il debito in sede giudiziale tributarie se illegittimo, oppure attendere la prescrizione (ma questa non è riconosciuta automaticamente, v. art. 2943 c.c. e circolarità).
Aspetti fiscali per imprese e professionisti
Per aziende e professionisti, il saldo e stralcio di un debito rappresenta una fattispecie rilevante sia civilisticamente che fiscalmente. In bilancio il debito residuo annullato va registrato come sopravvenienza attiva (conseguente a oneri precedentemente contabilizzati). Come detto, fiscalmente tale importo è imponibile come ricavo straordinario, a meno che il recupero avvenga nell’ambito di concordato o ristrutturazione (in tal caso l’utile da stralcio non concorre al reddito). Di converso, se a essere “stralciato” è un credito a bilancio (come nel caso di un accordo con un fornitore che rinuncia a parte del proprio credito), l’impresa registra una sopravvenienza passiva deducibile come perdita da cessione di crediti (art. 101 TUIR). In ogni caso, l’efficacia fiscale dello stralcio può dipendere dalle modalità: ad esempio, se viene emessa una transazione con postergazione del pagamento, si potrebbe comunque dover considerare oneri finanziari o rivalutazioni.
Dal punto di vista IVA, l’esempio pratico citato evidenzia che l’IVA detraibile è limitata alla base imponibile del nuovo importo concordato. L’IVA originaria dei crediti annullati non dà diritto a detrazione e, anzi, il cedente potrebbe rimanere obbligato a versarla se non ha emesso nota di variazione nei termini. Inoltre, la transazione scritta consente di documentare in via civilistica la modifica del corrispettivo: in alcuni casi può essere opportuno emettere nota di credito (entro i termini previsti) per allineare anche formalmente l’IVA.
Sul piano contabile, l’OIC 6 e i principi internazionali (IAS 37/32) prevedono che la differenza tra valore contabile del debito e prezzo di estinzione sia trattata come provento straordinario nell’esercizio in cui l’obbligazione si estingue. La prassi Agenzia Entrate (Interpello n.264/2023) conferma che tale provento si considera di competenza dell’esercizio in cui il debitore ottiene definitivamente la riduzione (ad esempio, in caso di sentenza favorevole o lodo arbitrale che definisce il saldo e stralcio). In definitiva, dal punto di vista fiscale il saldo e stralcio di debiti (non concorsuali) produce un utile tassabile per l’azienda che beneficia dello stralcio, oltre agli effetti sull’IVA come detto.
Simulazioni pratiche
- Debito fiscale persona fisica in difficoltà: Un contribuente con ISEE = €9.000 e debiti esattoriali affidati all’Agenzia (capitale + interessi = €100.000) potrebbe aderire al “saldo e stralcio” previsto dalla legge di bilancio 2019. In base alle aliquote, pagherebbe il 16% del dovuto (ovvero €16.000), definendo interamente il debito. Pagherà in unica soluzione entro scadenze stabilite (oppure in cinque anni con quote fissate) e beneficerà dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. In bilancio l’importo annullato di €84.000 è una sopravvenienza attiva per chi vanta il credito (lo Stato/AdER) e un reddito imponibile per il debitore (se fosse un’impresa).
- Debiti contributivi artigiano: Un artigiano iscritto alla Gestione Artigiani che abbia contributi dovuti per gli anni 2005-2012 (pari, diciamo, a €10.000, di cui interessi e aggio) ha visto questi debiti automaticamente stralciati dalle norme 2018/2022. Per evitare di perdere i relativi contributi pensionistici, l’artigiano può fare domanda entro 10/11/2023 e versare l’importo calcolato da INPS entro fine anno. Se decide di pagare, registrerà in bilancio l’uscita come normale costo contributivo, ma deve considerare che altrimenti quei contributi andranno perduti ai fini previdenziali.
- Accordo bancario in azienda: Un’impresa deve €200.000 ad una banca (mutuo + scoperto) e negozia un saldo e stralcio di €120.000. I 120.000 pagati estinguono il debito (neanche un euro in più potrà più essere richiesto). L’impresa rileva €80.000 come sopravvenienza attiva straordinaria nel periodo (utile finanziario), e la banca registra €80.000 come perdita su crediti (sopravvenienza passiva). Ai fini fiscali l’impresa includerà i €80.000 tra i ricavi di competenza, mentre la banca avrà una perdita deducibile sul conto economico e, se impresa, una minusvalenza deducibile ex art. 101 TUIR.
- Saldo e stralcio immobiliare: Un proprietario pignorato riesce a vendere l’immobile per €150.000 a un acquirente privato, concordando con la banca questo prezzo come saldo e stralcio (il valore residuo ipotecario era €250.000). Il rogito (spesso fissato in Tribunale) estingue il mutuo: la banca incassa 150.000, il venditore si libera dal residuo €100.000 di debito. Il venditore non paga più nulla alla banca, l’immobile passa al compratore e il mutuo è cancellato. Nella contabilità della banca si registra una minusvalenza su cessione di immobilizzazioni (o perdita su crediti) di 100.000.
FAQ – Domande e risposte
- Che cos’è il saldo e stralcio? È un accordo tra debitore e creditore in forza del quale il debitore paga una somma inferiore al debito residuo e il creditore rinuncia al resto. In pratica il debito residuo “scompare” (si stralcia).
- Chi può ottenere il saldo e stralcio con il Fisco? Solo chi rientra nelle misure di legge. Ad esempio, il contribuente in grave difficoltà economica (ISEE ≤€20.000 o in L.3/2012) può pagare una quota ridotta dei debiti affidati all’AdER (16–35% a seconda dell’ISEE). Non esiste invece una contrattazione libera: senza legge non si ottiene uno sconto su tributi.
- Qual è la scadenza per aderire al saldo e stralcio dei tributi? La legge 145/2018 prevedeva che la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019. Altri interventi (ad esempio stralcio piccoli debiti) hanno termini analoghi.
- Cosa accade contabile e fiscalmente a un debito stralciato? Nel bilancio del creditore lo stralcio diventa un ricavo straordinario (sopravvenienza attiva), e nella dichiarazione del debitore potrebbe costituire un onere o una variazione in diminuzione se si tratta di pagare meno. Per il debitore (impresa) la differenza debito-versato va dichiarata come reddito (provento) secondo il principio di competenza. La banca o fornitore, d’altro canto, registra la parte rinunciata come perdita su crediti deducibile.
- La transazione stralcio incide sull’IVA? Sì. Come conferma l’AdE (Risposta n.426/2023), si può detrarre solo l’IVA relativa all’importo effettivamente corrisposto. L’IVA originaria fatturata sul debito annullato non viene recuperata. Ad esempio, se si pagano solo 70.000€ su fatture iniziali di 100.000€, si detrae solo l’IVA su 70.000€. Il cedente originario resta in ogni caso obbligato a versare l’IVA fatturata, a meno che non emetta tempestivamente nota di credito.
- Come si contabilizza lo stralcio di un debito? Si rileva l’estinzione del debito e si iscrive un provento straordinario pari all’importo stralciato, come suggeriscono i principi contabili. In dichiarazione tale provento va incluso nel reddito d’impresa (salvo eccezione concorsuale).
- Saldo e stralcio tra privati o fornitori: Può essere negoziato liberamente secondo l’art.1965 c.c. Tra privati non esistono limitazioni legali: va redatto un accordo scritto con saldo concordato. Anche qui, l’eventuale debito “scomparso” costituisce guadagno per il debitore e perdita per il creditore.
- Debiti bancari: La banca non è obbligata ad accettare una proposta stralcio, ma se la sottoscrive il debito si estingue definitivamente. Spesso si ricorre a questi accordi in situazioni di sofferenza, talvolta insieme a piani di ristrutturazione o procedure di composizione. Si consiglia di far seguire ogni proposta a legali esperti di crisi d’impresa.
- Debiti contributivi: Per artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti Gestione Separata i contributi fino a €1.000 sono stati stralciati dalla legge (DL 119/2018, L.197/2022). Ciò riduce automaticamente i contributi da versare in quegli anni. Se si vuole evitare la perdita contributiva, va presentata domanda entro le scadenze (tipicamente autunno 2023) e saldati i contributi richiesti.
- Differenza con la rottamazione: La rottamazione richiede il pagamento integrale (capitale e interessi) secondo un piano; il saldo e stralcio consente di chiudere pagando una parte ridotta e cancellando il resto. Tuttavia, il saldo e stralcio è riservato a casi di comprovata difficoltà (criteri ISEE) e ha termini e regole specifici.
Fonti
- Normative principali: art.1, c.184-199, Legge 27 dicembre 2017 n.145 (legge di bilancio 2018/2019, definizione agevolata); art.5 D.L. 119/2018 conv. L.136/2018; art.23-bis D.L. 4 maggio 2023 n.48 conv. L.85/2023; L.30 dicembre 2022 n.197 (Bilancio 2023); D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); Codice Civile artt.1274, 1965; Direttiva UE 2006/112/CE (IVA).
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto bancario e gestione delle trattative a saldo e stralcio
✔️ Autore di accordi formalizzati e chiusura di debiti senza contenzioso
✔️ Difensore di privati e imprese con situazioni debitorie complesse
✔️ Consulente per la cancellazione da CRIF, CAI e sistemi di segnalazione
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Il saldo e stralcio può essere la svolta, ma solo se gestito nel modo corretto: un errore può riaprire il debito o generare nuove segnalazioni.
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